Codice Penale

LIBRO PRIMO
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO PRIMO
DELLA LEGGE PENALE

                            CODICE PENALE 
 
 
                               Art. 1. 
 
           (Reati e pene: disposizione espressa di legge) 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto che non  sia  espressamente
preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da  essa
stabilite. 
                               Art. 2. 
 
                    (Successione di leggi penali) 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto che, secondo la  legge  del
tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. 
 
  Nessuno puo' essere punito per un  fatto  che,  secondo  una  legge
posteriore, non costituisce reato; e, se vi  e'  stata  condanna,  ne
cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 
 
  ((Se vi e' stata condanna a pena detentiva e  la  legge  posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta
si converte immediatamente nella corrispondente pena  pecuniaria,  ai
sensi dell'articolo 135)). 
 
  Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e  le  posteriori
sono diverse,  si  applica  quella  le  cui  disposizioni  sono  piu'
favorevoli  al  reo,  salvo  che  sia  stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile. 
 
  Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le
disposizioni dei capoversi precedenti. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si applicano altresi'  nei  casi
di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso  di
un decreto-legge convertito in legge con emendamenti.(103) 
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AGGIORNAMENTO (103) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19-22 febbraio  1985,  n.  51
(in G.U. 1ª s.s. 27/02/1985, n. 50), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma quinto, c.p.  nella  parte  in  cui
rende applicabili alle  ipotesi  da  esso  previste  le  disposizioni
contenute nei Commi secondo e terzo dello stesso art. 2 c.p.". 
                               Art. 3. 
 
                (Obbligatorieta' della legge penale) 
 
  La legge penale italiana obbliga  tutti  coloro  che,  cittadini  o
stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le  eccezioni
stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. 
 
  La  legge  penale  italiana  obbliga  altresi'  tutti  coloro  che,
cittadini o stranieri, si trovano  all'estero,  ma  limitatamente  ai
casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale. 
                             Art. 3-bis. 
 
             (( (Principio della riserva di codice). )) 
 
  ((Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere  introdotte
nell'ordinamento solo se modificano  il  codice  penale  ovvero  sono
inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.)) 
                               Art. 4. 
 
            (Cittadino italiano. Territorio dello Stato) 
 
  Agli  effetti  della  legge  penale,  sono  considerati   cittadini
italiani  i  cittadini  delle  colonie,  i  sudditi  coloniali,   gli
appartenenti per origine o  per  elezione  ai  luoghi  soggetti  alla
sovranita' dello Stato e gli apolidi residenti nel  territorio  dello
Stato. 
 
  Agli effetti della legge  penale,  e'  territorio  dello  Stato  il
territorio del  Regno,  quello  delle  colonie  e  ogni  altro  luogo
soggetto alla sovranita'  dello  Stato.  Le  navi  e  gli  aeromobili
italiani sono considerati come territorio  dello  Stato,  ovunque  si
trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale,
a una legge territoriale straniera. 
                               Art. 5. 
 
                   (Ignoranza della legge penale) 
 
  Nessuno puo' invocare  a  propria  scusa  l'ignoranza  della  legge
penale.((109)) 
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AGGIORNAMENTO (109) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23-24 marzo 1988, n.  364  (in
G.U. 1ª s.s.  30/03/1988,  n.  13)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 5  c.p.  nella  parte  in  cui  non  esclude
dall'inescusabilita' dell'ignoranza della  legge  penale  l'ignoranza
inevitabile". 
                               Art. 6. 
 
             (Reati commessi nel territorio dello Stato) 
 
  Chiunque commette un reato nel territorio  dello  Stato  e'  punito
secondo la legge italiana. 
 
  Il reato si considera commesso nel territorio dello  Stato,  quando
l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in  tutto
o  in  parte,  ovvero  si  e'  ivi  verificato  l'evento  che  e'  la
conseguenza dell'azione od omissione. 
                               Art. 7. 
 
                     (Reati commessi all'estero) 
 
  E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che
commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 
 
  1° delitti contro la personalita' dello Stato ((italiano)); 
 
  2° delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e  di  uso  di
tale sigillo contraffatto; 
 
  3° delitti di falsita' in monete aventi corso legale nel territorio
dello Stato, o in valori di bollo o  in  carte  di  pubblico  credito
italiano; 
 
  4° delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio  dello  Stato,
abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 
 
  5° ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di  legge  o
convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilita' della  legge
penale italiana. 
                               Art. 8. 
 
               (Delitto politico commesso all'estero) 
 
  Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio  estero  un
delitto politico non compreso  tra  quelli  indicati  nel  numero  1°
dell'articolo precedente, e' punito  secondo  la  legge  italiana,  a
richiesta del Ministro della giustizia. 
 
  Se si tratta di delitto punibile a querela  della  persona  offesa,
occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.(158) ((159)) 
 
  Agli effetti della legge penale, e' delitto politico ogni  delitto,
che offende un interesse politico  dello  Stato,  ovvero  un  diritto
politico del cittadino. E' altresi' considerato delitto  politico  il
delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici. 
                                                            (18) (24) 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.P.R. 19 dicembre 1953, n. 922 ha disposto (con l'art. 2, comma
1, lettera a)) che "E' concesso indulto: 
  a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno
1946: reati politici, ai sensi dell'art. 8 del  Codice  penale,  e  i
reati connessi; nonche' i reati inerenti a fatti bellici, commessi da
coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettere a) e b)) che "E' concessa amnistia: 
  a) per i reati politici ai sensi dell'art.  8  del  Codice  penale,
commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; 
  b) per i reati politici ai sensi dell'art.  8  del  Codice  penale,
nonche' per i reati elettorali, commessi successivamente ai 18 giugno
1946 e punibili con  pena  detentiva  non  superiore  nel  massimo  a
quattro anni, ovvero con pena pecuniaria sola  o  congiunta  a  detta
pena". 
  Ha inoltre  disposto  (con  l'art.  15,  comma  1)  che  l'amnistia
concessa dall'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.R. 11 luglio  1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958. 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26 marzo - 6 aprile  1998,  n.
98  (in   G.U.   1ª   s.s.   15/04/1998,   n.   15)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  8,  secondo  comma,  del
codice penale, nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita'
agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale". 
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AGGIORNAMENTO (159) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998,  n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15)  come  modificata  dall'errata
corrige  in  G.U.  1ª  s.s.  13/05/1998,  n.  19,  non  prevede  piu'
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                               Art. 9. 
 
              (Delitto comune del cittadino all'estero) 
 
  Il cittadino,  che,  fuori  dei  casi  indicati  nei  due  articoli
precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale  la
legge italiana stabilisce la  pena  di  morte  o  l'ergastolo,  o  la
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e' punito secondo  la
legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.(5) 
 
  Se si tratta  di  delitto  per  il  quale  e'  stabilita  una  pena
restrittiva della liberta' personale di minore durata,  il  colpevole
e' punito a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a  istanza
o a querela della persona offesa. 
 
  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti
di delitto commesso a danno delle Comunita'  europee,  di  uno  Stato
estero o di uno straniero, il colpevole e'  punito  a  richiesta  del
Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di  lui  non  sia
stata conceduta, ovvero non sia stata  accettata  dal  Governo  dello
Stato in cui egli ha commesso il delitto. 
 
  ((Nei casi preveduti dalle disposizioni  precedenti,  la  richiesta
del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela  della  persona
offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320,
321 e 346-bis)). 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 10. 
 
             (Delitto comune dello straniero all'estero) 
 
  Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli  7  e  8,
commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino,
un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte
o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, e'
punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel  territorio
dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia,  ovvero
istanza o querela della persona offesa.(5) 
 
  Se il delitto e' commesso a danno delle Comunita' europee,  di  uno
Stato estero o di uno straniero, il colpevole e'  punito  secondo  la
legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 
 
  1° si trovi nel territorio dello Stato; 
 
  2° si tratti di delitto per il quale e' stabilita la pena di  morte
o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo  a
tre anni;(5) 
 
  3° l'estradizione di lui non sia stata conceduta,  ovvero  non  sia
stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli  ha  commesso  il
delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. 
 
  ((La richiesta del  Ministro  della  giustizia  o  l'istanza  o  la
querela della persona  offesa  non  sono  necessarie  per  i  delitti
previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter,  319-quater,
320, 321, 322 e 322-bis)). 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 11. 
 
                     (Rinnovamento del giudizio) 
 
  Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo  straniero  e'
giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. 
 
  Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il  cittadino  o  lo
straniero,  che  sia  stato  giudicato   all'estero,   e'   giudicato
nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia
richiesta. 
                              Art. 12. 
 
          (Riconoscimento delle sentenze penali straniere) 
 
  Alla sentenza penale straniera  pronunciata  per  un  delitto  puo'
essere dato riconoscimento: 
 
  1° per stabilire la  recidiva  o  un  altro  effetto  penale  della
condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o  la  professionalita'
nel reato o la tendenza a delinquere; 
 
  2° quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana,  una
pena accessoria; 
 
  3° quando, secondo la legge italiana,  si  dovrebbe  sottoporre  la
persona condannata o prosciolta, che si trova  nel  territorio  dello
Stato, a misure di sicurezza personali; 
 
  4° quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni  o
al risarcimento del danno, ovvero deve, comunque, esser fatta  valere
in  giudizio  nel  territorio  dello  Stato,   agli   effetti   delle
restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili. 
 
  Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza  deve  essere  stata
pronunciata dall'Autorita' giudiziaria di uno Stato estero col  quale
esiste trattato di estradizione. Se questo non  esiste,  la  sentenza
estera puo' essere egualmente ammessa a riconoscimento  nello  Stato,
qualora  il  Ministro  della  giustizia  ne  faccia  richiesta.  Tale
richiesta non occorre se viene fatta istanza  per  il  riconoscimento
agli effetti indicati nel numero 4°. 
                              Art. 13. 
 
                           (Estradizione) 
 
  L'estradizione e'  regolata  dalla  legge  penale  italiana,  dalle
convenzioni e dagli usi internazionali. 
 
  L'estradizione non e' ammessa, se il fatto che forma oggetto  della
domanda di estradizione, non e'  preveduto  come  reato  dalla  legge
italiana e dalla legge straniera. 
 
  L'estradizione puo' essere conceduta od offerta,  anche  per  reati
non preveduti nelle convenzioni internazionali, purche' queste non ne
facciano espresso divieto. 
 
  Non  e'  ammessa  l'estradizione  del  cittadino,  salvo  che   sia
espressamente consentita nelle convenzioni internazionali. 
                              Art. 14. 
 
                 (Computo e decorrenza dei termini) 
 
  Quando la legge  penale  fa  dipendere  un  effetto  giuridico  dal
decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il  calendario
comune. 
 
  Ogni qual volta la  legge  penale  stabilisce  un  termine  per  il
verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della  decorrenza  non
e' computato nel termine. 
                              Art. 15. 
 
(Materia regolata da piu' leggi penali o da piu'  disposizioni  della
                       medesima legge penale) 
 
  Quando piu' leggi penali o piu' disposizioni della  medesima  legge
penale regolano la stessa materia, la  legge  o  la  disposizione  di
legge speciale  deroga  alla  legge  o  alla  disposizione  di  legge
generale, salvo che sia altrimenti stabilito. 
                              Art. 16. 
 
                       (Leggi penali speciali) 
 
  Le disposizioni di questo codice si applicano  anche  alle  materie
regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito
altrimenti. 

TITOLO SECONDO
DELLE PENE
CAPO I
Delle specie di pene, in generale

                              Art. 17. 
 
                      (Pene principali: specie) 
 
  Le pene principali stabilite per i delitti sono: 
 
  1° NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE  10  AGOSTO  1944,  N.
224; 
 
  2° l'ergastolo; ((139)) 
 
  3° la reclusione; 
 
  4° la multa. 
 
  Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 
 
  1° l'arresto; 
 
  2° l'ammenda. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168  (in
G.U. 1ª s.s.  04/05/1994,  n.  19)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella  parte  in
cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al  minore
imputabile". 
                              Art. 18. 
 
       (Denominazione e classificazione delle pene principali) 
 
  Sotto la  denominazione  di  pene  detentive  o  restrittive  della
liberta' personale la legge comprende: l'ergastolo, la  reclusione  e
l'arresto. 
 
  Sotto la denominazione di pene pecuniarie la  legge  comprende:  la
multa e l'ammenda. 
                              Art. 19. 
 
                      (Pene accessorie: specie) 
 
  Le pene accessorie per i delitti sono: 
  1) l'interdizione dai pubblici uffici; 
  2) l'interdizione da una professione o da un'arte; 
  3) l'interdizione legale; 
  4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese; 
  5) l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 
  5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro; (177) 
  6)   la   decadenza   o   la   sospensione   dall'esercizio   della
((responsabilita' genitoriale)). 
 
  Le pene accessorie per le contravvenzioni sono: 
  1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte; 
  2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese. 
 
  Pena accessoria comune ai delitti  e  alle  contravvenzioni  e'  la
pubblicazione della sentenza penale di condanna. 
 
  La legge penale determina gli altri casi  in  cui  pene  accessorie
stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (177) 
  La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Le disposizioni della presente legge si  applicano  ai  procedimenti
penali,  ai  giudizi  civili  e  amministrativi  e  ai   procedimenti
disciplinari in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
stessa". 
                              Art. 20. 
 
                   (Pene principali e accessorie) 
 
  Le pene principali  sono  inflitte  dal  giudice  con  sentenza  di
condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come
effetti penali di essa. 

CAPO II
Delle pene principali, in particolare

                              Art. 21. 
 
((ARTICOLO DA RITENERSI SOPPRESSO  A  SEGUITO  DELL'ABOLIZIONE  DELLA
PENA DI MORTE DISPOSTA DAL D.LGS. LUOGOTENZIALE 10  AGOSTO  1944,  N.
                                224)) 
                              Art. 22. 
 
                             (Ergastolo) 
 
  La pena dell'ergastolo e' perpetua, ed e'  scontata  in  uno  degli
stabilimenti a  cio'  destinati,  con  l'obbligo  del  lavoro  e  con
l'isolamento notturno. 
 
  Il  condannato  all'ergastolo  puo'  essere   ammesso   al   lavoro
all'aperto. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1962, N. 1634. 
                                                              ((139)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168  (in
G.U. 1ª s.s.  04/05/1994,  n.  19)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 17 e 22 del codice penale nella  parte  in
cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al  minore
imputabile". 
                              Art. 23. 
 
                            (Reclusione) 
 
  La  pena  della  reclusione  si  estende  da  quindici   giorni   a
ventiquattro anni, ed e' scontata in uno degli  stabilimenti  a  cio'
destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. 
 
  Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della
pena, puo' essere ammesso al lavoro all'aperto. 
 
  Sono applicabili alla pena della reclusione le  disposizioni  degli
ultimi due capoversi dell'articolo precedente. 
                              Art. 24. 
 
                               (Multa) 
 
  La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una  somma
((non inferiore a euro 50)), ((ne' superiore a euro 50.000)). 
 
  Per  i  delitti  determinati  da  motivi  di  lucro,  se  la  legge
stabilisce  soltanto  la  pena  della  reclusione,  il  giudice  puo'
aggiungere la multa ((da euro 50 a euro 25.000)). 
                              Art. 25. 
 
                              (Arresto) 
 
  La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed  e'
scontata in uno degli stabilimenti a  cio'  destinati  o  in  sezioni
speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e
con l'isolamento notturno. 
 
  Il condannato  all'arresto  puo'  essere  addetto  a  lavori  anche
diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle
sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. 
                              Art. 26. 
 
                              (Ammenda) 
 
  La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma
((non inferiore a euro 20)) ((ne' superiore a euro 10.000)). 
                              Art. 27. 
 
               (Pene pecuniarie fisse e proporzionali) 
 
  La legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e
quelli in cui sono proporzionali. Le  pene  pecuniarie  proporzionali
non hanno limite massimo. 

CAPO III
Delle pene accessorie, in particolare

                              Art. 28. 
 
                 (Interdizione dai pubblici uffici) 
 
  L'interdizione dai pubblici uffici e' perpetua o temporanea. 
 
  L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla  legge
sia altrimenti disposto, priva il condannato: 
 
  1° del diritto  di  elettorato  o  di  eleggibilita'  in  qualsiasi
comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; 
 
  2° di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non  obbligatorio  di
pubblico servizio, e della qualita'  ad  essi  inerente  di  pubblico
ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; 
 
  3° dell'ufficio di tutore o di curatore, anche  provvisorio,  e  di
ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; 
 
  4° dei gradi  e  delle  dignita'  accademiche,  dei  titoli,  delle
decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; 
 
  5° degli stipendi, delle pensioni  e  degli  assegni  che  siano  a
carico dello Stato o di un altro ente pubblico;(34) ((41)) 
 
  6° di ogni diritto onorifico, inerente a  qualunque  degli  uffici,
servizi, gradi o titoli e  delle  qualita',  dignita'  e  decorazioni
indicati nei numeri precedenti; 
 
  7° della capacita' di assumere o di acquistare  qualsiasi  diritto,
ufficio, servizio, qualita', grado, titolo, dignita',  decorazione  e
insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti. 
 
  L'interdizione temporanea priva il condannato  della  capacita'  di
acquistare o di esercitare o di  godere,  durante  l'interdizione,  i
predetti  diritti,  uffici,  servizi,  qualita',  gradi,   titoli   e
onorificenze.(34) 
 
  Essa non puo' avere una durata inferiore a un anno, ne' superiore a
cinque. 
 
  La legge determina i casi nei  quali  l'interdizione  dai  pubblici
uffici e' limitata ad alcuni di questi. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (34) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 13 gennaio 1966 n. 3,  (in
G.U. 1ª  s.s.  15/01/1966,  n.  12)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, secondo comma, n. 5, del Codice  penale,
limitatamente alla parte in cui i diritti in esso  previsti  traggono
titolo da un rapporto di lavoro e, a norma dell'art. 27  della  legge
11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del terzo comma
dello stesso art. 28 del Codice penale, nei medesimi limiti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 19 luglio 1968 n. 113, (in
G.U. 1ª s.s.  20/07/1968,  n.  184)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 28, secondo comma n. 5, del  Codice  penale,
per quanto attiene alle pensioni di guerra. 
                              Art. 29. 
 
(Casi nei quali alla condanna consegue  l'interdizione  dai  pubblici
                               uffici) 
 
  La condanna all'ergastolo e la  condanna  alla  reclusione  per  un
tempo non inferiore a cinque anni importano  l'interdizione  perpetua
del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per
un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici
uffici per la durata di anni cinque. 
 
  La dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel  delitto,
ovvero di tendenza a delinquere, importa l'interdizione perpetua  dai
pubblici uffici. 
                              Art. 30. 
 
           (Interdizione da una professione o da un'arte) 
 
  L'interdizione da una professione o da un'arte priva il  condannato
della  capacita'   di   esercitare,   durante   l'interdizione,   una
professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per  cui  e'
richiesto  uno  speciale  permesso  o  una   speciale   abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'Autorita', e importa la  decadenza  dal
permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti. 
 
  L'interdizione da una professione o da un'arte non puo'  avere  una
durata inferiore a un mese, ne' superiore a cinque anni, salvi i casi
espressamente stabiliti dalla legge. 
                              Art. 31. 
 
(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o  di
             una professione o di un'arte. Interdizione) 
 
  Ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la
violazione dei doveri inerenti a  una  pubblica  funzione,  o  ad  un
pubblico servizio, o a taluno degli uffici  indicati  nel  numero  3°
dell'articolo 28,  ovvero  con  l'abuso  di  una  professione,  arte,
industria, o di un commercio o mestiere,  o  con  la  violazione  dei
doveri  a  essi  inerenti,  importa  l'interdizione  temporanea   dai
pubblici uffici o dalla professione, arte, industria, o dal commercio
o mestiere. 
                              Art. 32. 
 
                        (Interdizione legale) 
 
  Il condannato all'ergastolo e' in stato d'interdizione legale. 
 
  La  condanna  all'ergastolo  importa  anche  la   decadenza   dalla
((responsabilita' genitoriale)). 
 
  Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore  a  cinque
anni e', durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna
produce altresi', durante  la  pena,  la  sospensione  dall'esercizio
della ((responsabilita' genitoriale)), salvo che il giudice  disponga
altrimenti. 
 
  Alla interdizione legale si applicano, per  cio'  che  concerne  la
disponibilita',   e   l'amministrazione   dei   beni,   nonche'    la
rappresentanza negli atti ad esse  relativi,  le  norme  della  legge
civile sulla interdizione giudiziale. 
                            Art. 32-bis. 
 
(Interdizione  temporanea  dagli  uffici  direttivi   delle   persone
                    giuridiche e delle imprese). 
 
  L'interdizione dagli uffici direttivi delle  persone  giuridiche  e
delle imprese priva il  condannato  della  capacita'  di  esercitare,
durante  l'interdizione,  l'ufficio   di   amministratore,   sindaco,
liquidatore  ((,  direttore  generale  e  dirigente   preposto   alla
redazione dei documenti contabili  societari)),  nonche'  ogni  altro
ufficio con  potere  di  rappresentanza  della  persona  giuridica  o
dell'imprenditore. 
 
  Essa consegue ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a  sei
mesi per delitti commessi con  abuso  dei  poteri  o  violazione  dei
doveri inerenti all'ufficio. 
                            Art. 32-ter. 
 
    (Incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione). 
 
  L'incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica   amministrazione
importa  il  divieto  di  concludere  contratti   con   la   pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. 
 
  Essa non puo' avere durata inferiore ad un  anno  ne'  superiore  a
((cinque)) anni. 
                           Art. 32-quater. 
 
((  (Casi  nei  quali  alla  condanna   consegue   l'incapacita'   di
           contrattare con la pubblica amministrazione).)) 
 
  ((Ogni condanna per i delitti previsti dagli  articoli  314,  primo
comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 355, 356,  416,  416-bis,  437,
452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 452-quaterdecies,  501,
501-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis  e  644,  commessi  in
danno o a vantaggio di un'attivita'  imprenditoriale  o  comunque  in
relazione ad  essa,  importa  l'incapacita'  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione)). 
                         Art. 32-quinquies. 
 
(Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del  rapporto  di
                        lavoro o di impiego). 
 
  Salvo quanto previsto dagli articoli 29  e  31,  la  condanna  alla
reclusione per un tempo non inferiore a ((due)) anni per i delitti di
cui  agli  articoli  314,  primo  comma,  317,  318,  319,   319-ter,
319-quater, primo comma, e  320  importa  altresi'  l'estinzione  del
rapporto di lavoro o di  impiego  nei  confronti  del  dipendente  di
amministrazioni  od  enti  pubblici  ovvero  di  enti  a   prevalente
partecipazione pubblica. (177) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (177) 
  La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Le disposizioni della presente legge si  applicano  ai  procedimenti
penali,  ai  giudizi  civili  e  amministrativi  e  ai   procedimenti
disciplinari in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
stessa". 
                              Art. 33. 
 
                   (Condanna per delitto colposo) 
 
  ((Le  disposizioni  dell'articolo  29  e  del   secondo   capoverso
dell'articolo 32 non si applicano nel caso di  condanna  per  delitto
colposo)). 
 
  Le disposizioni dell'articolo 31  non  si  applicano  nel  caso  di
condanna per delitto colposo, se la pena inflitta e' inferiore a  tre
anni di reclusione, o se e' inflitta soltanto una pena pecuniaria. 
                              Art. 34. 
 
(Decadenza  dalla  ((responsabilita'  genitoriale))   e   sospensione
                      dall'esercizio di essa). 
 
  La legge  determina  i  casi  nei  quali  la  condanna  importa  la
decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)). 
 
  La condanna per delitti commessi con abuso della  ((responsabilita'
genitoriale)) importa la sospensione dall'esercizio di  essa  per  un
periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. 
 
  La decadenza dalla ((responsabilita' genitoriale)) importa anche la
privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio
in forza della ((responsabilita' genitoriale)) di cui  al  titolo  IX
del libro I del codice civile. 
 
  La sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale))
importa anche l'incapacita' di esercitare,  durante  la  sospensione,
qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in  base
alle norme del titolo IX del libro I del codice civile. 
 
  Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la
sospensione  condizionale  della  pena,  gli  atti  del  procedimento
vengono  trasmessi  al  tribunale  dei  minorenni,   che   assume   i
provvedimenti piu' opportuni nell'interesse dei minori. 
                              Art. 35. 
 
    (Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte) 
 
  La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva
il condannato della capacita' di esercitare, durante la  sospensione,
una professione, arte, industria, o un commercio o  mestiere,  per  i
quali e' richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione,
autorizzazione o licenza dell'Autorita'. 
 
  La sospensione dall'esercizio di una professione o di  un'arte  non
puo' avere una durata inferiore a ((tre mesi)), ne' superiore a ((tre
anni)). 
 
  Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa
con abuso della professione,  arte,  industria,  o  del  commercio  o
mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi  inerenti,  quando
la pena inflitta non e' inferiore a un anno d'arresto. 
                            Art. 35 bis. 
 
(Sospensione dall'esercizio  degli  uffici  direttivi  delle  persone
                    giuridiche e delle imprese). 
 
  La sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle  persone
giuridiche e delle imprese priva il  condannato  della  capacita'  di
esercitare, durante  la  sospensione,  l'ufficio  di  amministratore,
sindaco, liquidatore ((, direttore generale e dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili  societari)),  nonche'  ogni  altro
ufficio con  potere  di  rappresentanza  della  persona  giuridica  o
dell'imprenditore. 
 
  Essa non puo' avere una durata  inferiore  a  quindici  giorni  ne'
superiore a due anni e consegue  ad  ogni  condanna  all'arresto  per
contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri
inerenti all'ufficio. 
                              Art. 36. 
 
          (Pubblicazione della sentenza penale di condanna) 
 
  La sentenza di condanna alla  pena  di  morte  o  all'ergastolo  e'
pubblicata mediante affissione nel Comune ove e'  stata  pronunciata,
in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove  il  condannato
aveva l'ultima residenza.(5) 
 
  La sentenza di condanna e'  inoltre  pubblicata  ((...))  nel  sito
internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione
nel sito e' stabilita dal giudice in misura non  superiore  a  trenta
giorni. In mancanza, la durata e' di quindici giorni. 
 
  La pubblicazione e'  fatta  per  estratto,  salvo  che  il  giudice
disponga la pubblicazione per intero; essa e' eseguita d'ufficio e  a
spese del condannato. 
 
  La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna
deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione  ha  luogo  nei
modi stabiliti nei due capoversi precedenti ((...)). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 37. 
 
                (Pene accessorie temporanee: durata) 
 
  Quando la  legge  stabilisce  che  la  condanna  importa  una  pena
accessoria temporanea, e la durata di  questa  non  e'  espressamente
determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a  quella  della
pena principale inflitta, o  che  dovrebbe  scontarsi,  nel  caso  di
conversione, per insolvibilita' del condannato. Tuttavia,  in  nessun
caso essa  puo'  oltrepassare  il  limite  minimo  e  quello  massimo
stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria. 
                              Art. 38. 
 
      (Condizione giuridica del condannato alla pena di morte) 
 
  Il condannato alla  pena  di  morte  e'  equiparato  al  condannato
all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica. 
                                                                ((5)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 

TITOLO TERZO
DEL REATO
CAPO I
Del reato consumato e tentato

                              Art. 39. 
 
         (Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni) 
 
  I reati si distinguono in delitti  e  contravvenzioni,  secondo  la
diversa specie delle  pene  per  essi  rispettivamente  stabilite  da
questo codice. 
                              Art. 40. 
 
                      (Rapporto di causalita') 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la  esistenza
del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. 
 
  Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di  impedire,
equivale a cagionarlo. 
                              Art. 41. 
 
                         (Concorso di cause) 
 
  Il concorso di cause  preesistenti  o  simultanee  o  sopravvenute,
anche se indipendenti dall'azione od  omissione  del  colpevole,  non
esclude il  rapporto  di  causalita'  fra  l'azione  od  omissione  e
l'evento. 
 
  Le cause sopravvenute escludono il rapporto  di  causalita'  quando
sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In  tal  caso,
se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se'
un reato, si applica la pena per questo stabilita. 
 
  Le disposizioni precedenti  si  applicano  anche  quando  la  causa
preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto  illecito
altrui. 
                              Art. 42. 
 
(Responsabilita'   per   dolo   o   per   colpa   o    per    delitto
           preterintenzionale. Responsabilita' obiettiva) 
 
  Nessuno puo' essere punito per  un'azione  od  omissione  preveduta
dalla legge  come  reato,  se  non  l'ha  commessa  con  coscienza  e
volonta'. 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
delitto, se non l'ha commesso con  dolo,  salvi  i  casi  di  delitto
preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. 
 
  La legge determina i casi nei quali l'evento e' posto altrimenti  a
carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. 
 
  Nelle contravvenzioni ciascuno risponde  della  propria  azione  od
omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. 
                              Art. 43. 
 
                  (Elemento psicologico del reato) 
 
  Il delitto: 
 
  e' doloso,  o  secondo  l'intenzione,  quando  l'evento  dannoso  o
pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui  la
legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente  preveduto
e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; 
 
  e' preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione  od
omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di  quello
voluto dall'agente; 
 
  e' colposo,  o  contro  l'intenzione,  quando  l'evento,  anche  se
preveduto, non e'  voluto  dall'agente  e  si  verifica  a  causa  di
negligenza o imprudenza  o  imperizia,  ovvero  per  inosservanza  di
leggi, regolamenti, ordini o discipline. 
 
  La distinzione tra reato  doloso  e  reato  colposo,  stabilita  da
questo  articolo  per   i   delitti,   si   applica   altresi'   alle
contravvenzioni, ogni qualvolta per queste  la  legge  penale  faccia
dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. 
                              Art. 44. 
 
                (Condizione obiettiva di punibilita') 
 
  Quando,  per  la  punibilita'  del  reato,  la  legge  richiede  il
verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche
se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione,  non  e'
da lui voluto. 
                              Art. 45. 
 
                  (Caso fortuito o forza maggiore) 
 
  Non e' punibile chi ha commesso il fatto per caso  fortuito  o  per
forza maggiore. 
                              Art. 46. 
 
                       (Costringimento fisico) 
 
  Non e' punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri
costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o
comunque sottrarsi. 
 
  In tal caso, del fatto commesso dalla  persona  costretta  risponde
l'autore della violenza. 
                              Art. 47. 
 
                          (Errore di fatto) 
 
  L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la  punibilita'
dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da  colpa,
la punibilita' non e' esclusa, quando il  fatto  e'  preveduto  dalla
legge come delitto colposo. 
 
  L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude
la punibilita' per un reato diverso. 
 
  L'errore su  una  legge  diversa  dalla  legge  penale  esclude  la
punibilita', quando ha cagionato un errore sul fatto che  costituisce
il reato. 
                              Art. 48. 
 
              (Errore determinato dall'altrui inganno) 
 
  Le disposizioni dell'articolo  precedente  si  applicano  anche  se
l'errore  sul  fatto  che  costituisce  il   reato   e'   determinato
dall'altrui inganno; ma,  in  tal  caso,  del  fatto  commesso  dalla
persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo. 
                              Art. 49. 
 
          (Reato supposto erroneamente e reato impossibile) 
 
  Non e' punibile chi commette un fatto non costituente reato,  nella
supposizione erronea che esso costituisca reato. 
 
  La punibilita' e'  altresi'  esclusa  quando,  per  la  inidoneita'
dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, e' impossibile
l'evento dannoso o pericoloso. 
 
  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se concorrono nel
fatto gli elementi costitutivi di un reato  diverso,  si  applica  la
pena stabilita per il reato effettivamente commesso. 
 
  Nel caso indicato nel primo capoverso, il giudice puo' ordinare che
l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza. 
                              Art. 50. 
 
                   (Consenso dell'avente diritto) 
 
  Non e' punibile chi  lede  o  pone  in  pericolo  un  diritto,  col
consenso della persona che puo' validamente disporne. 
                              Art. 51. 
 
        (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) 
 
  L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere  imposto  da
una  norma  giuridica  o  da  un  ordine  legittimo  della   pubblica
Autorita', esclude la punibilita'. 
 
  Se  un   fatto   costituente   reato   e'   commesso   per   ordine
dell'Autorita', del reato risponde sempre il pubblico  ufficiale  che
ha dato l'ordine. 
 
  Risponde del reato altresi' chi ha eseguito  l'ordine,  salvo  che,
per  errore  di  fatto,  abbia  ritenuto  di  obbedire  a  un  ordine
legittimo. 
 
  Non e' punibile chi esegue l'ordine illegittimo,  quando  la  legge
non gli consente alcun sindacato sulla legittimita' dell'ordine. 
                              Art. 52. 
 
                         (Difesa legittima) 
 
  Non e' punibile  chi  ha  commesso  il  fatto,  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di difendere un diritto proprio od  altrui
contro il pericolo attuale  di  un'offesa  ingiusta,  sempre  che  la
difesa sia proporzionata all'offesa. 
 
  Nei  casi  previsti  dall'articolo  614,  primo  e  secondo  comma,
sussiste ((sempre)) il rapporto di proporzione di cui al primo  comma
del presente articolo se taluno legittimamente presente  in  uno  dei
luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo
idoneo al fine di difendere: 
  a) la propria o la altrui incolumita': 
  b) i beni propri o altrui, quando non vi  e'  desistenza  e  vi  e'
pericolo d'aggressione. 
 
  ((Le  disposizioni  di  cui  al  secondo  e  al  quarto  comma   si
applicano)) anche nel caso in cui il fatto sia  avvenuto  all'interno
di ogni altro luogo ove venga  esercitata  un'attivita'  commerciale,
professionale o imprenditoriale. 
 
  ((Nei casi di cui al secondo e al  terzo  comma  agisce  sempre  in
stato di legittima difesa colui che compie  un  atto  per  respingere
l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di  armi
o di altri  mezzi  di  coazione  fisica,  da  parte  di  una  o  piu'
persone)). 
                              Art. 53. 
 
                     (Uso legittimo delle armi) 
 
  Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e'
punibile il pubblico ufficiale che, al fine di  adempiere  un  dovere
del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o  di
un altro mezzo di coazione  fisica,  quando  vi  e'  costretto  dalla
necessita' di respingere una violenza o  di  vincere  una  resistenza
all'Autorita' ((e comunque di impedire la consumazione dei delitti di
strage,  di  naufragio,  sommersione,  disastro  aviatorio,  disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di
persona)). 
 
  La  stessa  disposizione  si  applica  a  qualsiasi  persona   che,
legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. 
 
  La legge determina gli altri casi, nei quali e'  autorizzato  l'uso
delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica. 
                              Art. 54. 
 
                        (Stato di necessita') 
 
  Non e'  punibile  chi  ha  commesso  il  fatto  per  esservi  stato
costretto dalla necessita' di  salvare  se'  od  altri  dal  pericolo
attuale  di  un  danno  grave  alla  persona,  pericolo  da  lui  non
volontariamente causato, ne'  altrimenti  evitabile,  sempre  che  il
fatto sia proporzionato al pericolo. 
 
  Questa disposizione non si applica a chi ha un  particolare  dovere
giuridico di esporsi al pericolo. 
 
  La disposizione della prima parte di  questo  articolo  si  applica
anche se lo stato di necessita' e' determinato dall'altrui  minaccia;
ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde
chi l'ha costretta a commetterlo. 
                              Art. 55. 
 
                          (Eccesso colposo) 
 
  Quando, nel commettere alcuno dei fatti  preveduti  dagli  articoli
51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i  limiti  stabiliti  dalla
legge o dall'ordine dell'Autorita' ovvero imposti  dalla  necessita',
si applicano le disposizioni concernenti i  delitti  colposi,  se  il
fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo. 
 
  ((Nei casi di cui ai commi secondo, terzo  e  quarto  dell'articolo
52, la punibilita' e' esclusa se chi ha  commesso  il  fatto  per  la
salvaguardia della  propria  o  altrui  incolumita'  ha  agito  nelle
condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato
di grave  turbamento,  derivante  dalla  situazione  di  pericolo  in
atto)). 
                              Art. 56. 
 
                          (Delitto tentato) 
 
  Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco  a  commettere
un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie  o
l'evento non si verifica. 
 
  Il colpevole di delitto tentato e' punito:  con  la  reclusione  da
ventiquattro a trenta anni,  se  dalla  legge  e'  stabilita  per  il
delitto la pena di morte; con la reclusione non  inferiore  a  dodici
anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo; e, negli altri  casi,  con
la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due  terzi.
((5)) 
 
  Se  il  colpevole  volontariamente  desiste  dall'azione,  soggiace
soltanto  alla  pena  per   gli   atti   compiuti,   qualora   questi
costituiscano per se' un reato diverso. 
 
  Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita
per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla meta'. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 57. 
 
         (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). 
 
  Salva la responsabilita' dell'autore della  pubblicazione  e  fuori
dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore  responsabile,
il quale omette di esercitare sul  contenuto  del  periodico  da  lui
diretto il controllo necessario  ad  impedire  che  col  mezzo  della
pubblicazione siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa,  se
un reato e' commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita
in misura non eccedente un terzo.(36) (83) (91) (107) ((119)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera e)) che "E' concessa  amnistia,  salvo  quanto  previsto  dal
presente decreto per i reati in materia tributaria: 
[...] 
  e) per i reati previsti e puniti dall'art. 57  del  Codice  penale,
commessi dal direttore o vice direttore responsabile, quando sia noto
l'autore della pubblicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  c) per i reati previsti  dall'art.  57  del  codice  penale  (reati
commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal  direttore  o
dal  vicedirettore  responsabile,  quando  sia  noto  l'autore  della
pubblicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera c)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  c) per i reati previsti  dall'art.  57  del  codice  penale  (reati
commessi col mezzo della stampa periodica) commessi dal  direttore  o
dal vice direttore  responsabile,  quando  sia  noto  l'autore  della
pubblicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera c)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  c) per i reati previsti dall'art. 57 del codice penale commessi dal
direttore o dal vicedirettore responsabile, quando sia noto  l'autore
della pubblicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera b)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi
dal direttore  o  dal  vicedirettore  responsabile,  quando  e'  noto
l'autore della pubblicazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  6,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
                            Art. 57-bis. 
 
    (( (Reati commessi col mezzo della stampa non periodica). )) 
 
  ((Nel caso di stampa non  periodica,  le  disposizioni  di  cui  al
precedente articolo  si  applicano  all'editore,  se  l'autore  della
pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore,  se
l'editore non e' indicato o non e' imputabile)). 
                              Art. 58. 
 
                        (Stampa clandestina) 
 
  Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se  non
sono state osservate le prescrizioni di legge sulla  pubblicazione  e
diffusione della stampa periodica e non periodica. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 4 MARZO 1958, N. 127)). 
                            Art. 58-bis. 
 
 (( (Procedibilita' per i reati commessi col mezzo della stampa). )) 
 
  ((Se il reato  commesso  col  mezzo  della  stampa  e'  punibile  a
querela, istanza o richiesta, anche  per  la  punibilita'  dei  reati
preveduti dai tre articoli precedenti e' necessaria querela,  istanza
o richiesta. 
 
  La  querela,  la  istanza  o  la  richiesta  presentata  contro  il
direttore o vice-direttore responsabile, l'editore o  lo  stampatore,
ha effetto anche nei confronti dell'autore della pubblicazione per il
reato da questo commesso. 
 
  Non si puo' procedere  per  i  reati  preveduti  nei  tre  articoli
precedenti se e' necessaria una autorizzazione di procedimento per il
reato  commesso  dall'autore  della  pubblicazione,  fino  a   quando
l'autorizzazione non e' concessa. Questa disposizione non si  applica
se  l'autorizzazione  e'  stabilita  per  le  qualita'  o  condizioni
personali dell'autore della pubblicazione)). 

CAPO II
Delle circostanze del reato

                              Art. 59. 
 
        (Circostanze non conosciute o erroneamente supposte) 
 
  ((Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate  a
favore dell'agente anche se da lui  non  conosciute,  o  da  lui  per
errore ritenute inesistenti. 
 
  Le circostanze  che  aggravano  la  pena  sono  valutate  a  carico
dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o
ritenute inesistenti per errore determinato da colpa)). 
 
  Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze  aggravanti
o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui. 
 
  Se  l'agente  ritiene  per  errore  che  esistano  circostanze   di
esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore  di  lui.
Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilita'
non e' esclusa, quando il fatto e' preveduto dalla legge come delitto
colposo. 
                              Art. 60. 
 
                 (Errore sulla persona dell'offeso) 
 
  Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste
a carico dell'agente le circostanze  aggravanti,  che  riguardano  le
condizioni o qualita' della persona offesa, o i rapporti tra offeso e
colpevole. 
 
  Sono invece  valutate  a  suo  favore  le  circostanze  attenuanti,
erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualita' o  i
rapporti predetti. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se  si  tratta
di circostanze che riguardano l'eta' o altre condizioni  o  qualita',
fisiche o psichiche, della persona offesa. 
                              Art. 61. 
 
                   (Circostanze aggravanti comuni) 
 
  Aggravano il reato, quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti: 
 
  1° l'avere agito per motivi abietti o futili; 
 
  2° l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne  un  altro,
ovvero per conseguire o assicurare a se' o ad altri il prodotto o  il
profitto o il prezzo ovvero la impunita' di un altro reato; 
 
  3° l'avere, nei delitti colposi,  agito  nonostante  la  previsione
dell'evento; 
 
  4° l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudelta' verso le
persone; 
 
  5) l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di  luogo  o  di
persona,  anche  in  riferimento  all'eta',  tali  da  ostacolare  la
pubblica o privata difesa; 
 
  6° l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in  cui
si e' sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un
ordine di arresto o di cattura o  di  carcerazione,  spedito  per  un
precedente reato; 
 
  7° l'avere, nei  delitti  contro  il  patrimonio,  o  che  comunque
offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi  di
lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno  patrimoniale
di rilevante gravita'; 
 
  8° l'avere aggravato o tentato  di  aggravare  le  conseguenze  del
delitto commesso; 
 
  9° l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione
dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio,
ovvero alla qualita' di ministro di un culto; 
 
  10° l'avere commesso il fatto contro un pubblico  ufficiale  o  una
persona  incaricata  di  un  pubblico  servizio,  o  rivestita  della
qualita' di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso  nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di  uno  Stato
estero, nell'atto o a causa dell'adempimento  delle  funzioni  o  del
servizio; 
 
  11° l'avere commesso il fatto con abuso di autorita' o di relazioni
domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di  prestazione
d'opera, di coabitazione, o di ospitalita'. 
 
  11-bis. l'avere il colpevole commesso  il  fatto  mentre  si  trova
illegalmente sul territorio nazionale.(217) (223) 
 
  11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un
soggetto  minore  all'interno  o  nelle  adiacenze  di  istituti   di
istruzione o di formazione. 
 
  11-quater. l'avere il colpevole commesso  un  delitto  non  colposo
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa  alla
detenzione in carcere. 
 
  11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi  contro  la  vita  e
l'incolumita'  individuale  ((e  contro  la   liberta'   personale,))
commesso il fatto in presenza  o  in  danno  di  un  minore  di  anni
diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. 
 
  11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il  fatto  in
danno di persone  ricoverate  presso  strutture  sanitarie  o  presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, ovvero presso strutture socio-educative. 
 
  11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione  o  a  causa  di
manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi
in cui si svolgono dette manifestazioni. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (217) 
  La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"La disposizione di cui all'articolo 61, numero 11-bis),  del  codice
penale si intende riferita ai cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea e agli apolidi". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (223) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a  s.s.  14/7/2010,  n.  28),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 61, numero 11-bis del codice penale. 
                            Art. 61-bis. 
 
       (( (Circostanza aggravante del reato transnazionale).)) 
 
  ((Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il  suo
contributo un gruppo criminale  organizzato  impegnato  in  attivita'
criminali in piu' di uno Stato la pena e' aumentata da un terzo  alla
meta'.  Si  applica   altresi'   il   secondo   comma   dell'articolo
416-bis.1.)) 
                              Art. 62. 
 
                   (Circostanze attenuanti comuni) 
 
  Attenuano il reato, quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 
 
  1° l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 
 
  2° l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto
altrui; 
 
  3° l'avere agito per suggestione di una folla  in  tumulto,  quando
non si tratta di riunioni  o  assembramenti  vietati  dalla  legge  o
dall'Autorita', e il colpevole non e'  delinquente  o  contravventore
abituale o professionale, o delinquente per tendenza; 
 
  ((4) l'avere, nei delitti contro  il  patrimonio,  o  che  comunque
offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal  reato  un
danno  patrimoniale  di  speciale  tenuita',  ovvero,   nei   delitti
determinati da motivi  di  lucro,  l'avere  agito  per  conseguire  o
l'avere comunque conseguito un lucro  di  speciale  tenuita',  quando
anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuita';)) 
 
  5° l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o
l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa; 
 
  6° l'avere, prima del  giudizio,  riparato  interamente  il  danno,
mediante il risarcimento di esso, e, quando sia  possibile,  mediante
le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio  e  fuori  del  caso
preveduto   nell'ultimo   capoverso   dell'articolo   56,   adoperato
spontaneamente  ed  efficacemente  per   elidere   o   attenuare   le
conseguenze dannose o pericolose del reato. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera f)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  f) per il  reato  di  furto  di  piante  nei  boschi,  se  concorre
l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, del Codice penale". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  15,  comma  1)  che  l'aministia
concessa dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.P.R. 11 luglio  1959,
n. 460 ha efficacia a tutto il 23 ottobre 1958. 
                            Art. 62-bis. 
 
                 (Circostanze attenuanti generiche). 
 
  Il   giudice,   indipendentemente   dalle   circostanze    previste
nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione  altre  circostanze
diverse, qualora le ritenga  tali  da  giustificare  una  diminuzione
della  pena.  Esse  sono  considerate   in   ogni   caso,   ai   fini
dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale
puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze  indicate  nel
predetto articolo 62. 
 
  Ai fini dell'applicazione del primo comma non si  tiene  conto  dei
criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero  3),  e  secondo
comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione
ai delitti previsti dall'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),  del
codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni. ((229)) 
 
  In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per  altri  reati  a
carico del condannato  non  puo`  essere,  per  cio'  solo,  posta  a
fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (229) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 7-10 giugno 2011, n.  183  (in
G.U. 1ª s.s.  15/06/2011,  n.  26)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 62-bis, secondo comma,  del  codice  penale,
come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n.
251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354,
in materia di attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione),  nella  parte  in  cui   stabilisce   che,   ai   fini
dell'applicazione del primo comma dello stesso articolo, non si possa
tenere conto della condotta del reo susseguente al reato". 
                              Art. 63. 
 
      (Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena) 
 
  Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro
limiti  determinati,  l'aumento  o  la  diminuzione  si  opera  sulla
quantita' di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora
non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. 
 
  Se concorrono piu' circostanze aggravanti, ovvero piu'  circostanze
attenuanti, l'aumento  o  la  diminuzione  di  pena  si  opera  sulla
quantita'  di  essa  risultante  dall'aumento  o  dalla   diminuzione
precedente. 
 
  ((Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie
diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di  circostanza  ad
effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze
non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per
la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle
che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un
terzo)). 
 
  Se concorrono piu' circostanze aggravanti tra quelle  indicate  nel
secondo capoverso di questo articolo, si  applica  soltanto  la  pena
stabilita  per  la  circostanza  piu'  grave;  ma  il  giudice   puo'
aumentarla. 
 
  Se concorrono piu' circostanze attenuanti tra quelle  indicate  nel
secondo capoverso di questo articolo, si  applica  soltanto  la  pena
meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice  puo'
diminuirla. 
                              Art. 64. 
 
    (Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante) 
 
  Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena  non
e' determinato dalla legge, e' aumentata fino a un terzo la pena  che
dovrebbe essere inflitta per il reato commesso. 
 
  Nondimeno, la  pena  della  reclusione  da  applicare  per  effetto
dell'aumento non puo' superare gli anni trenta. 
                              Art. 65. 
 
  (Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante) 
 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, e  non  e'  dalla  legge
determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti: 
 
  1° alla pena di morte e' sostituita la reclusione da ventiquattro a
trenta anni; ((5)) 
 
  2° alla pena dell'ergastolo e' sostituita la reclusione da venti  a
ventiquattro anni; 
 
  3° le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 66. 
 
(( (Limiti degli aumenti  di  pena  nel  caso  di  concorso  di  piu'
                     circostanze aggravanti). )) 
 
  ((Se concorrono piu' circostanze aggravanti, la pena  da  applicare
per effetto degli aumenti non puo' superare  il  triplo  del  massimo
stabilito dalla legge  per  il  reato,  salvo  che  si  tratti  delle
circostanze indicate nel  secondo  capoverso  dell'articolo  63,  ne'
comunque eccedere: 
  1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione; 
  2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto; 
  3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se  si
tratta della multa  o  dell'ammenda;  ovvero,  rispettivamente,  lire
sessanta milioni o dodici milioni  se  il  giudice  si  avvale  della
facolta' di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis)). 
                              Art. 67. 
 
(Limiti delle diminuzioni di  pena  nel  caso  di  concorso  di  piu'
                       circostanze attenuanti) 
 
  Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per
effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore: 
 
  1° a quindici anni di  reclusione,  se  per  il  delitto  la  legge
stabilisce la pena di morte;((5)) 
 
  2° a  dieci  anni  di  reclusione,  se  per  il  delitto  la  legge
stabilisce la pena dell'ergastolo. 
 
  Le altre pene sono diminuite. In tal caso,  quando  non  si  tratta
delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la
pena non puo' essere applicata in misura inferiore ad un quarto. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 68. 
 
                 (Limiti al concorso di circostanze) 
 
  Salvo quanto e' disposto nell'articolo 15, quando  una  circostanza
aggravante comprende in se' un'altra circostanza  aggravante,  ovvero
una circostanza attenuante  comprende  in  se'  un'altra  circostanza
attenuante, e' valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la
circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa,
rispettivamente, il maggiore aumento o  la  maggiore  diminuzione  di
pena. 
 
  Se le circostanze  aggravanti  o  attenuanti  importano  lo  stesso
aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o
una sola diminuzione di pena. 
                              Art. 69. 
 
          (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) 
 
  Quando concorrono  insieme  circostanze  aggravanti  e  circostanze
attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti,  non  si
tien conto delle diminuzioni di pena  stabilite  per  le  circostanze
attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per
le circostanze aggravanti. 
 
  Se  le  circostanze  attenuanti  sono  ritenute  prevalenti   sulle
circostanze aggravanti, non si  tien  conto  degli  aumenti  di  pena
stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle  diminuzioni
di pena stabilite per le circostanze attenuanti. 
 
  Se fra le circostanze aggravanti e  quelle  attenuanti  il  giudice
ritiene che vi sia  equivalenza,  si  applica  la  pena  che  sarebbe
inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
circostanze inerenti alla  persona  del  colpevole,  esclusi  i  casi
previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e
112, primo comma, numero 4), per cui  vi  e'  divieto  di  prevalenza
delle circostanze attenuanti sulle ritenute  circostanze  aggravanti,
ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una
pena di specie diversa o determini  la  misura  della  pena  in  modo
indipendente da quella ordinaria del reato. (242a) (250) (251)  (265)
((280)) 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 11  APRILE  1974,  N.  99,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA l. 7 GIUGNO 1974, N. 220. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168  (in
G.U. 1ª s.s.  04/05/1994,  n.  19)  ha  dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
  a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, quarto comma,  del
codice penale, nella parte in  cui  prevede  che  nei  confronti  del
minore imputabile sia applicabile la  disposizione  del  primo  comma
dello stesso articolo 69 in  caso  di  concorso  tra  la  circostanza
attenuante di cui  all'art.  98  del  codice  penale  e  una  o  piu'
circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonche'
nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso  siano
applicabili le disposizioni del primo e del terzo  comma  del  citato
art. 69, in caso di concorso tra la  circostanza  attenuante  di  cui
all'art. 98 del codice penale e una o piu' circostanze aggravanti che
accedono  ad  un  reato  per  il  quale  e'  prevista  la  pena  base
dell'ergastolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (242a) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5 - 15 novembre 2012,  n.  251
(in G.U. 1ª s.s. 21/11/2012, n. 46) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 69, quarto  comma,  del  codice  penale,
come sostituito dall'art. 3 della  legge  5  dicembre  2005,  n.  251
(Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.  354,  in
materia  di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio   di
comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di
prescrizione), nella parte in cui prevede il  divieto  di  prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309  (Testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99,  quarto  comma,
del codice penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (250) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 105  (in
G.U. 1ª s.s.  23/04/2014,  n.  18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del  codice  penale,  come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art.  648,  secondo  comma,  cod.  pen.,  sulla
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (251) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-18 aprile 2014, n. 106  (in
G.U. 1ª s.s.  23/04/2014,  n.  18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del  codice  penale,  come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza
attenuante di cui all'art. 609-bis, terzo  comma,  cod.  pen.,  sulla
recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (265) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio-7 aprile 2016,  n.
74  (in   G.U.   1ª   s.s.   13/04/2016,   n.   15)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  69,  quarto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'art. 3  della  legge  5  dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del  d.P.R.
9 ottobre 1990, n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)  sulla
recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (280) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 17  luglio  2017,
n.  205,  (in  G.U.  1ª  s.s.  19/07/2017,  n.  29),  ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  69,  quarto  comma,  del
codice penale, come sostituito dall'art. 3  della  legge  5  dicembre
2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di  giudizio
di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e
di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza
della circostanza attenuante di cui all'art. 219,  terzo  comma,  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del  fallimento,  del
concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
liquidazione coatta amministrativa) sulla recidiva  di  cui  all'art.
99, quarto comma, cod. pen.". 
                            Art. 69-bis. 
 
((  (Casi  di   esclusione   del   giudizio   di   comparazione   tra
                           circostanze).)) 
 
  ((Per i delitti di cui  all'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),
numeri da 1) a 6), del codice  di  procedura  penale  le  circostanze
attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98,  concorrenti
con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri
3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere
il reato, o si e' avvalso di altri nella commissione del delitto,  ne
e' il genitore esercente la  responsabilita'  genitoriale  ovvero  il
fratello o la sorella e le  diminuzioni  di  pena  si  operano  sulla
quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente  alle  predette
aggravanti.)) 
                              Art. 70. 
 
                (Circostanze oggettive e soggettive) 
 
  Agli effetti della legge penale: 
 
  1° sono circostanze oggettive quelle che concernono la  natura,  la
specie,  i  mezzi,  l'oggetto,  il  tempo,  il  luogo  e  ogni  altra
modalita', dell'azione, la gravita' del danno o del pericolo,  ovvero
le condizioni o le qualita' personali dell'offeso; 
 
  2° sono circostanze soggettive quelle che concernono la  intensita'
del dolo o il grado della  colpa,  o  le  condizioni  e  le  qualita'
personali del colpevole, o i rapporti fra il  colpevole  e  l'offeso,
ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole. 
 
  Le circostanze inerenti alla persona del  colpevole  riguardano  la
imputabilita' e la recidiva. 

CAPO III
Del concorso di reati

                              Art. 71. 
 
       (Condanna per piu' reati con unica sentenza o decreto) 
 
  Quando, con una sola sentenza  o  con  un  solo  decreto,  si  deve
pronunciare condanna per piu' reati  contro  la  stessa  persona,  si
applicano le disposizioni degli articoli seguenti. 
                              Art. 72. 
 
(( (Concorso di reati  che  importano  l'ergastolo  e  di  reati  che
               importano pene detentive temporanee) )) 
 
  ((Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la  pena
dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento  diurno  da
sei mesi a tre anni. 
 
  Nel  caso  di  concorso  di  un  delitto  che  importa,   la   pena
dell'ergastolo, con uno o piu' delitti che importano  pene  detentive
temporanee per un tempo  complessivo  superiore  a  cinque  anni,  si
applica la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un periodo
di tempo da due a diciotto mesi. 
 
  L'ergastolano   condannato    all'isolamento    diurno    partecipa
all'attivita' lavorativa)). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 73. 
 
(Concorso di reati che importano pene  detentive  temporanee  o  pene
                   pecuniarie della stessa specie) 
 
  Se piu' reati importano  pene  temporanee  detentive  della  stessa
specie, si applica una pena unica, per un tempo  eguale  alla  durata
complessiva delle pene che si dovrebbero  infliggere  per  i  singoli
reati. 
 
  Quando  concorrono  piu'  delitti,  per  ciascuno  dei  quali  deve
infliggersi la pena della reclusione  non  inferiore  a  ventiquattro
anni, si applica l'ergastolo.((139)) 
 
  Le pene pecuniarie della  stessa  specie  si  applicano  tutte  per
intero. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27-28 aprile 1994, n. 168  (in
G.U. 1ª s.s.  04/05/1994,  n.  19)  ha  dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87: 
  [...] 
  b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 73, secondo comma, del
codice penale, nella parte in  cui,  in  caso  di  concorso  di  piu'
delitti commessi da minore imputabile, per ciascuno  dei  quali  deve
infliggersi la pena della reclusione  non  inferiore  a  ventiquattro
anni, prevede la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 74. 
 
 (Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa) 
 
  Se  piu'  reati  importano  pene  temporanee  detentive  di  specie
diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. 
 
  La pena dell'arresto e' eseguita per ultima. 
                              Art. 75. 
 
 (Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa) 
 
  Se piu' reati importano pene pecuniarie di specie  diversa,  queste
si applicano tutte distintamente e per intero. 
 
  Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la
somma  pagata,  agli  effetti  della  conversione,   viene   detratta
dall'ammontare della multa. 
                              Art. 76. 
 
(Pene concorrenti  considerate  come  pena  unica  ovvero  come  pene
                              distinte) 
 
  Salvo che la legge stabilisca  altrimenti,  le  pene  della  stessa
specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come  pena
unica per ogni effetto giuridico. 
 
  Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli  74  e
75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico,  come  pena
unica della specie piu' grave. Nondimeno  si  considerano  come  pene
distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle
misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge. 
 
  Se una  pena  pecuniaria  concorre  con  un'altra  pena  di  specie
diversa, le  pene  si  considerano  distinte  per  qualsiasi  effetto
giuridico. 
                              Art. 77. 
 
               (Determinazione delle pene accessorie) 
 
  Per determinare le pene accessorie  e  ogni  altro  effetto  penale
della condanna, si ha riguardo  ai  singoli  reati  per  i  quali  e'
pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi  fosse
concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi. 
 
  Se concorrono  pene  accessorie  della  stessa  specie,  queste  si
applicano tutte per intero. 
                              Art. 78. 
 
            (Limiti degli aumenti delle pene principali). 
 
  Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73,  la  pena
da applicare a norma dello stesso articolo non puo' essere  superiore
al quintuplo della piu' grave fra le pene concorrenti,  ne'  comunque
eccedere: 
  1) trenta anni per la reclusione; 
  2) sei anni per l'arresto; 
  3) lire trenta milioni per la multa e sei  milioni  per  l'ammenda;
ovvero lire centoventicinque  milioni  per  la  multa  e  venticinque
milioni per l'ammenda, se  il  giudice  si  vale  della  facolta'  di
aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis. ((169a)) 
 
  Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 74, la durata
delle pene  da  applicare  a  norma  dell'articolo  stesso  non  puo'
superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente  tale  limite
e' detratta in ogni caso dall'arresto. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (169a) 
  Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 ha disposto (con l'art. 58,  comma
4) che "In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78,  primo  comma,
numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda  non
puo' comunque eccedere la somma di lire quindici milioni,  ovvero  la
somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale  della  facolta'
di aumento indicata nel secondo  comma  dell'articolo  133-bis  dello
stesso codice". 
  Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, come modificato dal D.L. 2 aprile
2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001,  n.
163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1)  che  l'entrata  in  vigore
della modifica al  numero  3),  comma  1  del  presente  articolo  e'
prorogata al 2 gennaio 2002. 
                              Art. 79. 
 
            (Limiti degli aumenti delle pene accessorie) 
 
  La  durata  massima  delle  pene  accessorie  temporanee  non  puo'
superare, nel complesso, i limiti seguenti: 
 
  1° dieci anni, se si tratta dell'interdizione dai pubblici uffici o
dell'interdizione da una professione o da un'arte; 
 
  2° cinque anni, se si tratta della  sospensione  dall'esercizio  di
una professione o di un'arte. 
                              Art. 80. 
 
     (Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi) 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti si  applicano  anche  nel
caso in cui, dopo una sentenza o un  decreto  di  condanna,  si  deve
giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente
o posteriormente alla condanna  medesima,  ovvero  quando  contro  la
stessa persona si debbono eseguire piu' sentenze o  piu'  decreti  di
condanna. 
                              Art. 81. 
 
                (Concorso formale. Reato continuato). 
 
  E' punito con la pena che dovrebbe infliggersi  per  la  violazione
piu' grave aumentata sino al  triplo  chi  con  una  sola  azione  od
omissione viola diverse disposizioni di legge  ovvero  commette  piu'
violazioni della medesima disposizione di legge. 
 
  Alla stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni  od  omissioni,
esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche  in  tempi
diversi piu' violazioni della stessa o  di  diverse  disposizioni  di
legge. 
 
  Nei casi preveduti da  quest'articolo,  la  pena  non  puo'  essere
superiore a quella che sarebbe applicabile  a  norma  degli  articoli
precedenti. 
 
  ((Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se  i  reati  in
concorso formale o  in  continuazione  con  quello  piu'  grave  sono
commessi da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la  recidiva
prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di
pena non puo' essere  comunque  inferiore  ad  un  terzo  della  pena
stabilita per il reato piu' grave)). 
                              Art. 82. 
 
(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta) 
 
  Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione  del  reato,  o
per un'altra causa, e' cagionata offesa a persona diversa  da  quella
alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse
commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve,
per quanto  riguarda  le  circostanze  aggravanti  e  attenuanti,  le
disposizioni dell'articolo 60. 
 
  Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche  quella  alla
quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita
per il reato piu' grave, aumentata fino alla meta'. 
                              Art. 83. 
 
            (Evento diverso da quello voluto dall'agente) 
 
  Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se,  per  errore
nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa,  si
cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde,  a
titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto e' preveduto
dalla legge come delitto colposo. 
 
  Se il colpevole ha cagionato altresi' l'evento voluto, si applicano
le regole sul concorso dei reati. 
                              Art. 84. 
 
                          (Reato complesso) 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti non si  applicano  quando
la legge considera come  elementi  costitutivi,  o  come  circostanze
aggravanti di un solo  reato,  fatti  che  costituirebbero,  per  se'
stessi, reato. 
 
  Qualora la legge, nella determinazione  della  pena  per  il  reato
complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli  reati  che
lo costituiscono,  non  possono  essere  superati  i  limiti  massimi
indicati negli articoli 78 e 79. 

TITOLO QUARTO
DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO
CAPO I
Della imputabilita

                              Art. 85. 
 
                 (Capacita' d'intendere e di volere) 
 
  Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge  come
reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile. 
 
  E' imputabile chi ha la capacita' d'intendere e di volere. 
                              Art. 86. 
 
(Determinazione in altri dello stato d'incapacita', allo scopo di far
                        commettere un reato) 
 
  Se taluno mette altri nello stato d'incapacita'  d'intendere  o  di
volere, al fine di fargli commettere un  reato,  del  reato  commesso
dalla persona resa  incapace  risponde  chi  ha  cagionato  lo  stato
d'incapacita'. 
                              Art. 87. 
 
      (Stato preordinato d'incapacita' d'intendere o di volere) 
 
  La disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a
chi si e' messo in stato d'incapacita' d'intendere  o  di  volere  al
fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa. 
                              Art. 88. 
 
                       (Vizio totale di mente) 
 
  Non e' imputabile chi, nel momento in cui  ha  commesso  il  fatto,
era, per infermita', in tale stato di mente da escludere la capacita'
d'intendere o di volere. 
                              Art. 89. 
 
                      (Vizio parziale di mente) 
 
  Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per  infermita',
in tale stato di mente da scemare grandemente, senza  escluderla,  la
capacita' d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la
pena e' diminuita. 
                              Art. 90. 
 
                    (Stati emotivi o passionali) 
 
  Gli stati emotivi  o  passionali  non  escludono  ne'  diminuiscono
l'imputabilita'. 
                              Art. 91. 
 
     (Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore) 
 
  Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva la capacita' d'intendere  o  di  volere,  a  cagione  di  piena
ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggiore. 
 
  Se l'ubriachezza non era piena, ma era  tuttavia  tale  da  scemare
grandemente, senza escluderla, la capacita' d'intendere o di  volere,
la pena e' diminuita. 
                              Art. 92. 
 
        (Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata) 
 
  L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non
esclude ne' diminuisce la imputabilita'. 
 
  Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato,  o
di prepararsi una scusa, la pena e' aumentata. 
                              Art. 93. 
 
      (Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti) 
 
  Le disposizioni dei due  articoli  precedenti  si  applicano  anche
quando  il  fatto  e'  stato  commesso  sotto  l'azione  di  sostanze
stupefacenti. 
                              Art. 94. 
 
                       (Ubriachezza abituale) 
 
  Quando il reato e' commesso in stato di ubriachezza,  e  questa  e'
abituale, la pena e' aumentata. 
 
  Agli effetti della legge penale, e'  considerato  ubriaco  abituale
chi e' dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato  frequente  di
ubriachezza. 
 
  L'aggravamento di  pena  stabilito  nella  prima  parte  di  questo
articolo si applica anche quando il reato e' commesso sotto  l'azione
di sostanze stupefacenti da chi e' dedito all'uso di tali sostanze. 
                              Art. 95. 
 
    (Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti) 
 
  Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da
alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le  disposizioni
contenute negli articoli 88 e 89. 
                              Art. 96. 
 
                           (Sordomutismo) 
 
  Non e' imputabile il sordomuto che, nel momento in cui ha  commesso
il fatto, non aveva, per causa della  sua  infermita',  la  capacita'
d'intendere o di volere. 
 
  Se la capacita' d'intendere o di volere era grandemente scemata, ma
non esclusa, la pena e' diminuita. 
                              Art. 97. 
 
                   (Minore degli anni quattordici) 
 
  Non e' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva compiuto i quattordici anni. 
                              Art. 98. 
 
                    (Minore degli anni diciotto) 
 
  E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il  fatto,  aveva
compiuto i quattordici anni, ma  non  ancora  i  diciotto,  se  aveva
capacita' d'intendere e di volere; ma la pena e' diminuita. 
 
  Quando la pena detentiva inflitta e' inferiore a cinque anni, o  si
tratta  di  pena  pecuniaria,  alla  condanna  non  conseguono   pene
accessorie. Se si tratta di pena  piu'  grave,  la  condanna  importa
soltanto l'interdizione  dai  pubblici  uffici  per  una  durata  non
superiore a cinque anni,  e,  nei  casi  stabiliti  dalla  legge,  la
sospensione dall'esercizio della  ((responsabilita'  genitoriale))  o
dell'autorita' maritale. 

CAPO II
Della recidiva, dell’abitualita’ e professionalita’ nel reato e della tendenza a delinquere

                              Art. 99. 
 
                             (Recidiva). 
 
  Chi, dopo essere stato condannato per un delitto  non  colposo,  ne
commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di  un  terzo
della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. 
 
  La pena puo' essere aumentata fino alla meta': 
  1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole; 
  2) se il nuovo delitto non colposo e'  stato  commesso  nei  cinque
anni dalla condanna precedente; 
  3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo
l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato
si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena. 
 
  Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al  secondo
comma, l'aumento di pena e' della meta'. 
 
  Se il recidivo commette un altro  delitto  non  colposo,  l'aumento
della pena, nel caso di cui al primo comma, e'  della  meta'  e,  nei
casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi. 
 
  Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,
lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena  per
la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati  al  secondo  comma,
non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il
nuovo delitto. ((261)) 
 
  In nessun caso l'aumento di pena per effetto  della  recidiva  puo'
superare il cumulo delle pene risultante  dalle  condanne  precedenti
alla commissione del nuovo delitto non colposo. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.P.R. 27 dicembre 1948, n. 1464  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che "L'amnistia  si  applica  anche  ai  recidivi  nei  casi
preveduti  dai  capoversi  dell'art.  99  del  Codice  penale  e   ai
delinquenti abituali o professionali o per tendenza". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (261) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 23 luglio  2015,  n.  185
(in G.U. 1ª s.s. 29/7/2015, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del  codice  penale,  come
sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche
al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in  materia  di
attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione  delle
circostanze di reato per i recidivi, di  usura  e  di  prescrizione),
limitatamente alle parole «e' obbligatorio e,»". 
                              Art. 100. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 1974, N.  99,  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 7 GIUGNO 1974, N. 220)) 
                              Art. 101. 
 
                     (Reati della stessa indole) 
 
  Agli effetti della  legge  penale,  sono  considerati  reati  della
stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione
di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni
diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno,  per  la
natura  dei  fatti  che  li  costituiscono  o  dei  motivi   che   li
determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri  fondamentali
comuni. 
                              Art. 102. 
 
                 (Abitualita' presunta dalla legge) 
 
  E'  dichiarato  delinquente  abituale  chi,   dopo   essere   stato
condannato alla reclusione in  misura  superiore  complessivamente  a
cinque anni  per  tre  delitti  non  colposi,  della  stessa  indole,
commessi entro dieci anni, e non  contestualmente,  riporta  un'altra
condanna per un delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso
entro i dieci anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti. 
 
