
Testo Unico Bancario
DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Vigente al: 7-12-2019
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente
l'attuazione della direttiva n. 89/646/CEE del Consiglio del 15
dicembre 1989;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1993;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca d'Italia;
a-bis) «autorita' di risoluzione» indica la Banca d'Italia
nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle
funzioni di risoluzione;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi
pensione;
e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano;
e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita'
Europea;
((g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;))
h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea;
h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria
composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento
(UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n.
1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento
(UE) n. 1095/2010;
h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario
la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione
stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267.
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu'
fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di
investimento, sugli organismi di investimento collettivo del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari.
m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia;
b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e
amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso
dall'Italia;
c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno
Stato terzo;
d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU;
d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera
d);
((e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista
di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta
elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente,
in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;))
f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di:
1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di
restituzione;
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito
al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting");
3) leasing finanziario;
4) prestazione di servizi di pagamento ((...)).
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers
cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita'
non rientra nel punto 4;
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali,
certificati di deposito, ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di
servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money
broking";
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
13) servizi di informazione commerciale;
14) locazione di cassette di sicurezza;
15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento
assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;
g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 106.
h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto
italiano o estero che:
1) controlla la banca;
2) e' controllato dalla banca;
3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;
4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al
20% del capitale con diritto di voto;
5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del
capitale con diritto di voto.
h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse
dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia;
h-ter) 'moneta elettronica': il valore monetario memorizzato
elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica,
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia
emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite
all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e
giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta
elettronica:
1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11;
2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
h-quater) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri
strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o
comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del
codice civile;
h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21.
h-sexies) 'istituti di pagamento:' le imprese, diverse dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento ((...));
h-septies) 'istituti di pagamento comunitari': gli istituti di
pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato comunitario diverso dall'Italia;
((h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita':
1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto
di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di
un conto di pagamento;
2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento;
3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il
trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore
di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro
prestatore di servizi di pagamento:
3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti
diretti una tantum;
3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi
rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di
servizi di pagamento:
4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti
diretti una tantum;
4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di
pagamento o dispositivi analoghi;
4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti;
5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di
operazioni di pagamento;
6) rimessa di denaro;
7) servizi di disposizione di ordini di pagamento;
8) servizi di informazione sui conti;))
h-octies) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N.
218));
h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano
sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato.
((i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura
designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli
istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della
Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;))
3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza.
3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto
legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione,
all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al
consiglio di gestione ed ai suoi componenti;
3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto
legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci
ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche
al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla
gestione e ai loro componenti.
((3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina
dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le
definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.))
TITOLO I
AUTORITA’ CREDITIZIE
Art. 2
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha
l'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il CICR e' composto
dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, ((dal
Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo
economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei
trasporti)) e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle sedute
partecipa il Governatore della Banca d'Italia.
((2. Il Presidente puo' invitare altri Ministri a intervenire a
singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi fini il Presidente
puo' invitare i Presidenti delle altre Autorita' competenti a
prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati argomenti,
attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili
di stabilita' complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema
finanziario.))
3. Il CICR e' validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR
si avvale della Banca d'Italia.
Art. 3
(( Ministro dell'economia e delle finanze ))
1. Il (( Ministro dell'economia e delle finanze )) adotta con
decreto i provvedimenti di sua competenza previsti dal presente
decreto legislativo e ha facolta' di sottoporli preventivamente al
CICR.
2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle finanze
)) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia al
CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro
trenta giorni.
Art. 4
Banca d'Italia
1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
formula le proposte per le deliberazioni di competenza del CICR
previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti
nei casi previsti dalla legge, impartisce istruzioni e adotta i
provvedimenti di carattere particolare di sua competenza.
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i
principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza.
3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini fissati da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle decisioni e
pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione
sull'attivita' di vigilanza.
((4-bis. Nell'esercizio delle funzioni previste dal presente
decreto legislativo, alla Banca d'Italia, ai componenti dei suoi
organi nonche' ai suoi dipendenti si applica l'articolo 24, comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.))
Art. 5
Finalita' e destinatari della vigilanza
1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a esse
attribuiti dal presente decreto legislativo, avendo riguardo alla
sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilita'
complessiva, all'efficienza e alla competitivita' del sistema
finanziario nonche' all'osservanza delle disposizioni in materia
creditizia.
2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei gruppi
bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti di moneta
elettronica e degli istituti di pagamento)).
3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri poteri a
esse attribuiti dalla legge.
Art. 6
(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
((e nel MVU))).
1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in
armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i
regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, le autorita' creditizie adempiono agli obblighi di
comunicazione nei confronti delle autorita' e dei comitati che
compongono il SEVIF ((, della BCE)) e delle altre autorita' e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza,
e' parte del SEVIF ((e del MVU)) e partecipa alle attivita' che
((essi svolgono)), tenendo conto della convergenza degli strumenti e
delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri d'intervento a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare
il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013, delle relative norme
tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente applicabili adottati ai sensi di quest'ultimo
regolamento.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le
autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la
ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonche' ricorrere
all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorita' di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
Art. 6-bis
(( (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia).))
((1. Nelle materie disciplinate dalle disposizioni del MVU, i
poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto sono
esercitati dalla Banca d'Italia stessa nei limiti e secondo le
modalita' stabilite dalle disposizioni del MVU che disciplinano
l'esercizio di compiti di vigilanza sulle banche prevedendo, tra
l'altro, differenti modalita' di cooperazione tra la BCE e le
autorita' nazionali per i soggetti significativi e per quelli meno
significativi.
2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare:
a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione e revoca all'esercizio dell'attivita' bancaria ai
sensi dell'articolo 14 e di autorizzazione all'acquisto di
partecipazioni ai sensi dell'articolo 19;
b) fornisce alla BCE tutte le informazioni necessarie per lo
svolgimento dei compiti ad essa attribuiti dalle disposizioni del
MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere le informazioni
dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni;
c) assiste la BCE nella preparazione e attuazione degli atti
relativi ai compiti di vigilanza ad essa attribuiti dalle
disposizioni del MVU;
d) informa la BCE dell'attivita' di vigilanza svolta e dei
procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le modalita'
previsti dalle disposizioni del MVU;
e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva alla BCE,
previsti dal presente decreto nelle materie disciplinate dalle
disposizioni del MVU, anche su richiesta o dietro istruzioni della
BCE, informando quest'ultima delle attivita' svolte in esito alla
richiesta;
f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto che
non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU.
3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni amministrative previste
nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto dall'articolo
144-septies.
4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1024/2013, si intendono per "legislazione nazionale di recepimento
delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le disposizioni nazionali
di carattere generale nelle materie disciplinate dalle disposizioni
del MVU, incluse quelle adottate, ove previsto dalla legislazione
nazionale, dalla Banca d'Italia, per l'attuazione delle direttive
dell'Unione europea e per l'esercizio di opzioni rimesse dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri o alle autorita'
competenti o designate negli Stati membri, quando non esercitate
dalla BCE.
5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca d'Italia e
la BCE operano in stretta collaborazione, secondo il principio di
leale cooperazione.))
Art. 7
Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita'
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della
Banca d'Italia in ragione della sua attivita' di vigilanza sono
coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle
finanze, Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano
necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo di riferire
esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarita' constatate, anche
quando assumano la veste di reati. ((Restano ferme le disposizioni
del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.)).
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Detti organismi non possono reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono il SEVIF
((e il MVU)), nonche' con le autorita' di risoluzione degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere trasmesse
alle autorita' italiane competenti, salvo diniego dell'autorita'
((...)) che ha fornito le informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di riservatezza, la Banca d'Italia puo' scambiare informazioni
preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le
autorita' competenti degli Stati terzi; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono essere
comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle autorita' che le
hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con autorita'
amministrative o giudiziarie nell'ambito di procedimenti di
liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a
banche, succursali di banche italiane all'estero o di banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con le
autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con le
modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di garanzia
italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli
esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento
dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte
le altre autorita' e soggetti esteri indicati dalle disposizioni
medesime.
Art. 8
Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici
((1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web i
provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita'
creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza.))
2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del presente
decreto legislativo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. I provvedimenti di carattere generale della
Banca d'Italia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana quando le disposizioni in essi contenute sono
destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.
3. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza.
Art. 9
Reclamo al CICR
1. Contro i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente
decreto legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi
abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, numero 1199.
2. Il reclamo e' deciso dal CICR previa consultazione delle
associazioni di categoria dei soggetti sottoposti a vigilanza, nel
caso in cui la decisione comporti la risoluzione di questioni di
interesse generale per la categoria.
3. Il CICR stabilisce in via generale, con propria deliberazione,
le modalita' per la consultazione prevista dal comma 2.
TITOLO II
BANCHE
Capo I
NOZIONE DI ATTIVITA’ BANCARIA
E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO
Art. 10
Attivita' bancaria
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del
credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere
d'impresa.
2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche.
3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria, ogni altra
attivita' finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna,
nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve le riserve di
attivita' previste dalla legge.
Art. 11
Raccolta del risparmio
1. Ai fini del presente decreto legislativo e' raccolta del
risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto
forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti
diversi dalle banche.
2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.
2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la
ricezione di fondi da inserire in conti di pagamento utilizzati
esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento.
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo
all'attivita' ed alla forma giuridica del soggetto che acquisisce
fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in
ragione di rapporti societari o di lavoro.
4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico non si
applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali
aderiscono uno o piu' Stati comunitari, agli enti pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati ((terzi)) ed ai soggetti esteri abilitati da
speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del codice
civile mediante obbligazioni, titoli di debito od altri strumenti
finanziari;
d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite dalla
legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio.
4-bis. Il CICR determina i criteri per l'individuazione degli
strumenti finanziari, comunque denominati, la cui emissione
costituisce raccolta del risparmio.
4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissa limiti
all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita
la CONSOB, puo' determinare durata e taglio degli strumenti
finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati per la raccolta
tra il pubblico.
4-quater. Il CICR, a fini di tutela della riserva dell'attivita'
bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche in deroga a quanto
previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata dai soggetti
che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
4-quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli investitori
professionali, che ai sensi del codice civile rispondono della
solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli
altri strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di
vigilanza.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d), sono comunque
precluse la raccolta di fondi a vista ed ogni forma di raccolta
collegata all'emissione od alla gestione di mezzi di pagamento a
spendibilita' generalizzata.
Art. 12
Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche
1. Le banche, in qualunque forma costituite, possono emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. (5)
3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili
in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo;
non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n.
3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile.
4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le
norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412.
4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli strumenti finanziari
assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista dal codice
civile ((, inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo
livello di cui all'articolo 12-bis)).
5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte delle banche
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
societa' nonche' degli strumenti finanziari diversi dalle
partecipazioni.
6. Le banche possono emettere titoli di deposito nominativi o al
portatore. La Banca d'Italia puo' disciplinarne le modalita' di
emissione.
7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche
di prestiti subordinati, irredimibili ovvero rimborsabili previa
autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito.
-----------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 ha disposto (con l'art. 64, comma
4, lettera a)) che "a) il comma 2 e' abrogato, ma continua ad
applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione all'esercizio
del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56 nel quale sono
negoziate le obbligazioni bancarie;[...]".
Art. 12-bis
(( (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). ))
((1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le
obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da
una societa' del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:
a) la durata originaria degli strumenti di debito e' pari ad
almeno dodici mesi;
b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari
derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono
collegati a strumenti finanziari derivati, ne' includono
caratteristiche ad essi proprie;
c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi
e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati
secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-bis, lettera
c-bis).
2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e'
subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non
comporta la nullita' del contratto.
3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far
venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. E' nulla ogni
pattuizione difforme.
4. La Banca d'Italia puo' disciplinare l'emissione e le
caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo
livello)).
Capo II
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ BANCARIA, SUCCURSALI
E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Art. 13
Albo
((1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del MVU in
tema di pubblicazione dell'elenco dei soggetti vigilati, la Banca
d'Italia iscrive in un apposito albo le banche italiane e le
succursali in Italia di banche extracomunitarie, nonche' le
succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica.))
2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza
l'iscrizione nell'albo.
Art. 14
Autorizzazione all'attivita' bancaria
1. ((L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata)) quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni o di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata;
a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica;
b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
c) venga presentato un programma concernente l'attivita'
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;
d) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;
e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26;
f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. ((L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della
Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,)) quando
dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti
garantita la sana e prudente gestione.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.
((3-bis. La revoca dell'autorizzazione e' disposta dalla BCE,
sentita la Banca d'Italia o su proposta di questa, quando sussiste
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) sono venute meno le condizioni in base alle quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta presentando false
dichiarazioni;
c) e' accertata l'interruzione dell'attivita' bancaria per un
periodo continuativo superiore a sei mesi.
3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE,
su proposta della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80.))
4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca
extracomunitaria e' autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il
Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione
di reciprocita'.
4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo((...)).
Art. 15
Succursali
((01. Le banche italiane possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari in
conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del MVU. Le
banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali nel
territorio della Repubblica in conformita' delle procedure previste
dalle disposizioni del MVU e, per le banche degli Stati comunitari
non partecipanti al MVU, del comma 3.))
((1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di un soggetto
italiano meno significativo per motivi attinenti all'adeguatezza
delle strutture organizzative o della situazione finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.))
2. Le banche italiane possono stabilire succursali in uno Stato
terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. ((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti al MVU
che intendono stabilire succursali nel territorio della Repubblica,
il primo insediamento e' preceduto da una comunicazione alla Banca
d'Italia da parte dell'autorita' competente dello Stato di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.)) Il primo insediamento e' preceduto da una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita' competente
dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi
due mesi dalla comunicazione. La Banca d'Italia e la CONSOB,
nell'ambito delle rispettive competenze, indicano, se del caso,
all'autorita' competente dello Stato comunitario ((non partecipante
al MVU)) e alla banca le condizioni alle quali, per motivi di
interesse generale, e' subordinato l'esercizio dell'attivita' della
succursale.
4. Le banche extracomunitarie gia' operanti nel territorio della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre-
via autorizzazione della Banca d'Italia.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi ((dei commi 01 e 3)) e dell'apertura
di succursali all'estero da parte di banche italiane.
Art. 16
Libera prestazione di servizi
1. Le banche italiane possono esercitare le attivita' ammesse al
mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi
succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attivita' previste
dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza.
4. Le banche extracomunitarie possono operare in Italia senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
((L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione
di reciprocita'.)) Allo svolgimento di servizi o attivita' di
investimento, con o senza servizi accessori, si applica l'articolo
29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.
Art. 17
Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento
1. La Banca d'Italia ((...)) disciplina l'esercizio di attivita'
non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte di
banche comunitarie nel territorio della Repubblica.
Art. 18
Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni ((dell'articolo 15, commi 01 e 1)), e dell'art.
16, comma 1, si applicano anche alle societa' finanziarie con sede
legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale, quando
la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu' banche
italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia.
2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma 3,
si applicano, in armonia con la normativa comunitaria, anche alle
societa' finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario
quando la partecipazione di controllo e' detenuta da una o piu'
banche aventi sede legale nel medesimo Stato.
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di
attivita' di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le
societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei
commi 1 e 2.
4. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.
54, commi 1, 2 e 3.
5. Alle societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai
sensi del comma 2 si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'art. 79 , commi 1, 3 e 4.
Capo III
((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))
Art. 19
Autorizzazioni
1. ((E' soggetta ad autorizzazione preventiva)) l'acquisizione a
qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il
controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute.
2. ((Sono soggette ad autorizzazione preventiva)) le variazioni
delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del
capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per
cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo
sulla banca stessa.
((3. L'autorizzazione e' necessaria anche per l'acquisizione del
controllo di una societa' che detiene le partecipazioni indicate al
comma 1.))
4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223)).
5. ((L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE, su proposta della
Banca d'Italia. La proposta e' formulata)) quando ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca,
valutando la qualita' del potenziale acquirente e la solidita'
finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:
la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell'articolo 25;
l'idoneita', ai sensi dell'articolo 26, di coloro che, in esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione
e controllo nella banca; la solidita' finanziaria del potenziale
acquirente; la capacita' della banca di rispettare a seguito
dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del potenziale acquirente a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza ((; la mancanza di
un)) fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni
di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione
puo' essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio.
((5-bis. La Banca d'Italia propone alla BCE di negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione quando dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti garantita
la sana e prudente gestione della banca.
5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata nell'ambito di una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3 e 5 sono adottati
dalla Banca d'Italia.))
6. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
7. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA.
((8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e
delle finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione
di cui ai commi 1, 2 e 3.))
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si
applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del
controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto.
((9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative del presente
articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti a richiedere
l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni
indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i criteri di
calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti
di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi
commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
le modalita' e i termini del procedimento di valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.))
Art. 20
Obblighi di comunicazione
(( 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di
comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di
partecipazioni in banche.))
2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli
aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa
derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche
cooperativa, o in una societa' che la controlla deve essere
comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti della banca o della societa' cui l'accordo si
riferisce ((. . .)). Quando dall'accordo derivi una concertazione del
voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di voto dei partecipanti
all'accordo stesso.
3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalita' e termini
delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia
determina altresi' le modalita' ((e i termini)) delle comunicazioni
previste dal comma 2.
4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli
obblighi indicati nei commi 1 e 2, puo' chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
Art. 21
(( (Richiesta di informazioni).))
(( 1. La Banca d'Italia puo' richiedere alle banche ed alle
societa' ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono
partecipazioni nelle banche medesime l'indicazione nominativa dei
titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei
soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a loro
disposizione.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere agli amministratori
delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni in banche
l'indicazione dei soggetti controllanti.
3. Le societa' fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome
partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti.
4. Le notizie previste dal presente articolo possono essere
richieste anche a soggetti stranieri.
5. La Banca d'Italia informa la CONSOB delle richieste che
interessano societa' ed enti con titoli negoziati in un mercato
regolamentato.))
Art. 22
((Partecipazioni indirette e acquisti di concerto))
1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o per
interposta persona.
((1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera
anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che,
in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare
in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni,
cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie
indicate nell'articolo 19.))
Art. 23
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile ((e in
presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per
oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di
direzione e coordinamento.))
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle
seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto
di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del
consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza
dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui
agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario
ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti
dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in
base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta
degli amministratori o dei componenti del consiglio di
sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione
degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.
Art. 24
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di
alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti che consentono di influire sulla societa' inerenti alle
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo
19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa', non possono essere altresi' esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni
previste dall'articolo 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le
previsioni del codice civile. L'impugnazione puo' essere proposta
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.
((3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.))
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai
contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni
previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state
sospese o revocate.
Capo IV
((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI))
Art. 25
(( (Partecipanti al capitale).))
((1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19
devono possedere requisiti di onorabilita' e soddisfare criteri di
competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente
gestione della banca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato
sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita';
b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione puo'
esercitare;
c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o
misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi
inerenti ad attivita' professionali svolte, nonche' a ogni altro
elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare
della partecipazione.
3. Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che
consentono di influire sulla societa', inerenti alle partecipazioni
eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1. In caso di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma 2. Le partecipazioni
eccedenti devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla
Banca d'Italia.))
((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto legislativo, continua ad
applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
Art. 26
(( (Esponenti aziendali).))
((1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento
dell'incarico.
2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri di
competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente
gestione della banca.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato
sentita la Banca d'Italia, individua:
a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti;
b) i requisiti di professionalita' e indipendenza, graduati
secondo principi di proporzionalita';
c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e
con le caratteristiche della banca, e di adeguata composizione
dell'organo;
d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da
queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento suscettibile di
incidere sulla correttezza dell'esponente;
e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle
banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto
delle dimensioni dell'intermediario;
f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono
essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita' si
applicano anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali
nelle banche di maggiore rilevanza.
5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano
l'idoneita' dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva
dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3,
lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la violazione
dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza
dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della
violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate
dall'organo che li ha nominati.
6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sulle banche,
valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche sulla base dell'analisi compiuta e delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.))
((64))
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AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 7)
che "La disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive alla
data della sua entrata in vigore. Fino a tale momento, continua ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nella versione precedente alle modifiche apportate dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa".
Art. 27
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72))
Capo V
BANCHE COOPERATIVE
Art. 28
Norme applicabili
1. L'esercizio dell'attivita' bancaria da parte di societa'
cooperative e' riservato alle banche popolari e alle banche di
credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente
capo.
2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si
applicano i controlli sulle societa' cooperative attribuiti
all'autorita' governativa dal codice civile.
2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo,
sono considerate cooperative a mutualita' prevalente le banche di
credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita' previsti
dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operativita'
prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35 del presente
decreto.
((2-ter. Nelle banche popolari e nelle banche di credito
cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso,
anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, e'
limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in
deroga a norme di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la
computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualita'
primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia puo'
limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale
emessi.))
Sezione I
Banche popolari
Art. 29
Norme generali
1. Le banche popolari sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a due
euro. (10)
2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare 8 miliardi
di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario, il limite
e' determinato a livello consolidato. (64) (79) (80) ((83))
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne' e' stata deliberata la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e
dell'entita' del superamento, puo' adottare il divieto di
intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre
alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo. (64) (79) (80) ((83))
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del
presente articolo.
3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 3, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33.
4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che la modifica apportata all'art. 29, comma 2 del presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In
sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari
autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti
dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai
sensi del medesimo articolo 29".
-------------
AGGIORNAMENTO (79)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n.
91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108,
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2018".
-------------
AGGIORNAMENTO (80)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136,
ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2019".
-------------
AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n.
34 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al
momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2020".
Art. 30
Soci
1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
2. ((Nessuno, direttamente o indirettamente, puo' detenere azioni
in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque non
inferiori allo 0,5 per cento)). La banca, appena rileva il
superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del
divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno
dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti
patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti
vengono acquisiti dalla banca. (31) (33) (34) (39)
((2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per
cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, detengano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da
operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione
non puo' essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di
legge)).
3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi.
4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore a duecento.
Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca e' posta in
liquidazione.
5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle
domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo
all'interesse della societa', alle prescrizioni statutarie e allo
spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione e'
tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio. L'istanza di revisione
deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.
((5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della societa', lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta)).
6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto
patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto
disposto dal comma 2.
-------------
AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 28-bis,
comma 1) che "Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2007
detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari
superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito di un anno il
termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato
comma 2 del medesimo articolo".
-------------
AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 41, comma
14) che il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui comma 2 del presente articolo, e' differito fino
ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla predetta
disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
fra investitori.
-------------
AGGIORNAMENTO (34)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma
17-bis) che "Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo
41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra'
essere incrementata".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
17-quaterdecies), che il termine di un anno per l'adempimento del
dovere di alienazione di cui al presente articolo, comma 2, terzo
periodo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per i
soggetti che alla data del 31 dicembre 2009 detenevano una
partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite
derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere
incrementata.
Art. 31.
(( (Trasformazioni e fusioni). ))
((1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni o
le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino
societa' per azioni, le relative modifiche statutarie nonche' le
diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono
deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei
voti espressi, purche' all'assemblea sia rappresentato almeno un
decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei
voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti
all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.))
Art. 32
Utili
1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento
degli utili netti annuali a riserva legale.
2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre
riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non
distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza.
Sezione II
Banche di credito cooperativo
Art. 33
Norme generali
1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
1-bis. L'adesione a un gruppo bancario cooperativo e' condizione
per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
bancaria in forma di banca di credito cooperativo ((, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis)).(67)
1-ter. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione
nell'albo delle societa' cooperative di cui all'articolo 2512,
secondo comma, del codice civile se non consti l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis.
2. La denominazione deve contenere l'espressione "credito
cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta ai competenti organi sociali fatte salve le previsioni degli
articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere inferiore
a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. (10)
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che la modifica apportata all'art. 33, comma 4 del presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che
"Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi,
l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, introdotto dal presente
decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di adesione
della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo,
dall'adesione della stessa a un Fondo temporaneo delle banche di
credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche
di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane mediante strumento
di natura privatistica".
Art. 34
Soci
1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo
non puo' essere inferiore a ((cinquecento)). Qualora tale numero
diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un
anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione.
2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo e'
necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di
continuita' nel territorio di competenza della banca stessa.
3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
4. Nessun socio puo' possedere azioni il cui valore nominale
complessivo superi ((centomila)) euro. (10)
((4-bis. Lo statuto puo' prevedere, tra i requisiti per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o l'acquisto di un numero
minimo di azioni.))
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342.
6. Si applica l'articolo 30, comma 5.
-------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma
2) che la modifica apportata all'art. 34, comma 4 del presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002.
Art. 35
Operativita'
1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito
prevalentemente a favore dei soci. La Banca d'Italia puo'
autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito
cooperativo a una operativita' prevalente a favore di soggetti
diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di
stabilita'.
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attivita', alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale,
((nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo
37-bis,)) determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca
d'Italia.
Art. 36
((Fusioni e trasformazioni))
1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e
qualora sussistano ragioni di stabilita', fusioni tra banche di
credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino
((...)) banche costituite in forma di societa' per azioni.
((1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario
cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7,
previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo
alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa' per azioni. In mancanza, la societa'
delibera la propria liquidazione)).
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in
relazione all'oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano
maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
((3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.))
Art. 37
Utili
1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il
settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale.
2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalita' previste dalla legge.
3. La quota di utili che non e' assegnata ai sensi dei commi
precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle azioni
o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere
destinata a fini di beneficenza o mutualita'.
Art. 37-bis
Gruppo Bancario Cooperativo
1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da:
a) una societa' capogruppo costituita in forma di societa' per
azioni e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria il cui
capitale e' detenuto in misura pari ad almeno il sessanta per cento
dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che
esercita attivita' di direzione e coordinamento sulle societa' del
gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal
comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura
l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito
minimo di patrimonio netto della societa' capogruppo e' di un
miliardo di euro;
b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e
hanno adottato le connesse clausole statutarie;
c) le societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59.
c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una
banca costituita in forma di societa' per azioni sottoposta a
direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e
composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c).
1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle
province autonome di Trento e di Bolzano possono rispettivamente
costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da
banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia
autonoma e che comunque non abbiano piu' di due sportelli siti in
province limitrofe, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la
quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla Banca
d'Italia ai sensi del comma 7-bis.((Le medesime banche hanno la
facolta' di adottare, in alternativa alla costituzione del gruppo
bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza
con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
agosto 2013)).
2. Lo statuto della capogruppo indica il numero massimo delle
azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun
socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22,
comma 1.
2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti
dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito
cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla meta' piu' due del
numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.
3. Il contratto di coesione che disciplina la direzione e il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica:
a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti la direzione e il
coordinamento del gruppo;
b) i poteri della capogruppo che, nel rispetto delle finalita'
mutualistiche e del carattere localistico delle banche di credito
cooperativo, includono:
1) l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici
ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di quanto previsto
dal comma 3-bis, nonche' gli altri poteri necessari per l'attivita'
di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosita' delle
banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza
sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti
prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e
finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti;
2) i casi, comunque motivati, in cui la capogruppo puo',
rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o piu'
componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di
amministrazione e controllo delle societa' aderenti al gruppo e le
modalita' di esercizio di tali poteri;
3) l'esclusione di una banca dal gruppo in caso di gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e le altre misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione;
c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione
dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune;
d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di esclusione dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio
di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente.
3-bis. Con atto della capogruppo e' disciplinato il processo di
consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo
in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle finalita' mutualistiche. Al fine di tener conto delle
specificita' delle aree interessate, la consultazione avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.
3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano
nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i
propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi
impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che
ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in
caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito,
una lista di tre candidati diversi da quelli gia' indicati nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del
sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di
coesione e' sottoposto all'approvazione preventiva della Banca
d'Italia.
4. Il contratto di cui al comma 3 prevede la garanzia in solido
delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche
aderenti, nel rispetto della disciplina prudenziale dei gruppi
bancari e delle singole banche aderenti.
5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e
l'esclusione di una banca di credito cooperativo sono autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione
del gruppo e della singola banca.
6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di
credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi
territoriali non si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter,
2359-quater e 2359-quinquies del codice civile.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' essere stabilita una soglia di partecipazione delle
banche di credito cooperativo al capitale della societa' capogruppo
diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle
esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e
organizzativa del gruppo bancario cooperativo, puo' stabilire con
proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo
bancario cooperativo;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 25 LUGLIO 2018, N. 91, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2018, N. 108;
c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la
salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche
di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente
gestione, la competitivita' e l'efficienza del gruppo bancario
cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e
delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del
presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare
riferimento:
a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della
capogruppo;
b) al contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, alle
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per
la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;
c) ai requisiti specifici, compreso il requisito minimo di
patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari
cooperativi previsti dal comma 1-bis.
8. Al gruppo bancario cooperativo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II.
Art. 37-ter
((Costituzione del gruppo bancario cooperativo))
((1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai sensi
dell'articolo 37-bis, comma 1, lettera a), trasmette alla Banca
d'Italia:
a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito ai sensi
dell'articolo 37-bis;
b) un elenco delle banche di credito cooperativo e delle altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo.
2. La Banca d'Italia accerta la sussistenza delle condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e l'idoneita' del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo.
3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le banche di
credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto di cui
all'articolo 37-bis e provvedono alle necessarie modifiche
statutarie, che sono approvate con le maggioranze previste
dall'articolo 31, comma 1.
4. Il contratto e' trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente, si
da' corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.))
Capo VI
NORME RELATIVE
A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche
Art. 38
Nozione di credito fondiario
1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR,
determina l'ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in
rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da
eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di
precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei
finanziamenti.
Art. 39
Ipoteche
1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere
domicilio presso la propria sede.
2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro
formino oggetto di atti separati, il conservatore dei registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal beneficiario del
finanziamento, esegue, a margine dell'iscrizione gia' presa,
l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante
dall'annotazione stessa.
3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole di
indicizzazione e' garantito dall'ipoteca iscritta fino a concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di
dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica
automaticamente se la nota d'iscrizione menziona la clausola di
indicizzazione.
4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano state iscritte dieci giorni
prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari.
5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del
debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della
somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o piu' immobili ipotecati quando, dai documenti
prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i
rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente ai
sensi dell'art. 38.
((6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale puo'
ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo
costituiscono, ancorche' in corso di costruzione, il debitore, il
terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene
ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi limitatamente alla
porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto o in
assegnazione, hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in
quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a
garanzia.))
