Testo Unico Bancario

DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 

 Vigente al: 7-12-2019  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  89/646/CEE  del  Consiglio  del  15
dicembre 1989; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1993; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia,  delle  finanze,
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   per    il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
    a) "autorita' creditizie" indica  il  Comitato  interministeriale
per il credito e il risparmio,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la Banca d'Italia; 
    a-bis)  «autorita'  di  risoluzione»  indica  la  Banca  d'Italia
nonche' un'autorita' non italiana  deputata  allo  svolgimento  delle
funzioni di risoluzione; 
    b)   "banca"   indica   l'impresa    autorizzata    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
    c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio; 
    d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa; 
    d-bis) "COVIP" indica  la  commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione; 
    e)   "IVASS"   indica   l'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
    e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza  unica,  ossia  il
sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita'
nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; 
    e-ter) "Disposizioni del  MVU"  indica  il  regolamento  (UE)  n.
1024/2013 e le relative misure di esecuzione; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72; 
    g) "Stato comunitario" indica lo  Stato  membro  della  Comunita'
Europea; 
    ((g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca,   l'IMEL   o   l'IP   e'   stato   autorizzato   all'esercizio
dell'attivita'; 
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi;)) 
    h) «Stato terzo» indica lo Stato non membro dell'Unione europea; 
    h-bis) "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
    1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
    2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
    3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
    4) "Comitato congiunto": il Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
    5) "CERS": Comitato europeo per il rischio  sistemico,  istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
    6) "Autorita' di vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010; 
    h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno  Stato  comunitario
la cui moneta e' l'euro  o  che  abbia  instaurato  una  cooperazione
stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; 
    i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
    l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o  piu'
fra  le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,  sulle  imprese  di
investimento,  sugli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. 
    m)LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; 
    b)  "banca  comunitaria":  la  banca   avente   sede   legale   e
amministrazione centrale in un  medesimo  Stato  comunitario  diverso
dall'Italia; 
    c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale  in  uno
Stato terzo; 
    d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2,
n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la
vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; 
    d-bis) "soggetto meno significativo": i  soggetti,  sottoposti  a
vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla  lettera
d); 
    ((e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista
di personalita' giuridica,  di  una  banca,  un  istituto  di  moneta
elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua  direttamente,
in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato
autorizzato;)) 
    f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 
      1) raccolta di  depositi  o  di  altri  fondi  con  obbligo  di
restituzione; 
      2) operazioni di prestito (compreso in particolare  il  credito
al consumo, il credito con  garanzia  ipotecaria,  il  factoring,  le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting"); 
      3) leasing finanziario; 
      4) prestazione di servizi di pagamento ((...)). 
      5) emissione e gestione  di  mezzi  di  pagamento  ("travellers
cheques", lettere di credito), nella misura  in  cui  quest'attivita'
non rientra nel punto 4; 
      6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
      7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
      -  strumenti   di   mercato   monetario   (assegni,   cambiali,
certificati di deposito, ecc.); 
      - cambi; 
      - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
      - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
      - valori mobiliari; 
      8) partecipazione alle emissioni di  titoli  e  prestazioni  di
servizi connessi; 
      9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'  consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 
      10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo  "money
broking"; 
      11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
      12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
      13) servizi di informazione commerciale; 
      14) locazione di cassette di sicurezza; 
      15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di  adattamento
assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono   aggiunte   all'elenco
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia  del  Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
    g) "intermediari finanziari":  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
previsto dall'art. 106. 
    h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un  soggetto
italiano o estero che: 
      1) controlla la banca; 
      2) e' controllato dalla banca; 
      3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
      4) partecipa al capitale della banca in misura pari  almeno  al
20% del capitale con diritto di voto; 
      5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20%  del
capitale con diritto di voto. 
    h-bis) "istituti di  moneta  elettronica":  le  imprese,  diverse
dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
    h-bis.1)  "istituti  di  moneta  elettronica   comunitari":   gli
istituti di moneta elettronica aventi sede legale  e  amministrazione
centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; 
    h-ter) 'moneta  elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
    h-quater) 'partecipazioni': le  azioni,  le  quote  e  gli  altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque i diritti previsti dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del
codice civile; 
    h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. 
    h-sexies) 'istituti di  pagamento:'  le  imprese,  diverse  dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento ((...)); 
    h-septies) 'istituti di pagamento comunitari':  gli  istituti  di
pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato comunitario diverso dall'Italia; 
    ((h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 
      1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto
di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di
un conto di pagamento; 
      2) servizi che permettono prelievi in contante da un  conto  di
pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un
conto di pagamento; 
      3)  esecuzione  di  operazioni   di   pagamento,   incluso   il
trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il  prestatore
di  servizi  di  pagamento  dell'utilizzatore  o  presso   un   altro
prestatore di servizi di pagamento: 
        3.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
      4)  esecuzione  di  operazioni  di  pagamento  quando  i  fondi
rientrano in una linea di credito accordata  ad  un  utilizzatore  di
servizi di pagamento: 
        4.1) esecuzione di addebiti  diretti,  inclusi  gli  addebiti
diretti una tantum; 
        4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte  di
pagamento o dispositivi analoghi; 
        4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 
      5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento  di
operazioni di pagamento; 
      6) rimessa di denaro; 
      7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 
      8) servizi di informazione sui conti;)) 
    h-octies) ((LETTERA ABROGATA DAL  D.LGS.  15  DICEMBRE  2017,  N.
218)); 
    h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano
sulla   base   di   rapporti   che   ne   determinano   l'inserimento
nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di
lavoro subordinato. 
    ((i) "punto di contatto centrale": il  soggetto  o  la  struttura
designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o  dagli
istituti di pagamento comunitari che  operano  sul  territorio  della
Repubblica in regime di diritto di  stabilimento,  senza  succursale,
tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater;)) 
  3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione
di stretti legami prevista dal  comma  2,  lettera  h),  al  fine  di
evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni
di vigilanza. 
  3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al  consiglio  di  amministrazione,
all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al
consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 
  3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale,  ai  sindaci
ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano  anche
al consiglio di sorveglianza ed al comitato per  il  controllo  sulla
gestione e ai loro componenti. 
  ((3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della  disciplina
dei servizi di  pagamento,  nel  presente  decreto  si  applicano  le
definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.)) 

TITOLO I
AUTORITA’ CREDITIZIE

                               Art. 2 
      Comitato interministeriale per il credito e il risparmio 
 
  1. Il Comitato interministeriale per il credito e il  risparmio  ha
l'alta vigilanza in materia di credito e  di  tutela  del  risparmio.
Esso delibera  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza  dal
presente decreto legislativo o da altre leggi. Il  CICR  e'  composto
dal Ministro dell'economia e delle finanze, che  lo  presiede,  ((dal
Ministro del commercio internazionale, dal Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  dal  Ministro   dello   sviluppo
economico,  dal  Ministro  delle  infrastrutture,  dal  Ministro  dei
trasporti)) e dal Ministro per le politiche comunitarie. Alle  sedute
partecipa il Governatore della Banca d'Italia. 
  ((2. Il Presidente puo' invitare altri  Ministri  a  intervenire  a
singole riunioni a fini consultivi. Agli stessi  fini  il  Presidente
puo'  invitare  i  Presidenti  delle  altre  Autorita'  competenti  a
prendere parte a singole riunioni in cui vengano trattati  argomenti,
attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi  a  profili
di stabilita' complessiva,  trasparenza  ed  efficienza  del  sistema
finanziario.)) 
  3.  Il  CICR  e'  validamente  costituito  con  la  presenza  della
maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto  favorevole  della
maggioranza dei presenti. 
  4. Il direttore generale del tesoro svolge funzioni di  segretario.
Il CICR determina le norme concernenti la propria organizzazione e il
proprio funzionamento. Per l'esercizio delle proprie funzioni il CICR
si avvale della Banca d'Italia. 
                               Art. 3 
            (( Ministro dell'economia e delle finanze )) 
 
  1. Il (( Ministro dell'economia  e  delle  finanze  ))  adotta  con
decreto i provvedimenti  di  sua  competenza  previsti  dal  presente
decreto legislativo e ha facolta' di  sottoporli  preventivamente  al
CICR. 
  2. In caso di urgenza il (( Ministro dell'economia e delle  finanze
)) sostituisce il CICR. Dei provvedimenti assunti e' data notizia  al
CICR nella prima riunione successiva, che deve essere convocata entro
trenta giorni. 
                               Art. 4 
                           Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
formula le proposte per  le  deliberazioni  di  competenza  del  CICR
previste nel titolo II. La Banca d'Italia, inoltre, emana regolamenti
nei casi previsti dalla  legge,  impartisce  istruzioni  e  adotta  i
provvedimenti di carattere particolare di sua competenza. 
  2. La Banca d'Italia  determina  e  rende  pubblici  previamente  i
principi e i criteri dell'attivita' di vigilanza. 
  3. La Banca d'Italia, fermi restando i diversi termini  fissati  da
disposizioni di legge, stabilisce i termini per provvedere, individua
il responsabile del procedimento, indica i motivi delle  decisioni  e
pubblica i provvedimenti aventi carattere generale. Si applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni della legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
  4.  La  Banca   d'Italia   pubblica   annualmente   una   relazione
sull'attivita' di vigilanza. 
  ((4-bis.  Nell'esercizio  delle  funzioni  previste  dal   presente
decreto legislativo, alla Banca  d'Italia,  ai  componenti  dei  suoi
organi nonche' ai suoi dipendenti si  applica  l'articolo  24,  comma
6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.)) 
                               Art. 5 
               Finalita' e destinatari della vigilanza 
 
  1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri di vigilanza a  esse
attribuiti dal presente decreto  legislativo,  avendo  riguardo  alla
sana e prudente  gestione  dei  soggetti  vigilati,  alla  stabilita'
complessiva,  all'efficienza  e  alla  competitivita'   del   sistema
finanziario nonche'  all'osservanza  delle  disposizioni  in  materia
creditizia. 
  2. La vigilanza si esercita nei confronti delle banche, dei  gruppi
bancari ((, degli intermediari finanziari, degli istituti  di  moneta
elettronica e degli istituti di pagamento)). 
  3. Le autorita' creditizie esercitano altresi' gli altri  poteri  a
esse attribuiti dalla legge. 
                               Art. 6 
(Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF
                           ((e nel MVU))). 
 
  1. Le autorita' creditizie esercitano i poteri loro  attribuiti  in
armonia  con  le  disposizioni  dell'Unione  europea,   applicano   i
regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito
alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria. 
  2. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea,  le  autorita'  creditizie  adempiono   agli   obblighi   di
comunicazione nei  confronti  delle  autorita'  e  dei  comitati  che
compongono il SEVIF  ((,  della  BCE))  e  delle  altre  autorita'  e
istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea. 
  3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni  di  vigilanza,
e' parte del SEVIF ((e del  MVU))  e  partecipa  alle  attivita'  che
((essi svolgono)), tenendo conto della convergenza degli strumenti  e
delle prassi di vigilanza in ambito europeo. 
  3-bis. Le autorita' creditizie esercitano i poteri  d'intervento  a
esse attribuiti dal presente decreto legislativo anche per assicurare
il rispetto del regolamento (UE) n. 575/2013,  delle  relative  norme
tecniche  di  regolamentazione  e   di   attuazione   emanate   dalla
Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15  del  regolamento
(CE) n. 1093/2010, ovvero in caso di inosservanza degli atti dell'ABE
direttamente  applicabili   adottati   ai   sensi   di   quest'ultimo
regolamento. 
  4. Nei casi e nei  modi  previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, la Banca d'Italia puo' concludere accordi con l'ABE e con le
autorita' di vigilanza di altri Stati membri che prevedano  anche  la
ripartizione di compiti e la delega  di  funzioni  nonche'  ricorrere
all'ABE per la risoluzione delle controversie  con  le  autorita'  di
vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
                             Art. 6-bis 
     (( (Partecipazione al MVU e poteri della Banca d'Italia).)) 
 
  ((1. Nelle materie  disciplinate  dalle  disposizioni  del  MVU,  i
poteri attribuiti alla  Banca  d'Italia  dal  presente  decreto  sono
esercitati dalla Banca  d'Italia  stessa  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' stabilite  dalle  disposizioni  del  MVU  che  disciplinano
l'esercizio di compiti di  vigilanza  sulle  banche  prevedendo,  tra
l'altro, differenti  modalita'  di  cooperazione  tra  la  BCE  e  le
autorita' nazionali per i soggetti significativi e  per  quelli  meno
significativi. 
  2. Ai sensi del comma 1, la Banca d'Italia, in particolare: 
    a) formula alla BCE proposte per l'adozione dei provvedimenti  di
autorizzazione e  revoca  all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  ai
sensi  dell'articolo  14  e   di   autorizzazione   all'acquisto   di
partecipazioni ai sensi dell'articolo 19; 
    b) fornisce alla BCE tutte  le  informazioni  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti ad essa  attribuiti  dalle  disposizioni  del
MVU, fermo restando il potere della BCE di ottenere  le  informazioni
dai soggetti vigilati e di condurre ispezioni; 
    c) assiste la BCE nella  preparazione  e  attuazione  degli  atti
relativi  ai  compiti  di  vigilanza   ad   essa   attribuiti   dalle
disposizioni del MVU; 
    d) informa la  BCE  dell'attivita'  di  vigilanza  svolta  e  dei
procedimenti amministrativi avviati, nei casi e secondo le  modalita'
previsti dalle disposizioni del MVU; 
    e) esercita i poteri, non attribuiti in via esclusiva  alla  BCE,
previsti  dal  presente  decreto  nelle  materie  disciplinate  dalle
disposizioni del MVU, anche su richiesta o  dietro  istruzioni  della
BCE, informando quest'ultima delle attivita'  svolte  in  esito  alla
richiesta; 
    f) esercita i poteri ad essa attribuiti dal presente decreto  che
non siano attribuiti alla BCE dalle disposizioni del MVU. 
  3. Nelle materie inerenti all'esercizio dei compiti attribuiti alla
BCE dalle disposizioni del MVU, le sanzioni  amministrative  previste
nel Titolo VIII sono applicate secondo quanto previsto  dall'articolo
144-septies. 
  4. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, del  regolamento  (UE)  n.
1024/2013, si intendono per "legislazione  nazionale  di  recepimento
delle direttive europee" e "legislazione nazionale di esercizio delle
opzioni previste dai regolamenti europei" le  disposizioni  nazionali
di carattere generale nelle materie disciplinate  dalle  disposizioni
del MVU, incluse quelle adottate,  ove  previsto  dalla  legislazione
nazionale, dalla Banca d'Italia,  per  l'attuazione  delle  direttive
dell'Unione  europea  e  per  l'esercizio  di  opzioni  rimesse   dai
regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri  o  alle  autorita'
competenti o designate negli  Stati  membri,  quando  non  esercitate
dalla BCE. 
  5. Nell'esercizio delle rispettive competenze la Banca  d'Italia  e
la BCE operano in stretta collaborazione,  secondo  il  principio  di
leale cooperazione.)) 
                               Art. 7 
          Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorita' 
 
  1. Tutte le notizie, le informazioni e i  dati  in  possesso  della
Banca d'Italia in ragione  della  sua  attivita'  di  vigilanza  sono
coperti da segreto d'ufficio  anche  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni, a  eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, Presidente del CICR. Il  segreto  non  puo'  essere  opposto
all'autorita' giudiziaria  quando  le  informazioni  richieste  siano
necessarie per le indagini, o i procedimenti  relativi  a  violazioni
sanzionate penalmente. 
  2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni
di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l'obbligo  di  riferire
esclusivamente al Direttorio tutte le irregolarita' constatate, anche
quando assumano la veste di reati. ((Restano  ferme  le  disposizioni
del MVU in materia di comunicazione delle informazioni alla BCE.)). 
  3. I dipendenti della Banca d'Italia  sono  vincolati  dal  segreto
d'ufficio. 
  4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici  forniscono  le
informazioni e le altre forme di collaborazione richieste dalla Banca
d'Italia, in  conformita'  delle  leggi  disciplinanti  i  rispettivi
ordinamenti. 
  5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborano tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive  funzioni.  Detti  organismi  non  possono  reciprocamente
opporsi il segreto d'ufficio. 
  6.  La  Banca  d'Italia  collabora,  anche  mediante   scambio   di
informazioni, con le autorita' e i comitati che compongono  il  SEVIF
((e il MVU)), nonche' con le autorita'  di  risoluzione  degli  Stati
comunitari,  al  fine  di  agevolare  le  rispettive   funzioni.   Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono  essere  trasmesse
alle autorita'  italiane  competenti,  salvo  diniego  dell'autorita'
((...)) che ha fornito le informazioni. 
  7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi
di  riservatezza,  la  Banca  d'Italia  puo'  scambiare  informazioni
preordinate  all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza   con   le
autorita' competenti degli Stati terzi; le informazioni che la  Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro  Stato  comunitario  possono  essere
comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle  autorita'  che  le
hanno fornite. 
  8. La Banca d'Italia  puo'  scambiare  informazioni  con  autorita'
amministrative  o  giudiziarie   nell'ambito   di   procedimenti   di
liquidazione o di fallimento, in  Italia  o  all'estero,  relativi  a
banche,  succursali  di  banche  italiane  all'estero  o  di   banche
comunitarie o extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei rapporti con  le
autorita' extracomunitarie lo scambio di informazioni avviene con  le
modalita' di cui al comma 7. 
  9. La  Banca  d'Italia  puo'  comunicare  ai  sistemi  di  garanzia
italiani e, a condizione che sia assicurata la riservatezza, a quelli
esteri informazioni e dati in suo possesso necessari al funzionamento
dei sistemi stessi. 
  10. Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  disposizioni
dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte
le altre autorita' e  soggetti  esteri  indicati  dalle  disposizioni
medesime. 
                               Art. 8 
         Pubblicazione di provvedimenti e di dati statistici 
 
  ((1.  La  Banca  d'Italia  pubblica  sul   proprio   sito   web   i
provvedimenti  di  carattere   generale   emanati   dalle   autorita'
creditizie nonche' altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti
sottoposti a vigilanza.)) 
  2. Le delibere del CICR e i provvedimenti di carattere generale del
Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del  presente
decreto legislativo sono pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. I  provvedimenti  di  carattere  generale  della
Banca  d'Italia  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana quando le disposizioni  in  essi  contenute  sono
destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza. 
  3. La  Banca  d'Italia  pubblica  elaborazioni  e  dati  statistici
relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza. 
                               Art. 9 
                           Reclamo al CICR 
 
  1.  Contro  i   provvedimenti   adottati   dalla   Banca   d'Italia
nell'esercizio dei poteri di vigilanza a essa attribuiti dal presente
decreto legislativo e' ammesso reclamo al CICR, da parte  di  chi  vi
abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla
pubblicazione. Si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni
del capo I del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre
1971, numero 1199. 
  2. Il  reclamo  e'  deciso  dal  CICR  previa  consultazione  delle
associazioni di categoria dei soggetti sottoposti  a  vigilanza,  nel
caso in cui la decisione comporti  la  risoluzione  di  questioni  di
interesse generale per la categoria. 
  3. Il CICR stabilisce in via generale, con  propria  deliberazione,
le modalita' per la consultazione prevista dal comma 2. 

TITOLO II
BANCHE
Capo I
NOZIONE DI ATTIVITA’ BANCARIA
E DI RACCOLTA DEL RISPARMIO

                               Art. 10 
                         Attivita' bancaria 
 
  1. La raccolta di risparmio  tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del
credito  costituiscono  l'attivita'  bancaria.  Essa   ha   carattere
d'impresa. 
  2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. 
  3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,  ogni  altra
attivita' finanziaria, secondo la  disciplina  propria  di  ciascuna,
nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve  le  riserve  di
attivita' previste dalla legge. 
                               Art. 11 
                       Raccolta del risparmio 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  e'  raccolta  del
risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia  sotto
forma di depositi sia sotto altra forma. 
  2. La raccolta del risparmio tra il pubblico e' vietata ai soggetti
diversi dalle banche. 
  2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra  il  pubblico  la
ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica. 
  2-ter. Non costituisce raccolta del risparmio tra  il  pubblico  la
ricezione di fondi da  inserire  in  conti  di  pagamento  utilizzati
esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento. 
  3.  Il  CICR  stabilisce  limiti  e  criteri,  anche  con  riguardo
all'attivita' ed alla forma giuridica  del  soggetto  che  acquisisce
fondi, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico quella effettuata presso specifiche categorie individuate in
ragione di rapporti societari o di lavoro. 
  4. Il divieto di raccolta del risparmio  tra  il  pubblico  non  si
applica: 
    a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai  quali
aderiscono  uno  o  piu'  Stati  comunitari,   agli   enti   pubblici
territoriali ai quali la raccolta del risparmio e' consentita in base
agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari; 
    b) agli Stati  ((terzi))  ed  ai  soggetti  esteri  abilitati  da
speciali disposizioni del diritto italiano; 
    c) alle societa', per la raccolta effettuata ai sensi del  codice
civile mediante obbligazioni, titoli di  debito  od  altri  strumenti
finanziari; 
    d) alle altre ipotesi di raccolta espressamente consentite  dalla
legge, nel rispetto del principio di tutela del risparmio. 
  4-bis. Il CICR  determina  i  criteri  per  l'individuazione  degli
strumenti  finanziari,  comunque   denominati,   la   cui   emissione
costituisce raccolta del risparmio. 
  4-ter. Se non  disciplinati  dalla  legge,  il  CICR  fissa  limiti
all'emissione e, su proposta formulata dalla Banca  d'Italia  sentita
la  CONSOB,  puo'  determinare  durata  e  taglio   degli   strumenti
finanziari, diversi dalle obbligazioni, utilizzati  per  la  raccolta
tra il pubblico. 
  4-quater. Il CICR, a fini di tutela  della  riserva  dell'attivita'
bancaria, stabilisce criteri e  limiti,  anche  in  deroga  a  quanto
previsto dal codice civile, per la raccolta effettuata  dai  soggetti
che esercitano nei confronti del pubblico attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
  4-quinquies. A  fini  di  tutela  del  risparmio,  gli  investitori
professionali, che  ai  sensi  del  codice  civile  rispondono  della
solvenza della societa' per le obbligazioni, i titoli di debito e gli
altri strumenti finanziari emessi  dalla  stessa,  devono  rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti autorita' di
vigilanza. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e  d),  sono  comunque
precluse la raccolta di fondi a  vista  ed  ogni  forma  di  raccolta
collegata all'emissione od alla gestione  di  mezzi  di  pagamento  a
spendibilita' generalizzata. 
                               Art. 12 
        Obbligazioni e titoli di deposito emessi dalle banche 
 
  1. Le banche,  in  qualunque  forma  costituite,  possono  emettere
obbligazioni, anche convertibili, nominative o al portatore. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, N. 415. (5) 
  3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili  o  convertibili
in titoli di altre societa' e' deliberata dall'organo amministrativo;
non si applicano gli articoli 2410, 2412, 2413, 2414, primo comma, n.
3, 2414-bis, 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile. 
  4. Alle obbligazioni convertibili in azioni proprie si applicano le
norme del codice civile, eccetto l'articolo 2412. 
  4-bis. I commi 3 e 4 si applicano anche agli  strumenti  finanziari
assoggettati alla disciplina delle obbligazioni prevista  dal  codice
civile ((, inclusi gli strumenti di debito chirografario  di  secondo
livello di cui all'articolo 12-bis)). 
  5. La Banca d'Italia disciplina l'emissione da parte  delle  banche
delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre
societa'   nonche'   degli   strumenti   finanziari   diversi   dalle
partecipazioni. 
  6. Le banche possono emettere titoli di deposito  nominativi  o  al
portatore. La Banca  d'Italia  puo'  disciplinarne  le  modalita'  di
emissione. 
  7. La Banca d'Italia disciplina le emissioni da parte delle  banche
di prestiti  subordinati,  irredimibili  ovvero  rimborsabili  previa
autorizzazione della medesima Banca d'Italia. Tali emissioni  possono
avvenire anche sotto forma di obbligazioni o di titoli di deposito. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 ha disposto (con l'art. 64,  comma
4, lettera a)) che "a)  il  comma  2  e'  abrogato,  ma  continua  ad
applicarsi fino alla data indicata nell'autorizzazione  all'esercizio
del mercato regolamentato previsto dall'articolo 56  nel  quale  sono
negoziate le obbligazioni bancarie;[...]". 
                             Art. 12-bis 
    (( (Strumenti di debito chirografario di secondo livello). )) 
 
  ((1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo  livello  le
obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca  o  da
una societa' del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche: 
    a) la durata originaria degli strumenti  di  debito  e'  pari  ad
almeno dodici mesi; 
    b)  gli  strumenti  di  debito  non  sono  strumenti   finanziari
derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico  di
cui al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  non  sono
collegati   a   strumenti   finanziari   derivati,   ne'    includono
caratteristiche ad essi proprie; 
    c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
offerta o di  ammissione  a  quotazione  degli  strumenti  di  debito
indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli  interessi
e di eventuali altri importi dovuti  ai  titolari  sono  disciplinati
secondo  quanto  previsto  dall'articolo  91,  comma  1-bis,  lettera
c-bis). 
  2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), e'
subordinata al rispetto delle  condizioni  di  cui  al  comma  1.  Le
clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullita' non
comporta la nullita' del contratto. 
  3. Una volta emessi,  gli  strumenti  di  debito  chirografario  di
secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da  far
venire meno le caratteristiche indicate al comma  1.  E'  nulla  ogni
pattuizione difforme. 
  4.  La  Banca  d'Italia  puo'   disciplinare   l'emissione   e   le
caratteristiche degli strumenti di debito  chirografario  di  secondo
livello)). 

Capo II
AUTORIZZAZIONE ALL’ATTIVITA’ BANCARIA, SUCCURSALI
E LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

                               Art. 13 
                                Albo 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del  MVU  in
tema di pubblicazione dell'elenco dei  soggetti  vigilati,  la  Banca
d'Italia iscrive  in  un  apposito  albo  le  banche  italiane  e  le
succursali  in  Italia  di  banche   extracomunitarie,   nonche'   le
succursali delle banche comunitarie stabilite  nel  territorio  della
Repubblica.)) 
  2.  Le  banche  indicano  negli   atti   e   nella   corrispondenza
l'iscrizione nell'albo. 
                               Art. 14 
                Autorizzazione all'attivita' bancaria 
 
  1. ((L'autorizzazione all'attivita' bancaria e' rilasciata)) quando
ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per  azioni  o  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata; 
    a-bis) la sede legale e la direzione generale siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    b) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    c)  venga  presentato  un   programma   concernente   l'attivita'
iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; 
    d) sussistano i presupposti per il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate; 
    e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano idonei, ai sensi dell'articolo 26; 
    f) non sussistano, tra la  banca  o  i  soggetti  del  gruppo  di
appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami   che   ostacolino
l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  2. ((L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE,  su  proposta  della
Banca d'Italia; e' negata, dalla Banca d'Italia o dalla BCE,)) quando
dalla verifica delle condizioni indicate  nel  comma  1  non  risulti
garantita la sana e prudente gestione. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  3. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1. 
  ((3-bis. La  revoca  dell'autorizzazione  e'  disposta  dalla  BCE,
sentita la Banca d'Italia o su proposta di  questa,  quando  sussiste
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a)  sono  venute  meno  le  condizioni   in   base   alle   quali
l'autorizzazione e' stata rilasciata; 
    b)  l'autorizzazione  e'   stata   ottenuta   presentando   false
dichiarazioni; 
    c) e' accertata l'interruzione  dell'attivita'  bancaria  per  un
periodo continuativo superiore a sei mesi. 
  3-ter. La revoca dell'autorizzazione e' inoltre disposta dalla BCE,
su proposta della Banca d'Italia, nei  casi  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80.)) 
  4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale  di  una  banca
extracomunitaria e' autorizzato  dalla  Banca  d'Italia,  sentito  il
Ministero  degli  affari  esteri,  subordinatamente  al  rispetto  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere b), c) ed e).
L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto  della  condizione
di reciprocita'. 
  4-bis. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del  presente
articolo((...)). 
                               Art. 15 
                             Succursali 
 
  ((01.  Le  banche  italiane  possono   stabilire   succursali   nel
territorio  della  Repubblica  e  degli  altri  Stati  comunitari  in
conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del  MVU.  Le
banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali  nel
territorio della Repubblica in conformita' delle  procedure  previste
dalle disposizioni del MVU e, per le banche  degli  Stati  comunitari
non partecipanti al MVU, del comma 3.)) 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di  un  soggetto
italiano meno  significativo  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza
delle  strutture  organizzative  o  della   situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.)) 
  2. Le banche italiane possono stabilire  succursali  in  uno  Stato
terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3. ((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti  al  MVU
che intendono stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica,
il primo insediamento e' preceduto da una  comunicazione  alla  Banca
d'Italia  da  parte  dell'autorita'   competente   dello   Stato   di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.))  Il  primo  insediamento   e'   preceduto   da   una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita'  competente
dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi
due  mesi  dalla  comunicazione.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,
nell'ambito delle  rispettive  competenze,  indicano,  se  del  caso,
all'autorita' competente dello Stato comunitario  ((non  partecipante
al MVU)) e alla  banca  le  condizioni  alle  quali,  per  motivi  di
interesse generale, e' subordinato l'esercizio  dell'attivita'  della
succursale. 
  4. Le banche extracomunitarie gia' operanti  nel  territorio  della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre-
via autorizzazione della Banca d'Italia. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi ((dei commi 01 e 3)) e  dell'apertura
di succursali all'estero da parte di banche italiane. 
                               Art. 16 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1. Le banche italiane possono esercitare le  attivita'  ammesse  al
mutuo  riconoscimento  in  uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi
succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
  2. Le banche italiane possono operare  in  uno  Stato  terzo  senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3. Le banche comunitarie possono esercitare le  attivita'  previste
dal  comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 
  4. Le banche  extracomunitarie  possono  operare  in  Italia  senza
stabilirvi succursali previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia.
((L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione
di  reciprocita'.))  Allo  svolgimento  di  servizi  o  attivita'  di
investimento, con o senza servizi accessori,  si  applica  l'articolo
29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi  del  comma  3  e  della  prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane. 
                               Art. 17 
            Attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento 
 
  1. La Banca d'Italia ((...)) disciplina  l'esercizio  di  attivita'
non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da  parte  di
banche comunitarie nel territorio della Repubblica. 
                               Art. 18 
        Societa' finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento 
 
  1. Le disposizioni ((dell'articolo 15, commi 01 e 1)), e  dell'art.
16, comma 1, si applicano anche alle societa'  finanziarie  con  sede
legale in Italia sottoposte a forme di vigilanza prudenziale,  quando
la partecipazione di controllo e'  detenuta  da  una  o  piu'  banche
italiane e ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia. 
  2. Le disposizioni dell'art. 15, comma 3, e dell'art. 16, comma  3,
si applicano, in armonia con la  normativa  comunitaria,  anche  alle
societa' finanziarie aventi sede  legale  in  uno  Stato  comunitario
quando la partecipazione di controllo  e'  detenuta  da  una  o  piu'
banche aventi sede legale nel medesimo Stato. 
  3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di  intermediazione  mobiliare,  comunica  alla  CONSOB  le
societa' finanziarie ammesse al mutuo  riconoscimento  ai  sensi  dei
commi 1 e 2. 
  4. Alle societa' finanziarie ammesse  al  mutuo  riconoscimento  ai
sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art.
54, commi 1, 2 e 3. 
  5. Alle societa' finanziarie ammesse  al  mutuo  riconoscimento  ai
sensi del comma 2 si  applicano  altresi'  le  disposizioni  previste
dall'art. 79 , commi 1, 3 e 4. 

Capo III
((PARTECIPAZIONI NELLE BANCHE))

                               Art. 19 
                           Autorizzazioni 
 
  1. ((E' soggetta ad autorizzazione  preventiva))  l'acquisizione  a
qualsiasi titolo in una banca di  partecipazioni  che  comportano  il
controllo o la possibilita' di esercitare un'influenza notevole sulla
banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o  del
capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto  conto  delle  azioni  o
quote gia' possedute. 
  2. ((Sono soggette ad  autorizzazione  preventiva))  le  variazioni
delle partecipazioni quando la  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento  o  50  per
cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano  il  controllo
sulla banca stessa. 
  ((3. L'autorizzazione e' necessaria anche  per  l'acquisizione  del
controllo di una societa' che detiene le partecipazioni  indicate  al
comma 1.)) 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223)). 
  5. ((L'autorizzazione e' rilasciata dalla BCE,  su  proposta  della
Banca  d'Italia.  La  proposta  e'   formulata))   quando   ricorrono
condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca,
valutando la  qualita'  del  potenziale  acquirente  e  la  solidita'
finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:
la reputazione del potenziale acquirente ai sensi  dell'articolo  25;
l'idoneita', ai sensi dell'articolo  26,  di  coloro  che,  in  esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo nella banca;  la  solidita'  finanziaria  del  potenziale
acquirente;  la  capacita'  della  banca  di  rispettare  a   seguito
dell'acquisizione  le  disposizioni  che  ne  regolano   l'attivita';
l'idoneita' della struttura del gruppo del  potenziale  acquirente  a
consentire l'esercizio efficace della vigilanza ((;  la  mancanza  di
un)) fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa  ad  operazioni
di riciclaggio o di finanziamento  del  terrorismo.  L'autorizzazione
puo' essere sospesa o revocata se vengono  meno  o  si  modificano  i
presupposti e le condizioni per il suo rilascio. 
  ((5-bis.  La  Banca   d'Italia   propone   alla   BCE   di   negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione  quando  dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti  garantita
la sana e prudente gestione della banca. 
  5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata  nell'ambito  di  una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3  e  5  sono  adottati
dalla Banca d'Italia.)) 
  6. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  7. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  ((8. La Banca d'Italia da'  notizia  al  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, Presidente del CICR, delle domande  di  autorizzazione
di cui ai commi 1, 2 e 3.)) 
  8-bis.  Le  autorizzazioni  previste  dal  presente   articolo   si
applicano anche all'acquisizione, in via  diretta  o  indiretta,  del
controllo derivante da un contratto con la banca o  da  una  clausola
del suo statuto. 
  ((9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del  presente
articolo, individuando, tra l'altro: i soggetti tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
indicate ai commi 1 e 2 spettano o sono  attribuiti  ad  un  soggetto
diverso dal  titolare  delle  partecipazioni  stesse;  i  criteri  di
calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle
soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui  i  diritti
di voto non sono computati ai  fini  dell'applicazione  dei  medesimi
commi; i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;
le  modalita'  e  i   termini   del   procedimento   di   valutazione
dell'acquisizione ai sensi dei commi 5, 5-bis e 5-ter.)) 
                               Art. 20 
                      Obblighi di comunicazione 
 
  (( 1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di
comunicazione in ordine  a  operazioni  di  acquisto  o  cessione  di
partecipazioni in banche.)) 
  2. Ogni accordo,  in  qualsiasi  forma  concluso,  compresi  quelli
aventi forma di associazione, che regola  o  da  cui  comunque  possa
derivare  l'esercizio  concertato  del  voto  in  una  banca,   anche
cooperativa,  o  in  una  societa'  che  la  controlla  deve   essere
comunicato alla Banca d'Italia dai  partecipanti  ovvero  dai  legali
rappresentanti  della  banca  o  della  societa'  cui  l'accordo   si
riferisce ((. . .)). Quando dall'accordo derivi una concertazione del
voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la
Banca d'Italia puo' sospendere il diritto di  voto  dei  partecipanti
all'accordo stesso. 
  3. La Banca d'Italia determina  presupposti,  modalita'  e  termini
delle comunicazioni previste dal comma  1  anche  con  riguardo  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso  dal  titolare  della  partecipazione.  La   Banca   d'Italia
determina altresi' le modalita' ((e i termini))  delle  comunicazioni
previste dal comma 2. 
  4. La Banca d'Italia, al  fine  di  verificare  l'osservanza  degli
obblighi indicati nei commi 1 e  2,  puo'  chiedere  informazioni  ai
soggetti comunque interessati. 
                               Art. 21 
                  (( (Richiesta di informazioni).)) 
 
  (( 1. La  Banca  d'Italia  puo'  richiedere  alle  banche  ed  alle
societa'  ed  agli  enti   di   qualsiasi   natura   che   possiedono
partecipazioni nelle banche  medesime  l'indicazione  nominativa  dei
titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta  dal  libro  dei
soci,  dalle  comunicazioni  ricevute  o  da  altri   dati   a   loro
disposizione. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' richiedere  agli  amministratori
delle societa' e degli enti  titolari  di  partecipazioni  in  banche
l'indicazione dei soggetti controllanti. 
  3. Le societa' fiduciarie che  abbiano  intestato  a  proprio  nome
partecipazioni in societa' appartenenti a terzi comunicano alla Banca
d'Italia, se questa lo richieda, le generalita' dei fiducianti. 
  4.  Le  notizie  previste  dal  presente  articolo  possono  essere
richieste anche a soggetti stranieri. 
  5.  La  Banca  d'Italia  informa  la  CONSOB  delle  richieste  che
interessano societa' ed enti  con  titoli  negoziati  in  un  mercato
regolamentato.)) 
                               Art. 22 
         ((Partecipazioni indirette e acquisti di concerto)) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente  Titolo
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute
per il tramite di societa' controllate, di societa' fiduciarie o  per
interposta persona. 
  ((1-bis. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV  si  considera
anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di piu' soggetti che,
in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono  esercitare
in modo concertato i relativi diritti,  quando  tali  partecipazioni,
cumulativamente  considerate,  raggiungono  o  superano   le   soglie
indicate nell'articolo 19.)) 
                               Art. 23 
                        Nozione di controllo 
 
  1. Ai fini del presente  capo  il  controllo  sussiste,  anche  con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile  ((e  in
presenza di contratti  o  di  clausole  statutarie  che  abbiano  per
oggetto  o  per  effetto  il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di
direzione e coordinamento.)) 
  2. Il controllo si considera esistente nella  forma  dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni: 
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto
   di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori  o  del
   consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza
   dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di  cui
   agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
2) possesso di partecipazioni idonee a  consentire  la  nomina  o  la
   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del   consiglio   di
   amministrazione o del consiglio di sorveglianza; 
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere  finanziario
   ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 
   a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
   b) il coordinamento della  gestione  dell'impresa  con  quella  di
   altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
   c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli  derivanti
   dalle partecipazioni possedute; 
   d) l'attribuzione, a soggetti diversi  da  quelli  legittimati  in
   base alla titolarita' delle partecipazioni, di poteri nella scelta
   degli  amministratori  o   dei   componenti   del   consiglio   di
   sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; 
   4) assoggettamento a direzione comune, in base  alla  composizione
   degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi. 
                               Art. 24 
Sospensione del diritto di voto e degli  altri  diritti,  obbligo  di
                             alienazione 
 
  1. Non possono essere esercitati i diritti  di  voto  e  gli  altri
diritti che consentono  di  influire  sulla  societa'  inerenti  alle
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste  dall'articolo
19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.  I
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla
societa',   non   possono   essere   altresi'   esercitati   per   le
partecipazioni per le  quali  siano  state  omesse  le  comunicazioni
previste dall'articolo 20. 
  2. In caso di inosservanza  del  divieto,  la  deliberazione  o  il
diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle
partecipazioni previste dal comma  1,  sono  impugnabili  secondo  le
previsioni del codice civile.  L'impugnazione  puo'  essere  proposta
anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data  della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro centottanta  giorni  dall'iscrizione  o,  se  e'
soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese,
entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni  per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea. 
  ((3. Le partecipazioni per  le  quali  le  autorizzazioni  previste
dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.)) 
  3-bis. Non  possono  essere  esercitati  i  diritti  derivanti  dai
contratti o dalle clausole statutarie per i quali  le  autorizzazioni
previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state
sospese o revocate. 

Capo IV
((PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI))

                               Art. 25 
                  (( (Partecipanti al capitale).)) 
 
  ((1. I  titolari  delle  partecipazioni  indicate  all'articolo  19
devono possedere requisiti di onorabilita' e  soddisfare  criteri  di
competenza e correttezza in modo da  garantire  la  sana  e  prudente
gestione della banca. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita'; 
    b) i criteri di competenza, graduati in  relazione  all'influenza
sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione  puo'
esercitare; 
    c) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari del titolare della partecipazione,  alle  condotte
tenute nei confronti delle autorita' di vigilanza e alle  sanzioni  o
misure correttive da queste  irrogate,  a  provvedimenti  restrittivi
inerenti ad attivita' professionali  svolte,  nonche'  a  ogni  altro
elemento suscettibile di  incidere  sulla  correttezza  del  titolare
della partecipazione. 
  3. Qualora non siano  soddisfatti  i  requisiti  e  i  criteri  non
possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti,  che
consentono di influire sulla societa', inerenti  alle  partecipazioni
eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma  1.  In  caso  di
inosservanza, si applica l'articolo 24, comma  2.  Le  partecipazioni
eccedenti devono essere alienate  entro  i  termini  stabiliti  dalla
Banca d'Italia.)) 
                                                               ((64)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 8)
che "Fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto  legislativo,  continua  ad
applicarsi l'articolo 25 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa". 
                               Art. 26 
                     (( (Esponenti aziendali).)) 
 
  ((1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso  banche  devono  essere  idonei  allo  svolgimento
dell'incarico. 
  2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di
professionalita', onorabilita' e indipendenza, soddisfare criteri  di
competenza e correttezza, dedicare il tempo  necessario  all'efficace
espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana  e  prudente
gestione della banca. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto  adottato
sentita la Banca d'Italia, individua: 
    a) i requisiti di onorabilita' omogenei per tutti gli esponenti; 
    b) i  requisiti  di  professionalita'  e  indipendenza,  graduati
secondo principi di proporzionalita'; 
    c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e
con le  caratteristiche  della  banca,  e  di  adeguata  composizione
dell'organo; 
    d) i criteri di correttezza,  con  riguardo,  tra  l'altro,  alle
relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti
delle autorita' di vigilanza e alle sanzioni o misure  correttive  da
queste irrogate, a provvedimenti restrittivi  inerenti  ad  attivita'
professionali svolte, nonche' a ogni altro elemento  suscettibile  di
incidere sulla correttezza dell'esponente; 
    e) i limiti al  cumulo  di  incarichi  per  gli  esponenti  delle
banche, graduati secondo principi di proporzionalita' e tenendo conto
delle dimensioni dell'intermediario; 
    f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica
e la sua durata. 
  4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  possono
essere determinati i casi in cui requisiti e criteri di idoneita'  si
applicano anche ai responsabili delle principali  funzioni  aziendali
nelle banche di maggiore rilevanza. 
  5. Gli organi di amministrazione e controllo delle banche  valutano
l'idoneita'  dei  propri  componenti  e   l'adeguatezza   complessiva
dell'organo,  documentando  il  processo  di  analisi   e   motivando
opportunamente l'esito della valutazione. In  caso  di  specifiche  e
limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del  comma  3,
lettera c), i medesimi organi possono adottare  misure  necessarie  a
colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneita' o la  violazione
dei  limiti  al  cumulo  degli  incarichi  determina   la   decadenza
dall'ufficio; questa e' pronunciata dall'organo di appartenenza entro
trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza  del  difetto  o  della
violazione sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un
organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono  effettuate
dall'organo che li ha nominati. 
  6. La Banca d'Italia, secondo modalita' e tempi da essa  stabiliti,
anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti  sulle  banche,
valuta l'idoneita' degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo
degli incarichi, anche  sulla  base  dell'analisi  compiuta  e  delle
eventuali misure adottate ai sensi del comma 5. In caso di difetto  o
violazione pronuncia la decadenza dalla carica.)) 
                                                               ((64)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 7)
che "La disciplina attuativa emanata ai sensi  dell'articolo  26  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  come  modificato  dal
presente decreto legislativo, si applica alle nomine successive  alla
data della sua entrata in vigore. Fino a tale  momento,  continua  ad
applicarsi l'articolo 26 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385,  nella  versione  precedente  alle  modifiche  apportate  dal
presente decreto legislativo, e la relativa disciplina attuativa". 
                               Art. 27 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)) 

Capo V
BANCHE COOPERATIVE

                               Art. 28 
                          Norme applicabili 
 
  1.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  da  parte  di   societa'
cooperative e' riservato  alle  banche  popolari  e  alle  banche  di
credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e  II  del  presente
capo. 
  2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si
applicano  i  controlli   sulle   societa'   cooperative   attribuiti
all'autorita' governativa dal codice civile. 
  2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo,
sono considerate cooperative a mutualita'  prevalente  le  banche  di
credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualita' previsti
dall'articolo 2514 del codice civile ed i requisiti  di  operativita'
prevalente con soci previsti ai sensi dell'articolo 35  del  presente
decreto. 
  ((2-ter.  Nelle  banche  popolari  e  nelle   banche   di   credito
cooperativo il diritto al rimborso delle azioni nel caso di  recesso,
anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del  socio,  e'
limitato secondo quanto  previsto  dalla  Banca  d'Italia,  anche  in
deroga a norme di legge, laddove cio' sia necessario ad assicurare la
computabilita' delle azioni nel patrimonio di vigilanza  di  qualita'
primaria della banca.  Agli  stessi  fini,  la  Banca  d'Italia  puo'
limitare il diritto al rimborso degli  altri  strumenti  di  capitale
emessi.)) 

Sezione I
Banche popolari

                               Art. 29 
                           Norme generali 
 
  1.  Le  banche  popolari  sono  costituite  in  forma  di  societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere inferiore a  due
euro. (10) 
  2-bis. L'attivo della banca popolare non puo' superare  8  miliardi
di euro. Se la banca e' capogruppo di un gruppo bancario,  il  limite
e' determinato a livello consolidato. (64) (79) (80) ((83)) 
  2-ter. In caso di superamento del limite di  cui  al  comma  2-bis,
l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni
del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non e'
stato ridotto al di sotto della soglia ne'  e'  stata  deliberata  la
trasformazione in societa' per azioni ai sensi dell'articolo 31 o  la
liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto  conto  delle  circostanze  e
dell'entita'  del  superamento,   puo'   adottare   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  ai  sensi  dell'articolo  78,  o  i
provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I,  o  proporre
alla   Banca   centrale   europea   la   revoca   dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la
liquidazione  coatta  amministrativa.  Restano  fermi  i  poteri   di
intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente
decreto legislativo. (64) (79) (80) ((83)) 
  2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni  di  attuazione  del
presente articolo. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N.  3,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 33. 
  4. Alle banche  popolari  non  si  applicano  le  disposizioni  del
decreto  legislativo  14  dicembre  1947,  n.  1577,   e   successive
modificazioni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica  apportata  all'art.  29,  comma  2  del  presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che  "In
sede di prima applicazione del presente decreto, le  banche  popolari
autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si
adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis  e
2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  introdotti
dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in  vigore
delle disposizioni di attuazione  emanate  dalla  Banca  d'Italia  ai
sensi del medesimo articolo 29". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018,  n.
91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n.  108,
ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di   prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2018". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 23 ottobre 2018, n.
119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n.  136,
ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di   prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2019". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2015, n. 33, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019,  n.
34 ha disposto (con  l'art.  1,  comma  2)  che  "In  sede  di  prima
applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate  al
momento dell'entrata in vigore del presente  decreto  si  adeguano  a
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter,  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  introdotti  dal
presente articolo, entro il 31 dicembre 2020". 
                               Art. 30 
                                Soci 
 
  1. Ogni socio ha un voto, qualunque  sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
  2. ((Nessuno, direttamente o indirettamente, puo'  detenere  azioni
in misura eccedente l'1 per cento  del  capitale  sociale,  salva  la
facolta' statutaria di prevedere limiti piu' contenuti, comunque  non
inferiori  allo  0,5  per  cento)).  La  banca,  appena   rileva   il
superamento di tale limite, contesta al detentore la  violazione  del
divieto. Le azioni eccedenti devono essere  alienate  entro  un  anno
dalla contestazione;  trascorso  tale  termine,  i  relativi  diritti
patrimoniali maturati fino  all'alienazione  delle  azioni  eccedenti
vengono acquisiti dalla banca. (31) (33) (34) (39) 
  ((2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per
cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria  di  cui
al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.  153,  che,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,   detengano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
citato  comma  2,  qualora  il  superamento  del  limite  derivi   da
operazioni di aggregazione e fermo restando che  tale  partecipazione
non  puo'  essere  incrementata.  Sono  fatti  salvi  i  limiti  piu'
stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di  cui  al
presente comma e le autorizzazioni richieste ai  sensi  di  norme  di
legge)). 
  3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari, per i  quali  valgono  i
limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. 
  4. Il numero minimo dei soci non puo' essere inferiore a  duecento.
Qualora tale numero diminuisca,  la  compagine  sociale  deve  essere
reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca  e'  posta  in
liquidazione. 
  5. Le delibere del consiglio di amministrazione  di  rigetto  delle
domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto  riguardo
all'interesse della societa', alle  prescrizioni  statutarie  e  allo
spirito della forma cooperativa. Il consiglio di  amministrazione  e'
tenuto a riesaminare  la  domanda  di  ammissione  su  richiesta  del
collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato
con un rappresentante dell'aspirante socio.  L'istanza  di  revisione
deve essere presentata entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione della deliberazione e  il  collegio  dei  probiviri  si
pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 
  ((5-bis. Per favorire la patrimonializzazione  della  societa',  lo
statuto puo' subordinare l'ammissione a socio, oltre che a  requisiti
soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il  cui  venir
meno comporta la decadenza dalla qualita' cosi' assunta)). 
  6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia  rifiutato
l'ammissione a socio possono esercitare i  diritti  aventi  contenuto
patrimoniale relativi alle azioni possedute,  fermo  restando  quanto
disposto dal comma 2. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha  disposto  (con  l'art.  28-bis,
comma 1) che "Per i soggetti che  alla  data  del  31  dicembre  2007
detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche  popolari
superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito  di  un  anno  il
termine per l'alienazione delle azioni eccedenti  di  cui  al  citato
comma 2 del medesimo articolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art.  41,  comma
14) che il termine  di  un  anno  per  l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui comma 2 del presente articolo, e'  differito  fino
ad un anno qualora il superamento del limite previsto dalla  predetta
disposizione derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure
fra investitori. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
17-bis) che "Il termine di un anno per l'adempimento  del  dovere  di
alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gia'  prorogato  dall'articolo
28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.  248,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31,  e  dall'articolo
41 del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e'  differito  al
31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del  31  dicembre  2008
detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti
fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il  superamento
del limite derivi da operazioni di concentrazione tra  banche  oppure
tra investitori, fermo restando che tale  partecipazione  non  potra'
essere incrementata". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
17-quaterdecies), che il termine di un  anno  per  l'adempimento  del
dovere di alienazione di cui al presente  articolo,  comma  2,  terzo
periodo, e'  ulteriormente  prorogato  al  31  dicembre  2014  per  i
soggetti  che  alla  data  del  31  dicembre  2009   detenevano   una
partecipazione al capitale sociale superiore ai  limiti  fissati  dal
primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento  del  limite
derivi  da  operazioni  di  concentrazione  tra  banche  oppure   tra
investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere
incrementata. 
                              Art. 31. 
                  (( (Trasformazioni e fusioni). )) 
 
  ((1. Le trasformazioni di banche popolari in societa' per azioni  o
le fusioni a cui prendano parte banche popolari e  da  cui  risultino
societa' per azioni, le  relative  modifiche  statutarie  nonche'  le
diverse determinazioni di cui  all'articolo  29,  comma  2-ter,  sono
deliberate: 
    a) in prima convocazione, con la maggioranza dei  due  terzi  dei
voti espressi, purche'  all'assemblea  sia  rappresentato  almeno  un
decimo dei soci della banca; 
    b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due  terzi  dei
voti  espressi,  qualunque  sia  il  numero  dei   soci   intervenuti
all'assemblea. 
  2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28,
comma 2-ter. 
  3. Si applicano gli articoli 56 e 57.)) 
                               Art. 32 
                                Utili 
 
  1. Le banche popolari devono destinare almeno il  dieci  per  cento
degli utili netti annuali a riserva legale. 
  2. La quota di utili non  assegnata  a  riserva  legale,  ad  altre
riserve,  ad  altre  destinazioni  previste  dallo  statuto   o   non
distribuita ai soci, e' destinata a beneficenza o assistenza. 

Sezione II
Banche di credito cooperativo

                               Art. 33 
                           Norme generali 
 
  1. Le banche di credito cooperativo sono  costituite  in  forma  di
societa' cooperativa per azioni a responsabilita' limitata. 
  1-bis. L'adesione a un gruppo bancario  cooperativo  e'  condizione
per  il  rilascio  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'
bancaria in forma di banca di credito  cooperativo  ((,  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 37-bis, comma 1-bis)).(67) 
  1-ter. Non si puo' dare  corso  al  procedimento  per  l'iscrizione
nell'albo  delle  societa'  cooperative  di  cui  all'articolo  2512,
secondo comma, del  codice  civile  se  non  consti  l'autorizzazione
prevista dal comma 1-bis. 
  2.  La  denominazione   deve   contenere   l'espressione   "credito
cooperativo". 
  3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo
spetta ai competenti organi sociali fatte salve le  previsioni  degli
articoli 150-ter e 37-bis, comma 3. 
  4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere  inferiore
a venticinque euro ne' superiore cinquecento euro. (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica  apportata  all'art.  33,  comma  4  del  presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1)  che
"Durante la fase  di  costituzione  di  gruppi  bancari  cooperativi,
l'obbligo  di  cui  all'articolo  33,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  introdotto  dal  presente
decreto, e' assolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma
3 dell'articolo 2 del presente decreto e fino alla data  di  adesione
della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo,
dall'adesione della stessa a un  Fondo  temporaneo  delle  banche  di
credito cooperativo, promosso dalla Federazione italiana delle banche
di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane  mediante  strumento
di natura privatistica". 
                               Art. 34 
                                Soci 
 
  1. Il numero minimo dei soci delle banche  di  credito  cooperativo
non puo' essere inferiore  a  ((cinquecento)).  Qualora  tale  numero
diminuisca, la compagine sociale deve  essere  reintegrata  entro  un
anno; in caso contrario, la banca e' posta in liquidazione. 
  2.  Per  essere  soci  di  una  banca  di  credito  cooperativo  e'
necessario risiedere, aver  sede  ovvero  operare  con  carattere  di
continuita' nel territorio di competenza della banca stessa. 
  3. Ogni socio ha un voto, qualunque  sia  il  numero  delle  azioni
possedute. 
  4. Nessun socio  puo'  possedere  azioni  il  cui  valore  nominale
complessivo superi ((centomila)) euro. (10) 
  ((4-bis.  Lo  statuto  puo'  prevedere,   tra   i   requisiti   per
l'ammissione a socio, la sottoscrizione o  l'acquisto  di  un  numero
minimo di azioni.)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 4 AGOSTO 1999, N. 342. 
  6. Si applica l'articolo 30, comma 5. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che la modifica  apportata  all'art.  34,  comma  4  del  presente
provvedimento decorre dal 1 gennaio 2002. 
                               Art. 35 
                            Operativita' 
 
  1.  Le  banche  di  credito  cooperativo  esercitano   il   credito
prevalentemente  a  favore  dei  soci.   La   Banca   d'Italia   puo'
autorizzare, per periodi determinati, le singole  banche  di  credito
cooperativo a  una  operativita'  prevalente  a  favore  di  soggetti
diversi  dai  soci,  unicamente   qualora   sussistano   ragioni   di
stabilita'. 
  2. Gli statuti contengono le norme relative  alle  attivita',  alle
operazioni di impiego e di raccolta e alla  competenza  territoriale,
((nonche' ai poteri attribuiti alla capogruppo ai sensi dell'articolo
37-bis,)) determinate sulla base  dei  criteri  fissati  dalla  Banca
d'Italia. 
                               Art. 36 
                    ((Fusioni e trasformazioni)) 
 
  1. La Banca d'Italia  autorizza,  nell'interesse  dei  creditori  e
qualora sussistano ragioni  di  stabilita',  fusioni  tra  banche  di
credito cooperativo e banche  di  diversa  natura  da  cui  risultino
((...)) banche costituite in forma di societa' per azioni. 
  ((1-bis. In caso di recesso o  esclusione  da  un  gruppo  bancario
cooperativo, la  banca  di  credito  cooperativo,  entro  il  termine
stabilito con le disposizioni di cui all'articolo  37-bis,  comma  7,
previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo
alla sana e prudente gestione della banca, puo' deliberare la propria
trasformazione in societa'  per  azioni.  In  mancanza,  la  societa'
delibera la propria liquidazione)). 
  2. Le deliberazioni assembleari sono  assunte  con  le  maggioranze
previste dagli statuti per le modificazioni  statutarie;  quando,  in
relazione all'oggetto  delle  modificazioni,  gli  statuti  prevedano
maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata.  E'  fatto
salvo il diritto di recesso dei soci. 
  ((3. Si applicano gli articoli 56, comma 2, e 57, commi 2, 3 e 4.)) 
                               Art. 37 
                                Utili 
 
  1. Le banche di credito  cooperativo  devono  destinare  almeno  il
settanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 
  2. Una quota degli utili netti annuali deve essere  corrisposta  ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
nella misura e con le modalita' previste dalla legge. 
  3. La quota di utili che  non  e'  assegnata  ai  sensi  dei  commi
precedenti e che non e' utilizzata per la rivalutazione delle  azioni
o assegnata ad altre  riserve  o  distribuita  ai  soci  deve  essere
destinata a fini di beneficenza o mutualita'. 
                             Art. 37-bis 
                     Gruppo Bancario Cooperativo 
 
  1. Il gruppo bancario cooperativo e' composto da: 
    a) una societa' capogruppo costituita in forma  di  societa'  per
azioni e autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  bancaria  il  cui
capitale e' detenuto in misura pari ad almeno il sessanta  per  cento
dalle banche di  credito  cooperativo  appartenenti  al  gruppo,  che
esercita attivita' di direzione e coordinamento  sulle  societa'  del
gruppo sulla base di un contratto  conforme  a  quanto  previsto  dal
comma  3  del  presente  articolo.  Il  medesimo  contratto  assicura
l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea;  il  requisito
minimo di  patrimonio  netto  della  societa'  capogruppo  e'  di  un
miliardo di euro; 
    b) le banche di credito cooperativo che aderiscono al contratto e
hanno adottato le connesse clausole statutarie; 
    c) le societa' bancarie, finanziarie  e  strumentali  controllate
dalla capogruppo, come definite dall'articolo 59. 
    c-bis) eventuali sottogruppi  territoriali  facenti  capo  a  una
banca costituita  in  forma  di  societa'  per  azioni  sottoposta  a
direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera  a)  e
composti dalle altre societa' di cui alle lettere b) e c). 
  1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi  sede  legale  nelle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  rispettivamente
costituire autonomi  gruppi  bancari  cooperativi  composti  solo  da
banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia
autonoma e che comunque non abbiano piu' di  due  sportelli  siti  in
province limitrofe, tra cui la corrispondente  banca  capogruppo,  la
quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
a); il requisito minimo di patrimonio netto e' stabilito dalla  Banca
d'Italia ai sensi del  comma  7-bis.((Le  medesime  banche  hanno  la
facolta' di adottare, in alternativa  alla  costituzione  del  gruppo
bancario cooperativo, sistemi di tutela  istituzionale,  in  coerenza
con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7,  del  regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
agosto 2013)). 
  2. Lo statuto della  capogruppo  indica  il  numero  massimo  delle
azioni con diritto di voto che possono  essere  detenute  da  ciascun
socio, direttamente o  indirettamente,  ai  sensi  dell'articolo  22,
comma 1. 
  2-bis. Lo statuto della  capogruppo  stabilisce  che  i  componenti
dell'organo di amministrazione espressione delle  banche  di  credito
cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla  meta'  piu'  due  del
numero complessivo dei consiglieri di amministrazione. 
  3. Il contratto di  coesione  che  disciplina  la  direzione  e  il
coordinamento della capogruppo sul gruppo indica: 
    a) la banca capogruppo, cui sono attribuiti  la  direzione  e  il
coordinamento del gruppo; 
    b) i poteri della capogruppo che, nel  rispetto  delle  finalita'
mutualistiche e del carattere localistico  delle  banche  di  credito
cooperativo, includono: 
      1) l'individuazione e l'attuazione degli  indirizzi  strategici
ed obiettivi operativi del gruppo, tenendo conto di  quanto  previsto
dal comma 3-bis, nonche' gli altri poteri necessari  per  l'attivita'
di direzione e coordinamento, proporzionati alla  rischiosita'  delle
banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i  poteri  di  influenza
sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto  dei  requisiti
prudenziali  e  delle  altre  disposizioni  in  materia  bancaria   e
finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; 
      2) i casi,  comunque  motivati,  in  cui  la  capogruppo  puo',
rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o  piu'
componenti, fino a concorrenza della  maggioranza,  degli  organi  di
amministrazione e controllo delle societa' aderenti al  gruppo  e  le
modalita' di esercizio di tali poteri; 
      3) l'esclusione di una  banca  dal  gruppo  in  caso  di  gravi
violazioni degli obblighi previsti dal contratto e  le  altre  misure
sanzionatorie graduate in relazione alla gravita' della violazione; 
    c) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella  distribuzione
dei vantaggi derivanti dall'attivita' comune; 
    d)  i  criteri  e  le  condizioni   di   adesione,   di   diniego
dell'adesione e di recesso dal contratto, nonche' di  esclusione  dal
gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il  principio
di solidarieta' tra le banche cooperative a mutualita' prevalente. 
  3-bis. Con atto della capogruppo e'  disciplinato  il  processo  di
consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al  gruppo
in  materia  di  strategie,  politiche  commerciali,   raccolta   del
risparmio ed erogazione del credito nonche' riguardo al perseguimento
delle  finalita'  mutualistiche.  Al  fine  di  tener   conto   delle
specificita'  delle  aree  interessate,  la   consultazione   avviene
mediante assemblee territoriali delle banche di credito  cooperativo,
i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo. 
  3-ter. Le  banche  del  gruppo  che,  sulla  base  del  sistema  di
classificazione del rischio adottato dalla capogruppo,  si  collocano
nelle classi di rischio  migliori:  a)  definiscono  in  autonomia  i
propri piani strategici  e  operativi,  nel  quadro  degli  indirizzi
impartiti  dalla  capogruppo  e  sulla  base  delle  metodologie   da
quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla  capogruppo  che
ne verifica la  coerenza  con  i  citati  indirizzi;  c)  nominano  i
componenti dei propri organi di amministrazione  e  controllo  e,  in
caso  di  mancato  gradimento  della  capogruppo,  sottopongono  alla
stessa, ai fini della sostituzione di ogni  componente  non  gradito,
una lista di tre candidati diversi  da  quelli  gia'  indicati  nella
medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti  di  cui  al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai  sensi
dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo  di  specificazione  del
sistema di classificazione del  rischio  previsto  nel  contratto  di
coesione  e'  sottoposto  all'approvazione  preventiva  della   Banca
d'Italia. 
  4. Il contratto di cui al comma 3 prevede  la  garanzia  in  solido
delle obbligazioni assunte dalla  capogruppo  e  dalle  altre  banche
aderenti,  nel  rispetto  della  disciplina  prudenziale  dei  gruppi
bancari e delle singole banche aderenti. 
  5. L'adesione, il rigetto delle richieste di adesione, il recesso e
l'esclusione di una banca di  credito  cooperativo  sono  autorizzati
dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana  e  prudente  gestione
del gruppo e della singola banca. 
  6. Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di
credito cooperativo e delle  banche  cui  fanno  capo  i  sottogruppi
territoriali  non  si  applicano  gli  articoli  2359-bis,  2359-ter,
2359-quater e 2359-quinquies del codice civile. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, puo' essere stabilita una soglia  di  partecipazione  delle
banche di credito cooperativo al capitale della  societa'  capogruppo
diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle
esigenze di stabilita' del gruppo. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  al  fine  di  assicurare   l'adeguatezza   dimensionale   e
organizzativa del gruppo bancario  cooperativo,  puo'  stabilire  con
proprio decreto, sentita la Banca d'Italia: 
    a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo
bancario cooperativo; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 25 LUGLIO 2018, N.  91,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 SETTEMBRE 2018, N. 108; 
    c) le modalita' e i criteri per assicurare il riconoscimento e la
salvaguardia delle peculiarita' linguistiche e culturali delle banche
di credito cooperativo aventi sede legale  nelle  regioni  a  statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e  prudente
gestione,  la  competitivita'  e  l'efficienza  del  gruppo  bancario
cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile  e
delle finalita' mutualistiche, detta disposizioni di  attuazione  del
presente   articolo   e   dell'articolo   37-ter,   con   particolare
riferimento: 
    a)  ai  requisiti  minimi   organizzativi   e   operativi   della
capogruppo; 
    b) al contenuto minimo del contratto di  cui  al  comma  3,  alle
caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per
la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo; 
    c) ai  requisiti  specifici,  compreso  il  requisito  minimo  di
patrimonio  netto  della  capogruppo,  relativi  ai  gruppi   bancari
cooperativi previsti dal comma 1-bis. 
    8.  Al  gruppo  bancario  cooperativo  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del Titolo III, Capo II. 
                             Art. 37-ter 
          ((Costituzione del gruppo bancario cooperativo)) 
 
  ((1. La banca che intenda assumere il ruolo di capogruppo ai  sensi
dell'articolo 37-bis, comma  1,  lettera  a),  trasmette  alla  Banca
d'Italia: 
    a) uno schema di contratto conforme a quanto stabilito  ai  sensi
dell'articolo 37-bis; 
    b) un elenco delle banche di credito cooperativo  e  delle  altre
societa' che intendono aderire al gruppo bancario cooperativo. 
  2. La  Banca  d'Italia  accerta  la  sussistenza  delle  condizioni
previste ai sensi dell'articolo 37-bis e, in particolare, il grado di
adeguatezza patrimoniale e finanziaria del gruppo e  l'idoneita'  del
contratto a consentire la sana e prudente gestione del gruppo. 
  3. A seguito dell'accertamento previsto dal comma 2, le  banche  di
credito cooperativo stipulano con la capogruppo il contratto  di  cui
all'articolo  37-bis   e   provvedono   alle   necessarie   modifiche
statutarie,  che  sono  approvate   con   le   maggioranze   previste
dall'articolo 31, comma 1. 
  4. Il contratto e' trasmesso  alla  Banca  d'Italia,  che  provvede
all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi.  Successivamente,  si
da'  corso  all'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai   sensi
dell'articolo 2497-bis, secondo comma, del codice civile.)) 