  Nei dieci  anni  indicati  nella  disposizione  precedente  non  si
computa il tempo in cui il condannato ha scontato pene detentive o e'
stato sottoposto a misure di sicurezza detentive. 
                              Art. 103. 
 
                 (Abitualita' ritenuta dal giudice) 
 
  Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la  dichiarazione
di abitualita' nel delitto e'  pronunciata  anche  contro  chi,  dopo
essere stato condannato per due delitti non colposi, riporta un'altra
condanna per delitto non colposo, se il giudice, tenuto  conto  della
specie e gravita' dei reati, del tempo  entro  il  quale  sono  stati
commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole  e  delle
altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo  133,  ritiene
che il colpevole sia dedito al delitto. 
                              Art. 104. 
 
                 (Abitualita' nelle contravvenzioni) 
 
  Chi, dopo essere stato condannato alla pena  dell'arresto  per  tre
contravvenzioni della stessa indole, riporta  condanna  per  un'altra
contravvenzione,   anche   della   stessa   indole,   e'   dichiarato
contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della  specie  e
gravita' dei reati, del tempo entro il  quale  sono  stati  commessi,
della condotta e del genere di  vita  del  colpevole  e  delle  altre
circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 133, ritiene che  il
colpevole sia dedito al reato. 
                              Art. 105. 
 
                    (Professionalita' nel reato) 
 
  Chi, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione  di
abitualita', riporta condanna  per  un  altro  reato,  e'  dichiarato
delinquente o contravventore professionale, qualora,  avuto  riguardo
alla natura dei  reati,  alla  condotta  e  al  genere  di  vita  del
colpevole  e  alle   altre   circostanze   indicate   nel   capoverso
dell'articolo 133, debba ritenersi che egli viva abitualmente,  anche
in parte soltanto, dei proventi del reato. 
                              Art. 106. 
 
          (Effetti dell'estinzione del reato o della pena) 
 
  Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualita'  o
di professionalita' nel reato, si tien conto altresi' delle  condanne
per le quali e' intervenuta una causa di estinzione del reato o della
pena. 
 
  Tale disposizione non si applica quando la causa estingue anche gli
effetti penali. 
                              Art. 107. 
 
           (Condanna per vari reati con una sola sentenza) 
 
  Le disposizioni relative alla dichiarazione  di  abitualita'  o  di
professionalita' nel reato si applicano anche se, per i  vari  reati,
e' pronunciata condanna con una sola sentenza. 
                              Art. 108. 
 
                       (Tendenza a delinquere) 
 
  E' dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo  o
delinquente  abituale  o  professionale,  commette  un  delitto   non
colposo, contro  la  vita  o  l'incolumita'  individuale,  anche  non
preveduto dal capo primo del titolo dodicesimo del libro  secondo  di
questo codice, il  quale,  per  se'  e  unitamente  alle  circostanze
indicate  nel  capoverso  dell'articolo  133,  riveli  una   speciale
inclinazione  al   delitto,   che   trovi   sua   causa   nell'indole
particolarmente malvagia del colpevole. 
 
  La  disposizione  di  questo  articolo  non  si   applica   se   la
inclinazione al delitto e' originata dall'infermita' preveduta  dagli
articoli 88 e 89. 
                              Art. 109. 
 
(Effetti  della  dichiarazione  di  abitualita',  professionalita'  o
                       tendenza a delinquere) 
 
  Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari
effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione  di
abitualita'  o  di  professionalita'  nel  reato  o  di  tendenza   a
delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza. 
 
  La dichiarazione di abitualita' o  di  professionalita'  nel  reato
puo' essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della
pena; ma se e' pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si  tien
conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la  pena
inflitta. 
 
  La  dichiarazione  di  tendenza  a  delinquere  non   puo'   essere
pronunciata che con la sentenza di condanna. 
 
  La dichiarazione di abitualita'  e  professionalita'  nel  reato  e
quella di tendenza a  delinquere  si  estinguono  per  effetto  della
riabilitazione. 

CAPO III
Del concorso di persone nel reato

                              Art. 110. 
 
             (Pena per coloro che concorrono nel reato) 
 
  Quando piu' persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse
soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni  degli
articoli seguenti. 
                              Art. 111. 
 
 (Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) 
 
  Chi  ha  determinato  a  commettere  un  reato  una   persona   non
imputabile, ovvero  non  punibile  a  cagione  di  una  condizione  o
qualita' personale, risponde del reato da questa commesso; e la  pena
e' aumentata. Se si  tratta  di  delitti  per  i  quali  e'  previsto
l'arresto in flagranza, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
 
  Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e' il genitore
esercente la ((responsabilita' genitoriale)), la  pena  e'  aumentata
fino alla meta' o, se si tratta di delitti per i  quali  e'  previsto
l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.(128) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1)  che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991. 
                              Art. 112. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La pena da infliggere per il reato commesso e' aumentata: 
 
  1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato,  e'  di
cinque o piu', salvo che la legge disponga altrimenti; 
 
  2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti,
ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero  diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo; 
 
  3°  per  chi,  nell'esercizio  della  sua  autorita',  direzione  o
vigilanza, ha determinato a  commettere  il  reato  persone  ad  esso
soggette; 
 
  4)  per  chi,  fuori  del  caso  preveduto  dall'articolo  111,  ha
determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una  persona
in stato di  infermita'  o  di  deficienza  psichica,  ovvero  si  e'
comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha  partecipato  nella
commissione di un delitto per  il  quale  e'  previsto  l'arresto  in
flagranza. 
 
  La pena e' aumentata fino alla meta'  per  chi  si  e'  avvalso  di
persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione  o
qualita' personale, o con la stessa ha partecipato nella  commissione
di un delitto per il quale e' previsto l'arresto in flagranza. 
 
  Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si  e'  avvalso
di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne
e' il genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale)), nel caso
previsto dal numero 4 del primo comma la pena e' aumentata fino  alla
meta' e in quello previsto dal secondo comma  la  pena  e'  aumentata
fino a due terzi. (128) 
 
  Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo
articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto  non  e'
imputabile o non e' punibile. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1)  che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991. 
                              Art. 113. 
 
                 (Cooperazione nel delitto colposo) 
 
  Nel delitto colposo,  quando  l'evento  e'  stato  cagionato  dalla
cooperazione di piu' persone, ciascuna di queste soggiace  alle  pene
stabilite per il delitto stesso. 
 
  La pena e' aumentata per chi ha determinato altri a  cooperare  nel
delitto, quando concorrono le condizioni stabilite nell'articolo  111
e nei numeri 3° e 4° dell'articolo 112. 
                              Art. 114. 
 
                      (Circostanze attenuanti) 
 
  Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata  da  taluna  delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e  113
abbia avuto minima importanza nella  preparazione  o  nell'esecuzione
del reato, puo' diminuire la pena. 
 
  Tale disposizione non si applica nei  casi  indicati  nell'articolo
112. 
 
  La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato determinato
a commettere il reato o a cooperare nel reato, quando  concorrono  le
condizioni stabilite nei numeri 3° e 4° ((del primo comma e nel terzo
comma)) dell'articolo 112. ((128)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla
L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l'art. 16, comma 1)  che
la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991. 
                              Art. 115. 
 
           (Accordo per commettere un reato. Istigazione) 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o piu'  persone
si accordino allo scopo di commettere un  reato,  e  questo  non  sia
commesso, nessuna di esse e' punibile per il solo fatto dell'accordo. 
 
  Nondimeno, nel caso  di  accordo  per  commettere  un  delitto,  il
giudice puo' applicare una misura di sicurezza. 
 
  Le stesse disposizioni si  applicano  nel  caso  di  istigazione  a
commettere un reato, se la istigazione e' stata accolta, ma il  reato
non e' stato commesso. 
 
  Qualora la istigazione non sia stata accolta,  e  si  sia  trattato
d'istigazione a un delitto, l'istigatore  puo'  essere  sottoposto  a
misura di sicurezza. 
                              Art. 116. 
 
     (Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti) 
 
  Qualora il reato commesso sia diverso da quello  voluto  da  taluno
dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento e' conseguenza
della sua azione od omissione. 
 
  Se il reato commesso e' piu' grave di quello  voluto,  la  pena  e'
diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave. 
                              Art. 117. 
 
     (Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti) 
 
  Se, per le condizioni o le qualita' personali del colpevole, o  per
i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato  per
taluno di coloro che vi sono concorsi,  anche  gli  altri  rispondono
dello stesso reato. Nondimeno, se questo e' piu'  grave,  il  giudice
puo', rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni,  le
qualita' o i rapporti predetti, diminuire la pena. (114) ((115)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (114) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989,  n.  282
(in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 117, primo comma nella  parte  in  cui,  nel
caso di  revoca  della  liberazione  condizionale,  non  consente  al
Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora  da
espiare, tenendo conto del tempo trascorso in  liberta'  condizionale
nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo
comportamento durante tale periodo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989,  n.  282
(in G.U. 1ª s.s.  31/05/1989,  n.  22)  come  modificata  dall'Errata
Corrige  in  G.U.  1ª  s.s.  14/06/1989,  n.  24,  non  prevede  piu'
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 118. 
 
   (( (Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti). )) 
 
  ((Le circostanze che aggravano o diminuiscono le pene concernenti i
motivi a delinquere, l'intensita' del dolo, il grado della colpa e le
circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole  sono   valutate
soltanto riguardo alla persona cui si riferiscono)). 
                              Art. 119. 
 
      (Valutazione delle circostanze di esclusione della pena) 
 
  Le circostanze soggettive le quali escludono la pena per taluno  di
coloro che sono concorsi nel reato hanno  effetto  soltanto  riguardo
alla persona a cui si riferiscono. 
 
  Le circostanze oggettive che escludono la pena  hanno  effetto  per
tutti coloro che sono concorsi nel reato. 

CAPO IV
Della persona offesa dal reato

                              Art. 120. 
 
                        (Diritto di querela) 
 
  Ogni persona offesa da  un  reato  per  cui  non  debba  procedersi
d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. 
 
  Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a  cagione
d'infermita' di mente,  il  diritto  di  querela  e'  esercitato  dal
genitore o dal tutore. 
 
  I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli  inabilitati
possono esercitare il diritto di querela, e possono altresi', in loro
vece, esercitarlo  il  genitore  ovvero  il  tutore  o  il  curatore,
nonostante ogni  contraria  dichiarazione  di  volonta',  espressa  o
tacita, del minore o dell'inabilitato. 
                              Art. 121. 
 
       (Diritto di querela esercitato da un curatore speciale) 
 
  Se la persona offesa e' minore degli anni quattordici o inferma  di
mente, e  non  v'e'  chi  ne  abbia  la  rappresentanza,  ovvero  chi
l'esercita  si  trovi  con  la  persona  medesima  in  conflitto   di
interessi, il  diritto  di  querela  e'  esercitato  da  un  curatore
speciale. 
                              Art. 122. 
 
                  (Querela di uno fra piu' offesi) 
 
  Il reato commesso in danno di piu' persone e' punibile anche se  la
querela e' proposta da una soltanto di esse. 
                              Art. 123. 
 
                     (Estensione della querela) 
 
  La querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno  commesso
il reato. 
                              Art. 124. 
 
             (Termine per proporre la querela. Rinuncia) 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di  querela  non
puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del
fatto che costituisce il reato. 
 
  Il diritto di querela non puo' essere esercitato  se  vi  e'  stata
rinuncia espressa o tacita da parte  di  colui  al  quale  ne  spetta
l'esercizio. 
 
  Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di  proporre  querela
ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi. 
 
  La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso
il reato. 
                                                                ((4)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto
dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati
commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque  provi  di  non
averlo potuto osservare per cause dipendenti  dall'attuale  stato  di
guerra o di non essere venuto per le stesse cause  a  conoscenza  del
fatto per il quale intende procedere". 
                              Art. 125. 
 
(Querela  del  minore  o  inabilitato  nel  caso  di   rinuncia   del
                           rappresentante) 
 
  La rinuncia alla facolta' di  esercitare  il  diritto  di  querela,
fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il  minore,
che ha compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di
proporre querela. 
                              Art. 126. 
 
                 (Estinzione del diritto di querela) 
 
  Il diritto di querela  si  estingue  con  la  morte  della  persona
offesa. 
 
  Se la querela e' stata gia' proposta, la morte della persona offesa
non estingue il reato. 
                              Art. 127. 
 
(( (Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente  della
                           Repubblica). )) 
 
  ((Salvo quanto e' disposto nel titolo primo del  libro  secondo  di
questo Codice, qualora un delitto punibile a  querela  della  persona
offesa sia commesso in danno dei Presidente  della  Repubblica,  alla
querela e' sostituita la richiesta dal Ministro per la giustizia)). 
                              Art. 128. 
 
             (Termine per la richiesta di procedimento) 
 
  Quando  la  punibilita'  di  un  reato  dipende   dalla   richiesta
dell'Autorita', la richiesta non puo' essere piu'  proposta,  decorsi
tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che
costituisce il reato. 
 
  Quando la punibilita' di un reato commesso all'estero dipende dalla
presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la  richiesta  non
puo' essere piu' proposta, decorsi tre anni  dal  giorno  in  cui  il
colpevole si trova nel territorio dello Stato. 
                              Art. 129. 
 
           (Irrevocabilita' ed estensione della richiesta) 
 
  La richiesta dell'Autorita' e' irrevocabile. 
 
  Le disposizioni degli articoli 122 e 123 si  applicano  anche  alla
richiesta. 
                              Art. 130. 
 
                   (Istanza della persona offesa) 
 
  Quando la punibilita' del reato dipende dall'istanza della  persona
offesa,  l'istanza  e'  regolata  dalle  disposizioni  relative  alla
richiesta.  Nondimeno,  per  quanto  riguarda  la  capacita'   e   la
rappresentanza della persona offesa,  si  applicano  le  disposizioni
relative alla querela. 
                              Art. 131. 
 
            (Reato complesso. Procedibilita' di ufficio) 
 
  Nei casi preveduti dall'articolo 84,  per  il  reato  complesso  si
procede sempre di ufficio, se per  taluno  dei  reati,  che  ne  sono
elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve  procedere  di
ufficio. 

TITOLO QUINTO
((DELLA NON PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO. DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA))
CAPO I
((Della non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto. Della modificazione e applicazione della pena))

                            Art. 131-bis. 
 
 (Esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto). 
 
  Nei reati per i quali e' prevista la pena detentiva  non  superiore
nel massimo  a  cinque  anni,  ovvero  la  pena  pecuniaria,  sola  o
congiunta alla predetta pena, la punibilita' e' esclusa  quando,  per
le modalita' della  condotta  e  per  l'esiguita'  del  danno  o  del
pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma,  l'offesa
e' di particolare tenuita' e il comportamento risulta non abituale. 
 
  L'offesa non puo' essere ritenuta di particolare tenuita', ai sensi
del primo comma, quando  l'autore  ha  agito  per  motivi  abietti  o
futili, o con crudelta', anche in danno di animali,  o  ha  adoperato
sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata  difesa
della vittima, anche in  riferimento  all'eta'  della  stessa  ovvero
quando la condotta ha  cagionato  o  da  essa  sono  derivate,  quali
conseguenze non volute, la morte  o  le  lesioni  gravissime  di  una
persona. L'offesa non puo' altresi' essere  ritenuta  di  particolare
tenuita' quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore
nel massimo a  due  anni  e  sei  mesi  di  reclusione,  commessi  in
occasione o a causa di manifestazioni sportive ((, ovvero nei casi di
cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato e' commesso nei
confronti di  un  pubblico  ufficiale  nell'esercizio  delle  proprie
funzioni)). 
 
  Il comportamento e' abituale nel caso in  cui  l'autore  sia  stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza  ovvero
abbia commesso piu' reati  della  stessa  indole,  anche  se  ciascun
fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuita', nonche'
nel caso in cui si tratti di reati che abbiano  ad  oggetto  condotte
plurime, abituali e reiterate. 
 
  Ai fini della determinazione  della  pena  detentiva  prevista  nel
primo comma non si tiene conto delle  circostanze,  ad  eccezione  di
quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria del reato  e  di  quelle  ad  effetto  speciale.  In
quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo  comma  non  si
tiene conto del giudizio di bilanciamento delle  circostanze  di  cui
all'articolo 69. 
 
  La disposizione del primo comma si applica anche  quando  la  legge
prevede la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del  pericolo  come
circostanza attenuante. 
                              Art. 132. 
 
(Potere  discrezionale  del  giudice  nell'applicazione  della  pena:
                               limiti) 
 
  Nei  limiti  fissati  dalla  legge,  il  giudice  applica  la  pena
discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso
di tal potere discrezionale. 
 
  Nell'aumento  o  nella  diminuzione  della  pena  non  si   possono
oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi  i
casi espressamente determinati dalla legge. 
                              Art. 133. 
 
      (Gravita' del reato: valutazione agli effetti della pena) 
 
  Nell'esercizio  del  potere  discrezionale  indicato  nell'articolo
precedente, il giudice deve tener conto  della  gravita'  del  reato,
desunta: 
 
  1° dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal  tempo,
dal luogo e da ogni altra modalita' dell'azione; 
 
  2° dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato  alla  persona
offesa dal reato; 
 
  3° dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa. 
 
  Il giudice deve tener conto, altresi', della capacita' a delinquere
del colpevole, desunta: 
 
  1° dai motivi a delinquere e dal carattere del reo; 
 
  2° dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla  condotta
e dalla vita del reo, antecedenti al reato; 
 
  3° dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; 
 
  4° dalle condizioni di vita individuale, famigliare e  sociale  del
reo. 
                            Art. 133-bis. 
 
(( (Condizioni economiche del reo;  valutazione  agli  effetti  della
                         pena pecuniaria).)) 
 
  ((Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il
giudice  deve  tenere  conto,  oltre   che   dei   criteri   indicati
dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo. 
 
  Il giudice puo' aumentare la  multa  o  l'ammenda  stabilite  dalla
legge sino al triplo o diminuirle sino ad un  terzo  quando,  per  le
condizioni economiche del reo, ritenga  che  la  misura  massima  sia
inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa)). 
                            Art. 133-ter. 
 
        (( (Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).)) 
 
  ((Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto  penale,
puo'  disporre,  in  relazione   alle   condizioni   economiche   del
condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili  da
tre a trenta. Ciascuna rata tuttavia non puo' essere inferiore a lire
trentamila. 
 
  In ogni momento il condannato puo' estinguere la pena  mediante  un
unico pagamento)). 
                              Art. 134. 
 
                        (Computo delle pene) 
 
  Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. 
 
  Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto  delle  frazioni
di giorno, e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira. 
                              Art. 135. 
 
         (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive). 
 
  Quando, per  qualsiasi  effetto  giuridico,  si  deve  eseguire  un
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha  luogo
((calcolando euro 250, o frazione di euro 250)), di  pena  pecuniaria
per un giorno di pena detentiva. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 12 luglio 1961, n. 603 ha disposto (con l'art.  4,  comma  1)
che "Nella  conversione  in  pene  detentive  delle  pene  pecuniarie
inflitte per reati commessi  anteriormente  alla  entrata  in  vigore
della presente legge, si applica la disposizione sul ragguaglio delle
pene preveduta  dallo  articolo  135  del  Codice  penale  nel  testo
modificato dalla Presente legge". 
                              Art. 136. 
 
        (( (Modalita' di conversione di pene pecuniarie). )) 
 
  ((Le  pene  della  multa   e   dell'ammenda,   non   eseguite   per
insolvibilita' del condannato, si convertono a norma di legge)). 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 149  (in
G.U. 1ª s.s. 07/07/1971,  n.  170)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 136, primo comma, del codice  penale,  nella
parte in cui ammette, per i  reati  commessi  dal  fallito  in  epoca
anteriore alla dichiarazione di fallimento, la conversione della pena
pecuniaria in pena detentiva, prima della  chiusura  della  procedura
fallimentare". 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-21 novembre  1979,  n.  131
(in G.U. 1ª s.s. 28/11/1979, n. 325) ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 136 del codice penale". 
                              Art. 137. 
 
                      (Carcerazione preventiva) 
 
  La  carcerazione  sofferta  prima  che  la  sentenza  sia  divenuta
irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea
detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria. 
 
  La carcerazione  preventiva  e'  considerata,  agli  effetti  della
detrazione, come reclusione od arresto. 
                              Art. 138. 
 
   (Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero) 
 
  Quando il giudizio seguito all'estero e' rinnovato nello Stato,  la
pena scontata all'estero e' sempre  computata,  tenendo  conto  della
specie di essa; e, se vi e' stata all'estero carcerazione preventiva,
si applicano le disposizioni dell'articolo precedente. 
                              Art. 139. 
 
                   (Computo delle pene accessorie) 
 
  Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tien conto  del
tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o e'  sottoposto
a misura di sicurezza detentiva, ne' del tempo  in  cui  egli  si  e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza. 
                              Art. 140. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 LUGLIO 1989, N. 271)) 

CAPO II
Della esecuzione della pena

                              Art. 141. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) 
 
                              Art. 142. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) 
                              Art. 143. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) 
                              Art. 144. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) 
                              Art. 145. 
 
        (Remunerazione ai condannati per il lavoro prestato) 
 
  Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati e'  corrisposta  una
remunerazione per il lavoro prestato. 
 
  Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia
altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine: 
 
  1° le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 
 
  2°  le  spese  che  lo  Stato  sostiene  per  il  mantenimento  del
condannato; 
 
  3°  le  somme  dovute  a  titolo  di  rimborso  delle   spese   del
procedimento. 
 
  In ogni caso, deve essere riservata a  favore  del  condannato  una
quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio.  Tale
quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro. 
                              Art. 146. 
 
          (Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena). 
 
   L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, e' differita: 
  1) se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; 
  2) se deve aver luogo nei confronti di madre  di  infante  di  eta'
inferiore ad anni uno; 
  3) se deve aver luogo nei confronti  di  persona  affetta  da  AIDS
conclamata o da  grave  deficienza  immunitaria  accertate  ai  sensi
dell'articolo 286-bis, comma  2,  del  codice  di  procedura  penale,
ovvero da altra malattia  particolarmente  grave  per  effetto  della
quale le sue condizioni di  salute  risultano  incompatibili  con  lo
stato di detenzione, quando la persona si trova  in  una  fase  della
malattia  cosi'  avanzata  da  non  rispondere   piu',   secondo   le
certificazioni del servizio sanitario  penitenziario  o  esterno,  ai
trattamenti disponibili e alle terapie curative. 
 
  Nei  casi  previsti  dai  numeri  1)  e  2)  del  primo  comma   il
differimento non opera o, se concesso, e' revocato se  la  gravidanza
si  interrompe,  se   la   madre   e'   dichiarata   decaduta   dalla
((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato
ad altri, sempreche' l'interruzione di gravidanza o  il  parto  siano
avvenuti da oltre due mesi. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (145) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18 ottobre 1995,  n.  438  (in
G.U. 1ª s.s.  25/10/1995,  n.  44)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 146,  primo  comma,  numero  3,  del  codice
penale, aggiunto dall'art. 2  del  d.-l.  14  maggio  1993,  n.  139,
convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222,  nella  parte  in  cui
prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione  della
pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e  di
quella degli altri detenuti". 
                              Art. 147. 
 
           (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena) 
 
  L'esecuzione di una pena puo' essere differita: 
 
  1° se e' presentata domanda di grazia, e  l'esecuzione  della  pena
non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 
 
  2° se una pena restrittiva della  liberta'  personale  deve  essere
eseguita contro chi  si  trova  in  condizioni  di  grave  infermita'
fisica; 
 
  3) se una pena restrittiva della  liberta'  personale  deve  essere
eseguita nei confronti di madre di prole  di  eta'  inferiore  a  tre
anni. 
 
  Nel caso indicato nel numero 1°, l'esecuzione della pena  non  puo'
essere differita per un  periodo  superiore  complessivamente  a  sei
mesi,  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  la  sentenza  e'  divenuta
irrevocabile, anche  se  la  domanda  di  grazia  e'  successivamente
rinnovata. 
 
  Nel caso indicato nel numero 3) del primo comma il provvedimento e'
revocato,  qualora   la   madre   sia   dichiarata   decaduta   dalla
((responsabilita' genitoriale)) sul figlio ai sensi dell'articolo 330
del codice civile, il figlio muoia, venga abbandonato ovvero affidato
ad altri che alla madre. 
 
  Il provvedimento di cui al primo comma non puo' essere adottato  o,
se adottato, e' revocato  se  sussiste  il  concreto  pericolo  della
commissione di delitti. 
                              Art. 148. 
 
          (Infermita' psichica sopravvenuta al condannato) 
 
  Se, prima dell'esecuzione di una pena  restrittiva  della  liberta'
personale o  durante  l'esecuzione,  sopravviene  al  condannato  una
infermita' psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermita' sia
tale da impedire l'esecuzione  della  pena,  ordina  che  questa  sia
differita o  sospesa  e  che  il  condannato  sia  ricoverato  in  un
manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di  custodia.  Il
giudice puo' disporre che il condannato, invece che in  un  manicomio
giudiziario, sia ricoverato  in  un  manicomio  comune,  se  la  pena
inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o  di  arresto,  e
non  si  tratti  di   delinquente   o   contravventore   abituale   o
professionale, o di delinquente per tendenza. 
 
  La disposizione precedente si applica anche nel caso  in  cui,  per
infermita' psichica sopravvenuta, il condannato alla  pena  di  morte
deve essere ricoverato in un manicomio giudiziario.(5) 
 
  Il provvedimento di  ricovero  e'  revocato,  e  il  condannato  e'
sottoposto all'esecuzione della pena,  quando  sono  venute  meno  le
ragioni che hanno determinato tale provvedimento. 
                                                               ((67)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n.  146  (in
G.U. 1ª s.s. 25/06/1975, n. 166) ha dichiarato  "1)  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 148 del codice penale, nella  parte  in  cui
prevede che  il  giudice,  nel  disporre  il  ricovero  in  manicomio
giudiziario del condannato  caduto  in  stato  d'infermita'  psichica
durante l'esecuzione di pena restrittiva  della  liberta'  personale,
ordini che la pena medesima sia sospesa; 
  2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,
dichiara altresi' l'illegittimita' costituzionale dello  stesso  art.
148 del codice penale, nella parte in  cui  prevede  che  il  giudice
ordini la sospensione della pena anche nel caso in cui il  condannato
sia ricoverato in una casa  di  cura  e  di  custodia  ovvero  in  un
manicomio comune (ospedale psichiatrico)". 
                              Art. 149. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)) 

TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
CAPO I
Della estinzione del reato

                              Art. 150. 
 
                (Morte del reo prima della condanna) 
 
  La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. 
                              Art. 151. 
 
                             (Amnistia) 
 
  L'amnistia estingue il reato,  e,  se  vi  e'  stata  condanna,  fa
cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie. ((56)) 
 
  Nel concorso di piu' reati, l'amnistia si applica ai singoli  reati
per i quali e' conceduta. 
 
  La estinzione del reato per effetto dell'amnistia  e'  limitata  ai
reati commessi a tutto il giorno  precedente  la  data  del  decreto,
salvo che questo stabilisca una data diversa. 
 
  L'amnistia puo' essere sottoposta a condizioni o ad obblighi. 
 
  L'amnistia non si applica  ai  recidivi,  nei  casi  preveduti  dai
capoversi  dell'articolo  99,  ne'   ai   delinquenti   abituali,   o
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  il   decreto   disponga
diversamente. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-14 luglio 1971, n. 175,  (in
G.U. 1ª  s.s.  21/7/1971,  n.  184)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo, nella parte in  cui
esclude la rinunzia, con  le  conseguenze  indicate  in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
                              Art. 152. 
 
                     (Remissione della querela) 
 
  Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la  remissione
estingue il reato. 
 
  La remissione e'  processuale  o  estraprocessuale.  La  remissione
estraprocessuale e' espressa  o  tacita.  Vi  e'  remissione  tacita,
quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la  volonta'
di persistere nella querela. 
 
  La remissione puo' intervenire solo prima della condanna,  salvi  i
casi per i quali la legge disponga altrimenti. 
 
  La remissione non puo' essere sottoposta a termini o a  condizioni.
Nell'atto di remissione puo' essere fatta rinuncia  al  diritto  alle
restituzioni e al risarcimento del danno. 
                              Art. 153. 
 
           (Esercizio del diritto di remissione. Incapaci) 
 
  Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a  cagione
di infermita' di mente, il diritto di remissione  e'  esercitato  dal
loro legale rappresentante. 
 
  I  minori,  che  hanno  compiuto  gli  anni  quattordici,   e   gli
inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando
la querela e' stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni  caso  ,
la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questo. 
 
  Il rappresentante puo' rimettere la querela proposta da lui  o  dal
rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se  questi  manifesta
volonta' contraria. 
 
  Le disposizioni dei capoversi precedenti  si  applicano  anche  nel
caso in cui il minore raggiunge gli anni  quattordici,  dopo  che  e'
stata proposta la querela. 
                              Art. 154. 
 
              (Piu' querelanti: remissione di uno solo) 
 
  Se la querela e' stata proposta da piu' persone, il  reato  non  si
estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti. 
 
  Se tra piu' persone offese da un reato taluna soltanto ha  proposto
querela, la remissione,  che  questa  ha  fatto,  non  pregiudica  il
diritto di querela delle altre. 
                              Art. 155. 
 
                   (Accettazione della remissione) 
 
  La  remissione  non  produce  effetto,   se   il   querelato   l'ha
espressamente o tacitamente ricusata. Vi e' ricusa tacita, quando  il
querelato  ha  compiuto  fatti  incompatibili  con  la  volonta'   di
accettare la remissione. 
 
  La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra  coloro  che
hanno commesso il reato si estende a tutti, ma  non  produce  effetto
per chi l'abbia ricusata. 
 
  Per quanto riguarda la capacita' di  accettare  la  remissione,  si
osservano le disposizioni dell'articolo 153. 
 
  Se il querelato e' un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha
la rappresentanza, ovvero chi  la  esercita  si  trova  con  esso  in
conflitto di interessi, la facolta' di  accettare  la  remissione  e'
esercitata da un curatore speciale. 
                              Art. 156. 
 
               (Estinzione del diritto di remissione) 
 
  Il diritto di remissione si estingue con  la  morte  della  persona
offesa dal reato. ((68)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (68) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 6-19 giugno 1975, n.  151  (in
G.U. 1ª s.s.  25/06/1975,  n.  166)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  nella  parte  in   cui   non
attribuisce l'esercizio del diritto di remissione della querela  agli
eredi della persona offesa dal reato, allorche' tutti vi consentano. 
                              Art. 157. 
 
           (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). 
 
  La prescrizione estingue il reato decorso il  tempo  corrispondente
al massimo della pena edittale stabilita dalla legge  e  comunque  un
tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto  e  a  quattro
anni se si tratta di contravvenzione, ancorche' puniti  con  la  sola
pena pecuniaria. 
 
  Per determinare il tempo necessario a prescrivere  si  ha  riguardo
alla pena stabilita dalla legge per il  reato  consumato  o  tentato,
senza tener conto della diminuzione per le circostanze  attenuanti  e
dell'aumento  per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per   le
aggravanti per le quali  la  legge  stabilisce  una  pena  di  specie
diversa da quella ordinaria e per quelle  ad  effetto  speciale,  nel
qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di  pena  previsto  per
l'aggravante. 
 
  Non si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  69  e  il  tempo
necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma. 
 
  Quando  per  il  reato  la  legge   stabilisce   congiuntamente   o
alternativamente  la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,   per
determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto
alla pena detentiva. 
 
  Quando per il reato la legge  stabilisce  pene  diverse  da  quella
detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni. 
 
  I termini di cui ai commi che  precedono  sono  raddoppiati  per  i
reati di cui agli articoli ((375, terzo comma,)) 449, 589, secondo  e
terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di cui  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini  di
cui ai commi che precedono sono altresi' raddoppiati per i delitti di
cui al  titolo  VI-bis  del  libro  secondo,  per  il  reato  di  cui
all'articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti  la  sussistenza  delle
circostanze attenuanti  contemplate  dal  terzo  comma  dell'articolo
609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater. 
 
  La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile dall'imputato. 
 
  La prescrizione non estingue i reati per i quali la  legge  prevede
la pena  dell'ergastolo,  anche  come  effetto  dell'applicazione  di
circostanze aggravanti. 
                                                    (199)(208a) (254) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (121) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 275  (in
G.U.  1ª  s.s.  6/6/1990,  n.  23)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non  prevede
che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  26/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n.  251  (che  ha  modificato  il  presente
articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'  pendenti  in
primo grado ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento, nonche'". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (254) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 143  (in
G.U.  1ª  s.s.  4/6/2014,  n.  24)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del sesto comma del presente articolo nella  parte  in
cui prevede che i termini di cui ai  precedenti  commi  del  medesimo
articolo sono raddoppiati per il reato di incendio colposo. 
                              Art. 158. 
 
             (Decorrenza del termine della prescrizione) 
 
  Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato,  dal
giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui e'
cessata l'attivita' del  colpevole;  per  il  reato  permanente,  dal
giorno in cui e' cessata la permanenza . (199) (208a) 
 
  Quando  la  legge  fa  dipendere  la  punibilita'  del  reato   dal
verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione  decorre
dal giorno in cui la condizione  si  e'  verificata.  Nondimeno,  nei
reati punibili a querela,  istanza  o  richiesta,  il  termine  della
prescrizione decorre dal giorno del commesso reato. 
 
  ((Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis,  del  codice
di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il  termine
della prescrizione decorre dal compimento del  diciottesimo  anno  di
eta' della persona  offesa,  salvo  che  l'azione  penale  sia  stata
esercitata  precedentemente.  In  quest'ultimo  caso  il  termine  di
prescrizione decorre  dall'acquisizione  della  notizia  di  reato)).
((277)) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  29/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato  il  primo  comma
del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi  gia'
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  15)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 159. 
 
             (Sospensione del corso della prescrizione). 
 
  Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in  cui  la
sospensione del procedimento o del processo penale o dei  termini  di
custodia cautelare e' imposta  da  una  particolare  disposizione  di
legge, oltre che nei casi di: 
    ((1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con
cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui
l'autorita' competente la accoglie;)) ((277)) 
    ((2) deferimento della  questione  ad  altro  giudizio,  sino  al
giorno in cui viene decisa la questione)); ((277)) 
    3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni
di impedimento delle  parti  e  dei  difensori  ovvero  su  richiesta
dell'imputato o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione  del
processo per impedimento delle parti o dei difensori,  l'udienza  non
puo' essere differita oltre il sessantesimo  giorno  successivo  alla
prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo  in
caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di  sessanta
giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi
1 e 5, del codice di procedura penale. 
    3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo
420-quater del codice di procedura penale; (253a) 
    ((3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del  provvedimento  che
dispone una rogatoria sino al giorno in cui  l'autorita'  richiedente
riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei  mesi  dal
provvedimento che dispone la rogatoria)). ((277)) 
                                                                (258) 
 
  ((Il corso della prescrizione rimane altresi' sospeso nei  seguenti
casi: 
 
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di primo grado,  anche  se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo  della  sentenza  che  definisce  il  grado
successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno
e sei mesi; 
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura
penale per il deposito della motivazione della sentenza  di  condanna
di secondo grado, anche se  emessa  in  sede  di  rinvio,  sino  alla
pronuncia del dispositivo della sentenza  definitiva,  per  un  tempo
comunque non superiore a un anno e sei mesi.)) ((277)) 
 
  ((I periodi di sospensione di cui al secondo comma  sono  computati
ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere  dopo
che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato  ovvero
ha  annullato  la  sentenza  di   condanna   nella   parte   relativa
all'accertamento della responsabilita' o ne ha dichiarato la nullita'
ai sensi dell'articolo 604,  commi  1,  4  e  5-bis,  del  codice  di
procedura penale.)) ((277)) 
 
  ((Se durante i termini di sospensione di cui al  secondo  comma  si
verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo  comma,  i
termini sono prolungati per il periodo corrispondente)). ((277)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103)). ((277)) 
 
  La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e'  cessata
la causa della sospensione. 
 
  Nel caso di sospensione del  procedimento  ai  sensi  dell'articolo
420-quater  del  codice  di  procedura  penale,   la   durata   della
sospensione della prescrizione del reato non puo' superare i  termini
previsti dal secondo comma dell'articolo  161  del  presente  codice.
(253a) 
                                                          (199)(208a) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  29/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n.  251  (che  ha  modificato  il  presente
articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia'  pendenti  in
primo grado ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento, nonche'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (253a) 
  La L. 11 agosto 2014, n. 118, nell'introdurre l'art. 15-bis alla L.
28 aprile 2014, n. 67, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che "1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
ai procedimenti in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, a condizione che nei medesimi  procedimenti  non  sia
stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. 
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti
prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge quando l'imputato e' stato dichiarato  contumace
e non e' stato emesso il decreto di irreperibilita'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (258) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio - 25 marzo 2015, n.
45 (in G.U. 1ª s.s. 1/4/2015, n. 13) ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella  parte  in
cui, ove lo stato mentale dell'imputato  sia  tale  da  impedirne  la
cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso,  non
esclude la sospensione della prescrizione  quando  e'  accertato  che
tale stato e' irreversibile. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  15)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 160. 
 
             (Interruzione del corso della prescrizione) 
 
  Il  corso  della  prescrizione  e'  interrotto  dalla  sentenza  di
condanna o dal decreto di condanna. 
 
  Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure
cautelari personali e quella di convalida del fermo  o  dell'arresto,
l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero ((o alla  polizia
giudiziaria, su  delega  del  pubblico  ministero,))  o  al  giudice,
l'invito  a   presentarsi   al   pubblico   ministero   per   rendere
l'interrogatorio,  il  provvedimento  del   giudice   di   fissazione
dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla  richiesta
di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio,  il  decreto  di
fissazione della udienza  preliminare,  l'ordinanza  che  dispone  il
giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della  udienza  per  la
decisione  sulla   richiesta   di   applicazione   della   pena,   la
presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto
che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio
e il decreto di citazione a giudizio. ((277)) 
 
  La prescrizione interrotta  comincia  nuovamente  a  decorrere  dal
giorno della interruzione. Se piu' sono  gli  atti  interruttivi,  la
prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini
stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini
di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per  i  reati
di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
procedura penale.(199) (208a) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  29/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha  modificato  l'ultimo  comma
del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi  gia'
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  15)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 161. 
 
          (Effetti della sospensione e della interruzione) 
 
  ((L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti  si  sta  procedendo)).
((277)) 
 
  Salvo che si proceda per i reati  di  cui  all'articolo  51,  commi
3-bis e 3-quater, del codice di  procedura  penale,  in  nessun  caso
l'interruzione della prescrizione puo' comportare l'aumento  di  piu'
di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' ((per  i
reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,
322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal  presente  comma,  e
640-bis, nonche')) nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di
due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio
nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.(199) (208a) ((277)) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (199) 
  La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2
e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2  del  codice
penale quanto alle altre norme della presente legge, le  disposizioni
dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti  e  ai  processi  in
corso se i nuovi termini di prescrizione  risultano  piu'  lunghi  di
quelli previgenti. 
  Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione
risultano piu' brevi, le stesse si applicano  ai  procedimenti  e  ai
processi pendenti alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi
sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'  dei
processi gia' pendenti in grado di appello o  avanti  alla  Corte  di
cassazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (208a) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23  ottobre  -
23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª  s.s.  29/11/2006,  n.  47),  ha
dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  3
della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha  modificato  l'ultimo  comma
del presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi  gia'
pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura
del dibattimento, nonche'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  15)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 162. 
 
                  (Oblazione nelle contravvenzioni) 
 
  Nelle contravvenzioni, per le quali la  legge  stabilisce  la  sola
pena dell'ammenda, il  contravventore  e'  ammesso  a  pagare,  prima
dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna,
una somma corrispondente alla terza  parte  del  massimo  della  pena
stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese
del procedimento. ((25)) 
 
  Il pagamento estingue il reato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 24 giugno 1961, n. 510, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 luglio 1961, n. 769, ha disposto (con l'art. 22, comma  1)  che
"In deroga agli articoli 162 del Codice penale e  21  della  legge  7
gennaio 1929, n. 4, per le violazioni delle norme  del  decreto-legge
30 ottobre 1952, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella  legge
20  dicembre  1952,  n.  2385,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 11 luglio 1953, n.  495,  nonche'  del  presente  decreto,
costituenti delitti punibili  con  la  sola  multa,  l'Intendente  di
finanza, su apposita istanza, puo'  consentire  che  il  trasgressore
effettui il pagamento, oltre che del tributo dovuto, di una somma non
inferiore al doppio e non superiore al decuplo del tributo stesso". 
                            Art. 162-bis. 
 
   (Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative). 
 
  Nelle contravvenzioni per le quali  la  legge  stabilisce  la  pena
alternativa  dell'arresto  o  dell'ammenda,  il  contravventore  puo'
essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero
prima del decreto di condanna, una somma  corrispondente  alla  meta'
del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge per la contravvenzione
commessa oltre le spese del procedimento. 
 
  Con la domanda di oblazione il contravventore  deve  depositare  la
somma corrispondente alla meta' del massimo dell'ammenda. 
 
  L'oblazione non e' ammessa quando ricorrono  i  casi  previsti  dal
terzo capoverso dell'articolo 99, dall'articolo 104  o  dall'articolo
105, ne' quando permangono conseguenze dannose o pericolose del reato
eliminabili da parte del contravventore. 
 
  In ogni altro caso il giudice  puo'  respingere  con  ordinanza  la
domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravita' del fatto. 
 
  La domanda puo' essere riproposta sino all'inizio della discussione
finale del dibattimento di primo grado. 
 
  Il pagamento delle somme indicate nella prima  parte  del  presente
articolo estingue il reato. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 APRILE  2000,  N.  82,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 5 GIUGNO 2000, N. 144)). 
                            Art. 162-ter. 
 
          (Estinzione del reato per condotte riparatorie). 
 
  Nei casi di procedibilita' a  querela  soggetta  a  remissione,  il
giudice dichiara estinto il reato, sentite  le  parti  e  la  persona
offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro  il  termine
massimo della dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, il danno cagionato dal reato, mediante le  restituzioni  o  il
risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o
pericolose  del  reato.  Il  risarcimento  del  danno   puo'   essere
riconosciuto anche  in  seguito  ad  offerta  reale  ai  sensi  degli
articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e
non accettata dalla persona  offesa,  ove  il  giudice  riconosca  la
congruita' della somma offerta a tale titolo. 
 
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a  lui  non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato puo'
chiedere al giudice  la  fissazione  di  un  ulteriore  termine,  non
superiore a sei mesi, per provvedere al  pagamento,  anche  in  forma
rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in  tal  caso  il
giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo
e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine  stabilito  e
comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza,  imponendo
specifiche prescrizioni. Durante  la  sospensione  del  processo,  il
corso della prescrizione resta sospeso. Si  applica  l'articolo  240,
secondo comma. 
 
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo  comma,
all'esito positivo delle condotte riparatorie. 
 
  ((Le disposizioni del presente articolo non si applicano  nei  casi
di cui all'articolo 612-bis)). 
                                                                (277) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)
che  "Le  disposizioni  dell'articolo  162-ter  del  codice   penale,
introdotto dal comma 1, si applicano anche ai processi in corso  alla
data di entrata in vigore della presente legge e il giudice  dichiara
l'estinzione  anche  quando  le  condotte  riparatorie  siano   state
compiute  oltre  il  termine  della  dichiarazione  di  apertura  del
dibattimento di primo grado". 
                              Art. 163. 
 
               (Sospensione condizionale della pena). 
 
  Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o  all'arresto
per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria  che,
sola  o  congiunta  alla  pena  detentiva  e  ragguagliata  a   norma
dell'articolo 135,  sia  equivalente  ad  una  pena  privativa  della
liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso,  a  due
anni, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione  della  pena  rimanga
sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e
di due anni se la condanna  e'  per  contravvenzione.  ((In  caso  di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni, quando la pena nel  complesso,  ragguagliata  a
norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni,  il  giudice  puo'
ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa)). 
 
  Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto,  la
sospensione  puo'  essere  ordinata  quando  si  infligga  una   pena
restrittiva della liberta' personale non superiore a tre anni, ovvero
una pena pecuniaria che, sola  o  congiunta  alla  pena  detentiva  e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad  una  pena
privativa della liberta' personale per un tempo  non  superiore,  nel
complesso, a tre anni. ((In caso  di  sentenza  di  condanna  a  pena
pecuniaria congiunta a pena  detentiva  non  superiore  a  tre  anni,
quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia superiore a tre anni, il giudice puo' ordinare  che  l'esecuzione
della pena detentiva rimanga sospesa)). 
 
  Se il reato e' stato commesso da persona  di  eta'  superiore  agli
anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli
anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si infligga
una pena restrittiva della liberta' personale  non  superiore  a  due
anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,   sia
equivalente ad una pena privativa della  liberta'  personale  per  un
tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei  mesi.((In  caso
di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena  detentiva
non superiore a due anni e sei mesi, quando la  pena  nel  complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a  due  anni  e
sei mesi, il  giudice  puo'  ordinare  che  l'esecuzione  della  pena
detentiva rimanga sospesa)). 
 
  ((Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato
riparato interamente il danno, prima che  sia  stata  pronunciata  la
sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso  e,  quando
sia  possibile,  mediante  le  restituzioni,   nonche'   qualora   il
colpevole, entro lo stesso termine e  fuori  del  caso  previsto  nel
quarto comma dell'articolo 56, si  sia  adoperato  spontaneamente  ed
efficacemente per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze  dannose  o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata  nel  caso  di  pena  pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135,  rimanga  sospesa  per  il
termine di un anno)). 
                              Art. 164. 
 
(Limiti entro i quali e' ammessa la  sospensione  condizionale  della
                               pena). 
 
  La sospensione condizionale della  pena  e'  ammessa  soltanto  se,
avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art.  133,  il  giudice
presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati. 
 
  La sospensione condizionale della pena non puo' essere conceduta: 
    1) a chi ha riportato una precedente condanna  a  pena  detentiva
per delitto, anche  se  e'  intervenuta  la  riabilitazione,  ne'  al
delinquente o contravventore abituale o professionale; 
    2) allorche' alla pena inflitta deve essere aggiunta  una  misura
di sicurezza personale, perche'  il  reo  e'  persona  che  la  legge
presume socialmente pericolosa. 
 
  La sospensione  condizionale  della  pena  rende  inapplicabili  le
misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. 
 
  La sospensione condizionale della pena  non  puo'  essere  concessa
piu' di una volta. Tuttavia  il  giudice  nell'infliggere  una  nuova
condanna, puo' disporre la sospensione condizionale qualora  la  pena
da  infliggere,  cumulata  con  quella  irrogata  con  la  precedente
condanna  anche  per  delitto,  non   superi   i   limiti   stabiliti
dall'articolo 163.((74)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970,  n.  86  (in
G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n. 150) ha dichiarato  l'illegittimita'  del
numero 1) del secondo comma del presente articolo, nella parte in cui
dispone che il giudice non possa esercitare il potere di concedere  o
negare, per la pena da  comminare,  il  beneficio  della  sospensione
condizionale o debba revocare di diritto la sospensione gia' concessa
quando il secondo reato si lega con il vincolo  della  continuita'  a
quello punito con pena sospesa. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo - 5 aprile  1971,  n.
73 (in G.U. 1ª s.s. 7/4/1971, n. 87) ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del quarto comma del presente articolo, nella parte in
cui esclude che possa concedersi una seconda sospensione condizionale
nel caso di nuova condanna, per  delitto  anteriormente  commesso,  a
pena che, cumulata con quella gia' sospesa, non superi i  limiti  per
l'applicabilita' del beneficio. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (74) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 21-28 aprile 1976, n.  95  (in
G.U.  1ª  s.s.  5/5/1976,  n.  118)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'ultimo comma del presente articolo nella parte in
cui non consente la concessione della sospensione condizionale  della
pena a chi ha gia' riportato una precedente condanna a pena detentiva
per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere  cumulata  con
quella irrogata con  la  condanna  precedente  non  superi  i  limiti
stabiliti dall'art. 163 del codice penale. 
                              Art. 165. 
 
                     (Obblighi del condannato). 
 
  La sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinata
all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al  pagamento  della
somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente
assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della  sentenza
a titolo di riparazione del danno; puo' altresi' essere  subordinata,
salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  all'eliminazione  delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato comunque  non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna. 
 
  La sospensione  condizionale  della  pena,  quando  e'  concessa  a
persona  che  ne  ha  gia'   usufruito,   deve   essere   subordinata
all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente. 
 
  La disposizione  del  secondo  comma  non  si  applica  qualora  la
sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai  sensi  del
quarto comma dell'articolo 163. 
 
  Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314,  317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321  e  322-bis,  la  sospensione
condizionale della pena e' comunque subordinata  al  pagamento  della
somma  determinata  a  titolo  di  riparazione  pecuniaria  ai  sensi
dell'articolo 322-quater, fermo  restando  il  diritto  all'ulteriore
eventuale risarcimento del danno. 
 
  ((Nei casi di condanna per i delitti  di  cui  agli  articoli  572,
609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,  609-octies  e  612-bis,
nonche' agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate  ai
sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,  5  e  5.1,  e  577,
primo comma, numero 1, e secondo comma, la  sospensione  condizionale
della pena e' comunque subordinata alla  partecipazione  a  specifici
percorsi di recupero presso enti o associazioni che  si  occupano  di
prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati
per i medesimi reati)). 
 
  Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale  gli
obblighi devono essere adempiuti. 
 
  Nel caso di condanna per il reato previsto  dall'articolo  624-bis,
la sospensione condizionale della pena  e'  comunque  subordinata  al
pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno
alla persona offesa. 
                              Art. 166. 
 
                    (Effetti della sospensione). 
 
  La  sospensione  condizionale  della  pena  si  estende  alle  pene
accessorie.((Nondimeno, nel caso di condanna per i  delitti  previsti
dagli articoli 314, primo comma, 317,  318,  319,  319-bis,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, il giudice
puo' disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene
accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici  e  dell'incapacita'
di contrattare con la pubblica amministrazione)). 
 
  La condanna a pena condizionalmente sospesa non puo' costituire  in
alcun caso, di per se' sola, motivo per l'applicazione di  misure  di
prevenzione, ne' d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici
o privati tranne i casi specificamente previsti dalla legge, ne'  per
il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni  necessarie
per svolgere attivita' lavorativa. 
                              Art. 167. 
 
                       (Estinzione del reato) 
 
  Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette  un  delitto,
ovvero  una  contravvenzione  della  stessa  indole,  e  adempie  gli
obblighi impostigli, il reato e' estinto. 
 
  ((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)). 
                              Art. 168. 
 
                     (Revoca della sospensione). 
 
  Salva  la  disposizione  dell'ultimo  comma   dell'art.   164,   la
sospensione condizionale della pena e' revocata di  diritto  qualora,
nei termini stabiliti, il condannato: 
    1) commetta un delitto ovvero una  contravvenzione  della  stessa
indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli
obblighi impostigli; 
    2)  riporti  un'altra  condanna  per  un  delitto   anteriormente
commesso a pena  che,  cumulata  a  quella  precedentemente  sospesa,
supera i limiti stabiliti dall'art. 163. 
 
  Qualora il condannato riporti  un'altra  condanna  per  un  delitto
anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente
sospesa, non supera i limiti stabiliti  dall'art.  163,  il  giudice,
tenuto conto dell'indole e della gravita' del  reato,  puo'  revocare
l'ordine di sospensione condizionale della pena. 
 
  ((La sospensione  condizionale  della  pena  e'  altresi'  revocata
quando e' stata concessa  in  violazione  dell'articolo  164,  quarto
comma, in presenza di cause ostative. La revoca e' disposta anche  se
la sospensione e' stata concessa ai sensi del comma  3  dell'articolo
444 del codice di procedura penale)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (49) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 3-10 giugno 1970,  n.  86  (in
G.U. 1ª s.s. 17/06/1970, n.  150)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del presente articolo: 
  - nella parte in cui dispone che il giudice non possa esercitare il
potere di concedere o negare, per la pena da comminare, il  beneficio
della  sospensione  condizionale  o  debba  revocare  di  diritto  la
sospensione gia' concessa quando il secondo  reato  si  lega  con  il
vincolo della continuita' a quello punito con pena sospesa; 
  - nella parte in cui per l'ipotesi  di  successiva  irrogazione  di
pena pecuniaria, non conferisce al giudice il potere  di  subordinare
la revoca della sospensione della pena detentiva al mancato pagamento
della pena pecuniaria. 
                            Art. 168-bis. 
 
((   (Sospensione   del   procedimento   con   messa    alla    prova
                          dell'imputato).)) 
 
  ((Nei procedimenti per reati  puniti  con  la  sola  pena  edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo
a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla  pena  pecuniaria,
nonche' per i delitti indicati dal  comma  2  dell'articolo  550  del
codice di procedura penale, l'imputato puo' chiedere  la  sospensione
del processo con messa alla prova. 
 
  La messa alla prova  comporta  la  prestazione  di  condotte  volte
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal
reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso
cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al  servizio
sociale, per lo svolgimento di un programma che puo'  implicare,  tra
l'altro,  attivita'  di  volontariato  di  rilievo  sociale,   ovvero
l'osservanza di prescrizioni relative ai  rapporti  con  il  servizio
sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta'  di
movimento, al divieto di frequentare determinati locali. 
 
  La concessione della messa alla prova e' inoltre  subordinata  alla
prestazione di lavoro di pubblica utilita'.  Il  lavoro  di  pubblica
utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo
conto  anche  delle   specifiche   professionalita'   ed   attitudini
lavorative dell'imputato, di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,
anche non continuativi, in favore della  collettivita',  da  svolgere
presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende
sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che
operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di
volontariato.  La  prestazione  e'  svolta  con  modalita'  che   non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le
otto ore. 
 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova  dell'imputato
non puo' essere concessa piu' di una volta. 
 
  La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica
nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.)) 
                            Art. 168-ter. 
 
((  (Effetti  della  sospensione  del  procedimento  con  messa  alla
                              prova).)) 
 
  ((Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla
prova il corso della  prescrizione  del  reato  e'  sospeso.  Non  si
applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161. 
 
  L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si  procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge.)) 
                          Art. 168-quater. 
 
((  (Revoca  della  sospensione  del  procedimento  con  messa   alla
                              prova).)) 
 
  ((La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata: 
    1) in caso di grave o reiterata  trasgressione  al  programma  di
trattamento o alle  prescrizioni  imposte,  ovvero  di  rifiuto  alla
prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 
    2) in caso di commissione, durante il periodo  di  prova,  di  un
nuovo delitto non colposo ovvero di  un  reato  della  stessa  indole
rispetto a quello per cui si procede)). 
                              Art. 169. 
 
        (Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto) 
 
  Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la  legge
stabilisce  una  pena  restrittiva  della  liberta'   personale   non
superiore nel massimo a due anni,  ovvero  una  pena  pecuniaria  non
superiore nel massimo a lire diecimila, anche se  congiunta  a  detta
pena,  il  giudice  puo'  astenersi  dal  pronunciare  il  rinvio  al
giudizio,  quando,   avuto   riguardo   alle   circostanze   indicate
nell'articolo  133,  presume  che  il  colpevole  si   asterra'   dal
commettere ulteriori reati. 
 
  Qualora si proceda al giudizio, il giudice  puo',  nella  sentenza,
per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna. 
 
  Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti  dal
numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164. 
 
  Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una  volta.
((75)) 
                                                                 (57) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973,  n.
108  (in  G.U.   1ª   s.s.   11/7/1973,   n.   176)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte  in
cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad  altri
reati che si legano col vincolo della continuazione a  quelli  per  i
quali e' stato concesso il beneficio. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976,  n.
154  (in  G.U.  1ª   s.s.   14/07/1976,   n.   184)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  quarto  comma   del   presente
articolo nella parte in cui esclude che  possa  concedersi  un  nuovo
perdono  giudiziale  nel  caso  di  condanna  per  delitto   commesso
anteriormente alla prima sentenza di perdono, a  pena  che,  cumulata
con quella precedente, non superi i limiti per  l'applicabilita'  del
beneficio. 
                              Art. 170. 
 
(Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento  costitutivo  o
              circostanza aggravante di un altro reato) 
 
  Quando un reato e' il presupposto di un altro reato, la  causa  che
lo estingue non si estende all'altro reato. 
 
  La causa estintiva di un  reato,  che  e'  elemento  costitutivo  o
circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato
complesso. 
 
  L'estinzione di taluno fra piu' reati connessi non esclude, per gli
altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione. 

CAPO II
Della estinzione della pena

                              Art. 171. 
 
                  (Morte del reo dopo la condanna) 
 
  La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena. 
                              Art. 172. 
 
(Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del
                               tempo) 
 
  La pena della reclusione si estingue col decorso di un  tempo  pari
al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta
e non inferiore a dieci anni. 
 
  La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. 
 
  Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, e'  inflitta  la
pena della multa, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena  si  ha
riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione. 
 
  Il termine decorre dal  giorno  in  cui  la  condanna  e'  divenuta
irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si e'  sottratto
volontariamente alla esecuzione gia' iniziata della pena. 
 
  Se l'esecuzione della pena  e'  subordinata  alla  scadenza  di  un
termine o al verificarsi di una condizione, il tempo  necessario  per
la estinzione della pena decorre dal giorno  in  cui  il  termine  e'
scaduto o la condizione si e' verificata. 
 
  Nel caso di concorso di reati  si  ha  riguardo,  per  l'estinzione
della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene sono state  inflitte
con la medesima sentenza. 
 
  L'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei
casi preveduti dai  capoversi  dell'articolo  99,  o  di  delinquenti
abituali, professionali o per  tendenza;  ovvero  se  il  condannato,
durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta  una
condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole. 
                                                               ((90)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689, ha disposto (con l'art.  11,  comma
2) che "In deroga a quanto  disposto  dall'articolo  172  del  codice
penale, la pena della multa inflitta, anche congiuntamente  a  quella
della reclusione, per reati commessi prima della  entrata  in  vigore
della presente legge, si estingue col decorso del  termine  di  dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;  tuttavia,
se la sentenza di condanna e  divenuta  irrevocabile  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge,  la  pena  della
multa si  estingue  col  decorso  di  dieci  anni  dal  passaggio  in
giudicato della sentenza". 
                              Art. 173. 
 
(Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda  per  decorso  del
                               tempo) 
 
  Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono  nel  termine  di
cinque anni. Tale termine e' raddoppiato se si  tratta  di  recidivi,
nei  casi  preveduti  dai  capoversi  dell'articolo  99,  ovvero   di
delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 
 
  Se, congiuntamente alla pena  dell'arresto,  e'  inflitta  la  pena
dell'ammenda, per l'estinzione  dell'una  e  dell'altra  pena  si  ha
riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto. 
 
  Per la decorrenza del termine  si  applicano  le  disposizioni  del
terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente. 
                              Art. 174. 
 
                         (Indulto e grazia) 
 
  L'indulto o la grazia  condona,  in  tutto  o  in  parte,  la  pena
inflitta, o la commuta in un'altra specie  di  pena  stabilita  dalla
legge. Non estingue le pene accessorie, salvo che il decreto disponga
diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna. 
 
  Nel concorso di piu' reati, l'indulto si applica  una  sola  volta,
dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il  concorso  dei
reati. 
 
  Si osservano, per l'indulto,  le  disposizioni  contenute  nei  tre
ultimi capoversi dell'articolo 151. 
                              Art. 175. 
 
(Non  menzione  della  condanna  nel   certificato   del   casellario
                            giudiziale). 
 
  Se, con una prima condanna, e'  inflitta  una  pena  detentiva  non
superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore  a  un
milione,  il  giudice,  avuto  riguardo  alle  circostanze   indicate
nell'articolo 133, puo'  ordinare  in  sentenza  che  non  sia  fatta
menzione della condanna nel certificato  del  casellario  giudiziale,
spedito  a  richiesta  di  privati,  non  per  ragione   di   diritto
elettorale. (100) (108) 
 
  La non menzione della condanna puo' essere altresi' concessa quando
e' inflitta congiuntamente una pena detentiva  non  superiore  a  due
anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a  norma  dell'articolo
135 e cumulata alla pena detentiva,  priverebbe  complessivamente  il
condannato della liberta' personale per  un  tempo  non  superiore  a
trenta mesi. 
 
  Se il condannato commette successivamente un delitto,  l'ordine  di
non fare menzione della condanna precedente e' revocato. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1990, N. 19)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-17 luglio 1975, n.  225  (in
G.U. 1ª s.s. 23/07/1975,  n.  195),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte  che
esclude possano concedersi ulteriori non  menzioni  di  condanne  nel
certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati,
nel caso di condanne per reati anteriormente  commessi  a  pene  che,
cumulate  con  quelle  gia'  irrogate,  non  superino  i  limiti   di
applicabilita' del beneficio. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (100) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-7 giugno 1984,  n.  155  (in
G.U. 1ª s.s.  13/06/1984,  n.  162)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella  parte  in
cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne
nel certificato del casellario  giudiziale  spedito  a  richiesta  di
privati, nel caso di condanne, per reati  anteriormente  commessi,  a
pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di
applicabilita' del beneficio. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (108) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 marzo 1988, n.  304  (in
G.U. 1ª  s.s.  23/03/1988,  n.  12)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella  parte  in
cui prevede che  la  non  menzione  nel  certificato  del  casellario
giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa  essere  ordinata
dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziche'  a  somma
pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di  anni
due, a norma dell'art. 135 cod. pen.. 
                              Art. 176. 
 
                     (Liberazione condizionale). 
 
  Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di  esecuzione
della pena, abbia tenuto  un  comportamento  tale  dal  far  ritenere
sicuro il suo ravvedimento,  puo'  essere  ammesso  alla  liberazione
condizionale, se ha scontato almeno trenta  mesi  e  comunque  almeno
meta' della pena inflittagli, qualora il  rimanente  della  pena  non
superi i cinque anni. 
 
  Se  si  tratta  di  recidivo,  nei  casi  preveduti  dai  capoversi
dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla  liberazione
condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena  e  non
meno di tre quarti della pena inflittagli. 
 
  ((Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso alla  liberazione
condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena)). 
 
  La  concessione  della  liberazione  condizionale  e'   subordinata
all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato,  salvo
che  il  condannato  dimostri  di  trovarsi  nell'impossibilita'   di
adempierle. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 27 giugno 1942, n. 827, ha disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Durante l'attuale stato di guerra e  sino  a  sei  mesi
dopo  la  sua  cessazione,  la  liberazione  condizionale   preveduta
dall'art. 176 del Codice penale puo' essere concessa, concorrendo  le
altre condizioni volute dalla legge, anche a coloro  che  sono  stati
condannati ad una pena detentiva non superiore a cinque anni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato  11  dicembre  1946,  n.
653, nel modificare l'articolo unico, comma  1  della  L.  27  giugno
1942, n. 827, ha conseguentemente disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "La efficacia delle  norme  contenute
nell'articolo unico della legge 27 giugno 1942, n. 827,  che  estende
la liberazione condizionale ai condannati  a  pena  non  superiore  a
cinque anni, e' prorogata sino ai nuova disposizione". 
  - (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha  effetto  dal
16 ottobre 1946. 
                              Art. 177. 
 
(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena). 
 
  Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione  condizionale
resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza  detentiva  cui
il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna
o con un provvedimento successivo.  La  liberazione  condizionale  e'
revocata,  se  la  persona  liberata  commette  un  delitto   o   una
contravvenzione  della  stessa  indole,  ovvero   trasgredisce   agli
obblighi  inerenti  alla  liberta'  vigilata,  disposta   a   termini
dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in  liberta'
condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato
non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale. (115)  (153)
((162)) 
 
  Decorso tutto il tempo della  pena  inflitta,  ovvero  cinque  anni
dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi
di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta  alcuna  causa
di revoca, la pena rimane  estinta  e  sono  revocate  le  misure  di
sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna
o con provvedimento successivo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n.  282,
(in G.U. 1ª s.s.  31/05/1989,  n.  22)  come  modificata  dall'Errata
Corrige  in  G.U.  1ª  s.s.  14/06/1989,   n.   24,   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo
nella  parte  in  cui,  nel  caso   di   revoca   della   liberazione
condizionale,  non  consente  al   Tribunale   di   sorveglianza   di
determinare la pena detentiva ancora da espiare,  tenendo  conto  del
tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di
liberta' subite dal condannato e del suo comportamento  durante  tale
periodo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (153) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 giugno  1997,  n.  161,
(in G.U. 1ª s.s. 11/06/1997, n. 24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'ultimo  periodo  del  primo  comma  del  presente
articolo nella parte in cui non prevede che il condannato  alla  pena
dell'ergastolo, cui sia stata revocata la  liberazione  condizionale,
possa essere  nuovamente  ammesso  a  fruire  del  beneficio  ove  ne
sussistano i relativi presupposti. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (162) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 23 giugno 1998, n.  418,
(in G.U. 1ª s.s. 30/12/1998, n. 52)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella  parte  in
cui prevede la revoca della  liberazione  condizionale  nel  caso  di
condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole,
anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se  la
condotta del soggetto, in  relazione  alla  condanna  subita,  appare
incompatibile con il mantenimento del beneficio. 
                              Art. 178. 
 
                          (Riabilitazione) 
 
  La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto
penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. 
                              Art. 179. 
 
                 (Condizioni per la riabilitazione) 
 
  La riabilitazione e' conceduta quando siano decorsi almeno tre anni
dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita  o  siasi  in
altro modo estinta, e il condannato  abbia  dato  prove  effettive  e
costanti di buona condotta. 
 
  Il termine e' di almeno otto anni se si  tratta  di  recidivi,  nei
casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99. 
 
  Il termine e' di dieci anni se si tratta di  delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza e decorre dal giorno in  cui  sia  stato
revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola  o  ad  una
casa di lavoro. 
 
  Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale  della  pena
ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il  termine
di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale  decorre
il termine di sospensione della pena. 
 
  Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale  della  pena
ai sensi del quarto comma dell'articolo  163,  la  riabilitazione  e'
concessa allo scadere del termine di  un  anno  di  cui  al  medesimo
quarto comma, purche' sussistano le  altre  condizioni  previste  dal
presente articolo. 
 
  La riabilitazione non puo' essere conceduta quando il condannato: 
 
  1° sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti
di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di  confisca,  e  il
provvedimento non sia stato revocato; 
 
  2° non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal  reato,
salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilita' di adempierle. 
 
  ((La riabilitazione concessa  a  norma  dei  commi  precedenti  non
produce effetti sulle pene accessorie perpetue.  Decorso  un  termine
non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la  pena  accessoria
perpetua e' dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove
effettive e costanti di buona condotta)). 
                              Art. 180. 
 
              (Revoca della sentenza di riabilitazione) 
 
  La sentenza di riabilitazione e' revocata di diritto se la  persona
riabilitata commette entro ((sette anni)) un delitto non colposo, per
il quale sia inflitta la pena  della  reclusione  per  un  tempo  non
inferiore a ((due anni)), od un'altra pena piu' grave. 
                              Art. 181. 
 
          (Riabilitazione nel caso di condanna all'estero) 
 
  Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel
caso  di  sentenze  straniere  di  condanna,  riconosciute  a   norma
dell'articolo 12. 

CAPO III
Disposizioni comuni

                              Art. 182. 
 
     (Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena) 
 
  Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione  del  reato  o
della pena ha effetto soltanto  per  coloro  ai  quali  la  causa  di
estinzione si riferisce. 
                              Art. 183. 
 
                    (Concorso di cause estintive) 
 
  Le cause di estinzione del reato o della pena operano  nel  momento
in cui esse intervengono. 
 
  Nel concorso di una causa che estingue il reato con una  causa  che
estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se e'
intervenuta successivamente. 
 
  Quando intervengono in tempi diversi piu' cause di  estinzione  del
reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena,
e quelle successive fanno cessare gli effetti che  non  siano  ancora
estinti in conseguenza della causa antecedente. 
 
  Se  piu'  cause  intervengono  contemporaneamente,  la  causa  piu'
favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal
caso, per gli effetti che non  siano  estinti  in  conseguenza  della
causa piu' favorevole, si applica il capoverso precedente. 
                              Art. 184. 
 
(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene  temporanee
                nel caso di concorso di reati) ((5)) 
 
  Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte
o dell'ergastolo e' estinta, la pena detentiva  temporanea,  inflitta
per il reato concorrente, e' eseguita per intero.  Nondimeno,  se  il
condannato ha gia' interamente subito l'isolamento diurno,  applicato
a norma  del  capoverso  dell'articolo  72,  la  pena  per  il  reato
concorrente e' ridotta alla meta'; ed e' estinta, se il condannato e'
stato detenuto per oltre trenta anni. ((5)) 
 
  Se, per effetto di alcuna delle dette  cause  estintive,  non  deve
essere scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per  il  reato
concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento
diurno,  stabilito  nel  capoverso  dell'articolo  72.  Se  la   pena
detentiva  deve  essere  scontata   solo   in   parte,   il   periodo
dell'isolamento diurno, applicato a norma del predetto articolo, puo'
essere ridotto fino a tre mesi. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 

TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI

                              Art. 185. 
 