(( 6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di suddivisione del finanziamento in quote corredata da
documentazione idonea a comprovare l'identita' del richiedente, la
data certa del titolo e l'accatastamento delle singole porzioni per
le quali e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine
e' aumentato a centoventi giorni, se la richiesta riguarda un
finanziamento da suddividersi in piu' di cinquanta quote.
6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine indicato al
comma 6-bis, il richiedente puo' presentare ricorso al presidente del
tribunale nella cui circoscrizione e' situato l'immobile; il
presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga il ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di frazionamento sottoscritto esclusivamente dal notaio
stesso. Dall'atto di suddivisione del finanziamento o dal diverso
successivo termine stabilito nel contratto di mutuo decorre, con
riferimento alle quote frazionate, l'inizio dell'ammortamento delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso.
6-quater. Salvo diverso accordo delle parti, la durata
dell'ammortamento e' pari a quella originariamente fissata nel
contratto di mutuo e l'ammortamento stesso e' regolato al tasso di
interesse determinato in base ai criteri di individuazione per il
periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del competente Ufficio del territorio annota a margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della
relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il tasso
relativo.))
7. Agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti
ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti spettanti al notaio,
gli atti e le formalita' ipotecarie, anche di annotazione, si
considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri
immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti
alla meta'.
Art. 40
Estinzione anticipata e risoluzione del contratto
((1. I debitori hanno facolta' di estinguere anticipatamente, in
tutto o in parte, il proprio debito, corrispondendo alla banca
esclusivamente un compenso onnicomprensivo per l'estinzione
contrattualmente stabilito. I contratti indicano le modalita' di
calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal CICR al solo
fine di garantire la trasparenza delle condizioni.))
2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione del contratto
il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata.
Art. 40-bis
Cancellazione delle ipoteche
1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e in deroga
all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, ancorche' annotata su titoli cambiari, si
estingue automaticamente alla data di estinzione dell'obbligazione
garantita ((...)).
2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data
di estinzione dell'obbligazione e trasmette al conservatore la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza
alcun onere per il debitore e secondo le modalita' determinate
dall'Agenzia del territorio.
3. L'estinzione non si verifica se il creditore, ricorrendo un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio e
al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e con le modalita'
previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che
l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo
al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in
margine all'iscrizione dell'ipoteca e fino a tale momento rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui al
presente comma.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore, accertata
la presenza della comunicazione di cui al medesimo comma e in
mancanza della comunicazione di cui al comma 3, procede d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il giorno successivo e fino
all'avvenuta cancellazione rende comunque conoscibile ai terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. ((...))
5. Per gli atti previsti dal presente articolo non e' necessaria
l'autentica notarile.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui
e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da banche ed
intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti. (38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 41
Procedimento esecutivo
1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari
e' escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale
esecutivo.
2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di
finanziamenti fondiari puo' essere iniziata o proseguita dalla banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore
ha facolta' di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata
dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite
degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di
amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito
vantato.
4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che
l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della
facolta' di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal
comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario
o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del
codice di procedura civile.
5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli
obblighi relativi, purche' entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate
scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu' lotti,
ciascun aggiudicatario o assegnatario e' tenuto a versare
proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le
spese.
6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di
procedura civile.
Art. 42
Nozione di credito alle opere pubbliche
1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione,
da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di
finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche o di
impianti di pubblica utilita'.
2. Quando la concessione del finanziamento avviene a favore di
soggetti privati, il requisito di opera pubblica o di pubblica
utilita' deve risultare da leggi o da provvedimenti della pubblica
amministrazione.
3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46.
4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca su immobili,
si applica la disciplina prevista dalla presente sezione per le
operazioni di credito fondiario.
Sezione II
Credito agrario e peschereccio
Art. 43
Nozione
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di
banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e
zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali.
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte
di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' di pesca e
acquacoltura, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali.
3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate
dal CICR.
4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio
possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di
cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la
cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le
garanzie che lo assistono, nonche' il luogo dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.
Art. 44
(( (Garanzie).
1. I finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio,
anche a breve termine, possono essere assistiti dal privilegio
previsto dall'articolo 46.
2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e di
credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata:
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri
beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere a) e b).
3. Il privilegio legale si colloca nel grado immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari di cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile.
4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza
della banca creditrice, assunte sommarie informazioni, disporne
l'apprensione e la vendita. Quest'ultima e' effettuata ai sensi
dell'articolo 1515 del codice civile.
5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da ipoteca su immobili, si applica la disciplina
prevista dalla sezione I del presente capo per le operazioni di
credito fondiario)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito, senza modificazioni,
dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che " Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994[...]."
Art. 45
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 ))
Sezione III
Altre operazioni
Art. 46
Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi
1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese puo' essere garantita da privilegio speciale
su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto:
a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni
strumentali;
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci;
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso;
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati
nelle lettere procedenti.
((1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo puo' essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile, la cui sottoscrizione e circolazione e' riservata a
investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.))
2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i
crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il
sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro
rappresentante)), il debitore e il soggetto che ha concesso il
privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento ((o, nel
caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di
cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile o
di cui all'articolo 2483, comma 3, del codice civile)) nonche' la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto.
3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni e' subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524, secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio.
4. Il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel
grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non
pregiudica gli altri titoli di prelazione di pari grado con data
certa anteriore a quella della trascrizione.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non
sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Art. 47
(( (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici).
1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano
regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e
rientrino tra le attivita' che le banche possono svolgere in via
ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le
disposizioni delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle
relative alle misure fiscali e tariffarie e ai privilegi di
procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a
essi inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra
l'amministrazione pubblica competente e le banche da questa
prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare
il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita'
svolta per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
in materia agevolativa e separate contabilita'. I contratti
determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alla
banche.((13))
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la banca
alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di
agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre
banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo, di
contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi ultimi
contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente. ))
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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2)
che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2
deve avvenire entro il 1 luglio 2000.
Art. 48
(( (Credito su pegno).
1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno
di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal
regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, dotandosi delle necessarie
strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.))
Art. 48-bis
(( (Finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene
immobile sospensivamente condizionato).))
((1. Il contratto di finanziamento concluso tra un imprenditore e
una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei
confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 puo' essere
garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una
societa' dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare,
detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della
proprieta' di un immobile o di un altro diritto immobiliare
dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato
all'inadempimento del debitore a norma del comma 5. La nota di
trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al
presente comma deve indicare gli elementi di cui all'articolo 2839,
secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile.
2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1, purche' al proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del
diritto e l'ammontare del debito inadempiuto e delle spese di
trasferimento.
3. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a
immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
4. Il patto di cui al comma 1 puo' essere stipulato al momento
della conclusione del contratto di finanziamento o, anche per i
contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, per atto notarile, in sede di successiva modificazione
delle condizioni contrattuali. Qualora il finanziamento sia gia'
garantito da ipoteca, il trasferimento sospensivamente condizionato
all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria. Fatti
salvi gli effetti dell'aggiudicazione, anche provvisoria, e
dell'assegnazione, la disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione
forzata in forza di pignoramento trascritto prima della trascrizione
del patto di cui al comma 1 ma successivamente all'iscrizione
dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla
scadenza di almeno tre rate, anche non consecutive, nel caso di
obbligo di rimborso a rate mensili; o per oltre nove mesi dalla
scadenza anche di una sola rata, quando il debitore e' tenuto al
rimborso rateale secondo termini di scadenza superiori al periodo
mensile; ovvero, per oltre nove mesi, quando non e' prevista la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale, dalla
scadenza del rimborso previsto nel contratto di finanziamento.
Qualora alla data di scadenza della prima delle rate, anche non
mensili, non pagate di cui al primo periodo il debitore abbia gia'
rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per
cento della quota capitale, il periodo di inadempimento di cui al
medesimo primo periodo e' elevato da nove a dodici mesi. Al
verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore
e' tenuto a notificare al debitore e, se diverso, al titolare del
diritto reale immobiliare, nonche' a coloro che hanno diritti
derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di cui al
medesimo comma, secondo quanto previsto dal presente articolo,
precisando l'ammontare del credito per cui procede.
6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al presidente del tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale immobiliare oggetto
del patto di cui al comma 1. Il perito procede in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura civile. Non
puo' procedersi alla nomina di un perito per il quale ricorre una
delle condizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura
civile. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del codice civile.
Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile
a mezzo di posta elettronica certificata, la relazione giurata di
stima al debitore, e, se diverso, al titolare del diritto reale
immobiliare, al creditore nonche' a coloro che hanno diritti
derivanti da titolo iscritto o trascritto sull'immobile. I
destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono,
entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, inviare note al
perito; in tal caso il perito, entro i successivi dieci giorni,
effettua una nuova comunicazione della relazione rendendo gli
eventuali chiarimenti.
7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di cui al comma 1 e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare.
8. La condizione sospensiva di inadempimento, verificatisi i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima di cui al comma 6
ovvero al momento dell'avvenuto versamento all'imprenditore della
differenza di cui al comma 2, qualora il valore di stima sia
superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di tutte
le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di finanziamento
o la sua modificazione a norma del comma 4 contiene l'espressa
previsione di un apposito conto corrente bancario senza spese,
intestato al titolare del diritto reale immobiliare, sul quale il
creditore deve accreditare l'importo pari alla differenza tra il
valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto.
9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione di cancellazione
della condizione sospensiva ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma,
del codice civile, il creditore, anche unilateralmente, rende
nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione,
a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta l'inadempimento del
debitore a norma del comma 5, producendo altresi' estratto autentico
delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del patto di
cui al comma 1 sia sottoposto ad esecuzione forzata per
espropriazione. In tal caso l'accertamento dell'inadempimento del
debitore e' compiuto, su istanza del creditore, dal giudice
dell'esecuzione e il valore di stima e' determinato dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il giudice dell'esecuzione provvede
all'accertamento dell'inadempimento con ordinanza, fissando il
termine entro il quale il creditore deve versare una somma non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a quello dell'istante ovvero pari
all'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e
l'ammontare del debito inadempiuto. Avvenuto il versamento, il
giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione della
condizione, a norma dell'articolo 2668 del codice civile. Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede in conformita' alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice di
procedura civile.
11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a norma delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
12. Quando, dopo la trascrizione del patto di cui al comma 1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo' fare istanza al
giudice delegato perche', sentiti il curatore e il comitato dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile.
13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri immobiliari del mancato definitivo avveramento della
condizione sospensiva.
13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a scopo di
garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca.
13-ter. La trascrizione del patto di cui al comma 1 produce gli
effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo riguardo,
in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione di
cui al comma 5.))
Capo VII
ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO
Art. 49
Assegni circolari
1. La Banca d'Italia autorizza le banche alla emissione degli
assegni circolari nonche' di altri assegni a essi assimilabili o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La Banca d'Italia ((...)) determina la misura, la composizione e
le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti
sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia a fronte
della circolazione degli assegni indicati nel comma 1.
Art. 50
Decreto ingiuntivo
1. La Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture
contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresi' dichiarare che il credito e' vero e liquido.
TITOLO III
VIGILANZA
Capo I
VIGILANZA SULLE BANCHE
Art. 51
Vigilanza informativa
1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei
termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche' ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci
con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.
1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia:
a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti;
c) la risoluzione consensuale del mandato;
d) la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti,
fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l'hanno
determinata.
1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio
delle comunicazioni di cui al comma 1-bis.
((1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al
personale delle banche anche per il tramite di queste ultime.
1-quinquies. Le previsioni del comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.))
Art. 52
Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della
revisione legale dei conti
1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio
dei propri compiti, che possano costituire una irregolarita' nella
gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti
l'attivita' bancaria. A tali fini lo statuto della banca,
indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo
adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i
relativi compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica
senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello
svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o comportare un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio. Tale soggetto
invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. (36)
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che controllano
le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per la
trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2.
((4-bis. La Banca d'Italia trasmette alla BCE le informazioni
ricevute ai sensi del presente articolo, nei casi e secondo le
modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.))
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AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43, comma
1, lettera h)) che il comma 2-bis dell'articolo 52 del presente
decreto legislativo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del suddetto decreto
legislativo.
Art. 52-bis
(( (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).))
((1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure
specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del
personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle
norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:
a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;
b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte
ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la
segnalazione;
c) assicurare per la segnalazione un canale specifico,
indipendente e autonomo.
3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per se'
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la
difesa del segnalato.
5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo.))
Art. 52-ter
(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia).
1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e
delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a
violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonche' atti
dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.
2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo
52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti
e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle
segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste
dall'articolo 5.
4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22, e seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento e'
effettuata con modalita' che salvaguardino comunque la riservatezza
del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4.
((4-bis. La Banca d'Italia inoltra alla BCE le segnalazioni
ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o violazioni
di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere
dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei
casi previsti dal presente comma, la Banca d'Italia e la BCE
scambiano informazioni nei modi e per le finalita' stabiliti dalle
disposizioni del MVU.))
Art. 53
Vigilanza regolamentare
1. La Banca d'Italia ((...)) emana disposizioni di carattere
generale aventi a oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione;
d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui
alle lettere da a) a d).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono che le banche possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di
competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono
possedere e le relative modalita' di accertamento;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Per le banche sottoposte alla vigilanza
consolidata di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la
decisione e' di competenza della medesima autorita', qualora, entro
sei mesi dalla presentazione della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia, e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato
all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie
con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. Le societa' o enti esterni che, anche gestendo sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di
cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita',
anche in deroga alle altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione che sia congruo rispetto a quanto richiesto dalle
disposizioni emanate ai sensi del comma 2-bis. Le modalita' di
attuazione e i criteri che assicurano la non identificabilita' sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).
((4. La Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per
l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di
attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della
banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In
ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi
previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si
astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in
conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto
l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca
d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per
l'assunzione delle attivita' di rischio.))
4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
4-ter. La Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta la sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione.
4-quater. La Banca d'Italia ((...)) disciplina i conflitti
d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica.
((4-quinquies. Le disposizioni emanate ai sensi del presente
articolo possono prevedere che determinate operazioni siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia. Possono inoltre
prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo,
stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme
di legge.
4-sexies. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle
disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o contenute
in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le previsioni
contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei
valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.))
Art. 53-bis
(Poteri di intervento.
1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale delle
banche;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di
determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali delle banche quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nell'articolo 53, comma 1,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti
di una o piu' banche o dell'intero sistema bancario riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la
fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le banche che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, ((possono inoltre essere
fissati)) limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e' disposta ove
ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi
dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i
sindaci e il personale dei soggetti ai quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
Art. 53-ter
(( (Misure macroprudenziali).))
((1. La Banca d'Italia e' autorita' nazionale designata per
l'adozione delle misure richiamate dall'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 1024/2013.
2. I poteri di vigilanza attribuiti alla Banca d'Italia dal
presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita'
macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.))
Art. 54
Vigilanza ispettiva
1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i
soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e gli
atti che ritenga necessari.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di
uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso
succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato
ovvero concordare altre modalita' delle verifiche.
3. Le autorita' competenti di uno Stato comunitario, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, le succursali stabilite nel territorio
della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le autorita'
competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia
puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche.
4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo' concordare
con le autorita' competenti degli Stati ((terzi)) modalita' per
l'ispezione di succursali di banche insediate nei rispettivi
territori.
5. La Banca d'Italia da' notizia alla CONSOB delle comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.
Art. 55
Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie
((1. La Banca d'Italia esercita controlli sulle succursali di
banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le modalita'
da essa stabilite.))
Art. 56
Modificazioni statutarie
1. La Banca d'Italia accerta che le modificazioni degli statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione.
2. Non si puo' dare corso al procedimento per l'iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l'accertamento previsto dal
comma 1.
Art. 57
Fusioni e scissioni
1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il criterio di una
sana e prudente gestione ((; l'autorizzazione non e' necessaria
quando l'operazione richiede l'autorizzazione della BCE ai sensi
dell'articolo 14)). E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni
previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.
2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese
del progetto di fusione o di scissione e della deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non
consti l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il termine previsto dall'art. 2503, primo comma, del codice
civile e' ridotto a quindici giorni.
4. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti, a favore di banche incorporate da
altre banche, di banche partecipanti a fusioni con costituzione di
nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro validita' e
il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione, a
favore, rispettivamente, della banca incorporante, della banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione.
Art. 58
Cessione di rapporti giuridici
1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a banche di
aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici
individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione
della Banca d'Italia.
2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
forme integrative di pubblicita'.
3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonche' le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano
la loro validita' e il loro grado a favore del cessionario, senza
bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Restano altresi'
applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale,
previste per i crediti ceduti.
4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264
del codice civile.
5. I creditori ceduti hanno facolta', entro tre mesi dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente
o dal cessionario l'adempimento delle obbligazioni oggetto di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde
in via esclusiva.
6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal
comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la
responsabilita' del cedente.
((7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e
109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'articolo
106.))
Capo II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA
Art. 59
Definizioni
1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le societa' che
esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione
di partecipazioni aventi le caratteristiche indicate dalla Banca
d'Italia ((...)); una o piu' delle attivita' previste dall'articolo
1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie
previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono le
societa' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142;
c) per "societa' strumentali" si intendono le societa' che
esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno
carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo,
comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45.
Sezione I
Gruppo bancario
Art. 60
Composizione
1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente:
a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa' bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate;
b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di partecipazione
finanziaria mista capogruppo italiana e dalle societa' bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme
delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una banca italiana
controllata e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto
stabilito dalla Banca d'Italia ((...)), le partecipazioni in societa'
bancarie e finanziarie.
Art. 61
Capogruppo
((1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la
societa' di partecipazione finanziaria mista con sede legale in
Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo
bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca
italiana o da un'altra societa' finanziaria o societa' di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa
essere considerata capogruppo.))
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita' bancaria,
la capogruppo e' soggetta ai controlli di vigilanza previsti dal
presente capo. La Banca d'Italia accerta che lo statuto della
capogruppo e le sue modificazioni non contrastino con la gestione
sana e prudente del gruppo stesso.
4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e di
coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per
l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia
nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori delle
societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione
per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.
5. Alla societa' finanziaria ((e alla societa' di partecipazione
finanziaria mista)) capogruppo si applica l'articolo 52.
Art. 62
(( (Idoneita' degli esponenti).))
((1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo 26
e le relative disposizioni attuative, salvo quanto previsto
dall'articolo 67-bis.))
Art. 63
Partecipazioni
1. Alle societa' finanziarie ((e alle societa' di partecipazione
finanziaria mista)) capogruppo si applicano le disposizioni del
titolo II, capi III e IV ((salvo quanto previsto dall'articolo
67-bis.)).
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al gruppo
bancario e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa'
sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri previsti dall'articolo
21.
Art. 64
Albo
1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto dalla
Banca d'Italia.
2. La capogruppo comunica alla Banca d'Italia l'esistenza del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata.
3. La Banca d'Italia puo' procedere d'ufficio all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione nell'albo
e puo' determinare la composizione del gruppo bancario anche in
difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo.
4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
5. La Banca d'Italia disciplina gli adempimenti connessi alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo.
Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza
Art. 65
Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei
confronti dei seguenti soggetti:
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
b) societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno
per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario o da
una singola banca;
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un
gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica
che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ;
h) societa' che((. . .)) controllano almeno una banca;
i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando siano controllate da una singola banca ovvero quando
societa' appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti
indicati nella lettera h) detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di
controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.
Art. 66
Vigilanza informativa
1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a c) del
comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica, di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca
d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle lettere
h) ed i) del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.
2. La Banca d'Italia determina modalita' e termini per la
trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati
nel comma 1.
3. La Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti
indicati nelle lettere da a) a c) del comma 1 dell'articolo 65
l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo
III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
4. Le societa' indicate nell'art. 65 forniscono alla capogruppo
ovvero alla singola banca le situazioni, i dati e le informazioni
richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.
5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza degli
altri Stati comunitari forniscono ai soggetti individuati dalle
stesse le informazioni necessarie per l'esercizio della vigilanza
consolidata.
((5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
dei soggetti indicati al comma 1, anche per il tramite di questi
ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati.
5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano anche
ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.))
Art. 67
Vigilanza regolamentare
((1. Al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
a) l'adeguatezza patrimoniale;
b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
c) le partecipazioni detenibili;
d) il governo societario, l'organizzazione amministrativa e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione;
e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).
2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti che tali
soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento da
parte della Banca d'Italia;
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata
di un'autorita' di un altro Stato comunitario, la decisione e' di
competenza della medesima autorita' qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia e sempre che, entro il
medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini
della procedura per la risoluzione delle controversie con le
autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni
transfrontaliere.
2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).
3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per esercitare la
vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con
riferimento alla singola banca, della situazione e delle attivita'
dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo
65.
3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del
presente articolo, anche nei confronti di uno solo o di alcuni dei
componenti il gruppo bancario.
((3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e 4-sexies,
e l'articolo 53-ter.))
Art. 67-bis
(( (Disposizioni applicabili alla societa' di partecipazione
finanziaria mista). ))
((1. La Banca d'Italia puo' individuare le ipotesi in cui la
societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo e' esentata
dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma
1, si applicano alla societa' di partecipazione finanziaria mista
qualora il settore di maggiori dimensioni all'interno del
conglomerato finanziario sia quello bancario, determinato ai sensi
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di
accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26
e autorizzazione di cui all'articolo 19 sono adottati dalla Banca
d'Italia d'intesa con l'IVASS.
3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II, nei confronti
della societa' di partecipazione finanziaria mista sono adottati o
proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.))
Art. 67-ter
(Poteri di intervento).
1. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale della
capogruppo;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali della
capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione
di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche con
provvedimenti di carattere particolare; questi possono essere
indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario
e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della struttura
territoriale del gruppo; il divieto di effettuare determinate
operazioni e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio,
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; la
fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, ((possono inoltre essere
fissati)) limiti alla remunerazione complessiva degli esponenti
aziendali;
e) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai
sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.
2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori, i
sindaci e il personale dei soggetti ai quali la capogruppo abbia
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.
Art. 68
Vigilanza ispettiva
1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati nell'articolo 65 e
presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate da questi
ultimi funzioni aziendali essenziali o importanti e richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. Le
ispezioni nei confronti di societa' diverse da quelle bancarie,
finanziarie e strumentali o da quelle alle quali siano state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti hanno il
fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle
informazioni forniti per il consolidamento.
2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita' competenti di
uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche.
3. La Banca d'Italia, su richiesta delle autorita' competenti di
altri Stati comunitari o ((terzi)), puo' effettuare ispezioni presso
le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza su
base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La Banca
d'Italia puo' consentire che la verifica sia effettuata dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da un
esperto. L'autorita' competente richiedente, qualora non compia
direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte.
3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti
di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad
ispezioni presso le capogruppo ai sensi dell'articolo 61, qualora
queste abbiano controllate sottoposte alla vigilanza di dette
autorita'.
Art. 69
(Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi).
1. Al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da altre autorita'.
In tale ambito, la Banca d'Italia puo' concordare specifiche
ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni.
1-bis. Per effetto degli accordi di cui al comma 1, la Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
a) sulle societa' finanziarie ((e sulle societa' di
partecipazione finanziaria mista)), aventi sede legale in un altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana;
b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente, dai
soggetti indicati nelle lettere a) e b).
1-ter. La Banca d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
consolidata verifichi una situazione di emergenza potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita' del sistema finanziario
italiano o di un altro Stato comunitario in cui opera il gruppo
bancario, informa tempestivamente l'ABE, il CERS, il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche', in caso di gruppi operanti
anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie.
1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza su singole banche che operano con succursali aventi
rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti.
1-quinquies. Le autorita' creditizie, nei casi di crisi o di
tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei
propri atti sulla stabilita' del sistema finanziario degli altri
Stati comunitari interessati.
TITOLO IV
((MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))
Art. 69-bis
(Definizioni).
1. Ai fini del presente titolo si intendono per:
a) «alta dirigenza»: il direttore generale, i vice-direttori
generali e le cariche ad esse assimilate, i responsabili delle
principali aree di affari e coloro che rispondono direttamente
all'organo amministrativo;
b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di
risoluzione dello Stato membro in cui si trova l'autorita' di
vigilanza su base consolidata;
c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche
con obbligo di rimborso; non costituiscono depositi i crediti
relativi a fondi acquisiti dalla banca debitrice rappresentati da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui capitale non e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e' rimborsabile alla
pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con la
banca o terzi; costituiscono depositi i certificati di deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie;
((d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e 2, sono astrattamente idonei a
essere rimborsati da parte di un sistema di garanzia dei
depositanti;))
((e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema di garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;))
f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con cui sono
disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate
nel suo ambito;
2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV, del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE];
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e 2),
adottate da autorita' di altri Stati comunitari;
g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento della direttiva
2014/59/UE]
h) «sistema di tutela istituzionale»: un accordo riconosciuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 113, paragrafo 7, del
regolamento (UE) n. 575/2013;
i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»: gli aiuti di
Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, lettera mmm), del decreto legislativo [di recepimento della
direttiva 2014/59/UE];
l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno
Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia.
((Capo 01-I
PIANI DI RISANAMENTO))
Art. 69-ter
(( (Ambito di applicazione).))
((1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) alle banche italiane e succursali italiane di banche
extracomunitarie;
b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle
societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61;
c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza consolidata
ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h).
2. Ai fini del presente capo, il controllo sussiste nei casi
previsti dall'articolo 23.))
Art. 69-quater
(( (Piani di risanamento).))
((1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che
preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione
patrimoniale e finanziaria in caso di suo significativo
deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse non trascurabile
per il risanamento della banca, anche le societa' italiane ed estere
incluse nella vigilanza consolidata indicate nell'articolo 69-ter,
comma 1, lettera c).
2. Non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento le banche
appartenenti a un gruppo bancario, salvo che cio' non sia loro
specificamente richiesto dalla Banca d'Italia. Per le banche
sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, la
richiesta di piani individuali e' effettuata in conformita'
dell'articolo 69-septies.
3. Fatto salvo l'articolo 69-decies, il piano di risanamento
contiene le informazioni richieste da provvedimenti di carattere
generale e particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della
Commissione europea.
4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso a
un sostegno finanziario pubblico straordinario.
5. Il piano di risanamento e' approvato dall'organo amministrativo,
che lo sottopone alla Banca d'Italia per le valutazioni di cui
all'articolo 69-sexies. Il piano e' riesaminato e, se necessario,
aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza richiesta
dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e all'eventuale
aggiornamento del piano in caso di significativo mutamento della
struttura giuridica o organizzativa della banca o della sua
situazione patrimoniale o finanziaria.))
Art. 69-quinquies
(( (Piani di risanamento di gruppo).))
((1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario si dota di un
piano di risanamento di gruppo che individua misure coordinate e
coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo e, se di
interesse non trascurabile per il risanamento del gruppo, per le
societa' italiane ed estere incluse nella vigilanza consolidata
indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c).
2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo la
capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata in
un altro Stato comunitario, salvo che cio' non sia a essa
specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies.
3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a ripristinare
l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario nel suo
complesso e delle singole banche che ne facciano parte.
4. Il piano di risanamento di gruppo contiene almeno le
informazioni richieste da provvedimenti di carattere generale o
particolare della Banca d'Italia e da regolamenti della Commissione
europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo accordi
ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il ricorso
al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano di
risanamento di gruppo individua, altresi', i possibili ostacoli
all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi gli impedimenti
di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al
pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso di passivita'
fra societa' del gruppo.
5. Il piano di risanamento di gruppo e' approvato dall'organo
amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia, in
conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in
altri Stati comunitari.
6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE] e
dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo:
a) alle autorita' competenti interessate rappresentate nei
collegi delle autorita' di vigilanza o con le quali sia stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione;
b) alle autorita' competenti degli Stati comunitari in cui le
banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative;
c) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate
incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita' di
risoluzione a livello di gruppo.
7. Il piano di risanamento di gruppo e' riesaminato e, se
necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza
richiesta dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e
all'eventuale aggiornamento del piano in caso di significativo
mutamento della struttura giuridica o organizzativa del gruppo o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria.))
Art. 69-sexies
(( (Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo).))
((1. La Banca d'Italia, entro sei mesi dalla presentazione del
piano di risanamento e sentite, per le succursali significative, le
autorita' competenti degli Stati comunitari in cui esse siano
stabilite, verifica la completezza e adeguatezza del piano in
conformita' dei criteri indicati nelle pertinenti disposizioni
dell'Unione europea.
2. Il piano di risanamento e' trasmesso all'autorita' di
risoluzione per la formulazione di eventuali raccomandazioni sui
profili rilevanti per la risoluzione della banca o del gruppo
bancario.
3. Se all'esito della verifica emergono carenze o impedimenti al
conseguimento delle finalita' del piano, la Banca d'Italia puo',
fissando i relativi termini:
a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano
modificato;
b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano;
c) ordinare modifiche da apportare all'attivita', alla struttura
organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo
bancario o ordinare altre misure necessarie per conseguire le
finalita' del piano.
4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le circostanze lo
richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis e
67-ter.))
Art. 69-septies
(( (Rapporti con le altre autorita' e decisioni congiunte sui piani
di risanamento).))
((1. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione
europea, la Banca d'Italia coopera con le autorita' competenti degli
altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di
gruppo che includono una banca in tali Stati e per l'applicazione
delle misure di cui all'articolo 69-sexies, comma 3. Nella
valutazione dei piani di risanamento di gruppo la Banca d'Italia
tiene conto del possibile pregiudizio per le singole societa' del
gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le decisioni prese
in conformita' delle disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto
dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione
non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere l'assistenza dell'ABE o
deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una
decisione e' stata deferita all'ABE, la Banca d'Italia si astiene
dall'adottare provvedimenti e si attiene alle decisioni finali
dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti dal
diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti di
propria competenza.))
Art. 69-octies
(( (Misure attuative dei piani di risanamento).))
((1. La decisione di adottare una misura prevista nel piano di
risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone
le circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.))
Art. 69-novies
(( (Trasmissione dei piani di risanamento).))
((1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa'
estera inclusa nella vigilanza consolidata della Banca d'Italia
provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento, informazioni,
documenti e ogni altro dato che debba essere trasmesso tra la
societa' estera controllante e la Banca d'Italia.
2. Le societa' aventi sede legale in Italia che controllano una
banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario collaborano
con l'autorita' competente di tale Stato al fine di assicurare la
trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni
altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.))