Capo VI
NORME RELATIVE
A PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO
Sezione I
Credito fondiario e alle opere pubbliche

                               Art. 38 
                    Nozione di credito fondiario 
 
  1. Il credito fondiario ha per oggetto la concessione, da parte  di
banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca
di primo grado su immobili. 
  2. La Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del  CICR,
determina l'ammontare massimo dei  finanziamenti,  individuandolo  in
rapporto al valore dei beni ipotecati  o  al  costo  delle  opere  da
eseguire sugli stessi, nonche' le  ipotesi  in  cui  la  presenza  di
precedenti iscrizioni ipotecarie non  impedisce  la  concessione  dei
finanziamenti. 
                               Art. 39 
                              Ipoteche 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione ipotecaria le  banche  possono  eleggere
domicilio presso la propria sede. 
  2. Quando la stipulazione del contratto e l'erogazione  del  denaro
formino oggetto  di  atti  separati,  il  conservatore  dei  registri
immobiliari, in base alla quietanza rilasciata dal  beneficiario  del
finanziamento,  esegue,  a  margine   dell'iscrizione   gia'   presa,
l'annotazione dell'avvenuto  pagamento  e  dell'eventuale  variazione
degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta
fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante
dall'annotazione stessa. 
  3. Il credito della banca relativo a finanziamenti con clausole  di
indicizzazione e' garantito dall'ipoteca iscritta fino a  concorrenza
dell'importo effettivamente dovuto per effetto  dell'applicazione  di
dette    clausole.    L'adeguamento    dell'ipoteca    si    verifica
automaticamente se la  nota  d'iscrizione  menziona  la  clausola  di
indicizzazione. 
  4. Le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate a
revocatoria fallimentare quando siano  state  iscritte  dieci  giorni
prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di  fallimento.
L'art. 67 della  legge  fallimentare  non  si  applica  ai  pagamenti
effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari. 
  5. I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta  parte  del
debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale  della
somma iscritta. Essi hanno inoltre il diritto di ottenere la parziale
liberazione di uno o piu' immobili ipotecati  quando,  dai  documenti
prodotti o da perizie, risulti che  per  le  somme  ancora  dovute  i
rimanenti beni vincolati costituiscono una  garanzia  sufficiente  ai
sensi dell'art. 38. 
  ((6. In caso di edificio o complesso condominiale per il quale puo'
ottenersi   l'accatastamento   delle   singole   porzioni   che    lo
costituiscono, ancorche' in corso di  costruzione,  il  debitore,  il
terzo acquirente, il promissario acquirente o l'assegnatario del bene
ipotecato o di parte dello stesso, questi ultimi  limitatamente  alla
porzione immobiliare da essi acquistata o promessa in acquisto  o  in
assegnazione, hanno diritto alla suddivisione  del  finanziamento  in
quote  e,   correlativamente,   al   frazionamento   dell'ipoteca   a
garanzia.)) 
  (( 6-bis. La banca deve provvedere agli adempimenti di cui al comma
6 entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento  della
richiesta di suddivisione del finanziamento  in  quote  corredata  da
documentazione idonea a comprovare l'identita'  del  richiedente,  la
data certa del titolo e l'accatastamento delle singole  porzioni  per
le quali e' richiesta la suddivisione del finanziamento. Tale termine
e' aumentato  a  centoventi  giorni,  se  la  richiesta  riguarda  un
finanziamento da suddividersi in piu' di cinquanta quote. 
  6-ter. Qualora la banca non provveda entro il termine  indicato  al
comma 6-bis, il richiedente puo' presentare ricorso al presidente del
tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  situato   l'immobile;   il
presidente del tribunale, sentite le parti, ove accolga  il  ricorso,
designa un notaio che, anche avvalendosi di ausiliari, redige un atto
pubblico di  frazionamento  sottoscritto  esclusivamente  dal  notaio
stesso. Dall'atto di suddivisione del  finanziamento  o  dal  diverso
successivo termine stabilito nel  contratto  di  mutuo  decorre,  con
riferimento alle quote frazionate, l'inizio  dell'ammortamento  delle
somme erogate; di tale circostanza si fa menzione nell'atto stesso. 
  6-quater.  Salvo   diverso   accordo   delle   parti,   la   durata
dell'ammortamento  e'  pari  a  quella  originariamente  fissata  nel
contratto di mutuo e l'ammortamento stesso e' regolato  al  tasso  di
interesse determinato in base ai criteri  di  individuazione  per  il
periodo di preammortamento immediatamente precedente. Il responsabile
del   competente   Ufficio   del   territorio   annota   a    margine
dell'iscrizione ipotecaria il frazionamento del finanziamento e della
relativa ipoteca, l'inizio e la durata dell'ammortamento ed il  tasso
relativo.)) 
  7. Agli effetti dei  diritti  di  scritturato  e  degli  emolumenti
ipotecari, nonche' dei compensi e dei diritti  spettanti  al  notaio,
gli atti  e  le  formalita'  ipotecarie,  anche  di  annotazione,  si
considerano come una sola stipula, una sola operazione  sui  registri
immobiliari e un solo certificato. Gli onorari notarili sono  ridotti
alla meta'. 
                               Art. 40 
          Estinzione anticipata e risoluzione del contratto 
 
  ((1. I debitori hanno facolta' di  estinguere  anticipatamente,  in
tutto o in  parte,  il  proprio  debito,  corrispondendo  alla  banca
esclusivamente   un   compenso   onnicomprensivo   per   l'estinzione
contrattualmente stabilito. I  contratti  indicano  le  modalita'  di
calcolo del compenso, secondo i criteri stabiliti dal  CICR  al  solo
fine di garantire la trasparenza delle condizioni.)) 
  2. La banca puo' invocare come causa di risoluzione  del  contratto
il ritardato pagamento quando lo  stesso  si  sia  verificato  almeno
sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce  ritardato
pagamento quello effettuato tra il trentesimo e  il  centoottantesimo
giorno dalla scadenza della rata. 
                             Art. 40-bis 
                    Cancellazione delle ipoteche 
  
  1. Ai fini di cui all'articolo 2878 del codice civile e  in  deroga
all'articolo 2847 del codice civile, l'ipoteca iscritta a garanzia di
obbligazioni derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato  a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n.  122,  ancorche'  annotata  su  titoli  cambiari,  si
estingue automaticamente alla data  di  estinzione  dell'obbligazione
garantita ((...)). 
  2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante  la  data
di  estinzione  dell'obbligazione  e  trasmette  al  conservatore  la
relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa  data,  senza
alcun onere per  il  debitore  e  secondo  le  modalita'  determinate
dall'Agenzia del territorio. 
  3. L'estinzione non si verifica  se  il  creditore,  ricorrendo  un
giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del  territorio  e
al debitore, entro il termine di cui al comma 2 e  con  le  modalita'
previste dal codice civile  per  la  rinnovazione  dell'ipoteca,  che
l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno  successivo
al  ricevimento  della  dichiarazione,  procede  all'annotazione   in
margine all'iscrizione dell'ipoteca  e  fino  a  tale  momento  rende
comunque conoscibile ai terzi richiedenti la comunicazione di cui  al
presente comma. 
  4. Decorso il termine di cui al comma 2 il conservatore,  accertata
la presenza della  comunicazione  di  cui  al  medesimo  comma  e  in
mancanza della comunicazione di cui al  comma  3,  procede  d'ufficio
alla cancellazione dell'ipoteca entro il  giorno  successivo  e  fino
all'avvenuta  cancellazione  rende  comunque  conoscibile  ai   terzi
richiedenti la comunicazione di cui al comma 2. ((...)) 
  5. Per gli atti previsti dal presente articolo  non  e'  necessaria
l'autentica notarile. 
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai  mutui
e ai  finanziamenti,  anche  non  fondiari,  concessi  da  banche  ed
intermediari  finanziari,  ovvero  concessi  da  enti  di  previdenza
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti. (38) 
  
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                               Art. 41 
                       Procedimento esecutivo 
 
  1. Nel procedimento di espropriazione relativo a  crediti  fondiari
e' escluso l'obbligo  della  notificazione  del  titolo  contrattuale
esecutivo. 
  2.  L'azione  esecutiva  sui   beni   ipotecati   a   garanzia   di
finanziamenti fondiari puo' essere iniziata o proseguita dalla  banca
anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.  Il  curatore
ha  facolta'  di  intervenire  nell'esecuzione.  La  somma   ricavata
dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede  di  riparto  risulta
spettante alla banca, viene attribuita al fallimento. 
  3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il
curatore del fallimento del debitore versano alla  banca  le  rendite
degli  immobili  ipotecati  a  suo  favore,  dedotte  le   spese   di
amministrazione e i tributi,  sino  al  soddisfacimento  del  credito
vantato. 
  4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il
giudice  dell'esecuzione   prevede,   indicando   il   termine,   che
l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi  della
facolta' di subentrare nel contratto di  finanziamento  prevista  dal
comma  5,  versino  direttamente  alla  banca  la  parte  del  prezzo
corrispondente al complessivo credito della stessa.  L'aggiudicatario
o  l'assegnatario  che  non  provvedano  al  versamento  nel  termine
stabilito sono considerati inadempienti ai sensi  dell'art.  587  del
codice di procedura civile. 
  5. L'aggiudicatario  o  l'assegnatario  possono  subentrare,  senza
autorizzazione  del  giudice  dell'esecuzione,   nel   contratto   di
finanziamento stipulato dal  debitore  espropriato,  assumendosi  gli
obblighi relativi, purche' entro quindici giorni dal decreto previsto
dall'art. 574 del  codice  di  procedura  civile  ovvero  dalla  data
dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla  banca  le  rate
scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in piu' lotti,
ciascun  aggiudicatario  o   assegnatario   e'   tenuto   a   versare
proporzionalmente alla banca le rate  scadute,  gli  accessori  e  le
spese. 
  6.  Il  trasferimento  del  bene  espropriato  e  il  subentro  nel
contratto di finanziamento previsto dal comma 5  restano  subordinati
all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del  codice  di
procedura civile. 
                               Art. 42 
               Nozione di credito alle opere pubbliche 
 
  1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto  la  concessione,
da parte di banche, a favore  di  soggetti  pubblici  o  privati,  di
finanziamenti destinati alla realizzazione di opere  pubbliche  o  di
impianti di pubblica utilita'. 
  2. Quando la concessione del  finanziamento  avviene  a  favore  di
soggetti privati, il  requisito  di  opera  pubblica  o  di  pubblica
utilita' deve risultare da leggi o da  provvedimenti  della  pubblica
amministrazione. 
  3. I finanziamenti possono essere assistiti dal privilegio previsto
dall'art. 46. 
  4. Quando i finanziamenti siano garantiti da ipoteca  su  immobili,
si applica la disciplina  prevista  dalla  presente  sezione  per  le
operazioni di credito fondiario. 

Sezione II
Credito agrario e peschereccio

                               Art. 43 
                               Nozione 
 
  1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione,  da  parte  di
banche,  di  finanziamenti  destinati  alle  attivita'   agricole   e
zootecniche nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. 
  2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da  parte
di banche, di finanziamenti  destinati  alle  attivita'  di  pesca  e
acquacoltura, nonche' a quelle a esse connesse o collaterali. 
  3.  Sono  attivita'  connesse  o  collaterali   l'agriturismo,   la
manipolazione, conservazione, trasformazione,  commercializzazione  e
valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre  attivita'  individuate
dal CICR. 
  4. Le operazioni di  credito  agrario  e  di  credito  peschereccio
possono essere  effettuate  mediante  utilizzo,  rispettivamente,  di
cambiale agraria e di  cambiale  pesca.  La  cambiale  agraria  e  la
cambiale pesca devono  indicare  lo  scopo  del  finanziamento  e  le
garanzie  che  lo  assistono,  nonche'   il   luogo   dell'iniziativa
finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a
ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria. 
                               Art. 44 
                           (( (Garanzie). 
 
  1. I finanziamenti di credito agrario e  di  credito  peschereccio,
anche a  breve  termine,  possono  essere  assistiti  dal  privilegio
previsto dall'articolo 46. 
  2. I finanziamenti a breve e medio termine di credito agrario e  di
credito peschereccio sono assistiti da privilegio legale sui seguenti
beni mobili dell'impresa finanziata: 
a) frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; 
b) bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri
   beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
c) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei  beni  indicati
   nelle lettere a) e b). 
  3.  Il  privilegio  legale  si  colloca  nel  grado  immediatamente
successivo ai crediti per le imposte sui redditi immobiliari  di  cui
al numero 2) dell'articolo 2778 del codice civile. 
  4. In caso di inadempimento, il giudice del luogo in cui si trovano
i beni sottoposti ai privilegi di cui ai commi 1 e 2 puo', su istanza
della  banca  creditrice,  assunte  sommarie  informazioni,  disporne
l'apprensione e la  vendita.  Quest'ultima  e'  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 1515 del codice civile. 
  5. Ove i finanziamenti di credito agrario e di credito peschereccio
siano garantiti da ipoteca su  immobili,  si  applica  la  disciplina
prevista dalla sezione I del  presente  capo  per  le  operazioni  di
credito fondiario)). 
    
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  AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 4 gennaio 1994,  n.  1,  convertito,  senza  modificazioni,
dalla L. 17 febbraio 1994, n. 135 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che " Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1994[...]." 
                               Art. 45 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )) 

Sezione III
Altre operazioni

                               Art. 46 
        Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi 
 
  1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese puo' essere garantita da  privilegio  speciale
su beni mobili, comunque destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: 
a)  impianti  e  opere  esistenti  e  futuri,  concessioni   e   beni
strumentali; 
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte,  prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci; 
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei  beni  indicati
nelle lettere procedenti. 
  ((1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.)) 
  2. Il privilegio, a  pena  di  nullita',  deve  risultare  da  atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti  i  beni  e  i
crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di  cui  al  comma  1-bis,  il
sottoscrittore o i sottoscrittori di  tali  obbligazioni  o  un  loro
rappresentante)), il debitore  e  il  soggetto  che  ha  concesso  il
privilegio, l'ammontare e le condizioni del  finanziamento  ((o,  nel
caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi  di
cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile  o
di cui all'articolo 2483, comma 3, del  codice  civile))  nonche'  la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 
  3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni  e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli  del  luogo  ove  ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 
  4. Il privilegio previsto dal  presente  articolo  si  colloca  nel
grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e  non
pregiudica gli altri titoli di prelazione  di  pari  grado  con  data
certa anteriore a quella della trascrizione. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio puo' essere esercitato anche nei  confronti  dei  terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi  in  cui  non
sia possibile far  valere  il  privilegio  nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
  6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'. 
                               Art. 47 
     (( (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici). 
 
  1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi
previsti dalle vigenti leggi  di  agevolazione,  purche'  essi  siano
regolati da contratto con  l'amministrazione  pubblica  competente  e
rientrino tra le attivita' che le  banche  possono  svolgere  in  via
ordinaria.   Ai   finanziamenti   si   applicano   integralmente   le
disposizioni  delle  leggi  di  agevolazione,  ivi  comprese   quelle
relative  alle  misure  fiscali  e  tariffarie  e  ai  privilegi   di
procedura. 
  2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici  di  agevolazione
creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a
essi  inerenti,  sono  disciplinate  da   contratti   stipulati   tra
l'amministrazione  pubblica  competente  e  le   banche   da   questa
prescelte. I contratti indicano criteri e modalita' idonei a superare
il conflitto di interessi tra la gestione  dei  fondi  e  l'attivita'
svolta per proprio conto dalle banche;  a  tal  fine  possono  essere
istituiti organi distinti preposti all'assunzione delle deliberazioni
in  materia  agevolativa  e  separate   contabilita'.   I   contratti
determinano  altresi'  i  compensi  e  i  rimborsi   spettanti   alla
banche.((13)) 
  3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che la  banca
alla quale  e'  attribuita  la  gestione  di  un  fondo  pubblico  di
agevolazione e' tenuta a stipulare a sua volta  contratti  con  altre
banche per disciplinare  la  concessione,  a  valere  sul  fondo,  di
contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi  ultimi
contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente. )) 
    
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  AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art. 9, comma 2)
che la stipulazione dei contratti, prevista dall'articolo 47, comma 2
deve avvenire entro il 1 luglio 2000. 
                                Art. 48 
                           (( (Credito su pegno). 
 
  1. Le banche possono intraprendere l'esercizio del credito su pegno
di cose mobili disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal
regio decreto 25 maggio 1939, n.  1279,  dotandosi  delle  necessarie
strutture e dandone comunicazione alla Banca d'Italia.)) 
                             Art. 48-bis 
 
(( (Finanziamento alle imprese garantito  da  trasferimento  di  bene
              immobile sospensivamente condizionato).)) 
 
  ((1. Il contratto di finanziamento concluso tra un  imprenditore  e
una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti  nei
confronti  del  pubblico  ai  sensi  dell'articolo  106  puo'  essere
garantito dal  trasferimento,  in  favore  del  creditore  o  di  una
societa' dallo stesso controllata o al medesimo  collegata  ai  sensi
delle vigenti disposizioni di  legge  e  autorizzata  ad  acquistare,
detenere, gestire  e  trasferire  diritti  reali  immobiliari,  della
proprieta'  di  un  immobile  o  di  un  altro  diritto   immobiliare
dell'imprenditore  o  di  un  terzo,   sospensivamente   condizionato
all'inadempimento del debitore a  norma  del  comma  5.  La  nota  di
trascrizione del trasferimento sospensivamente condizionato di cui al
presente comma deve indicare gli elementi di cui  all'articolo  2839,
secondo comma, numeri 4), 5) e 6), del codice civile. 
  2. In caso di inadempimento, il creditore ha diritto  di  avvalersi
degli effetti del patto di cui al comma 1,  purche'  al  proprietario
sia corrisposta l'eventuale differenza tra il  valore  di  stima  del
diritto e  l'ammontare  del  debito  inadempiuto  e  delle  spese  di
trasferimento. 
  3. Il trasferimento  non  puo'  essere  convenuto  in  relazione  a
immobili adibiti  ad  abitazione  principale  del  proprietario,  del
coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado. 
  4. Il patto di cui al comma 1  puo'  essere  stipulato  al  momento
della conclusione del contratto  di  finanziamento  o,  anche  per  i
contratti in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, per atto notarile, in sede di successiva  modificazione
delle condizioni contrattuali.  Qualora  il  finanziamento  sia  gia'
garantito da ipoteca, il trasferimento  sospensivamente  condizionato
all'inadempimento, una volta trascritto, prevale sulle trascrizioni e
iscrizioni eseguite successivamente all'iscrizione ipotecaria.  Fatti
salvi  gli  effetti   dell'aggiudicazione,   anche   provvisoria,   e
dell'assegnazione, la disposizione di cui al  periodo  precedente  si
applica anche quando l'immobile e' stato sottoposto ad espropriazione
forzata in forza di pignoramento trascritto prima della  trascrizione
del patto  di  cui  al  comma  1  ma  successivamente  all'iscrizione
dell'ipoteca; in tal caso, si applica il comma 10. 
  5. Per gli effetti  del  presente  articolo,  si  ha  inadempimento
quando il mancato pagamento si protrae  per  oltre  nove  mesi  dalla
scadenza di almeno tre rate,  anche  non  consecutive,  nel  caso  di
obbligo di rimborso a rate mensili;  o  per  oltre  nove  mesi  dalla
scadenza anche di una sola rata, quando  il  debitore  e'  tenuto  al
rimborso rateale secondo termini di  scadenza  superiori  al  periodo
mensile; ovvero, per oltre nove  mesi,  quando  non  e'  prevista  la
restituzione mediante pagamenti da effettuarsi in via rateale,  dalla
scadenza  del  rimborso  previsto  nel  contratto  di  finanziamento.
Qualora alla data di scadenza  della  prima  delle  rate,  anche  non
mensili, non pagate di cui al primo periodo il  debitore  abbia  gia'
rimborsato il finanziamento ricevuto in misura almeno pari all'85 per
cento della quota capitale, il periodo di  inadempimento  di  cui  al
medesimo  primo  periodo  e'  elevato  da  nove  a  dodici  mesi.  Al
verificarsi dell'inadempimento di cui al presente comma, il creditore
e' tenuto a notificare al debitore e, se  diverso,  al  titolare  del
diritto  reale  immobiliare,  nonche'  a  coloro  che  hanno  diritti
derivanti  da  titolo  iscritto  o   trascritto   sull'immobile   una
dichiarazione di volersi avvalere degli effetti del patto di  cui  al
medesimo  comma,  secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo,
precisando l'ammontare del credito per cui procede. 
  6. Decorsi sessanta giorni dalla notificazione della  dichiarazione
di cui al comma 5, il creditore chiede al  presidente  del  tribunale
del luogo nel quale si trova l'immobile la nomina di un perito per la
stima, con relazione giurata, del diritto reale  immobiliare  oggetto
del patto di cui al comma 1. Il  perito  procede  in  conformita'  ai
criteri di cui all'articolo 568 del codice di procedura  civile.  Non
puo' procedersi alla nomina di un perito per  il  quale  ricorre  una
delle condizioni di cui  all'articolo  51  del  codice  di  procedura
civile. Si applica l'articolo 1349, primo comma, del  codice  civile.
Entro sessanta giorni dalla nomina, il perito comunica, ove possibile
a mezzo di posta elettronica certificata,  la  relazione  giurata  di
stima al debitore, e, se  diverso,  al  titolare  del  diritto  reale
immobiliare,  al  creditore  nonche'  a  coloro  che  hanno   diritti
derivanti  da  titolo  iscritto   o   trascritto   sull'immobile.   I
destinatari della comunicazione di cui al periodo precedente possono,
entro dieci giorni dalla  medesima  comunicazione,  inviare  note  al
perito; in tal caso il  perito,  entro  i  successivi  dieci  giorni,
effettua  una  nuova  comunicazione  della  relazione  rendendo   gli
eventuali chiarimenti. 
  7. Qualora il debitore contesti la stima, il creditore ha  comunque
diritto di avvalersi degli effetti del patto di  cui  al  comma  1  e
l'eventuale fondatezza della contestazione incide sulla differenza da
versare al titolare del diritto reale immobiliare. 
  8.  La  condizione  sospensiva  di  inadempimento,  verificatisi  i
presupposti di cui al comma 5, si considera avverata al momento della
comunicazione al creditore del valore di stima  di  cui  al  comma  6
ovvero al momento  dell'avvenuto  versamento  all'imprenditore  della
differenza di cui  al  comma  2,  qualora  il  valore  di  stima  sia
superiore all'ammontare del debito inadempiuto, comprensivo di  tutte
le spese ed i costi del trasferimento. Il contratto di  finanziamento
o la sua modificazione  a  norma  del  comma  4  contiene  l'espressa
previsione di  un  apposito  conto  corrente  bancario  senza  spese,
intestato al titolare del diritto reale  immobiliare,  sul  quale  il
creditore deve accreditare l'importo  pari  alla  differenza  tra  il
valore di stima e l'ammontare del debito inadempiuto. 
  9. Ai fini pubblicitari connessi all'annotazione  di  cancellazione
della condizione sospensiva ai sensi dell'articolo 2668, terzo comma,
del  codice  civile,  il  creditore,  anche  unilateralmente,   rende
nell'atto notarile di avveramento della condizione una dichiarazione,
a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445,  con  cui  attesta  l'inadempimento  del
debitore a norma del comma 5, producendo altresi' estratto  autentico
delle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile. 
  10. Puo' farsi luogo al trasferimento a norma del presente articolo
anche quando il diritto reale immobiliare gia' oggetto del  patto  di
cui  al  comma  1  sia   sottoposto   ad   esecuzione   forzata   per
espropriazione. In tal  caso  l'accertamento  dell'inadempimento  del
debitore  e'  compiuto,  su  istanza  del  creditore,   dal   giudice
dell'esecuzione e il valore  di  stima  e'  determinato  dall'esperto
nominato dallo stesso giudice. Il  giudice  dell'esecuzione  provvede
all'accertamento  dell'inadempimento  con  ordinanza,   fissando   il
termine entro il quale  il  creditore  deve  versare  una  somma  non
inferiore alle spese di esecuzione e, ove vi siano, ai crediti aventi
diritto di prelazione anteriore a  quello  dell'istante  ovvero  pari
all'eventuale  differenza  tra  il  valore  di  stima  del   bene   e
l'ammontare  del  debito  inadempiuto.  Avvenuto  il  versamento,  il
giudice dell'esecuzione, con decreto, da' atto dell'avveramento della
condizione. Il decreto e' annotato ai fini della cancellazione  della
condizione, a  norma  dell'articolo  2668  del  codice  civile.  Alla
distribuzione della somma ricavata si provvede  in  conformita'  alle
disposizioni di cui al libro terzo, titolo II, capo IV del codice  di
procedura civile. 
  11. Il comma 10 si applica, in quanto compatibile, anche quando  il
diritto reale immobiliare e' sottoposto ad esecuzione a  norma  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  12. Quando, dopo la trascrizione del  patto  di  cui  al  comma  1,
sopravviene il fallimento del titolare del diritto reale immobiliare,
il creditore, se e' stato ammesso al passivo, puo'  fare  istanza  al
giudice delegato perche', sentiti  il  curatore  e  il  comitato  dei
creditori, provveda a norma del comma 10, in quanto compatibile. 
  13. Entro trenta giorni dall'estinzione dell'obbligazione garantita
il creditore provvede, mediante atto notarile, a dare pubblicita' nei
registri  immobiliari  del  mancato  definitivo   avveramento   della
condizione sospensiva. 
  13-bis. Ai fini del concorso tra i creditori, il patto a  scopo  di
garanzia di cui al comma 1 e' equiparato all'ipoteca. 
  13-ter. La trascrizione del patto di cui al  comma  1  produce  gli
effetti di cui all'articolo 2855 del codice civile, avendo  riguardo,
in luogo del pignoramento, alla notificazione della dichiarazione  di
cui al comma 5.)) 

Capo VII
ASSEGNI CIRCOLARI E DECRETO INGIUNTIVO

                               Art. 49 
                          Assegni circolari 
 
  1. La Banca d'Italia  autorizza  le  banche  alla  emissione  degli
assegni circolari nonche' di altri  assegni  a  essi  assimilabili  o
equiparabili. Il provvedimento di autorizzazione e' pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. La Banca d'Italia ((...)) determina la misura, la composizione e
le modalita' per il versamento della cauzione che le banche emittenti
sono tenute a costituire presso la medesima Banca d'Italia  a  fronte
della circolazione degli assegni indicati nel comma 1. 
                               Art. 50 
                         Decreto ingiuntivo 
 
  1. La Banca d'Italia  e  le  banche  possono  chiedere  il  decreto
d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di  procedura  civile
anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture
contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve
altresi' dichiarare che il credito e' vero e liquido. 

TITOLO III
VIGILANZA
Capo I
VIGILANZA SULLE BANCHE

                               Art. 51 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le  modalita'  e  nei
termini da essa stabiliti, le segnalazioni  periodiche  nonche'  ogni
altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono  anche  i  bilanci
con le modalita' e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia. 
  1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
    a) la nomina e la mancata nomina del  soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti; 
    b) le dimissioni del soggetto incaricato della  revisione  legale
dei conti; 
    c) la risoluzione consensuale del mandato; 
    d)  la  revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei  conti,
fornendo adeguate spiegazioni in  ordine  alle  ragioni  che  l'hanno
determinata. 
  1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per l'invio
delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. 
  ((1-quater.  La  Banca  d'Italia  puo'  chiedere  informazioni   al
personale delle banche anche per il tramite di queste ultime. 
  1-quinquies. Le previsioni  del  comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato funzioni aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.)) 
                               Art. 52 
Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati  della
                     revisione legale dei conti 
 
  1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di
tutti gli atti o i fatti, di cui venga  a  conoscenza  nell'esercizio
dei propri compiti, che possano costituire  una  irregolarita'  nella
gestione delle banche o  una  violazione  delle  norme  disciplinanti
l'attivita'  bancaria.  A  tali  fini   lo   statuto   della   banca,
indipendentemente  dal  sistema  di   amministrazione   e   controllo
adottato, assegna all'organo che svolge la funzione  di  controllo  i
relativi compiti e poteri. 
  2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunica
senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati  nello
svolgimento  dell'incarico,  che   possano   costituire   una   grave
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero  che
possano pregiudicare la  continuita'  dell'impresa  o  comportare  un
giudizio negativo, un giudizio con rilievi  o  una  dichiarazione  di
impossibilita' di esprimere un giudizio sul bilancio.  Tale  soggetto
invia alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39. (36) 
  3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai soggetti che
esercitano i compiti ivi previsti presso le societa' che  controllano
le banche o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23. 
  4.  La  Banca  d'Italia  stabilisce  modalita'  e  termini  per  la
trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e 2. 
  ((4-bis. La Banca  d'Italia  trasmette  alla  BCE  le  informazioni
ricevute ai sensi del  presente  articolo,  nei  casi  e  secondo  le
modalita' stabiliti dalle disposizioni del MVU.)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 43,  comma
1, lettera h)) che il  comma  2-bis  dell'articolo  52  del  presente
decreto legislativo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino
alla  data  di  entrata  in  vigore  dei  regolamenti  del   Ministro
dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del  suddetto  decreto
legislativo. 
                             Art. 52-bis 
      (( (Sistemi interni di segnalazione delle violazioni).)) 
 
  ((1.  Le  banche  e  le  relative  capogruppo  adottano   procedure
specifiche per la  segnalazione  al  proprio  interno  da  parte  del
personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle
norme disciplinanti l'attivita' bancaria. 
  2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a: 
    a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante  e
del presunto responsabile della violazione, ferme restando le  regole
che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati  dall'autorita'
giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; 
    b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro  condotte
ritorsive,  discriminatorie  o   comunque   sleali   conseguenti   la
segnalazione; 
    c)  assicurare  per  la   segnalazione   un   canale   specifico,
indipendente e autonomo. 
  3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per  se'
violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. 
  4. La disposizione di cui all'articolo  7,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  non  trova  applicazione  con
riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata  solo
con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per  la
difesa del segnalato. 
  5. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo.)) 
                             Art. 52-ter 
          (Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia). 
 
  1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche  e
delle  relative  capogruppo,  segnalazioni  che  si   riferiscono   a
violazioni riguardanti norme  del  titolo  II  e  III,  nonche'  atti
dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie. 
  2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri  di  cui  all'articolo
52-bis, comma 2, lettere a) e b), e puo' stabilire condizioni, limiti
e procedure per la ricezione delle segnalazioni. 
  3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni  contenute  nelle
segnalazioni,  ove  rilevanti,  esclusivamente  nell'esercizio  delle
funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalita' previste
dall'articolo 5. 
  4. Nel caso di accesso ai sensi  degli  articoli  22,  e  seguenti,
della legge 7 agosto 1990, n.  241,  l'ostensione  del  documento  e'
effettuata con modalita' che salvaguardino comunque  la  riservatezza
del segnalante. Si applica l'articolo 52-bis, commi 3 e 4. 
  ((4-bis.  La  Banca  d'Italia  inoltra  alla  BCE  le  segnalazioni
ricevute, quando esse riguardano soggetti significativi o  violazioni
di regolamenti o decisioni della BCE. La Banca d'Italia puo' ricevere
dalla BCE le segnalazioni relative a soggetti meno significativi. Nei
casi previsti  dal  presente  comma,  la  Banca  d'Italia  e  la  BCE
scambiano informazioni nei modi e per le  finalita'  stabiliti  dalle
disposizioni del MVU.)) 
                               Art. 53 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  1. La  Banca  d'Italia  ((...))  emana  disposizioni  di  carattere
generale aventi a oggetto: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale; 
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    c) le partecipazioni detenibili; 
    d)  il  governo  societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
    d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di  cui
alle lettere da a) a d). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 
  2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma  1,  lettera  a),
prevedono che le banche possano utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le disposizioni  disciplinano  i  requisiti,  anche  di
competenza tecnica  e  di  indipendenza,  che  tali  soggetti  devono
possedere e le relative modalita' di accertamento; 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia.  Per  le  banche  sottoposte  alla  vigilanza
consolidata  di  un'autorita'  di  un  altro  Stato  comunitario,  la
decisione e' di competenza della medesima autorita',  qualora,  entro
sei mesi dalla presentazione della  domanda  di  autorizzazione,  non
venga adottata una decisione  congiunta  con  la  Banca  d'Italia,  e
sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato
all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie
con le autorita' di vigilanza degli altri Stati membri in  situazioni
transfrontaliere. 
  2-ter. Le societa' o  enti  esterni  che,  anche  gestendo  sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini  di
cui a1 comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita',
anche in deroga alle altre vigenti  disposizioni  normative,  i  dati
personali detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico  di
osservazione che  sia  congruo  rispetto  a  quanto  richiesto  dalle
disposizioni emanate ai  sensi  del  comma  2-bis.  Le  modalita'  di
attuazione e i criteri che assicurano la non  identificabilita'  sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 
  ((4.  La  Banca  d'Italia  disciplina  condizioni  e   limiti   per
l'assunzione,  da  parte  delle  banche  o  dei  gruppi  bancari,  di
attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono  esercitare,
direttamente o  indirettamente,  un'influenza  sulla  gestione  della
banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati. In
ogni caso i soci e gli amministratori, fermi  restando  gli  obblighi
previsti dall'articolo 2391,  primo  comma,  del  codice  civile,  si
astengono  dalle  deliberazioni  in  cui  abbiano  un  interesse   in
conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove  verifichi  in  concreto
l'esistenza  di  situazioni  di  conflitto  di  interessi,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire   condizioni   e   limiti   specifici   per
l'assunzione delle attivita' di rischio.)) 
  4-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. 
  4-ter. La Banca  d'Italia  individua  i  casi  in  cui  il  mancato
rispetto delle condizioni di cui al comma 4 comporta  la  sospensione
dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione. 
  4-quater.  La  Banca  d'Italia  ((...))  disciplina   i   conflitti
d'interessi tra le banche e i  soggetti  indicati  nel  comma  4,  in
relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica. 
  ((4-quinquies.  Le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del  presente
articolo  possono  prevedere   che   determinate   operazioni   siano
sottoposte ad autorizzazione della Banca  d'Italia.  Possono  inoltre
prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e  di
incentivazione siano rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci,
anche  nel  modello  dualistico  di  amministrazione   e   controllo,
stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a  norme
di legge. 
  4-sexies. E' nullo qualunque patto o  clausola  non  conforme  alle
disposizioni  in  materia  di   sistemi   di   remunerazione   e   di
incentivazione emanate ai sensi del comma 1, lettera d), o  contenute
in atti dell'Unione europea  direttamente  applicabili.  La  nullita'
della clausola non comporta la nullita' del contratto. Le  previsioni
contenute nelle  clausole  nulle  sono  sostituite  di  diritto,  ove
possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni  suddette  nei
valori piu' prossimi alla pattuizione originaria.)) 
                             Art. 53-bis 
                       (Poteri di intervento. 
 
  1. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il  personale  delle
banche; 
    b) ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche,
fissandone  l'ordine  del  giorno,   e   proporre   l'assunzione   di
determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali delle banche quando  gli  organi  competenti  non  abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d) adottare per le materie indicate nell'articolo  53,  comma  1,
ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei  confronti
di una o piu'  banche  o  dell'intero  sistema  bancario  riguardanti
anche: la restrizione delle attivita' o della struttura territoriale;
il divieto di effettuare  determinate  operazioni,  anche  di  natura
societaria, e di distribuire utili o altri elementi  del  patrimonio,
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare  interessi;  la
fissazione di limiti all'importo totale della parte  variabile  delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il  mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le  banche  che  beneficiano  di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, ((possono inoltre essere
fissati))  limiti  alla  remunerazione  complessiva  degli  esponenti
aziendali; 
    e)  disporre,  qualora  la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca, la rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali; la rimozione non e'  disposta  ove
ricorrano  gli  estremi  per  pronunciare  la  decadenza   ai   sensi
dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori,  i
sindaci  e  il  personale  dei  soggetti   ai   quali   siano   state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. 
                             Art. 53-ter 
                   (( (Misure macroprudenziali).)) 
 
  ((1.  La  Banca  d'Italia  e'  autorita'  nazionale  designata  per
l'adozione delle misure richiamate dall'articolo  5  del  regolamento
(UE) n. 1024/2013. 
  2. I  poteri  di  vigilanza  attribuiti  alla  Banca  d'Italia  dal
presente decreto legislativo possono essere esercitati, per finalita'
macroprudenziali, anche nei confronti di soggetti significativi.)) 
                               Art. 54 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i
soggetti ai quali  esse  abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali
essenziali o importanti e richiedere l'esibizione di documenti e  gli
atti che ritenga necessari. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno  Stato  comunitario  che  esse  effettuino  accertamenti   presso
succursali di banche italiane stabilite nel territorio di detto Stato
ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, le succursali  stabilite  nel  territorio
della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le  autorita'
competenti di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca  d'Italia
puo' procedere direttamente agli accertamenti ovvero concordare altre
modalita' delle verifiche. 
  4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'  concordare
con le autorita'  competenti  degli  Stati  ((terzi))  modalita'  per
l'ispezione  di  succursali  di  banche  insediate   nei   rispettivi
territori. 
  5. La Banca d'Italia da' notizia alla  CONSOB  delle  comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3. 
                               Art. 55 
     Controlli sulle succursali in Italia di banche comunitarie 
 
  ((1. La Banca  d'Italia  esercita  controlli  sulle  succursali  di
banche comunitarie nel territorio della Repubblica, con le  modalita'
da essa stabilite.)) 
                               Art. 56 
                      Modificazioni statutarie 
 
  1. La Banca d'Italia accerta che  le  modificazioni  degli  statuti
delle banche non contrastino con una sana e prudente gestione. 
  2. Non si puo' dare corso  al  procedimento  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese se  non  consti  l'accertamento  previsto  dal
comma 1. 
                               Art. 57 
                         Fusioni e scissioni 
 
  1. La Banca d'Italia autorizza le fusioni e le scissioni alle quali
prendono parte banche quando non contrastino con il criterio  di  una
sana e prudente  gestione  ((;  l'autorizzazione  non  e'  necessaria
quando l'operazione richiede  l'autorizzazione  della  BCE  ai  sensi
dell'articolo 14)). E' fatta salva l'applicazione delle  disposizioni
previste dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. 
  2. Non si puo' dare corso all'iscrizione nel registro delle imprese
del  progetto  di  fusione  o  di  scissione  e  della  deliberazione
assembleare che abbia apportato modifiche al relativo progetto se non
consti l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  3. Il termine previsto dall'art.  2503,  primo  comma,  del  codice
civile e' ridotto a quindici giorni. 
  4. I privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestate o comunque esistenti, a  favore  di  banche  incorporate  da
altre banche, di banche partecipanti a fusioni  con  costituzione  di
nuove banche ovvero di banche scisse conservano la loro  validita'  e
il loro grado, senza bisogno di alcuna formalita'  o  annotazione,  a
favore,  rispettivamente,  della  banca  incorporante,  della   banca
risultante dalla fusione o della banca beneficiaria del trasferimento
per scissione. 
                               Art. 58 
                   Cessione di rapporti giuridici 
 
  1. La Banca d'Italia emana istruzioni per la cessione a  banche  di
aziende,  di  rami  d'azienda,   di   beni   e   rapporti   giuridici
individuabili in blocco.  Le  istruzioni  possono  prevedere  che  le
operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte  ad  autorizzazione
della Banca d'Italia. 
  2. La banca cessionaria da' notizia dell'avvenuta cessione mediante
iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d'Italia puo' stabilire
forme integrative di pubblicita'. 
  3. I privilegi  e  le  garanzie  di  qualsiasi  tipo,  da  chiunque
prestati o comunque  esistenti  a  favore  del  cedente,  nonche'  le
trascrizioni nei pubblici registri degli atti di  acquisto  dei  beni
oggetto di locazione finanziaria compresi nella  cessione  conservano
la loro validita' e il loro grado a  favore  del  cessionario,  senza
bisogno  di  alcuna  formalita'  o  annotazione.   Restano   altresi'
applicabili le discipline speciali, anche di  carattere  processuale,
previste per i crediti ceduti. 
  4. Nei confronti dei debitori ceduti gli  adempimenti  pubblicitari
previsti dal comma 2 producono gli effetti  indicati  dall'art.  1264
del codice civile. 
  5.  I  creditori  ceduti  hanno  facolta',  entro  tre  mesi  dagli
adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente
o  dal  cessionario  l'adempimento  delle  obbligazioni  oggetto   di
cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il  cessionario  risponde
in via esclusiva. 
  6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere  dal
contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti  dal
comma 2 se sussiste  una  giusta  causa,  salvo  in  questo  caso  la
responsabilita' del cedente. 
  ((7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle
cessioni in  favore  dei  soggetti,  diversi  dalle  banche,  inclusi
nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65  e
109 e in favore degli intermediari finanziari previsti  dall'articolo
106.)) 

Capo II
VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                               Art. 59 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente capo: 
    a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23; 
    b) per  "societa'  finanziarie"  si  intendono  le  societa'  che
esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di  assunzione
di partecipazioni aventi  le  caratteristiche  indicate  dalla  Banca
d'Italia ((...)); una o piu' delle attivita'  previste  dall'articolo
1, comma 2, lettera f), numeri da 2 a 12; altre attivita' finanziarie
previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le  attivita'
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
    b-bis) per 'di partecipazione finanziaria mista' si intendono  le
societa' di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  v),  del  decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
    c) per  "societa'  strumentali"  si  intendono  le  societa'  che
esercitano, in  via  esclusiva  o  prevalente,  attivita'  che  hanno
carattere  ausiliario  dell'attivita'  delle  societa'  del   gruppo,
comprese quelle consistenti nella proprieta'  e  nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici. 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 APRILE 2012, N. 45. 

Sezione I
Gruppo bancario

                               Art. 60 
                            Composizione 
 
  1. Il gruppo bancario e' composto alternativamente: 
    a) dalla banca italiana capogruppo  e  dalle  societa'  bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate; 
    b) dalla societa' finanziaria o dalla societa' di  partecipazione
finanziaria mista capogruppo  italiana  e  dalle  societa'  bancarie,
finanziarie e strumentali da questa controllate, quando  nell'insieme
delle societa' da essa partecipate vi sia almeno una  banca  italiana
controllata  e  abbiano  rilevanza   determinante,   secondo   quanto
stabilito dalla Banca d'Italia ((...)), le partecipazioni in societa'
bancarie e finanziarie. 
                               Art. 61 
                             Capogruppo 
 
  ((1. Capogruppo e' la banca italiana o la societa' finanziaria o la
societa' di partecipazione  finanziaria  mista  con  sede  legale  in
Italia, cui fa capo il controllo delle societa' componenti il  gruppo
bancario e che non sia, a sua volta, controllata  da  un'altra  banca
italiana  o  da  un'altra  societa'   finanziaria   o   societa'   di
partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, che possa
essere considerata capogruppo.)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007, N. 297, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15. 
  3. Ferma restando la specifica disciplina dell'attivita'  bancaria,
la capogruppo e' soggetta ai  controlli  di  vigilanza  previsti  dal
presente capo.  La  Banca  d'Italia  accerta  che  lo  statuto  della
capogruppo e le sue modificazioni non  contrastino  con  la  gestione
sana e prudente del gruppo stesso. 
  4. La capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione  e  di
coordinamento, emana disposizioni  alle  componenti  del  gruppo  per
l'esecuzione  delle  istruzioni  impartite   dalla   Banca   d'Italia
nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori  delle
societa' del gruppo sono tenuti a fornire ogni  dato  e  informazione
per l'emanazione delle disposizioni e  la  necessaria  collaborazione
per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata. 
  5. Alla societa' finanziaria ((e alla  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista)) capogruppo si applica l'articolo 52. 
                               Art. 62 
                  (( (Idoneita' degli esponenti).)) 
 
  ((1.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni   di   amministrazione,
direzione e controllo presso la societa' finanziaria e la societa' di
partecipazione finanziaria mista capogruppo si applica l'articolo  26
e  le  relative  disposizioni  attuative,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 67-bis.)) 
                               Art. 63 
                           Partecipazioni 
 
  1. Alle societa' finanziarie ((e alle  societa'  di  partecipazione
finanziaria mista))  capogruppo  si  applicano  le  disposizioni  del
titolo II, capi  III  e  IV  ((salvo  quanto  previsto  dall'articolo
67-bis.)). 
  2. Nei  confronti  delle  altre  societa'  appartenenti  al  gruppo
bancario e dei titolari di  partecipazioni  nelle  medesime  societa'
sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri  previsti  dall'articolo
21. 
                               Art. 64 
                                Albo 
 
  1. Il gruppo bancario e' iscritto in un apposito albo tenuto  dalla
Banca d'Italia. 
  2. La capogruppo  comunica  alla  Banca  d'Italia  l'esistenza  del
gruppo bancario e la sua composizione aggiornata. 
  3. La Banca  d'Italia  puo'  procedere  d'ufficio  all'accertamento
dell'esistenza di un gruppo bancario e alla sua iscrizione  nell'albo
e puo' determinare la  composizione  del  gruppo  bancario  anche  in
difformita' da quanto comunicato dalla capogruppo. 
  4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano negli atti  e  nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  5. La Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti  connessi  alla
tenuta e all'aggiornamento dell'albo. 

Sezione II
Ambito ed esercizio della vigilanza

                               Art. 65 
      Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata 
 
  1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata  nei
confronti dei seguenti soggetti: 
a) societa' appartenenti a un gruppo bancario; 
b) societa' bancarie, finanziarie e  strumentali  partecipate  almeno
   per il 20% dalle societa' appartenenti a un gruppo bancario  o  da
   una singola banca; 
c) societa' bancarie, finanziarie e strumentali non  comprese  in  un
   gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica  o  giuridica
   che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca; 
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007,  N.  297,  CONVERTITO
   CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ; 
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007,  N.  297,  CONVERTITO
   CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ; 
f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007,  N.  297,  CONVERTITO
   CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ; 
g) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 DICEMBRE 2007,  N.  297,  CONVERTITO
   CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 15 ; 
h) societa' che((. . .)) controllano almeno una banca; 
i) societa' diverse da quelle  bancarie,  finanziarie  e  strumentali
   quando siano  controllate  da  una  singola  banca  ovvero  quando
   societa'  appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero   soggetti
   indicati nella lettera h)  detengano,  anche  congiuntamente,  una
   partecipazione di controllo. 
  2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito  della  vigilanza
consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di
controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente. 
                               Art. 66 
                        Vigilanza informativa 
 
  1. Al fine di esercitare la vigilanza su base consolidata, la Banca
d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a) a  c)  del
comma  1  dell'articolo  65  la  trasmissione,  anche  periodica,  di
situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione  utile.  La  Banca
d'Italia puo' altresi' richiedere ai soggetti indicati nelle  lettere
h)  ed  i)  del  comma  1  dell'articolo  65  le  informazioni  utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata. 
  2.  La  Banca  d'Italia  determina  modalita'  e  termini  per   la
trasmissione delle situazioni, dei dati e delle informazioni indicati
nel comma 1. 
  3. La Banca d'Italia  puo'  disporre  nei  confronti  dei  soggetti
indicati nelle lettere da a)  a  c)  del  comma  1  dell'articolo  65
l'applicazione delle disposizioni previste  dalla  parte  IV,  titolo
III, capo II, sezione VI, del decreto legislativo 24  febbraio  1998,
n. 58. 
  4. Le societa' indicate nell'art.  65  forniscono  alla  capogruppo
ovvero alla singola banca le situazioni, i  dati  e  le  informazioni
richiesti per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. 
  5. Le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella vigilanza
su base consolidata di competenza delle autorita' di vigilanza  degli
altri Stati  comunitari  forniscono  ai  soggetti  individuati  dalle
stesse le informazioni necessarie  per  l'esercizio  della  vigilanza
consolidata. 
  ((5-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al  personale
dei soggetti indicati al comma 1, anche  per  il  tramite  di  questi
ultimi, e per i medesimi fini ivi indicati. 
  5-ter. Gli obblighi previsti dai commi 1, 2 e 4 si applicano  anche
ai soggetti ai quali siano state  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti e al loro personale.)) 
                               Art. 67 
                       Vigilanza regolamentare 
 
  ((1. Al fine di  esercitare  la  vigilanza  consolidata,  la  Banca
d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti  di  carattere
generale,    disposizioni    concernenti    il    gruppo     bancario
complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto: 
    a) l'adeguatezza patrimoniale; 
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; 
    c) le partecipazioni detenibili; 
    d)  il  governo  societario,  l'organizzazione  amministrativa  e
contabile, nonche' i controlli interni e i sistemi di remunerazione e
di incentivazione; 
    e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di  cui  al
presente comma.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 
  2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma  1,  lettera  a),
prevedono la possibilita' di utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni; le  disposizioni  disciplinano  i  requisiti  che  tali
soggetti devono possedere e le relative modalita' di accertamento  da
parte della Banca d'Italia; 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata
di un'autorita' di un altro Stato comunitario,  la  decisione  e'  di
competenza della medesima autorita' qualora,  entro  sei  mesi  dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia  e  sempre  che,  entro  il
medesimo termine, il caso non sia  stato  rinviato  all'ABE  ai  fini
della  procedura  per  la  risoluzione  delle  controversie  con   le
autorita'  di  vigilanza  degli  altri  Stati  membri  in  situazioni
transfrontaliere. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 
  3. Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per  esercitare  la
vigilanza  su  base  consolidata  possono  tenere  conto,  anche  con
riferimento alla singola banca, della situazione  e  delle  attivita'
dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo
65. 
  3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi  del
presente articolo, anche nei confronti di uno solo o  di  alcuni  dei
componenti il gruppo bancario. 
  ((3-ter. Si applicano l'articolo 53, commi 4-quinquies e  4-sexies,
e l'articolo 53-ter.)) 
                             Art. 67-bis 
((  (Disposizioni  applicabili  alla   societa'   di   partecipazione
                       finanziaria mista). )) 
 
  ((1. La Banca d'Italia  puo'  individuare  le  ipotesi  in  cui  la
societa' di partecipazione finanziaria mista capogruppo  e'  esentata
dall'applicazione di una o piu' disposizioni adottate  ai  sensi  del
presente capo. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 3, 62 e 63, comma
1, si applicano alla societa'  di  partecipazione  finanziaria  mista
qualora  il  settore   di   maggiori   dimensioni   all'interno   del
conglomerato finanziario sia quello bancario,  determinato  ai  sensi
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.  I  provvedimenti  di
accertamento di cui all'articolo 56, decadenza di cui all'articolo 26
e autorizzazione di cui all'articolo 19  sono  adottati  dalla  Banca
d'Italia d'intesa con l'IVASS. 
  3. I provvedimenti previsti dal Titolo IV, Capo II,  nei  confronti
della societa' di partecipazione finanziaria mista  sono  adottati  o
proposti dalla Banca d'Italia d'intesa con l'IVASS.)) 
                             Art. 67-ter 
                       (Poteri di intervento). 
 
  1. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e il  personale  della
capogruppo; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   della
capogruppo, fissandone l'ordine del giorno, e  proporre  l'assunzione
di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali della capogruppo quando gli organi competenti non  abbiano
ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d) impartire le disposizioni previste dall'articolo 67 anche  con
provvedimenti  di  carattere  particolare;  questi   possono   essere
indirizzati anche a piu' gruppi bancari o all'intero sistema bancario
e riguardare anche: la restrizione delle attivita' o della  struttura
territoriale  del  gruppo;  il  divieto  di  effettuare   determinate
operazioni e di distribuire utili o altri  elementi  del  patrimonio,
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di  pagare  interessi;  la
fissazione di limiti all'importo totale della parte  variabile  delle
remunerazioni nella banca, quando sia necessario per il  mantenimento
di una solida base patrimoniale; per le capogruppo che beneficiano di
eccezionali interventi di sostegno pubblico, ((possono inoltre essere
fissati))  limiti  alla  remunerazione  complessiva  degli  esponenti
aziendali; 
    e)  disporre,  qualora  la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la  rimozione
di uno o piu' esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione  non
e' disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai
sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere. 
  2. La Banca d'Italia puo' altresi' convocare gli amministratori,  i
sindaci e il personale dei soggetti  ai  quali  la  capogruppo  abbia
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti. 
                               Art. 68 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. A fini di vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia  puo'
effettuare ispezioni presso i soggetti indicati  nell'articolo  65  e
presso i soggetti ai  quali  siano  state  esternalizzate  da  questi
ultimi  funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti  e  richiedere
l'esibizione di documenti  e  gli  atti  che  ritenga  necessari.  Le
ispezioni nei confronti  di  societa'  diverse  da  quelle  bancarie,
finanziarie  e  strumentali  o  da  quelle  alle  quali  siano  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o  importanti  hanno  il
fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza   dei   dati   e   delle
informazioni forniti per il consolidamento. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno Stato comunitario di effettuare accertamenti  presso  i  soggetti
indicati nel comma 1, stabiliti nel territorio di detto Stato, ovvero
concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. La Banca d'Italia, su richiesta delle  autorita'  competenti  di
altri Stati comunitari o ((terzi)), puo' effettuare ispezioni  presso
le societa' con sede legale in Italia ricomprese nella  vigilanza  su
base consolidata di competenza delle autorita' richiedenti. La  Banca
d'Italia  puo'  consentire  che  la  verifica  sia  effettuata  dalle
autorita' che hanno fatto la richiesta ovvero da un revisore o da  un
esperto.  L'autorita'  competente  richiedente,  qualora  non  compia
direttamente la verifica, puo', se lo desidera, prendervi parte. 
  3-bis. La Banca d'Italia puo' consentire che  autorita'  competenti
di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad
ispezioni presso le capogruppo ai  sensi  dell'articolo  61,  qualora
queste  abbiano  controllate  sottoposte  alla  vigilanza  di   dette
autorita'. 
                               Art. 69 
       (Collaborazione tra autorita' e obblighi informativi). 
 
  1. Al  fine  di  agevolare  l'esercizio  della  vigilanza  su  base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' Stati comunitari
la Banca d'Italia, sulla base di accordi con le autorita' competenti,
definisce forme di collaborazione e coordinamento, istituisce collegi
di supervisori e partecipa ai collegi istituiti da  altre  autorita'.
In  tale  ambito,  la  Banca  d'Italia  puo'  concordare   specifiche
ripartizioni di compiti e deleghe di funzioni. 
  1-bis. Per effetto degli accordi  di  cui  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche: 
      a)  sulle  societa'   finanziarie   ((e   sulle   societa'   di
partecipazione finanziaria mista)), aventi sede legale  in  un  altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana; 
      b)  sulle  societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
controllate dai soggetti di cui alla lettera a); 
      c)  sulle  societa'   bancarie,   finanziarie   e   strumentali
partecipate almeno per il venti per cento, anche congiuntamente,  dai
soggetti indicati nelle lettere a) e b). 
  1-ter. La Banca d'Italia, qualora  nell'esercizio  della  vigilanza
consolidata verifichi  una  situazione  di  emergenza  potenzialmente
lesiva della liquidita' e della stabilita'  del  sistema  finanziario
italiano o di un altro Stato  comunitario  in  cui  opera  il  gruppo
bancario,  informa  tempestivamente  l'ABE,  il  CERS,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche', in caso  di  gruppi  operanti
anche in altri Stati comunitari, le competenti autorita' monetarie. 
  1-quater. I commi 1 e 1-ter si applicano anche nell'esercizio della
vigilanza  su  singole  banche  che  operano  con  succursali  aventi
rilevanza sistemica negli Stati comunitari ospitanti. 
  1-quinquies. Le autorita'  creditizie,  nei  casi  di  crisi  o  di
tensioni sui mercati finanziari,  tengono  conto  degli  effetti  dei
propri atti sulla stabilita'  del  sistema  finanziario  degli  altri
Stati comunitari interessati. 

TITOLO IV
((MISURE PREPARATORIE, DI INTERVENTO PRECOCE E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA))

                             Art. 69-bis 
                           (Definizioni). 
 
  1. Ai fini del presente titolo si intendono per: 
    a) «alta dirigenza»:  il  direttore  generale,  i  vice-direttori
generali e le  cariche  ad  esse  assimilate,  i  responsabili  delle
principali aree  di  affari  e  coloro  che  rispondono  direttamente
all'organo amministrativo; 
    b) «autorita' di risoluzione a livello di gruppo»: l'autorita' di
risoluzione dello  Stato  membro  in  cui  si  trova  l'autorita'  di
vigilanza su base consolidata; 
    c) «depositi»: i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche
con  obbligo  di  rimborso;  non  costituiscono  depositi  i  crediti
relativi a fondi acquisiti dalla  banca  debitrice  rappresentati  da
strumenti finanziari indicati dall'articolo 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero il cui  capitale  non  e'
rimborsabile alla pari, ovvero il cui capitale e'  rimborsabile  alla
pari solo in forza di specifici accordi o garanzie concordati con  la
banca o terzi;  costituiscono  depositi  i  certificati  di  deposito
purche' non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie; 
    ((d) "depositi ammissibili al rimborso": i depositi che, ai sensi
dell'articolo 96-bis.1, commi 1 e  2,  sono  astrattamente  idonei  a
essere  rimborsati  da  parte  di  un   sistema   di   garanzia   dei
depositanti;)) 
    ((e) "depositi protetti": i depositi ammissibili al rimborso  che
non superano il limite di rimborso da parte del sistema  di  garanzia
dei depositanti previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4;)) 
    f) «provvedimenti di risanamento»: i provvedimenti con  cui  sono
disposte: 
      1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure  adottate
nel suo ambito; 
      2) le misure previste nei Capi II, III e IV del Titolo IV,  del
decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE]; 
      3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai numeri 1) e  2),
adottate da autorita' di altri Stati comunitari; 
    g) «risoluzione»: la procedura di cui all'articolo  1,  comma  1,
lettera uu) del decreto legislativo [di recepimento  della  direttiva
2014/59/UE] 
    h) «sistema di tutela  istituzionale»:  un  accordo  riconosciuto
dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo  113,  paragrafo  7,  del
regolamento (UE) n. 575/2013; 
    i) «sostegno finanziario pubblico straordinario»:  gli  aiuti  di
Stato e i sostegni finanziari pubblici di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera  mmm),  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE]; 
    l) «succursale significativa»: una succursale di una banca in uno
Stato comunitario considerata significativa dalla Banca d'Italia. 

((Capo 01-I
PIANI DI RISANAMENTO))

                             Art. 69-ter 
                   (( (Ambito di applicazione).)) 
 
  ((1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
    a)  alle  banche  italiane  e  succursali  italiane   di   banche
extracomunitarie; 
    b) alle societa' italiane capogruppo di un gruppo bancario e alle
societa' componenti il gruppo ai sensi degli articoli 60 e 61; 
    c) alle societa' incluse nell'ambito della vigilanza  consolidata
ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e h). 
  2. Ai fini del  presente  capo,  il  controllo  sussiste  nei  casi
previsti dall'articolo 23.)) 
                           Art. 69-quater 
                    (( (Piani di risanamento).)) 
 
  ((1. Le banche si dotano di un piano di risanamento individuale che
preveda l'adozione di misure volte al riequilibrio  della  situazione
patrimoniale   e   finanziaria   in   caso   di   suo   significativo
deterioramento. Il piano riguarda, se di interesse  non  trascurabile
per il risanamento della banca, anche le societa' italiane ed  estere
incluse nella vigilanza consolidata  indicate  nell'articolo  69-ter,
comma 1, lettera c). 
  2. Non sono tenute a dotarsi di  piani  di  risanamento  le  banche
appartenenti a un gruppo  bancario,  salvo  che  cio'  non  sia  loro
specificamente  richiesto  dalla  Banca  d'Italia.  Per   le   banche
sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario,  la
richiesta  di  piani  individuali  e'   effettuata   in   conformita'
dell'articolo 69-septies. 
  3. Fatto  salvo  l'articolo  69-decies,  il  piano  di  risanamento
contiene le informazioni  richieste  da  provvedimenti  di  carattere
generale e particolare della Banca d'Italia e  da  regolamenti  della
Commissione europea. 
  4. Il piano di risanamento non presuppone ne' contempla l'accesso a
un sostegno finanziario pubblico straordinario. 
  5. Il piano di risanamento e' approvato dall'organo amministrativo,
che lo sottopone alla  Banca  d'Italia  per  le  valutazioni  di  cui
all'articolo 69-sexies. Il piano e'  riesaminato  e,  se  necessario,
aggiornato almeno annualmente o con la maggiore  frequenza  richiesta
dalla Banca d'Italia. Si procede comunque al riesame e  all'eventuale
aggiornamento del piano in  caso  di  significativo  mutamento  della
struttura  giuridica  o  organizzativa  della  banca  o   della   sua
situazione patrimoniale o finanziaria.)) 
                          Art. 69-quinquies 
               (( (Piani di risanamento di gruppo).)) 
 
  ((1. La capogruppo italiana di un gruppo bancario  si  dota  di  un
piano di risanamento di gruppo  che  individua  misure  coordinate  e
coerenti da attuare per se', per ogni societa' del gruppo  e,  se  di
interesse non trascurabile per il  risanamento  del  gruppo,  per  le
societa' italiane  ed  estere  incluse  nella  vigilanza  consolidata
indicate nell'articolo 69-ter, comma 1, lettera c). 
  2. Non e' tenuta a dotarsi di un piano di risanamento di gruppo  la
capogruppo di un gruppo bancario soggetto a vigilanza consolidata  in
un  altro  Stato  comunitario,  salvo  che  cio'  non  sia   a   essa
specificamente richiesto in conformita' dell'articolo 69-septies. 
  3. Il piano di risanamento di gruppo e' finalizzato a  ripristinare
l'equilibrio patrimoniale e finanziario del gruppo bancario  nel  suo
complesso e delle singole banche che ne facciano parte. 
  4.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo   contiene   almeno   le
informazioni richieste  da  provvedimenti  di  carattere  generale  o
particolare della Banca d'Italia e da regolamenti  della  Commissione
europea. Ove siano stati conclusi tra le societa' del gruppo  accordi
ai sensi del capo 02-I, il piano di risanamento contempla il  ricorso
al sostegno finanziario di gruppo conformemente ad essi. Il piano  di
risanamento di  gruppo  individua,  altresi',  i  possibili  ostacoli
all'attuazione delle misure di risanamento, inclusi  gli  impedimenti
di fatto o di diritto all'allocazione tempestiva di fondi propri e al
pronto trasferimento di attivita' nonche' al rimborso  di  passivita'
fra societa' del gruppo. 
  5. Il piano di  risanamento  di  gruppo  e'  approvato  dall'organo
amministrativo della capogruppo e sottoposto alla Banca d'Italia,  in
conformita' dell'articolo 69-septies se il gruppo ha articolazioni in
altri Stati comunitari. 
  6. La Banca d'Italia, nel rispetto degli articoli 5 e 6 del decreto
legislativo   [di   recepimento   della   direttiva   2014/59/UE]   e
dell'articolo 7, trasmette il piano di risanamento di gruppo: 
    a)  alle  autorita'  competenti  interessate  rappresentate   nei
collegi delle autorita'  di  vigilanza  o  con  le  quali  sia  stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; 
    b) alle autorita' competenti degli Stati  comunitari  in  cui  le
banche incluse nel piano abbiano stabilito succursali significative; 
    c) alle  autorita'  di  risoluzione  delle  societa'  controllate
incluse nel piano di risanamento di gruppo, nonche' all'autorita'  di
risoluzione a livello di gruppo. 
  7.  Il  piano  di  risanamento  di  gruppo  e'  riesaminato  e,  se
necessario, aggiornato almeno annualmente o con la maggiore frequenza
richiesta dalla Banca d'Italia. Si  procede  comunque  al  riesame  e
all'eventuale  aggiornamento  del  piano  in  caso  di  significativo
mutamento della struttura giuridica  o  organizzativa  del  gruppo  o
della sua situazione patrimoniale o finanziaria.)) 
                           Art. 69-sexies 
(( (Valutazione dei piani di risanamento individuali e di gruppo).)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia, entro  sei  mesi  dalla  presentazione  del
piano di risanamento e sentite, per le succursali  significative,  le
autorita'  competenti  degli  Stati  comunitari  in  cui  esse  siano
stabilite,  verifica  la  completezza  e  adeguatezza  del  piano  in
conformita'  dei  criteri  indicati  nelle  pertinenti   disposizioni
dell'Unione europea. 
  2.  Il  piano  di  risanamento  e'   trasmesso   all'autorita'   di
risoluzione per la  formulazione  di  eventuali  raccomandazioni  sui
profili rilevanti  per  la  risoluzione  della  banca  o  del  gruppo
bancario. 
  3. Se all'esito della verifica emergono carenze  o  impedimenti  al
conseguimento delle finalita' del  piano,  la  Banca  d'Italia  puo',
fissando i relativi termini: 
    a) richiedere alla banca o alla capogruppo di presentare un piano
modificato; 
    b) indicare modifiche specifiche da apportare al piano; 
    c) ordinare modifiche da apportare all'attivita', alla  struttura
organizzativa o alla  forma  societaria  della  banca  o  del  gruppo
bancario  o  ordinare  altre  misure  necessarie  per  conseguire  le
finalita' del piano. 
  4. Resta ferma la possibilita' di adottare, ove le  circostanze  lo
richiedano, una o piu' delle misure previste dagli articoli 53-bis  e
67-ter.)) 
                           Art. 69-septies 
(( (Rapporti con le altre autorita' e decisioni congiunte  sui  piani
                         di risanamento).)) 
 