               (Restituzioni e risarcimento del danno) 
 
  Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. 
 
  Ogni reato,  che  abbia  cagionato  un  danno  patrimoniale  o  non
patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone  che,
a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. 
                              Art. 186. 
 
(Riparazione del  danno  mediante  pubblicazione  della  sentenza  di
                              condanna) 
 
  Oltre quanto e' prescritto  nell'articolo  precedente  e  in  altre
disposizioni  di  legge,  ogni  reato  obbliga  il   colpevole   alla
pubblicazione, a sue spese, della sentenza di  condanna,  qualora  la
pubblicazione  costituisca  un  mezzo  per  riparare  il  danno   non
patrimoniale cagionato dal reato. 
                              Art. 187. 
 
   (Indivisibilita' e solidarieta' nelle obbligazioni ex delicto) 
 
  L'obbligo alle restituzioni e  alla  pubblicazione  della  sentenza
penale di condanna e' indivisibile. 
 
  I condannati per uno stesso  reato  sono  obbligati  in  solido  al
risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale. 
                              Art. 188. 
 
   (Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso) 
 
  Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello  Stato  le
spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e  risponde
di tale obbligazione  con  tutti  i  suoi  beni  mobili  e  immobili,
presenti e futuri, a norma delle leggi civili. 
 
  L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile,
e non si trasmette agli eredi del condannato.((159)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (159) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998,  n.
98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15)  come  modificata  dall'Errata
Corrige  in  G.U.  1ª  s.s.  13/05/1998,   n.   19,   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  secondo  comma  del   presente
articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita'  agli
eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale. 
                              Art. 189. 
 
                     (Ipoteca legale; sequestro) 
 
  Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato  a  garanzia  del
pagamento: 
 
  1° delle pene pecuniarie e di ogni altra  somma  dovuta  all'erario
dello Stato; 
 
  2° delle spese del procedimento; 
 
  3° delle  spese  relative  al  mantenimento  del  condannato  negli
stabilimenti di pena; 
 
  4° delle spese sostenute  da  un  pubblico  istituto  sanitario,  a
titolo  di  cura  e  di  alimenti  per  la  persona  offesa,  durante
l'infermita'; 
 
  5° delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno,  comprese
le spese processuali; 
 
  6° delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui  dovute
a titolo di onorario. 
 
  L'ipoteca legale non pregiudica  il  diritto  degli  interessati  a
iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche  se
non divenuta irrevocabile. 
 
  Se vi e' fondata ragione di temere che manchino o si disperdano  le
garanzie delle obbligazioni per le quali e' ammessa l'ipoteca legale,
puo' essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato. 
 
  Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano  con  la  sentenza
irrevocabile di proscioglimento. 
 
  Se l'imputato offre cauzione, puo' non farsi luogo alla  iscrizione
dell'ipoteca legale o al sequestro. 
 
  Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo  si
considerano  privilegiati  rispetto  ad  ogni   altro   credito   non
privilegiato di data anteriore e  ai  crediti  sorti  posteriormente,
salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia  del  pagamento
di tributi. 
                                                              ((116)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271,  ha  disposto  (con  l'art.  218,
comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni  del  codice  penale  che
prevedono l'ipoteca legale". 
                              Art. 190. 
 
      (Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile) 
 
  Le garanzie stabilite nell'articolo precedente si  estendono  anche
ai beni  della  persona  civilmente  responsabile,  limitatamente  ai
crediti indicati nei numeri  2°,  4°  e  5°  del  predetto  articolo,
qualora, per la ipoteca legale, sussistano  le  condizioni  richieste
per  la  iscrizione  sui  beni  dell'imputato,  e  qualora,  per   il
sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile,
le  circostanze  indicate  nel  secondo  capo   verso   dell'articolo
precedente. 
                                                              ((116)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271,  ha  disposto  (con  l'art.  218,
comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni  del  codice  penale  che
prevedono l'ipoteca legale". 
                              Art. 191. 
 
       (Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro) 
 
  Sul prezzo degli immobili ipotecati  e  dei  mobili  sequestrati  a
norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo  di
cauzione e  non  devolute  alla  Cassa  delle  ammende,  sono  pagate
nell'ordine seguente: 
 
  1° le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario,  a  titolo
di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermita'; 
 
  2° le somme dovute a titolo di risarcimento di  danni  e  di  spese
processuali al danneggiato, purche' il  pagamento  ne  sia  richiesto
entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale  di  condanna  sia
divenuta irrevocabile; 
 
  3° le spese anticipate dal difensore del condannato e  la  somma  a
lui dovuta a titolo di onorario; 
 
  4° le spese del procedimento; 
 
  5° le spese per il mantenimento del condannato  negli  stabilimenti
di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora  avuto  luogo,  in
tutto o in parte, e' depositata nella Cassa delle ammende  una  somma
presumibilmente adeguata alle spese predette; 
 
  6° le pene pecuniarie e ogni altra somma  dovuta  all'erario  dello
Stato. 
                              Art. 192. 
 
    (Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato) 
 
  Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo  il  reato,
non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189. 
                              Art. 193. 
 
    (Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato) 
 
  Gli atti a titolo oneroso, eccedenti  la  semplice  amministrazione
ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali  siano  compiuti
dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode rispetto  ai
crediti indicati nell'articolo 189. 
 
  Nondimeno, per la revoca dell'atto, e' necessaria  la  prova  della
mala fede dell'altro contraente. 
                              Art. 194. 
 
(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal  colpevole  prima  del
                               reato) 
 
  Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato,
non sono efficaci rispetto ai  crediti  indicati  nell'articolo  189,
qualora si provi che furono da lui compiuti in frode. 
 
  La stessa disposizione  si  applica  agli  atti  a  titolo  oneroso
eccedenti   la   semplice   amministrazione   ovvero   la    gestione
dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo
oneroso, e' necessaria la prova  anche  della  mala  fede  dell'altro
contraente. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano  per  gli  atti
anteriori di un anno al commesso reato. 
                              Art. 195. 
 
                         (Diritti dei terzi) 
 
  Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi
sono regolati dalle leggi civili. 
                              Art. 196. 
 
(( (Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a  persona
                           dipendente).)) 
 
  ((Nei reati commessi  da  chi  e'  soggetto  all'altrui  autorita',
direzione  o  vigilanza,  la  persona  rivestita  dell'autorita',   o
incaricata della direzione o vigilanza,  e'  obbligata,  in  caso  di
insolvibilita'  del  condannato,  al  pagamento  di  una  somma  pari
all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si
tratta di violazioni di  disposizioni  che  essa  era  tenuta  a  far
osservare e delle quali non debba rispondere penalmente. 
 
  Qualora la persona preposta risulti insolvibile,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136)). 
                              Art. 197. 
 
(( (Obbligazione civile delle persone  giuridiche  per  il  pagamento
                   delle multe e delle ammende).)) 
 
  ((Gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo  Stato,
le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna
per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione,
o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti  di  reato  che
costituisca  violazione  degli  obblighi   inerenti   alla   qualita'
rivestita dal colpevole, ovvero  sia  commesso  nell'interesse  della
persona  giuridica,  sono  obbligati  al  pagamento,   in   caso   di
insolvibilita' del condannato, di una somma pari all'ammontare  della
multa o dell'ammenda inflitta. 
 
  Se tale obbligazione non puo' essere  adempiuta,  si  applicano  al
condannato le disposizioni dell'articolo 136)). 
                              Art. 198. 
 
(Effetti dell'estinzione del reato o della  pena  sulle  obbligazioni
                               civili) 
 
  L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle
obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che  si  tratti  delle
obbligazioni indicate nei due articoli precedenti. 

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
CAPO I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali

                              Art. 199. 
 
(Sottoposizione a  misure  di  sicurezza:  disposizione  espressa  di
                               legge) 
 
  Nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non  siano
espressamente stabilite dalla legge e  fuori  dei  casi  dalla  legge
stessa preveduti. 
                              Art. 200. 
 
(Applicabilita' delle misure  di  sicurezza  rispetto  al  tempo,  al
                     territorio e alle persone) 
 
  Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo
della loro applicazione. 
 
  Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di  sicurezza
e' diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione. 
 
  Le misure di sicurezza si applicano anche agli  stranieri,  che  si
trovano nel territorio dello Stato. 
 
  Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo  straniero  non
impedisce l'espulsione di lui dal territorio  dello  Stato,  a  norma
delle leggi di pubblica sicurezza. 
                              Art. 201. 
 
         (Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero) 
 
  Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o  si  rinnova
il giudizio nello Stato,  e'  applicabile  la  legge  italiana  anche
riguardo alle misure di sicurezza. 
 
  Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle
misure  di  sicurezza  stabilite  dalla  legge  italiana  e'   sempre
subordinata  all'accertamento  che   la   persona   sia   socialmente
pericolosa. 
                              Art. 202. 
 
             (Applicabilita' delle misure di sicurezza) 
 
  Le misure di  sicurezza  possono  essere  applicate  soltanto  alle
persone  socialmente  pericolose,  che  abbiano  commesso  un   fatto
preveduto dalla legge come reato. 
 
  La legge penale determina i casi nei quali  a  persone  socialmente
pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per un  fatto
non preveduto dalla legge come reato. 
                              Art. 203. 
 
                       (Pericolosita' sociale) 
 
  Agli effetti della  legge  penale,  e'  socialmente  pericolosa  la
persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso
taluno  dei  fatti  indicati  nell'articolo  precedente,  quando   e'
probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati. 
 
  La qualita' di  persona  socialmente  pericolosa  si  desume  dalle
circostanze indicate nell'articolo 133. 
                              Art. 204. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663)) 
                              Art. 205. 
 
                     (Provvedimento del giudice) 
 
  Le misure di sicurezza  sono  ordinate  dal  giudice  nella  stessa
sentenza di condanna o di proscioglimento. 
 
  Possono essere ordinate con provvedimento successivo: 
 
  1° nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o  durante
il  tempo  in  cui   il   condannato   si   sottrae   volontariamente
all'esecuzione della pena; 
 
  2° nel caso di proscioglimento,  qualora  la  qualita'  di  persona
socialmente pericolosa sia presunta,  e  non  sia  decorso  un  tempo
corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
((93)) 
 
  3° in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (93) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n.  139  (in
G.U.  1ª  s.s.  4/8/1982,  n.  213)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del numero 2), secondo comma  del  presente  articolo,
nella parte in cui non subordina  il  provvedimento  di  ricovero  in
ospedale  psichiatrico  giudiziario  dell'imputato   prosciolto   per
infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della
cognizione o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale
derivante dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione  della
misura. 
                              Art. 206. 
 
        (Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza) 
 
  Durante l'istruzione o il giudizio, puo' disporsi che il minore  di
eta', o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita
all'uso  di  sostanze   stupefacenti,   o   in   stato   di   cronica
intossicazione prodotta da alcool o da sostanze  stupefacenti,  siano
provvisoriamente ricoverati in un  riformatorio  o  in  un  manicomio
giudiziario, o in una casa di cura e di custodia. (161) 
 
  Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga  che  tali  persone  non
siano piu' socialmente pericolose. 
 
  Il tempo dell'esecuzione provvisoria della misura di  sicurezza  e'
computato nella durata minima di essa. 
                                                              ((195)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in
G.U. 1ª  s.s.  29/07/1998,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo nella  parte  in
cui prevede la possibilita' di disporre il ricovero provvisorio anche
di minori in un ospedale psichiatrico giudiziario. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (195) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 17-29 novembre 2004,  n.  367,
(in G.U. 1ª s.s. 09/12/2004, n. 1002) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non  consente
al  giudice  di  disporre,  in  luogo  del   ricovero   in   ospedale
psichiatrico giudiziario, una  misura  di  sicurezza  non  detentiva,
prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla  persona  inferma  di
mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosita' sociale. 
                              Art. 207. 
 
            (Revoca delle misure di sicurezza personali) 
 
  Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad
esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose. 
 
  La revoca non puo' essere ordinata  se  non  e'  decorso  un  tempo
corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per  ciascuna
misura di sicurezza.(61) 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (61) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-23 aprile 1974, n.  110  (in
G.U. 1ª s.s.  24/04/1974,  n.  107)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo nella parte  in  cui
attribuisce al Ministro di grazia e giustizia - anziche'  al  giudice
di sorveglianza - il potere di revocare le misure di sicurezza, e del
comma 2 del presente articolo in quanto non consente la revoca  delle
misure di sicurezza prima che sia  decorso  il  tempo  corrispondente
alla durata minima stabilita dalla legge. 
                              Art. 208. 
 
                    (Riesame della pericolosita') 
 
  Decorso il periodo minimo di  durata,  stabilito  dalla  legge  per
ciascuna misura  di  sicurezza,  il  giudice  riprende  in  esame  le
condizioni della persona che vi e' sottoposta, per stabilire se  essa
e' ancora socialmente pericolosa. 
 
  Qualora la persona risulti ancora pericolosa, il giudice  fissa  un
nuovo termine per  un  esame  ulteriore.  Nondimeno,  quando  vi  sia
ragione di ritenere che il pericolo sia cessato, il giudice puo',  in
ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti. 
                              Art. 209. 
 
                 (Persona giudicata per piu' fatti) 
 
  Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, piu'  fatti
per i quali siano applicabili piu' misure di sicurezza della medesima
specie, e' ordinata una sola misura di sicurezza. 
 
  Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta
complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione
ad esso, applica una o piu' delle misure di sicurezza stabilite dalla
legge. 
 
  Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive,  alle
quali debba essere sottoposta la  persona,  a  cagione  del  pericolo
presunto dalla legge. 
 
  Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di
sicurezza in corso di esecuzione, o  delle  quali  non  siasi  ancora
iniziata l'esecuzione. 
                              Art. 210. 
 
          (Effetti della estinzione del reato o della pena) 
 
  L'estinzione del reato impedisce  l'applicazione  delle  misure  di
sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione. 
 
  L'estinzione della pena impedisce l'applicazione  delle  misure  di
sicurezza, eccetto quelle  per  le  quali  la  legge  stabilisce  che
possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce  l'esecuzione
delle misure di sicurezza che sono state gia'  ordinate  dal  giudice
come misure accessorie di una condanna  alla  pena  della  reclusione
superiore a dieci anni. Nondimeno, alla colonia agricola e alla  casa
di lavoro e' sostituita la liberta' vigilata. 
 
  Qualora per effetto  di  indulto  o  di  grazia  non  debba  essere
eseguita la pena di morte, ovvero, in  tutto  o  in  parte,  la  pena
dell'ergastolo, il condannato e' sottoposto a liberta'  vigilata  per
un tempo non inferiore a tre anni.((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 211. 
 
               (Esecuzione delle misure di sicurezza) 
 
  Le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono  eseguite
dopo che la pena e' stata scontata o e' altrimenti estinta. 
 
  Le misure  di  sicurezza,  aggiunte  a  pena  non  detentiva,  sono
eseguite dopo che la sentenza di condanna e' divenuta irrevocabile. 
 
  L'esecuzione delle misure di sicurezza  temporanee  non  detentive,
aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione
di queste ultime. 
                            Art. 211-bis. 
 
         (Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza). 
 
  Alle misure di sicurezza previste dal presente  capo  si  applicano
gli articoli 146 e 147. 
 
  ((Se la misura di sicurezza  deve  essere  eseguita  nei  confronti
dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso  con  violenza
contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo
che il soggetto commetta  nuovamente  uno  dei  delitti  indicati  il
giudice puo' ordinare il ricovero in una casa  di  cura  o  in  altro
luogo di cura comunque adeguato  alla  situazione  o  alla  patologia
della persona)). 
                              Art. 212. 
 
  (Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezza) 
 
  L'esecuzione  di  una  misura  di  sicurezza  applicata  a  persona
imputabile e' sospesa se questa deve scontare una pena  detentiva,  e
riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena. 
 
  Se la persona sottoposta a una misura  di  sicurezza  detentiva  e'
colpita da un'infermita' psichica, il giudice ne ordina  il  ricovero
in un manicomio  giudiziario,  ovvero  in  una  casa  di  cura  e  di
custodia. 
 
  Quando sia cessata la infermita',  il  giudice,  accertato  che  la
persona e' socialmente pericolosa, ordina che essa sia  assegnata  ad
una  colonia  agricola  o  ad  una  casa  di  lavoro,  ovvero  a   un
riformatorio giudiziario, se  non  crede  di  sottoporla  a  liberta'
vigilata. 
 
  Se l'infermita' psichica colpisce persona sottoposta  a  misura  di
sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta,  e  l'infermo
viene ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di  dette
misure. Nondimeno, se si tratta di persona  sottoposta  a  misura  di
sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata  l'infermita',
procede a nuovo accertamento  ed  applica  una  misura  di  sicurezza
personale non detentiva qualora la persona risulti ancora pericolosa. 
                              Art. 213. 
 
(Stabilimenti destinati alla esecuzione  delle  misure  di  sicurezza
         detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro) 
 
  Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a
cio' destinati. 
 
  Le donne sono assegnate a stabilimenti separati da quelli destinati
agli uomini. 
 
  In ciascuno degli stabilimenti e' adottato  un  particolare  regime
educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle
abitudini criminose della persona e, in genere, al  pericolo  sociale
che da essa deriva. 
 
  Il lavoro e' remunerato. Dalla remunerazione e' prelevata una quota
per il rimborso delle spese di mantenimento. 
 
  Per quanto concerne il mantenimento  dei  ricoverati  nei  manicomi
giudiziari, si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese  di
spedalita'. 
                              Art. 214. 
 
         (Inosservanza delle misure di sicurezza detentive) 
 
  Nel caso in  cui  la  persona  sottoposta  a  misura  di  sicurezza
detentiva  si  sottrae  volontariamente  alla  esecuzione  di   essa,
ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata  della  misura  di
sicurezza dal giorno in cui a questa e' data nuovamente esecuzione. 
 
  Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata  in
un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia. 

Sezione II
Disposizioni speciali

                              Art. 215. 
 
                              (Specie) 
 
  Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e  non
detentive. 
 
  Sono misure di sicurezza detentive: 
 
  1° l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 
 
  2° il ricovero in una casa di cura e di custodia; 
 
  3° il ricovero in un manicomio giudiziario; 
 
  4° il ricovero in un riformatorio giudiziario. 
 
  Sono misure di sicurezza non detentive: 
 
  1° la liberta' vigilata; 
 
  2° il divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni, o in  una  o  piu'
Provincie; 
 
  3° il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci  di  bevande
alcooliche; 
 
  4° l'espulsione dello straniero dallo Stato. 
 
  Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza  indicarne
la specie, il giudice dispone che si applichi la liberta' vigilata, a
meno che, trattandosi  di  un  condannato  per  delitto,  ritenga  di
disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad  una  casa
di lavoro. 
                              Art. 216. 
 
    (Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro) 
 
  Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 
 
  1°  coloro  che  sono  stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali o per tendenza; 
 
  2° coloro  che,  essendo  stati  dichiarati  delinquenti  abituali,
professionali o per tendenza, e non essendo piu' sottoposti a  misura
di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova
manifestazione della  abitualita',  della  professionalita'  o  della
tendenza a delinquere; 
 
  3° le persone condannate o prosciolte, negli  altri  casi  indicati
espressamente nella legge. 
                              Art. 217. 
 
                           (Durata minima) 
 
  L'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la
durata minima di un anno.  Per  i  delinquenti  abituali,  la  durata
minima e' di due anni, per i delinquenti professionali di  tre  anni,
ed e' di quattro anni per i delinquenti per tendenza. 
                              Art. 218. 
 
                            (Esecuzione) 
 
  Nelle colonie  agricole  e  nelle  case  di  lavoro  i  delinquenti
abituali o professionali e  quelli  per  tendenza  sono  assegnati  a
sezioni speciali. 
 
  Il giudice stabilisce  se  la  misura  di  sicurezza  debba  essere
eseguita in una colonia agricola,  ovvero  in  una  casa  di  lavoro,
tenuto conto delle condizioni e attitudini della  persona  a  cui  il
provvedimento si riferisce. Il provvedimento puo'  essere  modificato
nel corso della esecuzione. 
                              Art. 219. 
 
           (Assegnazione a una casa di cura e di custodia) 
 
  Il condannato, per delitto non colposo, a una  pena  diminuita  per
cagione di infermita' psichica o di cronica intossicazione da  alcool
o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione  di  sordomutismo,  e'
ricoverato in una casa di  cura  e  di  custodia  per  un  tempo  non
inferiore a un anno, quando la pena  stabilita  dalla  legge  non  e'
inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.(99) 
 
  Se per il delitto commesso e' stabilita  dalla  legge  la  pena  di
morte o la pena dell'ergastolo, ovvero la  reclusione  non  inferiore
nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza e'  ordinata  per  un
tempo non inferiore a tre anni. (5)(99) 
 
  Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la
pena detentiva, e risulta che il condannato  e'  persona  socialmente
pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia e' ordinato
per un tempo non inferiore a  sei  mesi;  tuttavia  il  giudice  puo'
sostituire alla misura del ricovero quella della  liberta'  vigilata.
Tale sostituzione non ha luogo, qualora si  tratti  di  condannati  a
pena diminuita per intossicazione cronica da  alcool  o  da  sostanze
stupefacenti. ((112)) 
 
  Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di  cura  e  di
custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (99) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 15-28 luglio 1983, n. 249  (in
G.U. 1ª s.s. 3/8/1983, n. 212) ha dichiarato: 
  - l'illegittimita' costituzionale  del  primo  comma  del  presente
articolo nella  parte  in  cui  non  subordina  il  provvedimento  di
ricovero in una casa di cura e di custodia  dell'imputato  condannato
per delitto  non  colposo  ad  una  pena  diminuita  per  cagione  di
infermita' psichica al previo accertamento da parte del giudice della
persistente  pericolosita'   sociale   derivante   dalla   infermita'
medesima, al tempo dell'applicazione della misura di sicurezza; 
  - ai  sensi  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
l'illegittimita'  costituzionale  del  secondo  comma  del   presente
articolo nella  parte  in  cui  non  subordina  il  provvedimento  di
ricovero in una casa di cura e di custodia  dell'imputato  condannato
ad una pena diminuita per  cagione  di  infermita'  psichica  per  un
delitto per il quale e' stabilita dalla legge la pena  dell'ergastolo
o della reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni,  al  previo
accertamento da parte del  giudice  della  persistente  pericolosita'
sociale  derivante  dalla  infermita'  medesima,   al   tempo   della
applicazione della misura di sicurezza. 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  La Corte Costituzionale con sentenza  30  novembre  -  13  dicembre
1988, n. 1102 (in G.U. 1ª  s.s.  21/12/1988,  n.  51)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del terzo comma del presente articolo
nella  parte  in  cui,  per  i  casi  ivi  previsti,   subordina   il
provvedimento di ricovero in una casa di cura e di custodia al previo
accertamento   della   pericolosita'   sociale,    derivante    dalla
seminfermita' di mente, soltanto nel momento  in  cui  la  misura  di
sicurezza  viene  disposta  e  non  anche  nel  momento   della   sua
esecuzione. 
                              Art. 220. 
 
                (Esecuzione dell'ordine di ricovero) 
 
  L'ordine di ricovero  del  condannato  nella  casa  di  cura  e  di
custodia e' eseguito dopo che  la  pena  restrittiva  della  liberta'
personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta. 
 
  Il giudice, nondimeno, tenuto conto  delle  particolari  condizioni
d'infermita' psichica del condannato, puo' disporre che  il  ricovero
venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine  la  esecuzione
della pena restrittiva della liberta' personale. 
 
  Il provvedimento e' revocato quando siano venute  meno  le  ragioni
che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine  minimo
stabilito nell'articolo precedente. 
 
  Il condannato, dimesso  dalla  casa  di  cura  e  di  custodia,  e'
sottoposto all'esecuzione della pena. 
                              Art. 221. 
 
                         (Ubriachi abituali) 
 
  Quando  non  debba  essere  ordinata  altra  misura  di   sicurezza
detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato
di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per  delitti  commessi
sotto l'azione di sostanze stupefacenti  all'uso  delle  quali  siano
dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia. 
 
  Tuttavia, se si tratta di delitti per i quali sia stata inflitta la
reclusione per un tempo inferiore a tre anni, al ricovero in una casa
di cura e di custodia puo' essere sostituita la liberta' vigilata. 
 
  Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima  di
sei mesi. 
                              Art. 222. 
 
               (Ricovero in un manicomio giudiziario) 
 
  Nel caso di proscioglimento per  infermita'  psichica,  ovvero  per
intossicazione cronica da alcool o da sostanze  stupefacenti,  ovvero
per sordomutismo, e' sempre ordinato il ricovero dell'imputato in  un
manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a  due  anni;  salvo
che si tratti di contravvenzioni o di  delitti  colposi  o  di  altri
delitti per i quali la legge  stabilisce  la  pena  pecuniaria  o  la
reclusione per un tempo non superiore nel massimo  a  due  anni,  nei
quali casi la sentenza di proscioglimento e' comunicata all'Autorita'
di pubblica sicurezza. (93) (161) 
 
  La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario e' di dieci
anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena di morte o
l'ergastolo, ovvero di cinque, se per  il  fatto  commesso  la  legge
stabilisce la pena della reclusione per un tempo  non  inferiore  nel
minimo a dieci anni. (5) (161) 
 
  Nel caso in cui la persona ricoverata in un  manicomio  giudiziario
debba  scontare  una  pena  restrittiva  della  liberta'   personale,
l'esecuzione di questa e' differita fino a che  perduri  il  ricovero
nel manicomio. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche  ai  minori
degli anni quattordici  o  maggiori  dei  quattordici  e  minori  dei
diciotto, prosciolti per ragione di eta', quando abbiano commesso  un
fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi  in  alcuna  delle
condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. (161) 
                                                              ((190)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-27 luglio 1982, n.  139  (in
G.U.  1ª  s.s.  4/8/1982,  n.  213)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo, nella parte  in
cui  non  subordina  il  provvedimento  di   ricovero   in   ospedale
psichiatrico  giudiziario  dell'imputato  prosciolto  per  infermita'
psichica al previo accertamento da parte del giudice della cognizione
o della esecuzione della persistente pericolosita' sociale  derivante
dalla infermita' medesima al tempo dell'applicazione della misura. 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324, (in
G.U. 1ª s.s. 29/07/1998, n. 30) ha dichiarato: 
  - l'illegittimita' costituzionale dei commi  primo  e  secondo  del
presente articolo nella parte in cui prevedono  l'applicazione  anche
ai minori della misura di  sicurezza  del  ricovero  in  un  ospedale
psichiatrico giudiziario; 
  - l'illegittimita' costituzionale del comma  quattro  del  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (190) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 2-18 luglio 2003, n. 253,  (in
G.U. 1ª  s.s.  23/07/2003,  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui non  consente
al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero
in  ospedale  psichiatrico  giudiziario,  una   diversa   misura   di
sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare  adeguate  cure
dell'infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosita' sociale. 
                              Art. 223. 
 
        (Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario) 
 
  Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' misura  di  sicurezza
speciale per i minori, e non puo' avere durata inferiore a un anno. 
 
  Qualora tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte,
applicata o eseguita dopo che  il  minore  abbia  compiuto  gli  anni
ventuno, ad essa e' sostituita la liberta'  vigilata,  salvo  che  il
giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola,  o
ad una casa di lavoro. 
                              Art. 224. 
 
                       (Minore non imputabile) 
 
  Qualora il fatto commesso da un minore degli anni  quattordici  sia
preveduto dalla legge  come  delitto,  ed  egli  sia  pericoloso,  il
giudice, tenuto specialmente conto della gravita' del fatto  e  delle
condizioni morali della famiglia in cui il minore e' vissuto,  ordina
che questi sia ricoverato nel riformatorio  giudiziario  o  posto  in
liberta' vigilata. 
 
  Se, per il  delitto,  la  legge  stabilisce  la  pena  di  morte  o
l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre  anni,  e
non si tratta di delitto colposo, e' sempre ordinato il ricovero  del
minore nel riformatorio per  un  tempo  non  inferiore  a  tre  anni.
(5)((51)) 
 
  Le disposizioni precedenti si applicano anche al  minore  che,  nel
momento in cui ha  commesso  il  fatto  preveduto  dalla  legge  come
delitto, aveva  compiuto  gli  anni  quattordici,  ma  non  ancora  i
diciotto,  se  egli  sia  riconosciuto  non   imputabile,   a   norma
dell'articolo 98. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 12-20 gennaio 1971, n.  1  (in
G.U. 1ª  s.s.  27/01/1971,  n.  22)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in
cui rende  obbligatorio  ed  automatico,  per  i  minori  degli  anni
quattordici, il  ricovero,  per  almeno  tre  anni,  in  riformatorio
giudiziario. 
                              Art. 225. 
 
                         (Minore imputabile) 
 
  Quando il minore che ha  compiuto  gli  anni  quattordici,  ma  non
ancora i diciotto,  sia  riconosciuto  imputabile,  il  giudice  puo'
ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un
riformatorio giudiziario o posto in liberta' vigilata,  tenuto  conto
delle  circostanze   indicate   nella   prima   parte   dell'articolo
precedente. 
 
  E' sempre applicata una  delle  predette  misure  di  sicurezza  al
minore che sia condannato per delitto durante la  esecuzione  di  una
misura di sicurezza, a  lui  precedentemente  applicata  per  difetto
d'imputabilita'. 
                              Art. 226. 
 
     (Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza) 
 
  Il ricovero in un riformatorio giudiziario e' sempre  ordinato  per
il minore  degli  anni  diciotto,  che  sia  delinquente  abituale  o
professionale, ovvero delinquente per  tendenza;  e  non  puo'  avere
durata inferiore a  tre  anni.  Quando  egli  ha  compiuto  gli  anni
ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o
ad una casa di lavoro. 
 
  La legge determina gli altri casi nei quali deve essere ordinato il
ricovero del minore in un riformatorio giudiziario. 
                              Art. 227. 
 
                       (Riformatori speciali) 
 
  Quando la legge stabilisce  che  il  ricovero  in  un  riformatorio
giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore e'
socialmente pericoloso,  questi  e'  assegnato  ad  uno  stabilimento
speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari. 
 
  Puo' altresi' essere assegnato ad uno stabilimento  speciale  o  ad
una sezione speciale  degli  stabilimenti  ordinari  il  minore  che,
durante il ricovero nello stabilimento  ordinario,  si  sia  rivelato
particolarmente pericoloso. 
                              Art. 228. 
 
                         (Liberta' vigilata) 
 
  La sorveglianza della persona in  stato  di  liberta'  vigilata  e'
affidata all'Autorita' di pubblica sicurezza. 
 
  Alla persona in stato di liberta' vigilata sono imposte dal giudice
prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. 
 
  Tali  prescrizioni  possono  essere  dal  giudice   successivamente
modificate o limitate. 
 
  La sorveglianza  deve  essere  esercitata  in  modo  da  agevolare,
mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. 
 
  La liberta' vigilata non puo' avere durata inferiore a un anno. 
 
  Per  la  vigilanza  sui  minori  si   osservano   le   disposizioni
precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali. 
                              Art. 229. 
 
     (Casi nei quali puo' essere ordinata la liberta' vigilata) 
 
  Oltre quanto e' prescritto da speciali disposizioni  di  legge,  la
liberta' vigilata puo' essere ordinata: 
 
  1° nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un
anno; 
 
  2° nei casi in cui questo codice autorizza una misura di  sicurezza
per un fatto non preveduto dalla legge come reato. 
                              Art. 230. 
 
     (Casi nei quali deve essere ordinata la liberta' vigilata) 
 
  La liberta' vigilata e' sempre ordinata: 
 
  1° se e' inflitta la pena della reclusione per non  meno  di  dieci
anni: e non puo', in tal caso, avere durata inferiore a tre anni; 
 
  2° quando il condannato e' ammesso alla liberazione condizionale; 
 
  3° se il contravventore abituale o professionale, non essendo  piu'
sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato,  il  quale
sia nuova manifestazione di abitualita' o professionalita'; 
 
  4° negli altri casi determinati dalla legge. 
 
  Nel caso in cui sia stata disposta  l'assegnazione  a  una  colonia
agricola  o  ad  una  casa  di  lavoro,  il   giudice,   al   termine
dell'assegnazione, puo' ordinare che  la  persona  da  dimettere  sia
posta in liberta' vigilata, ovvero  puo'  obbligarla  a  cauzione  di
buona condotta. 
                              Art. 231. 
 
               (Trasgressione degli obblighi imposti) 
 
  Fuori del caso  preveduto  dalla  prima  parte  dell'articolo  177,
quando la persona in stato di  liberta'  vigilata  trasgredisce  agli
obblighi imposti, il giudice puo' aggiungere alla  liberta'  vigilata
la cauzione di buona condotta. 
 
  Avuto riguardo alla particolare gravita' della trasgressione  o  al
ripetersi della medesima, ovvero qualora il trasgressore  non  presti
la cauzione,  il  giudice  puo'  sostituire  alla  liberta'  vigilata
l'assegnazione a una colonia  agricola  o  ad  una  casa  di  lavoro,
ovvero, se si tratta di un minore, il  ricovero  in  un  riformatorio
giudiziario. 
                              Art. 232. 
 
      (Minori o infermi di mente in stato di liberta' vigilata) 
 
  La persona di eta' minore o in stato d'infermita' psichica non puo'
essere posta in  liberta'  vigilata,  se  non  quando  sia  possibile
affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo  di  provvedere
alla sua educazione o assistenza, ovvero  a  istituti  di  assistenza
sociale. 
 
  Qualora tale affidamento non  sia  possibile  o  non  sia  ritenuto
opportuno, e' ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero  nel
riformatorio, o nella casa di cura e di custodia. 
 
  Se, durante la liberta'  vigilata,  il  minore  non  da'  prova  di
ravvedimento o la persona in stato d'infermita' psichica si rivela di
nuovo   pericolosa,   alla   liberta'   vigilata    e'    sostituito,
rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in  una
casa di cura e di custodia. 
                              Art. 233. 
 
(Divieto di soggiorno in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie) 
 
  Al colpevole di un delitto contro la  personalita'  dello  Stato  o
contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto  commesso  per  motivi
politici o occasionato da particolari  condizioni  sociali  o  morali
esistenti in un determinato luogo, puo' essere imposto il divieto  di
soggiornare in uno o piu' Comuni o in una o piu' Provincie, designati
dal giudice. 
 
  Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno. 
 
  Nel caso  di  trasgressione,  ricomincia  a  decorrere  il  termine
minimo, e puo' essere ordinata inoltre la liberta' vigilata. 
                              Art. 234. 
 
(Divieto  di  frequentare  osterie  e  pubblici  spacci  di   bevande
                             alcooliche) 
 
  Il divieto di frequentare osterie  e  pubblici  spacci  di  bevande
alcooliche ha la durata minima di un anno. 
 
  Il divieto e' sempre  aggiunto  alla  pena,  quando  si  tratta  di
condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato  di
ubriachezza, sempre che questa sia abituale. 
 
  Nel caso di trasgressione, puo' essere ordinata inoltre la liberta'
vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta. 
                              Art. 235. 
 
     (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). 
 
  Il   giudice   ordina   l'espulsione   dello    straniero    ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre  che  nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo  straniero  o  il
cittadino appartenente ad uno Stato membro  dell'Unione  europea  sia
condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)). 
 
  Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione   od   allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a  quattro
anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto  dell'autore  del  fatto,
anche  fuori  dei  casi  di  flagranza,  e  si   procede   con   rito
direttissimo. 

CAPO II
Delle misure di sicurezza patrimoniali

                              Art. 236. 
 
                      (Specie: regole generali) 
 
  Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre  quelle  stabilite  da
particolari disposizioni di legge: 
 
  1° la cauzione di buona condotta; 
 
  2° la confisca. 
 
  Si  applicano  anche  alle  misure  di  sicurezza  patrimoniali  le
disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima  parte,
205, prima parte e numero 3° del capoverso, e, salvo che si tratti di
confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo
200 e quelle dell'articolo 210. 
 
  Alla  cauzione  di  buona  condotta  si   applicano   altresi'   le
disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207. 
                              Art. 237. 
 
                 (( (Cauzione di buona condotta).)) 
 
  ((La cauzione di buona  condotta  e'  data  mediante  il  deposito,
presso la Cassa delle ammende, di una  somma  non  inferiore  a  lire
duecentomila, ne' superiore a lire quattro milioni. 
 
  In luogo del deposito, e' ammessa la prestazione  di  una  garanzia
mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. 
 
  La durata della misura di sicurezza non puo' essere inferiore a  un
anno, ne' superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione
fu prestata)). 
                              Art. 238. 
 
          (Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione) 
 
  Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia  non
sia prestata,  il  giudice  sostituisce  alla  cauzione  la  liberta'
vigilata. 
                              Art. 239. 
 
    (Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta) 
 
  Se, durante l'esecuzione della  misura  di  sicurezza,  chi  vi  e'
sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna  contravvenzione
per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, e' ordinata la
restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca;
e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma  depositata,
o per la quale  fu  data  garanzia,  e'  devoluta  alla  Cassa  delle
ammende. 
                              Art. 240. 
 
                             (Confisca) 
 
  Nel caso di condanna, il giudice puo' ordinare  la  confisca  delle
cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e  delle
cose che ne sono il prodotto o il profitto. 
 
  E' sempre ordinata la confisca: 
 
  1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 
 
  1-bis. dei beni e degli  strumenti  informatici  o  telematici  che
risultino essere  stati  in  tutto  o  in  parte  utilizzati  per  la
commissione dei reati  di  cui  agli  articoli  615-ter,  615-quater,
615-quinquies,   617-bis,   617-ter,    617-quater,    617-quinquies,
617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater,  635-quinquies,  640-ter  e
640-quinquies ((nonche' dei beni che ne costituiscono il  profitto  o
il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilita'  di  cui
il colpevole ha la disponibilita' per un valore corrispondente a tale
profitto o prodotto, se non e' possibile  eseguire  la  confisca  del
profitto o del prodotto diretti)); 
 
  2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la  detenzione  o
l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se  non  e'  stata
pronunciata condanna. 
 
  Le disposizioni della prima parte  e  dei  numeri  1  e  1-bis  del
capoverso precedente non si applicano se la  cosa  o  il  bene  o  lo
strumento informatico o telematico appartiene a persona  estranea  al
reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso  precedente  si
applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. 
 
  La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa  appartiene
a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il  porto,  la
detenzione  o  l'alienazione  possono  essere   consentiti   mediante
autorizzazione amministrativa. 
                            Art. 240-bis. 
 
                (( (Confisca in casi particolari).)) 
 
  ((Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  taluno
dei delitti previsti dall'articolo 51, comma  3-bis,  del  codice  di
procedura penale, dagli articoli 314,  316,  316-bis,  316-ter,  317,
318,  319,  319-ter,  319-quater,  320,  322,  322-bis,   325,   416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli  articoli
453, 454, 455, 460, 461, 517-ter e 517-quater, nonche' dagli articoli
452-quater, 452-octies, primo comma, 493-ter, 512-bis, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo  comma,  600-quater.1,  relativamente
alla condotta di produzione o commercio  di  materiale  pornografico,
600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 648, esclusa la fattispecie di  cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter e  648-ter.1,  dall'articolo  2635
del codice civile, o per taluno dei delitti commessi per finalita' di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
costituzionale, e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilita' di cui il condannato non  puo'  giustificare  la
provenienza  e  di  cui,  anche  per  interposta  persona  fisica   o
giuridica, risulta  essere  titolare  o  avere  la  disponibilita'  a
qualsiasi  titolo  in  valore  sproporzionato  al  proprio   reddito,
dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul  reddito,  o  alla  propria
attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare
la legittima provenienza dei  beni  sul  presupposto  che  il  denaro
utilizzato per acquistarli sia  provento  o  reimpiego  dell'evasione
fiscale,  salvo  che  l'obbligazione  tributaria  sia  stata  estinta
mediante adempimento nelle forme di legge. La confisca ai sensi delle
disposizioni che precedono e' ordinata  in  caso  di  condanna  o  di
applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli articoli
617-quinquies,    617-sexies,    635-bis,    635-ter,     635-quater,
635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o  piu'
sistemi. 
 
  Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  quando  non  e'  possibile
procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle  altre  utilita'
di cui allo stesso comma, il giudice  ordina  la  confisca  di  altre
somme di denaro, di beni e altre utilita'  di  legittima  provenienza
per un valore equivalente, delle quali il reo ha  la  disponibilita',
anche per interposta persona.)) 

LIBRO SECONDO
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalita’ internazionale dello Stato

                              Art. 241. 
 
(( (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza  e  l'unita'  dello
                              Stato).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  compie
atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato
o una parte di esso alla sovranita' di uno Stato straniero, ovvero  a
menomare l'indipendenza o l'unita' dello  Stato,  e'  punito  con  la
reclusione non inferiore a dodici anni. 
 
  La pena e' aggravata se il fatto e'  commesso  con  violazione  dei
doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla
L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art.  12  della  L.  29
maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1)  che
il termine di centoventi giorni previsto nel  presente  articolo,  e'
differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 242. 
 
       (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) 
 
  Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o  presta  servizio
nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo  Stato  italiano,
e' punito con l'ergastolo. Se esercita un  comando  superiore  o  una
funzione direttiva e' punito con la morte. ((5)) 
 
  Non  e'  punibile  chi,  trovandosi,  durante  le  ostilita',   nel
territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato
costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo. 
 
  Agli effetti delle disposizioni di questo  titolo,  e'  considerato
cittadino anche chi ha perduto per qualunque  causa  la  cittadinanza
italiana. 
 
  Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati  in  guerra
contro lo Stato italiano anche gli aggregati  politici  che,  sebbene
dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il
trattamento di belligeranti. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 243. 
 
(Intelligenze con lo straniero a scopo  di  guerra  contro  lo  Stato
                              italiano) 
 
  Chiunque tiene intelligenze con lo straniero  affinche'  uno  Stato
estero muova guerra o  compia  atti  di  ostilita'  contro  lo  Stato
italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso  scopo,  e'
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
 
  Se la guerra segue, si applica la pena di morte; se le ostilita' si
verificano, si applica l'ergastolo. ((5)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 244. 
 
(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato  italiano
                       al pericolo di guerra) 
 
  Chiunque, senza  l'approvazione  del  Governo,  fa  arruolamenti  o
compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da  esporre
lo Stato italiano al  pericolo  di  una  guerra,  e'  punito  con  la
reclusione da ((sei a diciotto  anni));  se  la  guerra  avviene,  e'
punito con l'ergastolo. 
 
  Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni
con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o  i  suoi
cittadini, ovunque  residenti,  al  pericolo  di  rappresaglie  o  di
ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((tre a dodici anni)).  Se
segue la rottura delle relazioni  diplomatiche,  o  se  avvengono  le
rappresaglie o le ritorsioni, la pena e' della reclusione da ((cinque
a quindici anni)). 
                              Art. 245. 
 
(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato  italiano  alla
                     neutralita' o alla guerra) 
 
  Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per  impegnare  o  per
compiere  atti  diretti  a   impegnare   lo   Stato   italiano   alla
dichiarazione  o  al  mantenimento  della  neutralita',  ovvero  alla
dichiarazione di guerra, e' punito con  la  reclusione  da  cinque  a
quindici anni. 
 
  La pena e' aumentata se  le  intelligenze  hanno  per  oggetto  una
propaganda col mezzo della stampa. 
                              Art. 246. 
 
         (Corruzione del cittadino da parte dello straniero) 
 
  Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa  promettere
dallo straniero, per se' o per altri, denaro o qualsiasi utilita',  o
soltanto ne accetta la promessa, al fine di  compiere  atti  contrari
agli interessi nazionali, e' punito, se il fatto non  costituisce  un
piu' grave reato, con la reclusione da tre a  dieci  anni  e  con  la
multa da lire cinquemila a ventimila. 
 
  Alla stessa pena soggiace lo straniero che da' o promette il denaro
o l'utilita'. 
 
  La pena e' aumentata: 
 
  1° se il fatto e' commesso in tempo di guerra; 
 
  2° se  il  denaro  o  l'utilita'  sono  dati  o  promessi  per  una
propaganda col mezzo della stampa. 
                              Art. 247. 
 
                      (Favoreggiamento bellico) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con  lo  straniero
per favorire le operazioni militari del nemico a  danno  dello  Stato
italiano, o per nuocere altrimenti  alle  operazioni  militari  dello
Stato italiano, ovvero  commette  altri  fatti  diretti  agli  stessi
scopi, e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e,  se
raggiunge l'intento, con la morte. ((5)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 248. 
 
             (Somministrazione al nemico di provvigioni) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra,  somministra,  anche  indirettamente,
allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose,  le  quali  possano
essere  usate  a  danno  dello  Stato  italiano,  e'  punito  con  la
reclusione non inferiore a cinque anni. 
 
  Tale disposizione non si applica allo  straniero  che  commette  il
fatto all'estero. 
                              Art. 249. 
 
           (Partecipazione a prestiti a favore del nemico) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a
favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi  relative,
e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. 
 
  Tale disposizione non si applica allo  straniero  che  commette  il
fatto all'estero. 
                              Art. 250. 
 
                       (Commercio col nemico) 
 
  Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello  Stato,
il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati  nell'articolo
248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico,
ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel  territorio
dello Stato nemico, e' punito con la reclusione da due a dieci anni e
con la multa pari al quintuplo del valore  della  merce  e,  in  ogni
caso, non inferiore a lire diecimila. 
                              Art. 251. 
 
    (Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in  parte  gli
obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose  o  di
opere concluso con lo Stato o  con  un  altro  ente  pubblico  o  con
un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessita', per i
bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, e' punito
con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari  al  triplo
del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e,
in ogni caso, non inferiore a lire diecimila. 
 
  Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto  e'  dovuto  a
colpa, le pene sono ridotte alla meta'. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e
ai rappresentanti dei fornitori,  allorche'  essi,  violando  i  loro
obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del  contratto
di fornitura. 
                              Art. 252. 
 
               (Frode in forniture in tempo di guerra) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, commette  frode  nell'esecuzione  dei
contratti  di  fornitura  o  nell'adempimento  degli  altri  obblighi
contrattuali indicati nello articolo  precedente  e'  punito  con  la
reclusione non inferiore  a  dieci  anni  e  con  la  multa  pari  al
quintuplo del valore della  cosa  o  dell'opera  che  avrebbe  dovuto
fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila. 
                              Art. 253. 
 
            (Distruzione o sabotaggio di opere militari) 
 
  Chiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche
temporaneamente, navi, aeromobili,  convogli,  strade,  stabilimenti,
depositi o altre opere militari o adibite  al  servizio  delle  forze
armate dello Stato e' punito con la reclusione non inferiore  a  otto
anni. 
 
  Si applica la pena di morte: 
 
  1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno  Stato  in  guerra
contro lo Stato italiano; 
 
  2° se il fatto ha  compromesso  la  preparazione  o  la  efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 254. 
 
                       (Agevolazione colposa) 
 
  Quando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo  precedente
e' stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di  chi  era
in possesso o aveva  la  custodia  o  la  vigilanza  delle  cose  ivi
indicate, questi e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
                              Art. 255. 
 
(Soppressione, falsificazione  o  sottrazione  di  atti  o  documenti
                concernenti la sicurezza dello Stato) 
 
  Chiunque, in tutto o in parte,  sopprime,  distrugge  o  falsifica,
ovvero carpisce, sottrae o distrae,  anche  temporaneamente,  atti  o
documenti concernenti la sicurezza dello  Stato  od  altro  interesse
politico, interno o internazionale, dello  Stato  e'  punito  con  la
reclusione non inferiore a otto anni. 
 
  Si applica  la  pena  di  morte  se  il  fatto  ha  compromesso  la
preparazione  o  la  efficienza  bellica  dello  Stato,   ovvero   le
operazioni militari. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 256. 
 
  (Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) 
 
  Chiunque si procura notizie  che,  nell'interesse  della  sicurezza
dello  Stato  o,  comunque,  nell'interesse   politico,   interno   o
internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete e'  punito  con
la reclusione da tre a dieci anni. 
 
  Agli effetti delle disposizioni di questo titolo,  fra  le  notizie
che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono
comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati
per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale. 
 
  Se si tratta di notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la
divulgazione, la pena e' della reclusione da due a otto anni. 
 
  Si applica  la  pena  di  morte  se  il  fatto  ha  compromesso  la
preparazione  o  la  efficienza  bellica  dello  Stato,   ovvero   le
operazioni militari. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 257. 
 
                  (Spionaggio politico o militare) 
 
  Chiunque si procura, a scopo di  spionaggio  politico  o  militare,
notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o,  comunque,
nell'interesse  politico,  interno  o  internazionale,  dello  Stato,
debbono rimanere segrete e' punito con la reclusione non inferiore  a
quindici anni. 
 
  Si applica la pena di morte: 
 
  1° se il fatto e' commesso nell'interesse di uno  Stato  in  guerra
con lo Stato italiano; 
 
  2° se il fatto ha  compromesso  la  preparazione  o  la  efficienza
bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 
                                                                ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 258. 
 
   (Spionaggio di notizie di cui e' stata vietata la divulgazione) 
 
  Chiunque si procura, a scopo di  spionaggio  politico  o  militare,
notizie di cui l'Autorita' competente ha vietato la  divulgazione  e'
punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 
 
  Si applica l'ergastolo se il fatto e'  commesso  nell'interesse  di
uno Stato in guerra con lo Stato italiano. 
 
  Si applica  la  pena  di  morte  se  il  fatto  ha  compromesso  la
preparazione  o  la  efficienza  bellica  dello  Stato,   ovvero   le
operazioni militari. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 259. 
 
                       (Agevolazione colposa) 
 
  Quando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli  articoli
255, 256, 257 e 258 e' stata resa possibile,  o  soltanto  agevolata,
per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione
della notizia, questi e' punito con la reclusione  da  uno  a  cinque
anni. 
 
  Si applica la reclusione da tre  a  quindici  anni  se  sono  state
compromesse la preparazione o  la  efficienza  bellica  dello  Stato,
ovvero le operazioni militari. 
 
  Le  stesse  pene  si  applicano  quando  l'esecuzione  dei  delitti
suddetti e' stata resa possibile o soltanto agevolata  per  colpa  di
chi aveva la custodia o la vigilanza  dei  luoghi  o  delle  zone  di
terra,  di  acqua  o  di  aria,  nelle  quali  e'  vietato  l'accesso
nell'interesse militare dello Stato. 
                              Art. 260. 
 
(Introduzione   clandestina   in   luoghi   militari    e    possesso
               ingiustificato di mezzi di spionaggio) 
 
  E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 
 
  1° si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone  di
terra, di acqua o di aria, in cui e' vietato l'accesso nell'interesse
militare dello Stato; 
 
  2° e' colto, in tali luoghi o  zone,  o  in  loro  prossimita',  in
possesso ingiustificato di  mezzi  idonei  a  commettere  alcuno  dei
delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258; 
 
  3° e' colto in possesso ingiustificato di documenti o di  qualsiasi
altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256. 
 
  Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti e' commesso  in
tempo di guerra, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni. 
 
  ((Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano,  altresi',
agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito  di
materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, l'accesso ai
quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica)). 
                              Art. 261. 
 
                  (Rivelazione di segreti di Stato) 
 
  Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto  indicate
nell'articolo 256 e' punito con la reclusione non inferiore a  cinque
anni. 
 
  Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero  ha  compromesso
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o  le  operazioni
militari, la pena della reclusione non puo' essere inferiore a  dieci
anni. 
 
  Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,
si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo  articolo,
la pena dell'ergastolo; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la
pena di morte.((5)) 
 
  Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano  anche
a chi ottiene la notizia. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della  reclusione  da
sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte  di  questo
articolo, e da  tre  a  quindici  anni  qualora  concorra  una  delle
circostanze indicate nel primo capoverso. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 262. 
 
  (Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione) 
 
  Chiunque rivela notizie,  delle  quali  l'Autorita'  competente  ha
vietato la divulgazione, e' punito con la reclusione non inferiore  a
tre anni. 
 
  Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, ovvero  ha  compromesso
la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o  le  operazioni
militari, la pena e' della reclusione non inferiore a dieci anni. 
 
  Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare,
si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo  articolo,
la reclusione non inferiore a quindici anni; e,  nei  casi  preveduti
dal primo capoverso, la pena di morte. ((5)) 
 
  Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano  anche
a chi ottiene la notizia. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della  reclusione  da
sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte  di  questo
articolo, e da  tre  a  quindici  anni  qualora  concorra  una  delle
circostanze indicate nel primo capoverso. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 263. 
 
                (Utilizzazione dei segreti di Stato) 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio,  che
impiega  a  proprio  o  altrui   profitto   invenzioni   o   scoperte
scientifiche o nuove applicazioni industriali che  egli  conosca  per
ragione del suo ufficio o servizio, e che  debbano  rimanere  segrete
nell'interesse  della  sicurezza  dello  Stato,  e'  punito  con   la
reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a
lire diecimila. 
 
  Se il fatto e' commesso nell'interesse di uno Stato in  guerra  con
lo  Stato  italiano,  o  se  ha  compromesso  la  preparazione  o  la
efficienza bellica dello Stato, ovvero  le  operazioni  militari,  il
colpevole e' punito con la morte. ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 264. 
 
                   (Infedelta' in affari di Stato) 
 
  Chiunque, incaricato dal Governo italiano  di  trattare  all'estero
affari di Stato, si rende infedele al mandato e' punito, se dal fatto
possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con  la  reclusione
non inferiore a cinque anni. 
                              Art. 265. 
 
                       (Disfattismo politico) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica  voci  o  notizie
false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico  allarme
o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare  la  resistenza
della nazione di fronte al nemico,  o  svolge  comunque  un'attivita'
tale da recare nocumento agli interessi nazionali, e' punito  con  la
reclusione non inferiore a cinque anni. 
 
  La pena e' non inferiore a quindici anni: 
 
  1° se il fatto e' commesso con propaganda o comunicazioni dirette a
militari; 
 
  2° se il colpevole ha  agito  in  seguito  a  intelligenze  con  lo
straniero. 
 
  La pena e' dell'ergastolo se il colpevole ha  agito  in  seguito  a
intelligenze col nemico. 
                              Art. 266. 
 
         (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) 
 
  Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare  il
giuramento dato o i doveri della disciplina militare o  altri  doveri
inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia  di  fatti
contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri
militari, e' punito, per cio' solo, se il fatto  non  costituisce  un
piu' grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  La pena e' della reclusione da due a cinque anni  se  il  fatto  e'
commesso pubblicamente. 
 
  Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso in tempo di guerra. 
 
  Agli effetti della legge penale, il  reato  si  considera  avvenuto
pubblicamente quando il fatto e' commesso: 
 
  1° col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda; 
 
  2° in luogo pubblico o aperto al pubblico e  in  presenza  di  piu'
persone; 
 
  3° in una riunione che, per il luogo in cui e'  tenuta,  o  per  il
numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto  di  essa,  abbia
carattere di riunione non privata. 
                                                              ((113)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (113) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-21 marzo 1989,  n.  139  (in
G.U. 1ª  s.s.  29/03/1989,  n.  13)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo nella parte in cui  non  prevede
che per l'istigazione di militari a commettere un reato  militare  la
pena sia "sempre applicata in misura inferiore alla meta' della  pena
stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione". 
                              Art. 267. 
 
                       (Disfattismo economico) 
 
  Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere  il
corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o  dei  valori,
pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della
nazione di  fronte  al  nemico,  e'  punito  con  la  reclusione  non
inferiore a  cinque  anni  e  con  la  multa  non  inferiore  a  lire
trentamila. 
 
  Se  il  colpevole  ha  agito  in  seguito  a  intelligenze  con  lo
straniero, la reclusione non puo' essere inferiore a dieci anni. 
 
  La reclusione e' non inferiore a quindici anni se il  colpevole  ha
agito in seguito a intelligenze col nemico. 
                              Art. 268. 
 
                 (Parificazione degli Stati alleati) 
 
  Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano  anche
quando il delitto e' commesso a danno di uno Stato estero  alleato  o
associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano. 
                              Art. 269. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 
                              Art. 270. 
 
                   (( (Associazioni sovversive).)) 
 
  ((Chiunque  nel  territorio  dello  Stato  promuove,   costituisce,
organizza  o  dirige  associazioni  dirette  e  idonee  a  sovvertire
violentemente gli ordinamenti economici o  sociali  costituiti  nello
Stato ovvero a  sopprimere  violentemente  l'ordinamento  politico  e
giuridico dello Stato, e' punito con la reclusione da cinque a  dieci
anni. 
 
  Chiunque partecipa alle associazioni  di  cui  al  primo  comma  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche  sotto
falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al  primo  comma,
delle quali sia stato ordinato lo scioglimento)). 
                            Art. 270-bis. 
 
(Associazioni con finalita' di terrorismo anche internazionale  o  di
                 eversione dell'ordine democratico). 
 
  Chiunque  promuove,  costituisce,  organizza,  dirige  o   finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza  con
finalita' di terrorismo o di  eversione  dell'ordine  democratico  e'
punito con la reclusione da sette a quindici anni. 
 
  Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la  reclusione
da cinque a dieci anni. 
 
  Ai fini della legge penale,  la  finalita'  di  terrorismo  ricorre
anche quando gli atti di  violenza  sono  rivolti  contro  uno  Stato
estero, un'istituzione e un organismo internazionale. 
 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  le  pene
stabilite  per  il  delitto  previsto  dal  presente  articolo   sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                           Art. 270-bis.1 
 
             (( (Circostanze aggravanti e attenuanti).)) 
 
  ((Per i reati commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la
pena e' aumentata della meta', salvo che la circostanza sia  elemento
costitutivo del reato. 
 
  Quando concorrono altre  circostanze  aggravanti,  si  applica  per
primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui
al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste
dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo
comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti  rispetto
a questa  e  alle  circostanze  aggravanti  per  le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa o ne  determina  la  misura  in
modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni  di
pena si operano  sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette aggravanti. 
 
  Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di  eversione
dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis,
nei confronti del concorrente  che,  dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori,  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di
polizia e l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
per  l'individuazione  o  la  cattura  dei   concorrenti,   la   pena
dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da  dodici  a
venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla meta'. 
 
  Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si  applica
l'aggravante di cui al primo comma. 
 
  Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56,  non  e'
punibile il  colpevole  di  un  delitto  commesso  per  finalita'  di
terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente
impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti  per  la
esatta  ricostruzione  del  fatto  e  per  la  individuazione   degli
eventuali concorrenti.)) 
                            Art. 270-ter. 
 
                    (Assistenza agli associati). 
 
  Chiunque,  fuori  dei   casi   di   concorso   nel   reato   o   di
favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi  di
trasporto, strumenti di comunicazione  a  taluna  delle  persone  che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270  e  270-bis
e' punito con la reclusione fino a quattro anni. 
 
  La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuativamente. 
 
  Non e' punibile chi commette il fatto  in  favore  di  un  prossimo
congiunto. 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione  personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino  a  tre  anni  dal
momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta  una
misura di sicurezza detentiva. 
                          Art. 270-quater. 
 
(Arruolamento con finalita' di terrorismo anche internazionale). 
 
  Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola
una o piu' persone per il compimento di atti di  violenza  ovvero  di
sabotaggio  di  servizi  pubblici  essenziali,   con   finalita'   di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,  un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da sette a
quindici anni. 
 
  ((Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo  il  caso  di
addestramento, la persona arruolata  e'  punita  con  la  pena  della
reclusione da cinque a otto anni.)) 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  le  pene
stabilite  per  il  delitto  previsto  dal  presente  articolo   sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                          Art. 270-quater.1 
 
 (( (Organizzazione di trasferimenti per finalita' di terrorismo).)) 
 
  ((Fuori dai  casi  di  cui  agli  articoli  270-bis  e  270-quater,
chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero
finalizzati al compimento delle condotte con finalita' di  terrorismo
di cui all'articolo 270-sexies, e' punito con la reclusione da cinque
a otto anni.)) 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e' aumenta da
un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con
provvedimento definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione  personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino  a  tre  anni  dal
momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta  una
misura di sicurezza detentiva. 
                         Art. 270-quinquies. 
 
(Addestramento  ad  attivita'  con  finalita'  di  terrorismo   anche
                          internazionale). 
 
  Chiunque, al  di  fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  270-bis,
addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso
di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze
chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di  atti  di  violenza  ovvero  di
sabotaggio  di  servizi  pubblici  essenziali,   con   finalita'   di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero,  un'istituzione
o un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da  cinque
a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti  della  persona
addestrata ((, nonche' della  persona  che  avendo  acquisito,  anche
autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di  cui  al
primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente  finalizzati
alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies)). 
 
  ((Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto
di  chi  addestra  o  istruisce  e'  commesso  attraverso   strumenti
informatici o telematici.)) 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che
"La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis,  270-ter,
270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice  penale  comporta
la pena accessoria della perdita della potesta' genitoriale quando e'
coinvolto un minore". 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione  personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino  a  tre  anni  dal
momento in cui ne e' cessata l'esecuzione. Alla pena e' aggiunta  una
misura di sicurezza detentiva. 
                        Art. 270-quinquies.1 
 
    (( (Finanziamento di condotte con finalita' di terrorismo).)) 
 
  ((Chiunque, al di fuori dei casi di cui  agli  articoli  270-bis  e
270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o  denaro,
in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in  parte
utilizzati  per  il  compimento  delle  condotte  con  finalita'   di
terrorismo di cui all'articolo 270-sexies e' punito con la reclusione
da sette a quindici anni, indipendentemente  dall'effettivo  utilizzo
dei fondi per la commissione delle citate condotte. 
 
  Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo
comma e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni)). 
                        Art. 270-quinquies.2 
 
     (( (Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro).)) 
 
  ((Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora  beni
o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle
condotte con finalita' di terrorismo di cui all'articolo  270-sexies,
e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
3.000 a euro 15.000)). 
                          Art. 270-sexies. 
 
               (Condotte con finalita' di terrorismo). 
 
  1. Sono considerate con finalita' di terrorismo  le  condotte  che,
per la loro natura o contesto, possono arrecare  grave  danno  ad  un
Paese o ad un'organizzazione  internazionale  e  sono  compiute  allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici  o
un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal  compiere
un  qualsiasi  atto  o  destabilizzare  o  distruggere  le  strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e  sociali  di  un
Paese  o  di  un'organizzazione  internazionale,  nonche'  le   altre
condotte  definite  terroristiche  o  commesse   con   finalita'   di
terrorismo da convenzioni o altre  norme  di  diritto  internazionale
vincolanti per l'Italia. 
                                                              ((256)) 
 
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AGGIORNAMENTO (256) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dal  D.L.  18
febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 17  aprile
2015, n. 43, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto dal presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta'. Alla pena e' aggiunta una misura di sicurezza
detentiva. 
                          Art. 270-septies. 
 
                          (( (Confisca).)) 
 
  ((Nel caso di condanna  o  di  applicazione  della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice  di  procedura  penale  per  taluno  dei
delitti commessi con finalita'  di  terrorismo  di  cui  all'articolo
270-sexies e' sempre disposta la confisca delle cose che servirono  o
furono  destinate  a  commettere  il  reato  e  delle  cose  che   ne
costituiscono il  prezzo,  il  prodotto  o  il  profitto,  salvo  che
appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non  e'
possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha  la  disponibilita',
per un valore corrispondente a tale prezzo, prodotto o profitto)). 
                              Art. 271. 
 
                    (Associazioni antinazionali) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti  dall'articolo  precedente,  nel
territorio dello Stato  promuove,  costituisce,  organizza  o  dirige
associazioni  che  si  propongano  di   svolgere   o   che   svolgano
un'attivita'  diretta  a  distruggere  o  deprimere   il   sentimento
nazionale e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  Chiunque partecipa a tali associazioni e' punito con la  reclusione
da sei mesi a due anni. 
 
  Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo precedente. 
                                                              ((180)) 
 
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AGGIORNAMENTO (180) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 luglio 2001, n.  243  (in
G.U. 1ª  s.s.  18/07/2001,  n.  28)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 272. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 
 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno - 6 luglio 1966,  n.
87 (in G.U. 1ª s.s. 9/7/1966, n. 168) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo. 
                              Art. 273. 
 
(Illecita   costituzione    di    associazioni    aventi    carattere
                           internazionale) 
 
  Chiunque senza autorizzazione del  Governo  promuove,  costituisce,
organizza o dirige nel territorio dello Stato  associazioni,  enti  o
istituti di carattere internazionale, o sezioni di  essi,  e'  punito
con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a
ventimila. 
 
  Se l'autorizzazione e' stata ottenuta per effetto di  dichiarazioni
false o reticenti, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e
della multa non inferiore a lire diecimila. 
                                                              ((104)) 
 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985,  n.
193  (in  G.U.  1ª   s.s.   10/07/1985,   n.   161)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 274. 
 
(Illecita   partecipazione   ad   associazioni    aventi    carattere
                           internazionale) 
 
  Chiunque partecipa nel territorio dello Stato ad associazioni, enti
o istituti, o sezioni di essi, di  carattere  internazionale,  per  i
quali non sia stata conceduta l'autorizzazione del Governo, e' punito
con la multa da lire mille a diecimila. 
 
  La stessa pena si applica al cittadino,  residente  nel  territorio
dello Stato, che senza  l'autorizzazione  del  Governo  partecipa  ad
associazioni,  enti  o  istituti  di  carattere  internazionale,  che
abbiano sede all'estero. 
                                                              ((104)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (104) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno - 3 luglio 1985,  n.
193 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/1985,  n.  161)  ha  dichiarato  ai  sensi
dell'art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87  l'illegittimita'  costituzionale
del presente articolo. 
                              Art. 275. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 

CAPO II
Dei delitti contro la personalita’ interna dello Stato

                              Art. 276. 
 
         (Attentato contro il Presidente della Repubblica). 
 
  Chiunque attenta  alla  vita,  alla  incolumita'  o  alla  liberta'
personale del Presidente della Repubblica, e' punito con l'ergastolo. 
                                                          (92)((96a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 277. 
 
    (( (Offesa alla liberta' del Presidente della Repubblica).)) 
 
  ((Chiunque, fuori  dei  casi  preveduti  dall'articolo  precedente,
attenta alla liberta' del Presidente della Repubblica, e' punito  con
la reclusione da cinque a quindici anni)). 
                              Art. 278. 
 
((  (Offese  all'onore  o   al   prestigio   del   Presidente   della
                           Repubblica).)) 
 
  ((Chiunque offende l'onore o  il  prestigio  del  Presidente  della
Repubblica, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni)). 
                              Art. 279. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 
                              Art. 280. 
 
        Attentato per finalita' terroristiche o di eversione. 
 
  Chiunque, per finalita' di terrorismo o  di  eversione  dell'ordine
democratico attenta alla vita od alla incolumita' di una persona,  e'
punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti
e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. 
 
  Se dall'attentato  alla  incolumita'  di  una  persona  deriva  una
lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore
ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la  pena
della reclusione non inferiore ad anni dodici. 
 
  Se i fatti  previsti  nei  commi  precedenti  sono  rivolti  contro
persone che esercitano funzioni, giudiziarie o  penitenziarie  ovvero
di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle  loro  funzioni,
le pene sono aumentate di un terzo. 
 
  Se dai fatti di cui ai  commi  precedenti  deriva  la  morte  della
persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e,
nel caso di attentato alla incolumita', la reclusione di anni trenta. 
 
  ((Le circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo  e
al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di   pena   risultante   dall'aumento   conseguente   alle   predette
aggravanti)). 
                                                            (92)(96a) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                            Art. 280-bis. 
 
    (( (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque  per
finalita' di terrorismo compie qualsiasi atto diretto  a  danneggiare
cose  mobili  o  immobili  altrui,  mediante  l'uso  di   dispositivi
esplosivi o comunque micidiali, e' punito con la reclusione da due  a
cinque anni. 
 
  Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque
micidiali si intendono le  armi  e  le  materie  ad  esse  assimilate
indicate nell'articolo  585  e  idonee  a  causare  importanti  danni
materiali. 
 
  Se il fatto e'  diretto  contro  la  sede  della  Presidenza  della
Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte  costituzionale,
di  organi  del  Governo  o  comunque  di   organi   previsti   dalla
Costituzione o da leggi costituzionali, la  pena  e'  aumentata  fino
alla meta'. 
 
  Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumita' pubblica  ovvero  un
grave danno per l'economia nazionale, si  applica  la  reclusione  da
cinque a dieci anni. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al
quarto comma, non possono essere ritenute  equivalenti  o  prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita'
di   pena   risultante   dall'aumento   conseguente   alle   predette
aggravanti)). 
                            Art. 280-ter. 
 
                 (( (Atti di terrorismo nucleare).)) 
 
  ((E' punito con  la  reclusione  non  inferiore  ad  anni  quindici
chiunque,  con  le  finalita'  di  terrorismo  di  cui   all'articolo
270-sexies: 
    1) procura a se' o ad altri materia radioattiva; 
    2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso. 
 
  E' punito con la reclusione non inferiore ad anni  venti  chiunque,
con le finalita' di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 
    1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 
    2) utilizza o danneggia un impianto  nucleare  in  modo  tale  da
rilasciare  o  con  il  concreto   pericolo   che   rilasci   materia
radioattiva. 
 
  Le pene di cui al primo e al secondo comma  si  applicano  altresi'
quando la  condotta  ivi  descritta  abbia  ad  oggetto  materiali  o
aggressivi chimici o batteriologici)). 
                              Art. 281. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944,  N.
                             288)) ((6)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  288,  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
                              Art. 282. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944,  N.
                             288)) ((6)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  288,  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
                              Art. 283. 
 
        (( (Attentato contro la Costituzione dello Stato).)) 
 
  ((Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a
mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo,  e'  punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 284. 
 
          (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato) 
 
  Chiunque promuove un'insurrezione  armata  contro  i  poteri  dello
Stato e' punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con  la
morte. (5) 
 
  Coloro  che  partecipano  alla  insurrezione  sono  puniti  con  la
reclusione da tre a quindici anni; coloro che  la  dirigono,  con  la
morte. (5) 
 
  La insurrezione si considera armata anche se le armi sono  soltanto
tenute in un luogo di deposito. 
                                                          (92)((96a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 285. 
 
                 (Devastazione, saccheggio e strage) 
 
  Chiunque, allo scopo  di  attentare  alla  sicurezza  dello  Stato,
commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio  o
la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso e' punito
con la morte. (5)(92)((96a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 286. 
 
                           (Guerra civile) 
 
  Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel
territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo. 
 
  Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con  la  morte.
(5) 
                                                          (92)((96a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 287. 
 
       (Usurpazione di potere politico o di comando militare) 
 
  Chiunque   usurpa   un    potere    politico,    ovvero    persiste
nell'esercitarlo indebitamente, e' punito con la reclusione da sei  a
quindici anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque  indebitamente  assume  un  alto
comando militare. 
 
  Se il fatto e' commesso in tempo di guerra, il colpevole e'  punito
con  l'ergastolo;  ed  e'  punito  con  la  morte,  se  il  fatto  ha
compromesso l'esito delle operazioni militari. ((5)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 288. 
 
(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a  servizio  di  uno  Stato
                               estero) 
 
  Chiunque nel  territorio  dello  Stato  e  senza  approvazione  del
Governo arruola o arma cittadini, perche' militino al  servizio  o  a
favore dello straniero, e' punito con la reclusione  da  ((quattro  a
quindici anni)). 
 
  La pena  e'  aumentata  se  fra  gli  arruolati  sono  militari  in
servizio, o persone  tuttora  soggette  agli  obblighi  del  servizio
militare. 
                              Art. 289. 
 
(( (Attentato contro organi  costituzionali  e  contro  le  assemblee
                            regionali).)) 
 
  ((E' punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non  si
tratti di un piu' grave  delitto,  chiunque  commette  atti  violenti
diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 
    1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio  delle
attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge; 
    2) alle assemblee legislative o ad una di queste,  o  alla  Corte
costituzionale o alle  assemblee  regionali  l'esercizio  delle  loro
funzioni)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  288,  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suidicato  articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                            Art. 289-bis. 
 
  (( (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).)) 
 
  ((Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione  dell'ordine
democratico sequestra una persona e'  punito  con  la  reclusione  da
venticinque a trenta anni. 
 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
 
  Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in  modo
che il soggetto passivo riacquisti  la  liberta'  e'  punito  con  la
reclusione da due a otto anni;  se  il  soggetto  passivo  muore,  in
conseguenza del sequestro, dopo la  liberazione,  la  pena  e'  della
reclusione da otto a diciotto anni. 
 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma)). 
                            Art. 289-ter. 
 
          (( (Sequestro di persona a scopo di coazione).)) 
 
  ((Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis  e  630,
sequestra una persona  o  la  tiene  in  suo  potere  minacciando  di
ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine
di costringere un terzo, sia questi  uno  Stato,  una  organizzazione
internazionale tra piu' governi, una persona fisica o giuridica o una
collettivita' di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto  o  ad
astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata  a
tale azione od omissione, e' punito con la reclusione da  venticinque
a trenta anni. 
 
  Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto  dell'articolo
289-bis. 
 
  Se il fatto e' di lieve  entita'  si  applicano  le  pene  previste
dall'articolo 605 aumentate dalla meta' a due terzi.)) 
                              Art. 290. 
 
(Vilipendio della  Repubblica,  delle  Istituzioni  costituzionali  e
                        delle Forze armate). 
 
  Chiunque  pubblicamente  vilipende  la  Repubblica,  le   Assemblee
legislative  o  una  di  queste,  ovvero  il  Governo  o   la   Corte
Costituzionale o l'Ordine giudiziario, e' punito ((con  la  multa  da
euro 1.000 a euro 5.000)). 
 
  La stessa pena si applica a chi pubblicamente  vilipende  le  Forze
armate dello Stato o quelle della liberazione. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n.  288,  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica e' apportata fino  a
quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
                            Art. 290-bis. 
 
(( (Parificazione al Presidente della Repubblica  di  chi  ne  fa  le
                              veci).)) 
 
  ((Agli  effetti  degli  articoli  276,  277,  278,  279,  289,   e'
parificato al Presidente della Repubblica chi ne fa le veci)). 
                              Art. 291. 
 
                 (Vilipendio alla nazione italiana) 
 
  Chiunque pubblicamente vilipende  la  nazione  italiana  e'  punito
((con la multa da euro 1.000 a euro 5.000)). 
                              Art. 292. 
 
(( (Vilipendio o danneggiamento alla  bandiera  o  ad  altro  emblema
                           dello Stato).)) 
 
  ((Chiunque  vilipende  con  espressioni  ingiuriose   la   bandiera
nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con  la  multa  da
euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro  5.000  a  euro
10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di
una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale. 
 
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera  nazionale  o  un
altro emblema dello Stato e' punito con  la  reclusione  fino  a  due
anni. 
 
  Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale  si  intende
la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra  bandiera  portante  i
colori nazionali)). 
                            Art. 292-bis. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 
                              Art. 293. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 

CAPO III
Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

                              Art. 294. 
 
         (Attentati contro i diritti politici del cittadino) 
 
  Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto  o  in
parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina  taluno  a
esercitarlo in senso difforme dalla sua volonta', e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni. 

CAPO IV
Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

                              Art. 295. 
 
              (Attentato contro i Capi di Stati esteri) 
 
  Chiunque  nel  territorio  dello  Stato  attenta  alla  vita,  alla
incolumita' o alla liberta' personale del Capo di uno Stato estero e'
punito, nel caso di  attentato  alla  vita,  con  la  reclusione  non
inferiore a venti anni e, negli altri casi,  con  la  reclusione  non
inferiore a quindici anni. Se dal fatto e' derivata la morte del Capo
dello Stato estero, il colpevole e' punito con la morte, nel caso  di
attentato   alla   vita;   negli   altri   casi   e'    punito    con
l'ergastolo.(5)(92)((96a)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, ha disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  La L. 29 maggio 1982, n. 304, ha disposto (con l'art. 5,  comma  2)
che "Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli  241,
276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295  del  codice  penale  coopera
efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi  sono
diretti soggiace soltanto alla pena per gli  atti  compiuti,  qualora
questi costituiscano per se' un reato diverso". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  12,  comma  1)  che  la  presente
modifica si applica solo ai reati che siano stati commessi o  la  cui
permanenza  sia  iniziata  entro  il  31  gennaio  1982,  purche'   i
comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti
entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 1 ottobre 1982,  n.  695,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 29 novembre 1982, n. 882, nel modificare l'art. 12 della  L.
29 maggio 1982, n. 304, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1)
che il termine di centoventi giorni previsto nel suindicato articolo,
e' differito di ulteriori centoventi giorni. 
                              Art. 296. 
 
           (Offesa alla liberta' dei Capi di Stati esteri) 
 
  Chiunque nel territorio  dello  Stato,  fuori  dei  casi  preveduti
dall'articolo precedente, attenta alla liberta' del Capo di uno Stato
estero e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
                              Art. 297. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 298 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 299. 
 
(( (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). )) 
 
  ((Chiunque nel territorio dello Stato  vilipende,  con  espressioni
ingiuriose, in luogo pubblico o aperto  o  esposto  al  pubblico,  la
bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero,  usati  in
conformita' del diritto interno dello Stato italiano, e'  punito  con
l'ammenda da euro 100 a euro 1.000)). 
                              Art. 300. 
 
                    (Condizione di reciprocita') 
 
  Le disposizioni degli articoli 295, 296, 297  e  299  si  applicano
solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo
dello Stato italiano o  alla  bandiera  italiana  parita'  di  tutela
penale. 
 
  I Capi di missione diplomatica sono equiparati  ai  Capi  di  Stati
esteri, a norma dell'articolo 298, soltanto  se  lo  Stato  straniero
concede parita' di tutela penale  ai  Capi  di  missione  diplomatica
italiana. 
 
  Se la parita' della tutela  penale  non  esiste,  si  applicano  le
disposizioni dei titoli dodicesimo  e  tredicesimo;  ma  la  pena  e'
aumentata. 

CAPO V
Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti

                              Art. 301. 
 
                         (Concorso di reati) 
 
  Quando l'offesa  alla  vita,  alla  incolumita',  alla  liberta'  o
all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295,
296, 297 e 298, e' considerata dalla legge come reato anche in base a
disposizioni diverse da quelle  contenute  nei  capi  precedenti,  si
applicano le disposizioni che stabiliscono la pena piu' grave. 
 
  Nondimeno, nei casi in cui debbono  essere  applicate  disposizioni
diverse da  quelle  contenute  nei  capi  precedenti,  le  pene  sono
aumentate da un terzo alla meta'. 
 
  Quando l'offesa  alla  vita,  alla  incolumita',  alla  liberta'  o
all'onore e' considerata dalla  legge  come  elemento  costitutivo  o
circostanza aggravante di un altro reato, questo cessa dal costituire
un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte,  secondo
le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le  dette  offese,
le disposizioni contenute nei capi precedenti. 
                              Art. 302. 
 
(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo
                             e secondo) 
 
  Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti,  non  colposi,
preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i  quali  la
legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la  reclusione,  e'
punito, se la istigazione non e' accolta, ovvero se l'istigazione  e'
accolta ma il delitto non e' commesso, con la  reclusione  da  uno  a
otto anni. ((La pena e' aumentata se il fatto e' commesso  attraverso
strumenti informatici o telematici.)) (5) 
 
  Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della
pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione. 
                                                            (48) (56) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera f)) che "E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali: 
  [...] 
  f) reati previsti dagli  articoli  302  e  303  del  codice  penale
allorche'  l'istigazione  o  l'apologia,  in  essi  considerata,   si
riferisca ad un delitto nei riguardi  del  quale  e'  applicabile  il
presente provvedimento di amnistia"; 
  - (con l'art. 1, comma 2,  lettera  a))  che  e'  inoltre  concessa
amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  ed  f)
del precedente comma,  determinati  da  motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale"; 
  - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
                              Art. 303 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 304. 
 
              (Cospirazione politica mediante accordo) 
 
  Quando piu' persone si accordano al  fine  di  commettere  uno  dei
delitti  indicati   nell'articolo   302,   coloro   che   partecipano
all'accordo sono puniti, se  il  delitto  non  e'  commesso,  con  la
reclusione da uno a sei anni. 
 
  Per i promotori la pena e' aumentata. 
 
  Tuttavia, la pena da applicare e' sempre inferiore alla meta' della
pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo. 
                              Art. 305. 
 
            (Cospirazione politica mediante associazione) 
 
  Quando tre o piu' persone si associano al fine  di  commettere  uno
dei  delitti  indicati  nell'articolo  302,  coloro  che  promuovono,
costituiscono od organizzano la associazione sono  puniti,  per  cio'
solo, con la reclusione da cinque a dodici anni. 
 
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della
reclusione da due a otto anni. 
 
  I capi dell'associazione soggiacciono alla  stessa  pena  stabilita
per i promotori. 
 
  Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere  due  o
piu' dei delitti sopra indicati. 
                                                        ((48)) ((56)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art.  1,  comma
2, lettera b)) che e' concessa  amnistia  per  il  reato  di  cui  al
presente  articolo,  "determinato  da  motivi  politici  inerenti   a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
                              Art. 306. 
 
             (Banda armata: formazione e partecipazione) 
 
  Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo  302,
si forma una banda armata, coloro che la promuovono  o  costituiscono
od  organizzano,  soggiacciono,  per  cio'  solo,  alla  pena   della
reclusione da cinque a quindici anni. 
 
  Per il solo fatto di partecipare alla  banda  armata,  la  pena  e'
della reclusione da tre a nove anni. 
 
  I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono  alla  stessa
pena stabilita per i promotori. 
                              Art. 307. 
 
     (Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata) 
 
  Chiunque,  fuori  dei   casi   di   concorso   nel   reato   o   di
favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi  di
trasporto, strumenti di comunicazione  a  taluna  delle  persone  che
partecipano all'associazione o alla banda indicate nei  due  articoli
precedenti, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente. 
 
  Non e' punibile chi commette il fatto  in  favore  di  un  prossimo
congiunto. 
 
  Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti
gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, ((la  parte  di  un'unione
civile tra persone dello stesso sesso,)) i fratelli, le sorelle,  gli
affini nello stesso grado, gli  zii  e  i  nipoti:  nondimeno,  nella
denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono  gli  affini,
allorche' sia morto il coniuge e non vi sia prole. 
                              Art. 308. 
 
               (Cospirazione: casi di non punibilita') 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono  punibili
coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per  cui  l'accordo
e'  intervenuto  o  l'associazione  e'  costituita,  e  anteriormente
all'arresto, ovvero al procedimento: 
 
  1°   disciolgono   o,   comunque,   determinano   lo   scioglimento
dell'associazione; 
 
  2°  non  essendo  promotori  o  capi,   recedono   dall'accordo   o
dall'associazione. 
 
  Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che
sia  compiuta  l'esecuzione  del  delitto  per   cui   l'accordo   e'
intervenuto o l'associazione e' stata costituita. 
                              Art. 309. 
 
               (Banda armata: casi di non punibilita') 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli 306  e  307,  non  sono  punibili
coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per  cui  la  banda
armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorita' o della
forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione: 
 
  1° disciolgono  o,  comunque,  determinano  lo  scioglimento  della
banda; 
 
  2° non essendo promotori o capi  della  banda,  si  ritirano  dalla
banda  stessa,  ovvero  si  arrendono,  senza  opporre  resistenza  e
consegnando o abbandonando le armi. 
 
  Non sono parimenti punibili coloro i quali impediscono comunque che
sia compiuta l'esecuzione del delitto  per  cui  la  banda  e'  stata
formata. 
                              Art. 310. 
 
                          (Tempo di guerra) 
 
  Agli effetti della legge penale, nella denominazione  di  tempo  di
guerra e' compreso anche il periodo di imminente pericolo di  guerra,
quando questa sia seguita. 
                              Art. 311. 
 
          (Circostanza diminuente: lieve entita' del fatto) 
 
  Le pene comminate pei  delitti  preveduti  da  questo  titolo  sono
diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi,  le  modalita'  o
circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuita' del danno
o del pericolo, il fatto risulti di lieve entita'. 
                              Art. 312. 
 
     (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). 
 
  Il   giudice   ordina   l'espulsione   dello    straniero    ovvero
l'allontanamento   dal   territorio   dello   Stato   del   cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre  che  nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo  straniero  o  il
cittadino appartenente ad uno Stato membro  dell'Unione  europea  sia
condannato ad una  pena  restrittiva  della  liberta'  personale  per
taluno dei delitti preveduti da questo  titolo.  ((PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)). 
 
  Il  trasgressore  dell'ordine  di  espulsione   od   allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a  quattro
anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto  dell'autore  del  fatto,
anche  fuori  dei  casi  di  flagranza,  e  si   procede   con   rito
direttissimo. 
                              Art. 313. 
 
      (Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimento). 
 
  Per i delitti preveduti dagli articoli 244,  245,  265,  267,  269,
273, 274, 277, 278, 279, 287  e  288  non  si  puo'  procedere  senza
l'autorizzazione del Ministro per la giustizia. 
 
  Parimenti non si puo' procedere senza  tale  autorizzazione  per  i
delitti preveduti dagli articoli 247,  248,  249,  250,  251  e  252,
quando sono commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato,
a fine di guerra, allo Stato italiano. 
 
  Per il delitto preveduto nell'art. 290, quando e'  commesso  contro
l'Assemblea Costituente ovvero contro le Assemblee legislative o  una
di   queste,   non   si   puo'   procedere   senza   l'autorizzazione
dell'Assemblea, contro la quale il vilipendio e' diretto. Negli altri
casi non si puo' procedere senza l'autorizzazione del Ministro per la
giustizia. ((43)) 
 
  I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione  agli
articoli 296 e 297, e dall'art. 299, sono punibili  a  richiesta  del
Ministro per la giustizia. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  La L. 9 febbraio 1942, n. 97 ha  disposto  (con  l'articolo  unico,
comma 1) che "Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo
la cessazione  dello  stato  di  guerra,  la  facolta'  di  concedere
l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati  preveduti  nell'art.
313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art.  16  del  Codice  di
procedura penale e  commessi  nel  territorio  delle  Isole  italiane
dell'Egeo, e' esercitata dal Governatore delle isole anzidette". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 3, comma 3) che nel comma 3 del  presente  articolo  sono
soppresse le parole «del gran consiglio del fascismo». 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 17 febbraio 1969, n.  15
(in G.U. 1ª s.s. 26/2/1969, n. 52), ha dichiarato "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 313, terzo comma,  del  Codice  penale,  nei
limiti in cui  attribuisce  il  potere  di  dare  l'autorizzazione  a
procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale  al
Ministro di grazia e giustizia anziche' alla Corte stessa". 

TITOLO SECONDO
DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CAPO I
Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione

                              Art. 314. 
 
                             (Peculato). 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,  che,
avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o  comunque
la disponibilita' di denaro o di altra  cosa  mobile  altrui,  se  ne
appropria, e' punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e
sei mesi. 
 
  Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre  anni  quando
il colpevole ha agisto al solo scopo di  fare  uso  momentaneo  della
cosa, e  questa,  dopo  l'uso  momentaneo,  e'  stata  immediatamente
restituita. 
                                                              ((281)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1, lettera c)) che e'  concessa  amnistia  "per  il  delitto  di  cui
all'art. 314  del  codice  penale,  quando,  esclusa  la  ipotesi  di
appropriazione, risulti che la distrazione del denaro  o  altra  cosa
mobile sia stata compiuta per finalita' non estranee a  quelle  della
pubblica amministrazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  5  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 315. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86)) 
                              Art. 316. 
 
          (Peculato mediante profitto dell'errore altrui). 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di  un  pubblico  servzio,  il
quale, nell'esercizio  delle  funzioni  o  del  servizio,  giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per se' o per  un
terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione  da  sei
mesi a tre anni. 
                                                              ((281)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 316-bis. 
 
                (Malversazione a danno dello Stato). 
 
  Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione,  avendo  ottenuto
dallo Stato o da  altro  ente  pubblico  o  dalle  Comunita'  europee
contributi,  sovvenzioni  o  finanziamenti   destinati   a   fovorire
iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di
attivita'  di  pubblico  intresse,  non  li  destina  alle   predette
finalita', e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
                                                              ((281)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 316-ter. 
 
      (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). 
 
  Salvo che il fatto  costituisca  il  reato  previsto  dall'articolo
640-bis,  chiunque  mediante  l'utilizzo  o   la   presentazione   di
dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue  indebitamente,
per se' o per altri, contributi,  finanziamenti,  mutui  agevolati  o
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,  concessi  o
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee
e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre  anni.  ((La  pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da  un
pubblico ufficiale o da un incaricato di  un  pubblico  servizio  con
abuso della sua qualita' o dei suoi poteri)). 
 
  Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a  lire
sette milioni settecentoquarantacinquemila  si  applica  soltanto  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci
a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare
il triplo del beneficio conseguito. 
                                                                (281) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 317 
                           (Concussione). 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  che,
abusando della sua qualita' o dei suoi  poteri,  costringe  taluno  a
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra
utilita', e' punito con la reclusione da sei a dodici anni. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 317-bis. 
 
                       (( (Pene accessorie).)) 
 
  ((La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318,  319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,  322-bis  e
346-bis  importa  l'interdizione  perpetua  dai  pubblici  uffici   e
l'incapacita'  in   perpetuo   di   contrattare   con   la   pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non
superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante  prevista
dall'articolo   323-bis,   primo   comma,   la    condanna    importa
l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non  inferiore
a cinque anni ne' superiore a sette anni. 
 
  Quando ricorre la  circostanza  attenuante  prevista  dall'articolo
323-bis, secondo comma,  la  condanna  per  i  delitti  ivi  previsti
importa le sanzioni accessorie di cui al  primo  comma  del  presente
articolo per una durata non inferiore  a  un  anno  ne'  superiore  a
cinque anni)). 
                              Art. 318. 
 
            (Corruzione per l'esercizio della funzione). 
 
  Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei
suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo,  denaro  o
altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con  la  reclusione
((da tre a otto anni)). 
                                                                (281) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 319. 
 
       (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). 
 
  Il pubblico ufficiale, che, per omettere o  ritardare  o  per  aver
omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per
aver compiuto un atto contario ai doveri di ufficio, riceve, per  se'
o per un terzo, denaro od altra utilita', o ne accetta  la  promessa,
e' punito con la reclusione da sei a dieci anni. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 319-bis. 
 
                      (Circostanze aggravanti). 
 
  La pena e' aumentata se il fatto di cui  all'articolo  319  ha  per
oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni  o
la   stipulazione   di   contratti   nei   quali   sia    interessata
l'amministrazione  alla  quale  il  pubblico   ufficiale   appartiene
((nonche' il pagamento o il rimborso di tributi)). 
                            Art. 319-ter. 
 
                  (Corruzione in atti giudiziari). 
 
  Se i fatti indicati negli articoli 318  e  319  sono  commessi  per
favorire o danneggiare una parte in  un  processo  civile,  penale  o
amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei  a  dodici
anni. 
 
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno  alla  reclusione
non superiore a cinque anni, la pena e' della  reclusione  da  sei  a
quattordici anni;  se  deriva  l'ingiusta  condanna  alla  reclusione
superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena e' della  reclusione
da otto a venti anni. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                          Art. 319-quater. 
 
         (Induzione indebita a dare o promettere utilita'). 
 
  Salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  il  pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua
qualita' o dei suoi poteri, induce  taluno  a  dare  o  a  promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e'  punito
con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 
 
  Nei casi previsti dal primo comma, chi  da'  o  promette  denaro  o
altra utilita' e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 320. 
 
     (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio). 
 
  Le disposizioni  degli  articoli  318  e  319  si  applicano  anche
all'incaricato di un pubblico servizio. 
 
  In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non  superiore  ad  un
terzo. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 321. 
 
                      (Pene per il corruttore). 
 
  Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318,  nell'articolo
319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo  319-ter,  e  nell'articolo
320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e  319,  si
applicano  anche  a  chi  da  o  promette  al  pubblico  ufficiale  o
all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilita'. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 322. 
 
                   (Istigazione alla corruzione). 
 
  Chiunque offre o promette denaro od altra utilita' non dovuti ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio  ,  per
l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri,  soggiace,  qualora
l'offerta o la promessa non sia accettata, alla  pena  stabilita  nel
primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 
 
  Se l'offerta o  la  promessa  e'  fatta  per  indurre  un  pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio  ad  omettere  o  a
ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai
suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o  la  promessa
non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta  di
un terzo. 
 
  La pena di cui al primo comma si applica al  pubblico  ufficiale  o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  promessa  o
dazione di denaro o altra utilita' per l'esercizio delle sue funzioni
o dei suoi poteri. 
 
  La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale  o
all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una  promessa  o
dazione di denaro od altra utilita' da parte di  un  privato  per  le
finalita' indicate dall'articolo 319. 
                                                              ((281)) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 322-bis. 
 
(( (Peculato, concussione, induzione indebita  a  dare  o  promettere
utilita', corruzione e istigazione alla corruzione  di  membri  delle
Corti internazionali o degli organi  delle  Comunita'  europee  o  di
assemblee   parlamentari   internazionali   o    di    organizzazioni
internazionali e di funzionari delle Comunita'  europee  e  di  Stati
                             esteri).)) 
 
  Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322,  terzo
e quarto comma, si applicano anche: 
 
    1) ai membri  della  Commissione  delle  Comunita'  europee,  del
Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei  conti
delle Comunita' europee; 
 
    2) ai funzionari e agli agenti  assunti  per  contratto  a  norma
dello statuto dei funzionari delle Comunita'  europee  o  del  regime
applicabile agli agenti delle Comunita' europee; 
 
    3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi  ente
pubblico o  privato  presso  le  Comunita'  europee,  che  esercitino
funzioni corrispondenti  a  quelle  dei  funzionari  o  agenti  delle
Comunita' europee; 
 
    4) ai membri e agli addetti a  enti  costituiti  sulla  base  dei
Trattati che istituiscono le Comunita' europee; 
 
    5) a coloro che, nell'ambito di altri  Stati  membri  dell'Unione
europea, svolgono funzioni o attivita' corrispondenti  a  quelle  dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 
 
  5-bis) ai giudici, al  procuratore,  ai  procuratori  aggiunti,  ai
funzionari e agli agenti  della  Corte  penale  internazionale,  alle
persone comandate dagli Stati parte  del  Trattato  istitutivo  della
Corte   penale   internazionale   le   quali   esercitino    funzioni
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della  Corte  stessa,
ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base  del  Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale. 
 
  ((5-ter)  alle  persone  che  esercitano   funzioni   o   attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati  di
un  pubblico  servizio  nell'ambito   di   organizzazioni   pubbliche
internazionali; 
 
  5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari  internazionali  o
di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai  giudici  e
funzionari delle corti internazionali)). 
 
  Le disposizioni degli articoli 319-quater,  secondo  comma,  321  e
322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro  o  altra
utilita' e' dato, offerto o promesso: 
 
    1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
 
    2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a
quelle dei pubblici ufficiali  e  degli  incaricati  di  un  pubblico
servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche
internazionali ((...)). 
 
  Le persone indicate nel primo comma  sono  assimilate  ai  pubblici
ufficiali,  qualora  esercitino  funzioni  corrispondenti,   e   agli
incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 
                                                                (281) 
 
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AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per i delitti  previsti  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                            Art. 322-ter. 
 
                             (Confisca). 
 
  Nel caso di condanna, o di applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a  320,  anche  se
commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e'
sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto
o il prezzo, salvo che appartengano  a  persona  estranea  al  reato,
ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui  il
reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale  prezzo
((o profitto)). 
 
  Nel caso  di  condanna,  o  di  applicazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  per  il  delitto
previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi  dell'articolo
322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei  beni  che
ne  costituiscono  il  profitto  salvo  che  appartengano  a  persona
estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la  confisca
di  beni,  di  cui  il  reo  ha  la  disponibilita',  per  un  valore
corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non  inferiore
a quello del denaro  o  delle  altre  utilita'  date  o  promesse  al
pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri
soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma. 
 
  Nei casi di cui ai commi  primo  e  secondo,  il  giudice,  con  la
sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni
assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo
del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o  al
prezzo del reato. 
                                                                (170) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (170) 
  La L. 29 settembre 2000, n. 300 ha disposto (con l'art.  15,  comma
1) che "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  322-ter  del  codice
penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente  legge,
non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel
comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data  di
entrata in vigore della presente legge". 
                           Art. 322-ter.1 
 
          (( (Custodia giudiziale dei beni sequestrati).)) 
 
  ((I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti  penali  relativi
ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e  dalle
disponibilita' finanziarie, possono  essere  affidati  dall'autorita'
giudiziaria  in  custodia  giudiziale  agli  organi   della   polizia
giudiziaria  che  ne  facciano  richiesta  per  le  proprie  esigenze
operative)). 
                           Art. 322-quater 
                      (Riparazione pecuniaria). 
 
  Con la sentenza di condanna per i  reati  previsti  dagli  articoli
314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 ((, 321)) e 322-bis,  e'
sempre ordinato il pagamento ((di una somma equivalente al  prezzo  o
al profitto del reato a titolo di riparazione  pecuniaria  in  favore
dell'amministrazione lesa dalla condotta  del  pubblico  ufficiale  o
dell'incaricato di un pubblico servizio,)) restando impregiudicato il
diritto al risarcimento del danno. 
                              Art. 323. 
 
                         (Abuso d'ufficio). 
 
  Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello  svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge  o  di
regolamento,  ovvero  omettendo  di  astenersi  in  presenza  di   un
interesse proprio o di un  prossimo  congiunto  o  negli  altri  casi
prescritti, intenzionalmente procura a se' o  ad  altri  un  ingiusto
vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un  danno  ingiusto  e'
punito con la reclusione ((da uno a quattro anni)). 
 
  La pena e' aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno  hanno
un carattere di rilevante gravita'. 
                            Art. 323-bis. 
 
                   ( ((Circostanze attenuanti)) ). 
 
  Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e  323  sono  di  particolare
tenuita', le pene sono diminuite. 
 
  ((Per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  318,  319,   319-ter,
319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per  chi  si  sia  efficacemente
adoperato per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori, per  assicurare  le  prove  dei  reati  e  per
l'individuazione degli altri responsabili  ovvero  per  il  sequestro
delle somme o altre utilita' trasferite, la pena e' diminuita  da  un
terzo a due terzi)). 
                            Art. 323-ter. 
 
                  (( (Causa di non punibilita') )). 
 
  ((Non e' punibile chi ha commesso taluno dei fatti  previsti  dagli
articoli  318,  319,  319-ter,   319-quater,   320,   321,   322-bis,
limitatamente ai delitti di corruzione e di  induzione  indebita  ivi
indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei  suoi
confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque,
entro  quattro  mesi  dalla  commissione  del  fatto,   lo   denuncia
volontariamente  e  fornisce  indicazioni  utili   e   concrete   per
assicurare  la  prova  del  reato  e  per   individuare   gli   altri
responsabili. 
 
  La non punibilita' del denunciante  e'  subordinata  alla  messa  a
disposizione dell'utilita' dallo  stesso  percepita  o,  in  caso  di
impossibilita', di una somma di denaro di valore equivalente,  ovvero
all'indicazione di elementi utili  e  concreti  per  individuarne  il
beneficiario effettivo, entro il medesimo termine  di  cui  al  primo
comma. 
 
  La causa di non punibilita' non si applica quando  la  denuncia  di
cui al primo comma e' preordinata rispetto alla commissione del reato
denunciato. La causa di non punibilita'  non  si  applica  in  favore
dell'agente  sotto  copertura  che  ha  agito  in  violazione   delle
disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146)). 
                              Art. 324. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 APRILE 1990, N. 86)) 
                              Art. 325. 
 
(Utilizzazione d'invenzioni o  scoperte  conosciute  per  ragione  di
                              ufficio) 
 
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio,  che
impiega,  a  proprio  o  altrui  profitto,  invenzioni   o   scoperte
scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca  per
ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere  segrete,  e'
punito con la reclusione da uno a cinque anni  e  con  la  multa  non
inferiore a lire cinquemila. 
                              Art. 326. 
 
     (( (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). )) 
 
  ((Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio,  che,  violando  i  doveri  inerenti  alle  funzioni  o  al
servizio, o comunque abusando della sua qualita', rivela  notizie  di
ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a  tre
anni. 
 
  Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la  reclusione
fino a un anno. 
 
  Il pubblico ufficiale  o  la  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio, che, per procurare a se' o ad altri  un  indebito  profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie  di  ufficio,  le
quali debbano rimanere segrete, e' punito con la reclusione da due  a
cinque anni. Se il fatto e' commesso al fine procurare  a  se'  o  ad
altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare  ad  altri
un danno ingiusto, si applica la pena della  reclusione  fino  a  due
anni)). 
                              Art. 327 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 328. 
 
            (( (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione). )) 
 
  ((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che
indebitamente rifiuta un atto del suo  uffico  che,  per  ragioni  di
giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e
sanita', deve  essere  compiuto  senza  ritardo,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a due anni. 
 
  Fuori dei casi previsti dal primo comma, il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta  giorni  dalla
richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e' punito  con  la
reclusione fino ad un anno o con la multa fino a  lire  due  milioni.
Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine  di
trenta giorni decorrere dalla ricezione della richiesta stessa)). 
                              Art. 329. 
 
(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da  un  militare  o  da  un
                    agente della forza pubblica) 
 
  Il militare o l'agente della forza pubblica,  il  quale  rifiuta  o
ritarda   indebitamente   di   eseguire   una   richiesta    fattagli
dall'Autorita' competente  nelle  forme  stabilite  dalla  legge,  e'
punito con la reclusione fino a due anni. 
                              Art. 330. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146)) 
                              Art. 331. 
 
   (Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessita') 
 
  Chi,  esercitando  imprese  di  servizi  pubblici  o  di   pubblica
necessita', interrompe il servizio, ovvero  sospende  il  lavoro  nei
suoi  stabilimenti,  uffici  o  aziende,  in  modo  da   turbare   la
regolarita' del servizio, e' punito con la reclusione da sei  mesi  a
un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila. 
 
  I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila. 
 
  Si applica  la  disposizione  dell'ultimo  capoverso  dell'articolo
precedente. 
                              Art. 332 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 333. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 GIUGNO 1990, N. 146)) 
                              Art. 334. 
 
(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto
nel   corso   di   un   procedimento   penale   o   dalla   autorita'
                          amministrativa). 
 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,  disperde  o  deteriora  una
cosa sottoposta a sequestro disposto nel  corso  di  un  procedimento
penale o dall'autorita' amministrativa e affidata alla sua  custodia,
al solo scopo di favorire il proprietario di essa, e' punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila  a
un milione. ((91)) 
 
  Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni  e  la  multa  da
lire  sessantamila  a  lire  seicentomila  se  la   sottrazione,   la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono
commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. 
 
  La pena e' della reclusione da un mese ad un  anno  e  della  multa
fino a lire seicentomila, se il fatto e'  commesso  dal  proprietario
della cosa medesima non affidata alla sua custodia. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia "per il reato previsto dal primo
comma dell'art. 334 del codice penale (sottrazione  o  danneggiamento
di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il  valore  della
cosa  sottoposta  a  pignoramento  o  a  sequestro  sia  di  speciale
tenuita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi sino a tutto il giorno 15 marzo 1978. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per il  reato  previsto  dal
primo comma  dell'articolo  334  del  codice  penale  (sottrazione  o
danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro) se il
valore della cosa sottoposta a pignoramento  o  a  sequestro  sia  di
speciale tenuita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. 
                              Art. 335. 
 
(( (Violazione colposa di  doveri  inerenti  alla  custodia  di  cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
                 dall'autorita' amministrativa). )) 
 
  ((Chiunque, avendo in custodia  una  cosa  sottoposta  a  sequestro
disposto  nel  corso  di  un  procedimento  penale  o  dall'autorita'
amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione,
ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, e' punito con  la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)). 
                            Art. 335-bis. 
 
                 (( (Disposizioni patrimoniali). )) 
 
  ((Salvo quanto previsto dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna
per delitti previsti  dal  presente  capo  e'  comunque  ordinata  la
confisca  anche  nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  240,  primo
comma)). ((177)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (177) 
  La L. 27 marzo 2001, n. 97 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che
"Le disposizioni della presente legge si  applicano  ai  procedimenti
penali,  ai  giudizi  civili  e  amministrativi  e  ai   procedimenti
disciplinari in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
stessa". 

CAPO II
Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione

                              Art. 336. 
 
            (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) 
 
  Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale  o  ad  un
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare  un  atto
contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o  del
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.(119) 
 
  La pena e' della reclusione  fino  a  tre  anni,  se  il  fatto  e'
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un
atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su  di
essa. 
                                               (6) (96) (125) ((233)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia per i
delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia a un
pubblico ufficiale) e 337  (resistenza  ad  un  pubblico  ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle  ipotesi  previste  dall'articolo
339 del  codice  penale  o  il  fatto  non  abbia  cagionato  lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  -(con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per  i  reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -(con l'art. 71, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una  misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 337. 
 
                (Resistenza a un pubblico ufficiale) 
 
  Chiunque  usa  violenza  o  minaccia  per  opporsi  a  un  pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio,  mentre  compie
un atto di ufficio o di servizio, o  a  coloro  che,  richiesti,  gli
prestano assistenza, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. 
                                               (6) (36) (107) ((119)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti dagli  articoli  337  e  610  del  codice  penale  e
dall'art. 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66,  commessi
a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o  in  conseguenza
di situazioni di  gravi  disagi  dovuti  a  disfunzioni  di  pubblici
servizi o a  problemi  abitativi  anche  se  i  suddetti  reati  sono
aggravati  dal  numero  o  dalla  riunione  delle  persone  e   dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice  penale,  fatta  esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art.  112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti  e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte"; 
  - (con l'art. 12,  comma  1)  che  "L'amnistia  e  l'indulto  hanno
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che e' concessa amnistia  per
i delitti previsti dall'art. 336, comma primo (violenza o minaccia  a
un pubblico ufficiale) e 337 (resistenza ad un  pubblico  ufficiale),
sempre che non ricorra taluna delle  ipotesi  previste  dall'articolo
339 del  codice  penale  o  il  fatto  non  abbia  cagionato  lesioni
personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  - (con l'art. 6, comma 1) che "L'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989". 
                            Art. 337-bis. 
 
 (( (Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto). )) 
 
  ((Chiunque occulti o custodisca mezzi  di  trasporto  di  qualsiasi
tipo  che,  rispetto  alle  caratteristiche   omologate,   presentano
alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire
pericolo per l'incolumita' fisica  degli  operatori  di  polizia,  e'
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da  lire
cinque milioni a lire venti milioni. 
 
  La stessa pena di cui al primo comma si applica a  chiunque  altera
mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali
da costituire pericolo per l'incolumita' fisica  degli  operatori  di
polizia. 
 
  Se il colpevole e'  titolare  di  concessione  o  autorizzazione  o
licenza o di  altro  titolo  abilitante  l'attivita',  alla  condanna
consegue la revoca del titolo che legittima la medesima attivita')). 
                              Art. 338. 
 
(Violenza  o  minaccia  ad  un  Corpo  politico,   amministrativo   o
           giudiziario ((o ai suoi singoli componenti)) ) 
 
  Chiunque  usa  violenza  o   minaccia   ad   un   Corpo   politico,
amministrativo o giudiziario ((, ai singoli  componenti))  o  ad  una
rappresentanza  di  esso,  o  ad  una  qualsiasi  pubblica  Autorita'
costituita  in  collegio  ((o  ai  suoi  singoli  componenti)),   per
impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne
comunque l'attivita', e' punito con la  reclusione  da  uno  a  sette
anni. 
 
  ((Alla stessa pena soggiace chi commette  il  fatto  per  ottenere,
ostacolare o impedire  il  rilascio  o  l'adozione  di  un  qualsiasi
provvedimento,  anche  legislativo,  ovvero  a  causa   dell'avvenuto
rilascio o adozione dello stesso)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire  sulle
deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o
di  pubblica  necessita',  qualora  tali  deliberazioni  abbiano  per
oggetto l'organizzazione o l'esecuzione dei servizi. 
                                       (6) (48) (56) (96) (125) (233) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali: 
  [...] 
  b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a  violenza  o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale"; 
  - (con l'art. 1, comma 2,  lettera  a))  che  e'  inoltre  concessa
amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  ed  f)
del precedente comma,  determinati  da  motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale"; 
  - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -(con l'art. 71, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una  misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 339. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se  la
violenza o la minaccia e' commessa ((nel corso di  manifestazioni  in
luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero)) con armi, o  da  persona
travisata, o da piu' persone riunite, o con  scritto  anonimo,  o  in
modo simbolico, o valendosi della forza  intimidatrice  derivante  da
segrete associazioni, esistenti o supposte. 
 
  Se la violenza o la minaccia e' commessa da piu' di cinque  persone
riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse,
ovvero da piu' di dieci persone, pur senza uso di armi, la  pena  e',
nei casi preveduti  dalla  prima  parte  dell'articolo  336  e  dagli
articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni,  e,  nel
caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della  reclusione  da
due a otto anni. 
 
  Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano  anche,  salvo
che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  nel  caso  in  cui  la
violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio  o  l'utilizzo
di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi  gli
artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
                            Art. 339-bis. 
 
(( (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva  ai
danni di  un  componente  di  un  Corpo  politico,  amministrativo  o
                           giudiziario).)) 
 
  ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  le  pene
stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612  e  635
sono aumentate da un terzo  alla  meta'  se  la  condotta  ha  natura
ritorsiva ed e' commessa ai  danni  di  un  componente  di  un  Corpo
politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento  di  un
atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio)). 
                              Art. 340. 
 
(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un  servizio  di
                        pubblica necessita') 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari  disposizioni  di
legge, cagiona una interruzione o turba la regolarita' di un  ufficio
o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessita' e' punito
con la reclusione fino a un anno. 
 
  ((Quando la condotta di cui al primo comma e' posta in  essere  nel
corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  si
applica la reclusione fino a due anni.)) 
 
  I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni. 
                                                                 (36) 
 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
                              Art. 341 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                            Art. 341-bis 
 
                  (Oltraggio a pubblico ufficiale). 
 
  Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in  presenza  di
piu'  persone,  offende  l'onore  ed  il  prestigio  di  un  pubblico
ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio
delle sue funzioni e' punito con la reclusione ((da sei  mesi  a  tre
anni)). 
 
  La pena e' aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione  di  un
fatto determinato. Se la verita' del fatto e' provata o se  per  esso
l'ufficiale  a  cui  il  fatto  e'  attribuito  e'  condannato   dopo
l'attribuzione  del  fatto  medesimo,  l'autore  dell'offesa  non  e'
punibile. 
 
  Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato  interamente  il
danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della  persona
offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il
reato e' estinto. 
                              Art. 342. 
 
    (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario) 
 
  Chiunque offende l'onore o  il  prestigio  di  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso,  o  di
una pubblica Autorita' costituita in collegio, al cospetto del Corpo,
della rappresentanza o del collegio, e' punito ((con la multa da euro
1.000 a euro 5.000)). 
 
  La stessa  pena  si  applica  a  chi  commette  il  fatto  mediante
comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo,
alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni. 
 
  La pena ((e' della multa da euro 2.000 a euro 6.000))  se  l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 
 
  Si applica  la  disposizione  dell'ultimo  capoverso  dell'articolo
precedente. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
                              Art. 343. 
 
               (Oltraggio a un magistrato in udienza) 
 
  Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza
e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni)). 
 
  La pena e' della reclusione  da  due  a  cinque  anni  se  l'offesa
consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 
 
  Le pene sono aumentate se il  fatto  e'  commesso  con  violenza  o
minaccia. 
                                                                  (6) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le  disposizioni  degli
articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del Codice  penale  quando
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  ovvero
il pubblico impiegato abbia  dato  causa  al  fatto  preveduto  negli
stessi articoli, eccedendo con atti  arbitrari  i  limiti  delle  sue
attribuzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  1,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche sono apportate fino a quando non sia  pubblicato  il  nuovo
Codice penale. 
                            Art. 343-bis. 
 
                (( (Corte penale internazionale). )) 
 
  ((Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343
si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti: 
 
    a) della Corte penale internazionale; 
 
    b) dei giudici, del procuratore, dei  procuratori  aggiunti,  dei
funzionari e degli agenti della Corte stessa; 
 
    c)  delle  persone  comandate  dagli  Stati  parte  del  Trattato
istitutivo della Corte penale  internazionale,  le  quali  esercitino
funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della  Corte
stessa; 
 
    d) dei membri e degli addetti a enti costituiti  sulla  base  del
Trattato istitutivo della Corte penale internazionale)). 
                              Art. 344 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 345. 
 
    (Offesa all'Autorita' mediante danneggiamento di affissioni) 
 
  Chiunque, per disprezzo  verso  l'Autorita',  rimuove,  lacera,  o,
altrimenti,  rende  illeggibili  o  comunque  inservibili  scritti  o
disegni affissi o  esposti  al  pubblico  per  ordine  dell'Autorita'
stessa, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a un milione duecentomila)). 
                              Art. 346. 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2019, N. 3)) 
                            Art. 346-bis. 
 
                  (Traffico di influenze illecite). 
 
  ((Chiunque, fuori dei casi  di  concorso  nei  reati  di  cui  agli
articoli  318,  319,  319-ter  e  nei  reati  di  corruzione  di  cui
all'articolo 322-bis, sfruttando o  vantando  relazioni  esistenti  o
asserite con un pubblico ufficiale o un  incaricato  di  un  pubblico
servizio o uno degli altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o  altra
utilita', come prezzo della  propria  mediazione  illecita  verso  un
pubblico ufficiale o un incaricato di  un  pubblico  servizio  o  uno
degli  altri  soggetti  di  cui  all'articolo  322-bis,  ovvero   per
remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei  suoi
poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno  a  quattro
anni e sei mesi)). 
 
  La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro
o ((altra utilita')). 
 
  La pena e' aumentata se il soggetto che  indebitamente  fa  dare  o
promettere, a se' o ad altri, denaro o ((altra utilita')) riveste  la
qualifica di pubblico  ufficiale  o  di  incaricato  di  un  pubblico
servizio. 
 
  Le pene sono  altresi'  aumentate  se  i  fatti  sono  commessi  in
relazione all'esercizio di attivita' giudiziarie ((o  per  remunerare
il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  o  uno
degli altri soggetti di cui  all'articolo  322-bis  in  relazione  al
compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o
al ritardo di un atto del suo ufficio)). 
 
   Se i fatti sono di particolare tenuita', la pena e' diminuita. 
                              Art. 347. 
 
                 (Usurpazione di funzioni pubbliche) 
 
  Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti  a
un pubblico impiego e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace il  pubblico  ufficiale  o  impiegato  il
quale,  avendo  ricevuta  partecipazione  del  provvedimento  che  fa
cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad
esercitarle. 
 
  La condanna importa la pubblicazione della sentenza. 
                              Art. 348. 
 
            (( (Esercizio abusivo di una professione) )) 
 
  ((Chiunque abusivamente esercita una professione per  la  quale  e'
richiesta una speciale abilitazione dello  Stato  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa  da  euro  10.000  a
euro 50.000. 
 
  La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato  e,
nel caso in cui  il  soggetto  che  ha  commesso  il  reato  eserciti
regolarmente una  professione  o  attivita',  la  trasmissione  della
sentenza medesima al competente  Ordine,  albo  o  registro  ai  fini
dell'applicazione  dell'interdizione  da  uno  a   tre   anni   dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata. 
 
  Si applica la pena della reclusione da uno a cinque  anni  e  della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti  del  professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo  comma
ovvero ha diretto l'attivita' delle persone  che  sono  concorse  nel
reato medesimo)). 
                              Art. 349. 
 
                       (Violazione di sigilli) 
 
  Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine
dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la  conservazione  o  la
identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a  tre
anni e con la multa da lire mille a diecimila. 
 
  Se il colpevole e' colui che ha in custodia la  cosa,  la  pena  e'
della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a
trentamila. 
                              Art. 350. 
 
                       (Agevolazione colposa) 
 
  Se  la  violazione  dei  sigilli  e'  resa  possibile,  o  comunque
agevolata, per colpa di chi ha  in  custodia  la  cosa,  questi  ((e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila)). 
                              Art. 351. 
 
            (Violazione della pubblica custodia di cose) 
 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o  deteriora  corpi
di   reato,   atti,   documenti,   ovvero   un'altra   cosa    mobile
particolarmente  custodita  in  un  pubblico  ufficio,  o  presso  un
pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, e'
punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave  delitto,  con
la reclusione da uno a cinque anni. 
                              Art. 352. 
 
   (Vendita di stampati dei quali e' stato ordinato il sequestro). 
 
  Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o  aperto
al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorita' ha ordinato  il
sequestro, ((e' punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da
lire duecentomila a un milione duecentomila)). 
                              Art. 353. 
 
                  (Turbata liberta' degli incanti) 
 
  Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni
o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba  la  gara  nei  pubblici
incanti  o  nelle  licitazioni  private  per   conto   di   pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e' punito con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire  mille  a
diecimila. 
 
  Se il colpevole e' persona preposta dalla  legge  o  dall'Autorita'
agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione e' da  uno  a
cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila. 
 
  Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di
licitazioni private per conto di  privati,  dirette  da  un  pubblico
ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono  ridotte  alla
meta'. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -(con l'art. 71, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  -(con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una  misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 353-bis. 
 
 (( (Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente). )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  chiunque  con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o  altri  mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire
il contenuto del bando o  di  altro  atto  equipollente  al  fine  di
condizionare le modalita' di scelta del  contraente  da  parte  della
pubblica amministrazione e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032)). 
                              Art. 354. 
 
                     (Astensione dagli incanti) 
 
  Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra
utilita' a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal  concorrere
agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, e'
punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino  a  lire
cinquemila. 
                              Art. 355. 
 
         (Inadempimento di contratti di pubbliche forniture) 
 
  Chiunque, non adempiendo  gli  obblighi  che  gli  derivano  da  un
contratto di fornitura concluso con lo Stato, o  con  un  altro  ente
pubblico, ovvero con  un'impresa  esercente  servizi  pubblici  o  di
pubblica necessita', fa mancare, in tutto o in parte, cose od  opere,
che siano necessarie a uno stabilimento pubblico  o  ad  un  pubblico
servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa non inferiore a lire mille. 
 
  La pena e' aumentata se la fornitura concerne: 
 
  1° sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate
alle  comunicazioni  per  terra,  per  acqua  o  per  aria,  o   alle
comunicazioni telegrafiche o telefoniche; 
 
  2° cose od  opere  destinate  all'armamento  o  all'equipaggiamento
delle forze armate dello Stato; 
 
  3° cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad  un
pubblico infortunio. 
 
  Se il fatto e' commesso per colpa, si applica la reclusione fino  a
un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila. 
 
  Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e
ai  rappresentanti  dei  fornitori,  quando  essi,  violando  i  loro
obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura. 
                              Art. 356. 
 
                  (Frode nelle pubbliche forniture) 
 
  Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura
o  nell'adempimento  degli  altri  obblighi   contrattuali   indicati
nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa non inferiore a lire diecimila. 
 
  La pena  e'  aumentata  nei  casi  preveduti  dal  primo  capoverso
dell'articolo precedente. 

CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

                              Art. 357. 
 
                  (Nozione del pubblico ufficiale). 
 
  Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali  coloro  i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, ((giudiziaria)) o
amministrativa. 
 
  ((Agli  stessi  effetti  e'  pubblica  la  funzione  amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da  atti  autoritativi  e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta'
della pubblica amministrazione o  dal  suo  svolgersi  per  mezzo  di
poteri autoritativi o certificativi)). 
                              Art. 358. 
 
  (( (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio). )) 
 
  ((Agli effetti della legge penale, sono incaricati di  un  pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque  titolo,  prestano  un  pubblico
servizio. 
 
  Per pubblico servizio  deve  intendersi  un'attivita'  disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma  caratterizzata  dalla
mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con  esclusione  dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine  e  della  prestazione  di
opera meramente materiale)). 
                              Art. 359. 
 
       (Persone esercenti un servizio di pubblica necessita') 
 
  Agli effetti della legge penale, sono  persone  che  esercitano  un
servizio di pubblica necessita': 
 
  1° i privati che esercitano  professioni  forensi  o  sanitarie,  o
altre professioni il cui esercizio sia per legge  vietato  senza  una
speciale abilitazione dello  Stato,  quando  dell'opera  di  essi  il
pubblico sia per legge obbligato a valersi; 
 
  2° i privati  che,  non  esercitando  una  pubblica  funzione,  ne'
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio  dichiarato  di
pubblica necessita' mediante un atto della pubblica Amministrazione. 
                              Art. 360. 
 
          (Cessazione della qualita' di pubblico ufficiale) 
 
  Quando la legge considera la qualita' di pubblico ufficiale,  o  di
incaricato di un pubblico servizio, o di  esercente  un  servizio  di
pubblica necessita', come elemento  costitutivo  o  come  circostanza
aggravante di un reato, la cessazione di tale qualita',  nel  momento
in cui il reato e' commesso, non esclude la esistenza di  questo  ne'
la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o  al
servizio esercitato. 

TITOLO TERZO
DEI DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
CAPO I
Dei delitti contro l’attivita’ giudiziaria

                              Art. 361. 
 
     (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) 
 
  Il pubblico ufficiale, il quale  omette  o  ritarda  di  denunciare
all'Autorita' giudiziaria, o ad un'altra Autorita' che a quella abbia
obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio
o a causa delle sue funzioni, e' punito con la multa da lire trecento
a cinquemila. 
 
  La pena e' della reclusione fino ad un anno, se il colpevole e'  un
ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha  avuto  comunque
notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. 
 
  Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto
punibile a querela della persona offesa. 
                              Art. 362. 
 
  (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) 
 
  L'incaricato di un pubblico  servizio,  che  omette  o  ritarda  di
denunciare all'Autorita' indicata nell'articolo precedente  un  reato
del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del  servizio,
e' punito con la multa fino a lire mille. 
 
  Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato  punibile
a querela della persona offesa ((ne' si applica ai responsabili delle
comunita' terapeutiche  socio-riabilitative  per  fatti  commessi  da
persone tossicodipendenti affidate  per  l'esecuzione  del  programma
definito da un servizio pubblico)). 
                              Art. 363. 
 
                     (Omessa denuncia aggravata) 
 
  Nei casi preveduti dai due articoli  precedenti,  se  la  omessa  o
ritardata denuncia riguarda un delitto contro la  personalita'  dello
Stato, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni; ed  e'  da
uno a cinque anni, se il colpevole e' un ufficiale  o  un  agente  di
polizia giudiziaria. 
                              Art. 364. 
 
         (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino). 
 
  Il cittadino, che, avendo avuto notizia di  un  delitto  contro  la
personalita' dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena di
morte o l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia  all'Autorita'
indicata nell'articolo 361, e' punito con la  reclusione  fino  a  un
anno o con la multa da lire mille a diecimila. 
                                                                ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 365. 
 
                       (Omissione di referto) 
 
  Chiunque,  avendo  nell'esercizio  di  una  professione   sanitaria
prestato  la  propria  assistenza  od  opera  in  casi  che   possono
presentare i caratteri di un delitto pel  quale  si  debba  procedere
d'ufficio, omette  o  ritarda  di  riferirne  all'Autorita'  indicata
nell'articolo 361, e' punito con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe  la
persona assistita a procedimento penale. 
                              Art. 366. 
 
                (Rifiuto di uffici legalmente dovuti) 
 
  Chiunque, nominato dall'Autorita' giudiziaria  perito,  interprete,
ovvero custode di cose sottoposte a  sequestro  dal  giudice  penale,
ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o
di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione  fino  a  sei
mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  Le stesse pene si applicano a chi, chiamato  dinanzi  all'Autorita'
giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni,  rifiuta
di dare le proprie generalita',  ovvero  di  prestare  il  giuramento
richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
 
  Le disposizioni precedenti si applicano  alla  persona  chiamata  a
deporre come testimonio dinanzi all'Autorita' giudiziaria e  ad  ogni
altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria. 
 
  Se il colpevole e' un perito o un interprete, la  condanna  importa
l'interdizione dalla professione o dall'arte. 
                              Art. 367. 
 
                       (Simulazione di reato) 
 
  Chiunque, con denuncia, querela,  richiesta  o  istanza,  anche  se
anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita'  giudiziaria  o  ad
un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo di  riferirne,  afferma
falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le  tracce  di  un
reato, in modo che si  possa  iniziare  un  procedimento  penale  per
accertarlo, e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
                              Art. 368. 
 
                             (Calunnia) 
 
  Chiunque, con denunzia, querela,  richiesta  o  istanza,  anche  se
anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita'  giudiziaria  o  ad
un'altra Autorita' che a quella abbia obbligo  di  riferirne  o  alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che  egli  sa
innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di  un  reato,  e'
punito con la reclusione da due a sei anni. 
 
  La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione  superiore  nel  massimo  a
dieci anni, o un'altra pena piu' grave. 
 
  La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva  una
condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei  a  venti
anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la
pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna  alla  pena  di
morte. (5) 
                                                              ((287)) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (287) 
  La L. 11 gennaio 2018, n. 6 ha disposto (con l'art.  22,  comma  1)
che "Le pene previste per il reato di calunnia  di  cui  all'articolo
368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla meta' quando il
colpevole  ha  commesso  il  fatto  allo  scopo  di  usufruire  o  di
continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione  previste
dalla presente legge. L'aumento e' dalla meta' ai due  terzi  se  uno
dei benefici e' stato conseguito". 
                              Art. 369. 
 
                           (Autocalunnia) 
 
  Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o  sotto
falso  nome,  ovvero  mediante  confessione   innanzi   all'Autorita'
giudiziaria, incolpa se' stesso di un reato che egli sa non avvenuto,
o di un reato commesso da altri, e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. 
                              Art. 370. 
 
  (Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione) 
 
  Le pene stabilite negli articoli precedenti sono  diminuite  se  la
simulazione o la calunnia concerne un  fatto  preveduto  dalla  legge
come contravvenzione. 
                              Art. 371. 
 
                   (Falso giuramento della parte) 
 
  Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso  e'  punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Nel caso di giuramento deferito  d'ufficio,  il  colpevole  non  e'
punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia
pronunciata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. 
 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
                            Art. 371-bis. 
 
(False informazioni al pubblico ministero ((o  al  procuratore  della
                   Corte penale internazionale)) ) 
 
  Chiunque, nel  corso  di  un  procedimento  penale,  richiesto  dal
pubblico  ministero  ((o   dal   procuratore   della   Corte   penale
internazionale)) di fornire  informazioni  ai  fini  delle  indagini,
rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio'  che
sa intorno ai fatti  sui  quali  viene  sentito,  e'  punito  con  la
reclusione fino a quattro anni. 
 
  Ferma  l'immediata  procedibilita'   nel   caso   di   rifiuto   di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso
fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte
le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado  ovvero
il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione  o
con sentenza di non luogo a procedere.(144) 
 
  Le disposizioni di cui ai  commi  primo  e  secondo  si  applicano,
nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice  di
procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini
sono richieste dal difensore. 
 
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AGGIORNAMENTO (144) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art.  28,  comma  1)
che "La sospensione del  procedimento  penale  prevista  dal  secondo
comma  dell'articolo  371-bis  del  codice  penale,  come  modificato
dall'articolo 25 della presente legge, non si  applica  relativamente
ai procedimenti nei quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sia stata gia' esercitata l'azione  penale  ai  sensi
dell'articolo 405 del codice di procedura penale. In tali casi  resta
ferma la competenza del tribunale". 
                            Art. 371-ter. 
 
              (( (False dichiarazioni al difensore). )) 
 
  ((Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1  e  2,  del
codice di procedura penale, chiunque,  non  essendosi  avvalso  della
facolta' di cui alla lettera d) del comma 3  del  medesimo  articolo,
rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a  quattro
anni. 
 
  Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento
nel corso del quale sono state assunte  le  dichiarazioni  sia  stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia  stato
anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non  luogo
a procedere)). 
                              Art. 372. 
 
                        (Falsa testimonianza) 
 
  Chiunque,   deponendo   come   testimone   innanzi    all'Autorita'
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il  falso
o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due
a sei anni. 
                              Art. 373. 
 
                  (Falsa perizia o interpretazione) 
 
  Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorita' giudiziaria,
da' parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al
vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente. 
 
  La condanna importa,  oltre  l'interdizione  dai  pubblici  uffici,
l'interdizione dalla professione o dall'arte. 
                                                               ((96)) 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 374. 
 
                         (Frode processuale) 
 
  Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,  al
fine di trarre in inganno il giudice in  un  atto  d'ispezione  o  di
esperimento giudiziale, ovvero il  perito  nella  esecuzione  di  una
perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle  cose  o
delle persone, e' punito, qualora il fatto  non  sia  preveduto  come
reato da una particolare disposizione di  legge,  con  la  reclusione
((da uno a cinque anni)). 
 
  La stessa disposizione si applica se il fatto e' commesso nel corso
di  un  procedimento  penale,  anche  davanti   alla   Corte   penale
internazionale,  o  anteriormente  ad  esso;  ma  in  tal   caso   la
punibilita' e' esclusa, se si tratta di reato per  cui  non  si  puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata. 
                            Art. 374-bis. 
 
(False dichiarazioni o attestazioni in atti  destinati  all'autorita'
        giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)) ). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con  la
reclusione  da  uno  a  cinque  anni  chiunque  dichiara  o   attesta
falsamente  in  certificati  o  atti  destinati  a  essere   prodotti
all'autorita' giudiziaria  ((o  alla  Corte  penale  internazionale))
condizioni, qualita' personali, trattamenti terapeutici, rapporti  di
lavoro  in  essere  o  da  instaurare,  relativi   all'imputato,   al
condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione. 
 
  Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se  il  fatto
e' commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di un pubblico
servizio o da un esercente la professione sanitaria. 
                              Art. 375. 
 
           (( (Frode in processo penale e depistaggio). )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, al  fine  di  impedire,  ostacolare  o  sviare
un'indagine o un processo penale: 
    a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei
luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; 
    b)  richiesto  dall'autorita'   giudiziaria   o   dalla   polizia
giudiziaria  di  fornire  informazioni  in  un  procedimento  penale,
afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto  o  in  parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito. 
 
  Se  il  fatto  e'  commesso  mediante  distruzione,   soppressione,
occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero  formazione
o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o  di
un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile  alla
scoperta del reato o al suo accertamento, la pena e' aumentata da  un
terzo alla meta'. 
 
  Se il fatto e' commesso in relazione a procedimenti  concernenti  i
delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276,  280,  280-bis,  283,
284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422  o  i  reati
previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i
reati concernenti  il  traffico  illegale  di  armi  o  di  materiale
nucleare, chimico o  biologico  e  comunque  tutti  i  reati  di  cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del  codice  di  procedura  penale,  si
applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 
 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori. 
 
  Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui  al
secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste ultime  e  le  diminuzioni  di  pena  si
operano sulla quantita' di pena risultante  dall'aumento  conseguente
alle predette aggravanti. 
 
  La  condanna  alla  reclusione  superiore  a  tre   anni   comporta
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 
 
  La pena di cui ai commi  precedenti  si  applica  anche  quando  il
pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano  cessati
dal loro ufficio o servizio. 
 
  La punibilita' e' esclusa se si tratta di reato per cui non si puo'
procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non
e' stata presentata. 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alle
indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai
crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima)). 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 376. 
 
                           (Ritrattazione) 
 
  Nei casi previsti dagli  articoli  371-bis,  371-ter,  372  e  373,
nonche'  ((dall'articolo  375,   primo   comma,   lettera   b),   e))
dall'articolo 378, il colpevole non e' punibile se, nel  procedimento
penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni,
ritratta il falso e manifesta il  vero  non  oltre  la  chiusura  del
dibattimento. (163) 
 
  Qualora la  falsita'  sia  intervenuta  in  una  causa  civile,  il
colpevole non e' punibile se ritratta il falso e  manifesta  il  vero
prima  che  sulla  domanda  giudiziale   sia   pronunciata   sentenza
definitiva, anche se non irrevocabile. 
 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 30 marzo  1999,  n.  101
(in G.U. 1ª s.s. 7/4/1999, n. 14),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 376, primo comma, del  codice  penale  nella
parte  in  cui  non  prevede  la  ritrattazione  come  causa  di  non
punibilita' per chi, richiesto dalla  polizia  giudiziaria,  delegata
dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di  procedura
penale, di fornire informazioni ai fini delle  indagini,  abbia  reso
dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti". 
                              Art. 377. 
 
                     (Intralcio alla giustizia) 
 
  Chiunque offre o promette denaro  o  altra  utilita'  alla  persona
chiamata a rendere dichiarazioni  davanti  all'autorita'  giudiziaria
((o alla Corte penale internazionale)) ovvero alla persona  richiesta
di rilasciare dichiarazioni dal difensore  nel  corso  dell'attivita'
investigativa, o  alla  persona  chiamata  a  svolgere  attivita'  di
perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a  commettere  i
reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373,  soggiace,
qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alle  pene
stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi. 
 
  La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o  la  promessa
sia accettata, ma la falsita' non sia commessa. 
 
  Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al  primo  comma,
soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite  in
ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite  in  misura
non eccedente un terzo. (208) (233) 
 
  Le  pene  previste  ai  commi  primo  e  terzo  sono  aumentate  se
concorrono le condizioni di cui all'articolo 339. 
 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (208) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata  dalla  L.  16  marzo
2006, n. 146, ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e  3)  che  le  pene
stabilite per il  delitto  previsto  nel  terzo  comma  del  presente
articolo sono aumentate da  un  terzo  alla  meta'  se  il  fatto  e'
commesso da persona sottoposta con provvedimento  definitivo  ad  una
misura di prevenzione durante il periodo previsto di  applicazione  e
sino a tre anni dal momento in cui ne e' cessata  l'esecuzione.  Alla
pena e' aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel terzo comma del presente articolo sono aumentate  da  un
terzo alla meta' se il fatto e' commesso da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione  personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino  a  tre  anni  dal
momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 377-bis. 
 
(( (Induzione a non rendere dichiarazioni o a  rendere  dichiarazioni
               mendaci all'autorita' giudiziaria). )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  con
violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro  o  di  altra
utilita',  induce  a  non   rendere   dichiarazioni   o   a   rendere
dichiarazioni mendaci la persona  chiamata  a  rendere  davanti  alla
autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in  un  procedimento
penale, quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con
la reclusione da due a sei anni)). 
                                                              ((175)) 
 
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AGGIORNAMENTO (175) 
  La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)  che
"Nei processi penali in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti
salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5". 
                              Art. 378. 
 
                     (Favoreggiamento personale) 
 
  Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per  il  quale  la  legge
stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la  reclusione,  e  fuori
dei casi  di  concorso  nel  medesimo,  aiuta  taluno  a  eludere  le
investigazioni dell'Autorita', ((comprese  quelle  svolte  da  organi
della Corte penale internazionale,)) ((o a  sottrarsi  alle  ricerche
effettuate dai medesimi soggetti)), e' punito con la reclusione  fino
a quattro anni. (5) 
 
  Quando  il  delitto  commesso  e'  quello  previsto   dall'articolo
416-bis, si applica, in ogni  caso,  la  pena  della  reclusione  non
inferiore a due anni. 
 
  Se si tratta di delitti per i quali la legge  stabilisce  una  pena
diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena e'  della  multa  fino  a
lire cinquemila. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche  quando  la
persona aiutata non e' imputabile o risulta che non  ha  commesso  il
delitto. 
                                                     (33) (125) (233) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 379. 
 
                       (Favoreggiamento reale) 
 
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi  previsti
dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare  il
prodotto o il profitto o il prezzo di un  reato,  e'  punito  con  la
reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa
da lire cinquecento a diecimila se si tratta di contravvenzione. 
 
  Si applicano le disposizioni  del  primo  e  dell'ultimo  capoverso
dell'articolo precedente. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 379-bis. 
 
  (( (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  rivela
indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale,  da
lui apprese  per  avere  partecipato  o  assistito  ad  un  atto  del
procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un  anno.  La
stessa pena si  applica  alla  persona  che,  dopo  avere  rilasciato
dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari,  non  osserva  il
divieto  imposto  dal  pubblico  ministero  ai  sensi   dell'articolo
391-quinquies del codice di procedura penale)). 
                              Art. 380. 
 
                 (Patrocinio o consulenza infedele) 
 
  Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi  infedele
ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli  interessi  della
parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all' Autorita'
giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), e' punito con  la
reclusione da uno a tre anni e con la  multa  non  inferiore  a  lire
cinquemila. 
 
  La pena e' aumentata: 
 
  1° se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo  con  la  parte
avversaria; 
 
  2° se il fatto e' stato commesso a danno di un imputato. 
 
  Si applicano la reclusione da tre a  dieci  anni  e  la  multa  non
inferiore a lire diecimila, se  il  fatto  e'  commesso  a  danno  di
persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la  pena
di morte o  l'ergastolo  ovvero  la  reclusione  superiore  a  cinque
anni.(5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 381. 
 
    (Altre infedelta' del patrocinatore o del consulente tecnico) 
 
  Il patrocinatore o il consulente tecnico, che, in  un  procedimento
dinanzi all'Autorita' giudiziaria, presta  contemporaneamente,  anche
per interposta persona, il suo  patrocinio  o  la  sua  consulenza  a
favore  di  parti  contrarie,  e'  punito,  qualora  il   fatto   non
costituisca un piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a  tre
anni e con la multa non inferiore a lire mille. 
 
  La pena e' della reclusione fino a un anno e della  multa  da  lire
cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore o il  consulente,  dopo
aver difeso, assistito o rappresentato una parte,  assume,  senza  il
consenso di questa, nello stesso procedimento,  il  patrocinio  o  la
consulenza della parte avversaria. 
                              Art. 382. 
 
               (Millantato credito del patrocinatore) 
 
  Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice  o  il
pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso  il  testimone,
il perito o l'interprete, riceve o  fa  dare  o  promettere  dal  suo
cliente, a se' o ad un terzo, denaro o altra utilita',  col  pretesto
di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico  ministero,
o del testimone, perito o interprete, ovvero di  doverli  remunerare,
e' punito con la reclusione da due a otto anni e  con  la  multa  non
inferiore a lire diecimila. 
                              Art. 383. 
 
                 (Interdizione dai pubblici uffici) 
 
  La condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380, 381,  prima
parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici. 
                            Art. 383-bis. 
 
       (( (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). )) 
 
  ((Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373,  374
e 375, la pena e' della reclusione da quattro a  dieci  anni  se  dal
fatto deriva una condanna alla  reclusione  non  superiore  a  cinque
anni; e' della reclusione da sei a  quattordici  anni  se  dal  fatto
deriva una condanna superiore a cinque anni; e' della  reclusione  da
otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo)). 
                              Art. 384. 
 
                     (Casi di non punibilita'). 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369,
371-bis, 371-ter, 372, 373,  374  e  378,  non  e'  punibile  chi  ha
commesso il fatto per esservi stato  costretto  dalla  necessita'  di
salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella liberta' o nell'onore. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372  e  373,  la
punibilita' e' esclusa se il fatto e' commesso da chi per  legge  non
avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle
indagini o assunto come  testimonio,  perito,  consulente  tecnico  o
interprete ovvero non avrebbe potuto essere  obbligato  a  deporre  o
comunque  a  rispondere  o  avrebbe  dovuto  essere  avvertito  della
facolta'  di  astenersi  dal  rendere  informazioni,   testimonianza,
perizia, consulenza o interpretazione. (152) (175) ((215)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (152) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 27 dicembre 1996, n. 416
(in G.U. 1ª s.s. 3/1/1997, n.  1),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per  false  o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite  da
chi avrebbe dovuto essere avvertito della facolta' di  astenersi  dal
renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale". 
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AGGIORNAMENTO (175) 
  La L. 1 marzo 2001, n. 63 ha disposto (con l'art. 26, comma 1)  che
"Nei processi penali in corso alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti
salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5". 
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AGGIORNAMENTO (215) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 20 marzo 2009, n. 75 (in
G.U. 1ª s.s.  25/3/2009,  n.  12),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede l'esclusione della punibilita' per  false  o
reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite  da
chi non avrebbe potuto essere  obbligato  a  renderle  o  comunque  a
rispondere in  quanto  persona  indagata  per  reato  probatoriamente
collegato - a norma dell'art. 371, comma 2,  lettera  b),  codice  di
procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le  dichiarazioni
stesse si riferiscono". 
                            Art. 384-bis. 
 
(( (Punibilita' dei fatti commessi in  collegamento  audiovisivo  nel
               corso di una rogatoria dall'estero). )) 
 
  ((I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e
373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo  nel  corso
di una rogatoria all'estero, si considerano commessi  nel  territorio
dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana)). 
                            Art. 384-ter. 
 
                    (( (Circostanze speciali). )) 
 
  ((Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e  378
sono commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine  o
un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli  270,
270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis,  304,  305,  306,
416-bis, 416-ter e 422 o ai  reati  previsti  dall'articolo  2  della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico
illegale di armi o di  materiale  nucleare,  chimico  o  biologico  e
comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51,  comma  3-bis,
del codice di procedura penale, la pena e' aumentata  dalla  meta'  a
due terzi e non opera la sospensione del  procedimento  di  cui  agli
articoli 371-bis e 371-ter. 
 
  La pena e' diminuita dalla meta' a due terzi nei confronti di colui
che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle
cose,  delle  persone  o  delle  prove,  nonche'  per   evitare   che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori,  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento  processuale  e
depistaggio e nell'individuazione degli autori)). 

CAPO II
Dei delitti contro l’autorita’ delle decisioni giudiziarie

                              Art. 385. 
 
                             (Evasione). 
 
  Chiunque, essendo legalmente arrestato o  detenuto  per  un  reato,
evade, e' punito con la reclusione ((da uno a tre anni)). 
 
  La pena e'  della  reclusione  ((da  due  a  cinque))  anni  se  il
colpevole commette il fatto  usando  violenza  o  minaccia  verso  le
persone, ovvero mediante effrazione; ed e' da tre a ((sei))  anni  se
la violenza o minaccia  e'  commessa  con  armi  o  da  piu'  persone
riunite. 
 
  Le disposizioni precedenti  si  applicano  anche  all'imputato  che
essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo
designato nel provvedimento se ne allontani,  nonche'  al  condannato
ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale. 
 
  Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della  condanna,  la
pena e' diminuita. 
                              Art. 386. 
 
                        (Procurata evasione) 
 
  Chiunque procura o agevola l'evasione  di  una  persona  legalmente
arrestata o detenuta per un reato, e' punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni. 
 
  Si applica la reclusione da  tre  a  dieci  anni  se  il  fatto  e'
commesso  a  favore  di  un  condannato  alla   pena   di   morte   o
all'ergastolo. ((5)) 
 
  La pena e' aumentata se il  colpevole,  per  commettere  il  fatto,
adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo  capoverso  dell'articolo
precedente. 
 
  La pena e' diminuita: 
 
  1° se il colpevole e' un prossimo congiunto; 
 
  2° se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione,  procura
la  cattura  della  persona  evasa  o   la   presentazione   di   lei
all'Autorita'. 
 
  La condanna  importa  in  ogni  caso  l'interdizione  dai  pubblici
uffici. 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 387. 
 
                         (Colpa del custode) 
 
  Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche
temporanea, di una persona arrestata o  detenuta  per  un  reato,  ne
cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la  reclusione  fino  a
tre anni o con la multa da lire mille a diecimila. 
 
  Il  colpevole  non  e'  punibile  se  nel  termine  di   tre   mesi
dall'evasione  procura  la  cattura  della   persona   evasa   o   la
presentazione di lei all'Autorita'. 
                            Art. 387-bis. 
 
((  (Violazione  dei  provvedimenti  di  allontanamento  dalla   casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati  dalla
                         persona offesa). )) 
 
  ((Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i
divieti derivanti dal provvedimento che applica le  misure  cautelari
di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale
o dall'ordine di cui all'articolo  384-bis  del  medesimo  codice  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni)). 
                              Art. 388. 
 
    (Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). 
 
  Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti  da
un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, o dei quali e' in  corso
l'accertamento dinanzi all'autorita' giudiziaria stessa, compie,  sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti,  o  commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti,  e'  punito,  qualora  non
ottemperi  all'ingiunzione  di  eseguire  il  provvedimento,  con  la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
 
  La stessa pena si  applica  a  chi  elude  l'ordine  di  protezione
previsto  dall'articolo  342-ter  del  codice   civile,   ovvero   un
provvedimento  di  eguale  contenuto  assunto  nel  procedimento   di
separazione personale dei coniugi o nel procedimento di  scioglimento
o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  ovvero  ancora
l'esecuzione  di  un  provvedimento  del   giudice   civile,   ovvero
amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di
altre persone incapaci, ovvero prescriva misure  cautelari  a  difesa
della proprieta', del possesso o del credito. 
 
  ((La stessa  pena  si  applica  a  chi  elude  l'esecuzione  di  un
provvedimento  del  giudice  che  prescriva   misure   inibitorie   o
correttive a tutela dei diritti di proprieta' industriale. 
 
  E' altresi' punito con la pena prevista al  primo  comma  chiunque,
essendo  obbligato  alla  riservatezza  per  espresso   provvedimento
adottato dal giudice  nei  procedimenti  che  riguardino  diritti  di
proprieta' industriale, viola il relativo ordine.)) 
 
  Chiunque sottrae, sopprime, distrugge,  disperde  o  deteriora  una
cosa di sua proprieta' sottoposta a pignoramento ovvero  a  sequestro
giudiziario o conservativo e' punito con la reclusione fino a un anno
e con la multa fino a euro 309. 
 
  Si applicano la reclusione da due mesi a due anni  e  la  multa  da
euro 30 a euro 309 se il fatto e' commesso dal  proprietario  su  una
cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da  quattro  mesi  a
tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto e' commesso dal
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. 
 
  Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro
giudiziario  o  conservativo  che  indebitamente  rifiuta,  omette  o
ritarda un atto dell'ufficio e' punito con la reclusione fino  ad  un
anno o con la multa fino a euro 516. 
 
  La pena di cui al  ((settimo  comma))  si  applica  al  debitore  o
all'amministratore, direttore generale o liquidatore  della  societa'
debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose
o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici
giorni o effettua una falsa dichiarazione. 
 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa. 
                            Art. 388-bis. 
 
(( (Violazione colposa dei doveri  inerenti  alla  custodia  di  cose
sottoposte  a  pignoramento  ovvero   a   sequestro   giudiziario   o
                          conservativo). )) 
 
  ((Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta  a  pignoramento
ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa  ne  cagiona
la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione  o
la sottrazione, e' punito, a querela della  persona  offesa,  con  la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila)). 
                            Art. 388-ter. 
 
      (( (Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie). )) 
 
  ((Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di  una  multa  o  di  una
ammenda o di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria,  compie,  sui
propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti,  o  commette
allo stesso scopo altri fatti fraudolenti,  e'  punito,  qualora  non
ottemperi nei termini  all'ingiunzione  di  pagamento  contenuta  nel
precetto, con la reclusione da sei mesi a tre anni)). 
                              Art. 389. 
 
              (( (Inosservanza di pene accessorie). )) 
 
  ((Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una  pena
accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti  a  tale
pena, e' punito con la reclusione da due a sei mesi. 
 
  La stessa pena si applica a chi trasgredisce  agli  obblighi  o  ai
divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata)). 
                              Art. 390. 
 
                  (Procurata inosservanza di pena) 
 
  Chiunque, fuori dei casi di concorso  nel  reato,  aiuta  taluno  a
sottrarsi all'esecuzione della pena e' punito con  la  reclusione  da
tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e  con
la multa da lire cinquecento a diecimila se si tratta  di  condannato
per contravvenzione. 
 
  Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386. 
                              Art. 391. 
 
      (Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive) 
 
  Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona  sottoposta  a
misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque  lo
favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorita', e'  punito  con
la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo
capoverso dell'articolo 386. 
 
  Se l'evasione avviene  per  colpa  di  chi,  per  ragione  del  suo
ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a
misura di sicurezza, il colpevole e' punito con la multa fino a  lire
diecimila. Si applica la  disposizione  del  capoverso  dell'articolo
387. 
                            Art. 391-bis. 
 
(( (Agevolazione ai detenuti e  internati  sottoposti  a  particolari
restrizioni delle regole di trattamento  e  degli  istituti  previsti
                 dall'ordinamento penitenziario). )) 
 
  ((Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle  restrizioni  di
cui all'articolo 41-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  di
comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo  imposte
e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 
 
  Se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un  incaricato
di  pubblico  servizio  ovvero  da  un  soggetto  che   esercita   la
professione forense si applica la pena  della  reclusione  da  due  a
cinque anni)). 

CAPO III
Della tutela arbitraria delle private ragioni

                              Art. 392. 
 
(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) 
 
  Chiunque,  al  fine  di  esercitare  un  preteso  diritto,  potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da se'  medesimo,
mediante violenza sulle cose, e'  punito,  a  querela  della  persona
offesa, con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  Agli  effetti  della  legge  penale,  si  ha  violenza  sulle  cose
allorche' la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne e' mutata  la
destinazione. 
 
  ((Si ha, altresi',  violenza  sulle  cose  allorche'  un  programma
informatico viene alterato, modificato o cancellato  in  tutto  o  in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un  sistema
informatico o telematico)). 
                              Art. 393. 
 
(Esercizio  arbitrario  delle  proprie  ragioni  con  violenza   alle
                              persone) 
 
  Chiunque, al fine  indicato  nell'articolo  precedente,  e  potendo
ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da  se'  medesimo
usando violenza  o  minaccia  alle  persone,  e'  punito,  a  querela
dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. 
 
  Se il fatto e' commesso anche con violenza sulle  cose,  alla  pena
della reclusione e' aggiunta la multa fino a lire duemila. 
 
  La pena e' aumentata se la violenza o la minaccia alle  persone  e'
commessa con armi. 
                            Art. 393-bis. 
 
                     (Causa di non punibilita'). 
 
  Non si applicano le disposizioni  degli  articoli  336,  337,  338,
339,((339-bis,)) 341-bis, 342 e 343 quando il  pubblico  ufficiale  o
l'incaricato di un pubblico servizio  ovvero  il  pubblico  impiegato
abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli,  eccedendo
con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni. 
                              Art. 394. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 395. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 396. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 397. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 398. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 399. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 400. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 401. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 

TITOLO QUARTO
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA PIETA’ DEI DEFUNTI
CAPO I
((Dei delitti contro le confessioni religiose))

                              Art. 402. 
 
              (Vilipendio della religione dello Stato) 
 
  Chiunque pubblicamente vilipende la religione dello Stato e' punito
con la reclusione fino a un anno. 
                                                              ((171)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (171) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 20 novembre 2000, n. 508
(in G.U. 1ª s.s. 29/11/2000, n. 49), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 403. 
 
((  (Offese  a  una  confessione  religiosa  mediante  vilipendio  di
                            persone). )) 
 
  ((Chiunque  pubblicamente  offende   una   confessione   religiosa,
mediante vilipendio di chi la professa, e' punito  con  la  multa  da
euro 1.000 a euro 5.000. 
 
  Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a  chi  offende  una
confessione  religiosa,  mediante  vilipendio  di  un  ministro   del
culto)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (197) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 29 aprile 2005,  n.  168
(in G.U. 1ª s.s. 4/5/2005, n. 18),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 403,  primo  e  secondo  comma,  del  codice
penale, nella parte in cui prevede,  per  le  offese  alla  religione
cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del
culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e  da
uno a tre anni, anziche' la pena diminuita  stabilita  dall'art.  406
dello stesso codice". 
                              Art. 404. 
 
((  (Offese  a  una  confessione  religiosa  mediante  vilipendio   o
                     danneggiamento di cose) .)) 
 
  ((Chiunque, in luogo destinato al culto,  o  in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico, offendendo una confessione  religiosa,  vilipende
con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano
consacrate al culto, o siano destinate necessariamente  all'esercizio
del  culto,  ovvero  commette  il  fatto  in  occasione  di  funzioni
religiose, compiute in luogo privato da un  ministro  del  culto,  e'
punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. 
 
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino  oggetto  di
culto o siano consacrate al culto o siano  destinate  necessariamente
all'esercizio del culto e'  punito  con  la  reclusione  fino  a  due
anni)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (156) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 14 novembre 1997, n. 329
(in G.U. 1ª s.s. 19/11/1997, n. 47), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice  penale,  nella
parte in cui prevede la pena della reclusione  da  uno  a  tre  anni,
anziche' la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale". 
                              Art. 405. 
 
(Turbamento di funzioni religiose  ((del  culto  di  una  confessione
                            religiosa)) ) 
 
  Chiunque impedisce o turba l'esercizio  di  funzioni,  cerimonie  o
pratiche religiose ((del culto di  una  confessione  religiosa)),  le
quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto  medesimo
o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto  al
pubblico, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Se concorrono fatti di violenza alle  persone  o  di  minaccia,  si
applica la reclusione da uno a tre anni. 
                                                                (185) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (185) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 9 luglio 2002, n. 327 (in
G.U. 1ª s.s.  17/7/2002,  n.  28),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 405 del codice penale,  nella  parte  in
cui, per i fatti  di  turbamento  di  funzioni  religiose  del  culto
cattolico, prevede  pene  piu'  gravi,  anziche'  le  pene  diminuite
stabilite dall'articolo 406 del codice penale per  gli  stessi  fatti
commessi contro gli altri culti". 
                              Art. 406. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 FEBBRAIO 2006, N. 85)) 

CAPO II
Dei delitti contro la pieta’ dei defunti

                              Art. 407. 
 
                      (Violazione di sepolcro) 
 
  Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni. 
                              Art. 408. 
 
                      (Vilipendio delle tombe) 
 
  Chiunque, in cimiteri o in  altri  luoghi  di  sepoltura,  commette
vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose  destinate  al  culto
dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri,  e'  punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
                              Art. 409. 
 
           (Turbamento di un funerale o servizio funebre) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405,  impedisce  o
turba un funerale o un servizio funebre e' punito con  la  reclusione
fino a un anno. 
                              Art. 410. 
 
                      (Vilipendio di cadavere) 
 
  Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle  sue
ceneri e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  Se il colpevole deturpa o mutila il cadavere, o commette, comunque,
su questo atti di  brutalita'  o  di  oscenita',  e'  punito  con  la
reclusione da tre a sei anni. 
                              Art. 411. 
 
        (Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere) 
 
  Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte  di
esso, ovvero ne sottrae o  disperde  le  ceneri,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sette anni. 
 
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri
luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. 
 
  ((Non costituisce reato la dispersione  delle  ceneri  di  cadavere
autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di  espressa
volonta' del defunto. 
 
  La dispersione delle ceneri non  autorizzata  dall'ufficiale  dello
stato civile, o effettuata con modalita' diverse  rispetto  a  quanto
indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due  mesi  a  un
anno e con la  multa  da  lire  cinque  milioni  a  lire  venticinque
milioni)). 
                              Art. 412. 
 
                     (Occultamento di cadavere) 
 
  Chiunque occulta un cadavere,  o  una  parte  di  esso,  ovvero  ne
nasconde le ceneri, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
                              Art. 413. 
 
                    (Uso illegittimo di cadavere) 
 
  Chiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o  una  parte
di esso, a scopi scientifici o  didattici,  in  casi  non  consentiti
dalla legge, e' punito con la reclusione fino a sei  mesi  o  con  la
multa fino a lire cinquemila. 
 
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso su un cadavere,  o  su
una parte di esso, che il colpevole  sappia  essere  stato  da  altri
mutilato, occultato o sottratto. 

TITOLO QUINTO
DEI DELITTI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO

                              Art. 414. 
 
                     (Istigazione a delinquere) 
 
  Chiunque pubblicamente istiga a commettere  uno  o  piu'  reati  e'
punito, per il solo fatto dell'istigazione: 
 
  1° con  la  reclusione  da  uno  a  cinque  anni,  se  trattasi  di
istigazione a commettere delitti; 
 
  2° con la reclusione fino a un anno, ovvero con  la  multa  fino  a
lire   duemila,   se   trattasi   di   istigazione    a    commettere
contravvenzioni. 
 
  Se si tratta di istigazione a commettere uno o piu' delitti e una o
piu' contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°. 
 
  Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche chi  pubblicamente
fa l'apologia di uno o piu' delitti. ((La pena prevista dal  presente
comma nonche' dal primo e dal secondo comma e' aumentata se il  fatto
e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.)) 
 
  Fuori  dei  casi  di  cui  all'articolo  302,  se  l'istigazione  o
l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di  terrorismo
o crimini contro l'umanita' la pena e' aumentata  della  meta'.  ((La
pena e' aumentata fino a due terzi se il fatto e' commesso attraverso
strumenti informatici o telematici.)) 
                                                                 (36) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia  "per  i  reati  previsti  negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415,  507,  508  -
anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale  e  dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti
modifiche hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno
31 gennaio 1966. 
                            Art. 414-bis. 
 
  (( (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia). )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  con
qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di  espressione,  pubblicamente
istiga a commettere, in  danno  di  minorenni,  uno  o  piu'  delitti
previsti dagli articoli  600-bis,  600-ter  e  600-quater,  anche  se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies e' punito  con  la
reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia  di
uno o piu' delitti previsti dal primo comma. 
 
  Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni  o  finalita'
di carattere artistico, letterario, storico o di costume)). 
                              Art. 415. 
 
               (Istigazione a disobbedire alle leggi) 
 
  Chiunque pubblicamente istiga alla  disobbedienza  delle  leggi  di
ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, e' punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni. 
                                                          (36) ((60)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 23 aprile  1974,  n.  108
(in G.U. 1ª s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 del  codice
penale, riguardante l'istigazione all'odio  fra  le  classi  sociali,
nella parte in cui non specifica che  tale  istigazione  deve  essere
attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillita'". 
                              Art. 416. 
 
                    (Associazione per delinquere) 
 
  Quando tre o piu' persone si associano  allo  scopo  di  commettere
piu' delitti, coloro che promuovono o  costituiscono  od  organizzano
l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a
sette anni. 
 
  Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della
reclusione da uno a cinque anni. 
 
  I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 
 
  Se gli associati scorrono in armi le campagne o le  pubbliche  vie,
si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 
 
  La pena e' aumentata se il numero degli associati  e'  di  dieci  o
piu'. 
 
  Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui
agli articoli 600, 601 ((, 601-bis)) e 602, nonche' all'articolo  12,
comma 3-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
((nonche' agli articoli 22, commi 3 e 4, e  22-bis,  comma  1,  della
legge 1° aprile 1999, n. 91,))si applica la reclusione  da  cinque  a
quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro  a  nove
anni nei casi previsti dal secondo comma. 
 
  Se l'associazione  e'  diretta  a  commettere  taluno  dei  delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,  600-quater,  600-quater.1,
600-quinquies, 609-bis, quando il fatto e' commesso in  danno  di  un
minore  di  anni  diciotto,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies,
quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e
609-undecies, si applica la reclusione da quattro  a  otto  anni  nei
casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei  anni  nei
casi previsti dal secondo comma. 
                                                (33) (96) (125) (233) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per il delitto previsto nel  presente  articolo
sono aumentate se il fatto e' commesso da  persona  gia'  sottoposta,
con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 416-bis. 
 
            Associazioni di tipo mafioso anche straniere 
 
  Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu' persone, e' punito con la reclusione  ((da  dieci  a  quindici
anni)). 
 
  Coloro che promuovono, dirigono o organizzano  l'associazione  sono
puniti, per cio' solo, con  la  reclusione  ((da  dodici  a  diciotto
anni)). 
 
  L'associazione e' di tipo mafioso quando coloro che ne fanno  parte
si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo  associativo  e
della condizione di assoggettamento e di omerta' che  ne  deriva  per
commettere delitti, per acquisire in  modo  diretto  o  indiretto  la
gestione  o  comunque  il  controllo  di  attivita'  economiche,   di
concessioni, di autorizzazioni, appalti  e  servizi  pubblici  o  per
realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per altri ovvero al
fine di impedire od ostacolare il libero  esercizio  del  voto  o  di
procurare voti a  se'  o  ad  altri  in  occasione  di  consultazioni
elettorali. 
 
  Se l'associazione e' armata si applica  la  pena  della  reclusione
((da dodici a venti anni)) nei casi previsti dal primo comma  e  ((da
quindici a ventisei anni)) nei casi previsti dal secondo comma. 
 
  L'associazione si considera armata quando i partecipanti  hanno  la
disponibilita',    per    il    conseguimento     della     finalita'
dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o
tenute in luogo di deposito. 
 
  Se le attivita' economiche di cui gli associati intendono  assumere
o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte  con  il
prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite  nei
commi precedenti sono aumentate da un terzo alla meta'. 
 
  Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne
costituiscono l'impiego. PERIODO ABROGATO DALLA L. 19 MARZO 1990,  N.
55. (118) 
 
  Le disposizioni del  presente  articolo  si  applicano  anche  alla
camorra,  alla  'ndrangheta  e  alle  altre  associazioni,   comunque
localmente denominate, anche straniere,  che  valendosi  della  forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti
a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
                                                     (96) (125) (233) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (118) 
  La L. 19 marzo 1990, n. 55 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che
restano tuttavia ferme le decadenze di diritto previste dalla seconda
parte del settimo comma del presente articolo conseguenti a  sentenze
divenute irrevocabili anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
della stessa L. 19 marzo 1990, n. 55. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                           Art. 416-bis.1 
 
((  (Circostanze  aggravanti  e  attenuanti  per  reati  connessi  ad
                        attivita' mafiose).)) 
 
  ((Per i delitti punibili con pena diversa  dall'ergastolo  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al
fine di  agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo
stesso articolo, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo  comma
non possono essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto  a
questa e le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena
risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 
 
  Per i delitti di cui all'articolo 416-bis  e  per  quelli  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni di tipo mafioso, nei
confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli  altri,  si  adopera
per evitare che l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a  conseguenze
ulteriori anche  aiutando  concretamente  l'autorita'  di  polizia  o
l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi  decisivi  per  la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la  cattura  degli
autori dei reati, la pena  dell'ergastolo  e'  sostituita  da  quella
della reclusione da  dodici  a  venti  anni  e  le  altre  pene  sono
diminuite da un terzo alla meta'. 
 
  Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le  disposizioni
di cui al primo e secondo comma.)) 
                            Art. 416-ter. 
 
            (( (Scambio elettorale politico-mafioso). )) 
 
  ((Chiunque accetta, direttamente o  a  mezzo  di  intermediari,  la
promessa di procurare voti da parte  di  soggetti  appartenenti  alle
associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le  modalita'  di
cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione  o
della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra  utilita'
o in cambio della disponibilita' a  soddisfare  gli  interessi  o  le
esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con  la  pena  stabilita
nel primo comma dell'articolo 416-bis. 
 
  La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di
intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. 
 
  Se  colui  che  ha  accettato  la  promessa  di  voti,  a   seguito
dell'accordo di  cui  al  primo  comma,  e'  risultato  eletto  nella
relativa consultazione elettorale, si applica la  pena  prevista  dal
primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'. 
 
  In caso di condanna per  i  reati  di  cui  al  presente  articolo,
consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 417. 
 
                        (Misura di sicurezza) 
 
  Nel caso di condanna ((per i delitti  preveduti  dai  due  articoli
precedenti)), e' sempre ordinata una misura di sicurezza. 
                              Art. 418. 
 
                     (Assistenza agli associati) 
 
  Chiunque,  fuori  dei   casi   di   concorso   nel   reato   o   di
favoreggiamento, da' rifugio o fornisce vitto, ospitalita', mezzi  di
trasporto, strumenti di comunicazione  a  taluna  delle  persone  che
partecipano all'associazione e' punito con la  reclusione  da  due  a
quattro anni. 
 
  La pena e' aumentata se l'assistenza e' prestata continuatamente. 
 
  Non e' punibile chi commette il fatto  in  favore  di  un  prossimo
congiunto. 
                                                              ((281)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (281) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come  modificato  dalla  L.  17
ottobre 2017, n. 161, ha disposto (con l'art. 71, commi 1 e 3) che le
pene stabilite per il delitto previsto  dal  presente  articolo  sono
aumentate da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso  da  persona
sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di  prevenzione
personale durante il periodo previsto di applicazione e  sino  a  tre
anni dal momento in cui ne e'  cessata  l'esecuzione.  Alla  pena  e'
aggiunta una misura di sicurezza detentiva. 
                              Art. 419. 
 
                     (Devastazione e saccheggio) 
 
  Chiunque, fuori dei  casi  preveduti  dall'articolo  285,  commette
fatti di devastazione o di saccheggio e' punito con la reclusione  da
otto a quindici anni. 
 
  La pena e' aumentata  se  il  fatto  e'  commesso  ((nel  corso  di
manifestazioni in luogo pubblico o aperto  al  pubblico  ovvero))  su
armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito. 
                                                            (48) (56) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali: 
  [...] 
  b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a  violenza  o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale"; 
  - (con l'art. 1, comma 2,  lettera  a))  che  e'  inoltre  concessa
amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  ed  f)
del precedente comma,  determinati  da  motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale"; 
  - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
                              Art. 420. 
 
            (Attentato a impianti di pubblica utilita'). 
 
  Chiunque commette un fatto  diretto  a  danneggiare  o  distruggere
impianti  di  pubblica  utilita',  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato, con la  reclusione  da  uno  a  quattro
anni. 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)). 
 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 MARZO 2008, N. 48)). 
                              Art. 421. 
 
                      (Pubblica intimidazione) 
 
  Chiunque  minaccia  di  commettere  delitti  contro   la   pubblica
incolumita', ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da
incutere pubblico timore, e' punito con la reclusione fino a un anno. 

TITOLO SESTO
DEI DELITTI CONTRO L’INCOLUMITA’ PUBBLICA
CAPO I
Dei delitti di comune pericolo mediante violenza

                              Art. 422. 
 
                              (Strage) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285,  al  fine  di
uccidere,  compie  atti  tali  da  porre  in  pericolo  la   pubblica
incolumita' e' punito, se dal fatto deriva la morte di piu'  persone,
con la morte. (5) 
 
  Se  e'  cagionata  la  morte  di  una  sola  persona,  si   applica
l'ergastolo.  In  ogni  altro  caso  si  applica  la  reclusione  non
inferiore a quindici anni. 
                                                                ((7)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 423. 
 
                             (Incendio) 
 
  Chiunque cagiona un incendio e' punito con la reclusione da  tre  a
sette anni. 
 
  La disposizione precedente si applica  anche  nel  caso  d'incendio
della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per  la  incolumita'
pubblica. 
                                                    (7) ((48)) ((56)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.P.R. 22 maggio 1970, n. 283 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che "E' concessa amnistia per
i seguenti reati, se commessi,  anche,  con  finalita'  politiche,  a
causa e in occasione  di  agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti  a  problemi
del lavoro, dell'occupazione, della casa e della sicurezza sociale, e
infine in occasione  ed  a  causa  di  manifestazioni  ed  agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali: 
  [...] 
  b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a  violenza  o
minaccia ad un Corpo amministrativo -; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale"; 
  - (con l'art. 1, comma 2,  lettera  a))  che  e'  inoltre  concessa
amnistia "per i reati di cui alle lettere a), b), c), d),  e)  ed  f)
del precedente comma,  determinati  da  motivi  politici  inerenti  a
questioni  di  minoranze  etniche,  salvo   che   dal   fatto   siano
direttamente  derivate  lesioni  personali  ai  sensi  del  capoverso
dell'art. 583 del codice penale, o la morte ai sensi  degli  articoli
586 e 588 del codice penale"; 
  - (con l'art. 11, comma 1) che l'amnistia ha efficacia per i  reati
commessi fino a tutto il giorno 6 aprile 1970. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 luglio
1971, n. 175 (in G.U. 1ª s.s.  21/07/1971,  n.  184),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  del  D.P.R.  22  maggio
1970, n. 283 (che ha modificato il presente articolo) nella parte  in
cui esclude la rinunzia, con le conseguenze indicate in  motivazione,
all'applicazione dell'amnistia. 
                            Art. 423-bis. 
 
                        (Incendio boschivo). 
 
  Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste  ovvero  su
vivai forestali destinati al  rimboschimento,  propri  o  altrui,  e'
punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
 
  Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena
e' della reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma  sono  aumentate  se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 
 
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso  e  persistente
all'ambiente. 
                                                              ((172)) 
 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che "Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito  il  seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un  incendio
su boschi, selve o foreste ovvero su  vivai  forestali  destinati  al
rimboschimento, propri o altrui,  e'  punito  con  la  reclusione  da
quattro a dieci anni. 
  Se l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena
e' della reclusione da uno a cinque anni. 
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma  sono  aumentate  se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. 
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della
meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso  e  persistente
all'ambiente"." 
  La medesima modifica era stata precedentemente  disposta  dall'art.
1,  comma  1,  del  D.L.  4  agosto  2000,  n.  220,  convertito  con
modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275. 
                              Art. 424. 
 
                (Danneggiamento seguito da incendio) 
 
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,
al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco  a  una
cosa propria o altrui e' punito, se dal fatto sorge il pericolo di un
incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. (172) 
 
  Se segue l'incendio, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
423, ma la pena e' ridotta da un terzo alla meta'. (172) 
 
  Se al fuoco appiccato a  boschi,  selve  e  foreste,  ovvero  vivai
forestali destinati al rimboschimento, segue incendio,  si  applicano
le pene previste dall'articolo 423-bis. 
                                               (7) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "All'articolo 424,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "chiunque" sono inserite le seguenti: ", al  di  fuori  delle
ipotesi previste nell'articolo 423-bis,"." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che "All'articolo 424,
secondo  comma,  del  codice   penale   le   parole:   "dell'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423"." 
  Le  medesime  modifiche  erano   state   precedentemente   disposte
dall'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220,  convertito
con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 425. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena  e'  aumentata
se il fatto e' commesso: ((172)) 
 
  1° su edifici pubblici o destinati a uso  pubblico,  su  monumenti,
cimiteri e loro dipendenze; 
 
  2° su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su  impianti
industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, o su acquedotti
o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque; 
 
  3° su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili; 
 
  4° su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali
o altri depositi di merci o derrate,  o  su  ammassi  o  depositi  di
materie esplodenti, infiammabili o combustibili; 
 
  5° NUMERO ABROGATO DAL D.L. 4 AGOSTO 2000, N. 220,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 OTTOBRE 2000, N. 275. ((172)) 
                                                                  (7) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 5)
che "All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due
articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli  articoli
423 e 424"." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 6) che "All'articolo  425
del codice penale, il numero 5) e' abrogato". 
  Le  medesime  modifiche  erano   state   precedentemente   disposte
dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.L. 4 agosto 2000, n. 220,  convertito
con modificazioni dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275. 
                              Art. 426. 
 
                   (Inondazione, frana o valanga) 
 
  Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero  la  caduta  di
una valanga, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 427. 
 
      (Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga) 
 
  Chiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in  parte  inservibili
chiuse, sbarramenti, argini,  dighe  o  altre  opere  destinate  alla
difesa contro acque, valanghe o frane, ovvero alla  raccolta  o  alla
condotta delle acque, al solo scopo di danneggiamento, e' punito,  se
dal fatto deriva il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero
della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Se il disastro si verifica, la pena e' della reclusione  da  tre  a
dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 428. 
 
            (Naufragio, sommersione o disastro aviatorio) 
 
  Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di  un
altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di  altrui
proprietari, e' punito con la reclusione da cinque a dodici anni. 
 
  La pena e' della reclusione da cinque a quindici anni se  il  fatto
e' commesso distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne  o
altri  segnali,  ovvero  adoperando  falsi  segnali  o  altri   mezzi
fraudolenti. 
 
  Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi cagiona
il naufragio o la sommersione di una nave  o  di  un  altro  edificio
natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprieta', se dal
fatto deriva pericolo per la incolumita' pubblica. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 429. 
 
                (Danneggiamento seguito da naufragio) 
 
  Chiunque, al solo  scopo  di  danneggiare  una  nave,  un  edificio
natante o un aeromobile, ovvero  un  apparecchio  prescritto  per  la
sicurezza della navigazione, lo deteriora, ovvero lo rende in tutto o
in parte inservibile, e' punito, se  dal  fatto  deriva  pericolo  di
naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la  reclusione
da uno a cinque anni. 
 
  Se dal fatto deriva il naufragio, la sommersione o il disastro,  la
pena e' della reclusione da tre a dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 430. 
 
                       (Disastro ferroviario) 
 
  Chiunque  cagiona  un  disastro  ferroviario  e'  punito   con   la
reclusione da cinque a quindici anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 431. 
 
    (Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento) 
 
  Chiunque, al solo scopo di danneggiare una  strada  ferrata  ovvero
macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che  servono
all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora
o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, e' punito,  se
dal fatto deriva il pericolo  di  un  disastro  ferroviario,  con  la
reclusione da due a sei anni. 
 
  Se dal fatto deriva il disastro, la pena e' della reclusione da tre
a dieci anni. 
 
  Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate
ordinarie, ogni altra  strada  con  rotaie  metalliche,  sulla  quale
circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricita' o da  un  altro
mezzo di trazione meccanica. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 432. 
 
              (Attentati alla sicurezza dei trasporti) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti,  pone
in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per  acqua
o per aria, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a chi lancia  corpi
contundenti o proiettili contro veicoli  in  movimento,  destinati  a
pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria. 
 
  Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre
a dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 433. 
 
(Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica  e  del
             gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni) 
 
  Chiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere,  degli
apparecchi  o  di  altri  mezzi  destinati  alla  produzione  o  alla
trasmissione di energia elettrica o di gas, per  la  illuminazione  o
per le industrie, e' punito, qualora dal fatto derivi  pericolo  alla
pubblica incolumita', con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  La stessa pena si  applica  a  chi  attenta  alla  sicurezza  delle
pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto
derivi pericolo per la pubblica incolumita'. 
 
  Se dal fatto deriva un disastro, la pena e' della reclusione da tre
a dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                            Art. 433-bis 
 
   (( (Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari). )) 
 
  ((Chiunque attenta  alla  sicurezza  delle  installazioni  nucleari
ovvero  degli  impianti,  dei  luoghi  o  dei  mezzi   adibiti   alla
produzione, alla conservazione o al trasporto di materie nucleari  e'
punito,  qualora  dal  fatto  derivi   pericolo   per   la   pubblica
incolumita', con la reclusione da quattro a otto anni. 
 
  Se dal fatto deriva un disastro, la pena  e'  della  reclusione  da
cinque a venti anni)). 
                              Art. 434. 
 
           (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) 
 
  Chiunque, fuori  dei  casi  preveduti  dagli  articoli  precedenti,
commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione  o
di una parte di essa ovvero un altro disastro e' punito, se dal fatto
deriva pericolo per la pubblica incolumita', con la reclusione da uno
a cinque anni. 
 
  La pena e' della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o  il
disastro avviene. 
                                                                ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 435. 
 
         (Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti) 
 
  Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumita', fabbrica,
acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti,  asfissianti,
accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano  alla
composizione  o  alla  fabbricazione  di  esse,  e'  punito  con   la
reclusione da uno a cinque anni. 
                                          (7) (33) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che la pena stabilita per il delitto previsto nel  presente  articolo
e' aumentata se il fatto e' commesso da persona gia' sottoposta,  con
provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che la  pena  stabilita  per  il  delitto
previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto  e'  commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per  il
delitto previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo  alla
meta' se il fatto e' commesso da persona sottoposta con provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto nel presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 436. 
 
(Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a  pubblica  difesa
                            da infortuni) 
 
  Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione,  di  una
sommersione, di un naufragio, o  di  un  altro  disastro  o  pubblico
infortunio,  sottrae,  occulta   o   rende   inservibili   materiali,
apparecchi o altri mezzi  destinati  all'estinzione  dell'incendio  o
all'opera  di  difesa,  di  salvataggio  o  di  soccorso,  ovvero  in
qualsiasi modo impedisce, od ostacola, che l'incendio sia estinto,  o
che sia prestata opera di difesa o di assistenza, e'  punito  con  la
reclusione da due a sette anni. 
                                                                ((7)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 437. 
 
(Rimozione od  omissione  dolosa  di  cautele  contro  infortuni  sul
                               lavoro) 
 
  Chiunque  omette  di  collocare  impianti,  apparecchi  o   segnali
destinati a prevenire disastri o  infortuni  sul  lavoro,  ovvero  li
rimuove o li danneggia, e' punito con la reclusione  da  sei  mesi  a
cinque anni. 
 
  Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena  e'  della
reclusione da tre a dieci anni. 
                                                                ((7)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 

CAPO II
Dei delitti di comune pericolo mediante frode

                              Art. 438. 
 
                             (Epidemia) 
 
  Chiunque  cagiona  un'epidemia  mediante  la  diffusione  di  germi
patogeni e' punito con l'ergastolo. 
 
  Se dal fatto deriva la morte di piu' persone, si applica la pena di
morte. 
                                                            (1) ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 439. 
 
          (Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari) 
 
  Chiunque avvelena acque  o  sostanze  destinate  all'alimentazione,
prima che siano attinte o distribuite per il consumo, e'  punito  con
la reclusione non inferiore a quindici anni. 
 
  Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo;  e,
nel caso di morte di piu' persone, si applica la pena di morte. 
                                                            (1) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 440. 
 
       (Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari) 
 
  Chiunque  corrompe  o   adultera   acque   o   sostanze   destinate
all'alimentazione, prima che  siano  attinte  o  distribuite  per  il
consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, e' punito con la
reclusione da tre a dieci anni. 
 
  La stessa pena si applica a chi contraffa', in modo pericoloso alla
salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. 
 
  La pena e' aumentata se sono  adulterate  o  contraffatte  sostanze
medicinali. 
                                                            (1) ((5)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio D.L. 11 giugno 1942, n. 584, convertito con  modificazioni
dalla L. 3 dicembre 1942, n. 1549, ha disposto (con l'art.  7,  comma
1) che "Durante lo stato di guerra  per  i  delitti  preveduti  dagli
articoli 438, 439 e 440 del Codice penale si applica in ogni caso  la
pena di morte". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 441. 
 
(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica
                               salute) 
 
  Chiunque adultera o contraffa',  in  modo  pericoloso  alla  salute
pubblica, cose destinate al commercio,  diverse  da  quelle  indicate
nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni o con la multa non inferiore a lire tremila. 
                              Art. 442. 
 
    (Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) 
 
  Chiunque,  senza  essere  concorso  nei  reati  preveduti  dai  tre
articoli precedenti, detiene per il  commercio,  pone  in  commercio,
ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o  cose  che  sono
state da altri avvelenate, corrotte, adulterate  o  contraffatte,  in
modo  pericoloso   alla   salute   pubblica,   soggiace   alle   pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli. 
                              Art. 443. 
 
         (Commercio o somministrazione di medicinali guasti) 
 
  Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o  somministra
medicinali guasti o imperfetti e' punito con  la  reclusione  da  sei
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille. 
                              Art. 444. 
 
              (Commercio di sostanze alimentari nocive) 
 
  Chiunque  detiene  per  il  commercio,  pone  in  commercio  ovvero
distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non
contraffatte ne' adulterate, ma pericolose alla salute  pubblica,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con  la  multa  non
inferiore a lire cinquecento. 
 
  La pena e' diminuita se la qualita' nociva delle sostanze  e'  nota
alla persona che le acquista o le riceve. 
                              Art. 445. 
 
(Somministrazione di medicinali in  modo  pericoloso  per  la  salute
                              pubblica) 
 
  Chiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze
medicinali, le  somministra  in  specie,  qualita'  o  quantita'  non
corrispondente  alle  ordinazioni  mediche,  o  diversa   da   quella
dichiarata o pattuita, e' punito con la reclusione da sei mesi a  due
anni e con la multa da lire mille a diecimila. 
                              Art. 446. 
 
                      (Confisca obbligatoria). 
 
  In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli
439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o  la  lesione
grave o gravissima di una persona, la confisca  delle  cose  indicate
nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria. 
                                                              ((123)) 
 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  La L. 22 dicembre 1975, n. 685, come modificata dalla L. 26  giugno
1990, n. 162, ha disposto (con l'art. 110, comma 1) l'abrogazione del
presente articolo. 
  Tale abrogazione non e' stata riproposta nel testo  dell'art.  136,
comma 1 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 
                              Art. 447. 
 
((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
                         PRESENTE ARTICOLO)) 
                              Art. 448. 
 
                          (Pene accessorie) 
 
  La condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa
la pubblicazione della sentenza. 
 
  ((La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli  439,
440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a  dieci  anni  dalla
professione,  arte,   industria,   commercio   o   mestiere   nonche'
l'interdizione dagli uffici  direttivi  delle  persone  giuridiche  e
delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la
pubblicazione della sentenza su almeno due  quotidiani  a  diffusione
nazionale)). 

CAPO III
Dei delitti colposi di comune pericolo

                              Art. 449. 
 
                     (Delitti colposi di danno) 
 
  Chiunque, al di fuori delle  ipotesi  previste  nel  secondo  comma
dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa  un  incendio,  o  un  altro
disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con  la
reclusione da uno a cinque anni. ((172)) 
 
  La pena e' raddoppiata se si tratta di disastro  ferroviario  o  di
naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone
o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone. 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 353 ha disposto (con l'art. 11, comma 7)
che "All'articolo 449,  primo  comma,  del  codice  penale,  dopo  la
parola: "Chiunque" sono inserite le seguenti: ", al  di  fuori  delle
ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,"." 
  La medesima modifica era stata precedentemente  disposta  dall'art.
1, comma  7,  del  D.L.  4  agosto  2000,  n.  220,  convertito,  con
modificazioni, dalla L. 6 ottobre 2000, n. 275. 
                              Art. 450. 
 
                    (Delitti colposi di pericolo) 
 
  Chiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere  o
persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione,
di un naufragio, o della sommersione  di  una  nave  o  di  un  altro
edificio natante, e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  La reclusione non e'  inferiore  a  un  anno  se  il  colpevole  ha
trasgredito ad una  particolare  ingiunzione  dell'Autorita'  diretta
alla rimozione del pericolo. 
                              Art. 451. 
 
(Omissione colposa di cautele o difese contro  disastri  o  infortuni
                             sul lavoro) 
 
  Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero  rimuove  o  rende
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di  un
incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o  infortuni
sul lavoro, e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa
da lire mille a cinquemila. 
                              Art. 452. 
 
             (Delitti colposi contro la salute pubblica) 
 
  Chiunque commette, per colpa,  alcuno  dei  fatti  preveduti  dagli
articoli 438 e 439 e' punito: 
 
  1° con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali  le
dette disposizioni stabiliscono la pena di morte; ((5)) 
 
  2° con la reclusione da uno a cinque anni, nei  casi  per  i  quali
esse stabiliscono l'ergastolo; 
 
  3° con la reclusione da sei mesi  a  tre  anni,  nel  caso  in  cui
l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. 
 
  Quando sia commesso per colpa  alcuno  dei  fatti  preveduti  dagli
articoli 440, 441, 442, 443, 444 e  445  si  applicano  le  pene  ivi
rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 

((TITOLO VI-BIS
DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE))

                            Art. 452-bis. 
 
                   (( (Inquinamento ambientale).)) 
 
  ((E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la  multa  da
euro  10.000  a  euro  100.000  chiunque  abusivamente  cagiona   una
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o  significative
del suolo o del sottosuolo; 
    2) di un ecosistema, della biodiversita',  anche  agraria,  della
flora o della fauna. 
 
  Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area  naturale  protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata.)) 
                            Art. 452-ter. 
 
(( (Morte o lesioni come  conseguenza  del  delitto  di  inquinamento
                           ambientale).)) 
 
  ((Se da uno dei fatti di cui  all'articolo  452-bis  deriva,  quale
conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale,  ad  eccezione
delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi  a
sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della  reclusione
da tre a otto anni; se ne deriva  una  lesione  gravissima,  la  pena
della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva  la  morte,  la
pena della reclusione da cinque a dieci anni. 
 
  Nel caso di morte di piu' persone,  di  lesioni  di  piu'  persone,
ovvero di morte di una o  piu'  persone  e  lesioni  di  una  o  piu'
persone, si applica la pena che dovrebbe  infliggersi  per  l'ipotesi
piu' grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non
puo' superare gli anni venti.)) 
                          Art. 452-quater. 
 
                     (( (Disastro ambientale).)) 
 
  ((Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque  abusivamente
cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da  cinque
a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 
    1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
    2)  l'alterazione  dell'equilibrio  di  un  ecosistema   la   cui
eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo  con
provvedimenti eccezionali; 
    3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della  rilevanza
del fatto per l'estensione della compromissione o  dei  suoi  effetti
lesivi ovvero  per  il  numero  delle  persone  offese  o  esposte  a
pericolo. 
 
  Quando il disastro e'  prodotto  in  un'area  naturale  protetta  o
sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale,  storico,  artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di  specie  animali  o
vegetali protette, la pena e' aumentata.)) 
                         Art. 452-quinquies. 
 
              (( (Delitti colposi contro l'ambiente).)) 
 
  ((Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater  e'
commesso per colpa, le  pene  previste  dai  medesimi  articoli  sono
diminuite da un terzo a due terzi. 
 
  Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il
pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le  pene
sono ulteriormente diminuite di un terzo.)) 
                          Art. 452-sexies. 
 
  (( (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita').)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro  10.000  a  euro
50.000  chiunque  abusivamente  cede,  acquista,  riceve,  trasporta,
importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o
si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'. 
 
  La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto  deriva  il
pericolo di compromissione o deterioramento: 
    1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o  significative
del suolo o del sottosuolo; 
    2) di un ecosistema, della biodiversita',  anche  agraria,  della
flora o della fauna. 
 
  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita'  delle
persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.)) 
                          Art. 452-septies. 
 
                  (( (Impedimento del controllo).)) 
 
  ((Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando  artificiosamente
lo stato dei luoghi, impedisce,  intralcia  o  elude  l'attivita'  di
vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del  lavoro,
ovvero ne compromette gli esiti, e' punito con la reclusione  da  sei
mesi a tre anni.)) 
                          Art. 452-octies. 
 
                   (( (Circostanze aggravanti).)) 
 
  ((Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in  via
esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei  delitti
previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo  articolo
416 sono aumentate. 
 
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata  a
commettere taluno dei delitti previsti  dal  presente  titolo  ovvero
all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attivita'
economiche, di  concessioni,  di  autorizzazioni,  di  appalti  o  di
servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo
articolo 416-bis sono aumentate. 
 
  Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un  terzo
alla meta' se dell'associazione  fanno  parte  pubblici  ufficiali  o
incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono
servizi in materia ambientale.)) 
                          Art. 452-novies. 
 
                    (( (Aggravante ambientale).)) 
 
  ((Quando un fatto gia' previsto come reato e' commesso  allo  scopo
di eseguire uno o piu' tra i delitti previsti  dal  presente  titolo,
dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  o   da   altra
disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero  se  dalla
commissione del fatto deriva  la  violazione  di  una  o  piu'  norme
previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006  o  da  altra
legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso e'  aumentata  da
un terzo alla meta' e nel secondo caso e' aumentata di un  terzo.  In
ogni caso il reato e' procedibile d'ufficio.)) 
                          Art. 452-decies. 
 
                    (( (Ravvedimento operoso).)) 
 
  ((Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per  il
delitto di  associazione  per  delinquere  di  cui  all'articolo  416
aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonche' per  il  delitto
di cui all'articolo 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, e successive modificazioni, sono diminuite  dalla  meta'  a  due
terzi  nei  confronti  di  colui  che  si  adopera  per  evitare  che
l'attivita' delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero,
prima della dichiarazione  di  apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla  bonifica
e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi,  e  diminuite
da un terzo alla meta' nei confronti di colui che aiuta concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella  ricostruzione
del fatto, nell'individuazione degli autori o  nella  sottrazione  di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
 
  Ove  il  giudice,   su   richiesta   dell'imputato,   prima   della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la
sospensione del procedimento  per  un  tempo  congruo,  comunque  non
superiore a due anni e prorogabile  per  un  periodo  massimo  di  un
ulteriore anno, al fine di consentire le attivita' di  cui  al  comma
precedente in corso di esecuzione, il  corso  della  prescrizione  e'
sospeso.)) 
                         Art. 452-undecies. 
 
                          (( (Confisca).)) 
 
  ((Nel caso di condanna o di applicazione della  pena  su  richiesta
delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale, per i delitti previsti dagli  articoli  452-bis,  452-quater,
452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice,  e'  sempre
ordinata la confisca delle cose che costituiscono il  prodotto  o  il
profitto del reato o che servirono a commettere il reato,  salvo  che
appartengano a persone estranee al reato. 
 
  Quando, a seguito di condanna per  uno  dei  delitti  previsti  dal
presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed  essa  non
sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui
il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona  la
disponibilita' e ne ordina la confisca. 
 
  I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro  eventuali
proventi   sono   messi   nella   disponibilita'    della    pubblica
amministrazione competente e vincolati all'uso per  la  bonifica  dei
luoghi. 
 
  L'istituto della confisca non trova  applicazione  nell'ipotesi  in
cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza
e, ove necessario, alle attivita' di bonifica e di  ripristino  dello
stato dei luoghi.)) 
                         Art. 452-duodecies. 
 
              (( (Ripristino dello stato dei luoghi).)) 
 
  ((Quando pronuncia sentenza  di  condanna  ovvero  di  applicazione
della pena su richiesta delle parti a  norma  dell'articolo  444  del
codice di procedura  penale  per  taluno  dei  delitti  previsti  dal
presente titolo, il giudice ordina il recupero  e,  ove  tecnicamente
possibile,  il  ripristino  dello   stato   dei   luoghi,   ponendone
l'esecuzione  a  carico  del  condannato  e  dei  soggetti   di   cui
all'articolo 197 del presente codice. 
 
  Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente  si
applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte  sesta  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia  di  ripristino
ambientale.)) 
                         Art. 452-terdecies. 
 
                       (( (Omessa bonifica).)) 
 
  ((Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque,
essendovi obbligato per legge,  per  ordine  del  giudice  ovvero  di
un'autorita' pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al
recupero  dello  stato  dei  luoghi  e'  punito  con  la  pena  della
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro
80.000)). 
                       Art. 452-quaterdecies. 
 
  (( (Attivita' organizzate per il traffico illecito di rifiuti).)) 
 
  ((Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto  profitto,  con  piu'
operazioni  e  attraverso  l'allestimento  di   mezzi   e   attivita'
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta,  importa,
o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di  rifiuti  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattivita' si applica  la  pena
della reclusione da tre a otto anni. 
 
  Alla condanna conseguono le pene accessorie di  cui  agli  articoli
28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 
 
  Il giudice, con la sentenza di condanna  o  con  quella  emessa  ai
sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  ordina  il
ripristino  dello  stato  dell'ambiente   e   puo'   subordinare   la
concessione    della    sospensione    condizionale    della     pena
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 
 
  E'  sempre  ordinata  la  confisca  delle  cose  che  servirono   a
commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del
reato, salvo che appartengano a persone  estranee  al  reato.  Quando
essa  non  sia  possibile,  il  giudice  individua  beni  di   valore
equivalente di cui il condannato abbia  anche  indirettamente  o  per
interposta persona la disponibilita' e ne ordina la confisca.)) 

TITOLO SETTIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA
CAPO I
Della falsita’ in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo

                              Art. 453. 
 
(Falsificazione di  monete,  spendita  e  introduzione  nello  Stato,
               previo concerto, di monete falsificate) 
 
  E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa  da
lire cinquemila a trentamila: 
 
  1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere,  aventi  corso
legale nello Stato o fuori; 
 
  2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine,  col  dare  ad
esse l'apparenza di un valore superiore; 
 
  3°  chiunque,  non  essendo   concorso   nella   contraffazione   o
nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con  un
intermediario, introduce nel  territorio  dello  Stato  o  detiene  o
spende o mette  altrimenti  in  circolazione  monete  contraffatte  o
alterate; 
 
  4° chiunque, al  fine  di  metterle  in  circolazione,  acquista  o
comunque  riceve,  da  chi  le   ha   falsificate,   ovvero   da   un
intermediario, monete contraffatte o alterate. 
 
  ((La stessa pena si applica  a  chi,  legalmente  autorizzato  alla
produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli  strumenti  o  dei
materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso
rispetto alle prescrizioni. 
 
  La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e
secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso  legale
e il termine iniziale dello stesso e' determinato.)). 
                                                                (181) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 454. 
 
                       (Alterazione di monete) 
 
  Chiunque  altera  monete  della  qualita'  indicata   nell'articolo
precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero,  rispetto
alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti  indicati
nei numeri 3° e 4° del detto articolo, e' punito con la reclusione da
uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila. 
                                                              ((181)) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 455. 
 
(Spendita e introduzione  nello  Stato,  senza  concerto,  di  monete
                            falsificate) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti  dai  due  articoli  precedenti,
introduce nel territorio  dello  Stato,  acquista  o  detiene  monete
contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,  ovvero
le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace  alle  pene
stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla meta'. 
                                                              ((181)) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 456. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono  aumentate  se  dai
fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta  o
dei titoli di Stato, o ne  e'  compromesso  il  credito  nei  mercati
interni o esteri. 
                                                              ((181)) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 457. 
 
       (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede) 
 
  Chiunque  spende,  o  mette  altrimenti  in   circolazione   monete
contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, e' punito con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila. 
                                                              ((181)) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 458. 
 
     (Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete) 
 
  Agli effetti della legge penale, sono  parificate  alle  monete  le
carte di pubblico credito. 
 
  Per carte di pubblico credito s'intendono, oltre quelle  che  hanno
corso legale come moneta, le carte e cedole al portatore  emesse  dai
Governi, e tutte le altre aventi corso legale emesse  da  istituti  a
cio' autorizzati. 
                              Art. 459. 
 
(Falsificazione  di  valori  di  bollo,  introduzione  nello   Stato,
acquisto, detenzione o messa  in  circolazione  di  valori  di  bollo
                            falsificati) 
 
  Le diposizioni degli articoli 453, 455 e  457  si  applicano  anche
alla  contraffazione  o  alterazione  di  valori  di  bollo  e   alla
introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e
messa in circolazione di valori di bollo  contraffatti;  ma  le  pene
sono ridotte di un terzo. 
 
  Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la
carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli  altri  valori
equiparati a questi da leggi speciali. 
                                                              ((181)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 460. 
 
(Contraffazione di carta filigranata in uso per la  fabbricazione  di
           carte di pubblico credito o di valori di bollo) 
 
  Chiunque contraffa' la carta filigranata  che  si  adopera  per  la
fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di  bollo,
ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, e' punito,
se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da
due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila. 
                                                              ((181)) 
 
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AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 461. 
 
(Fabbricazione o detenzione di filigrane  o  di  strumenti  destinati
alla falsificazione  di  monete,  di  valori  di  bollo  o  di  carta
                            filigranata) 
 
  Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane,  programmi
((e  dati))  informatici   o   strumenti   destinati   ((...))   alla
contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta
filigranata e' punito, se il fatto  non  costituisce  un  piu'  grave
reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da  lire
mille a cinquemila. 
 
  La stessa pena si applica se le condotte previste dal  primo  comma
hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta  destinati
ad   assicurarne   la   protezione   contro   la   contraffazione   o
l'alterazione. 
                                                                (181) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 462. 
 
   (Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto) 
 
  Chiunque contraffa' o altera biglietti di strade ferrate o di altre
pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non  essendo  concorso  nella
contraffazione o nell'alterazione, acquista  o  detiene  al  fine  di
metterli in circolazione, o  mette  in  circolazione  tali  biglietti
contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a un anno e
con la multa da lire cento a duemila. 
                              Art. 463. 
 
                      (Casi di non punibilita') 
 
  Non e' punibile chi, avendo commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti
dagli articoli precedenti, riesce, prima  che  l'Autorita'  ne  abbia
notizia,   a   impedire   la   contraffazione,   l'alterazione,    la
fabbricazione o la circolazione delle cose  indicate  negli  articoli
stessi. 
                              Art. 464. 
 
          (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati) 
 
  Chiunque,   non   essendo   concorso   nella    contraffazione    o
nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti  o  alterati
e' punito con la reclusione fino a tre anni e con  la  multa  fino  a
lire cinquemila. 
 
  Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica  la  pena
stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. 
                                                              ((181)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181) 
  Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n.  213,  come  modificato  dal  D.L.  25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni,  dalla  L.  23
novembre 2001, n. 409, ha disposto (con l'art.  52-quater,  comma  3)
che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso  entro
il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo,  salvo
che,  nei  casi  di  falsificazione,  il  colpevole  abbia  posto  in
circolazione le monete o i valori di  bollo  successivamente  a  tale
data. 
                              Art. 465. 
 
  (Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto) 
 
  Chiunque,   non   essendo   concorso   nella    contraffazione    o
nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate  o  di  altre
pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, ((e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila  a  un
milione duecentomila)). 
 
  Se i biglietti sono stati ricevuti in buona fede, si  applica  ((la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da    lire    centomila    a
seicentomila)). 
                              Art. 466. 
 
(Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso
                    degli oggetti cosi' alterati) 
 
  Chiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da  valori  di
bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre  pubbliche  imprese
di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso gia'  fattone,  e'
punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso,  ((con
la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  duecentomila  a  un
milione duecentomila)). 
 
  ((Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi,  senza   essere   concorso
nell'alterazione,  fa  uso  dei  valori  di  bollo  o  dei  biglietti
alterati. Se le cose sono state ricevute in buona fede, si applica la
sanzione   amministrativa   pecuniaria   da    lire    centomila    a
seicentomila.)) 
                                                                 (17) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492 ha disposto (con l'art. 40,  comma
2) che  "Le  pene  stabilite  dall'art.  466  del  Codice  penale  si
applicano anche a chi detiene per lo smercio  ovvero  usa  o  smercia
carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  51,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 agosto 1953. 
                            Art. 466-bis 
 
                          (( (Confisca). )) 
 
  ((Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle
parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  per
uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454,  455,  460  e  461  e'
sempre ordinata  la  confisca  delle  cose  che  servirono  o  furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto,
il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa  non  e'  possibile  dei  beni  di  cui  il
condannato   ha   comunque   la   disponibilita',   per   un   valore
corrispondente al profitto, al prodotto o al  prezzo  del  reato.  Si
applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.)) 

CAPO II
Della falsita’ in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento

                              Art. 467. 
 
(Contraffazione  del  sigillo  dello  Stato   e   uso   del   sigillo
                            contraffatto) 
 
  Chiunque contraffa' il sigillo  dello  Stato,  destinato  a  essere
apposto sugli atti del Governo, ovvero, non  essendo  concorso  nella
contraffazione, fa uso di tale  sigillo  da  altri  contraffatto,  e'
punito con la reclusione da tre a sei anni e con  la  multa  da  lire
mille a ventimila. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 468. 
 
(Contraffazione di altri pubblici sigilli  o  strumenti  destinati  a
pubblica autenticazione o certificazione e  uso  di  tali  sigilli  e
                       strumenti contraffatti) 
 
  Chiunque contraffa' il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico
ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di
tale sigillo contraffatto, e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila. 
 
  La  stessa  pena  si  applica  a  chi  contraffa'  altri  strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione,  ovvero,  senza
essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 469. 
 
(Contraffazione delle  impronte  di  una  pubblica  autenticazione  o
                           certificazione) 
 
  Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli
precedenti, contraffa' le impronte di una pubblica  autenticazione  o
certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa
uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace  alle  pene
rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 470. 
 
(Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica
                  autenticazione o certificazione) 
 
  Chiunque, fuori dei casi di  concorso  nei  reati  preveduti  dagli
articoli precedenti, pone in vendita  o  acquista  cose  sulle  quali
siano le impronte  contraffatte  di  una  pubblica  autenticazione  o
certificazione, soggiace alle pene rispettivamente  stabilite  per  i
detti reati. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 471. 
 
              (Uso abusivo di sigilli e strumenti veri) 
 
  Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli  o  i  veri  strumenti
destinati a pubblica autenticazione o certificazione,  ne  fa  uso  a
danno altrui, o a profitto di se'  o  di  altri,  e'  punito  con  la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 472. 
 
       (Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta) 
 
  Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta
legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  La stessa pena si applica a chi  nell'esercizio  di  una  attivita'
commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure
o pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque
alterati. 
 
  Agli effetti della legge penale, nella denominazione di misure o di
pesi e' compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 473. 
 
(( (Contraffazione, alterazione o uso di marchi  o  segni  distintivi
             ovvero di brevetti, modelli e disegni). )) 
 
  ((Chiunque,  potendo  conoscere  dell'esistenza   del   titolo   di
proprieta'  industriale,  contraffa'  o   altera   marchi   o   segni
distintivi, nazionali  o  esteri,  di  prodotti  industriali,  ovvero
chiunque, senza essere concorso nella contraffazione  o  alterazione,
fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito  con
la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro  2.500  a
euro 25.000. 
 
  Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni  e  della
multa da euro 3.500  a  euro  35.000  chiunque  contraffa'  o  altera
brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri,  ovvero,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa  uso  di
tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. 
 
  I delitti previsti dai  commi  primo  e  secondo  sono  punibili  a
condizione che siano state osservate le norme  delle  leggi  interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                              Art. 474. 
 
(( (Introduzione nello  Stato  e  commercio  di  prodotti  con  segni
                             falsi). )) 
 
  ((Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo  473,
chiunque introduce nel territorio dello  Stato,  al  fine  di  trarne
profitto, prodotti industriali con marchi o altri  segni  distintivi,
nazionali  o  esteri,  contraffatti  o  alterati  e'  punito  con  la
reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a  euro
35.000. 
 
  Fuori dei  casi  di  concorso  nella  contraffazione,  alterazione,
introduzione nel territorio dello  Stato,  chiunque  detiene  per  la
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al  fine
di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
 
  I delitti previsti dai  commi  primo  e  secondo  sono  punibili  a
condizione che siano state osservate le norme  delle  leggi  interne,
dei regolamenti comunitari e delle convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 
                            Art. 474-bis. 
 
                          (( (Confisca). )) 
 
  ((Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 e' sempre ordinata, salvi
i diritti della persona offesa alle restituzioni  e  al  risarcimento
del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate  a
commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il  prodotto,
il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. 
 
  Quando non e' possibile eseguire il provvedimento di cui  al  primo
comma, il giudice ordina la confisca di beni di  cui  il  reo  ha  la
disponibilita' per un valore corrispondente al profitto.  Si  applica
il terzo comma dell'articolo 322-ter. 
 
  Si applicano le  disposizioni  dell'articolo  240,  commi  terzo  e
quarto, se si tratta di cose  che  servirono  o  furono  destinate  a
commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto,  il  prodotto,  il
prezzo o il  profitto,  appartenenti  a  persona  estranea  al  reato
medesimo, qualora questa dimostri  di  non  averne  potuto  prevedere
l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e  di
non essere incorsa in un difetto di vigilanza. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si osservano anche  nel  caso
di applicazione della pena su  richiesta  delle  parti  a  norma  del
titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.)) 
                            Art. 474-ter. 
 
                   (( (Circostanza aggravante). )) 
 
  ((Se, fuori dai casi di cui  all'articolo  416,  i  delitti  puniti
dagli articoli  473  e  474,  primo  comma,  sono  commessi  in  modo
sistematico ovvero attraverso l'allestimento  di  mezzi  e  attivita'
organizzate, la pena e' della reclusione da due a sei  anni  e  della
multa da euro 5.000 a euro 50.000. 
 
  Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e  della  multa
fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474,
secondo comma.)) 
                          Art. 474-quater. 
 
                   (( (Circostanza attenuante). )) 
 
  ((Le pene previste dagli articoli 473 e 474  sono  diminuite  dalla
meta' a due terzi nei confronti del  colpevole  che  si  adopera  per
aiutare  concretamente   l'autorita'   di   polizia   o   l'autorita'
giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui  ai  predetti
articoli 473 e 474, nonche' nella raccolta di elementi  decisivi  per
la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o  la  cattura  dei
concorrenti  negli  stessi,  ovvero  per  la   individuazione   degli
strumenti occorrenti per la commissione dei delitti  medesimi  o  dei
profitti da essi derivanti)). 
                              Art. 475. 
 
                          (Pena accessoria) 
 
  La condanna per alcuno  dei  delitti  preveduti  dai  due  articoli
precedenti importa la pubblicazione della sentenza. 
                                                               ((16)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ha disposto (con l'art. 36,  comma
1) che "Le disposizioni del libro II, titolo VII, capo II, del Codice
penale sono estese alla contraffazione dei contrassegni indicati  nel
presente Testo Unico, all'uso e messa in  vendita  e  detenzione  dei
contrassegni  contraffatti  ed  alla   detenzione   degli   strumenti
destinati alla contraffazione". 

CAPO III
Della falsita’ in atti

                              Art. 476. 
 
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto  vero,  e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a dieci anni. 
                                                               ((91)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera d)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione  agli  articoli
491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o
in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al  portatore".
Ha inoltre disposto (con  l'art.  11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. 
                              Art. 477. 
 
(Falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati  o
                   autorizzazioni amministrative) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
contraffa' o  altera  certificati  o  autorizzazioni  amministrative,
ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire  adempiute
le condizioni richieste per la  loro  validita',  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni. 
                              Art. 478. 
 
(Falsita'  materiale  commessa  dal  pubblico  ufficiale   in   copie
autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di
                                atti) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una  copia
e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di  un  atto
pubblico  o  privato  diversa  dall'originale,  e'  punito   con   la
reclusione da uno a quattro anni. 
 
  Se la falsita' concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede
fino a querela di falso, la reclusione e' da tre a otto anni. 
 
  Se la falsita' e' commessa dal pubblico ufficiale in  un  attestato
sul  contenuto  di  atti,  pubblici  o  privati,  la  pena  e'  della
reclusione da uno a tre anni. 
                              Art. 479. 
 
(Falsita'  ideologica  commessa  dal  pubblico  ufficiale   in   atti
                              pubblici) 
 
  Il  pubblico  ufficiale,  che,  ricevendo  o   formando   un   atto
nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto e'
stato da lui compiuto o e' avvenuto alla sua presenza, o attesta come
da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o  altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque  attesta  falsamente  fatti
dei quali l'atto e' destinato a provare  la  verita',  soggiace  alle
pene stabilite nell'articolo 476. 
                                                               ((86)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". 
                              Art. 480. 
 
(Falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o
                  in autorizzazioni amministrative) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,
attesta falsamente, in certificati o  autorizzazioni  amministrative,
fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la verita',  e'  punito
con la reclusione da tre mesi a due anni. 
                                                               ((86)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". 
                              Art. 481. 
 
(Falsita' ideologica in certificati commessa da persone esercenti  un
                  servizio di pubblica necessita') 
 
  Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense,  o
di un altro servizio di pubblica necessita', attesta  falsamente,  in
un certificato, fatti dei quali l'atto  e'  destinato  a  provare  la
verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire cinquecento a cinquemila. 
 
  Tali pene si applicano congiuntamente se il  fatto  e'  commesso  a
scopo di lucro. 
                                                               ((86)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". 
                              Art. 482. 
 
              (Falsita' materiale commessa dal privato) 
 
  Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli  476,  477  e  478  e'
commesso da  un  privato,  ovvero  da  un  pubblico  ufficiale  fuori
dell'esercizio delle sue funzioni, si  applicano  rispettivamente  le
pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. 
                                                   (94) (97a) ((129)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 483. 
 
     (Falsita' ideologica commessa dal privato in atto pubblico) 
 
  Chiunque attesta falsamente  al  pubblico  ufficiale,  in  un  atto
pubblico, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare  la  verita',
e' punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato  civile,  la
reclusione non puo' essere inferiore a tre mesi. 
                                              (86) (94) (97a) ((129)) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 26 novembre 1980,  n.  776,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 dicembre 1980, n. 874, ha disposto (con l'art. 15-quater,
comma 1) che "Le pene per i reati previsti dagli articoli  479,  480,
481 e  483  del  codice  penale,  commessi  per  conseguire  benefici
disposti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
novembre 1980, sono aumentate fino alla meta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 484. 
 
               (Falsita' in registri e notificazioni) 
 
  Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette
all'ispezione  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza,  o   a   fare
notificazioni  all'Autorita'  stessa  circa  le  proprie   operazioni
industriali, commerciali o professionali, scrive  o  lascia  scrivere
false indicazioni e' punito con la reclusione fino a sei mesi  o  con
la multa fino a lire tremila. 
                                                   (94) (97a) ((129)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 485 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)) 
                              Art. 486 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)) 
                              Art. 487. 
 
        (Falsita' in foglio firmato in bianco. Atto pubblico) 
 
  Il pubblico ufficiale,  che,  abusando  di  un  foglio  firmato  in
bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per
un titolo che importa l'obbligo o la facolta' di riempirlo, vi scrive
o vi fa scrivere un  atto  pubblico  diverso  da  quello  a  cui  era
obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite
negli articoli 479 e 480. 
                              Art. 488. 
 
(( Altre falsita' in foglio firmato in bianco.  Applicabilita'  delle
              disposizioni sulle falsita' materiali )). 
 
  ((Ai casi di falsita' su un foglio firmato  in  bianco  diversi  da
quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle
falsita' materiali in atti pubblici.)) 
                              Art. 489. 
 
                         (Uso di atto falso) 
 
  Chiunque, senza essere concorso nella falsita', fa uso di  un  atto
falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte
di un terzo. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)). 
                                                     (94) (97a) (129) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 490. 
 
       (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) 
 
  ((Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta  un
atto pubblico vero o, al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio
o di recare ad altri un danno,  distrugge,  sopprime  od  occulta  un
testamento olografo, una  cambiale  o  un  altro  titolo  di  credito
trasmissibile   per   girata   o   al   portatore   veri,    soggiace
rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476,  477  e  482,
secondo le distinzioni in essi contenute.)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)). 
                                                     (94) (97a) (129) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 491. 
 
(( Falsita' in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. )) 
 
  ((Se alcuna delle  falsita'  prevedute  dagli  articoli  precedenti
riguarda un testamento olografo,  ovvero  una  cambiale  o  un  altro
titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il  fatto
e' commesso al fine di recare a se' o ad  altri  un  vantaggio  o  di
recare ad altri  un  danno,  si  applicano  le  pene  rispettivamente
stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482. 
  Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita',  soggiace
alla pena stabilita nell'articolo 489  per  l'uso  di  atto  pubblico
falso.)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera d)) che e' concessa amnistia per  il  reato  previsto  dal
presente articolo in relazione agli articoli 476  e  482  del  codice
penale, salvo che il fatto riguardi un testamento olografo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986. 
                            Art. 491-bis. 
 
                    (( Documenti informatici. )) 
 
  ((Se alcuna delle falsita' previste dal presente capo  riguarda  un
documento  informatico  pubblico  avente  efficacia  probatoria,   si
applicano le  disposizioni  del  capo  stesso  concernenti  gli  atti
pubblici.)) 
                              Art. 492. 
 
    (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti) 
 
  Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione  di
atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali
e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano  luogo
degli originali mancanti. 
                                                   (94) (97a) ((129)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525 ha disposto (con l'art.  1,  ultimo
comma) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per
i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 492 del
codice penale, nonche' dall'articolo 2621 del codice  civile,  quando
tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire
od occultare quelli indicati nel primo comma  del  presente  articolo
ovvero per conseguirne il profitto e  siano  riferibili  alla  stessa
pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (97a) 
  Il D.P.R. 22 febbraio 1983, n. 43, nel modificare l'art. 1, comma 5
del D.P.R. 9 agosto 1982, n. 525, ha conseguentemente  disposto  (con
l'art.  2,  comma  3)  che  "E'  altresi'  concessa  amnistia,   alle
condizioni sopra previste, per i  reati  indicati  nel  quinto  comma
dell'art. 1 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  agosto
1982, n. 525, quando tali reati siano  stati  commessi,  fino  al  30
giugno 1982, per eseguire od  occultare  quelli  indicati  nel  primo
comma del presente articolo, ovvero per  conseguirne  il  profitto  e
siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 ha disposto (con l'art.  1,  comma
5) che "E' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate,  per  i
reati, commessi fino al 30 settembre 1991,  previsti  dagli  articoli
482, 483,  484,  485,  489,  490,  492  del  codice  penale,  nonche'
dall'art. 2621 del  codice  civile  quando  tali  reati  siano  stati
commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel  comma  1  del
presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti
alla stessa pendenza o situazione tributaria". 
                              Art. 493. 
 
(Falsita' commesse da pubblici impiegati incaricati  di  un  servizio
                              pubblico) 
 
  Le disposizioni degli articoli precedenti sulle  falsita'  commesse
da pubblici ufficiali si  applicano  altresi'  agli  impiegati  dello
Stato, o di  un  altro  ente  pubblico,  incaricati  di  un  pubblico
servizio, relativamente agli atti che  essi  redigono  nell'esercizio
delle loro attribuzioni. 
                            Art. 493-bis. 
 
              (( Casi di perseguibilita' a querela. )) 
 
  ((I delitti previsti dagli articoli 490 e  491,  quando  concernono
una cambiale o un titolo di credito trasmissibile  per  girata  o  al
portatore, sono punibili a querela della persona offesa. 
  Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui  al
precedente comma riguardano un testamento olografo)). 
                            Art. 493-ter. 
 
(( (Indebito utilizzo e falsificazione  di  carte  di  credito  e  di
                           pagamento.) )) 
 
  ((Chiunque al  fine  di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa  pena  soggiace  chi,  al
fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi  altro  documento  analogo  che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o  alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o  documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati   o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. 
 
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
 
  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al  secondo
comma, nel  corso  delle  operazioni  di  polizia  giudiziaria,  sono
affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta.)) 

CAPO IV
Della falsita’ personale

                              Art. 494. 
 
                      (Sostituzione di persona) 
 
  Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
recare ad altri  un  danno,  induce  taluno  in  errore,  sostituendo
illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o
ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita'  a  cui
la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se  il  fatto  non
costituisce  un  altro  delitto  contro  la  fede  pubblica,  con  la
reclusione fino a un anno. 
                              Art. 495. 
 
(( (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale  sulla
      identita' o su qualita' personali proprie o di altri). )) 
 
  ((Chiunque dichiara o  attesta  falsamente  al  pubblico  ufficiale
l'identita', lo stato o altre qualita' della  propria  o  dell'altrui
persona e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  La reclusione non e' inferiore a due anni: 
    1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 
    2) se la falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio
stato o  sulle  proprie  qualita'  personali  e'  resa  all'autorita'
giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta  ad  indagini,
ovvero se, per effetto  della  falsa  dichiarazione,  nel  casellario
giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome)). 
                            Art. 495-bis. 
 
(( (Falsa dichiarazione o  attestazione  al  certificatore  di  firma
elettronica sull'identita' o  su  qualita'  personali  proprie  o  di
                             altri). )) 
 
  ((Chiunque dichiara o attesta falsamente  al  soggetto  che  presta
servizi di certificazione delle firme elettroniche l'identita'  o  lo
stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e'  punito
con la reclusione fino ad un anno)). 
                            Art. 495-ter. 
 
((  (Fraudolente  alterazioni  per   impedire   l'identificazione   o
              l'accertamento di qualita' personali). )) 
 
  ((Chiunque,   al   fine   di   impedire   la   propria   o   altrui
identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui  corpo  utili
per consentire  l'accertamento  di  identita'  o  di  altre  qualita'
personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni. 
 
  Il fatto e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria)). 
                              Art. 496. 
 
(( (False dichiarazioni  sulla  identita'  o  su  qualita'  personali
                       proprie o di altri). )) 
 
  ((Chiunque, fuori dei  casi  indicati  negli  articoli  precedenti,
interrogato sulla identita', sullo stato o su  altre  qualita'  della
propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico
ufficiale  o  a  persona  incaricata   di   un   pubblico   servizio,
nell'esercizio delle funzioni  o  del  servizio,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni)). 
                              Art. 497. 
 
(Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario  giudiziale  e
                  uso indebito di tali certificati) 
 
  Chiunque  si  procura  con  frode  un  certificato  del  casellario
giudiziale o un altro certificato penale relativo ad  altra  persona,
ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da  quello  per  cui  esso  e'
domandato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
fino a lire cinquemila. 
                            Art. 497-bis. 
 
   Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. 
 
  Chiunque e' trovato in possesso di un documento  falso  valido  per
l'espatrio ((e' punito con la reclusione da due a cinque anni)). 
 
  La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo  alla  meta'
per chi fabbrica o comunque  forma  il  documento  falso,  ovvero  lo
detiene fuori dei casi di uso personale. 
                            Art. 497-ter. 
 
         (( (Possesso di segni distintivi contraffatti). )) 
 
  ((Le  pene  di  cui  all'articolo  497-bis,  si  applicano   anche,
rispettivamente: 
    1)   a   chiunque   illecitamente   detiene   segni   distintivi,
contrassegni o documenti  di  identificazione  in  uso  ai  Corpi  di
polizia, ovvero oggetti o documenti che ne simulano la funzione; 
    2) a chiunque illecitamente fabbrica o comunque forma gli oggetti
e i documenti indicati nel numero precedente, ovvero illecitamente ne
fa uso.)) 
                              Art. 498. 
 
                 (Usurpazione di titoli o di onori) 
 
  ((Chiunque,  fuori  dei  casi   previsti   dall'articolo   497-ter,
abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi)) di un
ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo  o
giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta  una
speciale abilitazione dello Stato,  ovvero  indossa  abusivamente  in
pubblico  l'abito  ecclesiastico,   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  trecentomila   a   un   milione
ottocentomila. 
 
  Alla stessa sanzione  soggiace  chi  si  arroga  dignita'  o  gradi
accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche,
ovvero  qualita'  inerenti  ad  alcuno  degli  uffici,   impieghi   o
professioni, indicati nella disposizione precedente. 
 
  Per le violazioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applica  la
sanzione   amministrativa   accessoria   della   pubblicazione    del
provvedimento che accerta la violazione con  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 36 e non e' ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta
previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

TITOLO OTTAVO
DEI DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA, L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO
CAPO I
Dei delitti contro l’economia pubblica

                              Art. 499. 
 
(Distruzione di materie prime o di prodotti  agricoli  o  industriali
                   ovvero di mezzi di produzione) 
 
  Chiunque,  distruggendo  materie  prime  o  prodotti   agricoli   o
industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un  grave  nocumento
alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di
comune o largo consumo, e' punito con la reclusione da tre  a  dodici
anni e con la multa non inferiore a lire ventimila. 
                              Art. 500. 
 
      (Diffusione di una malattia delle piante o degli animali) 
 
  Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante  o  agli
animali,  pericolosa  all'economia  rurale  o  forestale,  ovvero  al
patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la  reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  Se la diffusione avviene per colpa, la pena e' della multa da  lire
mille a ventimila. 
                              Art. 501. 
 
(( (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi  sul  pubblico  mercato  o
                    nelle borse di commercio). )) 
 
  ((Chiunque, al fine di turbare il  mercato  interno  dei  valori  o
delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare  un  aumento  o
una diminuzione del prezzo delle merci,  ovvero  dei  valori  ammessi
nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico  mercato,  e'  punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno  a  cinquanta
milioni di lire. 
 
  Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o  dei  valori
si verifica, le pene sono aumentate. 
 
  Le pene sono raddoppiate: 
    1) se il fatto e' commesso dal cittadino per  favorire  interessi
stranieri; 
    2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale  o
dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o  largo
consumo. 
 
  Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano  anche
se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o
di titoli pubblici italiani. 
 
  La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici)). 
                            Art. 501-bis. 
 
                (( (Manovre speculative su merci). )) 
 
  ((Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  precedente,  chiunque,
nell'esercizio  di  qualsiasi  attivita'  produttiva  o  commerciale,
compie manovre  speculative  ovvero  occulta,  accaparra  od  incetta
materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima
necessita', in modo atto a determinarne la rarefazione o  il  rincaro
sul mercato interno, e' punito con la reclusione da sei  mesi  a  tre
anni e con la multa da uno a cinquanta milioni di lire. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque,  in  presenza  di  fenomeni  di
rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate  nella
prima parte del presente articolo  e  nell'esercizio  delle  medesime
attivita', ne sottrae  alla  utilizzazione  o  al  consumo  rilevanti
quantita'. 
 
  L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di  flagranza,  anche
gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al  sequestro
delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita'
giudiziaria competente dispone la vendita  coattiva  immediata  delle
merci stesse nelle forme  di  cui  all'articolo  625  del  codice  di
procedura penale. 
 
  La condanna  importa  l'interdizione  dall'esercizio  di  attivita'
commerciali o industriali per le quali  sia  richiesto  uno  speciale
permesso o una speciale abilitazione,  autorizzazione  o  licenza  da
parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza)). 
                              Art. 502. 
 
             (Serrata e sciopero per fini contrattuali) 
 
  Il datore  di  lavoro,  che,  col  solo  scopo  d'imporre  ai  suoi
dipendenti  modificazioni  ai  patti  stabiliti,  o  di   opporsi   a
modificazioni di tali  patti,  ovvero  di  ottenere  o  impedire  una
diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in  tutto  o
in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, e' punito
con la multa non inferiore a lire diecimila.((24a)) 
 
  I lavoratori addetti a stabilimenti,  aziende  o  uffici,  che,  in
numero di tre o piu', abbandonano collettivamente il  lavoro,  ovvero
lo prestano in modo da turbarne la continuita' o la regolarita',  col
solo scopo di imporre ai datori di lavoro  patti  diversi  da  quelli
stabiliti, ovvero  di  opporsi  a  modificazioni  di  tali  patti  o,
comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o
usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.((24a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (24a) 
  La Corte costituzionale con sentenza 28 aprile - 4 maggio 1960,  n.
29  (in  G.U.   1ª   s.s.   07/05/1960,   n.   112)   ha   dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  502,  primo  comma,  del
Codice penale, in riferimento agli artt. 39 e 40  della  Costituzione
e, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  ha
dichiarato altresi'  la  illegittimita'  costituzionale  del  secondo
comma dello stesso art. 502 del Codice penale. 
                              Art. 503. 
 
           (Serrata e sciopero per fini non contrattuali) 
 
  Il  datore  di  lavoro  o  i  lavoratori,  che  per  fine  politico
commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti dall'articolo
precedente, sono puniti con la reclusione fino a un  anno  e  con  la
multa non inferiore a lire diecimila, se si  tratta  d'un  datore  di
lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa  fino
a lire mille, se si tratta di lavoratori. 
                                                               ((63)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 dicembre 1974, n. 290
(in G.U. 1ª s.s. 03/01/1975, n. 3),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo  "nella  parte  in  cui  punisce
anche  lo  sciopero  politico  che  non  sia  diretto  a   sovvertire
l'ordinamento costituzionale  ovvero  ad  impedire  o  ostacolare  il
libero esercizio  dei  poteri  legittimi  nei  quali  si  esprime  la
sovranita' popolare". 
                              Art. 504. 
 
   (Coazione alla pubblica Autorita' mediante serrata o sciopero) 
 
  Quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 502 e' commesso con
lo  scopo  di  costringere  l'Autorita'  a  dare  o  ad  omettere  un
provvedimento, ovvero con lo scopo di influire sulle deliberazioni di
essa, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 
                                                               ((98)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (98) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-13 giugno 1983, n. 165  (in
G.U. 1ª s.s. 15/6/1983,  n.  163),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 504 cod. penale nella parte in  cui  punisce
lo sciopero il quale ha lo scopo di costringere l'autorita' a dare  o
ad  omettere  un  provvedimento  o  lo  scopo   di   influire   sulle
deliberazioni di essa, a  meno  che  non  sia  diretto  a  sovvertire
l'ordinamento costituzionale  ovvero  ad  impedire  o  ostacolare  il
libero esercizio  dei  poteri  legittimi  nei  quali  si  esprime  la
sovranita' popolare". 
                              Art. 505. 
 
     (Serrata o sciopero a scopo di solidarieta' o di protesta) 
 
  Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori  dei  casi  indicati
nei due articoli  precedenti,  commettono  uno  dei  fatti  preveduti
dall'articolo 502 soltanto  per  solidarieta'  con  altri  datori  di
lavoro  o  con  altri  lavoratori  ovvero  soltanto   per   protesta,
soggiacciono alle pene ivi stabilite. 
                              Art. 506. 
 
       (Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci) 
 
  Gli esercenti di aziende industriali o commerciali,  i  quali,  non
avendo lavoratori alla loro dipendenza,  in  numero  di  tre  o  piu'
sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei
tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene  ivi  rispettivamente
stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla meta'. 
                                                               ((69)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (69) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 17 luglio  1975,  n.  222
(in G.U. 1ª s.s. 23/07/1975, n. 195), ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "in relazione all'art. 505,  del
codice penale, nella parte in cui punisce la sospensione  del  lavoro
effettuata  per  protesta  dagli   esercenti   di   piccole   aziende
industriali  o  commerciali  che  non  hanno  lavoratori  alla   loro
dipendenza". 
                              Art. 507. 
 
                           (Boicottaggio) 
 
  Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli 502, 503, 504
e 505, mediante propaganda o valendosi della  forza  e  autorita'  di
partiti, leghe o associazioni,  induce  una  o  piu'  persone  a  non
stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie  o  strumenti
necessari al lavoro, ovvero a  non  acquistare  gli  altrui  prodotti
agricoli o industriali, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
 
  Se concorrono fatti di  violenza  o  di  minaccia,  si  applica  la
reclusione da due a sei anni. 
                                                          (36) ((45)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia  "per  i  reati  previsti  negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415,  507,  508  -
anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale  e  dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 17 aprile 1969, n. 84 (in
G.U. 1ª s.s. 23/04/1969,  n.  105),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 507 del Codice penale per la parte relativa
all'ipotesi della propaganda e nei limiti di cui alla motivazione". 
                              Art. 508. 
 
(Arbitraria  invasione  e   occupazione   di   aziende   agricole   o
                      industriali. Sabotaggio) 
 
  Chiunque,  col  solo  scopo  d'impedire  o   turbare   il   normale
svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola  o
industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi  o
strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, e' punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire
mille. 
 
  Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni  e  alla  multa
non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca  un
piu' grave reato,  chi  danneggia  gli  edifici  adibiti  ad  azienda
agricola o industriale, ovvero un'altra  delle  cose  indicate  nella
disposizione precedente. 
                                                               ((36)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera d)) che e' concessa amnistia  "per  i  reati  previsti  negli
articoli 330, primo capoverso, 337, 340, 341, 414, 415,  507,  508  -
anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635 del Codice penale  e  dal
decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, se commessi per motivi ed
in occasione di manifestazioni sindacali". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
                              Art. 509. 
 
   ((Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro)) 
 
  Il datore di lavoro o il  lavoratore,  il  quale  non  adempie  gli
obblighi che gli derivano da un contratto collettivo  o  dalle  norme
emanate  dagli  organi  corporativi,  ((e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa da lire duecentomila a lire un milione)). ((142)) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 1994, N. 758)) ((142)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (142) 
  Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758  ha  disposto  (con  l'art.  18,
comma  1)  che  le  presenti  modifiche  "si  applicano  anche   alle
violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  quando  il  procedimento  penale  non  sia  stato
definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili". 
                              Art. 510. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Quando i  fatti  preveduti  dagli  articoli  502  e  seguenti  sono
commessi in tempo di guerra, ovvero hanno determinato  dimostrazioni,
tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli  stessi
sono aumentate. 
                              Art. 511. 
 
            (Pena per i capi, promotori e organizzatori) 
 
  Le pene stabilite per i delitti  preveduti  dagli  articoli  502  e
seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori od organizzatori;  e,
se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, e' aggiunta  la
reclusione da sei mesi a due anni. 
                              Art. 512. 
 
                          (Pena accessoria) 
 
  La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli  502  e
seguenti importa l'interdizione da  ogni  ufficio  sindacale  per  la
durata di anni cinque. 
                            Art. 512-bis. 
 
             (( (Trasferimento fraudolento di valori).)) 
 
  ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di
denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le  disposizioni  di
legge  in  materia  di  misure  di  prevenzione  patrimoniali  o   di
contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno  dei  delitti
di cui agli articoli  648,  648-bis  e  648-ter,  e'  punito  con  la
reclusione da due a sei anni.)) 

CAPO II
Dei delitti contro l’industria e il commercio

                              Art. 513. 
 
          (Turbata liberta' dell'industria o del commercio) 
 
  Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi  fraudolenti  per
impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un  commercio  e'
punito, a querela della persona offesa, se il fatto  non  costituisce
un piu' grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa
da lire mille a diecimila. 
                            Art. 513-bis. 
 
            Illecita concorrenza con minaccia o violenza. 
 
  Chiunque nell'esercizio di un'attivita' commerciale, industriale  o
comunque produttiva,  compie  atti  di  concorrenza  con  violenza  o
minaccia e' punito con la reclusione da due a sei anni. 
 
  La  pena  e'  aumentata  se  gli  atti  di  concorrenza  riguardano
un'attivita' finanziata in tutto o in  parte  ed  in  qualsiasi  modo
dallo Stato o da altri enti pubblici. 
                                                        (125) ((233)) 
----------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1 e 3) che la pena stabilita
per il delitto previsto nel presente  articolo  e'  aumentata  da  un
terzo alla meta' se il fatto e' commesso da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 514. 
 
                (Frodi contro le industrie nazionali) 
 
  Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione,
sui mercati nazionali  o  esteri,  prodotti  industriali,  con  nomi,
marchi  o  segni  distintivi  contraffatti  o  alterati,  cagiona  un
nocumento all'industria nazionale e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila. 
 
  Se per i marchi o segni distintivi sono state  osservate  le  norme
delle leggii interne o delle convenzioni internazionali sulla  tutela
della proprieta' industriale, la pena e' aumentata e non si applicano
le disposizioni degli articoli 473 e 474. 
                              Art. 515. 
 
                (Frode nell'esercizio del commercio) 
 
  Chiunque, nell'esercizio di una attivita'  commerciale,  ovvero  in
uno spaccio aperto al  pubblico,  consegna  all'acquirente  una  cosa
mobile  per  un'altra,  ovvero  una   cosa   mobile,   per   origine,
provenienza, qualita' o quantita', diversa  da  quella  dichiarata  o
pattuita, e' punito, qualora il fatto non costituisca un  piu'  grave
delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire
ventimila. 
 
  Se si tratta di oggetti preziosi, la pena e' della reclusione  fino
a tre anni o della multa non inferiore a lire mille. 
                              Art. 516. 
 
      (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) 
 
  Chiunque pone in vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio  come
genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con  la  reclusione
fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila. 
                              Art. 517. 
 
         (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) 
 
  Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in  circolazione  opere
dell'ingegno  o  prodotti  industriali,  con  nomi,  marchi  o  segni
distintivi  nazionali  o  esteri,  atti  a  indurre  in  inganno   il
compratore sull'origine, provenienza  o  qualita'  dell'opera  o  del
prodotto, e' punito, se il fatto non e' preveduto come reato da altra
disposizione di legge, con la reclusione ((fino a due anni e)) con la
multa fino a ventimila euro. 
                            Art. 517-bis. 
 
                   (( (Circostanza aggravante). )) 
 
  ((Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se
i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande  la  cui
denominazione di origine o geografica  o  le  cui  specificita'  sono
protette dalle norme vigenti. 
 
  Negli stessi casi,  il  giudice,  nel  pronunciare  condanna,  puo'
disporre, se il fatto  e'  di  particolare  gravita'  o  in  caso  di
recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento  o  dell'esercizio
in cui il fatto e' stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un
massimo   di   tre   mesi,   ovvero   la   revoca   della    licenza,
dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento  amministrativo  che
consente lo svolgimento dell'attivita' commerciale nello stabilimento
o nell'esercizio stesso.)) 
                            Art. 517-ter. 
 
(( (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli  di
                     proprieta' industriale). )) 
 
  ((Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474  chiunque,  potendo
conoscere  dell'esistenza  del  titolo  di  proprieta'   industriale,
fabbrica o adopera industrialmente oggetti o  altri  beni  realizzati
usurpando un titolo di proprieta' industriale o in  violazione  dello
stesso e' punito, a querela della persona offesa, con  la  reclusione
fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
 
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  al  fine  di  trarne  profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta  diretta  ai  consumatori  o  mette  comunque  in
circolazione i beni di cui al primo comma. 
 
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
 
  I delitti previsti dai commi primo e secondo sono  punibili  sempre
che  siano  state  osservate  le  norme  delle  leggi  interne,   dei
regolamenti  comunitari  e  delle  convenzioni  internazionali  sulla
tutela della proprieta' intellettuale o industriale.)) 
                          Art. 517-quater. 
 
(( (Contraffazione di  indicazioni  geografiche  o  denominazioni  di
              origine dei prodotti agroalimentari). )) 
 
  ((Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni  geografiche  o
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con  la
reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
 
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  al  fine  di  trarne  profitto,
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in
vendita con offerta  diretta  ai  consumatori  o  mette  comunque  in
circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni  o  denominazioni
contraffatte. 
 
  Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
 
  I delitti previsti dai  commi  primo  e  secondo  sono  punibili  a
condizione che siano state osservate le norme  delle  leggi  interne,
dei regolamenti comunitari  e  delle  convenzioni  internazionali  in
materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
di origine dei prodotti agroalimentari.)) 
                         Art. 517-quinquies. 
 
                   (( (Circostanza attenuante). )) 
 
  ((Le  pene  previste  dagli  articoli  517-ter  e  517-quater  sono
diminuite dalla meta' a due terzi nei confronti del colpevole che  si
adopera  per  aiutare  concretamente   l'autorita'   di   polizia   o
l'autorita' giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti  di  cui
ai predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonche' nella raccolta  di
elementi  decisivi   per   la   ricostruzione   dei   fatti   e   per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti  negli  stessi,  ovvero
per la individuazione degli strumenti occorrenti per  la  commissione
dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti)). 

CAPO III
Disposizione comune ai capi precedenti

                              Art. 518. 
 
                   (Pubblicazione della sentenza) 
 
  La condanna per alcuno dei delitti preveduti  dagli  articoli  501,
514, 515, 516 e 517 importa la pubblicazione della sentenza. 

TITOLO NONO
DEI DELITTI CONTRO LA MORALITA’ PUBBLICA E IL BUON COSTUME
CAPO I
Dei delitti contro la liberta’ sessuale
((CAPO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66))

Codice Penale-art. 519 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 520 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 521 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 522 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 523 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 524 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 525 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 526 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 

CAPO II
Delle offese al pudore e all’onore sessuale

                              Art. 527. 
 
                            (Atti osceni) 
 
  Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,  compie
atti osceni ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 5.000 a euro 30.000)). 
 
  ((Si applica la pena della reclusione da  quattro  mesi  a  quattro
anni e sei mesi.)) se  il  fatto  e'  commesso  all'interno  o  nelle
immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se
da cio' deriva il pericolo che essi vi assistano. 
 
  Se  il  fatto  avviene  per   colpa,   si   applica   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila. 
                              Art. 528. 
 
                 (Pubblicazioni e spettacoli osceni) 
 
  Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione  ovvero  di
esporli  pubblicamente,  fabbrica,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, acquista,  detiene,  esporta,  ovvero  mette  in  circolazione
scritti, disegni, immagini  od  altri  oggetti  osceni  di  qualsiasi
specie, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 50.000)). 
 
  ((Alla stessa  sanzione))  soggiace  chi  fa  commercio,  anche  se
clandestino, degli oggetti indicati  nella  disposizione  precedente,
ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. 
 
  ((Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa  non
inferiore a euro 103)) a chi: 
 
  1° adopera qualsiasi  mezzo  di  pubblicita'  atto  a  favorire  la
circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima  parte
di questo articolo; 
 
  2° da'  pubblici  spettacoli  teatrali  o  cinematografici,  ovvero
audizioni  o  recitazioni  pubbliche,  che   abbiano   carattere   di
oscenita'. 
 
  Nel caso preveduto dal numero 2°, la pena e' aumentata se il  fatto
e' commesso nonostante il divieto dell'Autorita'. 
                              Art. 529. 
 
                  (Atti e oggetti osceni: nozione) 
 
  Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli  atti  e
gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. 
 
  Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza,  salvo
che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in  vendita,
venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto. 
Codice Penale-art. 530 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
                              Art. 531. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 532. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 533. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 534. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 535. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 536. 
 
((ARTICOLO SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 3 DELLA L. 20 FEBBRAIO  1958,  N.
                                75)) 
                              Art. 537. 
 
          (Tratta di donne e di minori commessa all'estero) 
 
  I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche
se commessi da un cittadino in territorio estero. 
                              Art. 538. 
 
                        (Misura di sicurezza) 
 
  Alla condanna per  il  delitto  preveduto  dall'articolo  531  puo'
essere aggiunta una misura  di  sicurezza  detentiva.  La  misura  di
sicurezza detentiva e'  sempre  aggiunta  nei  casi  preveduti  dagli
articoli 532, 533, 534, 535 e 536. 

CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

Codice Penale-art. 539 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
                              Art. 540. 
 
                       (Rapporto di parentela) 
 
  Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela e'
considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o
attenuante o come causa di non punibilita', la filiazione ((fuori del
matrimonio)) e' equiparata alla filiazione ((nel matrimonio)). 
 
  Il rapporto di filiazione ((fuori  del  matrimonio))  e'  stabilito
osservando i limiti di prova indicati dalla legge  civile,  anche  se
per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone. 
Codice Penale-art. 541 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 542 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
Codice Penale-art. 543 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 FEBBRAIO 1996, N. 66)) 
                              Art. 544. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442)) 

((TITOLO IX-BIS
DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI))

                            Art. 544-bis. 
 
                       (Uccisione di animali). 
 
  Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona la morte di  un
animale e' punito con la reclusione ((da quattro mesi a due anni)). 
                            Art. 544-ter. 
 
                    (Maltrattamento di animali). 
 
  Chiunque, per crudelta' o senza necessita', cagiona una lesione  ad
un animale ovvero lo sottopone  a  sevizie  o  a  comportamenti  o  a
fatiche  o  a  lavori  insopportabili  per  le  sue   caratteristiche
ecologiche e' punito con la reclusione ((da tre a diciotto mesi o con
la multa da 5.000 a 30.000 euro)). 
 
  La stessa pena si  applica  a  chiunque  somministra  agli  animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi. 
 
  La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale. 
                          Art. 544-quater. 
 
            (( (Spettacoli o manifestazioni vietati). )) 
 
  ((Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
organizza o  promuove  spettacoli  o  manifestazioni  che  comportino
sevizie o strazio per gli animali e'  punito  con  la  reclusione  da
quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. 
 
  La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti  di  cui  al
primo comma sono commessi in  relazione  all'esercizio  di  scommesse
clandestine o al fine di trarne profitto per se' od altri  ovvero  se
ne deriva la morte dell'animale.)) 
                         Art. 544-quinquies. 
 
            (( (Divieto di combattimenti tra animali). )) 
 
  ((Chiunque   promuove,   organizza   o   dirige   combattimenti   o
competizioni non autorizzate tra  animali  che  possono  metterne  in
pericolo l'integrita' fisica e' punito con la reclusione da uno a tre
anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. 
 
  La pena e' aumentata da un terzo alla meta': 
    1) se  le  predette  attivita'  sono  compiute  in  concorso  con
minorenni o da persone armate; 
    2)  se  le   predette   attivita'   sono   promosse   utilizzando
videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo  contenente  scene  o
immagini dei combattimenti o delle competizioni; 
    3) se  il  colpevole  cura  la  ripresa  o  la  registrazione  in
qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. 
 
  Chiunque, fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando  o
addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche  per  il
tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui  al
primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e  con
la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica  anche  ai
proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei  combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. 
 
  Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di  concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse   sui
combattimenti e sulle competizioni di cui al primo  comma  e'  punito
con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa  da  5.000  a
30.000 euro.)) 
                          Art. 544-sexies. 
 
                 (( (Confisca e pene accessorie). )) 
 
  ((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  544-ter,   544-quater   e
544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che
appartenga a persona estranea al reato. 
 
  E' altresi'  disposta  la  sospensione  da  tre  mesi  a  tre  anni
dell'attivita' di trasporto, di  commercio  o  di  allevamento  degli
animali se la sentenza di condanna o di applicazione  della  pena  su
richiesta e' pronunciata nei confronti  di  chi  svolge  le  predette
attivita'.  In  caso   di   recidiva   e'   disposta   l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime)). 

TITOLO DECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA INTEGRITA’ E LA SANITA’ DELLA STIRPE
((TITOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194))

Codice Penale-art. 545 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 546 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 547 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 548 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 549 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 550 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 551 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 552 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 553 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 554 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 
Codice Penale-art. 555 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194)) 

TITOLO UNDECIMO
DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA
CAPO I
Dei delitti contro il matrimonio

                              Art. 556. 
 
                              (Bigamia) 
 
  Chiunque, essendo legato da matrimonio avente  effetti  civili,  ne
contrae un altro,  pur  avente  effetti  civili,  e'  punito  con  la
reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace  chi,  non
essendo  coniugato,  contrae  matrimonio  con   persona   legata   da
matrimonio avente effetti civili. 
 
  La pena e' aumentata se  il  colpevole  ha  indotto  in  errore  la
persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla  liberta'  dello
stato proprio o di lei. 
 
  Se  il  matrimonio,  contratto  precedentemente  dal   bigamo,   e'
dichiarato nullo, ovvero e' annullato il secondo matrimonio per causa
diversa dalla bigamia, il reato e' estinto, anche rispetto  a  coloro
che sono concorsi nel reato, e, se vi e' stata condanna,  ne  cessano
l'esecuzione e gli effetti penali. 
                              Art. 557. 
 
                      (Prescrizione del reato) 
 
  Il  termine   della   prescrizione   per   il   delitto   preveduto
dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui e' sciolto uno dei
due matrimoni o e' dichiarato nullo il secondo per bigamia. 
                              Art. 558. 
 
             (Induzione al matrimonio mediante inganno) 
 
  Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi
fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di  un  impedimento
che non sia quello derivante da un precedente matrimonio  e'  punito,
se il matrimonio e' annullato a causa dell'impedimento occultato, con
la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da  lire  duemila  a
diecimila. 
                            Art. 558-bis. 
 
           (( (Costrizione o induzione al matrimonio). )) 
 
  ((Chiunque, con  violenza  o  minaccia,  costringe  una  persona  a
contrarre matrimonio o unione civile e' punito con la  reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque,   approfittando   delle
condizioni  di  vulnerabilita'  o  di  inferiorita'  psichica  o   di
necessita' di una  persona,  con  abuso  delle  relazioni  familiari,
domestiche, lavorative o  dell'autorita'  derivante  dall'affidamento
della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza
o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. 
 
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore
di anni diciotto. 
 
  La pena e' da due a sette  anni  di  reclusione  se  i  fatti  sono
commessi in danno di un minore di anni quattordici. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando  il
fatto e' commesso all'estero da cittadino  italiano  o  da  straniero
residente in Italia ovvero  in  danno  di  cittadino  italiano  o  di
straniero residente in Italia)). 
                              Art. 559. 
 
                             (Adulterio) 
 
  La moglie adultera e' punita con la reclusione fino a un anno. (42) 
 
  Con la stessa pena e' punito il correo dell'adultera. (42) 
 
  La pena e' della reclusione fino a due anni nel caso  di  relazione
adulterina. ((46)) 
 
  Il delitto e' punibile a querela del marito. ((46)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 dicembre 1968, n. 126
(in G.U. 1ª s.s. 28/12/1968, n. 329), ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo e del secondo comma del presente articolo. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma terzo  del  Codice
penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 559, comma quarto del  Codice
penale. 
                              Art. 560. 
 
                            (Concubinato) 
 
  Il  marito,  che  tiene  una  concubina  nella  casa  coniugale,  o
notoriamente altrove, e' punito con la reclusione fino  a  due  anni.
((46)) 
 
  La concubina e' punita con la stessa pena. ((46)) 
 
  Il delitto e' punibile a querela della moglie. ((46)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo  del  Codice
penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,  la
illegittimita' costituzionale  dell'articolo  560,  commi  secondo  e
terzo del Codice penale. 
                              Art. 561. 
 
          (Casi di non punibilita'. Circostanza attenuante) 
 
  Nel caso preveduto dall'articolo 559, non  e'  punibile  la  moglie
quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero
abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei. 
 
  Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non e'  punibile  il
coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge,  ovvero  da
questo ingiustamente abbandonato. 
 
  Se il fatto e' commesso dal coniuge legalmente separato  per  colpa
propria o  per  colpa  propria  e  dell'altro  coniuge  o  per  mutuo
consenso, la pena e' diminuita. 
                                                               ((46)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato,  ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  11  marzo   1953,   n.   87,   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 561 del Codice penale. 
                              Art. 562. 
 
                 (Pena accessoria e sanzione civile) 
 
  La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli  556  e
560 importa la perdita dell'autorita' maritale. ((46)) 
 
  Con la sentenza di condanna per  adulterio  o  per  concubinato  il
giudice  puo',  sull'istanza   del   coniuge   offeso,   ordinare   i
provvedimenti  temporanei  di  indole  civile,  che  ritenga  urgenti
nell'interesse del coniuge offeso e della prole. ((46)) 
 
  Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili,  ma  cessano  di
aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna,  divenuta
irrevocabile, non e' presentata dinanzi al giudice civile domanda  di
separazione personale. ((46)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato,  ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  11  marzo   1953,   n.   87,   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 562, primo comma  del  Codice
penale, nella parte relativa alla perdita dell'autorita' maritale per
effetto della condanna per il delitto  di  concubinato,  e  dell'art.
562, commi secondo e terzo del Codice penale. 
                              Art. 563. 
 
                       (Estinzione del reato) 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli 559 e  560  la  remissione  della
querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. 
 
  Estinguono altresi' il reato: 
 
  1° la morte del coniuge offeso; 
 
  2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di  adulterio  o  di
concubinato. 
 
  L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo  e  alla
concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se  vi  e'
stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 
                                                               ((46)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  novembre  -  3  dicembre
1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato,  ai
sensi  dell'art.  27  della  legge  11  marzo   1953,   n.   87,   la
illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale. 

CAPO II
Dei delitti contro la morale famigliare

                              Art. 564. 
 
                              (Incesto) 
 
  Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto
con un discendente o un ascendente, o con un affine in  linea  retta,
ovvero con una sorella o un fratello, e' punito con la reclusione  da
uno a cinque anni. 
 
  La pena e' della  reclusione  da  due  a  otto  anni  nel  caso  di
relazione incestuosa. 
 
  Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se  l'incesto  e'
commesso da persona maggiore di eta' con persona  minore  degli  anni
diciotto, la pena e' aumentata per la persona maggiorenne. 
 
  La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della
((responsabilita' genitoriale)) o della tutela legale. 
                              Art. 565. 
 
(Attentati alla morale famigliare commessi  col  mezzo  della  stampa
                             periodica) 
 
  Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri  scritti  periodici,
nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte
a scopo di pubblicita' sugli stessi  giornali  o  scritti,  espone  o
mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale  famigliare,
e' punito con la multa da lire mille a cinquemila. 

CAPO III
Dei delitti contro lo stato di famiglia

                              Art. 566. 
 
               (Supposizione o soppressione di stato) 
 
  Chiunque fa figurare nei registri dello stato  civile  una  nascita
inesistente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
 
  Alla stessa  pena  soggiace  chi,  mediante  l'occultamento  di  un
neonato, ne sopprime lo stato civile. 
                              Art. 567. 
 
                       (Alterazione di stato) 
 
  Chiunque, mediante la sostituzione di  un  neonato,  ne  altera  lo
stato civile e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. 
 
  Si applica la reclusione da cinque  a  quindici  anni  a  chiunque,
nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di  un
neonato, mediante false certificazioni, false  attestazioni  o  altre
falsita'. ((271)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (271) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre  -  10  novembre
2016, n. 236 (in  G.U.  1ª  s.s.  16/11/2016  n.  46)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma,
"nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione  da  un
minimo di cinque a un massimo di  quindici  anni,  anziche'  la  pena
edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo  di  dieci
anni." 
                              Art. 568. 
 
             ( Occultamento di stato di un ((figlio)) ) 
 
  Chiunque depone o presenta un fanciullo, gia' iscritto nei registri
dello  stato   civile   come   figlio   ((nato   nel   matrimonio   o
riconosciuto)), in un ospizio di trovatelli o in un  altro  luogo  di
beneficenza, occultandone lo stato, e' punito con  la  reclusione  da
uno a cinque anni. 
                              Art. 569. 
 
                          (Pena accessoria) 
 
  La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno  dei  delitti
preveduti da questo capo importa la perdita  della  ((responsabilita'
genitoriale)) o della tutela legale. 
                                                          (237) (244) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (237) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n.  31
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n.  9)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, nella parte in  cui  stabilisce
che, in caso di  condanna  pronunciata  contro  il  genitore  per  il
delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567,  secondo
comma, del codice  penale,  consegua  di  diritto  la  perdita  della
potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni  possibilita'
di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (244) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio  2013,  n.  7
(in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n.  5)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, nella parte in  cui  stabilisce
che, in caso di  condanna  pronunciata  contro  il  genitore  per  il
delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo
comma, del codice  penale,  consegua  di  diritto  la  perdita  della
potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni  possibilita'
di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. 

CAPO IV
Dei delitti contro l’assistenza famigliare

                              Art. 570. 
 
        (Violazione degli obblighi di assistenza famigliare) 
 
  Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque  serbando
una condotta contraria all'ordine o alla morale  delle  famiglie,  si
sottrae agli obblighi di assistenza inerenti  alla  ((responsabilita'
genitoriale)), alla tutela legale, o alla  qualita'  di  coniuge,  e'
punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire  mille
a diecimila. 
 
  Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 
 
  1° malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del
coniuge; 
 
  2° fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di eta' minore,
ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale  non
sia legalmente separato per sua colpa. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della  persona  offesa  salvo  nei
casi previsti dal numero  1  e,  quando  il  reato  e'  commesso  nei
confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. 
 
  Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto  e'
preveduto come piu' grave reato da un'altra disposizione di legge. 
                            Art. 570-bis. 
 
(( (Violazione degli obblighi di  assistenza  familiare  in  caso  di
          separazione o di scioglimento del matrimonio). )) 
 
  ((Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si
sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni  tipologia  di  assegno
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili  o
di nullita' del  matrimonio  ovvero  viola  gli  obblighi  di  natura
economica in materia di separazione  dei  coniugi  e  di  affidamento
condiviso dei figli.)) 
                              Art. 571. 
 
           (Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina) 
 
  Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno  di
una persona sottoposta alla sua  autorita',  o  a  lui  affidata  per
ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero
per l'esercizio di una professione o di un'arte, e'  punito,  se  dal
fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con
la reclusione fino a sei mesi. 
 
  Se dal fatto deriva una lesione personale,  si  applicano  le  pene
stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte a un terzo; se ne  deriva
la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. 
                              Art. 572. 
 
           (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). 
 
  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo   precedente,
maltratta una persona della famiglia o  comunque  convivente,  o  una
persona sottoposta alla sua autorita' o a lui affidata per ragioni di
educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio
di una professione o di un'arte, e' punito con la reclusione ((da tre
a sette anni)). 
 
  ((La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e'  commesso  in
presenza o  in  danno  di  persona  minore,  di  donna  in  stato  di
gravidanza o di  persona  con  disabilita'  come  definita  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  ovvero  se  il
fatto e' commesso con armi)). 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 14  AGOSTO  2013,  N.  93,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 OTTOBRE 2013, N. 119. 
 
  Se dal fatto deriva una lesione  personale  grave,  si  applica  la
reclusione  da  quattro  a  nove  anni;  se  ne  deriva  una  lesione
gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne  deriva  la
morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. 
 
  ((Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti  di  cui
al presente articolo si considera persona offesa dal reato.)) 
                              Art. 573. 
 
               (Sottrazione consensuale di minorenni) 
 
  Chiunque  sottrae  un  minore,  che   abbia   compiuto   gli   anni
quattordici,  col  consenso  di  esso,  al  genitore   esercente   la
((responsabilita' genitoriale)) o al tutore, ovvero lo ritiene contro
la volonta' del medesimo genitore o tutore, e' punito, a  querela  di
questo, con la reclusione fino a due anni. 
 
  La pena  e'  diminuita,  se  il  fatto  e'  commesso  per  fine  di
matrimonio; e' aumentata, se e' commesso per fine di libidine. 
 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 
                                                                 (31) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio  1964,  n.  9
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  la  illegittimita'
costituzionale  dell'art.  573  del  Codice  penale,  in  riferimento
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto  limita  il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'". 
                              Art. 574. 
 
                  (Sottrazione di persone incapaci) 
 
  Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo  di
mente, al genitore esercente la ((responsabilita'  genitoriale)),  al
tutore, o al curatore, o a chi ne abbia la vigilanza o  la  custodia,
ovvero lo ritiene contro la  volonta'  dei  medesimi,  e'  punito,  a
querela del genitore esercente  la  ((responsabilita'  genitoriale)),
del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace, a  querela  delle  stesse  persone,  chi
sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni  quattordici,
senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di  libidine  o
di matrimonio. 
 
  Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544. 
                                                                 (31) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 febbraio  1964,  n.  9
(in G.U. 1ª s.s. 29/02/1964, n. 54), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale  dell'art.  574  del  Codice  penale,  in  riferimento
all'art. 29, secondo comma, della Costituzione, in quanto  limita  il
diritto di querela al genitore esercente la patria potesta'". 
                            Art. 574-bis. 
 
         (Sottrazione e trattenimento di minore all'estero). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque  sottrae
un minore al genitore esercente la ((responsabilita' genitoriale))  o
al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volonta'
del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o  in  parte  allo
stesso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)),  e'  punito
con la reclusione da uno a quattro anni. 
 
  Se il fatto di cui al primo comma e' commesso nei confronti  di  un
minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  Se i fatti di cui al primo e secondo  comma  sono  commessi  da  un
genitore  in  danno  del  figlio  minore,  la  condanna  comporta  la
sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)). 
                            Art. 574-ter. 
 
((  (Costituzione  di  un'unione  civile  agli  effetti  della  legge
                             penale).)) 
 
  ((Agli effetti della legge penale il termine matrimonio si  intende
riferito anche alla costituzione  di  un'unione  civile  tra  persone
dello stesso sesso. 
 
  Quando la legge  penale  considera  la  qualita'  di  coniuge  come
elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un  reato  essa
si intende riferita anche alla parte di un'unione civile tra  persone
dello stesso sesso.)) 

TITOLO DODICESIMO
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA
CAPO I
Dei delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale

                              Art. 575. 
 
                             (Omicidio) 
 
  Chiunque cagiona la morte di un uomo e' punito  con  la  reclusione
non inferiore ad anni ventuno. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dalla L. 13 settembre
1982, n. 646, ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che la  pena  stabilita  per  il  delitto
previsto nel presente articolo e' aumentata se il fatto  e'  commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991,
n. 203, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la pena stabilita per
il delitto previsto nel presente articolo e' aumentata  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 576. 
 
                (Circostanze aggravanti. Ergastolo ) 
 
  Si  applica  la  pena  dell'ergastolo   se   il   fatto   preveduto
dall'articolo precedente e' commesso: 
 
  1° col concorso di taluna delle circostanze indicate nel numero  2°
dell'articolo 61; 
 
  2° contro l'ascendente o il  discendente,  quando  concorre  taluna
delle circostanze indicate nei numeri 1°  e  4°  dell'articolo  61  o
quando e' adoperato un mezzo venefico  o  un  altro  mezzo  insidioso
ovvero quando vi e' premeditazione; 
 
  3° dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla  cattura  o  alla
carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante  la
latitanza; 
 
  4° dall'associato per delinquere, per sottrarsi  all'arresto,  alla
cattura o alla carcerazione; 
 
  5) in occasione della commissione di taluno  dei  delitti  previsti
dagli articoli 572,  ((583-quinquies,))  600-bis,  600-ter,  609-bis,
609-quater e 609-octies; 
 
  5.1) dall'autore del delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  nei
confronti della stessa persona offesa; 
 
  5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria,  ovvero
un ufficiale o agente di pubblica  sicurezza,  nell'atto  o  a  causa
dell'adempimento delle funzioni o del servizio. 
 
  E' latitante, agli effetti della legge penale, chi si  trova  nelle
condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 61. 
                                                                  (5) 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224 ha  disposto  (con
l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per i delitti preveduti nel Codice penale
e' soppressa la pena di morte. 
  Quando nelle disposizioni del detto Codice e' comminata la pena  di
morte, in luogo di questa si applica la pena dell'ergastolo". 
                              Art. 577. 
 
              (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) 
 
  Si  applica  la  pena  dell'ergastolo   se   il   fatto   preveduto
dall'articolo 575 e' commesso: 
 
  1° contro l'ascendente o il  discendente  ((anche  per  effetto  di
adozione  di  minorenne))  o  contro  il  coniuge,  anche  legalmente
separato, contro l'altra  parte  dell'unione  civile  ((o  contro  la
persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso  legata  da
relazione affettiva)); 
 
  2° col mezzo di sostanze  venefiche,  ovvero  con  un  altro  mezzo
insidioso; 
 
  3° con premeditazione; 
 
  4° col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri  1°
e 4° dell'articolo 61. 
 
  La pena e' della reclusione da ventiquattro a trenta  anni,  se  il
fatto  e'  commesso  contro  il  coniuge  divorziato,  l'altra  parte
dell'unione civile, ove cessata, ((la persona legata al colpevole  da
stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate,)) il  fratello
o la sorella, ((l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo
VIII del libro primo  del  codice  civile,))  il  padre  o  la  madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta. 
 
  ((Le circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste  dagli
articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con  le  circostanze
aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo  comma,  non
possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste)). 
                              Art. 578. 
 
 (( (Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale). )) 
 
  ((La madre che cagiona la morte del proprio neonato  immediatamente
dopo il parto, o del feto  durante  il  parto,  quando  il  fatto  e'
determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al
parto, e' punita con la reclusione da quattro a dodici anni. 
 
  A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si  applica
la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi  hanno
agito al solo scopo  di  favorire  la  madre,  la  pena  puo'  essere
diminuita da un terzo a due terzi. 
 
  Non si applicano  le  aggravanti  stabilite  dall'articolo  61  del
codice penale)). 
                              Art. 579. 
 
                     (Omicidio del consenziente) 
 
  Chiunque cagiona la morte di un  uomo,  col  consenso  di  lui,  e'
punito con la reclusione da sei a quindici anni. 
 
  Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. 
 
  Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il  fatto  e'
commesso: 
 
  1° contro una persona minore degli anni diciotto; 
 
  2° contro  una  persona  inferma  di  mente,  o  che  si  trova  in
condizioni di deficienza psichica,  per  un'altra  infermita'  o  per
l'abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti; 
 
  3° contro una persona il  cui  consenso  sia  stato  dal  colpevole
estorto con violenza, minaccia  o  suggestione,  ovvero  carpito  con
inganno. 
                              Art. 580. 
 
                  (Istigazione o aiuto al suicidio) 
 
  Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui  proposito
di suicidio, ovvero ne agevola in  qualsiasi  modo  l'esecuzione,  e'
punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a  dodici
anni. Se il suicidio non avviene, e' punito con la reclusione da  uno
a cinque anni, sempre  che  dal  tentativo  di  suicidio  derivi  una
lesione personale grave o gravissima. 
 
  Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o  aiutata
si trova in  una  delle  condizioni  indicate  nei  numeri  1°  e  2°
dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta e' minore
degli  anni  quattordici  o  comunque  e'   priva   della   capacita'
d'intendere o  di  volere,  si  applicano  le  disposizioni  relative
all'omicidio. 
                                                              ((300)) 
 
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AGGIORNAMENTO (300) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 25  settembre  -  22  novembre
2019, n. 242 (in G.U.  1ª  s.s.  27/11/2019,  n.  48)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  580  del  codice  penale,
nella parte in  cui  non  esclude  la  punibilita'  di  chi,  con  le
modalita' previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 (Norme  in  materia  di  consenso  informato  e  di  disposizioni
anticipate di trattamento) - ovvero, quanto ai fatti  anteriori  alla
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica, con modalita' equivalenti nei sensi di cui in motivazione
-, agevola l'esecuzione del proposito di  suicidio,  autonomamente  e
liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita  da  trattamenti
di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa  intollerabili,  ma
pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli,  sempre
che  tali  condizioni  e  le  modalita'  di  esecuzione  siano  state
verificate  da  una  struttura  pubblica   del   servizio   sanitario
nazionale,  previo  parere  del   comitato   etico   territorialmente
competente". 
                              Art. 581. 
 
                             (Percosse) 
 
  Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia  nel
corpo o nella mente, e' punito, a querela della persona  offesa,  con
la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila. 
 
  Tale disposizione non si  applica  quando  la  legge  considera  la
violenza come elemento costitutivo o come circostanza  aggravante  di
un altro reato. 
                              Art. 582. 
 
                         (Lesione personale) 
 
  Chiunque cagiona ad  alcuno  una  lesione  personale,  dalla  quale
deriva una malattia nel  corpo  o  nella  mente,  e'  punito  con  la
reclusione ((da sei mesi)) a tre anni. 
 
  Se la malattia ha una durata non superiore ai venti  giorni  e  non
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli  articoli
583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima
parte dell'articolo 577, il  delitto  e'  punibile  a  querela  della
persona offesa. 
 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.R. 11 luglio 1959, n. 460 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1, lettera g)) che e' concessa amnistia  "per  il  reato  di  lesioni
personali volontarie lievissime previsto  dall'art.  582,  capoverso,
del Codice penale, aggravato ai sensi  dell'art.  585,  in  relazione
all'art. 577, stesso Codice, se concorre un'attenuante". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.R. 24 gennaio 1963, n. 5 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa  amnistia  "per  il  delitto  di  lesioni
personali  lievissime,  preveduto  dall'articolo  582  capoverso  del
Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione allo
articolo 577 capoverso dello stesso Codice". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che l'amnistia  di  cui
sopra ha efficacia per i reati commessi fino  a  tutto  il  giorno  8
dicembre 1962. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che "E' concessa  amnistia,  salvo  quanto  previsto  dal
presente decreto per i reati in materia tributaria: 
  [...] c) per il delitto di lesioni  personali  lievissime  previsto
dall'art. 582 capoverso del Codice penale, se il  fatto  e'  commesso
contro il coniuge, il fratello o la sorella,  il  padre  o  la  madre
adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
                              Art. 583. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La lesione personale e' grave, e si applica la reclusione da tre  a
sette anni: 
 
  1° se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo  la  vita
della  persona  offesa,  ovvero  una  malattia  o  un'incapacita'  di
attendere alle  ordinarie  occupazioni  per  un  tempo  superiore  ai
quaranta giorni; 
 
  2° se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o  di
un organo; 
 
  3° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. 
 
  La lesione personale e' gravissima, e si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 
 
  1° una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
 
  2° la perdita di un senso; 
 
  3° la perdita di un  arto,  o  una  mutilazione  che  renda  l'arto
inservibile,  ovvero  la  perdita  dell'uso  di  un  organo  o  della
capacita' di procreare, ovvero una  permanente  e  grave  difficolta'
della favella; 
 
  4° ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N. 69)); 
 
  5° NUMERO ABROGATO DALLA L. 22 MAGGIO 1978, N. 194. 
                            Art. 583-bis. 
 
     (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili). 
 
  Chiunque,  in  assenza  di  esigenze  terapeutiche,   cagiona   una
mutilazione  degli  organi  genitali  femminili  e'  punito  con   la
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del  presente  articolo,
si intendono come  pratiche  di  mutilazione  degli  organi  genitali
femminili  la  clitoridectomia,  l'escissione  e  l'infibulazione   e
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. 
 
  Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine  di
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili
diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia
nel corpo o nella mente, e' punito con la reclusione da tre  a  sette
anni. La pena e' diminuita fino a due terzi se la lesione e' di lieve
entita'. 
 
  La pena e' aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo
e al secondo comma sono commesse a danno di un minore  ovvero  se  il
fatto e' commesso per fini di lucro. 
 
  La condanna ovvero l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo  comporta,  qualora  il  fatto  sia
commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 
    1)   la   decadenza   dall'esercizio   della    ((responsabilita'
genitoriale)); 
    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi  ufficio  attinente  alla
tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi'  quando
il fatto e' commesso all'estero da cittadino italiano o da  straniero
residente in Italia, ovvero in  danno  di  cittadino  italiano  o  di
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole e' punito  a
richiesta del Ministro della giustizia. 
                            Art. 583-ter. 
 
                      (( (Pena accessoria). )) 
 
  (( La condanna contro l'esercente  una  professione  sanitaria  per
taluno dei delitti previsti dall'articolo  583-bis  importa  la  pena
accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a  dieci  anni.
Della sentenza di  condanna  e'  data  comunicazione  all'Ordine  dei
medici chirurghi e degli odontoiatri)). 
                          Art. 583-quater. 
 
(( (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico  ufficiale  in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).
                                 )) 
 
  ((Nell'ipotesi  di  lesioni  personali  cagionate  a  un   pubblico
ufficiale  in  servizio  di   ordine   pubblico   in   occasione   di
manifestazioni  sportive,  le  lesioni  gravi  sono  punite  con   la
reclusione da quattro a dieci anni; le  lesioni  gravissime,  con  la
reclusione da otto a sedici anni.)). 
                         Art. 583-quinquies. 
 
((  (Deformazione  dell'aspetto  della   persona   mediante   lesioni
                       permanenti al viso). )) 
 
  ((Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano
la deformazione o lo sfregio permanente del viso  e'  punito  con  la
reclusione da otto a quattordici anni. 
 
  La condanna ovvero l'applicazione della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da
qualsiasi  ufficio   attinente   alla   tutela,   alla   curatela   e
all'amministrazione di sostegno)). 
                              Art. 584. 
 
                    (Omicidio preterintenzionale) 
 
  Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei  delitti  preveduti
dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, e' punito  con
la reclusione da dieci a diciotto anni. 
                              Art. 585. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Nei  casi  previsti  dagli   articoli   582,   583,   583-bis   ((,
583-quinquies)) e 584, la pena e' aumentata da un terzo  alla  meta',
se   concorre   alcuna   delle   circostanze   aggravanti    previste
dall'articolo 576, ed e' aumentata  fino  a  un  terzo,  se  concorre
alcuna  delle  circostanze  aggravanti  previste  dall'articolo  577,
ovvero se il fatto e' commesso con armi  o  con  sostanze  corrosive,
ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite. 
 
  Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono: 
 
  1° quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale e'
l'offesa alla persona; 
 
  2° tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali e' dalla  legge
vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. 
 
  Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti
o accecanti. 
                              Art. 586. 
 
         (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) 
 
  Quando da un fatto prevenuto  come  delitto  doloso  deriva,  quale
conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la  lesione  di  una
persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83,  ma  le  pene
stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate. 
                            Art. 586-bis. 
 
(( (Utilizzo o somministrazione di farmaci o  di  altre  sostanze  al
    fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645 chiunque procura ad altri,  somministra,  assume  o  favorisce
comunque  l'utilizzo  di  farmaci  o  di  sostanze  biologicamente  o
farmacologicamente attive, ricompresi  nelle  classi  previste  dalla
legge, che non siano giustificati da condizioni patologiche  e  siano
idonei  a  modificare  le  condizioni   psicofisiche   o   biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati  dei  controlli
sull'uso di tali farmaci o sostanze. 
 
  La pena di cui al primo  comma  si  applica,  salvo  che  il  fatto
costituisca piu' grave reato,  a  chi  adotta  o  si  sottopone  alle
pratiche mediche ricomprese nelle classi  previste  dalla  legge  non
giustificate da condizioni patologiche  ed  idonee  a  modificare  le
condizioni psicofisiche  o  biologiche  dell'organismo,  al  fine  di
alterare le prestazioni agonistiche degli  atleti  ovvero  dirette  a
modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali pratiche. 
 
  La pena di cui al primo e secondo comma e' aumentata: 
    a) se dal fatto deriva un danno per la salute; 
    b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne; 
    c) se il fatto e' commesso da un componente o  da  un  dipendente
del Comitato olimpico nazionale italiano ovvero  di  una  federazione
sportiva nazionale, di una societa', di un'associazione o di un  ente
riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
 
  Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione  sanitaria,
alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della
professione. 
 
  Nel caso previsto  dal  terzo  comma,  lettera  c),  alla  condanna
consegue  l'interdizione  permanente  dagli  uffici   direttivi   del
Comitato olimpico  nazionale  italiano,  delle  federazioni  sportive
nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione  riconosciuti
dal Comitato olimpico nazionale italiano. 
 
  Con la sentenza di condanna e'  sempre  ordinata  la  confisca  dei
farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre  cose  servite  o
destinate a commettere il reato. 
 
  Chiunque commercia i farmaci e  le  sostanze  farmacologicamente  o
biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate  dalla  legge,
che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche  degli
atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli  sull'uso
di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle  farmacie
aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti
al  pubblico  e  dalle  altre   strutture   che   detengono   farmaci
direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con
la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164  a  euro
77.468.)) 
                              Art. 587. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442)) 
                              Art. 588. 
 
                               (Rissa) 
 
  Chiunque partecipa a una rissa e' punito con la multa fino  a  lire
tremila. 
 
  Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta  lesione  personale,
la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, e'  della
reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la
uccisione, o la lesione personale,  avviene  immediatamente  dopo  la
rissa e in conseguenza di essa. ((119)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma secondo del presente articolo (rissa), sempre che dal fatto non
siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
                              Art. 589. 
 
                         (Omicidio colposo) 
 
  Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
  Se  il  fatto  e'  commesso  con  violazione  delle  norme  per  la
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da
due a sette anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione
per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o  di
un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni)). 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 23 MARZO 2016, N. 41. 
 
  Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di  una  o  piu'
persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica  la  pena  che
dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni  commesse
aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo'  superare  gli  anni
quindici. 
                            Art. 589-bis. 
 
                     (( (Omicidio stradale). )) 
 
  ((Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione  stradale  e'  punito
con la reclusione da due a sette anni. 
 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cagioni  per  colpa  la
morte di una persona, e' punito con la reclusione da  otto  a  dodici
anni. 
 
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a  motore  di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in  stato  di  ebbrezza
alcolica ai  sensi  dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  b),  del
medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni  per  colpa  la
morte di una persona. 
 
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di  una  persona,  e'
punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 
 
  La pena di cui al comma precedente si applica altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per colpa la morte di una persona. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni la morte di piu' persone, ovvero  la  morte  di  una  o  piu'
persone e lesioni a una o  piu'  persone,  si  applica  la  pena  che
dovrebbe infliggersi per la  piu'  grave  delle  violazioni  commesse
aumentata fino al triplo, ma la  pena  non  puo'  superare  gli  anni
diciotto.)) 
                            Art. 589-ter. 
 
      (( (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). )) 
 
  ((Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se  il  conducente  si  da'
alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due  terzi  e  comunque
non puo' essere inferiore a cinque anni)). 
                              Art. 590. 
 
                     (Lesioni personali colpose) 
 
  Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a  tre  mesi  o  con  la  multa  fino  a  lire
duecentomila. 
 
  Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione  da  uno  a  sei
mesi o della multa da lire  ottantamila  a  quattrocentomila;  se  e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa  da
lire duecentomila a ottocentomila. 
 
  Se i fatti di cui al secondo comma  sono  commessi  con  violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un  anno  o  della
multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e'
della reclusione da uno a tre anni. PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L.  23
MARZO 2016, N. 41. 
 
  ((Se i fatti di cui al secondo comma sono  commessi  nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale  e'  richiesta  una  speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per  lesioni
gravi e' della reclusione da sei mesi  a  due  anni  e  la  pena  per
lesioni gravissime e' della reclusione  da  un  anno  e  sei  mesi  a
quattro anni)). 
 
  Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la piu' grave delle  violazioni  commesse,  aumentata
fino al triplo; ma la pena della reclusione  non  puo'  superare  gli
anni cinque. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  nei
casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente  ai  fatti
commessi  con  violazione  delle  norme  per  la  prevenzione   degli
infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano
determinato una malattia professionale. 
                            Art. 590-bis. 
 
        (( (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).)) 
 
  ((Chiunque cagioni per colpa ad altri  una  lesione  personale  con
violazione delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale
e' punito con la reclusione da tre mesi a  un  anno  per  le  lesioni
gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 
 
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in  stato  di
ebbrezza  alcolica  o   di   alterazione   psico-fisica   conseguente
all'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  ai   sensi
rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c),  e  187  del
decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  cagioni  per  colpa  a
taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione  da  tre  a
cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a  sette  anni  per  le
lesioni gravissime. 
 
  Le pene di  cui  al  comma  precedente  si  applicano  altresi'  al
conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis,  comma
1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai  sensi  dell'articolo
186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del
1992,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni  personali   gravi   o
gravissime. 
 
  Salvo quanto previsto dal terzo  comma,  chiunque,  ponendosi  alla
guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e'
punito con la reclusione da un anno e sei mesi  a  tre  anni  per  le
lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. 
 
  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi': 
    1) al conducente di un veicolo a motore  che,  procedendo  in  un
centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio  di  quella
consentita e comunque non inferiore  a  70  km/h,  ovvero  su  strade
extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h  rispetto  a
quella  massima  consentita,  cagioni  per  colpa  a  taluno  lesioni
personali gravi o gravissime; 
    2) al conducente  di  un  veicolo  a  motore  che,  attraversando
un'intersezione con il semaforo disposto al rosso  ovvero  circolando
contromano, cagioni per colpa a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime; 
    3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra
di inversione del senso di marcia in prossimita' o in  corrispondenza
di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso  di  un  altro
mezzo in corrispondenza di un attraversamento  pedonale  o  di  linea
continua, cagioni per  colpa  a  taluno  lesioni  personali  gravi  o
gravissime. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il
fatto e' commesso da persona non munita di patente  di  guida  o  con
patente sospesa o revocata, ovvero nel  caso  in  cui  il  veicolo  a
motore sia di proprieta' dell'autore del fatto  e  tale  veicolo  sia
sprovvisto di assicurazione obbligatoria. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non  sia
esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole,  la
pena e' diminuita fino alla meta'. 
 
  Nelle ipotesi di cui ai commi  precedenti,  qualora  il  conducente
cagioni lesioni a piu' persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe
infliggersi per la piu' grave  delle  violazioni  commesse  aumentata
fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.)) 
                            Art. 590-ter. 
 
  (( (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).)) 
 
  ((Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se  il  conducente  si  da'
alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due  terzi  e  comunque
non puo' essere inferiore a tre anni.)) 
                          Art. 590-quater. 
                  (( (Computo delle circostanze).)) 
 
  ((Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui  agli  articoli
589-bis, secondo, terzo,  quarto,  quinto  e  sesto  comma,  589-ter,
590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter,  le
concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste  dagli
articoli  98  e  114,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a  queste  e  le  diminuzioni  si  operano  sulla
quantita' di pena determinata ai  sensi  delle  predette  circostanze
aggravanti.)) 
                         Art. 590-quinquies. 
 
         (( (Definizione di strade urbane e extraurbane).)) 
 
  ((Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per  strade
extraurbane le strade di cui alle lettere  A,  B  e  C  del  comma  2
dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per
strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D,  E,  F  e
F-bis del medesimo comma 2)). 
                          Art. 590-sexies. 
 
(( (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali  in  ambito
                            sanitario).)) 
 
  ((Se i  fatti  di  cui  agli  articoli  589  e  590  sono  commessi
nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene  ivi
previste salvo quanto disposto dal secondo comma. 
 
  Qualora l'evento  si  sia  verificato  a  causa  di  imperizia,  la
punibilita' e' esclusa  quando  sono  rispettate  le  raccomandazioni
previste dalle linee guida come definite e  pubblicate  ai  sensi  di
legge  ovvero,   in   mancanza   di   queste,   le   buone   pratiche
clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni  previste  dalle
predette linee guida risultino adeguate alle  specificita'  del  caso
concreto)). 
                              Art. 591. 
 
              (Abbandono di persone minori o incapaci) 
 
  Chiunque abbandona  una  persona  minore  degli  anni  quattordici,
ovvero una persona incapace, per malattia di mente o  di  corpo,  per
vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a  se'  stessa,  e  della
quale abbia la  custodia  o  debba  avere  cura,  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a cinque anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi  abbandona  all'estero  un  cittadino
italiano minore degli anni diciotto, a lui  affidato  nel  territorio
dello Stato per ragioni di lavoro. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a sei anni se dal  fatto  deriva
una lesione personale, ed e' da tre a  otto  anni  se  ne  deriva  la
morte. 
 
  Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso  dal  genitore,  dal
figlio,  dal  tutore  o  dal   coniuge,   ovvero   dall'adottante   o
dall'adottato. 
                              Art. 592. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442)) 
                              Art. 593. 
 
                       (Omissione di soccorso) 
 
  Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli
anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a  se'  stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o  per  altra  causa,
omette di darne immediato avviso all'Autorita'  ((e`  punito  con  la
reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano  che  sia  o
sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo,
omette di prestare  l'assistenza  occorrente  o  di  darne  immediato
avviso all'Autorita'. 
 
  Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale,
la pena e' aumentata; se ne deriva la morte, la pena e' raddoppiata. 

((CAPO I-bis
Dei delitti contro la maternita’))

                            Art. 593-bis. 
 
             (( (Interruzione colposa di gravidanza).)) 
 
  ((Chiunque cagiona a  una  donna  per  colpa  l'interruzione  della
gravidanza e' punito con la  reclusione  da  tre  mesi  a  due  anni.
Chiunque cagiona a una donna per colpa un parto prematuro  e'  punito
con la pena prevista dal primo comma, diminuita fino alla meta'.  Nei
casi previsti dal primo e dal secondo comma, se il fatto e'  commesso
con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro  la  pena  e'
aumentata.)) 
                            Art. 593-ter. 
 
         (( (Interruzione di gravidanza non consensuale).)) 
 
  ((Chiunque  cagiona  l'interruzione  della  gravidanza   senza   il
consenso della donna e' punito con la reclusione da  quattro  a  otto
anni. Si considera come non prestato il consenso estorto con violenza
o minaccia ovvero carpito con l'inganno. 
 
  La stessa pena si applica a chiunque provochi l'interruzione  della
gravidanza con azioni dirette a provocare lesioni alla donna. 
 
  Detta pena e' diminuita fino alla meta' se da tali  lesioni  deriva
l'acceleramento del parto. 
 
  Se dai fatti previsti dal primo e dal secondo comma deriva la morte
della donna si applica la reclusione da otto a  sedici  anni;  se  ne
deriva una lesione personale gravissima si applica la  reclusione  da
sei a dodici anni; se la lesione personale e' grave quest'ultima pena
e' diminuita. 
 
  Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate se  la  donna
e' minore degli anni diciotto.)) 

CAPO II
Dei delitti contro l’onore

                              Art. 594 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)) 
                              Art. 595. 
 
                           (Diffamazione) 
 
  Chiunque,  fuori  dei  casi  indicati   nell'articolo   precedente,
comunicando con piu' persone, offende l'altrui reputazione, e' punito
con la reclusione fino  a  un  anno  o  con  la  multa  fino  a  lire
diecimila. 
 
  Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato,  la
pena e' della reclusione fino a due anni, ovvero della multa  fino  a
lire ventimila. 
 
  Se l'offesa e' recata col mezzo della stampa o con qualsiasi  altro
mezzo di pubblicita', ovvero in  atto  pubblico,  la  pena  e'  della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a  lire
cinquemila. 
 
  Se l'offesa  e'  recata  a  un  Corpo  politico,  amministrativo  o
giudiziario,  o  ad  una  sua  rappresentanza,  o  ad  una  Autorita'
costituita in collegio, le pene sono aumentate. 
                              Art. 596. 
 
                (Esclusione della prova liberatoria) 
 
  Il colpevole ((dal delitto previsto dall'articolo precedente))  non
e' ammesso a provare, a sua discolpa, la verita' o la notorieta'  del
fatto attribuito alla persona offesa. 
 
  Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione  di  un  fatto
determinato, la persona  offesa  e  l'offensore  possono,  d'accordo,
prima che sia  pronunciata  sentenza  irrevocabile,  deferire  ad  un
giuri' d'onore il giudizio sulla verita' del fatto medesimo. 
 
  Quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,
la prova della verita' del fatto medesimo e' pero' sempre ammessa nel
procedimento penale; 
    1) se la persona offesa e' un pubblico ufficiale ed il  fatto  ad
esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; 
    2) se per il fatto attribuito  alla  persona  offesa  e'  tuttora
aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale; 
    3) se il  querelante  domanda  formalmente  che  il  giudizio  si
estenda ad accertare la verita' o  la  falsita'  del  fatto  ad  esso
attribuito. (6) 
 
  Se la verita' del fatto e' provata o se per esso la persona, a  cui
il fatto e' attribuito, e' per esso  condannata  dopo  l'attribuzione
del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non e' punibile,  salvo
che  i  modi  usati  non  rendano  per  se  stessi  ((applicabile  la
disposizione dell'articolo 595, primo comma)). (6) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944,  n.  288  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino
a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale. 
                            Art. 596-bis. 
 
             (( (Diffamazione col mezzo della stampa).)) 
 
  ((Se il delitto di diffamazione e' commesso col mezzo della  stampa
le  disposizioni  dell'articolo  precedente  si  applicano  anche  al
direttore  o  vice-direttore   responsabile,   all'editore   e   allo
stampatore, per i reati preveduti negli articoli 57, 57-bis e 58)). 
                              Art. 597. 
 
       (Querela della persona offesa ed estinzione del reato) 
 
  ((Il delitto previsto dall'articolo 595  e'  punibile))  a  querela
della persona offesa. 
 
  Se la persona offesa e l'offensore  hanno  esercitato  la  facolta'
indicata  nel  capoverso  dell'articolo  precedente,  la  querela  si
considera tacitamente rinunciata o rimessa. 
 
  Se la persona offesa muore prima che sia  decorso  il  termine  per
proporre la querela, o se si tratta di  offesa  alla  memoria  di  un
defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e
l'adottato. In tali casi, e altresi' in  quello  in  cui  la  persona
offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta' indicata nel
capoverso dell'articolo  precedente  spetta  ai  prossimi  congiunti,
all'adottante e all'adottato. 
                              Art. 598. 
 
(Offese in scritti e  discorsi  pronunciati  dinanzi  alle  Autorita'
                    giudiziarie o amministrative) 
 
  Non sono punibili le offese contenute negli  scritti  presentati  o
nei discorsi pronunciati dalle parti o  dai  loro  patrocinatori  nei
procedimenti dinanzi  all'Autorita'  giudiziaria,  ovvero  dinanzi  a
un'Autorita' amministrativa, quando le  offese  concernono  l'oggetto
della causa o del ricorso amministrativo. 
 
  Il giudice, pronunciando nella causa, puo', oltre ai  provvedimenti
disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o
in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona  offesa
una somma a  titolo  di  risarcimento  del  danno  non  patrimoniale.
Qualora si tratti  di  scritture  per  le  quali  la  soppressione  o
cancellazione  non  possa  eseguirsi,   e'   fatta   sulle   medesime
annotazione della sentenza. 
                              Art. 599. 
 
                         (( Provocazione. )) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)). 
 
  Non  e'  punibile  chi  ha  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti
((dall'articolo)) 595 nello  stato  d'ira  determinato  da  un  fatto
ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)). 

CAPO III
Dei delitti contro la liberta’ individuale
Sezione 1a
Dei delitti contro la personalita’ individuale

                              Art. 600. 
 
       (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in servitu'). 
 
  Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del
diritto di proprieta' ovvero chiunque riduce o mantiene  una  persona
in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni
lavorative  o  sessuali  ovvero  all'accattonaggio  o  comunque  ((al
compimento di attivita' illecite)) che ne comportino lo  sfruttamento
((ovvero a sottoporsi al prelievo  di  organi)),  e'  punito  con  la
reclusione da otto a venti anni. 
 
  La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione  ha  luogo
quando la condotta e' attuata mediante violenza,  minaccia,  inganno,
abuso  di  autorita'  o  approfittamento  di  una   situazione   ((di
vulnerabilita',))  di  inferiorita'  fisica  o  psichica  o  di   una
situazione di necessita', o mediante la  promessa  o  la  dazione  di
somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorita' sulla persona. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108. 
                                                          (191) (233) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (191) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dalla  L.  11  agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1  e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 600-bis. 
 
                   (( (Prostituzione minorile).)) 
 
  ((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con  la  multa
da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 
    1) recluta o  induce  alla  prostituzione  una  persona  di  eta'
inferiore agli anni diciotto; 
    2)  favorisce,  sfrutta,  gestisce,  organizza  o  controlla   la
prostituzione di una persona di eta' inferiore  agli  anni  diciotto,
ovvero altrimenti ne trae profitto. 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  compie
atti sessuali con un minore di eta' compresa tra i  quattordici  e  i
diciotto anni, in cambio  di  un  corrispettivo  in  denaro  o  altra
utilita', anche solo promessi, e' punito con la reclusione da  uno  a
sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000)). 
                            Art. 600-ter. 
 
                       (Pornografia minorile). 
 
  ((E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con  la  multa
da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 
    1) utilizzando minori di anni  diciotto,  realizza  esibizioni  o
spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 
    2) recluta o induce minori  di  anni  diciotto  a  partecipare  a
esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai  suddetti  spettacoli
trae altrimenti profitto)). 
 
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi  fa   commercio   del   materiale
pornografico di cui al primo comma. 
 
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo  e  al  secondo
comma, con qualsiasi mezzo, anche per via  telematica,  distribuisce,
divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di  cui  al
primo comma, ovvero distribuisce o  divulga  notizie  o  informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento  sessuale  di  minori
degli anni diciotto, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni
e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. 
 
  Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo,  secondo
e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale
pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione  fino
a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. 
 
  Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata
in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia  di  ingente
quantita'. 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque assiste
a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti  minori
di anni diciotto e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la
multa da euro 1.500 a euro 6.000. 
 
  Ai fini di cui al presente articolo  per  pornografia  minorile  si
intende ogni rappresentazione, con  qualunque  mezzo,  di  un  minore
degli anni diciotto coinvolto in attivita' sessuali esplicite,  reali
o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di  un
minore di anni diciotto per scopi sessuali)). 
                          Art. 600-quater. 
 
            (( (Detenzione di materiale pornografico).)) 
 
  ((Chiunque,  al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo
600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale  pornografico
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito  con  la
reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. 
 
  La pena e' aumentata in misura non eccedente i  due  terzi  ove  il
materiale detenuto sia di ingente quantita')). 
                          Art. 600-quater.1 
 
                    (( (Pornografia virtuale).)) 
 
  ((Le disposizioni di cui agli  articoli  600-ter  e  600-quater  si
applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini
virtuali  realizzate  utilizzando  immagini  di  minori  degli   anni
diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. 
 
  Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche
di  elaborazione  grafica  non  associate  in  tutto  o  in  parte  a
situazioni reali, la cui qualita'  di  rappresentazione  fa  apparire
come vere situazioni non reali)). 
                         Art. 600-quinquies. 
 
(( (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
                            minorile).)) 
 
  ((Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione
di  attivita'  di  prostituzione  a  danno  di  minori   o   comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con  la  reclusione  da  sei  a
dodici anni e con la multa da lire trenta  milioni  a  lire  trecento
milioni)). 
                          Art. 600-sexies. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172)) 
                          Art. 600-septies. 
 
                          (( (Confisca).)) 
 
  ((Nel caso di condanna, o di applicazione della pena  su  richiesta
delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per i delitti previsti dalla presente sezione, nonche' dagli articoli
609-bis, quando il fatto e' commesso in danno di un  minore  di  anni
diciotto  o  il  reato  e'  aggravato  dalle   circostanze   di   cui
all'articolo  609-ter,  primo  comma,  numeri  1),   5)   e   5-bis),
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in
danno di un minore di anni diciotto o il  reato  e'  aggravato  dalle
circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e
5-bis), e 609-undecies, e' sempre ordinata,  salvi  i  diritti  della
persona offesa alle restituzioni e  al  risarcimento  dei  danni,  la
confisca dei beni che costituiscono il prodotto,  il  profitto  o  il
prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice  dispone  la
confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono  il
prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di  cui  il  condannato
abbia,  anche   indirettamente   o   per   interposta   persona,   la
disponibilita'. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter)). 
                         Art. 600-septies.1. 
 
                   (( (Circostanza attenuante).)) 
 
  ((La pena per i delitti di cui alla presente sezione  e'  diminuita
da un terzo fino alla meta' nei  confronti  del  concorrente  che  si
adopera  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a
conseguenze ulteriori,  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di
polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta  di  prove  decisive
per l'individuazione o la cattura dei concorrenti. )) 
                         Art. 600-septies.2. 
 
                         (Pene accessorie). 
 
  Alla condanna o all'applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per  i
delitti previsti dalla presente sezione  e  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 414-bis del presente codice conseguono: 
    1) la perdita della ((responsabilita'  genitoriale)),  quando  la
qualita' di genitore e' prevista  quale  circostanza  aggravante  del
reato; 
    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi  ufficio  attinente  alla
tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno; 
    3) la perdita del diritto  agli  alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa; 
    4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;  l'interdizione
dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque  in  seguito  alla
condanna alla reclusione  da  tre  a  cinque  anni,  ferma  restando,
comunque,  l'applicazione  dell'articolo  29,  primo  comma,   quanto
all'interdizione perpetua. 
 
  La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale  per  uno  dei
delitti previsti dalla presente sezione  e  per  il  delitto  di  cui
all'articolo 414-bis del presente codice, quando commessi in danno di
minori, comporta in ogni caso l'interdizione  perpetua  da  qualunque
incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' da ogni ufficio
o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate
abitualmente da minori. 
 
  In ogni  caso  e'  disposta  la  chiusura  degli  esercizi  la  cui
attivita' risulta finalizzata  ai  delitti  previsti  dalla  presente
sezione, nonche'  la  revoca  della  licenza  di  esercizio  o  della
concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive. 
                          Art. 600-octies. 
 
((Impiego    di     minori     nell'accattonaggio.     Organizzazione
                        dell'accattonaggio)) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque si avvale
per mendicare  di  una  persona  minore  degli  anni  quattordici  o,
comunque, non imputabile,  ovvero  permette  che  tale  persona,  ove
sottoposta  alla  sua  autorita'  o  affidata  alla  sua  custodia  o
vigilanza, mendichi, o che altri se  ne  avvalga  per  mendicare,  e'
punito con la reclusione fino a tre anni. 
 
  ((Chiunque  organizzi  l'altrui  accattonaggio,  se  ne  avvalga  o
comunque lo favorisca a fini di profitto e' punito con la  reclusione
da uno a tre anni)). 
                              Art. 601. 
 
                        (Tratta di persone). 
 
  E' punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque  recluta,
introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona, ospita una o piu'
persone che si trovano nelle  condizioni  di  cui  all'articolo  600,
ovvero, realizza le stesse condotte su una o piu'  persone,  mediante
inganno, violenza, minaccia, abuso di autorita' o approfittamento  di
una situazione di vulnerabilita', di inferiorita' fisica, psichica  o
di necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di  altri
vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al fine di indurle
o   costringerle   a   prestazioni   lavorative,   sessuali    ovvero
all'accattonaggio o comunque al compimento di attivita' illecite  che
ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. 
 
  Alla stessa  pena  soggiace  chiunque,  anche  al  di  fuori  delle
modalita' di cui al primo comma, realizza le  condotte  ivi  previste
nei confronti di persona minore di eta'. 
 
  ((La pena per il comandante o l'ufficiale della  nave  nazionale  o
straniera, che commette alcuno dei fatti previsti  dal  primo  o  dal
secondo comma o vi concorre, e' aumentata fino a un terzo. 
 
  Il  componente  dell'equipaggio  di  nave  nazionale  o   straniera
destinata, prima della partenza  o  in  corso  di  navigazione,  alla
tratta e' punito,  ancorche'  non  sia  stato  compiuto  alcun  fatto
previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con
la reclusione da tre a dieci anni.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (191) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dalla  L.  11  agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1  e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 601-bis. 
 
         (Traffico di organi prelevati da persona vivente). 
 
  Chiunque, illecitamente,  commercia,  vende,  acquista  ovvero,  in
qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o  parti
di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da
tre a dodici anni e con la multa da  euro  50.000  ad  euro  300.000.
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)). 
 
  ((Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi  da
vivente al fine di trarne un vantaggio economico  e'  punito  con  la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro  50.000  a  euro
300.000. 
 
  Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi  da  persona
che  esercita  una  professione  sanitaria,  alla  condanna  consegue
l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.)) 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con  la
reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad  euro
300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero  pubblicizza  o
diffonde,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per   via   informatica   o
telematica, annunci finalizzati al traffico  di  organi  o  parti  di
organi di cui al primo comma. 
                              Art. 602. 
 
                (Acquisto e alienazione di schiavi). 
 
  Chiunque, fuori dei casi indicati  nell'articolo  601,  acquista  o
aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui
all'articolo 600 e' punito con la reclusione da otto a venti anni. 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 2 LUGLIO 2010, N. 108. 
                                                        (191) ((233)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (191) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dalla  L.  11  agosto
2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 7, commi 1  e  3)  che  la  pena
stabilita per il delitto previsto nel presente articolo e'  aumentata
da un terzo alla meta' se il fatto e' commesso da persona  sottoposta
con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 602-bis. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 1 OTTOBRE 2012, N. 172)) 
                            Art. 602-ter. 
 
                      (Circostanze aggravanti). 
 
  La pena per i reati previsti dagli  articoli  600,  601  ((primo  e
secondo comma)) e 602 e' aumentata da un terzo alla meta': 
    a) se la persona offesa e' minore degli anni diciotto; 
    b) se i fatti sono diretti allo sfrutta-mento della prostituzione
o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; 
    c)  se  dal  fatto  deriva  un  grave  pericolo  per  la  vita  o
l'integrita' fisica o psichica della persona offesa. 
 
  Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III,  del  presente  libro
sono commessi al fine di realizzare od agevolare  i  delitti  di  cui
agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate  da
un terzo alla meta'. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,  e  600-ter,
la pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto  e'  commesso
con violenza o minaccia. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  e  secondo  comma,
600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena  e'  aumentata  da  un
terzo  alla  meta'  se  il  fatto  e'  commesso  approfittando  della
situazione di necessita' del minore. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo  e  secondo  comma,
600-ter e 600-quinquies, nonche' dagli articoli 600, 601  e  602,  la
pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se il fatto e' commesso in
danno di un minore degli anni sedici. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,  e  600-ter,
nonche', se il fatto e' commesso in danno di  un  minore  degli  anni
diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena e'  aumentata  dalla
meta' ai due terzi se il fatto e'  commesso  da  un  ascendente,  dal
genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o  da
affini entro il secondo  grado,  da  parenti  fino  al  quarto  grado
collaterale, dal tutore o  da  persona  a  cui  il  minore  e'  stato
affidato per ragioni  di  cura,  educazione,  istruzione,  vigilanza,
custodia, lavoro,  ovvero  da  pubblici  ufficiali  o  incaricati  di
pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se
e'  commesso  in  danno  di  un  minore  in  stato  di  infermita'  o
minorazione psichica, naturale o provocata. 
 
  Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma,  e  600-ter,
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, la  pena  e'  aumentata  dalla
meta' ai due terzi se il fatto e' commesso mediante  somministrazione
di  sostanze   alcoliche,   narcotiche,   stupefacenti   o   comunque
pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se
e' commesso nei confronti di tre o piu' persone. 
 
  Nei casi previsti  dagli  articoli  600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-quater.1. e 600-quinquies, la pena e' aumentata. 
    a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
    b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    c) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal  fatto
deriva al minore, a  causa  della  reiterazione  delle  condotte,  un
pregiudizio grave. 
 
  Le pene previste per i  reati  di  cui  al  comma  precedente  sono
aumentate in misura non eccedente i due terzi nei  casi  in  cui  gli
stessi siano compiuti  con  l'utilizzo  di  mezzi  atti  ad  impedire
l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti  di  cui
alla presente sezione, non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 
                          Art. 602-quater. 
 
          (( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).)) 
 
  ((Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi in
danno di un  minore  degli  anni  diciotto,  il  colpevole  non  puo'
invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona  offesa,
salvo che si tratti di ignoranza inevitabile)). 
                              Art. 603. 
 
                              (Plagio) 
 
  Chiunque sottopone una  persona  al  proprio  potere,  in  modo  da
ridurla in totale stato di soggezione, e' punito con la reclusione da
cinque a quindici anni. 
                                                               ((88)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 aprile - 8 giugno 1981,  n.
96  (in  G.U.   1ª   s.s.   10/6/1981,   n.   158),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                            Art. 603-bis. 
 
     (( (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000  euro  per
ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al  lavoro  presso
terzi in condizioni di sfruttamento,  approfittando  dello  stato  di
bisogno dei lavoratori; 
    2)  utilizza,  assume  o  impiega  manodopera,   anche   mediante
l'attivita' di intermediazione di cui al numero  1),  sottoponendo  i
lavoratori a condizioni di sfruttamento  ed  approfittando  del  loro
stato di bisogno. 
 
  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia,  si  applica
la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000  a
2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
 
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice  di  sfruttamento
la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 
    1)  la  reiterata  corresponsione   di   retribuzioni   in   modo
palesemente   difforme   dai   contratti   collettivi   nazionali   o
territoriali   stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali    piu'
rappresentative  a  livello  nazionale,  o  comunque   sproporzionato
rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 
    2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale,  all'aspettativa
obbligatoria, alle ferie; 
    3) la  sussistenza  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 
    4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni  di  lavoro,  a
metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
 
  Costituiscono aggravante specifica  e  comportano  l'aumento  della
pena da un terzo alla meta': 
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a
tre; 
    2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in
eta' non lavorativa; 
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i  lavoratori  sfruttati  a
situazioni di grave pericolo,  avuto  riguardo  alle  caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro)). 
                           Art. 603-bis.1 
 
                   (( (Circostanza attenuante).)) 
 
  ((Per  i  delitti  previsti  dall'articolo  603-bis,  la  pena   e'
diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi,  nel  rendere
dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare  che
l'attivita' delittuosa sia portata  a  conseguenze  ulteriori  ovvero
aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita'  giudiziaria
nella raccolta di prove decisive per l'individuazione  o  la  cattura
dei concorrenti o per il  sequestro  delle  somme  o  altre  utilita'
trasferite. 
 
  Nel caso  di  dichiarazioni  false  o  reticenti  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 16-septies del  decreto-legge  15  gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991,
n. 82. 
 
  Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.)) 
                           Art. 603-bis.2 
 
                    (( (Confisca obbligatoria).)) 
 
  ((In caso di condanna o di applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale
per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria,
salvi  i  diritti  della  persona  offesa  alle  restituzioni  e   al
risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono  il  prezzo,
il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona  estranea
al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di  beni
di cui il reo  ha  la  disponibilita',  anche  indirettamente  o  per
interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto,  prezzo
o profitto del reato)). 
                            Art. 603-ter. 
 
                       (( (Pene accessorie).)) 
 
  ((La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente
ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni  lavorative,
e  603-bis,  importa  l'interdizione  dagli  uffici  direttivi  delle
persone giuridiche o delle imprese, nonche' il divieto di  concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura  di  opere,
beni o servizi riguardanti la pubblica  amministrazione,  e  relativi
subcontratti. 
 
  La condanna per i delitti di cui al primo  comma  importa  altresi'
l'esclusione  per  un  periodo   di   due   anni   da   agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o  di  altri
enti pubblici, nonche' dell'Unione europea, relativi  al  settore  di
attivita' in cui ha avuto luogo lo sfruttamento. 
 
  L'esclusione di cui al secondo comma e'  aumentata  a  cinque  anni
quando il fatto e' commesso da soggetto al quale sia stata  applicata
la recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e  3)
)). 
                              Art. 604. 
 
                    (Fatto commesso all'estero). 
 
  Le disposizioni di questa sezione, nonche'  quelle  previste  dagli
articoli 609-bis, 609-ter, 609- quater ((, 609-quinquies,  609-octies
e 609-undecies)), si applicano altresi quando il  fatto  e'  commesso
all'estero da  cittadino  italiano,  ovvero  in  danno  di  cittadino
italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino  italiano.
In quest'ultima ipotesi lo straniero e' punibile quando si tratta  di
delitto per il  quale  e'  prevista  la  pena  della  reclusione  non
inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi  e'  stata  richiesta
del Ministro di grazia e giustizia. 

((Sezione I-bis
Dei delitti contro l’eguaglianza))

                            Art. 604-bis. 
 
((  (Propaganda  e   istigazione   a   delinquere   per   motivi   di
           discriminazione razziale etnica e religiosa).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito: 
    a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o  con  la  multa
fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate  sulla  superiorita'  o
sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a  commettere  o  commette
atti di discriminazione per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali  o
religiosi; 
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di  provocazione
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
 
  E' vietata ogni organizzazione, associazione,  movimento  o  gruppo
avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione  o  alla
violenza per motivi razziali,  etnici,  nazionali  o  religiosi.  Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni. 
 
  Si applica la pena della  reclusione  da  due  a  sei  anni  se  la
propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che
derivi concreto pericolo di diffusione, si  fondano  in  tutto  o  in
parte  sulla  negazione,  sulla  minimizzazione  in  modo   grave   o
sull'apologia della Shoah o dei crimini  di  genocidio,  dei  crimini
contro l'umanita' e  dei  crimini  di  guerra,  come  definiti  dagli
articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.)) 
                            Art. 604-ter. 
 
                   (( (Circostanza aggravante).)) 
 
  ((Per i reati punibili con pena diversa  da  quella  dell'ergastolo
commessi  per  finalita'  di  discriminazione  o  di   odio   etnico,
nazionale,  razziale  o  religioso,  ovvero  al  fine  di   agevolare
l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o  gruppi  che
hanno tra i loro scopi le medesime finalita'  la  pena  e'  aumentata
fino alla meta'. 
 
  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma,  non  possono
essere ritenute equivalenti o  prevalenti  rispetto  a  questa  e  le
diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'  di  pena  risultante
dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.)) 

Sezione 2a
Dei delitti contro la liberta’ personale

                              Art. 605. 
 
                       (Sequestro di persona) 
 
  Chiunque priva taluno della liberta' personale  e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a otto anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a dieci anni,  se  il  fatto  e'
commesso: 
 
  1° in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge; 
 
  2° da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue
funzioni. 
 
  Se il fatto di cui al primo  comma  e'  commesso  in  danno  di  un
minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.  Se
il fatto e' commesso in presenza di taluna delle circostanze  di  cui
al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o  se
il minore sequestrato e' condotto o trattenuto all'estero, si applica
la pena della reclusione da tre a quindici anni. 
 
  Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si  applica
la pena dell'ergastolo. 
 
  Le pene previste dal terzo comma sono altresi' diminuite fino  alla
meta' nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente: 
    1) affinche' il minore riacquisti la propria liberta'; 
    2)  per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia   portata   a
conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorita' di  polizia
o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi  di  prova
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la
cattura di uno o piu' autori di reati; 
    3) per evitare la commissione di ulte-riori fatti di sequestro di
minore. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 606. 
 
                         (Arresto illegale) 
 
  Il pubblico ufficiale che  procede  ad  un  arresto,  abusando  dei
poteri inerenti alle sue funzioni, e' punito con la reclusione fino a
tre anni. 
                              Art. 607. 
 
            (Indebita limitazione di liberta' personale) 
 
  Il pubblico ufficiale, che, essendo preposto o addetto a un carcere
giudiziario o ad uno stabilimento  destinato  all'esecuzione  di  una
pena o di una misura di sicurezza, vi riceve taluno senza  un  ordine
dell'Autorita' competente, o non obbedisce all'ordine di  liberazione
dato da questa Autorita', ovvero indebitamente  protrae  l'esecuzione
della pena o della misura di sicurezza, e' punito con  la  reclusione
fino a tre anni. 
                              Art. 608. 
 
          (Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti) 
 
  Il pubblico  ufficiale,  che  sottopone  a  misure  di  rigore  non
consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di  cui  egli
abbia la custodia, anche temporanea, o che  sia  a  lui  affidata  in
esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente,  e'  punito
con la reclusione fino a trenta mesi. 
 
  La stessa pena si applica se il  fatto  e'  commesso  da  un  altro
pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo  ufficio,  di  una
qualsiasi autorita' sulla persona custodita. 
                              Art. 609. 
 
          (Perquisizione e ispezione personali arbitrarie) 
 
  Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti  alle  sue
funzioni, esegue  una  perquisizione  o  un'ispezione  personale,  e'
punito con la reclusione fino ad un anno. 
                            Art. 609-bis. 
 
                        (Violenza sessuale). 
 
  Chiunque, con violenza o minaccia o mediante  abuso  di  autorita',
costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito  con  la
reclusione ((da sei a dodici anni)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi induce taluno  a  compiere  o  subire
atti sessuali: 
    1) abusando delle condizioni di inferiorita'  fisica  o  psichica
della persona offesa al momento del fatto; 
    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il  colpevole
sostituito ad altra persona. 
 
  Nei casi di minore gravita' la pena  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi. 
                            Art. 609-ter. 
 
                      (Circostanze aggravanti). 
 
  ((La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata di un  terzo
se i fatti ivi previsti)) sono commessi: 
    ((1) nei confronti  di  persona  della  quale  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore)); 
    2) con l'uso di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,  narcotiche  o
stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi  della
salute della persona offesa; 
    3) da persona travisata o che  simuli  la  qualita'  di  pubblico
ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 
    4) su persona comunque sottoposta a  limitazioni  della  liberta'
personale; 
    ((5) nei confronti di  persona  che  non  ha  compiuto  gli  anni
diciotto)); 
    5-bis)  all'interno  o  nelle  immediate  vicinanze  di  istituto
d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa; 
    5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 
    5-quater) nei confronti di persona della quale il  colpevole  sia
il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa
persona e' o e' stato legato  da  relazione  affettiva,  anche  senza
convivenza; 
    5-quinquies) se il reato e' commesso da persona che fa  parte  di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    5-sexies) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal
fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un
pregiudizio grave. 
 
  ((La pena stabilita dall'articolo 609-bis e' aumentata della  meta'
se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti  di  persona  che
non ha compiuto gli anni quattordici. La pena  e'  raddoppiata  se  i
fatti di cui all'articolo 609-bis  sono  commessi  nei  confronti  di
persona che non ha compiuto gli anni dieci)). 
                          Art. 609-quater. 
 
                   (Atti sessuali con minorenne). 
 
  Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al  di
fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti  sessuali
con persona che, al momento del fatto: 
    1) non ha compiuto gli anni quattordici; 
    2) non ha compiuto gli  anni  sedici,  quando  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore  e'  affidato  o
che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. 
 
  Fuori dei casi previsti  dall'articolo  609-bis,  l'ascendente,  il
genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il  tutore,  ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione,
di vigilanza o di custodia, il minore e' affidato, o  che  abbia  con
quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri
connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona  minore
che ha compiuto gli anni sedici, e' punito con la reclusione da tre a
sei anni. 
 
  ((La pena e' aumentata se il compimento degli atti sessuali con  il
minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in  cambio
di denaro o di qualsiasi altra utilita', anche solo promessi)) 
 
  Non e' punibile  il  minorenne  che,  al  di  fuori  delle  ipotesi
previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne
che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di eta'  tra  i
soggetti non e' superiore a ((quattro anni)). 
 
  Nei casi di minore gravita' la pena  e'  diminuita  in  misura  non
eccedente i due terzi. 
 
  Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo  comma,  se
la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci. 
                         Art. 609-quinquies. 
 
                     (Corruzione di minorenne). 
 
  Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni
quattordici, al fine di farla assistere, e' punito con la  reclusione
da uno a cinque anni. 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla  stessa  pena
di cui al primo comma soggiace  chiunque  fa  assistere  una  persona
minore di anni quattordici al compimento  di  atti  sessuali,  ovvero
mostra alla medesima materiale pornografico, al  fine  di  indurla  a
compiere o a subire atti sessuali. 
 
  ((La pena e' aumentata. 
    a) se il reato e' commesso da piu' persone riunite; 
    b)  se  il  reato  e'  commesso  da  persona  che  fa  parte   di
un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attivita'; 
    c) se il reato e' commesso con violenze  gravi  o  se  dal  fatto
deriva al minore, a  causa  della  reiterazione  delle  condotte,  un
pregiudizio grave.)) 
 
  La pena e' aumentata  fino  alla  meta'  quando  il  colpevole  sia
l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il
tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,
di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore e'  affidato,  o
che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza. 
                          Art. 609-sexies. 
 
          (( (Ignoranza dell'eta' della persona offesa).)) 
 
  ((Quando  i  delitti  previsti  negli  articoli  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in  danno  di  un
minore degli anni diciotto, e quando e' commesso il  delitto  di  cui
all'articolo 609-quinquies, il colpevole non puo' invocare a  propria
scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa, salvo che si tratti
di ignoranza inevitabile)). 
                          Art. 609-septies. 
 
                         (Querela di parte). 
 
  I delitti  previsti  dagli  ((articoli  609-bis  e  609-ter))  sono
punibili a querela della persona offesa. 
 
  Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo  comma,  il  termine
per la proposizione della querela e' di ((dodici)) mesi. 
 
  La querela proposta e' irrevocabile. 
 
  Si procede tuttavia d'ufficio: 
    1) se il fatto  di  cui  all'articolo  609-bis  e'  commesso  nei
confronti di persona che al momento del fatto  non  ha  compiuto  gli
anni diciotto; 
    2) se il fatto e' commesso dall'ascendente, dal  genitore,  anche
adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona
cui il minore e' affidato per ragioni  di  cura,  di  educazione,  di
istruzione, di vigilanza o di custodia  o  che  abbia  con  esso  una
relazione di convivenza; 
    3) se il fatto e' commesso da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato  di  pubblico  servizio   nell'esercizio   delle   proprie
funzioni; 
    4) se il fatto e' connesso con un altro delitto per il  quale  si
deve procedere d'ufficio; 
    5) ((NUMERO ABROGATO DALLA L. 19 LUGLIO 2019, N.69)). 
                          Art. 609-octies. 
 
                   (Violenza sessuale di gruppo). 
 
  La violenza sessuale di gruppo consiste  nella  partecipazione,  da
parte di piu' persone riunite, ad atti di violenza  sessuale  di  cui
all'articolo 609-bis. 
 
  Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo e' punito con
la reclusione ((da otto a quattordici anni)). 
 
  ((Si applicano le)) circostanze aggravanti  previste  dall'articolo
609-ter. 
 
  La pena e' diminuita per il partecipante la cui opera  abbia  avuto
minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La
pena e' altresi' diminuita per chi sia stato determinato a commettere
il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4)
del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112. 
                          Art. 609-nonies. 
 
             (Pene accessorie ed altri effetti penali). 
 
  La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei
delitti  previsti  dagli  articoli  609-bis,   609-ter,   609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies comporta: 
    1) la perdita della ((responsabilita'  genitoriale)),  quando  la
qualita' di genitore e' elemento costitutivo o circostanza aggravante
del reato; 
    2) l'interdizione perpetua da qualsiasi  ufficio  attinente  alla
tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno; 
    3) la perdita del diritto  agli  alimenti  e  l'esclusione  dalla
successione della persona offesa; 
    4) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;  l'interdizione
dai pubblici uffici per la durata di  anni  cinque  in  seguito  alla
condanna alla reclusione  da  tre  a  cinque  anni,  ferma  restando,
comunque,  l'applicazione  dell'articolo  29,  primo  comma,   quanto
all'interdizione perpetua; 
    5) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte. 
 
  La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura  penale,  per  alcuno
dei delitti previsti dagli articoli 609-bis,  609-ter,  609-octies  e
609-undecies, se  commessi  nei  confronti  di  persona  che  non  ha
compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies,  comporta  in
ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle  scuole
di ogni ordine  e  grado  nonche'  da  ogni  ufficio  o  servizio  in
istituzioni o in altre  strutture  pubbliche  o  private  frequentate
prevalentemente da minori. 
 
  La condanna per i delitti previsti dall'articolo  600-bis,  secondo
comma,  dall'articolo  609-bis,  nelle  ipotesi  aggravate   di   cui
all'articolo 609-ter,  dagli  articoli  609-quater,  609-quinquies  e
609-octies, nelle  ipotesi  aggravate  di  cui  al  terzo  comma  del
medesimo articolo, comporta, dopo l'esecuzione della pena e  per  una
durata minima di un anno, l'applicazione  delle  seguenti  misure  di
sicurezza personali: 
    1) l'eventuale imposizione di restrizione dei movimenti  e  della
libera circolazione, nonche'  il  divieto  di  avvicinarsi  a  luoghi
frequentati abitualmente da minori; 
    2) il divieto  di  svolgere  lavori  che  prevedano  un  contatto
abituale con minori; 
    3) l'obbligo di tenere informati  gli  organi  di  polizia  sulla
propria residenza e sugli eventuali spostamenti. 
 
  Chiunque viola le disposizioni previste dal terzo comma e' soggetto
alla pena della reclusione fino a tre anni. 
                          Art. 609-decies. 
 
            (Comunicazione al tribunale per i minorenni). 
 
  Quando si procede per taluno dei delitti  previsti  dagli  articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies,  601,  602,  609-bis,  609-ter,
609-quinquies,  609-octies  e  609-undecies  commessi  in  danno   di
minorenni, ovvero per il delitto  previsto  dall'articolo  609-quater
((o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se  commessi
in danno di un minorenne o da uno dei genitori  di  un  minorenne  in
danno dell'altro genitore)), il procuratore della Repubblica  ne  da'
notizia al tribunale per i minorenni. 
 
  ((Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli  572,
609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenne  o  da  uno  dei
genitori  di  un  minorenne  in   danno   dell'altro   genitore,   la
comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche  ai
fini dell'adozione dei provvedimenti  di  cui  agli  articoli  155  e
seguenti, nonche' 330 e 333 del codice civile)). 
 
  Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  l'assistenza  affettiva  e
psicologica della persona offesa minorenne  e'  assicurata,  in  ogni
stato e grado del procedimento, dalla  presenza  dei  genitori  o  di
altre persone idonee  indicate  dal  minorenne,  nonche'  di  gruppi,
fondazioni,  associazioni  od  organizzazioni  non   governative   di
comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle
vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco
dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,
e ammessi dall'autorita' giudiziaria che procede. 
 
  In ogni caso al minorenne e' assicurata  l'assistenza  dei  servizi
minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti
dagli enti locali. 
 
  Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresi' l'autorita'
giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento. 
                         Art. 609-undecies. 
 
                  (( (Adescamento di minorenni).)) 
 
  ((Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui  agli  articoli
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se  relativi  al  materiale
pornografico  di  cui   all'articolo   600-quater.1,   600-quinquies,
609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore  di
anni sedici, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato,
con la reclusione da uno a  tre  anni.  Per  adescamento  si  intende
qualsiasi atto volto a  carpire  la  fiducia  del  minore  attraverso
artifici,  lusinghe  o  minacce  posti  in  essere   anche   mediante
l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di
comunicazione)). 
                         Art. 609-duodecies. 
 
                    (( Circostanze aggravanti )) 
 
  ((Le pene per i reati di cui  agli  articoli  609-bis,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies e 609-undecies, sono  aumentate  in  misura
non eccedente la meta' nei casi in cui gli stessi siano compiuti  con
l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione  dei  dati  di
accesso alle reti telematiche.)) 

Sezione 3a
Dei delitti contro la liberta’ morale

                              Art. 610. 
 
                         (Violenza privata) 
 
  Chiunque,  con  violenza  o  minaccia,  costringe  altri  a   fare,
tollerare od omettere qualche cosa e' punito con la reclusione fino a
quattro anni. 
 
  La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni   prevedute
dall'articolo 339. 
                                   (36) (91) (96) (107) (125) ((233)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.P.R. 18 dicembre 1981, n. 744 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  g) per i reati previsti dall'art. 610 del codice penale e dall'art.
1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi a causa  e
in  occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in  conseguenza   di
situazioni  di  gravi  disagi  dovuti  a  calamita'  naturali   o   a
disfunzione di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero  delle
persone e dalle circostanze di cui all'art.  61  del  codice  penale,
fatta esclusione di quelle previste dai numeri 1, 7 e  10,  e  sempre
che non ricorrano altre aggravanti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865 ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera g)) che "E' concessa amnistia: 
  [...] 
  g) per i reati previsti dagli articoli 337 e 610 del codice  penale
e dall'art. 1  del  decreto  legislativo  22  gennaio  1948,  n.  66,
commessi a causa e in occasione  di  manifestazioni  sindacali  o  in
conseguenza di situazioni di gravi disagi  dovuti  a  disfunzioni  di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche  se  i  suddetti  reati
sono aggravati dal numero o dalla  riunione  delle  persone  e  dalle
circostanze di cui all'art. 61 del codice  penale,  fatta  esclusione
per quella prevista dal n. 1, nonche' da quella di cui all'art.  112,
n. 2, del codice penale, sempre che non ricorrano altre aggravanti  e
il fatto non abbia cagionato ad altri lesioni personali o la morte". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 12,  comma  1)  che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 8 giugno 1986. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 611. 
 
     (Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato) 
 
  Chiunque usa violenza o  minaccia  per  costringere  o  determinare
altri a commettere un  fatto  costituente  reato  e'  punito  con  la
reclusione fino a cinque anni. 
 
  La  pena  e'  aumentata  se  concorrono  le  condizioni   prevedute
dall'articolo 339. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto dal presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla  meta'se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta   con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 612. 
 
                             (Minaccia) 
 
  Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno e' punito,  a  querela
della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032. 
 
  Se la minaccia e' grave, o  e'  fatta  in  uno  dei  modi  indicati
nell'articolo 339, la  pena  e'  della  reclusione  fino  a  un  anno
((...)). 
 
  ((Si procede d'ufficio se la minaccia e'  fatta  in  uno  dei  modi
indicati nell'articolo 339.)) 
                                                     (96) (125) (233) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 612-bis. 
 
                         (Atti persecutori). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con  la
reclusione ((da un anno  a  sei  anni  e  sei  mesi))  chiunque,  con
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un
perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare  un
fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o
di persona al  medesimo  legata  da  relazione  affettiva  ovvero  da
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. 
 
  La pena e' aumentata se il fatto e'  commesso  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva  alla  persona  offesa  ovvero  se  il  fatto  e'
commesso attraverso strumenti informatici o telematici. 
 
  La pena e' aumentata fino alla meta' se  il  fatto  e'  commesso  a
danno di un minore, di una donna in stato  di  gravidanza  o  di  una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. 
 
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della
querela puo' essere soltanto  processuale.  La  querela  e'  comunque
irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate
nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede  tuttavia
d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5  febbraio
1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con  altro  delitto
per il quale si deve procedere d'ufficio. 
                            Art. 612-ter. 
 
(( (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente  espliciti).
                                 )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  chiunque,  dopo
averli realizzati o sottratti,  invia,  consegna,  cede,  pubblica  o
diffonde  immagini  o  video  a  contenuto  sessualmente   esplicito,
destinati  a  rimanere  privati,  senza  il  consenso  delle  persone
rappresentate, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da euro 5.000 a euro 15.000. 
 
  La stessa pena  si  applica  a  chi,  avendo  ricevuto  o  comunque
acquisito le immagini o i video di cui  al  primo  comma,  li  invia,
consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso  delle  persone
rappresentate al fine di recare loro nocumento. 
 
  La pena e' aumentata se i fatti sono commessi  dal  coniuge,  anche
separato o divorziato, o da persona che  e'  o  e'  stata  legata  da
relazione affettiva alla  persona  offesa  ovvero  se  i  fatti  sono
commessi attraverso strumenti informatici o telematici. 
 
  La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  se  i  fatti  sono
commessi in danno di persona in condizione di inferiorita'  fisica  o
psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. 
 
  Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per
la proposizione della querela e' di sei  mesi.  La  remissione  della
querela  puo'  essere  soltanto  processuale.  Si  procede   tuttavia
d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonche' quando il fatto e'
connesso  con  altro  delitto  per  il  quale   si   deve   procedere
d'ufficio)). 
                              Art. 613. 
 
         (Stato di incapacita' procurato mediante violenza) 
 
  Chiunque, mediante suggestione ipnotica o  in  veglia,  o  mediante
somministrazione  di  sostanze  alcooliche  o  stupefacenti,  o   con
qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in
stato d'incapacita'  d'intendere  o  di  volere,  e'  punito  con  la
reclusione fino a un anno. 
 
  Il consenso  dato  dalle  persone  indicate  nell'ultimo  capoverso
dell'articolo 579 non esclude la punibilita'. 
 
  La pena e' della reclusione fino a cinque anni: 
 
  1° se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 
 
  2° se la persona resa incapace commette, in tale  stato,  un  fatto
preveduto dalla legge come delitto. 
                            Art. 613-bis. 
 
                           (( (Tortura).)) 
 
  ((Chiunque,  con  violenze  o  minacce  gravi,  ovvero  agendo  con
crudelta', cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile  trauma
psichico a una persona privata della liberta'  personale  o  affidata
alla sua custodia, potesta', vigilanza, controllo, cura o assistenza,
ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, e'  punito  con
la pena della reclusione da quattro a  dieci  anni  se  il  fatto  e'
commesso mediante piu' condotte ovvero  se  comporta  un  trattamento
inumano e degradante per la dignita' della persona. 
  Se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  da  un  pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con  abuso  dei
poteri o in  violazione  dei  doveri  inerenti  alla  funzione  o  al
servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. 
  Il  comma  precedente  non  si  applica  nel  caso  di   sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti. 
  Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale  le
pene di cui ai commi precedenti sono  aumentate;  se  ne  deriva  una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta'. 
  Se  dai  fatti  di  cui  al  primo  comma  deriva  la  morte  quale
conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di  anni  trenta.
Se  il  colpevole  cagiona  volontariamente  la  morte,  la  pena  e'
dell'ergastolo.)) 
                            Art. 613-ter. 
 
   (( (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura).)) 
 
  ((Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico  servizio  il
quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga  in  modo
concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro  incaricato  di
un  pubblico  servizio  a  commettere  il  delitto  di  tortura,   se
l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione e' accolta ma il
delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da  sei  mesi  a
tre anni)). 

Sezione 4a
Dei delitti contro la inviolabilita’ del domicilio

                              Art. 614. 
 
                      (Violazione di domicilio) 
 
  Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze  di  essi,  contro  la  volonta'
espressa o tacita di chi ha  il  diritto  di  escluderlo,  ovvero  vi
s'introduce  clandestinamente  o  con  inganno,  e'  punito  con   la
reclusione ((da uno a quattro anni)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi  contro
l'espressa volonta' di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi  si
trattiene clandestinamente o con inganno. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
 
  La pena e' ((da due a sei anni)), e si  procede  d'ufficio,  se  il
fatto e' commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero  se
il colpevole e' palesemente armato. (119) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma quarto del presente articolo, limitatamente all'ipotesi in  cui
il fatto e' stato commesso con violenza sulle cose. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
                              Art. 615. 
 
     (Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale) 
 
  Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti  alle  sue
funzioni,  s'introduce   o   si   trattiene   nei   luoghi   indicati
nell'articolo precedente, e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni. 
 
  Se  l'abuso  consiste  nell'introdursi  nei  detti   luoghi   senza
l'osservanza delle formalita' prescritte  dalla  legge,  la  pena  e'
della reclusione fino a un anno. 
 
  ((Nel caso previsto dal secondo comma  il  delitto  e'  punibile  a
querela della persona offesa.)) 
                            Art. 615-bis. 
 
          (( (Interferenze illecite nella vita privata).)) 
 
  ((Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora,
si procura indebitamente  notizie  o  immagini  attinenti  alla  vita
privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, e'  punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace, salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'
grave reato, chi rivela  o  diffonde,  mediante  qualsiasi  mezzo  di
informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei  modi
indicati nella prima parte di questo articolo. 
 
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque  anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da  un  incaricato
di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o  con  violazione  dei
doveri inerenti alla funzione o servizio, o  da  chi  esercita  anche
abusivamente la professione di investigatore privato)). 
                            Art. 615-ter. 
 
   (( (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).)) 
 
  ((Chiunque abusivamente si introduce in un  sistema  informatico  o
telematico protetto da misure di  sicurezza  ovvero  vi  si  mantiene
contro la volonta'  espressa  o  tacita  di  chi  ha  il  diritto  di
escluderlo, e' punito con la reclusione fino a tre anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni: 
    1) se il fatto e' commesso da  un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato di un pubblico  servizio,  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da  chi
esercita anche abusivamente la professione di investigatore  privato,
o con abuso della qualita' di operatore del sistema; 
    2) se il colpevole per commettere il  fatto  usa  violenza  sulle
cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato; 
    3) se dal fatto deriva la distruzione  o  il  danneggiamento  del
sistema o l'interruzione totale o  parziale  del  suo  funzionamento,
ovvero  la  distruzione  o  il   danneggiamento   dei   dati,   delle
informazioni o dei programmi in esso contenuti. 
 
  Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino  sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi  all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita' o  alla  protezione
civile o comunque di interesse pubblico, la pena e', rispettivamente,
della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. 
 
  Nel caso previsto dal primo comma il delitto e' punibile a  querela
della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.)) 
                          Art. 615-quater. 
 
(( (Detenzione e diffusione abusiva di codici di  accesso  a  sistemi
                    informatici o telematici).)) 
 
  ((Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o  di
arrecare ad altri  un  danno,  abusivamente  si  procura,  riproduce,
diffonde, comunica o consegna codici, parole  chiave  o  altri  mezzi
idonei all'accesso ad un sistema informatico o  telematico,  protetto
da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o  istruzioni
idonee al predetto scopo, e' punito con la reclusione sino ad un anno
e con la multa sino a lire dieci milioni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a due anni e della multa da lire
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze  di
cui ai numeri l) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.)) 
                         Art. 615-quinquies. 
 
((  (Diffusione   di   apparecchiature,   dispositivi   o   programmi
informatici  diretti  a  danneggiare  o   interrompere   un   sistema
                    informatico o telematico).)) 
 
  ((Chiunque, allo scopo  di  danneggiare  illecitamente  un  sistema
informatico o telematico, le informazioni, i dati o  i  programmi  in
esso  contenuti   o   ad   esso   pertinenti   ovvero   di   favorire
l'interruzione,  totale  o  parziale,   o   l'alterazione   del   suo
funzionamento, si procura,  produce,  riproduce,  importa,  diffonde,
comunica,  consegna  o,  comunque,  mette  a  disposizione  di  altri
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e'  punito  con
la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329)). 

Sezione 5a
Dei delitti contro la inviolabilita’ dei segreti

                              Art. 616. 
 
     (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) 
 
  Chiunque prende cognizione  del  contenuto  di  una  corrispondenza
chiusa, a lui non diretta, ovvero  sottrae  o  distrae,  al  fine  di
prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza
chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in  parte,  la
distrugge o sopprime, e' punito, se il fatto non  e'  preveduto  come
reato da altra disposizione di legge, con la  reclusione  fino  a  un
anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o  in  parte,
il contenuto della corrispondenza, e' punito,  se  dal  fatto  deriva
nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un piu'  grave  reato,
con la reclusione fino a tre anni. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
 
  ((Agli  effetti  delle  disposizioni   di   questa   sezione,   per
"corrispondenza"   si   intende   quella   epistolare,   telegrafica,
telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza)). 
                              Art. 617. 
 
(( (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di  comunicazioni
           o conversazioni telegrafiche o telefoniche).)) 
 
  ((Chiunque,   fraudolentamente,   prende    cognizione    di    una
comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra
altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le
impedisce e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena  si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo  di  informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni  o
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. 
 
  I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si
procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque  anni
se il fatto e' commesso in danno di un pubblico  ufficiale  o  di  un
incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio  o  a  causa  delle
funzioni o del servizio, ovvero da un  pubblico  ufficiale  o  da  un
incaricato di un  pubblico  servizio  con  abuso  dei  poteri  o  con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o  servizio,  o  da  chi
esercita  anche  abusivamente   la   professione   di   investigatore
privato)). 
                            Art. 617-bis. 
 
(( (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire
    comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche).)) 
 
  ((Chiunque,  fuori  dei  casi  consentiti  dalla  legge,   installa
apparati, strumenti, parti di apparati o  di  strumenti  al  fine  di
intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o
telefoniche tra altre persone e' punito con la reclusione  da  uno  a
quattro anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni  se  il  fatto  e'
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o  a  causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti alla funzione o servizio  o  da  chi  esercita  anche
abusivamente la professione di investigatore privato)). 
                            Art. 617-ter. 
 
(Falsificazione,  alterazione  o  soppressione   del   contenuto   di
     comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche). 
 
  Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
recare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in  parte,  il
testo di una comunicazione  o  di  una  conversazione  telegrafica  o
telefonica ovvero  altera  o  sopprime,  in  tutto  o  in  parte,  il
contenuto di una comunicazione o di una conversazione  telegrafica  o
telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, e'  punito,
qualora ne faccia uso o  lasci  che  altri  ne  faccia  uso,  con  la
reclusione da uno a quattro anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni  se  il  fatto  e'
commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o  a  causa
delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato
di un pubblico servizio con abuso dei poteri  o  con  violazione  dei
doveri inerenti alla funzione o servizio  o  da  chi  esercita  anche
abusivamente la professione di investigatore privato. 
 
  ((Nel caso previsto dal  primo  comma  il  delitto  e'  punibile  a
querela della persona offesa.)) 
                          Art. 617-quater. 
 
((  (Intercettazione,  impedimento   o   interruzione   illecita   di
            comunicazioni informatiche o telematiche).)) 
 
  ((Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un
sistema informatico o telematico o intercorrenti  tra  piu'  sistemi,
ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la  reclusione  da
sei mesi a quattro anni. 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la stessa pena  si
applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo  di  informazione
al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di
cui al primo comma. 
 
  I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili  a  querela
della persona offesa. 
 
  Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da  uno
a cinque anni se il fatto e' commesso: 
    1) in danno di un sistema  informatico  o  telematico  utilizzato
dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa  esercente  servizi
pubblici o di pubblica necessita'; 
    2) da un pubblico ufficiale o da un  incaricato  di  un  pubblico
servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei  doveri  inerenti
alla funzione o al servizio,  ovvero  con  abuso  della  qualita'  di
operatore del sistema; 
    3)  da  chi  esercita  anche  abusivamente  la   professione   di
investigatore privato.)) 
                         Art. 617-quinquies. 
 
(( (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od
      interrompere comunicazioni informatiche o telematiche).)) 
 
  ((Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti  dalla  legge,   installa
apparecchiature  atte  ad  intercettare,  impedire   o   interrompere
comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico  ovvero
intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito con la reclusione da uno  a
quattro anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi  previsti
dal quarto comma dell'articolo 617-quater.)) 
                          Art. 617-sexies. 
 
(Falsificazione,  alterazione  o  soppressione   del   contenuto   di
             comunicazioni informatiche o telematiche). 
 
  Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio  o  di
arrecare  ad  altri  un  danno,  forma  falsamente  ovvero  altera  o
sopprime, in tutto o in parte, il  contenuto,  anche  occasionalmente
intercettato, di taluna delle comunicazioni relative  ad  un  sistema
informatico o telematico o intercorrenti tra piu' sistemi, e' punito,
qualora ne faccia uso o lasci che  altri  ne  facciano  uso,  con  la
reclusione da uno a quattro anni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi  previsti
dal quarto comma dell'articolo 617-quater. 
 
  ((Nel caso previsto dal  primo  comma  il  delitto  e'  punibile  a
querela della persona offesa.)) 
                          Art. 617-septies. 
 
      (( (Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente).)) 
 
  ((Chiunque, al  fine  di  recare  danno  all'altrui  reputazione  o
immagine,  diffonde  con  qualsiasi  mezzo  riprese  audio  o  video,
compiute fraudolentemente, di incontri privati o  registrazioni,  pur
esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o  telematiche,
svolte in sua presenza o con la sua partecipazione, e' punito con  la
reclusione fino a quattro anni. 
 
  La punibilita' e' esclusa se la diffusione delle  riprese  o  delle
registrazioni  deriva  in  via  diretta  ed  immediata   dalla   loro
utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario  o  per
l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.)) 
                              Art. 618. 
 
            (Rivelazione del contenuto di corrispondenza) 
 
  Chiunque, fuori  dei  casi  preveduti  dall'articolo  616,  essendo
venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una  corrispondenza
a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo
rivela, in  tutto  o  in  parte,  e'  punito,  se  dal  fatto  deriva
nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa  da  lire
mille a cinquemila. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
                              Art. 619. 
 
(Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commesse da
persona  addetta  al  servizio  delle  poste,  dei  telegrafi  o  dei
                              telefoni) 
 
  L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, il
quale, abusando di tale qualita', commette alcuno dei fatti preveduti
dalla prima parte dell'articolo 616, e' punito con la  reclusione  da
sei mesi a tre anni. 
 
  Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o  in  parte,
il contenuto della corrispondenza, e' punito, qualora  il  fatto  non
costituisca un piu' grave reato, con la  reclusione  da  sei  mesi  a
cinque anni e con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  ((Nel caso previsto dal  primo  comma  il  delitto  e'  punibile  a
querela della persona offesa.)) 
                              Art. 620. 
 
(Rivelazione del contenuto di  corrispondenza,  commessa  da  persona
   addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni) 
 
  L'addetto al servizio delle poste, dei telegrafi  o  dei  telefoni,
che, avendo notizia, in questa sua qualita',  del  contenuto  di  una
corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o  di  una
conversazione telefonica, lo rivela senza giusta causa ad  altri  che
non sia il destinatario, ovvero a una persona diversa da  quelle  tra
le quali la comunicazione  o  la  conversazione  e'  interceduta,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  ((Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.)) 
                              Art. 621. 
 
          (Rivelazione del contenuto di documenti segreti) 
 
  Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione  del  contenuto,
che debba rimanere segreto, di altrui atti o  documenti,  pubblici  o
privati, non costituenti  corrispondenza,  lo  rivela,  senza  giusta
causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e'  punito,  se
dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni  o  con
la multa da lire mille a diecimila. 
 
  ((Agli  effetti  della  disposizione  di  cui  al  primo  comma  e'
considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente
dati, informazioni o programmi)). 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
                              Art. 622. 
 
               (Rivelazione di segreto professionale) 
 
  Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o  ufficio,
o della propria professione o arte, di un segreto, lo  rivela,  senza
giusta causa, ovvero lo impiega  a  proprio  o  altrui  profitto,  e'
punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione  fino
a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila. 
 
  La pena e' aggravata se il fatto  e'  commesso  da  amministratori,
direttori generali, ((dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari,)) sindaci o liquidatori o se e' commesso da  chi
svolge la revisione contabile della societa'. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
                              Art. 623. 
 
      (( (Rivelazione di segreti scientifici o commerciali).)) 
 
  ((Chiunque, venuto  a  cognizione  per  ragioni  del  suo  stato  o
ufficio, o della sua professione o arte, di segreti commerciali o  di
notizie destinate a rimanere segrete,  sopra  scoperte  o  invenzioni
scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto,  e'
punito con la reclusione fino a due anni. 
 
  La stessa pena si applica a  chiunque,  avendo  acquisito  in  modo
abusivo segreti commerciali, li rivela  o  li  impiega  a  proprio  o
altrui profitto. 
 
  Se il fatto relativo ai segreti  commerciali  e'  commesso  tramite
qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata. 
 
  Il colpevole e' punito a querela della persona offesa.)) 
                            Art. 623-bis. 
 
             (( (Altre comunicazioni e conversazioni).)) 
 
  ((Le disposizioni contenute nella presente sezione,  relative  alle
comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche
o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza
di suoni, immagini od altri dati)). 

((CAPO III-BIS
Disposizioni comuni sulla procedibilita’))

                            Art. 623-ter 
 
              (( (Casi di procedibilita' d'ufficio). )) 
 
  ((Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli  612,
se la minaccia e' grave, 615, secondo comma,  617-ter,  primo  comma,
617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio
qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.)) 

TITOLO TREDICESIMO
DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO
CAPO I
Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone

                              Art. 624. 
 
                               (Furto) 
 
  Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a  chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri, e' punito
con la ((reclusione da sei mesi a tre anni e con  la  multa  da  lire
trecentomila a un milione)). 
 
  Agli effetti della legge penale, si  considera  cosa  mobile  anche
l'energia  elettrica  e  ogni  altra  energia  che  abbia  un  valore
economico. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61,  numero
7), e 625. 
                                                                  (7) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                            Art. 624-bis. 
 
             (Furto in abitazione e furto con strappo). 
 
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi
la detiene, al fine di trarne profitto per se' o per altri,  mediante
introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o  in
parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, e' punito  con  la
reclusione ((da quattro a sette anni)) e con la multa da euro  927  a
euro 1.500. 
 
  Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi  si  impossessa
della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al  fine  di
trarne profitto per se' o per altri, strappandola di mano o di  dosso
alla persona. 
 
  La pena e' della reclusione ((da cinque a dieci anni e della  multa
da euro 1.000 a euro 2.500)) se il reato e' aggravato da una  o  piu'
delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo  625  ovvero
se ricorre una o piu' delle circostanze indicate all'articolo 61. 
 
  Le  circostanze  attenuanti,  diverse  da  quelle  previste   dagli
articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o piu'  delle  circostanze
aggravanti di cui  all'articolo  625,  non  possono  essere  ritenute
equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni  di  pena
si operano  sulla  quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento
conseguente alle predette circostanze aggravanti. 
                              Art. 625. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 e' della reclusione
da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila: ((277)) 
 
  1° NUMERO SOPPRESSO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128; 
 
  2° se il colpevole  usa  violenza  sulle  cose  o  si  vale  di  un
qualsiasi mezzo fraudolento; 
 
  3° se il colpevole porta in dosso armi  o  narcotici,  senza  farne
uso; 
 
  4° se il fatto e' commesso con destrezza; 
 
  5° se il fatto e' commesso da tre o piu' persone, ovvero  anche  da
una sola,  che  sia  travisata  o  simuli  la  qualita'  di  pubblico
ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 
 
  6° se il fatto e' commesso sul bagaglio  dei  viaggiatori  in  ogni
specie di veicoli, nelle stazioni,  negli  scali  o  banchine,  negli
alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 
 
  7°  se  il  fatto  e'  commesso  su  cose  esistenti  in  uffici  o
stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a  pignoramento,  o
esposte per necessita' o per consuetudine  o  per  destinazione  alla
pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilita',
difesa o reverenza; 
 
  7-bis) se il fatto e' commesso su  componenti  metalliche  o  altro
materiale sottratto ad  infrastrutture  destinate  all'erogazione  di
energia, di servizi di trasporto, di  telecomunicazioni  o  di  altri
servizi pubblici e gestite da  soggetti  pubblici  o  da  privati  in
regime di concessione pubblica; 
 
  8° se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame  raccolti
in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche  non
raccolti in mandria; 
 
  8-bis) se il fatto e' commesso all'interno  di  mezzi  di  pubblico
trasporto; 
 
  8-ter) se il fatto e' commesso nei  confronti  di  persona  che  si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei  servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro. 
 
  Se concorrono due o piu' delle  circostanze  prevedute  dai  numeri
precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra  fra
quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da  tre
a dieci anni e della multa da lire duemila a quindicimila. 
                                                                  (7) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1,  comma  7)
che "All'articolo 625, primo comma, alinea,  del  codice  penale,  le
parole: «La pena per il fatto previsto  dall'articolo  624  e'  della
reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro  1.032»
sono sostituite dalle  seguenti:  «La  pena  per  il  fatto  previsto
dall'articolo 624 e' della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500»". 
                            Art. 625-bis. 
 
                   (( (Circostanze attenuanti).)) 
 
  ((Nei casi previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625  la  pena  e'
diminuita da un terzo alla meta'  qualora  il  colpevole,  prima  del
giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi  o  di  coloro
che hanno acquistato, ricevuto od occultato la cosa  sottratta  o  si
sono  comunque  intromessi  per   farla   acquistare,   ricevere   od
occultare)). 
                              Art. 626. 
 
               (Furti punibili a querela dell'offeso) 
 
  Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire
duemila, e il delitto e' punibile a querela della persona offesa: 
 
  1° se il colpevole ha agito al solo scopo di  fare  uso  momentaneo
della cosa sottratta, e  questa,  dopo  l'uso  momentaneo,  e'  stata
immediatamente restituita; ((111)) 
 
  2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per  provvedere
a un grave ed urgente bisogno; 
 
  3° se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare  o  raspollare
nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto. 
 
  Tali  disposizioni  non  si  applicano  se  concorre  taluna  delle
circostanze indicate  nei  numeri  1°,  2°,  3°  e  4°  dell'articolo
precedente. 
                                                                  (7) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (111) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 30  novembre  -  13  dicembre
1988, n. 1085 (in G.U. 1ª s.s.  21/12/1988,  n.  51),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 626, primo  comma,  n.  1,
c.p. nella parte in cui non estende la disciplina ivi  prevista  alla
mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o forza maggiore,  della
cosa sottratta". 
                              Art. 627 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)) 
                              Art. 628. 
 
                              (Rapina) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,
mediante violenza alla persona o minaccia,  s'impossessa  della  cosa
mobile altrui, sottraendola a  chi  la  detiene,  e'  punito  con  la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa da  lire  cinquemila  a
ventimila. (277) ((296)) 
 
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi  adopera  violenza   o   minaccia
immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a se' o  ad  altri
il possesso della cosa sottratta, o per procurare a se'  o  ad  altri
l'impunita'. 
 
  La pena e' della reclusione da ((sei)) a venti anni e  della  multa
((da euro 2.000 a euro 4.000)): 
    1) se la violenza o minaccia e' commessa con armi  o  da  persona
travisata, o da piu' persone riunite; 
    2)  se  la  violenza  consiste  nel  porre  taluno  in  stato  di
incapacita' di volere o di agire. 
    3) se la violenza o minaccia e' posta in essere da persona che fa
parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis; (128) 
    3-bis) se il fatto e' commesso nei  luoghi  di  cui  all'articolo
624-bis) o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 
    3-ter) se il fatto e' commesso all'interno di mezzi  di  pubblico
trasporto; 
    3-quater) se il fatto e' commesso nei confronti di persona che si
trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei  servizi
di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti
al prelievo di denaro; 
    3-quinquies) se il fatto e' commesso  nei  confronti  di  persona
ultrasessantacinquenne. 
 
    Se concorrono due o piu' delle circostanze di cui al terzo  comma
del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con
altra  fra  quelle  indicate  nell'articolo  61,  la  pena  e'  della
reclusione da ((sette)) a venti anni e della multa ((da euro 2.500  a
euro 4.000)). 
 
  Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo
98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma,  numeri  3),
3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alle
predette aggravanti. 
                                                      (7) (125) (233) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.L. 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (277) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103 ha disposto (con l'art.  1,  comma  8,
lettera a)) che "al  primo  comma,  le  parole:  «e'  punito  con  la
reclusione da tre a dieci anni e con la multa  da  euro  516  a  euro
2.065» sono sostituite dalle seguenti: «e' punito con  la  reclusione
da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (296) 
  La L. 26 aprile 2019, n. 36 ha disposto (con  l'art.  6,  comma  1,
lettera a)) che "All'articolo 628 del codice penale sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al  primo  comma,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente: «cinque»". 
                              Art. 629. 
 
                            (Estorsione) 
 
  Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a  fare
o ad omettere qualche cosa, procura a se'  o  ad  altri  un  ingiusto
profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione  da  cinque  a
dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. (128) 
 
  La pena e' della reclusione ((da sette a venti anni)) e della multa
da euro 5.000 a euro 15.000, se  concorre  taluna  delle  circostanze
indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente. (128) 
                                                 (7) (96) (125) (233) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.L. 31 dicembre 1991,  n.  419,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172, ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 31 dicembre 1991. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 630. 
 
            (Sequestro di persona a scopo di estorsione). 
 
  Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se'  o
per altri, un ingiusto profitto come  prezzo  della  liberazione,  e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 
 
  Se dal sequestro deriva comunque la morte,  quale  conseguenza  non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta. 
 
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo. 
 
  Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera  in  modo
che il soggetto  passivo  riacquisti  la  liberta',  senza  che  tale
risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si  applicano
le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il  soggetto  passivo
muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena  e'
della reclusione da sei a quindici anni. 
 
  Nei confronti del concorrente che, dissociandosi  dagli  altri,  si
adopera, al di fuori del caso  previsto  dal  comma  precedente,  per
evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata   a   conseguenze
ulteriori  ovvero  aiuta  concretamente  l'autorita'  di  polizia   o
l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  prove   decisive   per
l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo
e' sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e  le
altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 
 
  Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena  prevista  dal
secondo comma e' sostituita la reclusione  da  venti  a  ventiquattro
anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la  reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti, la pena da applicare per effetto  delle  diminuzioni  non
puo' essere inferiore  a  dieci  anni,  nella  ipotesi  prevista  dal
secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi  prevista  dal  terzo
comma. 
 
  I limiti di pena preveduti  nel  comma  precedente  possono  essere
superati allorche' ricorrono le  circostanze  attenuanti  di  cui  al
quinto comma del presente articolo. 
                                             (96) (125) (233) ((238)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (238) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 23 marzo 2012, n. 68 (in
G.U. 1ª s.s. 28/03/2012,  n.  13),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 630 del codice penale,  nella  parte  in
cui non prevede che la pena da esso comminata e' diminuita quando per
la  natura,  la  specie,  i  mezzi,  le   modalita'   o   circostanze
dell'azione, ovvero per la  particolare  tenuita'  del  danno  o  del
pericolo, il fatto risulti di lieve entita'". 
                              Art. 631. 
 
                         (( (Usurpazione).)) 
 
  ((Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, dell'altrui cosa
immobile, ne rimuove o altera i termini e' punito,  a  querela  della
persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a lire quattrocentomila)). 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                              Art. 632. 
 
    (Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi). 
 
  Chiunque, per procurare a se' o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,
devia acque,  ovvero  immuta  nell'altrui  proprieta'  lo  stato  dei
luoghi, e' punito, a querela della persona offesa, con la  reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila. 
                                                   (96) (125) ((233)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 633. 
 
                  (Invasione di terreni o edifici). 
 
  Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui,  pubblici
o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti  profitto,  e'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione  da  uno  a
tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
 
  Si applica la pena della reclusione da due a quattro ((anni e della
multa da euro 206 a euro 2.064 e si procede)) d'ufficio se  il  fatto
e' commesso da piu' di cinque persone o se il fatto  e'  commesso  da
persona palesemente armata. 
 
  Se il fatto e' commesso da due  o  piu'  persone,  la  pena  per  i
promotori o gli organizzatori e' aumentata. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 634. 
 
         (Turbativa violenta del possesso di cose immobili) 
 
  Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,  turba,
con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico  possesso
di cose immobili, e' punito con la reclusione fino a due anni  e  con
la multa da lire mille a tremila. 
 
  Il fatto si considera compiuto con violenza o  minaccia  quando  e'
commesso da piu' di dieci persone. 
                                               (7) (96) (125) ((233)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 635. 
 
                           Danneggiamento. 
 
  Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui  con  violenza  alla
persona o con  minaccia  ovvero  in  occasione  ((...))  del  delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 
    1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di
un culto o cose  di  interesse  storico  o  artistico  ovunque  siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,  ovvero
immobili  i  cui  lavori  di  costruzione,  di  ristrutturazione,  di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o  altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
    2. opere destinate all'irrigazione; 
    3. piantate di viti, di alberi o arbusti  fruttiferi,  o  boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento; 
    4. attrezzature  e  impianti  sportivi  al  fine  di  impedire  o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. 
 
  ((Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in  tutto  o  in
parte, inservibili cose mobili o  immobili  altrui  in  occasione  di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.)) 
 
  Per i reati di cui ((, di cui ai commi precedenti)), la sospensione
condizionale  della  pena  e'  subordinata   all'eliminazione   delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il  condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita' non retribuita a  favore
della collettivita' per un tempo determinato, comunque non  superiore
alla durata della pena sospesa, secondo  le  modalita'  indicate  dal
giudice nella sentenza di condanna. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 330, primo capoverso, 337, 340,  341,
414, 415, 507, 508 - anche in relazione all'art. 510 - 610 e 635  del
Codice penale e dal decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.  66,  se
commessi per motivi ed in occasione di manifestazioni sindacali"; 
  - (con l'art. 2, comma 1, lettera e)) che e' concessa amnistia "per
i reati previsti negli articoli 337, 340, 341, 415,  610  e  635  del
Codice penale, se commessi per motivi politici"; 
  - (con  l'art.  16,  comma  1)  che  le  presenti  modifiche  hanno
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  31  gennaio
1966. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 giugno - 6 luglio 1970, n.
119  (in  G.U.  1ª  s.s.  08/7/1970,  n.  170),  ha  dichiarato   "la
illegittimita' costituzionale dell'art. 635, secondo comma, n. 2, del
codice  penale,  nella  parte  in  cui   prevede   come   circostanza
aggravante, e come causa di procedibilita' d'ufficio,  del  reato  di
danneggiamento il fatto che tale reato sia commesso da lavoratori  in
occasione di uno sciopero o da  datori  di  lavoro  in  occasione  di
serrata". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 635-bis. 
 
   (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). 
 
  Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave   reato,   chiunque
distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni,  dati
o programmi informatici altrui e' punito,  a  querela  della  persona
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
della reclusione da uno a quattro anni.)) 
                            Art. 635-ter. 
 
(Danneggiamento  di  informazioni,  dati  e   programmi   informatici
utilizzati dallo Stato  o  da  altro  ente  pubblico  o  comunque  di
                         pubblica utilita'). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  commette
un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare,  alterare  o
sopprimere informazioni,  dati  o  programmi  informatici  utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque
di pubblica utilita', e' punito con la reclusione da  uno  a  quattro
anni. 
 
  Se  dal  fatto  deriva  la  distruzione,  il   deterioramento,   la
cancellazione, l'alterazione o la  soppressione  delle  informazioni,
dei dati o dei programmi informatici, la pena e' della reclusione  da
tre a otto anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.)) 
                          Art. 635-quater. 
 
        (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, mediante
le  condotte  di  cui   all'articolo   635-bis,   ovvero   attraverso
l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni  o  programmi,
distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici  o  telematici  altrui  o  ne  ostacola   gravemente   il
funzionamento e' punito con la reclusione da uno a cinque anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.)) 
                         Art. 635-quinquies. 
 
(Danneggiamento di  sistemi  informatici  o  telematici  di  pubblica
                             utilita'). 
 
  Se  il  fatto  di  cui  all'articolo  635-quater   e'   diretto   a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in  parte,  inservibili
sistemi  informatici  o  telematici  di  pubblica   utilita'   o   ad
ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e' della  reclusione
da uno a quattro anni. 
 
  Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del  sistema
informatico o telematico di pubblica utilita'  ovvero  se  questo  e'
reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e'  della  reclusione
da tre a otto anni. 
 
  ((Se il fatto e' commesso con violenza alla persona o con  minaccia
ovvero con abuso della qualita' di operatore del sistema, la pena  e'
aumentata.)) 
                              Art. 636. 
 
(Introduzione o abbandono di  animali  nel  fondo  altrui  e  pascolo
                              abusivo) 
 
  Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in  mandria  nel
fondo altrui e' punito con la multa da lire cento a mille. 
 
  Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non  raccolti  in
gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la
pena e' della reclusione fino  a  un  anno  o  della  multa  da  lire
duecento a duemila. 
 
  Qualora  il  pascolo   avvenga,   ovvero   dalla   introduzione   o
dall'abbandono degli animali  il  fondo  sia  stato  danneggiato,  il
colpevole e' punito con la reclusione fino a due anni e con la  multa
da lire cinquecento a cinquemila. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
                                               (7) (96) (125) ((233)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 637. 
 
                 (Ingresso abusivo nel fondo altrui) 
 
  Chiunque senza necessita' entra nel fondo altrui recinto da  fosso,
da siepe viva o da un altro stabile riparo e' punito, a querela della
persona offesa, con la multa fino a lire mille. 
                                               (7) (96) (125) ((233)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 638. 
 
           (Uccisione o danneggiamento di animali altrui) 
 
  Chiunque senza necessita' uccide o  rende  inservibili  o  comunque
deteriora animali che appartengono ad altri e' punito, salvo  che  il
fatto costituisca piu' grave reato, a querela della  persona  offesa,
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila. 
 
  La pena e' della reclusione da  sei  mesi  a  quattro  anni,  e  si
procede d'ufficio, se il fatto e' commesso su  tre  o  piu'  capi  di
bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini  o
equini, anche non raccolti in mandria. 
 
  Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili  sorpresi  nei
fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno. 
                                               (7) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  - (con l'art. 7, comma 1) che le  pene  stabilite  per  il  delitto
previsto nel presente articolo sono aumentate se il fatto e' commesso
da persona gia' sottoposta con provvedimento definitivo a  misura  di
prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  il
delitto previsto nel presente articolo sono  aumentate  da  un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 639. 
 
            (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui) 
 
  Chiunque, fuori dei casi preveduti  dall'articolo  635,  deturpa  o
imbratta cose mobili  altrui  e'  punito,  a  querela  della  persona
offesa, con la multa fino a lire mille. 
 
  Se il fatto e' commesso su beni immobili o su  mezzi  di  trasporto
pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a  sei
mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  su
cose di interesse storico o  artistico,  si  applica  la  pena  della
reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro. 
 
  Nei casi di recidiva per le ipotesi di  cui  al  secondo  comma  si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa
fino a 10.000 euro. 
 
  Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. 
 
  ((Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo
comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma,  puo'
disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei  luoghi  ovvero,
qualora cio' non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di
rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato  non
si oppone, la prestazione di attivita' non retribuita a favore  della
collettivita' per un tempo determinato comunque  non  superiore  alla
durata della  pena  sospesa,  secondo  le  modalita'  indicate  nella
sentenza di condanna.)) 
                                                                  (7) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234 ha  disposto  (con
l'art.  4,  comma  1)  che  "Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
precedenti, le pene  previste  per  i  reati  contemplati  nel  libro
secondo, titolo sesto, capo primo, e titolo tredicesimo,  capo  primo
del Codice penale, sono aumentate da un terzo alla meta'". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia fino ad un anno dopo la cessazione dello  stato
di guerra. 
                            Art. 639-bis. 
 
     (( (Casi di esclusione della perseguibilita' a querela).)) 
 
  ((Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636  si  procede
d'ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici  o
destinati ad uso pubblico)). 

CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

                              Art. 640. 
 
                              (Truffa) 
 
  Chiunque, con artifizi  o  raggiri,  inducendo  taluno  in  errore,
procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con  altrui  danno,  e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e  con  la  multa  da
lire cinquecento a diecimila. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della  multa  da
lire tremila a quindicimila: 
 
  1° se il fatto e' commesso a danno dello Stato o di un  altro  ente
pubblico  o  col  pretesto  di  far  esonerare  taluno  dal  servizio
militare; 
 
  2° se il fatto e' commesso  ingenerando  nella  persona  offesa  il
timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere
eseguire un ordine dell'Autorita'; (119) (154) 
 
  2-bis) se il fatto e' commesso in presenza della circostanza di cui
all'articolo 61, numero 5). 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente  o
((la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61,  primo  comma,
numero 7)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1,
lettera c)) che e' concessa amnistia  per  il  delitto  previsto  dal
comma secondo del  presente  articolo,  sempre  che  non  ricorra  la
circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, n.  7,  del  codice
penale. 
  Ha inoltre disposto (con l'articolo 6, comma 1) che  l'amnistia  ha
efficacia per i reati commessi fino a  tutto  il  giorno  24  ottobre
1989. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (154) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18-25  luglio
1997, n. 272 (in G.U.  1ª  s.s.  30/7/1997,  n.  31),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera c),  n.
4 del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75  (che  ha  modificato  il  secondo
comma  del  presente  articolo)  "nella  parte  in  cui  non  prevede
l'applicazione  dell'amnistia  per  il  delitto  di  truffa  militare
aggravata, previsto e punito dall'art. 234, secondo comma, del codice
penale militare di  pace,  sempre  che  non  ricorra  la  circostanza
aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, del codice penale". 
                            Art. 640-bis. 
 
  (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). 
 
  La pena e' della reclusione ((da due a sette anni))  e  si  procede
d'ufficio se il fatto di cui all'articolo  640  riguarda  contributi,
finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni  dello  stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte  dello  Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunita' europee. 
                                                          (125) (233) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che la pena  stabilita  per  il  delitto
previsto dal presente articolo e' aumentata da un terzo alla meta' se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 640-ter. 
 
                        (Frode informatica). 
 
  Chiunque, alterando  in  qualsiasi  modo  il  funzionamento  di  un
sistema informatico o telematico o  intervenendo  senza  diritto  con
qualsiasi modalita' su dati, informazioni o programmi contenuti in un
sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a  se'
o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e'  punito  con  la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila  a
due milioni. 
 
  La pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della  multa  da
lire seicentomila a tre milioni  se  ricorre  una  delle  circostanze
previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se
il fatto e' commesso  con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
sistema. 
 
  La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro
600 a euro 3.000 se  il  fatto  e'  commesso  con  furto  o  indebito
utilizzo dell'identita' digitale in danno di uno o piu' soggetti. 
 
  Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,  salvo  che
ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e  terzo  comma  o
((taluna delle circostanze previste dall'articolo  61,  primo  comma,
numero 5,  limitatamente  all'aver  approfittato  di  circostanze  di
persona, anche in riferimento all'eta', e numero 7)). 
                          Art. 640-quater. 
 
            (( (Applicabilita' dell'articolo 322-ter).)) 
 
  ((Nei casi di cui agli  articoli  640,  secondo  comma,  numero  1,
640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in  cui
il fatto e' commesso  con  abuso  della  qualita'  di  operatore  del
sistema,  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le   disposizioni
contenute nell'articolo 322-ter)). 
                         Art. 640-quinquies. 
 
((  (Frode  informatica  del   soggetto   che   presta   servizi   di
               certificazione di firma elettronica).)) 
 
  ((Il  soggetto  che  presta  servizi  di  certificazione  di  firma
elettronica, il quale, al fine di procurare  a  se'  o  ad  altri  un
ingiusto profitto ovvero  di  arrecare  ad  altri  danno,  viola  gli
obblighi previsti dalla legge  per  il  rilascio  di  un  certificato
qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre  anni  e  con  la
multa da 51 a 1.032 euro)). 
                              Art. 641. 
 
                      (Insolvenza fraudolenta) 
 
  Chiunque,  dissimulando  il  proprio  stato  d'insolvenza,  contrae
un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a  querela
della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta,  con
la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila. 
 
  L'adempimento  dell'obbligazione  avvenuto  prima  della   condanna
estingue il reato. 
                              Art. 642. 
 
(Fraudolento  danneggiamento  dei  beni  assicurati   e   mutilazione
                 fraudolenta della propria persona). 
 
  Chiunque, al fine di conseguire per se' o per altri l'indennizzo di
una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da  un  contratto
di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta  cose  di
sua proprieta', falsifica o altera una polizza  o  la  documentazione
richiesta per la stipulazione di un  contratto  di  assicurazione  e'
punito con la reclusione ((da uno a cinque anni)). 
 
  Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se  stesso
una  lesione  personale  o  aggrava  le  conseguenze  della   lesione
personale prodotta da  un  infortunio  o  denuncia  un  sinistro  non
accaduto  ovvero  distrugge,  falsifica,  altera   o   precostituisce
elementi di prova  o  documentazione  relativi  al  sinistro.  Se  il
colpevole consegue l'intento la  pena  e'  aumentata.  Si  procede  a
querela di parte. 
 
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche  se
il  fatto  e'  commesso  all'estero,  in  danno  di  un  assicuratore
italiano, che eserciti la sua attivita' nel territorio  dello  Stato.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa. 
                              Art. 643. 
 
                (Circonvenzione di persone incapaci) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un profitto, abusando  dei
bisogni, delle passioni o della inesperienza di una  persona  minore,
ovvero abusando dello stato d'infermita' o deficienza psichica di una
persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a  compiere
un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per  altri
dannoso, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa
da lire duemila a ventimila. 
                              Art. 644. 
 
                              (Usura). 
 
  Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa  dare  o
promettere,  sotto  qualsiasi  forma,  per  se  o   per   altri,   in
corrispettivo di una prestazione  di  denaro  o  di  altra  utilita',
interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con  la  reclusione  da
due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi,  fuori  del  caso  di  concorso  nel
delitto previsto dal primo comma procura a taluno una somma di denaro
od altra utilita' facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la
mediazione, un compenso usurario. 
 
  La legge stabilisce il limite oltre il  quale  gli  interessi  sono
sempre usurari. (149) ((228)) 
 
  Sono altresi' usurari gli interessi,  anche  se  inferiori  a  tale
limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle con-
crete modalita' del fatto e al tasso medio praticato  per  operazioni
similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione
di denaro o di altra utilita', ovvero all'opera di mediazione, quando
chi li ha dati o promessi  si  trova  in  condizioni  di  difficolta'
economica o finanziaria. 
 
  Per la determinazione del tasso  di  interesse  usurario  si  tiene
conto delle commissioni, remunerazioni a  qualsiasi  titolo  e  delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla  erogazione
del credito. Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono
aumentate da un terzo alla meta': 
    1) se il colpevole  ha  agito  nell'esercizio  di  una  attivita'
professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare; 
    2) se il colpevole ha  richiesto  in  garanzia  partecipazioni  o
quote societarie o aziendali o proprieta' immobiliari: 
    3) se il reato e' commesso in danno di chi si trova in  stato  di
bisogno; 
    4) se il reato e' commesso  in  danno  di  chi  svolge  attivita'
imprenditoriale, professionale o artigianale; 
    5)  se  il  reato  e'  commesso   da   persona   sottoposta   con
provvedimento   definitivo   alla   misura   di   prevenzione   della
sorveglianza speciale durante il periodo previsto di  applicazione  e
fino a tre anni dal momento in cui e' cessata l'esecuzione. 
 
    Nel caso  di  condanna,  o  di  applicazione  di  pena  ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti
di cui al presente articolo, e' sempre ordinata la confisca dei  beni
che costituiscono prezzo o profitto del  reato  ovvero  di  somme  di
denaro, beni ed utilita' di cui il reo ha la disponibilita' anche per
interposta persona per un importo pari al valore  degli  interessi  o
degli altri vantaggi  o  compensi  usurari,  salvi  i  diritti  della
persona offesa dal reato alle  restituzioni  e  al  risarcimento  dei
danni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (149) 
  La L. 7 marzo 1996, n. 108 ha disposto (con l'art. 2, comma 4)  che
"Il limite previsto dal terzo  comma  dell'articolo  644  del  codice
penale,  oltre  il  quale  gli  interessi  sono  sempre  usurari,  e'
stabilito  nel  tasso  medio   risultante   dall'ultima   rilevazione
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   ai   sensi   del   comma   1
relativamente alla categoria di  operazioni  in  cui  il  credito  e'
compreso, aumentato della meta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (228) 
  La L. 7 marzo 1996, n. 108 come modificata dal D.L. 13 maggio 2011,
n. 70 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha
disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il limite  previsto  dal  terzo
comma dell'articolo  644  del  codice  penale,  oltre  il  quale  gli
interessi  sono  sempre  usurari,  e'  stabilito  nel   tasso   medio
risultante  dall'ultima   rilevazione   pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale ai sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria  di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui
si aggiunge un margine di ulteriori  quattro  punti  percentuali.  La
differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a
otto punti percentuali". 
                            Art. 644-bis. 
 
         ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 MARZO 1996, N. 108)) 
 
                            Art. 644-ter. 
 
               (( (Prescrizione del reato di usura).)) 
 
  ((La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima
riscossione sia degli interessi che del capitale)). 
                              Art. 645. 
 
                       (Frode in emigrazione) 
 
  Chiunque, con mendaci asserzioni o  con  false  notizie,  eccitando
taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel  quale
voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per se' o  per  altri,
denaro o altra utilita', come compenso per farlo emigrare, e'  punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila
a diecimila. 
 
  La pena e' aumentata se il fatto e' commesso a danno di due o  piu'
persone. 
                              Art. 646. 
 
                      (Appropriazione indebita) 
 
  Chiunque, per procurare a se' o ad altri un ingiusto  profitto,  si
appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi
titolo, il possesso, e' punito, a querela della persona  offesa,  con
la  reclusione  fino  a  tre  anni  e  con  la  multa  fino  a   lire
diecimila.((294)) 
 
  Se il fatto e' commesso su cose  possedute  a  titolo  di  deposito
necessario, la pena e' aumentata. 
 
  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 APRILE 2018, N. 36. 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (294) 
  La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma  1,
lettera u)) che "le parole: «con la reclusione fino a tre anni e  con
la multa fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:  «con  la
reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000  a  euro
3.000»". 
                              Art. 647 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2016, N. 7)) 
                              Art. 648. 
 
                           (Ricettazione) 
 
  Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di  procurare  a
se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti da un qualsiasi delitto, o  comunque  si  intromette  nel
farle acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la  reclusione
da due ad otto anni e con la multa da  lire  cinquecentomila  a  lire
dieci milioni.((La pena e' aumentata quando il fatto riguarda  denaro
o  cose  provenienti  da  delitti  di  rapina  aggravata   ai   sensi
dell'articolo 628, terzo comma,  di  estorsione  aggravata  ai  sensi
dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai  sensi
dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).)) 
 
  La pena e' della reclusione sino a sei anni e della  multa  sino  a
lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'. 
 
  Le disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche  quando
l'autore del delitto da cui il denaro o le  cose  provengono  non  e'
imputabile o non e' punibile ovvero quando manchi una  condizione  di
procedibilita' riferita a tale delitto. 
                            Art. 648-bis. 
 
                           (Riciclaggio). 
 
  Fuori dei casi  di  concorso  nel  reato,  chiunque  sostituisce  o
trasferisce denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto  non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
((5.000 a euro 25.000)). 
 
  La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di
un'attivita' professionale. 
 
  La pena e' diminuita se il denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita'
provengono da delitto  per  il  quale  e'  stabilita  la  pena  della
reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
                                                          (125) (233) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                            Art. 648-ter. 
 
    (Impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita). 
 
  Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi  previsti
dagli articoli 648 e  648-bis,  impiega  in  attivita'  economiche  o
finanziarie denaro, beni o altre utilita' provenienti da delitto,  e'
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la  multa  da
((5.000 a euro 25.000)). 
 
  La pena e' aumentata quando il fatto e' commesso nell'esercizio  di
un'attivita' professionale. 
 
  La  pena  e'  diminuita  nell'ipotesi  di  cui  al  secondo   comma
dell'articolo 648. 
 
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. 
                                                                (233) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, commi 1 e 3) che le pene stabilite per
il delitto previsto nel presente articolo sono aumentate da un  terzo
alla meta'  se  il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. Alla  pena  e'  aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  - (con l'art. 71, comma 1) che le pene  stabilite  per  il  delitto
previsto dal presente articolo sono aumentate da un terzo alla  meta'
se il fatto e'  commesso  da  persona  sottoposta  con  provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                           Art. 648-ter.1. 
 
                       (( (Autoriciclaggio).)) 
 
  ((Si applica la pena della reclusione da due a otto  anni  e  della
multa da euro 5.000 a euro  25.000  a  chiunque,  avendo  commesso  o
concorso a commettere un delitto non colposo,  impiega,  sostituisce,
trasferisce, in attivita' economiche, finanziarie, imprenditoriali  o
speculative, il denaro, i beni o le altre utilita' provenienti  dalla
commissione di tale delitto,  in  modo  da  ostacolare  concretamente
l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 
 
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni  e  della
multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i  beni  o  le  altre
utilita' provengono dalla  commissione  di  un  delitto  non  colposo
punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 
 
  Si applicano comunque le  pene  previste  dal  primo  comma  se  il
denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto  commesso
con  le  condizioni  o  le  finalita'  di  cui  all'articolo  7   del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 
 
  Fuori dei casi di cui ai commi precedenti,  non  sono  punibili  le
condotte per cui il denaro,  i  beni  o  le  altre  utilita'  vengono
destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 
 
  La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attivita'  bancaria   o   finanziaria   o   di   altra   attivita'
professionale. 
 
  La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si  sia  efficacemente
adoperato per evitare che le condotte  siano  portate  a  conseguenze
ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione  dei
beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. 
 
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648)). 
                          Art. 648-quater. 
 
                             (Confisca). 
 
  Nel caso di condanna o di  applicazione  della  pena  su  richiesta
delle parti, a  norma  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura
penale, per  uno  dei  delitti  previsti  dagli  ((articoli  648-bis,
648-ter e 648-ter.1)), e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne
costituiscono il prodotto o il profitto,  salvo  che  appartengano  a
persone estranee al reato. 
 
  Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al
primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei
beni o delle altre utilita' delle quali il reo ha la  disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al  prodotto,
profitto o prezzo del reato. 
 
  In relazione ai reati di cui agli  articoli  ((648-bis,  648-ter  e
648-ter.1)), il pubblico ministero puo' compiere, nel  termine  e  ai
fini di cui all'articolo 430 del codice  di  procedura  penale,  ogni
attivita' di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro
o le altre utilita' da  sottoporre  a  confisca  a  norma  dei  commi
precedenti. 

CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti

                              Art. 649. 
 
(Non punibilita' e querela della persona offesa, per fatti commessi a
                         danno di congiunti) 
 
  Non e' punibile chi ha  commesso  alcuno  dei  fatti  preveduti  da
questo titolo in danno: 
 
  1° del coniuge non legalmente separato; 
 
  ((1-bis. della parte dell'unione civile tra  persone  dello  stesso
sesso;)) 
 
  2° di un ascendente o discendente o di un affine  in  linea  retta,
ovvero dell'adottante o dell'adottato; 
 
  3° di un fratello o di una sorella che con lui convivano. 
 
  I fatti preveduti da questo titolo sono punibili  a  querela  della
persona offesa, se commessi a danno del coniuge  legalmente  separato
((o della parte dell'unione civile tra persone  dello  stesso  sesso,
nel caso in cui sia stata manifestata  la  volonta'  di  scioglimento
dinanzi all'ufficiale dello stato civile e  non  sia  intervenuto  lo
scioglimento della stessa)), ovvero del fratello o della sorella  che
non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote  o
dell'affine in secondo grado con lui conviventi. 
 
  Le disposizioni di questo articolo  non  si  applicano  ai  delitti
preveduti dagli articoli 628, 629 e  630  e  ad  ogni  altro  delitto
contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone. 

((CAPO III-BIS
Disposizioni comuni sulla procedibilita’))

                            Art. 649-bis 
 
                 (Casi di procedibilita' d'ufficio). 
 
  Per i fatti perseguibili a querela preveduti  dagli  articoli  640,
terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo
646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo
61, primo comma, numero 11, si procede  d'ufficio  qualora  ricorrano
circostanze aggravanti ad effetto speciale  ((ovvero  se  la  persona
offesa e' incapace per eta' o per infermita' o se il  danno  arrecato
alla persona offesa e' di rilevante gravita')). 

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE
TITOLO PRIMO
DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA
CAPO I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti l’ordine pubblico e la tranquillita’ pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l’inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose

                              Art. 650. 
 
           (Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita') 
 
  Chiunque   non   osserva   un   provvedimento    legalmente    dato
dall'Autorita' per ragione di giustizia o di  sicurezza  pubblica,  o
d'ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non  costituisce
un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi  o  con  l'ammenda
fino a lire duemila. 
                              Art. 651. 
 
      (Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale) 
 
  Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale  nell'esercizio  delle
sue funzioni, rifiuta di dare  indicazioni  sulla  propria  identita'
personale, sul proprio stato,  o  su  altre  qualita'  personali,  e'
punito con l'arresto fino a un mese  o  con  l'ammenda  fino  a  lire
duemila. 
                              Art. 652. 
 
  (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto) 
 
  Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio  o
di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un  reato,  rifiuta,
senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera,
ovvero di dare  le  informazioni  o  le  indicazioni  che  gli  siano
richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di  un
pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
15.000)). 
 
  Se il  colpevole  da'  informazioni  o  indicazioni  mendaci,  ((e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro
18.000)). 
                              Art. 653. 
 
     (Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati) 
 
  Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a
commettere reati e' punito con l'arresto fino a un anno. 
                              Art. 654. 
 
                 (Grida e manifestazioni sediziose) 
 
  Chiunque, in una riunione che non  sia  da  considerare  privata  a
norma del numero 3° dell'articolo 266 ovvero in  un  luogo  pubblico,
aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni  o  emette  grida
sediziose ((e' punito, se il fatto  non  costituisce  reato,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un  milione
duecentomila)). 
                              Art. 655. 
 
                        (Radunata sediziosa) 
 
  Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o piu' persone
e' punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino
a un anno. 
 
  Se chi fa parte della radunata e' armato, la pena  e'  dell'arresto
non inferiore a sei mesi. 
 
  Non e' punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorita',  o  per
obbedire ad essa, si ritira dalla radunata. 
                              Art. 656. 
 
(Pubblicazione  o  diffusione   di   notizie   false,   esagerate   o
           tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico) 
 
  Chiunque  pubblica  o   diffonde   notizie   false,   esagerate   o
tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico,  e'
punito, se  il  fatto  non  costituisce  un  piu'  grave  reato,  con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. 
                              Art. 657. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 658. 
 
               (Procurato allarme presso l'Autorita') 
 
  Chiunque, annunziando disastri, infortuni o  pericoli  inesistenti,
suscita allarme presso l'Autorita',  o  presso  enti  o  persone  che
esercitano un pubblico servizio, e' punito con l'arresto fino  a  sei
mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila. 
                              Art. 659. 
 
       (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 
 
  Chiunque,  mediante  schiamazzi  o  rumori,  ovvero   abusando   di
strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non
impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni  o  il  riposo
delle persone, ovvero gli spettacoli, i  ritrovi  o  i  trattenimenti
pubblici, e' punito con l'arresto fino a tre  mesi  o  con  l'ammenda
fino a lire tremila. 
 
  Si applica l'ammenda da lire mille a cinquemila a chi esercita  una
professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge
o le prescrizioni dell'Autorita'. 
                              Art. 660. 
 
                 (Molestia o disturbo alle persone) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  ovvero  col
mezzo del telefono, per petulanza o  per  altro  biasimevole  motivo,
reca a taluno molestia o disturbo e' punito con l'arresto fino a  sei
mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. 
                              Art. 661. 
 
                  (Abuso della credulita' popolare) 
 
  Chiunque,  pubblicamente,  cerca  con  qualsiasi  impostura,  anche
gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e'  soggetto)),
se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)). 

§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicita’

                              Art. 662. 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 663. 
 
 (Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni) 
 
  Chiunque, in un luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  vende  o
distribuisce o mette comunque  in  circolazione  scritti  o  disegni,
senza avere ottenuto l'autorizzazione  richiesta  dalla  legge,  ((e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila  a
seicentomila)). 
 
  ((Alla  stessa  sanzione))   soggiace   chiunque,   senza   licenza
dell'Autorita' o  senza  osservarne  le  prescrizioni,  in  un  luogo
pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni,  o
fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico,  o
comunque colloca iscrizioni o disegni. 
 
  Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all'affissione  di
scritti  o  disegni  fuori  dai   luoghi   destinati   dall'autorita'
competente. (141) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                            Art. 663-bis. 
 
             (( (Divulgazione di stampa clandestina).)) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi  modo
divulga  stampe  o  stampati  pubblicati  senza  l'osservanza   delle
prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione  della  stampa
periodica e non periodica, e' punito con la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila. 
 
  Per le violazioni di cui al presente articolo  non  e'  ammesso  il
pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge  24
novembre 1981, n. 689.)) 
                              Art. 664. 
 
            (Distruzione o deterioramento di affissioni) 
 
  Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o  illeggibili
scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorita' civili o da quelle
ecclesiastiche, ((e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centocinquantamila a novecentomila)). 
 
  Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da  privati,  nei
luoghi e nei modi  consentiti  dalla  legge  o  dall'Autorita',  ((si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria  da  lire  centomila  a
seicentomila)). 

§ 3
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

                              Art. 665. 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 666. 
 
         (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un luogo  pubblico  o
aperto o esposto al  pubblico,  da'  spettacoli  o  trattenimenti  di
qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, ((e'
punito  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   lire
cinquecentomila a tre milioni)). 
 
  Se la licenza e' stata negata, revocata o sospesa, ((si applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire  ottocentomila  a  quattro
milioni ottocentomila)). 
 
  ((E' sempre disposta la cessazione dell'attivita' svolta in difetto
di licenza. Se l'attivita' e' svolta in locale per il quale e'  stata
rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di
diversa attivita', nel caso di reiterazione delle violazioni  di  cui
al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma e'  disposta
altresi' la chiusura del locale per un periodo non superiore a  sette
giorni. 
 
  Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso  il
pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della  legge  24
novembre 1981, n. 689.)) 
                                                                 (47) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-15 aprile 1970, n.  56  (in
G.U. 1ª s.s. 22/4/1970,  n.  102),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e  666
del  codice  penale,  nella  parte  in  cui  prescrivono  che  per  i
trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non  indetti
nell'esercizio di attivita' imprenditoriali, occorre la  licenza  del
Questore". 
                              Art. 667. 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 668. 
 
       (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive) 
 
  Chiunque recita in pubblico drammi o altre  opere,  ovvero  da'  in
pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli  prima
comunicati all'Autorita', e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. 
 
  Alla stessa sanzione soggiace  chi  fa  rappresentare  in  pubblico
((opere))  cinematografiche,  non  sottoposte  prima  alla  revisione
dell'Autorita'  ((o  non  sottoposte  a   classificazione   o   senza
rispettare la classificazione verificata  dalla  Commissione  per  la
classificazione delle opere cinematografiche)). 
 
  Se il fatto  e'  commesso  contro  il  divieto  dell'Autorita',  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000  a  euro
30.000. 
 
  Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna  delle
circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266. 

§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell’accattonaggio

                              Art. 669. 
 
             (Esercizio abusivo di mestieri girovaghi). 
 
  Chiunque  esercita  un   mestiere   girovago   senza   la   licenza
dell'Autorita' o senza  osservare  le  altre  prescrizioni  stabilite
dalla legge, e' punito con l'arresto fino a due mesi o con  l'ammenda
da lire cinquanta a mille. 
 
  Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore  che  impiega  in
mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto,  senza  che  questi
abbia ottenuto la licenza o abbia osservate le altre prescrizioni  di
legge. 
 
  La pena e' dell'arresto da uno a quattro  mesi  o  dell'ammenda  da
lire cento a duemila e puo' essere ordinata la liberta' vigilata: 
 
  1° se il  fatto  e'  commesso  contro  il  divieto  della  legge  o
dell'Autorita'; 
 
  2° se la persona che esercita abusivamente il mestiere girovago  ha
riportato una precedente condanna a pena detentiva  per  delitto  non
colposo. 
                                                               ((90)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che  la  somma  dovuta
come  sanzione  amministrativa  e'   da   lire   ventimila   a   lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo. 
                            Art. 669-bis. 
 
               (Esercizio molesto dell'accattonaggio). 
 
  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  esercita
l'accattonaggio con modalita' vessatorie  o  simulando  deformita'  o
malattie o attraverso il ricorso a ((mezzi  fraudolenti  per  destare
l'altrui pieta' e' punito)) con la pena dell'arresto  da  tre  a  sei
mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. E'  sempre  disposto
il sequestro delle cose che sono servite o  sono  state  destinate  a
commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento. 
                              Art. 670. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 671. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 LUGLIO 2009, N. 94)) 

Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti l’incolumita’ pubblica
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti l’incolumita’ delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni

                              Art. 672. 
 
             (Omessa custodia e mal governo di animali) 
 
  Chiunque lascia liberi, o non custodisce  con  le  debite  cautele,
animali pericolosi da lui  posseduti,  o  ne  affida  la  custodia  a
persona inesperta, e' punito con l'arresto fino a  tre  mesi,  ovvero
con l'ammenda fino a lire tremila. 
 
  Alla stessa pena soggiace: 
 
  1° chi, in luoghi aperti, abbandona a se' stessi animali  da  tiro,
da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
l'incolumita' pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 
 
  2° chi aizza o spaventa animali, in modo  da  mettere  in  pericolo
l'incolumita' delle persone. 
                                                               ((90)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 2) che  la  somma  dovuta
come  sanzione  amministrativa  e'  da  lire  cinquantamila  a   lire
cinquecentomila per la violazione prevista dal presente articolo. 
                              Art. 673. 
 
        (Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari) 
 
  Chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti  dalla
legge o dall'Autorita' per impedire pericoli alle persone in un luogo
di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o i ripari suddetti, o
spegne i fanali collocati come segnali, e' punito con l'arresto  fino
a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi rimuove apparecchi o segnali  diversi
da quelli indicati nella disposizione precedente  e  destinati  a  un
servizio pubblico o di pubblica necessita', ovvero  spegne  i  fanali
della pubblica illuminazione. 
                              Art. 674. 
 
                     (Getto pericoloso di cose) 
 
  Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito  o  in  un
luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a  offendere  o
imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni  di  gas,  di  vapori  o  di  fumo,  atti  a
cagionare tali effetti, e' punito con l'arresto fino a un mese o  con
l'ammenda fino a lire duemila. 
                              Art. 675. 
 
                  (Collocamento pericoloso di cose) 
 
  Chiunque, senza le debite  cautele,  pone  o  sospende  cose,  che,
cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di
comune o di altrui uso, possano offendere o  imbrattare  o  molestare
persone, ((e' punito con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
lire duecentomila a un milione duecentomila)). 
                              Art. 676. 
 
             (Rovina di edifici o di altre costruzioni) 
 
  Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei  lavori  concernenti  un
edificio o un'altra costruzione, che poi, per sua colpa, rovini, ((e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a un milione ottocentomila)). 
 
  Se dal  fatto  e'  derivato  pericolo  alle  persone,  la  pena  e'
dell'arresto fino a sei mesi ovvero dell'ammenda non inferiore a lire
tremila. 
                              Art. 677. 
 
(Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) 
 
  Il proprietario di un edificio o di  una  costruzione  che  minacci
rovina ovvero chi e' per lui  obbligato  alla  conservazione  o  alla
vigilanza dell'edificio o  della  costruzione,  il  quale  omette  di
provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, ((e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila  a  un
milione ottocentomila)). 
 
  ((La stessa sanzione si applica a chi)), avendone l'obbligo, omette
di  rimuovere  il  pericolo  cagionato  dall'avvenuta  rovina  di  un
edificio o di una costruzione. 
 
  Se  dai  fatti  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti   deriva
pericolo per le persone, la pena e' dell'arresto fino a  sei  mesi  o
dell'ammenda non inferiore a lire tremila. 

§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

                              Art. 678. 
 
      (Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita'  o  senza  le  prescritte
cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito o
vende o  trasporta  materie  esplodenti  o  sostanze  destinate  alla
composizione o alla fabbricazione di esse, e'  punito  con  l'arresto
fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila. 
                            Art. 678-bis. 
 
          ((Detenzione abusiva di precursori di esplosivi)) 
 
  ((Chiunque, senza averne titolo,  introduce  nel  territorio  dello
Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le  sostanze  o
le miscele che le contengono indicate come  precursori  di  esplosivi
nell'allegato I  del  regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e' punito con l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda fino a euro 1.000.)) 
                              Art. 679. 
 
               (Omessa denuncia di materie esplodenti) 
 
  Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  che  egli  detiene
materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero materie  infiammabili,
pericolose per la loro qualita' o quantita', e' punito con  l'arresto
fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila. 
 
  Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque,  avendo  notizia
che in un luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti,  omette
di farne denuncia all'Autorita'. 
 
  Nel   caso   di   trasgressione   all'ordine,    legalmente    dato
dall'Autorita', di consegnare, nei  termini  prescritti,  le  materie
esplodenti, la  pena  e'  dell'arresto  da  un  mese  ad  un  anno  o
dell'ammenda da lire trecento a cinquemila. 
                            Art. 679-bis. 
 
         ((Omissioni in materia di precursori di esplosivi)) 
 
  ((Chiunque  omette  di  denunciare  all'Autorita'  il  furto  o  la
sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi  negli
Allegati I e II  del  Regolamento  (CE)  n.  98/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, e di miscele o sostanze
che le contengono, e' punito con l'arresto fino a dodici mesi  o  con
l'ammenda fino a euro 371.)) 
                              Art. 680. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Le  pene  per  le  contravvenzioni  prevedute  dai   due   articoli
precedenti sono aumentate se il fatto e'  commesso  da  alcuna  delle
persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero  se
questa e' stata negata o revocata. 
                              Art. 681. 
 
 (Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) 
 
  Chiunque  apre  o  tiene  aperti  luoghi  di  pubblico  spettacolo,
trattenimento  o  ritrovo,  senza  avere  osservato  le  prescrizioni
dell'Autorita' a tutela della incolumita'  pubblica,  e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille. 

Sezione III
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
§ 1
Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti

                              Art. 682. 
 
(Ingresso  arbitrario   in   luoghi,   ove   l'accesso   e'   vietato
                nell'interesse militare dello Stato) 
 
  Chiunque s'introduce in luoghi,  nei  quali  l'accesso  e'  vietato
nell'interesse militare dello Stato,  e'  punito,  se  il  fatto  non
costituisce un piu' grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno,
ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila. 
 
  ((Le disposizioni del primo  comma  si  applicano,  altresi',  agli
immobili adibiti a sedi di  ufficio,  di  reparto  o  a  deposito  di
materiali  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  il  cui
accesso e' vietato per ragioni di sicurezza pubblica.)) 
                              Art. 683. 
 
(( (Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete  di
                        una delle Camere).)) 
 
  ((Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della  stampa,
o con un altro  dei  mezzi  indicati  nell'articolo  662,  anche  per
riassunto, il  contenuto  delle  discussioni  o  delle  deliberazioni
segrete del Senato o della Camera dei deputati e' punito, qualora  il
fatto non costituisca un piu'  grave  reato,  con  l'arresto  fino  a
trenta giorni o con l'ammenda da lire centomila a cinquecentomila)). 
                              Art. 684. 
 
 (( (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale).)) 
 
  ((Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto  o  a
guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale,  di
cui sia vietata per legge la pubblicazione, e' punito  con  l'arresto
fino  a  trenta  giorni  o  con  l'ammenda  da   lire   centomila   a
cinquecentomila)). 
                              Art. 685. 
 
(( (Indebita pubblicazione di  notizie  concernenti  un  procedimento
                             penale).)) 
 
  ((Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l'indicazione dei  voti
individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in
un procedimento penale, e'  punito  con  l'arresto  fino  a  quindici
giorni o con l'ammenda da lire cinquantamila a duecentomila)). 

§ 2
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza

                              Art. 686. 
 
(Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze
                  destinate alla loro composizione) 
 
  Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare  le
prescrizioni della legge o dell'autorita', fabbrica o introduce nello
Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero  detiene  per
vendere o vende droghe, ((e' punito con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria   da   lire   ottocentomila   a   lire   quattro   milioni
ottocentomila)). (141) 
 
  ((Alla  stessa  sanzione))  soggiace  chi,   senza   osservare   le
prescrizioni della legge o dell'Autorita', fabbrica o introduce nello
Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe. 
 
  ((E' sempre disposta  la  cessazione  dell'attivita'  illecitamente
esercitata. Se l'attivita' e' svolta in  uno  stabilimento  o  in  un
esercizio per il quale e' stata  rilasciata  autorizzazione  o  altro
titolo abilitativo all'esercizio di diversa attivita',  nel  caso  di
reiterazione delle violazioni e' disposta altresi' la chiusura  dello
stabilimento o dell'esercizio per un periodo non  superiore  a  sette
giorni. 
 
  Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso  il
pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della  legge  24
novembre 1981, n. 689.)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 687. 
 
 (Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita) 
 
  Chiunque acquista o consuma,  in  un  esercizio  pubblico,  bevande
alcooliche fuori del tempo in cui  ne  e'  permessa  la  vendita,  e'
punito con l'ammenda fino a lire cinquecento. 
                                                               ((90)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 
                              Art. 688. 
 
                            (Ubriachezza) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico,  e'  colto  in
stato  di  manifesta  ubriachezza   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. 
 
  La pena e' dell'arresto da tre a sei mesi se il fatto  e'  commesso
da chi ha gia' riportato una condanna per delitto non colposo  contro
la vita o la incolumita' individuale. ((186)) 
 
  La pena e' aumentata se la ubriachezza e' abituale. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (186) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 17 luglio 2002,  n.  354
(in G.U. 1ª s.s. 24/07/2002, n. 29), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo. 
                              Art. 689. 
 
(Somministrazione di bevande alcooliche  a  minori  o  a  infermi  di
                               mente) 
 
  L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio  di  cibi  o  di
bevande, il quale somministra, in  un  luogo  pubblico  o  aperto  al
pubblico, bevande alcooliche a un  minore  degli  anni  sedici,  o  a
persona che appaia affetta da malattia di mente, o che  si  trovi  in
manifeste condizioni di  deficienza  psichica  a  causa  di  un'altra
infermita', e' punito con l'arresto fino a un anno. 
 
  ((La stessa pena di cui al primo comma si applica  a  chi  pone  in
essere una delle  condotte  di  cui  al  medesimo  comma,  attraverso
distributori automatici che non consentano la  rilevazione  dei  dati
anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei
documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica
qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il
controllo dei dati anagrafici. 
 
  Se il fatto di cui al primo comma e' commesso piu' di una volta  si
applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000  euro  a
25.000 euro con la sospensione dell'attivita' per tre mesi)). 
 
  Se dal fatto deriva l'ubriachezza, la pena e' aumentata. 
 
  La condanna importa la sospensione dall'esercizio. 
                              Art. 690. 
 
        (Determinazione in altri dello stato di ubriachezza) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto  al  pubblico,  cagiona  la
ubriachezza altrui, somministrando bevande alcooliche, e' punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila. 
                              Art. 691. 
 
(Somministrazione  di  bevande  alcooliche  a  persona  in  stato  di
                       manifesta ubriachezza) 
 
  Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in  stato  di
manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno. 
 
  Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un  altro  pubblico
spaccio di  cibi  o  bevande,  la  condanna  importa  la  sospensione
dall'esercizio. 

§ 3
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

                              Art. 692. 
 
               (Detenzione di misure e pesi illegali) 
 
  Chiunque, nell'esercizio di  un'attivita'  commerciale,  e  in  uno
spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi  da  quelli
stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi  senza  osservare  le
prescrizioni di legge, ((e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila)). 
 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205. 
                              Art. 693. 
 
               (Rifiuto di monete aventi corso legale) 
 
  Chiunque rifiuta di ricevere, per il  loro  valore,  monete  aventi
corso legale nello  Stato,  e'  punito  con  l'ammenda  fino  a  lire
trecento. 
                                                               ((90)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 
                              Art. 694. 
 
        (Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte) 
 
  Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un  valore  complessivo
non inferiore a lire venti, monete contraffatte o  alterate,  non  le
consegna all'Autorita' entro tre  giorni  da  quello  in  cui  ne  ha
conosciuto la falsita' o l'alterazione, indicandone la provenienza se
la conosce, e' punito con l'ammenda fino a lire duemila. 
                                                               ((90)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La L. 24 novembre 1981, n. 689 ha disposto (con l'art. 33, comma 1,
lettera a))  che  "Non  costituiscono  reato  e  sono  soggette  alla
sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  di  denaro  le
contravvenzioni previste: a) dagli articoli 669, 672, 687, 693 e  694
del codice penale". 

§ 4
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumita’ individuale

                              Art. 695. 
 
         (Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi) 
 
  Chiunque, senza la licenza  dell'Autorita',  fabbrica  o  introduce
nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa
raccolta per ragioni  di  commercio  o  d'industria,  e'  punito  con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
  Non  si  applica  la  pena  dell'arresto,  qualora  si  tratti   di
collezioni di armi artistiche, rare o antiche. 
                                                                 (39) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione di cui  al  primo  comma
del presente articolo sono raddoppiate, se il fatto  e'  commesso  da
persona gia' sottoposta, con provvedimento definitivo,  a  misure  di
prevenzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 2 ottobre 1967, n. 895 ha disposto (con l'art.  8,  comma  1)
che "Non e' punibile chi, entro trenta giorni dall'entrata in  vigore
della presente legge e prima dell'accertamento del reato, consegna le
armi o parti di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi  e  gli  altri
congegni micidiali illegalmente  detenuti,  indicati  nel  precedente
articolo 1 o nell'articolo 695 del Codice penale". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione di cui al primo  comma  del  presente  articolo  sono
raddoppiate se il fatto e' commesso da persona  gia'  sottoposta  con
provvedimento definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione di cui al primo  comma  del  presente  articolo  sono
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo  99  del
codice penale se il fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo ad una  misura  di  prevenzione  durante  il
periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui
ne e' cessata l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal primo comma del presente  articolo  sono
aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo  99  del
codice penale se il fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con
provvedimento definitivo  ad  una  misura  di  prevenzione  personale
durante il periodo previsto di applicazione e sino  a  tre  anni  dal
momento in cui ne e' cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 696. 
 
                     (Vendita ambulante di armi) 
 
  Chiunque esercita la  vendita  ambulante  di  armi  e'  punito  con
l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione  prevista  nel  presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso  da  persona  gia'
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e'  commesso  da  persona  gia'  sottoposta  con  provvedimento
definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 697. 
 
                    (Detenzione abusiva di armi) 
 
  Chiunque detiene armi o ((caricatori soggetti a denuncia  ai  sensi
dell'articolo 38 del testo unico di cui al regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, o)) munizioni senza  averne
fatto denuncia all'Autorita', quando la  denuncia  e'  richiesta,  e'
punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a  lire
tremila. 
 
  Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si  trovano
armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorita',  e'  punito
con  l'arresto  fino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  fino  a   lire
cinquecentomila. 
                                                (33) (96) (125) (233) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione  prevista  nel  presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso  da  persona  gia'
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e'  commesso  da  persona  gia'  sottoposta  con  provvedimento
definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 698. 
 
                      (Omessa consegna di armi) 
 
  Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente  dato  dall'Autorita',
di consegnare nei termini prescritti le armi o le  munizioni  da  lui
detenute, e' punito con l'arresto non inferiore  a  tre  mesi  o  con
l'ammenda non inferiore a lire mille. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione  prevista  nel  presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso  da  persona  gia'
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e'  commesso  da  persona  gia'  sottoposta  con  provvedimento
definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
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AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
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AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 699. 
 
                       (Porto abusivo di armi) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita',  quando  la  licenza  e'
richiesta, porta un'arma  fuori  della  propria  abitazione  o  delle
appartenenze di essa, e' punito con l'arresto fino a sei mesi. 
 
  Soggiace all'arresto da sei mesi a un anno chi, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e'
ammessa licenza. 
 
  Se alcuno dei fatti  preveduti  dalle  disposizioni  precedenti  e'
commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza  di  persone,  o  di
notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate. 
                                              (33) (96) (125) ((233)) 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)
che le pene stabilite per la contravvenzione  prevista  nel  presente
articolo sono raddoppiate, se il fatto e' commesso  da  persona  gia'
sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione. 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata dalla L. 13  settembre
1982, n. 646 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  7,  comma  1)  che  le  pene  stabilite   per   la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono raddoppiate se il
fatto e'  commesso  da  persona  gia'  sottoposta  con  provvedimento
definitivo a misura di prevenzione; 
  -(con l'art. 7, comma 3) che alla pena e' aggiunta  una  misura  di
sicurezza detentiva. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 31 maggio 1965, n. 575 come modificata  dal  D.L.  13  maggio
1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le pene stabilite per  la
contravvenzione prevista nel presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione durante il  periodo  previsto
di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'  cessata
l'esecuzione. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (233) 
  Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto: 
  -  (con  l'art.  71,  comma  1)  che  le  pene  stabilite  per   la
contravvenzione prevista dal presente articolo sono  aumentate  nella
misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale  se
il  fatto  e'  commesso  da  persona  sottoposta  con   provvedimento
definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il  periodo
previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui  ne  e'
cessata l'esecuzione; 
  - (con l'art. 71, comma 3) che alla pena e' aggiunta una misura  di
sicurezza detentiva. 
                              Art. 700. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena e'  aumentata
qualora concorra taluna delle circostanze indicate nell'articolo 680. 
                              Art. 701. 
 
                        (Misura di sicurezza) 
 
  Il condannato per  alcuna  delle  contravvenzioni  prevedute  dagli
articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata. 
                              Art. 702. 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152,  CONVERTITO  CON
          MODIFICAZIONI, DALLA L. 12 LUGLIO 1991, N. 203)) 
                              Art. 703. 
 
                (Accensioni ed esplosioni pericolose) 
 
  Chiunque, senza la licenza dell'Autorita', in un  luogo  abitato  o
nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di  essa
spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o  lancia  razzi,  o
innalza  areostati  con  fiamme,  o,  in  genere,  fa  accensioni   o
esplosioni pericolose, e' punito con l'ammenda fino a lire mille. 
 
  Se il fatto e' commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso  di
persone, la pena e' dell'arresto fino a un mese. 
                              Art. 704. 
 
                               (Armi) 
 
  Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 
 
  1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585; 
 
  2° le bombe, qualsiasi  macchina  o  involucro  contenente  materie
esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti. 

§ 5
Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

                              Art. 705. 
 
            (Commercio non autorizzato di cose preziose). 
 
  Chiunque, senza la licenza  dell'Autorita'  o  senza  osservare  le
prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose,
o compie su esse operazioni di mediazione  o  esercita  altre  simili
industrie,  arti  o  attivita',   ((e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a tre milioni)). 
 
  ((Si applicano le disposizioni di  cui  al  terzo  e  quarto  comma
dell'articolo 686.)) 
                              Art. 706. 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 LUGLIO 1994, N. 480)) ((141)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480 ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata  in
vigore determinata dall'art. 15, salvo che il  relativo  procedimento
penale sia stato definito". 
                              Art. 707. 
 
    (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli) 
 
  Chiunque, essendo  stato  condannato  per  delitti  determinati  da
motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione  di
delitti contro il patrimonio, o per mendicita', o essendo ammonito  o
sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di  buona
condotta, e' colto in possesso di  chiavi  alterate  o  contraffatte,
ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o  a  sforzare
serrature, dei  quali  non  giustifichi  l'attuale  destinazione,  e'
punito con l'arresto da sei mesi a due anni. 
                                                               ((52)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (52) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio - 2 febbraio 1971,
n.  14  (in  G.U.  1ª  s.s.  10/2/1971,   n.   35),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  707  del  codice  penale,
limitatamente alla parte in cui fa richiamo alle condizioni personali
di condannato per mendicita', di ammonito, di sottoposto a misura  di
sicurezza personale o a cauzione di buona condotta". 
                              Art. 708. 
 
                 (Possesso ingiustificato di valori) 
 
  Chiunque,   trovandosi   nelle   condizioni   personali    indicate
nell'articolo precedente, e' colto in possesso di denaro o di oggetti
di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e  dei  quali
non giustifichi la provenienza, e' punito con l'arresto da tre mesi a
un anno. 
                                                         (40) ((151)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2-19 luglio 1968, n. 110  (in
G.U. 1ª s.s. 20/7/1968,  n.  184),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 708 del Codice  penale,  limitatamente  alla
parte in cui fa richiamo alle condizioni personali di condannato  per
mendicita',  di  ammonito,  di  sottoposto  a  misura  di   sicurezza
personale e a cauzione di buona condotta". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (151) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 17 ottobre - 2 novembre 1996,
n.  370  (in  G.U.  1ª  s.s.  06/11/1996,  n.  45),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo. 
                              Art. 709. 
 
          (Omessa denuncia di cose provenienti da delitto) 
 
  Chiunque, avendo ricevuti denaro o acquistato o comunque avuto cose
provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo
averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorita' e'  punito
con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila. 
                              Art. 710. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 711. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 712. 
 
             (Acquisto di cose di sospetta provenienza) 
 
  Chiunque, senza averne prima accertata  la  legittima  provenienza,
acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro  qualita'
o per la condizione di chi le offre o per la entita' del  prezzo,  si
abbia motivo di sospettare che provengano da  reato,  e'  punito  con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento. 
 
  Alla stessa pena soggiace chi si  adopera  per  fare  acquistare  o
ricevere a qualsiasi  titolo  alcuna  delle  cose  suindicate,  senza
averne prima accertata la legittima provenienza. 
                              Art. 713. 
 
                        (Misura di sicurezza) 
 
  Il condannato per  alcuna  delle  contravvenzioni  prevedute  dagli
articoli precedenti puo' essere sottoposto alla liberta' vigilata. 

§ 6
Delle contravvenzioni concernenti la custodia ((…)), di minori o di persone detenute

                              Art. 714. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180)) 
                              Art. 715. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180)) 
                              Art. 716. 
 
(Omesso avviso all'Autorita' dell'evasione o fuga ((...)) di minori) 
 
  Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato alla
esecuzione di pene o di misure di sicurezza,  ovvero  ((...))  ad  un
riformatorio  pubblico,  che  omette   di   dare   immediato   avviso
all'Autorita' dell'evasione o della fuga di persona  ivi  detenuta  o
ricoverata, e' punito con l'ammenda da lire cento a duemila. 
 
  La  stessa  disposizione  si  applica  a  chi  per  legge   o   per
provvedimento dell'Autorita' e' stata affidata una persona a scopo di
custodia o di vigilanza. 
                              Art. 717. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N. 180)) 

CAPO II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale
Sezione I
Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

                              Art. 718. 
 
                  (Esercizio di giuochi d'azzardo) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o  in  circoli
privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o  lo  agevola
e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e  con  l'ammenda  non
inferiore a lire duemila. 
 
  Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla
liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta. 
                                           (2) (9) (12) (102) ((157)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718,  719  e  720
del Codice penale sono triplicate". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a  sei
mesi dopo la cessazione di esso. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  1)   che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo  e'  prorogata
fino al 15 ottobre 1947. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo e' prorogata  fino  al  15
ottobre 1948. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non  si
applicano ai fatti commessi a bordo delle  navi  adibite  a  crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di  Gibilterra  ed
il Canale di Suez". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice  penale
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si  applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del  mare
territoriale". 
                              Art. 719. 
 
                      (Circostanze aggravanti) 
 
  La  pena  per  il  reato  preveduto  dall'articolo  precedente   e'
raddoppiata: 
 
  1° se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco; 
 
  2° se il fatto e' commesso in un pubblico esercizio; 
 
  3° se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti; 
 
  4° se fra coloro che partecipano  al  giuoco  sono  persone  minori
degli anni diciotto. 
                                           (2) (9) (12) (102) ((157)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718,  719  e  720
del Codice penale sono triplicate". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a  sei
mesi dopo la cessazione di esso. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  1)   che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo  e'  prorogata
fino al 15 ottobre 1947. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo e' prorogata  fino  al  15
ottobre 1948. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non  si
applicano ai fatti commessi a bordo delle  navi  adibite  a  crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di  Gibilterra  ed
il Canale di Suez". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice  penale
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si  applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del  mare
territoriale". 
                              Art. 720. 
 
                (Partecipazione a giuochi d'azzardo) 
 
  Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o  in  circoli
privati   di   qualunque   specie,   senza   esser   concorso   nella
contravvenzione preveduta dall'articolo 718, e' colto  mentre  prende
parte al giuoco di azzardo, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda fino a lire cinquemila. 
 
  La pena e' aumentata: 
 
  1° nel caso di sorpresa in una casa da  giuoco  o  in  un  pubblico
esercizio; 
 
  2° per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti. 
                                           (2) (9) (12) (102) ((157)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718,  719  e  720
del Codice penale sono triplicate". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a  sei
mesi dopo la cessazione di esso. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  1)   che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo  e'  prorogata
fino al 15 ottobre 1947. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo e' prorogata  fino  al  15
ottobre 1948. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non  si
applicano ai fatti commessi a bordo delle  navi  adibite  a  crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di  Gibilterra  ed
il Canale di Suez". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice  penale
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si  applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del  mare
territoriale". 
                              Art. 721. 
 
     (Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco) 
 
  Agli effetti delle disposizioni precedenti: 
 
  sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e
la vincita o la perdita e' interamente o quasi interamente aleatoria; 
 
  sono case da giuoco  i  luoghi  di  convegno  destinati  al  giuoco
d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco e'  sotto
qualsiasi forma dissimulato. 
                                           (2) (9) (12) (102) ((157)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, commi  1  e
2) che " Le pene per i reati contemplati dagli articoli  718,  719  e
720 del Codice penale sono triplicate. 
  Agli effetti degli  articoli  succitati,  fra  le  case  da  giuoco
previste dai successivo art. 721 sono comprese le abitazioni  private
e qualsiasi altro luogo in cui piu' persone convengono per  praticare
giuochi d'azzardo, anche se cio' non costituisca lo scopo esclusivo o
prevalente del convegno". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a  sei
mesi dopo la cessazione di esso. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente  disposto  (con  l'articolo  unico,  comma  1)   che
l'efficacia della modifica di cui al presente articolo  e'  prorogata
fino al 15 ottobre 1947. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252
nel modificare l'art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n.  788  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  l'efficacia
della modifica di cui al presente articolo e' prorogata  fino  al  15
ottobre 1948. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non  si
applicano ai fatti commessi a bordo delle  navi  adibite  a  crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di  Gibilterra  ed
il Canale di Suez". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice  penale
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si  applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del  mare
territoriale". 
                              Art. 722. 
 
               (Pena accessoria e misura di sicurezza) 
 
  La  condanna  per  alcuna  delle  contravvenzioni  prevedute  dagli
articoli precedenti  importa  la  pubblicazione  della  sentenza.  E'
sempre ordinata la confisca del denaro esposto  nel  giuoco  e  degli
arnesi od oggetti ad esso destinati. 
                                                        (102) ((157)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1)
che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non  si
applicano ai fatti commessi a bordo delle  navi  adibite  a  crociera
durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di  Gibilterra  ed
il Canale di Suez". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (157) 
  Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5,  comma  3)  che
"Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice  penale
e all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si  applicano
ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro
internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del  mare
territoriale". 
                              Art. 723. 
 
           (Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo) 
 
  Chiunque,  essendo  autorizzato  a  tenere  sale  da  giuoco  o  da
bigliardo, tollera che vi  si  facciano  giuochi  non  d'azzardo,  ma
tuttavia vietati dall'Autorita', e'  punito  con  l'ammenda  da  lire
cinquanta a mille. 
 
  Nei casi preveduti dai numeri 3° e 4° dell'articolo 719, si applica
l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  l'ammenda  da  lire  cinquecento  a
cinquemila. 
 
  Per chi sia colto  mentre  prende  parte  al  giuoco,  la  pena  e'
dell'ammenda fino a lire cinquecento. 
                              Art. 724. 
 
      (Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti) 
 
  Chiunque  pubblicamente   bestemmia,   con   invettive   o   parole
oltraggiose, contro la Divinita' o i Simboli o  le  Persone  venerati
nella  religione  dello  Stato,   ((e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire centomila a seicentomila)). (146) 
 
  ((La stessa sanzione si applica a chi)) compie  qualsiasi  pubblica
manifestazione oltraggiosa verso i defunti. 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (146) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 ottobre 1995, n.  440  (in
G.U. 1ª s.s. 25/10/1995,  n.  44),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  724,  primo  comma,  del  codice   penale,
limitatamente alle parole: "o i Simboli o le Persone  venerati  nella
religione dello Stato"". 
                              Art. 725. 
 
(Commercio di scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica
                              decenza) 
 
  Chiunque espone alla pubblica vista  o,  in  un  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce scritti,  disegni
o qualsiasi altro oggetto figurato, che offenda la pubblica  decenza,
((e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire
duecentomila a un milione duecentomila)). 
                              Art. 726. 
 
         (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio) 
 
  ((Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o  esposto  al  pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000)). 
                              Art. 727. 
 
                    (( (Abbandono di animali).)) 
 
  ((Chiunque abbandona animali  domestici  o  che  abbiano  acquisito
abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino ad un anno  o
con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 
 
  Alla stessa pena soggiace chiunque detiene  animali  in  condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 14 agosto 1991, n. 281 ha disposto (con l'art.  5,  comma  5)
che "L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma
dell'articolo 727 del codice penale e'  elevata  nel  minimo  a  lire
cinquecentomila e nel massimo a lire tremilioni". 
                            Art. 727-bis. 
 
((  (Uccisione,  distruzione,  cattura,   prelievo,   detenzione   di
   esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) )) 
 
  ((Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,  fuori
dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti
ad una specie animale selvatica protetta e' punito con  l'arresto  da
uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo  i  casi  in
cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali esemplari  e
abbia un impatto trascurabile  sullo  stato  di  conservazione  della
specie. 
 
  Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva  o  detiene
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica  protetta  e'
punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione
riguardi una quantita' trascurabile di  tali  esemplari  e  abbia  un
impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.)) 
                                                              ((231)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (231) 
  Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che "Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice
penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  protette   si
intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e
nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE". 

Sezione II
Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

                              Art. 728. 
 
 (Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volonta' altrui) 
 
  Chiunque pone taluno, col suo  consenso,  in  stato  di  narcosi  o
d'ipnotismo, o esegue su  lui  un  trattamento  che  ne  sopprima  la
coscienza o la volonta', e' punito, se dal fatto deriva pericolo  per
l'incolumita' della persona, con l'arresto da uno a sei  mesi  o  con
l'ammenda da lire trecento a cinquemila. 
 
  Tale disposizione non si applica se il fatto e' commesso,  a  scopo
scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria. 
                              Art. 729. 
 
((IL D.P.R. 9 OTTOBRE 1990, N. 309 HA  CONFERMATO  L'ABROGAZIONE  DEL
                         PRESENTE ARTICOLO)) 
                              Art. 730. 
 
      (Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive) 
 
  Chiunque, essendo  autorizzato  alla  vendita  o  al  commercio  di
medicinali, consegna a persona  minore  degli  anni  sedici  sostanze
velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, e' punito  con
l'ammenda fino a lire cinquemila. 
 
  Soggiace all'ammenda fino a lire  mille  chi  vende  o  somministra
tabacco a persona minore degli anni quattordici. 

TITOLO SECONDO
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ SOCIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

                              Art. 731. 
 
  (Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori) 
 
  Chiunque, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra
un minore, omette, senza giusto motivo,  d'impartirgli  o  di  fargli
impartire l'istruzione elementare e' punito con l'ammenda fino a lire
trecento. 
                              Art. 732. 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)) 
                              Art. 733. 
 
(Danneggiamento  al  patrimonio  archeologico,  storico  o  artistico
                             nazionale) 
 
  Chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un  monumento  o
un'altra cosa propria di cui gli sia noto  il  rilevante  pregio,  e'
punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio  archeologico,
storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a  un  anno  o  con
l'ammenda non inferiore a lire mille. 
 
  Puo' essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o  comunque
danneggiata. 
                                                               ((20)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi  1  e
2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1  giugno  1939,
n. 1089, sulla tutela delle  cose  d'interesse  artistico  o  storica
(gia' moltiplicate per  otto  a  norma  del  decreto  legislativo  21
ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. 
  Tale aumento si estende  all'ammenda  prevista  dall'art.  733  del
Codice penale,  nonche',  per  le  bellezze  naturali  e  panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n.  1497,  all'ammenda  prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale". 
                            Art. 733-bis. 
 
(( (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno  di  un  sito
                            protetto) )) 
 
  ((Chiunque,  fuori  dai  casi  consentiti,  distrugge  un   habitat
all'interno  di  un   sito   protetto   o   comunque   lo   deteriora
compromettendone lo stato di conservazione, e' punito  con  l'arresto
fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.)) 
                                                              ((231)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (231) 
  Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che "Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  733-bis  del  codice
penale per 'habitat all'interno  di  un  sito  protetto'  si  intende
qualsiasi habitat di specie per le quali una  zona  sia  classificata
come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2,
della direttiva  2009/147/CE,  o  qualsiasi  habitat  naturale  o  un
habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di
conservazione a norma  dell'art.  4,  paragrafo  4,  della  direttiva
92/43/CE". 
                              Art. 734. 
 
          (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) 
 
  Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in  qualsiasi  altro
modo, distrugge o altera le bellezze  naturali  dei  luoghi  soggetti
alla speciale protezione dell'Autorita', e' punito con  l'ammenda  da
lire cinquecento a tremila. 
                                                               ((20)) 
 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 22 giugno 1956, n. 586 ha disposto (con l'art. 1, commi  1  e
2) che "Le sanzioni pecuniarie comminate dalla legge 1  giugno  1939,
n. 1089, sulla tutela delle  cose  d'interesse  artistico  o  storica
(gia' moltiplicate per  otto  a  norma  del  decreto  legislativo  21
ottobre 1947, n. 1250) sono aumentate a cento volte. 
  Tale aumento si estende  all'ammenda  prevista  dall'art.  733  del
Codice penale,  nonche',  per  le  bellezze  naturali  e  panoramiche
protette dalla legge 29 giugno 1939, n.  1497,  all'ammenda  prevista
dall'art. 734 dello stesso Codice penale". 

((TITOLO II-BIS
DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA))

                            Art. 734-bis. 
 
(Divulgazione delle generalita' o dell'immagine di persona offesa  da
                     atti di violenza sessuale). 
 
  Chiunque, nei casi di  delitti  previsti  dagli  articoli  600-bis,
((600-ter e 600-quater, anche se relativi al  materiale  pornografico
di cui all'articolo 600-quater.1,)) 600-quinquies, 609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies,  divulghi,  anche  attraverso
mezzi di comunicazione di massa, le generalita'  o  l'immagine  della
persona offesa senza il suo consenso, e' punito con l'arresto da  tre
a sei mesi.