Art. 69-decies (( (Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni).)) ((1. La Banca d'Italia puo', con provvedimenti di carattere generale o particolare, prevedere modalita' semplificate di adempimento degli obblighi stabiliti dal presente capo, avendo riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della banca o del gruppo bancario in considerazione delle loro caratteristiche, ivi incluse le dimensioni, la complessita' operativa, la struttura societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di tutela istituzionale. 2. La Banca d'Italia puo' inoltre esentare dal rispetto delle disposizioni del presente capo una banca aderente a un sistema di tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione con la banca aderente esentata.))
Art. 69-undecies
(( (Disposizioni di attuazione).))
((1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.))
((Capo 02-I
SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))
Art. 69-duodecies
(( (Accordo di gruppo). ))
((1. Una banca italiana o societa' italiana capogruppo di un gruppo
bancario, le societa' italiane ed estere appartenenti al gruppo
bancario e le altre societa' incluse nella vigilanza consolidata
indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c), possono
concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per il caso
in cui si realizzino per una di esse i presupposti dell'intervento
precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le
condizioni indicate nel presente capo.
2. Fermo restando quanto previsto dal capo IX del titolo V del
libro V del codice civile, il presente capo non si applica:
a) alle operazioni di finanziamento e di gestione della
liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se per nessuna
di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce;
b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma, ivi incluso
l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei
casi previsti dall'accordo, quando la societa' cui il sostegno e'
concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in linea con le
politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del
gruppo.
3. Le societa' che aderiscono all'accordo di sostegno finanziario
di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita'
dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche obblighi di
sostegno reciproco.
4. Il sostegno finanziario puo' essere concesso in forma di
finanziamento, di prestazione di garanzia o mediante la messa a
disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale o
finanziaria, nonche' con qualsiasi combinazione di queste forme,
mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra il beneficiario del
sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo.
5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi:
a) l'accordo e' sottoscritto da ciascuna parte nell'esercizio
della propria autonomia negoziale e in coerenza con le eventuali
direttive impartite dalla capogruppo;
b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere
pienamente informate sulla situazione dei beneficiari prima della
decisione di fornire il sostegno;
c) l'accordo indica i criteri di calcolo per determinare, al
momento in cui il sostegno finanziario viene fornito, il
corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione effettuata in virtu'
dell'accordo stesso; ove necessario per conseguire le finalita'
dell'accordo, i criteri possono non tenere conto del prezzo di
mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone, in
forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario, di informazioni
non pubbliche rilevanti.
6. L'accordo di sostegno finanziario di gruppo non puo' essere
concluso se, al momento della sua conclusione, per una delle parti
dell'accordo sussistono, a giudizio dell'autorita' competente, i
presupposti dell'intervento precoce.
7. Nessun diritto, pretesa o azione derivante dall'accordo puo'
essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure ai sensi
dell'articolo 2900 del codice civile)).
Art. 69-terdecies
(( (Autorizzazione dell'accordo). ))
((1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione della
Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste
nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre
autorita' competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo,
in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per
l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi
all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al
comma 1)).
Art. 69-quaterdecies
(( (Approvazione dell'accordo da parte dell'assemblea dei soci e
concessione del sostegno). ))
((1. Il progetto di accordo autorizzato ai sensi dell'articolo
69-terdecies e' sottoposto all'approvazione dell'assemblea
straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone
di aderirvi, unitamente a un parere predisposto dai componenti
indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della societa'
ad aderire all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo
nei confronti delle societa' le cui assemblee hanno approvato il
progetto.
2. La competenza a decidere sulla concessione o sull'accettazione
del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo
amministrativo. La delibera di concessione del sostegno finanziario
di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario e
la conformita' alle condizioni stabilite all'articolo
69-quinquiesdecies.
3. L'organo amministrativo della societa' aderente all'accordo
riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione
dell'accordo.
4. L'assemblea straordinaria dei soci puo' revocare la propria
approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono
ancora realizzati i presupposti dell'intervento precoce ai sensi
dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa' aderenti
all'accordo. La revoca diviene efficace solo a seguito della
predisposizione di un piano di risoluzione individuale o di gruppo
che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi 12
mesi dalla revoca.
5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o la
sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa'.
6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui al
comma 1 e' pubblicata con gli stessi mezzi previsti per la
pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma 1,
lettera d), unitamente a una descrizione sommaria del contenuto
dell'accordo. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni
sull'informativa al pubblico dovuta dalle banche e dalle societa'
capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo)).
Art. 69-quinquiesdecies
(( (Condizioni per il sostegno). ))
((1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e' concesso se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) si puo' ragionevolmente prospettare che il sostegno fornito
ponga sostanziale rimedio alle difficolta' finanziarie del
beneficiario;
b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o ripristinare
la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle
societa' del gruppo ed e' nell'interesse della societa' del gruppo
che fornisce il sostegno;
c) le condizioni del sostegno finanziario, ivi compreso il
corrispettivo, sono determinate in conformita' dell'articolo
69-duodecies, comma 5, lettera c);
d) vi e' la ragionevole aspettativa, sulla base delle
informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa'
che fornisce il sostegno al momento dell'assunzione della relativa
decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito
da parte della societa' beneficiaria, qualora il sostegno sia
concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia
escussa, sara' possibile recuperare per intero, anche in via di
surroga o regresso, capitale, interessi e spese;
e) la concessione del sostegno finanziario non mette a
repentaglio la liquidita' o solvibilita' della societa' del gruppo
che lo fornisce;
f) la concessione del sostegno finanziario non minaccia la
stabilita' del sistema finanziario, in particolare nello Stato
comunitario in cui ha sede la societa' del gruppo che fornisce il
sostegno;
g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno rispetta, nel
momento in cui lo fornisce, i requisiti in materia di capitale,
liquidita', grandi esposizioni e gli altri requisiti specifici
eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013
e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE, e la
concessione del sostegno finanziario non e' tale da determinare la
violazione di questi requisiti da parte della societa', fatta
eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la vigilanza
sulla societa' abbia autorizzato una temporanea deroga a tali
requisiti;
h) la concessione del sostegno finanziario non pregiudica la
risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce)).
Art. 69-sexiesdecies
(( (Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni). ))
((1. La delibera di concessione del sostegno e' trasmessa alla
Banca d'Italia, che puo' vietare o limitarne l'esecuzione se le
condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui all'articolo
69-quinquiesdecies non sono soddisfatte.
2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE nonche', se
diverse dalla Banca d'Italia, all'autorita' competente per la
vigilanza sulla societa' che riceve il sostegno e all'autorita'
competente per la vigilanza su base consolidata.
3. Il provvedimento della Banca d'Italia di cui al comma 1 e'
trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2, nonche',
se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per la vigilanza su
base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito
ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59])).
Art. 69-septiesdecies
(( (Norme applicabili e disposizioni di attuazione). ))
((1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e
alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 53, comma 4, e agli
articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e 2901 del codice civile,
nonche' agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo
comma e 217 della legge fallimentare.
2. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE)).
Capo I
BANCHE
((Sezione 01-I
Misure di intervento precoce))
Art. 69-octiesdecies
(( (Presupposti). ))
((1. La Banca d'Italia puo' disporre le seguenti misure nei
confronti di una banca o una societa' capogruppo di un gruppo
bancario:
a) le misure di cui all'articolo 69-noviesdecies, quando
risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013,
delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE e del
titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da 3 a
7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure
si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa di un
rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo;
b) la rimozione degli esponenti di cui all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi violazioni di disposizioni
legislative, regolamentari o statutarie o gravi irregolarita'
nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione
della banca o del gruppo bancario sia particolarmente significativo,
e sempre che gli interventi indicati nella medesima lettera a) o
quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano sufficienti
per porre rimedio alla situazione)).
Art. 69-noviesdecies
(( (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). ))
((1. Fermi restando i poteri attribuiti dagli articoli 53-bis e
67-ter, la Banca d'Italia, al ricorrere dei presupposti di cui
all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla
banca o alla societa' capogruppo di un gruppo bancario di dare
attuazione, anche parziale, al piano di risanamento adottato o di
preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del debito con
tutti o alcuni creditori secondo il piano di risanamento, ove
applicabile, o di modificare la propria forma societaria.
2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al comma 1
puo':
a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando le
condizioni che hanno condotto all'intervento precoce divergono
rispetto alle ipotesi contemplate nel piano;
b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione
delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce)).
Art. 69-vicies
(( (Poteri di accertamento e flussi informativi). ))
((1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una banca o
ad un gruppo bancario, delle circostanze di cui all'articolo
69-octiesdecies, i poteri di vigilanza informativa e ispettiva
previsti agli articoli 51, 54, 66 e 67 possono essere esercitati
anche al fine di acquisire le informazioni necessarie per
l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale esercizio del
potere di riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni
e di strumenti di capitale, l'avvio della risoluzione o della
liquidazione coatta amministrativa, nonche' per la valutazione
prevista dal Titolo IV, Capo I, Sezione II, del [decreto di
recepimento della direttiva 2014/59/UE].
2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma 1 sono trasmesse
alle autorita' di risoluzione)).
Art. 69-vicies-semel
(( (Rimozione dei componenti degli organi di amministrazione e
controllo e dell'alta dirigenza). ))
((1. Al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre
la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi
con funzione di amministrazione e di controllo delle banche e delle
societa' capogruppo di un gruppo bancario. Si applica il comma 4
dell'articolo 70.
2. Il provvedimento fissa la data da cui decorrono gli effetti
della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca o
della capogruppo con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi
con funzioni di amministrazione e controllo.
3. Ricorrendo i presupposti richiamati al comma 1, la Banca
d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu' componenti
dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo di un
gruppo bancario.
4. La Banca d'Italia approva la nomina dei componenti dei nuovi
organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente organo
della banca o della societa' capogruppo.
5. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre
l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui
agli articoli 70 e 98.
6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali
ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo
67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla
situazione)).
Art. 69-vicies-bis
(( (Disposizioni di attuazione). ))
((1. La Banca d'Italia puo' emanare disposizioni attuative della
presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE)).
Sezione I
Amministrazione straordinaria
Art. 70
Provvedimento
1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con
funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando
ricorrono le violazioni o le irregolarita' di cui all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi
perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con
istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea
straordinaria.
2. Le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da
quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto
dall'articolo 72, comma 6.
3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai sensi
dell'articolo 71 agli interessati, che ne facciano richiesta, non
prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73.
4. Il provvedimento e' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
5. L'amministrazione straordinaria dura ((sino ad un anno)), salvo
che il provvedimento previsto dal comma 1 preveda un termine piu'
breve ((...)). La procedura puo' essere prorogata per lo stesso
periodo di ((sino ad un anno)), anche per piu' di una volta, se
sussistono i presupposti indicati nel comma 1. Il provvedimento di
proroga e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. (65)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.
7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare
e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che i
soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione che
possono arrecare danno alla banca o ad una o piu' societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo od i soci che il
codice civile o lo statuto abilitano a presentare denuncia al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia".
Art. 70-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181))
Art. 71
Organi della procedura
1. ((Con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca
d'Italia)) nomina:
a) uno o piu' commissari straordinari;
b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). Entro
quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e
del presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel
registro delle imprese.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il
comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della banca
sottoposta alla procedura. ((Se necessario, esse possono essere
anticipate dalla Banca d'Italia)).
5. La Banca d'Italia, ((per ragioni d'urgenza e)) fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario
provvisorio un proprio funzionario, che assume i medesimi poteri
attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli 70,
comma 3, e 72, comma 9.
6. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di
onorabilita' stabiliti ai sensi dell'articolo 26. ((I commissari
devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per svolgere le
proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse)).
Art. 72
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
((1. Salvo che non sia diversamente specificato all'atto della
nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e tutti i poteri
spettanti all'organo di amministrazione della banca ai sensi del
codice civile, delle disposizioni di legge applicabili e dello
statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di nomina,
puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati
poteri e funzioni di amministrazione.)) ((65))
((1-bis. Salvo che non sia diversamente specificato nel
provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria, ai
commissari spettano i compiti di accertare la situazione aziendale,
rimuovere le irregolarita' e promuovere le soluzioni utili
nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente gestione. Le
disposizioni del codice civile, statutarie o convenzionali relative
ai poteri di controllo dei titolari di partecipazioni non si
applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina, la Banca
d'Italia puo' stabilire speciali limitazioni dei compiti dei
commissari ovvero attribuire loro compiti ulteriori e diversi
rispetto a quelli indicati nel presente comma.)) ((65))
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e
fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dalla presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
(((2-bis. La Banca d'Italia puo', in ogni momento, revocare o
sostituire i commissari e i membri del comitato di sorveglianza
oppure modificarne compiti e poteri.)) ((65))
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con
l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e
cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti.
((4. La Banca d'Italia puo' stabilire, all'atto della nomina o
successivamente con istruzioni impartite ai commissari e ai membri
del comitato di sorveglianza, che determinati atti dei commissari
siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero
imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I
componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.))
((65))
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' contro i
membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il
direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato
della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai
commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti
all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilita' e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle
stesse.
5-bis. Nell'interesse della procedura i commissari, sentito il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per
la durata della procedura stessa. (36)
((6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi
indicati all'articolo 70, comma 2, spetta esclusivamente ai
commissari previa approvazione della Banca d'Italia. L'ordine del
giorno e' stabilito in via esclusiva dai commissari e non e'
modificabile dall'organo convocato.)) ((65))
7. Quando i commissari siano piu' di uno, essi decidono a
maggioranza dei componenti in carica e i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di
due di essi. E' fatta salva la possibilita' di conferire deleghe,
anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari.
8. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei
componenti in carica; in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
((9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave. Le azioni civili nei
loro confronti sono promosse previa autorizzazione della Banca
d'Italia.)) ((65))
((9-bis. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.)) ((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (36)
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 39, comma
3, lettera b)) che "al comma 5-bis le parole: "del controllo
contabile o della revisione" sono sostituite dalle seguenti: "della
revisione legale dei conti"".
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che i commi 1, 1-bis, 2-bis, 4, 6, 9 e 9-bis del presente
articolo, come modificati dal suddetto decreto, si applicano "anche
alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle
medesime procedure si continuano ad applicare le disposizioni del
titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
Art. 73
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna
l'azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l'esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d'autorita' a insediarsi, con
l'assistenza di un notaio e, ove occorra, con l'intervento della
forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio assume la gestione della banca ed
esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo le modalita'
indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente
all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono al deposito presso l'ufficio del
registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica, redatta sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza. E' comunque esclusa ogni
distribuzione di utili.
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma
12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt.
da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da
69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13)
l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente
gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
Art. 74
(Sospensione dei pagamenti).
1. ((Se ricorrono)) circostanze eccezionali i commissari, al fine
di tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte della banca
ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi
ai servizi previsti ((dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.)) Il provvedimento e' assunto sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia, che puo'
emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha
luogo per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile
eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi.
2. Durante il periodo della sospensione non possono essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari
sui beni della banca e sugli strumenti finanziari dei clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli
immobili o acquistati altri diritti di prelazione sui mobili della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori
all'inizio del periodo di sospensione.
3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza.
Art. 75
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, ((a
intervalli periodici stabiliti all'atto della nomina o
successivamente nonche')) al termine delle loro funzioni, redigono
separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono alla Banca
d'Italia. La Banca d'Italia cura che della chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia mediante avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta a ogni effetto di
legge fino al termine della procedura. I commissari redigono il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca d'Italia
entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione straordinaria
e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il
bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia, gli
organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei
redditi relativa a detto periodo secondo le disposizioni tributarie
vigenti.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni,
provvedono perche' siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda dai
commissari secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1.
Art. 75-bis
(( (Commissari in temporaneo affiancamento). ))
((1. La Banca d'Italia, ricorrendo i presupposti indicati
all'articolo 70, puo' nominare uno o piu' commissari in temporaneo
affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca d'Italia, nel
provvedimento di nomina, individua funzioni, doveri e poteri dei
commissari, specificandone i rapporti con l'organo amministrativo,
ivi compreso, eventualmente, l'obbligo degli amministratori di
consultare o di richiedere la previa autorizzazione dei commissari
per l'assunzione di determinati atti o decisioni.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
presente sezione.))
Art. 76
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181))
Art. 77
Succursali di banche extracomunitarie
1. Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di
banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica, i
commissari straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei
confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura di
amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli Stati
comunitari che ospitano succursali della banca extracomunitaria.
L'informazione e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima
dell'apertura della procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
presente sezione.
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma
12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli artt.
da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I comprendente gli artt. da
69-duodecies a 69-septiesdecies; (con l'art. 1, comma 13)
l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione 01-I comprendente
gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis.
Art. 77-bis
(( (Aumenti di capitale). ))
((1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e 2369 del
codice civile e 125-bis e 126 del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata
una misura di intervento precoce o disposto l'avvio
dell'amministrazione straordinaria, le assemblee chiamate a
deliberare aumenti di capitale finalizzati a ripristinare
l'adeguatezza patrimoniale possono essere convocate fino a dieci
giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e' previsto
dallo statuto.
2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con azioni quotate
nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari:
a) la comunicazione effettuata dall'intermediario ai sensi
dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e' effettuata sulla base delle evidenze dei conti relative al
termine della giornata contabile del terzo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea;
b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni;
c) non trovano applicazione le modalita' di pubblicita' di cui
all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58.
3. Le previsioni di cui al comma 2, lettere b) e c), non si
applicano alle banche nei confronti delle quali e' stata disposta
l'amministrazione straordinaria.
4. Il presente articolo si applica anche alle societa' capogruppo
di un gruppo bancario.)) ((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si
applica "anche alle procedure di amministrazione straordinaria in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i
rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare
le disposizioni del titolo IV del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del
presente decreto".
Sezione II
Provvedimenti straordinari
Art. 78
Banche autorizzate in Italia
1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche
autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative,
amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per
irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche
extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi.
Art. 79
(( (Banche comunitarie). ))
((1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da
parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, il cui controllo spetta all'autorita' competente dello
Stato d'origine, la Banca d'Italia ne da' comunicazione a tale
autorita' per i provvedimenti necessari. In attesa di questi, se
sussistono ragioni di urgenza la Banca d'Italia puo' adottare le
misure provvisorie necessarie per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, comprese l'imposizione del divieto di
intraprendere nuove operazioni e la sospensione dei pagamenti; le
misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello Stato
d'origine, alla Commissione europea e all'ABE.
2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidita' della banca comunitaria o in
ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare le misure necessarie
per la stabilita' finanziaria o per la tutela delle ragioni dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai quali sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita' competente dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all'autorita' competente dello Stato d'origine e
all'ABE.
3. Quando i provvedimenti dell'autorita' competente dello Stato
d'origine indicati al comma 1 manchino o risultino inadeguati, la
Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per la
risoluzione delle controversie con le autorita' di vigilanza degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.
4. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione da
parte di banche comunitarie delle disposizioni relative alle
succursali o alla prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta
le misure necessarie a prevenire o reprimere tali irregolarita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni,
la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale, dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.))
((64))
---------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Fino all'emanazione da parte della Commissione europea del
requisito di liquidita' previsto dall'articolo 460 del regolamento
(UE) n. 575/2013, trova applicazione l'articolo 79 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella formulazione vigente
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
legislativo".
Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa
Art. 80
Provvedimento
((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della
Banca d'Italia, puo' disporre con decreto la liquidazione coatta
amministrativa delle banche, anche quando ne sia in corso
l'amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]
ma non quelli indicati nell'articolo 20, comma 2, del medesimo
decreto per disporre la risoluzione.))
2. La liquidazione coatta puo' essere disposta, con il medesimo
procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari
straordinari o dei liquidatori.
3. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e la
proposta della Banca d'Italia sono comunicati dai commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano richiesta, non prima
dell'insediamento ai sensi dell'art. 85.
4. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli
organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonche' di ogni
altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste dagli
articoli 93, comma 1, e 94, comma 2.
6. Le banche non sono soggette a procedure concorsuali diverse
dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente
sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 81
Organi della procedura
1. La Banca d'Italia nomina:
a) uno o piu' commissari liquidatori;
b) un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.
((1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa' o
altri enti.)) ((65))
2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la delibera di nomina
del presidente del comitato di sorveglianza sono pubblicati per
estratto ((sul sito web della Banca d'Italia.)) Entro quindici giorni
dalla comunicazione della nomina, i commissari depositano in copia
gli atti di nomina degli organi della liquidazione coatta e del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese.
3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i commissari e i
membri del comitato di sorveglianza.
4. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti il
comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico della
liquidazione.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1-bis del presente articolo, come modificato dal
suddetto decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il
deposito della documentazione finale".
Art. 82
Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
((o a risoluzione)) si trova in stato di insolvenza, il tribunale del
luogo in cui essa ha la sede legale, su richiesta di uno o piu'
creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo
stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la
banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari,
sentiti i commissari stessi, la Banca d'Italia e i cessati
rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni dell'art. 195,
commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo
della legge fallimentare.
2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di
insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la
banca ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia
e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con
sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge
fallimentare.
3. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza prevista
dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della
legge fallimentare.
Art. 83
Effetti del provvedimento per la banca, per i creditori e sui
rapporti giuridici preesistenti
1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi
dell'articolo 85, e comunque dal ((sesto giorno lavorativo))
successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di
qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi. La data di
insediamento dei commissari liquidatori, con l'indicazione del
giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla
base del processo verbale previsto all'articolo 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli effetti
previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni
del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge
fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione, salvo quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per qualsiasi
titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di
esecuzione forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente esclusivamente il
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale.
((3-bis. In deroga all'articolo 56, primo comma, della legge
fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti
siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la
liquidazione coatta amministrativa, salvo che la compensazione sia
prevista da un contratto di garanzia finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo di netting, come
definito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un accordo
di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.))
Art. 84
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle
operazioni della liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla l'operato degli stessi e fornisce
pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle disposizioni
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo svolgimento
della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o
di atti debbano essere da essa autorizzate e che per le stesse sia
preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I membri degli
organi liquidatori sono personalmente responsabili dell'inosservanza
delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono opponibili ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del
Comitato di sorveglianza. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE
2015, N. 181)). ((65))
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e di quella
dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione
contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti,
nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente
che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si
applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia e con
il parere favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi
coadiuvare nello svolgimento delle operazioni da terzi, sotto la
propria responsabilita' e con oneri a carico della liquidazione. In
casi eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il compimento di
singoli atti.
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito
della documentazione finale".
Art. 85
Adempimenti iniziali
1. (( I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna
l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. )) I commissari
acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario.
2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4.
Art. 86
Accertamento del passivo
((1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano a ciascun
creditore l'indirizzo di posta elettronica certificata della
procedura e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le
scritture e i documenti della banca. La comunicazione s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene a mezzo
posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del
destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore. Se il destinatario ha sede o risiede all'estero, la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,
se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore
ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo
di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere
comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui
al comma 3.))
2. Analoga comunicazione viene inviata a coloro che risultino
titolari di diritti reali sui beni e sugli strumenti finanziari
relativi ai servizi previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 in possesso della banca, nonche' ai clienti aventi
diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari.
((2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis, i commissari,
sentito il comitato di sorveglianza, possono provvedere alle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per singole categorie di
aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un avviso contenente l'invito a consultare l'elenco
provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e' depositato presso
la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi
diritto, fermo in ogni caso il diritto di ciascuno di prendere
visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi del comma 5 decorre dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.))
((3. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dai
commissari all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi
di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si
eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo
ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore
il commissario liquidatore.))
((4. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, i
creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2 possono
presentare o inviare, all'indirizzo di posta elettronica della
procedura, i loro reclami ai commissari, allegando i documenti
giustificativi.))
5. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di
liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i
creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali non
abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 2, devono
chiedere ai commissari, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione
dei propri beni, presentando i documenti atti a provare l'esistenza,
la specie e l'entita' dei propri diritti ((e indicando l'indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le
comunicazioni relative alla procedura. Si applica il comma 3 del
presente articolo.))
6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma 5 e non
oltre i trenta giorni successivi, presentano alla Banca d'Italia,
sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei creditori
ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di
prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono iscritti in
apposita e separata sezione dello stato passivo.
7. Nei medesimi termini previsti dal comma 6 i commissari
depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca ha
la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei
creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2,
nonche' dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui e'
stato negato il riconoscimento delle pretese.
8. Successivamente i commissari ((comunicano senza indugio, a mezzo
posta elettronica certificata,)) a coloro ai quali e' stato negato in
tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione presa
nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato
avviso tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6 e 7, lo stato
passivo diventa esecutivo.
((65))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
6) che "Le comunicazioni di cui all'articolo 86 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si effettuano secondo le
modalita' previste nel testo vigente prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, ove, a tale data, siano gia' state
effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo".
Art. 87
Opposizioni allo stato passivo
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente
alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in
favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nell'art. 86,
comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto
o in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della
((comunicazione)) prevista dall'art. 86, comma 8, e i soggetti
ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di
pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8.
2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
((Si applica l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge
fallimentare.))
((3. Il presidente del tribunale assegna a un unico giudice
relatore tutte le cause relative alla stessa liquidazione. Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il presidente di questa provvede alla designazione di un
unico giudice relatore.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
5. Quando sia necessario per decidere sulle contestazioni, il
giudice richiede ai commissari l'esibizione di un estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art. 86, comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione.
Art. 88
((Esecutivita' delle sentenze))
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
((3. Le decisioni pronunciate in ogni grado del giudizio di
opposizione sono esecutive quando diventano definitive.))
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
Art. 89
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a che non siano
esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i titolari
dei diritti indicati nell'articolo 86, comma 2 che non abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8, e non
risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere
i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a
5, e dall'articolo 88. ((Decorsi sei mesi dalla pubblicazione
dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8, le domande tardive
sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e' dipeso
da causa a lui non imputabile.)) ((65))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito
della documentazione finale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Per le procedure
di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore
del presente decreto ai sensi dell'articolo 87 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono impugnabili
esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al comma 2 del
medesimo articolo 87, come modificato dal presente decreto. Si
applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure,
il termine per la proposizione delle domande tardive di cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in vigore
di quest'ultimo".
Art. 90
Liquidazione dell'attivo
1. I commissari liquidatori hanno tutti i poteri occorrenti per
realizzare l'attivo.((In caso di alienazione di beni immobili e di
altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la
vendita e riscosso interamente il prezzo, la Banca d'Italia, su
richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione delle
iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni
altro vincolo.)) ((65))
((2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono
cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le
condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e' insufficiente, al fine di favorire lo
svolgimento della liquidazione, la cessione puo' avere ad oggetto
passivita' anche solo per una quota di ciascuna di esse. Resta in
ogni caso fermo il rispetto della parita' di trattamento dei
creditori e del loro ordine di priorita'.)) La cessione puo' avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita'
risultanti dallo stato passivo ((, tenuto conto dell'esito delle
eventuali opposizioni presentate ai sensi dell'articolo 87)). Si
applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando
il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti
dal comma 7 del medesimo articolo. ((65))
3. I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior
realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di
attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal
comma 2 del medesimo articolo.
4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita'
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia.
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1 e 2 del presente articolo, come modificati dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il
deposito della documentazione finale".
Art. 91
Restituzioni e riparti
1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche' degli
strumenti finanziari relativi ai servizi di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, secondo l'ordine stabilito
dall'articolo 111 della legge fallimentare fatto salvo quanto
previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennita' e i rimborsi spettanti agli organi della procedura di
amministrazione straordinaria e ai commissari della gestione
provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare. Il pagamento dei
crediti prededucibili e' effettuato previo parere favorevole del
comitato di sorveglianza.
1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2741 del codice
civile e dall'articolo 111 della legge fallimentare, nella
ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1:
a) i seguenti crediti sono soddisfatti con preferenza rispetto
agli altri crediti chirografari:
1) la parte dei depositi di persone fisiche, microimprese,
piccole e medie imprese ammissibili al rimborso e superiore
all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;
2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso
succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia;
b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai crediti indicati
alla lettera a):
1) i depositi protetti;
2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti a
seguito della surroga nei diritti e negli obblighi dei depositanti
protetti;
c) sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti
chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i crediti indicati
alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca. (65)
((c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della
societa')).
2. Se risulta rispettata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la separazione del patrimonio
della banca da quelli dei clienti iscritti nell'apposita sezione
separata dello stato passivo, ma non sia rispettata la separazione
dei patrimoni dei detti clienti tra di loro ovvero gli strumenti
finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte le
restituzioni, i commissari procedono, ove possibile, alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei diritti per i
quali ciascuno dei clienti e' stato ammesso alla sezione separata
dello stato passivo, ovvero alla liquidazione degli strumenti
finanziari di pertinenza della clientela e alla ripartizione del
ricavato secondo la medesima proporzione.
3. I clienti iscritti nell'apposita sezione separata dello stato
passivo concorrono con i creditori chirografari ai sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare, per
l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata la separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la parte
del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2.
4. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate
tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono eseguire
riparti parziali e restituzioni, anche integrali, sia a favore di
tutti gli aventi diritto sia a favore di talune categorie di essi,
anche per intero, trattenendo quanto stimato necessario per il
pagamento dei debiti prededucibili. (65)
5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e le
restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva
assegnazione delle quote e dei beni spettanti a tutti gli aventi
diritto.
6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni, i commissari, in
presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le quali
non sia stata definita l'ammissione allo stato passivo, accantonano
le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di detti soggetti,
al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso
di riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
7. Nei casi previsti dal comma 6, i commissari, con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione
degli accantonamenti.
8. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande
previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5, fa concorrere solo agli
eventuali riparti e restituzioni successivi, nei limiti in cui le
pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello stato
passivo, dal giudice in sede di opposizione proposta ai sensi
dell'articolo 87, comma 1.
9. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva ai sensi
dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni che
venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso.
10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i diritti
di prelazione sono salvi quando i beni ai quali si riferiscono non
siano stati ancora alienati.
11. Fino alla restituzione o alla liquidazione degli strumenti
finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli
stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio.
11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese, piccole e
medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al criterio
del fatturato annuo previsto dall'articolo 2, paragrafo 1,
dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE.
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito
della documentazione finale".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 9) che "L'articolo 91,
comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 33, del presente
decreto, si applica nelle procedure di liquidazione coatta
amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019".
Art. 92
Adempimenti finali
1. Liquidato l'attivo ((, o una parte rilevante dello stesso,)) e
prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione ai
clienti, i commissari sottopongono il bilancio finale di
liquidazione, il rendiconto finanziario e il piano di riparto,
accompagnati da una relazione propria e da quella del comitato di
sorveglianza, alla Banca d'Italia, che ne autorizza il deposito
presso la cancelleria del tribunale. La liquidazione costituisce,
anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito
i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. ((65))
((2. I commissari danno comunicazione dell'avvenuto deposito ai
creditori e ai clienti ammessi al passivo con le modalita' di cui
all'articolo 86, comma 3, e mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.)) ((65))
3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con ricorso al tribunale. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in
giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto o alla
restituzione finale in conformita' di quanto previsto dall'articolo
91.
5. Le somme e gli strumenti che non possono essere distribuiti
vengono depositati nei modi stabiliti dalla Banca d'Italia per la
successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta'
prevista dall'articolo 91, comma 7.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle societa' di capitali, relative alla cancellazione
della societa' ed al deposito dei libri sociali.
7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di
accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l'effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e la chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura
e' subordinata alla esecuzione di accantonamento o all'acquisizione
di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione
coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi. Ai
commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai
giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e
84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. ((I commissari liquidatori
ripartiscono, in base alla documentazione di cui al comma 1,
eventuali somme derivanti all'esito dei giudizi nonche' quelle
derivanti dalla cessione o liquidazione dell'attivo non ancora
realizzato al momento di chiusura della procedura ovvero dagli
accantonamenti eseguiti a quel momento.)) ((65))
((9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria istanza,
dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione nei quali sia
subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato
passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.))
((65))
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo, come modificati dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il
deposito della documentazione finale".
Art. 92-bis
(( (Procedure prive di risorse liquide o con risorse
insufficienti).))
((1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione coatta
amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate dai
commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione fino
alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si intendono
coloro che sono iscritti nella sezione separata dello stato passivo
ai sensi dell'articolo 86, comma 6.
2. L'autorita' di risoluzione italiana anticipa agli organi
liquidatori, agli organi dell'amministrazione straordinaria e al
commissario della gestione provvisoria che hanno preceduto la
liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e,
sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per
lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate a questo titolo,
comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse
finanziarie della procedura che si rendano successivamente
disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma
4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili.
3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a tutti gli altri
crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della
procedura, per lo svolgimento delle attivita' di interesse dei
clienti, per l'accertamento del passivo, per la conservazione e il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti e restituzioni e
per la chiusura della procedura. A questo fine, i commissari
utilizzano, nel seguente ordine:
a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura;
b) le risorse liquide o agevolmente liquidabili dei clienti,
proporzionalmente al valore dei rispettivi patrimoni, fino ad un
importo pari alla somma delle spese necessarie per lo svolgimento
delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte
ad essi riferibile delle altre spese;
c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide o di
non agevole liquidazione, una somma che puo' essere anticipata
dall'autorita' di risoluzione fino ad un importo massimo di euro
400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi
liquidatori.
4. Le somme anticipate ai sensi del comma 3, lettera c),
comprensive degli interessi legali, sono recuperate sulle risorse
liquide della procedura, con priorita' rispetto al pagamento degli
altri crediti prededucibili, e poi su quelle dei clienti che si
rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti dal comma
3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b), comprensive
degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle
risorse liquide della procedura che si rendano successivamente
disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili e
dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita' di risoluzione
ai sensi del presente comma.
5. Il pagamento dei crediti prededucibili e' effettuato previo
parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del pagamento,
l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita'
di risoluzione.
6. Se le risorse utilizzabili ai sensi dei commi 2 e 3 sono
insufficienti per la prosecuzione della procedura o non vi sono
prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della procedura
o dei clienti, i commissari procedono alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in uno o piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale di un avviso contenente
l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei beni e
dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al termine della
procedura competitiva, i beni e i diritti sono assegnati,
indipendentemente dall'importo offerto, al migliore offerente. Gli
assegnatari subentrano nei giudizi relativi ai beni e ai diritti
oggetto di cessione e i commissari sono estromessi su propria
richiesta.)) ((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si
applica "anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le
quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione
finale".
Art. 93
Concordato di liquidazione
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero la
banca ai sensi dell'art. 152, secondo comma, della legge
fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove l'impresa ha la
sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata dalla
Banca d'Italia.
2. La proposta di concordato deve indicare la percentuale offerta
ai creditori ((...)), il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
((65))
3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo' essere assunto
da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In tal caso l'azione dei creditori per l'esecuzione del concordato
non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti delle
rispettive quote. ((La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che
dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della
massa, purche' autorizzate dalla Banca d'Italia, con specifica
indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto opposizione allo stato passivo o insinuazione
tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In
tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la banca.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135 della
legge fallimentare.)) ((65))
4. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale. La Banca d'Italia
puo' stabilire altre forme di pubblicita'.
5. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono
proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che
viene comunicato al commissario.
((6. Il tribunale decide con decreto motivato sulla proposta di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere su queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e' pubblicato mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131 della legge
fallimentare.)) ((65))
7. Durante la procedura di concordato i commissari possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91.
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 2, 3 e 6 del presente articolo, come modificati dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il
deposito della documentazione finale".
Art. 94
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari liquidatori, con l'assistenza del comitato di
sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo le
direttive della Banca d'Italia.
2. Eseguito il concordato, i commissari liquidatori convocano
l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata la modifica
dell'oggetto sociale in relazione alla revoca dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa' ed il deposito dei libri sociali
previsti dalle disposizioni del codice civile in materia di
scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali.
((3. Si applicano l'articolo 215 della legge fallimentare e, in
quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.))
((65))
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 3 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito
della documentazione finale".
Art. 95
(( Succursali di banche extracomunitarie ))
(( 1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le
disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77,
comma 1-bis, in quanto compatibili. ))
((Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario))
Art. 95-bis
((Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle procedure
di liquidazione))
1. ((I provvedimenti di risanamento e le procedure di
liquidazione)) di banche comunitarie sono disciplinati e producono i
loro effetti, senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano
secondo la normativa dello Stato d'origine.
1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio della
procedura di risanamento da parte dell'autorita' competente dello
Stato d'origine della banca comunitaria.
2. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione
coatta amministrativa)) di banche italiane si applicano e producono i
loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi
internazionali, anche in altri Stati esteri.
((2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o applicata
una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo [di
recepimento della direttiva 2014/59/UE], le disposizioni della
presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati
nell'articolo 2 del decreto stesso.))
Art. 95-ter
Deroghe
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge
determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un
aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui
autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su
strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento
presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un
sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
((2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto:
a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo
[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]
; b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.)) 3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale; b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente. 6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.
Art. 95-quater
Collaborazione tra autorita'
((1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], la Banca
d'Italia informa le autorita' di vigilanza e, se diverse, le
autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la Banca
centrale europea dell'adozione dei provvedimenti di risanamento e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa,
precisandone gli effetti. L'informazione e' data, con ogni mezzo,
possibilmente prima dell'adozione del provvedimento o dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.))
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in
Italia di ((un provvedimento)) di risanamento nei confronti di una
banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza ((o, se
diversa, all'autorita' di risoluzione dello Stato d'origine ovvero
alla Banca centrale europea.))
((2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 32,
commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo [di recepimento della
direttiva 2014/59/UE].))
Art. 95-quinquies
Pubblicita' e informazione agli aventi diritto
1. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio della procedura di
liquidazione coatta amministrativa)) adottati nei confronti di una
banca italiana che abbia succursali o presti servizi in altri Stati
comunitari sono pubblicati per estratto anche nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in
altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di
presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle
opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonche' le
conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le
lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo
scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5,
le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione
tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano
un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura
dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua
italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli
articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine
indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
prevista nel comma 1.
Art. 95-sexies
(( Norme di attuazione
1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della
presente sezione. ))
Art. 95-septies
Applicazione
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
provvedimenti di ((risanamento e alle procedure di liquidazione
coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti di risanamento e
liquidazione delle competenti autorita' degli Stati comunitari ((o
della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004.
((Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti))
Art. 96
(Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia).
1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei
depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. ((PERIODO ABROGATO
DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 113,
paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere
riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti.
2. Le succursali di banche comunitarie operanti in Italia possono
aderire a un sistema di garanzia italiano al fine di integrare la
tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza.
3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate in Italia
aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino a
un sistema di garanzia estero equivalente almeno con riferimento al
livello e all'ambito di copertura.
4. I sistemi di garanzia hanno natura di diritto privato; le
risorse finanziarie per il perseguimento delle loro finalita' sono
fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla
presente Sezione.
5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche sono tenute a
effettuare per informare i clienti sulla garanzia dei depositanti
sono disciplinate ai sensi del Titolo VI.
Art. 96.1
(( (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).))
((1. I sistemi di garanzia hanno una dotazione finanziaria
proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8
per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad
eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, come
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato al
comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3 luglio 2024. Il
termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se prima del 3 luglio
2024 il sistema ha impiegato le proprie risorse per un ammontare
superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle
banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad eccezione di
quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' prevedere, previa approvazione della Commissione
europea, una dotazione finanziaria inferiore a quella indicata al
comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo dei depositi
protetti delle banche aderenti, ad eccezione di quelli indicati
all'articolo 96-bis.1, comma 4, se:
a) e' improbabile che una quota rilevante della dotazione
finanziaria venga utilizzata per misure diverse da quelle di cui
all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e
b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema di
garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita'
e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi bancari che,
data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero probabilmente
soggetti a risoluzione.
4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la dotazione finanziaria
si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o, se del
caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e' ripristinata
mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo
96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la dotazione
finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo.
5. La dotazione finanziaria costituisce un patrimonio autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e
da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo istituito
presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in
relazione agli interventi e ai finanziamenti disciplinati dalla
presente Sezione il sistema di garanzia risponde esclusivamente con
la dotazione finanziaria. Salvo quanto previsto dalla presente
Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema
di garanzia o nell'interesse di quest'ultimo, ne' quelle dei
creditori dei singoli aderenti o degli altri fondi eventualmente
istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.))
Art. 96.2
(( (Finanziamento dei sistemi di garanzia e investimento delle
risorse).))
((1. Per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di
garanzia, gli aderenti versano contributi almeno annualmente, per
l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del comma 2. I
contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio'
e' autorizzato dal sistema di garanzia e nell'ammontare da esso
determinato, comunque non superiore al 30 per cento dell'importo
totale della dotazione finanziaria del sistema; il loro pagamento
puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo statuto
del sistema di garanzia.
2. I contributi dovuti dalle banche aderenti sono proporzionati
all'ammontare dei loro depositi protetti, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, e al loro profilo di
rischio. Essi possono essere determinati dai sistemi di garanzia
sulla base dei propri metodi interni di valutazione del rischio e
tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico, del possibile
impatto prociclico e dell'eventuale partecipazione da parte delle
banche aderenti a un sistema di tutela istituzionale di cui
all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013. La
Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE.
3. Il sistema di garanzia, se deve procedere al rimborso dei
depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede
agli aderenti di integrarla mediante il versamento di contributi
straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi protetti,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4, per
anno solare o, in casi eccezionali e con il consenso della Banca
d'Italia, di ammontare piu' elevato.
4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto o in
parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di un
aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita' o
la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo massimo
di sei mesi ed e' rinnovabile su richiesta dell'aderente. I
contributi differiti sono in ogni caso versati se la Banca d'Italia
accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno.
5. I sistemi di garanzia assicurano di avere accesso a fonti di
finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie
obbligazioni e possono ricorrere a finanziamenti aggiuntivi
provenienti da fonti ulteriori.
6. La dotazione finanziaria e' investita in attivita' a basso
rischio e con sufficiente diversificazione.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno la Banca d'Italia informa
l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi di garanzia
italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31
dicembre del precedente anno.))
Art. 96-bis
Interventi
((1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti:
a) delle banche italiane aderenti, incluse le loro succursali
comunitarie e, se previsto dallo statuto, le loro succursali
extracomunitarie;
b) delle succursali italiane delle banche extracomunitarie
aderenti;
c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.))
((1-bis. I sistemi di garanzia:
a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita' indicati negli
articoli 96-bis.1 e 96-bis.2, rimborsi nei casi di liquidazione
coatta amministrativa delle banche italiane e delle succursali
italiane di banche extracomunitarie; per le succursali di banche
comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa
a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo se e'
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza;
b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche
italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie
secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180;
c) se previsto dallo statuto, possono intervenire in operazioni
di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco di cui all'articolo 90,
comma 2, se il costo dell'intervento non supera il costo che il
sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle
informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe
sostenere per il rimborso dei depositi;
d) se previsto dallo statuto, possono effettuare interventi nei
confronti di banche italiane e succursali italiane di banche
extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o di rischio di
dissesto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1-ter. Lo statuto del sistema di garanzia definisce modalita' e
condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis, lettera d), con
particolare riguardo a:
a) gli impegni che la banca beneficiaria dell'intervento deve
assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine di
non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi;
b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca ai
sensi della lettera a);
c) il costo dell'intervento, che non supera il costo che il
sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile, dovrebbe
sostenere per effettuare altri interventi nei casi previsti dalla
legge o dallo statuto.
1-quater. L'intervento di cui al comma 1-bis, lettera d), puo'
essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che:
a) non e' stata avviata un'azione di risoluzione ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e
b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i
contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3.
1-quinquies. Dopo che il sistema di garanzia ha effettuato un
intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le banche aderenti
gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi
straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se:
a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno del
25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1,
o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3;
oppure
b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno di
due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o,
se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3, ed emerge la
necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti.
1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1,
comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3
non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite
all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.))
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)).
Art. 96-bis.1
(( (Depositi ammissibili al rimborso e ammontare massimo
rimborsabile).))
((1. 1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che possono essere
fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione III, relativi
ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari
e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.
2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche,
enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto
26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di
assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento
collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici;
b) i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o
del Consiglio del 26 giugno 2013;
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali
sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto
previsto dall'articolo 648-quater del codice penale.
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della
procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano
identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni,
paghero' cambiari e operazioni in titoli.
3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai sensi dell'articolo
96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro per ciascun
depositante. Il limite e' adeguato ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE.
4. Il limite indicato al comma 3 non si applica, nei nove mesi
successivi al loro accredito o al momento in cui divengono
disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi
derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di
diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro,
invalidita' o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di
indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge
come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.
5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3:
a) i depositi presso un conto di cui due o piu' soggetti sono
titolari come partecipanti di un ente senza personalita' giuridica
sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su
un conto, la quota spettante a ciascuno di essi e' considerata nel
calcolo;
c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del
depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui
si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, nella misura in
cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge
o di previsioni contrattuali applicabili.))
Art. 96-bis.2
(( (Modalita' del rimborso dei depositi).))
((1. Il rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi dalla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma
1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di
garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente al
sistema di garanzia le informazioni necessarie sui depositi e sui
depositanti su richiesta del sistema stesso. Il rimborso e'
effettuato in euro o nella valuta dello Stato dove risiede il
titolare del deposito; se il conto e' denominato in una valuta
diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello della data in cui si
producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1.)) ((68))
((2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso nei seguenti
casi:
a) vi e' incertezza sul diritto del titolare a ricevere il
rimborso o il deposito e' oggetto di una controversia in sede
giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale delle
controversie, la cui definizione incide su tale diritto o
sull'ammontare del rimborso;
b) il deposito e' soggetto a misure restrittive imposte da uno
Stato o da un'organizzazione internazionale, finche' detta misura
restrittiva e' efficace;
c) se non e' stata effettuata alcuna operazione relativa al
deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma 1;
in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di
cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il
valore del deposito e' inferiore ai costi amministrativi che il
sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo;
d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo 96-bis.1,
comma 4, eccede 100.000 euro; il differimento opera per la sola
eccedenza e il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data
prevista dal comma 1;
e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo 96-quater.2,
comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data
in cui il sistema di garanzia riceve le risorse.
3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona avente
diritto o un interesse sulle somme depositate su un conto, e'
sottoposto a un procedimento penale, a misura di prevenzione o a
provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di
attivita' illecite, il sistema di garanzia puo' sospendere i
pagamenti relativi al depositante fino al passaggio in giudicato
della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c).
4. Il diritto al rimborso si estingue decorsi cinque anni dalla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma
1. La decadenza e' impedita dalla proposizione della domanda
giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento
del diritto da parte del sistema di garanzia.
5. I sistemi di garanzia, quando effettuano i rimborsi ai sensi
dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti
dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta
amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della
preferenza di cui all'articolo 91, comma1-bis, lettera b), numero
2).))
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma
4) che "Il termine di sette giorni lavorativi previsto dall'articolo
96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si applica a partire dal 1° gennaio 2024. Fino a tale data, il
termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti
effettua i rimborsi e' pari a:
a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023".
Art. 96-bis.3
(( (Obblighi dei sistemi di garanzia).))
((1. I sistemi di garanzia:
a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e
di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro
attivita';
b) effettuano con regolarita', almeno ogni tre anni, prove di
resistenza della propria capacita' di effettuare gli interventi di
cui all'articolo 96-bis: a tal fine essi possono chiedere
informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza;
c) redigono la corrispondenza con i depositanti delle banche
aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate dalla banca presso
cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con i propri
depositanti ai sensi del Titolo VI o in una delle lingue ufficiali
dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale presso cui e'
costituito il deposito protetto;
d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni e dati
in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale;
e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale dei
conti.
2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che
prestano la loro attivita' per essi sono vincolati al segreto
professionale in relazione alle notizie, le informazioni e i dati
indicati al comma 1, lettera d).
3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad
eccezione del comma 3, lettere c) ed e).)) ((68))
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AGGIORNAMENTO (68)
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma
7) che "L'articolo 96-bis.3, comma 3, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo degli
organi che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore
del presente decreto".
Art. 96-bis.4
(( (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). ))
(( 1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti le
informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti. A tal
fine, le banche classificano i depositi in modo da consentire
l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.))
Art. 96-ter
(( (Poteri della Banca d'Italia).))
((1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti
e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei
depositi protetti:
a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a
condizione che i sistemi stessi presentino caratteristiche adeguate
allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e
tali da comportare una ripartizione equilibrata dei rischi di
insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto prevede che possano
essere attuati gli interventi indicati all'articolo 96-bis, comma
1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato di
procedure e sistemi appropriati per selezionare la tipologia di
intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi;
b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente
sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c), nonche', al
fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti
alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1;
c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia esteri
cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie sia
equivalente a quella offerta dai sistemi di garanzia italiani ai
sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3;
d) le procedure di coordinamento con le autorita' degli Stati
membri in ordine all'adesione delle succursali di banche comunitarie
a un sistema di garanzia italiano e alla loro esclusione dallo
stesso;
e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri interessati,
approva l'istituzione di sistemi di garanzia transfrontalieri o la
fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa
alla vigilanza su di essi;
f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che una
banca aderente presenta criticita' tali da poter determinare
l'attivazione del sistema;
g) puo' emanare disposizioni attuative delle norme contenute
nella presente Sezione.
2. I sistemi di garanzia informano tempestivamente la Banca
d'Italia degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi
all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo
di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attivita' svolta
nell'anno precedente e sul piano delle attivita' predisposto per
l'anno in corso.))
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AGGIORNAMENTO (7)
L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art. 2 del
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione dell'art. 96
del presente provvedimento "dove e' scritto: "Art. 9-ter (Poteri
della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter (Poteri della Banca
d'Italia)."
Art. 96-quater
(( (Esclusione).))
((1. Le banche possono essere escluse dai sistemi di garanzia in
caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti
dall'adesione ai sistemi stessi.
2. L'inadempimento e' contestato dal sistema di garanzia, previo
assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei
mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine, prorogabile per
un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano
alla banca l'esclusione.
3. Sono protetti dal sistema di garanzia i fondi acquisiti fino
alla data di ricezione della comunicazione di esclusione. Di tale
comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai depositanti
secondo le modalita' indicate dalla Banca d'Italia ai sensi del
titolo VI.
4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione da
esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita' bancaria.
Resta ferma la possibilita' di disporre la liquidazione coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la risoluzione ai sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.))
Art. 96-quater.1
(( (Prestiti fra sistemi di garanzia).))
((1. Un sistema di garanzia puo' erogare prestiti su base
volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in uno
altro Stato membro, se quest'ultimo:
a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso a
causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria;
b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari;
c) utilizza i fondi presi a prestito per il rimborso dei
depositanti;
d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia;
e) indica l'importo richiesto, comunque non superiore allo 0,5
per cento dei depositi da esso garantiti, ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4;
f) informa senza indugio l'ABE, dando comunicazione di quanto
previsto alle lettere a), b), c), d), ed e).
2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni:
a) il prestito e' rimborsato entro cinque anni; gli interessi
sono corrisposti solo al momento del rimborso;
b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso per operazioni
di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante la
durata del prestito;
c) il sistema di garanzia mutuante informa l'ABE del tasso di
interesse iniziale e della durata del prestito.
3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito fondi ai sensi
del presente articolo, i contributi da versare al sistema sono
determinati in misura sufficiente a ripagare l'importo preso a
prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.))
Art. 96-quater.2
(( (Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti).))
((1. Il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di
banche comunitarie e' effettuato dal sistema di garanzia italiano
individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia
dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito
i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano:
a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del sistema
di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo
per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che effettua
il rimborso non e' responsabile degli atti compiuti conformemente
alle istruzioni ricevute;
b) informa i depositanti interessati per conto del sistema di
garanzia dello Stato membro di origine ed e' abilitato a ricevere la
corrispondenza proveniente da questi depositanti e indirizzata al
sistema dello Stato membro di origine.
2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana
con succursali stabilite in altri Stati membri, il sistema di
garanzia cui la banca aderisce:
a) impartisce istruzioni al sistema di garanzia dello Stato
membro ai fini del rimborso;
b) fornisce senza indugio al sistema di garanzia dello Stato
membro i fondi necessari ai fini del rimborso e lo indennizza dei
costi sostenuti.
3. I sistemi di garanzia istituiti in Italia scambiano con i
sistemi di garanzia degli Stati membri in cui sono stabilite
succursali di banche italiane le informazioni acquisite nell'ambito
della propria attivita' istituzionale. Ai dati ricevuti si applica
l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2.
4. I sistemi di garanzia concludono fra di essi accordi di
cooperazione, che tengono conto dei requisiti di cui all'articolo
96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. L'assenza degli accordi non
influisce sui diritti dei depositanti. Gli accordi sono trasmessi
alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un accordo
o se vi e' una disputa circa la sua interpretazione, il sistema di
garanzia puo' deferire la questione all'ABE conformemente
all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia puo'
fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri. Possono
essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri. ))
Art. 96-quater.3
(( (Adesione ad altro sistema di garanzia).))
((1. Una banca che intende aderire a un diverso sistema di
garanzia, anche se istituito in un altro Stato membro, ne da'
comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca d'Italia e
al sistema di garanzia a cui aderisce. Durante questo periodo, la
banca e' tenuta a versare i contributi al sistema di garanzia cui
aderisce. Al momento dell'adesione al nuovo sistema, il sistema
originario trasferisce al nuovo sistema i contributi ricevuti dalla
banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi
straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3.
2. Il trasferimento dei contributi previsto dal comma 1 non si
applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia.
3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della banca cedente
divengono protetti da un sistema di garanzia diverso rispetto a
quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema cui aderisce la
banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca
cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi
straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3, in proporzione
all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione di quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica
anche in caso di fusione o di scissione.))
Art. 96-quater.4
(((Interventi finanziati su base volontaria). ))
((1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 96-bis, comma
1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema
di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le
modalita' concordate tra le banche, interventi mediante risorse
corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza ricorso
alla dotazione finanziaria prevista dall'articolo 96.1. A tali
risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.))
Art. 96-quinquies
Liquidazione ordinaria
1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del
verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca
d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria ((a decorrere dal termine
fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al comma 1)).
La decadenza non impedisce, previa autorizzazione della Banca
d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487
del codice civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.
((Sezione V
Liquidazione volontaria))
Art. 97
Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie non si svolge
con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre la
sostituzione dei liquidatori, nonche' dei membri degli organi di
sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a carico della
societa')). ((65))
2. Il provvedimento di sostituzione e' pubblicato secondo le
modalita' previste dall'art. 81, comma 2.
3. La sostituzione degli organi liquidatori non comporta il
mutamento della procedura di liquidazione.
(2)
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) l'introduzione, prima dell'art. 97, della "Sezione V -
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA".
-------------
AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche alle procedure di liquidazione coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto e per le quali non sia stato gia' autorizzato il deposito
della documentazione finale".
((Sezione V-bis
Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato))
Art. 97-bis (( Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato 1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte. 2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo. 3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie. ))
Capo II
GRUPPO BANCARIO
Sezione I
Capogruppo
Art. 98
Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I,
sezione I.
2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei
casi previsti dall'art. 70, puo' essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell'esercizio dell'attivita'
prevista dall'art. 61, comma 4;
b) una delle societa' del gruppo bancario sia stata sottoposta
alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata, del
concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa,
((della risoluzione)) dell'amministrazione straordinaria ovvero ad
altra analoga procedura prevista da leggi speciali, nonche' quando
sia stato nominato l'amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita' nella gestione e possa essere alterato in modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
((3. L'amministrazione straordinaria dura un anno, salvo che il
provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o
la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata. La procedura
puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un anno dalla Banca
d'Italia, anche piu' di una volta, se sussistono i presupposti
indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal
caso, la proroga puo' riguardare anche le procedure di
amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti al
gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.)) ((65))
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono revocare o
sostituire, anche in parte, gli amministratori delle societa' del
gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali
che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al
massimo sino al termine dell'amministrazione straordinaria della
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a
un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari a essi spettanti
per la durata residua del mandato ma, comunque, per un periodo non
superiore a sei mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle societa' appartenenti al
gruppo.
6. I commissari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati,
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio
mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie,
i commissari possono disporre la sospensione dei pagamenti nelle
forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui termini sono
triplicati.
8. La Banca d'Italia puo' disporre che sia data notizia, mediante
speciali forme di pubblicita', dell'avvenuto deposito del bilancio
previsto dall'art. 75, comma 2.
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AGGIORNAMENTO (65)
Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che le proroghe di cui al comma 3 del presente articolo "nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia".
Art. 98-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181))
Art. 99
Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre
che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere disposta quando le
inadempienze nell'esercizio dell'attivita' prevista dall'art. 61,
comma 4, siano di eccezionale gravita'.
((3. I commissari liquidatori depositano annualmente presso
l'ufficio del registro delle imprese una relazione sulla situazione
contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata da notizie
sia sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre
societa' del gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela dei
depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di
pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.))
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, com-
pete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista
dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre societa'
del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge fallimentare che siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo
comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre
anni anteriori.
Sezione II
Societa’ del gruppo
Art. 100
Amministrazione straordinaria
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo si
applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente
titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione straordinaria puo'
essere richiesta alla Banca d'Italia anche dai commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
((2. Quando presso una societa' del gruppo sia in corso
l'amministrazione controllata o sia stato nominato l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in materia di
denuncia al tribunale di gravi irregolarita' nella gestione, le
relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. ))
Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con sentenza in
camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla procedura di
amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione degli atti
alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli
dell'amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti.
3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento
e' adottato sentita l'autorita' che esercita la vigilanza, alla
quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente da
quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si applicano
le disposizioni dell'art. 98, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficolta' finanziarie,
i commissari straordinari, d'intesa con i commissari straordinari o
liquidatori della capogruppo, possono disporre la sospensione dei
pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i cui
termini sono triplicati.
Art. 101
Liquidazione coatta amministrativa
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle societa' del gruppo si
applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le
banche del gruppo resta ferma comunque la disciplina della sezione
III. La liquidazione coatta puo' essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della
capogruppo.
2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il fallimento,
la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente
articolo. Fermo restando l'accertamento dello stato di insolvenza
gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la societa' e' soggetta alla
procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli atti
legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti
dall'art. 99, comma 5.
Art. 102
Procedure proprie delle singole societa'
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata
comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorita'
amministrativa o giudiziaria che li ha emessi. Le autorita'
amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano
la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.
Sezione III
Disposizioni comuni
Art. 103
Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 71 e 81, le medesime
persone possono essere nominate negli organi dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa'
appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto utile per
agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa', a cagione della propria
qualita' di commissario di altra societa' del gruppo, deve darne
notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al comitato di
sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso di omissione, a detta
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che
siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di
sorveglianza puo' prescrivere speciali cautele e formulare
indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i
commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facolta' di
revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la
Banca d'Italia puo' impartire direttive o disporre, ove del caso, la
nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennita' spettanti ai commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dalla Banca d'Italia in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a carico delle
societa'. Le indennita' sono determinate valutando in modo
complessivo le prestazioni connesse alle cariche eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo.
Art. 104
Competenze giurisdizionali
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l'azione
revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche' per tutte le
controversie fra le societa' del gruppo e' competente
((inderogabilmente)) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede
legale la capogruppo.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)).
Art. 105
Gruppi e societa' non iscritti all'albo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi e delle societa' per i quali, pur non essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni per l'inserimento
nell'albo previsto dall'art. 64.
Art. 105-bis
(( (Cooperazione tra autorita'). ))
((1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre autorita'
competenti prima di applicare una misura di intervento precoce o
disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti:
a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato
comunitario attraverso una banca controllata o una succursale
significativa;
b) di una banca italiana soggetta a vigilanza consolidata
dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario.
2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura di
intervento precoce o dell'amministrazione straordinaria da parte
dell'autorita' competente per la vigilanza di una banca comunitaria
appartenente a un gruppo bancario, comunica le proprie valutazioni
entro tre giorni dalla richiesta di consultazione.
3. Le decisioni di cui al comma 1 sono adottate dalla Banca
d'Italia tenendo conto degli impatti sulle entita' del gruppo
insediate in altri Stati comunitari, secondo quanto emerga dalle
procedure di cooperazione di cui al presente articolo, e sono
notificate alla capogruppo, alle altre autorita' competenti e
all'ABE.
4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento precoce o
la nomina dei medesimi commissari straordinari per le societa' del
gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta dalla Banca
d'Italia congiuntamente con le altre autorita' competenti. Qualora
l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro cinque
giorni dalla proposta dell'autorita' competente, la Banca d'Italia
puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che il caso
non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5.
5. La Banca d'Italia puo', nei casi previsti dal diritto
dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare all'ABE le
decisioni di cui al presente articolo. Qualora una decisione sia
stata rinviata all'ABE nel previsto termine di tre giorni per la
consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le autorita', la
Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti e si attiene
alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei
termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta i
provvedimenti di propria competenza.))
Art. 105-ter
(( (Commissari in temporaneo affiancamento). ))
((1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70 e 98, il
potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento,
di cui all'articolo 75-bis, puo' essere esercitato nei confronti
della capogruppo e delle societa' di un gruppo bancario. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
capo.))
TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI
NEL SETTORE FINANZIARIO
Art. 106.
Albo degli intermediari finanziari
1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli
intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo
tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli intermediari
finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'articolo
114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare
solo servizi di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi
dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente consentite
dalla legge nonche' attivita' connesse o strumentali, nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate nel comma
1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico.
(37) (38)((54))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte
le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite
agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai
confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai
confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente
decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modifcato dal D.Lgs. 14
dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che " A
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno
riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di
cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono
riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che
fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata
dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno
riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino
alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al
completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente
decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e
le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli
132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli
articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi' ad
applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9, commi 1 e 2. Con
riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4,
all'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del
periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto
dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
previgente."
Art. 107
Autorizzazione
1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad
esercitare la propria attivita' al ricorrere delle seguenti
condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica;
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di
operativita';
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto;
((e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;))
((e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 110;))
f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti
del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 106.
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i
casi di revoca, nonche' di decadenza, quando l'intermediario
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita', e detta
disposizioni attuative del presente articolo.
(37) (38)
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte
le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite
agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai
confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono riferite ai
confidi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal presente
decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modifcato dal D.Lgs. 14
dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9) che " A
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno
riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di
cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono
riferite agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che
fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata
dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si
intendono riferite ai confidi iscritti nell'elenco previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno
riferimento ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto."
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 108
Vigilanza
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i
sistemi di remunerazione e incentivazione nonche' l'informativa da
rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia puo'
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il
regolare esercizio.
2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli
intermediari finanziari possano utilizzare:
a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la
determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione
della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli
intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli
intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione
delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
((d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario
finanziario, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.))
((3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.))
4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca
d'Italia.
((4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.
4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.))
5. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli
intermediari finanziari ((o i soggetti a cui sono esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti)) e richiedere a essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.
6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca
d'Italia osserva criteri di proporzionalita', avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 109
Vigilanza consolidata
1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte a individuare, tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II,
titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
il gruppo finanziario, composto da uno o piu' intermediari
finanziari, dalle banche extracomunitarie e dalle societa'
finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b).
Societa' capogruppo e' l'intermediario finanziario o la societa'
finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo.
2. La Banca d'Italia puo' esercitare la vigilanza su base
consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1
inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di:
a) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e
strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle societa'
appartenenti a un gruppo finanziario o da un intermediario
finanziario;
b) intermediari finanziari e societa' bancarie, finanziarie e
strumentali non comprese in un gruppo finanziario, ma controllate
dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo finanziario
o un intermediario finanziario;
c) societa' diverse dagli intermediari finanziari e da quelle
bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da un
intermediario finanziario ovvero quando societa' appartenenti a un
gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una
partecipazione di controllo.
3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2, la
Banca d'Italia:
a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo
finanziario complessivamente considerato o i suoi componenti, sulle
materie indicate nell'articolo 108, comma 1. L'articolo 108 si
applica anche al gruppo finanziario. Le disposizioni emanate dalla
Banca d'Italia per esercitare la vigilanza su base consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo intermediario
finanziario, della situazione dei soggetti indicati nel comma 2,
lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni anche
nei confronti di un solo o di alcuni componenti il gruppo
finanziario;
b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima
determinati, alle societa' appartenenti al gruppo finanziario la
trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonche' ogni
altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera
c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario
e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per
consentire l'esercizio della vigilanza consolidata; tali soggetti
forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le
situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire
l'esercizio della vigilanza consolidata;
c) puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di
documenti e gli atti che ritenga necessari; le ispezioni nei
confronti di societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
strumentali hanno il fine esclusivo di verificare l'esattezza dei
dati e delle informazioni forniti per il consolidamento. ((I poteri
previsti dalla presente lettera si applicano anche ai soggetti ai
quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o
importanti.))
((3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di
questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati.
3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si
applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.))
Art. 110
Rinvio
1. Agli intermediari finanziari si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 47, 52, 61, commi 4 e 5, 62, 63, 64, 78 e 82.((I
provvedimenti previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca
d'Italia.))
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso intermediari finanziari si applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli intermediari, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
intermediari finanziari si applica l'articolo 25, ad eccezione del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del
medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
Art. 111
Microcredito
1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti in un
apposito elenco, ((...)) possono concedere finanziamenti a persone
fisiche o societa' di persone ((o societa' a responsabilita' limitata
semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o
associazioni)) o societa' cooperative, per l'avvio o l'esercizio di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i
finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non siano
assistiti da garanzie reali;
b) siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative
imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro;
c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' subordinata al
ricorrere delle seguenti condizioni:
a) forma di ((societa' per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita' limitata e cooperativa));
b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito
ai sensi del comma 5;
c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo o rilevanti,
nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali,
ai sensi del comma 5;
d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui al comma
1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali;
e) presentazione di un programma di attivita'.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono erogare in via non
prevalente finanziamenti anche a favore di persone fisiche in
condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche'
i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non
siano assistiti da garanzie reali, siano accompagnati dalla
prestazione di servizi ausiliari di bilancio familiare, abbiano lo
scopo di consentire l'inclusione sociale e finanziaria del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di quelle
prevalenti sul mercato.
((3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui al comma 3,
questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere esercitate
congiuntamente)).
((4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici
senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai
sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera
c), possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi
adeguati a consentire il mero recupero delle spese sostenute dal
creditore.))
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche
disciplinando:
a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei
finanziamenti;
b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attivita', alle
condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli
finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1,
lettera a) e dal comma 3;
c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga
prevista dal comma 4;
d) le informazioni da fornire alla clientela.
((5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla
concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai
commi 1 e 3.))
(38)
-----------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 111-bis
(( (Finanza etica e sostenibile). ))
((1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le
banche che conformano la propria attivita' ai seguenti principi:
a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo
standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con
particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente;
d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria
attivita';
e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un
azionariato diffuso;
f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca,
il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5.
2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale
proprio.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione
delle disposizioni del presente articolo, dalle quali non possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
4. L'agevolazione di cui al presente articolo e' riconosciuta nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis")).
Art. 112
Altri soggetti operanti nell'attivita' di concessione di
finanziamenti
1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco
tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge.
1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo
106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto
dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis.
2. L'iscrizione e' subordinata al ricorrere delle condizioni di
forma giuridica, di capitale sociale o fondo consortile,
patrimoniali, di oggetto sociale e di assetto proprietario
individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, nonche' al possesso da parte di coloro che detengono
partecipazioni e dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera a), e 26,
comma 3, lettera a). La sede legale e quella amministrativa devono
essere situate nel territorio della Repubblica.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di
attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che
sono tenuti a chiedere l'autorizzazione per l'iscrizione nell'albo
previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il
calcolo del volume di attivita' finanziaria. In deroga all'articolo
106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare la forma
di societa' consortile a responsabilita' limitata.
4. I confidi iscritti nell'albo esercitano in via prevalente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi.
5. I confidi iscritti nell'albo possono svolgere, prevalentemente
nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti
attivita':
a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di
imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione.
6. I confidi iscritti nell'albo possono, in via residuale,
concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'articolo 106,
comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.
7. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere
la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a
svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo
di cui all'articolo 106, gli enti e le societa' cooperative
costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima
amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro
del 29 marzo 1995.In attesa di un riordino complessivo degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui
azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei
propri soci, a condizione che: (59) ((81))
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non
sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non
superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di
quelli presenti sul mercato.
8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo 115 del
reale decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sottoposte alle
disposizioni dell'articolo 106. La Banca d'Italia puo' dettare
disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su
pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo.
-------------
AGGIORNAMENTO (59)
La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 1, comma
176) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112,
comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre
2016".
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AGGIORNAMENTO (81)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 69)
che "Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi
fino al 31 dicembre 2023".
Art. 112-bis.
Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi
E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui
all'articolo 112, comma 1. ((Il Ministro dell'economia e delle
finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia,
e nomina altresi' un proprio rappresentante nell'organo di
controllo.))
2. L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione
dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli
iscritti, entro il limite dell'((cinque per mille)) ((delle garanzie
concesse)) e riscuote i contributi e le altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli
iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi
dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio di tali attivita' puo'
avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione
delle Organizzazioni nazionali di impresa.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, fissando i relativi termini, e puo' effettuare
ispezioni.
4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni normative;
c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2;
d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di
tempo non inferiore a un anno.
5. Fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma,
((l'Organismo)), puo' imporre agli iscritti il divieto di
intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle
attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative
che ne regolano l'attivita'.
6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed
economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di
verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate
dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'.
((7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo
dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita'
dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli adempimenti necessari
alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario
anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia puo'
disporre la rimozione di uno o piu' componenti degli organi di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi
assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni
impartite dalla Banca d'Italia, ovvero in caso di comprovata
inadeguatezza, accertata dalla Banca d'Italia, all'esercizio delle
funzioni cui sono preposti.))
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, disciplina:
a) la struttura, i poteri e le modalita' di funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza;
((b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalita' e
onorabilita', dei componenti degli organi di gestione e controllo
dell'Organismo.))
((8-bis. Le Autorita' di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto
delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di
informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri
ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La
trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalita'
non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle
Autorita' di vigilanza.))((54))
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AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dal D.Lgs. 19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-ter) che
"L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio
della gestione dell'elenco."
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di
avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti
dagli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
Art. 113.
(( (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). ))
((1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la
trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini,
nonche' effettuare ispezioni.
2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco:
a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo;
c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo di
tempo non inferiore a un anno.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'Italia
puo' imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove
operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni di
disposizioni legislative o amministrative che ne regolano
l'attivita'.
4. Quando il numero di iscritti nell'elenco e' sufficiente per
consentire la costituzione di un Organismo, esso e' costituito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti.
L'Organismo svolge ogni attivita' necessaria per la gestione
dell'elenco; determina la misura dei contributi a carico degli
iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute per
l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degli
iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi
dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i
poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far
tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco
potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato pagamento
del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione
nell'elenco.
5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.)) ((54))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
cancellati i soggetti ivi iscritti".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i
soggetti ivi iscritti".
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 come modificato dal D.Lgs. 19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8-quater)
che "La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli
Organismi previsti dagli articoli 112-bis e 113 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' comunicata alla Banca
d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana."
Art. 113-bis.
Sospensione degli organi di amministrazione e controllo
1. Qualora risultino gravi irregolarita' nell'amministrazione
ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative o statutarie nonche' ragioni di urgenza, la Banca
d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto all'albo di
cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di amministrazione e
di controllo sono frattanto sospese. ((Il provvedimento della Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.))
2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della Banca
d'Italia. I commissari nell'esercizio delle loro funzioni, sono
pubblici ufficiali.
3. La gestione provvisoria di cui al comma 1 non puo' avere una
durata superiore ai sei mesi. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 113-ter, comma 1, lettera c), i commissari
restituiscono l'azienda agli organi di amministrazione e controllo
((secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,)) ovvero,
qualora siano rilevate gravi irregolarita' riferibili agli organi
aziendali sospesi e previa autorizzazione della Banca d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di nuovi organi di
amministrazione e controllo. ((Si applicano, in quanto compatibili,
gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7 e 9, 73,
commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.))
Art. 113-ter.
Revoca dell'autorizzazione e liquidazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis, la Banca
d'Italia, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione di cui
all'articolo 107, comma 1, quando:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi
amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari di
cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori.
2. Il provvedimento di revoca e' pubblicato per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; della intervenuta
revoca l'intermediario finanziario deve dare idonea evidenza nelle
comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede.
3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento
della societa'. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca, l'intermediario finanziario comunica alla
Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. La Banca
d'Italia puo' autorizzare, anche contestualmente alla revoca,
l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del
codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla Banca d'Italia
riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione.
Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i poteri
delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo.
3-bis. Ove la Banca d'Italia accerti, in sede di revoca
dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei
presupposti per un regolare svolgimento della procedura di
liquidazione, e' disposta la liquidazione coatta amministrativa ai
sensi del titolo IV, capo I, sezione III.
4. Agli intermediari finanziari si applicano l'articolo
96-quinquies ((...)) e l'articolo 97.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181.
6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con decreto
la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' e la
liquidazione coatta amministrativa degli intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento, anche quando
ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e controllo ai
sensi dell'articolo 113-bis o ne sia in corso la liquidazione,
qualora:
a) risultino irregolarita' eccezionalmente gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano
l'attivita' dell'intermediario;
b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita';
c) la revoca e la liquidazione coatta amministrativa siano
richieste su istanza motivata degli organi amministrativi,
dell'assemblea straordinaria, dei commissari di cui all'articolo
113-bis, comma 1, o dei liquidatori.
Nel caso previsto dal comma 6 si applica la procedura di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV, capo I,
sezione III. La liquidazione coatta amministrativa e' inoltre
disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza ai sensi
dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati nel
presente comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle succursali di intermediari finanziari aventi sede legale
all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita' di cui
all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i provvedimenti
adottati all'Autorita' competente.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies.
Art. 114
Norme finali
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 18, il Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio nel territorio
della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero,
delle attivita' indicate nell'articolo 106.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai
soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sentita la Banca d'Italia, gia' sottoposti, in base alla
legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta.
((2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone
fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento
richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106))
Titolo V-BIS
((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))
Art. 114-bis
((Emissione di moneta elettronica
1. L'emissione di moneta elettronica e' riservata alle banche e
agli istituti di moneta elettronica.
2. Possono emettere moneta elettronica, nel rispetto delle
disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le
banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane.
3. L'emittente di moneta elettronica non concede interessi o
qualsiasi altro beneficio commisurato alla giacenza della moneta
elettronica. ))
Art. 114-bis.1
(( (Distribuzione della moneta elettronica).))
((1. Le banche e gli istituti di moneta elettronica possono
avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica.
2. Le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono
avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il
rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che
stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.))
Art. 114-ter
((Rimborso della moneta elettronica
1. L'emittente di moneta elettronica rimborsa, su richiesta del
detentore, la moneta elettronica in ogni momento e al valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il diritto al
rimborso si estingue per prescrizione nei termini ordinari di cui
all'articolo 2946 del codice civile.
2. Il detentore puo' chiedere il rimborso:
a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta;
b) alla scadenza del contratto o successivamente:
1) per il valore monetario totale della moneta elettronica
detenuta;
2) nella misura richiesta, se l'emittente e' un istituto di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo 114-quinquies,
comma 4, e i fondi di pertinenza del medesimo detentore possono
essere impiegati per finalita' diverse dall'utilizzo di moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile come
moneta elettronica.
3. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica il diritto al rimborso loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.))
Art. 114-quater
Istituti di moneta elettronica
1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia ((; sono altresi' iscritte
le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in
uno Stato membro diverso dall'Italia.))
((1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.))
2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente ((...)).
3. Gli istituti di moneta elettronica possono:
a) prestare servizi di pagamento e le relative attivita'
accessorie ai sensi dell'articolo 114-octies senza necessita' di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies;
b) prestare servizi operativi e accessori strettamente connessi
all'emissione di moneta elettronica.
Art. 114-quinquies
Autorizzazione e operativita' transfrontaliera
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica ((ove e' svolta almeno una parte
dell'attivita' soggetta ad autorizzazione));
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.3;
f) non sussistano, tra gli istituti di moneta elettronica o i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli istituti
di moneta elettronica che intendono prestare il servizio di
disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies,
comma 1-bis.))
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i
casi di revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per l'attivita' di emissione di moneta elettronica, la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con le modalita' e agli effetti stabiliti dagli articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,
comma 3, lettere a) e b).
5. Se lo svolgimento delle attivita' imprenditoriali di cui al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio effettivo della vigilanza, la
Banca d'Italia puo' imporre la costituzione di una societa' che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica.
6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:
a) in ((un altro)) Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca
d'Italia;
b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro
Stato comunitario ((...)) possono operare nel territorio della
Repubblica anche senza stabilirvi succursali dopo che la Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di
((origine)).
((8. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno
Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a
condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo in presenza di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.))
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114-quinquies.1
((Forme di tutela e patrimonio destinato
1. Gli istituti di moneta elettronica registrano per ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica.
2. Le somme di cui al comma 1 sono investite, nel rispetto delle
modalita' stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che
costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o nell'interesse degli stessi, ne' quelle dei creditori
dell'eventuale soggetto presso il quale le somme di denaro sono
depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti degli
istituti di moneta elettronica sono ammesse nel limite di quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ricevute per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate presso terzi non
operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto alla
restituzione di strumenti finanziari.
4. Per la prestazione dei servizi di pagamento da parte degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies.
5. Gli istituti di moneta elettronica che svolgano anche altre
attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, costituiscono un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica, la
prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attivita'
accessorie e strumentali. A tale patrimonio destinato si applica
l'articolo 114-terdecies, anche con riferimento all'emissione di
moneta elettronica. ))
Art. 114-quinquies.2
Vigilanza
1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca d'Italia,
con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di questi
ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli istituti di moneta elettronica abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro
personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, nonche' i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli
istituti di moneta elettronica per esaminare la situazione degli
stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli
istituti di moneta elettronica, fissandone l'ordine del giorno, e
proporre l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali degli istituti di moneta elettronica quando gli organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera
b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli istituti di moneta elettronica riguardanti anche la
restrizione delle attivita' o della struttura territoriale, il
divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura
societaria e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio
nonche', con riferimento a strumenti finanziari computabili nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di moneta
elettronica, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti; la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare
la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di
provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
((4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli
istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti di istituti di moneta elettronica italiani
operanti nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle
autorita' competenti del medesimo Stato di effettuare tali
accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della
Repubblica. Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo
richiedono, la Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli
accertamenti.))
6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che svolgano
anche altre attivita' imprenditoriali diverse dall'emissione di
moneta elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2, la Banca
d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di emissione di moneta elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e sulle attivita' connesse e
strumentali, avendo a riferimento anche il responsabile della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.
((6-bis. Quando risulta la violazione, da parte di istituti di
moneta elettronica comunitari che operano nel territorio della
Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del presente
Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello Stato
di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari a
porre termine alle irregolarita'.))
((6-ter. Quando mancano o risultano inadeguati i provvedimenti
dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita'
commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei casi di
urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e
degli altri soggetti ai quali sono prestati i servizi, la Banca
d'Italia puo' adottare in via provvisoria le misure necessarie,
comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni
e la chiusura della succursale, dandone comunicazione all'autorita'
dello Stato di origine.))
Art. 114-quinquies.3
Rinvio
1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 52, 139 e 140 nonche' nel titolo VI. ((I provvedimenti
previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.)) Agli
emittenti che agiscono in veste di pubblica autorita' si applicano
solo gli articoli 114-ter e 126-novies nonche', relativamente a
queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso istituti di moneta elettronica si
applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il
decreto di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma
3, lettera c), avuto riguardo alla complessita' operativa,
dimensionale e organizzativa degli istituti, nonche' alla natura
specifica dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione
del comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi
del medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o dalla
prestazione di servizi di pagamento, si applicano altresi' gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter.
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114-quinquies.4
Deroghe
1. La Banca d'Italia puo' esentare gli istituti di moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste dal presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in circolazione non superiore al limite stabilito dalla Banca
d'Italia in base al piano aziendale dell'istituto di moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro;
b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo nell'istituto di moneta elettronica non hanno subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o
altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di avvaloramento degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche' le modalita' con le quali devono essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a).
5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi di pagamento soltanto ove ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies.
((78))
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
4) che "Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono
continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce
l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita'
dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti
previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il
13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione
o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il
rispetto dei requisiti stessi".
((TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO))
Art. 114-sexies
(( (Servizi di pagamento)
1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche,
agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento.
Possono prestare servizi di pagamento, nel rispetto delle
disposizioni ad essi applicabili, la Banca centrale europea, le
banche centrali comunitarie, lo Stato italiano e gli altri Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane.))
Art. 114-septies
(Albo degli istituti di pagamento)
((1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile
pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato
periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con
indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a
prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le succursali di
istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario
diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di
ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della
polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al comma 1-bis
dell'articolo 114-novies.))
((1-bis. La Banca d'Italia comunica senza indugio all'ABE le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-sexiesdecies, le ragioni che le hanno
determinate.))
2. Gli istituti di pagamento indicano negli atti e nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
((2-bis. I soggetti che prestano esclusivamente il servizio di
informazione sui conti sono iscritti in una sezione speciale
dell'albo di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f) e
se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile o analoga garanzia per i danni arrecati al prestatore di
servizi di pagamento di radicamento del conto o all'utente dei
servizi di pagamento. I dati identificativi della polizza
assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente comma sono
altresi' pubblicati nell'albo di cui al comma 1.
2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, sono pubblicate in
un'appendice dell'albo previsto al comma 1, secondo le modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia.))
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141. (37)
------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 28, comma
4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione dell'articolo 128-quater comma 6."
Art. 114-octies
(( (Attivita' accessorie esercitabili)
1. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti
attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento
prestati e nei limiti e con le modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la
prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di pagamento,
servizi di cambio, attivita' di custodia e registrazione e
trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
2. La Banca d'Italia detta specifiche disposizioni per la
concessione di credito collegata all'emissione o alla gestione di
carte di credito.))
Art. 114-novies
(Autorizzazione)
1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di pagamento quando
ricorrano le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di
societa' cooperativa;
b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel
territorio della Repubblica ((ove e' svolta almeno una parte
dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento));
c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello
determinato dalla Banca d'Italia;
d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo
statuto;
e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi
indicate;
e-bis) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi
dell'articolo 114-undecies;
f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del
gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Banca
d'Italia autorizza gli istituti di pagamento alla prestazione del
servizio di disposizione di ordini di pagamento a condizione che
abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati
nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di
terzi.))
2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti.
3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione ((i
criteri di valutazione delle condizioni del comma 1,)), i casi di
revoca e le ipotesi di decadenza quando l'istituto autorizzato non
abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'.
4. La Banca d'Italia, autorizza alla prestazione di servizi di
pagamento soggetti che esercitino altre attivita' imprenditoriali
quando:
a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali;
b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative
attivita' accessorie e strumentali sia costituito un patrimonio
destinato con le modalita' e agli effetti stabiliti dall'articolo
114-terdecies;
c) siano individuati uno o piu' soggetti responsabili del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo 26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'.
5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali rischia
di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita'
di prestazione dei servizi di pagamento.
5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.
Art. 114-decies
(Operativita' transfrontaliera)
1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali
nel territorio della Repubblica e degli altri Stati comunitari nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.
2. Gli istituti di pagamento comunitari possono stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento e'
preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia da parte
dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
((3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i servizi
di pagamento in un altro Stato comunitario senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca
d'Italia.))
4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i servizi
di pagamento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi
succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata
dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)).
4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi
1 e 4 prestano servizi di pagamento in Italia, concedono credito
collegato all'emissione o alla gestione di carte di credito nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. Quando
queste ultime non ricorrono, l'esercizio di tale attivita' e'
subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 114-novies. ((78))
5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire succursali
o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo senza stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Il presente articolo si applica anche nel caso di operativita'
transfrontaliera mediante l'impiego di agenti.
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma
8, lettera d)) che al comma 4-bis, del presente articolo, il
riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2.
Art. 114-undecies
Rinvio
1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 52,
139 e 140 nonche' nel titolo VI. I provvedimenti previsti
nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.
1-bis. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso istituti di pagamento si applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei criteri di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3, lettera
c), avuto riguardo alla complessita' operativa, dimensionale e
organizzativa degli istituti, nonche' alla natura specifica
dell'attivita' svolta.
1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di pagamento si applica l'articolo 25, ad eccezione del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai sensi del
medesimo articolo, comma 2, lettera b), avuto riguardo alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta.
2. Agli istituti di pagamento che non esercitino attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si applicano altresi' gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter, ad eccezione del comma 7,
((...)).
((2-bis. Agli istituti di pagamento si applica l'articolo
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter)).
3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni attuative ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 114-duodecies
Conti di pagamento e forme di tutela
1. Gli istituti di pagamento registrano per ciascun cliente in
poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia, le somme di denaro della clientela in conti di pagamento
utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di
pagamento.
((1-bis. Gli istituti di pagamento che prestano i servizi di
pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1),
numeri da 1 a 6, tutelano tutti i fondi ricevuti dagli utenti di
servizi di pagamento, ivi inclusi quelli registrati in conti di
pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di servizi
di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento, secondo
quanto previsto al comma 2.))
2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia, in attivita' che costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'istituto di
pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono ammesse azioni dei
creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse degli stessi,
ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il quale le
somme sono depositate. Le azioni dei creditori dei singoli clienti
degli istituti di pagamento sono ammesse nel limite di quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro ((ricevute
dagli utenti di servizi di pagamento)) sono depositate presso terzi
non operano le compensazioni legale e giudiziale e non puo' essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento.
3. Ai fini dell'applicazione della disciplina della liquidazione
coatta amministrativa, i titolari di conti di pagamento sono
equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti
finanziari.
Art. 114-terdecies
(Patrimonio destinato)
1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, devono
costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di
pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal
fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta
descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e
iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il
secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'articolo
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e
i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e
di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita'
accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio
destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si
applica l'articolo 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di
pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni
nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti
vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e
strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei
principi contabili internazionali. ((Gli amministratori redigono un
separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al
bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.))
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto
autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi
dell'articolo 114 - novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio
destinato e' attribuita agli organi della procedura, che provvedono
con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le
regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e
strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate
prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad
esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente
articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non
possono essere accettati nuovi ordini di pagamento ne' stipulati
nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla
prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici
ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini
della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91,
commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di
pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti
finanziari.
6. La Banca d'Italia puo' nominare un liquidatore per gli
adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura,
ove cio' sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio
destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale
del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento
informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
((7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente
articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice
civile espressamente richiamate.))
Art. 114-quaterdecies
(Vigilanza)
1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca
d'Italia.
1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al personale
degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi.
1-ter. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche ai
soggetti ai quali gli istituti di pagamento abbiano esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale,
il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile nonche' i controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione.
3. La Banca d'Italia puo':
a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli
istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi;
b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli
istituti di pagamento, fissandone l'ordine del giorno, e proporre
l'assunzione di determinate decisioni;
c) procedere direttamente alla convocazione degli organi
collegiali degli istituti di pagamento quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione
delle attivita' o della struttura territoriale; il divieto di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonche', con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
d-bis) disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto di
pagamento, la rimozione dalla carica di uno o piu' esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che
sussista urgenza di provvedere.
3-bis. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai quali siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.
((4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso gli
istituti di pagamento, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni su succursali,
agenti o soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali
essenziali o importanti di istituti di pagamento italiani operanti
nel territorio di quest'ultimo ovvero richiede alle autorita'
competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti.
5. Le autorita' competenti dello Stato di origine, dopo aver
informato la Banca d'Italia, possono ispezionare, anche tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di pagamento comunitari che operano nel territorio della Repubblica.
Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo richiedono, la
Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.))
6. Nel confronti degli istituti di pagamento che svolgano anche
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di
pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la
Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati nel presente
articolo sull'attivita' di prestazione dei servizi di pagamento e
sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il
responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato.
Art. 114-quinquiesdecies
(( (Scambio di informazioni)
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 7, la Banca
d'Italia scambia informazioni con:
a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli
Stati membri, in quanto autorita' monetarie e di sorveglianza sul
sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorita' pubbliche
responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di
regolamento;
b) altre autorita' competenti ai sensi di disposizioni
comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.))
Art. 114-sexiesdecies
(Deroghe)
1. La Banca d'Italia puo' esentare i soggetti iscritti nell'albo
degli istituti di pagamento dall'applicazione ((, in tutto o in
parte,)) di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo,
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi,
dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal
soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui e'
responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia
valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal
soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o
del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio
di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di
cui all'articolo 1, comma 2, ((lettera h-septies.1), numeri da 1) a
6) )), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica
l'articolo 114-decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui
al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle
condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.
((78))
-------------
AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
4) che "Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono
continuare a esercitare le attivita' cui si riferisce
l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attivita'
dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti
previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il
13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione
o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il
rispetto dei requisiti stessi".
Art. 114-septiesdecies
(( (Prestatori del servizio di informazione sui conti).))
((1. Ai soggetti che prestano unicamente il servizio di
informazione sui conti non si applicano gli articoli 114-octies,
114-novies, commi 4 e 5, 114-undecies, commi 1 e 1-ter,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-sexiesdecies; si applicano gli
articoli 126-bis, comma 4, 126-quater, comma 1, lettera a), 128,
128-bis, 128-ter.))
Art. 114-octiesdecies
(( (Apertura e mantenimento di conti di pagamento presso una
banca).))
((1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e
il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi
di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non
discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di
conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo
126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base
alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
2. Le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il
rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La
notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative
alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia
individua, con proprio provvedimento, le modalita' della notifica.))
TITOLO VI
((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI))
Capo I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
Art. 115
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente ((titolo)) si applicano alle attivita'
svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli
intermediari finanziari. ((70))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, in
considerazione dell'attivita' svolta, altri soggetti da sottoporre
alle norme del presente capo.
3. Le disposizioni del presente capo, a meno che siano
espressamente richiamate, non si applicano ai contratti di credito
disciplinati ((dai capi I-bis e II)) e ai servizi di pagamento
disciplinati dal capo II-bis.(38) ((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 116
Pubblicita'
1. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti in modo
chiaro ai clienti i tassi di interesse, i prezzi e le altre
condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti,
ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per
l'imputazione degli interessi. Per le operazioni di finanziamento,
comunque denominate, e' pubblicizzato il tasso effettivo globale
medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi.
((1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli
indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela,
quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche
attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso
tramite internet ai servizi bancari))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB e
la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali
commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del
collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente
determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicita', trasparenza e
propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a
pubblicita';
b) dette disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle
modalita' della pubblicita' e alla conservazione agli atti dei
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi
che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal
comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e
nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti
indicati nell'articolo 115 rendono nota la disponibilita' delle
operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 116-bis
(Decisioni di rating).
1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari
finanziari illustrino alle imprese che ne facciano richiesta i
principali fattori alla base dei rating che le riguardano.
L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri per il
cliente.
((10))
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Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel disporre (con l'art. 4, comma
2) la modifica del Capo I del Titolo VI non prevede piu' l'art.
161-bis.
Art. 117.
Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e'
consegnato ai clienti.
2. Il CICR puo' prevedere che, per motivate ragioni tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto e'
nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora.
((6)). Sono nulle e si considerano non apposte le clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonche'
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per
i clienti di quelli pubblicizzati.
((7)). In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di
((nullita' indicate nel comma 6)), si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per
le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il
cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione.
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le
corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della
conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per il cliente, al
momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.
((8)). La Banca d'Italia puo' prescrivere che determinati
contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o
sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la
responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario per la
violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, (con l'art. 3, comma 1) che "1. All'articolo 4,
comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e 7 sono rinumerati,
rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al comma 6,
rinumerato come comma 7, le parole: "nullita' indicate nel comma 5"
sono sostituite dalle seguenti: "nullita' indicate nel comma 6"; il
comma 5 e' soppresso".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni
modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti
articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di
legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010,
sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in
vigore del presente decreto".
Art. 117-bis
(Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali
unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva,
calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso
di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della
commissione ((, determinata in coerenza con la delibera del CICR
anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e
con particolare riguardo per i conti correnti,)) non puo' superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del
cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre
il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di
credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. ((51))
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto
a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo
((, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita',))
e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali
si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i
casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2.
-------------
AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla L.
18 maggio 2012, n. 62, ha disposto (con l'art. 1, comma 1-ter) che
"La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 117-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si
applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel
caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di
affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per
ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni
consecutivi".
Art. 118
Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere convenuta, con
clausola approvata specificamente dal cliente, la facolta' di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni
previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facolta' di modifica unilaterale puo'
essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto
i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalita'
contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica
unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in
forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente
accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR. La modifica si
intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal
contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale
caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
((2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una micro-impresa
come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi
da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente
articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i tassi di
interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni,
predeterminati nel contratto)). ((42))
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se
sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza di decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si
applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente.
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 8, comma 5,
lettera g)) che "le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano
ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta
data sono inefficaci".
Art. 119
Comunicazioni periodiche alla clientela
1. Nei contratti di durata i soggetti indicati nell'articolo 115
forniscono al cliente, in forma scritta o mediante altro supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Il CICR indica il
contenuto e le modalita' della comunicazione.
2. Per i rapporti regolati in conto corrente l'estratto conto e'
inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del cliente,
con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile.
3. In mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento.
4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole
operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente
possono essere ((addebitati)) solo i costi di produzione di tale
documentazione.((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 120
Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi
01. Il titolare del conto corrente ha la disponibilita' economica
delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo
conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca insediata in
Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento.
1. Gli interessi sul versamento di assegni presso una banca sono
conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute:
a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni
circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari tratti
sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento;
b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a), dal
giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni
circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni bancari
tratti su una banca insediata in Italia.
1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a quelli previsti
nei commi 1 e 1-bis in relazione all'evoluzione delle procedure
telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli
assegni.
2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
((a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre
di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono
dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi
a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre
interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito
regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite
del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui
sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli
interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente puo'
autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul
conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la
somma addebitata e' considerata sorte capitale; l'autorizzazione e'
revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia avuto
luogo)).
3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e
bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di esecuzione, data
valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19 a 23
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38)
------------
AGGIORNAMENTO (13)
Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 25, comma
3) che "le clausole relative alla produzione di interessi sugli
interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente
alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono
valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere
adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilira'
altresi' le modalita' e i tempi dell'adeguamento. In difetto di
adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia puo'
essere fatta valere solo dal cliente."
------------
AGGIORNAMENTO (13)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza 9
- 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a s.s. 25/10/2000, n. 44) ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3 del
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 120-bis
((Recesso
1. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un
contratto a tempo indeterminato senza penalita' e senza spese. Il
CICR individua i casi in cui la banca o l'intermediario finanziario
possono chiedere al cliente un rimborso delle spese sostenute in
relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in occasione del
recesso.))((38))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 120-ter.
Estinzione anticipata dei mutui immobiliari
1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla
conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario
sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra
prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione
anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita'
immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della
propria attivita' economica o professionale da parte di persone
fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e
non comporta la nullita' del contratto.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo (( . . . )) trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche per i
finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro
iscritti. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 120-quater.
Surrogazione nei contratti di finanziamento.
Portabilita'
1. In caso di contratti di finanziamento conclusi da intermediari
bancari e finanziari, l'esercizio da parte del debitore della
facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del codice civile
non e' precluso dalla non esigibilita' del credito o dalla
pattuizione di un termine a favore del creditore.
2. Per effetto della surrogazione di cui al comma 1, il mutuante
surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al
credito cui la surrogazione si riferisce.
3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario
subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi
natura. L'annotamento di surrogazione puo' essere richiesto al
conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio di concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita'
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione.
4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento, per l'istruttoria e per gli
accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di
collaborazione tra intermediari improntate a criteri di massima
riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela costi di alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalita'
connesse alle operazioni di surrogazione.
5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta' di
surrogazione di cui al comma 1, resta salva la possibilita' del
finanziatore originario e del debitore di pattuire la variazione
senza spese delle condizioni del contratto in essere, mediante
scrittura privata anche non autenticata.
6. E' nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del
contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui al comma
1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto.
7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il
termine di ((trenta giorni lavorativi)) dalla data in cui il cliente
chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario
l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la
surrogazione non si perfezioni entro il termine di ((trenta giorni
lavorativi)) , per cause dovute al finanziatore originario,
quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari
all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o
frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita' per il
finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso
in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.
8. La surrogazione per volonta' del debitore e la rinegoziazione di
cui al presente articolo non comportano il venir meno dei benefici
fiscali.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo:
a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi previsti, anche
ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro
iscritti;
a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi da
intermediari bancari e finanziari con persone fisiche o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11;
b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria.
10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo
8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
((Capo I-bis
CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))
Art. 120-quinquies
(( (Definizioni).))
((1. Nel presente capo, l'espressione:
a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria, quando il credito e' garantito da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno o su un
immobile edificato o progettato;
d) «costo totale del credito» indica gli interessi e tutti gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a
conoscenza;
e) «finanziatore» indica un soggetto che, essendo abilitato a
erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
f) «importo totale del credito» indica il limite massimo o la
somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un
contratto di credito;
g) «intermediario del credito» indica gli agenti in attivita'
finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle riserve di attivita' previste dalla legislazione vigente,
almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero
altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del
finanziatore;
h) «servizio accessorio connesso con il contratto di credito»
indica un servizio offerto al consumatore in combinazione con il
contratto di credito;
i) «servizio di consulenza» indica le raccomandazioni
personalizzate fornite al consumatore ai sensi dell'articolo
120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a contratti
di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate
negli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, 120-undecies,
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza;
l) «supporto durevole» indica ogni strumento che permetta al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) «Tasso annuo effettivo globale» o «TAEG» indica il costo
totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua
dell'importo totale del credito;
n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero una valuta diversa da quella avente corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui il consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere il credito.
Sono esclusi i costi di connessi con la trascrizione dell'atto di
compravendita del bene immobile e le eventuali penali pagabili dal
consumatore per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nel
contratto di credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le disposizioni
della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-sexies
(( (Ambito di applicazione).))
((1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) contratti di credito in cui il finanziatore:
1) concede una tantum o periodicamente una somma di denaro o
eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante
dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto
reale su un bene immobile residenziale; e;
2) non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore, salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito;
b) contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al
di fuori della sua attivita' principale, concede ai dipendenti
crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul
mercato e non offerti al pubblico in genere;
c) contratti di credito, individuati dalla legge, relativi a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi debitori non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
d) contratti di credito in cui il credito e' concesso senza
interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca;
e) contratti di credito nella forma dell'apertura di credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese;
f) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto
davanti a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge;
g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del
pagamento di un debito esistente, se non comportano l'iscrizione di
un'ipoteca;
h) contratti di credito non garantiti finalizzati alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale;
i) contratti di credito in cui la durata non e' determinata o in
cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di un
bene immobile.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-septies
(( (Principi generali).))
((1. Il finanziatore e l'intermediario del credito, nell'ambito
delle attivita' disciplinate dal presente capo:
a) si comportano con diligenza, correttezza, e trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori;
b) basano la propria attivita' sulle informazioni rilevanti
riguardanti la situazione del consumatore, su ogni bisogno
particolare che questi ha comunicato, su ipotesi ragionevoli con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del consumatore per
la durata del contratto di credito.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-octies
(( (Pubblicita').))
((1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del
Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti di
credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non ingannevole.
Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel consumatore
false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito.
2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di interesse o
altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti
informazioni di base, in maniera chiara, precisa, evidenziata e, a
seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile:
a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito;
b) se del caso, il fatto che il contratto di credito sara'
garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali oppure su un
diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali;
c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o variabile o una
combinazione dei due tipi, corredato di informazioni dettagliate
relative alle commissioni e agli altri oneri compresi nel costo
totale del credito per il consumatore;
d) l'importo totale del credito;
e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno dell'annuncio
almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse;
f) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per
ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo;
g) la durata del contratto di credito, se determinata;
h) se del caso, l'importo delle rate;
i) se del caso, l'importo totale che il consumatore e' tenuto a
pagare;
l) se del caso, il numero delle rate;
m) in caso di finanziamenti in valuta estera, un'avvertenza
relativa al fatto che eventuali fluttuazioni del tasso di cambio
potrebbero incidere sull'importo che il consumatore e' tenuto a
pagare.
3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g),
h), i), l), sono specificate con l'impiego di un esempio
rappresentativo.
4. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le
caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci
pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per
la definizione dell'esempio rappresentativo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
Art. 120-novies
(( (Obblighi precontrattuali).))
((1. Il finanziatore o l'intermediario del credito mette a
disposizione del consumatore, in qualsiasi momento, un documento
contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti
di credito offerti, su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Il documento precisa anche:
a) le informazioni e le evidenze documentali che il consumatore
deve fornire ai sensi dell'articolo 120-undecies, comma 1, e il
termine entro il quale esse devono essere fornite;
b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se la
valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a causa
della scelta del consumatore di non fornire le informazioni o gli
elementi di verifica necessari alla valutazione;
c) se verra' consultata una banca dati, in conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) se del caso, la possibilita' di ricevere servizi di
consulenza.
2. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al
consumatore le informazioni personalizzate necessarie per consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, valutarne
le implicazioni e prendere una decisione informata in merito alla
conclusione di un contratto di credito. Le informazioni
personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole attraverso la consegna del modulo denominato «Prospetto
informativo europeo standardizzato». Il modulo e' consegnato
tempestivamente dopo che il consumatore ha fornito le informazioni
necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le
sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma 1, e
comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive che
il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia fornire
al consumatore sono riportate in un documento distinto.
3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore
ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per
confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le
implicazioni e prendere una decisione informata. Durante il periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante per il finanziatore e il
consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento.
4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante per il
finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole e include la bozza del contratto di credito; essa
e' accompagnata dalla consegna del modulo denominato «Prospetto
informativo europeo standardizzato» se:
a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o
b) le caratteristiche dell'offerta sono diverse dalle
informazioni contenute nel modulo denominato «Prospetto informativo
europeo standardizzato» precedentemente fornito.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al
consumatore chiarimenti adeguati sui contratti di credito ed
eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa
valutare se il contratto di credito e i servizi accessori proposti
siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a
disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al
consumatore ai sensi del comma 5;
c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni
mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall'articolo 67-novies del Codice del
consumo;
d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui
possibili effetti dell'accordo previsto dall'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
Art. 120-decies
(( (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del
credito).))
((1. L'intermediario del credito, in tempo utile prima
dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito,
fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su supporto
cartaceo o su altro supporto durevole:
a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito;
b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i
mezzi esperibili per verificare la registrazione;
c) se l'intermediario del credito e' soggetto a vincolo di
mandato o opera in via esclusiva con uno o piu' finanziatori; in
questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione del
finanziatore o dei finanziatori per i quali opera. L'intermediario
del credito puo' dichiarare di essere indipendente se e' un
consulente indipendente ai sensi dell'articolo 120-terdecies, comma
2;
d) se presta servizi di consulenza;
e) se previsto, il compenso che il consumatore deve versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi o, ove non sia
determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso;
f) le procedure attraverso le quali i consumatori o le altre
parti interessate possono presentare reclami nei confronti
dell'intermediario del credito e le modalita' di accesso a un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente;
g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o
altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare
all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in
relazione al contratto di credito. Se l'importo non e' noto al
momento della comunicazione, l'intermediario del credito informa il
consumatore che l'importo effettivo sara' comunicato in una fase
successiva nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo
standardizzato»;
h) se l'intermediario del credito richiede il pagamento di un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una commissione da
parte del finanziatore o da un terzo, la spiegazione circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal
compenso corrisposto dal consumatore stesso;
i) se l'intermediario del credito riceve commissioni da uno o
piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e ottenere
informazioni indicate al comma 2.))
((2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario del
credito, su richiesta del consumatore, fornisce a quest'ultimo
informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite
da ciascun finanziatore.))
((3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato
«Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del
credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il
consumatore e' tenuto a versargli in relazione ai servizi di
intermediazione del credito.)) ((70))
((4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta alle
informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e
dipendenti comunichino al consumatore, al momento di contattarlo o
prima di trattare con lo stesso, la qualifica in base alla quale
operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le disposizioni di attuazione dei medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31 ottobre
2016 si applica quanto previsto ai sensi dell'articolo 116 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385".
Art. 120-undecies
(( (Verifica del merito creditizio).))
((1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito
creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per
verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore
degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del
merito creditizio e' effettuata sulla base delle informazioni sulla
situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie,
sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.
2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal
consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il
finanziatore puo' chiedere chiarimenti al consumatore sulle
informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione
del merito creditizio.
3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con
il consumatore ne' vi apporta modifiche svantaggiose per il
consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che la
valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente o
che le informazioni fornite dal consumatore prima della conclusione
del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo
che il consumatore abbia intenzionalmente omesso di fornire tali
informazioni o abbia fornito informazioni false.
4. Prima di procedere a un aumento significativo dell'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il
finanziatore svolge una nuova valutazione del merito creditizio del
consumatore sulla base di informazioni aggiornate, a meno che il
credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione del
merito creditizio originaria.
5. Quando la domanda di credito e' respinta, il finanziatore
informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso, del
fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125.
8. I finanziatori elaborano e documentano la propria politica di
offerta di contratti di credito, che include l'elencazione dei tipi
di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca.
9. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del presente
articolo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-duodecies
(( (Valutazione dei beni immobili).))
((1. I finanziatori applicano standard affidabili per la
valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione
di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da
soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi adottino
standard affidabili.
2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il profilo
professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione del
credito, in modo da poter fornire una valutazione imparziale ed
obiettiva, documentata su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente
articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del comma 1
puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede di
autoregolamentazione.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che "L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, si applica a partire dal 1° novembre 2016; le
disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo
sono emanate entro il 30 settembre 2016".
Art. 120-terdecies
(( (Servizi di consulenza).))
((1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e agli
intermediari del credito.
2. Il servizio di consulenza puo' essere qualificato come
indipendente solo se e' reso dai consulenti di cui all'articolo
128-sexies, comma 2-bis.
3. Nello svolgimento del servizio di consulenza i finanziatori e
gli intermediari del credito:
a) agiscono nel migliore interesse del consumatore;
b) acquisiscono informazioni aggiornate sulla situazione
personale e finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze del
consumatore;
c) forniscono al consumatore una raccomandazione personalizzata
in merito a una o piu' operazioni relative a contratti di credito,
adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione personale e
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro
supporto durevole, riguarda anche eventuali servizi accessori
connessi con il contratto di credito e tiene conto di ipotesi
ragionevoli circa i rischi per la situazione del consumatore per
tutta la durata del contratto di credito raccomandato;
d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione, un
numero sufficientemente ampio di contratti di credito nell'ambito
della gamma di prodotti da essi stessi offerti o, nel caso dei
mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di
credito disponibili sul mercato.
4. Prima della prestazione di servizi di consulenza, il
finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le
seguenti informazioni su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole:
a) la gamma di prodotti presi in considerazione ai fini della
raccomandazione;
b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i servizi
di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non
possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo;
c) quando consentito, se percepiscono un compenso dai
finanziatori in relazione al servizio di consulenza.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-quaterdecies
(( (Finanziamenti denominati in valuta estera).))
((1. Se il credito e' denominato in una valuta estera, il
consumatore ha il diritto di convertire in qualsiasi momento la
valuta in cui e' denominato il contratto in una delle seguenti
valute:
a) la valuta in cui e' denominata la parte principale del suo
reddito o in cui egli detiene le attivita' con le quali dovra'
rimborsare il finanziamento, come indicato al momento della piu'
recente valutazione del merito creditizio condotta in relazione al
contratto di credito;
b) la valuta avente corso legale nello Stato membro dell'Unione
europea in cui il consumatore aveva la residenza al momento della
conclusione del contratto o ha la residenza al momento della
richiesta di conversione.
2. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire
condizioni per il diritto alla conversione, con particolare riguardo
a:
a) la variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto
luogo rispetto al momento della conclusione del contratto, comunque
non superiore rispetto a quella indicata al comma 4;
b) il compenso onnicomprensivo che il consumatore puo' essere
tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto.
3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al tasso rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione.
4. Se il valore dell'importo totale del credito o delle rate
residui varia di oltre il 20 per cento rispetto a quello che
risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta in cui e'
denominato il finanziamento e l'euro al momento in cui e' stato
concluso il contratto di credito, il finanziatore ne informa il
consumatore nell'ambito delle comunicazioni previste ai sensi
dell'articolo 119. La comunicazione informa il consumatore del
diritto di convertire il finanziamento in una valuta alternativa e
delle condizioni per farlo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-quinquiesdecies
(( (Inadempimento del consumatore).))
((1. Fermo restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 40,
comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti con
i consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia adotta
disposizioni di attuazione del presente comma, con particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di eventuale stato di bisogno o di particolare
debolezza del consumatore.))
((2. Il finanziatore non puo' imporre al consumatore oneri,
derivanti dall'inadempimento, superiori a quelli necessari a
compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.))
((3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le
parti possono convenire, con clausola espressa, al momento della
conclusione del contratto di credito, che in caso di inadempimento
del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita del medesimo
bene comporta l'estinzione dell'intero debito a carico del
consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del
bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita e' inferiore al debito residuo. Se il valore
dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita e' superiore al debito residuo, il consumatore ha
diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si adopera con
ogni diligenza per conseguire dalla vendita il miglior prezzo di
realizzo. La clausola non puo' essere pattuita in caso di
surrogazione nel contratto di credito ai sensi dell'articolo
120-quater.)) ((70))
((4. Agli effetti del comma 3:
a. il finanziatore non puo' condizionare la conclusione del
contratto di credito alla sottoscrizione della clausola;
b. se il contratto di credito contiene la clausola, il
consumatore e' assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine
di valutarne la convenienza;
c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare
equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono inadempimento
i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto ai
sensi dell'articolo 40, comma 2;
d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e' stimato
da un perito indipendente scelto dalle parti di comune accordo
ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato dal
Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita'
di cui al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura
civile, con una perizia successiva all'inadempimento. Si applica
quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.)) ((70))
((5. Con decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia,
detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.))
((6. Nei casi, diversi da quelli di cui al comma 3, in cui il
finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e, a seguito
dell'escussione della garanzia residui un debito a carico del
consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo sei mesi
dalla conclusione della procedura esecutiva.))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "La clausola di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 non puo' essere
inserita nei contratti aventi a oggetto la rinegoziazione di un
contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
concluso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che "I commi 3 e 4
dell'articolo 120-quinquiesdecies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60 giorni dall'entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma 5 del
medesimo articolo, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto".
Art. 120-sexiesdecies
(( (Osservatorio del mercato immobiliare).))
((1. L'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso
l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul mercato
immobiliare residenziale ed effettua le opportune comunicazioni ai
fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-septiesdecies
(( (Remunerazioni e requisiti di professionalita').))
((1. I finanziatori remunerano il personale e, se del caso, gli
intermediari del credito in modo da assicurare il rispetto degli
obblighi previsti ai sensi del presente capo.
2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un livello di
professionalita' adeguato per predisporre, offrire e concludere
contratti di credito o contratti accessori a quest'ultimo nonche'
prestare servizi di consulenza.
3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente
articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-octiesdecies
(( (Pratiche di commercializzazione abbinata).))
((1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un contratto
di credito in un pacchetto che comprende altri prodotti o servizi
finanziari distinti, qualora il contratto di credito non sia
disponibile per il consumatore separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 28 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 21, comma 3-bis,
del Codice del consumo.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 120-noviesdecies
(( (Disposizioni applicabili).))
((1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si
applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter,
120-quater, 125-sexies, comma 1.
2. Il finanziatore e l'intermediario del credito forniscono
gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del
presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
127-bis.))
((70))
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Capo II
((CREDITO AI CONSUMATORI))
Art. 121
((Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un
finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di
credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un
bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una
delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di
credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente
individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a
eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in
relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a
conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a
erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la
somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un
contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita'
finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una
delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero
altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del
finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di
fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del
conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo
totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua
dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i
premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per
ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la
specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono
compresi nel costo totale del credito.))
Art. 122.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a
75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in
considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu'
contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione
economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e
seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui
all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o
di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a
corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non
significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di
un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o
progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili ((...));
((70))
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto
strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi
all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla
legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse
gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri
contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti
concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre
condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto
corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
((1-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), il
presente capo si applica ai contratti di credito non garantiti
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale, anche
se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.)) ((70))
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il
rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della
banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli
articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter,
125-quater, 125-sexies, 125-octies.
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della
cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo
125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito
di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli
124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi
stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di
credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione
del pagamento degli interessi e di altri oneri.(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 123
Pubblicita'
1. Fermo restando quanto previsto dalla ((parte II)), titolo III,
del Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano il
tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito
indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le
spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per
ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal
consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 124
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle
condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze
espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al
consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da
un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di
prendere una decisione informata e consapevole in merito alla
conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore
o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi
di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di
tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere
allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del
consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non
consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore
il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del
contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito,
salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento
della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto
di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare
se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e
alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e
gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le
conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di
piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1,
lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
((6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a
osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal
presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva
comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina
ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.))
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con
riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a
disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre
modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente,
concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del
consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano
a titolo accessorio.(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 124-bis
((Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base
di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso
e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al
consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di
procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del
credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni attuative del presente articolo.))
Art. 125
(( Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative
sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri
dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni
di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non
discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il
consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della
consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative
previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle
banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano
prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.))
Art. 125-bis
(( Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta
nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso
le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e'
consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3
e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere
per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121,
comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce
periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto
durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo
svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle
deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale
comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico
del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole
contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi
precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e'
dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o
altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali
ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo
e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo'
essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta'
di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista
nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.))
Art. 125-ter.
((Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro
quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo
125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a
distanza il termine e' calcolato secondo l'articolo 67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo.
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della
scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo
le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera
a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al
momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili
da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a
quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende
automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini
eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti
aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito,
se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla
base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati
dal presente capo non si applicano gli articoli 64, 65, 66,
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.))
Art. 125-quater.
((Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei
contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il
diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il
contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere
il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi,
comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto
durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da
parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo
o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile,
immediatamente dopo la sospensione.))
Art. 125-quinquies.
((Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da
parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni
di cui all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del
finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate,
nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del
contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di
rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei
beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore di agire per la
risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e
oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti
valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del
credito.))
Art. 125-sexies.
((Rimborso anticipato
1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In
tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale
del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per
la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo
non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica
fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.))
Art. 125-septies.
((Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il
consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la
compensazione, anche in deroga al disposto dell'articolo 1248 del
codice civile.
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno
che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il
credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in
conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con
cui il consumatore e' informato.))
Art. 125-octies.
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le
disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre
un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su
supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente
applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta disposizioni di attuazione del (( comma 2)), con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello
sconfinamento.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 125-novies.
Intermediari del credito
1. ((L'intermediario del credito indica)), negli annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei
propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o
piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare
all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e'
oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito
su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della
conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale
compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del
credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo
quanto stabilito dal CICR.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 126
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, i casi in cui le comunicazioni previste
dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non
sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o
((contrarie)) all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.((38))
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
((Capo II-bis
SERVIZI DI PAGAMENTO))
Art. 126-bis
(Disposizioni di carattere generale)
1. Il presente capo si applica ai contratti quadro relativi a
servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se queste
non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi sono offerti
sul territorio della Repubblica.
2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento si intende
anche l'emissione di moneta elettronica. Allo Stato italiano, agli
altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali,
regionali e locali, che, agendo in veste di pubblica autorita',
emettono moneta elettronica, si applica soltanto l'articolo
126-novies.
3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi
nel senso che le previsioni del presente capo non si applicano,
interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento
non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. ((Resta fermo in ogni
caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.))
4. Spetta al prestatore dei servizi di pagamento l'onere della
prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dal
presente capo.
5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti dal presente
capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento regolati in conto
corrente o commercializzati unitamente a un conto corrente, alle
disposizioni previste ai sensi del capo I.
6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari previsti dal presente
capo, la Banca d'Italia tiene conto anche della finalita' di
garantire un adeguato livello di affidabilita' ed efficienza dei
servizi di pagamento.
Art. 126-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218))
Art. 126-quater
(Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti)
1. La Banca d'Italia disciplina:
a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni
che il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o rende
disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al pagatore e
al beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in
termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In
particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato di
tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento e della
loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati
nel caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino
operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento inferiori a
soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia;
b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche
sulle operazioni di pagamento ((, ivi incluse le operazioni di
pagamento disposte tramite un prestatore di servizi di disposizione
di ordine di pagamento)).
2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma 1,
lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f) e g),
67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206.
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
Art. 126-quinquies
(( (Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4,
6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, e' esercitato
dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di
pagamento che ha concluso un contratto quadro puo' richiedere le
condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le informazioni
relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo
126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole.))
Art. 126-sexies
(Modifica unilaterale delle condizioni)
1. Ogni modifica del contratto quadro o delle condizioni e
informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai sensi
dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), e' proposta dal
prestatore dei servizi di pagamento secondo le modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla
data di applicazione ((indicata nella proposta)).
2. Il contratto quadro puo' prevedere che la modifica delle
condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno
che questi non comunichi al prestatore dei servizi di pagamento,
prima della data ((indicata nella proposta)) per l'applicazione della
modifica, che non intende accettarla. In questo caso, la
comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica,
specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende
accettata e che l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese
prima della data prevista per l'applicazione della modifica.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio possono essere
applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se sono
sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio' sia previsto
nel contratto quadro e che la modifica sia la conseguenza della
variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento
convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato della modifica
dei tassi di interesse nei casi e secondo le modalita' stabilite
dalla Banca d'Italia.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle
operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in ((modo)) da non
creare discriminazioni tra utilizzatori, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia.
((4-bis. Se il cliente e' un consumatore, il contratto quadro o le
condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai
sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), possono essere
modificate se sussiste un giustificato motivo.))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
Art. 126-septies
(( (Recesso)
1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta' di
recedere dal contratto quadro senza penalita' e senza spese di
chiusura.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere da un
contratto quadro a tempo indeterminato se cio' e' previsto dal
contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia.
3. In caso di recesso dal contratto dell'utilizzatore o del
prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi fatturate
periodicamente sono dovute dall'utilizzatore solo in misura
proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.))
Art. 126-octies
(Denominazione valutaria dei pagamenti)
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se al pagatore e' offerto, prima di disporre un'operazione di
pagamento, un servizio di conversione valutaria dal beneficiario
ovvero presso ((uno sportello automatico o presso)) il punto vendita
da un venditore di merci o da un fornitore di servizi, colui che
propone il servizio di conversione ((...)) comunica ((al pagatore))
tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato per la
conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base.
Art. 126-novies
((Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica
1. Il rimborso della moneta elettronica previsto dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi:
a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto;
b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima
della sua scadenza;
c) il rimborso e' chiesto piu' di un anno dopo la data di
scadenza del contratto.
2. I soggetti, diversi da un consumatore, che accettino in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le condizioni del rimborso loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1.
3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al detentore, prima
che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta, le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.
4. Il contratto tra l'emittente e il detentore di moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le modalita' e le
condizioni del rimborso.))
((Capo II-ter
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO))
Art. 126-decies
((Oggetto, ambito di applicazione e definizioni))
((1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e
comparabilita' delle spese relative al conto di pagamento,
trasferimento di taluni servizi connessi al conto di pagamento,
accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base.
2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento offerti a o
sottoscritti da consumatori, che consentono almeno l'esecuzione di
tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di
contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento.
3. Ai fini del presente capo, l'espressione:
a) "servizi collegati al conto" indica tutti i servizi connessi
all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento,
ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le operazioni
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11;
b) "servizio di trasferimento" indica il trasferimento, su
richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento
ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini
permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in
entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il
trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento
d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o
senza la chiusura del conto di pagamento di origine;
c) "operazioni in numero superiore" indica le operazioni, delle
tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma
1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici
stabiliti ai sensi del medesimo articolo;
d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base,
i servizi e le operazioni, delle tipologie diverse da quelle
individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che il
consumatore puo' richiedere sul conto di base. Si applicano le
definizioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i);
e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o
professionale eventualmente svolta;
f) "prestatori di servizi di pagamento" indica le banche, gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste
Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
g) "conto di base" indica un conto di pagamento denominato in
euro con le caratteristiche di cui alla sezione III.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai fini del presente
capo si applicano inoltre le ulteriori definizioni di cui
all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE.
5. Per quanto non diversamente previsto dal presente capo, si
applicano le disposizioni del capo II-bis.
6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente
capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva 2014/92/UE e
dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
emanate dalla Commissione europea, al fine di assicurare la
trasparenza e la comprensibilita' delle informazioni per i
consumatori, favorire la mobilita', agevolare l'accesso ai servizi
bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica l'articolo
126-bis, comma 5.
7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo
svolgimento dei compiti indicati dagli articoli 21 e 22 della
direttiva 2014/92/UE.
8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento
eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa Depositi
e Prestiti)).
((Sezione I
Trasparenza e comparabilita’ delle spese))
Art. 126-undecies
((Terminologia standardizzata europea))
((1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web l'elenco dei
servizi collegati al conto di pagamento piu' rappresentativi a
livello nazionale in conformita' a quanto stabilito dalla direttiva
2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia standardizzata europea
definita dalla Commissione europea ai sensi della direttiva
2014/92/UE.
2. L'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento piu'
rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato in conformita' a
quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva
2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato.
3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile,
la terminologia standardizzata europea nei documenti previsti
dall'articolo 126-duodecies, nei contratti e in ogni altra
informazione e comunicazione resa ai consumatori.
4. I prestatori di servizi di pagamento possono utilizzare
denominazioni e marchi commerciali per individuare i propri servizi
nelle comunicazioni e informazioni precontrattuali, contrattuali,
commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel rispetto
dei limiti eventualmente stabiliti con disposizioni della Banca
d'Italia)).
Art. 126-duodecies
((Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche))
((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori
le informazioni precontrattuali e le comunicazioni periodiche
relative al conto di pagamento, rispettivamente, attraverso un
"Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle spese" in
conformita' alle norme tecniche di attuazione adottate dalla
Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 e
dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE.
2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle spese
sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di
pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo quanto previsto con
disposizioni della Banca d'Italia.
3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei
consumatori un glossario dei principali termini impiegati nei
documenti previsti dal presente articolo, redatto in termini di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile.
4. Il "Documento informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle
spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformita' alle
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della
Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo,
comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico di
costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel
"Documento informativo sulle spese")).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera a)) che "l'articolo 126-duodecies si applica decorsi 180
giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione, da
adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delle
norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE e
delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 6, e dell'articolo 5, paragrafo 4, della medesima
direttiva".
Art. 126-terdecies
((Siti web di confronto))
((1. I prestatori di servizi di pagamento che offrono conti di
pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web,
costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli
intermediari o da associazioni di consumatori, per il confronto tra
le offerte relative ai conti di pagamento, dandone indicazione sul
proprio sito web, ove disponibile.
2. I siti web previsti dal comma 1:
a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori;
b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili per i
servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 126-undecies, comma
1, nonche' dell'indicatore sintetico di costo previsto dalle
disposizioni della Banca d'Italia;
c) sono funzionalmente indipendenti e assicurano parita' di
trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento nella
partecipazione al sito e nella visualizzazione dei risultati di
ricerca;
d) contengono informazioni chiare e facilmente accessibili
sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono il sito,
nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra le offerte, da
definirsi in modo semplice e oggettivo;
e) impiegano un linguaggio facilmente comprensibile e, ove
applicabile, la terminologia standardizzata europea di cui
all'articolo 126-undecies;
f) forniscono informazioni corrette e aggiornate, indicando la
data dell'ultimo aggiornamento;
g) comprendono un'ampia gamma di offerte di conti di pagamento
rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in
cui non forniscano un quadro completo del mercato, indicano
chiaramente tale circostanza prima di mostrare i risultati della
ricerca;
h) prevedono adeguate procedure per la segnalazione di errori
nelle informazioni pubblicate;
i) non possono svolgere attivita' di mediazione;
l) non possono rifiutare le richieste di adesione da parte dei
prestatori di servizi di pagamento;
m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per i
giustificati motivi previsti con il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia di cui al
comma 3;
n) pubblicano la lista dei prestatori di servizi di pagamento
aderenti;
o) dispongono della certificazione e di una verifica annuale
positiva secondo quanto previsto dal comma 3.
3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata e
annualmente verificata da un ente specializzato, con apposita
relazione. I titolari dei siti web inviano la relazione dell'ente
specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito
web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, sono individuate le caratteristiche dell'ente
certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il
rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza, correttezza e
competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di cui al
comma 2, lettera m).
4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i dati
necessari per il confronto tra le offerte, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia.
5. I titolari dei siti web comunicano la cessazione del
funzionamento del sito alla Banca d'Italia)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera b)) che "l'articolo 126-terdecies si applica decorsi 90
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e delle disposizioni di attuazione
della Banca d'Italia ivi previsti, da adottarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto".
Art. 126-quaterdecies
((Conti di pagamento offerti in un pacchetto insieme ad altri
prodotti))
((1. Quando il conto di pagamento e' offerto congiuntamente ad
altri prodotti o servizi diversi da quelli menzionati all'articolo
126-decies, comma 3, lettera a), come parte di un pacchetto, il
prestatore di servizi di pagamento comunica al consumatore se
l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione
dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso in cui sia
consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento
fornisce separatamente al consumatore le informazioni relative ai
prodotti o servizi offerti congiuntamente, in conformita' alla
disciplina eventualmente applicabile a ciascuno di essi e
specificando almeno i costi e le spese relativi a ciascuno dei
prodotti e servizi offerti con il pacchetto che possono essere
acquistati separatamente.
2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 3-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e dall'articolo
120-octiesdecies)).
((Sezione II
Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento))
Art. 126-quinquiesdecies
((Servizio di trasferimento))
((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un
conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento
stabilito nel territorio della Repubblica.
2. Il servizio di trasferimento e' avviato dal prestatore di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tal
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento. Quando i conti hanno due o piu' titolari,
l'autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento e'
fornita da ciascuno di essi. Con riguardo alla forma
dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2. Il
prestatore di servizi di pagamento ricevente trasmette copia
dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente
ove richiesto da quest'ultimo; la richiesta non interrompe ne'
sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento.
3. Il servizio di trasferimento e' eseguito entro dodici giorni
lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di
pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di
tutte le informazioni necessarie, in conformita' alla procedura
stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE. La Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma.
4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al
conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti
in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi
ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere
trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data e' fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il
prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti
trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente;
d) indica se intende avvalersi della facolta' di ottenere il
reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e' responsabile
dell'avvio e della gestione della procedura per conto del
consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di
pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di
alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di
addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente
fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le
informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di
pagamento di destinazione, in conformita' a quanto indicato
nell'autorizzazione del consumatore, ivi compresi l'elenco degli
ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni
disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti,
nonche' le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire l'esecuzione
del servizio di trasferimento entro il termine di cui al comma 3,
ferma restando la responsabilita' del prestatore di servizi di
pagamento trasferente ai sensi dell'articolo 126-septiesdecies, il
prestatore di servizi di pagamento ricevente puo' chiedere al
consumatore di fornire le informazioni mancanti.
7. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente assicura
gratuitamente il reindirizzamento automatico dei bonifici ricevuti
sul conto di pagamento di origine verso il conto di pagamento di
destinazione detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento
ricevente, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data
specificata nell'autorizzazione del consumatore all'esecuzione del
servizio di trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento
trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla
scadenza dei 12 mesi o in mancanza di richiesta da parte del
consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto a informare
tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del
rifiuto dell'operazione di pagamento.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di servizi
di pagamento trasferente assicura al consumatore la fruizione dei
servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal
consumatore nell'autorizzazione. Il prestatore di servizi di
pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento a
partire da tale data. Il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al conto
di origine prima della data indicata dal consumatore
nell'autorizzazione.
9. Se il consumatore ha obblighi pendenti che non consentono la
chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di servizi
di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In
tal caso, resta fermo l'obbligo del prestatore di servizi di
pagamento trasferente di effettuare tutte le operazioni necessarie
all'esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini
previsti, ad eccezione della chiusura del conto di pagamento di
origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non puo' essere
condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte,
assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
10. La continuita' nella fruizione dei servizi di pagamento e'
assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto e'
l'effetto di operazioni di cessione di rapporti giuridici ad altro
prestatore di servizi di pagamento, secondo quanto stabilito dalla
Banca d'Italia)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che
"l'articolo 126-quinquiesdecies, comma 10, si applica decorsi 60
giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di
attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto".
Art. 126-sexiesdecies
((Spese applicabili per il servizio di trasferimento))
((1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le
informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento
ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere
relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di
servizi di pagamento ricevente.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di
servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di
pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il
servizio di trasferimento.
3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione da
parte del consumatore, il prestatore di servizi di pagamento
trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente
consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni
che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di
trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti
diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di
pagamento.
4. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica
l'articolo 126-septies, commi 1 e 3)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)".
Art. 126-septiesdecies
((Obblighi informativi e responsabilita'))
((1. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione
dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il
servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le
modalita' con cui queste sono messe a disposizione del consumatore
sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis.
2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non
patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei
termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore
di servizi di pagamento inadempiente e' tenuto a corrispondere al
consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione
in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta
euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo
di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilita'
esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di
trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato del limite
stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)".
Art. 126-octiesdecies
((Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario))
((1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento che intenda
aprire un conto di pagamento in un altro Stato comunitario puo'
richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il
quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore, il prestatore
di servizi di pagamento di origine:
a) fornisce gratuitamente al consumatore le informazioni
disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico e agli
addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento,
nonche' quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti e agli
addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del
consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi di
pagamento di origine informa altresi' il consumatore che tale elenco
non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun
obbligo di attivare servizi che esso non offre;
b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del conto di origine
verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore presso
il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' la richiesta del
consumatore identifichi con precisione il prestatore di servizi di
pagamento e il conto di destinazione;
c) chiude il conto di pagamento di origine.
2. Salvi eventuali obblighi pendenti del consumatore che
impediscono la chiusura del conto di pagamento, il prestatore di
servizi di pagamento di origine esegue le operazioni previste dal
comma 1 alla data specificata dal consumatore nella richiesta. La
data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine,
salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di
pagamento di origine comunica immediatamente al consumatore
l'eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la
chiusura del conto di pagamento)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)".
((Sezione III
Conto di base))
Art. 126-noviesdecies
((Diritto al conto di base))
((1. Le banche, la societa' Poste italiane s.p.a. e gli altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati ad offrire servizi a
valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi
di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di
pagamento denominato in euro con caratteristiche di base, "conto di
base".
2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea,
senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di residenza, hanno
diritto all'apertura di un conto di base nei casi e secondo le
modalita' previste dalla presente sezione.
3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante
legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia il diritto
di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu' del
diritto dell'Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori
senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del
relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli altri
trattati internazionali in materia)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies
((Apertura del conto di base))
((1. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni in
materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo' rifiutare la
richiesta di apertura di un conto di base solo in mancanza dei
requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore
e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente
di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A salvo il caso di
trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari di aver
ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento
che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un conto di
base, il prestatore di servizi di pagamento puo' chiedere al
consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia' titolare
in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare
tutti i servizi indicati dall'allegato A.
2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di
servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente, e al
piu' tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche
motivazioni del rifiuto e informando il cliente delle procedure di
reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un esposto alla
Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale
delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. La comunicazione
delle motivazioni del rifiuto non e' tuttavia dovuta ove tale
comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell'articolo 126, o
ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo.
3. L'apertura del conto di base non puo' essere condizionata
all'acquisto di servizi accessori o di azioni del prestatore di
servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo
uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di
pagamento)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies semel
((Caratteristiche del conto di base))
((1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale
onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza
addebito di ulteriori spese definito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il decreto
individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il conto di
base e' destinato, un numero di operazioni sufficiente a coprire
l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e i servizi
inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati
nell'allegato A, nonche' le relative eventuali scritturazioni
contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture di
credito ne' sconfinamenti.
2. Il titolare del conto di base puo' eseguire le operazioni
avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici disponibili
presso il prestatore di servizi di pagamento per i conti analoghi,
fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni
aggiuntive o in numero superiore.
3. Il titolare del conto puo' richiedere, ma il prestatore di
servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di operazioni
aggiuntive o in numero superiore a quello individuato ai sensi del
comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica
l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non puo'
prevedere limiti al numero di operazioni che il consumatore puo'
effettuare, in relazione ai servizi elencati nell'allegato A, in
eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da
intermediario, a qualsiasi titolo, per la conclusione di contratti
tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies bis
((Spese applicabili))
((1. Nessuna spesa, salvo il canone annuo onnicomprensivo e gli
oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al titolare
del conto per il numero annuo di operazioni individuato ai sensi
dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, e le relative eventuali
scritturazioni contabili.
2. Il canone annuo onnicomprensivo e il costo delle operazioni
aggiuntive o in numero superiore sono ragionevoli e coerenti con
finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo al livello di
reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori di
servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi collegati al
conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, tenendo
anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati.
3. Il costo delle operazioni in numero superiore non e' in ogni
caso superiore a quello pubblicizzato dallo stesso prestatore di
servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti a consumatori
con esigenze di base)).
((74))
---------------
AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies ter
((Recesso))
((1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai sensi
dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3.
2. Il prestatore di servizi di pagamento puo' recedere dal
contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu' delle
seguenti condizioni:
a) il consumatore ha usato intenzionalmente il conto per fini
illeciti;
b) alla data del 31 dicembre il conto risulta incapiente e non
movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o su iniziativa
del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino dei
fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3;
c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto dal consumatore
sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo;
d) il consumatore non soggiorna piu' legalmente nell'Unione
europea;
e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in
Italia un altro conto di pagamento che gli consente di utilizzare i
servizi indicati dall'allegato A.
3. In caso di recesso, il prestatore di servizi di pagamento
comunica al consumatore i motivi del recesso con un preavviso di
almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al comma
2, lettere a) e c), il recesso ha effetto immediato. Si applicano
l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione
delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e le disposizioni in
materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo.
4. Nella comunicazione del recesso il consumatore e' informato
delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare
un esposto alla Banca d'Italia o di adire i sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.
5. Fermo restando il divieto di concedere aperture di credito o
sconfinamenti sul conto di base, il prestatore di servizi di
pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di incapienza, la
sospensione dei servizi collegati al conto fino al ripristino dei
fondi)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies quater
((Conti di base per particolari categorie di consumatori))
((1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate le fasce di clientela
socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai
quali il conto di base e' offerto senza spese. Il medesimo decreto
definisce altresi' le condizioni e le modalita' per l'accesso ai
conti di base gratuiti e le loro caratteristiche)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies quinquies
((Informazioni sul conto di base))
((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti e
informazioni sul conto di base, secondo quanto previsto dalle
disposizioni della Banca d'Italia)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Art. 126-vicies sexies
((Educazione finanziaria))
((1. La Banca d'Italia promuove iniziative dirette a fornire ai
consumatori, e in particolare a quelli individuati ai sensi
dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e comprensibili
sul conto di base, sulle relative condizioni generali di prezzo,
sulle procedure per accedervi e sulle possibilita' di ricorso a
procedure alternative di risoluzione delle controversie.
2. La Banca d'Italia puo' promuovere la redazione di codici di
condotta per l'offerta indipendente di iniziative di educazione
finanziaria da parte degli intermediari, finalizzate a favorire
l'orientamento della clientela e l'assistenza per la gestione
responsabile delle finanze personali.))
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".
Capo III
REGOLE GENERALI E CONTROLLI
Art. 127
Regole generali
01. Le Autorita' creditizie esercitano i poteri previsti dal
presente titolo avendo riguardo, oltre che alle finalita' indicate
nell'articolo 5, alla trasparenza delle condizioni contrattuali e
alla correttezza dei rapporti con la clientela. ((A questi fini la
Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, puo'
dettare)) anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli
interni.
02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112, le
norme del presente titolo si applicano secondo quanto stabilito dal
CICR.
1. Le disposizioni del presente titolo sono derogabili solo in
senso piu' favorevole al cliente.
1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del presente titolo sono
rese almeno in lingua italiana.
2. Le nullita' previste dal presente titolo operano soltanto a
vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal
giudice.
3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente
titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB.(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 127-bis
Spese addebitabili
((1. Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque
denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste
ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di
comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole
diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni
previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non
possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate,
qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto
utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni
previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque
sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.))
2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede ((...))
informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto a
quelle previste dal presente titolo ovvero la loro trasmissione con
strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto,
le relative spese sono a carico del cliente.
3. Se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono
addebitate spese al cliente, queste sono ((ragionevoli)) e
proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o
dall'intermediario finanziario ((o dal prestatore di servizi di
pagamento)).
4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna
di documenti personalizzati puo' essere subordinata al pagamento
delle spese di istruttoria, nei limiti e alle condizioni stabilite
dal CICR.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per i
servizi di pagamento, ((...)) dall'articolo 16, comma 4, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 128
Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del
presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni, atti
e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di
moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari
finanziari ((Resta fermo quanto previsto dagli articoli
114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma
2-bis)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)).
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il CICR indica le autorita' competenti a effettuare i
controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste
dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4.
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 128-bis
Risoluzione delle controversie
1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia,
sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo
decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialita' dello
stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la rapidita', l'economicita' della
soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un ((esposto)) da parte
della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica
((all'esponente)) la possibilita' di adire i sistemi previsti dal
presente articolo.
(38)
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 128-ter
Misure inibitorie
1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo 128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo':
a) inibire ai soggetti che prestano le operazioni e i servizi
disciplinati dal presente titolo la continuazione dell'attivita',
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare la restituzione
delle somme indebitamente percepite e altri comportamenti
conseguenti;
b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o conclusione
di contratti disciplinati dal presente titolo;
c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non
superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a) e
b), laddove sussista particolare urgenza;
((d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente articolo sul
sito web della Banca d'Italia e disporre altre forme di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.))
(38)
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
((TITOLO VI-bis
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
Art. 128-quater.
Agenti in attivita' finanziaria
1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e
conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su
mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste
Italiane. Gli agenti in attivita' finanziaria possono svolgere
esclusivamente l'attivita' indicata nel presente comma, nonche'
attivita' connesse o strumentali.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di agente in attivita' finanziaria e' riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la loro attivita'
su mandato di un solo intermediario o di piu' intermediari
appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario
conferisca un mandato solo per specifici prodotti o servizi, e'
tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma di
prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.
5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati dall'agente
in attivita' finanziaria, anche se tali danni siano conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
6. Gli agenti ((in attivita' finanziaria)) che prestano
esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti in una sezione
speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni
e i requisiti stabiliti con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti
tengono conto del tipo di attivita' svolta. Ai soggetti iscritti
nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del comma
1 e il comma 4. ((75))
((7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non si
applica ai soggetti convenzionati e agli agenti comunque denominati
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, che prestano
servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o
prestatori di servizi di pagamento aventi sede legale e
amministrazione centrale in altro stato comunitario. Al fine di
consentire l'esercizio dei controlli e l'osservanza delle misure
dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del
finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un punto
di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo
II, capo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni.)) ((75))
((7-bis. Per le finalita' di cui al comma 7, i prestatori di
servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, aventi
sede legale e amministrazione centrale in altro stato comunitario,
comunicano tempestivamente all'Organismo previsto dall'articolo
128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione del registro di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
gli estremi identificativi del punto di contatto di cui all'articolo
1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul
territorio nazionale. Il punto di contatto e' tenuto a comunicare
all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad
essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita'
di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni)). ((75))
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38)
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
---------------
AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Art. 128-quinquies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita'
finanziaria
1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2,
e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e
amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione
nel territorio della Repubblica;
c) requisiti di onorabilita' e professionalita', compreso il
superamento di un apposito esame. Per i soggetti diversi dalle
persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente
ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il
controllo;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169));
e) per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono inoltre
richiesti un oggetto sociale conforme con quanto disposto
dall'articolo 128-quater, comma 1, ed il rispetto di requisiti
patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica.
((1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula
di una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i
danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte
proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di
legge.))
2. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai
requisiti indicati ((ai commi 1 e 1-bis.)), all'esercizio effettivo
dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. (37) (38)
-------------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-sexies.
Mediatori creditizi
1. E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione,
anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari
finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico
dell'attivita' di mediatore creditizio e' riservato ai soggetti
iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto
dall'articolo 128-undecies.
((2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via esclusiva
servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma, e' iscritto in una sezione
speciale dell'elenco di cui al comma 2.)) ((70))
3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita'
indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali.
((3-bis. Il soggetto di cui al comma 2-bis puo' svolgere
esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse o
strumentali. Per queste attivita' e' remunerato esclusivamente dal
cliente.)) ((70))
4. Il mediatore creditizio ((ovvero il consulente di cui al comma
2-bis,))svolge la propria attivita' senza essere legato ad alcuna
delle parti da rapporti che ne possano compromettere
l'indipendenza.(37) (38) ((70))
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 128-septies.
Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2
((, ovvero nella sezione speciale di cui all'articolo 128-sexies,
comma 2-bis,)), e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
((70))
a) forma di societa' per azioni, di societa' in accomandita per
azioni, di societa' a responsabilita' limitata o di societa'
cooperativa;
b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dall'articolo
128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione;
d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo dei requisiti di onorabilita';
e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di
professionalita', compreso il superamento di un apposito esame;
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
1-bis. La permanenza nell'elenco e' subordinata, in aggiunta ai
requisiti indicati ai commi 1 e 1-ter, all'esercizio effettivo
dell'attivita' e all'aggiornamento professionale.
1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula di
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie
o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge.
(37) (38)
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 128-octies.
Incompatibilita'
1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi.
((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con
regolamento adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
cause di incompatibilita' con l'esercizio dell'attivita' di cui
all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.)) ((70))
2. I collaboratori di agenti in attivita' finanziaria e di
mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere
contemporaneamente la propria attivita' a favore di piu' soggetti
iscritti. (37)
------------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
-------------
AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
Art. 128-novies.
((Dipendenti e collaboratori
1. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi
assicurano e verificano, anche attraverso l'adozione di adeguate
procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui si
avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le norme loro
applicabili, possiedano i requisiti di onorabilita' e
professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c), ad
esclusione del superamento dell'apposito esame e all'articolo
128-septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento
dell'apposito esame, e curino l'aggiornamento professionale. Tali
soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa i cui
contenuti sono stabiliti dall'Organismo di cui all'articolo
128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attivita'
finanziaria che siano persone fisiche o costituiti in forma di
societa' di persone si avvalgono di dipendenti o collaboratori
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2.
3. I mediatori creditizi e gli agenti in attivita' finanziaria
diversi da quelli indicati al comma 2 trasmettono all'Organismo di
cui all'articolo 128-undecies l'elenco dei propri dipendenti e
collaboratori.
4. Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi
rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio dell'attivita'
dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in
relazione a condotte penalmente sanzionate.))((37))
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-decies.
(Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo).
1. Agli agenti in attivita' finanziaria, agli agenti previsti
dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca
d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e
correttezza nei rapporti con la clientela.
2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'Italia del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri agenti
in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso l'agente in attivita' finanziaria, anche avvalendosi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
((2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di
stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio
della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo
128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei
casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche
di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi
dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo
le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. Restano ferme le
disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo dall'articolo 43, commi 3 e 4 e
dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
successive modificazioni)).
3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo
sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta
elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa
disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007,
n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca d'Italia del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte degli agenti
insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia puo'
effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto
di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari
nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia
di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi. (75)
4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita il controllo
sui mediatori creditizi per verificare l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di
attuazione. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i
mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza che
agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli agenti insediati in
Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di
pagamento comunitari e sui mediatori creditizi per verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa
disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A tali fini,
l'Organismo potra' effettuare ispezioni anche avvalendosi della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo
VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori.
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Art. 128-undecies.
Organismo
1. E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di
diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. L'Organismo e'
dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento di tali
compiti.
((2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni a
decorrere dalla data di costituzione dell'Organismo. Il Ministero
dell'economia e delle finanze approva con regolamento lo Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.))
3. L'Organismo provvede all'iscrizione negli elenchi di cui
all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2,
previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita'
necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e
le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli
altri compiti previsti dalla legge.
4. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui
essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti,
l'Organismo puo' effettuare ispezioni e puo' chiedere la
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti, fissando i relativi termini. (37)
------------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-duodecies.
Disposizioni procedurali
1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai
fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater,
comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi di
aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o
amministrative che regolano l'attivita' di agenzia in attivita'
finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o
trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo
applica nei confronti degli iscritti:
a) il richiamo scritto;
((a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro
cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione
pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei
confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni
pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio
ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione
od omissione viola diverse disposizioni o commette piu' violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti
dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al
bilancio dello Stato.)) ((75))
b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita' per un periodo
non inferiore a ((dieci giorni)) e non superiore a un anno; ((75))
c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2.
((1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per
le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis
ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei
provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi
dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849)). ((75))
((1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1,
l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare,
le seguenti, ove pertinenti:
a) la gravita' e la durata della violazione;
b) il grado di responsabilita';
c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione
con l'Organismo;
g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano
l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria, di mediazione
creditizia e di consulenza del credito.
h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
i) le misure adottate dal responsabile della violazione,
successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in
futuro, il suo ripetersi.)) ((75))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti
casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita';
b) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati
motivi;
c) cessazione dell'attivita'.
3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la
Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di
vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione
degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli
elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni
previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente
espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di
competenza delle Autorita' di vigilanza di settore. (70)
4. L'agente in attivita' finanziaria e il mediatore creditizio
cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova
iscrizione purche' siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione
della cancellazione.
5. In caso di necessita' e urgenza, puo' essere disposta in via
cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora
sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni
di norme legislative o amministrative che regolano l'attivita' di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia.
6. l'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai
sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis. (37) (38) (70)
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (75)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Art. 128-ter decies.
Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo
1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalita' ed
economicita' dell'azione di controllo e con la finalita' di
verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalita' indicate al comma 1, la Banca d'Italia puo'
accedere al sistema informativo che gestisce gli elenchi in forma
elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita'
e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni nonche'
richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti
ritenuti necessari presso l'Organismo, convocare i componenti
dell'Organismo.
((3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e di controllo
dell'Organismo qualora risultino gravi irregolarita'
nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni
legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita'
dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede
agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di
gestione e controllo dell'Organismo, assicurandone la continuita'
operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un
commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di uno o
piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto
o dalle disposizioni di vigilanza, nonche' dei provvedimenti
specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'Italia,
ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca
d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.))
4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti
e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle
proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una
relazione dettagliata sull'attivita' svolta nell'anno precedente e
sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. (37)
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 128-quater decies.
Ristrutturazione dei crediti
1. Per l'attivita' di consulenza e gestione ((dei)) crediti a fini
di ristrutturazione e recupero degli stessi, svolta successivamente
alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le
banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di agenti in
attivita' finanziaria iscritti nell'elenco di cui all'articolo
128-quater, comma 2. (37)((38))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI
Art. 129
(( Emissione di strumenti finanziari ))
(( 1. La Banca d'Italia puo' richiedere a chi emette od offre
strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e informazioni a
carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari emessi od
offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di
acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei
mercati finanziari.
2. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente
articolo. ))
TITOLO VIII
SANZIONI
((Capo I
ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO))
Art. 130
Abusiva attivita' di raccolta del risparmio
1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque milioni a lire
cento milioni.
Art. 131
Abusiva attivita' bancaria
1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta del risparmio tra il
pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e' punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire
quattro milioni a lire venti milioni.
Art. 131-bis
(Abusiva emissione di moneta elettronica).
1. Chiunque emette moneta elettronica ((in violazione della riserva
prevista dall'articolo 114-bis)) senza essere iscritto nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Articolo 131-ter
(Abusiva attivita' di prestazione di servizi di pagamento)
1. Chiunque presta servizi di pagamento ((in violazione della
riserva prevista dall'articolo 114-sexies)) senza essere autorizzato
ai sensi dell'articolo 114-novies e' punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro.
Art. 132
((Abusiva attivita' finanziaria
1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita'
finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui
all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112, e' punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad
euro 10.329.))
Art. 132-bis
Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale
1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga attivita' di
raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di
moneta elettronica ((, prestazione di servizi di pagamento)) o
attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131, 131-bis
((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono denunziare i
fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ovvero possono
richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le
spese per l'ispezione sono a carico della societa'.
Art. 133
Abuso di denominazione
1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o
comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' bancaria e' vietato a soggetti
diversi dalle banche.
1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione
"moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta elettronica e
dalle banche.
1-ter. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione
"istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di prestazione di servizi di
pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento.
1-quater. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della parola
"finanziaria" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua
straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e' vietato ai
soggetti diversi dagli intermediari finanziari di cui all'articolo
106.
2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi in cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche,
dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di pagamento e
dagli intermediari finanziari.(38)
((3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter e
1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o
un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato. Le stesse sanzioni si
applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento di essere sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 o di
essere abilitato all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
111.))
((3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
((Capo II
ATTIVITA’ DI VIGILANZA))
Art. 134
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 ))
((Capo III
BANCHE E GRUPPI BANCARI))
Art. 135
(( (Reati societari).
1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V del codice
civile si applicano a chi svolge funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma
societaria. ))
Art. 136
Obbligazioni degli esponenti bancari
1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi natura
o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con
la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa
deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimita'
((con l'esclusione del voto dell'esponente interessato)) e col voto
favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi
restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di
interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.E'
facolta' del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione
delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle
modalita' ivi previste.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221.
2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221.
((3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.))
----------------
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare l'art. 8, comma 2
della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con
l'art. 24-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente
articolo, commi 2-bis e 3 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006.
----------------
AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 8, comma 2 della L. 28
dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente disposto (con l'art.
34-quater, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo,
commi 2-bis e 3 "si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006 ovvero,
ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di
attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP)".
Art. 137
Mendacio e falso interno ((. . .))
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61.
1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, al
fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende che
amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne
prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del
credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa
fino ad euro 10.000. ((Nel caso in cui le notizie o i dati falsi
siano forniti ad un intermediario finanziario, si applica la pena
dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.))
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi svolge
funzioni di amministrazione o di direzione ((presso una banca o un
intermediario finanziario, nonche' i dipendenti di banche o
intermediari finanziari)) che, al fine di concedere o far concedere
credito ovvero di mutare le condizioni alle quali il credito venne
prima concesso ovvero di evitare la revoca del credito concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di cui sono a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o dati falsi
sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni.
Art. 138
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 ))
((Capo IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE))
Art. 139
Partecipazioni in banche, in societa' finanziarie e societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo e in intermediari
finanziari
((1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste
dall'articolo 19, la violazione degli obblighi di comunicazione
previsti dall'articolo 20, comma 2, nonche' la violazione delle
disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 25, comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un
ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.))
((1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione delle
norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.))
2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle
domande di autorizzazione previste dall'articolo 19 o nelle
comunicazioni previste dall'articolo 20, comma 2, anche in quanto
richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con
l'arresto fino a tre anni.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e la
pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni in
materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie e nelle societa'
di partecipazione finanziaria mista capogruppo.
((3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.))
Art. 140 Comunicazioni relative alle partecipazioni in banche, in societa' appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari ((1. L'omissione delle comunicazioni previste dagli articoli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una societa' o un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato.)) ((1-bis. Le medesime sanzioni si applicano per l'omissione delle comunicazioni di cui alle norme indicate nel comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1 e nel comma 1-bis fornisce indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni. ((2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.)) ----------- AGGIORNAMENTO (38) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
((Capo IV-bis
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))
Art. 140-bis.
((Esercizio abusivo dell'attivita'
1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro
10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico
l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la reclusione
da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.))
((37))
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".
((Capo V
ALTRE SANZIONI))
Art. 141
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141))
Art. 142
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, n. 415 ))
Art. 143
Emissione di valori mobiliari
l. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )).
Art. 144
Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti
((1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari,
delle rispettive capogruppo e dei soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei conti, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per
cento del fatturato e, nei confronti degli istituti di pagamento e
degli istituti di moneta elettronica e dei soggetti ai quali sono
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti,
nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei conti, fino
al massimale di euro 5 milioni ovvero fino al 10 per cento del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro 5 milioni e il
fatturato e' disponibile e determinabile, per le seguenti
violazioni:)) ((78))
a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma 2-ter,
34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54, 55, 61
comma 5, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter, 68, 69-quater,
69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli
26, 52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4, 114-quinquies.1,
114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies, 114-undecies in relazione agli articoli 26 e 52,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies ((114-octiesdecies)),
129, comma 1, 145, comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie; ((78))
b) inosservanza degli articoli 116, 123, 124, 126-quater e
126-novies, comma 3 126-undecies, commi 3 e 4, 126-duodecies,
126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1, e 126-vicies
quinquies, o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie;
c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2 e 4, 118, 119,
120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1, 2, 3 e 4,
125-octies, commi 2 e 3, 126, 126-quinquies, comma 2, 126-sexies,
126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies, 126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma 01
e 128-decies, comma 2 ((e comma 2-bis)), o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita'
creditizie; ((78))
d) inserimento nei contratti di clausole nulle o applicazione
alla clientela di oneri non consentiti, in violazione dell'articolo
40-bis o del titolo VI, ovvero offerta di contratti in violazione
dell'articolo 117, comma 8;
e) inserimento nei contratti di clausole aventi l'effetto di
imporre al debitore oneri superiori a quelli consentiti per il
recesso o il rimborso anticipato ovvero ostacolo all'esercizio del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso.
e-bis) inosservanza, da parte delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106, degli
articoli 120-octies, 120-novies, 120-undecies, 120-duodecies,
120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies. (70)
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
2-bis. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemilacinquecentottanta a euro centoventinovemilacentodieci, nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,
comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:
a) per l'inosservanza delle norme contenute nell'articolo 128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni di
controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione ai
sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti
dall'articolo 128-bis, nonche' di inottemperanza alle misure
inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo
128-ter;
b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralita' di contratti dei quali almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto ai sensi
dell'articolo 122, comma 1, lettera a);
c) nel caso di mancata partecipazione ai siti web di confronto
previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata trasmissione
agli stessi siti web dei dati necessari per il confronto tra le
offerte.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel
comportamento dell'agente in attivita' finanziaria le violazioni
previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed e-bis), e 4,
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o la
violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adotta
immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa
alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione
dell'articolo 128-duodecies, all'Organismo di cui all'articolo
128-undecies. (70)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169.
8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere b), c), d), e) ed
e-bis), e 4 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere
rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'Italia, con
provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza
delle condotte sulla complessiva organizzazione e sui profili di
rischio aziendali. (70)
9. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come
conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di cui al presente articolo sono elevate fino al doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia
determinabile.
(38)
---------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016 e ai
contratti di credito sottoscritti successivamente a tale data. Ai
contratti sottoscritti anteriormente continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente
decreto legislativo".
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AGGIORNAMENTO (78)
Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo 144
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,[...] si applicano
alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo quanto
previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di questa data
continuano ad applicarsi le norme del titolo VIII del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [...] vigenti prima della data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
Art. 144-bis
(( (Ordine di porre termine alle violazioni).))
((1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera
a), quando esse siano connotate da scarsa offensivita' o
pericolosita', la Banca d'Italia puo', in alternativa
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, applicare
nei confronti della societa' o dell'ente una sanzione consistente
nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure da
adottare e il termine per l'adempimento.
2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito la
Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 144, comma 1; l'importo delle sanzioni e' aumentato
sino a un terzo rispetto a quello previsto per la violazione
originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.))
Art. 144-ter
(( (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale).))
((1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza
delle norme richiamate dall'articolo 144, comma 1, lettera a), si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a 5
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale,
quando l'inosservanza e' conseguenza della violazione di doveri
propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o piu' delle
seguenti condizioni:
a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali;
b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata
ottemperanza della societa' o dell'ente a provvedimenti specifici
adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter,
comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3, lettera
a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma 3,
lettera d);
c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi
dell'articolo 26 o dell'articolo 53, commi 4, 4-ter, e 4-quater,
ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata.
2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del personale,
nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della
societa' o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro.
3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo' applicare
la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo
svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso intermediari autorizzati ai sensi del presente decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi
pensione.
4. Si applica l'articolo 144, comma 9.))
Art. 144-quater
(( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).))
((1. Nella determinazione dell'ammontare delle sanzioni
amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie
previste nel presente titolo la Banca d'Italia considera ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che
il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le
seguenti, ove pertinenti:
a) gravita' e durata della violazione;
b) grado di responsabilita';
c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione;
d) entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;
e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile;
f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con
la Banca d'Italia;
g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria
commesse da parte del medesimo soggetto;
h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.))
Art. 144-quinquies
(( (Sanzioni per violazioni di disposizioni dell'Unione europea
direttamente applicabili).))
((1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate
agli articoli 139, 140, 144, 144-bis e 144-ter, le sanzioni ivi
previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite nel
presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE n.
575/2013, delle relative norme tecniche di regolamentazione e di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli
10 e 15 del regolamento (CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti
vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.))
Art. 144-sexies
(( (Obbligo di astensione).))
((1. I soci e gli amministratori che violano l'obbligo di
astensione di cui all'articolo 53, comma 4, secondo periodo, sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a
euro 150.000.))
Art. 144-septies
(( (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU).))
((1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse
dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale in
materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti alla BCE dalle
disposizioni del MVU.
2. Con riferimento ai soggetti indicati al comma 1, la Banca
d'Italia puo' applicare le sanzioni amministrative previste nel
presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre
una o piu' delle seguenti condizioni:
a) la violazione ha ad oggetto disposizioni diverse da quelle
dell'Unione europea direttamente applicabili;
b) la sanzione e' diretta a persone fisiche, nei casi previsti
dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies;
c) la sanzione ha natura non pecuniaria.
3. Nei casi indicati al comma 2, la procedura sanzionatoria si
svolge secondo quanto previsto dall'articolo 145. La conclusione
della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente alla
BCE.
4. La Banca d'Italia puo' chiedere alla BCE di formulare una
richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2.
5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei regolamenti
e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia per i
soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi e
secondo le modalita' stabiliti dalle disposizioni dell'Unione
europea.))
((Capo VI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE))
Art. 145
Procedura sanzionatoria
((1. Per le violazioni previste nel presente titolo cui e'
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti interessati, tenuto conto del complesso
delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento
motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla
contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale
in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con
l'assistenza di un avvocato.))
((1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto dai principi del
contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie e
funzioni decisorie.))
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
((3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal
presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto sul sito
web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia adita l'autorita' giudiziaria, la
Banca d'Italia menziona l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito
della stessa nel proprio sito web a margine della pubblicazione. La
Banca d'Italia, tenuto conto della natura della violazione e degli
interessi coinvolti, puo' stabilire modalita' ulteriori per dare
pubblicita' al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell'autore della violazione.))
((3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la Banca
d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del provvedimento
sanzionatorio quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilita' dei mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in
corso;
c) possa causare un pregiudizio sproporzionato ai soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.))
((3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere
temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono venute
meno.))
((4. Contro il provvedimento che applica la sanzione e' ammesso
ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso e' notificato, a
pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed e' depositato in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.))
5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. (62) ((64))
((6. Il Presidente della corte di appello designa il giudice
relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti a cura della
cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. La Banca
d'Italia deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza
ricorribile per cassazione, dichiara il ricorso improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.))
((7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche d'ufficio, i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche' l'audizione personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti
procedono alla discussione orale della causa. La sentenza e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza
di discussione.))
((7-bis. Con la sentenza la Corte d'Appello puo' rigettare
l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.))
((8. Copia della sentenza e' trasmessa, a cura della cancelleria
della corte di appello, alla Banca d'Italia, anche ai fini della
pubblicazione prevista dal comma 3.))
9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si
provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602,
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. ((I
proventi derivanti dalle sanzioni previste dal presente titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.))
10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)).
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute ((negli articoli 6,
10, 11 e)) 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (38)
-------------
AGGIORNAMENTO (62)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile
2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/04/2014, n. 18), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17),
dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui
abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente decreto.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
-------------
AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha disposto(con l'art. 1, comma
53, lettera f)) che "al comma 5 le parole: «decreto motivato» sono
sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»".
Art. 145-bis.
Procedure contenziose
1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui agli
articoli 112-bis, 113 e 128-duodecies sono disposti con atto
motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati da
effettuarsi entro centoventi giorni dall'accertamento ovvero entro
duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede o la residenza
all'estero e valutate le deduzioni da essi presentate,
rispettivamente, nei successivi quarantacinque e novanta giorni.
Nello stesso termine gli interessati possono altresi' chiedere di
essere sentiti personalmente.
((2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)).
((4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo regionale e'
trasmessa, a cura delle parti, all'Organismo ai fini della
pubblicazione, per estratto.))
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 145-ter.
(( (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate).))
((1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative
applicate ai sensi del presente titolo, ivi comprese quelle
pubblicate in forma anonima, nonche' le informazioni ricevute dai
soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.))
Art. 145-quater.
(( (Disposizioni di attuazione).))
((1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione del
presente titolo.))
TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 146
(( (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti)
1. La Banca d'Italia esercita la sorveglianza sul sistema dei
pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua
affidabilita' ed efficienza nonche' alla tutela degli utenti di
servizi di pagamento.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Banca d'Italia, nei
confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di
pagamento, prestano servizi di pagamento, gestiscono sistemi di
scambio, di compensazione e di regolamento o gestiscono
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo':
a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita'
e i termini da essa stabiliti, di dati, notizie, atti e documenti
concernenti l'attivita' esercitata;
b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare
funzionamento, l'affidabilita' e l'efficienza del sistema dei
pagamenti;
2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai sistemi
di scambio, di compensazione e di regolamento nonche' alle
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete;
3) il funzionamento, le caratteristiche e le modalita' di
prestazione dei servizi offerti;
4) gli assetti organizzativi e di controllo relativi alle
attivita' svolte nel sistema dei pagamenti;
c) disporre ispezioni, chiedere l'esibizione di documenti e
prenderne copia al fine di verificare il rispetto delle norme
disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche'
di ogni disposizione e provvedimento emanati ai sensi del presente
articolo;
d) adottare per le materie indicate alla lettera b), ove la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a far cessare
le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause, ivi inclusi il
divieto di effettuare determinate operazioni e la restrizione delle
attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza nonche', nei casi
piu' gravi, la sospensione dell'attivita'.
3. Nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti
di pagamento e di quelli che prestano servizi di pagamento resta
fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68,
78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI.
4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei poteri conferiti
al SEBC in materia di sistemi di pagamento.))
Art. 147
Altri poteri delle autorita' creditizie
1. Le autorita' creditizie continuano a esercitare, nei confronti
di tutte le banche che operano nel territorio della Repubblica, i
poteri previsti dall'art. 32, primo comma, lettere d) ed f), e
dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.
Art. 148 ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 MARZO 1998, N. 43)) ((8))((11)) --------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e agli articoli 6, 7, comma 1, e 8 del presente decreto, nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato." --------------- AGGIORNAMENTO (11) Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43, ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.
Art. 149
Banche popolari
1. Le banche popolari esistenti alla data del 20 marzo 1992
adeguano, entro cinque anni da tale data, il valore nominale delle
loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29.
2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992
partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite
previsto dal comma 2 dell'art. 30 e il valore nominale di lire
quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo i consorzi economici a garanzia limitata
esercenti attivita' bancaria, devono trasformarsi in societa' per
azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni con banche da
cui risultino societa' per azioni o banche popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti
per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di recesso
dei soci.
Art. 150
Banche di credito cooperativo
1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al 1
gennaio 1993 possono mantenere l'originaria denominazione purche'
integrata dall'espressione "credito cooperativo".
2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a quanto previsto
dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e 2, e 35, comma 2, del
presente decreto legislativo entro il 1 gennaio 1997. Le relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22
febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni
dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore nominale
delle azioni.
4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
cosi' come sostituito dal comma 9 dell'art. 42 del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3.
Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9,
11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della
presente legge.".
5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito
cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi a
non soci in misura eccedente quella consentita.
6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si applicano a decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le rela-
tive modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze
previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Art. 150-bis
Disposizioni in tema di banche cooperative.
((1. Alle banche di credito cooperativo non si applicano le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e
quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.))
2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni
del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519,
secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma,
2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo
periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto
comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma,
2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il
numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio;
in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e' superiore
a 20.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le
disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le
clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
((5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per azioni,
restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)).((67))
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di
credito cooperativo puo' prevedere, determinandone i criteri, la
ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto
dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di
credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.
---------------
AGGIORNAMENTO (67)
Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis) che
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si
produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi
dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza,
anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad
una medesima societa' per azioni, anche di nuova costituzione,
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche' la banca
istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche
istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto
superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio
riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un
giudizio senza rilievi".
Art. 150-ter
(Disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito
cooperativo).
((01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni previste
dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal
presente articolo.))
1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione
di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano sottoposte ad
amministrazione straordinaria ((...)) e' consentita, previa modifica
dello statuto sociale ((...)), l'emissione di azioni di finanziamento
di cui all'articolo 2526 del codice civile.
((2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto previsto dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei sistemi di
garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo e dei fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga ai limiti di cui
all'articolo 34, commi 2 e 4.))
((3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e all'articolo 34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo statuto, ma ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno o piu' componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo.))
((4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del sovrapprezzo. L'organo amministrativo, sentito l'organo che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e
patrimoniale attuale e prospettica della banca di credito
cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.))
((4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche dalla
capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene
l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche fuori dei
casi indicati al comma 1, si applicano i commi 3 e 4 e
l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha
riguardo alla situazione di liquidita', finanziaria e patrimoniale
attuale e prospettica della singola banca di credito cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso.
4-ter. Le azioni di cui al presente articolo non possono essere
cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma,
2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice
civile.))
Art. 151
Banche pubbliche residue
1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate.
Art. 152
Casse comunali di credito agrario e
Monti di credito su pegno di seconda categoria
1. Entro il 1 gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario e
i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla
cessazione dell'esercizio dell'attivita' creditizia ovvero alla
estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine le casse e i
monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione.
2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti di
seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico
continuano a esercitare l'attivita' di credito su pegno. A tali enti
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente
decreto legislativo.
Art. 153
Disposizioni relative a particolari operazioni di credito
1. Fino all'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia
previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia la
disciplina dettata dalle norme previgenti.
2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorche'
abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in
circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi della
Banca d'Italia.
3. Gli enti non bancari abilitati a effettuare operazioni di
credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni previste
nei rispettivi provvedimenti autorizzativi.
4. Quando nelle norme statali e regionali sono richiamate le
disposizioni del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e
del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni
e integrazioni, dette disposizioni continuano a integrare le norme
suddette che a esse fanno riferimento.
5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste dall'art. 47
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia.
Art. 154
Fondo interbancario di garanzia
1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di garanzia per
il credito peschereccio, previsti dall'art. 45, si applicano le
disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 155
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141
(37) ((38))
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AGGIORNAMENTO (37)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
cancellati i soggetti ivi iscritti".
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
10, comma 7) che "Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli
articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i
soggetti ivi iscritti".
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel modificare il D.Lgs. 13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla
data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 156
Modifica di disposizioni legislative
1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le disposizioni
del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli
intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza delle norme
contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni
del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al
capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci
giorni al ((Ministro dell'economia e delle finanze)). L'omessa
trasmissione e' punita con la reclusione fino a un anno e con la
multa da lire duecentomila a lire due milioni.".
2. La lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
1991, n. 52, e' sostituita dalla seguente:
"c) il cessionario e' una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19
febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.".
3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e'
sostituito dal seguente:
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9, primo comma,
e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dall'art. 144, comma 1, del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della
legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art. 145 del medesimo
testo unico.
4. L'articolo 213 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla
scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura
civile, ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e
approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza.".
5. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal seguente:
"3. Le banche e gli altri intermediari finanziari effettuano le
operazioni valutarie e in cambi nel rispetto delle norme che li
disciplinano.'".
6. L'articolo 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
sostituito dal seguente:
"Articolo 58 (Obbligazioni delle societa' cooperative). - 1. Le
societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono sottoposte
alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e,
ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo
le modalita' previste dall'articolo 15, comma 2, della legge 31
gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli articoli 114 e
115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto
compatibili con la legislazione cooperativa.".
7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n.
489, le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse.
Art. 157
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87
1. L'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente
decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983,
n. 77;
c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo;
d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.
2. Il ((Ministro dell'economia e delle Finanze)) con riferimento ai
soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare
riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su
quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti
l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del
portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio
consolidato.
3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di
partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso
considerata attivita' finanziaria.
4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal
comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari.
5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1,
le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo
alla specialita' della disciplina della legge stessa, con
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).".
2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre nelle ipotesi
previste dall'art. 59, comma 1, lettera a), del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia.".
3. L'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e finanziari
si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base
consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al
pubblico nonche' alle modalita' e ai termini della pubblicazione
delle situazioni dei conti.
2. I poteri conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche
stabilite dal presente decreto nonche' per l'adeguamento della
disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e
degli orientamenti comunitari.
3. Nel caso dei soggetti operanti nel settore finanziario iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, le istruzioni della Banca
d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per le societa'
previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della Banca
d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le societa' previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla
Banca d'Italia d'intesa con la CONSOB, tenendo conto della
specialita' della disciplina della legge stessa.
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti dal presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.".
4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in ogni caso alle
societa' e agli enti finanziari che rientrano nei gruppi bancari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia.".
5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente:
"1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le partecipazioni
in imprese controllate e quelle sulle quali e' esercitata
un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a una
o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel presente
articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante
disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria della partecipata.".
6. La lettera b), del comma 1, dell'art. 23, del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituita dalla seguente:
"b) l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a
influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute
direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, l'importo
del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio
chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;".
7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' abrogato.
8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1. Agli effetti dell'art. 24 e'
impresa capogruppo:
a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un
gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui all'art. 28,
comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta controllato da
enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio
consolidato.
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e le societa'
che abbiano emesso titoli quotati in borsa.".
9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' abrogato.
10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente:
"5. Le imprese capogruppo di cui all'art. 25 che operino anche
secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del
presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e
delle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti
nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli quotati
in borsa.".
11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' abrogato.
12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse nel
consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo
una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite,
purche' queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie:
a) enti creditizi e finanziari;
b) imprese che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1, lettera
c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
2. L'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo di un
gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia include nel
consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.".
13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione
dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I,
II, III e V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV;
dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del
capo V, nonche' degli atti di cui all'art. 5 e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire
novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e
finanziari.
2. Si applica l'art. 145 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia.
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera
e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano solo a quelli
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.".
Art. 158
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415 ))
Art. 159
Regioni a statuto speciale
1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia.
2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14, 31,
36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni, la Banca
d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.
3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia'
emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli articoli 15,
16, 26 e 47. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72.
4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in
base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle
materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare
norme di recepimento della direttiva stessa nel rispetto delle
disposizioni di principio non derogabili contenute nei commi
precedenti.
((4-bis. Le competenze delle regioni di cui al presente articolo
sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e in
armonia con esse.))
Art. 159-bis
(( (Informazioni da inserire nei piani di risanamento).))
((1. Fino all'emanazione dei provvedimenti della Banca d'Italia
previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i
piani di risanamento individuali o di gruppo riportano almeno le
seguenti informazioni:
a) una sintesi degli elementi fondamentali del piano e una
sintesi della capacita' complessiva di risanamento;
b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o
al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento;
c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che delinea
in che modo la banca o capogruppo intende gestire le eventuali
reazioni negative del mercato;
d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie
per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e finanziario
della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e delle singole
banche che ne fanno parte;
e) una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun
aspetto sostanziale del piano;
f) una descrizione dettagliata degli eventuali impedimenti
sostanziali all'esecuzione efficace e tempestiva del piano tenuto
conto anche dell'impatto sul resto del gruppo, sulla clientela e
sulle controparti;
g) l'individuazione delle funzioni essenziali;
h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il
valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle
operazioni e delle attivita' dell'ente;
i) una descrizione dettagliata delle modalita' con cui la
pianificazione del risanamento e' integrata nella struttura di
governo societario della banca o della capogruppo;
l) una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che
disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e
l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e
dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;
m) dispositivi e misure per conservare o ripristinare i fondi
propri della banca o del gruppo bancario;
n) dispositivi e misure intesi a garantire che la banca o la
capogruppo abbia un accesso adeguato a fonti di finanziamento di
emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita';
o) una valutazione delle garanzie reali disponibili e una
valutazione della possibilita' di trasferire liquidita' tra entita'
del gruppo e linee di business, affinche' la banca o il gruppo
bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare
i propri obblighi;
p) dispositivi e misure intesi a ridurre il rischio e la leva
finanziaria;
q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita';
r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business;
s) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;
t) dispositivi e misure necessari per assicurare la continuita'
del funzionamento dei processi operativi della banca o del gruppo
bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici;
u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di attivita'
o di linee di business in tempi adeguati per il ripristino della
solidita' finanziaria;
v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la
solidita' finanziaria nonche' effetti finanziari previsti di tali
azioni o strategie;
z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato o
intende attuare al fine di agevolare l'attuazione del piano di
risanamento, comprese le misure necessarie per consentire una
ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario;
aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati i casi
in cui possano essere adottate le azioni opportune riportate nel
piano.
2. Il piano di risanamento indica altresi' le modalita' e la
tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la banca o
il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza della
Banca centrale europea e identifica le attivita' che, a tal fine,
potrebbero essere considerate idonee quali garanzie.
3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca o
il gruppo puo' adottare qualora sussistano le condizioni per un
intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.))
Art. 160
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 ))
Art. 161
Norme abrogate
1. Sono o restano abrogati:
il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
la legge 15 luglio 1906, n. 441;
il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472;
il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620;
il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito
dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158;
il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932;
il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283;
il regio decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
il regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255;
il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063;
il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297, convertito dalla
legge 14 aprile 1927, n. 531;
il regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, convertito
dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107;
il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1108;
il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla
legge 22 dicembre 1927, n. 2537;
il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito dalla
legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e
integrazioni;
il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3
del presente articolo;
il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, convertito dalla
legge 25 dicembre 1928, n. 3154;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito dalla
legge 13 dicembre 1928, n. 3040;
il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive
modificazioni;
il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, convertito dalla
legge 17 dicembre 1931, n. 1640;
il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581;
la legge 30 maggio 1932, n. 635;
il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, convertito dalla
legge 22 dicembre 1932, n. 1710;
la legge 30 maggio 1932, n. 805;
la legge 3 giugno 1935, n. 1281;
l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143;
il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 225;
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per
gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e 35, secondo comma,
lettera b);
il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito dalla
legge 18 gennaio 1937, n. 169;
il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla
legge 4 gennaio 1937, n. 50;
il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito dalla
legge 20 dicembre 1937, n. 2352;
il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive
modificazioni e integrazioni;
il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778;
la legge 7 aprile 1938, n. 378;
la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli
10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31;
il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 883, convertito dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 86;
il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli
articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;
la legge 16 novembre 1939, n. 1797;
la legge 14 dicembre 1939, n. 1922;
la legge 21 maggio 1940, n. 657;
la legge 10 giugno 1940, n. 933;
il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955;
gli articoli 2766 e 2778, numeri 3 e 9, del codice civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262;
il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226;
il capo III del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre
1944, n. 416;
i capi III e IV del decreto legislativo luogotenenziale 28
dicembre 1944, n. 417;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1946, n. 76;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
ottobre 1946, n. 244;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 370;
il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453;
il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 ((...));
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1418;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1419;
il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15
dicembre 1947, n. 1421;
il decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 105, e successive
modificazioni;
il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569;
la legge 29 luglio 1949, n. 474;
la legge 22 giugno 1950, n. 445;
la legge 10 agosto 1950, n. 717;
la legge 17 novembre 1950, n. 1095;
la legge 27 novembre 1951, n. 1350;
i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione
per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo comma,
40, primo comma, e 41, secondo comma;
la legge 11 dicembre 1952, n. 3093;
la legge 24 febbraio 1953, n. 101;
la legge 13 marzo 1953, n. 208;
la legge 11 aprile 1953, n. 298;
la legge 8 aprile 1954, n. 102;
la legge 31 luglio 1957, n. 742;
la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e
integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2, quarto comma, 3,
settimo comma, e 5;
l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645;
la legge 21 luglio 1959, n. 607;
la legge 11 ottobre 1960, n. 1235;
la legge 23 ottobre 1960, n. 1320;
la legge 3 febbraio 1961, n. 39;
la legge 21 maggio 1961, n. 456;
la legge 27 giugno 1961, n. 562;
la legge 28 luglio 1961, n. 850;
la legge 24 novembre 1961, n. 1306;
la legge 30 aprile 1962, n. 265;
gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679;
il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1962, n.
1907;
la legge 10 maggio 1964, n. 407;
la legge 5 luglio 1964, n. 627;
la legge 31 ottobre 1965, n. 1244;
la legge 11 maggio 1966, n. 297;
la legge 24 dicembre 1966, n. 1262;
gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge 6 agosto 1967, n. 700,
nonche' ogni altra disposizione della medesima legge relativa
all'organizzazione, al funzionamento e all'operativita' della
"Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni;
l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800;
la legge 31 ottobre 1967, n. 1084;
la legge 28 ottobre 1968, n. 1178;
la legge 27 marzo 1969, n. 120;
l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970;
la legge 28 ottobre 1970, n. 866;
il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n.
896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917;
la legge 3 dicembre 1971, n. 1033;
la legge 5 dicembre 1972, n. 848;
la legge 29 novembre 1973, n. 812;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1973, n.
916;
la legge 11 marzo 1974, n. 75;
la legge 14 agosto 1974, n. 392;
la legge 14 agosto 1974, n. 395;
gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492;
l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403;
la legge 10 febbraio 1981, n. 23;
gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423;
l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72;
l'art. 11 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive
modificazioni e integrazioni;
l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359;
la legge 18 luglio 1984, n. 360;
gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49;
gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985, n.
281, e successive modificazioni e integrazioni;
la legge 17 aprile 1986, n. 114;
la legge 17 aprile 1986, n. 115;
l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458;
gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, gli
articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e 15 della legge 28
agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo;
l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218;
il titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive
modificazioni;
l'art. 18 e il titolo VII del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356;
la legge 6 giugno 1991, n. 175;
l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art. 7 e
l'art. 8, comma 2-ter, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo;
l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
l'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 207, salvo quanto
previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge;
il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta eccezione
per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528.
2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di
entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita'
creditizie ai sensi del presente decreto legislativo:
l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454;
gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della legge
9 maggio 1975, n. 153;
la legge 5 marzo 1985, n. 74;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n.
350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n.
302;
gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301;
il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva la
disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2;
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e l'art. 9
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10;
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio
1992, n. 334.
3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928,
cosi' come successivamente modificati, continuano a essere applicati
fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo.
3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia essi
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo 155,
comma 5, del presente decreto legislativo.
4. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il
presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai sensi di
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla
data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del
presente decreto legislativo.
6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti esecutivi in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano regolati dalle norme anteriori.
7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni
gia' consentite in sede di prima applicazione del titolo V della
legge 10 ottobre 1990, n. 287.
7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si applicano ai
contratti di mutuo stipulati a decorrere dal 2 giugno 2007. Dalla
stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo per i mutui immobiliari estinti a decorrere dal 3 aprile
2007 e sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo 40-bis
e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e non
comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti
prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca non sia stata cancellata
alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis
decorre dalla data della richiesta della quietanza da parte del
debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 120-ter
si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa
stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per
l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica
o professionale da parte di persone fisiche stipulati o accollati a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale dei mutui indicati nel comma 1 dell'articolo 120-ter
stipulati antecedentemente al 2 febbraio 2007 e' quella definita
nell'accordo siglato il 2 maggio 2007 dall'Associazione bancaria
italiana e dalle associazioni dei consumatori rappresentative a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati
prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il debitore proponga la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dell'accordo di cui al periodo precedente.
7-quater. Per i mutui a tasso variabile e a rata variabile per
tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito
di frazionamento, per l'acquisto, la ristrutturazione o la
costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009, gli
atti di consenso alla surrogazione di cui all'articolo 120-quater,
comma 3, sono autenticati dal notaio senza l'applicazione di alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dal finanziatore originario e il contratto stipulato con
il creditore surrogato sono forniti al notaio per essere prodotti
unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di cui al
comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con cui
la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione sono presentati
al conservatore al fine dell'annotazione. Per eventuali attivita'
aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste
dalle parti, gli onorari di legge restano a carico della parte
richiedente. (38)
7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui
all'articolo 40-bis si esegue anche con riferimento alle ipoteche,
ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate ai sensi
dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore,
entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte
del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al
debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione
attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero
l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per
le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi
decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla
cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro
il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare
entro il 30 giugno 2012, sono definite le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma.
-------------
AGGIORNAMENTO (38)
Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme modificate o sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
Art. 162
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° gennaio
1994.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
GALLO, Ministro delle finanze
SAVONA, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DIANA, Ministro delle politiche
agricole, alimentari e forestali
PALADIN, Ministro delle politiche
comunitarie e affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CONSO
((Allegato A
Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di
base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE:
apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;
accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di
contante, ricezione di bonifici);
prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le
dipendenze del prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli
ATM, anche al di fuori degli orari di apertura del prestatore di
servizi di pagamento;
emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito;
le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione
europea:
addebiti diretti;
operazioni di pagamento mediante carta di pagamento,
utilizzabile anche online;
bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze
del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali
eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online)).
((74))
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AGGIORNAMENTO (74)
Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della disciplina di attuazione prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1, 126-vicies-bis, comma 2,
126-vicies-quater, comma 1, 126-vicies-quinquies, comma 1, da
adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto".