Costituzione della Repubblica Italia

 


PRINCIPI FONDAMENTALI



                               Art. 1.

  L'Italia e' una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
  La  sovranita'  appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e
nei limiti della Costituzione.

    
    

                               Art. 2.

  La   Repubblica   riconosce  e  garantisce  i  diritti  inviolabili
dell'uomo,  sia  come  singolo  sia  nelle  formazioni sociali ove si
svolge  la  sua  personalita',  e  richiede  l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.

    
    

                               Art. 3.

  Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti
alla  legge,  senza  distinzione  di  sesso,  di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
  E'  compito  della  Repubblica  rimuovere  gli  ostacoli  di ordine
economico   e   sociale,  che,  limitando  di  fatto  la  liberta'  e
l'eguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il  pieno sviluppo della
persona  umana  e  l'effettiva  partecipazione  di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

    
    

                               Art. 4.

  La  Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
  Ogni  cittadino  ha  il  dovere  di  svolgere,  secondo  le proprie
possibilita'  e  la  propria  scelta, un'attivita' o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.

    
    

                               Art. 5.

  La   Repubblica,  una  e  indivisibile,  riconosce  e  promuove  le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu'
ampio  decentramento  amministrativo;  adegua  i principi ed i metodi
della   sua   legislazione   alle   esigenze   dell'autonomia  e  del
decentramento.

    
    

                              Art. 6.

 La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

    
    

                               Art. 7.

  Lo  Stato  e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
  I   loro   rapporti   sono   regolati  dai  Patti  Lateranensi.  Le
modificazioni  dei  Patti,  accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.

    
    

                               Art. 8.

  Tutte  le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla
legge.
  Le  confessioni  religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi  secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con
l'ordinamento giuridico italiano.
  I  loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di
intese con le relative rappresentanze.

    
    

                               Art. 9.

  La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della  cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
  Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico e artistico della
Nazione.

    
    

                              Art. 10.

  L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute.
  La  condizione giuridica dello straniero e' regolata dalla legge in
conformita' delle norme e dei trattati internazionali.
  Lo  straniero,  al  quale  sia  impedito  nel suo paese l'effettivo
esercizio  delle  liberta'  democratiche garantite dalla Costituzione
italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo
le condizioni stabilite dalla legge.
  Non  e'  ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  costituzionale  21  giugno  1967,  n.  1  ha  disposto (con
l'articolo  unico)  che  l'ultimo  comma del presente articolo non si
applica ai delitti di genocidio.

    
    

                              Art. 11.

  L'Italia  ripudia  la guerra come strumento di offesa alla liberta'
degli  altri  popoli  e  come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali;  consente,  in  condizioni  di  parita' con gli altri
Stati,  alle  limitazioni  di sovranita' necessarie ad un ordinamento
che  assicuri  la  pace  e  la  giustizia  fra le Nazioni; promuove e
favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

    
    

                              Art. 12.

  La  bandiera  della  Repubblica  e'  il  tricolore italiano: verde,
bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

    

PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI

    

                              Art. 13.

  La liberta' personale e' inviolabile.
  Non   e'  ammessa  forma  alcuna  di  detenzione,  di  ispezione  o
perquisizione   personale,  ne'  qualsiasi  altra  restrizione  della
liberta'   personale,   se   non  per  atto  motivato  dall'autorita'
giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
  In   casi   eccezionali   di   necessita'   ed   urgenza,  indicati
tassativamente  dalla  legge,  l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto  ore  all'autorita'  giudiziaria  e,  se  questa  non  li
convalida  nelle  successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni effetto.
  E'  punita  ogni  violenza  fisica  e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di liberta'.
  La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

    
    

                              Art. 14.

  Il domicilio e' inviolabile.
  Non  vi  si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se  non  nei  casi  e  modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della liberta' personale.
  Gli  accertamenti  e  le  ispezioni  per  motivi  di  sanita'  e di
incolumita'  pubblica  o  a fini economici e fiscali sono regolati da
leggi speciali.

    
    

                              Art. 15.

  La  liberta'  e  la segretezza della corrispondenza e di ogni altra
forma di comunicazione sono inviolabili.
  La  loro  limitazione  puo'  avvenire  soltanto  per  atto motivato
dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

    
    

                              Art. 16.

  Ogni   cittadino   puo'  circolare  e  soggiornare  liberamente  in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la
legge  stabilisce  in  via  generale  per  motivi  di  sanita'  o  di
sicurezza.  Nessuna  restrizione  puo'  essere determinata da ragioni
politiche.
  Ogni  cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica
e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

    
    

                              Art. 17.

  I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
  Per  le  riunioni,  anche  in  luogo  aperto  al  pubblico,  non e'
richiesto preavviso.
  Delle  riunioni  in  luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorita',  che  possono  vietarle  soltanto per comprovati motivi di
sicurezza o di incolumita' pubblica.

    
    

                              Art. 18.

  I   cittadini   hanno  diritto  di  associarsi  liberamente,  senza
autorizzazione,  per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
  Sono  proibite  le  associazioni  segrete  e quelle che perseguono,
anche  indirettamente,  scopi  politici  mediante  organizzazioni  di
carattere militare.

    
    

                              Art. 19.

  Tutti  hanno  diritto  di  professare  liberamente  la propria fede
religiosa  in  qualsiasi  forma,  individuale  o  associata, di farne
propaganda  e  di  esercitarne  in  privato  o  in pubblico il culto,
purche' non si tratti di riti contrari al buon costume.

    
    

                              Art. 20.

  Il  carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una
associazione  od  istituzione  non  possono  essere causa di speciali
limitazioni  legislative,  ne' di speciali gravami fiscali per la sua
costituzione, capacita' giuridica e ogni forma di attivita'.

    
    

                              Art. 21.

  Tutti  hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero
con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
  La stampa non puo' essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  Si   puo'   procedere   a  sequestro  soltanto  per  atto  motivato
dell'autorita'  giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge
sulla  stampa  espressamente  lo  autorizzi, o nel caso di violazione
delle  norme  che  la  legge  stessa  prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
  In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il
tempestivo  intervento dell'autorita' giudiziaria, il sequestro della
stampa  periodica  puo'  essere  eseguito  da  ufficiali  di  polizia
giudiziaria,  che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore,  fare  denunzia  all'autorita'  giudiziaria.  Se  questa  non lo
convalida  nelle  ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende
revocato e privo d'ogni effetto.
  La legge puo' stabilire, con norme di carattere generale, che siano
resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
  Sono  vietate  le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre  manifestazioni  contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

    
    

                              Art. 22.

  Nessuno  puo'  essere privato, per motivi politici, della capacita'
giuridica, della cittadinanza, del nome.

    
    

                              Art. 23.

  Nessuna prestazione personale o patrimoniale puo' essere imposta se
non in base alla legge.

    
    

                              Art. 24.

  Tutti  possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi.
  La  difesa  e'  diritto  inviolabile  in  ogni  stato  e  grado del
procedimento.
  Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
  La  legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli
errori giudiziari.

    
    

                              Art. 25.

  Nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per
legge.
  Nessuno  puo'  essere  punito  se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima del fatto commesso.
  Nessuno  puo'  essere  sottoposto  a misure di sicurezza se non nei
casi previsti dalla legge.

    
    

                              Art. 26.

  L'estradizione  del  cittadino  puo' essere consentita soltanto ove
sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
  Non puo' in alcun caso essere ammessa per reati politici. ((5))

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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  costituzionale  21  giugno  1967,  n.  1  ha  disposto (con
l'articolo  unico)  che  l'ultimo  comma del presente articolo non si
applica ai delitti di genocidio.

    
    

                              Art. 27.

  La responsabilita' penale e' personale.
  L'imputato   non   e'  considerato  colpevole  sino  alla  condanna
definitiva.
  Le  pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.
  Non e' ammessa la pena di morte (( . . . )).

    
    

                              Art. 28.

  I  funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono
direttamente   responsabili,   secondo  le  leggi  penali,  civili  e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali
casi  la  responsabilita'  civile  si  estende allo Stato e agli enti
pubblici.

    

TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI

    

                              Art. 29.

  La  Repubblica  riconosce  i  diritti  della famiglia come societa'
naturale fondata sul matrimonio.
  Il  matrimonio  e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei
coniugi,  con  i  limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita'
familiare.


    
    

                              Art. 30.

  E'  dovere  e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli, anche se nati fuori del matrimonio.
  Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano
assolti i loro compiti.
  La  legge  assicura  ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica  e  sociale,  compatibile  con  i  diritti dei membri della
famiglia legittima.
  La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'.

    
    

                              Art. 31.

  La  Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione  della  famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
  Protegge  la  maternita',  l'infanzia e la gioventu', favorendo gli
istituti necessari a tale scopo.


    
    

                              Art. 32.

  La   Repubblica   tutela   la   salute  come  fondamentale  diritto
dell'individuo  e  interesse  della  collettivita', e garantisce cure
gratuite agli indigenti.
  Nessuno   puo'   essere  obbligato  a  un  determinato  trattamento
sanitario  se  non  per  disposizione  di legge. La legge non puo' in
nessun  caso  violare  i  limiti  imposti  dal rispetto della persona
umana.


    
    

                              Art. 33.

  L'arte e la scienza sono libere e libero ne e' l'insegnamento.
  La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
  Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di
educazione, senza oneri per lo Stato.
  La  legge,  nel  fissare  i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali  che  chiedono  la  parita',  deve  assicurare  ad esse piena
liberta'  e  ai  loro alunni un trattamento scolastico equipollente a
quello degli alunni di scuole statali.
  E'  prescritto  un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e
gradi  di  scuole  o  per la conclusione di essi e per l'abilitazione
all'esercizio professionale.
  Le  istituzioni di alta cultura, universita' ed accademie, hanno il
diritto  di  darsi  ordinamenti  autonomi  nei limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato.


    
    

                              Art. 34.

  La scuola e' aperta a tutti.
  L'istruzione   inferiore,   impartita  per  almeno  otto  anni,  e'
obbligatoria e gratuita.
  I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
  La  Repubblica  rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni  alle  famiglie  ed  altre  provvidenze,  che  devono  essere
attribuite per concorso.


    

TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI

    

                              Art. 35.

  La   Repubblica   tutela  il  lavoro  in  tutte  le  sue  forme  ed
applicazioni.
  Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
  Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
  Riconosce  la liberta' di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla  legge  nell'interesse  generale,  e  tutela il lavoro italiano
all'estero.


    
    

                              Art. 36.

  Il  lavoratore  ha  diritto  ad una retribuzione proporzionata alla
quantita'  e  qualita'  del  suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a se' e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  La  durata  massima  della  giornata  lavorativa e' stabilita dalla
legge.
  Il  lavoratore  ha  diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non puo' rinunziarvi.


    
    

                              Art. 37.

  La  donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parita' di lavoro,
le  stesse  retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di
lavoro  devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare  e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata
protezione.
  La  legge  stabilisce  il  limite  minimo  di  eta'  per  il lavoro
salariato.
  La  Repubblica  tutela  il  lavoro  dei minori con speciali norme e
garantisce  ad  essi, a parita' di lavoro, il diritto alla parita' di
retribuzione.


    
    

                              Art. 38.

  Ogni  cittadino  inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
  I  lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati  alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
  Gli   inabili   ed   i  minorati  hanno  diritto  all'educazione  e
all'avviamento professionale.
  Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono  organi  ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
  L'assistenza privata e' libera.


    
    

                              Art. 39.

  L'organizzazione sindacale e' libera.
  Ai sindacati non puo' essere imposto altro obbligo se non la loro
registrazione  presso  uffici  locali o centrali, secondo le norme di
legge.
  E'  condizione  per  la registrazione che gli statuti dei sindacati
sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
  I  sindacati  registrati  hanno  personalita'  giuridica.  Possono,
rappresentati   unitariamente   in  proporzione  dei  loro  iscritti,
stipulare  contratti  collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria
per  tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.

    
    

                              Art. 40.

  Il  diritto  di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo
regolano.


    
    

                              Art. 41.

  L'iniziativa economica privata e' libera.
  Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana.
  La  legge  determina  i  programmi  e i controlli opportuni perche'
l'attivita'  economica  pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.


    
    

                              Art. 42.

  La  proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
  La  proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne  determina  i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  La  proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
  La  legge  stabilisce  le  norme  ed  i  limiti  della  successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.


    
    

                              Art. 43.

  A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad  enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali  o  a  fonti  di  energia  o  a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.


    
    

                              Art. 44.

  Al  fine  di  conseguire  il  razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire  equi  rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla  proprieta'  terriera  privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo  le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle  terre,  la  trasformazione  del  latifondo e la ricostituzione
delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
  La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.


    
    

                              Art. 45.

  La  Repubblica  riconosce  la funzione sociale della cooperazione a
carattere  di  mutualita'  e  senza  fini di speculazione privata. La
legge  ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e
ne   assicura,  con  gli  opportuni  controlli,  il  carattere  e  le
finalita'.
  La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.


    
    

                              Art. 46.

  Ai  fini  della  elevazione  economica  e  sociale  del lavoro e in
armonia  con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il
diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti
dalle leggi, alla gestione delle aziende.


    
    

                              Art. 47.

  La  Repubblica  incoraggia  e  tutela  il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
  Favorisce   l'accesso   del   risparmio  popolare  alla  proprieta'
dell'abitazione,  alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto  investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.


    

TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI

    

                              Art. 48.

  Sono  elettori  tutti  i  cittadini,  uomini  e  donne,  che  hanno
raggiunto la maggiore eta'.
  Il  voto e' personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio
e' dovere civico.
((La  legge  stabilisce  requisiti  e  modalita'  per l'esercizio del
diritto  di  voto  dei  cittadini  residenti all'estero e ne assicura
l'effettivita'.  A  tale  fine e' istituita una circoscrizione Estero
per  l'elezione  delle  Camere,  alla  quale sono assegnati seggi nel
numero   stabilito   da   norma   costituzionale  e  secondo  criteri
determinati dalla legge)).
  Il  diritto di voto non puo' essere limitato se non per incapacita'
civile  o  per  effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di
indegnita' morale indicati dalla legge.


    
    

                              Art. 49.

  Tutti  i  cittadini  hanno  diritto  di  associarsi  liberamente in
partiti  per  concorrere  con  metodo  democratico  a  determinare la
politica nazionale.


    
    

                              Art. 50.

  Tutti  i  cittadini  possono  rivolgere  petizioni  alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessita'.


    
    

                              Art. 51.

  Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli
uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo   i  requisiti  stabiliti  dalla  legge.  ((A  tale  fine  la
Repubblica  promuove  con appositi provvedimenti le pari opportunita'
tra donne e uomini)).
  La  legge  puo', per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche
elettive,  parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica.
  Chi  e'  chiamato  a  funzioni  pubbliche  elettive  ha  diritto di
disporre  del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il
suo posto di lavoro.


    
    

                              Art. 52.

  La difesa della Patria e' sacro dovere del cittadino.
  Il  servizio  militare  e' obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, ne' l'esercizio dei diritti politici.
  L'ordinamento   delle   Forze   armate   si  informa  allo  spirito
democratico della Repubblica.


    
    

                              Art. 53.

  Tutti  sono  tenuti  a  concorrere  alle spese pubbliche in ragione
della loro capacita' contributiva.
  Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.


    
    

                              Art. 54.

  Tutti  i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica
e di osservarne la Costituzione e le leggi.
  I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di
adempierle  con  disciplina  ed  onore, prestando giuramento nei casi
stabiliti dalla legge.


    

PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I
Le Camere.

    

                              Art. 55.

  Il  Parlamento  si  compone  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica.
  Il  Parlamento  si  riunisce  in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


    
    

                              Art. 56.

 La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
((Il  numero  dei  deputati  e'  di  seicentotrenta, dodici dei quali
eletti nella circoscrizione Estero)).
  Sono  eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
  La  ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni ((, fatto salvo il
numero  dei  seggi  assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
dividendo  il  numero  degli abitanti della Repubblica, quale risulta
dall'ultimo    censimento    generale    della    popolazione,    per
seicentodiciotto))   e  distribuendo  i  seggi  in  proporzione  alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e
dei piu' alti resti. (3)

-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione
dei   comizi  elettorali  successiva  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


    
    

                              Art. 57.

((Il  Senato  della  Repubblica e'  eletto  a base regionale, salvi i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero)).
((Il  numero  dei senatori elettivi e' di  trecentoquindici, sei  dei
quali eletti nella circoscrizione Estero)).
  Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sette;
il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
  La  ripartizione  dei seggi tra le Regioni, ((fatto salvo il numero
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,)) previa applicazione
delle  disposizioni  del precedente comma, si effettua in proporzione
alla  popolazione  delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione
dei   comizi  elettorali  successiva  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


    
    

                              Art. 58.

  I  senatori  sono  eletti  a  suffragio  universale e diretto dagli
elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di eta'.
  Sono  eleggibili  a  senatori  gli  elettori  che hanno compiuto il
quarantesimo anno.


    
    

                              Art. 59.

  E'  senatore  di  diritto  e  a  vita, salvo rinunzia, chi e' stato
Presidente della Repubblica.
  Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cinque
cittadini  che  hanno  illustrato  la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario.


    
    

                              Art. 60.
							  
((La  Camera  dei deputati  e  il Senato della Repubblica sono eletti
per cinque anni.
  La  durata  di ciascuna Camera non puo' essere prorogata se non per
legge e soltanto in caso di guerra)). ((3))

-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  La L. costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, ha disposto (con l'art.
5) che la suddetta modifica entra in vigore con la prima convocazione
dei   comizi  elettorali  successiva  alla  sua  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


    
    

                              Art. 61.

  Le  elezioni  delle  nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni
dalla  fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il
ventesimo giorno dalle elezioni.
  Finche'  non  siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.


    
    

                              Art. 62.

  Le  Camere  si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di
febbraio e di ottobre.
  Ciascuna  Camera  puo'  essere  convocata  in via straordinaria per
iniziativa  del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di
un terzo dei suoi componenti.
  Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, e' convocata di
diritto anche l'altra.


    
    

                              Art. 63.

  Ciascuna  Camera  elegge  fra  i  suoi  componenti  il Presidente e
l'Ufficio di presidenza.
  Quando  il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

    
    

                              Art. 64.

  Ciascuna   Camera  adotta  il  proprio  regolamento  a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti.
  Le  sedute  sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento  a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta
segreta.
  Le  deliberazioni  di  ciascuna  Camera  e  del Parlamento non sono
valide  se  non  e' presente la maggioranza dei loro componenti, e se
non   sono   adottate  a  maggioranza  dei  presenti,  salvo  che  la
Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
  I  membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
diritto,  e  se  richiesti  obbligo, di assistere alle sedute. Devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.


    
    

                              Art. 65.

  La  legge determina i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita'
con l'ufficio di deputato o di senatore.
  Nessuno puo' appartenere contemporaneamente alle due Camere.


    
    

                              Art. 66.

  Ciascuna   Camera   giudica  dei  titoli  di  ammissione  dei  suoi
componenti  e  delle  cause  sopraggiunte  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita'.


    
    

                              Art. 67.

  Ogni  membro  del  Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le
sue funzioni senza vincolo di mandato.


    
    

                              Art. 68.

((I  membri del Parlamento  non  possono essere chiamati a rispondere
delle  opinioni  espresse  e  dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
  Senza  autorizzazione  della  Camera  alla quale appartiene, nessun
membro   del   Parlamento  puo'  essere  sottoposto  a  perquisizione
personale  o  domiciliare,  ne'  puo'  essere  arrestato o altrimenti
privato  della  liberta'  personale, o mantenuto in detenzione, salvo
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se
sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' previsto
l'arresto obbligatorio in flagranza.
  Analoga  autorizzazione  e'  richiesta  per sottoporre i membri del
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza)).


    
    

                              Art. 69.

  I  membri  del  Parlamento  ricevono una indennita' stabilita dalla
legge.


    

SEZIONE II
La formazione delle leggi.

    

                              Art. 70.

  La  funzione  legislativa  e'  esercitata collettivamente dalle due
Camere.


    
    

                              Art. 71.

  L'iniziativa  delle  leggi  appartiene al Governo, a ciascun membro
delle  Camere  ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale.
  Il  popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta,
da  parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in
articoli.


    
    

                              Art. 72.

  Ogni  disegno  di  legge,  presentato  ad una Camera e', secondo le
norme  del  suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla
Camera  stessa,  che  l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
  Il  regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
legge dei quali e' dichiarata l'urgenza.
  Puo'   altresi'   stabilire   in  quali  casi  e  forme  l'esame  e
l'approvazione  dei  disegni  di  legge  sono deferiti a commissioni,
anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei
gruppi  parlamentari.  Anche  in tali casi, fino al momento della sua
approvazione  definitiva, il disegno di legge e' rimesso alla Camera,
se  il  Governo  o  un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della  commissione  richiedono che sia discusso o votato dalla Camera
stessa  oppure  che  sia  sottoposto alla sua approvazione finale con
sole  dichiarazioni  di  voto.  Il  regolamento determina le forme di
pubblicita' dei lavori delle commissioni.
  La  procedura  normale  di esame e di approvazione diretta da parte
della  Camera  e'  sempre  adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa,
di   autorizzazione   a   ratificare   trattati   internazionali,  di
approvazione di bilanci e consuntivi.


    
    

                              Art. 73.

  Le  leggi  sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un
mese dall'approvazione.
  Se   le   Camere,   ciascuna  a  maggioranza  assoluta  dei  propri
componenti,  ne  dichiarano  l'urgenza,  la  legge  e' promulgata nel
termine da essa stabilito.
  Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in
vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo alla loro pubblicazione,
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


    
    

                              Art. 74.

  Il  Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, puo'
con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
  Se  le  Camere  approvano  nuovamente  la legge, questa deve essere
promulgata.


    
    

                              Art. 75.

  E'  indetto  referendum  popolare  per  deliberare  la abrogazione,
totale  o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge,
quando  lo  richiedono  cinquecentomila  elettori  o  cinque Consigli
regionali.
  Non e' ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio,
di  amnistia  e  di  indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali.
  Hanno  diritto  di  partecipare  al  referendum  tutti  i cittadini
chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
  La  proposta  soggetta  a referendum e' approvata se ha partecipato
alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se e' raggiunta
la maggioranza dei voti validamente espressi.
  La legge determina le modalita' di attuazione del referendum.


    
    

                              Art. 76.

  L'esercizio  della  funzione legislativa non puo essere delegato al
Governo  se  non con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.


    
    

                              Art. 77.

  Il  Governo  non  puo',  senza  delegazione  delle  Camere, emanare
decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
  Quando,  in casi straordinari di necessita' e d'urgenza, il Governo
adotta,  sotto  la  sua responsabilita', provvedimenti provvisori con
forza  di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione
alle  Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si
riuniscono entro cinque giorni.
  I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti
in  legge  entro  sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere
possono  tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti non convertiti.


    
    

                              Art. 78.

  Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i
poteri necessari.


    
    

                              Art. 79.

((L'amnistia  e  l'indulto  sono  concessi  con  legge  deliberata  a
maggioranza  dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale.
  La  legge  che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine
per la loro applicazione.
  In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati
commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge)).


    
    

                              Art. 80.

  Le   Camere   autorizzano   con  legge  la  ratifica  dei  trattati
internazionali  che  sono di natura politica, o prevedono arbitrati o
regolamenti  giudiziari,  o  importano  variazioni  del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi.


    
                              Art. 81. 
 
  ((Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le  spese  del
proprio bilancio, tenendo conto  delle  fasi  avverse  e  delle  fasi
favorevoli del ciclo economico. 
  Il  ricorso  all'indebitamento  e'  consentito  solo  al  fine   di
considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione
delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi
componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. 
  Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per
farvi fronte. 
  Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. 
  L'esercizio provvisorio del bilancio non puo'  essere  concesso  se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro
mesi. 
  Il contenuto della legge di bilancio, le  norme  fondamentali  e  i
criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese
dei bilanci e  la  sostenibilita'  del  debito  del  complesso  delle
pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale)). ((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. 
    

                              Art. 82.

  Ciascuna  Camera  puo'  disporre  inchieste  su materie di pubblico
interesse.
  A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata
in   modo   da  rispecchiare  la  proporzione  dei  vari  gruppi.  La
commissione  d'inchiesta  procede  alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.


    

TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    

                              Art. 83.

  Il  Presidente  della Repubblica e' eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri.
  All'elezione  partecipano  tre delegati per ogni Regione eletti dal
Consiglio  regionale  in  modo  che  sia assicurata la rappresentanza
delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
  L'elezione  del  Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio
segreto  a  maggioranza  di  due terzi della assemblea. Dopo il terzo
scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta.


    
    

                              Art. 84.

  Puo'  essere  eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia  compiuto  cinquanta  anni  d'eta'  e goda dei diritti civili e
politici.
  L'ufficio  di  Presidente  della  Repubblica  e'  incompatibile con
qualsiasi altra carica.
  L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


    
    

                              Art. 85.

  Il Presidente della Repubblica e' eletto per sette anni.
  Trenta  giorni  prima  che  scada  il  termine, il Presidente della
Camera  dei  deputati  convoca  in  seduta  comune  il Parlamento e i
delegati   regionali,   per   eleggere   il  nuovo  Presidente  della
Repubblica.
  Se  le  Camere  sono  sciolte,  o  manca meno di tre mesi alla loro
cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
delle  Camere  nuove.  Nel  frattempo  sono  prorogati  i  poteri del
Presidente in carica.


    
    

                              Art. 86.

  Le  funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
  In  caso  di  impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente  della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indice  la  elezione  del  nuovo  Presidente  della  Repubblica entro
quindici  giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.


    
    

                              Art. 87.

  Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
  Puo' inviare messaggi alle Camere.
  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
  Promulga  le  leggi  ed  emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
  Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  Accredita   e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica  i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
  Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa  costituito  secondo  la  legge,  dichiara  lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
  Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  Puo' concedere grazia e commutare le pene.
  Conferisce le onorificenze della Repubblica.


    
    

                              Art. 88.

  Il  Presidente  della  Repubblica  puo', sentiti i loro Presidenti,
sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
((Non  puo'  esercitare  tale  facolta' negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura)).


    
    

                              Art. 89.

  Nessun  atto  del  Presidente  della Repubblica e' valido se non e'
controfirmato   dai   ministri   proponenti,   che   ne  assumono  la
responsabilita'.
  Gli  atti  che  hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla
legge  sono  controfirmati  anche  dal  Presidente  del Consiglio dei
ministri.


    
    

                              Art. 90.

  Il  Presidente  della  Repubblica  non  e'  responsabile degli atti
compiuti  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  tranne  che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione.
  In  tali  casi e' messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


    
    

                              Art. 91.

  Il  Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta  giuramento  di fedelta' alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.


    

TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I
Il Consiglio dei ministri.

    

                              Art. 92.

  Il   Governo  della  Repubblica  e'  composto  del  Presidente  del
Consiglio  e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
ministri.
  Il  Presidente  della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio
dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.


    
    

                              Art. 93.

  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri e i ministri, prima di
assumere  le  funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica.


    
    

                              Art. 94.

  Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
  Ciascuna  Camera  accorda  o  revoca  la  fiducia  mediante mozione
motivata e votata per appello nominale.
  Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle
Camere per ottenerne la fiducia.
  Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del
Governo non importa obbligo di dimissioni.
  La  mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti  della Camera e non puo' essere messa in discussione prima
di tre giorni dalla sua presentazione.


    
    

                              Art. 95.

  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  dirige  la  politica
generale  del  Governo  e  ne  e'  responsabile. Mantiene l'unita' di
indirizzo  politico  ed  amministrativo,  promuovendo  e  coordinando
l'attivita' dei ministri.
  I   ministri   sono  responsabili  collegialmente  degli  atti  del
Consiglio  dei  ministri,  e  individualmente  degli  atti  dei  loro
dicasteri.
  La  legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
determina   il   numero,   le  attribuzioni  e  l'organizzazione  dei
ministeri.


    
    

                              Art. 96.

((Il  Presidente del Consiglio  dei  Ministri ed i Ministri, anche se
cessati   dalla   carica,  sono  sottoposti,  per  i  reati  commessi
nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  alla giurisdizione ordinaria,
previa  autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale)).


    

SEZIONE II
La Pubblica Amministrazione.

                              Art. 97. 
 
  ((Le  pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   la
sostenibilita' del debito pubblico)). ((19)) 
  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni  di  legge,
in modo che siano assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione. 
  Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le   sfere   di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari. 
  Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  si  accede  mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6,  comma  1)  che  la  suddetta  modifica  si  applica  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. 
    

                              Art. 98.

  I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
  Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se
non per anzianita'.
  Si  possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi
ai  partiti  politici  per  i  magistrati,  i militari di carriera in
servizio  attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti
diplomatici e consolari all'estero.


    

SEZIONE III
Gli organi ausiliari.

    

                              Art. 99.

  Il  Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e' composto, nei
modi  stabiliti  dalla  legge,  di  esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza
numerica e qualitativa.
  E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e
secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
  Ha  l'iniziativa  legislativa  e puo' contribuire alla elaborazione
della  legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.


    
    

                              Art. 100.

  Il     Consiglio    di    Stato    e'    organo    di    consulenza
giuridico-amministrativa     e     di    tutela    della    giustizia
nell'amministrazione.
  La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimita'
sugli  atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del
bilancio  dello  Stato.  Partecipa,  nei casi e nelle forme stabiliti
dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui
lo  Stato  contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle
Camere sul risultato del riscontro eseguito.
  La  legge  assicura  l'indipendenza  dei  due  Istituti  e dei loro
componenti di fronte al Governo.


    

TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
SEZIONE I
Ordinamento giurisdizionale.

    

                             Art. 101.

  La giustizia e' amministrata in nome del popolo.
  I giudici sono soggetti soltanto alla legge.


    
    

                              Art. 102.

  La  funzione  giurisdizionale  e' esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
  Non   possono  essere  istituiti  giudici  straordinari  o  giudici
speciali.  Possono  soltanto  istituirsi presso gli organi giudiziari
ordinari  sezioni specializzate per determinate materie, anche con la
partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
  La  legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del
popolo all'amministrazione della giustizia.


    
    

                              Art. 103.

  Il   Consiglio   di   Stato   e   gli  altri  organi  di  giustizia
amministrativa  hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della
pubblica  amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
  La  Corte  dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilita'
pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
  I  tribunali  militari  in  tempo  di guerra hanno la giurisdizione
stabilita  dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto
per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.


    
    

                              Art. 104.

  La  magistratura  costituisce  un ordine autonomo e indipendente da
ogni altro potere.
  Il   Consiglio  superiore  della  magistratura  e'  presieduto  dal
Presidente della Repubblica.
  Ne  fanno  parte  di  diritto  il primo presidente e il procuratore
generale della Corte di cassazione.
  Gli  altri  componenti  sono  eletti  per  due  terzi  da  tutti  i
magistrati  ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per
un  terzo  dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di
universita'  in  materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di
esercizio.
  Il  Consiglio  elegge  un vicepresidente fra i componenti designati
dal Parlamento.
  I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili.
  Non  possono,  finche'  sono  in carica, essere iscritti negli albi
professionali,  ne'  far  parte  del  Parlamento  o  di  un Consiglio
regionale.


    
    

                              Art. 105.

  Spettano  al  Consiglio  superiore  della  magistratura, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed
i  trasferimenti,  le  promozioni  e i provvedimenti disciplinari nei
riguardi dei magistrati.


    
    

                              Art. 106.

  Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
  La  legge  sull'ordinamento  giudiziario  puo' ammettere la nomina,
anche   elettiva,   di  magistrati  onorari  per  tutte  le  funzioni
attribuite a giudici singoli.
  Su  designazione del Consiglio superiore della magistratura possono
essere  chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni,  professori  ordinari di universita' in materie giuridiche e
avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli
albi speciali per le giurisdizioni superiori.


    
    

                              Art. 107.

  I  magistrati  sono  inamovibili.  Non  possono essere dispensati o
sospesi  dal  servizio  ne' destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se
non   in   seguito   a   decisione   del  Consiglio  superiore  della
magistratura,  adottata  o  per  i motivi e con le garanzie di difesa
stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
  Il  Ministro  della  giustizia  ha  facolta' di promuovere l'azione
disciplinare.
  I  magistrati  si  distinguono  fra loro soltanto per diversita' di
funzioni.
  Il  pubblico  ministero  gode  delle  garanzie  stabilite  nei suoi
riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.


    
    

                              Art. 108.

  Le  norme  sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge.
  La  legge  assicura  l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che
partecipano all'amministrazione della giustizia.


    
    

                              Art. 109.

  L'autorita'   giudiziaria   dispone   direttamente   della  polizia
giudiziaria.


    
    

                              Art. 110.

  Ferme  le  competenze  del  Consiglio superiore della magistratura,
spettano   al   Ministro   della   giustizia  l'organizzazione  e  il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.


    

SEZIONE II
Norme sulla giurisdizione.

    

                              Art. 111.

((La  giurisdizione  si  attua  mediante  il giusto processo regolato
dalla legge.
  Ogni  processo  si  svolge  nel  contraddittorio  tra  le parti, in
condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge
ne assicura la ragionevole durata.
  Nel  processo  penale, la legge assicura che la persona accusata di
un   reato   sia,   nel   piu'   breve   tempo  possibile,  informata
riservatamente  della  natura  e dei motivi dell'accusa elevata a suo
carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare
la  sua difesa; abbia la facolta', davanti al giudice, di interrogare
o  di  far  interrogare  le  persone  che rendono dichiarazioni a suo
carico,  di  ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a
sua  difesa  nelle  stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di
ogni  altro  mezzo  di  prova  a  suo  favore;  sia  assistita  da un
interprete  se  non  comprende  o  non  parla la lingua impiegata nel
processo.
  Il  processo  penale  e' regolato dal principio del contraddittorio
nella  formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non puo'
essere  provata  sulla  base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta,  si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da
parte dell'imputato o del suo difensore.
  La  legge  regola  i  casi  in cui la formazione della prova non ha
luogo  in  contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata
impossibilita'  di natura oggettiva o per effetto di provata condotta
illecita)).
  Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
  Contro   le  sentenze  e  contro  i  provvedimenti  sulla  liberta'
personale,   pronunciati  dagli  organi  giurisdizionali  ordinari  o
speciali,  e'  sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di
legge.  Si  puo'  derogare  a tale norma soltanto per le sentenze dei
tribunali militari in tempo di guerra.
  Contro  le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
il  ricorso  in Cassazione e' ammesso per i soli motivi inerenti alla
giurisdizione.


    
    

                              Art. 112.

  Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.


    
    

                              Art. 113.

  Contro gli atti della pubblica amministrazione e' sempre ammessa la
tutela  giurisdizionale  dei  diritti  e  degli  interessi  legittimi
dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
  Tale  tutela  giurisdizionale  non puo' essere esclusa o limitata a
particolari  mezzi  di  impugnazione  o  per determinate categorie di
atti.
  La  legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare
gli  atti  della  pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.


    

TITOLO V
LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

    

                              Art. 114.

((La  Repubblica  e'  costituita  dai  Comuni,  dalle Province, dalle
Citta' metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
  I  Comuni,  le  Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono
enti  autonomi  con  propri  statuti,  poteri  e  funzioni  secondo i
principi fissati dalla Costituzione.
  Roma  e'  la  capitale  della  Repubblica.  La  legge  dello  Stato
disciplina il suo ordinamento)).


    
    

                              Art. 115.
							  
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))


    
    

                              Art. 116.

((Il   Friuli   Venezia   Giulia,   la  Sardegna,   la  Sicilia,   il
Trentino-Alto   Adige/Südtirol  e  la  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste
dispongono  di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i
rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
  La   Regione   Trentino-Alto  Adige/Südtirol  e'  costituita  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano.
  Ulteriori  forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti
le  materie  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 117 e le materie
indicate  dal  secondo  comma  del medesimo articolo alle lettere l),
limitatamente  all'organizzazione  della  giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su
iniziativa  della  Regione  interessata, sentiti gli enti locali, nel
rispetto  dei principi di cui all'articolo 119. La legge e' approvata
dalle  Camere  a  maggioranza  assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata)).


    
                              Art. 117. 
 
  La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
    a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello   Stato;
rapporti dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e
condizione  giuridica  dei  cittadini  di  Stati   non   appartenenti
all'Unione europea; 
    b) immigrazione; 
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,  munizioni
ed esplosivi; 
    e) moneta, tutela del  risparmio  e  mercati  finanziari;  tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e  contabile
dello Stato; ((armonizzazione dei  bilanci  pubblici;))  perequazione
delle risorse finanziarie; ((19)) 
    f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; 
    g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e
degli enti pubblici nazionali; 
    h) ordine pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale; 
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
    l)  giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile  e
penale; giustizia amministrativa; 
    m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
    n) norme generali sull'istruzione; 
    o) previdenza sociale; 
    p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo   e   funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; 
    q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali   e   profilassi
internazionale; 
    r)  pesi,  misure  e  determinazione  del  tempo;   coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
  Sono  materie  di  legislazione  concorrente  quelle  relative   a:
rapporti  internazionali  e  con  l'Unione  europea  delle   Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza  del  lavoro;  istruzione,
salva l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione
della  istruzione  e  della  formazione  professionale;  professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno  all'innovazione  per  i
settori produttivi; tutela della salute;  alimentazione;  ordinamento
sportivo;  protezione  civile;  governo  del  territorio;   porti   e
aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di   navigazione;
ordinamento   della   comunicazione;    produzione,    trasporto    e
distribuzione  nazionale  dell'energia;  previdenza  complementare  e
integrativa; ((. . .)) coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali  e
promozione  e  organizzazione  di  attivita'  culturali;   casse   di
risparmio, casse rurali, aziende di credito  a  carattere  regionale;
enti di credito fondiario e  agrario  a  carattere  regionale.  Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ((19)) 
  Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad  ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
  Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla
formazione   degli   atti   normativi   comunitari    e    provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e  degli
atti dell'Unione europea,  nel  rispetto  delle  norme  di  procedura
stabilite da legge  dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
  La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno  potesta'  regolamentare  in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento  delle
funzioni loro attribuite. 
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce  la  piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,  culturale  ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini  alle
cariche elettive. 
  La legge regionale ratifica  le  intese  della  Regione  con  altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni. 
  Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere  accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,  nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. 
    

                              Art. 118.

((Le  funzioni  amministrative  sono  attribuite ai Comuni salvo che,
per  assicurarne  l'esercizio  unitario,  siano conferite a Province,
Citta'  metropolitane,  Regioni  e  Stato, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
  I  Comuni,  le  Province e le Citta' metropolitane sono titolari di
funzioni  amministrative  proprie  e  di  quelle  conferite con legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  La  legge  statale  disciplina  forme  di coordinamento fra Stato e
Regioni  nelle  materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
dell'articolo   117,   e   disciplina   inoltre  forme  di  intesa  e
coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini,  singoli  e associati, per lo
svolgimento  di  attivita'  di  interesse  generale,  sulla  base del
principio di sussidiarieta')).


    
                              Art. 119. 
 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
autonomia  finanziaria  di  entrata  e  di  spesa  ((,  nel  rispetto
dell'equilibrio dei relativi  bilanci,  e  concorrono  ad  assicurare
l'osservanza   dei   vincoli   economici   e   finanziari   derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea)). ((19)) 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di  coordinamento
della finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono  di
compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile  al  loro
territorio. 
  La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di destinazione, per i territori con  minore  capacita'  fiscale  per
abitante. 
  Le risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite. 
  Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti  della  persona,  o  per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua  interventi  speciali
in favore di determinati Comuni,  Province,  Citta'  metropolitane  e
Regioni. 
  I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le  Regioni  hanno
un  proprio  patrimonio,  attribuito  secondo  i  principi   generali
determinati   dalla   legge   dello    Stato.    Possono    ricorrere
all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento  ((,  con
la contestuale definizione di piani di ammortamento  e  a  condizione
che per il complesso degli enti di ciascuna  Regione  sia  rispettato
l'equilibrio di bilancio)). E' esclusa ogni garanzia dello Stato  sui
prestiti dagli stessi contratti. ((19)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014. 
    

                              Art. 120.

((La  Regione non puo' istituire  dazi di importazione o esportazione
o  transito tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti che ostacolino
in  qualsiasi  modo la libera circolazione delle persone e delle cose
tra  le  Regioni,  ne'  limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
  Il  Governo  puo'  sostituirsi a organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni  nel  caso di mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo  dai  confini  territoriali dei governi locali. La legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione)).


    
    

                              Art. 121.

  Sono  organi  della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il
suo presidente.
  Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative (( . . . ))
attribuite  alla  Regione  e  le  altre  funzioni  conferitegli dalla
Costituzione e dalle leggi. Puo' fare proposte di legge alle Camere.
  La Giunta regionale e' l'organo esecutivo delle Regioni.
((Il  Presidente  della  Giunta  rappresenta  la  Regione;  dirige la
politica  della  Giunta  e  ne  e' responsabile; promulga le leggi ed
emana  i  regolamenti  regionali;  dirige  le funzioni amministrative
delegate  dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del
Governo della Repubblica)).


    
    

                              Art. 122.

((Il  sistema  di  elezione  e  i  casi  di   ineleggibilita'  e   di
incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale  nonche'  dei  consiglieri  regionali sono disciplinati con
legge  della  Regione  nei limiti dei principi fondamentali stabiliti
con  legge  della  Repubblica,  che  stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
  Nessuno  puo' appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una
Giunta  regionale  e  ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro
Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
  Il  Consiglio  elegge  tra  i  suoi  componenti  un Presidente e un
ufficio di presidenza.
  I  consiglieri  regionali  non possono essere chiamati a rispondere
delle  opinioni  espresse  e  dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni.
  Il   Presidente  della  Giunta  regionale,  salvo  che  lo  statuto
regionale  disponga  diversamente, e' eletto a suffragio universale e
diretto.  Il  Presidente  eletto  nomina  e revoca i componenti della
Giunta)).


    
    

                              Art. 123.

  Ciascuna   Regione   ha   uno   statuto  che,  in  armonia  con  la
Costituzione,   ne  determina  la  forma  di  governo  e  i  principi
fondamentali  di  organizzazione  e  funzionamento. Lo statuto regola
l'esercizio  del  diritto  di  iniziativa e del referendum su leggi e
provvedimenti  amministrativi  della Regione e la pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti regionali.
  Lo  statuto  e'  approvato e modificato dal Consiglio regionale con
legge  approvata  a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due
deliberazioni  successive  adottate  ad  intervallo non minore di due
mesi.  Per  tale  legge  non  e' richiesta l'apposizione del visto da
parte  del  Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica puo'
promuovere  la questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla
loro pubblicazione.
  Lo  statuto  e'  sottoposto a referendum popolare qualora entro tre
mesi  dalla  sua  pubblicazione  ne faccia richiesta un cinquantesimo
degli  elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio
regionale.  Lo  statuto  sottoposto a referendum non e' promulgato se
non e' approvato dalla maggioranza dei voti validi.
((In  ogni  Regione,  lo  statuto   disciplina  il  Consiglio   delle
autonomie  locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli
enti locali)).


    
    

                              Art. 124.
							  
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))


    
    

                              Art. 125.

((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3)).
  Nella  Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di
primo   grado,   secondo   l'ordinamento  stabilito  da  legge  della
Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione.


    
    

                              Art. 126.

((Con   decreto  motivato   del  Presidente  della  Repubblica   sono
disposti  lo  scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente  della  Giunta  che  abbiano  compiuto  atti contrari alla
Costituzione  o  gravi  violazioni  di  legge.  Lo  scioglimento e la
rimozione  possono  altresi' essere disposti per ragioni di sicurezza
nazionale. Il decreto e' adottato sentita una Commissione di deputati
e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti
con legge della Repubblica.
  Il Consiglio regionale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del
Presidente  della  Giunta  mediante mozione motivata, sottoscritta da
almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti. La mozione non puo' essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
  L'approvazione   della   mozione  di  sfiducia  nei  confronti  del
Presidente  della  Giunta  eletto  a  suffragio universale e diretto,
nonche'  la  rimozione,  l'impedimento  permanente,  la  morte  o  le
dimissioni  volontarie  dello  stesso  comportano le dimissioni della
Giunta  e  lo  scioglimento  del  Consiglio.  In ogni caso i medesimi
effetti  conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio)).


    
    

                              Art. 127.

((Il  Governo,  quando  ritenga  che  una  legge  regionale ecceda la
competenza   della   Regione,   puo'   promuovere   la  questione  di
legittimita'  costituzionale  dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
  La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge  dello  Stato  o  di  un'altra  Regione  leda  la  sua sfera di
competenza,    puo'   promuovere   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge)).


    
    

                              Art. 128
							  
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))


    
    

                              Art. 129.
							  
 ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))


    
    

                              Art. 130.
							  
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))


    
    

                              Art. 131.

((Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;                      Marche;
Valle d'Aosta;                 Lazio;
Lombardia;                     Abruzzi;
Trentino-Alto Adige;           Molise;
Veneto;                        Campania;
Friuli-Venezia Giulia;         Puglia;
Liguria;                       Basilicata;
Emilia-Romagna;                Calabria;
Toscana;                       Sicilia;
Umbria;                        Sardegna)).


    
    

                              Art. 132.

  Si  puo'  con  legge  costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre  la  fusione  di  Regioni  esistenti o la creazione di nuove
Regioni  con  un  minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano
richiesta  tanti  Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo
delle  popolazioni  interessate,  e  la  proposta  sia  approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
  Si  puo',  con ((l'approvazione della maggioranza delle popolazioni
della  Provincia  o  delle  Province  interessate  e del Comune o dei
Comuni  interessati  espressa mediante)) referendum e con legge della
Repubblica,  sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e
Comuni,  che  ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed
aggregati ad un'altra.


    
    

                              Art. 133.

  Il  mutamento  delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove  Provincie  nell'ambito  d'una Regione sono stabiliti con leggi
della  Repubblica,  su  iniziative  dei  Comuni,  sentita  la  stessa
Regione.
  La  Regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi
istituire  nel  proprio  territorio nuovi Comuni e modificare le loro
circoscrizioni e denominazioni.


    

TITOLO VI
GARANZIE COSTITUZIONALI
SEZIONE I
La Corte costituzionale.

    

                              Art. 134.

  La Corte costituzionale giudica:
    sulle  controversie  relative  alla  legittimita'  costituzionale
delle  leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle
Regioni;
    sui  conflitti  di  attribuzione  tra  i  poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
    sulle  accuse  promosse  contro  il  Presidente  della Repubblica
(( . . . )), a norma della Costituzione.


    
    

                              Art. 135.

  La  Corte  costituzionale  e' composta di quindici giudici nominati
per  un  terzo  dal  Presidente  della  Repubblica,  per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
anche   a   riposo   delle   giurisdizioni   superiori  ordinaria  ed
amministrative,  i  professori  ordinari  di  universita'  in materie
giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
  I  giudici  della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
decorrenti  per  ciascuno  di  essi  dal giorno del giuramento, e non
possono essere nuovamente nominati.
  Alla  scadenza  del  termine  il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall'esercizio delle funzioni.
  La  Corte  elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
dalla  legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
e'   rieleggibile,   fermi   in  ogni  caso  i  termini  di  scadenza
dall'ufficio di giudice.
  L'ufficio  di  giudice  della  Corte e' incompatibile con quello di
membro  del  Parlamento,  di  un Consiglio regionale, con l'esercizio
della  professione  di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge.
  Nei   giudizi  d'accusa  contro  il  Presidente  della   Repubblica 
(( . . . )) intervengono,  oltre  i  giudici  ordinari  della  Corte,
sedici membri tratti  a  sorte  da  un  elenco  di cittadini aventi i
requisiti per l'eleggibilita'  a senatore, che  il Parlamento compila
ogni nove anni  mediante elezione con le  stesse  modalita' stabilite 
per la nomina dei giudici ordinari.


    
    

                              Art. 136.

  Quando  la  Corte  dichiara  l'illegittimita' costituzionale di una
norma  di  legge  o  di atto avente forza di legge, la norma cessa di
avere  efficacia  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  della
decisione.
  La  decisione della Corte e' pubblicata e comunicata alle Camere ed
ai  Consigli  regionali  interessati,  affinche',  ove  lo  ritengano
necessario, provvedano nelle forme costituzionali.


    
    

                              Art. 137.

  Una  legge  costituzionale  stabilisce  le  condizioni, le forme, i
termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale,
e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
  Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la
costituzione e il funzionamento della Corte.
  Contro  le  decisioni  della  Corte  costituzionale  non e' ammessa
alcuna impugnazione.

    

SEZIONE II
Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

    

                              Art. 138.

  Le   leggi  di  revisione  della  Costituzione  e  le  altre  leggi
costituzionali  sono  adottate  da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni  ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  di  ciascuna  Camera nella
seconda votazione.
  Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre  mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri  di  una  Camera  o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
  Non  si  fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.


    
    

                              Art. 139.

  La   forma  repubblicana  non  puo'  essere  oggetto  di  revisione
costituzionale.


    

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 
 
                                  I 
 
  Con l'entrata in vigore  della  Costituzione  il  Capo  provvisorio
dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e
ne assume il titolo. 
                                 II 
 
  Se alla data della elezione del  Presidente  della  Repubblica  non
sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione
soltanto i componenti delle due Camere. 
 
                                 III 
 
  Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati
senatori, con decreto del Presidente  della  Repubblica,  i  deputati
dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti  di  legge  per
essere senatori e che: 
    sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o  di  Assemblee
legislative; 
    hanno fatto parte del disciolto Senato; 
    hanno avuto almeno tre elezioni,  compresa  quella  all'Assemblea
Costituente; 
    sono stati dichiarati decaduti  nella  seduta  della  Camera  dei
deputati del 9 novembre 1926; 
    hanno scontato la pena della reclusione non  inferiore  a  cinque
anni in seguito a condanna del tribunale  speciale  fascista  per  la
difesa dello Stato. 
  Sono nominati altresi' senatori, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della
Consulta Nazionale. 
  Al diritto di essere nominati senatori  si  puo'  rinunciare  prima
della firma del decreto di nomina. L'accettazione  della  candidatura
alle elezioni politiche implica  rinuncia  al  diritto  di  nomina  a
senatore. 
 
                                 IV 
 
  Per la prima elezione del Senato  il  Molise  e'  considerato  come
Regione a se' stante, con il numero dei senatori che gli  compete  in
base alla sua popolazione. 
 
                                  V 
 
  La disposizione dell'articolo 80  della  Costituzione,  per  quanto
concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o
modificazioni di legge, ha effetto dalla data di  convocazione  delle
Camere. 
 
                                 VI 
 
  Entro cinque anni dall'entrata  in  vigore  della  Costituzione  si
procede  alla  revisione  degli  organi  speciali  di   giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato,
della Corte dei conti e dei tribunali militari. 
  Entro  un  anno  dalla  stessa  data  si  provvede  con  legge   al
riordinamento   del   Tribunale   supremo   militare   in   relazione
all'articolo 111. 
 
                                 VII 
 
  Fino a quando non  sia  emanata  la  nuova  legge  sull'ordinamento
giudiziario  in  conformita'  con  la  Costituzione,  continuano   ad
osservarsi le norme dell'ordinamento vigente. 
  Fino a quando non entri in funzione  la  Corte  costituzionale,  la
decisione delle controversie  indicate  nell'articolo  134  ha  luogo
nelle forme e nei limiti  delle  norme  preesistenti  all'entrata  in
vigore della Costituzione. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)). 
 
                                VIII 
 
  Le elezioni dei Consigli regionali e degli  organi  elettivi  delle
amministrazioni provinciali sono indette entro un  anno  dall'entrata
in vigore della Costituzione. 
  Leggi della  Repubblica  regolano  per  ogni  ramo  della  pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali  attribuite  alle
Regioni. Fino a quando non sia provveduto  al  riordinamento  e  alla
distribuzione delle  funzioni  amministrative  fra  gli  enti  locali
restano alle Provincie  ed  ai  Comuni  le  funzioni  che  esercitano
attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio. 
  Leggi della  Repubblica  regolano  il  passaggio  alle  Regioni  di
funzionari e dipendenti  dello  Stato,  anche  delle  amministrazioni
centrali, che sia reso  necessario  dal  nuovo  ordinamento.  Per  la
formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in  casi  di
necessita', trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli
enti locali. 
 
                                 IX 
 
  La  Repubblica,  entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore   della
Costituzione, adegua le  sue  leggi  alle  esigenze  delle  autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni. 
 
                                  X 
 
  Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si
applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte
seconda, ferma restando la tutela  delle  minoranze  linguistiche  in
conformita' con l'articolo 6. 
 
                                 XI 
 
  Fino a cinque anni dall'entrata in  vigore  della  Costituzione  si
possono,  con  leggi  costituzionali,  formare   altre   Regioni,   a
modificazione dell'elenco di cui all'articolo  131,  anche  senza  il
concorso delle condizioni richieste  dal  primo  comma  dell'articolo
132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo  di  sentire  le  popolazioni
interessate. 
                                                                ((2)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  La  L.  costituzionale  18  marzo  1958,  n.  1  ha  disposto  (con
l'articolo unico) che "Il termine di cui alla XI delle  "Disposizioni
transitorie e finali"  della  Costituzione  scadra'  il  31  dicembre
1963". 
                                 XII 
 
  E'  vietata  la  riorganizzazione,  sotto  qualsiasi   forma,   del
disciolto partito fascista. 
  In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non  oltre
un  quinquennio  dalla  entrata   in   vigore   della   Costituzione,
limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilita' per  i
capi responsabili del regime fascista. 
 
                                XIII 
 
  I membri e i discendenti di Casa Savoia non  sono  elettori  e  non
possono ricoprire uffici pubblici ne' cariche elettive. ((15)) 
  Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti
maschi  sono  vietati  l'ingresso  e  il  soggiorno  nel   territorio
nazionale. ((15)) 
  I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli  ex  re  di  Casa
Savoia, delle loro consorti  e  dei  loro  discendenti  maschi,  sono
avocati allo Stato. I trasferimenti  e  le  costituzioni  di  diritti
reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono
nulli. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, ha disposto (con l'art.
1, comma 1) che "I commi primo  e  secondo  della  XIII  disposizione
transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti  a
decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge
costituzionale". 
                                 XIV 
 
  I titoli nobiliari non sono riconosciuti. 
  I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre  1922  valgono
come parte del nome. 
  L'Ordine mauriziano e' conservato come ente ospedaliero e  funziona
nei modi stabiliti dalla legge. 
  La legge regola la soppressione della Consulta araldica. 
 
                                 XV 
 
  Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito  in
legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n.  151,
sull'ordinamento provvisorio dello Stato. 
 
                                 XVI 
 
  Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si  procede
alla revisione e al coordinamento con  essa  delle  precedenti  leggi
costituzionali  che  non  siano   state   finora   esplicitamente   o
implicitamente abrogate. 
 
                                XVII 
 
  L'Assemblea Costituente sara'  convocata  dal  suo  Presidente  per
deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del
Senato della Repubblica, sugli statuti  regionali  speciali  e  sulla
legge per la stampa. 
  Fino al giorno delle elezioni  delle  nuove  Camere,  la  Assemblea
Costituente puo'  essere  convocata,  quando  vi  sia  necessita'  di
deliberare  nelle  materie  attribuite  alla  sua  competenza   dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo  e  secondo,  del
decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. 
  In tale periodo le  Commissioni  permanenti  restano  in  funzione.
Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di  legge,  ad  esse
trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. 
  I  deputati  possono  presentare  al  Governo  interrogazioni   con
richiesta di risposta scritta. 
  L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo  comma  del
presente articolo, e'  convocata  dal  suo  Presidente  su  richiesta
motivata del Governo o di almeno duecento deputati. 
                                XVIII 
 
  La presente Costituzione e' promulgata dal Capo  provvisorio  dello
Stato  entro  cinque  giorni  dalla   sua   approvazione   da   parte
dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. 
  Il testo della Costituzione e' depositato nella  sala  comunale  di
ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante  tutto
l'anno 1948, affinche' ogni cittadino possa prenderne cognizione. 
 
  La Costituzione, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica. 
  La Costituzione  dovra'  essere  fedelmente  osservata  come  Legge
fondamentale della Repubblica da tutti i  cittadini  e  dagli  organi
dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1947 
 
                          ENRICO DE NICOLA 
 
 
     Controfirmano: 
    

Il Presidente dell'Assemblea Costituente
           UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri        V: Il Guardasigilli
            ALCIDE DE GASPERI                          GRASSI