  ((1. Nei casi e nei modi previsti  dalle  disposizioni  dell'Unione
europea, la Banca d'Italia coopera con le autorita' competenti  degli
altri Stati comunitari per la valutazione dei piani di risanamento di
gruppo che includono una banca in tali  Stati  e  per  l'applicazione
delle  misure  di  cui  all'articolo  69-sexies,   comma   3.   Nella
valutazione dei piani di risanamento  di  gruppo  la  Banca  d'Italia
tiene conto del possibile pregiudizio per  le  singole  societa'  del
gruppo. Essa riconosce come valide e applicabili le  decisioni  prese
in conformita' delle disposizioni dell'Unione europea. 
  2.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti   dal   diritto
dell'Unione, promuovere o partecipare a un procedimento di mediazione
non vincolante dinanzi all'ABE, richiedere  l'assistenza  dell'ABE  o
deferire alla stessa le decisioni di cui al presente articolo. Se una
decisione e' stata deferita all'ABE, la  Banca  d'Italia  si  astiene
dall'adottare  provvedimenti  e  si  attiene  alle  decisioni  finali
dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei termini previsti  dal
diritto dell'Unione, la Banca  d'Italia  adotta  i  provvedimenti  di
propria competenza.)) 
                           Art. 69-octies 
          (( (Misure attuative dei piani di risanamento).)) 
 
  ((1. La decisione di adottare una  misura  prevista  nel  piano  di
risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur  ricorrendone
le circostanze e' comunicata senza indugio alla Banca d'Italia.)) 
                           Art. 69-novies 
            (( (Trasmissione dei piani di risanamento).)) 
 
  ((1. Le banche e le capogruppo italiane controllate da una societa'
estera inclusa  nella  vigilanza  consolidata  della  Banca  d'Italia
provvedono alla trasmissione dei piani di risanamento,  informazioni,
documenti e ogni  altro  dato  che  debba  essere  trasmesso  tra  la
societa' estera controllante e la Banca d'Italia. 
  2. Le societa' aventi sede legale in  Italia  che  controllano  una
banca soggetta a vigilanza in un altro Stato comunitario  collaborano
con l'autorita' competente di tale Stato al  fine  di  assicurare  la
trasmissione dei piani di risanamento, informazioni, documenti e ogni
altro dato rilevante per la valutazione dei piani di risanamento.)) 
                           Art. 69-decies 
   (( (Piani di risanamento in forma semplificata ed esenzioni).)) 
 
  ((1.  La  Banca  d'Italia  puo',  con  provvedimenti  di  carattere
generale  o  particolare,   prevedere   modalita'   semplificate   di
adempimento  degli  obblighi  stabiliti  dal  presente  capo,  avendo
riguardo alle possibili conseguenze del dissesto della  banca  o  del
gruppo bancario in considerazione  delle  loro  caratteristiche,  ivi
incluse  le  dimensioni,  la  complessita'  operativa,  la  struttura
societaria, lo scopo mutualistico, l'adesione a un sistema di  tutela
istituzionale. 
  2. La Banca d'Italia  puo'  inoltre  esentare  dal  rispetto  delle
disposizioni del presente capo una banca aderente  a  un  sistema  di
tutela istituzionale. In tal caso, gli obblighi previsti dal presente
capo sono assolti dal sistema di tutela istituzionale in cooperazione
con la banca aderente esentata.)) 
                          Art. 69-undecies 
                 (( (Disposizioni di attuazione).)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  attuative  del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE.)) 

((Capo 02-I
SOSTEGNO FINANZIARIO DI GRUPPO))

                          Art. 69-duodecies 
                     (( (Accordo di gruppo). )) 
 
  ((1. Una banca italiana o societa' italiana capogruppo di un gruppo
bancario, le societa'  italiane  ed  estere  appartenenti  al  gruppo
bancario e le altre  societa'  incluse  nella  vigilanza  consolidata
indicate  nell'articolo  69-ter,  comma  1,   lettera   c),   possono
concludere un accordo per fornirsi sostegno finanziario per  il  caso
in cui si realizzino per una di esse  i  presupposti  dell'intervento
precoce ai sensi dell'articolo 69-octiesdecies e siano soddisfatte le
condizioni indicate nel presente capo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal capo  IX  del  titolo  V  del
libro V del codice civile, il presente capo non si applica: 
    a)  alle  operazioni  di  finanziamento  e  di   gestione   della
liquidita' eseguite tra societa' del gruppo bancario se  per  nessuna
di esse sussistono i presupposti dell'intervento precoce; 
    b) alla concessione di sostegno in qualsiasi forma,  ivi  incluso
l'apporto di capitale, a un'altra societa' del gruppo al di fuori dei
casi previsti dall'accordo, quando la societa'  cui  il  sostegno  e'
concesso si trovi in difficolta' e il sostegno sia in  linea  con  le
politiche del gruppo e sia finalizzato a preservare la stabilita' del
gruppo. 
  3. Le societa' che aderiscono all'accordo di  sostegno  finanziario
di gruppo si obbligano a fornirsi sostegno finanziario in conformita'
dei termini dell'accordo. Possono essere previsti anche  obblighi  di
sostegno reciproco. 
  4. Il  sostegno  finanziario  puo'  essere  concesso  in  forma  di
finanziamento, di prestazione di  garanzia  o  mediante  la  messa  a
disposizione di beni o attivita' da utilizzare come garanzia reale  o
finanziaria, nonche' con  qualsiasi  combinazione  di  queste  forme,
mediante un'unica o piu' operazioni, anche tra  il  beneficiario  del
sostegno e soggetti terzi, anche esterni al gruppo e non partecipanti
all'accordo. 
  5. L'accordo e' conforme ai seguenti principi: 
    a) l'accordo e' sottoscritto  da  ciascuna  parte  nell'esercizio
della propria autonomia negoziale e  in  coerenza  con  le  eventuali
direttive impartite dalla capogruppo; 
    b) le parti chiamate a fornire sostegno finanziario devono essere
pienamente informate sulla situazione  dei  beneficiari  prima  della
decisione di fornire il sostegno; 
    c) l'accordo indica i criteri  di  calcolo  per  determinare,  al
momento  in  cui  il   sostegno   finanziario   viene   fornito,   il
corrispettivo dovuto per qualsiasi operazione  effettuata  in  virtu'
dell'accordo stesso;  ove  necessario  per  conseguire  le  finalita'
dell'accordo, i criteri  possono  non  tenere  conto  del  prezzo  di
mercato, in particolare se esso e' influenzato da fattori anomali  ed
esterni al gruppo o se la parte che fornisce il sostegno dispone,  in
forza dell'appartenenza al gruppo del beneficiario,  di  informazioni
non pubbliche rilevanti. 
  6. L'accordo di sostegno finanziario  di  gruppo  non  puo'  essere
concluso se, al momento della sua conclusione, per  una  delle  parti
dell'accordo sussistono,  a  giudizio  dell'autorita'  competente,  i
presupposti dell'intervento precoce. 
  7. Nessun diritto, pretesa o  azione  derivante  dall'accordo  puo'
essere esercitato da soggetti diversi dalle parti, neppure  ai  sensi
dell'articolo 2900 del codice civile)). 
                          Art. 69-terdecies 
                (( (Autorizzazione dell'accordo). )) 
 
  ((1. Il progetto di accordo e' sottoposto all'autorizzazione  della
Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste
nell'articolo  69-quinquiesdecies,  congiuntamente   con   le   altre
autorita' competenti sulle banche comunitarie  aderenti  all'accordo,
in conformita' delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea. 
  2.   La   Banca   d'Italia   disciplina   il    procedimento    per
l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  3. Il progetto di  accordo  e  ogni  sua  modifica  sono  trasmessi
all'autorita' di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui  al
comma 1)). 
                        Art. 69-quaterdecies 
(( (Approvazione dell'accordo da  parte  dell'assemblea  dei  soci  e
                    concessione del sostegno). )) 
 
  ((1. Il progetto di  accordo  autorizzato  ai  sensi  dell'articolo
69-terdecies   e'    sottoposto    all'approvazione    dell'assemblea
straordinaria dei soci di ciascuna societa' del gruppo che si propone
di aderirvi,  unitamente  a  un  parere  predisposto  dai  componenti
indipendenti dell'organo amministrativo sull'interesse della societa'
ad aderire all'accordo nonche' sulla convenienza e sulla  correttezza
sostanziale delle relative condizioni. L'accordo produce effetti solo
nei confronti delle societa' le  cui  assemblee  hanno  approvato  il
progetto. 
  2. La competenza a decidere sulla concessione  o  sull'accettazione
del sostegno finanziario in esecuzione dell'accordo spetta all'organo
amministrativo. La delibera di concessione del  sostegno  finanziario
di gruppo e' motivata, indica l'obiettivo del sostegno finanziario  e
la    conformita'    alle    condizioni    stabilite     all'articolo
69-quinquiesdecies. 
  3. L'organo  amministrativo  della  societa'  aderente  all'accordo
riferisce annualmente all'assemblea dei soci in merito all'esecuzione
dell'accordo. 
  4. L'assemblea straordinaria dei  soci  puo'  revocare  la  propria
approvazione del progetto di accordo di cui al comma 1 se non si sono
ancora realizzati i  presupposti  dell'intervento  precoce  ai  sensi
dell'articolo 69-octiesdecies in capo a una o piu' societa'  aderenti
all'accordo.  La  revoca  diviene  efficace  solo  a  seguito   della
predisposizione di un piano di risoluzione individuale  o  di  gruppo
che tenga conto delle mutate circostanze o, in ogni caso, decorsi  12
mesi dalla revoca. 
  5. L'approvazione di un progetto di accordo di cui al comma 1 o  la
sua revoca non costituisce causa di recesso del socio dalla societa'. 
  6. La delibera di approvazione di un progetto di accordo di cui  al
comma  1  e'  pubblicata  con  gli  stessi  mezzi  previsti  per   la
pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 53, comma  1,
lettera d), unitamente  a  una  descrizione  sommaria  del  contenuto
dell'accordo.   La   Banca   d'Italia   puo'   dettare   disposizioni
sull'informativa al pubblico dovuta dalle  banche  e  dalle  societa'
capogruppo sugli accordi di sostegno finanziario di gruppo)). 
                       Art. 69-quinquiesdecies 
                 (( (Condizioni per il sostegno). )) 
 
  ((1. Il sostegno finanziario previsto dall'accordo e'  concesso  se
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
    a) si puo' ragionevolmente prospettare che  il  sostegno  fornito
ponga  sostanziale   rimedio   alle   difficolta'   finanziarie   del
beneficiario; 
    b) il sostegno finanziario e' diretto a preservare o ripristinare
la stabilita' finanziaria del gruppo nel suo complesso o di una delle
societa' del gruppo ed e' nell'interesse della  societa'  del  gruppo
che fornisce il sostegno; 
    c) le  condizioni  del  sostegno  finanziario,  ivi  compreso  il
corrispettivo,  sono   determinate   in   conformita'   dell'articolo
69-duodecies, comma 5, lettera c); 
    d)  vi  e'  la  ragionevole   aspettativa,   sulla   base   delle
informazioni a disposizione dell'organo amministrativo della societa'
che fornisce il sostegno al momento  dell'assunzione  della  relativa
decisione, che sara' pagato un corrispettivo e rimborsato il prestito
da  parte  della  societa'  beneficiaria,  qualora  il  sostegno  sia
concesso sotto forma di prestito, ovvero che, nell'ipotesi in cui  il
sostegno sia fornito in forma garanzia reale o personale e questa sia
escussa, sara' possibile recuperare  per  intero,  anche  in  via  di
surroga o regresso, capitale, interessi e spese; 
    e)  la  concessione  del  sostegno  finanziario   non   mette   a
repentaglio la liquidita' o solvibilita' della  societa'  del  gruppo
che lo fornisce; 
    f) la  concessione  del  sostegno  finanziario  non  minaccia  la
stabilita'  del  sistema  finanziario,  in  particolare  nello  Stato
comunitario in cui ha sede la societa' del  gruppo  che  fornisce  il
sostegno; 
    g) la societa' del gruppo che fornisce il sostegno rispetta,  nel
momento in cui lo fornisce,  i  requisiti  in  materia  di  capitale,
liquidita',  grandi  esposizioni  e  gli  altri  requisiti  specifici
eventualmente imposti in conformita' del Regolamento (UE) n. 575/2013
e delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE,  e  la
concessione del sostegno finanziario non e' tale  da  determinare  la
violazione  di  questi  requisiti  da  parte  della  societa',  fatta
eccezione per il caso in cui l'autorita' competente per la  vigilanza
sulla  societa'  abbia  autorizzato  una  temporanea  deroga  a  tali
requisiti; 
    h) la concessione del  sostegno  finanziario  non  pregiudica  la
risolvibilita' della societa' del gruppo che lo fornisce)). 
                        Art. 69-sexiesdecies 
      (( (Opposizione della Banca d'Italia e comunicazioni). )) 
 
  ((1. La delibera di concessione  del  sostegno  e'  trasmessa  alla
Banca d'Italia, che puo'  vietare  o  limitarne  l'esecuzione  se  le
condizioni per il sostegno finanziario di gruppo di cui  all'articolo
69-quinquiesdecies non sono soddisfatte. 
  2. La delibera di cui al comma 1 e' trasmessa all'ABE  nonche',  se
diverse  dalla  Banca  d'Italia,  all'autorita'  competente  per   la
vigilanza sulla societa'  che  riceve  il  sostegno  e  all'autorita'
competente per la vigilanza su base consolidata. 
  3. Il provvedimento della Banca d'Italia  di  cui  al  comma  1  e'
trasmesso all'ABE, agli altri soggetti indicati al comma 2,  nonche',
se la Banca d'Italia e' l'autorita' competente per  la  vigilanza  su
base consolidati, ai componenti del collegio di risoluzione istituito
ai sensi del [decreto di recepimento della direttiva 2014/59])). 
                        Art. 69-septiesdecies 
       (( (Norme applicabili e disposizioni di attuazione). )) 
 
  ((1. Alla conclusione degli accordi previsti dal  presente  capo  e
alla prestazione di sostegno finanziario in loro  esecuzione  non  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 53,  comma  4,  e  agli
articoli 2391-bis, 2467, 2497-quinquies e  2901  del  codice  civile,
nonche' agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo
comma e 217 della legge fallimentare. 
  2. La  Banca  d'Italia  puo'  emanare  disposizioni  attuative  del
presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE)). 

Capo I
BANCHE
((Sezione 01-I
Misure di intervento precoce))

                        Art. 69-octiesdecies 
                        (( (Presupposti). )) 
 
  ((1. La  Banca  d'Italia  puo'  disporre  le  seguenti  misure  nei
confronti di una  banca  o  una  societa'  capogruppo  di  un  gruppo
bancario: 
    a)  le  misure  di  cui  all'articolo   69-noviesdecies,   quando
risultano violazioni dei requisiti del regolamento (UE) n.  575/2013,
delle disposizioni di attuazione della  direttiva  2013/36/UE  e  del
titolo II della direttiva 2014/65/UE o di uno degli articoli da  3  a
7, da 14 a 17, e 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, oppure
si preveda la violazione dei predetti requisiti anche a causa  di  un
rapido deterioramento della situazione della banca o del gruppo; 
    b)   la   rimozione   degli   esponenti   di   cui   all'articolo
69-vicies-semel, quando risultano gravi  violazioni  di  disposizioni
legislative,  regolamentari  o  statutarie  o   gravi   irregolarita'
nell'amministrazione ovvero quando il deterioramento della situazione
della banca o del gruppo bancario sia particolarmente  significativo,
e sempre che gli interventi indicati  nella  medesima  lettera  a)  o
quelli previsti negli articoli 53-bis e 67-ter non siano  sufficienti
per porre rimedio alla situazione)). 
                        Art. 69-noviesdecies 
     (( (Attuazione del piano di risanamento e altre misure). )) 
 
  ((1. Fermi restando i poteri attribuiti  dagli  articoli  53-bis  e
67-ter, la Banca  d'Italia,  al  ricorrere  dei  presupposti  di  cui
all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera a), puo' chiedere alla
banca o alla societa'  capogruppo  di  un  gruppo  bancario  di  dare
attuazione, anche parziale, al piano di  risanamento  adottato  o  di
preparare un piano per negoziare la ristrutturazione del  debito  con
tutti o  alcuni  creditori  secondo  il  piano  di  risanamento,  ove
applicabile, o di modificare la propria forma societaria. 
  2. La Banca d'Italia, nell'esercizio del potere di cui al  comma  1
puo': 
    a) richiedere l'aggiornamento del piano di risanamento quando  le
condizioni  che  hanno  condotto  all'intervento  precoce   divergono
rispetto alle ipotesi contemplate nel piano; 
    b) fissare un termine per l'attuazione del piano e l'eliminazione
delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce)). 
                           Art. 69-vicies 
        (( (Poteri di accertamento e flussi informativi). )) 
 
  ((1. Quando sia accertata l'esistenza, in relazione a una  banca  o
ad  un  gruppo  bancario,  delle  circostanze  di  cui   all'articolo
69-octiesdecies,  i  poteri  di  vigilanza  informativa  e  ispettiva
previsti agli articoli 51, 54, 66  e  67  possono  essere  esercitati
anche  al  fine  di  acquisire   le   informazioni   necessarie   per
l'aggiornamento del piano di risoluzione, l'eventuale  esercizio  del
potere di riduzione o conversione di azioni, di altre  partecipazioni
e di  strumenti  di  capitale,  l'avvio  della  risoluzione  o  della
liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  per  la   valutazione
prevista  dal  Titolo  IV,  Capo  I,  Sezione  II,  del  [decreto  di
recepimento della direttiva 2014/59/UE]. 
  2. Le informazioni acquisite ai sensi del comma  1  sono  trasmesse
alle autorita' di risoluzione)). 
                        Art. 69-vicies-semel 
(( (Rimozione  dei  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e
                controllo e dell'alta dirigenza). )) 
 
  ((1.   Al   ricorrere   dei   presupposti   indicati   all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia puo' disporre
la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi
con funzione di amministrazione e di controllo delle banche  e  delle
societa' capogruppo di un gruppo bancario.  Si  applica  il  comma  4
dell'articolo 70. 
  2. Il provvedimento fissa la data  da  cui  decorrono  gli  effetti
della rimozione. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca  o
della capogruppo con all'ordine del giorno il  rinnovo  degli  organi
con funzioni di amministrazione e controllo. 
  3. Ricorrendo  i  presupposti  richiamati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo' inoltre ordinare la rimozione di uno o piu'  componenti
dell'alta dirigenza di una banca o di una societa' capogruppo  di  un
gruppo bancario. 
  4. La Banca d'Italia approva la nomina  dei  componenti  dei  nuovi
organi o della nuova alta dirigenza effettuata dal competente  organo
della banca o della societa' capogruppo. 
  5.  Resta  salva  la  possibilita'  in  ogni  momento  di  disporre
l'amministrazione straordinaria della banca o della capogruppo di cui
agli articoli 70 e 98. 
  6. Resta fermo il potere di rimuovere singoli  esponenti  aziendali
ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e),  e  dell'articolo
67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per  porre  rimedio  alla
situazione)). 
                         Art. 69-vicies-bis 
                 (( (Disposizioni di attuazione). )) 
 
  ((1. La Banca d'Italia puo' emanare  disposizioni  attuative  della
presente sezione, anche per tener conto di orientamenti dell'ABE)). 

Sezione I
Amministrazione straordinaria

                               Art. 70 
                            Provvedimento 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre lo scioglimento degli organi con
funzioni di  amministrazione  e  di  controllo  delle  banche  quando
ricorrono le  violazioni  o  le  irregolarita'  di  cui  all'articolo
69-octiesdecies, comma 1, lettera  b),  oppure  sono  previste  gravi
perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento e' richiesto con
istanza motivata dagli organi  amministrativi  ovvero  dall'assemblea
straordinaria. 
  2. Le funzioni delle assemblee e  degli  altri  organi  diversi  da
quelli  indicati  nel  comma  1  sono   sospese   per   effetto   del
provvedimento di amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto
dall'articolo 72, comma 6. 
  3. Il provvedimento e' comunicato dai commissari nominati ai  sensi
dell'articolo 71 agli interessati, che  ne  facciano  richiesta,  non
prima dell'insediamento ai sensi dell'articolo 73. 
  4. Il provvedimento  e'  pubblicato  per  estratto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  5. L'amministrazione straordinaria dura ((sino ad un anno)),  salvo
che il provvedimento previsto dal comma 1  preveda  un  termine  piu'
breve ((...)). La procedura  puo'  essere  prorogata  per  lo  stesso
periodo di ((sino ad un anno)), anche  per  piu'  di  una  volta,  se
sussistono i presupposti indicati nel comma 1.  Il  provvedimento  di
proroga e' pubblicato per estratto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. (65) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 
  7. Alle banche non si applica il titolo IV della legge fallimentare
e l'articolo 2409 del codice civile. Se vi e' fondato sospetto che  i
soggetti con funzioni di amministrazione, in  violazione  dei  propri
doveri, abbiano  compiuto  gravi  irregolarita'  nella  gestione  che
possono  arrecare  danno  alla  banca  o  ad  una  o  piu'   societa'
controllate, l'organo con funzioni di controllo  od  i  soci  che  il
codice civile  o  lo  statuto  abilitano  a  presentare  denuncia  al
tribunale, possono denunciare i fatti alla Banca d'Italia, che decide
con provvedimento motivato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che le proroghe di cui al comma 5 del presente articolo "nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia". 
                             Art. 70-bis 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)) 
                               Art. 71 
                       Organi della procedura 
 
  1. ((Con il provvedimento di scioglimento  degli  organi  la  Banca
d'Italia)) nomina: 
    a) uno o piu' commissari straordinari; 
    b) un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque  membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 
  2. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). Entro
quindici  giorni  dalla  comunicazione  della  nomina,  i  commissari
depositano in copia gli atti di nomina degli organi della procedura e
del presidente del comitato  di  sorveglianza  per  l'iscrizione  nel
registro delle imprese. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
  4. Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  il
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai criteri dalla stessa stabiliti e sono a  carico  della  banca
sottoposta alla  procedura.  ((Se  necessario,  esse  possono  essere
anticipate dalla Banca d'Italia)). 
  5.  La  Banca  d'Italia,   ((per   ragioni   d'urgenza   e))   fino
all'insediamento degli organi straordinari, puo' nominare commissario
provvisorio un proprio funzionario,  che  assume  i  medesimi  poteri
attribuiti ai commissari straordinari. Si applicano gli articoli  70,
comma 3, e 72, comma 9. 
  6.  Agli  organi  della  procedura  si  applicano  i  requisiti  di
onorabilita' stabiliti ai  sensi  dell'articolo  26.  ((I  commissari
devono, inoltre, possedere le competenze necessarie per  svolgere  le
proprie funzioni ed essere esenti da conflitti di interesse)). 
                               Art. 72 
          Poteri e funzionamento degli organi straordinari 
 
  ((1. Salvo che non  sia  diversamente  specificato  all'atto  della
nomina, i commissari esercitano tutte le funzioni e  tutti  i  poteri
spettanti all'organo di amministrazione  della  banca  ai  sensi  del
codice civile,  delle  disposizioni  di  legge  applicabili  e  dello
statuto della banca. La Banca d'Italia, nel provvedimento di  nomina,
puo' stabilire che ai commissari sono attribuiti soltanto determinati
poteri e funzioni di amministrazione.)) ((65)) 
  ((1-bis.  Salvo  che   non   sia   diversamente   specificato   nel
provvedimento  che  dispone   l'amministrazione   straordinaria,   ai
commissari spettano i compiti di accertare la  situazione  aziendale,
rimuovere  le  irregolarita'  e   promuovere   le   soluzioni   utili
nell'interesse dei depositanti e della sana e prudente  gestione.  Le
disposizioni del codice civile, statutarie o  convenzionali  relative
ai  poteri  di  controllo  dei  titolari  di  partecipazioni  non  si
applicano agli atti dei commissari. All'atto della nomina,  la  Banca
d'Italia  puo'  stabilire  speciali  limitazioni  dei   compiti   dei
commissari  ovvero  attribuire  loro  compiti  ulteriori  e   diversi
rispetto a quelli indicati nel presente comma.)) ((65)) 
  2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo  e
fornisce pareri  ai  commissari  nei  casi  previsti  dalla  presente
sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia. 
  (((2-bis. La Banca d'Italia  puo',  in  ogni  momento,  revocare  o
sostituire i commissari e  i  membri  del  comitato  di  sorveglianza
oppure modificarne compiti e poteri.)) ((65)) 
  3.  Le  funzioni  degli  organi  straordinari  hanno   inizio   con
l'insediamento degli stessi ai sensi dell'articolo 73, commi 1 e 2, e
cessano con il passaggio delle consegne agli organi subentranti. 
  ((4. La Banca d'Italia puo'  stabilire,  all'atto  della  nomina  o
successivamente con istruzioni impartite ai commissari  e  ai  membri
del comitato di sorveglianza, che  determinati  atti  dei  commissari
siano sottoposti ad autorizzazione della stessa Banca d'Italia ovvero
imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca.  I
componenti gli organi straordinari  sono  personalmente  responsabili
dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia; queste non
sono opponibili ai terzi  che  non  ne  abbiano  avuto  conoscenza.))
((65)) 
  5. L'esercizio dell'azione  sociale  di  responsabilita'  contro  i
membri dei disciolti organi  amministrativi  e  di  controllo  ed  il
direttore generale, nonche' dell'azione contro il soggetto incaricato
della revisione  legale  dei  conti  o  della  revisione,  spetta  ai
commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,  previa
autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Gli   organi   succeduti
all'amministrazione   straordinaria   proseguono   le    azioni    di
responsabilita' e riferiscono alla  Banca  d'Italia  in  merito  alle
stesse. 
  5-bis. Nell'interesse della  procedura  i  commissari,  sentito  il
comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia,
possono sostituire il soggetto incaricato del controllo contabile per
la durata della procedura stessa. (36) 
  ((6. Il potere di convocare l'assemblea dei soci e gli altri organi
indicati  all'articolo  70,  comma  2,   spetta   esclusivamente   ai
commissari previa approvazione della  Banca  d'Italia.  L'ordine  del
giorno e'  stabilito  in  via  esclusiva  dai  commissari  e  non  e'
modificabile dall'organo convocato.)) ((65)) 
  7.  Quando  i  commissari  siano  piu'  di  uno,  essi  decidono  a
maggioranza  dei  componenti  in  carica   e   i   loro   poteri   di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta  di
due di essi. E' fatta salva la  possibilita'  di  conferire  deleghe,
anche per categorie di operazioni, a uno o piu' commissari. 
  8.  Il  comitato  di  sorveglianza  delibera  a   maggioranza   dei
componenti in  carica;  in  caso  di  parita'  prevale  il  voto  del
presidente. 
  ((9. La responsabilita' dei commissari e dei membri del comitato di
sorveglianza per atti  compiuti  nell'espletamento  dell'incarico  e'
limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.  Le  azioni  civili  nei
loro  confronti  sono  promosse  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.)) ((65)) 
  ((9-bis. I commissari, nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono
pubblici ufficiali.)) ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha disposto (con l'art. 39,  comma
3, lettera  b))  che  "al  comma  5-bis  le  parole:  "del  controllo
contabile o della revisione" sono sostituite dalle  seguenti:  "della
revisione legale dei conti"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che i commi 1,  1-bis,  2-bis,  4,  6,  9  e  9-bis  del  presente
articolo, come modificati dal suddetto decreto, si  applicano  "anche
alle procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i rimanenti aspetti, alle
medesime procedure si continuano ad  applicare  le  disposizioni  del
titolo IV del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  nel
testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto". 
                               Art. 73 
                        Adempimenti iniziali 
 
  1. I commissari straordinari si  insediano  prendendo  in  consegna
l'azienda dagli  organi  amministrativi  disciolti  con  un  sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle  operazioni  assiste  almeno  un  componente  il   comitato   di
sorveglianza. 
  2. Qualora, per il mancato intervento degli  organi  amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile  l'esecuzione  delle
consegne, i  commissari  provvedono  d'autorita'  a  insediarsi,  con
l'assistenza di un notaio e,  ove  occorra,  con  l'intervento  della
forza pubblica. 
  3. Il commissario provvisorio assume la  gestione  della  banca  ed
esegue le consegne ai commissari straordinari, secondo  le  modalita'
indicate nei commi 1 e 2. 
  4. Quando il bilancio relativo all'esercizio  chiuso  anteriormente
all'inizio   dell'amministrazione   straordinaria   non   sia   stato
approvato, i commissari provvedono al deposito presso  l'ufficio  del
registro  delle  imprese,  in  sostituzione  del  bilancio,  di   una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica,  redatta  sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione e' accompagnata  da
un rapporto del comitato di sorveglianza. E'  comunque  esclusa  ogni
distribuzione di utili. 
                                                               ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma
12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli  artt.
da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I  comprendente  gli  artt.  da
69-duodecies  a  69-septiesdecies;   (con   l'art.   1,   comma   13)
l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione  01-I  comprendente
gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis. 
                               Art. 74 
                    (Sospensione dei pagamenti). 
 
  1. ((Se ricorrono)) circostanze eccezionali i commissari,  al  fine
di tutelare  gli  interessi  dei  creditori,  possono  sospendere  il
pagamento delle passivita' di qualsiasi genere da parte  della  banca
ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti relativi
ai servizi previsti ((dal decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58.))  Il  provvedimento  e'   assunto   sentito   il   comitato   di
sorveglianza, previa autorizzazione della Banca  d'Italia,  che  puo'
emanare disposizioni per l'attuazione dello stesso. La sospensione ha
luogo  per  un  periodo  non  superiore  ad  un   mese,   prorogabile
eventualmente, con le stesse formalita', per altri due mesi. 
  2.  Durante  il  periodo  della  sospensione  non  possono   essere
intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o  atti  cautelari
sui beni della  banca  e  sugli  strumenti  finanziari  dei  clienti.
Durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche  sugli
immobili o acquistati altri diritti di prelazione  sui  mobili  della
banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi anteriori
all'inizio del periodo di sospensione. 
  3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. 
                               Art. 75 
                         Adempimenti finali 
 
  1. I commissari straordinari e il  comitato  di  sorveglianza,  ((a
intervalli   periodici   stabiliti   all'atto    della    nomina    o
successivamente nonche')) al termine delle  loro  funzioni,  redigono
separati rapporti sull'attivita' svolta e li trasmettono  alla  Banca
d'Italia.   La   Banca   d'Italia    cura    che    della    chiusura
dell'amministrazione straordinaria sia data notizia  mediante  avviso
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2.    La    chiusura    dell'esercizio    in    corso    all'inizio
dell'amministrazione straordinaria e' protratta  a  ogni  effetto  di
legge fino al termine  della  procedura.  I  commissari  redigono  il
bilancio che viene presentato per l'approvazione alla Banca  d'Italia
entro quattro mesi dalla chiusura dell'amministrazione  straordinaria
e pubblicato nei modi di  legge.  L'esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio  redatto  dai  commissari  costituisce  un   unico   periodo
d'imposta. Entro un mese dall'approvazione della Banca d'Italia,  gli
organi subentrati  ai  commissari  presentano  la  dichiarazione  dei
redditi relativa a detto periodo secondo le  disposizioni  tributarie
vigenti. 
  3. I  commissari,  prima  della  cessazione  delle  loro  funzioni,
provvedono perche' siano ricostituiti gli organi dell'amministrazione
ordinaria. Gli organi subentranti prendono in consegna l'azienda  dai
commissari secondo le modalita' previste dall'art. 73, comma 1. 
                             Art. 75-bis 
           (( (Commissari in temporaneo affiancamento). )) 
 
  ((1.  La  Banca  d'Italia,  ricorrendo   i   presupposti   indicati
all'articolo 70, puo' nominare uno o piu'  commissari  in  temporaneo
affiancamento all'organo di amministrazione. La Banca  d'Italia,  nel
provvedimento di nomina, individua  funzioni,  doveri  e  poteri  dei
commissari, specificandone i rapporti  con  l'organo  amministrativo,
ivi  compreso,  eventualmente,  l'obbligo  degli  amministratori   di
consultare o di richiedere la previa  autorizzazione  dei  commissari
per l'assunzione di determinati atti o decisioni. 
  2. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione.)) 
                               Art. 76 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)) 
                               Art. 77 
                Succursali di banche extracomunitarie 
 
  1. Nel caso  di  amministrazione  straordinaria  di  succursali  di
banche extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica,  i
commissari straordinari e il comitato di  sorveglianza  assumono  nei
confronti  delle  succursali  stesse  i  poteri   degli   organi   di
amministrazione e di controllo della banca di appartenenza. 
  1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della  procedura  di
amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza  degli  Stati
comunitari che  ospitano  succursali  della  banca  extracomunitaria.
L'informazione  e'  data,  con  ogni   mezzo,   possibilmente   prima
dell'apertura della procedura ovvero subito dopo. 
  2. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  della
presente sezione. 
                                                               ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 1, comma
12) l'introduzione al Titolo IV del Capo 01-I comprendente gli  artt.
da 69-ter a 69-undecies e del Capo 02-I  comprendente  gli  artt.  da
69-duodecies  a  69-septiesdecies;   (con   l'art.   1,   comma   13)
l'introduzione al Titolo IV, Capo I della Sezione  01-I  comprendente
gli artt. da 69-octiesdecies a 69-vicies-bis. 
                             Art. 77-bis 
                    (( (Aumenti di capitale). )) 
 
  ((1. In deroga ai termini previsti dagli articoli 2366 e  2369  del
codice civile e 125-bis e 126 del  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, nelle banche nei confronti delle quali e' stata adottata
una   misura   di   intervento    precoce    o    disposto    l'avvio
dell'amministrazione   straordinaria,   le   assemblee   chiamate   a
deliberare   aumenti   di   capitale   finalizzati   a   ripristinare
l'adeguatezza patrimoniale possono  essere  convocate  fino  a  dieci
giorni prima di quello fissato per l'assemblea, se cosi' e'  previsto
dallo statuto. 
  2. Nel caso previsto al comma 1, per le banche con  azioni  quotate
nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati comunitari: 
    a)  la  comunicazione  effettuata  dall'intermediario  ai   sensi
dell'articolo 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, e' effettuata sulla base delle evidenze  dei  conti  relative  al
termine della giornata contabile del terzo giorno di  mercato  aperto
precedente la data fissata per l'assemblea; 
    b) il termine di cui all'articolo 126-bis, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' ridotto a cinque giorni; 
    c) non trovano applicazione le modalita' di  pubblicita'  di  cui
all'articolo 126-bis, comma 2, del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58. 
  3. Le previsioni di cui al  comma  2,  lettere  b)  e  c),  non  si
applicano alle banche nei confronti delle  quali  e'  stata  disposta
l'amministrazione straordinaria. 
  4. Il presente articolo si applica anche alle  societa'  capogruppo
di un gruppo bancario.)) ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si
applica "anche alle procedure  di  amministrazione  straordinaria  in
corso alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto.  Per  i
rimanenti aspetti, alle medesime procedure si continuano ad applicare
le disposizioni del titolo IV del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, nel testo vigente  prima  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto". 

Sezione II
Provvedimenti straordinari

                               Art. 78 
                    Banche autorizzate in Italia 
 
  1. La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove
operazioni oppure ordinare la  chiusura  di  succursali  alle  banche
autorizzate in Italia, per violazione  di  disposizioni  legislative,
amministrative  o  statutarie  che  ne  regolano   l'attivita',   per
irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di  succursali  di  banche
extracomunitarie, anche per insufficienza di fondi. 
                               Art. 79 
                     (( (Banche comunitarie). )) 
 
  ((1. In caso di violazione o di rilevante rischio di violazione  da
parte  di  banche  comunitarie  delle  disposizioni   relative   alle
succursali  o  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica, il cui controllo spetta  all'autorita'  competente  dello
Stato d'origine, la  Banca  d'Italia  ne  da'  comunicazione  a  tale
autorita' per i provvedimenti necessari.  In  attesa  di  questi,  se
sussistono ragioni di urgenza la  Banca  d'Italia  puo'  adottare  le
misure  provvisorie  necessarie  per  la  tutela  delle  ragioni  dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai  quali  sono
prestati  i  servizi,   comprese   l'imposizione   del   divieto   di
intraprendere nuove operazioni e la  sospensione  dei  pagamenti;  le
misure adottate sono comunicate all'autorita' competente dello  Stato
d'origine, alla Commissione europea e all'ABE. 
  2. In deroga al comma 1, secondo periodo, se la violazione riguarda
disposizioni relative alla liquidita' della banca  comunitaria  o  in
ogni altro caso di  deterioramento  della  situazione  di  liquidita'
della stessa, la Banca d'Italia puo' adottare  le  misure  necessarie
per la stabilita' finanziaria o  per  la  tutela  delle  ragioni  dei
depositanti, dei risparmiatori e degli altri soggetti ai  quali  sono
prestati i servizi, se quelle prese dall'autorita'  competente  dello
Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare
sono comunicate all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine  e
all'ABE. 
  3. Quando i provvedimenti  dell'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine indicati al comma 1 manchino  o  risultino  inadeguati,  la
Banca d'Italia puo' ricorrere all'ABE ai fini della procedura per  la
risoluzione delle controversie con le autorita'  di  vigilanza  degli
altri Stati membri in situazioni transfrontaliere. 
  4. In caso di violazione o di rilevante rischio  di  violazione  da
parte  di  banche  comunitarie  delle  disposizioni   relative   alle
succursali  o  alla  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della
Repubblica il cui controllo spetta alla Banca d'Italia, questa adotta
le misure necessarie a  prevenire  o  reprimere  tali  irregolarita',
compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni,
la sospensione dei pagamenti e la chiusura della succursale,  dandone
comunicazione all'autorita' competente dello Stato d'origine.)) 
                                                               ((64)) 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che "Fino all'emanazione  da  parte  della  Commissione  europea  del
requisito di liquidita' previsto dall'articolo  460  del  regolamento
(UE) n.  575/2013,  trova  applicazione  l'articolo  79  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  nella  formulazione  vigente
anteriormente   all'entrata   in   vigore   del   presente    decreto
legislativo". 

Sezione III
Liquidazione coatta amministrativa

                               Art. 80 
                            Provvedimento 
 
  ((1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
Banca d'Italia, puo' disporre  con  decreto  la  liquidazione  coatta
amministrativa  delle  banche,  anche  quando   ne   sia   in   corso
l'amministrazione straordinaria ovvero  la  liquidazione  secondo  le
norme ordinarie, se ricorrono i presupposti indicati nell'articolo 17
del decreto legislativo [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE]
ma non quelli  indicati  nell'articolo  20,  comma  2,  del  medesimo
decreto per disporre la risoluzione.)) 
  2. La liquidazione coatta puo' essere  disposta,  con  il  medesimo
procedimento indicato nel comma 1, su istanza motivata  degli  organi
amministrativi,   dell'assemblea   straordinaria,   dei    commissari
straordinari o dei liquidatori. 
  3. Il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la
proposta  della  Banca  d'Italia  sono  comunicati   dai   commissari
liquidatori agli interessati, che ne facciano  richiesta,  non  prima
dell'insediamento ai sensi dell'art. 85. 
  4. Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le  funzioni  degli
organi amministrativi, di controllo e assembleari,  nonche'  di  ogni
altro organo della banca. Sono fatte salve le ipotesi previste  dagli
articoli 93, comma 1, e 94, comma 2. 
  6. Le banche non sono  soggette  a  procedure  concorsuali  diverse
dalla  liquidazione  coatta  prevista  dalle  norme  della   presente
sezione; per quanto  non  espressamente  previsto  si  applicano,  se
compatibili, le disposizioni della legge fallimentare. 
                               Art. 81 
                       Organi della procedura 
 
  1. La Banca d'Italia nomina: 
    a) uno o piu' commissari liquidatori; 
    b) un comitato di sorveglianza composto da tre a  cinque  membri,
che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente. 
  ((1-bis. Possono essere nominati come liquidatori anche societa'  o
altri enti.)) ((65)) 
  2. Il provvedimento della Banca d'Italia e la  delibera  di  nomina
del presidente del  comitato  di  sorveglianza  sono  pubblicati  per
estratto ((sul sito web della Banca d'Italia.)) Entro quindici giorni
dalla comunicazione della nomina, i commissari  depositano  in  copia
gli atti di nomina degli  organi  della  liquidazione  coatta  e  del
presidente del comitato di sorveglianza per l'iscrizione nel registro
delle imprese. 
  3. La Banca d'Italia puo' revocare o sostituire i  commissari  e  i
membri del comitato di sorveglianza. 
  4. Le  indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  il
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai  criteri  dalla  stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  della
liquidazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1-bis del  presente  articolo,  come  modificato  dal
suddetto decreto, si applica "anche alle  procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale". 
                               Art. 82 
          Accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 
 
  1. Se una banca non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa
((o a risoluzione)) si trova in stato di insolvenza, il tribunale del
luogo in cui essa ha la sede legale,  su  richiesta  di  uno  o  piu'
creditori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti  la
Banca d'Italia e i rappresentanti legali  della  banca,  dichiara  lo
stato di insolvenza con sentenza in camera di  consiglio.  Quando  la
banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria,  il  tribunale
dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei  commissari  straordinari,
sentiti  i  commissari  stessi,  la  Banca  d'Italia  e   i   cessati
rappresentanti legali. Si applicano le  disposizioni  dell'art.  195,
commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto  e  ottavo
della legge fallimentare. 
  2. Se una banca, anche avente natura pubblica, si trova in stato di
insolvenza  al   momento   dell'emanazione   del   provvedimento   di
liquidazione  coatta  amministrativa  e  l'insolvenza  non  e'  stata
dichiarata a norma del comma 1, il tribunale  del  luogo  in  cui  la
banca ha la sede legale, su ricorso dei  commissari  liquidatori,  su
istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Banca d'Italia
e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato con
sentenza  in  camera  di  consiglio.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 195, terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  comma  della  legge
fallimentare. 
  3. La dichiarazione giudiziale dello stato di  insolvenza  prevista
dai commi precedenti produce gli effetti indicati nell'art. 203 della
legge fallimentare. 
                               Art. 83 
Effetti del provvedimento  per  la  banca,  per  i  creditori  e  sui
                   rapporti giuridici preesistenti 
 
  1. Dalla data di insediamento degli  organi  liquidatori  ai  sensi
dell'articolo  85,  e  comunque  dal  ((sesto   giorno   lavorativo))
successivo alla data di adozione del  provvedimento  che  dispone  la
liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento  delle  passivita'  di
qualsiasi genere e le restituzioni di  beni  di  terzi.  La  data  di
insediamento  dei  commissari  liquidatori,  con  l'indicazione   del
giorno, dell'ora e del minuto, e' rilevata dalla Banca d'Italia sulla
base del processo verbale previsto all'articolo 85. 
  2. Dal termine indicato  nel  comma  1  si  producono  gli  effetti
previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche'  dalle  disposizioni
del titolo II,  capo  III,  sezione  II  e  sezione  IV  della  legge
fallimentare. 
  3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione
non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna azione,  salvo  quanto
disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, ne', per  qualsiasi
titolo, puo' essere parimenti promosso ne' proseguito alcun  atto  di
esecuzione forzata o cautelare. Per le  azioni  civili  di  qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente  esclusivamente  il
tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale. 
  ((3-bis. In  deroga  all'articolo  56,  primo  comma,  della  legge
fallimentare, la compensazione ha luogo solo se  i  relativi  effetti
siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la
liquidazione coatta amministrativa, salvo che  la  compensazione  sia
prevista da un contratto di garanzia finanziaria di  cui  al  decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, da un accordo  di  netting,  come
definito  dall'articolo  1,  comma  1,  lettera   a),   del   decreto
legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59] o da un  accordo
di compensazione ai sensi dell'articolo 1252 del codice civile.)) 
                               Art. 84 
           Poteri e funzionamento degli organi liquidatori 
 
  1. I commissari liquidatori hanno la  rappresentanza  legale  della
banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e  procedono  alle
operazioni della liquidazione.  I  commissari,  nell'esercizio  delle
loro funzioni, sono pubblici ufficiali. 
  2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari  nell'esercizio
delle loro funzioni, controlla  l'operato  degli  stessi  e  fornisce
pareri nei casi previsti dalla presente sezione o dalle  disposizioni
della Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia puo'  emanare  direttive  per  lo  svolgimento
della procedura e puo' stabilire che talune categorie di operazioni o
di atti debbano essere da essa autorizzate e che per  le  stesse  sia
preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza. I  membri  degli
organi liquidatori sono personalmente responsabili  dell'inosservanza
delle direttive della Banca d'Italia; queste non sono  opponibili  ai
terzi che non ne abbiano avuto conoscenza. 
  4. I commissari devono presentare annualmente alla  Banca  d'Italia
una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della banca e
sull'andamento della liquidazione, accompagnata da  un  rapporto  del
Comitato di sorveglianza. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 16  NOVEMBRE
2015, N. 181)). ((65)) 
  5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e  di  quella
dei  creditori  sociali  contro   i   membri   dei   cessati   organi
amministrativi e di controllo ed il direttore  generale,  dell'azione
contro il soggetto  incaricato  della  revisione  legale  dei  conti,
nonche' dell'azione del creditore sociale contro la societa' o l'ente
che esercita l'attivita' di  direzione  e  coordinamento,  spetta  ai
commissari,   sentito   il   comitato   di    sorveglianza,    previa
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  6. Ai commissari liquidatori  e  al  comitato  di  sorveglianza  si
applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9. 
  7. I commissari, previa autorizzazione della Banca d'Italia  e  con
il parere favorevole del  comitato  di  sorveglianza,  possono  farsi
coadiuvare nello svolgimento delle  operazioni  da  terzi,  sotto  la
propria responsabilita' e con oneri a carico della  liquidazione.  In
casi eccezionali, i commissari,  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il  compimento  di
singoli atti. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
                               Art. 85 
                        Adempimenti iniziali 
 
  1. (( I commissari liquidatori si insediano prendendo  in  consegna
l'azienda dai precedenti organi di amministrazione o di  liquidazione
ordinaria  con  un  sommario  processo  verbale.  ))   I   commissari
acquisiscono una situazione dei conti e formano quindi l'inventario. 
  2. Si applica l'art. 73, commi 1, ultimo periodo, 2 e 4. 
                               Art. 86 
                      Accertamento del passivo 
 
  ((1. Entro un mese dalla nomina i commissari comunicano  a  ciascun
creditore  l'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata   della
procedura e le somme risultanti a  credito  di  ciascuno  secondo  le
scritture e i  documenti  della  banca.  La  comunicazione  s'intende
effettuata con riserva di eventuali contestazioni e avviene  a  mezzo
posta  elettronica  certificata  se   il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore. Se il  destinatario  ha  sede  o  risiede  all'estero,  la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante in Italia,
se esistente. Contestualmente i commissari invitano ciascun creditore
ad indicare, entro il termine di cui al comma 4, il proprio indirizzo
di  posta  elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'   onere
comunicare ai commissari, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui
al comma 3.)) 
 2. Analoga  comunicazione  viene  inviata  a  coloro  che  risultino
titolari di diritti reali  sui  beni  e  sugli  strumenti  finanziari
relativi ai servizi previsti  dal  decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 in  possesso  della  banca,  nonche'  ai  clienti  aventi
diritto alle restituzioni dei detti strumenti finanziari. 
 ((2-bis. Nei casi disciplinati dall'articolo 92-bis,  i  commissari,
sentito  il  comitato  di  sorveglianza,  possono   provvedere   alle
comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 anche per  singole  categorie  di
aventi diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e in uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale
o locale di un  avviso  contenente  l'invito  a  consultare  l'elenco
provvisorio degli ammessi al passivo. L'elenco e'  depositato  presso
la sede della societa' o messo altrimenti a disposizione degli aventi
diritto, fermo in ogni  caso  il  diritto  di  ciascuno  di  prendere
visione solo della propria posizione. Il termine per la presentazione
delle domande di insinuazione ai sensi  del  comma  5  decorre  dalla
pubblicazione dell'avviso di cui al presente comma.)) 
  ((3.  Tutte  le  successive  comunicazioni  sono   effettuate   dai
commissari all'indirizzo di posta  elettronica  certificata  indicato
dagli interessati. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di
posta elettronica certificata o della sua variazione, ovvero nei casi
di mancata consegna per cause imputabili  al  destinatario,  esse  si
eseguono mediante deposito nella cancelleria del tribunale del  luogo
ove la banca ha la sede legale. Si applica l'articolo  31-bis,  terzo
comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al  curatore
il commissario liquidatore.)) 
  ((4. Entro quindici giorni dal ricevimento della  comunicazione,  i
creditori e i titolari dei  diritti  indicati  nel  comma  2  possono
presentare  o  inviare,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  della
procedura, i  loro  reclami  ai  commissari,  allegando  i  documenti
giustificativi.)) 
  5.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  di
liquidazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,  i
creditori e i titolari dei diritti indicati nel comma 2, i quali  non
abbiano ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1  e  2,  devono
chiedere  ai  commissari,  mediante  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento, il riconoscimento dei propri crediti e  la  restituzione
dei propri beni, presentando i documenti atti a provare  l'esistenza,
la specie e l'entita' dei propri diritti ((e indicando l'indirizzo di
posta  elettronica   certificata   al   quale   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative alla procedura. Si  applica  il  comma  3  del
presente articolo.)) 
  6. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma  5  e  non
oltre i trenta giorni successivi,  presentano  alla  Banca  d'Italia,
sentiti i cessati amministratori della banca, l'elenco dei  creditori
ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di
prelazione e l'ordine degli stessi, nonche' gli elenchi dei  titolari
dei diritti indicati nel comma 2 e di coloro cui e' stato  negato  il
riconoscimento  delle  pretese.  I  clienti   aventi   diritto   alla
restituzione degli strumenti finanziari relativi ai servizi  previsti
dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58  sono  iscritti  in
apposita e separata sezione dello stato passivo. 
  7.  Nei  medesimi  termini  previsti  dal  comma  6  i   commissari
depositano nella cancelleria del tribunale del luogo ove la banca  ha
la sede legale, a disposizione degli aventi diritto, gli elenchi  dei
creditori privilegiati, dei titolari di diritti indicati nel comma 2,
nonche' dei soggetti appartenenti  alle  medesime  categorie  cui  e'
stato negato il riconoscimento delle pretese. 
  8. Successivamente i commissari ((comunicano senza indugio, a mezzo
posta elettronica certificata,)) a coloro ai quali e' stato negato in
tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione  presa
nei loro riguardi. Dell'avvenuto deposito dello stato passivo e' dato
avviso  tramite  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  9. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 6  e  7,  lo  stato
passivo diventa esecutivo. 
                                                               ((65)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
6)  che  "Le  comunicazioni  di  cui  all'articolo  86  del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  effettuano  secondo  le
modalita' previste nel testo vigente prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto, ove,  a  tale  data,  siano  gia'  state
effettuate quelle di cui al comma 1 del medesimo articolo". 
                               Art. 87 
                   Opposizioni allo stato passivo 
 
  1. Possono proporre opposizione allo stato  passivo,  relativamente
alla propria posizione e contro  il  riconoscimento  dei  diritti  in
favore dei soggetti inclusi  negli  elenchi  indicati  nell'art.  86,
comma 7, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in  tutto
o  in  parte,   entro   quindici   giorni   dal   ricevimento   della
((comunicazione)) prevista  dall'art.  86,  comma  8,  e  i  soggetti
ammessi  entro  lo  stesso   termine   decorrente   dalla   data   di
pubblicazione dell'avviso previsto dal medesimo comma 8. 
  2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso
al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.
((Si  applica  l'articolo  99,  commi  2  e  seguenti,  della   legge
fallimentare.)) 
  ((3. Il  presidente  del  tribunale  assegna  a  un  unico  giudice
relatore tutte  le  cause  relative  alla  stessa  liquidazione.  Nei
tribunali divisi in piu' sezioni il presidente assegna le cause a una
di esse e il presidente di questa provvede alla  designazione  di  un
unico giudice relatore.)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
  5. Quando sia  necessario  per  decidere  sulle  contestazioni,  il
giudice  richiede  ai  commissari   l'esibizione   di   un   estratto
dell'elenco dei creditori chirografari previsto dall'art.  86,  comma
6; l'elenco non viene messo a disposizione. 
                               Art. 88 
                   ((Esecutivita' delle sentenze)) 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
  ((3. Le  decisioni  pronunciate  in  ogni  grado  del  giudizio  di
opposizione sono esecutive quando diventano definitive.)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
                               Art. 89 
                        Insinuazioni tardive 
 
  1. Dopo il deposito dello stato passivo e  fino  a  che  non  siano
esauriti tutti i riparti e le restituzioni, i creditori e i  titolari
dei diritti indicati  nell'articolo  86,  comma  2  che  non  abbiano
ricevuto la comunicazione ai sensi dell'articolo 86, comma 8,  e  non
risultino inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere
i loro diritti secondo quanto previsto dall'articolo 87, commi da 2 a
5,  e  dall'articolo  88.  ((Decorsi  sei  mesi  dalla  pubblicazione
dell'avviso previsto dall'articolo 86, comma 8,  le  domande  tardive
sono ammissibili solo se l'istante dimostra che il ritardo e'  dipeso
da causa a lui non imputabile.)) ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Per  le  procedure
di cui al comma 4, le sentenze pronunciate dopo l'entrata  in  vigore
del  presente  decreto  ai  sensi  dell'articolo   87   del   decreto
legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,   sono   impugnabili
esclusivamente con il ricorso per cassazione di cui al  comma  2  del
medesimo articolo  87,  come  modificato  dal  presente  decreto.  Si
applica l'articolo 88 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.
385, come modificato dal presente decreto. Per le medesime procedure,
il  termine  per  la  proposizione  delle  domande  tardive  di   cui
all'articolo 89 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto, decorre dall'entrata in  vigore
di quest'ultimo". 
                               Art. 90 
                      Liquidazione dell'attivo 
 
  1. I commissari liquidatori hanno tutti  i  poteri  occorrenti  per
realizzare l'attivo.((In caso di alienazione di beni  immobili  e  di
altri beni iscritti in  pubblici  registri,  una  volta  eseguita  la
vendita e riscosso interamente  il  prezzo,  la  Banca  d'Italia,  su
richiesta dei commissari liquidatori, dispone la cancellazione  delle
iscrizioni  relative  ai  diritti  di   prelazione,   nonche'   delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di  ogni
altro vincolo.)) ((65)) 
  ((2. I  commissari,  con  il  parere  favorevole  del  comitato  di
sorveglianza e previa autorizzazione della  Banca  d'Italia,  possono
cedere attivita' e passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni
e rapporti giuridici individuabili in blocco. Quando non ricorrono le
condizioni per l'intervento dei sistemi di garanzia dei depositanti o
l'intervento di questi e'  insufficiente,  al  fine  di  favorire  lo
svolgimento della liquidazione, la cessione  puo'  avere  ad  oggetto
passivita' anche solo per una quota di ciascuna  di  esse.  Resta  in
ogni  caso  fermo  il  rispetto  della  parita'  di  trattamento  dei
creditori e del loro ordine di priorita'.)) La cessione puo' avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del  deposito  dello
stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita'
risultanti dallo stato passivo  ((,  tenuto  conto  dell'esito  delle
eventuali opposizioni presentate  ai  sensi  dell'articolo  87)).  Si
applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche  quando
il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti  previsti
dal comma 7 del medesimo articolo. ((65)) 
  3. I commissari possono, nei casi di necessita' e  per  il  miglior
realizzo dell'attivo, previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
continuare  l'esercizio  dell'impresa  o  di  determinati   rami   di
attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di  sorveglianza.
La  continuazione  dell'esercizio  dell'impresa   disposta   all'atto
dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine  indicato
nell'articolo 83, comma 1, esclude lo  scioglimento  di  diritto  dei
rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme  richiamate  dal
comma 2 del medesimo articolo. 
  4. Anche ai fini dell'eventuale esecuzione di riparti  agli  aventi
diritto, i  commissari  possono  contrarre  mutui,  effettuare  altre
operazioni finanziarie passive e  costituire  in  garanzia  attivita'
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1 e 2  del  presente  articolo,  come  modificati  dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale". 
                               Art. 91 
                       Restituzioni e riparti 
 
  1. I commissari procedono alle restituzioni dei beni nonche'  degli
strumenti  finanziari  relativi  ai  servizi  di   cui   al   decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e,  secondo  l'ordine  stabilito
dall'articolo  111  della  legge  fallimentare  fatto  salvo   quanto
previsto dal comma 1-bis, alla ripartizione dell'attivo liquidato. Le
indennita' e i rimborsi spettanti  agli  organi  della  procedura  di
amministrazione  straordinaria  e  ai   commissari   della   gestione
provvisoria   che   abbiano   preceduto   la   liquidazione    coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell'articolo 111,
comma primo, numero 1), della legge fallimentare.  Il  pagamento  dei
crediti prededucibili e'  effettuato  previo  parere  favorevole  del
comitato di sorveglianza. 
  1-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  2741  del  codice
civile  e  dall'articolo  111   della   legge   fallimentare,   nella
ripartizione dell'attivo liquidato ai sensi del comma 1: 
    a) i seguenti crediti sono soddisfatti  con  preferenza  rispetto
agli altri crediti chirografari: 
      1) la parte dei  depositi  di  persone  fisiche,  microimprese,
piccole  e  medie  imprese  ammissibili  al  rimborso   e   superiore
all'importo previsto dall'articolo 96-bis.1, commi 3 e 4; 
      2) i medesimi depositi indicati al numero 1), effettuati presso
succursali extracomunitarie di banche aventi sede legale in Italia; 
    b) sono soddisfatti con preferenza rispetto ai  crediti  indicati
alla lettera a): 
      1) i depositi protetti; 
      2) i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti  a
seguito della surroga nei diritti e negli  obblighi  dei  depositanti
protetti; 
    c) sono soddisfatti con preferenza rispetto  agli  altri  crediti
chirografari ma dopo che siano stati soddisfatti i  crediti  indicati
alle lettere a) e b), gli altri depositi presso la banca. (65) 
    ((c-bis) i crediti per il rimborso del capitale  e  il  pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli
strumenti  di  debito  chirografario  di  secondo  livello   indicati
dall'articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti  gli  altri  crediti
chirografari e con preferenza rispetto ai  crediti  subordinati  alla
soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati  della
societa')). 
  2. Se risulta rispettata, ai sensi  dell'articolo  22  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la  separazione  del  patrimonio
della banca da quelli  dei  clienti  iscritti  nell'apposita  sezione
separata dello stato passivo, ma non sia  rispettata  la  separazione
dei patrimoni dei detti clienti tra  di  loro  ovvero  gli  strumenti
finanziari non risultino sufficienti per l'effettuazione di tutte  le
restituzioni,   i   commissari   procedono,   ove   possibile,   alle
restituzioni ai sensi del comma 1 in proporzione dei  diritti  per  i
quali ciascuno dei clienti e' stato  ammesso  alla  sezione  separata
dello  stato  passivo,  ovvero  alla  liquidazione  degli   strumenti
finanziari di pertinenza della  clientela  e  alla  ripartizione  del
ricavato secondo la medesima proporzione. 
  3. I clienti iscritti nell'apposita sezione  separata  dello  stato
passivo  concorrono   con   i   creditori   chirografari   ai   sensi
dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge  fallimentare,  per
l'intero, nell'ipotesi in cui non risulti rispettata  la  separazione
del patrimonio della banca da quelli dei clienti ovvero per la  parte
del diritto rimasto insoddisfatto, nei casi previsti dal comma 2. 
  4. I commissari, sentito  il  comitato  di  sorveglianza  e  previa
autorizzazione della Banca d'Italia, anche prima che siano realizzate
tutte le attivita' e accertate tutte le passivita', possono  eseguire
riparti parziali e restituzioni, anche integrali,  sia  a  favore  di
tutti gli aventi diritto sia a favore di talune  categorie  di  essi,
anche per  intero,  trattenendo  quanto  stimato  necessario  per  il
pagamento dei debiti prededucibili. (65) 
  5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 8, 9 e 10, i riparti e  le
restituzioni non devono pregiudicare la possibilita' della definitiva
assegnazione delle quote e dei beni  spettanti  a  tutti  gli  aventi
diritto. 
  6. Nell'effettuare i riparti e le restituzioni,  i  commissari,  in
presenza di pretese di creditori o di altri interessati per le  quali
non sia stata definita l'ammissione allo stato  passivo,  accantonano
le somme e gli strumenti finanziari corrispondenti ai riparti e  alle
restituzioni non effettuati a favore di ciascuno di  detti  soggetti,
al fine della distribuzione o della restituzione agli stessi nel caso
di riconoscimento dei  diritti  o,  in  caso  contrario,  della  loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto. 
  7. Nei casi previsti dal comma  6,  i  commissari,  con  il  parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono acquisire  idonee  garanzie  in  sostituzione
degli accantonamenti. 
  8. La presentazione oltre i termini dei  reclami  e  delle  domande
previsti dall'articolo 86, commi 4  e  5,  fa  concorrere  solo  agli
eventuali riparti e restituzioni successivi, nei  limiti  in  cui  le
pretese sono accolte dal commissario o, dopo il deposito dello  stato
passivo, dal  giudice  in  sede  di  opposizione  proposta  ai  sensi
dell'articolo 87, comma 1. 
  9.  Coloro  che  hanno  proposto  insinuazione  tardiva  ai   sensi
dell'articolo 89, concorrono solo ai riparti e alle restituzioni  che
venissero eseguiti dopo la presentazione del ricorso. 
  10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, i diritti reali e i  diritti
di prelazione sono salvi quando i beni ai quali  si  riferiscono  non
siano stati ancora alienati. 
  11. Fino alla restituzione  o  alla  liquidazione  degli  strumenti
finanziari gestiti dalla banca, i commissari provvedono affinche' gli
stessi siano amministrati in un'ottica di minimizzazione del rischio. 
  11-bis. Ai fini del presente articolo per microimprese,  piccole  e
medie imprese si intendono quelle cosi' definite in base al  criterio
del  fatturato  annuo  previsto   dall'articolo   2,   paragrafo   1,
dell'Allegato  alla  Raccomandazione  della  Commissione  europea  n.
2003/361/CE. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 4 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma  9)  che  "L'articolo  91,
comma 1-bis, lettera c), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,
n. 385, come modificato  dall'articolo  1,  comma  33,  del  presente
decreto,  si  applica  nelle   procedure   di   liquidazione   coatta
amministrativa e di risoluzione iniziate dopo il 1° gennaio 2019". 
                               Art. 92 
                         Adempimenti finali 
 
  1. Liquidato l'attivo ((, o una parte rilevante dello  stesso,))  e
prima dell'ultimo riparto ai creditori o dell'ultima restituzione  ai
clienti,  i   commissari   sottopongono   il   bilancio   finale   di
liquidazione, il  rendiconto  finanziario  e  il  piano  di  riparto,
accompagnati da una relazione propria e da  quella  del  comitato  di
sorveglianza, alla Banca  d'Italia,  che  ne  autorizza  il  deposito
presso la cancelleria del  tribunale.  La  liquidazione  costituisce,
anche ai fini fiscali, un unico esercizio; entro un mese dal deposito
i commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativa a detto
periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti. ((65)) 
  ((2. I commissari danno  comunicazione  dell'avvenuto  deposito  ai
creditori e ai clienti ammessi al passivo con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 86, comma 3, e  mediante  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.)) ((65)) 
  3. Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, gli interessati possono proporre
le loro contestazioni con  ricorso  al  tribunale.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 87, commi da 2 a 5 e dell'articolo 88. 
  4. Decorso il termine  indicato  senza  che  siano  state  proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza  passata  in
giudicato, i commissari liquidatori  provvedono  al  riparto  o  alla
restituzione finale in conformita' di quanto  previsto  dall'articolo
91. 
  5. Le somme e gli strumenti  che  non  possono  essere  distribuiti
vengono depositati nei modi stabiliti dalla  Banca  d'Italia  per  la
successiva distribuzione agli aventi diritto, fatta salva la facolta'
prevista dall'articolo 91, comma 7. 
  6. Si applicano le disposizioni del codice  civile  in  materia  di
liquidazione delle societa' di capitali, relative alla  cancellazione
della societa' ed al deposito dei libri sociali. 
  7. La pendenza  di  ricorsi  e  giudizi,  ivi  compreso  quello  di
accertamento dello stato di insolvenza, non preclude  l'effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi precedenti e  la  chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale  chiusura
e' subordinata alla esecuzione di accantonamento  o  all'acquisizione
di garanzie ai sensi dell'articolo 91, commi 6 e 7. 
  8. Successivamente alla chiusura della  procedura  di  liquidazione
coatta,  i  commissari  liquidatori  mantengono   la   legittimazione
processuale, anche nei successivi  stati  e  gradi  dei  giudizi.  Ai
commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita' connesse ai
giudizi, si applicano gli articoli 72, commi 7 e 9, 81, commi 3 e 4 e
84, commi 1, 3 e 7 del presente decreto. ((I  commissari  liquidatori
ripartiscono,  in  base  alla  documentazione  di  cui  al  comma  1,
eventuali  somme  derivanti  all'esito  dei  giudizi  nonche'  quelle
derivanti  dalla  cessione  o  liquidazione  dell'attivo  non  ancora
realizzato al  momento  di  chiusura  della  procedura  ovvero  dagli
accantonamenti eseguiti a quel momento.)) ((65)) 
  ((9. I commissari liquidatori sono estromessi, su propria  istanza,
dai giudizi relativi ai rapporti oggetto di cessione  nei  quali  sia
subentrato il cessionario, ivi compresi i giudizi relativi allo stato
passivo e quelli di costituzione di parte civile in giudizi penali.))
((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 1, 2, 8 e 9 del presente articolo, come modificati dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale". 
                             Art. 92-bis 
((   (Procedure   prive   di   risorse   liquide   o   con    risorse
                          insufficienti).)) 
 
  ((1. Il presente articolo si applica quando la liquidazione  coatta
amministrativa e' priva di risorse liquide o queste sono stimate  dai
commissari insufficienti a soddisfare i crediti in prededuzione  fino
alla chiusura della procedura liquidatoria. Per clienti si  intendono
coloro che sono iscritti nella sezione separata dello  stato  passivo
ai sensi dell'articolo 86, comma 6. 
  2.  L'autorita'  di  risoluzione  italiana  anticipa  agli   organi
liquidatori, agli  organi  dell'amministrazione  straordinaria  e  al
commissario  della  gestione  provvisoria  che  hanno  preceduto   la
liquidazione coatta amministrativa le indennita' ad essi spettanti e,
sulla base della relativa documentazione giustificativa, le spese per
lo svolgimento dell'incarico. Le somme anticipate  a  questo  titolo,
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
finanziarie  della   procedura   che   si   rendano   successivamente
disponibili, dopo l'eventuale rimborso dei clienti ai sensi del comma
4 e prima del pagamento degli altri crediti prededucibili. 
  3. I commissari pagano, con priorita' rispetto a  tutti  gli  altri
crediti prededucibili, le spese necessarie per il funzionamento della
procedura, per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  interesse  dei
clienti, per l'accertamento del passivo, per la  conservazione  e  il
realizzo dell'attivo, per l'esecuzione di riparti  e  restituzioni  e
per  la  chiusura  della  procedura.  A  questo  fine,  i  commissari
utilizzano, nel seguente ordine: 
    a) le risorse liquide eventualmente disponibili della procedura; 
    b) le risorse liquide  o  agevolmente  liquidabili  dei  clienti,
proporzionalmente al valore dei  rispettivi  patrimoni,  fino  ad  un
importo pari alla somma delle spese  necessarie  per  lo  svolgimento
delle attivita' di interesse dei clienti medesimi e della quota parte
ad essi riferibile delle altre spese; 
    c) se le risorse dei clienti sono insufficienti, illiquide  o  di
non agevole  liquidazione,  una  somma  che  puo'  essere  anticipata
dall'autorita' di risoluzione fino ad  un  importo  massimo  di  euro
400.000 o, se superiore, fino al doppio delle indennita' degli organi
liquidatori. 
  4.  Le  somme  anticipate  ai  sensi  del  comma  3,  lettera   c),
comprensive degli interessi legali,  sono  recuperate  sulle  risorse
liquide della procedura, con priorita' rispetto  al  pagamento  degli
altri crediti prededucibili, e poi  su  quelle  dei  clienti  che  si
rendano successivamente disponibili, nei limiti stabiliti  dal  comma
3, lettera b). Le somme indicate al comma 3, lettera b),  comprensive
degli interessi legali, sono recuperate a beneficio dei clienti sulle
risorse  liquide  della  procedura  che  si  rendano  successivamente
disponibili, prima del pagamento degli altri crediti prededucibili  e
dopo il rimborso di quanto anticipato dall'autorita'  di  risoluzione
ai sensi del presente comma. 
  5. Il pagamento dei  crediti  prededucibili  e'  effettuato  previo
parere favorevole del comitato di sorveglianza. Prima del  pagamento,
l'elenco di questi crediti e' comunicato dai commissari all'autorita'
di risoluzione. 
  6. Se le risorse utilizzabili  ai  sensi  dei  commi  2  e  3  sono
insufficienti per la prosecuzione  della  procedura  o  non  vi  sono
prospettive di utile realizzo dei beni e dei diritti della  procedura
o dei  clienti,  i  commissari  procedono  alla  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  e  in  uno  o  piu'
quotidiani a diffusione nazionale o locale di  un  avviso  contenente
l'invito a presentare offerte vincolanti per l' acquisto dei  beni  e
dei diritti residui della procedura o dei clienti. Al  termine  della
procedura  competitiva,  i  beni  e   i   diritti   sono   assegnati,
indipendentemente dall'importo offerto, al  migliore  offerente.  Gli
assegnatari subentrano nei giudizi relativi  ai  beni  e  ai  diritti
oggetto di  cessione  e  i  commissari  sono  estromessi  su  propria
richiesta.)) ((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il presente articolo, come modificato dal suddetto decreto, si
applica "anche alle procedure di liquidazione  coatta  amministrativa
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le
quali non sia stato gia' autorizzato il deposito della documentazione
finale". 
                               Art. 93 
                     Concordato di liquidazione 
 
  1. In qualsiasi stadio della procedura di  liquidazione  coatta,  i
commissari, con il parere del comitato  di  sorveglianza,  ovvero  la
banca  ai  sensi  dell'art.   152,   secondo   comma,   della   legge
fallimentare,  con  il  parere  degli  organi  liquidatori,   possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove  l'impresa  ha  la
sede legale. La proposta di concordato deve essere autorizzata  dalla
Banca d'Italia. 
  2. La proposta di concordato deve indicare la  percentuale  offerta
ai creditori ((...)), il tempo del pagamento e le eventuali garanzie.
((65)) 
  3. L'obbligo di pagare le quote di concordato puo'  essere  assunto
da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria.
In tal caso l'azione dei creditori per  l'esecuzione  del  concordato
non puo' esperirsi che contro i terzi assuntori entro i limiti  delle
rispettive quote. ((La proposta puo' prevedere la cessione, oltre che
dei beni compresi nell'attivo, anche delle azioni di pertinenza della
massa,  purche'  autorizzate  dalla  Banca  d'Italia,  con  specifica
indicazione  dell'oggetto  e  del  fondamento   della   pretesa.   Il
proponente puo' limitare gli impegni assunti  con  il  concordato  ai
soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli
che hanno proposto opposizione  allo  stato  passivo  o  insinuazione
tardiva al tempo della proposta, subentrando nei relativi giudizi. In
tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere la  banca.
Gli effetti del concordato  sono  regolati  dall'articolo  135  della
legge fallimentare.)) ((65)) 
  4. La proposta di concordato e il parere degli  organi  liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale.  La  Banca  d'Italia
puo' stabilire altre forme di pubblicita'. 
  5. Entro  trenta  giorni  dal  deposito,  gli  interessati  possono
proporre opposizione con ricorso depositato  nella  cancelleria,  che
viene comunicato al commissario. 
  ((6. Il tribunale decide con decreto  motivato  sulla  proposta  di
concordato, tenendo conto delle opposizioni e del  parere  su  queste
ultime reso dalla Banca d'Italia. Il decreto e'  pubblicato  mediante
deposito in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal  tribunale.
Del deposito viene data comunicazione ai commissari e agli  opponenti
con biglietto di cancelleria. Si applica l'articolo 131  della  legge
fallimentare.)) ((65)) 
  7.  Durante  la  procedura  di  concordato  i  commissari   possono
procedere a parziali distribuzioni dell'attivo ai sensi dell'art. 91. 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che i commi 2, 3 e 6 del presente articolo,  come  modificati  dal
suddetto decreto, si applicano "anche alle procedure di  liquidazione
coatta amministrativa in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto e per le quali non sia  stato  gia'  autorizzato  il
deposito della documentazione finale". 
                               Art. 94 
        Esecuzione del concordato e chiusura della procedura 
 
  1. I commissari  liquidatori,  con  l'assistenza  del  comitato  di
sorveglianza, sovrintendono all'esecuzione del concordato secondo  le
direttive della Banca d'Italia. 
  2. Eseguito  il  concordato,  i  commissari  liquidatori  convocano
l'assemblea dei soci della banca perche' sia deliberata  la  modifica
dell'oggetto sociale in  relazione  alla  revoca  dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria. Nel caso in cui non abbia luogo  la  modifica
dell'oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per  la
cancellazione  della  societa'  ed  il  deposito  dei  libri  sociali
previsti  dalle  disposizioni  del  codice  civile  in   materia   di
scioglimento e liquidazione delle societa' di capitali. 
  ((3. Si applicano l'articolo 215 della  legge  fallimentare  e,  in
quanto compatibile, l'articolo 92 del presente decreto legislativo.))
((65)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 3 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 
                               Art. 95 
             (( Succursali di banche extracomunitarie )) 
 
  (( 1. Alle succursali di banche extracomunitarie  si  applicano  le
disposizioni previste dalla  presente  sezione  e  dall'articolo  77,
comma 1-bis, in quanto compatibili. )) 

((Sezione III-bis
Banche operanti in ambito comunitario))

                             Art. 95-bis 
((Riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e  delle  procedure
                          di liquidazione)) 
 
  1.  ((I  provvedimenti   di   risanamento   e   le   procedure   di
liquidazione)) di banche comunitarie sono disciplinati e producono  i
loro effetti, senza ulteriori formalita',  nell'ordinamento  italiano
secondo la normativa dello Stato d'origine. 
  1-bis.  Le  misure  adottate  dalla   Banca   d'Italia   ai   sensi
dell'articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall'avvio  della
procedura di risanamento da  parte  dell'autorita'  competente  dello
Stato d'origine della banca comunitaria. 
  2. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio  della  liquidazione
coatta amministrativa)) di banche italiane si applicano e producono i
loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla  base  di  accordi
internazionali, anche in altri Stati esteri. 
  ((2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione o  applicata
una  misura  di  risoluzione  di  cui  al  decreto  legislativo   [di
recepimento  della  direttiva  2014/59/UE],  le  disposizioni   della
presente  sezione  si  applicano  a   tutti   i   soggetti   indicati
nell'articolo 2 del decreto stesso.)) 
                             Art. 95-ter 
                               Deroghe 
 
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una  procedura  di
liquidazione: 
    a) su contratti e rapporti di  lavoro,  sono  disciplinati  dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro; 
    b) su contratti  che  danno  diritto  al  godimento  di  un  bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario nel cui territorio  e'  situato  l'immobile.  Tale  legge
determina se un bene sia mobile o immobile; 
    c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una  nave  o  a  un
aeromobile soggetti  a  iscrizione  in  un  pubblico  registro,  sono
disciplinati  dalla  legge  dello  Stato  comunitario  sotto  la  cui
autorita' si tiene il registro; 
    d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o  altri  diritti  su
strumenti  finanziari  la  cui  esistenza  o  il  cui   trasferimento
presuppongano l'iscrizione in un  registro,  in  un  conto  o  in  un
sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla  legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il  conto  o  il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
  ((2.  In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  95-bis,  sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
    a) gli accordi di compensazione, di netting e di novazione, fatto
salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del  decreto  legislativo

[di recepimento della direttiva 2014/59/UE]

; b) le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni effettuate in un mercato regolamentato, fatto salvo quanto previsto agli articoli 65 e 68 del decreto legislativo [di recepimento della direttiva 2014/59/UE], nonche’ quanto previsto alla lettera d) del comma 1.)) 3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d’origine relative alle azioni di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali mobili o immobili, di proprieta’ della banca, che al momento dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti fini e’ assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale; b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati sulla riserva di proprieta’, e del compratore di beni che al momento dell’adozione del provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine; c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca. 4. In deroga all’articolo 95-bis, la normativa dello Stato di origine non si applica alla nullita’, all’annullamento o all’inopponibilita’ degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori, quando il beneficiario di tali atti prova che l’atto pregiudizievole e’ disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione. 5. Gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un diritto del quale la banca e’ spossessata sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa e’ pendente. 6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri profili della disciplina delle procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative pretese, e di liquidazione e riparto dell’attivo, che restano soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

                           Art. 95-quater 
                    Collaborazione tra autorita' 
 
  ((1. Salvo che l'informazione non vada fornita ai sensi del decreto
legislativo [di recepimento della  direttiva  2014/59/UE],  la  Banca
d'Italia  informa  le  autorita'  di  vigilanza  e,  se  diverse,  le
autorita' di risoluzione degli Stati comunitari ospitanti e la  Banca
centrale europea dell'adozione dei  provvedimenti  di  risanamento  e
dell'apertura della procedura di liquidazione coatta  amministrativa,
precisandone gli effetti. L'informazione e'  data,  con  ogni  mezzo,
possibilmente prima dell'adozione del provvedimento  o  dell'apertura
della procedura ovvero subito dopo.)) 
  2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione  in
Italia di ((un provvedimento)) di risanamento nei  confronti  di  una
banca comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza ((o, se
diversa, all'autorita' di risoluzione dello  Stato  d'origine  ovvero
alla Banca centrale europea.)) 
  ((2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli  articoli  5,  6  e  32,
commi 3, 4  e  5,  del  decreto  legislativo  [di  recepimento  della
direttiva 2014/59/UE].)) 
                          Art. 95-quinquies 
           Pubblicita' e informazione agli aventi diritto 
 
  1. ((I provvedimenti di risanamento e di avvio della  procedura  di
liquidazione coatta amministrativa)) adottati nei  confronti  di  una
banca italiana che abbia succursali o presti servizi in  altri  Stati
comunitari  sono  pubblicati  per  estratto  anche   nella   Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee e in due  quotidiani  a  diffusione
nazionale di ciascuno Stato ospitante. 
  2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e  8,  ai
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o  la  sede  legale  in
altro Stato comunitario devono indicare i termini e le  modalita'  di
presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e  delle
opposizioni  previste  dall'articolo  87,   comma   1,   nonche'   le
conseguenze del mancato rispetto dei termini. 
  3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e  2  sono
effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione  in  tutte  le
lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e  lo
scopo delle comunicazioni stesse. 
  4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4  e  5,
le opposizioni di cui all'articolo 87 e le  domande  di  insinuazione
tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che  hanno  la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato  comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e  recano
un'intestazione  in  lingua  italiana  volta  a  chiarire  la  natura
dell'atto. I commissari possono chiedere  una  traduzione  in  lingua
italiana degli atti medesimi. 
  5. Per soggetti di  cui  al  comma  2,  i  termini  indicati  dagli
articoli 86, comma 4, e 87, comma 1,  sono  raddoppiati;  il  termine
indicato  nell'articolo  86,  comma  5,   decorre   dalla   data   di
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'   europee
prevista nel comma 1. 
                           Art. 95-sexies 
                       (( Norme di attuazione 
 
  1. La  Banca  d'Italia  adotta  disposizioni  di  attuazione  della
presente sezione. )) 
                           Art. 95-septies 
                            Applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si   applicano   ai
provvedimenti di  ((risanamento  e  alle  procedure  di  liquidazione
coatta amministrativa)), nonche' ai provvedimenti  di  risanamento  e
liquidazione delle competenti autorita' degli  Stati  comunitari  ((o
della Banca centrale europea)) adottati dopo il 5 maggio 2004. 

((Sezione IV
Sistemi di garanzia dei depositanti))

                               Art. 96 
        (Soggetti aderenti e natura dei sistemi di garanzia). 
 
  1. Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia  dei
depositanti istituiti e riconosciuti in  Italia.  ((PERIODO  ABROGATO
DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  1-bis. I sistemi di tutela istituzionale di cui  all'articolo  113,
paragrafo  7,  del  regolamento  (UE)  n.  575/2013  possono   essere
riconosciuti come sistemi di garanzia dei depositanti. 
  2. Le succursali di banche comunitarie operanti in  Italia  possono
aderire a un sistema di garanzia italiano al  fine  di  integrare  la
tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. 
  3. Le succursali di banche extracomunitarie autorizzate  in  Italia
aderiscono a un sistema di garanzia italiano salvo che partecipino  a
un sistema di garanzia estero equivalente almeno con  riferimento  al
livello e all'ambito di copertura. 
  4. I sistemi di  garanzia  hanno  natura  di  diritto  privato;  le
risorse finanziarie per il perseguimento delle  loro  finalita'  sono
fornite dalle banche aderenti in conformita' di quanto previsto dalla
presente Sezione. 
  5. La pubblicita' e le comunicazioni che le banche  sono  tenute  a
effettuare per informare i clienti  sulla  garanzia  dei  depositanti
sono disciplinate ai sensi del Titolo VI. 
                              Art. 96.1 
        (( (Dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia).)) 
 
  ((1.  I  sistemi  di  garanzia  hanno  una  dotazione   finanziaria
proporzionata alle proprie passivita' e comunque pari almeno allo 0,8
per cento dell'importo dei depositi protetti delle banche aderenti ad
eccezione di quelli indicati all'articolo  96-bis.1,  comma  4,  come
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 
  2. In fase di prima applicazione, il livello-obiettivo indicato  al
comma 1 e' raggiunto, in modo graduale, entro il 3  luglio  2024.  Il
termine e' prorogato sino al 3 luglio 2028, se  prima  del  3  luglio
2024 il sistema ha impiegato le  proprie  risorse  per  un  ammontare
superiore allo 0,8 per cento dell'importo dei depositi protetti delle
banche aderenti al 31 dicembre dell'anno precedente ad  eccezione  di
quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia,  puo'  prevedere,  previa  approvazione  della  Commissione
europea, una dotazione finanziaria inferiore  a  quella  indicata  al
comma 1, e pari almeno allo 0,5 per cento dell'importo  dei  depositi
protetti delle banche  aderenti,  ad  eccezione  di  quelli  indicati
all'articolo 96-bis.1, comma 4, se: 
    a)  e'  improbabile  che  una  quota  rilevante  della  dotazione
finanziaria venga utilizzata per misure  diverse  da  quelle  di  cui
all'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettere b) e c); e 
    b) il settore bancario in cui operano gli aderenti al sistema  di
garanzia e' altamente concentrato e una grande quantita' di attivita'
e' detenuta da un ridotto numero di banche o di gruppi  bancari  che,
data la loro dimensione, in caso di dissesto sarebbero  probabilmente
soggetti a risoluzione. 
  4. Se, dopo la data indicata al comma 1, la  dotazione  finanziaria
si riduce al di sotto del livello-obiettivo ivi indicato, o,  se  del
caso, di quello stabilito ai sensi del comma 3, essa e'  ripristinata
mediante il versamento di contributi periodici ai sensi dell'articolo
96.2, comma 1. Il ripristino avviene entro sei anni, se la  dotazione
finanziaria si riduce a meno di due terzi del livello-obiettivo. 
  5. La dotazione finanziaria  costituisce  un  patrimonio  autonomo,
distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del sistema di garanzia e
da quello di ciascun aderente, nonche' da ogni altro fondo  istituito
presso lo stesso sistema di garanzia. Delle obbligazioni contratte in
relazione agli  interventi  e  ai  finanziamenti  disciplinati  dalla
presente Sezione il sistema di garanzia risponde  esclusivamente  con
la  dotazione  finanziaria.  Salvo  quanto  previsto  dalla  presente
Sezione, su di essa non sono ammesse azioni dei creditori del sistema
di  garanzia  o  nell'interesse  di  quest'ultimo,  ne'  quelle   dei
creditori dei singoli aderenti  o  degli  altri  fondi  eventualmente
istituiti presso lo stesso sistema di garanzia.)) 
                              Art. 96.2 
(( (Finanziamento  dei  sistemi  di  garanzia  e  investimento  delle
                             risorse).)) 
 
  ((1.  Per  costituire  la  dotazione  finanziaria  dei  sistemi  di
garanzia, gli aderenti versano  contributi  almeno  annualmente,  per
l'ammontare determinato dal sistema stesso ai sensi del  comma  2.  I
contributi possono assumere la forma di impegni di pagamento, se cio'
e' autorizzato dal sistema  di  garanzia  e  nell'ammontare  da  esso
determinato, comunque non superiore  al  30  per  cento  dell'importo
totale della dotazione finanziaria del  sistema;  il  loro  pagamento
puo' essere richiesto nei casi predeterminati previsti dallo  statuto
del sistema di garanzia. 
  2. I contributi dovuti dalle  banche  aderenti  sono  proporzionati
all'ammontare dei loro depositi  protetti,  ad  eccezione  di  quelli
indicati all'articolo  96-bis.1,  comma  4,  e  al  loro  profilo  di
rischio. Essi possono essere  determinati  dai  sistemi  di  garanzia
sulla base dei propri metodi interni di  valutazione  del  rischio  e
tenendo conto delle diverse fasi del ciclo economico,  del  possibile
impatto prociclico e dell'eventuale  partecipazione  da  parte  delle
banche  aderenti  a  un  sistema  di  tutela  istituzionale  di   cui
all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n.  575/2013.  La
Banca d'Italia approva i metodi interni, informandone l'ABE. 
  3. Il sistema di  garanzia,  se  deve  procedere  al  rimborso  dei
depositi protetti e la dotazione finanziaria e' insufficiente, chiede
agli aderenti di integrarla  mediante  il  versamento  di  contributi
straordinari non superiori allo 0,5 per cento dei depositi  protetti,
ad eccezione di quelli indicati all'articolo 96-bis.1, comma  4,  per
anno solare o, in casi eccezionali e  con  il  consenso  della  Banca
d'Italia, di ammontare piu' elevato. 
  4. La Banca d'Italia puo' disporre il differimento, in tutto  o  in
parte, del pagamento dei contributi di cui al comma 3 da parte di  un
aderente se il pagamento ne metterebbe a repentaglio la liquidita'  o
la solvibilita'. Il differimento e' accordato per un periodo  massimo
di  sei  mesi  ed  e'  rinnovabile  su  richiesta  dell'aderente.   I
contributi differiti sono in ogni caso versati se la  Banca  d'Italia
accerta che le condizioni per il differimento sono venute meno. 
  5. I sistemi di garanzia assicurano di avere  accesso  a  fonti  di
finanziamento alternative a breve termine per far fronte alle proprie
obbligazioni  e  possono   ricorrere   a   finanziamenti   aggiuntivi
provenienti da fonti ulteriori. 
  6. La dotazione finanziaria  e'  investita  in  attivita'  a  basso
rischio e con sufficiente diversificazione. 
  7. Entro il 31 marzo di ciascun  anno  la  Banca  d'Italia  informa
l'ABE circa l'importo dei depositi protetti dai sistemi  di  garanzia
italiani e dell'importo della dotazione finanziaria dei sistemi al 31
dicembre del precedente anno.)) 
                             Art. 96-bis 
                             Interventi 
 
  ((1. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti: 
    a) delle banche italiane aderenti,  incluse  le  loro  succursali
comunitarie  e,  se  previsto  dallo  statuto,  le  loro   succursali
extracomunitarie; 
    b)  delle  succursali  italiane  delle  banche   extracomunitarie
aderenti; 
    c) delle succursali italiane delle banche comunitarie aderenti.)) 
  ((1-bis. I sistemi di garanzia: 
    a) effettuano, nei limiti e secondo le modalita'  indicati  negli
articoli 96-bis.1 e  96-bis.2,  rimborsi  nei  casi  di  liquidazione
coatta  amministrativa  delle  banche  italiane  e  delle  succursali
italiane di banche extracomunitarie;  per  le  succursali  di  banche
comunitarie operanti in Italia che abbiano aderito in via integrativa
a un sistema di garanzia italiano,  i  rimborsi  hanno  luogo  se  e'
intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza; 
    b) contribuiscono al finanziamento della risoluzione delle banche
italiane e  delle  succursali  italiane  di  banche  extracomunitarie
secondo le modalita' e nei limiti previsti dal decreto legislativo 16
novembre 2015, n. 180; 
    c) se previsto dallo statuto, possono intervenire  in  operazioni
di cessione di attivita', passivita', aziende, rami d'azienda, beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco di  cui  all'articolo  90,
comma 2, se il costo dell'intervento  non  supera  il  costo  che  il
sistema, secondo quanto  ragionevolmente  prevedibile  in  base  alle
informazioni  disponibili  al   momento   dell'intervento,   dovrebbe
sostenere per il rimborso dei depositi; 
    d) se previsto dallo statuto, possono effettuare  interventi  nei
confronti  di  banche  italiane  e  succursali  italiane  di   banche
extracomunitarie per superare lo stato di dissesto o  di  rischio  di
dissesto di cui all'articolo 17, comma 1,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. 
  1-ter. Lo statuto del sistema di  garanzia  definisce  modalita'  e
condizioni degli interventi di cui al comma 1-bis,  lettera  d),  con
particolare riguardo a: 
    a) gli impegni che la  banca  beneficiaria  dell'intervento  deve
assumere per rafforzare i propri presidi dei rischi anche al fine  di
non pregiudicare l'accesso dei depositanti ai depositi; 
    b) la verifica sul rispetto degli impegni assunti dalla banca  ai
sensi della lettera a); 
    c) il costo dell'intervento, che  non  supera  il  costo  che  il
sistema,  secondo  quanto   ragionevolmente   prevedibile,   dovrebbe
sostenere per effettuare altri interventi  nei  casi  previsti  dalla
legge o dallo statuto. 
  1-quater. L'intervento di cui al  comma  1-bis,  lettera  d),  puo'
essere effettuato, se la Banca d'Italia ha accertato che: 
    a) non  e'  stata  avviata  un'azione  di  risoluzione  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera  f),  del  decreto  legislativo  16
novembre 2015, n. 180] e comunque non ne sussistono le condizioni; e 
    b) la banca beneficiaria dell'intervento e' in grado di versare i
contributi straordinari ai sensi dell'articolo 96.2, comma 3. 
  1-quinquies. Dopo che il  sistema  di  garanzia  ha  effettuato  un
intervento ai sensi del comma 1-bis, lettera d), le  banche  aderenti
gli forniscono senza indugio, se necessario sotto forma di contributi
straordinari, risorse pari a quelle utilizzate per l'intervento, se: 
    a) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a meno  del
25 per cento del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1,
o,  se  del  caso,  del  diverso  livello  stabilito   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1,  comma  3;
oppure 
    b) la dotazione finanziaria del sistema si e' ridotta a  meno  di
due terzi del livello-obiettivo di cui all'articolo 96.1, comma 1, o,
se del caso, del diverso livello stabilito dal Ministro dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 96.1, comma 3,  ed  emerge  la
necessita' di effettuare il rimborso di depositi protetti. 
  1-sexies. Finche' il livello-obiettivo di  cui  all'articolo  96.1,
comma 1, o, se del caso, del diverso livello stabilito  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo  96.1,  comma  3
non e' raggiunto, le soglie di cui al comma 1-quinquies sono riferite
all'effettiva dotazione finanziaria disponibile.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 30)). 
                            Art. 96-bis.1 
((  (Depositi   ammissibili   al   rimborso   e   ammontare   massimo
                          rimborsabile).)) 
 
  ((1. 1. Sono ammissibili al rimborso i crediti che  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  della  banca  in  liquidazione  coatta
amministrativa, secondo quanto previsto dalla Sezione  III,  relativi
ai fondi acquisiti dalla banca con  obbligo  di  restituzione,  sotto
forma di depositi o sotto altra forma, nonche' agli assegni circolari
e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili. 
  2. In deroga al comma 1, non sono ammissibili al rimborso: 
    a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio  da  banche,
enti finanziari come definiti dall'articolo  4,  paragrafo  1,  punto
26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 26 giugno 2013, imprese  di  investimento,  imprese  di
assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di  investimento
collettivo del risparmio, fondi pensione, nonche' enti pubblici; 
    b) i fondi propri come definiti  dall'articolo  4,  paragrafo  1,
punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o
del Consiglio del 26 giugno 2013; 
    c) i depositi derivanti da transazioni in  relazione  alle  quali
sia intervenuta una condanna definitiva per i  reati  previsti  dagli
articoli 648-bis e 648-ter del  codice  penale;  resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 648-quater del codice penale. 
    d) i  depositi  i  cui  titolari,  al  momento  dell'avvio  della
procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa,  non   risultano
identificati ai sensi della  disciplina  in  materia  di  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei
proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo; 
    e)  le  obbligazioni  e  i  crediti  derivanti  da  accettazioni,
paghero' cambiari e operazioni in titoli. 
  3. L'ammontare massimo oggetto di rimborso ai  sensi  dell'articolo
96-bis, comma 1-bis, lettera a), e' pari a 100.000 euro  per  ciascun
depositante.  Il  limite  e'  adeguato  ai  sensi  dell'articolo   6,
paragrafo 7, della direttiva 2014/49/UE. 
  4. Il limite indicato al comma 3 non  si  applica,  nei  nove  mesi
successivi  al  loro  accredito  o  al  momento  in   cui   divengono
disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi
derivanti da: 
    a) operazioni relative al trasferimento o  alla  costituzione  di
diritti reali su unita' immobiliari adibite ad abitazione; 
    b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di  lavoro,
invalidita' o morte; 
    c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di
indennizzi in relazione a danni per  fatti  considerati  dalla  legge
come reati contro la persona o per ingiusta detenzione. 
  5. Ai fini del calcolo del limite di cui al comma 3: 
    a) i depositi presso un conto di cui due  o  piu'  soggetti  sono
titolari come partecipanti di un ente  senza  personalita'  giuridica
sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante; 
    b) se piu' soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su
un conto, la quota spettante a ciascuno di essi  e'  considerata  nel
calcolo; 
    c) si tiene conto della compensazione  di  eventuali  debiti  del
depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in  cui
si producono gli effetti del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1,  nella  misura  in
cui la compensazione e' possibile a norma delle disposizioni di legge
o di previsioni contrattuali applicabili.)) 
                            Art. 96-bis.2 
             (( (Modalita' del rimborso dei depositi).)) 
 
  ((1. Il rimborso e' effettuato entro sette giorni lavorativi  dalla
data  in  cui  si  producono  gli  effetti   del   provvedimento   di
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo  83,  comma
1, senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di
garanzia. A tal fine, la banca aderente trasmette tempestivamente  al
sistema di garanzia le informazioni necessarie  sui  depositi  e  sui
depositanti  su  richiesta  del  sistema  stesso.  Il   rimborso   e'
effettuato in euro  o  nella  valuta  dello  Stato  dove  risiede  il
titolare del deposito; se  il  conto  e'  denominato  in  una  valuta
diversa, il tasso di cambio utilizzato e' quello della data in cui si
producono  gli  effetti  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1.)) ((68)) 
  ((2. Il sistema di garanzia puo' differire il rimborso nei seguenti
casi: 
    a) vi e' incertezza  sul  diritto  del  titolare  a  ricevere  il
rimborso o il  deposito  e'  oggetto  di  una  controversia  in  sede
giudiziale o presso un organismo di risoluzione stragiudiziale  delle
controversie,  la  cui  definizione  incide   su   tale   diritto   o
sull'ammontare del rimborso; 
    b) il deposito e' soggetto a misure restrittive  imposte  da  uno
Stato o da un'organizzazione  internazionale,  finche'  detta  misura
restrittiva e' efficace; 
    c) se non e'  stata  effettuata  alcuna  operazione  relativa  al
deposito nei ventiquattro mesi precedenti la data di cui al comma  1;
in questo caso il rimborso e' effettuato entro sei mesi dalla data di
cui al comma 1, fermo restando che non e' dovuto alcun rimborso se il
valore del deposito e'  inferiore  ai  costi  amministrativi  che  il
sistema di garanzia sosterrebbe per effettuare il rimborso medesimo; 
    d) l'importo da rimborsare come definito dall'articolo  96-bis.1,
comma 4, eccede 100.000 euro;  il  differimento  opera  per  la  sola
eccedenza e il rimborso e'  effettuato  entro  sei  mesi  dalla  data
prevista dal comma 1; 
    e) il rimborso va effettuato ai sensi dell'articolo  96-quater.2,
comma 2; in tal caso, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data
in cui il sistema di garanzia riceve le risorse. 
  3. In deroga al comma 1, se un depositante, o altra persona  avente
diritto o un  interesse  sulle  somme  depositate  su  un  conto,  e'
sottoposto a un procedimento penale, a  misura  di  prevenzione  o  a
provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di
attivita'  illecite,  il  sistema  di  garanzia  puo'  sospendere   i
pagamenti relativi al depositante  fino  al  passaggio  in  giudicato
della sentenza di proscioglimento o assoluzione. Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo 96-bis.1, comma 2, lettera c). 
  4. Il diritto al rimborso si estingue  decorsi  cinque  anni  dalla
data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della
liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo  83,  comma
1.  La  decadenza  e'  impedita  dalla  proposizione  della   domanda
giudiziale, salvo che il processo si estingua, o  dal  riconoscimento
del diritto da parte del sistema di garanzia. 
  5. I sistemi di garanzia, quando effettuano  i  rimborsi  ai  sensi
dell'articolo 96-bis, comma 1-bis, lettera a), subentrano nei diritti
dei depositanti nei confronti  della  banca  in  liquidazione  coatta
amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati, beneficiando della
preferenza di cui all'articolo 91,  comma1-bis,  lettera  b),  numero
2).)) 
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AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4,  comma
4) che "Il termine di sette giorni lavorativi previsto  dall'articolo
96-bis.2, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
si applica a partire dal 1°  gennaio  2024.  Fino  a  tale  data,  il
termine entro  il  quale  il  sistema  di  garanzia  dei  depositanti
effettua i rimborsi e' pari a: 
    a) 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018; 
    b) 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; 
    c) 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023". 
                            Art. 96-bis.3 
              (( (Obblighi dei sistemi di garanzia).)) 
 
  ((1. I sistemi di garanzia: 
    a) dispongono di assetti di governo, di strutture organizzative e
di  sistemi  di  controllo  adeguati  allo  svolgimento  della   loro
attivita'; 
    b) effettuano con regolarita', almeno ogni  tre  anni,  prove  di
resistenza della propria capacita' di effettuare  gli  interventi  di
cui  all'articolo  96-bis:  a  tal   fine   essi   possono   chiedere
informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per  il  tempo
strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza; 
    c) redigono la corrispondenza  con  i  depositanti  delle  banche
aderenti nella lingua o nelle lingue utilizzate  dalla  banca  presso
cui si trova il deposito protetto per le comunicazioni con  i  propri
depositanti ai sensi del Titolo VI o in una  delle  lingue  ufficiali
dello Stato membro in cui e' stabilita la succursale  presso  cui  e'
costituito il deposito protetto; 
    d) garantiscono la riservatezza di notizie, informazioni  e  dati
in loro possesso in ragione della propria attivita' istituzionale; 
    e) redigono il proprio bilancio, soggetto a revisione legale  dei
conti. 
  2. I componenti degli organi dei sistemi di garanzia e a coloro che
prestano la  loro  attivita'  per  essi  sono  vincolati  al  segreto
professionale in relazione alle notizie, le  informazioni  e  i  dati
indicati al comma 1, lettera d). 
  3. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione
e controllo presso i sistemi di garanzia si applica l'articolo 26, ad
eccezione del comma 3, lettere c) ed e).)) ((68)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30 ha disposto (con l'art. 4,  comma
7) che "L'articolo 96-bis.3, comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si applica a partire dal primo rinnovo  degli
organi  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,   direzione   e
controllo dei sistemi di garanzia a seguito  dell'entrata  in  vigore
del presente decreto". 
                            Art. 96-bis.4 
       (( (Informazioni da fornire ai sistemi di garanzia). )) 
 
  (( 1. I sistemi di garanzia possono chiedere ai propri aderenti  le
informazioni necessarie ai fini del rimborso dei depositanti.  A  tal
fine, le  banche  classificano  i  depositi  in  modo  da  consentire
l'immediata identificazione di quelli ammessi al rimborso.)) 
                             Art. 96-ter 
                 (( (Poteri della Banca d'Italia).)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei depositanti
e alla capacita' dei sistemi di garanzia di effettuare i rimborsi dei
depositi protetti: 
    a) riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli  statuti,  a
condizione che i sistemi stessi presentino  caratteristiche  adeguate
allo svolgimento delle funzioni disciplinate dalla presente sezione e
tali  da  comportare  una  ripartizione  equilibrata  dei  rischi  di
insolvenza sul sistema bancario; se lo statuto  prevede  che  possano
essere attuati gli interventi  indicati  all'articolo  96-bis,  comma
1-bis, lettera d), verifica che il sistema di garanzia sia dotato  di
procedure e sistemi  appropriati  per  selezionare  la  tipologia  di
intervento, darvi esecuzione e monitorarne i rischi; 
    b) vigila sul rispetto di quanto previsto ai sensi della presente
sezione; a tal fine si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
51, comma 1, 52 e 53-bis, comma 1, lettere a), b) e c),  nonche',  al
fine di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni  forniti
alla Banca d'Italia, l'articolo 54, comma 1; 
    c) verifica che la tutela offerta dai sistemi di garanzia  esteri
cui aderiscono le succursali italiane di banche extracomunitarie  sia
equivalente a quella offerta dai  sistemi  di  garanzia  italiani  ai
sensi di quanto previsto all'articolo 96, comma 3; 
    d) le procedure di coordinamento con  le  autorita'  degli  Stati
membri in ordine all'adesione delle succursali di banche  comunitarie
a un sistema di  garanzia  italiano  e  alla  loro  esclusione  dallo
stesso; 
    e) congiuntamente alle autorita' degli Stati membri  interessati,
approva l'istituzione di sistemi di garanzia  transfrontalieri  o  la
fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi  e  partecipa
alla vigilanza su di essi; 
    f) informa senza indugio i sistemi di garanzia se rileva che  una
banca  aderente  presenta  criticita'  tali  da   poter   determinare
l'attivazione del sistema; 
    g) puo' emanare  disposizioni  attuative  delle  norme  contenute
nella presente Sezione. 
  2.  I  sistemi  di  garanzia  informano  tempestivamente  la  Banca
d'Italia degli atti  e  degli  eventi  di  maggior  rilievo  relativi
all'esercizio delle proprie funzioni e trasmettono, entro il 31 marzo
di  ogni  anno,  una  relazione  dettagliata  sull'attivita'   svolta
nell'anno precedente e sul  piano  delle  attivita'  predisposto  per
l'anno in corso.)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  L'errata corrige 17/01/1997, n. 13 ha disposto che all'art.  2  del
D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659 recante la sostituzione  dell'art.  96
del presente provvedimento "dove  e'  scritto:  "Art.  9-ter  (Poteri
della Banca d'Italia).", leggasi: "Art. 96-ter  (Poteri  della  Banca
d'Italia)." 
                           Art. 96-quater 
                         (( (Esclusione).)) 
 
  ((1. Le banche possono essere escluse dai sistemi  di  garanzia  in
caso di inadempimento di eccezionale gravita' agli obblighi derivanti
dall'adesione ai sistemi stessi. 
  2. L'inadempimento e' contestato dal sistema  di  garanzia,  previo
assenso della Banca d'Italia, concedendo alla banca un termine di sei
mesi per adempiere. Decorso inutilmente il termine,  prorogabile  per
un periodo non superiore a tre mesi, i sistemi di garanzia comunicano
alla banca l'esclusione. 
  3. Sono protetti dal sistema di garanzia  i  fondi  acquisiti  fino
alla data di ricezione della comunicazione  di  esclusione.  Di  tale
comunicazione la banca esclusa da' tempestiva notizia ai  depositanti
secondo le modalita' indicate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del
titolo VI. 
  4. La mancata adesione a un sistema di garanzia, o l'esclusione  da
esso, comporta la revoca dell'autorizzazione all'attivita'  bancaria.
Resta ferma  la  possibilita'  di  disporre  la  liquidazione  coatta
amministrativa ai sensi dell'articolo 80 o la  risoluzione  ai  sensi
dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.)) 
                          Art. 96-quater.1 
              (( (Prestiti fra sistemi di garanzia).)) 
 
  ((1.  Un  sistema  di  garanzia  puo'  erogare  prestiti  su   base
volontaria a un altro sistema di garanzia, anche se istituito in  uno
altro Stato membro, se quest'ultimo: 
    a) non e' in grado di adempiere i propri obblighi di  rimborso  a
causa dell'insufficienza della propria dotazione finanziaria; 
    b) ha gia' fatto ricorso ai contributi straordinari; 
    c) utilizza  i  fondi  presi  a  prestito  per  il  rimborso  dei
depositanti; 
    d) non deve rimborsare un prestito ad altri sistemi di garanzia; 
    e) indica l'importo richiesto, comunque non  superiore  allo  0,5
per cento dei depositi da esso  garantiti,  ad  eccezione  di  quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4; 
    f) informa senza indugio l'ABE,  dando  comunicazione  di  quanto
previsto alle lettere a), b), c), d), ed e). 
  2. L'erogazione del prestito e' soggetta alle seguenti condizioni: 
    a) il prestito e' rimborsato entro  cinque  anni;  gli  interessi
sono corrisposti solo al momento del rimborso; 
    b) il tasso di interesse e' pari almeno al tasso  per  operazioni
di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante  la
durata del prestito; 
    c) il sistema di garanzia mutuante informa  l'ABE  del  tasso  di
interesse iniziale e della durata del prestito. 
  3. Se un sistema di garanzia ha preso in prestito  fondi  ai  sensi
del presente articolo,  i  contributi  da  versare  al  sistema  sono
determinati in  misura  sufficiente  a  ripagare  l'importo  preso  a
prestito e ristabilire la dotazione finanziaria quanto prima.)) 
                          Art. 96-quater.2 
    (( (Cooperazione fra sistemi di garanzia dei depositanti).)) 
 
  ((1. Il rimborso  dei  depositanti  delle  succursali  italiane  di
banche comunitarie e' effettuato dal  sistema  di  garanzia  italiano
individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema  di  garanzia
dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha  fornito
i fondi necessari. Il sistema di garanzia italiano: 
    a) effettua i rimborsi conformemente alle istruzioni del  sistema
di garanzia dello Stato membro di origine e a fronte di un indennizzo
per le spese sostenute; il sistema di garanzia italiano che  effettua
il rimborso non e' responsabile  degli  atti  compiuti  conformemente
alle istruzioni ricevute; 
    b) informa i depositanti interessati per  conto  del  sistema  di
garanzia dello Stato membro di origine ed e' abilitato a ricevere  la
corrispondenza proveniente da questi  depositanti  e  indirizzata  al
sistema dello Stato membro di origine. 
  2. Quando si procede al rimborso dei depositi di una banca italiana
con succursali  stabilite  in  altri  Stati  membri,  il  sistema  di
garanzia cui la banca aderisce: 
    a) impartisce istruzioni  al  sistema  di  garanzia  dello  Stato
membro ai fini del rimborso; 
    b) fornisce senza indugio al  sistema  di  garanzia  dello  Stato
membro i fondi necessari ai fini del rimborso  e  lo  indennizza  dei
costi sostenuti. 
  3. I sistemi di  garanzia  istituiti  in  Italia  scambiano  con  i
sistemi  di  garanzia  degli  Stati  membri  in  cui  sono  stabilite
succursali di banche italiane le informazioni  acquisite  nell'ambito
della propria attivita' istituzionale. Ai dati  ricevuti  si  applica
l'articolo 96-bis.3, commi 1, lettera d), e 2. 
  4. I  sistemi  di  garanzia  concludono  fra  di  essi  accordi  di
cooperazione, che tengono conto dei  requisiti  di  cui  all'articolo
96-bis.3, commi 1, lettera d),  e  2.  L'assenza  degli  accordi  non
influisce sui diritti dei depositanti.  Gli  accordi  sono  trasmessi
alla Banca d'Italia, che ne informa l'ABE. In mancanza di un  accordo
o se vi e' una disputa circa la sua interpretazione,  il  sistema  di
garanzia   puo'   deferire   la   questione   all'ABE   conformemente
all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 
  5. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in  Italia  puo'
fondersi con sistemi di  garanzia  di  altri  Stati  membri.  Possono
essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri. )) 
                          Art. 96-quater.3 
            (( (Adesione ad altro sistema di garanzia).)) 
 
  ((1. Una  banca  che  intende  aderire  a  un  diverso  sistema  di
garanzia, anche se  istituito  in  un  altro  Stato  membro,  ne  da'
comunicazione con almeno sei mesi di anticipo alla Banca  d'Italia  e
al sistema di garanzia a cui aderisce.  Durante  questo  periodo,  la
banca e' tenuta a versare i contributi al  sistema  di  garanzia  cui
aderisce. Al momento  dell'adesione  al  nuovo  sistema,  il  sistema
originario trasferisce al nuovo sistema i contributi  ricevuti  dalla
banca durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione  dei  contributi
straordinari di cui all'articolo 96.2, comma 3. 
  2. Il trasferimento dei contributi previsto  dal  comma  1  non  si
applica se la banca e' stata esclusa da un sistema di garanzia. 
  3. Se, a seguito di cessione, alcuni depositi della  banca  cedente
divengono protetti da un  sistema  di  garanzia  diverso  rispetto  a
quello a cui aderisce la banca cedente, il sistema  cui  aderisce  la
banca cedente trasferisce all'altro i contributi ricevuti dalla banca
cedente durante i dodici mesi precedenti, ad eccezione dei contributi
straordinari di  cui  all'articolo  96.2,  comma  3,  in  proporzione
all'importo dei depositi protetti trasferiti ad eccezione  di  quelli
indicati all'articolo 96-bis.1, comma 4. Il presente comma si applica
anche in caso di fusione o di scissione.)) 
                          Art. 96-quater.4 
          (((Interventi finanziati su base volontaria). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  96-bis,  comma
1-bis, lettera d), e per le stesse finalita' ivi indicate, il sistema
di garanzia puo' effettuare, se previsto dallo statuto e  secondo  le
modalita' concordate  tra  le  banche,  interventi  mediante  risorse
corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti e senza  ricorso
alla  dotazione  finanziaria  prevista  dall'articolo  96.1.  A  tali
risorse si applica l'articolo 96.1, comma 5.)) 
                          Art. 96-quinquies 
                       Liquidazione ordinaria 
 
  1. Le  banche  informano  tempestivamente  la  Banca  d'Italia  del
verificarsi di una causa di scioglimento  della  societa'.  La  Banca
d'Italia accerta la  sussistenza  dei  presupposti  per  un  regolare
svolgimento della procedura di liquidazione. 
  2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle  imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1. 
  3.  L'iscrizione  di  cui  al  comma  2   comporta   la   decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria ((a decorrere dal  termine
fissato dalla Banca d'Italia nell'accertamento di cui al  comma  1)).
La  decadenza  non  impedisce,  previa  autorizzazione  della   Banca
d'Italia, la prosecuzione di attivita' ai  sensi  dell'articolo  2487
del codice civile. 
  4. Nei confronti della societa' in  liquidazione  restano  fermi  i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto. 

((Sezione V
Liquidazione volontaria))

                               Art. 97 
       Sostituzione degli organi della liquidazione ordinaria 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, se la procedura  di
liquidazione di una banca secondo le norme ordinarie  non  si  svolge
con regolarita' o con speditezza, la Banca d'Italia puo' disporre  la
sostituzione dei liquidatori, nonche'  dei  membri  degli  organi  di
sorveglianza ((, determinandone il relativo compenso a  carico  della
societa')). ((65)) 
  2. Il  provvedimento  di  sostituzione  e'  pubblicato  secondo  le
modalita' previste dall'art. 81, comma 2. 
  3.  La  sostituzione  degli  organi  liquidatori  non  comporta  il
mutamento della procedura di liquidazione. 
                                                                  (2) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 4 dicembre 1996, n. 659, ha disposto (con l'art. 3, comma
1)  l'introduzione,  prima  dell'art.  97,   della   "Sezione   V   -
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che il comma 1 del presente articolo, come modificato dal suddetto
decreto, si applica "anche  alle  procedure  di  liquidazione  coatta
amministrativa in corso alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto e per le quali non sia stato  gia'  autorizzato  il  deposito
della documentazione finale". 

((Sezione V-bis
Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato))

                             Art. 97-bis 
(( Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato 
 
  1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico  di  una  banca  ne  da'
comunicazione alla Banca d'Italia  e,  con  riguardo  ai  servizi  di
investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento,  ove  il
pubblico ministero ne faccia  richiesta,  vengono  sentite  la  Banca
d'Italia e, per i profili di competenza, anche la  CONSOB,  le  quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte. 
  2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della  sentenza,  il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di  aggiornate
informazioni sulla situazione della banca, con  particolare  riguardo
alla struttura organizzativa e di controllo. 
  3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di  una  banca
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma  2,  lettere
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231,  decorsi  i
termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa  per
l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia.  A  tale
fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal
titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata
e le preminenti finalita'  di  salvaguardia  della  stabilita'  e  di
tutela dei diritti dei depositanti e della clientela. 
  4. Le sanzioni interdittive  indicate  nell'articolo  9,  comma  2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,  non
possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle  medesime
non si applica, altresi', l'articolo 15  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  5. Il presente articolo si applica,  in  quanto  compatibile,  alle
succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie. )) 

Capo II
GRUPPO BANCARIO
Sezione I
Capogruppo

                               Art. 98 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo  di
un gruppo bancario si applicano le norme del presente titolo, capo I,
sezione I. 
  2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che  nei
casi previsti dall'art. 70, puo' essere disposta quando: 
    a) risultino  gravi  inadempienze  nell'esercizio  dell'attivita'
prevista dall'art. 61, comma 4; 
    b) una delle societa' del gruppo bancario  sia  stata  sottoposta
alla procedura del fallimento, dell'amministrazione controllata,  del
concordato  preventivo,  della  liquidazione  coatta  amministrativa,
((della risoluzione)) dell'amministrazione  straordinaria  ovvero  ad
altra analoga procedura prevista da leggi  speciali,  nonche'  quando
sia  stato   nominato   l'amministratore   giudiziario   secondo   le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita' nella gestione e possa essere  alterato  in  modo
grave l'equilibrio finanziario o gestionale del gruppo. 
  ((3. L'amministrazione straordinaria dura un  anno,  salvo  che  il
provvedimento con cui e' disposta non preveda un termine piu' breve o
la Banca d'Italia ne autorizzi la chiusura anticipata.  La  procedura
puo' essere prorogata per lo stesso periodo di un  anno  dalla  Banca
d'Italia, anche piu'  di  una  volta,  se  sussistono  i  presupposti
indicati nell'articolo 70 e nel comma 2 del presente articolo. In tal
caso,  la   proroga   puo'   riguardare   anche   le   procedure   di
amministrazione straordinaria relative alle societa' appartenenti  al
gruppo. Il provvedimento di proroga e' pubblicato per estratto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.)) ((65)) 
  4. I commissari straordinari, sentito il comitato di  sorveglianza,
previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,  possono  revocare  o
sostituire, anche in parte, gli  amministratori  delle  societa'  del
gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli  indirizzi  gestionali
che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al
massimo sino  al  termine  dell'amministrazione  straordinaria  della
capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a
un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari  a  essi  spettanti
per la durata residua del mandato ma, comunque, per  un  periodo  non
superiore a sei mesi. 
  5. I  commissari  straordinari  possono  richiedere  l'accertamento
giudiziale dello stato di insolvenza delle societa'  appartenenti  al
gruppo. 
  6. I commissari possono richiedere alle societa' del gruppo i dati,
le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al  proprio
mandato. 
  7. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'  finanziarie,
i commissari possono disporre  la  sospensione  dei  pagamenti  nelle
forme e con gli effetti previsti dall'art. 74,  i  cui  termini  sono
triplicati. 
  8. La Banca d'Italia puo' disporre che sia data  notizia,  mediante
speciali forme di pubblicita', dell'avvenuto  deposito  del  bilancio
previsto dall'art. 75, comma 2. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181 ha disposto (con l'art. 3, comma
3) che le proroghe di cui al comma 3 del presente articolo "nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore  del  presente  decreto
sono disposte dalla Banca d'Italia". 
                             Art. 98-bis 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)) 
                               Art. 99 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, alla capogruppo  si
applicano le norme del presente titolo, capo I, sezione III. 
  2. La liquidazione coatta amministrativa  della  capogruppo,  oltre
che nei casi previsti dall'art. 80, puo' essere  disposta  quando  le
inadempienze nell'esercizio  dell'attivita'  prevista  dall'art.  61,
comma 4, siano di eccezionale gravita'. 
  ((3.  I  commissari  liquidatori  depositano   annualmente   presso
l'ufficio del registro delle imprese una relazione  sulla  situazione
contabile e sull'andamento della liquidazione, corredata  da  notizie
sia sullo svolgimento  delle  procedure  cui  sono  sottoposte  altre
societa' del gruppo sia  sugli  eventuali  interventi  a  tutela  dei
depositanti. La relazione e' accompagnata da un rapporto del comitato
di sorveglianza. La Banca d'Italia puo' prescrivere speciali forme di
pubblicita' per rendere noto l'avvenuto deposito della relazione.)) 
  4. Si applicano le disposizioni dell'art. 98, commi 5 e 6. 
  5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, com-
pete ai commissari  l'esperimento  dell'azione  revocatoria  prevista
dall'art. 67 della legge fallimentare nei confronti di altre societa'
del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli  atti  indicati  ai
numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67 della legge  fallimentare  che  siano
stati posti in essere nei cinque anni anteriori al  provvedimento  di
liquidazione coatta e per gli atti indicati al numero 4) e al secondo
comma dello stesso articolo che siano stati posti in essere  nei  tre
anni anteriori. 

Sezione II
Societa’ del gruppo

                              Art. 100 
                    Amministrazione straordinaria 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  articolo,   quando   la
capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a
liquidazione coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo  si
applicano, ove ne ricorrano i  presupposti,  le  norme  del  presente
titolo, capo  I,  sezione  I.  L'amministrazione  straordinaria  puo'
essere  richiesta  alla   Banca   d'Italia   anche   dai   commissari
straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo. 
  ((2.  Quando  presso  una  societa'  del  gruppo   sia   in   corso
l'amministrazione controllata o sia stato  nominato  l'amministratore
giudiziario secondo le disposizioni del codice civile in  materia  di
denuncia al tribunale  di  gravi  irregolarita'  nella  gestione,  le
relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. ))
Il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara  con  sentenza  in
camera di consiglio che la societa' e'  soggetta  alla  procedura  di
amministrazione straordinaria e ordina  la  trasmissione  degli  atti
alla Banca d'Italia. Gli organi  della  cessata  procedura  e  quelli
dell'amministrazione  straordinaria   provvedono   con   urgenza   al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli  atti
legalmente compiuti. 
  3. Quando le societa' del gruppo da sottoporre  all'amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il  relativo  provvedimento
e' adottato sentita  l'autorita'  che  esercita  la  vigilanza,  alla
quale, in caso di urgenza, potra' essere fissato un  termine  per  la
formulazione del parere. 
  4. La durata dell'amministrazione straordinaria e' indipendente  da
quella della procedura cui e' sottoposta la capogruppo. Si  applicano
le disposizioni dell'art. 98, comma 8. 
  5. Al fine di agevolare il superamento di difficolta'  finanziarie,
i commissari straordinari, d'intesa con i commissari  straordinari  o
liquidatori della capogruppo, possono  disporre  la  sospensione  dei
pagamenti nelle forme e con gli effetti previsti dall'art. 74, i  cui
termini sono triplicati. 
                              Art. 101 
                 Liquidazione coatta amministrativa 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  nel  presente  articolo,   quando   la
capogruppo  sia  sottoposta  ad  amministrazione  straordinaria  o  a
liquidazione coatta  amministrativa,  alle  societa'  del  gruppo  si
applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato  di
insolvenza, le norme del presente titolo, capo I, sezione III. Per le
banche del gruppo resta ferma comunque la  disciplina  della  sezione
III. La liquidazione coatta puo' essere richiesta alla Banca d'Italia
anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori  della
capogruppo. 
  2. Quando presso societa' del gruppo siano in corso il  fallimento,
la liquidazione coatta  o  altre  procedure  concorsuali,  queste  si
convertono  nella  liquidazione  coatta  disciplinata  dal   presente
articolo. Fermo restando l'accertamento  dello  stato  di  insolvenza
gia' operato, il tribunale competente, anche d'ufficio, dichiara  con
sentenza in camera di consiglio che  la  societa'  e'  soggetta  alla
procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina  la
trasmissione degli atti alla Banca d'Italia. Gli organi della cessata
procedura e quelli  della  liquidazione  provvedono  con  urgenza  al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita'
stabilite dalla Banca d'Italia. Restano salvi gli effetti degli  atti
legalmente compiuti. 
  3. Ai commissari liquidatori  sono  attribuiti  i  poteri  previsti
dall'art. 99, comma 5. 
                              Art. 102 
              Procedure proprie delle singole societa' 
 
  1. Quando la  capogruppo  non  sia  sottoposta  ad  amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa' del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di  legge  a
esse applicabili. Dei relativi  provvedimenti  viene  data  immediata
comunicazione   alla   Banca   d'Italia   a    cura    dell'autorita'
amministrativa  o  giudiziaria  che  li  ha  emessi.   Le   autorita'
amministrative o giudiziarie che vigilano sulle  procedure  informano
la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle
medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario. 

Sezione III
Disposizioni comuni

                              Art. 103 
                       Organi delle procedure 
 
  1. Fermo quanto disposto  dagli  articoli  71  e  81,  le  medesime
persone possono essere  nominate  negli  organi  dell'amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di  societa'
appartenenti allo stesso gruppo, quando cio' sia ritenuto  utile  per
agevolare lo svolgimento delle procedure. 
  2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello  della  societa',  a  cagione  della  propria
qualita' di commissario di altra  societa'  del  gruppo,  deve  darne
notizia agli altri commissari, ove esistano, nonche' al  comitato  di
sorveglianza e alla Banca d'Italia. In caso  di  omissione,  a  detta
comunicazione sono tenuti i membri del comitato di  sorveglianza  che
siano a conoscenza della situazione  di  conflitto.  Il  comitato  di
sorveglianza  puo'   prescrivere   speciali   cautele   e   formulare
indicazioni in merito all'operazione, dell'inosservanza delle quali i
commissari sono personalmente  responsabili.  Ferma  la  facolta'  di
revocare e sostituire i componenti gli  organi  delle  procedure,  la
Banca d'Italia puo' impartire direttive o disporre, ove del caso,  la
nomina di un commissario per compiere determinati atti. 
  3. Le indennita'  spettanti  ai  commissari  e  ai  componenti  del
comitato di sorveglianza sono determinate  dalla  Banca  d'Italia  in
base ai  criteri  dalla  stessa  stabiliti  e  sono  a  carico  delle
societa'.  Le  indennita'  sono   determinate   valutando   in   modo
complessivo  le  prestazioni  connesse  alle  cariche   eventualmente
ricoperte in altre procedure nel gruppo. 
                              Art. 104 
                     Competenze giurisdizionali 
 
  1.  Quando  la  capogruppo  sia   sottoposta   ad   amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta  amministrativa,  per  l'azione
revocatoria prevista dall'art. 99, comma  5,  nonche'  per  tutte  le
controversie   fra   le   societa'   del   gruppo    e'    competente
((inderogabilmente)) il tribunale nella cui circoscrizione ha la sede
legale la capogruppo. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181)). 
                              Art. 105 
               Gruppi e societa' non iscritti all'albo 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi e delle societa' per i quali,  pur  non  essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni  per  l'inserimento
nell'albo previsto dall'art. 64. 
                            Art. 105-bis 
                 (( (Cooperazione tra autorita'). )) 
 
  ((1. La Banca d'Italia informa l'ABE e consulta le altre  autorita'
competenti prima di applicare una  misura  di  intervento  precoce  o
disporre l'amministrazione straordinaria nei confronti: 
    a) della capogruppo di un gruppo bancario operante in altro Stato
comunitario  attraverso  una  banca  controllata  o  una   succursale
significativa; 
    b)  di  una  banca  italiana  soggetta  a  vigilanza  consolidata
dell'autorita' competente di un altro Stato comunitario. 
  2. La Banca d'Italia, se consultata sull'adozione di una misura  di
intervento precoce  o  dell'amministrazione  straordinaria  da  parte
dell'autorita' competente per la vigilanza di una  banca  comunitaria
appartenente a un gruppo bancario, comunica  le  proprie  valutazioni
entro tre giorni dalla richiesta di consultazione. 
  3. Le decisioni di  cui  al  comma  1  sono  adottate  dalla  Banca
d'Italia  tenendo  conto  degli  impatti  sulle  entita'  del  gruppo
insediate in altri Stati  comunitari,  secondo  quanto  emerga  dalle
procedure di  cooperazione  di  cui  al  presente  articolo,  e  sono
notificate  alla  capogruppo,  alle  altre  autorita'  competenti   e
all'ABE. 
  4. L'applicazione coordinata delle misure di intervento  precoce  o
la nomina dei medesimi commissari straordinari per  le  societa'  del
gruppo operanti in diversi Stati comunitari e' disposta  dalla  Banca
d'Italia congiuntamente con le altre  autorita'  competenti.  Qualora
l'accordo sul provvedimento congiunto non sia raggiunto entro  cinque
giorni dalla proposta dell'autorita' competente,  la  Banca  d'Italia
puo' adottare le decisioni di propria competenza, salvo che  il  caso
non sia rinviato all'ABE ai sensi del comma 5. 
  5.  La  Banca  d'Italia  puo',  nei  casi  previsti   dal   diritto
dell'Unione, richiedere l'assistenza dell'ABE o rinviare  all'ABE  le
decisioni di cui al presente  articolo.  Qualora  una  decisione  sia
stata rinviata all'ABE nel previsto termine  di  tre  giorni  per  la
consultazione o di cinque giorni per l'accordo fra le  autorita',  la
Banca d'Italia si astiene dall'adottare provvedimenti  e  si  attiene
alle decisioni finali dell'ABE. In mancanza di decisione dell'ABE nei
termini previsti dal diritto dell'Unione, la Banca d'Italia adotta  i
provvedimenti di propria competenza.)) 
                            Art. 105-ter 
           (( (Commissari in temporaneo affiancamento). )) 
 
  ((1. Ricorrendo i presupposti indicati agli articoli 70  e  98,  il
potere di nominare uno o piu' commissari in temporaneo affiancamento,
di cui all'articolo 75-bis,  puo'  essere  esercitato  nei  confronti
della  capogruppo  e  delle  societa'  di  un  gruppo  bancario.   Si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del  presente
capo.)) 

TITOLO V
SOGGETTI OPERANTI
NEL SETTORE FINANZIARIO

                              Art. 106. 
                 Albo degli intermediari finanziari 
 
  1.  L'esercizio  nei  confronti  del  pubblico  dell'attivita'   di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato  agli
intermediari finanziari autorizzati, iscritti  in  un  apposito  albo
tenuto dalla Banca d'Italia. 
  2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli  intermediari
finanziari possono: 
    a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento  a
condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo
114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare
solo servizi di pagamento a condizione che siano a  cio'  autorizzati
ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti  nel  relativo
albo; 
    b) prestare servizi  di  investimento  se  autorizzati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58; 
    c) esercitare le altre attivita' a loro eventualmente  consentite
dalla legge nonche' attivita' connesse o  strumentali,  nel  rispetto
delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, specifica il contenuto delle attivita' indicate  nel  comma
1, nonche' in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del
pubblico. 
(37) (38)((54)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10,  comma
9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte
le disposizioni legislative che fanno riferimento  agli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono  riferite
agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal  presente  decreto.  Le  disposizioni   legislative   che   fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento  ai
confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  intendono  riferite  ai
confidi iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come  novellato  dal  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,  come  modifcato  dal  D.Lgs.  14
dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)  che  "  A
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III  tutte  le  disposizioni  legislative  che  fanno
riferimento agli intermediari finanziari iscritti  negli  elenchi  di
cui agli articoli 106 o 107  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  si  intendono
riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che
fanno  riferimento  ai  confidi  iscritti  nella   sezione   separata
dell'elenco di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
intendono  riferite  ai   confidi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto;  quelle  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto." 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141  come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Fino
alla data di entrata di vigore delle disposizioni di  attuazione  del
presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al
completamento degli adempimenti di cui  al  comma  4,  continuano  ad
applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli  I  e  II  del  presente
decreto legislativo, le norme del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e
le relative disposizioni di attuazione,  ivi  compresi  gli  articoli
132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione  degli
articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresi'  ad
applicarsi le norme sostituite dall'articolo 9,  commi  1  e  2.  Con
riguardo  ai  confidi,  il  riferimento  dell'articolo  9,  comma  4,
all'albo  previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385,  deve  intendersi,  fino  alla  scadenza  del
periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto
dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
previgente." 
                              Art. 107 
                           Autorizzazione 
 
  1. La Banca  d'Italia  autorizza  gli  intermediari  finanziari  ad
esercitare  la  propria  attivita'  al   ricorrere   delle   seguenti
condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni,  in  accomandita
per azioni, a responsabilita' limitata e cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio della Repubblica; 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca  d'Italia  anche  in  relazione  al  tipo  di
operativita'; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    ((e) sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate;)) 
  ((e-bis) i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 110;)) 
    f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o  i  soggetti
del gruppo di appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti  legami  che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; 
    g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attivita' di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 106. 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca,  nonche'  di  decadenza,   quando   l'intermediario
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio  dell'attivita',  e  detta
disposizioni attuative del presente articolo. 
                                                            (37) (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10,  comma
9) che "A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutte
le disposizioni legislative che fanno riferimento  agli  intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intendono  riferite
agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di  cui  all'articolo
106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato
dal  presente  decreto.  Le  disposizioni   legislative   che   fanno
riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell'elenco di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.
385, si intendono riferite ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto
dall'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
come novellato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento  ai
confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  si  intendono  riferite  ai
confidi iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come  novellato  dal  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141,  come  modifcato  dal  D.Lgs.  14
dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 10, comma 9)  che  "  A
decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del
presente Titolo III  tutte  le  disposizioni  legislative  che  fanno
riferimento agli intermediari finanziari iscritti  negli  elenchi  di
cui agli articoli 106 o 107  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre  2010,  si  intendono
riferite agli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che
fanno  riferimento  ai  confidi  iscritti  nella   sezione   separata
dell'elenco di  cui  all'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4  settembre  2010,  si
intendono  riferite  ai   confidi   iscritti   nell'elenco   previsto
dall'articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, come  modificato  dal  presente  decreto;  quelle  che  fanno
riferimento ai confidi iscritti  nell'elenco  previsto  dall'articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  vigente  alla
data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi  iscritti
nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto." 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 108 
                              Vigilanza 
 
  1. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e  i
sistemi di remunerazione e incentivazione  nonche'  l'informativa  da
rendere al pubblico sulle predette materie. La  Banca  d'Italia  puo'
adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici  nei
confronti di  singoli  intermediari  per  le  materie  in  precedenza
indicate. Con riferimento a determinati tipi di  attivita'  la  Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte  ad  assicurarne  il
regolare esercizio. 
  2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono  che  gli
intermediari finanziari possano utilizzare: 
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); 
    b)  sistemi  interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno,  e  proporre
l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  1,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli intermediari finanziari, riguardanti  anche:  la  restrizione
delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale;  il  divieto  di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria,  e  di
distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',  con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a  fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 
  ((d-bis) disporre, qualora la loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio  per  la  sana  e  prudente  gestione  dell'intermediario
finanziario, la rimozione  dalla  carica  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare  la  decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere.)) 
  ((3-bis.  La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare   gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti  ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.)) 
  4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. 
  ((4-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al  personale
degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi. 
  4-ter. Gli obblighi previsti dal comma  4  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.)) 
  5.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni   presso   gli
intermediari finanziari ((o i  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o  importanti))  e  richiedere  a  essi
l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari. 
  6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo  la  Banca
d'Italia osserva criteri di  proporzionalita',  avuto  riguardo  alla
complessita'   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
                              Art. 109 
                        Vigilanza consolidata 
 
  1. La Banca d'Italia emana disposizioni volte  a  individuare,  tra
soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II,
titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
il  gruppo  finanziario,  composto  da  uno   o   piu'   intermediari
finanziari,  dalle   banche   extracomunitarie   e   dalle   societa'
finanziarie come definite dall'articolo  59,  comma  1,  lettera  b).
Societa' capogruppo e'  l'intermediario  finanziario  o  la  societa'
finanziaria che esercita il controllo diretto o indiretto sugli altri
componenti del gruppo. 
  2.  La  Banca  d'Italia  puo'  esercitare  la  vigilanza  su   base
consolidata, oltre che nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1
inclusi nel gruppo finanziario, nei confronti di: 
    a) intermediari finanziari e  societa'  bancarie,  finanziarie  e
strumentali partecipate per almeno il venti per cento dalle  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  finanziario  o   da   un   intermediario
finanziario; 
    b) intermediari finanziari e  societa'  bancarie,  finanziarie  e
strumentali non comprese in un  gruppo  finanziario,  ma  controllate
dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo  finanziario
o un intermediario finanziario; 
    c) societa' diverse dagli intermediari  finanziari  e  da  quelle
bancarie, finanziarie e strumentali quando siano  controllate  da  un
intermediario finanziario ovvero quando societa'  appartenenti  a  un
gruppo   finanziario    detengano,    anche    congiuntamente,    una
partecipazione di controllo. 
  3. Al fine di esercitare la vigilanza ai sensi dei commi 1 e 2,  la
Banca d'Italia: 
    a) puo' impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere
generale  o   particolare,   disposizioni   concernenti   il   gruppo
finanziario complessivamente considerato o i suoi  componenti,  sulle
materie indicate  nell'articolo  108,  comma  1.  L'articolo  108  si
applica anche al gruppo finanziario. Le  disposizioni  emanate  dalla
Banca d'Italia  per  esercitare  la  vigilanza  su  base  consolidata
possono tenere conto, anche con riferimento al singolo  intermediario
finanziario, della situazione dei  soggetti  indicati  nel  comma  2,
lettere a) e b). La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni  anche
nei  confronti  di  un  solo  o  di  alcuni  componenti   il   gruppo
finanziario; 
    b) puo' richiedere, nei termini e con le modalita' dalla medesima
determinati, alle societa'  appartenenti  al  gruppo  finanziario  la
trasmissione, anche periodica, di situazioni  e  dati,  nonche'  ogni
altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2,  lettera
c), nonche' alle societa' che controllano l'intermediario finanziario
e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni  utili  per
consentire l'esercizio della  vigilanza  consolidata;  tali  soggetti
forniscono alla capogruppo ovvero  all'intermediario  finanziario  le
situazioni,  i  dati  e  le  informazioni  richieste  per  consentire
l'esercizio della vigilanza consolidata; 
    c)  puo'  effettuare  ispezioni  e  richiedere  l'esibizione   di
documenti  e  gli  atti  che  ritenga  necessari;  le  ispezioni  nei
confronti di societa'  diverse  da  quelle  bancarie,  finanziarie  e
strumentali hanno il fine esclusivo  di  verificare  l'esattezza  dei
dati e delle informazioni forniti per il consolidamento.  ((I  poteri
previsti dalla presente lettera si applicano  anche  ai  soggetti  ai
quali siano state  esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o
importanti.)) 
  ((3-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere informazioni al  personale
dei soggetti indicati al comma 3, lettera b), anche per il tramite di
questi ultimi e per i medesimi fini ivi indicati. 
  3-ter. Gli obblighi e i poteri previsti dal comma 3, lettera b), si
applicano anche ai  soggetti  ai  quali  siano  state  esternalizzate
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.)) 
                              Art. 110 
                               Rinvio 
 
  1.  Agli  intermediari   finanziari   si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24,  47,  52,  61,  commi  4  e  5,  62,  63,  64,  78  e  82.((I
provvedimenti previsti nell'articolo 19  sono  adottati  dalla  Banca
d'Italia.)) 
  1-bis.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e  controllo  presso  intermediari  finanziari  si  applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei  criteri  di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3,  lettera
c),  avuto  riguardo  alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e
organizzativa  degli  intermediari,  nonche'  alla  natura  specifica
dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
intermediari finanziari si applica l'articolo 25,  ad  eccezione  del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei  criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del
medesimo  articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
complessita'   operativa,   dimensionale   e   organizzativa    degli
intermediari, nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
                              Art. 111 
                            Microcredito 
 
  1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti  in  un
apposito elenco, ((...)) possono concedere  finanziamenti  a  persone
fisiche o societa' di persone ((o societa' a responsabilita' limitata
semplificata  di  cui   all'articolo   2463-bis   codice   civile   o
associazioni)) o societa' cooperative, per l'avvio o  l'esercizio  di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a  condizione  che  i
finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: 
    a) siano di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non  siano
assistiti da garanzie reali; 
    b) siano finalizzati all'avvio  o  allo  sviluppo  di  iniziative
imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; 
    c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi  ausiliari  di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 
  2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1  e'  subordinata  al
ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) forma di ((societa' per azioni, in accomandita per  azioni,  a
responsabilita' limitata e cooperativa)); 
    b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito
ai sensi del comma 5; 
    c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo  o  rilevanti,
nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali,
ai sensi del comma 5; 
    d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui  al  comma
1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali; 
    e) presentazione di un programma di attivita'. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1  possono  erogare  in  via  non
prevalente  finanziamenti  anche  a  favore  di  persone  fisiche  in
condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche'
i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non
siano  assistiti  da  garanzie  reali,   siano   accompagnati   dalla
prestazione di servizi ausiliari di bilancio  familiare,  abbiano  lo
scopo  di  consentire  l'inclusione   sociale   e   finanziaria   del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di  quelle
prevalenti sul mercato. 
  ((3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita' di cui  al  comma  3,
questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere  esercitate
congiuntamente)). 
  ((4. In deroga all'articolo 106,  comma  1,  i  soggetti  giuridici
senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai
sensi del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2, lettera
c), possono  svolgere  l'attivita'  indicata  al  comma  3,  a  tassi
adeguati a consentire il mero  recupero  delle  spese  sostenute  dal
creditore.)) 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative del presente  articolo,  anche
disciplinando: 
    a) requisiti concernenti i beneficiari e le  forme  tecniche  dei
finanziamenti; 
    b) limiti oggettivi, riferiti al  volume  delle  attivita',  alle
condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo  dei  singoli
finanziamenti, anche modificando i  limiti  stabiliti  dal  comma  1,
lettera a) e dal comma 3; 
    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano  della  deroga
prevista dal comma 4; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela. 
  ((5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e' subordinato alla
concessione di finanziamenti secondo le  caratteristiche  di  cui  ai
commi 1 e 3.)) 
(38) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                            Art. 111-bis 
                (( (Finanza etica e sostenibile). )) 
 
  ((1. Sono operatori bancari  di  finanza  etica  e  sostenibile  le
banche che conformano la propria attivita' ai seguenti principi: 
    a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche  secondo
standard  di  rating  etico  internazionalmente   riconosciuti,   con
particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale; 
    b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente,  anche  via  web,
dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto  delle
vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali; 
    c) devolvono almeno il 20 per cento del  proprio  portafoglio  di
crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con
personalita' giuridica, come definite dalla normativa vigente; 
    d) non distribuiscono profitti e  li  reinvestono  nella  propria
attivita'; 
    e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a
forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da  un
azionariato diffuso; 
    f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo  la
differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della  banca,
il cui rapporto comunque non puo' superare il valore di 5. 
  2.  Non  concorre  a  formare  il  reddito  imponibile   ai   sensi
dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari
al 75 per cento delle  somme  destinate  a  incremento  del  capitale
proprio. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, stabilisce, con proprio decreto,  le  norme  di  attuazione
delle disposizioni del presente articolo,  dalle  quali  non  possono
derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1  milione
di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017. 
  4. L'agevolazione di cui al presente articolo e'  riconosciuta  nel
rispetto dei limiti di cui al regolamento  (UE)  n.  1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti "de minimis")). 
                              Art. 112 
Altri   soggetti   operanti   nell'attivita'   di   concessione    di
                            finanziamenti 
 
  1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in  un  elenco
tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa  connessi  o  strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge. 
  1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo
106  sono  esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione  nell'elenco  tenuto
dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis. 
  2. L'iscrizione e' subordinata al  ricorrere  delle  condizioni  di
forma  giuridica,   di   capitale   sociale   o   fondo   consortile,
patrimoniali,  di  oggetto  sociale   e   di   assetto   proprietario
individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  nonche'  al  possesso  da  parte  di   coloro   che   detengono
partecipazioni   e   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di  onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma  2,  lettera  a),  e  26,
comma 3, lettera a). La sede legale e  quella  amministrativa  devono
essere situate nel territorio della Repubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, determina i criteri  oggettivi,  riferibili  al  volume  di
attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che
sono tenuti a chiedere l'autorizzazione  per  l'iscrizione  nell'albo
previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da  prendere  in  considerazione  per  il
calcolo del volume di attivita' finanziaria. In  deroga  all'articolo
106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare  la  forma
di societa' consortile a responsabilita' limitata. 
  4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via  prevalente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
  5. I confidi iscritti nell'albo possono  svolgere,  prevalentemente
nei  confronti  delle  imprese  consorziate  o  socie,  le   seguenti
attivita': 
    a)  prestazione  di  garanzie   a   favore   dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al  fine  dell'esecuzione  dei  rimborsi  di
imposte alle imprese consorziate o socie; 
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione; 
    c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti  con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione. 
  6.  I  confidi  iscritti  nell'albo  possono,  in  via   residuale,
concedere altre forme di finanziamento ai  sensi  dell'articolo  106,
comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia. 
  7. I soggetti diversi dalle banche,  gia'  operanti  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine  di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di  modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare  a  svolgere
la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa,  nel  rispetto  delle  modalita'  operative  e   dei   limiti
quantitativi determinati  dal  CICR.  Possono  inoltre  continuare  a
svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione  nell'albo
di  cui  all'articolo  106,  gli  enti  e  le  societa'   cooperative
costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una  medesima
amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
vigente alla data  del  4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del  tesoro
del  29  marzo  1995.In  attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il  31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere  la  propria  attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo  106,  le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro  quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e  le  cui
azioni non siano negoziate in mercati  regolamentati,  che  concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti  dei
propri soci, a condizione che: (59) ((81)) 
    a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; 
    b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci  non
sia superiore a quindici milioni di euro; 
    c) l'importo unitario del  finanziamento  sia  di  ammontare  non
superiore a 20.000 euro; 
    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di
quelli presenti sul mercato. 
  8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo  115  del
reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono   sottoposte   alle
disposizioni  dell'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  puo'  dettare
disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su
pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
176) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di  cui  all'articolo  112,
comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato  al  31  dicembre
2016". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 69)
che "Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano  ad  applicarsi
fino al 31 dicembre 2023". 
                            Art. 112-bis. 
           Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi 
 
  E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato  ((...)),   con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
finanziaria  competente  per   la   gestione   dell'elenco   di   cui
all'articolo 112,  comma  1.  ((Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia,
e  nomina  altresi'  un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
controllo.)) 
  2. L'Organismo svolge ogni attivita'  necessaria  per  la  gestione
dell'elenco, determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli
iscritti, entro il limite dell'((cinque per mille)) ((delle  garanzie
concesse)) e riscuote i  contributi  e  le  altre  somme  dovute  per
l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul  rispetto,  da  parte   degli
iscritti,  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai  sensi
dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'
avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione
delle Organizzazioni nazionali di impresa. 
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, fissando i  relativi  termini,  e  puo'  effettuare
ispezioni. 
  4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; 
    d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo  di
tempo non inferiore a un anno. 
  5. Fermo restando le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma,
((l'Organismo)),  puo'  imporre   agli   iscritti   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  o  disporre  la   riduzione   delle
attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative
che ne regolano l'attivita'. 
  6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa  stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'   ed
economicita'  dell'azione  di  controllo  e  con  la   finalita'   di
verificare   l'adeguatezza   delle   procedure    interne    adottate
dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'. 
  ((7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia  e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e  di  controllo
dell'Organismo     qualora     risultino     gravi      irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli  adempimenti  necessari
alla  ricostituzione   degli   organi   di   gestione   e   controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario
anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'
disporre la rimozione di  uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi
assegnati  dalla  legge,  dallo  statuto  o  dalle  disposizioni   di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre  istruzioni
impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero  in  caso  di   comprovata
inadeguatezza, accertata dalla Banca  d'Italia,  all'esercizio  delle
funzioni cui sono preposti.)) 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, disciplina: 
    a) la  struttura,  i  poteri  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza; 
    ((b) i requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita', dei componenti degli organi  di  gestione  e  controllo
dell'Organismo.)) 
  ((8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel  rispetto
delle proprie competenze, collaborano anche mediante  lo  scambio  di
informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive  funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei  poteri
ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La
trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette  finalita'
non costituisce violazione  del  segreto  d'ufficio  da  parte  delle
Autorita' di vigilanza.))((54)) 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma  8-ter)  che
"L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data  di  avvio
della gestione dell'elenco." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di
avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi  previsti
dagli articoli 112-bis e 113 del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." 
                              Art. 113. 
      (( (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo 111). )) 
 
  ((1. La Banca d'Italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111  e
vigila sul rispetto da parte degli iscritti della disciplina cui essi
sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine
puo' chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie  e  la
trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
  2. La Banca d'Italia puo' disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge  e  delle
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; 
    c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo  di
tempo non inferiore a un anno. 
  3. Fermo restando quanto previsto al comma  2,  la  Banca  d'Italia
puo'  imporre  agli  iscritti  il  divieto  di  intraprendere   nuove
operazioni o disporre la riduzione delle attivita' per violazioni  di
disposizioni   legislative   o   amministrative   che   ne   regolano
l'attivita'. 
  4. Quando il numero di  iscritti  nell'elenco  e'  sufficiente  per
consentire la costituzione di un Organismo, esso  e'  costituito  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca
d'Italia; con il medesimo decreto  ne  sono  nominati  i  componenti.
L'Organismo  svolge  ogni  attivita'  necessaria  per   la   gestione
dell'elenco; determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli
iscritti, entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
prestiti concessi; riscuote i contributi e le altre somme dovute  per
l'iscrizione  nell'elenco  e  vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
iscritti  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai   sensi
dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento  di  tali  compiti,  i
poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'Organismo  a  far
tempo dall'avvio della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco
potra' essere disposta dall'Organismo anche per il mancato  pagamento
del  contributo  e  delle  altre  somme   dovute   per   l'iscrizione
nell'elenco. 
  5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis.)) ((54)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10,  comma
7) che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
legislativo, sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113  e
155, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385  e
cancellati i soggetti ivi iscritti". 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
10, comma 7) che "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti   dagli
articoli 113 e 155, comma 5  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e  cancellati  i
soggetti ivi iscritti". 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141  come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art.  10,  comma  8-quater)
che "La data di avvio della gestione degli  elenchi  da  parte  degli
Organismi  previsti  dagli  articoli  112-bis  e  113   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  e'  comunicata  alla  Banca
d'Italia e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana." 
                            Art. 113-bis. 
       Sospensione degli organi di amministrazione e controllo 
 
  1.  Qualora  risultino  gravi  irregolarita'   nell'amministrazione
ovvero   gravi    violazioni    delle    disposizioni    legislative,
amministrative o statutarie nonche'  ragioni  di  urgenza,  la  Banca
d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di  amministrazione  e
di controllo sono frattanto sospese. ((Il provvedimento  della  Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.)) 
  2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della  Banca
d'Italia. I  commissari  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono
pubblici ufficiali. 
  3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  puo'  avere  una
durata  superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  113-ter,   comma   1,   lettera   c),   i   commissari
restituiscono l'azienda agli organi di  amministrazione  e  controllo
((secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,))  ovvero,
qualora siano rilevate gravi  irregolarita'  riferibili  agli  organi
aziendali sospesi  e  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di  nuovi  organi  di
amministrazione e controllo. ((Si applicano, in  quanto  compatibili,
gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7  e  9,  73,
commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.)) 
                            Art. 113-ter. 
              Revoca dell'autorizzazione e liquidazione 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113-bis,  la  Banca
d'Italia,  puo'  disporre  la  revoca  dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 107, comma 1, quando: 
    a)     risultino     irregolarita'     eccezionalmente      gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente  gravi  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dell'intermediario; 
    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; 
    c) la revoca sia richiesta su istanza motivata degli organi 
    amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei  commissari  di
cui all'articolo 113-bis, comma 1 o dei liquidatori. 
  2. Il provvedimento di revoca  e'  pubblicato  per  estratto  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana;  della  intervenuta
revoca l'intermediario finanziario deve dare  idonea  evidenza  nelle
comunicazioni alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
  3. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di  scioglimento
della  societa'.  Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione   del
provvedimento di revoca, l'intermediario  finanziario  comunica  alla
Banca d'Italia il programma di liquidazione della societa'. La  Banca
d'Italia  puo'  autorizzare,  anche  contestualmente   alla   revoca,
l'esercizio provvisorio di attivita' ai sensi dell'articolo 2487  del
codice civile. L'organo liquidatore  trasmette  alla  Banca  d'Italia
riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della  liquidazione.
Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi  i  poteri
delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto legislativo. 
  3-bis.  Ove  la  Banca  d'Italia  accerti,  in   sede   di   revoca
dell'autorizzazione o successivamente,  la  mancata  sussistenza  dei
presupposti  per  un  regolare   svolgimento   della   procedura   di
liquidazione, e' disposta la liquidazione  coatta  amministrativa  ai
sensi del titolo IV, capo I, sezione III. 
  4.   Agli   intermediari   finanziari   si   applicano   l'articolo
96-quinquies ((...)) e l'articolo 97. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 
  6. In deroga ai commi precedenti, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre con  decreto
la  revoca  dell'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  e  la
liquidazione  coatta  amministrativa  degli  intermediari  finanziari
autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento,  anche  quando
ne siano stati sospesi gli organi di amministrazione e  controllo  ai
sensi dell'articolo 113-bis  o  ne  sia  in  corso  la  liquidazione,
qualora: 
    a)     risultino     irregolarita'     eccezionalmente      gravi
nell'amministrazione, ovvero violazioni eccezionalmente  gravi  delle
disposizioni legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano
l'attivita' dell'intermediario; 
    b) siano previste perdite del patrimonio di eccezionale gravita'; 
    c) la  revoca  e  la  liquidazione  coatta  amministrativa  siano
richieste  su   istanza   motivata   degli   organi   amministrativi,
dell'assemblea straordinaria,  dei  commissari  di  cui  all'articolo
113-bis, comma 1, o dei liquidatori. 
  Nel  caso  previsto  dal  comma  6  si  applica  la  procedura   di
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,  capo  I,
sezione  III.  La  liquidazione  coatta  amministrativa  e'   inoltre
disposta quando sia stato accertato lo stato di insolvenza  ai  sensi
dell'articolo 82, comma 1. Agli intermediari finanziari indicati  nel
presente comma si applicano altresi' gli articoli 96-quinquies e 97. 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle  succursali  di  intermediari  finanziari  aventi  sede   legale
all'estero ammessi all'esercizio, in Italia, delle attivita'  di  cui
all'articolo 106 comma 1. La Banca d'Italia comunica i  provvedimenti
adottati all'Autorita' competente. 
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 114-terdecies. 
                              Art. 114 
                            Norme finali 
 
  1.  Fermo   quanto   disposto   dall'articolo   18,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze disciplina l'esercizio  nel  territorio
della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all'estero,
delle attivita' indicate nell'articolo 106. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  non  si  applicano  ai
soggetti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze sentita la Banca d'Italia,  gia'  sottoposti,  in  base  alla
legge, a forme di vigilanza sull'attivita' finanziaria svolta. 
  ((2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti  del   pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata
esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia puo'  prevedere  che  l'invio
delle segnalazioni periodiche  e  di  ogni  altro  dato  e  documento
richiesto  nonche'  la  partecipazione  alla  centrale   dei   rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106)) 

Titolo V-BIS
((MONETA ELETTRONICA E ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA))

                            Art. 114-bis 
                  ((Emissione di moneta elettronica 
  1. L'emissione di moneta elettronica e'  riservata  alle  banche  e
agli istituti di moneta elettronica. 
  2.  Possono  emettere  moneta  elettronica,  nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane. 
  3. L'emittente  di  moneta  elettronica  non  concede  interessi  o
qualsiasi altro beneficio  commisurato  alla  giacenza  della  moneta
elettronica. )) 
                           Art. 114-bis.1 
           (( (Distribuzione della moneta elettronica).)) 
 
  ((1. Le  banche  e  gli  istituti  di  moneta  elettronica  possono
avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per  la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. 
  2. Le  banche  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  possono
avvalersi  di  soggetti  convenzionati  per  la  distribuzione  e  il
rimborso  della  moneta  elettronica  in  Italia,  a  condizione  che
stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia secondo
quanto previsto dall'articolo 14, comma 4.)) 
                            Art. 114-ter 
                 ((Rimborso della moneta elettronica 
  1. L'emittente di moneta elettronica  rimborsa,  su  richiesta  del
detentore,  la  moneta  elettronica  in  ogni  momento  e  al  valore
nominale, secondo le modalita' e le condizioni indicate nel contratto
di emissione in conformita' dell'articolo 126-novies. Il  diritto  al
rimborso si estingue per prescrizione nei  termini  ordinari  di  cui
all'articolo 2946 del codice civile. 
  2. Il detentore puo' chiedere il rimborso: 
    a) prima della scadenza del contratto, nella misura richiesta; 
    b) alla scadenza del contratto o successivamente: 
      1) per il valore  monetario  totale  della  moneta  elettronica
detenuta; 
      2) nella misura richiesta, se l'emittente  e'  un  istituto  di
moneta elettronica autorizzato ai sensi dell'articolo  114-quinquies,
comma 4, e i fondi  di  pertinenza  del  medesimo  detentore  possono
essere  impiegati  per  finalita'  diverse  dall'utilizzo  di  moneta
elettronica, senza che sia predeterminata la quota utilizzabile  come
moneta elettronica. 
  3.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente  di  moneta  elettronica  il  diritto  al  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 2.)) 
                           Art. 114-quater 
                   Istituti di moneta elettronica 
  1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  gli  istituti  di
moneta elettronica autorizzati in Italia ((; sono  altresi'  iscritte
le succursali di istituti di moneta elettronica italiani stabilite in
uno Stato membro diverso dall'Italia.)) 
  ((1-bis. La  Banca  d'Italia  comunica  senza  indugio  all'ABE  le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata.)) 
  2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente ((...)). 
  3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
    a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative   attivita'
accessorie ai sensi  dell'articolo  114-octies  senza  necessita'  di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 
    b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente  connessi
all'emissione di moneta elettronica. 
                         Art. 114-quinquies 
           Autorizzazione e operativita' transfrontaliera 
 
  1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di  moneta  elettronica
quando ricorrono le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio  della  Repubblica  ((ove  e'  svolta  almeno  una   parte
dell'attivita' soggetta ad autorizzazione)); 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    e) sussistano i presupposti per il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate; 
    e-bis) i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 114-quinquies.3; 
    f) non sussistano, tra gli istituti di  moneta  elettronica  o  i
soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti  legami
che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  ((1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli  istituti
di  moneta  elettronica  che  intendono  prestare  il   servizio   di
disposizione di ordini di pagamento si applica l'articolo 114-novies,
comma 1-bis.)) 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di  autorizzazione,  i
casi  di  revoca  e  le  ipotesi  di  decadenza   quando   l'istituto
autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia autorizza all'emissione di moneta  elettronica
soggetti che esercitino anche altre attivita' imprenditoriali quando: 
    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione  del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    b)  per  l'attivita'  di  emissione  di  moneta  elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali sia costituito un unico patrimonio destinato
con  le  modalita'  e   agli   effetti   stabiliti   dagli   articoli
114-quinquies.1, comma 5, e 114-terdecies; 
    c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili  del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
comma 3, lettere a) e b). 
  5. Se lo svolgimento delle  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al
comma 4 rischia di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto
di moneta elettronica o l'esercizio  effettivo  della  vigilanza,  la
Banca d'Italia puo' imporre  la  costituzione  di  una  societa'  che
svolga esclusivamente l'attivita' di emissione di moneta elettronica. 
  6. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare: 
    a) in ((un altro))  Stato  comunitario,  anche  senza  stabilirvi
succursali,  nel  rispetto  delle  procedure  fissate   dalla   Banca
d'Italia; 
    b) in uno Stato terzo, anche senza stabilirvi succursali,  previa
autorizzazione della Banca d'Italia. 
  7. Gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  un  altro
Stato  comunitario  ((...))  possono  operare  nel  territorio  della
Repubblica anche  senza  stabilirvi  succursali  dopo  che  la  Banca
d'Italia sia stata informata dall'autorita' competente dello Stato di
((origine)). 
  ((8. Gli istituti di moneta elettronica  con  sede  legale  in  uno
Stato  terzo  possono  operare  nel  territorio  della  Repubblica  a
condizione che stabiliscano  una  succursale  in  Italia  autorizzata
dalla Banca d'Italia ai sensi del presente articolo  in  presenza  di
condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere c), d), e) ed
f). L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari
esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita'.)) 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. 
 
 
                        Art. 114-quinquies.1 
              ((Forme di tutela e patrimonio destinato 
 
  1. Gli  istituti  di  moneta  elettronica  registrano  per  ciascun
cliente in poste del passivo, nel rispetto delle modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, le somme di denaro ricevute dalla clientela per
l'emissione di moneta elettronica. 
  2. Le somme di cui al comma 1 sono investite,  nel  rispetto  delle
modalita'  stabilite  dalla  Banca   d'Italia,   in   attivita'   che
costituiscono patrimonio distinto  a  tutti  gli  effetti  da  quello
dell'istituto di moneta elettronica. Su tale patrimonio distinto  non
sono ammesse azioni dei creditori dell'istituto di moneta elettronica
o   nell'interesse   degli   stessi,   ne'   quelle   dei   creditori
dell'eventuale soggetto presso il  quale  le  somme  di  denaro  sono
depositate.  Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli  clienti  degli
istituti di moneta elettronica sono  ammesse  nel  limite  di  quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le somme di denaro  ricevute  per
l'emissione di moneta elettronica sono depositate  presso  terzi  non
operano le compensazioni  legale  e  giudiziale  e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di moneta elettronica. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta amministrativa all'istituto di moneta elettronica, i detentori
di moneta elettronica sono equiparati ai clienti aventi diritto  alla
restituzione di strumenti finanziari. 
  4. Per la prestazione dei  servizi  di  pagamento  da  parte  degli
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 114-duodecies. 
  5. Gli istituti di moneta  elettronica  che  svolgano  anche  altre
attivita'   imprenditoriali   diverse   dall'emissione   di    moneta
elettronica e dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati
ai sensi  dell'articolo  114-quinquies,  comma  4,  costituiscono  un
patrimonio destinato unico per l'emissione di moneta elettronica,  la
prestazione dei servizi di pagamento  e  per  le  relative  attivita'
accessorie e strumentali. A  tale  patrimonio  destinato  si  applica
l'articolo 114-terdecies,  anche  con  riferimento  all'emissione  di
moneta elettronica. )) 
                        Art. 114-quinquies.2 
                              Vigilanza 
 
  1. Gli istituti di moneta elettronica inviano alla Banca  d'Italia,
con le modalita' e nei termini da  essa  stabiliti,  le  segnalazioni
periodiche nonche'  ogni  altro  dato  e  documento  richiesto.  Essi
trasmettono anche i bilanci con le modalita' e nei termini  stabiliti
dalla Banca d'Italia. 
  1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni  al  personale
degli istituti di moneta elettronica, anche per il tramite di  questi
ultimi. 
  1-ter. Gli obblighi previsti dal comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti  ai  quali  gli  istituti  di  moneta  elettronica   abbiano
esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e  al  loro
personale. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione amministrativa  e  contabile,  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
istituti di moneta elettronica  per  esaminare  la  situazione  degli
stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
istituti di moneta elettronica, fissandone  l'ordine  del  giorno,  e
proporre l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli istituti di moneta  elettronica  quando  gli  organi
competenti non abbiano ottemperato a quanto  previsto  dalla  lettera
b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  2,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli  istituti  di  moneta  elettronica   riguardanti   anche   la
restrizione  delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale,  il
divieto  di  effettuare  determinate  operazioni  anche   di   natura
societaria e di distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio
nonche', con  riferimento  a  strumenti  finanziari  computabili  nel
patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 
  d-bis) disporre, qualora  la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'istituto  di  moneta
elettronica, la rimozione dalla carica di uno o  piu'  esponenti;  la
rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi  per  pronunciare
la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di
provvedere. 
  3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare    gli
amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti  ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. 
  ((4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
istituti di moneta elettronica, i loro agenti o i soggetti a cui sono
esternalizzate  funzioni  aziendali   essenziali   o   importanti   e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni  su  succursali,
agenti o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti di istituti di  moneta  elettronica  italiani
operanti  nel  territorio  di  quest'ultimo  ovvero   richiede   alle
autorita'  competenti  del  medesimo   Stato   di   effettuare   tali
accertamenti. 
  5. Le autorita'  competenti  dello  Stato  di  origine,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di moneta elettronica comunitari che  operano  nel  territorio  della
Repubblica. Se le autorita' competenti  dello  Stato  di  origine  lo
richiedono,  la  Banca  d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli
accertamenti.)) 
  6. Nel confronti degli istituti di moneta elettronica che  svolgano
anche  altre  attivita'  imprenditoriali  diverse  dall'emissione  di
moneta elettronica e dalla  prestazione  dei  servizi  di  pagamento,
autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 2,  la  Banca
d'Italia  esercita  i  poteri  di  vigilanza  indicati  nel  presente
articolo  sull'attivita'  di   emissione   di   moneta   elettronica,
prestazione dei servizi di pagamento e  sulle  attivita'  connesse  e
strumentali,  avendo  a  riferimento  anche  il  responsabile   della
gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
  ((6-bis. Quando risulta la violazione,  da  parte  di  istituti  di
moneta  elettronica  comunitari  che  operano  nel  territorio  della
Repubblica, degli obblighi derivanti dalle disposizioni del  presente
Titolo, del Titolo VI e del decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.
11, la Banca d'Italia ne da' comunicazione all'autorita' dello  Stato
di origine affinche' quest'ultima adotti i provvedimenti necessari  a
porre termine alle irregolarita'.)) 
  ((6-ter. Quando mancano  o  risultano  inadeguati  i  provvedimenti
dell'autorita'  dello  Stato  di  origine,  quando  le  irregolarita'
commesse possono pregiudicare interessi generali ovvero nei  casi  di
urgenza per la tutela delle ragioni degli utenti, dei risparmiatori e
degli altri soggetti ai quali  sono  prestati  i  servizi,  la  Banca
d'Italia puo' adottare  in  via  provvisoria  le  misure  necessarie,
comprese l'imposizione del divieto di intraprendere nuove  operazioni
e la chiusura della succursale, dandone  comunicazione  all'autorita'
dello Stato di origine.)) 
                      Art. 114-quinquies.3 
 
                               Rinvio 
 
  1. Agli istituti di moneta  elettronica  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22,
23, 24, 52, 139 e  140  nonche'  nel  titolo  VI.  ((I  provvedimenti
previsti nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia.))  Agli
emittenti che agiscono in veste di pubblica  autorita'  si  applicano
solo gli articoli  114-ter  e  126-novies  nonche',  relativamente  a
queste disposizioni, gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 11. 
  1-bis.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione e  controllo  presso  istituti  di  moneta  elettronica  si
applica l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il
decreto di cui all'articolo  26  puo'  prevedere  l'applicazione  dei
criteri di competenza definiti ai sensi del medesimo articolo,  comma
3,  lettera  c),  avuto   riguardo   alla   complessita'   operativa,
dimensionale e organizzativa  degli  istituti,  nonche'  alla  natura
specifica dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di moneta elettronica si applica l'articolo 25, ad eccezione
del comma 2, lettera b); il  decreto  di  cui  all'articolo  25  puo'
prevedere l'applicazione dei criteri di competenza definiti ai  sensi
del medesimo articolo, comma  2,  lettera  b),  avuto  riguardo  alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli  istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
  2. Agli istituti di moneta elettronica che non esercitano attivita'
imprenditoriali diverse dall'emissione di moneta elettronica o  dalla
prestazione di  servizi  di  pagamento,  si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 82, 113-bis e 113-ter. 
  3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
 
 
                        Art. 114-quinquies.4 
                               Deroghe 
 
  1.  La  Banca  d'Italia  puo'  esentare  gli  istituti  di   moneta
elettronica dall'applicazione di disposizioni previste  dal  presente
titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) le attivita' complessive generano una moneta elettronica media
in  circolazione  non  superiore  al  limite  stabilito  dalla  Banca
d'Italia  in  base  al  piano  aziendale  dell'istituto   di   moneta
elettronica; tale limite in ogni caso non supera i 5 milioni di euro; 
    b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione,  direzione  e
controllo  nell'istituto  di  moneta  elettronica  non  hanno  subito
condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del  terrorismo  o
altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia puo' prevedere limiti di  avvaloramento  degli
strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di cui al comma
1. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
non beneficiano delle disposizioni per il mutuo riconoscimento. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1 seguono per comunicare ogni variazione delle condizioni di
cui al comma 1 nonche'  le  modalita'  con  le  quali  devono  essere
comunicati i volumi operativi di cui al comma 1, lettera a). 
  5. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del comma 1
possono prestare servizi  di  pagamento  soltanto  ove  ricorrano  le
condizioni previste dall'articolo 114-sexiesdecies. 
                                                               ((78)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
4)  che  "Gli  istituti  di  cui  agli  articoli  114-quinquies.4   e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385
autorizzati  a  operare  alla  data  del  13  gennaio  2018   possono
continuare   a   esercitare   le   attivita'   cui    si    riferisce
l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019.  Gli  istituti  di  cui  al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse  attivita'
dopo il 13 gennaio 2019  a  condizione  che  rispettino  i  requisiti
previsti ai sensi  degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  che  trasmettano  la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di  mancato  rispetto  dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia,  entro  il
13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca  dell'autorizzazione
o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire  il
rispetto dei requisiti stessi". 

((TITOLO V-ter
ISTITUTI DI PAGAMENTO))

                           Art. 114-sexies 
                      (( (Servizi di pagamento) 
  1. La prestazione di servizi di pagamento e' riservata alle banche,
agli istituti di moneta elettronica e  agli  istituti  di  pagamento.
Possono  prestare  servizi   di   pagamento,   nel   rispetto   delle
disposizioni ad essi  applicabili,  la  Banca  centrale  europea,  le
banche centrali comunitarie, lo Stato  italiano  e  gli  altri  Stati
comunitari, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche' Poste Italiane.)) 
                          Art. 114-septies 
                 (Albo degli istituti di pagamento) 
  ((1. La Banca d'Italia iscrive in un  apposito  albo,  consultabile
pubblicamente,  accessibile   sul   sito   internet   ed   aggiornato
periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia,  con
indicazione  della  tipologia  di  servizi  che  sono  autorizzati  a
prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le succursali di
istituti di pagamento italiani stabilite  in  uno  Stato  comunitario
diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione  di
ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della
polizza assicurativa o della analoga garanzia di cui al  comma  1-bis
dell'articolo 114-novies.)) 
  ((1-bis. La  Banca  d'Italia  comunica  senza  indugio  all'ABE  le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo   114-sexiesdecies,   le   ragioni   che    le    hanno
determinate.)) 
  2.  Gli  istituti  di  pagamento  indicano  negli  atti   e   nella
corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
  ((2-bis. I soggetti che  prestano  esclusivamente  il  servizio  di
informazione  sui  conti  sono  iscritti  in  una  sezione   speciale
dell'albo di cui al comma 1,  se  ricorrono  le  condizioni  previste
dall'articolo 114-novies, comma 1, lettere a), b), d), e-bis) e f)  e
se hanno stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita'
civile o analoga garanzia per  i  danni  arrecati  al  prestatore  di
servizi di pagamento  di  radicamento  del  conto  o  all'utente  dei
servizi  di  pagamento.   I   dati   identificativi   della   polizza
assicurativa o della analoga garanzia di cui al presente  comma  sono
altresi' pubblicati nell'albo di cui al comma 1. 
  2-ter. Le informazioni rese ai sensi dell'articolo 2, comma  4-bis,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11,  sono  pubblicate  in
un'appendice dell'albo previsto al  comma  1,  secondo  le  modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia.)) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141. (37) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 28, comma
4) che "Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di
moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha  effetto  a
decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione dell'articolo 128-quater comma 6." 
                           Art. 114-octies 
               (( (Attivita' accessorie esercitabili) 
  1.  Gli  istituti  di  pagamento  possono  esercitare  le  seguenti
attivita' accessorie alla prestazione di servizi di pagamento: 
    a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento
prestati e nei limiti  e  con  le  modalita'  stabilite  dalla  Banca
d'Italia; 
    b) prestare servizi operativi o strettamente  connessi,  come  la
prestazione di garanzie per l'esecuzione di operazioni di  pagamento,
servizi  di  cambio,  attivita'  di  custodia   e   registrazione   e
trattamento di dati; 
    c) gestire sistemi di pagamento. 
  2.  La  Banca  d'Italia  detta  specifiche  disposizioni   per   la
concessione di credito collegata all'emissione  o  alla  gestione  di
carte di credito.)) 
                           Art. 114-novies 
                          (Autorizzazione) 
 
  1. La Banca d'Italia autorizza gli  istituti  di  pagamento  quando
ricorrano le seguenti condizioni: 
    a) sia adottata la forma di societa' per azioni, di  societa'  in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita' limitata  o  di
societa' cooperativa; 
    b) la sede legale e  la  direzione  generale  siano  situate  nel
territorio  della  Repubblica  ((ove  e'  svolta  almeno  una   parte
dell'attivita' avente a oggetto servizi di pagamento)); 
    c) il capitale versato sia di ammontare non  inferiore  a  quello
determinato dalla Banca d'Italia; 
    d) venga presentato un programma concernente l'attivita' iniziale
e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e  allo
statuto; 
    e) sussistano i presupposti per il  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 19 per i  titolari  delle  partecipazioni  ivi
indicate; 
  e-bis)  i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di   amministrazione,
direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai  sensi
dell'articolo 114-undecies; 
    f) non sussistano, tra gli istituti di pagamento o i soggetti del
gruppo  di  appartenenza  e  altri  soggetti,  stretti   legami   che
ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  ((1-bis. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  la  Banca
d'Italia autorizza gli istituti di  pagamento  alla  prestazione  del
servizio di disposizione di ordini  di  pagamento  a  condizione  che
abbiano stipulato una polizza di assicurazione della  responsabilita'
civile  o  analoga  forma  di   garanzia   per   i   danni   arrecati
nell'esercizio dell'attivita' derivanti  da  condotte  proprie  o  di
terzi.)) 
  2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione  quando  dalla  verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione ovvero il regolare funzionamento  del  sistema  dei
pagamenti. 
  3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione  ((i
criteri di valutazione delle condizioni del comma  1,)),  i  casi  di
revoca e le ipotesi di decadenza quando  l'istituto  autorizzato  non
abbia iniziato l'esercizio dell'attivita'. 
  4. La Banca d'Italia, autorizza  alla  prestazione  di  servizi  di
pagamento soggetti che  esercitino  altre  attivita'  imprenditoriali
quando: 
    a) ricorrano le condizioni indicate al comma 1, ad eccezione  del
possesso dei requisiti di professionalita' degli esponenti aziendali; 
    b) per la prestazione dei servizi di pagamento e per le  relative
attivita' accessorie  e  strumentali  sia  costituito  un  patrimonio
destinato con le modalita' e  agli  effetti  stabiliti  dall'articolo
114-terdecies; 
    c)  siano  individuati  uno  o  piu'  soggetti  responsabili  del
patrimonio di cui alla lettera b); ad essi si applica l'articolo  26,
limitatamente ai requisiti di onorabilita' e professionalita'. 
  5. Se lo svolgimento delle altre attivita' imprenditoriali  rischia
di danneggiare la solidita' finanziaria dell'istituto di pagamento  o
l'esercizio effettivo della vigilanza, la Banca d'Italia puo' imporre
la costituzione di una societa' che svolga esclusivamente l'attivita'
di prestazione dei servizi di pagamento. 
  5-bis. La Banca d'Italia detta disposizioni attuative del  presente
articolo. 
                           Art. 114-decies 
                   (Operativita' transfrontaliera) 
  1. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
nel territorio della Repubblica e degli altri  Stati  comunitari  nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
  2.  Gli  istituti  di  pagamento   comunitari   possono   stabilire
succursali nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento  e'
preceduto  da  una  comunicazione  alla  Banca  d'Italia   da   parte
dell'autorita' competente dello Stato di ((origine)). 
  ((3. Gli istituti di pagamento italiani possono prestare i  servizi
di  pagamento  in  un  altro  Stato  comunitario   senza   stabilirvi
succursali,  nel  rispetto  delle  procedure  fissate   dalla   Banca
d'Italia.)) 
  4. Gli istituti di pagamento comunitari possono prestare i  servizi
di  pagamento  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di ((origine)). 
  4-bis. Gli istituti di pagamento comunitari, che ai sensi dei commi
1 e 4 prestano servizi di  pagamento  in  Italia,  concedono  credito
collegato all'emissione o alla  gestione  di  carte  di  credito  nel
rispetto delle condizioni  stabilite  dalla  Banca  d'Italia.  Quando
queste  ultime  non  ricorrono,  l'esercizio  di  tale  attivita'  e'
subordinato al rilascio dell'autorizzazione; si  applica,  in  quanto
compatibile, l'articolo 114-novies. ((78)) 
  5. Gli istituti di pagamento italiani possono stabilire  succursali
o prestare servizi di pagamento in uno Stato terzo  senza  stabilirvi
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  6. Il presente articolo si applica anche nel caso  di  operativita'
transfrontaliera mediante l'impiego di agenti. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 1, comma
8, lettera  d))  che  al  comma  4-bis,  del  presente  articolo,  il
riferimento al comma 1 e' sostituito da quello al comma 2. 
                          Art. 114-undecies 
                               Rinvio 
 
  1. Agli istituti di pagamento si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24,  52,
139  e  140  nonche'  nel  titolo  VI.   I   provvedimenti   previsti
nell'articolo 19 sono adottati dalla Banca d'Italia. 
  1-bis.  Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
direzione  e  controllo  presso  istituti  di  pagamento  si  applica
l'articolo 26, ad eccezione del comma 3, lettere c) ed e); il decreto
di cui all'articolo 26 puo' prevedere l'applicazione dei  criteri  di
competenza definiti ai sensi del medesimo articolo, comma 3,  lettera
c),  avuto  riguardo  alla  complessita'  operativa,  dimensionale  e
organizzativa  degli  istituti,   nonche'   alla   natura   specifica
dell'attivita' svolta. 
  1-ter. Ai titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 in
istituti di pagamento si applica  l'articolo  25,  ad  eccezione  del
comma 2, lettera b); il decreto di cui all'articolo 25 puo' prevedere
l'applicazione dei  criteri  di  competenza  definiti  ai  sensi  del
medesimo  articolo,  comma  2,  lettera  b),  avuto   riguardo   alla
complessita' operativa, dimensionale e organizzativa degli  istituti,
nonche' alla natura specifica dell'attivita' svolta. 
  2.  Agli  istituti  di  pagamento  che  non  esercitino   attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento ai
sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, si  applicano  altresi'  gli
articoli 78, 82,  113-bis  e  113-ter,  ad  eccezione  del  comma  7,
((...)). 
  ((2-bis.  Agli  istituti  di  pagamento   si   applica   l'articolo
114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter)). 
  3. La Banca d'Italia puo' dettare disposizioni  attuative  ai  fini
dell'applicazione delle norme di cui al presente articolo. 
                         Art. 114-duodecies 
                Conti di pagamento e forme di tutela 
 
  1. Gli istituti di pagamento  registrano  per  ciascun  cliente  in
poste del passivo, nel rispetto delle modalita' stabilite dalla Banca
d'Italia, le somme di denaro della clientela in  conti  di  pagamento
utilizzati  esclusivamente  per  la  prestazione   dei   servizi   di
pagamento. 
  ((1-bis. Gli istituti  di  pagamento  che  prestano  i  servizi  di
pagamento di cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  h-septies.1),
numeri da 1 a 6, tutelano tutti i  fondi  ricevuti  dagli  utenti  di
servizi di pagamento, ivi  inclusi  quelli  registrati  in  conti  di
pagamento di cui al comma 1 e tramite un altro prestatore di  servizi
di pagamento per l'esecuzione di  operazioni  di  pagamento,  secondo
quanto previsto al comma 2.)) 
  2. Le somme di denaro sono investite, nel rispetto delle  modalita'
stabilite  dalla  Banca  d'Italia,  in  attivita'  che  costituiscono
patrimonio distinto a tutti gli effetti da  quello  dell'istituto  di
pagamento. Su tale patrimonio distinto non sono  ammesse  azioni  dei
creditori dell'istituto di pagamento o nell'interesse  degli  stessi,
ne' quelle dei creditori dell'eventuale soggetto presso il  quale  le
somme sono depositate. Le azioni dei creditori  dei  singoli  clienti
degli istituti  di  pagamento  sono  ammesse  nel  limite  di  quanto
registrato ai sensi del comma 1. Se le  somme  di  denaro  ((ricevute
dagli utenti di servizi di pagamento)) sono depositate  presso  terzi
non operano le compensazioni legale e giudiziale e  non  puo'  essere
pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai  crediti  vantati
dal depositario nei confronti dell'istituto di pagamento. 
  3. Ai fini dell'applicazione della  disciplina  della  liquidazione
coatta  amministrativa,  i  titolari  di  conti  di  pagamento   sono
equiparati ai clienti aventi diritto alla restituzione  di  strumenti
finanziari. 
                         Art. 114-terdecies 
                       (Patrimonio destinato) 
  1.  Gli  istituti  di  pagamento  che  svolgano   anche   attivita'
imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi  di  pagamento,
autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  114-novies,  comma  4,  devono
costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi  di
pagamento e per le relative attivita' accessorie e strumentali. A tal
fine  essi  adottano  apposita  deliberazione   contenente   l'esatta
descrizione dei beni e  dei  rapporti  giuridici  destinati  e  delle
modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e  sostituire
elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e'  depositata  e
iscritta a norma dell' articolo 2436 del codice civile. Si applica il
secondo comma dell'articolo 2447-quater del codice civile. 
  2. Decorso  il  termine  di  cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione  nel  registro
delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni  e
i rapporti giuridici individuati  sono  destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di  pagamento  e
di quanti vantino diritti derivanti  dall'esercizio  delle  attivita'
accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a  tutti
gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni
destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei  soggetti
a  cui  vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  sul  patrimonio
destinato e sui frutti e proventi  da  esso  derivanti  sono  ammesse
azioni soltanto a  tutela  dei  diritti  dei  predetti  soggetti.  Si
applica l'articolo 114-duodecies, comma 2. 
  3. In caso di incapienza del  patrimonio  destinato  l'istituto  di
pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni
nei confronti degli utenti dei  servizi  di  pagamento  e  di  quanti
vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attivita' accessorie e
strumentali. 
  4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di  pagamento
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214, e  seguenti,  del  codice  civile,  nel  rispetto  dei
principi contabili internazionali. ((Gli amministratori  redigono  un
separato rendiconto per  il  patrimonio  destinato,  da  allegare  al
bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.)) 
  5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale  del  soggetto
autorizzato  alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento  ai  sensi
dell'articolo 114 - novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio
destinato e' attribuita agli organi della procedura,  che  provvedono
con gestione separata  alla  liquidazione  dello  stesso  secondo  le
regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attivita' accessorie e
strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate
prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e  ad
esso continuano ad applicarsi le previsioni  contenute  nel  presente
articolo. A decorrere dalla data  di  apertura  della  procedura  non
possono essere accettati nuovi  ordini  di  pagamento  ne'  stipulati
nuovi contratti. Gli organi  della  procedura  possono  trasferire  o
affidare in gestione a banche o altri intermediari  autorizzati  alla
prestazione di servizi di pagamento, i beni e  i  rapporti  giuridici
ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passivita'. Ai fini
della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'articolo 91,
commi 2 e 3,  intendendosi  equiparati  gli  utenti  dei  servizi  di
pagamento ai clienti aventi diritto alla  restituzione  di  strumenti
finanziari. 
  6.  La  Banca  d'Italia  puo'  nominare  un  liquidatore  per   gli
adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura,
ove cio' sia necessario per l'ordinata  liquidazione  del  patrimonio
destinato. 
  7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura  concorsuale
del soggetto autorizzato alla prestazione  di  servizi  di  pagamento
informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento. 
  ((7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai  sensi  del  presente
articolo si  applicano  esclusivamente  le  disposizioni  del  codice
civile espressamente richiamate.)) 
                        Art. 114-quaterdecies 
                             (Vigilanza) 
  1. Gli istituti di pagamento inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche
i bilanci con le  modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla  Banca
d'Italia. 
  1-bis. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni  al  personale
degli istituti di pagamento, anche per il tramite di questi ultimi. 
  1-ter. Gli obblighi previsti dal comma  1  si  applicano  anche  ai
soggetti ai quali gli istituti di  pagamento  abbiano  esternalizzato
funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale. 
  2. La Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  carattere  generale
aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza  patrimoniale,
il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse   configurazioni,
l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  nonche'  i  controlli
interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione. 
  3. La Banca d'Italia puo': 
    a) convocare gli amministratori, i sindaci e  i  dirigenti  degli
istituti di pagamento per esaminare la situazione degli stessi; 
    b)  ordinare  la  convocazione  degli  organi  collegiali   degli
istituti di pagamento, fissandone l'ordine  del  giorno,  e  proporre
l'assunzione di determinate decisioni; 
    c)  procedere  direttamente  alla   convocazione   degli   organi
collegiali degli istituti di pagamento quando gli  organi  competenti
non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b); 
    d)  adottare  per  le  materie  indicate  nel  comma  2,  ove  la
situazione lo richieda,  provvedimenti  specifici  nei  confronti  di
singoli istituti di  pagamento,  riguardanti  anche:  la  restrizione
delle  attivita'  o  della  struttura  territoriale;  il  divieto  di
effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria,  e  di
distribuire utili o  altri  elementi  del  patrimonio,  nonche',  con
riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a  fini
di vigilanza, il divieto di pagare interessi; 
  d-bis) disporre, qualora  la  loro  permanenza  in  carica  sia  di
pregiudizio  per  la  sana  e  prudente  gestione  dell'istituto   di
pagamento,  la  rimozione  dalla  carica  di  uno  o  piu'  esponenti
aziendali; la rimozione non e' disposta ove ricorrano gli estremi per
pronunciare  la  decadenza  ai  sensi  dell'articolo  26,  salvo  che
sussista urgenza di provvedere. 
  3-bis.   La   Banca   d'Italia   puo'   altresi'   convocare    gli
amministratori, i sindaci e i dirigenti dei soggetti ai  quali  siano
state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti. 
  ((4.  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  gli
istituti di pagamento,  i  loro  agenti  o  i  soggetti  a  cui  sono
esternalizzate  funzioni  aziendali   essenziali   o   importanti   e
richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli  atti  che  ritenga
necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente  dello
Stato ospitante l'intenzione di effettuare ispezioni  su  succursali,
agenti o  soggetti  a  cui  sono  esternalizzate  funzioni  aziendali
essenziali o importanti di istituti di  pagamento  italiani  operanti
nel  territorio  di  quest'ultimo  ovvero  richiede  alle   autorita'
competenti del medesimo Stato di effettuare tali accertamenti. 
  5. Le autorita'  competenti  dello  Stato  di  origine,  dopo  aver
informato la  Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche  tramite
persone da esse incaricate, succursali, agenti o soggetti a cui  sono
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti di istituti
di pagamento comunitari che operano nel territorio della  Repubblica.
Se le autorita' competenti dello Stato di origine lo  richiedono,  la
Banca d'Italia puo' procedere direttamente agli accertamenti.)) 
  6. Nel confronti degli istituti di  pagamento  che  svolgano  anche
attivita' imprenditoriali diverse dalla prestazione  dei  servizi  di
pagamento, autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, la
Banca d'Italia esercita i poteri di vigilanza indicati  nel  presente
articolo sull'attivita' di prestazione dei  servizi  di  pagamento  e
sulle attivita' connesse e strumentali, avendo a riferimento anche il
responsabile della gestione dell'attivita' e il patrimonio destinato. 
                      Art. 114-quinquiesdecies 
                    (( (Scambio di informazioni) 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  nell'articolo  7,  la  Banca
d'Italia scambia informazioni con: 
    a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli
Stati membri, in quanto autorita' monetarie  e  di  sorveglianza  sul
sistema dei pagamenti, e, se  opportuno,  altre  autorita'  pubbliche
responsabili  della  sorveglianza  sui  sistemi  di  pagamento  e  di
regolamento; 
    b)  altre  autorita'  competenti   ai   sensi   di   disposizioni
comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.)) 
                        Art. 114-sexiesdecies 
                              (Deroghe) 
  1. La Banca d'Italia puo' esentare i  soggetti  iscritti  nell'albo
degli istituti di pagamento  dall'applicazione  ((,  in  tutto  o  in
parte,)) di alcune delle disposizioni previste dal  presente  titolo,
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la  media  mensile,  calcolata  sui  precedenti  dodici  mesi,
dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento  eseguite  dal
soggetto  interessato,  compreso   qualsiasi   agente   di   cui   e'
responsabile, non superi i 3  milioni  di  euro;  la  Banca  d'Italia
valuta tale condizione  in  base  al  piano  aziendale  prodotto  dal
soggetto interessato; 
    b) nessuna delle persone fisiche responsabili  della  gestione  o
del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per  riciclaggio
di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di
cui all'articolo 1, comma 2, ((lettera h-septies.1), numeri da  1)  a
6) )), possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1. 
  3. Ai soggetti esentati  ai  sensi  del  comma  1  non  si  applica
l'articolo 114-decies. 
  4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di  cui
al comma 1  devono  seguire  per  comunicare  ogni  variazione  delle
condizioni di cui al commi 1, 2 e 3. 
                                                               ((78)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
4)  che  "Gli  istituti  di  cui  agli  articoli  114-quinquies.4   e
114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385
autorizzati  a  operare  alla  data  del  13  gennaio  2018   possono
continuare   a   esercitare   le   attivita'   cui    si    riferisce
l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019.  Gli  istituti  di  cui  al
periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse  attivita'
dopo il 13 gennaio 2019  a  condizione  che  rispettino  i  requisiti
previsti ai sensi  degli  articoli  114-quinquies  e  114-novies  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  che  trasmettano  la
documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca
d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di  mancato  rispetto  dei
requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia,  entro  il
13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca  dell'autorizzazione
o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire  il
rispetto dei requisiti stessi". 
                       Art. 114-septiesdecies 
      (( (Prestatori del servizio di informazione sui conti).)) 
 
  ((1.  Ai  soggetti  che  prestano   unicamente   il   servizio   di
informazione sui conti non  si  applicano  gli  articoli  114-octies,
114-novies,  commi  4  e  5,   114-undecies,   commi   1   e   1-ter,
114-duodecies,  114-terdecies,  114-sexiesdecies;  si  applicano  gli
articoli 126-bis, comma 4, 126-quater,  comma  1,  lettera  a),  128,
128-bis, 128-ter.)) 
                        Art. 114-octiesdecies 
((  (Apertura  e  mantenimento  di  conti  di  pagamento  presso  una
                              banca).)) 
 
  ((1. Le banche assicurano agli istituti di pagamento  l'apertura  e
il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi  ultimi
di fornire servizi di pagamento in modo  agevole,  efficiente  e  non
discriminatorio. Le banche possono negare o  revocare  l'apertura  di
conti di pagamento in caso  di  contrasto  con  obiettivi  di  ordine
pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai  sensi  dell'articolo
126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi  ostativi  in  base
alle disposizioni in materia  di  contrasto  del  riciclaggio  e  del
finanziamento del terrorismo. 
  2. Le banche  notificano  immediatamente  alla  Banca  d'Italia  il
rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la  sua  revoca.  La
notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative
alla chiusura o revoca del conto  di  pagamento.  La  Banca  d'Italia
individua, con proprio provvedimento, le modalita' della notifica.)) 

TITOLO VI
((TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI))
Capo I
OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

                              Art. 115 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme del presente ((titolo))  si  applicano  alle  attivita'
svolte  nel  territorio  della  Repubblica  dalle  banche   e   dagli
intermediari finanziari. ((70)) 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'  individuare,  in
considerazione dell'attivita' svolta, altri  soggetti  da  sottoporre
alle norme del presente capo. 
  3.  Le  disposizioni  del  presente  capo,   a   meno   che   siano
espressamente richiamate, non si applicano ai  contratti  di  credito
disciplinati ((dai capi I-bis  e  II))  e  ai  servizi  di  pagamento
disciplinati dal capo II-bis.(38) ((70)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 116 
                             Pubblicita' 
 
  1. Le banche e gli intermediari finanziari  rendono  noti  in  modo
chiaro ai  clienti  i  tassi  di  interesse,  i  prezzi  e  le  altre
condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi  offerti,
ivi compresi  gli  interessi  di  mora  e  le  valute  applicate  per
l'imputazione degli interessi. Per le  operazioni  di  finanziamento,
comunque denominate, e'  pubblicizzato  il  tasso  effettivo  globale
medio previsto dall'articolo 2, commi 1 e  2,  della  legge  7  marzo
1996, n. 108. Non puo' essere fatto rinvio agli usi. 
  ((1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono  noti  gli
indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla  clientela,
quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche
attraverso gli  sportelli  automatici  e  gli  strumenti  di  accesso
tramite internet ai servizi bancari)) 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la  CONSOB  e
la Banca d'Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: 
    a) criteri e parametri  per  la  determinazione  delle  eventuali
commissioni massime addebitabili  alla  clientela  in  occasione  del
collocamento; 
    b)  criteri  e  parametri  volti  a  garantire   la   trasparente
determinazione dei rendimenti; 
    c)  gli  ulteriori  obblighi  di   pubblicita',   trasparenza   e
propaganda, da osservare nell'attivita' di collocamento. 
  3. Il CICR: 
    a)  individua  le  operazioni  e  i  servizi  da   sottoporre   a
pubblicita'; 
    b) dette disposizioni relative alla  forma,  al  contenuto,  alle
modalita' della  pubblicita'  e  alla  conservazione  agli  atti  dei
documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; 
    c)  stabilisce  criteri  uniformi  per  l'indicazione  dei  tassi
d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli  altri  elementi
che incidono sul contenuto economico dei rapporti; 
    d) individua gli elementi essenziali,  fra  quelli  previsti  dal
comma 1, che devono essere  indicati  negli  annunci  pubblicitari  e
nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati,  con  cui  i  soggetti
indicati nell'articolo  115  rendono  nota  la  disponibilita'  delle
operazioni e dei servizi. 
  4. Le  informazioni  pubblicizzate  non  costituiscono  offerta  al
pubblico a norma dell'articolo 1336 del codice civile. (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                            Art. 116-bis 
                       (Decisioni di rating). 
 
  1. La Banca d'Italia puo' disporre che le banche e gli intermediari
finanziari illustrino  alle  imprese  che  ne  facciano  richiesta  i
principali  fattori  alla  base  dei  rating   che   le   riguardano.
L'eventuale conseguente comunicazione non da' luogo ad oneri  per  il
cliente. 
((10)) 
------------ 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel disporre (con l'art. 4, comma
2) la modifica del Capo I del  Titolo  VI  non  prevede  piu'  l'art.
161-bis. 
                              Art. 117. 
                              Contratti 
 
  1. I  contratti  sono  redatti  per  iscritto  e  un  esemplare  e'
consegnato ai clienti. 
  2. Il CICR puo'  prevedere  che,  per  motivate  ragioni  tecniche,
particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 
  3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto  e'
nullo. 
  4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo  e
condizione praticati,  inclusi,  per  i  contratti  di  credito,  gli
eventuali maggiori oneri in caso di mora. 
((6)).  Sono  nulle  e  si  considerano  non  apposte   le   clausole
contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione  dei  tassi  di
interesse e di ogni  altro  prezzo  e  condizione  praticati  nonche'
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli  per
i clienti di quelli pubblicizzati. 
((7)). In caso di  inosservanza  del  comma  4  e  nelle  ipotesi  di
((nullita' indicate nel comma 6)), si applicano: 
    a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per
le operazioni attive e per quelle passive,  dei  buoni  ordinari  del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
precedenti la conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per  il
cliente,  emessi  nei   dodici   mesi   precedenti   lo   svolgimento
dell'operazione. 
    b)  gli  altri  prezzi  e   condizioni   pubblicizzati   per   le
corrispondenti categorie di operazioni e  servizi  al  momento  della
conclusione del contratto o, se piu' favorevoli per  il  cliente,  al
momento in cui l'operazione e' effettuata o il servizio  viene  reso;
in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto. 
  ((8)).  La  Banca  d'Italia  puo'   prescrivere   che   determinati
contratti, individuati attraverso  una  particolare  denominazione  o
sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano  un  contenuto
tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta  ferma  la
responsabilita' della banca o dell'intermediario finanziario  per  la
violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia.((38)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, (con l'art. 3, comma 1) che "1. All'articolo  4,
comma 2, capoverso articolo 117, i commi 5, 6 e  7  sono  rinumerati,
rispettivamente, come commi 6, 7 e 8. Conseguentemente, al  comma  6,
rinumerato come comma 7, le parole: "nullita' indicate nel  comma  5"
sono sostituite dalle seguenti: "nullita' indicate nel comma  6";  il
comma 5 e' soppresso". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 8) che  "Le  disposizioni
modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano
a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  corrispondenti
articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti  da  norme  di
legge o di regolamento, pendenti alla data  del  19  settembre  2010,
sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto". 
                            Art. 117-bis 
       (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) 

 
  1. I contratti di apertura  di  credito  possono  prevedere,  quali
unici oneri a carico del cliente,  una  commissione  onnicomprensiva,
calcolata in  maniera  proporzionale  rispetto  alla  somma  messa  a
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e  un  tasso
di  interesse  debitore  sulle  somme  prelevate.  L'ammontare  della
commissione ((, determinata in coerenza  con  la  delibera  del  CICR
anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e
con particolare riguardo per i conti correnti,)) non puo' superare lo
0,5 per cento, per trimestre, della somma messa  a  disposizione  del
cliente. 
  2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre
il limite del fido, i contratti di conto corrente e  di  apertura  di
credito possono prevedere, quali unici oneri a  carico  del  cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata  in  misura  fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata  ai  costi  e  un  tasso  di
interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. ((51)) 
  3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi  rispetto
a quanto stabilito nei commi 1 e 2  sono  nulle.  La  nullita'  della
clausola non comporta la nullita' del contratto. 
  4. Il CICR adotta disposizioni applicative  del  presente  articolo
((, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilita',))
e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i  quali
si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i
casi  in  cui,  in  relazione  all'entita'  e   alla   durata   dello
sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di
cui al comma 2. 

 
------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla L.
18 maggio 2012, n. 62, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1-ter)  che
"La commissione di cui al comma 2  dell'articolo  117-bis  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, non si
applica alle famiglie consumatrici titolari di  conto  corrente,  nel
caso di sconfinamenti pari o inferiori  a  500  euro  in  assenza  di
affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo,  per
ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni
consecutivi". 
                              Art. 118 
         Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali 
 
  1. Nei contratti a tempo indeterminato puo' essere  convenuta,  con
clausola  approvata  specificamente  dal  cliente,  la  facolta'   di
modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e  le  altre  condizioni
previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli
altri contratti di durata la facolta' di  modifica  unilaterale  puo'
essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto
i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 
  2. Qualunque modifica  unilaterale  delle  condizioni  contrattuali
deve essere comunicata espressamente  al  cliente  secondo  modalita'
contenenti in modo evidenziato  la  formula:  "Proposta  di  modifica
unilaterale del contratto", con preavviso  minimo  di  due  mesi,  in
forma scritta o  mediante  altro  supporto  durevole  preventivamente
accettato dal cliente. Nei rapporti al portatore la comunicazione  e'
effettuata secondo le modalita' stabilite dal CICR.  La  modifica  si
intende approvata  ove  il  cliente  non  receda,  senza  spese,  dal
contratto entro la data prevista per la  sua  applicazione.  In  tale
caso, in sede di liquidazione del rapporto,  il  cliente  ha  diritto
all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 
  ((2-bis. Se il cliente non e' un consumatore ne' una  micro-impresa
come definita dall'articolo 1,  comma  1,  lettera  t),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di  durata  diversi
da quelli a tempo indeterminato  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo possono essere inserite  clausole,  espressamente  approvate
dal cliente, che prevedano la possibilita' di modificare i  tassi  di
interesse  al  verificarsi  di   specifici   eventi   e   condizioni,
predeterminati nel contratto)). ((42)) 
  3.  Le  variazioni  contrattuali  per  le  quali  non  siano  state
osservate le prescrizioni del presente articolo sono  inefficaci,  se
sfavorevoli per il cliente. 
  4. Le variazioni dei tassi di interesse adottate in previsione o in
conseguenza   di   decisioni   di   politica   monetaria   riguardano
contestualmente sia i tassi  debitori  che  quelli  creditori,  e  si
applicano con modalita' tali da non recare pregiudizio al cliente. 
                                                                 (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  8,  comma  5,
lettera g)) che "le disposizioni del comma  2-bis  dell'articolo  118
del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre  1993,  n.
385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano
ai contratti in corso alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla  predetta
data sono inefficaci". 
                              Art. 119 
               Comunicazioni periodiche alla clientela 
 
  1. Nei contratti di durata i soggetti  indicati  nell'articolo  115
forniscono al cliente, in forma scritta  o  mediante  altro  supporto
durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla  scadenza
del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione
chiara in merito allo svolgimento del rapporto.  Il  CICR  indica  il
contenuto e le modalita' della comunicazione. 
  2. Per i rapporti regolati in conto corrente  l'estratto  conto  e'
inviato al cliente con periodicita' annuale o, a scelta del  cliente,
con periodicita' semestrale, trimestrale o mensile. 
  3. In mancanza di opposizione scritta da  parte  del  cliente,  gli
estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela  si
intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento. 
  4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra  nell'amministrazione  dei  suoi  beni  hanno   diritto   di
ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine  e  comunque  non
oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente  a  singole
operazioni poste in  essere  negli  ultimi  dieci  anni.  Al  cliente
possono essere ((addebitati)) solo i  costi  di  produzione  di  tale
documentazione.((38)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 120 
          Decorrenza delle valute e calcolo degli interessi 
 
  01. Il titolare del conto corrente ha la  disponibilita'  economica
delle somme relative agli assegni circolari o bancari versati sul suo
conto, rispettivamente emessi da o tratti su una banca  insediata  in
Italia, entro i quattro giorni lavorativi successivi al versamento. 
  1. Gli interessi sul versamento di assegni presso  una  banca  sono
conteggiati fino al giorno del prelevamento e con le seguenti valute: 
    a) dal giorno in cui e' effettuato il versamento, per gli assegni
circolari emessi dalla stessa banca e per gli assegni bancari  tratti
sulla stessa banca presso la quale e' effettuato il versamento; 
    b) per gli assegni diversi da quelli di cui alla lettera a),  dal
giorno lavorativo successivo al versamento, se si tratta  di  assegni
circolari emessi da una banca insediata in Italia, e dal terzo giorno
lavorativo successivo al versamento, se si tratta di assegni  bancari
tratti su una banca insediata in Italia. 
  1-bis. Il CICR puo' stabilire termini inferiori a  quelli  previsti
nei commi 1 e  1-bis  in  relazione  all'evoluzione  delle  procedure
telematiche disponibili per la gestione del servizio di incasso degli
assegni. 
  2. Il CICR stabilisce modalita' e  criteri  per  la  produzione  di
interessi   nelle   operazioni   poste   in   essere   nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che: 
    ((a) nei rapporti di conto corrente o di conto di  pagamento  sia
assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicita' nel
conteggio degli interessi sia debitori sia  creditori,  comunque  non
inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il  31  dicembre
di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono
dovuti; 
    b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli  relativi
a finanziamenti a valere su carte di credito,  non  possono  produrre
interessi  ulteriori,  salvo  quelli  di  mora,  e   sono   calcolati
esclusivamente sulla sorte  capitale;  per  le  aperture  di  credito
regolate  in  conto  corrente  e  in  conto  di  pagamento,  per  gli
sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il  limite
del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e
divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in  cui
sono maturati; nel caso di  chiusura  definitiva  del  rapporto,  gli
interessi  sono  immediatamente  esigibili;  2)   il   cliente   puo'
autorizzare, anche preventivamente, l'addebito  degli  interessi  sul
conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la
somma addebitata e' considerata sorte capitale;  l'autorizzazione  e'
revocabile in ogni momento, purche' prima che l'addebito abbia  avuto
luogo)). 
  3. Per gli strumenti di pagamento diversi dagli assegni circolari e
bancari restano ferme le disposizioni sui tempi di  esecuzione,  data
valuta e disponibilita' di fondi previste dagli articoli da 19  a  23
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 ha disposto (con l'art.  25,  comma
3) che "le clausole  relative  alla  produzione  di  interessi  sugli
interessi maturati, contenute nei contratti  stipulati  anteriormente
alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono
valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa,  debbono  essere
adeguate  al  disposto  della  menzionata  delibera,  che  stabilira'
altresi' le modalita' e  i  tempi  dell'adeguamento.  In  difetto  di
adeguamento, le clausole divengono inefficaci  e  l'inefficacia  puo'
essere fatta valere solo dal cliente." 
------------ 
AGGIORNAMENTO (13) 
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza con sentenza  9
- 17 ottobre 2000, n. 425 (in G.U. 1a  s.s.  25/10/2000,  n.  44)  ha
dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 25 comma 3  del
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                            Art. 120-bis 
                              ((Recesso 
 
  1. Il cliente  ha  diritto  di  recedere  in  ogni  momento  da  un
contratto a tempo indeterminato senza penalita'  e  senza  spese.  Il
CICR individua i casi in cui la banca o  l'intermediario  finanziario
possono chiedere al cliente un  rimborso  delle  spese  sostenute  in
relazione a servizi aggiuntivi da questo richiesti in  occasione  del
recesso.))((38)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                            Art. 120-ter. 
             Estinzione anticipata dei mutui immobiliari 
 
  1. E' nullo qualunque  patto  o  clausola,  anche  posteriore  alla
conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario
sia  tenuto  al  pagamento  di  un  compenso  o  penale  o  ad  altra
prestazione  a  favore  del  soggetto   mutuante   per   l'estinzione
anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati  a  seguito  di
frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005,
n.  122,  per  l'acquisto  o  per  la  ristrutturazione   di   unita'
immobiliari adibite  ad  abitazione  ovvero  allo  svolgimento  della
propria attivita' economica  o  professionale  da  parte  di  persone
fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera  di  diritto  e
non comporta la nullita' del contratto. 
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo (( . . . ))  trovano
applicazione, nei casi e alle condizioni ivi previsti,  anche  per  i
finanziamenti concessi da enti di  previdenza  obbligatoria  ai  loro
iscritti. (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                          Art. 120-quater. 
            Surrogazione nei contratti di finanziamento. 
                            Portabilita' 
 
  1. In caso di contratti di finanziamento conclusi  da  intermediari
bancari  e  finanziari,  l'esercizio  da  parte  del  debitore  della
facolta' di surrogazione di cui all'articolo 1202 del  codice  civile
non  e'  precluso  dalla  non  esigibilita'  del  credito   o   dalla
pattuizione di un termine a favore del creditore. 
  2. Per effetto della surrogazione di cui al comma  1,  il  mutuante
surrogato subentra nelle garanzie, personali e reali,  accessorie  al
credito cui la surrogazione si riferisce. 
  3. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento  del
contratto, alle condizioni stipulate tra il cliente e l'intermediario
subentrante, con esclusione di penali  o  altri  oneri  di  qualsiasi
natura.  L'annotamento  di  surrogazione  puo'  essere  richiesto  al
conservatore senza formalita', allegando copia autentica dell'atto di
surrogazione stipulato per atto pubblico  o  scrittura  privata.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita'
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione. 
  4. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo finanziamento,  per  l'istruttoria  e  per  gli
accertamenti  catastali,  che  si  svolgono  secondo   procedure   di
collaborazione tra  intermediari  improntate  a  criteri  di  massima
riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi. In  ogni
caso, gli intermediari non applicano alla clientela  costi  di  alcun
genere, neanche in forma indiretta, per l'esecuzione delle formalita'
connesse alle operazioni di surrogazione. 
  5. Nel caso in cui il debitore intenda avvalersi della facolta'  di
surrogazione di cui al comma  1,  resta  salva  la  possibilita'  del
finanziatore originario e del  debitore  di  pattuire  la  variazione
senza spese  delle  condizioni  del  contratto  in  essere,  mediante
scrittura privata anche non autenticata. 
  6. E' nullo ogni patto,  anche  posteriore  alla  stipulazione  del
contratto, con il quale si  impedisca  o  si  renda  oneroso  per  il
debitore l'esercizio della facolta' di surrogazione di cui  al  comma
1. La nullita' del patto non comporta la nullita' del contratto. 
  7. La surrogazione di cui al comma 1 deve  perfezionarsi  entro  il
termine di ((trenta giorni lavorativi)) dalla data in cui il  cliente
chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario
l'esatto importo del proprio debito  residuo.  Nel  caso  in  cui  la
surrogazione non si perfezioni entro il termine  di  ((trenta  giorni
lavorativi))  ,  per  cause  dovute   al   finanziatore   originario,
quest'ultimo e' comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari
all'1 per cento del valore  del  finanziamento  per  ciascun  mese  o
frazione di mese di ritardo.  Resta  ferma  la  possibilita'  per  il
finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso
in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili. 
  8. La surrogazione per volonta' del debitore e la rinegoziazione di
cui al presente articolo non comportano il venir  meno  dei  benefici
fiscali. 
  9. Le disposizioni di cui al presente articolo: 
    a) si applicano, nei casi e alle condizioni ivi  previsti,  anche
ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai  loro
iscritti; 
  a-bis) si applicano ai soli contratti di finanziamento conclusi  da
intermediari   bancari   e   finanziari   con   persone   fisiche   o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma  1,  lettera  t),
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 
    b) non si applicano ai contratti di locazione finanziaria. 
  10. Sono fatti salvi i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater  dell'articolo
8  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 

((Capo I-bis
CREDITO IMMOBILIARE AI CONSUMATORI))

                         Art. 120-quinquies 
                         (( (Definizioni).)) 
 
  ((1. Nel presente capo, l'espressione: 
    a) «Codice del consumo» indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206; 
    b) «consumatore» indica una persona fisica che agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
    c) «contratto di credito» indica un contratto di credito con  cui
un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione  finanziaria,  quando  il  credito  e'   garantito   da
un'ipoteca sul diritto di proprieta' o su altro diritto reale  avente
a oggetto beni immobili residenziali o e' finalizzato all'acquisto  o
alla conservazione del diritto di proprieta' su un terreno  o  su  un
immobile edificato o progettato; 
    d) «costo totale del credito» indica gli interessi  e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza; 
    e) «finanziatore» indica un soggetto  che,  essendo  abilitato  a
erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito; 
    f) «importo totale del credito» indica il  limite  massimo  o  la
somma totale degli importi messi  a  disposizione  in  virtu'  di  un
contratto di credito; 
    g) «intermediario del credito» indica  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto
delle riserve  di  attivita'  previste  dalla  legislazione  vigente,
almeno una delle seguenti attivita': 
      1) presentazione o proposta  di  contratti  di  credito  ovvero
altre attivita' preparatorie  in  vista  della  conclusione  di  tali
contratti; 
      2)  conclusione  di  contratti  di  credito   per   conto   del
finanziatore; 
    h) «servizio accessorio connesso con  il  contratto  di  credito»
indica un servizio offerto al  consumatore  in  combinazione  con  il
contratto di credito; 
    i)   «servizio   di   consulenza»   indica   le   raccomandazioni
personalizzate  fornite  al  consumatore   ai   sensi   dell'articolo
120-terdecies in merito a una o piu' operazioni relative a  contratti
di credito; l'offerta di contratti di credito e le attivita' indicate
negli  articoli  120-octies,  120-novies,  120-decies,  120-undecies,
120-duodecies non implicano un servizio di consulenza; 
    l) «supporto durevole» indica  ogni  strumento  che  permetta  al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo  di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che  permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
    m) «Tasso annuo effettivo  globale»  o  «TAEG»  indica  il  costo
totale del credito per il consumatore espresso in  percentuale  annua
dell'importo totale del credito; 
    n) «valuta estera» indica una valuta diversa da quella in cui, al
momento della conclusione del contratto, il consumatore percepisce il
proprio reddito o detiene le attivita' con le quali dovra' rimborsare
il finanziamento ovvero una valuta diversa  da  quella  avente  corso
legale nello Stato membro dell'Unione europea in cui  il  consumatore
ha la residenza al momento della conclusione del contratto. 
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte. Sono inoltre inclusi i costi della
valutazione dei beni se essa e' necessaria per ottenere  il  credito.
Sono esclusi i costi di connessi con  la  trascrizione  dell'atto  di
compravendita del bene immobile e le eventuali  penali  pagabili  dal
consumatore  per  l'inadempimento  degli   obblighi   stabiliti   nel
contratto di credito. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, secondo le  disposizioni
della direttiva 2014/17/UE e del presente decreto.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                           Art. 120-sexies 
                   (( (Ambito di applicazione).)) 
 
  ((1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di
credito, comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
    a) contratti di credito in cui il finanziatore: 
      1) concede una tantum o periodicamente una somma  di  denaro  o
eroga credito sotto altre forme in  cambio  di  una  somma  derivante
dalla vendita futura di un bene immobile residenziale o di un diritto
reale su un bene immobile residenziale; e; 
      2) non chiede il rimborso del credito fino  al  verificarsi  di
uno o piu' eventi specifici afferenti la vita del consumatore,  salvo
in caso di violazione, da parte del consumatore, dei propri  obblighi
contrattuali che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione
del contratto di credito; 
    b) contratti di credito mediate i quali un datore di  lavoro,  al
di fuori  della  sua  attivita'  principale,  concede  ai  dipendenti
crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul
mercato e non offerti al pubblico in genere; 
    c) contratti di credito,  individuati  dalla  legge,  relativi  a
prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi  debitori  non  superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato; 
    d) contratti di credito in  cui  il  credito  e'  concesso  senza
interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per  il  recupero
dei costi direttamente connessi all'ipoteca; 
    e) contratti di credito nella  forma  dell'apertura  di  credito,
qualora il credito sia da rimborsare entro un mese; 
    f) contratti  di  credito  risultanti  da  un  accordo  raggiunto
davanti a un giudice o altra autorita' prevista dalla legge; 
    g) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del
pagamento di un debito esistente, se non comportano  l'iscrizione  di
un'ipoteca; 
    h)  contratti  di  credito   non   garantiti   finalizzati   alla
ristrutturazione di un bene immobile residenziale; 
    i) contratti di credito in cui la durata non e' determinata o  in
cui il credito  deve  essere  rimborsato  entro  dodici  mesi  ed  e'
destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista
di altre soluzioni per finanziarie l'acquisto della proprieta' di  un
bene immobile.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                          Art. 120-septies 
                      (( (Principi generali).)) 
 
  ((1. Il finanziatore e  l'intermediario  del  credito,  nell'ambito
delle attivita' disciplinate dal presente capo: 
    a) si  comportano  con  diligenza,  correttezza,  e  trasparenza,
tenendo conto dei diritti e degli interessi dei consumatori; 
    b) basano  la  propria  attivita'  sulle  informazioni  rilevanti
riguardanti  la  situazione  del   consumatore,   su   ogni   bisogno
particolare che questi ha  comunicato,  su  ipotesi  ragionevoli  con
riguardo ai rischi cui e' esposta la situazione del  consumatore  per
la durata del contratto di credito.)) 
                                                               ((70)) 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                           Art. 120-octies 
                         (( (Pubblicita').)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del
Codice del consumo, gli annunci pubblicitari relativi a contratti  di
credito sono effettuati in forma corretta, chiara e non  ingannevole.
Essi non contengono formulazioni che possano indurre nel  consumatore
false aspettative sulla disponibilita' o il costo del credito. 
  2. Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso di  interesse  o
altre cifre concernenti il costo del  credito  indicano  le  seguenti
informazioni di base, in maniera chiara, precisa,  evidenziata  e,  a
seconda del mezzo usato, facilmente leggibile o udibile: 
    a) il finanziatore o, se del caso, l'intermediario del credito; 
    b) se del caso, il  fatto  che  il  contratto  di  credito  sara'
garantito da un'ipoteca su beni immobili residenziali  oppure  su  un
diritto reale avente a oggetto beni immobili residenziali; 
    c) il tasso d'interesse, precisando se fisso o  variabile  o  una
combinazione dei due  tipi,  corredato  di  informazioni  dettagliate
relative alle commissioni e  agli  altri  oneri  compresi  nel  costo
totale del credito per il consumatore; 
    d) l'importo totale del credito; 
    e) il TAEG, che deve avere un'evidenza all'interno  dell'annuncio
almeno equivalente a quella di ogni tasso di interesse; 
    f) l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari  per
ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni  pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo; 
    g) la durata del contratto di credito, se determinata; 
    h) se del caso, l'importo delle rate; 
    i) se del caso, l'importo totale che il consumatore e'  tenuto  a
pagare; 
    l) se del caso, il numero delle rate; 
    m) in caso  di  finanziamenti  in  valuta  estera,  un'avvertenza
relativa al fatto che eventuali  fluttuazioni  del  tasso  di  cambio
potrebbero incidere sull'importo  che  il  consumatore  e'  tenuto  a
pagare. 
  3. Le informazioni elencate al comma 2, lettere c), d), e), f), g),
h),  i),  l),  sono  specificate  con   l'impiego   di   un   esempio
rappresentativo. 
  4.  Il  CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,   precisa   le
caratteristiche  delle  informazioni  da  includere   negli   annunci
pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i  criteri  per
la definizione dell'esempio rappresentativo.)) 
                                                               ((70)) 
 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31  ottobre
2016 si applica  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". 
                           Art. 120-novies 
                  (( (Obblighi precontrattuali).)) 
 
  ((1.  Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  mette   a
disposizione del consumatore,  in  qualsiasi  momento,  un  documento
contenente informazioni generali chiare e comprensibili sui contratti
di credito offerti, su supporto cartaceo o altro  supporto  durevole.
Il documento precisa anche: 
    a) le informazioni e le evidenze documentali che  il  consumatore
deve fornire ai sensi  dell'articolo  120-undecies,  comma  1,  e  il
termine entro il quale esse devono essere fornite; 
    b) l'avvertimento che il credito non puo' essere accordato se  la
valutazione del merito creditizio non puo' essere effettuata a  causa
della scelta del consumatore di non fornire  le  informazioni  o  gli
elementi di verifica necessari alla valutazione; 
    c)  se  verra'  consultata  una  banca   dati,   in   conformita'
dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    d)  se  del  caso,  la  possibilita'  di  ricevere   servizi   di
consulenza. 
  2. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore le informazioni personalizzate necessarie per  consentire
il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne
le implicazioni e prendere una decisione  informata  in  merito  alla
conclusione   di   un   contratto   di   credito.   Le   informazioni
personalizzate sono fornite su supporto cartaceo o su altro  supporto
durevole attraverso la  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo  europeo  standardizzato».  Il   modulo   e'   consegnato
tempestivamente dopo che il consumatore ha  fornito  le  informazioni
necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e  le
sue preferenze in conformita' all'articolo 120-undecies, comma  1,  e
comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un
contratto di credito o da un'offerta. Le informazioni aggiuntive  che
il finanziatore o l'intermediario del credito debba o voglia  fornire
al consumatore sono riportate in un documento distinto. 
  3. Prima della conclusione del contratto di credito, il consumatore
ha diritto a un periodo di riflessione di  almeno  sette  giorni  per
confrontare le diverse offerte di credito sul mercato,  valutarne  le
implicazioni e prendere una decisione informata. Durante  il  periodo
di riflessione, l'offerta e' vincolante  per  il  finanziatore  e  il
consumatore puo' accettare l'offerta in qualunque momento. 
  4. Quando al consumatore e' proposta un'offerta vincolante  per  il
finanziatore, l'offerta e' fornita su supporto cartaceo  o  su  altro
supporto durevole e include la bozza del contratto di  credito;  essa
e' accompagnata  dalla  consegna  del  modulo  denominato  «Prospetto
informativo europeo standardizzato» se: 
    a) il modulo non e' stato fornito in precedenza al consumatore; o 
    b)   le   caratteristiche   dell'offerta   sono   diverse   dalle
informazioni contenute nel modulo denominato  «Prospetto  informativo
europeo standardizzato» precedentemente fornito. 
  5. Il  finanziatore  o  l'intermediario  del  credito  fornisce  al
consumatore  chiarimenti  adeguati  sui  contratti  di   credito   ed
eventuali servizi  accessori  proposti,  in  modo  che  questi  possa
valutare se il contratto di credito e i  servizi  accessori  proposti
siano adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. 
  6. Il CICR, su proposta della Banca d'Italia, detta disposizioni di
attuazione del presente articolo, anche con riferimento a: 
    a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa  a
disposizione delle informazioni precontrattuali; 
    b) le modalita' e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire  al
consumatore ai sensi del comma 5; 
    c) gli obblighi specifici da osservare nei casi di  comunicazioni
mediante telefonia vocale, anche prevedendo  informazioni  aggiuntive
rispetto a quanto previsto dall'articolo  67-novies  del  Codice  del
consumo; 
    d) l'informazione da rendere al consumatore sul contenuto  e  sui
possibili     effetti     dell'accordo     previsto     dall'articolo
120-quinquiesdecies, comma 3.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31  ottobre
2016 si applica  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". 
                           Art. 120-decies 
((  (Obblighi  di  informazione  relativi   agli   intermediari   del
                             credito).)) 
 
  ((1.  L'intermediario   del   credito,   in   tempo   utile   prima
dell'esercizio di una delle attivita' di intermediazione del credito,
fornisce al consumatore almeno le seguenti informazioni, su  supporto
cartaceo o su altro supporto durevole: 
    a) la denominazione e la sede dell'intermediario del credito; 
    b) il registro in cui e' iscritto, il numero di registrazione e i
mezzi esperibili per verificare la registrazione; 
    c) se l'intermediario  del  credito  e'  soggetto  a  vincolo  di
mandato o opera in via esclusiva con  uno  o  piu'  finanziatori;  in
questo caso, l'intermediario del credito indica la denominazione  del
finanziatore o dei finanziatori per i  quali  opera.  L'intermediario
del  credito  puo'  dichiarare  di  essere  indipendente  se  e'   un
consulente indipendente ai sensi dell'articolo  120-terdecies,  comma
2; 
    d) se presta servizi di consulenza; 
    e) se previsto, il  compenso  che  il  consumatore  deve  versare
all'intermediario del credito per i  suoi  servizi  o,  ove  non  sia
determinato, il metodo per il calcolo di tale compenso; 
    f) le procedure attraverso le quali  i  consumatori  o  le  altre
parti  interessate   possono   presentare   reclami   nei   confronti
dell'intermediario del  credito  e  le  modalita'  di  accesso  a  un
meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso, ove esistente; 
    g) l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali  commissioni  o
altre  somme  che  il   finanziatore   o   terzi   dovranno   versare
all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati  in
relazione al contratto di  credito.  Se  l'importo  non  e'  noto  al
momento della comunicazione, l'intermediario del credito  informa  il
consumatore che l'importo effettivo  sara'  comunicato  in  una  fase
successiva  nel  modulo  denominato  «Prospetto  informativo  europeo
standardizzato»; 
    h) se l'intermediario del credito richiede  il  pagamento  di  un
compenso da parte del consumatore e riceve anche una  commissione  da
parte  del  finanziatore  o  da  un  terzo,  la   spiegazione   circa
l'eventuale detrazione della commissione, in tutto o  in  parte,  dal
compenso corrisposto dal consumatore stesso; 
    i) se l'intermediario del credito riceve  commissioni  da  uno  o
piu' finanziatori, il diritto del consumatore di chiedere e  ottenere
informazioni indicate al comma 2.)) 
  ((2. Nel caso indicato al comma 1, lettera i), l'intermediario  del
credito,  su  richiesta  del  consumatore,  fornisce  a  quest'ultimo
informazioni comparabili sull'ammontare delle  commissioni  percepite
da ciascun finanziatore.)) 
  ((3. Ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato
«Prospetto informativo europeo standardizzato»,  l'intermediario  del
credito  comunica  al  finanziatore  l'eventuale  compenso   che   il
consumatore  e'  tenuto  a  versargli  in  relazione  ai  servizi  di
intermediazione del credito.)) ((70)) 
  ((4. Gli intermediari del credito assicurano che, in aggiunta  alle
informazioni previste dal presente articolo, i propri collaboratori e
dipendenti comunichino al consumatore, al momento  di  contattarlo  o
prima di trattare con lo stesso, la  qualifica  in  base  alla  quale
operano e l'intermediario del credito che essi rappresentano.)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
2) che "Gli articoli 120-octies, 120-novies, 120-decies, comma 3, del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano a partire
dal 1° novembre 2016; le  disposizioni  di  attuazione  dei  medesimi
articoli sono emanate entro il 30 settembre 2016. Fino al 31  ottobre
2016 si applica  quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  116  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385". 
                          Art. 120-undecies 
               (( (Verifica del merito creditizio).)) 
 
  ((1.  Prima  della  conclusione  del  contratto  di   credito,   il
finanziatore  svolge  una   valutazione   approfondita   del   merito
creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti  per
verificare le prospettive di adempimento  da  parte  del  consumatore
degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del
merito creditizio e' effettuata sulla base delle  informazioni  sulla
situazione  economica  e  finanziaria  del  consumatore   necessarie,
sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal
consumatore  anche   mediante   l'intermediario   del   credito;   il
finanziatore  puo'  chiedere   chiarimenti   al   consumatore   sulle
informazioni ricevute, se necessario per  consentire  la  valutazione
del merito creditizio. 
  3. Il finanziatore non risolve il contratto di credito concluso con
il  consumatore  ne'  vi  apporta  modifiche  svantaggiose   per   il
consumatore, ai sensi dell'articolo 118, in ragione del fatto che  la
valutazione del merito creditizio e' stata condotta scorrettamente  o
che le informazioni fornite dal consumatore prima  della  conclusione
del contratto di credito ai sensi del comma 1 erano incomplete, salvo
che il consumatore abbia  intenzionalmente  omesso  di  fornire  tali
informazioni o abbia fornito informazioni false. 
  4. Prima di  procedere  a  un  aumento  significativo  dell'importo
totale del credito dopo la conclusione del contratto di  credito,  il
finanziatore svolge una nuova valutazione del merito  creditizio  del
consumatore sulla base di informazioni  aggiornate,  a  meno  che  il
credito supplementare fosse previsto e incluso nella valutazione  del
merito creditizio originaria. 
  5. Quando la  domanda  di  credito  e'  respinta,  il  finanziatore
informa il consumatore senza indugio del rifiuto e, se del caso,  del
fatto che la decisione e' basata sul trattamento automatico di dati. 
  6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  7. Si applica quanto stabilito ai sensi dell'articolo 125. 
  8. I finanziatori elaborano e documentano la  propria  politica  di
offerta di contratti di credito, che include l'elencazione  dei  tipi
di diritti e beni su cui puo' vertere l'ipoteca. 
  9. La Banca d'Italia  detta  disposizioni  attuative  del  presente
articolo.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                         Art. 120-duodecies 
                (( (Valutazione dei beni immobili).)) 
 
  ((1.  I  finanziatori  applicano   standard   affidabili   per   la
valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della  concessione
di credito garantito da ipoteca. Quando la valutazione e' condotta da
soggetti terzi, i finanziatori assicurano che questi ultimi  adottino
standard affidabili. 
  2. La valutazione e' svolta da persone competenti sotto il  profilo
professionale e indipendenti dal processo di commercializzazione  del
credito, in modo da  poter  fornire  una  valutazione  imparziale  ed
obiettiva, documentata su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole. 
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, tenendo anche conto della banca dati dell'Osservatorio  del
mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate; ai fini del  comma  1
puo' essere prevista l'applicazione di standard elaborati in sede  di
autoregolamentazione.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
3) che "L'articolo 120-duodecies del decreto legislativo 1° settembre
1993, n.  385,  si  applica  a  partire  dal  1°  novembre  2016;  le
disposizioni di attuazione previste dal comma 3 del medesimo articolo
sono emanate entro il 30 settembre 2016". 
                         Art. 120-terdecies 
                    (( (Servizi di consulenza).)) 
 
  ((1. Il servizio di consulenza e' riservato ai finanziatori e  agli
intermediari del credito. 
  2.  Il  servizio  di  consulenza  puo'  essere   qualificato   come
indipendente solo se e'  reso  dai  consulenti  di  cui  all'articolo
128-sexies, comma 2-bis. 
  3. Nello svolgimento del servizio di consulenza  i  finanziatori  e
gli intermediari del credito: 
    a) agiscono nel migliore interesse del consumatore; 
    b)  acquisiscono   informazioni   aggiornate   sulla   situazione
personale e finanziaria,  sugli  obiettivi  e  sulle  preferenze  del
consumatore; 
    c) forniscono al consumatore una  raccomandazione  personalizzata
in merito a una o piu' operazioni relative a  contratti  di  credito,
adeguata rispetto ai suoi bisogni e alla sua situazione  personale  e
finanziaria; la raccomandazione, fornita in forma cartacea o su altro
supporto  durevole,  riguarda  anche  eventuali   servizi   accessori
connessi con il  contratto  di  credito  e  tiene  conto  di  ipotesi
ragionevoli circa i rischi per  la  situazione  del  consumatore  per
tutta la durata del contratto di credito raccomandato; 
    d) prendono in considerazione, ai fini della raccomandazione,  un
numero sufficientemente ampio di  contratti  di  credito  nell'ambito
della gamma di prodotti da  essi  stessi  offerti  o,  nel  caso  dei
mediatori creditizi, un numero sufficientemente ampio di contratti di
credito disponibili sul mercato. 
    4.  Prima  della  prestazione  di  servizi  di   consulenza,   il
finanziatore o l'intermediario del credito fornisce al consumatore le
seguenti informazioni  su  supporto  cartaceo  o  su  altro  supporto
durevole: 
    a) la gamma di prodotti presi in  considerazione  ai  fini  della
raccomandazione; 
    b) se del caso, il compenso dovuto dal consumatore per i  servizi
di consulenza o, qualora al momento della comunicazione l'importo non
possa essere accertato, il metodo utilizzato per calcolarlo; 
    c)  quando  consentito,   se   percepiscono   un   compenso   dai
finanziatori in relazione al servizio di consulenza.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                        Art. 120-quaterdecies 
          (( (Finanziamenti denominati in valuta estera).)) 
 
  ((1.  Se  il  credito  e'  denominato  in  una  valuta  estera,  il
consumatore ha il diritto  di  convertire  in  qualsiasi  momento  la
valuta in cui e'  denominato  il  contratto  in  una  delle  seguenti
valute: 
    a) la valuta in cui e' denominata la  parte  principale  del  suo
reddito o in cui egli  detiene  le  attivita'  con  le  quali  dovra'
rimborsare il finanziamento, come  indicato  al  momento  della  piu'
recente valutazione del merito creditizio condotta  in  relazione  al
contratto di credito; 
    b) la valuta avente corso legale nello Stato  membro  dell'Unione
europea in cui il consumatore aveva la  residenza  al  momento  della
conclusione  del  contratto  o  ha  la  residenza  al  momento  della
richiesta di conversione. 
  2. Il CICR,  su  proposta  della  Banca  d'Italia,  puo'  stabilire
condizioni per il diritto alla conversione, con particolare  riguardo
a: 
  a) la variazione minima del tasso di cambio  che  deve  aver  avuto
luogo rispetto al momento della conclusione del  contratto,  comunque
non superiore rispetto a quella indicata al comma 4; 
  b) il compenso  onnicomprensivo  che  il  consumatore  puo'  essere
tenuto a corrispondere al finanziatore in base al contratto. 
  3. Salvo che non sia diversamente previsto nel contratto, il  tasso
di cambio al quale avviene la conversione e' pari al  tasso  rilevato
dalla Banca centrale europea nel giorno in cui e' stata presentata la
domanda di conversione. 
  4. Se il valore  dell'importo  totale  del  credito  o  delle  rate
residui varia di  oltre  il  20  per  cento  rispetto  a  quello  che
risulterebbe applicando il tasso di cambio tra la valuta  in  cui  e'
denominato il finanziamento e l'euro  al  momento  in  cui  e'  stato
concluso il contratto di  credito,  il  finanziatore  ne  informa  il
consumatore  nell'ambito  delle  comunicazioni  previste   ai   sensi
dell'articolo  119.  La  comunicazione  informa  il  consumatore  del
diritto di convertire il finanziamento in una  valuta  alternativa  e
delle condizioni per farlo.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                      Art. 120-quinquiesdecies 
                (( (Inadempimento del consumatore).)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto  previsto  ai  sensi  dell'articolo  40,
comma 2, il finanziatore adotta procedure per gestire i rapporti  con
i consumatori in difficolta' nei pagamenti. La Banca d'Italia  adotta
disposizioni  di  attuazione  del  presente  comma,  con  particolare
riguardo agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore,
nonche' ai casi di  eventuale  stato  di  bisogno  o  di  particolare
debolezza del consumatore.)) 
  ((2.  Il  finanziatore  non  puo'  imporre  al  consumatore  oneri,
derivanti  dall'inadempimento,  superiori  a   quelli   necessari   a
compensare i costi sostenuti a causa dell'inadempimento stesso.)) 
  ((3. Fermo quanto previsto dall'articolo 2744 del codice civile, le
parti possono convenire, con  clausola  espressa,  al  momento  della
conclusione del contratto di credito, che in  caso  di  inadempimento
del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene  immobile
oggetto di garanzia reale o dei proventi della vendita  del  medesimo
bene  comporta  l'estinzione  dell'intero   debito   a   carico   del
consumatore derivante dal contratto di credito anche se il valore del
bene immobile restituito o trasferito ovvero l'ammontare dei proventi
della  vendita  e'  inferiore  al  debito  residuo.  Se   il   valore
dell'immobile come stimato dal perito ovvero l'ammontare dei proventi
della vendita e' superiore  al  debito  residuo,  il  consumatore  ha
diritto all'eccedenza. In ogni caso, il finanziatore si  adopera  con
ogni diligenza per conseguire dalla  vendita  il  miglior  prezzo  di
realizzo.  La  clausola  non  puo'  essere  pattuita   in   caso   di
surrogazione  nel  contratto  di  credito  ai   sensi   dell'articolo
120-quater.)) ((70)) 
  ((4. Agli effetti del comma 3: 
    a. il finanziatore  non  puo'  condizionare  la  conclusione  del
contratto di credito alla sottoscrizione della clausola; 
    b.  se  il  contratto  di  credito  contiene  la   clausola,   il
consumatore e' assistito, a titolo gratuito, da un consulente al fine
di valutarne la convenienza; 
    c. costituisce inadempimento il mancato pagamento di un ammontare
equivalente a diciotto rate mensili; non costituiscono  inadempimento
i ritardati pagamenti che consentono la risoluzione del contratto  ai
sensi dell'articolo 40, comma 2; 
    d. il valore del bene immobile oggetto della garanzia e'  stimato
da un perito  indipendente  scelto  dalle  parti  di  comune  accordo
ovvero, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, nominato  dal
Presidente del Tribunale territorialmente competente con le modalita'
di cui al terzo comma  dell'articolo  696  del  codice  di  procedura
civile, con una  perizia  successiva  all'inadempimento.  Si  applica
quanto previsto ai sensi dell'articolo 120-duodecies.)) ((70)) 
  ((5. Con decreto, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Banca  d'Italia,
detta disposizioni di attuazione dei commi 3 e 4.)) 
  ((6. Nei casi, diversi da quelli di cui  al  comma  3,  in  cui  il
finanziatore fa ricorso all'espropriazione immobiliare e,  a  seguito
dell'escussione  della  garanzia  residui  un  debito  a  carico  del
consumatore, il relativo obbligo di pagamento decorre dopo  sei  mesi
dalla conclusione della procedura esecutiva.)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "La clausola di cui all'articolo 120-quinquiesdecies, comma 3,
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  non  puo'  essere
inserita nei contratti aventi  a  oggetto  la  rinegoziazione  di  un
contratto di credito come definito dall'articolo 120-quinquies, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,
concluso anteriormente alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 4) che  "I  commi  3  e  4
dell'articolo  120-quinquiesdecies   del   decreto   legislativo   1°
settembre 1993, n. 385, si applicano decorsi 60  giorni  dall'entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione previste dal comma  5  del
medesimo articolo, da adottarsi  entro  180  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto". 
                        Art. 120-sexiesdecies 
            (( (Osservatorio del mercato immobiliare).)) 
 
  ((1.  L'Osservatorio  del  mercato  immobiliare  istituito   presso
l'Agenzia delle entrate assicura il controllo statistico sul  mercato
immobiliare residenziale ed effettua le  opportune  comunicazioni  ai
fini dei controlli di vigilanza macro-prudenziale.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                       Art. 120-septiesdecies 
        (( (Remunerazioni e requisiti di professionalita').)) 
 
  ((1. I finanziatori remunerano il personale e,  se  del  caso,  gli
intermediari del credito in modo  da  assicurare  il  rispetto  degli
obblighi previsti ai sensi del presente capo. 
  2. I finanziatori assicurano che il personale abbia un  livello  di
professionalita'  adeguato  per  predisporre,  offrire  e  concludere
contratti di credito o contratti  accessori  a  quest'ultimo  nonche'
prestare servizi di consulenza. 
  3. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
articolo, anche individuando le categorie di personale interessate.)) 
                                                               ((70)) 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                        Art. 120-octiesdecies 
          (( (Pratiche di commercializzazione abbinata).)) 
 
  ((1. E' vietata l'offerta o la commercializzazione di un  contratto
di credito in un pacchetto che comprende  altri  prodotti  o  servizi
finanziari  distinti,  qualora  il  contratto  di  credito  non   sia
disponibile per il consumatore separatamente. 
  2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23, comma  4,  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,  dall'articolo  28  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo  21,  comma  3-bis,
del Codice del consumo.)) 
                                                               ((70)) 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                        Art. 120-noviesdecies 
                  (( (Disposizioni applicabili).)) 
 
  ((1. Ai contratti di credito  disciplinati  dal  presente  capo  si
applicano  gli  articoli  117,  118,  119,  120,  comma  2,  120-ter,
120-quater, 125-sexies, comma 1. 
  2.  Il  finanziatore  e  l'intermediario  del  credito   forniscono
gratuitamente ai consumatori le informazioni previste  ai  sensi  del
presente capo,  anche  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo
127-bis.)) 
                                                               ((70)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 

Capo II
((CREDITO AI CONSUMATORI))

                              Art. 121 
                            ((Definizioni 
 
  1. Nel presente capo, l'espressione: 
    a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206; 
    b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
    c)  "contratto  di  credito"  indica  il  contratto  con  cui  un
finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria; 
    d) "contratto  di  credito  collegato"  indica  un  contratto  di
credito finalizzato esclusivamente a finanziare la  fornitura  di  un
bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno  una
delle seguenti condizioni: 
      1) il finanziatore si avvale  del  fornitore  del  bene  o  del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il  contratto  di
credito; 
      2)  il  bene  o  il  servizio  specifici  sono   esplicitamente
individuati nel contratto di credito; 
    e) "costo totale del credito" indica gli interessi  e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza; 
    f) "finanziatore" indica un soggetto  che,  essendo  abilitato  a
erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito; 
    g) "importo totale del credito" indica il  limite  massimo  o  la
somma totale degli importi messi  a  disposizione  in  virtu'  di  un
contratto di credito; 
    h) "intermediario del credito" indica  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto
delle riserve di attivita' previste dal  Titolo  VI-bis,  almeno  una
delle seguenti attivita': 
      1) presentazione o proposta  di  contratti  di  credito  ovvero
altre attivita' preparatorie  in  vista  della  conclusione  di  tali
contratti; 
      2)  conclusione  di  contratti  di  credito   per   conto   del
finanziatore; 
    i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore  di
fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto  al  saldo  del
conto corrente in assenza di  apertura  di  credito  ovvero  rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa; 
    l) "supporto durevole" indica  ogni  strumento  che  permetta  al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo  di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che  permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
    m) "tasso annuo effettivo  globale"  o  "TAEG"  indica  il  costo
totale del credito per il consumatore espresso in  percentuale  annua
dell'importo totale del credito. 
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
stabilisce  le  modalita'  di  calcolo  del  TAEG,  ivi  inclusa   la
specificazione dei casi in cui  i  costi  di  cui  al  comma  2  sono
compresi nel costo totale del credito.)) 
                              Art. 122. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai  contratti  di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
    a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro  o  superiore  a
75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si  prendono  in
considerazione anche i crediti frazionati  concessi  attraverso  piu'
contratti, se questi sono riconducibili  a  una  medesima  operazione
economica; 
    b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559,  e
seguenti,  del  codice  civile  e  contratti  di   appalto   di   cui
all'articolo 1677 del codice civile; 
    c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o
di altri oneri; 
    d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore  e'  tenuto  a
corrispondere  esclusivamente  commissioni   per   un   importo   non
significativo, qualora il rimborso del credito debba  avvenire  entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
    e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla  conservazione  di
un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile  edificato  o
progettato; 
    f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni  immobili  ((...));
((70)) 
    g)  finanziamenti,  concessi  da   banche   o   da   imprese   di
investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto
strumenti finanziari quali definiti dall'articolo  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,   n.   58,   e   successive
modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione; 
    h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto  dinanzi
all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra  autorita'  prevista  dalla
legge; 
    i) dilazioni del pagamento di  un  debito  preesistente  concesse
gratuitamente dal finanziatore; 
    l) finanziamenti garantiti da pegno su  un  bene  mobile,  se  il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene; 
    m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia  prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la  proprieta'  della  cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; 
    n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e  altri
contratti di  credito  individuati  con  legge  relativi  a  prestiti
concessi  a  un  pubblico  ristretto,  con  finalita'  di   interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato; 
    o) contratti di credito sotto forma di  sconfinamento  del  conto
corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. 
  ((1-bis. In deroga a quanto previsto al comma  1,  lettera  a),  il
presente capo si  applica  ai  contratti  di  credito  non  garantiti
finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale,  anche
se il finanziamento ha un importo superiore a 75.000 euro.)) ((70)) 
  2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora  il
rimborso delle somme prelevate  debba  avvenire  su  richiesta  della
banca ovvero entro tre  mesi  dal  prelievo,  non  si  applicano  gli
articoli 123, comma 1, lettere da d) a f),  124,  comma  5,  125-ter,
125-quater, 125-sexies, 125-octies. 
  3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto  della
cosa locata da parte  del  consumatore,  non  si  applica  l'articolo
125-ter, commi da 1 a 4. 
  4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito
di un inadempimento del consumatore, non si  applicano  gli  articoli
124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies  nei  casi
stabiliti dal CICR. 
  5. I venditori di beni e servizi possono  concludere  contratti  di
credito nella sola forma della dilazione del  prezzo  con  esclusione
del pagamento degli interessi e di altri oneri.(38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                              Art. 123 
                             Pubblicita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla ((parte II)),  titolo  III,
del Codice del consumo, gli annunci  pubblicitari  che  riportano  il
tasso d'interesse o altre cifre  concernenti  il  costo  del  credito
indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: 
    a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e  le
spese comprese nel costo totale del credito; 
    b) l'importo totale del credito; 
    c) il TAEG; 
    d) l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari  per
ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni  pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo; 
    e) la durata del contratto, se determinata; 
    f) se determinabile in  anticipo,  l'importo  totale  dovuto  dal
consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate. 
  2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
precisa le caratteristiche  delle  informazioni  da  includere  negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 124 
                      Obblighi precontrattuali 
 
  1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base  delle
condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle  preferenze
espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono  al
consumatore, prima che egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da
un'offerta di credito, le informazioni necessarie per  consentire  il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  al  fine  di
prendere  una  decisione  informata  e  consapevole  in  merito  alla
conclusione di un contratto di credito. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal  finanziatore
o dall'intermediario del credito su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole attraverso il modulo  contenente  le  "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi
di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso  la  consegna  di
tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario  forniscono  qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento  distinto,  che  puo'  essere
allegato al modulo. 
  3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su  richiesta  del
consumatore, usando un mezzo di  comunicazione  a  distanza  che  non
consente  di  fornire  le  informazioni  di  cui  al  comma   1,   il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al  consumatore
il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo  la  conclusione  del
contratto di credito. 
  4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di  credito,
salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito,  al  momento
della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto
di credito con il consumatore. 
  5. Il finanziatore o  l'intermediario  del  credito  forniscono  al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi  possa  valutare
se il contratto di credito proposto sia adatto alle  sue  esigenze  e
alla  sua  situazione  finanziaria,  eventualmente   illustrando   le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai  sensi  dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei  prodotti  proposti  e
gli effetti specifici che possono avere sul consumatore,  incluse  le
conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale  di
piu' contratti non collegati ai sensi  dell'articolo  121,  comma  1,
lettera d), e' comunque specificato se la validita'  dell'offerta  e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 
  ((6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito  a  titolo  accessorio  non  sono  tenuti  a
osservare gli obblighi di informativa  precontrattuale  previsti  dal
presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva
comunque le informazioni  precontrattuali;  assicura  inoltre  che  i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino  la  disciplina
ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.)) 
  7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta  disposizioni  di  attuazione  del   presente   articolo,   con
riferimento a: 
    a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa  a
disposizione delle informazioni precontrattuali; 
    b) le modalita' e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire  al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente; 
    c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi  di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in conto corrente;  dilazioni  di  pagamento  non  gratuite  e  altre
modalita'  agevolate  di  rimborso  di   un   credito   preesistente,
concordate  tra  le  parti  a  seguito  di   un   inadempimento   del
consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che  operano
a titolo accessorio.(38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                            Art. 124-bis 
                  ((Verifica del merito creditizio 
 
  1.  Prima  della  conclusione  del   contratto   di   credito,   il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore  sulla  base
di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore  stesso
e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 
  2. Se le  parti  convengono  di  modificare  l'importo  totale  del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
aggiorna le informazioni  finanziarie  di  cui  dispone  riguardo  al
consumatore e valuta il  merito  creditizio  del  medesimo  prima  di
procedere  ad  un  aumento  significativo  dell'importo  totale   del
credito. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta disposizioni attuative del presente articolo.)) 
                              Art. 125 
                           (( Banche dati 
 
  1. I gestori delle banche dati contenenti  informazioni  nominative
sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati  membri
dell'Unione  europea  alle  proprie  banche  dati  a  condizioni  non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel  territorio  della  Repubblica.  Il  CICR,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni
di accesso, al fine di garantire il rispetto  del  principio  di  non
discriminazione. 
  2.  Se  il  rifiuto  della  domanda  di  credito  si   basa   sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore  informa  il
consumatore  immediatamente  e  gratuitamente  del  risultato   della
consultazione e degli estremi della banca dati. 
  3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che  segnalano  a  una  banca  dati  le  informazioni  negative
previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa  unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 
  4. I finanziatori assicurano che le  informazioni  comunicate  alle
banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore  rettificano
prontamente i dati errati. 
  5. I finanziatori informano il consumatore  sugli  effetti  che  le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 
  6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) 
                            Art. 125-bis 
                    (( Contratti e comunicazioni 
 
  1. I contratti di credito sono redatti su supporto  cartaceo  o  su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma  scritta
nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro  e  conciso
le informazioni e le condizioni stabilite dalla  Banca  d'Italia,  in
conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del  contratto  e'
consegnata ai clienti. 
  2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2,  3
e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 
  3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti  da  concludere
per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121,
comma 1,  lettera  d),  il  consenso  del  consumatore  va  acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 
  4. Nei contratti di credito  di  durata  il  finanziatore  fornisce
periodicamente al cliente, su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole  una  comunicazione  completa  e  chiara  in   merito   allo
svolgimento del rapporto. La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
deliberazioni del CICR, fissa i contenuti  e  le  modalita'  di  tale
comunicazione. 
  5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al  consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 
  6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi  a  carico
del consumatore  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  ai  sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati inclusi in modo  non  corretto  nel  TAEG  pubblicizzato  nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. 
  7. Nei casi di  assenza  o  di  nullita'  delle  relative  clausole
contrattuali: 
    a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro
annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
precedenti la conclusione  del  contratto.  Nessuna  altra  somma  e'
dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni  o
altre spese; 
    b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
  8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali
ai sensi del comma 1 su: 
    a) il tipo di contratto; 
    b) le parti del contratto; 
    c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo
e di rimborso. 
  9. In caso di nullita'  del  contratto,  il  consumatore  non  puo'
essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha  facolta'
di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa  periodicita'  prevista
nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.)) 
                            Art. 125-ter. 
                      ((Recesso del consumatore 
 
  1. Il consumatore puo' recedere  dal  contratto  di  credito  entro
quattordici  giorni;  il  termine  decorre  dalla   conclusione   del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore  riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo
125-bis, comma 1. In caso di  uso  di  tecniche  di  comunicazione  a
distanza il termine e'  calcolato  secondo  l'articolo  67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo. 
  2. Il consumatore che recede: 
    a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima  della
scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione  secondo
le  modalita'   prescelte   nel   contratto   tra   quelle   previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; 
    b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista  dalla  lettera
a), restituisce il capitale e paga gli  interessi  maturati  fino  al
momento della restituzione, calcolati secondo  quanto  stabilito  dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non  ripetibili
da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 
  3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori  rispetto  a
quelle previste dal comma 2, lettera b). 
  4.  Il  recesso  disciplinato  dal  presente  articolo  si  estende
automaticamente,  anche  in  deroga  alle  condizioni  e  ai  termini
eventualmente previsti  dalla  normativa  di  settore,  ai  contratti
aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito,
se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un  terzo  sulla
base di un accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo  e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 
  5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati
dal  presente  capo  non  si  applicano  gli  articoli  64,  65,  66,
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo.)) 
                          Art. 125-quater. 
                  ((Contratti a tempo indeterminato 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  125-ter,  nei
contratti di credito a  tempo  indeterminato  il  consumatore  ha  il
diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il
contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese. 
  2. I contratti di credito a tempo indeterminato  possono  prevedere
il diritto del finanziatore a: 
    a) recedere dal contratto con un preavviso di  almeno  due  mesi,
comunicato al consumatore  su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole; 
    b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo  del  credito  da
parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo
o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia  possibile,
immediatamente dopo la sospensione.)) 
                         Art. 125-quinquies. 
                    ((Inadempimento del fornitore 
 
  1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento  da
parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo  aver
inutilmente effettuato la costituzione  in  mora  del  fornitore,  ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono  le  condizioni
di cui all'articolo 1455 del codice civile. 
  2. La risoluzione del contratto di credito comporta  l'obbligo  del
finanziatore di  rimborsare  al  consumatore  le  rate  gia'  pagate,
nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione  del
contratto di  credito  non  comporta  l'obbligo  del  consumatore  di
rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato  gia'  versato  al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha  il  diritto  di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 
  3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore,  dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei
beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore  di  agire  per  la
risoluzione del contratto. La richiesta  al  fornitore  determina  la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura determina la risoluzione  di  diritto,  senza  penalita'  e
oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 
  4. I diritti previsti dal presente articolo  possono  essere  fatti
valere anche nei confronti del terzo al quale il  finanziatore  abbia
ceduto  i  diritti  derivanti  dal  contratto  di   concessione   del
credito.)) 
                          Art. 125-sexies. 
                        ((Rimborso anticipato 
 
  1. Il consumatore  puo'  rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto  al  finanziatore.  In
tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo  totale
del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti  per
la vita residua del contratto. 
  2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato  per  eventuali  costi
direttamente  collegati   al   rimborso   anticipato   del   credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo  rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua  del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni  caso,  l'indennizzo
non puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il  consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
  3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: 
    a) se il rimborso anticipato e' effettuato in  esecuzione  di  un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
    b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di
credito; 
    c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si
applica un tasso di interesse espresso da una  percentuale  specifica
fissa predeterminata nel contratto; 
    d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.)) 
                          Art. 125-septies. 
                       ((Cessione dei crediti 
 
  1. In caso di cessione del credito o del contratto di  credito,  il
consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva  far  valere  nei  confronti  del  cedente,  ivi  inclusa   la
compensazione, anche in deroga al  disposto  dell'articolo  1248  del
codice civile. 
  2. Il consumatore e' informato della cessione del credito,  a  meno
che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire  il
credito  nei  confronti  del  consumatore.  La  Banca  d'Italia,   in
conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le  modalita'  con
cui il consumatore e' informato.)) 
                          Art. 125-octies. 
                            Sconfinamento 
 
  1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore  sia  concesso  uno  sconfinamento,   si   applicano   le
disposizioni del capo I. 
  2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per  oltre
un mese, il creditore  comunica  senza  indugio  al  consumatore,  su
supporto cartaceo o altro supporto durevole: 
    a) lo sconfinamento; 
    b) l'importo interessato; 
    c) il tasso debitore; 
    d) le penali, le spese o  gli  interessi  di  mora  eventualmente
applicabili. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta disposizioni di attuazione del (( comma 2)), con riferimento: 
    a) al termine di invio della comunicazione; 
    b) ai criteri  per  la  determinazione  della  consistenza  dello
sconfinamento.((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                          Art. 125-novies. 
                      Intermediari del credito 
 
  1.  ((L'intermediario   del   credito   indica)),   negli   annunci
pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei
propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o
piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore. 
  2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso  da  versare
all'intermediario del credito per i  suoi  servizi.  Il  compenso  e'
oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario  del  credito
su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto   durevole   prima   della
conclusione del contratto di credito. 
  3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale
compenso  che  il  consumatore  deve  versare  all'intermediario  del
credito per i suoi servizi, al fine del  calcolo  del  TAEG,  secondo
quanto stabilito dal CICR.((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 126 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare,  con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, i  casi  in  cui  le  comunicazioni  previste
dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2,  lettera  b),  non
sono effettuate in  quanto  vietate  dalla  normativa  comunitaria  o
((contrarie)) all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.((38)) 
 
    
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 

((Capo II-bis
SERVIZI DI PAGAMENTO))

                            Art. 126-bis 
                (Disposizioni di carattere generale) 
  1. Il presente capo si  applica  ai  contratti  quadro  relativi  a
servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se  queste
non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi  sono  offerti
sul territorio della Repubblica. 
  2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento  si  intende
anche l'emissione di moneta elettronica. Allo  Stato  italiano,  agli
altri  Stati  comunitari,  alle  pubbliche  amministrazioni  statali,
regionali e locali, che,  agendo  in  veste  di  pubblica  autorita',
emettono  moneta  elettronica,   si   applica   soltanto   l'articolo
126-novies. 
  3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi
nel senso che le previsioni  del  presente  capo  non  si  applicano,
interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento
non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. ((Resta fermo  in  ogni
caso quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2015/751.)) 
  4. Spetta al prestatore dei  servizi  di  pagamento  l'onere  della
prova di aver correttamente  adempiuto  agli  obblighi  previsti  dal
presente capo. 
  5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti  dal  presente
capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento  regolati  in  conto
corrente o commercializzati unitamente  a  un  conto  corrente,  alle
disposizioni previste ai sensi del capo I. 
  6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari  previsti  dal  presente
capo,  la  Banca  d'Italia  tiene  conto  anche  della  finalita'  di
garantire un adeguato livello  di  affidabilita'  ed  efficienza  dei
servizi di pagamento. 
                            Art. 126-ter 
 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)) 
                           Art. 126-quater 
 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti) 
  1. La Banca d'Italia disciplina: 
    a) contenuti e modalita' delle informazioni  e  delle  condizioni
che  il  prestatore  dei  servizi  di  pagamento  fornisce  o   rende
disponibili all'utilizzatore di servizi di pagamento, al  pagatore  e
al beneficiario. Le informazioni e  le  condizioni  sono  redatte  in
termini di facile comprensione e in  forma  chiara  e  leggibile.  In
particolare, l'utilizzatore dei servizi di pagamento e' informato  di
tutte le spese dovute al prestatore di servizi di pagamento  e  della
loro suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati
nel caso  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  che  riguardino
operazioni o presentino limiti di spesa o avvaloramento  inferiori  a
soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia; 
    b) casi, contenuti e  modalita'  delle  comunicazioni  periodiche
sulle operazioni di  pagamento  ((,  ivi  incluse  le  operazioni  di
pagamento disposte tramite un prestatore di servizi  di  disposizione
di ordine di pagamento)). 
  2. Non si applicano gli articoli 67-quinquies, 67-sexies, comma  1,
lettere a), b) ed h), 67-septies, comma 1, lettere b), c), f)  e  g),
67-octies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). 
                         Art. 126-quinquies 
                        (( (Contratto quadro) 
  1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4,
6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2,  e'  esercitato
dalla Banca d'Italia. 
  2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi  di
pagamento che ha concluso un  contratto  quadro  puo'  richiedere  le
condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le  informazioni
relative  al  contratto  quadro  previste  ai   sensi   dell'articolo
126-quater, comma 1, lettera a), su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole.)) 
                           Art. 126-sexies 
               (Modifica unilaterale delle condizioni) 
  1.  Ogni  modifica  del  contratto  quadro  o  delle  condizioni  e
informazioni  a  esso  relative  fornite  all'utilizzatore  ai  sensi
dell'articolo 126-quater,  comma  1,  lettera  a),  e'  proposta  dal
prestatore dei servizi di pagamento secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo  rispetto  alla
data di applicazione ((indicata nella proposta)). 
  2. Il  contratto  quadro  puo'  prevedere  che  la  modifica  delle
condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno
che questi non comunichi al  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,
prima della data ((indicata nella proposta)) per l'applicazione della
modifica,  che  non  intende   accettarla.   In   questo   caso,   la
comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di  modifica,
specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta  si  intende
accettata e che l'utilizzatore ha diritto  di  recedere  senza  spese
prima della data prevista per l'applicazione della modifica. 
  3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio  possono  essere
applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se  sono
sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio'  sia  previsto
nel contratto quadro e che  la  modifica  sia  la  conseguenza  della
variazione  dei  tassi  di  interesse  o  di  cambio  di  riferimento
convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato  della  modifica
dei tassi di interesse nei casi  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia. 
  4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle
operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in ((modo)) da non
creare discriminazioni tra  utilizzatori,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. 
  ((4-bis. Se il cliente e' un consumatore, il contratto quadro o  le
condizioni e informazioni a esso relative fornite all'utilizzatore ai
sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a),  possono  essere
modificate se sussiste un giustificato motivo.)) 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). 
                          Art. 126-septies 
                            (( (Recesso) 
  1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta'  di
recedere dal contratto  quadro  senza  penalita'  e  senza  spese  di
chiusura. 
  2. Il prestatore di  servizi  di  pagamento  puo'  recedere  da  un
contratto quadro a  tempo  indeterminato  se  cio'  e'  previsto  dal
contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia. 
  3. In  caso  di  recesso  dal  contratto  dell'utilizzatore  o  del
prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi  fatturate
periodicamente  sono  dovute   dall'utilizzatore   solo   in   misura
proporzionale  per  il  periodo  precedente  al  recesso;  se  pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale.)) 
                           Art. 126-octies 
               (Denominazione valutaria dei pagamenti) 
  1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 
  2. Se al pagatore e' offerto, prima di  disporre  un'operazione  di
pagamento, un servizio  di  conversione  valutaria  dal  beneficiario
ovvero presso ((uno sportello automatico o presso)) il punto  vendita
da un venditore di merci o da un  fornitore  di  servizi,  colui  che
propone il servizio di conversione ((...)) comunica  ((al  pagatore))
tutte le spese e il tasso di  cambio  che  sara'  utilizzato  per  la
conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. 
 
 
                           Art. 126-novies 
 
   ((Commissioni applicabili al rimborso della moneta elettronica 
 
  1. Il rimborso  della  moneta  elettronica  previsto  dall'articolo
114-ter puo' essere soggetto al pagamento di una commissione adeguata
e conforme ai costi effettivamente sostenuti dall'emittente, solo  se
previsto dal contratto e in uno dei seguenti casi: 
    a) il rimborso e' chiesto prima della scadenza del contratto; 
    b) il detentore di moneta elettronica recede dal contratto  prima
della sua scadenza; 
    c) il rimborso e' chiesto  piu'  di  un  anno  dopo  la  data  di
scadenza del contratto. 
  2.  I  soggetti,  diversi  da  un  consumatore,  che  accettino  in
pagamento moneta elettronica possono regolare in via contrattuale con
l'emittente di moneta elettronica le  condizioni  del  rimborso  loro
spettante nei suoi confronti, anche in deroga al comma 1. 
  3. L'emittente di moneta elettronica fornisce al  detentore,  prima
che  egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da  un'offerta,   le
informazioni relative alle modalita' e alle condizioni del  rimborso,
secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  4.  Il  contratto  tra  l'emittente  e  il  detentore   di   moneta
elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le  modalita'  e  le
condizioni del rimborso.)) 

((Capo II-ter
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI CONTI DI PAGAMENTO))

                           Art. 126-decies 
 
          ((Oggetto, ambito di applicazione e definizioni)) 
 
  ((1. Il presente capo reca disposizioni in materia di trasparenza e
comparabilita'  delle  spese  relative   al   conto   di   pagamento,
trasferimento di taluni  servizi  connessi  al  conto  di  pagamento,
accesso ai conti di pagamento con caratteristiche di base. 
  2. Il presente capo si applica ai conti di pagamento  offerti  a  o
sottoscritti da consumatori, che consentono  almeno  l'esecuzione  di
tutte le  seguenti  operazioni:  versamento  di  fondi;  prelievo  di
contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento. 
  3. Ai fini del presente capo, l'espressione: 
    a) "servizi collegati al conto" indica tutti i  servizi  connessi
all'apertura, alla gestione e alla chiusura di un conto di pagamento,
ivi compresi l'apertura di credito, lo sconfinamento e le  operazioni
indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 11; 
    b)  "servizio  di  trasferimento"  indica  il  trasferimento,  su
richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi  di  pagamento
ad  un  altro,  delle  informazioni  su  tutti  o  su  alcuni  ordini
permanenti di bonifico, addebiti diretti  ricorrenti  e  bonifici  in
entrata  ricorrenti  eseguiti  sul   conto   di   pagamento,   o   il
trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di  pagamento
d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con  o
senza la chiusura del conto di pagamento di origine; 
    c) "operazioni in numero superiore" indica le  operazioni,  delle
tipologie individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel,  comma
1, eseguite dal consumatore sul conto di base oltre i limiti numerici
stabiliti ai sensi del medesimo articolo; 
    d) "operazioni aggiuntive" indica, in relazione al conto di base,
i  servizi  e  le  operazioni,  delle  tipologie  diverse  da  quelle
individuate ai sensi dell'articolo 126-vicies semel, comma 1, che  il
consumatore puo' richiedere  sul  conto  di  base.  Si  applicano  le
definizioni previste  dall'articolo  1  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11, e dall'articolo 121, comma 1, lettera i); 
    e) "consumatore" indica una persona fisica che agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
    f) "prestatori di servizi di pagamento"  indica  le  banche,  gli
istituti di moneta elettronica, gli istituti  di  pagamento  e  Poste
Italiane s.p.a., per le attivita' di bancoposta di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
    g) "conto di base" indica un conto  di  pagamento  denominato  in
euro con le caratteristiche di cui alla sezione III. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, ai  fini  del  presente
capo  si  applicano  inoltre  le   ulteriori   definizioni   di   cui
all'articolo 2 della direttiva 2014/92/UE. 
  5. Per quanto non  diversamente  previsto  dal  presente  capo,  si
applicano le disposizioni del capo II-bis. 
  6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del  presente
capo, in conformita' a quanto previsto dalla direttiva  2014/92/UE  e
dalle relative norme tecniche di  regolamentazione  e  di  attuazione
emanate  dalla  Commissione  europea,  al  fine  di   assicurare   la
trasparenza  e  la  comprensibilita'   delle   informazioni   per   i
consumatori, favorire la mobilita', agevolare  l'accesso  ai  servizi
bancari e finanziari da parte della clientela. Si applica  l'articolo
126-bis, comma 5. 
  7. La Banca d'Italia e' designata quale autorita' competente per lo
svolgimento dei  compiti  indicati  dagli  articoli  21  e  22  della
direttiva 2014/92/UE. 
  8. Le norme del presente capo non si applicano a conti di pagamento
eventualmente in essere presso la Banca d'Italia e la Cassa  Depositi
e Prestiti)). 

((Sezione I
Trasparenza e comparabilita’ delle spese))

                          Art. 126-undecies 
 
               ((Terminologia standardizzata europea)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web  l'elenco  dei
servizi collegati  al  conto  di  pagamento  piu'  rappresentativi  a
livello nazionale in conformita' a quanto stabilito  dalla  direttiva
2014/92/UE. L'elenco impiega la terminologia  standardizzata  europea
definita  dalla  Commissione  europea  ai   sensi   della   direttiva
2014/92/UE. 
  2. L'elenco dei  servizi  collegati  al  conto  di  pagamento  piu'
rappresentativi a livello nazionale e' aggiornato  in  conformita'  a
quanto  previsto  dall'articolo  3,  paragrafo  6,  della   direttiva
2014/92/UE. La Banca d'Italia pubblica l'elenco nazionale aggiornato. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento impiegano, ove applicabile,
la  terminologia  standardizzata  europea  nei   documenti   previsti
dall'articolo  126-duodecies,  nei  contratti   e   in   ogni   altra
informazione e comunicazione resa ai consumatori. 
  4.  I  prestatori  di  servizi  di  pagamento  possono   utilizzare
denominazioni e marchi commerciali per individuare i  propri  servizi
nelle comunicazioni  e  informazioni  precontrattuali,  contrattuali,
commerciali e pubblicitarie indirizzate ai consumatori, nel  rispetto
dei limiti  eventualmente  stabiliti  con  disposizioni  della  Banca
d'Italia)). 
                         Art. 126-duodecies 
 
     ((Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche)) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori
le  informazioni  precontrattuali  e  le   comunicazioni   periodiche
relative  al  conto  di  pagamento,  rispettivamente,  attraverso  un
"Documento informativo sulle spese" e un "Riepilogo delle  spese"  in
conformita'  alle  norme  tecniche  di  attuazione   adottate   dalla
Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  4,  paragrafo   6   e
dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE. 
  2. Il Documento informativo sulle spese e il Riepilogo delle  spese
sono forniti insieme alle altre informazioni richieste per i conti di
pagamento ai sensi dei capi I e II-bis secondo  quanto  previsto  con
disposizioni della Banca d'Italia. 
  3. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione  dei
consumatori  un  glossario  dei  principali  termini  impiegati   nei
documenti previsti dal  presente  articolo,  redatto  in  termini  di
facile comprensione e in forma chiara e leggibile. 
  4. Il "Documento informativo sulle spese"  e  il  "Riepilogo  delle
spese"  di  cui  al  comma  1  sono  redatti  in   conformita'   alle
disposizioni emanate dalla Banca  d'Italia.  Con  disposizioni  della
Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalita' di calcolo,
comunicazione e presentazione di un apposito indicatore sintetico  di
costo relativo  al  conto  di  pagamento,  da  includere  almeno  nel
"Documento informativo sulle spese")). 
                                                               ((74)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera a)) che "l'articolo  126-duodecies  si  applica  decorsi  180
giorni dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione,  da
adottarsi entro 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione  europea
ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva  2014/92/UE  e
delle norme tecniche di attuazione emanate ai sensi dell'articolo  4,
paragrafo  6,  e  dell'articolo  5,  paragrafo  4,   della   medesima
direttiva". 
                         Art. 126-terdecies 
 
                      ((Siti web di confronto)) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di  pagamento  che  offrono  conti  di
pagamento destinati ai consumatori partecipano a uno o piu' siti web,
costituiti anche per il tramite delle associazioni di categoria degli
intermediari o da associazioni di consumatori, per il  confronto  tra
le offerte relative ai conti di pagamento,  dandone  indicazione  sul
proprio sito web, ove disponibile. 
  2. I siti web previsti dal comma 1: 
    a) sono accessibili gratuitamente dai consumatori; 
    b) consentono almeno il confronto delle spese applicabili  per  i
servizi inclusi nell'elenco di cui all'articolo  126-undecies,  comma
1,  nonche'  dell'indicatore  sintetico  di  costo   previsto   dalle
disposizioni della Banca d'Italia; 
    c) sono  funzionalmente  indipendenti  e  assicurano  parita'  di
trattamento  tra  i  prestatori  di  servizi   di   pagamento   nella
partecipazione al sito  e  nella  visualizzazione  dei  risultati  di
ricerca; 
    d)  contengono  informazioni  chiare  e  facilmente   accessibili
sull'identita' dei soggetti che costituiscono e gestiscono  il  sito,
nonche' sui criteri utilizzati per il confronto tra  le  offerte,  da
definirsi in modo semplice e oggettivo; 
    e)  impiegano  un  linguaggio  facilmente  comprensibile  e,  ove
applicabile,  la   terminologia   standardizzata   europea   di   cui
all'articolo 126-undecies; 
    f) forniscono informazioni corrette e  aggiornate,  indicando  la
data dell'ultimo aggiornamento; 
    g) comprendono un'ampia gamma di offerte di  conti  di  pagamento
rappresentative di una quota significativa del mercato e, nel caso in
cui  non  forniscano  un  quadro  completo  del   mercato,   indicano
chiaramente tale circostanza prima  di  mostrare  i  risultati  della
ricerca; 
    h) prevedono adeguate procedure per  la  segnalazione  di  errori
nelle informazioni pubblicate; 
    i) non possono svolgere attivita' di mediazione; 
    l) non possono rifiutare le richieste di adesione  da  parte  dei
prestatori di servizi di pagamento; 
    m) escludono i prestatori di servizi di pagamento aderenti per  i
giustificati  motivi   previsti   con   il   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia  di  cui  al
comma 3; 
    n) pubblicano la lista dei prestatori  di  servizi  di  pagamento
aderenti; 
    o) dispongono della certificazione  e  di  una  verifica  annuale
positiva secondo quanto previsto dal comma 3. 
  3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e' certificata  e
annualmente  verificata  da  un  ente  specializzato,  con   apposita
relazione. I titolari dei siti web  inviano  la  relazione  dell'ente
specializzato alla Banca d'Italia che ne da' notizia sul proprio sito
web. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita
la Banca d'Italia,  sono  individuate  le  caratteristiche  dell'ente
certificatore, la procedura di accreditamento che dovra' garantire il
rispetto dei principi di imparzialita', indipendenza,  correttezza  e
competenza, e i casi di giustificati motivi di esclusione di  cui  al
comma 2, lettera m). 
  4. I prestatori di servizi di pagamento inviano al sito web i  dati
necessari per il confronto tra le offerte, secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. 
  5.  I  titolari  dei  siti  web  comunicano   la   cessazione   del
funzionamento del sito alla Banca d'Italia)). 
                                                               ((74)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera b)) che  "l'articolo  126-terdecies  si  applica  decorsi  90
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  delle  disposizioni  di  attuazione
della Banca d'Italia ivi previsti,  da  adottarsi  entro  120  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto". 
                        Art. 126-quaterdecies 
 
((Conti di  pagamento  offerti  in  un  pacchetto  insieme  ad  altri
                             prodotti)) 
 
  ((1. Quando il conto di  pagamento  e'  offerto  congiuntamente  ad
altri prodotti o servizi diversi da  quelli  menzionati  all'articolo
126-decies, comma 3, lettera a),  come  parte  di  un  pacchetto,  il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  comunica  al  consumatore  se
l'acquisto del conto di pagamento e' condizionato alla sottoscrizione
dei prodotti o servizi offerti congiuntamente. Nel caso  in  cui  sia
consentito l'acquisto separato, il prestatore di servizi di pagamento
fornisce separatamente al consumatore  le  informazioni  relative  ai
prodotti  o  servizi  offerti  congiuntamente,  in  conformita'  alla
disciplina  eventualmente  applicabile   a   ciascuno   di   essi   e
specificando almeno i costi  e  le  spese  relativi  a  ciascuno  dei
prodotti e servizi  offerti  con  il  pacchetto  che  possono  essere
acquistati separatamente. 
  2. E' fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 21,  comma  3-bis,
del decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  dall'articolo
120-octiesdecies)). 
 

((Sezione II
Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento))

                      Art. 126-quinquiesdecies 
 
                    ((Servizio di trasferimento)) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di
trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a
tutti i consumatori che intendono aprire o che sono  titolari  di  un
conto di pagamento presso  un  prestatore  di  servizi  di  pagamento
stabilito nel territorio della Repubblica. 
  2. Il servizio  di  trasferimento  e'  avviato  dal  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente su richiesta del  consumatore.  A  tal
fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi  di  pagamento
ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di
trasferimento.  Quando  i  conti   hanno   due   o   piu'   titolari,
l'autorizzazione all'esecuzione  del  servizio  di  trasferimento  e'
fornita   da   ciascuno   di   essi.   Con   riguardo   alla    forma
dell'autorizzazione si applica  l'articolo  117,  commi  1  e  2.  Il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente   trasmette   copia
dell'autorizzazione al prestatore di servizi di pagamento trasferente
ove richiesto  da  quest'ultimo;  la  richiesta  non  interrompe  ne'
sospende il termine per l'esecuzione del servizio di trasferimento. 
  3. Il servizio di trasferimento e'  eseguito  entro  dodici  giorni
lavorativi dalla ricezione da parte  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore  completa  di
tutte le  informazioni  necessarie,  in  conformita'  alla  procedura
stabilita dall'articolo  10  della  direttiva  2014/92/UE.  La  Banca
d'Italia puo' dettare disposizioni attuative del presente comma. 
  4. Attraverso l'autorizzazione il consumatore: 
    a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento  trasferente  e
al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico
a  eseguire  ciascuna  delle  operazioni  relative  al  servizio   di
trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; 
    b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al
conto di pagamento, identifica specificamente i  bonifici  ricorrenti
in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli  ordini  relativi
ad addebiti  diretti  per  l'addebito  in  conto  che  devono  essere
trasferiti; 
    c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti  di
bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a
valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data  e'  fissata
ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere  dal  giorno  in  cui  il
prestatore di servizi  di  pagamento  ricevente  riceve  i  documenti
trasmessi dal prestatore di servizi di pagamento trasferente; 
    d) indica se intende avvalersi  della  facolta'  di  ottenere  il
reindirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7. 
  5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente e'  responsabile
dell'avvio  e  della  gestione  della   procedura   per   conto   del
consumatore. Il consumatore puo' chiedere al prestatore di servizi di
pagamento ricevente di effettuare il  trasferimento  di  tutti  o  di
alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di
addebito diretto. Il prestatore di servizi di  pagamento  trasferente
fornisce al prestatore di servizi di  pagamento  ricevente  tutte  le
informazioni necessarie per  riattivare  i  pagamenti  sul  conto  di
pagamento  di  destinazione,  in  conformita'   a   quanto   indicato
nell'autorizzazione del  consumatore,  ivi  compresi  l'elenco  degli
ordini permanenti in essere relativi a  bonifici  e  le  informazioni
disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono  trasferiti,
nonche'  le  informazioni  disponibili  sui  bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti 13 mesi. 
  6. Quando le informazioni fornite  dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente non sono sufficienti a consentire  l'esecuzione
del servizio di trasferimento entro il termine di  cui  al  comma  3,
ferma restando  la  responsabilita'  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente ai sensi  dell'articolo  126-septiesdecies,  il
prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente  puo'  chiedere  al
consumatore di fornire le informazioni mancanti. 
  7. Il prestatore  di  servizi  di  pagamento  trasferente  assicura
gratuitamente il reindirizzamento automatico  dei  bonifici  ricevuti
sul conto di pagamento di origine verso  il  conto  di  pagamento  di
destinazione detenuto presso il prestatore di  servizi  di  pagamento
ricevente,  per  un  periodo  di  12  mesi  a  decorrere  dalla  data
specificata nell'autorizzazione del  consumatore  all'esecuzione  del
servizio di trasferimento. Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
trasferente, se  cessa  di  accettare  i  bonifici  in  entrata  alla
scadenza dei 12  mesi  o  in  mancanza  di  richiesta  da  parte  del
consumatore del servizio di reindirizzamento, e' tenuto  a  informare
tempestivamente il pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del
rifiuto dell'operazione di pagamento. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  2,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, il prestatore di  servizi
di pagamento trasferente assicura al  consumatore  la  fruizione  dei
servizi di pagamento fino al giorno precedente la data  indicata  dal
consumatore  nell'autorizzazione.  Il  prestatore   di   servizi   di
pagamento ricevente assicura la fruizione dei servizi di pagamento  a
partire  da  tale  data.  Il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
trasferente non blocca gli strumenti di pagamento collegati al  conto
di   origine   prima   della   data    indicata    dal    consumatore
nell'autorizzazione. 
  9. Se il consumatore ha obblighi pendenti  che  non  consentono  la
chiusura del conto di pagamento di origine, il prestatore di  servizi
di pagamento trasferente ne informa immediatamente il consumatore. In
tal  caso,  resta  fermo  l'obbligo  del  prestatore  di  servizi  di
pagamento trasferente di effettuare tutte  le  operazioni  necessarie
all'esecuzione  del  servizio  di  trasferimento  entro   i   termini
previsti, ad eccezione della  chiusura  del  conto  di  pagamento  di
origine. L'esecuzione del servizio di trasferimento non  puo'  essere
condizionata alla restituzione da parte  del  consumatore  di  carte,
assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine. 
  10. La continuita' nella fruizione  dei  servizi  di  pagamento  e'
assicurata al consumatore anche quando il trasferimento del conto  e'
l'effetto di operazioni di cessione di rapporti  giuridici  ad  altro
prestatore di servizi di pagamento, secondo  quanto  stabilito  dalla
Banca d'Italia)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica  decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1,  lettera  d))  che
"l'articolo 126-quinquiesdecies, comma  10,  si  applica  decorsi  60
giorni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni di
attuazione, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore  del
presente decreto". 
                        Art. 126-sexiesdecies 
 
       ((Spese applicabili per il servizio di trasferimento)) 
 
  ((1. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce  le
informazioni  richieste  dal  prestatore  di  servizi  di   pagamento
ricevente e relative all'elenco degli  ordini  permanenti  in  essere
relativi a bonifici e le informazioni  disponibili  sugli  ordini  di
addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici  ricorrenti  in
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti  sul
conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza
addebito di spese a  carico  del  consumatore  o  del  prestatore  di
servizi di pagamento ricevente. 
  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 4, il prestatore di
servizi di pagamento  trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento ricevente  non  addebitano  spese  al  consumatore  per  il
servizio di trasferimento. 
  3. Per il periodo di sei mesi dal rilascio  dell'autorizzazione  da
parte  del  consumatore,  il  prestatore  di  servizi  di   pagamento
trasferente  e  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  ricevente
consentono gratuitamente al consumatore l'accesso  alle  informazioni
che  lo  riguardano  rilevanti  per  l'esecuzione  del  servizio   di
trasferimento e relative  agli  ordini  permanenti  e  agli  addebiti
diretti in  essere  presso  il  medesimo  prestatore  di  servizi  di
pagamento. 
  4. Se nell'ambito del  servizio  di  trasferimento  il  consumatore
richiede la chiusura del conto di pagamento di  origine,  si  applica
l'articolo 126-septies, commi 1 e 3)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica  decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)". 
                       Art. 126-septiesdecies 
 
             ((Obblighi informativi e responsabilita')) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di pagamento  mettono  a  disposizione
dei  consumatori  a  titolo  gratuito  informazioni  riguardanti   il
servizio di trasferimento.  Il  contenuto  delle  informazioni  e  le
modalita' con cui queste sono messe a  disposizione  del  consumatore
sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis. 
  2. Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche  non
patrimoniale, in caso  di  mancato  rispetto  degli  obblighi  e  dei
termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il  prestatore
di servizi di pagamento inadempiente e'  tenuto  a  corrispondere  al
consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione
in mora, una somma di denaro, a titolo di  penale,  pari  a  quaranta
euro. Tale somma e' maggiorata inoltre per ciascun giorno di  ritardo
di un ulteriore importo determinato  applicando  alla  disponibilita'
esistente sul conto  di  pagamento  al  momento  della  richiesta  di
trasferimento un tasso annuo pari al valore piu' elevato  del  limite
stabilito ai sensi e in conformita' all'articolo 2,  comma  4,  della
legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica  decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)". 
                        Art. 126-octiesdecies 
 
  ((Apertura di un conto di pagamento in altro Stato comunitario)) 
 
  ((1. Il consumatore titolare di un conto di pagamento  che  intenda
aprire un conto di pagamento  in  un  altro  Stato  comunitario  puo'
richiedere assistenza al prestatore di servizi di pagamento presso il
quale detiene il conto. Se richiesto dal consumatore,  il  prestatore
di servizi di pagamento di origine: 
    a)  fornisce  gratuitamente  al   consumatore   le   informazioni
disponibili relative  agli  ordini  permanenti  di  bonifico  e  agli
addebiti diretti ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento,
nonche' quelle relative ai bonifici  in  entrata  ricorrenti  e  agli
addebiti diretti  ordinati  dal  creditore  eseguiti  sul  conto  del
consumatore nei precedenti tredici mesi. Il prestatore di servizi  di
pagamento di origine informa altresi' il consumatore che tale  elenco
non comporta per il nuovo prestatore di servizi  di  pagamento  alcun
obbligo di attivare servizi che esso non offre; 
    b) trasferisce l'eventuale saldo positivo del  conto  di  origine
verso il conto di pagamento aperto o detenuto dal consumatore  presso
il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purche' la richiesta del
consumatore identifichi con precisione il prestatore  di  servizi  di
pagamento e il conto di destinazione; 
    c) chiude il conto di pagamento di origine. 
  2.  Salvi  eventuali  obblighi   pendenti   del   consumatore   che
impediscono la chiusura del conto  di  pagamento,  il  prestatore  di
servizi di pagamento di origine esegue  le  operazioni  previste  dal
comma 1 alla data specificata dal  consumatore  nella  richiesta.  La
data e' fissata ad almeno sei giorni lavorativi dalla ricezione della
richiesta da parte del prestatore di servizi di pagamento di origine,
salvo diverso accordo con il consumatore. Il prestatore di servizi di
pagamento  di  origine   comunica   immediatamente   al   consumatore
l'eventuale  esistenza  di  obblighi  pendenti  che  impediscono   la
chiusura del conto di pagamento)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera c)) che "la Sezione II si applica  decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto
dalla lettera d)". 

((Sezione III
Conto di base))

                        Art. 126-noviesdecies 
 
                    ((Diritto al conto di base)) 
 
  ((1. Le banche, la societa'  Poste  italiane  s.p.a.  e  gli  altri
prestatori di servizi di pagamento abilitati  ad  offrire  servizi  a
valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi
di pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un  conto  di
pagamento denominato in euro con caratteristiche di base,  "conto  di
base". 
  2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell'Unione europea,
senza discriminazioni e a prescindere dal luogo di  residenza,  hanno
diritto all'apertura di un conto  di  base  nei  casi  e  secondo  le
modalita' previste dalla presente sezione. 
  3. Ai fini della presente  sezione,  per  consumatore  soggiornante
legalmente nell'Unione europea si intende chiunque abbia  il  diritto
di soggiornare in uno Stato membro dell'Unione europea in virtu'  del
diritto dell'Unione o del diritto italiano,  compresi  i  consumatori
senza fissa dimora e i richiedenti asilo ai sensi  della  Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, del
relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonche' ai sensi degli  altri
trattati internazionali in materia)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                           Art. 126-vicies 
 
                   ((Apertura del conto di base)) 
 
  ((1. Fermo restando  l'obbligo  di  osservare  le  disposizioni  in
materia  di  contrasto  del  riciclaggio  e  del  finanziamento   del
terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento puo'  rifiutare  la
richiesta di apertura di un  conto  di  base  solo  in  mancanza  dei
requisiti previsti dall'articolo 126-noviesdecies o se il consumatore
e' gia' titolare in Italia di un conto di pagamento che gli  consente
di utilizzare i servizi indicati dall'allegato A  salvo  il  caso  di
trasferimento del conto o salvo che il consumatore dichiari  di  aver
ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento
che il conto verra' chiuso. A tal fine, prima di aprire un  conto  di
base,  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  puo'  chiedere  al
consumatore di dichiarare per iscritto se lo stesso e' gia'  titolare
in Italia di un conto di pagamento che  gli  consente  di  utilizzare
tutti i servizi indicati dall'allegato A. 
  2. In caso di rifiuto di  apertura  del  conto,  il  prestatore  di
servizi di pagamento ne informa il consumatore immediatamente,  e  al
piu' tardi  entro  dieci  giorni  lavorativi  dalla  ricezione  della
richiesta, per  iscritto  e  senza  spese,  indicando  le  specifiche
motivazioni del rifiuto e informando il cliente  delle  procedure  di
reclamo disponibili e della sua facolta' di inviare un  esposto  alla
Banca d'Italia o di adire i  sistemi  di  risoluzione  stragiudiziale
delle controversie previsti dall'articolo 128-bis.  La  comunicazione
delle motivazioni  del  rifiuto  non  e'  tuttavia  dovuta  ove  tale
comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o  di
pubblica  sicurezza,  individuati  ai  sensi  dell'articolo  126,   o
ricorrano  altri  giustificati   motivi   ostativi   in   base   alle
disposizioni  in  materia  di  contrasto  del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo. 
  3. L'apertura del  conto  di  base  non  puo'  essere  condizionata
all'acquisto di servizi accessori  o  di  azioni  del  prestatore  di
servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo
uniforme  a  tutta  la  clientela  del  prestatore  di   servizi   di
pagamento)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                        Art. 126-vicies semel 
 
                ((Caratteristiche del conto di base)) 
 
  ((1. Il conto di base  include,  a  fronte  di  un  canone  annuale
onnicomprensivo, il numero di  operazioni  annue  effettuabili  senza
addebito  di  ulteriori  spese  definito  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il  decreto
individua, per uno o piu' profili di clientela ai quali il  conto  di
base e' destinato, un numero  di  operazioni  sufficiente  a  coprire
l'uso personale da parte del consumatore. Le operazioni e  i  servizi
inclusi  nel  conto  di  base  comprendono  almeno  quelli   elencati
nell'allegato  A,  nonche'  le  relative   eventuali   scritturazioni
contabili. Sul conto di base non possono essere concesse aperture  di
credito ne' sconfinamenti. 
  2. Il titolare del  conto  di  base  puo'  eseguire  le  operazioni
avvalendosi, senza maggiori costi, dei canali telematici  disponibili
presso il prestatore di servizi di pagamento per  i  conti  analoghi,
fermo restando il possibile  addebito  di  spese  per  le  operazioni
aggiuntive o in numero superiore. 
  3. Il titolare del conto  puo'  richiedere,  ma  il  prestatore  di
servizi di pagamento non puo' imporre, l'effettuazione di  operazioni
aggiuntive o in numero superiore a quello individuato  ai  sensi  del
comma 1. Alle spese  addebitabili  per  tali  operazioni  si  applica
l'articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di  base  non  puo'
prevedere limiti al numero di  operazioni  che  il  consumatore  puo'
effettuare, in relazione ai  servizi  elencati  nell'allegato  A,  in
eccedenza rispetto  a  quanto  stabilito  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 1. 
  4.  Il  prestatore  di  servizi  di   pagamento   non   agisce   da
intermediario, a qualsiasi titolo, per la  conclusione  di  contratti
tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di base)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                         Art. 126-vicies bis 
 
                        ((Spese applicabili)) 
 
  ((1. Nessuna spesa, salvo il canone  annuo  onnicomprensivo  e  gli
oneri fiscali previsti per legge, puo' essere addebitata al  titolare
del conto per il numero annuo  di  operazioni  individuato  ai  sensi
dell'articolo 126-vicies semel, comma  1,  e  le  relative  eventuali
scritturazioni contabili. 
  2. Il canone annuo onnicomprensivo  e  il  costo  delle  operazioni
aggiuntive o in numero superiore  sono  ragionevoli  e  coerenti  con
finalita' di inclusione finanziaria, avendo riguardo  al  livello  di
reddito nazionale e ai costi mediamente addebitati dai prestatori  di
servizi di pagamento a livello nazionale per i servizi  collegati  al
conto di pagamento, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita  la  Banca  d'Italia,  tenendo
anche conto delle condizioni dei soggetti socialmente svantaggiati. 
  3. Il costo delle operazioni in numero superiore  non  e'  in  ogni
caso superiore a quello  pubblicizzato  dallo  stesso  prestatore  di
servizi di pagamento per i conti di pagamento offerti  a  consumatori
con esigenze di base)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                         Art. 126-vicies ter 
 
                             ((Recesso)) 
 
  ((1. Il consumatore puo' esercitare il diritto di recesso ai  sensi
dell'articolo 126-septies, commi 1 e 3. 
  2.  Il  prestatore  di  servizi  di  pagamento  puo'  recedere  dal
contratto relativo al conto di base solo se ricorre una o piu'  delle
seguenti condizioni: 
    a) il consumatore ha usato intenzionalmente  il  conto  per  fini
illeciti; 
    b) alla data del 31 dicembre il conto risulta  incapiente  e  non
movimentato per oltre 24 mesi consecutivi su ordine o  su  iniziativa
del consumatore, salvo che il consumatore provveda al ripristino  dei
fondi entro il termine di preavviso indicato al comma 3; 
    c) l'accesso al conto di base e' stato ottenuto  dal  consumatore
sulla base di informazioni errate, determinanti per ottenerlo; 
    d) il  consumatore  non  soggiorna  piu'  legalmente  nell'Unione
europea; 
    e) il consumatore, successivamente al conto di base, ha aperto in
Italia un altro conto di pagamento che gli consente di  utilizzare  i
servizi indicati dall'allegato A. 
  3. In caso di  recesso,  il  prestatore  di  servizi  di  pagamento
comunica al consumatore i motivi del  recesso  con  un  preavviso  di
almeno due mesi per iscritto e senza spese. Nei casi di cui al  comma
2, lettere a) e c), il recesso ha  effetto  immediato.  Si  applicano
l'articolo 126-septies, comma 3 e, con riferimento alla comunicazione
delle motivazioni del recesso, l'articolo 126 e  le  disposizioni  in
materia  di  contrasto  del  riciclaggio  e  del  finanziamento   del
terrorismo. 
  4. Nella comunicazione del  recesso  il  consumatore  e'  informato
delle procedure di reclamo disponibili, della sua facolta' di inviare
un esposto alla Banca d'Italia o di adire i  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-bis. 
  5. Fermo restando il divieto di concedere  aperture  di  credito  o
sconfinamenti  sul  conto  di  base,  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento puo' disporre, per eventuali situazioni di  incapienza,  la
sospensione dei servizi collegati al conto  fino  al  ripristino  dei
fondi)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                       Art. 126-vicies quater 
 
     ((Conti di base per particolari categorie di consumatori)) 
 
  ((1. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Banca d'Italia, sono individuate  le  fasce  di  clientela
socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai
quali il conto di base e' offerto senza spese.  Il  medesimo  decreto
definisce altresi' le condizioni e  le  modalita'  per  l'accesso  ai
conti di base gratuiti e le loro caratteristiche)). 
                                                               ((74)) 
 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                      Art. 126-vicies quinquies 
 
                 ((Informazioni sul conto di base)) 
 
  ((1. I prestatori di servizi di pagamento forniscono chiarimenti  e
informazioni  sul  conto  di  base,  secondo  quanto  previsto  dalle
disposizioni della Banca d'Italia)). 
                                                               ((74)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                       Art. 126-vicies sexies 
 
                     ((Educazione finanziaria)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia promuove iniziative  dirette  a  fornire  ai
consumatori,  e  in  particolare  a  quelli  individuati   ai   sensi
dell'articolo 126-vicies quater, informazioni chiare e  comprensibili
sul conto di base, sulle  relative  condizioni  generali  di  prezzo,
sulle procedure per accedervi  e  sulle  possibilita'  di  ricorso  a
procedure alternative di risoluzione delle controversie. 
  2. La Banca d'Italia puo' promuovere  la  redazione  di  codici  di
condotta per  l'offerta  indipendente  di  iniziative  di  educazione
finanziaria da  parte  degli  intermediari,  finalizzate  a  favorire
l'orientamento  della  clientela  e  l'assistenza  per  la   gestione
responsabile delle finanze personali.)) 
                                                               ((74)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 

Capo III
REGOLE GENERALI E CONTROLLI

                              Art. 127 
                           Regole generali 
 
  01. Le  Autorita'  creditizie  esercitano  i  poteri  previsti  dal
presente titolo avendo riguardo, oltre che  alle  finalita'  indicate
nell'articolo 5, alla trasparenza  delle  condizioni  contrattuali  e
alla correttezza dei rapporti con la clientela. ((A  questi  fini  la
Banca d'Italia, in conformita' delle  deliberazioni  del  CICR,  puo'
dettare)) anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli
interni. 
  02. Ai confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112,  le
norme del presente titolo si applicano secondo quanto  stabilito  dal
CICR. 
  1. Le disposizioni del presente  titolo  sono  derogabili  solo  in
senso piu' favorevole al cliente. 
  1-bis. Le informazioni fornite ai sensi del  presente  titolo  sono
rese almeno in lingua italiana. 
  2. Le nullita' previste dal  presente  titolo  operano  soltanto  a
vantaggio  del  cliente  e  possono  essere  rilevate  d'ufficio  dal
giudice. 
  3. Le deliberazioni di competenza del CICR  previste  nel  presente
titolo sono assunte su proposta della Banca d'Italia, d'intesa con la
CONSOB.(38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                            Art. 127-bis 
                         Spese addebitabili 
 
  ((1. Non possono  essere  addebitate  al  cliente  spese,  comunque
denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni  previste
ai  sensi  di  legge  se  trasmesse  al  cliente  con  strumenti   di
comunicazione telematica o allo stesso fornite su  supporto  durevole
diverso da quello cartaceo. Per le informazioni  e  le  comunicazioni
previste ai sensi di  legge  relative  a  servizi  di  pagamento  non
possono essere addebitate  al  cliente  spese,  comunque  denominate,
qualunque sia lo strumento di comunicazione o  il  tipo  di  supporto
utilizzato.  Le  informazioni  precontrattuali  e  le   comunicazioni
previste ai sensi dell'articolo 118 sono  sempre  gratuite  qualunque
sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato.)) 
  2. Il contratto puo' prevedere che, se il cliente richiede  ((...))
informazioni o comunicazioni ulteriori o piu'  frequenti  rispetto  a
quelle previste dal presente titolo ovvero la loro  trasmissione  con
strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel  contratto,
le relative spese sono a carico del cliente. 
  3.  Se,  in  relazione  a  informazioni  o  comunicazioni,  vengono
addebitate  spese  al  cliente,   queste   sono   ((ragionevoli))   e
proporzionate  ai  costi  effettivamente  sostenuti  dalla  banca   o
dall'intermediario finanziario  ((o  dal  prestatore  di  servizi  di
pagamento)). 
  4. In deroga al comma 1, nei contratti di finanziamento la consegna
di documenti personalizzati  puo'  essere  subordinata  al  pagamento
delle spese di istruttoria, nei limiti e  alle  condizioni  stabilite
dal CICR. 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 119, comma 4 e, per  i
servizi di pagamento, ((...)) dall'articolo 16, comma 4, del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.(38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                              Art. 128 
                              Controlli 
 
  1. Al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  disposizioni  del
presente titolo, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni,  atti
e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli  istituti  di
moneta elettronica, gli istituti  di  pagamento  e  gli  intermediari
finanziari   ((Resta   fermo   quanto   previsto    dagli    articoli
114-quinquies.2, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, e 114-undecies, comma
2-bis)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218)). 
  3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115,
comma 2, il CICR  indica  le  autorita'  competenti  a  effettuare  i
controlli previsti dal comma 1 e  a  irrogare  le  sanzioni  previste
dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), ed e), e 4. 
                                                                 (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                            Art. 128-bis 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. I soggetti di cui  all'articolo  115  aderiscono  a  sistemi  di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 
  2. Con deliberazione del CICR, su proposta  della  Banca  d'Italia,
sono  determinati  i  criteri  di  svolgimento  delle  procedure   di
risoluzione  delle  controversie  e   di   composizione   dell'organo
decidente, in  modo  che  risulti  assicurata  l'imparzialita'  dello
stesso e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare  la  rapidita',  l'economicita'  della
soluzione delle controversie e l'effettivita' della tutela. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  5,  comma  1,  del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a  ogni  altro
mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 
  3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve  un  ((esposto))  da  parte
della  clientela  dei  soggetti   di   cui   al   comma   1,   indica
((all'esponente)) la possibilita' di adire  i  sistemi  previsti  dal
presente articolo. 
                                                                 (38) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                            Art. 128-ter 
                          Misure inibitorie 
 
  1. Qualora nell'esercizio dei controlli previsti dall'articolo  128
emergano irregolarita', la Banca d'Italia puo': 
    a) inibire ai soggetti che prestano le  operazioni  e  i  servizi
disciplinati dal presente  titolo  la  continuazione  dell'attivita',
anche di singole aree o sedi secondarie, e ordinare  la  restituzione
delle   somme   indebitamente   percepite   e   altri   comportamenti
conseguenti; 
    b) inibire specifiche forme di offerta, promozione o  conclusione
di contratti disciplinati dal presente titolo; 
    c) disporre in via provvisoria la sospensione, per un periodo non
superiore a novanta giorni, delle attivita' di cui alle lettere a)  e
b), laddove sussista particolare urgenza; 
    ((d) pubblicare i provvedimenti di cui al presente  articolo  sul
sito  web  della  Banca  d'Italia   e   disporre   altre   forme   di
pubblicazione, eventualmente a cura e spese dell'intermediario.)) 
                                                                 (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 

((TITOLO VI-bis
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))

                          Art. 128-quater. 
                   Agenti in attivita' finanziaria 
 
  1. E' agente in attivita' finanziaria il soggetto  che  promuove  e
conclude contratti relativi alla concessione di  finanziamenti  sotto
qualsiasi forma o  alla  prestazione  di  servizi  di  pagamento,  su
mandato diretto di intermediari finanziari  previsti  dal  titolo  V,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste
Italiane.  Gli  agenti  in  attivita'  finanziaria  possono  svolgere
esclusivamente  l'attivita'  indicata  nel  presente  comma,  nonche'
attivita' connesse o strumentali. 
  2.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita' di agente in attivita'  finanziaria  e'  riservato  ai
soggetti  iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto   dall'Organismo
previsto dall'articolo 128-undecies. 
  3.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  4. Gli agenti in attivita' finanziaria svolgono la  loro  attivita'
su  mandato  di  un  solo  intermediario  o  di   piu'   intermediari
appartenenti al medesimo gruppo.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario
conferisca un mandato solo  per  specifici  prodotti  o  servizi,  e'
tuttavia consentito all'agente, al fine di offrire l'intera gamma  di
prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati. 
  5. Il mandante risponde solidalmente dei danni causati  dall'agente
in attivita' finanziaria, anche se tali  danni  siano  conseguenti  a
responsabilita' accertata in sede penale. 
  6.  Gli  agenti   ((in   attivita'   finanziaria))   che   prestano
esclusivamente i servizi di pagamento sono iscritti  in  una  sezione
speciale dell'elenco di cui al comma 2 quando ricorrono le condizioni
e  i  requisiti  stabiliti  con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. I requisiti
tengono conto del tipo di  attivita'  svolta.  Ai  soggetti  iscritti
nella sezione speciale non si applicano il secondo periodo del  comma
1 e il comma 4. ((75)) 
  ((7. La riserva di attivita' prevista dal presente articolo non  si
applica ai soggetti convenzionati e agli agenti  comunque  denominati
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive  modificazioni,  che  prestano
servizi di pagamento per conto di istituti di  moneta  elettronica  o
prestatori  di  servizi   di   pagamento   aventi   sede   legale   e
amministrazione centrale in  altro  stato  comunitario.  Al  fine  di
consentire l'esercizio dei  controlli  e  l'osservanza  delle  misure
dettate  in  funzione  di   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo, i predetti istituti designano un  punto
di contatto centrale, ai sensi delle disposizioni di  cui  al  Titolo
II, capo V del decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni.)) ((75)) 
  ((7-bis. Per le finalita' di  cui  al  comma  7,  i  prestatori  di
servizi di pagamento e gli istituti  di  moneta  elettronica,  aventi
sede legale e amministrazione centrale in  altro  stato  comunitario,
comunicano  tempestivamente  all'Organismo   previsto   dall'articolo
128-undecies, per l'iscrizione in apposita sezione  del  registro  di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
gli estremi identificativi del punto di contatto di cui  all'articolo
1, comma 2, lettera ii), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, per il tramite del quale operano sul
territorio nazionale. Il punto di contatto  e'  tenuto  a  comunicare
all'Organismo l'avvio della propria operativita' e ogni variazione ad
essa attinente. L'Organismo stabilisce la periodicita' e le modalita'
di invio della comunicazione. L'omessa comunicazione e' sanzionata ai
sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 21  novembre
2007, n. 231, e successive modificazioni)). ((75)) 
  8.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. (37) (38) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
                         Art. 128-quinquies. 
Requisiti per l'iscrizione  nell'elenco  degli  agenti  in  attivita'
                             finanziaria 
 
  1. L'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2,
e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti: 
    a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di  uno  Stato
dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo  le  disposizioni
dell'articolo 2 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
domicilio nel territorio della Repubblica; 
    b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:  sede  legale  e
amministrativa o, per i soggetti comunitari,  stabile  organizzazione
nel territorio della Repubblica; 
    c) requisiti di  onorabilita'  e  professionalita',  compreso  il
superamento di un  apposito  esame.  Per  i  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche, i requisiti  si  applicano  a  coloro  che  svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo  e,  limitatamente
ai requisiti  di  onorabilita',  anche  a  coloro  che  detengono  il
controllo; 
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169)); 
    e) per i soggetti diversi  dalle  persone  fisiche  sono  inoltre
richiesti  un  oggetto   sociale   conforme   con   quanto   disposto
dall'articolo 128-quater,  comma  1,  ed  il  rispetto  di  requisiti
patrimoniali, organizzativi e di forma giuridica. 
  ((1-bis. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata  alla  stipula
di una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile  per  i
danni arrecati nell'esercizio dell'attivita'  derivanti  da  condotte
proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a  norma  di
legge.)) 
  2.  La  permanenza  nell'elenco  e'  subordinata,  in  aggiunta  ai
requisiti indicati ((ai commi 1 e 1-bis.)),  all'esercizio  effettivo
dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. (37) (38) 
 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                          Art. 128-sexies. 
                         Mediatori creditizi 
 
  1. E' mediatore creditizio il  soggetto  che  mette  in  relazione,
anche attraverso  attivita'  di  consulenza,  banche  o  intermediari
finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela  per  la
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. 
  2.   L'esercizio   professionale   nei   confronti   del   pubblico
dell'attivita' di  mediatore  creditizio  e'  riservato  ai  soggetti
iscritti  in  un  apposito  elenco  tenuto  dall'Organismo   previsto
dall'articolo 128-undecies. 
  ((2-bis. Il soggetto che presta professionalmente in via  esclusiva
servizi di consulenza indipendente avente a oggetto la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi  forma,  e'  iscritto  in  una  sezione
speciale dell'elenco di cui al comma 2.)) ((70)) 
  3. Il mediatore creditizio puo' svolgere esclusivamente l'attivita'
indicata al comma 1 nonche' attivita' connesse o strumentali. 
  ((3-bis.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  2-bis   puo'   svolgere
esclusivamente l'attivita' ivi indicata nonche' attivita' connesse  o
strumentali. Per queste attivita' e'  remunerato  esclusivamente  dal
cliente.)) ((70)) 
  4. Il mediatore creditizio ((ovvero il consulente di cui  al  comma
2-bis,))svolge la propria attivita' senza  essere  legato  ad  alcuna
delle   parti   da   rapporti   che    ne    possano    compromettere
l'indipendenza.(37) (38) ((70)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                          Art. 128-septies. 
   Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi 
 
  1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2
((, ovvero nella sezione speciale  di  cui  all'articolo  128-sexies,
comma 2-bis,)), e' subordinata al ricorrere dei  seguenti  requisiti:
((70)) 
    a) forma di societa' per azioni, di societa' in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
    b) sede legale e amministrativa o,  per  i  soggetti  comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
    c) oggetto sociale conforme  con  quanto  previsto  dall'articolo
128-sexies, comma 3, e rispetto dei requisiti di organizzazione; 
    d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo  e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita'; 
    e) possesso da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita', compreso il superamento di un apposito esame; 
    f) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  1-bis. La permanenza nell'elenco e'  subordinata,  in  aggiunta  ai
requisiti indicati  ai  commi  1  e  1-ter,  all'esercizio  effettivo
dell'attivita' e all'aggiornamento professionale. 
  1-ter. L'efficacia dell'iscrizione e' condizionata alla stipula  di
una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni
arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte  proprie
o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma  di  legge.
(37) (38) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                          Art. 128-octies. 
                          Incompatibilita' 
 
  1. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi. 
  ((1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze  individua,  con
regolamento  adottato,  sentita   la   Banca   d'Italia,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  le
cause di  incompatibilita'  con  l'esercizio  dell'attivita'  di  cui
all'articolo 128-sexies, comma 2-bis.)) ((70)) 
  2.  I  collaboratori  di  agenti  in  attivita'  finanziaria  e  di
mediatori creditizi sono  persone  fisiche  e  non  possono  svolgere
contemporaneamente la propria attivita' a  favore  di  piu'  soggetti
iscritti. (37) 
 
    
------------------
    
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
                          Art. 128-novies. 
                    ((Dipendenti e collaboratori 
 
  1. Gli agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi
assicurano e verificano,  anche  attraverso  l'adozione  di  adeguate
procedure interne, che i propri dipendenti e collaboratori di cui  si
avvalgono per il contatto con il pubblico, rispettino le  norme  loro
applicabili,   possiedano   i    requisiti    di    onorabilita'    e
professionalita' indicati all'articolo 128-quinquies, lettera c),  ad
esclusione  del  superamento  dell'apposito  esame   e   all'articolo
128-septies,  lettere  d)  ed  e),  ad  esclusione  del   superamento
dell'apposito esame, e  curino  l'aggiornamento  professionale.  Tali
soggetti sono comunque tenuti a superare una prova valutativa  i  cui
contenuti  sono  stabiliti   dall'Organismo   di   cui   all'articolo
128-undecies. 
  2. Per il  contatto  con  il  pubblico,  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria che siano  persone  fisiche  o  costituiti  in  forma  di
societa' di  persone  si  avvalgono  di  dipendenti  o  collaboratori
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2. 
  3. I mediatori creditizi e  gli  agenti  in  attivita'  finanziaria
diversi da quelli indicati al comma 2  trasmettono  all'Organismo  di
cui  all'articolo  128-undecies  l'elenco  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori. 
  4. Gli agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi
rispondono in solido dei danni causati nell'esercizio  dell'attivita'
dai dipendenti e collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche  in
relazione a condotte penalmente sanzionate.))((37)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
                          Art. 128-decies. 
    (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo). 
 
  1. Agli agenti  in  attivita'  finanziaria,  agli  agenti  previsti
dall'articolo 128-quater,  comma  7,  e  ai  mediatori  creditizi  si
applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo  VI.  La  Banca
d'Italia puo' stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza  e
correttezza nei rapporti con la clientela. 
  2.  L'intermediario  mandante  risponde  alla  Banca  d'Italia  del
rispetto delle disposizioni del Titolo VI da parte dei propri  agenti
in attivita' finanziaria. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni
presso l'agente in attivita'  finanziaria,  anche  avvalendosi  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare oneri aggiuntivi. 
  ((2-bis. Le banche, gli istituti di pagamento  e  gli  istituti  di
moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di  diritto  di
stabilimento senza succursale, servizi di  pagamento  nel  territorio
della Repubblica per il tramite  degli  agenti  di  cui  all'articolo
128-quater, designano in Italia un punto  di  contatto  centrale  nei
casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle  norme  tecniche
di  regolamentazione  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE,  secondo
le disposizioni  dettate  dalla  Banca  d'Italia.  Restano  ferme  le
disposizioni dettate per finalita' di prevenzione del  riciclaggio  e
di finanziamento del terrorismo dall'articolo  43,  commi  3  e  4  e
dall'articolo 45 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231  e
successive modificazioni)). 
  3. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita  il  controllo
sugli agenti insediati in Italia per  conto  di  istituti  di  moneta
elettronica  o  istituto  di  pagamento  comunitari  per   verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della  relativa
disciplina di attuazione. Il  punto  di  contatto  centrale  previsto
dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni risponde alla Banca  d'Italia  del
rispetto delle disposizioni del  Titolo  VI  da  parte  degli  agenti
insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di
pagamento comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'Italia  puo'
effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per  conto
di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento  comunitari
nonche' presso il punto di contatto anche avvalendosi  della  Guardia
di  Finanza  che  agisce  con  i  poteri  ad  essa   attribuiti   per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare oneri aggiuntivi. (75) 
  4. Fino al 30 giugno 2014 la Banca d'Italia esercita  il  controllo
sui   mediatori   creditizi   per   verificare   l'osservanza   delle
disposizioni di cui  al  comma  1  e  della  relativa  disciplina  di
attuazione. La Banca d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso  i
mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia  di  Finanza  che
agisce  con  i  poteri  ad   essa   attribuiti   per   l'accertamento
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  delle  imposte  sui  redditi,
utilizzando  strutture  e  personale  esistenti  in   modo   da   non
determinare oneri aggiuntivi. 
  4-bis. Dal 1° luglio 2014 il controllo sugli  agenti  insediati  in
Italia per conto di istituti di  moneta  elettronica  o  istituti  di
pagamento  comunitari  e  sui  mediatori  creditizi  per   verificare
l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1  e  della  relativa
disciplina di attuazione e' esercitato dall'Organismo. A  tali  fini,
l'Organismo  potra'  effettuare  ispezioni  anche  avvalendosi  della
Guardia di Finanza che agisce con i poteri  ad  essa  attribuiti  per
l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle  imposte  sui
redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo  da  non
determinare oneri aggiuntivi. 
  5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto  del  titolo
VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
                         Art. 128-undecies. 
                              Organismo 
 
  1. E' istituito un  Organismo,  avente  personalita'  giuridica  di
diritto privato ((...)), con autonomia  organizzativa,  statutaria  e
finanziaria competente per la gestione degli elenchi degli agenti  in
attivita' finanziaria  e  dei  mediatori  creditizi.  L'Organismo  e'
dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento  di  tali
compiti. 
  ((2. I primi componenti dell'organo di gestione dell'Organismo sono
nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su
proposta della Banca  d'Italia,  e  restano  in  carica  tre  anni  a
decorrere dalla data di  costituzione  dell'Organismo.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  approva  con  regolamento  lo  Statuto
dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia.)) 
  3.  L'Organismo  provvede  all'iscrizione  negli  elenchi  di   cui
all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2,
previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attivita'
necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi  e
le altre somme dovute per  l'iscrizione  negli  elenchi;  svolge  gli
altri compiti previsti dalla legge. 
  4. L'Organismo verifica  il  rispetto  da  parte  degli  agenti  in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina  cui
essi  sono  sottoposti;  per  lo  svolgimento  dei  propri   compiti,
l'Organismo  puo'   effettuare   ispezioni   e   puo'   chiedere   la
comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la  trasmissione  di  atti  e
documenti, fissando i relativi termini. (37) 
 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
                         Art. 128-duodecies. 
                      Disposizioni procedurali 
 
  1. Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute  ai
fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli  articoli  128-quater,
comma 2, e 128-sexies, comma 2, per l'inosservanza degli obblighi  di
aggiornamento professionale, la violazione  di  norme  legislative  o
amministrative che  regolano  l'attivita'  di  agenzia  in  attivita'
finanziaria o di mediazione creditizia, la  mancata  comunicazione  o
trasmissione  di  informazioni  o  documenti  richiesti,  l'Organismo
applica nei confronti degli iscritti: 
    a) il richiamo scritto; 
    ((a-bis) la  sanzione  pecuniaria  da  euro  cinquecento  a  euro
cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione
pecuniaria da euro mille fino al  10  per  cento  del  fatturato  nei
confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto
dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa
e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni
pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare  del  vantaggio
ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione
od omissione viola diverse disposizioni o  commette  piu'  violazioni
della stessa disposizione, soggiace alla  sanzione  prevista  per  la
violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti
dalle  sanzioni  previste  dalla  presente  lettera  affluiscono   al
bilancio dello Stato.)) ((75)) 
    b) la sospensione dall'esercizio dell'attivita'  per  un  periodo
non inferiore a ((dieci giorni)) e non superiore a un anno; ((75)) 
    c)  la  cancellazione  dagli  elenchi  previsti  dagli   articoli
128-quater,comma 2 e 128-sexies, comma 2. 
  ((1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto  centrale
di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del  decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per
le violazioni gravi, ripetute o  sistematiche  ovvero  plurime  degli
obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto  ovvero  per  la
violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater,  comma  7-bis
ne  da'  comunicazione  alla  Banca  d'Italia  per   l'adozione   dei
provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli  adottati  ai  sensi
dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849)). ((75)) 
  ((1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di  cui  al  comma  1,
l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e,  in  particolare,
le seguenti, ove pertinenti: 
    a) la gravita' e la durata della violazione; 
    b) il grado di responsabilita'; 
    c) la capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
    d) l'entita' del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile; 
    e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione; 
    f) il livello di cooperazione del responsabile  della  violazione
con l'Organismo; 
    g) le  precedenti  violazioni  delle  disposizioni  che  regolano
l'attivita'  di  agenzia  in  attivita'  finanziaria,  di  mediazione
creditizia e di consulenza del credito. 
    h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione; 
    i)  le  misure  adottate  dal  responsabile   della   violazione,
successivamente alla  violazione  stessa,  al  fine  di  evitare,  in
futuro, il suo ripetersi.)) ((75)) 
  2.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  3. E' disposta altresi' la cancellazione dagli elenchi di cui  agli
articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies,  comma  2,  nei  seguenti
casi: 
    a)  perdita  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per  l'esercizio
dell'attivita'; 
    b) inattivita' protrattasi per oltre  un  anno  salvo  comprovati
motivi; 
    c) cessazione dell'attivita'. 
  3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti,  la
Banca  d'Italia  nell'esercizio   delle   proprie   attribuzioni   di
vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione
degli  intermediari  del  credito  (oppure  di  cancellazione   dagli
elenchi) per  violazioni  gravi  e  sistematiche  delle  disposizioni
previste dal  Titolo  VI,  Capo  I-bis  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  da  adottarsi,  sentita  la  Banca   d'Italia,   sono
individuati i meccanismi di coordinamento per garantire  l'efficiente
espletamento  dei  procedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di
competenza delle Autorita' di vigilanza di settore. (70) 
  4. L'agente in attivita'  finanziaria  e  il  mediatore  creditizio
cancellati  ai  sensi  del  comma  1  possono  richiedere  una  nuova
iscrizione purche' siano  decorsi  cinque  anni  dalla  pubblicazione
della cancellazione. 
  5. In caso di necessita' e urgenza, puo'  essere  disposta  in  via
cautelare  la  sospensione  dagli  elenchi  previsti  dagli  articoli
128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi,  qualora
sussistano precisi elementi che facciano presumere  gravi  violazioni
di norme legislative o amministrative  che  regolano  l'attivita'  di
agenzia in attivita' finanziaria o di mediazione creditizia. 
  6. l'Organismo annota negli elenchi  i  provvedimenti  adottati  ai
sensi del comma 1, lettere b) e c) e del comma 3-bis. (37) (38) (70) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". 
                        Art. 128-ter decies. 
            Vigilanza della Banca d'Italia sull'Organismo 
 
  1. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa  stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'   ed
economicita'  dell'azione  di  controllo  e  con  la   finalita'   di
verificare   l'adeguatezza   delle   procedure    interne    adottate
dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati. 
  2. Per le finalita' indicate al comma 1,  la  Banca  d'Italia  puo'
accedere al sistema informativo che gestisce  gli  elenchi  in  forma
elettronica, richiedere all'Organismo la comunicazione  periodica  di
dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita'
e nei termini dalla stessa stabiliti,  effettuare  ispezioni  nonche'
richiedere l'esibizione dei documenti  e  il  compimento  degli  atti
ritenuti  necessari  presso  l'Organismo,  convocare   i   componenti
dell'Organismo. 
  ((3. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia  e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e  di  controllo
dell'Organismo     qualora     risultino     gravi      irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
dello stesso. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  provvede
agli  adempimenti  necessari  alla  ricostituzione  degli  organi  di
gestione e controllo  dell'Organismo,  assicurandone  la  continuita'
operativa,  se  necessario  anche  attraverso   la   nomina   di   un
commissario. La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione  di  uno  o
piu' componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave
inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo  statuto
o  dalle  disposizioni  di  vigilanza,  nonche'   dei   provvedimenti
specifici e di  altre  istruzioni  impartite  dalla  Banca  d'Italia,
ovvero in caso di comprovata  inadeguatezza,  accertata  dalla  Banca
d'Italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.)) 
  4. L'Organismo informa tempestivamente la Banca d'Italia degli atti
e degli  eventi  di  maggior  rilievo  relativi  all'esercizio  delle
proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni  anno,  una
relazione dettagliata sull'attivita' svolta  nell'anno  precedente  e
sul piano delle attivita' predisposto per l'anno in corso. (37) 
 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
                       Art. 128-quater decies. 
                    Ristrutturazione dei crediti 
 
  1. Per l'attivita' di consulenza e gestione ((dei)) crediti a  fini
di ristrutturazione e recupero degli stessi,  svolta  successivamente
alla costituzione dell'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, le
banche e gli intermediari finanziari possono avvalersi di  agenti  in
attivita'  finanziaria  iscritti  nell'elenco  di  cui   all'articolo
128-quater, comma 2. (37)((38)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il  D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28, comma
5)  che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente decreto
legislativo   si   applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto".

-------------

    
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 

TITOLO VII
ALTRI CONTROLLI

                              Art. 129 
               (( Emissione di strumenti finanziari )) 
 
  (( 1. La Banca d'Italia puo'  richiedere  a  chi  emette  od  offre
strumenti finanziari segnalazioni periodiche, dati e  informazioni  a
carattere consuntivo riguardanti gli strumenti finanziari  emessi  od
offerti in Italia, ovvero all'estero da soggetti italiani, al fine di
acquisire elementi conoscitivi sull'evoluzione  dei  prodotti  e  dei
mercati finanziari. 
  2. La Banca d'Italia  emana  disposizioni  attuative  del  presente
articolo. )) 

TITOLO VIII
SANZIONI
((Capo I
ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO))

                              Art. 130 
             Abusiva attivita' di raccolta del risparmio 
 
  1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta  del  risparmio  tra  il
pubblico in violazione dell'art. 11 e' punito con  l'arresto  da  sei
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire venticinque  milioni  a  lire
cento milioni. 
                              Art. 131 
                     Abusiva attivita' bancaria 
 
  1. Chiunque svolge l'attivita' di raccolta  del  risparmio  tra  il
pubblico in violazione dell'art. 11 ed esercita il credito e'  punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa  da  lire
quattro milioni a lire venti milioni. 
                            Art. 131-bis 
             (Abusiva emissione di moneta elettronica). 
 
  1. Chiunque emette moneta elettronica ((in violazione della riserva
prevista dall'articolo  114-bis))  senza  essere  iscritto  nell'albo
previsto dall'articolo 13 o in quello previsto dall'articolo 114-bis,
comma 2, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
la multa da 2.066 euro a 10.329 euro. 
                          Articolo 131-ter 
     (Abusiva attivita' di prestazione di servizi di pagamento) 
  1. Chiunque presta  servizi  di  pagamento  ((in  violazione  della
riserva prevista dall'articolo 114-sexies)) senza essere  autorizzato
ai sensi dell'articolo 114-novies e' punito con la reclusione da  sei
mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro. 
                              Art. 132 
                   ((Abusiva attivita' finanziaria 
 
  1. Chiunque svolge, nei confronti del pubblico una o piu' attivita'
finanziarie  previste  dall'articolo  106,  comma   1,   in   assenza
dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di  cui
all'articolo  111  ovvero  dell'articolo  112,  e'  punito   con   la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 2.065 ad
euro 10.329.)) 
                            Art. 132-bis 
           Denunzia al pubblico ministero ed al tribunale 
 
  1. Se vi e' fondato sospetto che una societa' svolga  attivita'  di
raccolta del risparmio, attivita' bancaria, attivita' di emissione di
moneta elettronica  ((,  prestazione  di  servizi  di  pagamento))  o
attivita' finanziaria in violazione degli articoli 130, 131,  131-bis
((, 131-ter)) e 132, la Banca d'Italia o l'UIC possono  denunziare  i
fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione  dei  provvedimenti
previsti  dall'articolo  2409  del  codice  civile,  ovvero   possono
richiedere al tribunale l'adozione  dei  medesimi  provvedimenti.  Le
spese per l'ispezione sono a carico della societa'. 
                              Art. 133 
                       Abuso di denominazione 
 
  1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo  o
comunicazione rivolta al pubblico,  delle  parole  "banca",  "banco",
"credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni,  anche  in
lingua straniera, idonee a trarre  in  inganno  sulla  legittimazione
allo  svolgimento  dell'attivita'  bancaria  e'  vietato  a  soggetti
diversi dalle banche. 
  1-bis.  L'uso,  nella  denominazione  o   in   qualsivoglia   segno
distintivo o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  dell'espressione
"moneta elettronica" ovvero di altre parole  o  locuzioni,  anche  in
lingua straniera, idonee a trarre  in  inganno  sulla  legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di emissione di moneta elettronica e'
vietato a soggetti diversi dagli istituti  di  moneta  elettronica  e
dalle banche. 
  1-ter.  L'uso,  nella  denominazione  o   in   qualsivoglia   segno
distintivo o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,  dell'espressione
"istituto di pagamento" ovvero di altre parole o locuzioni, anche  in
lingua straniera, idonee a trarre  in  inganno  sulla  legittimazione
allo  svolgimento  dell'attivita'  di  prestazione  di   servizi   di
pagamento e' vietato a soggetti diversi dagli istituti di pagamento. 
  1-quater.  L'uso,  nella  denominazione  o  in  qualsivoglia  segno
distintivo  o  comunicazione  rivolta  al  pubblico,   della   parola
"finanziaria" ovvero di altre parole o  locuzioni,  anche  in  lingua
straniera, idonee a  trarre  in  inganno  sulla  legittimazione  allo
svolgimento dell'attivita' finanziaria loro riservata e'  vietato  ai
soggetti diversi dagli intermediari finanziari  di  cui  all'articolo
106. 
  2. La Banca d'Italia determina in via generale le ipotesi  in  cui,
per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a  elementi  di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1, 1-bis, 1-ter  e
1-quater possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle  banche,
dagli istituti di moneta elettronica, dagli istituti di  pagamento  e
dagli intermediari finanziari.(38) 
  ((3. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1, 1-bis, 1-ter  e
1-quater e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
a 5 milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o
un ente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
30.000 fino al 10 per cento del  fatturato.  Le  stesse  sanzioni  si
applicano a chi, attraverso informazioni e comunicazioni in qualsiasi
forma, induce in altri il falso convincimento  di  essere  sottoposto
alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108  o  di
essere abilitato all'esercizio delle attivita'  di  cui  all'articolo
111.)) 
  ((3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 

((Capo II
ATTIVITA’ DI VIGILANZA))

                              Art. 134 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 )) 

((Capo III
BANCHE E GRUPPI BANCARI))

                              Art. 135 
                        (( (Reati societari). 
 
  1. Le disposizioni contenute nel titolo XI del libro V  del  codice
civile  si  applicano  a  chi  svolge  funzioni  di  amministrazione,
direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma
societaria. )) 
                               Art. 136 
                 Obbligazioni degli esponenti bancari 
 
  1. Chi svolge funzioni di amministrazione,  direzione  e  controllo
presso una banca non puo' contrarre obbligazioni di qualsiasi  natura
o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con
la  banca  che  amministra,  dirige  o  controlla,  se   non   previa
deliberazione dell'organo  di  amministrazione  presa  all'unanimita'
((con l'esclusione del voto dell'esponente interessato)) e  col  voto
favorevole di tutti i  componenti  dell'organo  di  controllo,  fermi
restando gli obblighi  previsti  dal  codice  civile  in  materia  di
interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.E'
facolta' del consiglio  di  amministrazione  delegare  l'approvazione
delle operazioni di cui ai  periodi  precedenti  nel  rispetto  delle
modalita' ivi previste. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221. 
  ((3. L'inosservanza delle disposizioni del comma 1 e' punita con la
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro.)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 nel modificare  l'art.  8,  comma  2
della L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 24-bis, comma  1)  che  le  modifiche  apportate  al  presente
articolo, commi 2-bis e 3 si applicano a decorrere dal 18 marzo 2006. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla L.
9 marzo 2006, n. 80, nel modificare l'art. 8, comma  2  della  L.  28
dicembre 2005,  n.  262  ha  conseguentemente  disposto  (con  l'art.
34-quater, comma 1) che le modifiche apportate al presente  articolo,
commi 2-bis e 3 "si applicano a decorrere dal 17 maggio 2006  ovvero,
ove  previste,  dall'emanazione  delle   relative   disposizioni   di
attuazione da parte della Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa (CONSOB) e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP)". 
                              Art. 137 
                 Mendacio e falso interno ((. . .)) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61. 
  1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato  piu'  grave,  chi,  al
fine di ottenere concessioni di credito per se' o per le aziende  che
amministra, o di mutare le condizioni alle  quali  il  credito  venne
prima concesso, fornisce dolosamente ad  una  banca  notizie  o  dati
falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria delle aziende comunque interessate alla  concessione  del
credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e  con  la  multa
fino ad euro 10.000. ((Nel caso in cui le  notizie  o  i  dati  falsi
siano forniti ad un intermediario finanziario,  si  applica  la  pena
dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino ad euro 10.000.)) 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato  piu'  grave,  chi  svolge
funzioni di amministrazione o di direzione ((presso una  banca  o  un
intermediario  finanziario,  nonche'  i  dipendenti   di   banche   o
intermediari finanziari)) che, al fine di concedere o  far  concedere
credito ovvero di mutare le condizioni alle quali  il  credito  venne
prima concesso ovvero di evitare  la  revoca  del  credito  concesso,
consapevolmente omettono di segnalare dati o notizie di  cui  sono  a
conoscenza o utilizzano nella fase istruttoria notizie o  dati  falsi
sulla costituzione  o  sulla  situazione  economica,  patrimoniale  e
finanziaria del richiedente il fido, sono puniti con l'arresto da sei
mesi a tre anni e con l'ammenda fino a lire venti milioni. 
                              Art. 138 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 11 APRILE 2002, N. 61 )) 

((Capo IV
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE))

                              Art. 139 
Partecipazioni in banche,  in  societa'  finanziarie  e  societa'  di
partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  e   in   intermediari
                             finanziari 
 
  ((1.  L'omissione  delle   domande   di   autorizzazione   previste
dall'articolo 19,  la  violazione  degli  obblighi  di  comunicazione
previsti dall'articolo 20,  comma  2,  nonche'  la  violazione  delle
disposizioni dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo  25,  comma
3, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5
milioni di euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un
ente, e' applicata la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato.)) 
  ((1-bis. Le medesime sanzioni si applicano  alla  violazione  delle
norme di cui al comma 1, in quanto richiamate dall'articolo 110.)) 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque  nelle
domande  di  autorizzazione  previste  dall'articolo   19   o   nelle
comunicazioni previste dall'articolo 20, comma  2,  anche  in  quanto
richiamati dall'articolo 110 fornisce false indicazioni e' punito con
l'arresto fino a tre anni. 
  3. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e  la
pena prevista dal comma 2 si applicano per le medesime violazioni  in
materia di partecipazioni nelle societa' finanziarie e nelle societa'
di partecipazione finanziaria mista capogruppo. 
  ((3-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.)) 
                              Art. 140 
Comunicazioni relative alle partecipazioni  in  banche,  in  societa'
  appartenenti ad un gruppo bancario ed in intermediari finanziari 
 
  ((1. L'omissione delle comunicazioni previste  dagli  articoli  20,
commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi 1, 2, 3 e 4, 63  e'  punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000  a  5  milioni  di
euro. Se la violazione e' commessa da una  societa'  o  un  ente,  e'
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino
al 10 per cento del fatturato.)) 
  ((1-bis. Le medesime sanzioni si applicano  per  l'omissione  delle
comunicazioni di cui alle norme  indicate  nel  comma  1,  in  quanto
richiamate dall'articolo 110.)) 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque  nelle
comunicazioni indicate  nel  comma  1  e  nel  comma  1-bis  fornisce
indicazioni false e' punito con l'arresto fino a tre anni. 
  ((2-bis. Si applica l'articolo 144, comma 9.)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 

((Capo IV-bis
AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI))

                            Art. 140-bis. 
                 ((Esercizio abusivo dell'attivita' 
 
  1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti  del  pubblico
l'attivita' di agente in attivita' finanziaria senza essere  iscritto
nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e' punito con la
reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da  euro  2.065  a  euro
10.329. 
  2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti  del  pubblico
l'attivita' di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco
di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, e' punito con la  reclusione
da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.)) 
                               ((37)) 
 
    
-------------

    
AGGIORNAMENTO (37) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 28,  comma
5) che "Le disposizioni contenute nel titolo IV del presente  decreto
legislativo  si  applicano  a  decorrere  dal   sessantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 

((Capo V
ALTRE SANZIONI))

                              Art. 141 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141)) 
                               Art. 142 
       (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1996, n. 415 )) 
                              Art. 143 
                    Emissione di valori mobiliari 
 
  l. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303 )). 
                              Art. 144 
         Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti 
 
  ((1. Nei confronti delle  banche,  degli  intermediari  finanziari,
delle rispettive capogruppo  e  dei  soggetti  ai  quali  sono  state
esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonche' di
quelli incaricati della revisione legale dei  conti,  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  30.000  fino  al  10  per
cento del fatturato e, nei confronti degli istituti  di  pagamento  e
degli istituti di moneta elettronica e dei  soggetti  ai  quali  sono
state esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti,
nonche' di quelli incaricati della revisione legale dei  conti,  fino
al massimale di euro 5 milioni  ovvero  fino  al  10  per  cento  del
fatturato, quando tale importo e' superiore a euro  5  milioni  e  il
fatturato  e'  disponibile   e   determinabile,   per   le   seguenti
violazioni:)) ((78)) 
    a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma  2-ter,
34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis, 53, 53-bis, 53-ter, 54,  55,  61
comma  5,  64,  commi  2  e  4,  66,  67,  67-ter,   68,   69-quater,
69-quinquies, 69-octies, 69-novies, 69-sexiesdecies, 69-noviesdecies,
69-vicies-semel, 108, 109, comma 3, 110 in  relazione  agli  articoli
26,  52,  61,  comma  5,  64,   commi   2   e   4,   114-quinquies.1,
114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione agli articoli 26 e 52,
114-octies,  114-undecies  in  relazione  agli  articoli  26  e   52,
114-duodecies, 114-terdecies, 114-quaterdecies  ((114-octiesdecies)),
129, comma 1, 145, comma 3, 146,  comma  2,  147,  o  delle  relative
disposizioni  generali  o  particolari  impartite   dalle   autorita'
creditizie; ((78)) 
    b) inosservanza  degli  articoli  116,  123,  124,  126-quater  e
126-novies,  comma  3  126-undecies,  commi  3  e  4,  126-duodecies,
126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1,  e  126-vicies
quinquies, o  delle  relative  disposizioni  generali  o  particolari
impartite dalle autorita' creditizie; 
    c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,  118,  119,
120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1,  2,  3  e  4,
125-octies, commi 2 e 3, 126,  126-quinquies,  comma  2,  126-sexies,
126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,  126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma  01
e  128-decies,  comma  2  ((e  comma  2-bis)),   o   delle   relative
disposizioni  generali  o  particolari  impartite   dalle   autorita'
creditizie; ((78)) 
    d) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o  applicazione
alla clientela di oneri non consentiti, in  violazione  dell'articolo
40-bis o del titolo VI, ovvero offerta  di  contratti  in  violazione
dell'articolo 117, comma 8; 
    e) inserimento nei contratti  di  clausole  aventi  l'effetto  di
imporre al debitore  oneri  superiori  a  quelli  consentiti  per  il
recesso o il rimborso anticipato ovvero  ostacolo  all'esercizio  del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 
    e-bis) inosservanza, da parte delle banche e  degli  intermediari
finanziari  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106,  degli
articoli   120-octies,   120-novies,   120-undecies,   120-duodecies,
120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies. (70) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2-bis. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemilacinquecentottanta  a  euro  centoventinovemilacentodieci,  nei
confronti delle banche e degli intermediari  finanziari  in  caso  di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,
comma 1, e 5-bis del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
    a) per l'inosservanza delle norme  contenute  nell'articolo  128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni  di
controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai
sistemi di risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  previsti
dall'articolo  128-bis,  nonche'  di   inottemperanza   alle   misure
inibitorie adottate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo
128-ter; 
    b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralita' di contratti  dei  quali  almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore  previsto  ai  sensi
dell'articolo 122, comma 1, lettera a); 
    c) nel caso di mancata partecipazione ai siti  web  di  confronto
previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata  trasmissione
agli stessi siti web dei dati  necessari  per  il  confronto  tra  le
offerte. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  5-bis.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  mandante  rilevi   nel
comportamento dell'agente  in  attivita'  finanziaria  le  violazioni
previste dai commi 1,  lettere  b),  c),  d),  e)  ed  e-bis),  e  4,
l'inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 125-novies o  la
violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo,  adotta
immediate misure correttive e trasmette  la  documentazione  relativa
alle  violazioni  riscontrate,  anche   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo  128-duodecies,  all'Organismo  di   cui   all'articolo
128-undecies. (70) 
  6.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  7.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere  b),  c),  d),  e)  ed
e-bis), e 4 si applicano quando  le  infrazioni  rivestono  carattere
rilevante, secondo i  criteri  definiti  dalla  Banca  d'Italia,  con
provvedimento di  carattere  generale,  tenuto  conto  dell'incidenza
delle condotte sulla complessiva  organizzazione  e  sui  profili  di
rischio aziendali. (70) 
  9. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. 
                                                                 (38) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo  144
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,[...] si  applicano
alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo  quanto
previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di  questa  data
continuano ad  applicarsi  le  norme  del  titolo  VIII  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [...] vigenti prima della  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo". 
                            Art. 144-bis 
 
           (( (Ordine di porre termine alle violazioni).)) 
 
  ((1. Per le violazioni previste dall'articolo 144, comma 1, lettera
a),  quando  esse  siano   connotate   da   scarsa   offensivita'   o
pericolosita',   la   Banca    d'Italia    puo',    in    alternativa
all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie,  applicare
nei confronti della societa' o  dell'ente  una  sanzione  consistente
nell'ordine di eliminare le infrazioni, anche indicando le misure  da
adottare e il termine per l'adempimento. 
  2. Per l'inosservanza dell'ordine entro  il  termine  stabilito  la
Banca d'Italia applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 144, comma 1; l'importo  delle  sanzioni  e'  aumentato
sino a  un  terzo  rispetto  a  quello  previsto  per  la  violazione
originaria, fermi restando i massimali stabiliti dall'articolo 144.)) 
                            Art. 144-ter 
 
 (( (Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale).)) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto per le societa' e gli enti  nei
confronti dei quali sono accertate le violazioni, per  l'inosservanza
delle norme richiamate dall'articolo 144, comma  1,  lettera  a),  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 fino a  5
milioni di euro nei confronti dei soggetti che svolgono  funzioni  di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
quando l'inosservanza  e'  conseguenza  della  violazione  di  doveri
propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono  una  o  piu'  delle
seguenti condizioni: 
    a) la condotta ha inciso  in  modo  rilevante  sulla  complessiva
organizzazione o sui profili di rischio aziendali; 
    b)  la  condotta  ha  contribuito  a   determinare   la   mancata
ottemperanza della societa' o  dell'ente  a  provvedimenti  specifici
adottati ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera d), 67-ter,
comma 1, lettera d), 108, comma 3, lettera d), 109, comma 3,  lettera
a), 114-quinquies.2, comma 3, lettera d), 114-quaterdecies, comma  3,
lettera d); 
    c)  le  violazioni   riguardano   obblighi   imposti   ai   sensi
dell'articolo 26 o dell'articolo 53,  commi  4,  4-ter,  e  4-quater,
ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione,  quando
l'esponente o il personale e' la parte interessata. 
  2.  Nei  confronti  dei   soggetti   che   svolgono   funzioni   di
amministrazione, di direzione o di controllo, nonche' del  personale,
nei casi in cui la loro  condotta  abbia  contribuito  a  determinare
l'inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 144-bis da parte della
societa'  o  dell'ente,  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 fino a 5 milioni di euro. 
  3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in  ragione
della gravita' della violazione accertata e tenuto conto dei  criteri
stabiliti dall'articolo 144-quater, la Banca d'Italia puo'  applicare
la  sanzione  amministrativa  accessoria  dell'interdizione,  per  un
periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a  tre  anni,  dallo
svolgimento di funzioni di  amministrazione,  direzione  e  controllo
presso  intermediari  autorizzati  ai  sensi  del  presente   decreto
legislativo, del decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  o  presso  fondi
pensione. 
  4. Si applica l'articolo 144, comma 9.)) 
                           Art. 144-quater 
 
        (( (Criteri per la determinazione delle sanzioni).)) 
 
  ((1.   Nella   determinazione   dell'ammontare    delle    sanzioni
amministrative pecuniarie o della durata  delle  sanzioni  accessorie
previste  nel  presente  titolo  la  Banca  d'Italia  considera  ogni
circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del  fatto  che
il destinatario della sanzione sia persona  fisica  o  giuridica,  le
seguenti, ove pertinenti: 
    a) gravita' e durata della violazione; 
    b) grado di responsabilita'; 
    c) capacita' finanziaria del responsabile della violazione; 
    d)  entita'  del  vantaggio  ottenuto  o  delle  perdite  evitate
attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile; 
    e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la  violazione,  nella
misura in cui il loro ammontare sia determinabile; 
    f) livello di cooperazione del responsabile della violazione  con
la Banca d'Italia; 
    g)  precedenti  violazioni  in  materia  bancaria  o  finanziaria
commesse da parte del medesimo soggetto; 
    h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione.)) 
                         Art. 144-quinquies 
 
(( (Sanzioni  per  violazioni  di  disposizioni  dell'Unione  europea
                    direttamente applicabili).)) 
 
  ((1. Nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni  richiamate
agli articoli 139, 140, 144,  144-bis  e  144-ter,  le  sanzioni  ivi
previste si applicano, nella misura e con le modalita' stabilite  nel
presente titolo, anche in caso di inosservanza del regolamento UE  n.
575/2013, delle relative norme  tecniche  di  regolamentazione  e  di
attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi degli  articoli
10 e 15  del  regolamento  (CE)  n.  1093/2010,  ovvero  in  caso  di
inosservanza degli atti dell'ABE direttamente applicabili ai soggetti
vigilati adottati ai sensi di quest'ultimo regolamento.)) 
                           Art. 144-sexies 
 
                    (( (Obbligo di astensione).)) 
 
  ((1.  I  soci  e  gli  amministratori  che  violano  l'obbligo   di
astensione di cui all'articolo 53, comma  4,  secondo  periodo,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  50.000  a
euro 150.000.)) 
                          Art. 144-septies 
 
       (( (Applicazione delle sanzioni nell'ambito del MVU).)) 
 
  ((1. Il presente articolo si applica in caso di violazioni commesse
dai soggetti significativi o dai loro soci, esponenti o personale  in
materie inerenti l'esercizio dei compiti attribuiti  alla  BCE  dalle
disposizioni del MVU. 
  2. Con riferimento ai  soggetti  indicati  al  comma  1,  la  Banca
d'Italia puo'  applicare  le  sanzioni  amministrative  previste  nel
presente Titolo esclusivamente su richiesta della BCE, quando ricorre
una o piu' delle seguenti condizioni: 
    a) la violazione ha ad oggetto  disposizioni  diverse  da  quelle
dell'Unione europea direttamente applicabili; 
    b) la sanzione e' diretta a persone fisiche,  nei  casi  previsti
dagli articoli 139, 140, 144-ter, 144-quinquies e 144-sexies; 
    c) la sanzione ha natura non pecuniaria. 
  3. Nei casi indicati al comma  2,  la  procedura  sanzionatoria  si
svolge secondo quanto  previsto  dall'articolo  145.  La  conclusione
della procedura ed il suo esito sono comunicati tempestivamente  alla
BCE. 
  4. La Banca d'Italia  puo'  chiedere  alla  BCE  di  formulare  una
richiesta di avvio di procedura sanzionatoria ai sensi del comma 2. 
  5. L'applicazione delle sanzioni per le violazioni dei  regolamenti
e delle decisioni della BCE e' riservata alla stessa BCE, sia  per  i
soggetti significativi sia per quelli meno significativi, nei casi  e
secondo  le  modalita'  stabiliti  dalle   disposizioni   dell'Unione
europea.)) 

((Capo VI
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE))

                              Art. 145 
                       Procedura sanzionatoria 
 
  ((1.  Per  le  violazioni  previste  nel  presente  titolo  cui  e'
applicabile una sanzione amministrativa, la Banca d'Italia contestati
gli addebiti ai soggetti  interessati,  tenuto  conto  del  complesso
delle informazioni raccolte, applica le  sanzioni  con  provvedimento
motivato. I soggetti interessati possono, entro trenta  giorni  dalla
contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale
in  sede  di  istruttoria,  cui   possono   partecipare   anche   con
l'assistenza di un avvocato.)) 
  ((1-bis. Il procedimento sanzionatorio e' retto  dai  principi  del
contraddittorio,  della  conoscenza  degli  atti  istruttori,   della
verbalizzazione nonche' della distinzione tra funzioni istruttorie  e
funzioni decisorie.)) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. 
  ((3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni  previste  dal
presente titolo e' pubblicato senza ritardo e per estratto  sul  sito
web della Banca d'Italia. Nel caso in cui avverso il provvedimento di
applicazione della sanzione sia  adita  l'autorita'  giudiziaria,  la
Banca d'Italia menziona l'avvio  dell'azione  giudiziaria  e  l'esito
della stessa nel proprio sito web a margine della  pubblicazione.  La
Banca d'Italia, tenuto conto della natura della  violazione  e  degli
interessi coinvolti, puo'  stabilire  modalita'  ulteriori  per  dare
pubblicita' al provvedimento, ponendo  le  relative  spese  a  carico
dell'autore della violazione.)) 
  ((3-bis. Nel provvedimento di applicazione della sanzione la  Banca
d'Italia dispone la pubblicazione in forma anonima del  provvedimento
sanzionatorio quando quella ordinaria: 
    a)  abbia  ad  oggetto  dati  personali  ai  sensi  del   decreto
legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  la  cui  pubblicazione  appaia
sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata; 
    b)  possa  comportare  rischi  per  la  stabilita'  dei   mercati
finanziari o pregiudicare lo svolgimento  di  un'indagine  penale  in
corso; 
    c)  possa  causare  un  pregiudizio  sproporzionato  ai  soggetti
coinvolti, purche' tale pregiudizio sia determinabile.)) 
  ((3-ter. Se le situazioni descritte nel comma 3-bis hanno carattere
temporaneo, la pubblicazione e' effettuata quando queste sono  venute
meno.)) 
  ((4. Contro il provvedimento che applica  la  sanzione  e'  ammesso
ricorso alla corte di appello di Roma. Il ricorso  e'  notificato,  a
pena di decadenza, alla Banca d'Italia nel termine di  trenta  giorni
dalla comunicazione  del  provvedimento  impugnato,  ovvero  sessanta
giorni se il ricorrente  risiede  all'estero,  ed  e'  depositato  in
cancelleria, unitamente ai documenti offerti  in  comunicazione,  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. (62) ((64)) 
  ((6. Il Presidente  della  corte  di  appello  designa  il  giudice
relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica  per  la  discussione
dell'opposizione. Il decreto e' notificato alle parti  a  cura  della
cancelleria almeno  sessanta  giorni  prima  dell'udienza.  La  Banca
d'Italia deposita memorie e documenti nel  termine  di  dieci  giorni
prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta
senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con  ordinanza
ricorribile  per  cassazione,  dichiara  il  ricorso   improcedibile,
ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.)) 
  ((7. All'udienza, la Corte di appello dispone, anche  d'ufficio,  i
mezzi di prova che ritiene necessari, nonche'  l'audizione  personale
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le  parti
procedono  alla  discussione  orale  della  causa.  La  sentenza   e'
depositata in cancelleria entro sessanta giorni.  Quando  almeno  una
delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione  anticipata  del
dispositivo rispetto alla  sentenza,  il  dispositivo  e'  pubblicato
mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni  dall'udienza
di discussione.)) 
  ((7-bis.  Con  la  sentenza  la  Corte  d'Appello  puo'   rigettare
l'opposizione,  ponendo  a  carico  dell'opponente   le   spese   del
procedimento, o accoglierla,  annullando  in  tutto  o  in  parte  il
provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.)) 
  ((8. Copia della sentenza e' trasmessa, a  cura  della  cancelleria
della corte di appello, alla Banca  d'Italia,  anche  ai  fini  della
pubblicazione prevista dal comma 3.)) 
  9. Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo  si
provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalita' previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre  1973,  n.  602,
come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.  ((I
proventi  derivanti  dalle  sanzioni  previste  dal  presente  titolo
affluiscono al bilancio dello Stato.)) 
  10.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72)). 
  11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal  presente
titolo non si applicano le disposizioni contenute ((negli articoli 6,
10, 11 e)) 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (38) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile
2014, n. 94 (in G.U.  1a  s.s.  23/04/2014,  n.  18),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4,  comma  1,  numero  17),
dell'Allegato 4 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in  cui
abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del presente decreto. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72, ha disposto(con  l'art.  1,  comma
53, lettera f)) che "al comma 5 le parole:  «decreto  motivato»  sono
sostituite dalle seguenti: «ordinanza non impugnabile.»". 
                            Art. 145-bis. 
                        Procedure contenziose 
 
  1. I provvedimenti sanzionatori emessi dagli Organismi di cui  agli
articoli  112-bis,  113  e  128-duodecies  sono  disposti  con   atto
motivato, previa contestazione degli  addebiti  agli  interessati  da
effettuarsi entro centoventi giorni  dall'accertamento  ovvero  entro
duecentoquaranta giorni se l'interessato ha la sede  o  la  residenza
all'estero   e   valutate   le   deduzioni   da   essi    presentate,
rispettivamente, nei  successivi  quarantacinque  e  novanta  giorni.
Nello stesso termine gli interessati  possono  altresi'  chiedere  di
essere sentiti personalmente. 
((2. La tutela giurisdizionale davanti al giudice  amministrativo  e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.)) 
  3. ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
((4. Copia della sentenza del tribunale amministrativo  regionale  e'
trasmessa,  a  cura  delle  parti,  all'Organismo   ai   fini   della
pubblicazione, per estratto.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                            Art. 145-ter. 
       (( (Comunicazione all'ABE sulle sanzioni applicate).)) 
 
  ((1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni  amministrative
applicate  ai  sensi  del  presente  titolo,  ivi   comprese   quelle
pubblicate in forma anonima, nonche'  le  informazioni  ricevute  dai
soggetti  interessati  sulle  azioni  da  essi  avviate   avverso   i
provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.)) 
                          Art. 145-quater. 
                 (( (Disposizioni di attuazione).)) 
 
  ((1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  attuazione  del
presente titolo.)) 

TITOLO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                            Articolo 146 
             (( (Sorveglianza sul sistema dei pagamenti) 
  1. La Banca d'Italia  esercita  la  sorveglianza  sul  sistema  dei
pagamenti avendo riguardo al suo  regolare  funzionamento,  alla  sua
affidabilita' ed efficienza  nonche'  alla  tutela  degli  utenti  di
servizi di pagamento. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  la  Banca  d'Italia,  nei
confronti  dei  soggetti  che  emettono  o  gestiscono  strumenti  di
pagamento, prestano  servizi  di  pagamento,  gestiscono  sistemi  di
scambio,   di   compensazione   e   di   regolamento   o   gestiscono
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete, puo': 
    a) richiedere la comunicazione, anche periodica, con le modalita'
e i termini da essa stabiliti, di dati,  notizie,  atti  e  documenti
concernenti l'attivita' esercitata; 
    b) emanare disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: 
      1) il contenimento dei rischi che possono inficiare il regolare
funzionamento,  l'affidabilita'  e  l'efficienza  del   sistema   dei
pagamenti; 
      2) l'accesso dei prestatori di servizi di pagamento ai  sistemi
di  scambio,  di  compensazione  e  di   regolamento   nonche'   alle
infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete; 
      3) il funzionamento,  le  caratteristiche  e  le  modalita'  di
prestazione dei servizi offerti; 
      4) gli assetti  organizzativi  e  di  controllo  relativi  alle
attivita' svolte nel sistema dei pagamenti; 
    c) disporre  ispezioni,  chiedere  l'esibizione  di  documenti  e
prenderne copia  al  fine  di  verificare  il  rispetto  delle  norme
disciplinanti la corretta esecuzione dei servizi di pagamento nonche'
di ogni disposizione e provvedimento emanati ai  sensi  del  presente
articolo; 
    d) adottare per le materie  indicate  alla  lettera  b),  ove  la
situazione lo richieda, provvedimenti specifici volti a  far  cessare
le infrazioni accertate o a  rimuoverne  le  cause,  ivi  inclusi  il
divieto di effettuare determinate operazioni e la  restrizione  delle
attivita' dei soggetti sottoposti a sorveglianza  nonche',  nei  casi
piu' gravi, la sospensione dell'attivita'. 
  3. Nei confronti dei soggetti che emettono o  gestiscono  strumenti
di pagamento e di quelli che  prestano  servizi  di  pagamento  resta
fermo quanto previsto ai sensi degli articoli 51, 53, 54, 66, 67, 68,
78, 79, 114-quater, 114-quaterdecies e del titolo VI. 
  4. La Banca d'Italia partecipa all'esercizio dei  poteri  conferiti
al SEBC in materia di sistemi di pagamento.)) 
                              Art. 147 
               Altri poteri delle autorita' creditizie 
 
  1. Le autorita' creditizie continuano a esercitare,  nei  confronti
di tutte le banche che operano nel  territorio  della  Repubblica,  i
poteri previsti dall'art. 32,  primo  comma,  lettere  d)  ed  f),  e
dall'art. 35, secondo comma, lettera b), del regio  decreto-legge  12
marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni. 
                              Art. 148 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 10 MARZO 1998, N. 43)) ((8))((11)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, e  agli
articoli 6, 7,  comma  1,  e  8  del  presente  decreto,  nonche'  le
corrispondenti  modifiche  dello  statuto   della   Banca,   di   cui
all'articolo 10, comma 1, entrano in vigore alla data in cui l'Italia
adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il Decreto 28 settembre  1998  (in  G.U.  1/10/1998,  n.  229)  nel
modificare  l'art.  6  del  D.Lgs.  10  marzo   1998,   n.   43,   ha
conseguentmente  disposto  (con  l'art.  1,  comma  2)   la   proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal  29
marzo 1998 al 1 gennaio 1999. 
                              Art. 149 
                           Banche popolari 
 
  1. Le banche  popolari  esistenti  alla  data  del  20  marzo  1992
adeguano, entro cinque anni da tale data, il  valore  nominale  delle
loro azioni a quello stabilito dal comma 2 dell'art. 29. 
  2. I soci delle banche popolari che alla data  del  20  marzo  1992
partecipavano al capitale sociale in misura compresa  tra  il  limite
previsto dal comma 2 dell'art.  30  e  il  valore  nominale  di  lire
quindici milioni possono continuare a detenere le relative azioni. 
  3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  i  consorzi  economici  a   garanzia   limitata
esercenti attivita' bancaria, devono  trasformarsi  in  societa'  per
azioni o in banca popolare ovvero deliberare fusioni  con  banche  da
cui risultino societa' per azioni o banche popolari. Le deliberazioni
assembleari sono assunte con le maggioranze  previste  dagli  statuti
per le modificazioni statutarie;  quando,  in  relazione  all'oggetto
delle modificazioni, gli statuti prevedono maggioranze differenziate,
si applica quella meno elevata. E' fatto salvo il diritto di  recesso
dei soci. 
                              Art. 150 
                    Banche di credito cooperativo 
 
  1. Le banche di credito cooperativo costituite anteriormente al  1›
gennaio 1993 possono  mantenere  l'originaria  denominazione  purche'
integrata dall'espressione "credito cooperativo". 
  2. Le banche indicate nel comma 1 si uniformano a  quanto  previsto
dagli articoli 33, comma 1, 34, commi 1 e  2,  e  35,  comma  2,  del
presente decreto legislativo entro il 1› gennaio  1997.  Le  relative
modificazioni statutarie sono deliberate con le maggioranze  previste
dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
  3. Le  banche  di  credito  cooperativo  costituite  prima  del  22
febbraio  1992  non  sono  tenute  ad  adeguarsi  alle   prescrizioni
dell'art. 33, comma 4, relative al limite minimo del valore  nominale
delle azioni. 
  4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge  31  gennaio  1992,  n.  59,
cosi'  come  sostituito  dal  comma  9  dell'art.  42   del   decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, e' sostituito dal seguente: "3. 
Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9,
11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4,  e  21,  commi  1  e  2,  della
presente legge.". 
  5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto
dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche  di  credito
cooperativo che, a fine esercizio 1992, abbiano in essere impieghi  a
non soci in misura eccedente quella consentita. 
  6. Le disposizioni dettate dall'art. 37 si  applicano  a  decorrere
dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1993. Le  rela-
tive modificazioni statutarie  sono  deliberate  con  le  maggioranze
previste dagli statuti per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. 
                            Art. 150-bis 
             Disposizioni in tema di banche cooperative. 
 
  ((1. Alle  banche  di  credito  cooperativo  non  si  applicano  le
seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo  comma,  2513,
2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo,  secondo,
terzo e quarto comma, 2527, secondo e  terzo  comma,  2528,  terzo  e
quarto comma, 2530 secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  2538,
secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma,  2540,  secondo
comma, 2541, 2542 quarto comma, 2543 primo e secondo comma, 2545-bis,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies,
terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.)) 
  2. Alle banche popolari non si applicano le  seguenti  disposizioni
del codice civile: 2349,  secondo  comma,  2512,  2513,  2514,  2519,
secondo comma, 2522, 2525, primo,  secondo,  terzo  e  quarto  comma,
2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo  comma,  secondo
periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e  quarto
comma,  2543,  primo  e   secondo   comma,   2545-bis,   2545-quater,
2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma,
2545-terdecies,       2545-quinquiesdecies,        2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies. 
  2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma,
del codice civile, gli statuti delle banche popolari  determinano  il
numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad  un  socio;
in ogni caso, questo numero non e' inferiore a 10 e non e'  superiore
a 20. 
  3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad  applicarsi  le
disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
in quanto compatibili. 
  4. Lo statuto delle  banche  di  credito  cooperativo  contiene  le
clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile. 
  ((5. Nei casi di fusione e  trasformazione  previsti  dall'articolo
36, nonche' di cessione di rapporti giuridici in blocco  e  scissione
da cui risulti una banca costituita in forma di societa' per  azioni,
restano fermi gli effetti di  devoluzione  del  patrimonio  stabiliti
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)).((67)) 
  6. L'atto costitutivo delle  banche  popolari  e  delle  banche  di
credito cooperativo puo'  prevedere,  determinandone  i  criteri,  la
ripartizione  di   ristorni   ai   soci   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2545-sexies del codice civile. 
  7. Il termine per  l'adeguamento  degli  statuti  delle  banche  di
credito  cooperativo  alle  nuove  disposizioni   del   comma   2-bis
dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla
L. 8 aprile 2016, n. 49, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-bis)  che
"In deroga a quanto previsto  dall'articolo  150-bis,  comma  5,  del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, la devoluzione non  si
produce per le banche di  credito  cooperativo  che,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  presentino  alla   Banca   d'Italia,   ai   sensi
dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385  del  1993,  istanza,
anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad
una medesima  societa'  per  azioni,  anche  di  nuova  costituzione,
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria, purche'  la  banca
istante o, in caso di istanza  congiunta,  almeno  una  delle  banche
istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto
superiore a duecento milioni di euro, come  risultante  dal  bilancio
riferito a tale data, su cui il revisore  contabile  ha  espresso  un
giudizio senza rilievi". 
                            Art. 150-ter 
(Disposizioni  in  tema  di  partecipazione  a  banche   di   credito
                            cooperativo). 
 
  ((01. Le banche di credito cooperativo emettono le azioni  previste
dall'articolo 2526 del codice civile nei casi e nei modi previsti dal
presente articolo.)) 
  1. Alle banche di credito cooperativo che versino in una situazione
di   inadeguatezza   patrimoniale,   ovvero   siano   sottoposte   ad
amministrazione straordinaria ((...)) e' consentita, previa  modifica
dello statuto sociale ((...)), l'emissione di azioni di finanziamento
di cui all'articolo 2526 del codice civile. 
  ((2. L'emissione delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia e, fatto salvo quanto  previsto  dal
comma 4-bis, esse sono sottoscrivibili solo da parte dei  sistemi  di
garanzia istituiti tra banche di  credito  cooperativo  e  dei  fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della  cooperazione,  di
cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in deroga  ai  limiti  di  cui
all'articolo 34, commi 2 e 4.)) 
  ((3. I diritti patrimoniali e  amministrativi,  spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, e  all'articolo  34,
comma 3, del presente decreto, sono stabiliti dallo  statuto,  ma  ad
essi spetta comunque il diritto di designare uno  o  piu'  componenti
dell'organo amministrativo ed il presidente dell'organo che svolge la
funzione di controllo.)) 
  ((4.  I  sottoscrittori  delle  azioni  di  finanziamento   possono
chiedere il rimborso del valore nominale delle azioni e, ove versato,
del  sovrapprezzo.  L'organo  amministrativo,  sentito  l'organo  che
svolge la funzione di controllo, delibera sulla richiesta di rimborso
avendo  riguardo  alla  situazione  di  liquidita',   finanziaria   e
patrimoniale  attuale  e   prospettica   della   banca   di   credito
cooperativo.  L'efficacia  della  delibera   e'   condizionata   alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia.)) 
  ((4-bis. Le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2  e  4,  anche  dalla
capogruppo  del  gruppo  bancario  cooperativo   a   cui   appartiene
l'emittente. In tal caso, l'emissione e' consentita anche  fuori  dei
casi  indicati  al  comma  1,  si  applicano  i  commi  3   e   4   e
l'autorizzazione della  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  comma  4  ha
riguardo alla situazione di liquidita',  finanziaria  e  patrimoniale
attuale e prospettica della  singola  banca  di  credito  cooperativo
emittente e del gruppo nel suo complesso. 
  4-ter. Le azioni di cui al presente  articolo  non  possono  essere
cedute  con  effetto  verso  la  societa',  se  la  cessione  non  e'
autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542,
secondo comma e terzo comma,  secondo  periodo,  2543,  terzo  comma,
2544, secondo  comma,  primo  periodo,  e  terzo  comma,  del  codice
civile.)) 
                              Art. 151 
                      Banche pubbliche residue 
 
  1. L'operativita', l'organizzazione e il funzionamento delle banche
pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo,
dagli statuti e dalle altre norme in questi richiamate. 
                              Art. 152 
                 Casse comunali di credito agrario e 
           Monti di credito su pegno di seconda categoria 
 
  1. Entro il 1› gennaio 1996 le casse comunali di credito agrario  e
i monti di credito su pegno di seconda categoria che  non  raccolgono
risparmio tra il pubblico devono assumere iniziative che portino alla
cessazione  dell'esercizio  dell'attivita'  creditizia  ovvero   alla
estinzione degli enti stessi. Trascorso tale termine  le  casse  e  i
monti che non abbiano provveduto sono posti in liquidazione. 
  2. Fino all'adozione delle misure previste dal comma 1, i monti  di
seconda categoria  che  non  raccolgono  risparmio  tra  il  pubblico
continuano a esercitare l'attivita' di credito su pegno. A tali  enti
si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo. 
                              Art. 153 
      Disposizioni relative a particolari operazioni di credito 
 
  1. Fino all'emanazione  delle  disposizioni  della  Banca  d'Italia
previste dall'art. 38, comma 2, continua ad applicarsi in materia  la
disciplina dettata dalle norme previgenti. 
  2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle  fondiarie,  ancorche'
abrogate,  continuano   a   essere   applicate   alle   cartelle   in
circolazione, a eccezione delle norme che prevedono interventi  della
Banca d'Italia. 
  3. Gli enti  non  bancari  abilitati  a  effettuare  operazioni  di
credito agrario continuano a esercitarlo con le limitazioni  previste
nei rispettivi provvedimenti autorizzativi. 
  4. Quando nelle  norme  statali  e  regionali  sono  richiamate  le
disposizioni  del  regio  decreto-legge  29  luglio  1927,  n.  1509,
convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1928,  n.  1760,  e
del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive  modificazioni
e integrazioni, dette disposizioni continuano a  integrare  le  norme
suddette che a esse fanno riferimento. 
  5. Fino alla stipulazione delle convenzioni previste  dall'art.  47
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
assegnazione e gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia. 
                              Art. 154 
                   Fondo interbancario di garanzia 
 
  1. Al fondo, alla sezione speciale e alla sezione di  garanzia  per
il credito peschereccio,  previsti  dall'art.  45,  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 601. 
                              Art. 155 
 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. 141 
                             (37) ((38)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (37)
Il  D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha disposto (con l'art. 10, comma
7)  che  "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto
legislativo,  sono abrogati gli elenchi previsti dagli articoli 113 e
155,  comma  5,  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
cancellati i soggetti ivi iscritti".

-------------


    
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  7,
comma 3 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
10, comma 7) che "Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo  sono  soppressi  gli  elenchi  previsti   dagli
articoli 113 e 155, comma 5  del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e  cancellati  i
soggetti ivi iscritti". 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 156 
                Modifica di disposizioni legislative 
 
  1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.  143,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 10 (Doveri del collegio sindacale). - 1. Ferme le  disposizioni
del  codice  civile  e  delle  leggi  speciali,   i   sindaci   degli
intermediari di cui all'art. 4 vigilano sull'osservanza  delle  norme
contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e  le  contestazioni
del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di  cui  al
capo I del presente decreto  sono  trasmessi  in  copia  entro  dieci
giorni  al  ((Ministro  dell'economia  e  delle  finanze)).  L'omessa
trasmissione e' punita con la reclusione fino a  un  anno  e  con  la
multa da lire duecentomila a lire due milioni.". 
  2. La lettera c) dell'art. 1, comma  1,  della  legge  21  febbraio
1991, n. 52, e' sostituita dalla seguente: 
"c) il cessionario  e'  una  banca  o  un  intermediario  finanziario
disciplinato dal testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della  legge  19
febbraio 1992, n. 142, il cui  oggetto  sociale  preveda  l'esercizio
dell'attivita' di acquisto di crediti d'impresa.". 
  3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, e'
sostituito dal seguente: 
"Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9,  primo  comma,
e'  applicabile  la  sanzione  amministrativa   pecuniaria   prevista
dall'art. 144, comma 1,  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma  2,  della
legge 19 febbraio 1992, n. 142. Si applica l'art.  145  del  medesimo
testo unico. 
  4. L'articolo 213 del regio decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e'
sostituito dal seguente: 
"Articolo 213. - Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla
scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme
contenute negli articoli 529  e  seguenti  del  codice  di  procedura
civile,  ovvero  con  altro  procedimento  proposto   dall'agente   e
approvato dall'autorita' di pubblica sicurezza.". 
  5. Il comma 3 dell'articolo 4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' sostituito dal seguente: 
"3. Le banche e  gli  altri  intermediari  finanziari  effettuano  le
operazioni valutarie e in cambi  nel  rispetto  delle  norme  che  li
disciplinano.'". 
  6.  L'articolo  58  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  e'
sostituito dal seguente: 
"Articolo 58 (Obbligazioni  delle  societa'  cooperative).  -  1.  Le
societa' cooperative emittenti obbligazioni ai sensi dell'articolo 11
del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,  sono  sottoposte
alle disposizioni degli articoli 2411 e seguenti del codice civile e,
ove ne ricorrano i presupposti, all'obbligo di certificazione secondo
le modalita' previste dall'articolo  15,  comma  2,  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, nonche' a quanto previsto dagli articoli  114  e
115 del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  in  quanto
compatibili con la legislazione cooperativa.". 
  7. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge  26  novembre  1993,  n.
489, le parole: ''sentita la Banca d'Italia'' sono soppresse. 
                              Art. 157 
       Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 
 
  1. L'art. 1 del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le  disposizioni  del  presente
decreto si applicano: 
    a) alle banche; 
    b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo  1983,
n. 77; 
    c)  alle  societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi  bancari
iscritti nell'albo; 
    d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; 
    e) ai soggetti operanti  nel  settore  finanziario  previsti  dal
titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992,
n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre  attivita'  finanziarie
indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 
  2. Il ((Ministro dell'economia e delle Finanze)) con riferimento ai
soggetti previsti nel comma 1,  lettera  e),  stabilisce  criteri  di
esclusione dall'applicazione del  presente  decreto  con  particolare
riguardo all'incidenza dell'attivita'  di  carattere  finanziario  su
quella  complessivamente  svolta,  ai  soggetti  nei  cui   confronti
l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o  meno  del
portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche
di redazione disomogenei ai fini della predisposizione  del  bilancio
consolidato. 
  3. Ai fini del  presente  decreto,  l'attivita'  di  assunzione  di
partecipazioni al fine di  successivi  smobilizzi  e'  in  ogni  caso
considerata attivita' finanziaria. 
  4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti  dal
comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 
  5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991,  n.  1,
le norme previste dal presente decreto sono attuate,  avuto  riguardo
alla  specialita'  della   disciplina   della   legge   stessa,   con
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB).". 
  2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.
87, e' sostituito dal seguente: 
"3. Ai fini del presente decreto il controllo ricorre  nelle  ipotesi
previste dall'art. 59, comma 1, lettera a),  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia.". 
  3. L'art. 5 del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  87,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 5 (Poteri delle autorita). - 1. Gli enti creditizi e finanziari
si  attengono  alle  disposizioni  che  la   Banca   d'Italia   emana
relativamente alle forme tecniche, su  base  individuale  e  su  base
consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei  conti  destinate  al
pubblico nonche' alle modalita'  e  ai  termini  della  pubblicazione
delle situazioni dei conti. 
2. I poteri conferiti dal  comma  1  sono  esercitati  anche  per  le
modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle  forme  tecniche
stabilite  dal  presente  decreto  nonche'  per  l'adeguamento  della
disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei  principi  e
degli orientamenti comunitari. 
3. Nel caso dei soggetti operanti nel  settore  finanziario  iscritti
nell'elenco speciale previsto dall'art. 107  del  testo  unico  delle
leggi in materia bancaria e creditizia,  le  istruzioni  della  Banca
d'Italia sono  emanate  d'intesa  con  la  CONSOB.  Per  le  societa'
previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della  Banca
d'Italia sono emanate sentita la CONSOB.  Per  le  societa'  previste
dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni  sono  emanate  dalla
Banca  d'Italia  d'intesa  con  la  CONSOB,   tenendo   conto   della
specialita' della disciplina della legge stessa. 
4. Gli atti emanati nell'esercizio dei poteri previsti  dal  presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.". 
  4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87, e' sostituito dal seguente: 
"3. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  in  ogni  caso  alle
societa' e agli enti finanziari  che  rientrano  nei  gruppi  bancari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle  leggi
in materia bancaria e creditizia.". 
  5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87, e' sostituito dal seguente: 
"1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18, le  partecipazioni
in  imprese  controllate  e  quelle   sulle   quali   e'   esercitata
un'influenza notevole possono essere valutate, con riferimento a  una
o a piu' tra dette imprese, secondo il metodo indicato  nel  presente
articolo. Si ha  influenza  notevole  quando  l'impresa  partecipante
disponga di  almeno  un  quinto  dei  diritti  di  voto  esercitabili
nell'assemblea ordinaria della partecipata.". 
  6.  La  lettera  b),  del  comma  1,  dell'art.  23,  del   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e' sostituita dalla seguente: 
"b) l'elenco delle imprese  controllate  e  di  quelle  sottoposte  a
influenza  notevole  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  1,   possedute
direttamente o per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta
persona, indicando per ciascuna la denominazione, la sede,  l'importo
del patrimonio netto, l'utile  o  la  perdita  dell'ultimo  esercizio
chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in bilancio;". 
  7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87, e' abrogato. 
  8. L'art. 25 del decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  87,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 25 (Impresa capogruppo). - 1.  Agli  effetti  dell'art.  24  e'
impresa capogruppo: 
    a) l'ente creditizio o la societa' finanziaria capogruppo  di  un
gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art.  64  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; 
    b) l'ente finanziario che controlla imprese di cui  all'art.  28,
comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua  volta  controllato  da
enti creditizi  e  finanziari  tenuti  alla  redazione  del  bilancio
consolidato. 
2. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti e  le  societa'
che abbiano emesso titoli quotati in borsa.". 
  9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.
87, e' abrogato. 
  10. L'art. 26, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' sostituito dal seguente: 
"5. Le imprese capogruppo  di  cui  all'art.  25  che  operino  anche
secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del
presente articolo sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti delle banche e
delle societa' finanziarie capogruppo  dei  gruppi  bancari  iscritti
nell'albo previsto dall'art.  64  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia  bancaria  e  creditizia.  Restano  salve   le   disposizioni
riguardanti gli enti e le societa' che abbiano emesso titoli  quotati
in borsa.". 
  11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
87, e' abrogato. 
  12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono incluse  nel
consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano  secondo
una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque  costituite,
purche' queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie: 
    a) enti creditizi e finanziari; 
    b)  imprese  che  esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente,
attivita' strumentale, come definita dall'art. 59, comma  1,  lettera
c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. 
2. L'ente creditizio o  la  societa'  finanziaria  capogruppo  di  un
gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art.  64  del  testo
unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  include  nel
consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso.". 
  13. L'art. 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art. 45 (Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Per la violazione
dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo  II,  sezioni  I,
II, III e V; delle disposizioni  del  capo  III,  sezioni  II  e  IV;
dell'art. 41 del capo IV; degli articoli 42, comma 1,  43  e  46  del
capo V, nonche' degli atti  di  cui  all'art.  5  e'  applicabile  la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici  milioni  a  lire
novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono  funzioni  di
amministrazione,  direzione  e  controllo   in   enti   creditizi   e
finanziari. 
2. Si applica l'art. 145 del  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia. 
3. Con riferimento ai soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera
e), i commi 1 e 2 del presente articolo si applicano  solo  a  quelli
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo  unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia.". 
                              Art. 158 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 23 LUGLIO 1996, N. 415 )) 
                              Art. 159 
                     Regioni a statuto speciale 
 
  1. Le valutazioni di vigilanza sono riservate alla Banca d'Italia. 
  2. Nei casi in cui i provvedimenti previsti dagli articoli 14,  31,
36, 56 e 57 sono attribuiti alla competenza delle regioni,  la  Banca
d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante. 
  3. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia'
emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonche' dagli  articoli  15,
16, 26 e 47. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti,  in
base alle norme di attuazione dei rispettivi  statuti,  poteri  nelle
materie disciplinate dalla direttiva 2013/36/UE, provvedono a emanare
norme di  recepimento  della  direttiva  stessa  nel  rispetto  delle
disposizioni  di  principio  non  derogabili  contenute   nei   commi
precedenti. 
  ((4-bis. Le competenze delle regioni di cui  al  presente  articolo
sono esercitate nei limiti derivanti dalle disposizioni del MVU e  in
armonia con esse.)) 
                            Art. 159-bis 
      (( (Informazioni da inserire nei piani di risanamento).)) 
 
  ((1. Fino all'emanazione dei  provvedimenti  della  Banca  d'Italia
previsti dall'articolo 69-quater, comma 3, e 69-quinquies, comma 4, i
piani di risanamento individuali o  di  gruppo  riportano  almeno  le
seguenti informazioni: 
    a) una sintesi  degli  elementi  fondamentali  del  piano  e  una
sintesi della capacita' complessiva di risanamento; 
    b) una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla banca o
al gruppo bancario dopo l'ultimo piano di risanamento; 
    c) un piano di comunicazione e informazione pubblica che  delinea
in che modo la  banca  o  capogruppo  intende  gestire  le  eventuali
reazioni negative del mercato; 
    d) una gamma di azioni sul capitale e sulla liquidita' necessarie
per mantenere o ripristinare l'equilibrio patrimoniale e  finanziario
della banca o del gruppo bancario nel suo complesso e  delle  singole
banche che ne fanno parte; 
    e) una stima dei tempi  necessari  per  l'esecuzione  di  ciascun
aspetto sostanziale del piano; 
    f)  una  descrizione  dettagliata  degli  eventuali   impedimenti
sostanziali all'esecuzione efficace e  tempestiva  del  piano  tenuto
conto anche dell'impatto sul resto  del  gruppo,  sulla  clientela  e
sulle controparti; 
    g) l'individuazione delle funzioni essenziali; 
    h) una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il
valore e la trasferibilita' delle linee di business principali, delle
operazioni e delle attivita' dell'ente; 
    i)  una  descrizione  dettagliata  delle  modalita'  con  cui  la
pianificazione  del  risanamento  e'  integrata  nella  struttura  di
governo societario della banca o della capogruppo; 
    l) una descrizione dettagliata delle politiche  e  procedure  che
disciplinano   l'approvazione   del   piano    di    risanamento    e
l'identificazione delle persone  responsabili  della  preparazione  e
dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione; 
    m) dispositivi e misure per conservare  o  ripristinare  i  fondi
propri della banca o del gruppo bancario; 
    n) dispositivi e misure intesi a garantire  che  la  banca  o  la
capogruppo abbia un accesso adeguato  a  fonti  di  finanziamento  di
emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidita'; 
    o)  una  valutazione  delle  garanzie  reali  disponibili  e  una
valutazione della possibilita' di trasferire liquidita'  tra  entita'
del gruppo e linee di  business,  affinche'  la  banca  o  il  gruppo
bancario possa continuare a svolgere le proprie funzioni e rispettare
i propri obblighi; 
    p) dispositivi e misure intesi a ridurre il  rischio  e  la  leva
finanziaria; 
    q) dispositivi e misure per ristrutturare le passivita'; 
    r) dispositivi e misure per ristrutturare le linee di business; 
    s) dispositivi e misure necessari per assicurare  la  continuita'
dell'accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari; 
    t) dispositivi e misure necessari per assicurare  la  continuita'
del funzionamento dei processi operativi della  banca  o  del  gruppo
bancario, compresi infrastrutture e servizi informatici; 
    u) dispositivi preparatori per agevolare la vendita di  attivita'
o di linee di business in tempi  adeguati  per  il  ripristino  della
solidita' finanziaria; 
    v) altre azioni o strategie di gestione intese a ripristinare  la
solidita' finanziaria nonche' effetti  finanziari  previsti  di  tali
azioni o strategie; 
    z) misure preparatorie che la banca o la capogruppo ha attuato  o
intende attuare al  fine  di  agevolare  l'attuazione  del  piano  di
risanamento,  comprese  le  misure  necessarie  per  consentire   una
ricapitalizzazione tempestiva della banca o del gruppo bancario; 
    aa) un quadro di indicatori nel quale siano identificati  i  casi
in cui possano essere adottate  le  azioni  opportune  riportate  nel
piano. 
  2. Il piano di  risanamento  indica  altresi'  le  modalita'  e  la
tempistica con cui, nelle situazioni previste dal piano, la  banca  o
il gruppo potrebbe chiedere di ricorrere a forme di assistenza  della
Banca centrale europea e identifica le attivita'  che,  a  tal  fine,
potrebbero essere considerate idonee quali garanzie. 
  3. Il piano di risanamento include infine le misure che la banca  o
il gruppo puo' adottare  qualora  sussistano  le  condizioni  per  un
intervento precoce a norma dell'articolo 69-octiesdecies.)) 
                              Art. 160 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 )) 
                              Art. 161 
                           Norme abrogate 
 
  1. Sono o restano abrogati: 
    il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646; 
    la legge 15 luglio 1906, n. 441; 
    il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472; 
    il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620; 
    il regio decreto-legge 2  settembre  1919,  n.  1709,  convertito
dalla legge 6 luglio 1922, n. 1158; 
    il regio decreto 9 aprile 1922, n. 932; 
    il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283; 
    il regio decreto-legge 15  dicembre  1923,  n.  3148,  convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473; 
    il regio decreto-legge 4 maggio 1924,  n.  993,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1926, n. 255; 
    il regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2063; 
    il regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1297,  convertito  dalla
legge 14 aprile 1927, n. 531; 
    il regio decreto-legge 7  settembre  1926,  n.  1511,  convertito
dalla legge 23 giugno 1927, n. 1107; 
    il regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito dalla
legge 23 giugno 1927, n. 1108; 
    il regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, convertito dalla
legge 22 dicembre 1927, n. 2537; 
    il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito  dalla
legge  5  luglio  1928,  n.  1760,  e  successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    il  decreto  ministeriale   23   gennaio   1928,   e   successive
modificazioni e integrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 3
del presente articolo; 
    il regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817,  convertito  dalla
legge 25 dicembre 1928, n. 3154; 
    il regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2307, convertito  dalla
legge 13 dicembre 1928, n. 3040; 
    il  regio  decreto  25  aprile  1929,  n.   967,   e   successive
modificazioni; 
    il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; 
    il regio decreto-legge 19 marzo 1931, n.  693,  convertito  dalla
legge 17 dicembre 1931, n. 1640; 
    il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 1932, n. 1581; 
    la legge 30 maggio 1932, n. 635; 
    il regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721,  convertito  dalla
legge 22 dicembre 1932, n. 1710; 
    la legge 30 maggio 1932, n. 805; 
    la legge 3 giugno 1935, n. 1281; 
    l'art. 9 della legge 13 giugno 1935, n. 1143; 
    il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1883, convertito  dalla
legge 9 gennaio 1936, n. 225; 
    il regio decreto-legge 12 marzo 1936,  n.  375,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  7  marzo  1938,  n.  141,  e  successive
modificazioni e integrazioni, fatta eccezione per il Titolo III e per
gli articoli 32, primo comma, lettere d) e f) e  35,  secondo  comma,
lettera b); 
    il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.  376,  convertito  dalla
legge 18 gennaio 1937, n. 169; 
    il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2008, convertito dalla
legge 4 gennaio 1937, n. 50; 
    il regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito  dalla
legge 20 dicembre 1937, n. 2352; 
    il  regio  decreto  26  agosto  1937,  n.  1706,   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 giugno 1938, n. 778; 
    la legge 7 aprile 1938, n. 378; 
    la legge 10 maggio 1938, n. 745, fatta eccezione per gli articoli
10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31; 
    il regio decreto-legge 3 giugno 1938, n.  883,  convertito  dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 86; 
    il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, fatta eccezione per gli
articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43,  44,  45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; 
    la legge 16 novembre 1939, n. 1797; 
    la legge 14 dicembre 1939, n. 1922; 
    la legge 21 maggio 1940, n. 657; 
    la legge 10 giugno 1940, n. 933; 
    il regio decreto 25 novembre 1940, n. 1955; 
    gli articoli 2766 e 2778,  numeri  3  e  9,  del  codice  civile,
approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262; 
    il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226; 
    il capo III del decreto legislativo luogotenenziale  28  dicembre
1944, n. 416; 
    i capi III  e  IV  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  28
dicembre 1944, n. 417; 
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto
1946, n. 76; 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
ottobre 1946, n. 244; 
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto
1946, n. 370; 
    il regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 453; 
    il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491; 
    il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, fatta eccezione per gli articoli 3, 4, 5 ((...)); 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  15
dicembre 1947, n. 1418; 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  15
dicembre 1947, n. 1419; 
    il decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  15
dicembre 1947, n. 1421; 
    il decreto legislativo 10 febbraio 1948,  n.  105,  e  successive
modificazioni; 
    il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569; 
    la legge 29 luglio 1949, n. 474; 
    la legge 22 giugno 1950, n. 445; 
    la legge 10 agosto 1950, n. 717; 
    la legge 17 novembre 1950, n. 1095; 
    la legge 27 novembre 1951, n. 1350; 
    i capi V e VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, fatta eccezione
per gli articoli 21, 37, 38, primo e secondo comma, 39, primo  comma,
40, primo comma, e 41, secondo comma; 
    la legge 11 dicembre 1952, n. 3093; 
    la legge 24 febbraio 1953, n. 101; 
    la legge 13 marzo 1953, n. 208; 
    la legge 11 aprile 1953, n. 298; 
    la legge 8 aprile 1954, n. 102; 
    la legge 31 luglio 1957, n. 742; 
    la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni  e
integrazioni, fatta eccezione per gli articoli 2,  quarto  comma,  3,
settimo comma, e 5; 
    l'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1958, n. 645; 
    la legge 21 luglio 1959, n. 607; 
    la legge 11 ottobre 1960, n. 1235; 
    la legge 23 ottobre 1960, n. 1320; 
    la legge 3 febbraio 1961, n. 39; 
    la legge 21 maggio 1961, n. 456; 
    la legge 27 giugno 1961, n. 562; 
    la legge 28 luglio 1961, n. 850; 
    la legge 24 novembre 1961, n. 1306; 
    la legge 30 aprile 1962, n. 265; 
    gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 25 novembre 1962, n. 1679; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre  1962,  n.
1907; 
    la legge 10 maggio 1964, n. 407; 
    la legge 5 luglio 1964, n. 627; 
    la legge 31 ottobre 1965, n. 1244; 
    la legge 11 maggio 1966, n. 297; 
    la legge 24 dicembre 1966, n. 1262; 
    gli articoli 6, 7, 8 e 16 della legge  6  agosto  1967,  n.  700,
nonche'  ogni  altra  disposizione  della  medesima  legge   relativa
all'organizzazione,  al  funzionamento   e   all'operativita'   della
"Sezione credito" della Banca nazionale delle comunicazioni; 
    l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800; 
    la legge 31 ottobre 1967, n. 1084; 
    la legge 28 ottobre 1968, n. 1178; 
    la legge 27 marzo 1969, n. 120; 
    l'art. 4 della legge 10 dicembre 1969, n. 970; 
    la legge 28 ottobre 1970, n. 866; 
    il decreto del Presidente della Repubblica  21  agosto  1971,  n.
896; la legge 26 ottobre 1971, n. 917; 
    la legge 3 dicembre 1971, n. 1033; 
    la legge 5 dicembre 1972, n. 848; 
    la legge 29 novembre 1973, n. 812; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 8  novembre  1973,  n.
916; 
    la legge 11 marzo 1974, n. 75; 
    la legge 14 agosto 1974, n. 392; 
    la legge 14 agosto 1974, n. 395; 
    gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 agosto  1975,  n.  376,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492; 
    l'art. 2 della legge 16 ottobre 1975, n. 492; 
    l'art. 11 della legge 1 luglio 1977, n. 403; 
    la legge 10 febbraio 1981, n. 23; 
    gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1 agosto 1981, n. 423; 
    l'art. 15 della legge 19 marzo 1983, n. 72; 
    l'art. 11  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    l'art. 3 della legge 18 luglio 1984, n. 359; 
    la legge 18 luglio 1984, n. 360; 
    gli articoli 12 e 21 della legge 27 febbraio 1985, n. 49; 
    gli articoli 9, 9-bis, 10, 11 e 21 della legge 4 giugno 1985,  n.
281, e successive modificazioni e integrazioni; 
    la legge 17 aprile 1986, n. 114; 
    la legge 17 aprile 1986, n. 115; 
    l'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 458; 
    gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e  4,  gli
articoli 5 e 6, commi 2 e 3, e gli articoli 8 e  15  della  legge  28
agosto 1989, n. 302. Resta fermo quanto  previsto  dal  comma  2  del
presente articolo; 
    l'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 218; 
    il titolo V della legge 10 ottobre  1990,  n.  287  e  successive
modificazioni; 
    l'art. 18 e il titolo VII del  decreto  legislativo  20  novembre
1990, n. 356; 
    la legge 6 giugno 1991, n. 175; 
    l'art. 6, commi 1, 2, 2-bis, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 10, l'art.  7  e
l'art. 8, comma 2-ter, del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5  luglio  1991,  n.  197.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo; 
    l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
    l'art. 1 della legge 17  febbraio  1992,  n.  207,  salvo  quanto
previsto nell'art. 2, comma 1, della medesima legge; 
    il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, fatta  eccezione
per gli articoli 43, 45 e 49, commi 5 e 6; 
    il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 528. 
  2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di
entrata  in  vigore  dei  provvedimenti   emanati   dalle   autorita'
creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: 
    l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454; 
    gli articoli 21 e 22, secondo, terzo e quarto comma, della  legge
9 maggio 1975, n. 153; 
    la legge 5 marzo 1985, n. 74; 
    il decreto del Presidente della Repubblica  27  giugno  1985,  n.
350; gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 28 agosto 1989,  n.
302; 
    gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
    il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301; 
    il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, fatta salva  la
disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; 
    l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; 
    l'art. 6, commi 3 e 4, l'art. 8, commi 1, 2 e 2-bis, e  l'art.  9
del  decreto-legge  3  maggio   1991,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
    il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142; 
    la legge 17 febbraio 1992, n. 154, fatta eccezione per l'art. 10; 
    il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12  maggio
1992, n. 334. 
  3. Gli articoli 28 e 31 del decreto ministeriale 23  gennaio  1928,
cosi' come successivamente modificati, continuano a essere  applicati
fino all'attuazione dell'art. 152 del presente decreto legislativo. 
  3-bis. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148; tuttavia  essi
continuano a essere applicati fino all'attuazione dell'articolo  155,
comma 5, del presente decreto legislativo. 
  4.  E'  abrogata  ogni  altra  disposizione  incompatibile  con  il
presente decreto legislativo. 
  5. Le disposizioni emanate dalle autorita' creditizie ai  sensi  di
norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate  fino  alla
data di entrata in vigore dei  provvedimenti  emanati  ai  sensi  del
presente decreto legislativo. 
  6. I contratti gia' conclusi e i procedimenti  esecutivi  in  corso
alla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo
restano regolati dalle norme anteriori. 
  7. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le  partecipazioni
gia' consentite in sede di prima  applicazione  del  titolo  V  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
  7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40-bis si  applicano  ai
contratti di mutuo stipulati a decorrere dal  2  giugno  2007.  Dalla
stessa data decorrono i termini di cui ai commi 2 e  3  del  medesimo
articolo per i mutui immobiliari estinti a  decorrere  dal  3  aprile
2007 e sono abrogate  le  disposizioni  legislative  e  regolamentari
statali incompatibili con le disposizioni di cui all'articolo  40-bis
e le clausole in contrasto con il medesimo articolo sono nulle e  non
comportano la nullita' del contratto. Per i mutui immobiliari estinti
prima del 3 aprile 2007 e la cui ipoteca  non  sia  stata  cancellata
alla medesima data, il termine di cui al comma 2 dell'articolo 40-bis
decorre dalla data della  richiesta  della  quietanza  da  parte  del
debitore, da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso  di
ricevimento. 
  7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo  120-ter
si applicano ai contratti di mutuo per l'acquisto  della  prima  casa
stipulati a decorrere dal 2 febbraio 2007 e ai contratti di mutuo per
l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita'  economica
o professionale da parte di persone fisiche stipulati o  accollati  a
seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto  legislativo  20
giugno 2005, n. 122, a decorrere dal 3 aprile 2007. La misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale dei mutui  indicati  nel  comma  1  dell'articolo  120-ter
stipulati antecedentemente al 2  febbraio  2007  e'  quella  definita
nell'accordo siglato il  2  maggio  2007  dall'Associazione  bancaria
italiana e  dalle  associazioni  dei  consumatori  rappresentative  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206. Le banche e gli intermediari finanziari non
possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo  stipulati
prima del 2 febbraio 2007, nei casi in cui il  debitore  proponga  la
riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi
dell'accordo di cui al periodo precedente. 
  7-quater. Per i mutui a tasso variabile  e  a  rata  variabile  per
tutta la durata del contratto, stipulati o accollati, anche a seguito
di  frazionamento,  per  l'acquisto,   la   ristrutturazione   o   la
costruzione dell'abitazione principale entro il 29 gennaio 2009,  gli
atti di consenso alla surrogazione di  cui  all'articolo  120-quater,
comma 3, sono autenticati dal notaio senza  l'applicazione  di  alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dal finanziatore originario e il contratto  stipulato  con
il creditore surrogato sono forniti al  notaio  per  essere  prodotti
unitamente all'atto di surrogazione. Con il provvedimento di  cui  al
comma 3 dell'articolo 120-quater sono stabilite le modalita' con  cui
la quietanza, il contratto e l'atto di surrogazione  sono  presentati
al conservatore al fine  dell'annotazione.  Per  eventuali  attivita'
aggiuntive non  necessarie  all'operazione,  espressamente  richieste
dalle parti, gli onorari  di  legge  restano  a  carico  della  parte
richiedente. (38) 
  7-quinquies. A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione di cui
all'articolo 40-bis si esegue anche con  riferimento  alle  ipoteche,
ivi previste, iscritte da oltre venti anni e non rinnovate  ai  sensi
dell'articolo 2847 del codice civile. Per tali ipoteche il creditore,
entro sei mesi dalla data in cui ne ha ricevuto  richiesta  da  parte
del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di  ricevimento
e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare  al
debitore  medesimo,  trasmette  al  conservatore   la   comunicazione
attestante   la   data   di   estinzione   dell'obbligazione   ovvero
l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per
le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi
decorre dalla medesima data. Il conservatore procede  d'ufficio  alla
cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore,  entro
il giorno successivo a quello di ricezione della  comunicazione.  Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio,  da  emanare
entro il 30 giugno 2012, sono definite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.  141,  come  modificato  dall'art.  4,
comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con  l'art.
6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente
decreto entrano in vigore il centoventesimo  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate
dalle Autorita' creditizie in base a norme  modificate  o  sostituite
dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili". 
                              Art. 162 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto legislativo entra in vigore  il  1°  gennaio
1994. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 1° settembre 1993 
                              SCALFARO 
                                  CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
                                  CONSO, Ministro di grazia e 
                                  giustizia 
                                  GALLO, Ministro delle finanze 
                                  SAVONA, Ministro dell'industria, 
                                  del commercio e dell'artigianato 
                                  DIANA, Ministro delle politiche 
                                  agricole, alimentari e forestali 
                                  PALADIN, Ministro delle politiche 
                                  comunitarie e affari regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
                                                         ((Allegato A 
 
    Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto  di
base, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE: 
      apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento; 
      accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di
contante, ricezione di bonifici); 
      prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le
dipendenze del prestatore di servizi di  pagamento  o  gli  sportelli
ATM, anche al di fuori degli orari  di  apertura  del  prestatore  di
servizi di pagamento; 
      emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito; 
    le  seguenti  operazioni  di  pagamento  nell'ambito  dell'Unione
europea: 
      addebiti diretti; 
      operazioni  di   pagamento   mediante   carta   di   pagamento,
utilizzabile anche online; 
      bonifici e ordini permanenti di bonifico presso  le  dipendenze
del prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri  canali
eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online)). 
                                                               ((74)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 37 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera e)) che "la Sezione III si applica decorsi  60  giorni  dalla
data di entrata in vigore della  disciplina  di  attuazione  prevista
negli articoli 126-vicies-semel, comma 1,  126-vicies-bis,  comma  2,
126-vicies-quater,  comma  1,  126-vicies-quinquies,  comma   1,   da
adottarsi entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto".