Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA
LIBRO I
SOGGETTI
Titolo I
GIUDICE
Capo I
GIURISDIZIONE

                               Art. 1. 
                        Giurisdizione penale 
  1. La giurisdizione penale e' esercitata dai giudici previsti dalle
leggi di ordinamento giudiziario secondo le norme di questo codice. 
                               Art. 2. 
                       Cognizione del giudice 
  1. Il giudice penale risolve  ogni  questione  da  cui  dipende  la
decisione, salvo che sia diversamente stabilito. 
  2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente  una
questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante
in nessun altro processo. 
                               Art. 3. 
                       Questioni pregiudiziali 
  1.  Quando  la  decisione  dipende   dalla   risoluzione   di   una
controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza,  il  giudice,
se la questione e' seria e se l'azione a norma delle leggi civili  e'
gia' in corso, puo' sospendere  il  processo  fino  al  passaggio  in
giudicato della sentenza che definisce la questione. 
  2. La sospensione e' disposta con ordinanza soggetta a ricorso  per
cassazione. La corte decide in camera di consiglio. 
  3. La sospensione del processo non impedisce  il  compimento  degli
atti urgenti. 
  4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che  ha  deciso  una
questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha  efficacia  di
giudicato nel procedimento penale. 

Capo II
COMPETENZA
Sezione I
Disposizione generale

                               Art. 4. 
            Regole per la determinazione della competenza 
  1. Per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita
dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto
della continuazione, della recidiva e delle  circostanze  del  reato,
fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale. 

Sezione II
Competenza per materia

                               Art. 5. 
                  Competenza della corte di assise 
  1. La corte di assise e' competente: 
  ((a) per i  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo  o  della  reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a
ventiquattro anni, esclusi i delitti, comunque aggravati, di  tentato
omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo  mafioso
anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)); 
    b) per i delitti consumati previsti dagli articoli 579, 580, 584 
del codice penale; 
    c) per ogni delitto doloso se dal fatto e' derivata la  morte  di
una o piu' persone, escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 
588 e 593 del codice penale. 
    d) per i delitti previsti dalle leggi  di  attuazione  della  XII
disposizione finale della Costituzione, dalla legge 9 ottobre 1967 n. 
962 e nel titolo I del libro II del codice  penale,  sempre  che  per
tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel 
massimo a dieci anni. 
  ((d-bis) per i delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
416, sesto comma, 600, 601, 602 del  codice  penale,  nonche'  per  i
delitti con finalita' di terrorismo sempre che per tali  delitti  sia
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  dieci
anni)). ((176)) 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 22 febbraio 1999, n. 29 convertito con modificazioni  dalla
L. 21 aprile 1999, n. 109 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)  che
"l'articolo 5, comma 1, lettera a), del codice di  procedura  penale,
come modificato dall'articolo 1  del  presente  decreto,  si  applica
anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata
in corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  salvo
che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il  dibattimento
davanti alla corte di assise." 
  Ha inoltre  disposto  (con  l'art.  3,  comma  2)  che  "conservano
efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti
indicati nel comma 1, prima della  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, dal giudice competente  a  norma  dell'articolo  5,
comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, come  modificato
dall'articolo 1 del presente decreto." 
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AGGIORNAMENTO (132) 
  La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16,  comma  1)
che la modifica  al  presente  articolo  si  applica  solo  ai  reati
commessi  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
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AGGIORNAMENTO (176) 
  Il D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito con modificazioni dalla
L. 6 aprile 2010, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  le
modifiche al presente articolo "si applicano anche ai procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore del presente  decreto  solo  nei
casi in cui  alla  data  del  30  giugno  2010  non  sia  stata  gia'
esercitata l'azione penale." 
                               Art. 6. 
                      Competenza del tribunale 
 1. Il tribunale e' competente per i reati che non appartengono  alla
competenza della corte di assise ((o  del  giudice  di  pace)).  (90)
(90a) ((114)) 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 come modificato dal D.L. 2  aprile
2001, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 maggio 2001,  n.
163, ha disposto (con l'art. 65, comma 1)  che  l'entrata  in  vigore
della modifica al presente articolo e' prorogata al 2 gennaio 2002. 
                               Art. 7. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) 
                                                               ((94)) 
 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha  disposto  (con  l'art.  247,  comma  1)  che
l'abrogazione del presente articolo ha  effetto  a  decorrere  dal  2
giugno 1999. 

Sezione III
Competenza per territorio

                               Art. 8. 
                           Regole generali 
  1. La competenza per territorio e' determinata dal luogo in cui  il
reato e' stato consumato. 
  2. Se si tratta di fatto dal quale e' derivata la morte  di  una  o
piu' persone, e' competente il giudice del luogo in cui  e'  avvenuta
l'azione o l'omissione. 
  3. Se si tratta di reato permanente, e' competente il  giudice  del
luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal  fatto  e'
derivata la morte di una o piu' persone. 
  4. Se si tratta di delitto tentato, e' competente  il  giudice  del
luogo in cui e' stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere  il
delitto. 
                               Art. 9. 
                          Regole suppletive 
  1.  Se  la  competenza  non  puo'  essere   determinata   a   norma
dell'articolo 8, e' competente il giudice dell'ultimo luogo in cui e'
avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione. 
  2. Se non e' noto il luogo indicato  nel  comma  1,  la  competenza
appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o
del domicilio dell'imputato. 
  3. Se nemmeno in tale modo e' possibile determinare la  competenza,
questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede  l'ufficio  del
pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia
di reato nel registro previsto dall'articolo 335. 
                              Art. 10. 
              Competenza per reati commessi all'estero 
  1. Se  il  reato  e'  stato  commesso  interamente  all'estero,  la
competenza e' determinata successivamente dal luogo della  residenza,
della  dimora,  del  domicilio,   dell'arresto   o   della   consegna
dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice
competente per il maggior numero di essi. 
  ((1-bis. Se il reato e' stato commesso a danno del cittadino e  non
sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2,  lettera
b), la competenza e' del tribunale o della corte di  assise  di  Roma
quando non e' possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1.))
((235)) 
  2. ((In tutti gli altri casi, se)) non e' possibile determinare nei
modi  indicati  ((nei  commi  1  e  1-bis))  la  competenza,   questa
appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico
ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato
nel registro previsto dall'articolo 335. ((235)) 
  3. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza
e' determinata a norma degli articoli 8 e 9. 
 
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AGGIORNAMENTO (235) 
  Il D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le
presenti modifiche si applicano  ai  fatti  commessi  successivamente
all'entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge
medesimo. 
                              Art. 11. 
    (( (Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati). 
  1. I procedimenti in  cui  un  magistrato  assume  la  qualita'  di
persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona  offesa
o danneggiata  dal  reato,  che  secondo  le  norme  di  questo  capo
sarebbero  attribuiti  alla  competenza  di  un  ufficio  giudiziario
compreso nel distretto  di  corte  d'appello  in  cui  il  magistrato
esercita le proprie funzioni o le esercitava al  momento  del  fatto,
sono di competenza del giudice, ugualmente  competente  per  materia,
che  ha  sede  nel  capoluogo  del  distretto  di  corte  di  appello
determinato dalla legge. 
  2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il  magistrato
stesso e' venuto ad esercitare le  proprie  funzioni  in  un  momento
successivo a quello del fatto, e' competente il giudice che  ha  sede
nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai
sensi del medesimo comma 1. 
  3. I procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato assume  la
qualita' di persona sottoposta ad indagini,  di  imputato  ovvero  di
persona offesa  o  danneggiata  dal  reato  sono  di  competenza  del
medesimo giudice individuato a norma del comma 1)). ((98)) 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 31 ottobre 1991, n.  390
(in  G.U.  1a  s.s.  06/11/1991,  n.  44)   ,   ha   dichiarato   "l'
illegittimita' costituzionale dell'art.11, terzo comma." 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  La L. 2 dicembre 1998, n. 420 ha disposto (con l'art. 8,  comma  1)
che "l'articolo 11 del codice di procedura  penale,  come  sostituito
dall'articolo 1 della presente  legge,  si  applica  ai  procedimenti
relativi ai reati commessi successivamente alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge." 
                            Art. 11-bis. 
(( (Competenza per i  procedimenti  riguardanti  i  magistrati  della
                   Direzione nazionale antimafia). 
  1. I procedimenti in cui assume la qualita' di  persona  sottoposta
ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o  danneggiata  dal
reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui
all'articolo 76-  bis  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato  con
regio decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  e  successive  modificazioni,
sono di competenza del giudice  determinato  ai  sensi  dell'articolo
11)). 

Sezione IV
Competenza per connessione

                               Art. 12. 
                         Casi di connessione 
  1. Si ha connessione di procedimenti: 
   a) se il reato per cui  si  procede  e'  stato  commesso  da  piu'
persone in concorso o cooperazione fra loro, o se  piu'  persone  con
condotte indipendenti hanno determinato l'evento; 
   b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una  sola
azione od omissione ovvero con piu' azioni od omissioni esecutive  di
un medesimo disegno criminoso; 
    c) se dei reati per cui si procede gli uni  sono  stati  commessi
per eseguire o per occultare gli altri (( . . . )) 
                              Art. 13. 
Connessione di procedimenti  di  competenza  di  giudici  ordinari  e
                              speciali 
  1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
di un giudice ordinario e altri a quella della Corte  costituzionale,
e' competente per tutti quest'ultima. 
  2.  Fra  reati  comuni  e  reati  militari,   la   connessione   di
procedimenti opera soltanto quando il reato comune e' piu'  grave  di
quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo  16
comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati e' del giudice
ordinario. 
                              Art. 14. 
   Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni 
  1. La connessione non opera fra procedimenti  relativi  a  imputati
che al momento del fatto erano minorenni e  procedimenti  relativi  a
imputati maggiorenni. 
  2. La connessione non opera, altresi', fra procedimenti  per  reati
commessi quando l'imputato era minorenne  e  procedimenti  per  reati
commessi quando era maggiorenne. 
                               Art. 15. 
        Competenza per materia determinata dalla connessione 
1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono  alla  competenza
della corte di assise ed altri a quella del tribunale, e'  competente
per tutti la corte di assise. (90) ((90a)) 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 16. 
       Competenza per territorio determinata dalla connessione 
  1.  La  competenza  per  territorio  per  i  procedimenti  connessi
rispetto ai quali piu' giudici sono ugualmente competenti per materia
appartiene al giudice competente per il reato piu' grave e,  in  caso
di pari gravita', al giudice competente per il primo reato. 
  2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma  1  lettera  a)  se  le
azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi  e  se  dal
fatto e' derivata la morte di una persona, e' competente  il  giudice
del luogo in cui si e' verificato l'evento. 
  3. I delitti si considerano piu' gravi delle  contravvenzioni.  Fra
delitti o fra contravvenzioni si considera piu' grave il reato per il
quale e' prevista la pena piu' elevata nel massimo ovvero, in caso di
parita' dei massimi,  la  pena  piu'  elevata  nel  minimo;  se  sono
previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si  tiene  conto
solo in caso di parita' delle pene detentive. 

Capo III
RIUNIONE E SEPARAZIONE DI PROCESSI

                              Art. 17. 
                        Riunione di processi 
  1. La riunione di processi pendenti  nello  stesso  stato  e  grado
davanti  al  medesimo  giudice  puo'  essere  disposta  ((quando  non
determini un ritardo nella definizione degli stessi)): 
    a) nei casi previsti dall'articolo 12; 
    b)  LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  20  NOVEMBRE  1991,  N.   367,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 GENNAIO 1992, N. 8. 
  ((c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera b).)) 
  1-bis.  Se  alcuni  dei  processi  pendono  davanti  al   tribunale
collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione  e'
disposta  davalti  al  tribunale  in  composizione  collegiale.  Tale
composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei
processi. (90) (90a) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 18. 
                       Separazione di processi 
  1. La separazione di processi e' disposta,  salvo  che  il  giudice
ritenga la riunione assolutamente necessaria per  l'accertamento  dei
fatti: 
   a) se, nell'udienza preliminare,  nei  confronti  di  uno  o  piu'
imputati  o  per  una  o  piu'  imputazioni  e'  possibile  pervenire
prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati  o
per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori  informazioni
a norma dell'articolo 422; 
   b) se nei confronti di uno o  piu'  imputati  o  per  una  o  piu'
imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento; 
   c) se uno o piu' imputati non sono comparsi  al  dibattimento  per
nullita' dell'atto  di  citazione  o  della  sua  notificazione,  per
legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole  dell'atto
di citazione; 
   d) se uno o piu'  difensori  di  imputati  non  sono  comparsi  al
dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; 
   e) se nei confronti di uno o  piu'  imputati  o  per  una  o  piu'
imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre  nei
confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario  il
compimento  di  ulteriori  atti  che  non  consentono  di   pervenire
prontamente alla decisione; 
   ((e-bis) se uno o piu' imputati dei reati  previsti  dall'articolo
407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso  in  liberta'
per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di
detenzione)). 
  2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione puo'  essere
altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora  il  giudice  la
ritenga utile ai fini della speditezza del processo. 
                              Art. 19. 
             Provvedimenti sulla riunione e separazione 
  1. La riunione e la  separazione  di  processi  sono  disposte  con
ordinanza, anche di ufficio, sentite le parti. 

Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA

                              Art. 20. 
                      Difetto di giurisdizione 
  1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche  di  ufficio,  in
ogni stato e grado del procedimento. 
  2. Se il difetto di  giurisdizione  e'  rilevato  nel  corso  delle
indagini  preliminari,  si   applicano   le   disposizioni   previste
dall'articolo 22 commi  1  e  2.  Dopo  la  chiusura  delle  indagini
preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia
sentenza  e  ordina,  se  del  caso,  la  trasmissione   degli   atti
all'autorita' competente. 
                              Art. 21. 
                            Incompetenza 
  1. L'incompetenza per materia e' rilevata,  anche  di  ufficio,  in
ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3  e
dall'articolo 23 comma 2. 
  2. L'incompetenza per territorio e' rilevata o eccepita, a pena  di
decadenza, prima della conclusione  dell'udienza  preliminare  o,  se
questa manchi, entro il termine previsto dall'articolo 491  comma  1.
Entro quest'ultimo termine  deve  essere  riproposta  l'eccezione  di
incompetenza respinta nell'udienza preliminare. 
  3. L'incompetenza derivante da connessione e' rilevata o  eccepita,
a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2. 
                              Art. 22. 
   Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari 
  1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la
propria incompetenza  per  qualsiasi  causa,  pronuncia  ordinanza  e
dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. 
  2. L'ordinanza pronunciata a norma  del  comma  1  produce  effetti
limitatamente al provvedimento richiesto. 
  3. Dopo la chiusura  delle  indagini  preliminari  il  giudice,  se
riconosce la propria incompetenza per qualsiasi  causa,  la  dichiara
con  sentenza  e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  pubblico
ministero presso il giudice competente. 
                               Art. 23. 
       Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado 
  1. Se nel dibattimento di primo grado il  giudice  ritiene  che  il
processo appartiene alla competenza di altro  giudice,  dichiara  con
sentenza la propria incompetenza per  qualsiasi  causa  e  ordina  la
trasmissione degli atti al giudice competente. (45) ((70)) 
  2. Se  il  reato  appartiene  alla  cognizione  di  un  giudice  di
competenza inferiore, l'incompetenza e' rilevata o eccepita,  a  pena
di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491  comma  1.
Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma  del
comma 1. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (45) 
  La Corte costituzionale con la sentenza 26 febbraio-11 marzo  1993,
n.  76  (in  G.U.  1a  s.s.  17/3/1993,  n.  12)  ha  dichiarato   l'
illegittimita' costituzionale del primo comma del  presente  articolo
"nella parte in cui dispone che, quando il giudice  del  dibattimento
dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina  la
trasmissione degli atti al giudice competente  anziche'  al  pubblico
ministero presso quest'ultimo". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo  1996,  n.  70  (in
G.U. 1a s.s. 20/3/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 23, primo comma,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui prevede  la  trasmissione  degli  atti  al
giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo
quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza  la  propria
incompetenza per territorio;". 
                               Art. 24. 
          Decisioni del giudice di appello sulla competenza 
  1. Il giudice di  appello  pronuncia  sentenza  di  annullamento  e
ordina  la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  di  primo   grado
competente quando  riconosce  che  il  giudice  di  primo  grado  era
incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero  per
territorio o  per  connessione,  purche',  in  tali  ultime  ipotesi,
l'incompetenza  sia  stata  eccepita  a  norma  dell'articolo  21   e
l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello. (48) ((70)) 
  2. Negli altri casi il giudice di  appello  pronuncia  nel  merito,
salvo che si tratti di decisione inappellabile. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23  aprile-5maggio  1993,  n.
214  (in  G.U.  1a  s.  s.  12/5/1993,  n.  20)  ha   dichiarato   l'
illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo
"nella parte in cui dispone che, a  seguito  dell'annullamento  della
sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti  siano
trasmessi  al  giudice  ritenuto  competente,  anziche'  al  pubblico
ministero presso quest'ultimo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (70) 
  La Corte costituzionale con la sentenza 7-15 marzo 1996, n. 70  (in
G.U. 1a  s.s.  20/3/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.  87  -  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, primo comma,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui dispone che, a  seguito  dell'annullamento
della sentenza di primo grado per incompetenza  per  territorio,  gli
atti sono  trasmessi  al  giudice  competente  anziche'  al  pubblico
ministero presso quest'ultimo." 
                              Art. 25. 
Effetti delle decisioni della corte di cassazione sulla giurisdizione
                         e sulla competenza 
  1. La decisione della corte di  cassazione  sulla  giurisdizione  o
sulla competenza e' vincolante nel  corso  del  processo,  salvo  che
risultino  nuovi  fatti  che  comportino  una   diversa   definizione
giuridica da cui derivi la modificazione  della  giurisdizione  o  la
competenza di un giudice superiore. 
                              Art. 26. 
              Prove acquisite dal giudice incompetente 
  1.  L'inosservanza  delle  norme  sulla  competenza   non   produce
l'inefficacia delle prove gia' acquisite. 
  2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente  per  materia,  se
ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare e per
le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503. 
                              Art. 27. 
         Misure cautelari disposte dal giudice incompetente 
  1. Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente  o
successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano
di  avere  effetto  se,  entro  venti  giorni  dalla   ordinanza   di
trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede  a  norma
degli articoli 292, 317 e 321. 

Capo V
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

                              Art. 28. 
                          Casi di conflitto 
  1. Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo: 
   a) uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali 
contemporaneamente prendono o ricusano  di  prendere  cognizione  del
medesimo fatto attribuito alla stessa persona; 
   b) due o  piu'  giudici  ordinari  contemporaneamente  prendono  o
ricusano di prendere cognizione del medesimo  fatto  attribuito  alla
stessa persona. 
  2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei  casi  analoghi  a
quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto  sia  tra
giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento,  prevale
la decisione di quest'ultimo. 
  3. Nel corso delle indagini preliminari, non puo'  essere  proposto
conflitto positivo fondato su ragioni di  competenza  per  territorio
determinata dalla connessione. 
                              Art. 29. 
                      Cessazione del conflitto 
  1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano  per  effetto  del
provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di  ufficio,  la
propria competenza o la propria incompetenza. 
                              Art. 30. 
                     Proposizione del conflitto 
  1. Il giudice che rileva un caso di conflitto  pronuncia  ordinanza
con la quale rimette  alla  corte  di  cassazione  copia  degli  atti
necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle  parti  e  dei
difensori. 
  2. Il conflitto  puo'  essere  denunciato  dal  pubblico  ministero
presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle  parti  private.  La
denuncia e' presentata  nella  cancelleria  di  uno  dei  giudici  in
conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale  e'  unita
la documentazione necessaria.  Il  giudice  trasmette  immediatamente
alla corte di cassazione la  denuncia  e  la  documentazione  nonche'
copia degli  atti  necessari  alla  risoluzione  del  conflitto,  con
l'indicazione  delle  parti  e  dei   difensori   e   con   eventuali
osservazioni. 
  3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1  e  2  non  hanno
effetto sospensivo sui procedimenti in corso. 
                              Art. 31. 
                Comunicazione al giudice in conflitto 
  1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia
previste dall'articolo 30 ne da' immediata comunicazione  al  giudice
in conflitto. 
  2. Questi trasmette immediatamente alla corte di  cassazione  copia
degli  atti   necessari   alla   risoluzione   del   conflitto,   con
l'indicazione  delle  parti  e  dei   difensori   e   con   eventuali
osservazioni. 
                              Art. 32. 
                      Risoluzione del conflitto 
  1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione  con  sentenza
in camera di consiglio secondo le forme previste  dall'articolo  127.
La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e  i  documenti
che ritiene necessari. 
  2.  L'estratto  della  sentenza  e'  immediatamente  comunicato  ai
giudici in conflitto  e  al  pubblico  ministero  presso  i  medesimi
giudici ed e' notificato alle parti private. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27,  ma  il
termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione
effettuata a norma del comma 2. 

Capo VI
((CAPACITA’ E COMPOSIZIONE DEL GIUDICE))

                              Art. 33. 
                        Capacita' del giudice 
  1. Le condizioni di capacita' del giudice e il numero  dei  giudici
necessario per costituire i collegi sono  stabiliti  dalle  leggi  di
ordinamento giudiziario. 
  2. Non si considerano  attinenti  alla  capacita'  del  giudice  le
disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari  e
alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla  assegnazione  dei
processi a sezioni, collegi e giudici. 
  3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice
ne'  al  numero  dei  giudici  necessario  per  costituire   l'organo
giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari  penali  al
tribunale collegiale o monocratico. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                               Art. 33-bis. 
            (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale). 
  1. Sono  attribuiti  al  tribunale  in  composizione  collegiale  i
seguenti reati, consumati o tentati: 
    a) delitti indicati  nell'articolo  407,  comma  2,  lettera  a),
numeri 3), 4) e  5),  sempre  che  per  essi  non  sia  stabilita  la
competenza della corte di assise; 
    b) delitti previsti dal capo I dei titolo II  del  libro  II  del
codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo
comma, 332, 334 e 335; 
    c) delitti previsti dagli articoli 416,  416-bis,  416-ter,  420,
terzo comma, 429, secondo  comma,  431,  secondo  comma,  432,  terzo
comma, 433, terzo comma, 433-bis, secondo comma,  440,  449,  secondo
comma, 452, primo comma, numero  2,  513-  bis,  564,  da  600-bis  a
600-sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo  a  cinque
anni, 609-bis, 609-quater e 644 del codice penale; 
    d) reati previsti dal Titolo XI del libro V  del  codice  civile,
nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti
diversi da quelli in essi indicati; 
    e)  delitti  previsti  dall'articolo  1136   del   codice   della
navigazione; 
    f)  delitti  previsti  dagli  articoli  6  e   11   della   legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; 
    g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle
disposizioni che ne estendono l'applicazione a  soggetti  diversi  da
quelli in essi indicati; 
    h) delitti previsti dall'articolo 1 del  decreto  legislativo  14
febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956,  n.  561
in materia di associazioni di carattere militare; 
    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; 
    i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo  unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43. 
    ((l) delitto previsto dall'articolo 593-ter del codice penale;)) 
    m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio  1982,
n. 17, in materia di associazioni segrete; 
    n) delitto previsto dall'articolo 29 secondo comma,  della  legge
13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione; 
    ((o) delitto previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;)) 
    p)  delitti  previsti  dall'articolo  6,  commi  3   e   4,   del
decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con  modificazione,
dalla legge 25 giugno 1993, n. 205,  in  materia  di  discriminazione
razziale, etnica e religiosa; 
    q) delitti previsti dall'articolo  10  della  legge  18  novembre
1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. 
  2.  Sono  attribuiti  altresi'   al   tribunale   in   composizione
collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter,  comma  1,  i
delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel  massimo  a
dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo. Per  la  determinazione
della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90b) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dal  D.L.  24
maggio 1999, n. 145 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  22
luglio 1999, n. 234 ha disposto (con l'art. 247, comma 2-bis) che  le
disposizioni del presente articolo divengono efficaci dal  2  gennaio
2000. 
                               Art. 33-ter. 
      (Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica). 
  1. Sono attribuiti  al  tribunale  in  composizione  monocratica  i
delitti previsti dall'articolo  73  del  testo  unico  approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80,
(( . . . )), del medesimo testo unico. 
  2. Il tribunale giudica in composizione monocratica,  altresi',  in
tutti  i  casi  non  previsti  dall'articolo  33-bis   o   da   altre
disposizioni di legge. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90b) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dal  D.L.  24
maggio 1999, n. 145 , convertito,  con  modificazioni,  dalla  L.  22
luglio 1999, n. 234 ha disposto (con l'art. 247, comma 2-bis) che  le
disposizioni del presente articolo divengono efficaci dal  2  gennaio
2000. 
                              Art. 33-quater. 
     (Effetti della connessione sulla composizione del giudice). 
  1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla cognizione
del tribunale in  composizione  collegiale  ed  altri  a  quella  del
tribunale in composizione monocratica, si applicano  le  disposizioni
relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono
attribuiti tutti i procedimenti connessi. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 

((Capo VI bis
PROVVEDIMENTI SULLA COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATICA DEL TRIBUNALE))

                               Art. 33-quinquies. 
(Inosservanza delle  disposizioni  sulla  composizione  collegiale  o
                     monocratica del tribunale). 
  1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione  dei
reati alla cognizione del  tribunale  in  composizione  collegiale  o
monocratica e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata  o
eccepita, a pena di decadenza, prima della  conclusione  dell'udienza
preliminare  o,  se  questa  manca,  entro   il   ter-mine   previsto
dall'articolo 491 comma 1. Entro  quest'ultimo  termine  deve  essere
riproposta  l'eccezione  respinta  nell'udienza   preliminare.   (90)
((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                               Art. 33-sexies. 
        (( (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) 
  1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il  reato
deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei  casi
previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti  al
pubblico  ministero  per  l'emissione  del  decreto  di  citazione  a
giudizio a norma dell'articolo 552. 
  2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424,  commi
2 e 3, 553 e 554)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 33-septies. 
(( (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) 
  1.  Nel  dibattimento  di  primo   grado   instaurato   a   seguito
dell'udienza  preliminare,  il  giudice,  se  ritiene  che  il  reato
appartiene alla cognizione del  tribunale  in  composizione  diversa,
trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente  a  decidere
sul reato contestato. 
  2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se  il  giudice  monocratico
ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone
con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 
   3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                               Art. 33-octies. 
(Inosservanza dichiarata dal giudice di  appello  o  dalla  corte  di
                            cassazione). 
  1. Il giudice  di  appello  o  la  corte  di  cassazione  pronuncia
sentenza di annullamento e  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al
pubblico ministero presso il giudice di primo  grado  quando  ritiene
l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione  dei  reati  alla
cognizione del tribunale in composizione  collegiale  o  monocratica,
purche' la stessa sia stata tempestivamente  eccepita  e  l'eccezione
sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. 
 2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel  merito  se  ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                            Art. 33-nonies. 
                 (Validita' delle prove acquisite). 
  1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione  collegiale
o monocratica del tribunale non determina  l'invalidita'  degli  atti
del procedimento ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia'  acquisite.
(90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 

Capo VII
INCOMPATIBILITA’, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE

                              Art. 34. 
   Incompatibilita' determinata da atti compiuti nel procedimento 
  1. Il giudice che  ha  pronunciato  o  ha  concorso  a  pronunciare
sentenza in un grado del procedimento non puo' esercitare funzioni di
giudice negli altri gradi, ne' partecipare al giudizio di rinvio dopo
l'annullamento o al giudizio per revisione. (126) ((195)) 
  2. Non puo' partecipare al giudizio il giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o  ha  disposto  il
giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso
sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere.  (13)
(27) (29) (32) (35) (41) (51) (58) (59) (64) (72) (73) (77) (80) (88)
(98)(94)(104) (164) 
  2-bis. Il giudice  che  nel  medesimo  procedimento  ha  esercitato
funzioni di giudice per le indagini preliminari non puo' emettere  il
decreto  penale  di  condanna,  ne'  tenere  l'udienza   preliminare;
inoltre, anche  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  2,  non  puo'
partecipare al giudizio. (90) (90a) (105) 
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al  giudice
che  nel  medesimo  procedimento  abbia  adottato  uno  dei  seguenti
provvedimenti: 
    a) le autorizzazioni sanitarie previste  dall'articolo  11  della
legge 26 luglio 1975, n. 354; 
    b) i  provvedimenti  relativi  ai  permessi  di  colloquio,  alla
corrispondenza   telefonica   e   al   visto   di   controllo   sulla
corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354; 
    c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30
della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
    d)  il  provvedimento  di  restituzione  nel   termine   di   cui
all'articolo 175; 
    e)  il  provvedimento  che  dichiara   la   latitanza   a   norma
dell'articolo 296. 
  2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano  inoltre
al  giudice  che  abbia  provveduto   all'assunzione   dell'incidente
probatorio o comunque adottato uno  dei  provvedimenti  previsti  dal
titolo VII del libro quinto. 
  3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico  ministero  o  ha  svolto
atti di polizia giudiziaria o ha prestato ufficio  di  difensore,  di
procuratore speciale, di curatore di una parte ovvero  di  testimone,
perito, consulente tecnico o ha proposto denuncia, querela, istanza o
richiesta o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'autorizzazione
a procedere non puo' esercitare nel medesimo  procedimento  l'ufficio
di giudice. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15 - 26 ottobre 1990, n.  496
(in G.U. 1a s.s. 31/10/1990, n. 43), ha dichiarato "l' illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede che non possa  partecipare  al
successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui  all'art.  554,
secondo comma, del medesimo codice." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 4 - 12 novembre 1991, n.  401
(in  G.U.  20/11/1991,  n.  46),  ha   dichiarato   "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede che non possa  partecipare  al
successivo giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409,
quinto comma, del medesimo codice;". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 dicembre 1991, n.  502,
(in G.U. 1a s.s. 08/01/1992 n. 2 ) ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale di questo art. 34, secondo comma : 
  - "nella parte in cui non prevede  che  non  possa  partecipare  al
giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura che abbia emesso l' ordinanza di cui  all'  articolo  554,
secondo comma, dello stesso codice"; 
  - "dichiara in via conseguenziale,  ai  sensi  dell'art.  27  della
legge 11 marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'  costituzionale  del
medesimo art. 34, secondo comma,  del  codice  di  procedura  penale,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al  giudizio
dibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui  all'art.  409,  quinto
comma, dello stesso codice"; 
  - "nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a  partecipare
al giudizio del giudice per le indagini preliminari che ha  rigettato
la richiesta di decreto di condanna". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 16-25 marzo 1992, n. 124, (in
G.U. 1a s. s.  01/04/1992  n.  14)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede   l'incompatibilita'   a
partecipare all'udienza dibattimentale del giudice  per  le  indagini
preliminari presso la pretura che  abbia  respinto  la  richiesta  di
applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' di
circostanze attenuanti;". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-22 aprile 1992, n. 186 (in
G.U. 1a s.s.  29/04/1992  n.  18)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, " nella parte in cui  non
prevede l'incompatibilita' del giudice per  le  indagini  preliminari
che abbia rigettato la richiesta di applicazione di  pena  concordata
di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio ". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (41) 
  La Corte costituzionale con sentenza 19-26 ottobre 1992, n. 399 (in
G.U. 1a s.s.  4/11/1992,  n.  46)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale dell'34, secondo comma,  "  nella  parte  in  cui  non
prevede l'incompatibilita' a procedere al  dibattimento  del  pretore
che, prima dell'apertura  di  questo,  abbia  respinto  richiesta  di
applicazione di pena concordata per  il  ritenuto  non  ricorrere  di
un'ipotesi attenuata del reato contestato." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (51) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre  1993,  n.  439
(in G.U. 1a s.s. 22/12/1993, n. 52) ha dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo " nella parte in cui
non prevede l'incompatibilita' a partecipare al  giudizio  abbreviato
del giudice per  le  indagini  preliminari  che  abbia  rigettato  la
richiesta di applicazione di pena  concordata  di  cui  all'art.  444
dello stesso codice". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994,  n.  453
(in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n.  1)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella  parte
in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di  giudizio  del
giudice per  le  indagini  preliminari  il  quale,  per  la  ritenuta
diversita' del fatto, sulla base di  una  valutazione  del  complesso
delle  indagini  preliminari  ,  abbia  rigettato   la   domanda   di
oblazione." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (59) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-30 dicembre 1994,  n.  455
(in G.U. 1a s.s. 4/1/1995, n.  1)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella  parte
in cui non prevede l'incompatibilita' alla funzione di  giudizio  del
giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento,  riguardante
il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la
trasmissione degli atti al pubblico ministero a norma dell'art.  521,
comma 2, del codice di procedura penale." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 6-15 settembre 1995,  n.  432
(in G.U. 1a ss. 20/9/1995, n.  39)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al  giudizio
dibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
applicato   una   misura   cautelare    personale    nei    confronti
dell'imputato." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 aprile 1996, n. 131 (in
G.U. 1a  s.s.  30/4/1996,  n.  18)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede: 
  l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice  che  come
componente del tribunale del riesame (art. 309 cod.  proc.  pen.)  si
sia pronunciato  sull'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare
personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato; 
  l'incompatibilita' alla funzione di giudizio del giudice  che  come
componente  del  tribunale  dell'appello  avverso   l'ordinanza   che
provvede in ordine a una misura  cautelare  personale  nei  confronti
dell'indagato o dell'imputato (art.  310  cod.  proc.  pen.)  si  sia
pronunciato su  aspetti  non  esclusivamente  formali  dell'ordinanza
anzidetta." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (73) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 maggio 1996, n. 155 (in
G.U.  1a  ss.  29/5/1996  n.  155),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice  di  procedura
penale: 
  -nella parte in cui  non  prevede  che  non  possa  partecipare  al
giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta
delle parti il giudice per le indagini preliminari che abbia disposto
una misura cautelare personale; 
  in applicazione dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al  giudizio
abbreviato e disporre l'applicazione della pena  su  richiesta  delle
parti il giudice per le indagini preliminari che  abbia  disposto  la
modifica, la  sostituzione  o  la  revoca  di  una  misura  cautelare
personale ovvero che abbia rigettato una richiesta  di  applicazione,
modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale; 
  in applicazione dell'art. 27 della legge  n.  87  del  1953,  nella
parte in cui non  prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio
dibattimentale il giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia
disposto la modifica, la sostituzione  o  la  revoca  di  una  misura
cautelare personale ovvero  che  abbia  rigettato  una  richiesta  di
applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare
personale; 
  in applicazione dell'art. 27 della legge  n.  87  del  1953,  nella
parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione  della
pena su richiesta delle parti il giudice  che,  come  componente  del
tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che  dispone
una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
dell'imputato nonche' il giudice che, come componente  del  tribunale
dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una  misura
cautelare personale nei confronti dell'indagato o  dell'imputato,  si
sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali  dell'ordinanza
anzidetta. 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553 convertito con modificazioni  dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che
"Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione
del  giudice  per  la  sussistenza  di  taluna  delle  situazioni  di
incompatibilita' stabilite dall'articolo 34, comma 2, del  codice  di
procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' gia' stata dichiarata l'apertura  del
dibattimento, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi  che
seguono." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 17 ottobre-2  novembre  1996,
n.  371   (G.U.   1a   s.s.   6/11/1996,   n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art.  34,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che  non
possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice
che  abbia  pronunciato  o  concorso  a  pronunciare  una  precedente
sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di
quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale  sia
gia' stata comunque valutata." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (87) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-22 ottobre  1997,  n.  311
(G.U. 1a s.s.  29/10/1997  n.  44)  ha  disposto  "l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede l'incompatibilita'  alla  funzione  di
giudice dell'udienza preliminare nel  processo  penale  a  carico  di
imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia
pronunciato in ordine a una misura cautelare personale nei  confronti
dell'imputato". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (88) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-21 novembre 1997,  n.  346
(G.U. 1a  s.s.  26/11/1997  n.  48)  ha  disposto  l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non  prevede  che  non  possa  pronunciarsi  sulla
richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice  per
le indagini preliminari che abbia  emesso  l'ordinanza  di  cui  agli
artt. 409, comma 5, e 554, comma 2, cod. proc. pen.". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 7- 18 luglio 1998, n. 290  (in
G.U. 1a  s.s.  22/07/1998,  n.  29)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale:
-nella parte in cui non prevede, nel  processo  penale  a  carico  di
imputati  minorenni,  l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudice
dell'udienza  preliminare  del  giudice  che  come   componente   del
tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza  che  dispone
una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
dell'imputato. 
  in applicazione dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
nella parte in cui non prevede,  nel  processo  penale  a  carico  di
imputati  minorenni,  l'incompatibilita'  alla  funzione  di  giudice
dell'udienza  preliminare  del  giudice  che  come   componente   del
tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in  ordine  a
una  misura  cautelare  personale  nei  confronti   dell'indagato   o
dell'imputato  si  sia  pronunciato  su  aspetti  non  esclusivamente
formali dell'ordinanza anzidetta. 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  9-17  giugno  1999,  n.  241
(G.U.  1a  s.s.  23/6/1999  n.  25)  ha  disposto  l'  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che abbia pronunciato o  concorso  a  pronunciare
sentenza nei confronti di quello  stesso  imputato  per  il  medesimo
fatto". 
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AGGIORNAMENTO (105) 
  Il D.L. 24 maggio 1999, n. 145 convertito con  modificazioni  dalla
L. 22 luglio 1999, n. 234 ha disposto che "  fino  alla  data  del  2
gennaio 2000, l'articolo 34, comma 2-bis,  del  codice  di  procedura
penale,  inserito  dall'articolo  171  del  decreto  legislativo   19
febbraio 1998, n. 51,  non  si  applica  ai  procedimenti  nei  quali
l'udienza preliminare e' in corso alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del  presente  decreto.  Restano  comunque
salvi gli atti e le attivita' compiuti dal giudice." 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  La Corte costituzionale con sentenza 4-6 luglio 2001,  n.  224  (in
G.U. 1a s.s.  11/7/2001,  n.  27)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
"costituzionale dell'art.  34,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita'  alla
funzione di giudice dell'udienza preliminare del  giudice  che  abbia
pronunciato o concorso a pronunciare  sentenza,  poi  annullata,  nei
confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto". 
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AGGIORNAMENTO (164) 
  La Corte costituzionale con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 400  (in
G.U. 1a  s.s.  10/12/2008,  n.  51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in cui non prevede  l'incompatibilita'  alla  trattazione
dell'udienza preliminare del giudice che abbia ordinato, all'esito di
precedente dibattimento, riguardante  il  medesimo  fatto  storico  a
carico del medesimo imputato, la trasmissione degli atti al  pubblico
ministero, a norma dell'art. 521, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. 
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AGGIORNAMENTO (195) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 3-9 luglio 2013, n.  183  (in
G.U. 1a s.s. 17/7/2013 n. 29), ha dichiarato: 
  - "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 34,  comma  1,  e
623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di  rinvio
dopo l'annullamento il  giudice  che  ha  pronunciato  o  concorso  a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto  della  richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice"; 
  - ", in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimita' costituzionale dei medesimi articoli  34,  comma
1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale,  nella
parte in cui non prevedono che non possa partecipare al  giudizio  di
rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto  della  richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale,
ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice"; 
                              Art. 35. 
   Incompatibilita' per ragioni di parentela, affinita' o coniugio 
  1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche
separate o diverse, giudici che sono  tra  loro  coniugi,  parenti  o
affini fino al secondo grado. 
                               Art. 36. 
                             Astensione 
  1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 
   a) se ha interesse  nel  procedimento  o  se  alcuna  delle  parti
private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge  o
dei figli; 
   b) se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro  di  una
delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di
una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge; 
   c) se ha dato consigli o manifestato il  suo  parere  sull'oggetto
del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie; 
   d) se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e
una delle parti private; 
   e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso
o danneggiato dal reato o parte privata; 
   f) se un prossimo congiunto di lui  o  del  coniuge  svolge  o  ha
svolto funzioni di pubblico ministero; 
   g) se si trova in  taluna  delle  situazioni  di  incompatibilita'
stabilite dagli articoli  34  e  35  e  dalle  leggi  di  ordinamento
giudiziario; 
   h) se esistono altre gravi ragioni di convenienza. 
  2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera  b)  seconda
ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per  ragioni  di
coniugio  o  affinita',  sussistono  anche  dopo  l'annullamento,  lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
  3. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della
corte o del tribunale che decide  con  decreto  senza  formalita'  di
procedura. 
4. Sulla dichiarazione di astensione  del  presidente  del  tribunale
decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente
della  corte  di  appello  decide  il  presidente  della   corte   di
cassazione. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                               Art. 37. 
                             Ricusazione 
  1. Il giudice puo' essere ricusato dalle parti: 
   a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b),  c),
d), e), f), g); 
   b) se nell'esercizio delle funzioni e prima  che  sia  pronunciata
sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio  convincimento
sui fatti oggetto dell'imputazione. ((113)) 
  2. Il giudice  ricusato  non  puo'  pronunciare  ne'  concorrere  a
pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta  l'ordinanza  che
dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. (81) 
    
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 9-23 gennaio 1997, n.  10  (in
G.U. 1a  s.s.  29/01/1995,  n.  5)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale,
nella parte in  cui,  qualora  sia  riproposta  la  dichiarazione  di
ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto  al  giudice  di
pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia
intervenuta l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta  la
ricusazione." 
    
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AGGIORNAMENTO (113) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 6-14 luglio 2000, n.  283  (in
G.U. 1a  s.s.  19/07/2000,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art.  37,  comma  1,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non  prevede  che  possa  essere  ricusato
dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilita'
di un imputato, abbia  espresso  in  altro  procedimento,  anche  non
penale, una valutazione di merito sullo stesso  fatto  nei  confronti
del medesimo soggetto." 
                              Art. 38. 
         Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione 
  1.  La  dichiarazione  di   ricusazione   puo'   essere   proposta,
nell'udienza  preliminare,  fino  a  che  non  siano   conclusi   gli
accertamenti relativi alla costituzione delle  parti;  nel  giudizio,
fino a che non sia scaduto  il  termine  previsto  dall'articolo  491
comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da  parte
del giudice. 
  2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o  sia  divenuta  nota
dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1,  la  dichiarazione
puo' essere proposta entro tre giorni. Se la  causa  e'  sorta  o  e'
divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve
essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza. 
  3. La dichiarazione contenente l'indicazione  dei  motivi  e  delle
prove e' proposta con atto  scritto  ed  e'  presentata,  assieme  ai
documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia
della dichiarazione e' depositata nella cancelleria dell'ufficio  cui
e' addetto il giudice ricusato. 
  4.  La   dichiarazione,   quando   non   e'   fatta   personalmente
dall'interessato, puo' essere proposta a mezzo del difensore o di  un
procuratore speciale. Nell'atto di procura devono essere indicati,  a
pena di inammissibilita', i motivi della ricusazione. 
                              Art. 39. 
               Concorso di astensione e di ricusazione 
  1. La dichiarazione di ricusazione si considera come  non  proposta
quando  il  giudice,  anche  successivamente  ad  essa,  dichiara  di
astenersi e l'astensione e' accolta. 
                               Art. 40. 
               Competenza a decidere sulla ricusazione 
1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale  o  della  corte  di
assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; 
su quella di un giudice della corte di  appello  decide  una  sezione
della corte stessa, diversa da quella a  cui  appartiene  il  giudice
ricusato. (90) ((90a)) 
  2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide
una sezione della corte,  diversa  da  quella  a  cui  appartiene  il
giudice ricusato. 
  3. Non e' ammessa la ricusazione dei giudici  chiamati  a  decidere
sulla ricusazione. 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                               Art. 41. 
            Decisione sulla dichiarazione di ricusazione 
  1. Quando la dichiarazione di ricusazione e' stata proposta da  chi
non ne aveva il diritto o senza  l'osservanza  dei  termini  o  delle
forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi  addotti  sono
manifestamente  infondati,  la  corte,  senza  ritardo,  la  dichiara
inammissibile con ordinanza avverso la quale e'  proponibile  ricorso
per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di  consiglio
a norma dell'articolo 611. (90) ((90a)) 
  2. Fuori  dei  casi  di  inammissibilita'  della  dichiarazione  di
ricusazione, la corte puo' disporre, con ordinanza,  che  il  giudice
sospenda temporaneamente ogni attivita' processuale o  si  limiti  al
compimento degli atti urgenti. (90) ((90a)) 
  3.  Sul  merito  della  ricusazione  la  corte   decide   a   norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto,  se  necessario,  le  opportune
informazioni. (90) ((90a)) 
  4.  L'ordinanza  pronunciata  a  norma  dei  commi  precedenti   e'
comunicata  al  giudice  ricusato  e  al  pubblico  ministero  ed  e'
notificata alle parti private. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 42. 
Provvedimenti  in  caso  di  accoglimento  della   dichiarazione   di
                      astensione o ricusazione 
  1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione  e'  accolta,
il giudice non puo' compiere alcun atto del procedimento. 
  2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di  astensione  o
di ricusazione dichiara  se  e  in  quale  parte  gli  atti  compiuti
precedentemente  dal  giudice  astenutosi   o   ricusato   conservano
efficacia. 
                              Art. 43. 
            Sostituzione del giudice astenuto o ricusato 
  1.  Il  giudice  astenuto  o  ricusato  e'  sostituito  con   altro
magistrato  dello  stesso  ufficio  designato  secondo  le  leggi  di
ordinamento giudiziario. 
  2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma  1,
la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente
competente per materia determinato a norma dell'articolo 11. 
                              Art. 44. 
Sanzioni in caso di inammissibilita' o di rigetto della dichiarazione
                           di ricusazione 
  1.  Con  l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta   la
dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta puo'
essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende  di
una  somma  da  lire  cinquecentomila  a  lire  tre  milioni,   senza
pregiudizio di ogni azione civile o penale. 

Capo VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO

                              Art. 45. 
                      (( (Casi di rimessione). 
  1. In ogni stato e grado  del  processo  di  merito,  quando  gravi
situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e  non
altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera  determinazione  delle
persone  che  partecipano  al  processo   ovvero   la   sicurezza   o
l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di  legittimo  sospetto,
la  Corte  di  cassazione,  su  richiesta  motivata  del  procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico  ministero  presso
il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad  altro
giudice, designato a norma dell'articolo 11. )) 
                              Art. 46. 
                       Richiesta di rimessione 
  1.  La  richiesta  e'  depositata,  con  i  documenti  che  vi   si
riferiscono, nella cancelleria del giudice  ed  e'  notificata  entro
sette giorni a cura del richiedente alle altre parti. 
  2. La richiesta dell'imputato e' sottoscritta da lui  personalmente
o da un suo procuratore speciale. 
  3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione  la
richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. 
  4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1  e
2 e' causa di inammissibilita' della richiesta. 
                               Art. 47. 
                    (( (Effetti della richiesta). 
  1. In seguito alla presentazione della richiesta di  rimessione  il
giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo  fino
a che non sia intervenuta l'ordinanza che  dichiara  inammissibile  o
rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con
ordinanza la sospensione del processo. 
  2. Il giudice deve comunque  sospendere  il  processo  prima  dello
svolgimento delle conclusioni  e  della  discussione  e  non  possono
essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o  la  sentenza
quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di
rimessione e' stata assegnata alle sezioni  unite  ovvero  a  sezione
diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610,  comma  1.  Il
giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata
su elementi nuovi  rispetto  a  quelli  di  altra  gia'  rigettata  o
dichiarata inammissibile. 
  3. La sospensione del processo  ha  effetto  fino  a  che  non  sia
intervenuta l'ordinanza  che  rigetta  o  dichiara  inammissibile  la
richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. 
  4. In caso di sospensione del processo si  applica  l'articolo  159
del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato,
sono  sospesi  i  termini  di  cui  all'articolo  303,  comma  1.  La
prescrizione e i termini di custodia  cautelare  riprendono  il  loro
corso dal giorno in cui la Corte di  cassazione  rigetta  o  dichiara
inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo  accoglimento,  dal
giorno in cui il processo dinanzi al giudice  designato  perviene  al
medesimo stato in cui si trovava al  momento  della  sospensione.  Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304. )) 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353
(in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che  non  sia
intervenuta l'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  o  rigetta  la
richiesta di rimessione". 
                              Art. 48. 
                            (Decisione). 
  1. La Corte di cassazione decide in camera  di  consiglio  a  norma
dell'articolo 127, dopo aver assunto,  se  necessario,  le  opportune
informazioni. 
  2. Il Presidente della Corte di cassazione,  se  rileva  una  causa
d'inammissibilita' della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell'articolo 610, comma 1. 
  3. L'avvenuta  assegnazione  della  richiesta  di  rimessione  alle
sezioni unite o a  sezione  diversa  dall'apposita  sezione  prevista
dall'articolo 610, comma 1, e' immediatamente comunicata  al  giudice
che procede. 
  4. L'ordinanza  che  accoglie  la  richiesta  e'  comunicata  senza
ritardo al giudice  procedente  e  a  quello  designato.  Il  giudice
procedente trasmette immediatamente gli atti del processo al  giudice
designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per
estratto comunicata al pubblico ministero  e  notificata  alle  parti
private. 
  5.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  190-bis,   il   giudice
designato dalla Corte di cassazione procede alla  rinnovazione  degli
atti compiuti  anteriormente  al  provvedimento  che  ha  accolto  la
richiesta di rimessione, quando ne e' richiesto da una delle parti  e
non si tratta di atti di cui e' divenuta impossibile la  ripetizione.
Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano  gli  stessi
diritti e facolta' che sarebbero loro  spettati  davanti  al  giudice
originariamente competente. 
  6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta  delle
parti  private  queste  con  la  stessa  ordinanza   possono   essere
condannate al pagamento a favore della cassa  delle  ammende  di  una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro ((, che puo' essere  aumentata  fino
al  doppio,  tenuto  conto  della  causa  di  inammissibilita'  della
richiesta)). 
  ((6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono adeguati ogni due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente)). 
                              Art. 49. 
                 (( (Nuova richiesta di rimessione). 
  1.  Anche  quando  la  richiesta  e'  stata  accolta,  il  pubblico
ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo  provvedimento  per  la
revoca di quello  precedente  o  per  la  designazione  di  un  altro
giudice. 
  2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile  per  manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa  sia
nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi. 
  3. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche  la  richiesta
di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto  a  quelli  gia'
valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile
una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento  o
di un procedimento da esso separato. 
  4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi  diversi  dalla
manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.)) 

Titolo II
PUBBLICO MINISTERO

                              Art. 50. 
                            Azione penale 
  1. Il  pubblico  ministero  esercita  l'azione  penale  quando  non
sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. 
  2. Quando non e' necessaria la querela, la richiesta,  l'istanza  o
l'autorizzazione  a  procedere,  l'azione  penale  e'  esercitata  di
ufficio. 
  3. L'esercizio dell'azione penale puo' essere sospeso o  interrotto
soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge. 
                              Art. 51. 
Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni  del  procuratore  della
                       Repubblica distrettuale 
 
  1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate: 
    a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di  primo  grado
dai magistrati della procura della Repubblica  presso  il  tribunale;
(90) (90a) 
    b) nei giudizi  di  impugnazione  dai  magistrati  della  procura
generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione. 
  2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera
a) sono esercitate dai magistrati della procura  generale  presso  la
corte di appello.  Nei  casi  di  avocazione  previsti  dall'articolo
371-bis, sono esercitate dai  magistrati  della  Direzione  nazionale
antimafia. (28) 
  3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del
pubblico ministero presso il giudice competente a norma del  capo  II
del titolo I. 
  3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati  o
tentati, di cui agli  articoli  416,  sesto  e  settimo  comma,  416,
realizzato allo  scopo  di  commettere  taluno  dei  delitti  di  cui
all'articolo 12, commi ((1,))  3  e  3-ter,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis ,  416-ter,
452-quaterdecies e 630 del codice  penale,  per  i  delitti  commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo  416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti  previsti  dall'articolo
74 del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo
unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono
attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.
(132) ((267)) 
  3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e  dai  commi  3-quater  e
3-quinquies, se ne  fa  richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il
procuratore  generale  presso  la  corte   di   appello   puo',   per
giustificati motivi, disporre che le funzioni di  pubblico  ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato  designato  dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente. 
  3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti  consumati
o tentati con finalita' di terrorismo le funzioni indicate nel  comma
1, lettera a), sono attribuite  all'ufficio  del  pubblico  ministero
presso il tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
sede il giudice competente. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  23  MAGGIO
2008, N. 92, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N.
125. (127) 
  3-quinquies. Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i  delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis,  600-ter,
600-quater,  600-quater.1,  600-quinquies,   609-undecies,   615-ter,
615-quater,    615-quinquies,    617-bis,    617-ter,     617-quater,
617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter,  635-quater,  640-ter  e
640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate  nel  comma  1,
lettera a), del presente articolo  sono  attribuite  all'ufficio  del
pubblico ministero presso il tribunale del  capoluogo  del  distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente. (159) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8, ha disposto (con l'art. 16, comma  2)
che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3,  comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (132) 
  La L. 11 agosto 2003, n. 228 ha disposto (con l'art. 16,  comma  1)
che "La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo  6,
ai soli effetti della determinazione degli  uffici  cui  spettano  le
funzioni  di  pubblico  ministero  o  di   giudice   incaricato   dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari  ovvero
di giudice dell'udienza preliminare, non si applica  ai  procedimenti
nei quali la notizia di reato e' stata iscritta nel registro  di  cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale precedentemente  alla
data di entrata in vigore della presente legge". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2001, n. 438, ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 3)
che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti
iniziati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione medesima". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (159) 
  La L. 18 marzo 2008, n. 48, come  modificata  dal  D.L.  23  maggio
2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n.
125, ha disposto (con l'art. 11, comma 1-bis) che le disposizioni  di
cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51  del  codice  di  procedura
penale si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente  alla
data di entrata in vigore della L. 48/2008. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (267) 
  Il D.L. 14 giugno 2019, n. 53 ha disposto (con l'art. 3,  comma  2)
che  "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  solo   ai
procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
                              Art. 52. 
                             Astensione 
  1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facolta' di astenersi
quando esistono gravi ragioni di convenienza. 
  2. Sulla dichiarazione  di  astensione  decidono,  nell'ambito  dei
rispettivi  uffici,  il  procuratore  della  Repubblica   presso   il
tribunale e il procuratore generale. (90) ((90a)) 
3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica
presso il tribunale e del procuratore generale  presso  la  corte  di
appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso  la
corte di appello  e  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
cassazione.(90) ((90a)) 
  4.  Con  il  provvedimento  che  accoglie   la   dichiarazione   di
astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e'
sostituito  con  un   altro   magistrato   del   pubblico   ministero
appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta  la
dichiarazione di astensione del procuratore della  Repubblica  presso
il tribunale e del procuratore generale presso la corte  di  appello,
puo' essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico
ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente  determinato
a norma dell'articolo 11. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 53. 
            Autonomia del pubblico ministero nell'udienza 
                        Casi di sostituzione 
  1. Nell'udienza, il magistrato del pubblico ministero  esercita  le
sue funzioni con piena autonomia. 
  2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione  del  magistrato
nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in
quelli previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a) , b) , d)  ,  e).
Negli altri casi il magistrato puo' essere sostituito solo con il suo
consenso. 
  3.  Quando  il  capo  dell'ufficio  omette   di   provvedere   alla
sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36  comma
1 lettere a) , b) , d) , e), il procuratore generale presso la  corte
di appello designa per l'udienza un magistrato  appartenente  al  suo
ufficio. 
                              Art. 54. 
            ((Contrasti negativi tra pubblici ministeri)) 
  1. Il  pubblico  ministero,  se  durante  le  indagini  preliminari
ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso
da  quello  presso  cui  egli   esercita   le   funzioni,   trasmette
immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso  il
giudice competente. 
  2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se  ritiene  che
debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore
generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga  a  un
diverso  distretto,  il  procuratore  generale  presso  la  corte  di
cassazione. Il procuratore generale, esaminati  gli  atti,  determina
quale  ufficio  del  pubblico  ministero  deve  procedere  e  ne  da'
comunicazione agli uffici interessati. 
  3. Gli atti di indagine preliminare compiuti prima della 
trasmissione o della designazio 
  2 possono essere utilizzati nei casi  e  nei  modi  previsti  dalla
legge. 
((3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in  ogni  altro
caso di contrasto negativo fra pubblici ministeri.)) 
                               Art. 54-bis. 
     (( (Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero). 
  1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un  altro
ufficio sono in corso indagini  preliminari  a  carico  della  stessa
persona e per il medesimo fatto in relazione al quale  egli  procede,
informa  senza  ritardo  il  pubblico  ministero  di  questo  ufficio
richiedendogli la trasmissione degli atti a  norma  dell'articolo  54
comma 1 . 
   2. Il pubblico ministero che ha ricevuto  la  richiesta,  ove  non
ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso  la  corte
di appello ovvero, qualora appartenga  a  un  diverso  distretto,  il
procuratore generale presso la Corte di  cassazione.  Il  procuratore
generale, assunte le necessarie informazioni, determina  con  decreto
motivato, secondo le  regole  sulla  competenza  del  giudice,  quale
ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne da'  comunicazione
agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato
sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio. 
  3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione
prevista dal  comma  2,  uno  degli  uffici  del  pubblico  ministero
provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54  comma
1 . 
  4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del
pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei  casi  e  nei  modi
previsti dalla legge. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano  in  ogni  altro
caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri. )) 
                            Art. 54-ter. 
(Contrasti  tra  pubblici  ministeri  in  materia   di   criminalita'
                            organizzata). 
 
  1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda
taluno  dei  reati  indicati  ((nell'articolo  51,  commi   3-bis   e
3-quater)), se la decisione spetta al procuratore generale presso  la
Corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale
antimafia; se spetta al  procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello,  questi  informa  il  procuratore  nazionale  antimafia  ((e
antiterrorismo)) dei provvedimenti adottati. (28) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16,  comma  2)
che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3,  comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2." 
                           Art. 54-quater. 
(Richiesta  di  trasmissione  degli  atti  a  un   diverso   pubblico
                             ministero) 
 
  1. La persona sottoposta alle indagini  che  abbia  conoscenza  del
procedimento ai sensi dell'articolo 335  o  dell'articolo  369  e  la
persona offesa dal reato che abbia  conoscenza  del  procedimento  ai
sensi dell'articolo 369, nonche' i rispettivi difensori, se ritengono
che il reato appartenga alla competenza  di  un  giudice  diverso  da
quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita  le
sue funzioni, possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico
ministero  presso  il  giudice  competente  enunciando,  a  pena   di
inammissibilita', le ragioni a sostegno della indicazione del diverso
giudice ritenuto competente. 
  2.  La  richiesta  deve  essere  depositata  nella  segreteria  del
pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto
competente. 
  3.  Il  pubblico  ministero  decide  entro   dieci   giorni   dalla
presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette  gli  atti
del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice
competente, dandone comunicazione al richiedente. Se non provvede  in
tal senso, il richiedente, entro  i  successivi  dieci  giorni,  puo'
chiedere al procuratore generale presso la corte d'appello o, qualora
il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al
procuratore generale presso la Corte di  cassazione,  di  determinare
quale ufficio del pubblico ministero deve procedere.  Il  procuratore
generale,  assunte  le   necessarie   informazioni,   provvede   alla
determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta,  con
decreto motivato dandone comunicazione  alle  parti  ed  agli  uffici
interessati. Quando la richiesta riguarda taluno dei  reati  indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis ((e comma  3-quater)),  il  procuratore
generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter. 
  4.  La  richiesta  non   puo'   essere   riproposta   a   pena   di
inammissibilita' salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi. 
  5.  Gli  atti  di  indagine  preliminare   compiuti   prima   della
trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di  cui  al
comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti  dalla
legge. 

Titolo III
POLIZIA GIUDIZIARIA

                              Art. 55. 
                 Funzioni della polizia giudiziaria 
  1. La  polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
prendere  notizia  dei  reati,  impedire  che   vengano   portati   a
conseguenze ulteriori,  ricercarne  gli  autori,  compiere  gli  atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere  quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale. 
  2.  Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   disposta   o   delegata
dall'autorita' giudiziaria. 
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria. 
                              Art. 56. 
              Servizi e sezioni di polizia giudiziaria 
  1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e
sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria: 
   a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; 
   b) dalle sezioni di  polizia  giudiziaria  istituite  presso  ogni
procura della Repubblica e composte  con  personale  dei  servizi  di
polizia giudiziaria; 
   c)  dagli  ufficiali  e  dagli  agenti  di   polizia   giudiziaria
appartenenti agli altri organi cui la legge fa  obbligo  di  compiere
indagini a seguito di una notizia di reato. 
                              Art. 57. 
              Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria 
  1. Salve le disposizioni delle leggi speciali,  sono  ufficiali  di
polizia giudiziaria: 
   a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori,  i  sovrintendenti  e
gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai  quali  l'ordinamento
dell'amministrazione  della   pubblica   sicurezza   riconosce   tale
qualita'; 
   b) gli ufficiali superiori  e  inferiori  e  i  sottufficiali  dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del
corpo forestale dello  Stato  nonche'  gli  altri  appartenenti  alle
predette forze di polizia ai  quali  l'ordinamento  delle  rispettive
amministrazioni riconosce tale qualita'; 
   c) il sindaco dei comuni ove  non  abbia  sede  un  ufficio  della
polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o  della
guardia di finanza. 
  2. Sono agenti di polizia giudiziaria: 
   a) il personale della polizia  di  Stato  al  quale  l'ordinamento
dell'amministrazione  della   pubblica   sicurezza   riconosce   tale
qualita'; 
   b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti  di  custodia,
le  guardie  forestali  e,  nell'ambito  territoriale  dell'ente   di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando  sono  in
servizio. 
  3. Sono altresi' ufficiali e agenti  di  polizia  giudiziaria,  nei
limiti del servizio  cui  sono  destinate  e  secondo  le  rispettive
attribuzioni,  le  persone  alle  quali  le  leggi  e  i  regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. 
 
----------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988,  n.
291 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
                              Art. 58. 
              Disponibilita' della polizia giudiziaria 
  1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva  sezione;
la procura generale presso la corte di appello dispone  di  tutte  le
sezioni istituite nel distretto. 
  2. Le attivita' di polizia giudiziaria per i giudici del  distretto
sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente  procura
della Repubblica. 
  3. L'autorita' giudiziaria si  avvale  direttamente  del  personale
delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e puo'  altresi'  avvalersi  di
ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria. 
                              Art. 59. 
              Subordinazione della polizia giudiziaria 
  1. Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai  magistrati  che
dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. 
  2. L'ufficiale  preposto  ai  servizi  di  polizia  giudiziaria  e'
responsabile  verso  il  procuratore  della  Repubblica   presso   il
tribunale  dove  ha  sede  il  servizio  dell'attivita'  di   polizia
giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. 
  3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti  a
eseguire i compiti a essi affidati (( inerenti alle funzioni  di  cui
all'articolo 55, comma  1  )).  Gli  appartenenti  alle  sezioni  non
possono essere distolti dall'attivita' di polizia giudiziaria se  non
per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma
1. 

Titolo IV
IMPUTATO

                              Art. 60. 
                Assunzione della qualita' di imputato 
  1. Assume  la  qualita'  di  imputato  la  persona  alla  quale  e'
attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio
immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della  pena
a norma dell'articolo 447  comma  1,  ((  nel  decreto  di  citazione
diretta a giudizio )) e nel giudizio direttissimo. 
  2. La qualita' di imputato si conserva in ogni stato  e  grado  del
processo, sino a che non sia piu' soggetta a impugnazione la sentenza
di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile  la  sentenza  di
proscioglimento o di condanna o sia  divenuto  esecutivo  il  decreto
penale di condanna. 
  3. La qualita' di imputato si riassume  in  caso  di  revoca  della
sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione
del processo. 
                              Art. 61. 
        Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato 
  1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla  persona
sottoposta alle indagini preliminari. 
  2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione  relativa
all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito. 
                              Art. 62. 
     Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato 
  1. Le  dichiarazioni  comunque  rese  nel  corso  del  procedimento
dall'imputato o dalla persona sottoposta alle  indagini  non  possono
formare oggetto di testimonianza. 
  ((2.  Il  divieto   si   estende   alle   dichiarazioni,   comunque
inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici
diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti  sessuali  a
danno di minori.)) 
                              Art. 63. 
                      Dichiarazioni indizianti 
  1. Se davanti all'autorita' giudiziaria o alla polizia  giudiziaria
una persona non imputata  ovvero  una  persona  non  sottoposta  alle
indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reita'  a
suo   carico,   l'autorita'   procedente   ne   interrompe   l'esame,
avvertendola che a seguito  di  tali  dichiarazioni  potranno  essere
svolte indagini  nei  suoi  confronti  e  la  invita  a  nominare  un
difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere  utilizzate
contro la persona che le ha rese. 
  2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in  qualita'
di  imputato  o  di  persona  sottoposta  alle   indagini,   le   sue
dichiarazioni non possono essere utilizzate. 
                              Art. 64. 
                Regole generali per l'interrogatorio 
  1. La persona sottoposta  alle  indagini,  anche  se  in  stato  di
custodia cautelare o se detenuta per altra causa,  interviene  libera
all'interrogatorio, salve le  cautele  necessarie  per  prevenire  il
pericolo di fuga o di violenze. 
  2. Non possono essere utilizzati, neppure  con  il  consenso  della
persona interrogata,  metodi  o  tecniche  idonei  a  influire  sulla
liberta'  di  autodeterminazione  o  ad  alterare  la  capacita'   di
ricordare e di valutare i fatti. 
((3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve  essere
avvertita che: 
    a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi
confronti; 
    b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1,  ha  facolta'
di non rispondere ad alcuna  domanda,  ma  comunque  il  procedimento
seguira' il suo corso; 
    c)  se  rendera'  dichiarazioni  su  fatti  che   concernono   la
responsabilita'  di  altri,  assumera',  in  ordine  a  tali   fatti,
l'ufficio  di   testimone,   salve   le   incompatibilita'   previste
dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis. 
  3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere
a) e b) rende inutilizzabili  le  dichiarazioni  rese  dalla  persona
interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera
c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata  su
fatti  che  concernono  la  responsabilita'   di   altri   non   sono
utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata  non  potra'
assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone.)) 
                              Art. 65. 
                      Interrogatorio nel merito 
  1. L'autorita' giudiziaria contesta alla  persona  sottoposta  alle
indagini in forma chiara e precisa il fatto che le e' attribuito,  le
rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei  e,  se  non
puo' derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti. 
  2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene  utile  per
la sua difesa e le pone direttamente domande. 
  3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne e'  fatta  menzione  nel
verbale. Nel verbale e' fatta anche  menzione,  quando  occorre,  dei
connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona. 
                              Art. 66. 
           Verifica dell'identita' personale dell'imputato 
  1.  Nel  primo  atto  cui  e'  presente   l'imputato,   l'autorita'
giudiziaria  lo  invita  a  dichiarare  le  proprie   generalita'   e
quant'altro  puo'  valere  a  identificarlo,  ammonendolo  circa   le
conseguenze  cui  si  espone  chi  si  rifiuta  di  dare  le  proprie
generalita' o le da' false. 
  2.  L'impossibilita'  di  attribuire  all'imputato  le  sue  esatte
generalita' non pregiudica il  compimento  di  alcun  atto  da  parte
dell'autorita' procedente, quando sia certa l'identita' fisica  della
persona. 
  3. Le erronee generalita' attribuite all'imputato sono  rettificate
nelle forme previste dall'articolo 130. 
                            Art. 66-bis. 
       (( Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato )) 
  (( 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la
persona sottoposta alle indagini o  l'imputato  e'  stato  segnalato,
anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale  autore  di
un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per  il
quale  si  procede,  sono  eseguite  le  comunicazioni  all'autorita'
giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge  penale.
)) 
                              Art. 67. 
                 Incertezza sull'eta' dell'imputato 
  1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi e' ragione  di
ritenere  che  l'imputato  sia  minorenne,  l'autorita'   giudiziaria
trasmette  gli  atti  al  procuratore  della  Repubblica  presso   il
tribunale per i minorenni. 
                              Art. 68. 
             Errore sull'identita' fisica dell'imputato 
  1. Se risulta l'errore di  persona,  in  ogni  stato  e  grado  del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero  e  il  difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129. 
                              Art. 69. 
                         Morte dell'imputato 
  1. Se risulta la morte dell'imputato, in ogni  stato  e  grado  del
processo il giudice, sentiti il pubblico ministero  e  il  difensore,
pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129. 
  2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale per  il
medesimo fatto e contro la medesima persona, qualora  successivamente
si  accerti  che  la  morte  dell'imputato  e'   stata   erroneamente
dichiarata. 
                              Art. 70. 
             Accertamenti sulla capacita' dell'imputato 
  1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o
di non luogo a procedere  e  vi  e'  ragione  di  ritenere  che,  per
infermita' mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non e' in  grado
di partecipare coscientemente al processo, il  giudice,  se  occorre,
dispone anche di ufficio, perizia. ((40)) 
  2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia  il
giudice assume, a richiesta  del  difensore,  le  prove  che  possono
condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi  e'  pericolo
nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti. 
  3. Se la necessita'  di  provvedere  risulta  durante  le  indagini
preliminari, la perizia e' disposta dal giudice a richiesta di  parte
con le forme  previste  per  l'incidente  probatorio.  Nel  frattempo
restano sospesi i termini per le indagini preliminari e  il  pubblico
ministero compie i soli atti che  non  richiedono  la  partecipazione
cosciente della  persona  sottoposta  alle  indagini.  Quando  vi  e'
pericolo nel ritardo,  possono  essere  assunte  le  prove  nei  casi
previsti dall'articolo 392. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 7 -  20  luglio  1992,  n.
340, (G.U. 1 s. s. 29/7/1992, n. 32) ha dichiarato l'  illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo "  limitatamente
alle parole " sopravvenuta al fatto" ." 
                              Art. 71. 
     Sospensione del procedimento per incapacita' dell'imputato 
  1. Se, a seguito  degli  accertamenti  previsti  dall'articolo  70,
risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale  da  impedirne  la
cosciente partecipazione  al  procedimento  ((e  che  tale  stato  e'
reversibile)),  il   giudice   dispone   con   ordinanza   ((che   il
procedimento)) sia sospeso, sempre che non debba  essere  pronunciata
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 
  2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un
curatore   speciale,    designando    di    preferenza    l'eventuale
rappresentante legale. 
  3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il  pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale
nominato all'imputato. 
  4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove,  alle
condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma  2.  A  tale
assunzione  il  giudice  procede  anche  a  richiesta  del   curatore
speciale, che in  ogni  caso  ha  facolta'  di  assistere  agli  atti
disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha
facolta' di assistere. 
  5.  Se  la  sospensione  interviene  nel   corso   delle   indagini
preliminari, si applicano le disposizioni previste  dall'articolo  70
comma 3. 
  6.  Nel  caso  di  sospensione,  non  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 75 comma 3. 
                              Art. 72. 
                Revoca dell'ordinanza di sospensione 
  1. Allo scadere del sesto mese dalla  pronuncia  dell'ordinanza  di
sospensione  del  procedimento,  o  anche  prima  quando  ne  ravvisi
l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali  sullo
stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva
scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non  abbia  ripreso  il
suo corso. 
  2. La sospensione e' revocata con ordinanza non appena risulti  che
lo   stato   mentale   dell'imputato   ne   consente   la   cosciente
partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato
deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo  a
procedere. 
                            Art. 72-bis. 
((  (Definizione  del  procedimento  per  incapacita'   irreversibile
                         dell'imputato). )) 
  ((1. Se, a seguito degli accertamenti  previsti  dall'articolo  70,
risulta che lo stato mentale dell'imputato e'  tale  da  impedire  la
cosciente  partecipazione  al  procedimento  e  che  tale  stato   e'
irreversibile,  il  giudice,  revocata   l'eventuale   ordinanza   di
sospensione del procedimento,  pronuncia  sentenza  di  non  luogo  a
procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano  i
presupposti per l'applicazione di una  misura  di  sicurezza  diversa
dalla confisca)). 
                              Art. 73. 
                       Provvedimenti cautelari 
  1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare  tale
da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico,
il giudice informa con il mezzo piu'  rapido  l'autorita'  competente
per l'adozione delle misure  previste  dalle  leggi  sul  trattamento
sanitario per malattie mentali. 
  2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di
ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del
servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza  perde  in  ogni  caso
efficacia nel momento in cui viene data esecuzione  al  provvedimento
dell'autorita' indicata nel comma 1. 
  3. Quando e' stata o deve essere  disposta  la  custodia  cautelare
dell'imputato, il giudice ordina che la  misura  sia  eseguita  nelle
forme previste dall'articolo 286. 
  4. Nel corso delle  indagini  preliminari,  il  pubblico  ministero
provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne  ricorrono  le
condizioni,  chiede  al  giudice   il   provvedimento   di   ricovero
provvisorio previsto dal comma 2. 

Titolo V
PARTE CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

                              Art. 74. 
                  Legittimazione all'azione civile 
  1. L'azione civile per le restituzioni e per  il  risarcimento  del
danno  di  cui  all'articolo  185  del  codice  penale  puo'   essere
esercitata nel processo penale dal soggetto  al  quale  il  reato  ha
recato danno ovvero dai suoi  successori  universali,  nei  confronti
dell'imputato e del responsabile civile. 
                               Art. 75. 
             Rapporti tra azione civile e azione penale 
  1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile  puo'  essere
trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile  non  sia
stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in  giudicato.
L'esercizio  di  tale  facolta'  comporta  rinuncia  agli  atti   del
giudizio;  il  giudice  penale  provvede  anche   sulle   spese   del
procedimento civile. 
  2. L'azione civile prosegue in sede civile se non e' trasferita nel
processo penale o e' stata iniziata quando non  e'  piu'  ammessa  la
costituzione di parte civile. 
  3.  Se  l'azione  e'  proposta  in  sede   civile   nei   confronti
dell'imputato dopo la  costituzione  di  parte  civile  nel  processo
penale o dopo la sentenza penale di primo grado, il  processo  civile
e' sospeso  fino  alla  pronuncia  della  sentenza  penale  non  piu'
soggetta a impugnazione, salve le  eccezioni  previste  dalla  legge.
((79)) 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 ottobre  1996,  n.  354
(in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che la disciplina ivi contenuta  non  trovi  applicazione
nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non  permetta
all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il
dibattimento prosegua in sua assenza". 
                              Art. 76. 
                    Costituzione di parte civile 
  1. L'azione civile nel processo penale e' esercitata, anche a mezzo
di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. 
  2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti  in  ogni
stato e grado del processo. 
                              Art. 77. 
              Capacita' processuale della parte civile 
  1. Le persone che non hanno il libero  esercizio  dei  diritti  non
possono  costituirsi  parte  civile  se   non   sono   rappresentate,
autorizzate o assistite nelle forme prescritte per l'esercizio  delle
azioni civili. 
  2.  Se  manca  la  persona  a  cui  spetta  la   rappresentanza   o
l'assistenza e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi e'  conflitto  di
interessi tra il  danneggiato  e  chi  lo  rappresenta,  il  pubblico
ministero puo' chiedere al giudice di nominare un curatore  speciale.
La nomina puo' essere chiesta altresi' dalla persona che deve  essere
rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi  congiunti  e,  in
caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. 
  3. Il giudice, assunte  le  opportune  informazioni  e  sentite  se
possibile le  persone  interessate,  provvede  con  decreto,  che  e'
comunicato al pubblico ministero affinche' provochi, quando  occorre,
i provvedimenti per la costituzione della  normale  rappresentanza  o
assistenza dell'incapace. 
  4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse  del
danneggiato incapace per infermita' di mente o per eta'  minore  puo'
essere esercitata dal pubblico ministero, finche'  subentri  a  norma
dei commi precedenti  colui  al  quale  spetta  la  rappresentanza  o
l'assistenza ovvero il curatore speciale. 
                              Art. 78. 
            Formalita' della costituzione di parte civile 
  1. La dichiarazione di costituzione di parte civile  e'  depositata
nella cancelleria del giudice che procede o presentata in  udienza  e
deve contenere, a pena di inammissibilita': 
   a)  le  generalita'  della  persona  fisica  o  la   denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte  civile  e  le
generalita' del suo legale rappresentante; 
   b) le generalita' dell'imputato nei cui confronti viene esercitata
l'azione civile o  le  altre  indicazioni  personali  che  valgono  a
identificarlo; 
   c) il nome e  il  cognome  del  difensore  e  l'indicazione  della
procura; 
   d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda; 
   e) la sottoscrizione del difensore. 
  2. Se e' presentata fuori udienza,  la  dichiarazione  deve  essere
notificata, a cura della parte civile, alle  altre  parti  e  produce
effetto per ciascuna di esse dal giorno  nel  quale  e'  eseguita  la
notificazione. 
  ((3. Se la procura non e'  apposta  in  calce  o  a  margine  della
dichiarazione di parte civile, ed  e'  conferita  nelle  altre  forme
previste dall'articolo 100, commi 1 e 2,  essa  e'  depositata  nella
cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione  di
costituzione della parte civile)). ((110)) 
 
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AGGIORNAMENTO (110) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 479, ha disposto (con l'art.  13,  comma
4) che " La deposizione di cui al  comma  2  si  applica  anche  alle
procure conferite  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge." 
                              Art. 79. 
             Termine per la costituzione di parte civile 
  1. La costituzione di parte  civile  puo'  avvenire  per  l'udienza
preliminare e, successivamente, fino a che  non  siano  compiuti  gli
adempimenti previsti dall'articolo 484. 
  2. Il  termine  previsto  dal  comma  1  e'  stabilito  a  pena  di
decadenza. 
  3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto
dall'articolo 468 comma 1, la parte civile non puo'  avvalersi  della
facolta' di presentare le liste dei testimoni,  periti  o  consulenti
tecnici. 
                              Art. 80. 
             Richiesta di esclusione della parte civile 
  1. Il pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  responsabile  civile
possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile. 
  2.  Nel  caso  di  costituzione  di  parte  civile  per   l'udienza
preliminare, la richiesta e' proposta, a pena di decadenza, non oltre
il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle  parti
nella udienza preliminare o nel dibattimento. 
  3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti  preliminari  al
dibattimento o introduttivi dello stesso, la  richiesta  e'  proposta
oralmente a norma dell'articolo 491 comma 1. 
  4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 
  5. L'esclusione della parte civile ordinata nell'udienza 
preliminare non impedisce una successiva costituzione fino a che  non
siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 
                              Art. 81. 
              Esclusione di ufficio della parte civile 
  1. Fino a che non sia dichiarato aperto il  dibattimento  di  primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i  requisiti  per
la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di  ufficio,
con ordinanza. 
  2. Il giudice  provvede  a  norma  del  comma  1  anche  quando  la
richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare. 
                              Art. 82. 
              Revoca della costituzione di parte civile 
  1. La costituzione di parte civile puo'  essere  revocata  in  ogni
stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta  personalmente
dalla parte o da un suo procuratore speciale in  udienza  ovvero  con
atto scritto depositato nella cancelleria del  giudice  e  notificato
alle altre parti. 
  2. La costituzione si intende  revocata  se  la  parte  civile  non
presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se  promuove
l'azione davanti al giudice civile. 
  3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1  e  2,
il giudice penale non puo' conoscere delle  spese  e  dei  danni  che
l'intervento della  parte  civile  ha  cagionato  all'imputato  e  al
responsabile civile. L'azione relativa puo' essere  proposta  davanti
al giudice civile. 
  4. La revoca non preclude il successivo  esercizio  dell'azione  in
sede civile. 
                               Art. 83. 
                  Citazione del responsabile civile 
  1. Il responsabile civile per il fatto  dell'imputato  puo'  essere
citato nel processo penale a richiesta della parte civile e, nel caso
previsto  dall'articolo  77  comma  4,  a  richiesta   del   pubblico
ministero. L'imputato puo' essere citato come responsabile civile per
il fatto dei coimputati per il caso in cui  venga  prosciolto  o  sia
pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere. 
  2.  La  richiesta  deve  essere  proposta  al  piu'  tardi  per  il
dibattimento. 
  3. La citazione e' ordinata con decreto dal giudice che procede. Il
decreto contiene: 
   a) le generalita' o  la  denominazione  della  parte  civile,  con
l'indicazione del difensore e le generalita' del responsabile civile,
se e' una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o
dell'ente chiamato a rispondere  e  le  generalita'  del  suo  legale
rappresentante; 
   b) l'indicazione delle domande  che  si  fanno  valere  contro  il
responsabile civile; 
   c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84; 
   d) la data e le sottoscrizioni del giudice e  dell'ausiliario  che
lo assiste. 
  4. Copia del decreto e' notificata, a cura della parte  civile,  al
responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato.  Nel  caso
previsto dall'articolo 77 comma 4, la copia del decreto e' notificata
al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico  ministero.
L'originale dell'atto con la relazione di notificazione e' depositato
nella cancelleria del giudice che procede. 
  5. La citazione del responsabile civile e' nulla se per omissione o
per  erronea  indicazione   di   qualche   elemento   essenziale   il
responsabile civile non e' stato posto in condizione di esercitare  i
suoi diritti nell'udienza preliminare o  nel  giudizio.  La  nullita'
della notificazione rende nulla la citazione. (42) 
  6. La citazione del  responsabile  civile  perde  efficacia  se  la
costituzione  di  parte  civile  e'  revocata  o   se   e'   ordinata
l'esclusione della parte civile.((91)) 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte costituzionale con sentenza 4-17  novembre  1992,  n.  453
(G.U. 1 s.s.  25/11/1992,  n.  49)  ha  dichiarato  l'  illegittimita
costituzionale del comma 5 del presente articolo " nella parte in cui
non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento
davanti  al  pretore  il  medesimo  termine  assegnato   all'imputato
dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice". 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La Corte costituzionale con sentenza 9-16 aprile 1998, n. 112 (G.U.
1a ss 22/4/1998, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'  del  presente
articolo  "  nella  parte  in  cui  non  prevede  che,  nel  caso  di
responsabilita'  civile  derivante  dall'assicurazione   obbligatoria
prevista dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990,  l'assicuratore  possa
essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato". 
                              Art. 84. 
                Costituzione del responsabile civile 
  1. Chi e' citato come responsabile civile puo' costituirsi in  ogni
stato e grado del processo, anche a mezzo  di  procuratore  speciale,
con  dichiarazione  depositata  nella  cancelleria  del  giudice  che
procede o presentata in udienza. 
  2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilita': 
   a)  le  generalita'  della  persona  fisica  o  la   denominazione
dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalita' del
suo legale rappresentante; 
   b) il nome e  il  cognome  del  difensore  e  l'indicazione  della
procura; 
   c) la sottoscrizione del difensore. 
  3. La procura conferita  nelle  forme  previste  dall'articolo  100
comma 1 e' depositata  nella  cancelleria  o  presentata  in  udienza
unitamente  alla  dichiarazione  di  costituzione  del   responsabile
civile. 
  4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del
processo. 
                              Art. 85. 
            Intervento volontario del responsabile civile 
  1. Quando vi e' costituzione di parte civile o quando  il  pubblico
ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77 comma  4,
il responsabile civile puo' intervenire volontariamente nel processo,
anche a mezzo di procuratore speciale, per l'udienza  preliminare  e,
successivamente, fino  a  che  non  siano  compiuti  gli  adempimenti
previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione  scritta  a
norma dell'articolo 84 commi 1 e 2. 
  2. Il  termine  previsto  dal  comma  1  e'  stabilito  a  pena  di
decadenza. Se l'intervento  avviene  dopo  la  scadenza  del  termine
previsto dall'articolo 468 comma 1, il responsabile civile  non  puo'
avvalersi della facolta' di presentare le liste dei testimoni, periti
o consulenti tecnici. 
  3. Se e' presentata fuori udienza, la dichiarazione e'  notificata,
a cura del responsabile civile, alle altre parti  e  produce  effetto
per  ciascuna  di  esse  dal  giorno  nel  quale   e'   eseguita   la
notificazione. 
  4. L'intervento del  responsabile  civile  perde  efficacia  se  la
costituzione  di  parte  civile  e'  revocata  o   se   e'   ordinata
l'esclusione della parte civile. 
                              Art. 86. 
           Richiesta di esclusione del responsabile civile 
  1. La richiesta di esclusione del responsabile civile  puo'  essere
proposta dall'imputato nonche' dalla  parte  civile  e  dal  pubblico
ministero che non ne abbiano richiesto la citazione. 
  2. La richiesta puo'  essere  proposta  altresi'  dal  responsabile
civile che non sia  intervenuto  volontariamente  anche  qualora  gli
elementi di prova  raccolti  prima  della  citazione  possano  recare
pregiudizio alla sua difesa in  relazione  a  quanto  previsto  dagli
articoli 651 e 654. 
  3. La richiesta deve essere motivata ed  e'  proposta,  a  pena  di
decadenza, non oltre il  momento  degli  accertamenti  relativi  alla
costituzione  delle   parti   nella   udienza   preliminare   o   nel
dibattimento. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza. 
                              Art. 87. 
            Esclusione di ufficio del responsabile civile 
  1. Fino a che non sia dichiarato aperto il  dibattimento  di  primo
grado, il giudice, qualora accerti che non esistono i  requisiti  per
la citazione o per l'intervento del responsabile civile,  ne  dispone
l'esclusione di ufficio, con ordinanza. 
  2. Il giudice  provvede  a  norma  del  comma  1  anche  quando  la
richiesta di esclusione e' stata rigettata nella udienza preliminare. 
  3. L'esclusione e' disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando
il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato. 
                              Art. 88. 
Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte  civile  o  del
                         responsabile civile 
  1. L'ammissione della parte civile o del  responsabile  civile  non
pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al
risarcimento del danno. 
  2. L'esclusione della parte civile o del  responsabile  civile  non
pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni
e il risarcimento del danno. Tuttavia se il  responsabile  civile  e'
stato escluso su  richiesta  della  parte  civile,  questa  non  puo'
esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto. 
  3. Nel caso di esclusione della parte  civile  non  si  applica  la
disposizione dell'articolo 75 comma 3. 
                              Art. 89. 
      Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 
  1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' citata
per l'udienza preliminare o per il giudizio a richiesta del  pubblico
ministero o dell'imputato. 
  2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla
citazione e alla costituzione del responsabile civile. Non si applica
la disposizione dell'articolo 87 comma 3. 

Titolo VI
PERSONA OFFESA DAL REATO

                              Art. 90. 
          Diritti e facolta' della persona offesa dal reato 
  1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e  le
facolta' ad essa espressamente  riconosciuti  dalla  legge,  in  ogni
stato e  grado  del  procedimento  puo'  presentare  memorie  e,  con
esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova. 
  2. La persona offesa minore, interdetta per infermita' di  mente  o
inabilitata esercita le facolta' e i  diritti  a  essa  attribuiti  a
mezzo dei soggetti indicati negli  articoli  120  e  121  del  codice
penale. 
  ((2-bis. Quando vi e' incertezza sulla minore  eta'  della  persona
offesa dal reato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.  Se,
anche dopo la perizia, permangono dubbi, la minore eta' e'  presunta,
ma   soltanto   ai   fini   dell'applicazione   delle    disposizioni
processuali)). 
  3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato,
le facolta' e i diritti previsti  dalla  legge  sono  esercitati  dai
prossimi congiunti di essa ((o da persona  alla  medesima  legata  da
relazione affettiva e con essa stabilmente convivente)). 
                            Art. 90-bis. 
                 (Informazioni alla persona offesa). 
  1. Alla persona offesa, sin  dal  primo  contatto  con  l'autorita'
procedente, vengono fornite,  in  una  lingua  a  lei  comprensibile,
informazioni in merito: 
    a) alle modalita' di  presentazione  degli  atti  di  denuncia  o
querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo,
al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del  processo  e
della imputazione e,  ove  costituita  parte  civile,  al  diritto  a
ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; 
    b) alla facolta' di ricevere  comunicazione  del  procedimento  e
delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter; 
    c)  alla  facolta'  di  essere  avvisata   della   richiesta   di
archiviazione; 
    d) alla facolta' di  avvalersi  della  consulenza  legale  e  del
patrocinio a spese dello Stato; 
    e) alle modalita' di esercizio del diritto all'interpretazione  e
alla traduzione di atti del procedimento; 
    f)  alle  eventuali  misure  di  protezione  che  possono  essere
disposte in suo favore; 
    g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in
uno Stato membro dell'Unione europea diverso  da  quello  in  cui  e'
stato commesso il reato; 
    h) alle modalita' di contestazione di  eventuali  violazioni  dei
propri diritti; 
    i) alle autorita' cui rivolgersi per  ottenere  informazioni  sul
procedimento; 
    l) alle modalita' di rimborso delle spese sostenute in  relazione
alla partecipazione al procedimento penale; 
    m) alla  possibilita'  di  chiedere  il  risarcimento  dei  danni
derivanti da reato; 
    n)  alla  possibilita'  che  il  procedimento  sia  definito  con
remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale,  ove
possibile, o attraverso la mediazione; 
    o) alle facolta'  ad  essa  spettanti  nei  procedimenti  in  cui
l'imputato formula richiesta  di  sospensione  del  procedimento  con
messa alla prova o in quelli  in  cui  e'  applicabile  la  causa  di
esclusione della punibilita' per particolare tenuita' del fatto; 
    p) alle strutture sanitarie presenti sul  territorio,  alle  case
famiglia, ai centri antiviolenza ((, alle case rifugio e  ai  servizi
di assistenza alle vittime di reato)). 
                            Art. 90-ter. 
        (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione). 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299,  nei  procedimenti  per
delitti  commessi  con  violenza  alla  persona  sono  immediatamente
comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio
della polizia giudiziaria, i  provvedimenti  di  scarcerazione  e  di
cessazione della misura di sicurezza detentiva, ed e'  altresi'  data
tempestiva  notizia,   con   le   stesse   modalita',   dell'evasione
dell'imputato in  stato  di  custodia  cautelare  o  del  condannato,
nonche' della volontaria  sottrazione  dell'internato  all'esecuzione
della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti,  anche  nella
ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per
l'autore del reato. 
  ((1-bis.  Le  comunicazioni  previste  al  comma  1   sono   sempre
effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove  nominato,  se
si procede per  i  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,
609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice
penale, nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice  penale
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli  articoli  576,  primo  comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del
codice penale)). 
                           Art. 90-quater. 
          (( (Condizione di particolare vulnerabilita'). )) 
  ((1. Agli  effetti  delle  disposizioni  del  presente  codice,  la
condizione di particolare  vulnerabilita'  della  persona  offesa  e'
desunta, oltre che  dall'eta'  e  dallo  stato  di  infermita'  o  di
deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalita' e circostanze
del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione  si
tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona  o
con odio razziale, se e'  riconducibile  ad  ambiti  di  criminalita'
organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta  degli
esseri umani, se si caratterizza per finalita' di discriminazione,  e
se  la  persona  offesa   e'   affettivamente,   psicologicamente   o
economicamente dipendente dall'autore del reato)). 
                              Art. 91. 
Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di
                      interessi lesi dal reato 
  1. Gli enti e le  associazioni  senza  scopo  di  lucro  ai  quali,
anteriormente alla commissione del fatto per  cui  si  procede,  sono
state riconosciute, in forza di  legge,  finalita'  di  tutela  degli
interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato  e  grado
del procedimento, i diritti e le  facolta'  attribuiti  alla  persona
offesa dal reato. 
                              Art. 92. 
                    Consenso della persona offesa 
  1. L'esercizio dei diritti e delle facolta' spettanti agli  enti  e
alle associazioni rappresentativi di  interessi  lesi  dal  reato  e'
subordinato al consenso della persona offesa. 
  2. Il consenso deve risultare  da  atto  pubblico  o  da  scrittura
privata autenticata e puo' essere prestato a non piu'  di  uno  degli
enti o delle associazioni. E' inefficace il consenso prestato a  piu'
enti o associazioni. 
  3. Il consenso puo' essere revocato in  qualsiasi  momento  con  le
forme previste dal comma 2. 
  4. La persona offesa che ha revocato il consenso non puo' prestarlo
successivamente ne' allo stesso ne' ad altro ente o associazione. 
                              Art. 93. 
             Intervento degli enti o delle associazioni 
  1.  Per  l'esercizio  dei  diritti  e   delle   facolta'   previsti
dall'articolo  91  l'ente  o  l'associazione  presenta  all'autorita'
procedente  un  atto  di  intervento   che   contiene   a   pena   di
inammissibilita': 
   a)  le  indicazioni  relative  alla  denominazione   dell'ente   o
dell'associazione, alla sede, alle disposizioni  che  riconoscono  le
finalita' di tutela degli interessi lesi, alle generalita' del legale
rappresentante; 
   b) l'indicazione del procedimento; 
   c) il nome e  il  cognome  del  difensore  e  l'indicazione  della
procura; 
   d)  l'esposizione  sommaria   delle   ragioni   che   giustificano
l'intervento; 
   e) la sottoscrizione del difensore. 
  2.  Unitamente  all'atto   di   intervento   sono   presentate   la
dichiarazione di consenso  della  persona  offesa  e  la  procura  al
difensore  se  questa  e'  stata  conferita  nelle   forme   previste
dall'articolo 100 comma 1. 
  3. Se e' presentato fuori udienza, l'atto di intervento deve essere
notificato alle  parti  e  produce  effetto  dal  giorno  dell'ultima
notificazione. 
  4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato  e  grado  del
procedimento. 
                              Art. 94. 
                      Termine per l'intervento 
  1. Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal
reato possono intervenire nel  procedimento  fino  a  che  non  siano
compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484. 
                              Art. 95. 
                      Provvedimenti del giudice 
  1.  Entro  tre  giorni  dalla  notificazione   eseguita   a   norma
dell'articolo 93 comma 3, le parti possono opporsi con  dichiarazione
scritta all'intervento dell'ente o  dell'associazione.  L'opposizione
e' notificata al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione,
il  quale  puo'  presentare  le  sue  deduzioni  nei  cinque   giorni
successivi. 
  2. Se l'intervento e'  avvenuto  prima  dell'esercizio  dell'azione
penale,  sull'opposizione  provvede  il  giudice  per   le   indagini
preliminari; se e' avvenuto nell'udienza  preliminare,  l'opposizione
e' proposta prima dell'apertura della discussione; se e' avvenuto  in
dibattimento, l'opposizione e' proposta  a  norma  dell'articolo  491
comma 1. 
  3. I termini previsti dai commi 1 e 2  sono  stabiliti  a  pena  di
decadenza. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza. 
  4. In ogni stato e grado del processo il giudice,  qualora  accerti
che non esistono i requisiti per  l'esercizio  dei  diritti  e  delle
facolta' previsti dall'articolo 91, dispone  anche  di  ufficio,  con
ordinanza, l'esclusione dell'ente o dell'associazione. 

Titolo VII
DIFENSORE

                              Art. 96. 
                        Difensore di fiducia 
  1. L'imputato ha diritto di nominare non piu' di due  difensori  di
fiducia. 
  2.  La  nomina  e'  fatta  con  dichiarazione  resa   all'autorita'
procedente ovvero consegnata alla stessa dal  difensore  o  trasmessa
con raccomandata. 
  3. La nomina  del  difensore  di  fiducia  della  persona  fermata,
arrestata o in custodia  cautelare,  finche'  la  stessa  non  vi  ha
provveduto, puo' essere fatta da un prossimo congiunto, con le  forme
previste dal comma 2. 
                              Art. 97. 
                        Difensore di ufficio 
  1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o  ne  e'
rimasto privo e' assistito da un difensore di ufficio. 
  ((2. Il difensore d'ufficio  nominato  ai  sensi  del  comma  1  e'
individuato nell'ambito degli iscritti all'elenco  nazionale  di  cui
all'articolo  29  delle  disposizioni  di  attuazione.   I   Consigli
dell'ordine circondariali di ciascun  distretto  di  Corte  d'appello
predispongono, mediante un apposito ufficio  centralizzato,  l'elenco
dei professionisti iscritti  all'albo  e  facenti  parte  dell'elenco
nazionale  ai  fini  della   nomina   su   richiesta   dell'autorita'
giudiziaria e  della  polizia  giudiziaria.  Il  Consiglio  nazionale
forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la  nomina
dei difensori d'ufficio sulla base della prossimita'  alla  sede  del
procedimento e della reperibilita'.)) 
  3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia  giudiziaria,  se
devono compiere un atto per il quale  e'  prevista  l'assistenza  del
difensore e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne  sono
privi, danno avviso dell'atto  al  difensore  il  cui  nominativo  e'
comunicato dall'ufficio di cui al comma 2. 
  4. Quando e' richiesta  la  presenza  del  difensore  e  quello  di
fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3  non  e'  stato
reperito, non e' comparso o ha  abbandonato  la  difesa,  il  giudice
designa come sostituto un altro difensore  immediatamente  reperibile
per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102. Il
pubblico  ministero  e  la  polizia   giudiziaria,   nelle   medesime
circostanze, richiedono un altro nominativo  all'ufficio  di  cui  al
comma 2, salva, nei casi di urgenza,  la  designazione  di  un  altro
difensore  immediatamente   reperibile,   previa   adozione   di   un
provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso
del  giudizio  puo'  essere  nominato  sostituto  solo  un  difensore
iscritto nell'elenco di cui al comma 2. 
  5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e
puo' essere sostituito solo per giustificato motivo. 
  6. Il difensore di  ufficio  cessa  dalle  sue  funzioni  se  viene
nominato un difensore di fiducia. 
                              Art. 98. 
                     Patrocinio dei non abbienti 
  1. L'imputato, la persona offesa  dal  reato,  il  danneggiato  che
intende costituirsi parte civile e  il  responsabile  civile  possono
chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti. 
                              Art. 99. 
          Estensione al difensore dei diritti dell'imputato 
  1. Al difensore competono le facolta' e  i  diritti  che  la  legge
riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente
a quest'ultimo. 
  2. L'imputato puo' togliere  effetto,  con  espressa  dichiarazione
contraria, all'atto compiuto dal difensore prima  che,  in  relazione
all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. 
                              Art. 100. 
                 Difensore delle altre parti private 
  1. La parte civile, il responsabile civile e la persona  civilmente
obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero  di
un difensore, munito di procura speciale conferita con atto  pubblico
o scrittura privata autenticata (( dal difensore o da  altra  persona
abilitata)). 
  2. La procura speciale puo' essere  anche  apposta  in  calce  o  a
margine della dichiarazione di  costituzione  di  parte  civile,  del
decreto di citazione o  della  dichiarazione  di  costituzione  o  di
intervento  del  responsabile  civile  e  della  persona   civilmente
obbligata per la pena pecuniaria. In  tali  casi  l'autografia  della
sottoscrizione della parte e' certificata dal difensore. 
  3. La  procura  speciale  si  presume  conferita  soltanto  per  un
determinato grado del processo,  quando  nell'atto  non  e'  espressa
volonta' diversa. 
  4. Il difensore puo'  compiere  e  ricevere,  nell'interesse  della
parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla  legge
non sono a essa  espressamente  riservati.  In  ogni  caso  non  puo'
compiere atti che importino disposizione del diritto  in  contesa  se
non ne ha ricevuto espressamente il potere. 
  5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1  per  ogni
effetto processuale si intende eletto presso il difensore. 
                              Art. 101. 
                   Difensore della persona offesa 
  1. La persona offesa dal reato, per l'esercizio dei diritti e delle
facolta' ad essa attribuiti, puo' nominare un difensore  nelle  forme
previste dall'articolo  96  comma  2.((Al  momento  dell'acquisizione
della notizia di reato il pubblico ministero e la polizia giudiziaria
informano la persona offesa dal reato di tale  facolta'.  La  persona
offesa e'  altresi'  informata  della  possibilita'  dell'accesso  al
patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo  76  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni)). 
  2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni  che
intervengono a norma dell'articolo 93 si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 100. 
                              Art. 102. 
                       Sostituto del difensore 
  (( 1. Il difensore di fiducia  e  il  difensore  d'ufficio  possono
nominare un sostituto )). 
  2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri del difensore. 
                              Art. 103. 
                 Garanzie di liberta' del difensore 
  1. Le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori  sono
consentite solo: 
   a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente  attivita'
nello  stesso  ufficio   sono   imputati,   limitatamente   ai   fini
dell'accertamento del reato loro attribuito; 
   b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato  o  per
ricercare cose o persone specificamente predeterminate. 
  2. Presso i difensori e gli  investigatori  privati  autorizzati  e
incaricati in relazione al procedimento, nonche' presso i  consulenti
tecnici non si puo'  procedere  a  sequestro  di  carte  o  documenti
relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo  del
reato. 
  3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione, una perquisizione o un
sequestro nell'ufficio di un  difensore,  l'autorita'  giudiziaria  a
pena di nullita' avvisa il consiglio dell'ordine  forense  del  luogo
perche' il presidente o  un  consigliere  da  questo  delegato  possa
assistere alle  operazioni.  Allo  stesso,  se  interviene  e  ne  fa
richiesta, e' consegnata copia del provvedimento. 
  4. Alle ispezioni, alle perquisizioni e ai sequestri  negli  uffici
dei difensori procede personalmente  il  giudice  ovvero,  nel  corso
delle  indagini  preliminari,  il  pubblico  ministero  in  forza  di
motivato decreto di autorizzazione del giudice. 
  5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a  conversazioni  o
comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati  autorizzati
e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti  tecnici  e
loro ausiliari, ne' a quelle tra i medesimi  e  le  persone  da  loro
assistite. 
  6. Sono vietati il  sequestro  e  ogni  forma  di  controllo  della
corrispondenza tra  l'imputato  e  il  proprio  difensore  in  quanto
riconoscibile dalle prescritte  indicazioni,  salvo  che  l'autorita'
giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti  di  corpo
del reato. 
  7. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3  e  dall'articolo  271,  i
risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri,  intercettazioni
di  conversazioni  o  comunicazioni,  eseguiti  in  violazione  delle
disposizioni precedenti, non  possono  essere  utilizzati.  Fermo  il
divieto  di  utilizzazione  di  cui  al  primo  periodo,  quando   le
comunicazioni e conversazioni sono  comunque  intercettate,  il  loro
contenuto non puo' essere trascritto, neanche  sommariamente,  e  nel
verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora  e  il
dispositivo su cui  la  registrazione  e'  intervenuta.  (253)  (260)
((263)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 104. 
     Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare 
 
  1.  L'imputato  in  stato  di  custodia  cautelare  ha  diritto  di
conferire con il  difensore  fin  dall'inizio  dell'esecuzione  della
misura. 
  2.  La  persona  arrestata  in  flagranza   o   fermata   a   norma
dell'articolo 384 ha diritto di conferire  con  il  difensore  subito
dopo l'arresto o il fermo. 
  3. Nel corso delle indagini preliminari  ((per  i  delitti  di  cui
all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater)),   quando   sussistono
specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta
del pubblico ministero puo', con decreto motivato,  dilazionare,  per
un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio  del  diritto  di
conferire con il difensore. 
  4. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma
3 e' esercitato  dal  pubblico  ministero  fino  al  momento  in  cui
l'arrestato o il fermato e' posto a disposizione del giudice. 
  4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e  il
fermato,  che  non  conoscono  la  lingua  italiana,  hanno   diritto
all'assistenza  gratuita  di  un  interprete  per  conferire  con  il
difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete
si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II. 
                              Art. 105. 
                  Abbandono e rifiuto della difesa 
  1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per  le
sanzioni  disciplinari  relative  all'abbandono  della  difesa  o  al
rifiuto della difesa di ufficio. 
  2.  Il  procedimento   disciplinare   e'   autonomo   rispetto   al
procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto. 
  3. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati  da  violazione  dei
diritti della difesa, quando  il  consiglio  dell'ordine  li  ritiene
comunque giustificati, la sanzione non  e'  applicata,  anche  se  la
violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. 
  (( 4. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine  i
casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio o,
nell'ambito del procedimento, i  casi  di  violazione  da  parte  del
difensore dei doveri di lealta' e probita' nonche' del divieto di cui
all'articolo 106, comma 4-bis )). 
  5.  L'abbandono  della   difesa   delle   parti   private   diverse
dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle  associazioni
previsti dall'articolo 91 non impedisce  in  alcun  caso  l'immediata
continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza. 
                              Art. 106. 
Incompatibilita'  della  difesa  di  piu'   imputati   nello   stesso
                            procedimento 
  1. (( salva la disposizione del comma 4-bis )) la  difesa  di  piu'
imputati puo' essere assunta  da  un  difensore  comune,  purche'  le
diverse posizioni non siano tra loro incompatibili. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria,   se   rileva   una   situazione   di
incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine
per rimuoverla. 
  3. Qualora  l'incompatibilita'  non  sia  rimossa,  il  giudice  la
dichiara con ordinanza provvedendo  alle  necessarie  sostituzioni  a
norma dell'articolo 97. 
  (( 4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel  corso  delle  indagini
preliminari, il giudice su richiesta  del  pubblico  ministero  o  di
taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a
norma del comma 3. 
  4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di
piu'  imputati  che  abbiano  reso   dichiarazioni   concernenti   la
responsabilita' di altro imputato  nel  medesimo  procedimento  o  in
procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai  sensi
dell'articolo 371, comma 2,  lettera  b).  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. )) 
                              Art. 107. 
          Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore 
  1. Il difensore  che  non  accetta  l'incarico  conferitogli  o  vi
rinuncia ne da' subito comunicazione all'autorita' procedente e a chi
lo ha nominato. 
  2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui e'  comunicata
all'autorita' procedente. 
  3. La  rinuncia  non  ha  effetto  finche'  la  parte  non  risulti
assistita da un nuovo difensore di  fiducia  o  da  un  difensore  di
ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso  a  norma
dell'articolo 108. 
  4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca. 
                              Art. 108. 
                    (( (Termine per la difesa) )) 
  (( 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilita',  e  nel
caso  di  abbandono,  il  nuovo  difensore  dell'imputato  o   quello
designato d'ufficio che ne fa  richiesta  ha  diritto  a  un  termine
congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione  degli
atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 
   2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere  inferiore  se  vi  e'
consenso dell'imputato o  del  difensore  o  se  vi  sono  specifiche
esigenze  processuali  che  possono  determinare   la   scarcerazione
dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale  caso  il  termine
non puo' comunque essere inferiore a  ventiquattro  ore.  Il  giudice
provvede con ordinanza )). 

Libro II
ATTI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 109. 
                          Lingua degli atti 
  1. Gli  atti  del  procedimento  penale  sono  compiuti  in  lingua
italiana. 
  2. Davanti all'autorita' giudiziaria  avente  competenza  di  primo
grado o di appello su un territorio dove e' insediata  una  minoranza
linguistica riconosciuta, il  cittadino  italiano  che  appartiene  a
questa minoranza e', a sua richiesta, interrogato o  esaminato  nella
madrelingua e il relativo verbale e' redatto anche  in  tale  lingua.
Nella stessa lingua sono tradotti gli atti  del  procedimento  a  lui
indirizzati successivamente alla sua  richiesta.  Restano  salvi  gli
altri  diritti  stabiliti  da  leggi  speciali   e   da   convenzioni
internazionali. 
  3. Le disposizioni di  questo  articolo  si  osservano  a  pena  di
nullita'. 
                              Art. 110. 
                      Sottoscrizione degli atti 
  1. Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto,  se  la  legge
non dispone altrimenti, e' sufficiente la scrittura di propria  mano,
in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare. 
  2. Non e' valida la sottoscrizione apposta con  mezzi  meccanici  o
con segni diversi dalla scrittura. 
  3. Se chi deve firmare non e' in grado  di  scrivere,  il  pubblico
ufficiale, al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve  l'atto
orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine
dell'atto medesimo. 
                              Art. 111. 
                           Data degli atti 
  1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il 
giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. 
L'indicazione dell'ora e' necessaria solo se espressamente descritta. 
  2. Se l'indicazione della data di un atto e' prescritta a  pena  di
nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non  possa
stabilirsi con certezza  in  base  ad  elementi  contenuti  nell'atto
medesimo o in atti a questo connessi. 
                              Art. 112. 
            Surrogazione di copie agli originali mancanti 
  1. Salvo che la legge disponga altrimenti,  quando  l'originale  di
una sentenza o di un altro atto del procedimento, del  quale  occorre
fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito  o  sottratto  e
non e'  possibile  recuperarlo,  la  copia  autentica  ha  valore  di
originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. 
  2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche  di
ufficio, ordina con decreto a chi detiene  la  copia  di  consegnarla
alla  cancelleria,  salvo  il  diritto   del   detentore   di   avere
gratuitamente un'altra copia autentica. (90) ((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 113. 
                       Ricostituzione di atti 
  1. Se non e' possibile provvedere a  norma  dell'articolo  112,  il
giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante  e
stabilisce con ordinanza se  e  in  quale  tenore  esso  deve  essere
ricostituito. 
  2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo  e'  ricostituito
secondo il tenore della  medesima,  quando  alcuno  dei  giudici  che
l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta. 
  3. Quando non si puo' provvedere a  norma  dei  commi  1  e  2,  il
giudice dispone con ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante,  se
necessaria e  possibile,  prescrivendone  il  modo  ed  eventualmente
indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati. 
                              Art. 114. 
           Divieto di pubblicazione di atti e di immagini 
  1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con
il mezzo della stampa o con altro mezzo  di  diffusione,  degli  atti
coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. 
  2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non piu'
coperti dal segreto  fino  a  che  non  siano  concluse  le  indagini
preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare  ,  fatta
eccezione per l'ordinanza indicata  dall'articolo  292.  (253)  (260)
((263)) 
  3.  Se  si  procede  al  dibattimento,   non   e'   consentita   la
pubblicazione, anche  parziale,  degli  atti  del  fascicolo  per  il
dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado,
e di quelli del fascicolo del pubblico  ministero,  se  non  dopo  la
pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la
pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. (61) 
  4. E' vietata la pubblicazione,  anche  parziale,  degli  atti  del
dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo
472 commi 1 e 2. In tali casi il  giudice,  sentite  le  parti,  puo'
disporre il divieto di pubblicazione anche  degli  atti  o  di  parte
degli  atti  utilizzati  per  le   contestazioni.   Il   divieto   di
pubblicazione  cessa  comunque  quando  sono  trascorsi   i   termini
stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero e'  trascorso  il
termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la  pubblicazione
e' autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 
  5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti,
puo' disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di  atti
quando la pubblicazione di essi puo'  offendere  il  buon  costume  o
comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di
mantenere  il  segreto  nell'interesse  dello  Stato  ovvero  causare
pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si
applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4. 
  6. E vietata la pubblicazione delle generalita' e dell'immagine dei
minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal  reato  fino  a
quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per  i  minorenni,
nell'interesse  esclusivo  del  minorenne,  o  il  minorenne  che  ha
compiuto i sedici anni, puo' consentire la pubblicazione. E' altresi'
vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano
comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. 
  6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata
della liberta' personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta
all'uso di manette ai polsi ovvero  ad  altro  mezzo  di  coercizione
fisica, salvo che la persona vi consenta. 
  7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti  non
coperti dal segreto. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (61) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio  1995,  n.  59
(G.U. 1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del terzo comma del presente  articolo  "limitatamente
alle parole "del fascicolo per il  dibattimento  ,  se  non  dopo  la
pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli"." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  9,  comma  2)  che  la  presente
modifica acquista efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9,  comma  2)  che  La
disposizione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  acquista
efficacia a decorrere dal 1° agosto 2019". 
                              Art. 115. 
               Violazione del divieto di pubblicazione 
  1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale, la violazione del
divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e  329  comma  3
lettera b) costituisce  illecito  disciplinare  quando  il  fatto  e'
commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero  da
persone esercenti una professione  per  la  quale  e'  richiesta  una
speciale abilitazione dello Stato. 
  2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione  commessa  dalle
persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero  informa  l'organo
titolare del potere disciplinare. 
                              Art. 116. 
                    Copie, estratti e certificati 
  1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione,  chiunque  vi
abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese  di  copie,
estratti o certificati di singoli atti. 
  2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice  che
procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo  la
definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice
che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. 
  3. Il rilascio non fa  venire  meno  il  divieto  di  pubblicazione
stabilito dall'articolo 114. 
  (( 3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta
all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di
attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia)). 
                              Art. 117. 
Richiesta di copie di atti e di informazioni da  parte  del  pubblico
                              ministero 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371,  quando  e'  necessario
per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero  puo'
ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche  in  deroga  al
divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti relativi ad  altri
procedimenti  penali  e  informazioni  scritte  sul  loro  contenuto.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e  le  informazioni
anche di propria iniziativa. 
  2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo'  rigettare
la richiesta con decreto motivato. 
  ((2-bis.  Il  procuratore  nazionale  antimafia  e  antiterrorismo,
nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-bis  accede  al
registro delle notizie di reato, al registro di cui  all'articolo  81
del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' a  tutti
gli altri registri relativi al procedimento penale e al  procedimento
per  l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione.  Il  procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di
dati  logiche  dedicate  alle  procure  distrettuali   e   realizzate
nell'ambito della banca di dati condivisa della  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo)). 
                              Art. 118. 
Richiesta di copie di atti e di informazioni da  parte  del  ministro
                            dell'interno 
  1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale
di  polizia  giudiziaria  ((  o   del   personale   della   Direzione
investigativa antimafia  ))  appositamente  delegato,  puo'  ottenere
dall'autorita' giudiziaria competente, anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329, copie di atti di procedimenti  penali  e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili  per
la prevenzione dei delitti per i quali e' obbligatorio  l'arresto  in
flagranza. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  e  le
informazioni anche di propria iniziativa. 
  (( 1-bis. Ai medesimi fini l'autorita' giudiziaria puo' autorizzare
i soggetti indicati nel  comma  1  all'accesso  diretto  al  registro
previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata.)) 
  2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo'  rigettare
la richiesta con decreto motivato. 
  3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del  comma  1  sono
coperte dal segreto di ufficio. 
                            Art. 118-bis 
         (( (Richiesta di copie di atti e di informazioni da 
parte del Presidente del Consiglio dei ministri). )) 
 
  (( 1. Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  puo'  richiedere
all'autorita' giudiziaria competente,  anche  in  deroga  al  divieto
stabilito dall'articolo 329, direttamente o  a  mezzo  del  direttore
generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza,  copie
di atti di  procedimenti  penali  e  informazioni  scritte  sul  loro
contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle  attivita'
connesse alle esigenze del Sistema di informazione per  la  sicurezza
della Repubblica. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3. 
  3. L'autorita' giudiziaria puo' altresi' trasmettere le copie e  le
informazioni di cui al  comma  1  anche  di  propria  iniziativa.  Ai
medesimi fini  l'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare  l'accesso
diretto  di  funzionari   delegati   dal   direttore   generale   del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza  al  registro  delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata. )) 
                              Art. 119. 
 Partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento 
  1. Quando un sordo, un muto  o  un  sordomuto  vuole  o  deve  fare
dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto  le  domande,  gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto  si
fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli
risponde per iscritto; al sordomuto si  presentano  per  iscritto  le
domande, gli avvertimenti e  le  ammonizioni  ed  egli  risponde  per
iscritto; al sordomuto si presentano per  iscritto  le  domande,  gli
avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto. ((107)) 
  2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere  o  scrivere,
l'autorita' procedente  nomina  uno  o  piu'  interpreti,  scelti  di
preferenza fra le persone abituate a trattare con lui. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 341  (in
G.U. 1a  s.s.  28/07/1999,  n.  30)  ha  disposto  l'  illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  prevede
che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente  dal  fatto
che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di  farsi  assistere
gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra  le  persone
abituate a trattare con lui, al fine di potere  comprendere  l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il  compimento  degli  atti  cui
partecipa". 
                              Art. 120. 
                 Testimoni ad atti del procedimento 
  1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: 
   a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente 
affette da infermita' di mente o in stato di manifesta ubriachezza  o
intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacita' si
presume sino a prova contraria; 
   b) le persone sottoposte a  misure  di  sicurezza  detentive  o  a
misure di prevenzione. 
                              Art. 121. 
                   Memorie e richieste delle parti 
  1. In ogni stato e grado del procedimento le parti  e  i  difensori
possono presentare al giudice memorie o richieste  scritte,  mediante
deposito nella cancelleria. 
  2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede  senza
ritardo e comunque, salve specifiche  disposizioni  di  legge,  entro
quindici giorni. 
                              Art. 122. 
                Procura speciale per determinati atti 
  1. Quando la legge consente che un atto sia compiuto per  mezzo  di
un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilita',
essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla
legge, la determinazione dell'oggetto per  cui  e'  conferita  e  dei
fatti ai  quali  si  riferisce.  Se  la  procura  e'  rilasciata  per
scrittura  privata  al  difensore,  la  sottoscrizione  puo'   essere
autenticata dal difensore medesimo. La procura e'  unita  agli  atti.
((111)) 
  2. Per le pubbliche amministrazioni e' sufficiente che  la  procura
sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella  circoscrizione  in
cui si procede e sia munita del sigillo dell'ufficio. 
  3.  Non  e'   ammessa   alcuna   ratifica   degli   atti   compiuti
nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in  cui  questa
e' richiesta dalla legge. 
 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (111) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 479, come modificata dal D.L.  7  aprile
2000, n. 82, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2000,  n.
144, ha disposto (con l'art. 13, comma 4) che " La deposizione di cui
al comma 3 si applica anche alle procure conferite prima  della  data
di entrata in vigore della presente legge." 
                              Art. 123. 
      Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate 
  1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per  l'esecuzione
di misure  di  sicurezza  ha  facolta'  di  presentare  impugnazioni,
dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse  sono
iscritte  in  apposito  registro,  sono   immediatamente   comunicate
all'autorita' competente e hanno efficacia come se  fossero  ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria. 
  2. Quando l'imputato  e'  in  stato  di  arresto  o  di  detenzione
domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, ha  facolta'  di
presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto  ricevuto
da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura  l'immediata
trasmissione   all'autorita'   competente.   Le   impugnazioni,    le
dichiarazioni e le richeste hanno efficacia come se fossero  ricevute
direttamente dall'autorita' giudiziaria. 
  3.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  alle   denunce,
impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre  parti
private o dalla persona offesa. 
                              Art. 124. 
            Obbligo di osservanza delle norme processuali 
  1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari  del  giudice,
gli ufficiali giudiziari, gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo  codice  anche
quando  l'inosservanza  non  importa  nullita'   o   altra   sanzione
processuale. 
  2. I dirigenti degli uffici vigilano  sull'osservanza  delle  norme
anche ai fini della responsabilita' disciplinare. 

Titolo II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

                              Art. 125. 
                 Forme dei provvedimenti del giudice 
  1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del 
  giudice assume  la  forma  della  sentenza,  dell'ordinanza  o  del
  decreto. 2. La sentenza e' pronunciata in nome del popolo italiano.
  3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullita'.  I
  decreti sono motivati, a pena di  nullita',  nei  casi  in  cui  la
  motivazione e' espressamente prescritta dalla legge. 
  4. Il giudice delibera in camera di  consiglio  senza  la  presenza
dell'ausiliario  designato  ad   assisterlo   e   delle   parti.   La
deliberazione e' segreta. 
  (( 5. Nel caso di  provvedimenti  collegiali,  se  lo  richiede  un
componente del collegio  che  non  ha  espresso  voto  conforme  alla
decisione, e' compilato sommario verbale contenente l'indicazione del
dissenziente,  della  questione  o  delle  questioni  alle  quali  si
riferisce il  dissenso  e  dei  motivi  dello  stesso,  succintamente
esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei  componenti  togati
del collegio e sottoscritto da tutti i componenti,  e'  conservato  a
cura  del  presidente  in  plico  sigillato  presso  la   cancelleria
dell'ufficio. )) 
  6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati  senza  l'osservanza
di particolari formalita' e,  quando  non  e'  stabilito  altrimenti,
anche oralmente. 
                              Art. 126. 
                        Assistenza al giudice 
  1. Il giudice, in tutti gli atti ai  quali  procede,  e'  assistito
dall'ausiliario a cio' designato  a  norma  dell'ordinamento,  se  la
legge non dispone altrimenti. 
                              Art. 127. 
                 Procedimento in camera di consiglio 
  1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il
presidente del collegio fissa la  data  dell'udienza  e  ne  fa  dare
avviso alle parti, alle altre persone  interessate  e  ai  difensori.
L'avviso e' comunicato o notificato almeno dieci giorni  prima  della
data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e'  dato
a quello di ufficio. 
  2.  Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza   possono   essere
presentate memorie in cancelleria. 
  3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonche'
i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato e' detenuto o
internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e  ne
fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno  dell'udienza  dal
magistrato di sorveglianza del luogo. 
  4. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento
dell'imputato o del condannato  che  ha  chiesto  di  essere  sentito
personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso  da
quello in cui ha sede il giudice. 
  5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e  4  sono  previste  a  pena  di
nullita'. 
  6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. 
  7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata  senza
ritardo ai soggetti  indicati  nel  comma  1,  che  possono  proporre
ricorso per cassazione. 
  8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno  che
il  giudice  che  l'ha  emessa  disponga  diversamente  con   decreto
motivato. 
  9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo  del  procedimento  e'
dichiarata dal giudice  con  ordinanza,  anche  senza  formalita'  di
procedura, salvo  che  sia  altrimenti  stabilito.  Si  applicano  le
disposizioni dei commi 7 e 8. 
  10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma  riassuntiva
a norma dell'articolo 140 comma 2. ((15)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  novembre  -  3  dicembre
1990, n. 529 (in G.U. 1a s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l'art. 27  l.
11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 127, comma 10, del codice di procedura penale  (  approvato
con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola
"redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola". 
                              Art. 128. 
               Deposito dei provvedimenti del giudice 
  1. Salvo quanto disposto per i  provvedimenti  emessi  nell'udienza
preliminare e nel dibattimento, gli originali dei  provvedimenti  del
giudice sono depositati in  cancelleria  entro  cinque  giorni  dalla
deliberazione.  Quando  si  tratta  di   provvedimenti   impugnabili,
l'avviso di deposito  contenente  l'indicazione  del  dispositivo  e'
comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro  cui  la
legge attribuisce il diritto di impugnazione. 
                              Art. 129. 
Obbligo della immediata declaratoria  di  determinate  cause  di  non
                             punibilita' 
  1. In ogni stato  e  grado  del  processo,  il  giudice,  il  quale
riconosce che il fatto non  sussiste  o  che  l'imputato  non  lo  ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato ovvero che il reato  e'  estinto  o  che  manca  una
condizione di procedibilita', lo dichiara di ufficio con sentenza. 
  2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma  dagli  atti
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla
legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione  o  di
non luogo a procedere con la formula prescritta. 
                              Art. 130. 
                   Correzione di errori materiali 
  1. La correzione delle sentenze,  delle  ordinanze  e  dei  decreti
inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita',  e  la
cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto,
e'  disposta,  anche  di  ufficio,  dal  giudice  che  ha  emesso  il
provvedimento. Se  questo  e'  impugnato,  e  l'impugnazione  non  e'
dichiarata inammissibile,  la  correzione  e'  disposta  dal  giudice
competente a conoscere dell'impugnazione. 
  ((1-bis. Quando  nella  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta delle parti si devono  rettificare  solo  la  specie  e  la
quantita' della pena per errore di denominazione  o  di  computo,  la
correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il
provvedimento. Se questo e' impugnato, alla  rettificazione  provvede
la corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2)). 
  2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo
127.  Dell'ordinanza  che  ha  disposto  la   correzione   e'   fatta
annotazione sull'originale dell'atto. 
                              Art. 131. 
                    Poteri coercitivi del giudice 
  1. Il giudice, nell'esercizio delle  sue  funzioni,  puo'  chiedere
l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della  forza
pubblica, prescrivendo  tutto  cio'  che  occorre  per  il  sicuro  e
ordinato compimento degli atti ai quali procede. 
                              Art. 132. 
               Accompagnamento coattivo dell'imputato 
  1. L'accompagnamento coattivo e' disposto, nei casi previsti  dalla
legge, con decreto motivato,  con  il  quale  il  giudice  ordina  di
condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza. 
  2. La persona  sottoposta  ad  accompagnamento  coattivo  non  puo'
essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e
di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessita' della  sua
presenza. In ogni caso la persona non puo' essere trattenuta oltre le
ventiquattro ore. 
                              Art. 133. 
              Accompagnamento coattivo di altre persone 
 
  1. Se il testimone, il perito, ((la  persona  sottoposta  all'esame
del  perito   diversa   dall'imputato,))   il   consulente   tecnico,
l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati  o
convocati, omettono senza un legittimo impedimento di  comparire  nel
luogo,  giorno  e  ora   stabiliti,   il   giudice   puo'   ordinarne
l'accompagnamento  coattivo  e   puo'   altresi'   condannarli,   con
ordinanza, al pagamento di una somma da  lire  centomila  a  lire  un
milione a favore della cassa delle ammende nonche'  alle  spese  alle
quali la mancata comparizione ha dato causa. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. 

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI

                              Art. 134. 
                     Modalita' di documentazione 
  1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale. 
  2. Il verbale e' redatto, in forma integrale o riassuntiva, con  la
stenotipia  o  altro  strumento  meccanico   ovvero,   in   caso   di
impossibilita' di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. 
  3. Quando il verbale e' redatto in forma riassuntiva e'  effettuata
anche la riproduzione fonografica. 
  4. Quando le modalita' di documentazione indicate nei commi 2  e  3
sono ritenute insufficienti, puo'  essere  aggiunta  la  riproduzione
audiovisiva  se  assolutamente  indispensabile.   ((La   riproduzione
audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di
particolare vulnerabilita' e' in ogni caso consentita,  anche  al  di
fuori delle ipotesi di assoluta indispensabilita'.)) 
                              Art. 135. 
                        Redazione del verbale 
  1. Il verbale e' redatto dall'ausiliario che assiste il giudice. 
  2. Quando il verbale e' redatto con la stenotipia o altro strumento
meccanico, il giudice autorizza  l'ausiliario  che  non  possiede  le
necessarie competenze a farsi assistere da personale  tecnico,  anche
esterno all'amministrazione dello Stato. 
                              Art. 136. 
                        Contenuto del verbale 
  1. Il verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del  mese,
del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui e' cominciato e chiuso,
le generalita' delle persone intervenute, l'indicazione delle  cause,
se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero  dovuti
intervenire, la descrizione di quanto  l'ausiliario  ha  fatto  o  ha
constatato o di  quanto  e'  avvenuto  in  sua  presenza  nonche'  le
dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che  egli
assiste. 
  2.  Per  ogni  dichiarazione  e'  indicato   se   e'   stata   resa
spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, e' riprodotta  anche
la domanda; se la dichiarazione e' stata dettata dal  dichiarante,  o
se  questi  si  e'  avvalso  dell'autorizzazione  a  consultare  note
scritte, ne e' fatta menzione. 
                              Art. 137. 
                     Sottoscrizione del verbale 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483  comma  1,  il  verbale,
previa lettura, e' sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico
ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute,
anche quando le operazioni non sono esaurite e  vengono  rinviate  ad
altro momento. 
  2. Se alcuno degli intervenuti non vuole  o  non  e'  in  grado  di
sottoscrivere, ne e' fatta menzione con l'indicazione del motivo. 
                              Art. 138. 
   Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia 
  1. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  483  comma  2,  i  nastri
impressi  con  i  caratteri  della  stenotipia  sono  trascritti   in
caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui  sono
stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la
trascrizione. 
  2. Se la persona che ha impresso i nastri e' impedita,  il  giudice
dispone che la trascrizione  sia  affidata  a  persona  idonea  anche
estranea all'amministrazione dello Stato. 
                              Art. 139. 
               Riproduzione fonografica o audiovisiva 
  1. La riproduzione  fonografica  o  audiovisiva  e'  effettuata  da
personale tecnico, anche estraneo  all'amministrazione  dello  Stato,
sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice. 
  2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel  verbale  e'
indicato il momento di inizio e di  cessazione  delle  operazioni  di
riproduzione. 
  3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica,  per  qualsiasi
motivo, non ha avuto effetto o non e' chiaramente  intelligibile,  fa
prova il verbale redatto in forma riassuntiva. 
  4. La trascrizione della riproduzione e'  effettuata  da  personale
tecnico giudiziario. Il giudice puo' disporre che essa sia affidata a
persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato. 
  5. Quando le parti vi consentono, il giudice puo' disporre che  non
sia effettuata la trascrizione. 
  6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e  le  trascrizioni,
se effettuate, sono unite agli atti del procedimento. 
                              Art. 140. 
           Modalita' di documentazione in casi particolari 
  1. Il  giudice  dispone  che  si  effettui  soltanto  la  redazione
contestuale del verbale in  forma  riassuntiva  quando  gli  atti  da
verbalizzare hanno contenuto semplice  o  limitata  rilevanza  ovvero
quando si verifica una contingente indisponibilita' di  strumenti  di
riproduzione o di ausiliari tecnici. 
  2. Quando e' redatto soltanto il verbale in forma  riassuntiva,  il
giudice  vigila  affinche'  sia  riprodotta  nell'originaria  genuina
espressione  la  parte  essenziale  delle   dichiarazioni,   con   la
descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono
servire a valutarne la credibilita'. 
                              Art. 141. 
                   Dichiarazioni orali delle parti 
  1. Quando la legge non impone la forma scritta,  le  parti  possono
fare, personalmente o a mezzo di procuratore  speciale,  richieste  o
dichiarazioni  orali  attinenti  al   procedimento.   In   tal   caso
l'ausiliario che assiste il giudice  redige  il  verbale  e  cura  la
registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli  precedenti.
Al verbale e' unita, se ne e' il caso, la procura speciale. 
  2. Alla parte che lo richiede  e'  rilasciata,  a  sue  spese,  una
certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese. 
                              Art. 141-bis. 
(( (Modalita' di documentazione  dell'interrogatorio  di  persona  in
                        stato di detenzione). 
  1. Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo,
in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza,  deve  essere
documentato integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi  di
riproduzione  fotografica  o  audiovisiva.  Quando  si  verifica  una
indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico,
si provvede con le  forme  della  perizia,  ovvero  della  consulenza
tecnica.  Dell'interrogatorio  e'  anche  redatto  verbale  in  forma
riassuntiva. La trascrizione della riproduzione e' disposta  solo  se
richiesta dalle parti)). 
                              Art. 142. 
                        Nullita' dei verbali 
  1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale e' nullo  se
vi e' incertezza assoluta sulle persone intervenute  o  se  manca  la
sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto. 

Titolo IV
TRADUZIONE DEGLI ATTI

                            Articolo 143 
(( (Diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali) )) 
 
  ((1. L'imputato che non conosce la lingua italiana  ha  diritto  di
farsi  assistere  gratuitamente,  indipendentemente  dall'esito   del
procedimento, da un interprete al fine di poter comprendere  l'accusa
contro di lui formulata e di seguire il compimento degli  atti  e  lo
svolgimento  delle  udienze  cui  partecipa.  Ha   altresi'   diritto
all'assistenza gratuita di un interprete per le comunicazioni con  il
difensore prima di rendere  un  interrogatorio,  ovvero  al  fine  di
presentare una richiesta o una memoria nel corso del procedimento. 
  2. Negli stessi casi l'autorita' procedente dispone  la  traduzione
scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio  dei
diritti e della facolta' della difesa, dell'informazione di garanzia,
dell'informazione  sul  diritto  di  difesa,  dei  provvedimenti  che
dispongono misure cautelari  personali,  dell'avviso  di  conclusione
delle indagini preliminari,  dei  decreti  che  dispongono  l'udienza
preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e  dei  decreti
penali di condanna. 
  3. La traduzione gratuita di altri atti o anche solo  di  parte  di
essi, ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le
accuse a suo carico, puo'  essere  disposta  dal  giudice,  anche  su
richiesta di parte, con atto motivato,  impugnabile  unitamente  alla
sentenza. 
  4.  L'accertamento  sulla  conoscenza  della  lingua  italiana   e'
compiuto  dall'autorita'  giudiziaria.  La  conoscenza  della  lingua
italiana e' presunta fino a prova contraria  per  chi  sia  cittadino
italiano. 
  5. L'interprete e il  traduttore  sono  nominati  anche  quando  il
giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di  polizia  giudiziaria
ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 
  6. La nomina del traduttore per gli adempimenti di cui ai commi 2 e
3 e' regolata dagli articoli 144 e seguenti del presente  titolo.  La
prestazione  dell'ufficio  di   interprete   e   di   traduttore   e'
obbligatoria.)) 
                          Articolo 143-bis 
            (( (Altri casi di nomina dell'interprete). )) 
 
  ((1. L'autorita' procedente nomina  un  interprete  quando  occorre
tradurre uno scritto  in  lingua  straniera  o  in  un  dialetto  non
facilmente intellegibile ovvero quando la persona che  vuole  o  deve
fare  una  dichiarazione  non  conosce   la   lingua   italiana.   La
dichiarazione puo' anche essere fatta per iscritto e in tale caso  e'
inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete. 
  2. Oltre che nei casi di cui al comma 1 e di cui all'articolo  119,
l'autorita' procedente nomina, anche d'ufficio, un interprete  quando
occorre procedere all'audizione della persona offesa che non  conosce
la lingua  italiana  nonche'  nei  casi  in  cui  la  stessa  intenda
partecipare all'udienza e abbia fatto richiesta di  essere  assistita
dall'interprete. 
  3.  L'assistenza  dell'interprete  puo'  essere   assicurata,   ove
possibile,   anche   mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie    di
comunicazione   a   distanza,   sempreche'   la    presenza    fisica
dell'interprete non sia necessaria per consentire alla persona offesa
di  esercitare  correttamente  i  suoi  diritti  o   di   comprendere
compiutamente lo svolgimento del procedimento. 
  4. La persona offesa che non conosce la lingua italiana ha  diritto
alla  traduzione  gratuita  di  atti,  o  parti  degli  stessi,   che
contengono informazioni utili  all'esercizio  dei  suoi  diritti.  La
traduzione puo' essere disposta sia in forma orale che per  riassunto
se l'autorita' procedente ritiene che non ne  derivi  pregiudizio  ai
diritti della persona offesa)). 
                              Art. 144. 
           Incapacita' e incompatibilita' dell'interprete 
  1. Non puo' prestare ufficio di interprete, a pena di nullita': 
   a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e'  affetto  da
infermita' di mente; 
   b) chi e' interdetto anche  temporaneamente  dai  pubblici  uffici
ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte; 
   c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione; 
   d) chi non puo' essere assunto come testimone  o  ha  facolta'  di
astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a  prestare  ufficio  di
testimone o di perito ovvero e'  stato  nominato  consulente  tecnico
nello stesso procedimento o in un procedimento  connesso.  Nondimeno,
nel caso previsto dall'articolo 119, la qualita' di  interprete  puo'
essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda,  muta  o
sordomuta. 
                              Art. 145. 
              Ricusazione e astensione dell'interprete 
  1.  L'interprete  puo'  essere  ricusato,  per  i  motivi  indicati
nell'articolo 144, dalle parti  private  e,  in  rapporto  agli  atti
compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero. 
  2. Quando esiste un motivo di ricusazione, anche se  non  proposto,
ovvero se  vi  sono  gravi  ragioni  di  convenienza  per  astenersi,
l'interprete ha obbligo di dichiararlo. 
  3. La dichiarazione di ricusazione  o  di  astensione  puo'  essere
presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalita'   di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti
ovvero  conosciuti  successivamente,  prima  che  l'interprete  abbia
espletato il proprio incarico. 
  4. Sulla dichiarazione di ricusazione o  di  astensione  decide  il
giudice con ordinanza. 
                              Art. 146. 
                     Conferimento dell'incarico 
  1. L'autorita' procedente accerta l'identita' dell'interprete e gli
chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e
145. 
  2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di  adempiere  bene  e  fedelmente
l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far  conoscere
la verita', e di mantenere il  segreto  su  tutti  gli  atti  che  si
faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a  prestare
l'ufficio. 
  ((2-bis.  Quando  l'interprete  o  il  traduttore   risiede   nella
circoscrizione di altro tribunale, l'autorita'  procedente,  ove  non
ritenga di  procedere  personalmente,  richiede  al  giudice  per  le
indagini preliminari del luogo il compimento delle attivita'  di  cui
ai commi precedenti.)) 
                              Art. 147. 
                  Termine per le traduzioni scritte 
                    Sostituzione dell'interprete 
  1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga
durata, l'autorita' procedente fissa all'interprete  un  termine  che
puo' essere prorogato per giusta causa una sola  volta.  L'interprete
puo' essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione
scritta. 
  2. L'interprete sostituito, dopo essere stato  citato  a  comparire
per discolparsi, puo' essere condannato dal giudice  al  pagamento  a
favore della cassa delle ammende di una somma  da  lire  centomila  a
lire un milione. 

Titolo V
NOTIFICAZIONI

                              Art. 148. 
                 Organi e forme delle notificazioni 
  1. Le  notificazioni  degli  atti,  salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale  giudiziario  o  da  chi  ne
esercita le funzioni. 
  (( 2. Nei  procedimenti  con  detenuti  ed  in  quelli  davanti  al
tribunale del riesame il  giudice  puo'  disporre  che,  in  caso  di
urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia  penitenziaria
del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza  delle
norme del presente titolo. )) 
  2-bis. L'autorita' giudiziaria puo' disporre che le notificazioni o
gli avvisi ai difensori siano  eseguiti  con  mezzi  tecnici  idonei.
L'ufficio che  invia  l'atto  attesta  in  calce  ad  esso  di  avere
trasmesso il testo originale. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 LUGLIO 2005, N. 144, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 155)). 
  3. L'atto e' notificato per intero, salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti, di regola mediante  consegna  di  copia  al  destinatario
oppure, se cio' non e' possibile, alle persone indicate nel  presente
titolo. Quando la notifica non puo' essere eseguita in  mani  proprie
del destinatario, l'ufficiale giudiziario o  la  polizia  giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione  per  il
caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,  dopo  averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero
cronologico della notificazione e dandone  atto  nella  relazione  in
calce all'originale e alla copia dell'atto. 
  4. La consegna di copia dell'atto all'interessato  da  parte  della
cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa e' avvenuta. 
  5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli  avvisi
che sono dati  dal  giudice  verbalmente  agli  interessati  in  loro
presenza  sostituiscono  le  notificazioni,  purche'  ne  sia   fatta
menzione nel verbale. 
  5-bis. Le comunicazioni, gli  avvisi  ed  ogni  altro  biglietto  o
invito  consegnati  non  in  busta  chiusa  a  persona  diversa   dal
destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. 
                              Art. 149. 
     Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo 
  1. Nei  casi  di  urgenza,  il  giudice  puo'  disporre,  anche  su
richiesta di  parte,  che  le  persone  diverse  dall'imputato  siano
avvisate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria ((
. . . )). 
  2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte
dalla persona che riceve la comunicazione, il  suo  rapporto  con  il
destinatario, il giorno e l'ora della telefonata. 
  3. Alla comunicazione si procede  chiamando  il  numero  telefonico
corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157 commi 1 e 2. Essa
non ha effetto se non e' ricevuta dal destinatario ovvero da  persona
che conviva anche temporaneamente col medesimo. 
  4. La comunicazione  telefonica  ha  valore  di  notificazione  con
effetto dal momento in cui e' avvenuta, sempre che della  stessa  sia
data immediata conferma al destinatario mediante telegramma. 
  5. Quando non e' possibile procedere nel modo  indicato  nei  commi
precedenti, la notificazione  e'  eseguita,  per  estratto,  mediante
telegramma. 
                              Art. 150. 
       Forme particolari di notificazione disposte dal giudice 
  1. Quando lo consigliano circostanze particolari, il  giudice  puo'
prescrivere,  anche  di  ufficio,  con  decreto  motivato  in   calce
all'atto, che la notificazione a persona  diversa  dall'imputato  sia
eseguita mediante l'impiego di  mezzi  tecnici  che  garantiscano  la
conoscenza dell'atto. 
  2. Nel decreto sono indicate le modalita'  necessarie  per  portare
l'atto a conoscenza del destinatario. 
                              Art. 151. 
           Notificazioni richieste dal pubblico ministero 
  ((1. Le notificazioni di atti  del  pubblico  ministero  nel  corso
delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale  giudiziario,
ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine  o
provvedimenti  che  la  stessa  polizia  giudiziaria  e'  delegata  a
compiere o e' tenuta ad eseguire.)) 
  2. La consegna di copia dell'atto all'interessato  da  parte  della
segreteria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale  addetto
annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui
questa e' avvenuta. 
  3. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli  avvisi
che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati  in
loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche'  ne  sia  fatta
menzione nel verbale. 
  4. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 14 GENNAIO 1991, N. 12. 
                              Art. 152. 
             Notificazioni richieste dalle parti private 
  1.  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  le  notificazioni
richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di
copia   dell'atto   effettuata   dal   difensore   mediante   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. 
                              Art. 153. 
         Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero 
  1. Le notificazioni al  pubblico  ministero  sono  eseguite,  anche
direttamente dalle parti o dai difensori, mediante consegna di  copia
dell'atto nella segreteria.  Il  pubblico  ufficiale  addetto  annota
sull'originale e sulla copia  dell'atto  le  generalita'  di  chi  ha
eseguito la consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 
  2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico
ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello  stesso  modo,
salvo  che   il   pubblico   ministero   prenda   visione   dell'atto
sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa e' avvenuta. 
                              Art. 154. 
Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile
   civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. 
  1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono  eseguite  a
norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi
ivi  indicati,  la  notificazione  e'  eseguita   mediante   deposito
dell'atto nella  cancelleria.  Qualora  risulti  dagli  atti  notizia
precisa del luogo di residenza o di  dimora  all'estero,  la  persona
offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento  a
dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello  Stato.  Se  nel
termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non  viene
effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio  ovvero  se  la
stessa e' insufficiente  o  risulta  inidonea,  la  notificazione  e'
eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. 
  2. La notificazione della prima citazione  al  responsabile  civile
elle forme stabilite per il processo civile. 
  3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche
o di enti privi di  personalita'  giuridica,  le  notificazioni  sono
eseguite nelle forme stabilite per il processo civile. 
  4. Le notificazioni alla parte civile,  al  responsabile  civile  e
alla persona civilmente obbligata per la pena  pecuniaria  costituiti
in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile  civile
e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono
costituiti, devono dichiarare o eleggere  il  proprio  domicilio  nel
luogo in cui si procede  con  atto  ricevuto  dalla  cancelleria  del
giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se
la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite
mediante deposito nella cancelleria. 
                              Art. 155. 
       Notificazioni per pubblici annunzi alle persone offese 
  1. Quando per il numero dei destinatari o per  l'impossibilita'  di
identificarne alcuni, la notificazione  nelle  forme  ordinarie  alle
persone  offese  risulti  difficile,  l'autorita'  giudiziaria   puo'
disporre, con  decreto  in  calce  all'atto  da  notificare,  che  la
notificazione sia eseguita mediante  pubblici  annunzi.  Nel  decreto
sono designati, quando occorre, i destinatari nei  cui  confronti  la
notificazione deve essere  eseguita  nelle  forme  ordinarie  e  sono
indicati  i  modi  che  appaiono  opportuni  per  portare  l'atto   a
conoscenza degli altri interessati. 
  2. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa  comunale
del luogo in cui si trova l'autorita' procedente  e  un  estratto  e'
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 
  3.  La  notificazione  si  ha  per  avvenuta   quando   l'ufficiale
giudiziario deposita una  copia  dell'atto,  con  la  relazione  e  i
documenti giustificativi dell'attivita' svolta, nella  cancelleria  o
segreteria dell'autorita' procedente. 
                              Art. 156. 
                 Notificazioni all'imputato detenuto 
  1. Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite  nel  luogo
di detenzione mediante consegna di copia alla persona. 
  2. In caso di rifiuto della ricezione,  se  ne  fa  menzione  nella
relazione di notificazione e la  copia  rifiutata  e'  consegnata  al
direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso  modo  si
provvede quando non e' possibile  consegnare  la  copia  direttamente
all'imputato, perche' legittimamente  assente.  In  tal  caso,  della
avvenuta   notificazione   il   direttore    dell'istituto    informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere. 
  3. Le notificazioni all'imputato detenuto in  luogo  diverso  dagli
istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157. 
  4. Le disposizioni che precedono si applicano  anche  quando  dagli
atti risulta  che  l'imputato  e'  detenuto  per  causa  diversa  dal
procedimento per il  quale  deve  eseguirsi  la  notificazione  o  e'
internato in un istituto penitenziario. 
  5.  In  nessun  caso  le  notificazioni  all'imputato  detenuto   o
internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159. 
                              Art. 157. 
            Prima notificazione all'imputato non detenuto 
  1. Salvo quanto  previsto  dagli  articoli  161  e  162,  la  prima
notificazione all'imputato non detenuto e' eseguita mediante consegna
di copia alla persona. Se non e' possibile  consegnare  personalmente
la copia, la notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita' lavorativa,
mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente  o,
in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 
  2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano  conosciuti,  la
notificazione e' eseguita nel luogo  dove  l'imputato  ha  temporanea
dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. 
  3. Il  portiere  o  chi  ne  fa  le  veci  sottoscrive  l'originale
dell'atto  notificato  e  l'ufficiale  giudiziario  da'  notizia   al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata  con  avviso   di   ricevimento.   Gli   effetti   della
notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata. 
  4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore degli  anni
quattordici o in stato di manifesta incapacita'  di  intendere  o  di
volere. 
  5.  L'autorita'   giudiziaria   dispone   la   rinnovazione   della
notificazione quando la copia e' stata consegnata alla persona offesa
dal reato e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto
effettiva conoscenza dell'atto notificato. 
  6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi  ne  fa
le veci e' effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione
e' effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3. 
  7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono  idonee  o
si rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2. 
  8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire  la  notificazione,
l'atto e'  depositato  nella  casa  del  comune  dove  l'imputato  ha
l'abitazione, o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita
abitualmente la sua attivita' lavorativa. Avviso del deposito  stesso
e' affisso alla porta della casa di abitazione  dell'imputato  ovvero
alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attivita'
lavorativa.  L'ufficiale  giudiziario   da'   inoltre   comunicazione
all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di  lettera  raccomandata
con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione  decorrono
dal ricevimento della raccomandata. 
  (( 8-bis. Le notificazioni successive sono  eseguite,  in  caso  di
nomina di difensore di fiducia ai sensi  dell'articolo  96,  mediante
consegna ai difensori. Il difensore  puo'  dichiarare  immediatamente
all'autorita' che procede di non accettare la notificazione.  Per  le
modalita' della notificazione  si  applicano  anche  le  disposizioni
previste dall'articolo 148, comma 2-bis )). 
                              Art. 158. 
        Prima notificazione all'imputato in servizio militare 
  1. La prima notificazione all'imputato militare in servizio  attivo
il cui stato risulti dagli atti e' eseguita nel  luogo  in  cui  egli
risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla  persona.  Se
la consegna non e' possibile, l'atto e' notificato  presso  l'ufficio
del comandante il quale informa  immediatamente  l'interessato  della
avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere. 
                              Art. 159. 
        Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilita' 
  1. Se non e' possibile eseguire le notificazioni nei modi  previsti
dall'articolo 157, ((l'autorita' giudiziaria)) dispone nuove ricerche
dell'imputato, particolarmente  nel  luogo  di  nascita,  dell'ultima
residenza  anagrafica,  dell'ultima  dimora,  in  quello  dove   egli
abitualmente  esercita  la  sua   attivita'   lavorativa   e   presso
l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non  diano
esito  positivo,  ((l'autorita'  giudiziaria))  emette   decreto   di
irreperibilita' con il  quale,  dopo  avere  designato  un  difensore
all'imputato che ne  sia  privo,  ordina  che  la  notificazione  sia
eseguita mediante consegna di copia al difensore. 
  2. Le notificazioni  in  tal  modo  eseguite  sono  valide  a  ogni
effetto. L'irreperibile e' rappresentato dal difensore. 
                              Art. 160. 
           (( (Efficacia del decreto di irreperibilita'). 
  1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal  pubblico
ministero  nel  corso  delle  indagini  preliminari  cessa  di  avere
efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce  l'udienza
preliminare ovvero, quando  questa  manchi,  con  la  chiusura  delle
indagini preliminari. 
   2. Il  decreto  di  irreperibilita'  emesso  dal  giudice  per  la
notificazione  degli  atti  introduttivi   dell'udienza   preliminare
nonche' il decreto  di  irreperibilita'  emesso  dal  giudice  o  dal
pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone
il giudizio  cessano  di  avere  efficacia  con  la  pronuncia  della
sentenza di primo grado. 
   3. Il decreto di irreperibilita' emesso  dal  giudice  di  secondo
grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia
della sentenza. 
   4. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da  nuove
ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.)) 
                              Art. 161. 
(( (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni). 
1. Il giudice, il pubblico ministero o la  polizia  giudiziaria,  nel
primo atto compiuto con l'intervento della  persona  sottoposta  alle
indagini o dell'imputato non detenuto ne' internato,  lo  invitano  a
dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a
eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella  sua
qualita' di persona  sottoposta  alle  indagini  o  di  imputato,  ha
l'obbligo di comunicare ogni mutamento  del  domicilio  dichiarato  o
eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di  rifiuto
di  dichiarare  o  eleggere  domicilio,  le  notificazioni   verranno
eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o  della
elezione di domicilio, ovvero del  rifiuto  di  compierla,  e'  fatta
menzione nel verbale. 
  2. Fuori del caso previsto dal comma 1,  l'invito  a  dichiarare  o
eleggere domicilio e' formulato con l'informazione di garanzia o  con
il primo atto notificato per disposizione dell'autorita' giudiziaria. 
L'imputato e'  avvertito  che  deve  comunicare  ogni  mutamento  del
domicilio  dichiarato  o  eletto  e  che  in  caso  di  mancanza,  di
insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della  elezione,
le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto
e' stato notificato. 
  3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa
dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve  essere  dimesso
da un istituto per l'esecuzione  di  misure  di  sicurezza,  all'atto
della scarcerazione o  della  dimissione  ha  l'obbligo  di  fare  la
dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto  a  verbale
dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del  comma  1,
iscrive  la  dichiarazione  o  elezione  nell'apposito   registro   e
trasmette immediatamente il verbale all'autorita' che ha disposto  la
scarcerazione o la dimissione. 
  4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del  comma
2  diviene  impossibile,  le  notificazioni  sono  eseguite  mediante
consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei  casi
previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di  domicilio
mancano o sono insufficienti o  inidonee.  Tuttavia,  quando  risulta
che, per caso fortuito o forza  maggiore,  l'imputato  non  e'  stato
nella condizione di comunicare il mutamento del  luogo  dichiarato  o
eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.)) 
                              Art. 162. 
    Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto 
  1. Il  domicilio  dichiarato,  il  domicilio  eletto  e  ogni  loro
mutamento sono comunicati dall'imputato  all'autorita'  che  procede,
con dichiarazione raccolta a verbale  ovvero  mediante  telegramma  o
lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da
persona autorizzata o dal difensore. 
  2. La dichiarazione puo' essere fatta anche nella  cancelleria  del
tribunale del luogo nel quale l'imputato si trova. (90) (90a) 
  3.  Nel  caso  previsto  dal  comma  2  il  verbale  e'   trasmesso
immediatamente all'autorita' giudiziaria che procede. Analogamente si
provvede in tutti i casi in cui la comunicazione e' ricevuta  da  una
autorita' giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad
altra autorita'. 
  4. Finche' l'autorita' giudiziaria che procede non ha  ricevuto  il
verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel
domicilio precedentemente dichiarato o eletto. 
  ((4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio  non
ha effetto se l'autorita' che procede  non  riceve,  unitamente  alla
dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 163. 
  Formalita' per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto 
  1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o  eletto
a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni dell'articolo 157. 
                              Art. 164. 
              Durata del domicilio dichiarato o eletto 
  1. La determinazione del domicilio dichiarato o  eletto  e'  valida
per ogni stato e grado del procedimento,  salvo  quanto  e'  previsto
dagli articoli 156 e 163 comma 2. 
                              Art. 165. 
            Notificazioni all'imputato latitante o evaso 
  1. Le notificazioni all'imputato latitante o  evaso  sono  eseguite
mediante consegna di copia al difensore. 
  2. Se l'imputato e' privo  di  difensore,  l'autorita'  giudiziaria
designa un difensore di ufficio. 
  3. L'imputato latitante o evaso e' rappresentato a ogni effetto dal
difensore. 
                              Art. 166. 
      Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente 
  1. Se l'imputato e' interdetto,  le  notificazioni  si  eseguono  a
norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato  si
trova  nelle  condizioni  previste  dall'articolo  71  comma  1,   le
notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e  presso
il curatore speciale. 
                              Art. 167. 
                   Notificazioni ad altri soggetti 
  1. Le notificazioni a soggetti diversi  da  quelli  indicati  negli
articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157 commi 1, 2,
3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149. 
                              Art. 168. 
                     Relazione di notificazione 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo  157  comma  6,  l'ufficiale
giudiziario  che  procede  alla  notificazione   scrive,   in   calce
all'originale e alla copia notificata, la  relazione  in  cui  indica
l'autorita' o la parte privata richiedente, le  ricerche  effettuate,
le generalita' della persona alla quale e' stata consegnata la copia,
i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni  o  le  mansioni  da
essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo
la propria sottoscrizione. 
  2. Quando vi e' contraddizione tra la relazione scritta sulla copia
consegnata e quella contenuta  nell'originale,  valgono  per  ciascun
interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. 
  3. La notificazione produce effetto  per  ciascun  interessato  dal
giorno della sua esecuzione. 
                              Art. 169. 
                Notificazioni all'imputato all'estero 
  1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di  residenza  o
di  dimora  all'estero  della  persona  nei  cui  confronti  si  deve
procedere, il giudice o il pubblico ministero le  invia  raccomandata
con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione  della  autorita'
che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui e' stato
commesso nonche' l'invito  a  dichiarare  o  eleggere  domicilio  nel
territorio dello  Stato.  Se  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione  o
l'elezione di domicilio  ovvero  se  la  stessa  e'  insufficiente  o
risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al
difensore. 
  2. Nello stesso modo si provvede  se  la  persona  risulta  essersi
trasferita all'estero successivamente al decreto  di  irreperibilita'
((emesso a norma dell'articolo 159)). 
  3.  L'invito  previsto  dal  comma  1  e'  redatto   nella   lingua
dell'imputato straniero  quando  dagli  atti  non  risulta  che  egli
conosca la lingua italiana. 
  4. Quando dagli atti risulta che la persona nei  cui  confronti  si
deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si  hanno  notizie
sufficienti per provvedere a norma del  comma  1,  il  giudice  o  il
pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di  irreperibilita',
dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti
consentiti dalle convenzioni internazionali. 
  5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel  caso  in  cui
dagli atti risulti che la persona e' detenuta all'estero. 
                              Art. 170. 
                 Notificazioni col mezzo della posta 
  1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col  mezzo  degli
uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali. 
  2. E' valida la notificazione anche se eseguita  col  mezzo  di  un
ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente  fu  diretto  il
piego. 
  3.   Qualora   l'ufficio   postale   restituisca   il   piego   per
irreperibilita' del destinatario,  l'ufficiale  giudiziario  provvede
alle notificazioni nei modi ordinari. 
                              Art. 171. 
                    Nullita' delle notificazioni 
  1. La notificazione e' nulla: 
   a) se l'atto e' notificato in modo incompleto, fuori dei casi  nei
quali la legge consente la notificazione per estratto; 
   b) se vi e'  incertezza  assoluta  sull'autorita'  o  sulla  parte
privata richiedente ovvero sul destinatario; 
   c)  se  nella  relazione   della   copia   notificata   manca   la
sottoscrizione di chi l'ha eseguita; 
   d) se sono violate le disposizioni circa la  persona  a  cui  deve
essere consegnata la copia; 
   e)  se  non  e'  stato  dato  l'avvertimento  nei  casi   previsti
((dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3))  e  la  notificazione  e'  stata
eseguita mediante consegna al difensore; 
   f) se e'  stata  omessa  l'affissione  o  non  e'  stata  data  la
comunicazione prescritta dall'articolo 157 comma 8; 
   g) se sull'originale dell'atto notificato manca la  sottoscrizione
della persona indicata nell'articolo 157 comma 3; 
   h) se non sono state osservate le modalita' prescritte dal giudice
nel decreto previsto dall'articolo 150  e  l'atto  non  e'  giunto  a
conoscenza del destinatario. 

Titolo VI
TERMINI

                              Art. 172. 
                           Regole generali 
  1. I termini processuali sono stabiliti a ore, a giorni, a  mesi  o
ad anni. 
  2. I termini si computano secondo il calendario comune. 
  3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo,
e' prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. 
  4. Salvo che la legge  disponga  altrimenti,  nel  termine  non  si
computa l'ora o il giorno in cui ne e'  iniziata  la  decorrenza;  si
computa l'ultima ora o l'ultimo giorno. 
  5. Quando e' stabilito soltanto il momento  finale,  le  unita'  di
tempo stabilite per il termine si computano intere e libere. 
  6. Il  termine  per  fare  dichiarazioni,  depositare  documenti  o
compiere altri atti in un ufficio giudiziario  si  considera  scaduto
nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso  al
pubblico. 
                              Art. 173. 
             Termini a pena di decadenza. Abbreviazione 
  1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza  soltanto
nei casi previsti dalla legge. 
  2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non  possono
essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. 
  3. La parte a favore della  quale  e'  stabilito  un  termine  puo'
chiederne o consentirne l'abbreviazione  con  dichiarazione  ricevuta
nella cancelleria o nella segreteria dell'autorita' procedente. 
                              Art. 174. 
              Prolungamento dei termini di comparizione 
  1. Se la residenza dell'imputato risultante dagli  atti  ovvero  il
domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 e' fuori  del
comune nel quale  ha  sede  l'autorita'  giudiziaria  procedente,  il
termine per comparire e' prolungato del numero  di  giorni  necessari
per il viaggio. Il prolungamento e' di  un  giorno  ogni  cinquecento
chilometri di distanza, quando e' possibile l'uso dei mezzi  pubblici
di trasporto e di un giorno ogni cento chilometri negli  altri  casi.
Lo  stesso  prolungamento  ha  luogo  per  gli  imputati  detenuti  o
internati fuori del comune predetto. In ogni  caso  il  prolungamento
del termine non puo' essere superiore a tre  giorni.  Per  l'imputato
residente  all'estero  il  prolungamento  del  termine  e'  stabilito
dall'autorita' giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei  mezzi
di comunicazione utilizzabili. 
  2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di  termine
stabilito per la presentazione di ogni altra  persona  per  la  quale
l'autorita' procedente emette ordine o invito. 
                              Art. 175. 
                      Restituzione nel termine 
 
  1. Il pubblico ministero, le  parti  private  e  i  difensori  sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se  provano  di
non averlo potuto osservare per caso fortuito o per  forza  maggiore.
La richiesta per la restituzione nel termine e' presentata, a pena di
decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale e' cessato il fatto
costituente caso fortuito o forza maggiore. 
  2. L'imputato condannato con  decreto  penale,  che  non  ha  avuto
tempestivamente   effettiva   conoscenza   del   provvedimento,    e'
restituito, a sua richiesta, nel termine  per  proporre  opposizione,
salvo che vi abbia volontariamente rinunciato. ((215)) 
  2-bis. La richiesta indicata al comma 2 e' presentata,  a  pena  di
decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in  cui  l'imputato
ha  avuto  effettiva  conoscenza  del  provvedimento.  In   caso   di
estradizione dall'estero,  il  termine  per  la  presentazione  della
richiesta decorre dalla consegna del condannato. 
  3. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005, N.  17,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 60. La restituzione non
puo' essere concessa piu' di una volta per ciascuna parte in  ciascun
grado del procedimento. 
  4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che  procede  al
tempo  della  presentazione  della   stessa.   Prima   dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le  indagini  preliminari.
Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna,  decide  il
giudice  che  sarebbe   competente   sulla   impugnazione   o   sulla
opposizione. 
  5. L'ordinanza che concede  la  restituzione  nel  termine  per  la
proposizione della  impugnazione  o  della  opposizione  puo'  essere
impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o  sulla
opposizione. 
  6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine puo' essere proposto ricorso per cassazione. 
  7. Quando accoglie la richiesta di  restituzione  nel  termine  per
proporre  impugnazione,   il   giudice,   se   occorre,   ordina   la
scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti  i  provvedimenti
necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza  del
termine. 
  8. Se la restituzione nel termine e' concessa a norma del comma  2,
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato,  del  tempo
intercorso tra la notificazione della  sentenza  contumaciale  o  del
decreto di condanna e la  notificazione  alla  parte  dell'avviso  di
deposito dell'ordinanza che concede la restituzione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La Corte  costituzionale,  con  sentenza  30  novembre  2009  -  04
dicembre 2009, n. 317  (in  G.U.  1a  s.s.  9/12/2009,  n.  49  )  ha
dichiarato illegittimita' costituzionale dell'art. 175, comma 2,  del
codice di procedura penale,  nella  parte  in  cui  non  consente  la
restituzione dell'imputato, che non abbia avuto effettiva  conoscenza
del procedimento  o  del  provvedimento,  nel  termine  per  proporre
impugnazione contro la  sentenza  contumaciale,  nel  concorso  delle
ulteriori   condizioni   indicate   dalla   legge,   quando   analoga
impugnazione sia stata proposta in  precedenza  dal  difensore  dello
stesso imputato. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 176. 
               Effetti della restituzione nel termine 
  1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta
di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli  atti  ai
quali la parte aveva diritto di assistere. 
  2. Se la restituzione  nel  termine  e'  concessa  dalla  corte  di
cassazione,  al  compimento  degli  atti  di  cui  e'   disposta   la
rinnovazione provvede il giudice competente per il merito. 

Titolo VII
NULLITA’

                              Art. 177. 
                             Tassativa' 
  1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite  per  gli  atti  del
procedimento e' causa di nullita' soltanto nei  casi  previsti  dalla
legge. 
                              Art. 178. 
                     Nullita' di ordine generale 
  1. E' sempre prescritta  a  pena  di  nullita'  l'osservanza  delle
disposizioni concernenti: 
   a) le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei  giudici
necessario  per  costituire  i  collegi  stabilito  dalle  leggi   di
ordinamento giudiziario; 
  b) l'iniziativa del pubblico ministero  nell'esercizio  dell'azione
penale e la sua partecipazione al procedimento; 
   c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato  e
delle altre parti private nonche'  la  citazione  in  giudizio  della
persona offesa dal reato e del querelante. 
                              Art. 179. 
                          Nullita' assolute 
  1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado
del procedimento le  nullita'  previste  dall'articolo  178  comma  1
lettera a), quelle concernenti l'iniziativa  del  pubblico  ministero
nell'esercizio dell'azione penale e  quelle  derivanti  dalla  omessa
citazione dell'imputato o dall'assenza del suo difensore nei casi  in
cui ne e' obbligatoria la presenza. 
  2. Sono altresi' insanabili e sono  rilevate  di  ufficio  in  ogni
stato e grado del  procedimento  le  nullita'  definite  assolute  da
specifiche disposizioni di legge. 
                              Art. 180. 
           Regime delle altre nullita' di ordine generale 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179,  le  nullita'  previste
dall'articolo 178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono piu'
essere rilevate ne' dedotte dopo la deliberazione della  sentenza  di
primo grado ovvero, se si  sono  verificate  nel  giudizio,  dopo  la
deliberazione della sentenza del grado successivo. 
                              Art. 181. 
                          Nullita' relative 
  1. Le nullita' diverse da quelle previste dagli articoli 178 e  179
comma 2 sono dichiarate su eccezione di parte. 
  2. Le nullita' concernenti gli atti delle  indagini  preliminari  e
quelli compiuti nell'incidente probatorio e le  nullita'  concernenti
gli atti dell'udienza preliminare devono essere  eccepite  prima  che
sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo  424.  Quando
manchi l'udienza preliminare,  le  nullita'  devono  essere  eccepite
entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. 
  3. Le nullita' concernenti  il  decreto  che  dispone  il  giudizio
ovvero gli atti preliminari al dibattimento  devono  essere  eccepite
entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro lo  stesso
termine, ovvero con l'impugnazione della  sentenza  di  non  luogo  a
procedere, devono essere riproposte le nullita' eccepite a norma  del
primo periodo del  comma  2,  che  non  siano  state  dichiarate  dal
giudice. 
  4. Le nullita' verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con
l'impugnazione della relativa sentenza. 
                              Art. 182. 
                    Deducibilita' delle nullita' 
  1. Le nullita' previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere
eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non  ha
interesse all'osservanza della disposizione violata. 
  2. Quando la parte vi assiste, la nullita' di un atto  deve  essere
eccepita prima del suo compimento ovvero, se cio' non  e'  possibile,
immediatamente  dopo.  Negli  altri  casi  la  nullita'  deve  essere
eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3
e 4. 
  3. I termini per rilevare o eccepire le nullita' sono  stabiliti  a
pena di decadenza. 
                              Art. 183. 
                  Sanatorie generali delle nullita' 
  1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullita' sono sanate: 
   a)  se  la  parte  interessata  ha  rinunciato  espressamente   ad
eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto; 
   b) se la parte si e'  avvalsa  della  facolta'  al  cui  esercizio
l'atto omesso o nullo e' preordinato. 
                              Art. 184. 
Sanatoria delle  nullita'  delle  citazioni,  degli  avvisi  e  delle
                            notificazioni 
  1. La nullita' di  una  citazione  o  di  un  avviso  ovvero  delle
relative  comunicazioni  e  notificazioni  e'  sanata  se  la   parte
interessata e' comparsa o ha rinunciato a comparire. 
  2. La parte la quale dichiari che la comparizione e' determinata 
dal solo intento di far rilevare l'irregolarita' ha diritto a un 
termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 
  3.  Quando  la  nullita'  riguarda  la  citazione  a  comparire  al
dibattimento, il termine non puo' essere inferiore a quello  previsto
dall'articolo 429. 
                              Art. 185. 
               Effetti della dichiarazione di nullita' 
  1. La nullita' di un atto rende invalidi gli atti  consecutivi  che
dipendono da quello dichiarato nullo. 
  2. Il giudice che dichiara la nullita' di un  atto  ne  dispone  la
rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese  a
carico di chi ha dato causa alla nullita' per dolo o colpa grave. 
  3.  La  dichiarazione  di  nullita'  comporta  la  regressione  del
procedimento allo stato o al grado in cui e'  stato  compiuto  l'atto
nullo, salvo che sia diversamente stabilito. 
  4. La disposizione  del  comma  3  non  si  applica  alle  nullita'
concernenti le prove. 
                              Art. 186. 
                  Inosservanza di norme tributarie 
  1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o a una  tassa,
l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile  l'atto
ne' impedisce  il  suo  compimento,  salve  le  sanzioni  finanziarie
previste dalla legge. 

Libro III
PROVE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 187. 
                         Oggetto della prova 
  1.  Sono  oggetto   di   prova   i   fatti   che   si   riferiscono
all'imputazione, alla punibilita' e alla determinazione della pena  o
della misura di sicurezza. 
  2. Sono altresi'  oggetto  di  prova  i  fatti  dai  quali  dipende
l'applicazione di norme processuali. 
  3. Se vi e' costituzione di parte civile, sono inoltre  oggetto  di
prova i fatti inerenti  alla  responsabilita'  civile  derivante  dal
reato. 
                              Art. 188. 
      Liberta' morale della persona nell'assunzione della prova 
  1. Non possono essere utilizzati, neppure  con  il  consenso  della
persona interessata,  metodi  o  tecniche  idonei  a  influire  sulla
liberta'  di  autodeterminazione  o  ad  alterare  la  capacita'   di
ricordare e di valutare i fatti. 
                              Art. 189. 
                 Prove non disciplinate dalla legge 
  1. Quando e' richiesta una prova non disciplinata dalla  legge,  il
giudice  puo'  assumerla  se  essa  risulta  idonea   ad   assicurare
l'accertamento dei fatti e non pregiudica la  liberta'  morale  della
persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le  parti  sulle
modalita' di assunzione della prova. 
                              Art. 190. 
                         Diritto alla prova 
  1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice  provvede
senza ritardo con ordinanza escludendo le prove vietate dalla legge e
quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti. 
  2. La legge stabilisce i casi in  cui  le  prove  sono  ammesse  di
ufficio. 
  3. I  provvedimenti  sull'ammissione  della  prova  possono  essere
revocati sentite le parti in contraddittorio. 
                            Art. 190-bis. 
            (Requisiti della prova in casi particolari). 
  1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'  articolo
51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una
delle persone indicate nell'articolo 210 e  queste  hanno  gia'  reso
dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in  dibattimento  nel
contraddittorio con la persona nei  cui  confronti  le  dichiarazioni
medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui  verbali  sono
stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se
riguarda  fatti  o  circostanze  diversi  da  quelli  oggetto   delle
precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo
ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. 
  1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per  uno
dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-
quater,  600-quinquies,  609-bis,  609-ter,  609-quater,   anche   se
relativi al materiale pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,
609-quinquies e 609-octies del codice penale,  se  l'esame  richiesto
riguarda una testimone minore degli  ((anni  diciotto))  e,  in  ogni
caso, quando l'esame  testimoniale  richiesto  riguarda  una  persona
offesa in condizione di particolare vulnerabilita'. 
                              Art. 191. 
                  Prove illegittimamente acquisite 
  1. Le prove acquisite in violazione  dei  divieti  stabiliti  dalla
legge non possono essere utilizzate. 
  2. L'inutilizzabilita' e' rilevabile anche di ufficio in ogni stato
e grado del procedimento. 
  ((2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni  ottenute  mediante  il
delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo  che  contro
le persone accusate di tale delitto e al solo  fine  di  provarne  la
responsabilita' penale)). 
                              Art. 192. 
                       Valutazione della prova 
  1. Il giudice valuta la prova dando  conto  nella  motivazione  dei
risultati acquisiti e dei criteri adottati. 
  2. L'esistenza di un fatto non puo' essere desunta da indizi a meno
che questi siano gravi, precisi e concordanti. 
  3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del  medesimo  reato  o  da
persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12
sono  valutate  unitamente  agli  altri  elementi  di  prova  che  ne
confermano l'attendibilita'. 
  4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle  dichiarazioni
rese da persona imputata di un reato collegato a quello  per  cui  si
procede, nel caso previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b). 
                              Art. 193. 
            Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili 
  1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti
dalle leggi civili, eccettuati quelli  che  riguardano  lo  stato  di
famiglia e di cittadinanza. 

Titolo II
MEZZI DI PROVA
Capo I
TESTIMONIANZA

                              Art. 194. 
                Oggetto e limiti della testimonianza 
  1. Il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di
prova. Non puo' deporre sulla moralita' dell'imputato, salvo  che  si
tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la  personalita'  in
relazione al reato e alla pericolosita' sociale. 
  2. L'esame puo' estendersi anche ai  rapporti  di  parentela  e  di
interesse che intercorrono tra  il  testimone  e  le  parti  o  altri
testimoni nonche' alle circostanze il cui accertamento e'  necessario
per valutarne la credibilita'. La deposizione sui fatti che servono a
definire la personalita' della persona offesa dal  reato  e'  ammessa
solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in  relazione
al comportamento di quella persona. 
  3. Il testimone e' esaminato su fatti determinati. Non puo' deporre
sulle  voci  correnti  nel  pubblico  ne'   esprimere   apprezzamenti
personali salvo che sia impossibile scinderli dalla  deposizione  sui
fatti. 
                                    Art. 195. 
                           Testimonianza indiretta 
  1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza  dei  fatti,
ad altre persone, il giudice,  a  richiesta  di  parte,  dispone  che
queste siano chiamate a deporre. 
  2. Il giudice puo' disporre anche di ufficio l'esame delle  persone
indicate nel comma 1. 
  3.  L'inosservanza   della   disposizione   del   comma   1   rende
inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il  testimone
abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di  queste
risulti impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'. 
  4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  non  possono
deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni  con
le modalita' di cui agli articoli 351 e 357, comma 2,  lettere  a)  e
b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e  3
del presente articolo.((161)) 
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano  anche  quando
il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa  da
quella orale. 
  6. I testimoni non  possono  essere  esaminati  su  fatti  comunque
appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in  relazione
alle  circostanze  previste  nei  medesimi  articoli,  salvo  che  le
predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li  abbiano  in
altro modo divulgati. 
  7. Non puo' essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta  o
non e' in grado di indicare la persona o la fonte da cui  ha  appreso
la notizia dei fatti oggetto dell'esame. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in  G.U.
1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale
del quarto comma del presente articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (168) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305  (in
G.U.  1a  s.s.  6/8/2008  n.  33)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale dell'art.  195,  comma  4,  del  codice  di  procedura
penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti  di
polizia  giudiziaria  non  possono  essere  chiamati  a  deporre  sul
contenuto  delle  dichiarazioni  rese  dai  testimoni   soltanto   se
acquisite con le modalita' di cui agli artt.  351  e  357,  comma  2,
lettere a) e b), cod. proc. pen., e non anche nel caso  in  cui,  pur
ricorrendone le condizioni, tali modalita' non siano state osservate. 
                              Art. 196. 
                      Capacita' di testimoniare 
  1. Ogni persona ha la capacita' di testimoniare. 
  2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia
necessario  verificarne  l'idoneita'  fisica  o  mentale  a   rendere
testimonianza,  il  giudice  anche  di  ufficio  puo'  ordinare   gli
accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge. 
  3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma  2,  siano
stati  disposti  prima   dell'esame   testimoniale   non   precludono
l'assunzione della testimonianza. 
                              Art. 197. 
             Incompatibilita' con l'ufficio di testimone 
  1. Non possono essere assunti come testimoni: 
    (( a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un
procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera  a),
salvo  che  nei  loro  confronti  sia  stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione  della
pena ai sensi dell'articolo 444; 
    b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3,  lettera  c),
le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  c),  o  di  un  reato  collegato   a   norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro  confronti
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile  di  proscioglimento,  di
condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 )); 
    c) il responsabile civile e la persona civilmente  obbligata  per
la pena pecuniaria; 
    d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o  hanno  svolto
la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario  nonche'
il difensore che abbia svolto attivita' di investigazione difensiva e
coloro che hanno formato  la  documentazione  delle  dichiarazioni  e
delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter. 
                            Art. 197-bis. 
(Persone imputate o giudicare in un procedimento connesso o per reato
           collegato che assumono l'ufficio di testimone). 
  1. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12
o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma  2,  lettera
b), puo'  essere  sempre  sentito  come  testimone  quando  nei  suoi
confronti   e'   stata   pronunciata   sentenza    irrevocabile    di
proscioglimento, di condanna o di applicazione della  pena  ai  sensi
dell'articolo 444. 
  2. L'imputato in un procedimento connesso  ai  sensi  dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  c),  o  di  un  reato  collegato   a   norma
dell'articolo 371, comma 2, lettera  b),  puo'  essere  sentito  come
testimone, inoltre, nel caso  previsto  dall'articolo  64,  comma  3,
lettera c). 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone e'  assistito  da
un difensore. In mancanza di difensore di  fiducia  e'  designato  un
difensore di ufficio. (155) ((244)) 
  4. Nel caso previsto dal comma  1  il  testimone  non  puo'  essere
obbligato a deporre sui fatti per i quali  e'  stata  pronunciata  in
giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento
egli aveva negato la propria responsabilita' ovvero  non  aveva  reso
alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone  non
puo' essere obbligato a deporre su fatti che  concernono  la  propria
responsabilita' in ordine al  reato  per  cui  si  procede  o  si  e'
proceduto nei suoi confronti. 
  5. In ogni caso le  dichiarazioni  rese  dai  soggetti  di  cui  al
presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che
le ha rese  nel  procedimento  a  suo  carico,  nel  procedimento  di
revisione della sentenza di condanna ed in qualsiasi giudizio  civile
o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti  e  delle
sentenze suddette. 
  6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio  di
testimone ai sensi del presente articolo si applica  la  disposizione
di cui all'articolo 192, comma 3. (155) ((244)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (155) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8 - 21 novembre 2006, n.  381
(in G.U. 1a s.s. 29/11/2006, n. 47)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  197-bis,  commi  3  e  6,  del  codice  di
procedura penale, nella  parte  in  cui  prevedono,  rispettivamente,
l'assistenza di un difensore e l'applicazione della  disposizione  di
cui all'art. 192, comma 3, del medesimo codice di rito anche  per  le
dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma  1  del  medesimo
art. 197-bis cod. proc. pen., nei cui confronti sia stata pronunciata
sentenza di assoluzione «per non aver  commesso  il  fatto»  divenuta
irrevocabile. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (244) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 7 dicembre 2016 - 26  gennaio
2017 , n.  21  (in  G.U.  1ª  s.s.  1/2/2017,  n.  5)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 6 "nella
parte  in  cui  prevede  l'applicazione  della  disposizione  di  cui
all'art. 192, comma 3, del medesimo  codice  di  rito  anche  per  le
dichiarazioni rese dalle  persone,  indicate  al  comma  1  dell'art.
197-bis cod. proc. pen., nei  cui  confronti  sia  stata  pronunciata
sentenza di assoluzione "perche'  il  fatto  non  sussiste"  divenuta
irrevocabile". 
  Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  presente
articolo, comma 3 "nella parte in  cui  prevede  l'assistenza  di  un
difensore anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate  al
comma 1 del medesimo  art.  197-bis,  nei  cui  confronti  sia  stata
pronunciata sentenza di assoluzione "perche' il fatto  non  sussiste"
divenuta irrevocabile". 
                              Art. 198. 
                       Obblighi del testimone 
  1. Il testimone  ha  l'obbligo  di  presentarsi  al  giudice  e  di
attenersi  alle  prescrizioni  date  dal  medesimo  per  le  esigenze
processuali e di rispondere secondo verita' alle domande che gli sono
rivolte. 
  2. Il testimone non puo' essere obbligato a deporre  su  fatti  dai
quali potrebbe emergere una sua responsabilita' penale. 
                              Art. 199. 
            Facolta' di astensione dei prossimi congiunti 
  1. I prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre.
Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia,  querela  o
istanza ovvero essi o un loro  prossimo  congiunto  sono  offesi  dal
reato. 
  2. Il giudice, a pena di nullita', avvisa le persone predette della
facolta' di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano  anche  a  chi  e'
legato all'imputato da vincolo di  adozione.  Si  applicano  inoltre,
limitatamente ai fatti verificatisi o appresi  dall'imputato  durante
la convivenza coniugale ((o derivante da un'unione civile tra persone
dello stesso sesso)): 
   a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva
o abbia convissuto con esso; 
   b) al coniuge separato dell'imputato; 
   c) alla persona nei cui  confronti  sia  intervenuta  sentenza  di
annullamento, scioglimento o ((cessazione degli  effetti  civili  del
matrimonio o  dell'unione  civile  tra  persone  dello  stesso  sesso
contratti con l'imputato)). 
                              Art. 200. 
                        Segreto professionale 
  1.  Non  possono  essere  obbligati  a  deporre  su  quanto   hanno
conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o  professione,
salvi i casi  in  cui  hanno  l'obbligo  di  riferirne  all'autorita'
giudiziaria: 
   a)  i  ministri  di  confessioni  religiose,  i  cui  statuti  non
contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; 
   ((b)  gli  avvocati,  gli  investigatoriprivati   autorizzati,   i
consulenti tecnici e i notai ;)) 
   c) i medici e i chirurghi, i  farmacisti,  le  ostetriche  e  ogni
altro esercente una professione sanitaria; 
   d) gli esercenti altri uffici o  professioni  ai  quali  la  legge
riconosce la  facolta'  di  astenersi  dal  deporre  determinata  dal
segreto professionale. 
  2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la  dichiarazione  resa
da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli
accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone
deponga. 
  3. Le disposizioni previste  dai  commi  1  e  2  si  applicano  ai
giornalisti   professionisti   iscritti   nell'albo    professionale,
relativamente ai nomi delle persone  dalle  quali  i  medesimi  hanno
avuto notizie  di  carattere  fiduciario  nell'esercizio  della  loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della
prova del reato per cui si procede e la loro veridicita' puo'  essere
accertata  solo  attraverso  l'identificazione  della   fonte   della
notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte  delle
sue informazioni. 
                              Art. 201. 
                         Segreto di ufficio 
  1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di  riferirne  all'autorita'
giudiziaria,  i  pubblici  ufficiali,  i  pubblici  impiegati  e  gli
incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di  astenersi  dal
deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio  che  devono
rimanere segreti. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3. 
                              Art. 202 
                       (( (Segreto di Stato). 
  1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli  incaricati  di
un pubblico servizio hanno l'obbligo  di  astenersi  dal  deporre  su
fatti coperti dal segreto di Stato. 
  2.  Se  il  testimone  oppone  un  segreto  di  Stato,  l'autorita'
giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei  ministri,  ai
fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni  iniziativa  volta  ad
acquisire la notizia oggetto del segreto. 
  3. Qualora il segreto sia  confermato  e  per  la  definizione  del
processo risulti essenziale  la  conoscenza  di  quanto  coperto  dal
segreto di Stato, il  giudice  dichiara  non  doversi  procedere  per
l'esistenza del segreto di Stato. 
  4. Se entro trenta giorni dalla notificazione  della  richiesta  il
Presidente del Consiglio dei ministri non da' conferma  del  segreto,
l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la  notizia  e   provvede   per
l'ulteriore corso del procedimento. 
  5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta,  delle
notizie coperte dal segreto. 
  6. Non e', in ogni  caso,  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere in base a elementi  autonomi  e  indipendenti  dagli  atti,
documenti e cose coperti dal segreto. 
  7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  qualora  il  conflitto  sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  non  puo'  piu'  opporlo  con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
  8. In nessun caso il segreto di  Stato  e'  opponibile  alla  Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. )) 
                            Art. 203. 
                 Informatori della polizia giudiziaria 
                       e dei servizi di sicurezza 
  1. Il giudice non puo' obbligare gli  ufficiali  e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria nonche' il personale dipendente dai servizi  >per
le informazioni e la sicurezza militare o democratica  a  rivelare  i
nomi dei  loro  informatori.  Se  questi  non  sono  esaminati  >come
testimoni,  le  informazioni  da  essi  fornite  non  possono  essere
acquisite ne' utilizzate. 
  (( 1-bis. L'inutilizzabilita' opera anche nelle  fasi  diverse  dal
dibattimento, se  gli  informatori  non  sono  stati  interrogati  ne
assunti a sommarie informazioni )). 
                              Art. 204 
                       Esclusione del segreto 
 
  1. Non possono essere oggetto del segreto previsto  dagli  articoli
201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti  reati  diretti
all'eversione dell'ordinamento  costituzionale  ((nonche'  i  delitti
previsti dagli articoli  285,  416-bis,  416-ter  e  422  del  codice
penale)). Se viene  opposto  il  segreto,  la  natura  del  reato  e'
definita  dal  giudice.  Prima  dell'esercizio   dell'azione   penale
provvede il giudice per  le  indagini  preliminari  su  richiesta  di
parte. 
  (( 1-bis. Non possono essere oggetto  del  segreto  previsto  dagli
articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie  o  documenti  concernenti  le
condotte poste in essere da appartenenti ai servizi  di  informazione
per la  sicurezza  in  violazione  della  disciplina  concernente  la
speciale  causa  di  giustificazione  prevista  per   attivita'   del
personale  dei  servizi  di  informazione  per   la   sicurezza.   Si
considerano violazioni della predetta disciplina le condotte  per  le
quali, essendo stata esperita  l'apposita  procedura  prevista  dalla
legge,  risulta  esclusa  l'esistenza   della   speciale   causa   di
giustificazione. 
  1-ter. Il segreto di Stato non puo' essere opposto o confermato  ad
esclusiva  tutela  della  classifica  di  segretezza  o  in   ragione
esclusiva della natura del  documento,  atto  o  cosa  oggetto  della
classifica. 
  1-quater. In nessun caso il segreto di  Stato  e'  opponibile  alla
Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie  per  la
segretezza del procedimento. 
  1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio  dei  ministri  non
ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in  qualita'  di
Autorita' nazionale per la sicurezza, a declassificare  gli  atti,  i
documenti, le cose o i luoghi oggetto di  classifica  di  segretezza,
prima che  siano  messi  a  disposizione  dell'autorita'  giudiziaria
competente. )) 
  2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza e'  data
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. 
                              Art. 205. 
Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica  e  di
                    grandi ufficiali dello Stato 
  1. La testimonianza del  Presidente  della  Repubblica  e'  assunta
nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 
  2. Se deve essere assunta la testimonianza di  uno  dei  presidenti
delle Camere o del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  della
Corte costituzionale, questi possono  chiedere  di  essere  esaminati
nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la
continuita' e la regolarita' della funzione cui sono preposti. 
  3. Si procede nelle  forme  ordinarie  quando  il  giudice  ritiene
indispensabile la comparizione di  una  delle  persone  indicate  nel
comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o  di  confronto  o  per
altra necessita'. 
                              Art. 206. 
        Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici 
  1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di
una missione diplomatica all'estero durante la sua  permanenza  fuori
dal territorio dello Stato, la richiesta per  l'esame  e'  trasmessa,
per  mezzo  del  ministero  di  grazia  e  giustizia,   all'autorita'
consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle  forme  ordinarie  nei
casi previsti dall'articolo 205 comma 3. 
  2. Per ricevere le deposizioni di agenti  diplomatici  della  Santa
Sede  accreditati  presso  lo  Stato  italiano   ovvero   di   agenti
diplomatici di uno stato estero accreditati presso lo Stato  italiano
o la Santa  Sede  si  osservano  le  convenzioni  e  le  consuetudini
internazionali. 
                              Art. 207. 
            Testimoni sospettati di falsita' o reticenza 
                         Testimoni renitenti 
  1.  Se  nel  corso  dell'esame  un  testimone  rende  dichiarazioni
contraddittorie,  incomplete  o  contrastanti  con  le   prove   gia'
acquisite,  il  presidente  o   il   giudice   glielo   fa   rilevare
rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497
comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di
deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge  e,  se  il
testimone persiste  nel  rifiuto,  dispone  l'immediata  trasmissione
degli atti al pubblico ministero perche' proceda a norma di legge. 
  2. Con la decisione che definisce la fase  processuale  in  cui  il
testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se  ravvisa  indizi
del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il
pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti. 

Capo II
ESAME DELLE PARTI

                              Art. 208. 
                        Richiesta dell'esame 
  1. Nel dibattimento, l'imputato, la  parte  civile  che  non  debba
essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la  persona
civilmente obbligata per la pena  pecuniaria  sono  esaminati  se  ne
fanno richiesta o vi consentono. 
                              Art. 209. 
                         Regole per l'esame 
  1. All'esame delle parti  si  applicano  le  disposizioni  previste
dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se e'  esaminata  una  parte
diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 
  2. Se la parte rifiuta di rispondere a una  domanda,  ne  e'  fatta
menzione nel verbale. 
                                 Art. 210. 
                       Esame di persona imputata 
                      in un procedimento connesso 
  1.  Nel  dibattimento,  le  persone  imputate  in  un  procedimento
connesso a norma dell'articolo 12, (( comma 1,  lettera  a),  ))  nei
confronti delle quali si procede o si e' proceduto separatamente (( e
che non possono assumere l'ufficio di testimone )), sono esaminate  a
richiesta di parte, ovvero,  nel  caso  indicato  nell'articolo  195,
anche di ufficio. 
  2. Esse hanno obbligo  di  presentarsi  al  giudice,il  quale,  ove
occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo. Si osservano le  norme
sulla citazione dei testimoni. 
  3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da  un  difensore
che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un  difensore
di fiducia e' designato un difensore di ufficio. 
  4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice  avverte  le  persone
indicate nel comma 1 che,  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  66
comma 1, esse hanno facolta' di non rispondere. 
  5. All'esame si applicano le disposizioni previste  dagli  articoli
(( 194, 195 , 498, 499 e 500 )). 
  (( 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  alle
persone imputate in un procedimento connesso ai  sensi  dell'articolo
12,  comma  1,  lettera  c),  o  di  un  reato  collegato   a   norma
dell'articolo 371, comma  2,  lettera  b),  che  non  hanno  reso  in
precedenza    dichiarazioni    concernenti     la     responsabilita'
dell'imputato.  Tuttavia  a  tali  persone  e'  dato   l'avvertimento
previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c),  e  se  esse  non  si
avvalgono della facolta' di non  rispondere,  assumono  l'ufficio  di
testimone. Al loro esame  si  applicano,  in  tal  caso,  oltre  alle
disposizioni richiamate dal comma  5,  anche  quelle  previste  dagli
articoli 197-bis e 497. )) (96) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (96) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2  novembre  1998,
n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui  non  ne  e'
prevista l'applicazione anche all'esame  dell'imputato  nel  medesimo
procedimento su fatti concernenti la responsabilita' di  altri,  gia'
oggetto  delle  sue  precedenti  dichiarazioni   rese   all'autorita'
giudiziaria  o  alla  polizia  giudiziaria  su  delega  del  pubblico
ministero". 

Capo III
CONFRONTI

                              Art. 211. 
                      Presupposti del confronto 
  1.  Il  confronto  e'  ammesso  esclusivamente  fra  persone   gia'
esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti  e
circostanze importanti. 
                              Art. 212. 
                       Modalita' del confronto 
  1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni  ai  soggetti
tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano
o  le  modificano,  invitandoli,   ove   occorra,   alle   reciproche
contestazioni. 
  2. Nel verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice,
delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di  quanto
altro e' avvenuto durante il confronto. 

Capo IV
RICOGNIZIONI

                              Art. 213. 
              Ricognizione di persone. Atti preliminari 
  1. Quando occorre procedere a ricognizione  personale,  il  giudice
invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando  tutti  i
particolari che ricorda; gli chiede poi se sia  stato  in  precedenza
chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto  per
cui si procede, abbia visto, anche  se  riprodotta  in  fotografia  o
altrimenti, la persona da riconoscere, se la  stessa  gli  sia  stata
indicata o descritta e se vi  siano  altre  circostanze  che  possano
influire sull'attendibilita' del riconoscimento. 
  2. Nel verbale e' fatta menzione  degli  adempimenti  previsti  dal
comma 1 e delle dichiarazioni rese. 
  3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1  e  2  e'
causa di nullita' della ricognizione. 
                              Art. 214. 
                   Svolgimento della ricognizione 
  1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il  giudice
procura  la  presenza  di  almeno  due  persone  il  piu'   possibile
somiglianti,  anche  nell'abbigliamento,  a   quella   sottoposta   a
ricognizione. Invita quindi quest'ultima a  scegliere  il  suo  posto
rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove e'  possibile,
nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona
chiamata alla ricognizione. Nuovamente  introdotta  quest'ultima,  il
giudice le chiede  se  riconosca  taluno  dei  presenti  e,  in  caso
affermativo,  la  invita  a  indicare  chi  abbia  riconosciuto  e  a
precisare se ne sia certa. 
  2. Se vi e' fondata ragione di ritenere  che  la  persona  chiamata
alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza  dalla
presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone  che
l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima. 
  3. Nel verbale  e'  fatta  menzione,  a  pena  di  nullita',  delle
modalita' di svolgimento della ricognizione. Il giudice puo' disporre
che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche  mediante
rilevazioni  fotografiche  o  cinematografiche   o   mediante   altri
strumenti o procedimenti. 
                              Art. 215. 
                        Ricognizione di cose 
  1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o
di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede  osservando  le
disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 
  2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello  da
riconoscere,  il  giudice   chiede   alla   persona   chiamata   alla
ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo,  la
invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne  sia
certa. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. 
                              Art. 216. 
                         Altre ricognizioni 
  1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto  altro
puo' essere oggetto di  percezione  sensoriale,  il  giudice  procede
osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. 
                              Art. 217. 
                     Pluralita' di ricognizioni 
  1. Quando piu' persone sono chiamate ad  eseguire  la  ricognizione
della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con
atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi  ha  compiuto  la
ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 
  2. Se una stessa persona deve  eseguire  la  ricognizione  di  piu'
persone o di piu' oggetti, il giudice provvede,  per  ogni  atto,  in
modo che la persona  o  l'oggetto  sottoposti  a  ricognizione  siano
collocati tra persone od oggetti diversi. 
  3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. 

Capo V
ESPERIMENTI GIUDIZIALI

                              Art. 218. 
               Presupposti dell'esperimento giudiziale 
  1. L'esperimento giudiziale e' ammesso quando occorre accertare  se
un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 
  2.  L'esperimento  consiste  nella  riproduzione,  per  quanto   e'
possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o  si  ritiene
essere avvenuto e nella ripetizione delle  modalita'  di  svolgimento
del fatto stesso. 
                              Art. 219. 
                Modalita' dell'esperimento giudiziale 
  1. L'ordinanza che dispone l'esperimento  giudiziale  contiene  una
succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e  l'indicazione  del
giorno, dell'ora e del luogo in cui si  procedera'  alle  operazioni.
Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il  giudice
puo' designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni. 
  2. Il giudice da' gli opportuni provvedimenti  per  lo  svolgimento
delle  operazioni,  disponendo  per  le  rilevazioni  fotografiche  o
cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti. 
  3. Anche  quando  l'esperimento  e'  eseguito  fuori  dell'aula  di
udienza,  il  giudice  puo'   adottare   i   provvedimenti   previsti
dall'articolo 471  al  fine  di  assicurare  il  regolare  compimento
dell'atto. 
  4. Nel determinare le modalita' dell'esperimento,  il  giudice,  se
del caso, da' le opportune disposizioni affinche' esso si  svolga  in
modo da non offendere sentimenti di coscienza  e  da  non  esporre  a
pericolo l'incolumita' delle persone o la sicurezza pubblica. 

Capo VI
PERIZIA

                              Art. 220. 
                        Oggetto della perizia 
  1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o 
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze 
tecniche, scientifiche o artistiche. 
  2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della
misura  di  sicurezza,  non  sono  ammesse  perizie   per   stabilire
l'abitualita'  o  la  professionalita'  nel  reato,  la  tendenza   a
delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in  genere
le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche. 
                              Art. 221. 
                          Nomina del perito 
  1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti  negli
appositi albi o tra persone fornite di particolare  competenza  nella
specifica disciplina. Quando  la  perizia  e'  dichiarata  nulla,  il
giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico  sia  affidato  ad
altro perito. 
  2. Il giudice affida l'espletamento della perizia  a  piu'  persone
quando  le  indagini  e  le   valutazioni   risultano   di   notevole
complessita' ovvero  richiedono  distinte  conoscenze  in  differenti
discipline. 
  3. Il perito ha l'obbligo di prestare il  suo  ufficio,  salvo  che
ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. 
                              Art. 222. 
              Incapacita' e incompatibilita' del perito 
  1. Non puo' prestare ufficio di perito, a pena di nullita': 
   a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi e'  affetto  da
infermita' di mente; 
   b) chi e' interdetto anche  temporaneamente  dai  pubblici  uffici
ovvero e' interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di
un'arte; 
   c) chi e' sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di
prevenzione; 
   d) chi non puo' essere assunto come testimone  o  ha  facolta'  di
astenersi dal testimoniare o chi e' chiamato a  prestare  ufficio  di
testimone o di interprete; 
   e)  chi  e'  stato  nominato  consulente  tecnico   nello   stesso
procedimento o in un procedimento connesso. 
                              Art. 223. 
                 Astensione e ricusazione del perito 
  1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di
dichiararlo. 
  2. Il perito puo' essere ricusato dalle  parti  nei  casi  previsti
dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma  1  lettera
h) del medesimo articolo. 
  3. La dichiarazione di astensione  o  di  ricusazione  puo'  essere
presentata  fino  a  che  non  siano  esaurite   le   formalita'   di
conferimento dell'incarico e, quando si tratti di motivi sopravvenuti
ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato  il
proprio parere. 
  4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione  decide,  con
ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia. 
  5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla  ricusazione
del giudice. 
                              Art. 224. 
                      Provvedimenti del giudice 
  1. Il giudice dispone anche di ufficio  la  perizia  con  ordinanza
motivata, contenente la nomina del perito, la  sommaria  enunciazione
dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo fissati per la comparizione del perito. 
  2. Il giudice dispone la citazione del perito e da'  gli  opportuni
provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte  all'esame
del perito. Adotta tutti  gli  altri  provvedimenti  che  si  rendono
necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali. ((75)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 27 giugno - 9 luglio 1996,  n.
238  (in  G.U.   1a   s.s.   17/07/1996,   n.   29)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 224, comma 2,  del  codice
di procedura penale nella parte  in  cui  consente  che  il  giudice,
nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure  che  comunque
incidano sulla liberta' personale dell'indagato o dell'imputato o  di
terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei "casi" e nei
"modi" dalla legge." 
                            Art. 224-bis 
(Provvedimenti  del  giudice  per  le  perizie  che   richiedono   il
  compimento di atti idonei ad incidere sulla liberta' personale). 
 
  1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o  tentato,
per il quale la legge  stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o  della
reclusione superiore nel massimo a tre anni ((, per i delitti di  cui
agli articoli 589-bis e 590-bis del codice  penale))  e  negli  altri
casi espressamente previsti dalla legge, se  per  l'esecuzione  della
perizia e' necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta'
personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo
orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del
DNA o accertamenti medici, e non vi e' il consenso della  persona  da
sottoporre all'esame del perito,  il  giudice,  anche  d'ufficio,  ne
dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. 
  2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al
comma 1 contiene, a pena di nullita': 
    a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame e  quanto
altro valga ad identificarla; 
    b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione
sommaria del fatto; 
    c) l'indicazione specifica del prelievo  o  dell'accertamento  da
effettuare   e   delle   ragioni   che   lo   rendono   assolutamente
indispensabile per la prova dei fatti; 
    d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un  difensore  o
da persona di fiducia; 
    e) l'avviso che, in caso di mancata  comparizione  non  dovuta  a
legittimo  impedimento,  potra'  essere  ordinato   l'accompagnamento
coattivo ai sensi del comma 6; 
    f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora  stabiliti  per
il compimento dell'atto e delle modalita' di compimento. 
  3. L'ordinanza di cui al comma  I  e'  notificata  all'interessato,
all'imputato e al suo difensore nonche' alla  persona  offesa  almeno
tre  giorni  prima  di  quello  stabilito  per   l'esecuzione   delle
operazioni peritali. 
  4. Non  possono  in  alcun  caso  essere  disposte  operazioni  che
contrastano con espressi divieti posti  dalla  legge  o  che  possono
mettere in pericolo la vita, l'integrita' fisica o  la  salute  della
persona o del nascituro,  ovvero  che,  secondo  la  scienza  medica,
possono provocare sofferenze di non lieve entita'. 
  5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della
dignita' e del pudore di chi  vi  e'  sottoposto.  In  ogni  caso,  a
parita' di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive. 
  6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini di  cui  al
comma I non  compare  senza  addurre  un  legittimo  impedimento,  il
giudice puo' disporre che sia accompagnata, anche coattivamente,  nel
luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti. Se, pur  comparendo,  rifiuta
di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone
che siano eseguiti  coattivamente.  L'uso  di  mezzi  di  coercizione
fisica e'  consentito  per  il  solo  tempo  strettamente  necessario
all'esecuzione del prelievo  o  dell'accertamento.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 132, comma 2. 
  7. L'atto e' nullo se la persona  sottoposta  al  prelievo  o  agli
accertamenti non e' assistita dal difensore nominato . 
                              Art. 225. 
                    Nomina del consulente tecnico 
  1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e  le  parti  private
hanno facolta' di nominare propri consulenti tecnici  in  numero  non
superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. 
  2. Le parti private, nei casi  e  alle  condizioni  previste  dalla
legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi
assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato. 
  3. Non puo' essere nominato consulente tecnico chi si  trova  nelle
condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a) , b) , c)  ,
d). 
                              Art. 226. 
                     Conferimento dell'incarico 
  1. Il giudice, accertate le generalita' del perito, gli  chiede  se
si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222  e  223,
lo avverte degli obblighi  e  delle  responsabilita'  previste  dalla
legge penale  e  lo  invita  a  rendere  la  seguente  dichiarazione:
"consapevole della responsabilita'  morale  e  giuridica  che  assumo
nello svolgimento dell'incarico,  mi  impegno  ad  adempiere  al  mio
ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verita' e  a
mantenere il segreto su tutte le operazione peritali". 
  2. Il giudice formula  quindi  i  quesiti,  sentiti  il  perito,  i
consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti. 
                              Art. 227. 
                         Relazione peritale 
  1. Concluse le formalita' di conferimento dell'incarico, il  perito
procede  immediatamente  ai  necessari  accertamenti  e  risponde  ai
quesiti con parere raccolto nel verbale. 
  2. Se, per la complessita' dei quesiti, il perito  non  ritiene  di
poter dare immediata risposta, puo' chiedere un termine al giudice. 
  3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice  provvede
alla sostituzione del perito; altrimenti fissa  la  data,  non  oltre
novanta giorni, nella quale il perito  stesso  dovra'  rispondere  ai
quesiti e dispone perche' ne venga data comunicazione alle parti e ai
consulenti tecnici. 
  4.  Quando  risultano   necessari   accertamenti   di   particolare
complessita', il  termine  puo'  essere  prorogato  dal  giudice,  su
richiesta motivata del perito,  anche  piu'  volte  per  periodi  non
superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per  risposta  ai
quesiti, anche se prorogato, non puo' superare i sei mesi. 
  5. Qualora  sia  indispensabile  illustrare  con  note  scritte  il
parere, il perito puo' chiedere al giudice di  essere  autorizzato  a
presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4,  relazione
scritta. 
                              Art. 228. 
                        Attivita' del perito 
  1. Il perito procede alle operazioni necessarie per  rispondere  ai
quesiti. A tal fine puo' essere autorizzato dal  giudice  a  prendere
visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti  dalle  parti
dei quali  la  legge  prevede  l'acquisizione  al  fascicolo  per  il
dibattimento. 
  2. Il perito puo' essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame
delle parti e all'assunzione di prove nonche' a servirsi di ausiliari
di  sua  fiducia  per  lo  svolgimento  di  attivita'  materiali  non
implicanti apprezzamenti e valutazioni. 
  3. Qualora, ai fini  dello  svolgimento  dell'incarico,  il  perito
richieda  notizie  all'imputato,  alla  persona  offesa  o  ad  altre
persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati
solo ai fini dell'accertamento peritale. 
  4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza  del
giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti
dell'incarico, la decisione e' rimessa al  giudice,  senza  che  cio'
importi sospensione delle operazioni stesse. 
                              Art. 229. 
           Comunicazioni relative alle operazioni peritali 
  1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui iniziera' le
operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale. 
  2. Della  eventuale  continuazione  delle  operazioni  peritali  il
perito da' comunicazione senza formalita' alle parti presenti. 
                              Art. 230. 
                  Attivita' dei consulenti tecnici 
  1.  I  consulenti  tecnici  possono   assistere   al   conferimento
dell'incarico  al  perito  e   presentare   al   giudice   richieste,
osservazioni e riserve, delle quali e' fatta menzione nel verbale. 
  2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al
perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle
quali deve darsi atto nella relazione. 
  3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i
consulenti tecnici possono esaminare le  relazioni  e  richiedere  al
giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la  cosa  e  il
luogo oggetto della perizia. 
  4. La nomina dei consulenti tecnici e  lo  svolgimento  della  loro
attivita'  non  puo'  ritardare  l'esecuzione  della  perizia  e   il
compimento delle altre attivita' processuali. 
                              Art. 231. 
                       Sostituzione del perito 
  1. Il perito puo' essere sostituito  se  non  fornisce  il  proprio
parere nel termine fissato o  se  la  richiesta  di  proroga  non  e'
accolta ovvero se svolge negligentemente l'incarico affidatogli. 
  2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza  alla  sua
sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento  sia  dipeso  da
cause  a  lui  non  imputabili.  Copia  dell'ordinanza  e'  trasmessa
all'ordine o al collegio cui appartiene il perito. 
  3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a  comparire  per
discolparsi, puo' essere condannato dal giudice al pagamento a favore
della cassa delle ammende di una somma da lire  trecentomila  a  lire
tre milioni. 
  4.  Il  perito  e'  altresi'  sostituito  quando  e'   accolta   la
dichiarazione di astensione o di ricusazione. 
  5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a  disposizione
del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali
gia' compiute. 
                              Art. 232. 
                 Liquidazione del compenso al perito 
  1. Il compenso al perito e' liquidato con decreto del  giudice  che
ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. 
                              Art. 233. 
            Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia 
  1. Quando non  e'  stata  disposta  perizia,  ciascuna  parte  puo'
nominare, in numero non superiore a due, propri  consulenti  tecnici.
Questi  possono  esporre  al  giudice  il   proprio   parere,   anche
presentando memorie a norma dell'articolo 121. 
((1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, puo'  autorizzare  il
consulente  tecnico  di  una  parte  privata  ad  esaminare  le  cose
sequestrate nel luogo in cui esse si  trovano,  ad  intervenire  alle
ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni  alle  quali
il consulente non e' intervenuto.  Prima  dell'esercizio  dell'azione
penale  l'autorizzazione  e'  disposta  dal  pubblico   ministero   a
richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la  richiesta
il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all'articolo 127)). 
((1-ter.   L'autorita'   giudiziaria   impartisce   le   prescrizioni
necessarie per la conservazione dello stato originario delle  cose  e
dei luoghi e per il rispetto delle persone)). 
  2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia
disposta  perizia,  ai  consulenti   tecnici   gia'   nominati   sono
riconosciuti i diritti e  le  facolta'  previsti  dall'articolo  230,
salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1. 
  3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3. 

Capo VII
DOCUMENTI

                              Art. 234. 
                          Prova documentale 
  1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che
rappresentano fatti,  persone  o  cose  mediante  la  fotografia,  la
cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 
  2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso  e'
per  qualsiasi  causa  distrutto,  smarrito  o  sottratto  e  non  e'
possibile recuperarlo, puo' esserne acquisita copia. 
  3.  E'  vietata  l'acquisizione   di   documenti   che   contengono
informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui
si tratta nel processo o sulla moralita' in generale delle parti, dei
testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. 
                            Art. 234-bis. 
        (( (Acquisizione di documenti e dati informatici). )) 
 
  ((1. E'  sempre  consentita  l'acquisizione  di  documenti  e  dati
informatici  conservati   all'estero,   anche   diversi   da   quelli
disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo  caso,  del
legittimo titolare)). 
                              Art. 235. 
                Documenti costituenti corpo del reato 
  1. I documenti che costituiscono  corpo  del  reato  devono  essere
acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga. 
                              Art. 236. 
          Documenti relativi al giudizio sulla personalita' 
  1. E' consentita  l'acquisizione  dei  certificati  del  casellario
giudiziale, della documentazione  esistente  presso  gli  uffici  del
servizio  sociale  degli  enti  pubblici  e  presso  gli  uffici   di
sorveglianza nonche' delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice
italiano  e  delle  sentenze  straniere  riconosciute,  ai  fini  del
giudizio sulla personalita' dell'imputato o della persona offesa  dal
reato, se il fatto per il quale si procede deve  essere  valutato  in
relazione al comportamento o alle qualita' morali di questa. 
  2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i certificati del  casellario
giudiziale possono inoltre essere acquisiti al fine  di  valutare  la
credibilita' di un testimone. 
                              Art. 237. 
         Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato 
  1. E' consentita l'acquisizione, anche  di  ufficio,  di  qualsiasi
documento proveniente  dall'imputato,  anche  se  sequestrato  presso
altri o da altri prodotto. 
                                 Art. 238. 
              (Verbali di prove di altri procedimenti). 
  1.  E'  ammessa  l'acquisizione  di  verbali  di  prove  di   altro
procedimento penale, se si tratta  di  prove  assunte  nell'incidente
probatorio o nel dibattimento. 
  2. E' ammessa l'acquisizione di verbali  di  prove  assunte  in  un
giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato  autorita'
di cosa giudicata. 
  (( 2-bis.  Nei  casi  previsti  dai  commi  1  e  2  i  verbali  di
dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se
il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o  se  nei
suoi confronti fa stato la sentenza civile. 
  3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di  atti
che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'  atto  e'  >divenuta
impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti,  l'acquisizione  e'
ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili. 
  4. Al di fuori dei casi previsti dai commi  1,  2,  2-bis  e  3,  i
verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati  nel  dibattimento
soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza  di
consenso,  detti   verbali   possono   essere   utilizzati   per   le
contestazioni previste dagli articoli 500 e 503. )) 
  5. Salvo quanto previsto  dall'articolo  190-bis,  resta  fermo  il
diritto delle parti di ottenere a  norma  dell'articolo  190  l'esame
delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a  norma  dei
commi 1, 2 , 2-bis e 4 del presente articolo.(96) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (96) 
 La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n.
361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n.  44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  prevede
che, qualora in dibattimento la persona esaminata a  norma  dell'art.
210 del c.p.p. rifiuti o comunque ometta  in  tutto  o  in  parte  di
rispondere su fatti concernenti  la  responsabilita'  di  altri  gia'
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza  di  consenso
dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e
4, del codice di procedura penale". 
                       Art. 238-bis. 
                     (( (Sentenze irrevocabili). 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236,  le  sentenze  divenute
irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in
esse accertato e sono valutate a norma  degli  articoli  187  e  192,
comma 3)). 
                              Art. 239. 
            Accertamento della provenienza dei documenti 
  1.  Se  occorre  verificarne  la  provenienza,  il   documento   e'
sottoposto per il riconoscimento alle parti private o ai testimoni. 
                              Art. 240. 
  (Documenti anonimi ed atti relativi ad intercettazioni illegali). 
  1. I documenti che contengono  dichiarazioni  anonime  non  possono
essere  acquisiti  ne'  in   alcun   modo   utilizzati,   salvo   che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato. 
  2. Il pubblico ministero  dispone  l'immediata  secretazione  e  la
custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e  degli  atti
concernenti  dati  e  contenuti  di  conversazioni  o  comunicazioni,
relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente  formati  o
acquisiti.  Allo  stesso  modo  provvede  per  i  documenti   formati
attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi  e'  vietato
effettuare  copia  in  qualunque  forma  e  in  qualunque  fase   del
procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato. 
  3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti  e  gli
atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice  per
le indagini preliminari di disporne la distruzione. 
  4. Il giudice per  le  indagini  preliminari  entro  le  successive
quarantotto ore fissa l'udienza da tenersi  entro  dieci  giorni,  ai
sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le  parti  interessate,
che potranno nominare un difensore  di  fiducia,  almeno  tre  giorni
prima della data dell'udienza. ((167)) 
  5.  Sentite  le  parti  comparse,  il  giudice  per   le   indagini
preliminari legge il provvedimento in udienza  e,  nel  caso  ritenga
sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone  la  distruzione
dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e
vi da' esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero  e
dei difensori delle parti. ((167)) 
  6. Delle operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale si  da'  atto  dell'avvenuta  intercettazione  o  detenzione  o
acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al comma 2 nonche' delle modalita' e dei mezzi usati  oltre  che  dei
soggetti interessati, senza  alcun  riferimento  al  contenuto  degli
stessi documenti, supporti e atti. ((167)) 
 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (167) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 22 aprile -11 giugno 2009,  n.
173  (in  G.U.   1a   s.s.   17/06/2009,   n.   24)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dei commi 4 e 5 del presente articolo
nella  parte  in  cui   non   prevedono   per   la   disciplina   del
contraddittorio, l'applicazione dell'art. 401, commi  1  e  2,  dello
stesso codice. 
  Ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale del  comma  6
del presente articolo, nella parte in cui non esclude dal divieto  di
fare riferimento al contenuto dei documenti, supporti e  atti,  nella
redazione del verbale previsto dalla  stessa  norma,  le  circostanze
inerenti l'attivita' di formazione,  acquisizione  e  raccolta  degli
stessi documenti, supporti e atti. 
                              Art. 241. 
                           Documenti falsi 
  1. Fuori dei  casi  previsti  dall'articolo  537,  il  giudice,  se
ritiene la falsita' di un documento acquisito al  procedimento,  dopo
la  definizione  di  questo,  ne  informa   il   pubblico   ministero
trasmettendogli copia del documento. 
                              Art. 242. 
                       Traduzione di documenti 
                Trascrizione di nastri magnetofonici 
  1. Quando e' acquisito un documento redatto in  lingua  diversa  da
quella  italiana,  il  giudice  ne  dispone  la  traduzione  a  norma
dell'articolo 143 se cio' e' necessario alla sua comprensione. 
  2. Quando e' acquisito  un  nastro  magnetofonico,  il  giudice  ne
dispone,  se  necessario,  la  trascrizione  a  norma   dell'articolo
493-bis, comma 2. (253) (260) ((263)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 243. 
                          Rilascio di copie 
  1. Quando dispone l'acquisizione  di  un  documento  che  non  deve
rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia  interesse,
puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a  norma
dell'articolo 116. 

TITOLO III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA
Capo I
ISPEZIONI

                              Art. 244. 
                    Casi e forme delle ispezioni 
  1. L'ispezione delle persone, dei luoghi e delle cose  e'  disposta
con decreto motivato quando occorre accertare le tracce e  gli  altri
effetti materiali del reato. 
  2. Se il reato non ha lasciato tracce o  effetti  materiali,  o  se
questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati  o
rimossi, l'autorita' giudiziaria descrive  lo  stato  attuale  e,  in
quanto possibile, verifica  quello  preesistente,  curando  anche  di
individuare  modo,  tempo  e  cause  delle  eventuali  modificazioni.
L'autorita'   giudiziaria   puo'   disporre   rilievi    segnaletici,
descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica (( ,  anche
in relazione a sistemi informatici  o  telematici,  adottando  misure
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali  e
ad impedirne l'alterazione. )) 
                              Art. 245. 
                         Ispezione personale 
  1. Prima di  procedere  all'ispezione  personale  l'interessato  e'
avvertito della facolta' di farsi assistere da  persona  di  fiducia,
purche'  questa  sia  prontamente  reperibile  e   idonea   a   norma
dell'articolo 120. 
  2. L'ispezione e' eseguita  nel  rispetto  della  dignita'  e,  nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto. 
  3. L'ispezione puo' essere eseguita anche per mezzo di  un  medico.
In questo caso l'autorita' giudiziaria puo' astenersi  dall'assistere
alle operazioni. 
                              Art. 246. 
                    Ispezione di luoghi o di cose 
  1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilita'
del luogo in cui e' eseguita l'ispezione e' consegnata, nell'atto  di
iniziare le operazioni e sempre che essi siano  presenti,  copia  del
decreto che dispone tale accertamento. 
  2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorita'  giudiziaria
puo' ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che
taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e puo'
far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore. 

Capo II
PERQUISIZIONI

                              Art. 247. 
                  Casi e forme delle perquisizioni 
  1. Quando vi e' fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla
persona il corpo del reato o cose pertinenti al  reato,  e'  disposta
perquisizione personale. Quando vi e' fondato motivo di ritenere  che
tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa
eseguirsi  l'arresto  dell'imputato   o   dell'evaso,   e'   disposta
perquisizione locale. 
  (( 1-bis. Quando  vi  e'  fondato  motivo  di  ritenere  che  dati,
informazioni, programmi informatici o tracce comunque  pertinenti  al
reato si trovino in un sistema informatico  o  telematico,  ancorche'
protetto da misure di sicurezza, ne  e'  disposta  la  perquisizione,
adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione  dei
dati originali e ad impedirne l'alterazione. )) 
  2. La perquisizione e' disposta con decreto motivato. 
  3. L'autorita'  giudiziaria  puo'  procedere  personalmente  ovvero
disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia  giudiziaria
delegati con lo stesso decreto. 
                              Art. 248. 
                        Richiesta di consegna 
  1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa  determinata,
l'autorita' giudiziaria puo' invitare a consegnarla. Se  la  cosa  e'
presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che  si  ritenga
utile procedervi per la completezza delle indagini. 
  2. Per rintracciare  le  cose  da  sottoporre  a  sequestro  o  per
accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorita'
giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati
possono esaminare (( presso banche atti, documenti  e  corrispondenza
nonche' dati, informazioni e programmi informatici.  ))  In  caso  di
rifiuto, l'autorita' giudiziaria procede a perquisizione. 
                              Art. 249. 
                       Perquisizioni personali 
  1. Prima di procedere alla perquisizione  personale  e'  consegnata
una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facolta' di
farsi assistere da persona di fiducia, purche' questa sia prontamente
reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 
  2. La perquisizione e' eseguita nel rispetto della dignita' e,  nei
limiti del possibile, del pudore di chi vi e' sottoposto. 
                              Art. 250. 
                        Perquisizioni locali 
  1. Nell'atto di  iniziare  le  operazioni,  copia  del  decreto  di
perquisizione locale e' consegnata all'imputato, se presente, e a chi
abbia l'attuale disponibilita' del luogo, con l'avviso della facolta'
di farsi rappresentare o assistere da  persona  di  fiducia,  purche'
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 
  2. Se mancano  le  persone  indicate  nel  comma  1,  la  copia  e'
consegnata e l'avviso e' rivolto a un congiunto, un coabitante  o  un
collaboratore ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria,  nel  procedere  alla   perquisizione
locale, puo' disporre con decreto motivato che  siano  perquisite  le
persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano
occultare il corpo del reato o cose pertinenti al reato. Puo' inoltre
ordinare, enunciando nel verbale  i  motivi  del  provvedimento,  che
taluno non si allontani prima che le operazioni  siano  concluse.  Il
trasgressore e' trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto. 
                              Art. 251. 
            Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali 
  1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi  adiacenti
a essa non puo' essere iniziata prima delle ore sette e dopo  le  ore
venti. 
  2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorita' giudiziaria puo'  disporre
per iscritto che la perquisizione sia  eseguita  fuori  dei  suddetti
limiti temporali. 
                              Art. 252. 
                Sequestro conseguente a perquisizione 
  1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono  sottoposte
a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259  e
260. 

Capo III
SEQUESTRI

                              Art. 253. 
                 Oggetto e formalita' del sequestro 
  1.  L'autorita'  giudiziaria  dispone  con  decreto   motivato   il
sequestro del corpo del  reato  e  delle  cose  pertinenti  al  reato
necessarie per l'accertamento dei fatti. 
  2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali  il
reato e' stato commesso nonche'  le  cose  che  ne  costituiscono  il
prodotto, il profitto o il prezzo. 
  3.  Al  sequestro  procede  personalmente  l'autorita'  giudiziaria
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria  delegato  con  lo  stesso
decreto. 
  4. Copia del decreto di sequestro e' consegnata all'interessato, se
presente. 
                              Art. 254. 
                     Sequestro di corrispondenza 
  (( 1. Presso coloro che forniscono  servizi  postali,  telegrafici,
telematici  o  di  telecomunicazioni  e'  consentito   procedere   al
sequestro di lettere, pieghi,  pacchi,  valori,  telegrammi  e  altri
oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
l'autorita' giudiziaria abbia  fondato  motivo  di  ritenere  spediti
dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o  per  mezzo
di persona diversa, o che comunque possono  avere  relazione  con  il
reato. )) 
  2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria,
questi deve  consegnare  all'autorita'  giudiziaria  gli  oggetti  di
corrispondenza sequestrati, senza aprirli (( o alterarli ))  e  senza
prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto. 
  3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra
la  corrispondenza  sequestrabile  sono   immediatamente   restituiti
all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati. 
                            Art. 254-bis. 
    (( (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi 
          informatici, telematici e di telecomunicazioni). 
  1. L'autorita' giudiziaria, quando dispone il sequestro,  presso  i
fornitori di servizi informatici, telematici o di  telecomunicazioni,
dei dati da  questi  detenuti,  compresi  quelli  di  traffico  o  di
ubicazione,  puo'  stabilire,  per  esigenze  legate  alla   regolare
fornitura dei medesimi servizi,  che  la  loro  acquisizione  avvenga
mediante copia di essi su adeguato supporto, con  una  procedura  che
assicuri la conformita' dei dati acquisiti a quelli  originali  e  la
loro immodificabilita'. In questo  caso  e',  comunque,  ordinato  al
fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati
originali. )) 
                              Art. 255. 
                       Sequestro presso banche 
  1. L'autorita'  giudiziaria  puo'  procedere  al  sequestro  presso
banche di  documenti,  titoli,  valori,  somme  depositate  in  conto
corrente e di ogni altra cosa, anche  se  contenuti  in  cassette  di
sicurezza,  quando  abbia  fondato  motivo  di  ritenere  che   siano
pertinenti al reato, quantunque non appartengano all'imputato  o  non
siano iscritti al suo nome. 
                              Art. 256. 
                   Dovere di esibizione e segreti 
  1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201  devono  consegnare
immediatamente all'autorita' giudiziaria, che  ne  faccia  richiesta,
gli atti e i documenti, anche in originale se cosi' e'  ordinato,  ((
nonche' i dati, le informazioni  e  i  programmi  informatici,  anche
mediante copia di essi su adeguato supporto, ))  e  ogni  altra  cosa
esistente presso di esse per  ragioni  del  loro  ufficio,  incarico,
ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto  che
si tratti di segreto di Stato ovvero  di  segreto  inerente  al  loro
ufficio o professione. 
  2. Quando  la  dichiarazione  concerne  un  segreto  di  ufficio  o
professionale, l'autorita' giudiziaria,  se  ha  motivo  di  dubitare
della fondatezza di essa e ritiene  di  non  potere  procedere  senza
acquisire gli atti, i documenti o  le  cose  indicati  nel  comma  1,
provvede agli accertamenti necessari.  Se  la  dichiarazione  risulta
infondata, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro. 
  3.  Quando  la  dichiarazione  concerne  un   segreto   di   Stato,
l'autorita' giudiziaria ne informa il Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto  sia
confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo,
il giudice dichiara non  doversi  procedere  per  l'esistenza  di  un
segreto di Stato. 
  4.  Qualora,  entro  sessanta  giorni  dalla  notificazione   della
richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia  conferma
del segreto, l'autorita' giudiziaria dispone il sequestro. 
  5. Si applica la disposizione dell'articolo 204. 
                            Art. 256-bis 
((  (Acquisizione  di  documenti,  atti  o  altre   cose   da   parte
dell'autorita' giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione
                        per la sicurezza). )) 
 
  (( 1. Quando deve disporre  l'acquisizione  di  documenti,  atti  o
altre cose  presso  le  sedi  dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni  per
la sicurezza o comunque presso uffici collegati  all'esercizio  delle
funzioni  di  informazione  per  la   sicurezza   della   Repubblica,
l'autorita' giudiziaria indica nell'ordine  di  esibizione,  in  modo
quanto piu' possibile specifico, i documenti,  gli  atti  e  le  cose
oggetto della richiesta. 
  2. L'autorita' giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame
dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti  quelli
strettamente indispensabili ai fini dell'indagine.  Nell'espletamento
di tale  attivita',  l'autorita'  giudiziaria  puo'  avvalersi  della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria. 
  3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le cose esibiti  non  siano  quelli  richiesti  o  siano  incompleti,
l'autorita' giudiziaria  informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti,
atti  o  cose  o,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  a   confermare
l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose. 
  4. Quando deve essere  acquisito,  in  originale  o  in  copia,  un
documento, un atto o una cosa, originato da un organismo  informativo
estero, trasmesso con vincolo  di  non  divulgazione,  l'esame  e  la
consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la  cosa  e'
trasmesso immediatamente al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita'
estera per le relative determinazioni in ordine  all'apposizione  del
segreto di Stato. 
  5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri autorizza  l'acquisizione  del  documento,  dell'atto  o
della cosa ovvero  oppone  o  conferma  il  segreto  di  Stato  entro
sessanta giorni dalla trasmissione. 
  6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma  5,  l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  il
documento, l'atto o la cosa. )) 
                            Art. 256-ter 
(( (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per  i  quali  viene
                  eccepito il segreto di Stato). )) 
 
  (( 1. Quando devono essere acquisiti,  in  originale  o  in  copia,
documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio
detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la  consegna  sono
sospesi; il documento, l'atto o la  cosa  e'  sigillato  in  appositi
contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del  Consiglio  dei
ministri. 
  2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri autorizza  l'acquisizione  del  documento,  dell'atto  o
della cosa ovvero conferma il segreto di Stato  entro  trenta  giorni
dalla trasmissione. 
  3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine di cui al comma  2,  l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  il
documento, l'atto o la cosa. )) 
                              Art. 257. 
                  Riesame del decreto di sequestro 
  1. Contro il decreto di sequestro l'imputato, la persona alla quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito,
a norma dell'articolo 324. 
  2.  La  richiesta  di  riesame  non   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento. 
                              Art. 258. 
                   Copie dei documenti sequestrati 
  1. L'autorita' giudiziaria puo' fare estrarre copia  degli  atti  e
dei documenti sequestrati, restituendo gli originali,  e,  quando  il
sequestro di questi e' mantenuto, puo' autorizzare la  cancelleria  o
la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che
li detenevano legittimamente. 
  2. I  pubblici  ufficiali  possono  rilasciare  copie,  estratti  o
certificati dei documenti loro restituiti dall'autorita'  giudiziaria
in originale o in copia, ma  devono  fare  menzione  in  tali  copie,
estratti o certificati del sequestro esistente. 
  3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui  fu  eseguito  il
sequestro  ha  diritto  di  avere  copia  del  verbale  dell'avvenuto
sequestro. 
  4. Se il documento sequestrato fa  parte  di  un  volume  o  di  un
registro da cui non possa essere separato e  l'autorita'  giudiziaria
non ritiene di farne  estrarre  copia,  l'intero  volume  o  registro
rimane in deposito giudiziario. Il pubblico  ufficiale  addetto,  con
l'autorizzazione   dell'autorita'    giudiziaria,    rilascia    agli
interessati che li richiedono copie,  estratti  o  certificati  delle
parti del volume o del registro non soggette  al  sequestro,  facendo
menzione del sequestro parziale nelle copie,  negli  estratti  e  nei
certificati. 
                              Art. 259. 
                   Custodia delle cose sequestrate 
  1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o
alla segreteria. Quando cio' non e' possibile  o  non  e'  opportuno,
l'autorita' giudiziaria dispone che  la  custodia  avvenga  in  luogo
diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode,  idoneo
a norma dell'articolo 120. 
  2. All'atto della consegna, il custode e' avvertito dell'obbligo di
conservare e di presentare le cose a  ogni  richiesta  dell'autorita'
giudiziaria nonche' delle pene previste dalla legge  penale  per  chi
trasgredisce ai doveri della custodia. (( Quando la custodia riguarda
dati, informazioni o programmi informatici, il  custode  e'  altresi'
avvertito dell'obbligo di  impedirne  l'alterazione  o  l'accesso  da
parte di terzi, salva, in  quest'ultimo  caso,  diversa  disposizione
dell'autorita' giudiziaria. )) Al custode  puo'  essere  imposta  una
cauzione. Dell'avvenuta  consegna,  dell'avvertimento  dato  e  della
cauzione imposta e'  fatta  menzione  nel  verbale.  La  cauzione  e'
ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria. 
                              Art. 260. 
            Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate 
       Cose deperibili (( . Distruzione di cose sequestrate )) 
  1. Le cose sequestrate si assicurano con  il  sigillo  dell'ufficio
giudiziario e con  le  sottoscrizioni  dell'autorita'  giudiziaria  e
dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle
cose, con altro mezzo, anche di carattere elettronico o  informatico,
idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia. 
  2. L'autorita' giudiziaria fa estrarre copia  dei  documenti  e  fa
eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose  sequestrate  che
possono alterarsi o che sono di difficile custodia,  le  unisce  agli
atti e fa custodire in cancelleria o  segreteria  gli  originali  dei
documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformita' dell'articolo
259. Quando si  tratta  di  dati,  di  informazioni  o  di  programmi
informatici, la copia deve essere realizzata  su  adeguati  supporti,
mediante  procedura  che  assicuri   la   conformita'   della   copia
all'originale e la sua immodificabilita'; in tali casi,  la  custodia
degli originali puo' essere disposta anche in  luoghi  diversi  dalla
cancelleria o dalla segreteria. 
  3.  Se  si  tratta  di  cose  che  possono  alterarsi,  l'autorita'
giudiziaria  ne  ordina,  secondo  i   casi,   l'alienazione   o   la
distruzione. 
  (( 3-bis.  L'autorita'  giudiziaria  procede,  altresi',  anche  su
richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione  delle  merci  di
cui  sono  comunque  vietati  la  fabbricazione,  il   possesso,   la
detenzione  o  la  commercializzazione  quando  le  stesse  sono   di
difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente
onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene  pubblica
ovvero quando, anche all'esito  di  accertamenti  compiuti  ai  sensi
dell'articolo  360,  risulti  evidente  la  violazione  dei  predetti
divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di  uno  o  piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364  e
ordina la distruzione della merce residua. 
  3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico  di  ignoti,
la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data  di
effettuazione del sequestro, puo' procedere  alla  distruzione  delle
merci contraffatte sequestrate,  previa  comunicazione  all'autorita'
giudiziaria. La  distruzione  puo'  avvenire  dopo  15  giorni  dalla
comunicazione salva diversa decisione dell'autorita' giudiziaria.  E'
fatta salva la facolta' di conservazione di campioni da utilizzare  a
fini giudiziari. )) 
                              Art. 261. 
                Rimozione e riapposizione dei sigilli 
  1. L'autorita' giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione
dei  sigilli,  ne  verifica  prima  l'identita'  e  l'integrita'  con
l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto  per  cui  si  e'  resa
necessaria  la  rimozione  dei  sigilli,  le  cose  sequestrate  sono
nuovamente  sigillate  dall'ausiliario  in  presenza   dell'autorita'
giudiziaria. L'autorita' giudiziaria e l'ausiliario appongono  presso
il sigillo la data e la sottoscrizione. 
                              Art. 262. 
     Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate 
  1. Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova,
le cose sequestrate sono restituite a chi  ne  abbia  diritto,  anche
prima della sentenza. Se occorre, l'autorita'  giudiziaria  prescrive
di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal  fine  puo'
imporre cauzione. 
  2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non  e'  ordinata
se il giudice dispone, a richiesta del  pubblico  ministero  o  della
parte  civile,  che  sulle  cose  appartenenti  all'imputato   o   al
responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti
indicati nell'articolo 316. 
  3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai
fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321. 
  (( 3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non  piu'
soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se  non  ne
e'  stata  disposta  la  confisca  e  nessuno  ne   ha   chiesto   la
restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato.
)) 
  4. Dopo la sentenza  non  piu'  soggetta  a  impugnazione  le  cose
sequestrate sono restituite a chi ne abbia  diritto,  salvo  che  sia
disposta la confisca. 
                              Art. 263. 
       Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate 
  1. La restituzione delle cose sequestrate e' disposta  dal  giudice
con ordinanza se non vi e' dubbio sulla loro appartenenza. 
  2. Quando le cose  sono  state  sequestrate  presso  un  terzo,  la
restituzione non puo' essere ordinata a favore di altri senza che  il
terzo sia sentito in  camera  di  consiglio  con  le  forme  previste
dall'articolo 127. 
  3. In caso di controversia sulla proprieta' delle cose sequestrate,
il giudice ne rimette la risoluzione  al  giudice  civile  del  luogo
competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro. 
  ((4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle
cose  sequestrate  il  pubblico  ministero   provvede   con   decreto
motivato.)) 
  5.  Contro  il  decreto  del  pubblico  ministero  che  dispone  la
restituzione ((o respinge la relativa  richiesta)),  gli  interessati
possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a  norma
dell'articolo 127. 
  6. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione,  provvede  il
giudice dell'esecuzione. 
                              Art. 264. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 
                              Art. 265. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)) 

Capo IV
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI

                              Art. 266. 
                      Limiti di ammissibilita' 
  1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e
di altre forme di telecomunicazione e'  consentita  nei  procedimenti
relativi ai seguenti reati: 
    a)  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'  prevista  la   pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni
determinata a norma dell'articolo 4; 
    b) delitti contro la pubblica  amministrazione  per  i  quali  e'
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a  cinque
anni determinata a norma dell'articolo 4; 
    c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; 
    e) delitti di contrabbando; 
    f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva   attivita'
finanziaria abuso di  informazioni  privilegiate,  manipolazioni  del
mercato molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono. 
    f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo  comma,  del
codice penale, anche se relativi al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1  del  medesimo  codice,  nonche'  dall'art.
609-undecies; 
    f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,  515,  516,
517-quater e 633, secondo comma, del codice penale; 
    f-quater)  delitto  previsto  dall'articolo  612-bis  del  codice
penale. 
  2.  Negli  stessi   casi   e'   consentita   l'intercettazione   di
comunicazioni tra presenti , che puo' essere eseguita anche  mediante
l'inserimento  di  un  captatore  informatico   su   un   dispositivo
elettronico portatile. Tuttavia, qualora queste avvengano nei  luoghi
indicati dall'articolo 614 del codice  penale,  l'intercettazione  e'
consentita solo se vi e' fondato motivo di ritenere che ivi  si  stia
svolgendo l'attivita' criminosa. (253) (260) (263) 
  2-bis. L'intercettazione di  comunicazioni  tra  presenti  mediante
inserimento  di  captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile e' sempre consentita nei procedimenti per i delitti di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater  ((,  e  per  i  delitti  dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti  con  la
pena della reclusione  non  inferiore  nel  massimo  a  cinque  anni,
determinata ai sensi dell'articolo 4)). (253) (260) (263) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 266-bis. 
  (( (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche). 
  1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati  nell'articolo  266,
nonche'  a  quelli  commessi   mediante   l'impiego   di   tecnologie
informatiche  o  telematiche,  e'  consentita  l'intercettazione  del
flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici  o  telematici
ovvero intercorrente tra piu' sistemi)). 
                              Art. 267. 
                Presupposti e forme del provvedimento 
  1. Il pubblico  ministero  richiede  al  giudice  per  le  indagini
preliminari  l'autorizzazione  a  disporre  le  operazioni   previste
dall'articolo 266. L'autorizzazione  e'  data  con  decreto  motivato
quando  vi  sono  gravi  indizi  di  reato  e  l'intercettazione   e'
assolutamente  indispensabile  ai  fini  della   prosecuzione   delle
indagini. Il decreto che  autorizza  l'intercettazione  tra  presenti
mediante  inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
elettronico portatile indica le ragioni che rendono  necessaria  tale
modalita' per lo svolgimento delle indagini; nonche', se  si  procede
per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi  3-bis  e
3-quater, ((e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni, determinata  ai  sensi  dell'articolo  4,))  i
luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione  ai
quali e' consentita l'attivazione del microfono. (253) (260) (263) 
  1-bis. Nella valutazione dei  gravi  indizi  di  reato  si  applica
l'articolo 203. 
  2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal ritardo  possa  derivare  grave  pregiudizio  alle  indagini,  il
pubblico ministero dispone l'intercettazione  con  decreto  motivato,
che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro
ore al giudice indicato nel comma 1. Il  giudice,  entro  quarantotto
ore dal provvedimento, decide sulla convalida con  decreto  motivato.
Se il decreto  del  pubblico  ministero  non  viene  convalidato  nel
termine stabilito, l'intercettazione non puo' essere proseguita  e  i
risultati di essa non possono essere utilizzati. 
  2-bis. Nei casi di cui al  comma  2,  il  pubblico  ministero  puo'
disporre,  con  decreto  motivato,  l'intercettazione  tra   presenti
mediante  inserimento  di  captatore   informatico   su   dispositivo
elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater. A tal fine indica,  oltre  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni  di  urgenza
che rendono impossibile attendere il provvedimento  del  giudice.  Il
decreto e' trasmesso  al  giudice  che  decide  sulla  convalida  nei
termini, con le modalita' e gli effetti indicati al  comma  2.  (253)
(260) (263) 
  3. Il decreto del pubblico ministero che dispone  l'intercettazione
indica le modalita' e la durata delle  operazioni.  Tale  durata  non
puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata dal giudice
con decreto motivato  per  periodi  successivi  di  quindici  giorni,
qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. 
  4. Il pubblico  ministero  procede  alle  operazioni  personalmente
ovvero  avvalendosi  di  un   ufficiale   di   polizia   giudiziaria.
L'ufficiale di polizia giudiziaria  provvede  a  norma  dell'articolo
268, comma 2-bis, informando preventivamente  il  pubblico  ministero
con annotazione sui contenuti delle  comunicazioni  e  conversazioni.
(253) (260) (263) 
  5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del  pubblico
ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che
dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano  le  intercettazioni
e,  per  ciascuna  intercettazione,  l'inizio  e  il  termine   delle
operazioni. (24) 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni  dalla
L. 12 luglio 1991, n. 203 ha disposto (con l'art. 13,  comma  1)  che
"In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  267  del  codice  di
procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni  previste
dall'articolo 266 dello stesso codice e' data, con decreto  motivato,
quando l'intercettazione  e'  necessaria  per  lo  svolgimento  delle
indagini in relazione ad un delitto di criminalita' organizzata o  di
minaccia col  mezzo  del  telefono  in  ordine  ai  quali  sussistano
sufficienti indizi." 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 268. 
                     Esecuzione delle operazioni 
  1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni
e' redatto verbale. 
  2. Nel verbale e' trascritto,  anche  sommariamente,  il  contenuto
delle comunicazioni intercettate. 
  2-bis.  E'  vietata  la   trascrizione,   anche   sommaria,   delle
comunicazioni o conversazioni irrilevanti ai fini delle indagini, sia
per l'oggetto che  per  i  soggetti  coinvolti,  nonche'  di  quelle,
parimenti non  rilevanti,  che  riguardano  dati  personali  definiti
sensibili dalla legge. Nel verbale delle operazioni sono indicate, in
tali casi, soltanto la  data,  l'ora  e  il  dispositivo  su  cui  la
registrazione e' intervenuta. (253) (260) ((263)) 
  2-ter. Il pubblico ministero, con decreto motivato,  puo'  disporre
che le comunicazioni e conversazioni di  cui  al  comma  2-bis  siano
trascritte nel verbale quando ne ritiene la  rilevanza  per  i  fatti
oggetto di prova. Puo' altresi' disporre la trascrizione nel verbale,
se necessarie a fini di prova, delle  comunicazioni  e  conversazioni
relative a dati personali definiti sensibili dalla legge. (253) (260)
((263)) 
  3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente  per  mezzo
degli impianti installati nella procura della  Repubblica.  Tuttavia,
quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei  ed  esistono
eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero puo'  disporre,
con provvedimento motivato, il compimento delle  operazioni  mediante
impianti  di  pubblico  servizio  o   in   dotazione   alla   polizia
giudiziaria. 
  3-bis.  Quando  si  procede  a  intercettazione  di   comunicazioni
informatiche o telematiche, il pubblico ministero puo'  disporre  che
le operazioni siano compiute anche mediante impianti  appartenenti  a
privati.  Per  le  operazioni  di  avvio  e   di   cessazione   delle
registrazioni con captatore informatico  su  dispositivo  elettronico
portatile, riguardanti comunicazioni e  conversazioni  tra  presenti,
l'ufficiale di polizia giudiziaria puo' avvalersi di  persone  idonee
di cui all'articolo 348, comma 4. (253) (260) ((263)) 
  4.  I  verbali  e  le  registrazioni  sono  trasmessi  al  pubblico
ministero, per la conservazione  nell'archivio  di  cui  all'articolo
269, comma 1, immediatamente dopo la scadenza  del  termine  indicato
per  lo   svolgimento   delle   operazioni   nei   provvedimenti   di
autorizzazione o  di  proroga.  Il  pubblico  ministero  dispone  con
decreto il  differimento  della  trasmissione  dei  verbali  e  delle
registrazioni  quando  la   prosecuzione   delle   operazioni   rende
necessario,  in  ragione  della  complessita'  delle  indagini,   che
l'ufficiale di polizia giudiziaria delegato all'ascolto  consulti  le
risultanze acquisite. Con lo stesso decreto fissa le prescrizioni per
assicurare la tutela del segreto sul materiale non  trasmesso.  (253)
(260) ((263)) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. (253)  (260)
((263)) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. (253)  (260)
((263)) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. (253)  (260)
((263)) 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2017, N. 216. (253)  (260)
((263)) 
                                                                (163) 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8-10 ottobre 2008 n.  336  (in
G.U. 1a s.s. 15/10/2008, n.  43)  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 268 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede che, dopo la  notificazione  o  l'esecuzione
dell'ordinanza  che  dispone  una  misura  cautelare  personale,   il
difensore possa ottenere la trasposizione su nastro  magnetico  delle
registrazioni  di   conversazioni   o   comunicazioni   intercettate,
utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento  cautelare,  anche
se non depositate." 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                            Art. 268-bis 
               (Deposito di verbali e registrazioni). 
 
  1. Entro cinque  giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni,  il
pubblico  ministero  deposita  le  annotazioni,  i   verbali   e   le
registrazioni, unitamente ai decreti che hanno disposto, autorizzato,
convalidato o prorogato l'intercettazione,  e  forma  l'elenco  delle
comunicazioni  o  conversazioni  e  dei   flussi   di   comunicazioni
informatiche o telematiche rilevanti a fini di prova. 
  2. Ai difensori delle parti e'  immediatamente  dato  avviso  della
facolta' di esaminare gli atti, di prendere  visione  dell'elenco  di
cui al comma 1, nonche' di ascoltare le registrazioni e  di  prendere
cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. 
  3. Se dal deposito  puo'  derivare  un  grave  pregiudizio  per  le
indagini, il giudice autorizza il pubblico  ministero  a  ritardarlo,
non oltre la chiusura delle indagini. 
                                                  (253) (260) ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                            Art. 268-ter 
             (Acquisizione al fascicolo delle indagini). 
 
  1. L'acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  utilizzate,
nel corso delle indagini preliminari, per l'adozione  di  una  misura
cautelare e' disposta dal pubblico  ministero,  con  inserimento  dei
verbali  e  degli  atti  ad  esse  relativi  nel  fascicolo  di   cui
all'articolo 373, comma 5. 
  2. Fuori dai casi di cui al comma 1, il pubblico  ministero,  entro
cinque giorni dal deposito,  presenta  al  giudice  la  richiesta  di
acquisizione delle comunicazioni o  conversazioni  e  dei  flussi  di
comunicazioni  informatiche  o  telematiche   contenuti   nell'elenco
formato  a  norma  dell'articolo  268-bis,  comma   1,   e   ne   da'
contestualmente comunicazione ai difensori. 
  3. I  difensori,  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  ricezione
dell'avviso di cui all'articolo 268-bis, comma 2, hanno  facolta'  di
richiedere l'acquisizione delle comunicazioni o conversazioni  e  dei
flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, rilevanti a  fini
di prova, non comprese nell'elenco formato  dal  pubblico  ministero,
ovvero l'eliminazione di quelle, ivi indicate,  inutilizzabili  o  di
cui e' vietata la trascrizione, anche sommaria, nel verbale, ai sensi
di quanto disposto dal comma 2-bis dell'articolo  268.  Tale  termine
puo' essere prorogato dal giudice per  un  periodo  non  superiore  a
dieci giorni, in ragione della complessita' del  procedimento  e  del
numero delle intercettazioni. 
  4. La richiesta, unitamente agli atti allegati, e' depositata nella
segreteria  del  pubblico   ministero   che   ne   cura   l'immediata
trasmissione al giudice. 
  5. Il pubblico ministero e i difensori,  sino  alla  decisione  del
giudice, possono integrare le richieste e presentare memorie. 
  6.  Il  pubblico  ministero,  in  relazione  alle  comunicazioni  o
conversazioni di cui al comma 1, puo' chiedere  al  giudice,  con  le
modalita' e nei termini indicati dai commi precedenti, l'eliminazione
dal fascicolo dei verbali e delle registrazioni di cui  ritiene,  per
elementi sopravvenuti, l'irrilevanza. 
                                                  (253) (260) ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                           Art. 268-quater 
         (Termini e modalita' della decisione del giudice). 
 
  1. Decorsi cinque giorni dalla presentazione  delle  richieste,  il
giudice dispone con ordinanza, emessa in camera  di  consiglio  senza
l'intervento del pubblico ministero e dei  difensori,  l'acquisizione
delle conversazioni e comunicazioni indicate dalle parti,  salvo  che
siano manifestamente  irrilevanti,  e  ordina,  anche  d'ufficio,  lo
stralcio  delle  registrazioni  e  dei  verbali  di  cui  e'  vietata
l'utilizzazione.  A  tal  fine  puo'  procedere   all'ascolto   delle
conversazioni e comunicazioni. 
  2. Quando necessario, l'ordinanza e' emessa all'esito  dell'udienza
fissata per il quinto giorno successivo  alla  scadenza  del  termine
indicato al comma 1, con tempestivo avviso al pubblico ministero e ai
difensori. 
  3. Con l'ordinanza viene meno il segreto sugli  atti  e  i  verbali
delle conversazioni e comunicazioni  oggetto  di  acquisizione.  Essi
sono inseriti nel fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5.  A  tal
fine il giudice ordina la trascrizione sommaria, a cura del  pubblico
ministero,  del  contenuto  delle   comunicazioni   o   conversazioni
acquisite su richiesta dei difensori, se nel verbale delle operazioni
di cui all'articolo 268, comma 2, sono  indicate  soltanto  la  data,
l'ora e il dispositivo su cui la registrazione e' intervenuta. 
  4.  I  difensori  possono  fare  eseguire  la  trasposizione  delle
registrazioni acquisite su supporto  informatico  o  altro  strumento
idoneo alla riproduzione  dei  dati  e  possono  ottenere  copia  dei
verbali delle operazioni concernenti le comunicazioni e conversazioni
acquisite. 
  5. Gli atti e i verbali relativi a  comunicazioni  e  conversazioni
non acquisite sono immediatamente restituiti  al  pubblico  ministero
per la conservazione nell'archivio riservato di cui all'articolo 269,
comma 1. 
  6. Alle operazioni di  acquisizione  provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari che ha autorizzato, convalidato o  prorogato  le
intercettazioni. 
                                                  (253) (260) ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 269. 
                 Conservazione della documentazione 
  1. - I verbali e le  registrazioni,  e  ogni  altro  atto  ad  esse
relativo,  sono  conservati  integralmente   in   apposito   archivio
riservato presso l'ufficio del pubblico ministero che ha richiesto ed
eseguito le intercettazioni, e sono coperti da  segreto.  Al  giudice
per  le  indagini  preliminari  e  ai  difensori  dell'imputato   per
l'esercizio dei loro diritti e facolta' e' in  ogni  caso  consentito
l'accesso   all'archivio   e   l'ascolto   delle   conversazioni    o
comunicazioni registrate. (253) (260) ((263)) 
  1-bis.- Non sono coperti da segreto i verbali  e  le  registrazioni
delle comunicazioni e conversazioni acquisite  al  fascicolo  di  cui
all'articolo 373, comma 5. (253) (260) ((263)) 
  2.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   271   comma   3,   le
registrazioni sono conservate fino alla sentenza non piu' soggetta  a
impugnazione. Tuttavia gli interessati, a tutela della  riservatezza,
possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite  al
giudice  che  ha  autorizzato  o  convalidato  l'intercettazione.  Il
giudice decide in camera di  consiglio  a  norma  dell'articolo  127.
(253) (260) ((263)) 
  3. La distruzione, nei casi in  cui  e'  prevista,  viene  eseguita
sotto controllo del giudice. Dell'operazione e' redatto verbale. 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 270. 
                 Utilizzazione in altri procedimenti 
  1. I risultati delle intercettazioni non possono essere  utilizzati
in procedimenti diversi da quelli  nei  quali  sono  stati  disposti,
salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti  per
i quali e' obbligatorio l'arresto in flagranza. 
  1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti  operate  con
captatore  informatico  su  dispositivo  elettronico  portatile   non
possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per
i quali e' stato emesso  il  decreto  di  autorizzazione,  salvo  che
risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali e'
obbligatorio l'arresto in flagranza. (253) (260) ((263)) 
  2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le
registrazioni   delle   intercettazioni   sono   depositati    presso
l'autorita' competente per il diverso procedimento. Si  applicano  le
disposizioni degli articoli  268-bis,  268-ter  e  268-quater.  (253)
(260) ((263)) 
  3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti  hanno  altresi'
facolta' di esaminare i verbali  e  le  registrazioni  in  precedenza
depositati  nel  procedimento  in  cui  le   intercettazioni   furono
autorizzate. 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                            Art. 270-bis 
(( (Comunicazioni di servizio di appartenenti al  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza e ai servizi  di  informazione  per  la
                           sicurezza). )) 
 
  (( 1. L'autorita'  giudiziaria,  quando  abbia  acquisito,  tramite
intercettazioni,  comunicazioni  di  servizio  di   appartenenti   al
Dipartimento delle informazioni per la  sicurezza  o  ai  servizi  di
informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e  la
custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e  degli  atti
concernenti tali comunicazioni. 
  2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria  trasmette
al Presidente del Consiglio dei ministri copia  della  documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto  di
Stato. 
  3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei  ministri,
le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se  vi
e' pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando
e' necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione
di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione  non
inferiore nel massimo a  quattro  anni.  Resta  ferma  la  disciplina
concernente  la  speciale  causa  di  giustificazione  prevista   per
attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. 
  4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  oppone  il   segreto,
l'autorita'  giudiziaria  acquisisce  la  notizia  e   provvede   per
l'ulteriore corso del procedimento. 
  5.  L'opposizione  del  segreto  di  Stato  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. 
  6. Non e'  in  ogni  caso  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere  in  base  ad  elementi  autonomi  e   indipendenti   dalle
informazioni coperte dal segreto. 
  7. Quando e' sollevato conflitto di attribuzione nei confronti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  qualora  il  conflitto  sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente del Consiglio dei  ministri  non  puo'  piu'  opporlo  con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' acquisire ne'  utilizzare,  direttamente  o  indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato. 
  8. In nessun caso il segreto di  Stato  e'  opponibile  alla  Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento. )) 
                              Art. 271. 
                      Divieti di utilizzazione 
  1. I risultati delle intercettazioni non possono essere  utilizzati
qualora le stesse siano state  eseguite  fuori  dei  casi  consentiti
dalla legge o qualora  non  siano  state  osservate  le  disposizioni
previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 
  1-bis. Non sono in ogni caso  utilizzabili  i  dati  acquisiti  nel
corso delle  operazioni  preliminari  all'inserimento  del  captatore
informatico sul dispositivo elettronico portatile e i dati  acquisiti
al di fuori dei limiti di tempo  e  di  luogo  indicati  nel  decreto
autorizzativo. (253) (260) ((263)) 
  2. Non possono essere  utilizzate  le  intercettazioni  relative  a
conversazioni o comunicazioni delle  persone  indicate  nell'articolo
200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione  del
loro ministero, ufficio o professione, salvo che  le  stesse  persone
abbiano deposto sugli  stessi  fatti  o  li  abbiano  in  altro  modo
divulgati. 
  3. In ogni stato e grado del processo il  giudice  dispone  che  la
documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 , 1-bis e 2
sia distrutta, salvo che costituisca corpo  del  reato.  (253)  (260)
((263)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 

Libro IV
MISURE CAUTELARI
Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 272. 
               Limitazioni alle liberta' della persona 
  1. Le liberta' della persona possono  essere  limitate  con  misure
cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo. 
                            Art. 273. 
           Condizioni generali di applicabilita' delle misure 
  1. Nessuno puo' essere sottoposto  a  misure  cautelari  se  a  suo
carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 
  (( 1-bis. Nella valutazione dei gravi  indizi  di  colpevolezza  si
applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma
7, 203 e 271, comma 1 )). 
  2. Nessuna misura puo' essere applicata se risulta che il fatto  e'
stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o  di  non
punibilita' o se sussiste una causa di estinzione del reato 
  ovvero una causa di estinzione della  pena  che  si  ritiene  possa
essere irrogata. 
                              Art. 274. 
                         Esigenze cautelari 
 
  1. Le misure cautelari sono disposte: 
    a) quando sussistono specifiche ed iderogabili esigenze attinenti
alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in  relazione
a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o  la
genuinita' della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente
indicate nel provvedimento a pena di  nullita'  rilevabile  anche  di
ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale  pericolo  non  possono
essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini
o dell'imputato di rendere dichiarazioni ne' nella mancata ammissione
degli addebiti; 
    b) quando l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto ((e
attuale)) pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che  il  giudice
ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a  due  anni  di
reclusione ((. Le situazioni  di  concreto  e  attuale  pericolo  non
possono essere desunte esclusivamente dalla gravita'  del  titolo  di
reato per cui si procede)); 
    c) quando, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per
la  personalita'   della   persona   sottoposta   alle   indagini   o
dell'imputato, desunta da comportamenti o atti  concreti  o  da  suoi
precedenti penali, sussiste il concreto ((e  attuale))  pericolo  che
questi commetta gravi delitti con uso di armi o  di  altri  mezzi  di
violenza personale o diretti contro  l'ordine  costituzionale  ovvero
delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie  di  quello
per cui si peocede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti
della stessa specie di quello  per  cui  si  procede,  le  misure  di
custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti  per
i quali e' prevista  la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
massimo a quattro anni ovvero,  in  caso  di  custodia  cautelare  in
carcere, di delitti per i quali e' prevista la pena della  reclusione
non inferiore nel massimo a cinque anni ((nonche' per il  delitto  di
finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della  legge
2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni)). ((Le  situazioni
di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla  personalita'
dell'imputato,  non  possono  essere  desunte  esclusivamente   dalla
gravita' del titolo di reato per cui si procede)). 
                              Art. 275. 
                   Criteri di scelta delle misure 
 
 
  1. Nel disporre le misure, il giudice tiene conto  della  specifica
idoneita' di ciascuna in relazione  alla  natura  e  al  grado  delle
esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. 
  1-bis. Contestualmente ad una sentenza di condanna,  l'esame  delle
esigenze cautelari e' condotto tenendo  conto  anche  dell'esito  del
procedimento,  delle   modalita'   del   fatto   e   degli   elementi
sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza,
risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo  274,  comma  1,
lettere b) e c). 
  2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entita'  del  fatto  e
alla sanzione sia stata o che si ritiene possa essere irrogata. 
  2-bis. Non puo' essere applicata la misura della custodia cautelare
in carcere o quella degli arresti domiciliari se il  giudice  ritiene
che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale
della pena. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3  e  ferma  restando
l'applicabilita' degli articoli 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, Non
puo' applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere  se  il
giudice ritiene  che,  all'esito  del  giudizio,  la  pena  detentiva
irrogata non sara' superiore a tre anni.  Tale  disposizione  non  si
applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli  423-bis,
572, 612-bis ((, 612-ter))  e  624-bis  del  codice  penale,  nonche'
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni, e  quando,  rilevata  l'inadeguatezza  di  ogni  altra
misura, gli arresti  domiciliari  non  possano  essere  disposti  per
mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo  284,
comma 1, del presente codice. 
  2-ter.  Nei  casi  di  condanna  di  appello  le  misure  cautelari
personali  sono  sempre  disposte,  contestualmente  alla   sentenza,
quando, all'esito  dell'esame  condotto  a  norma  del  comma  1-bis,
risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274  e
la condanna riguarda uno  dei  delitti  previsti  dall'articolo  380,
comma 1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei  cinque
anni precedenti per delitti della stessa indole. 
  3. La custodia cautelare in carcere puo' essere  disposta  soltanto
quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se  applicate
cumulativamente, risultino inadeguate. Quando sussistono gravi indizi
di colpevolezza in ordine  ai  delitti  di  cui  agli  articoli  270,
270-bis e  416-bis  del  codice  penale,  e'  applicata  la  custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto  previsto
dal secondo periodo  del  presente  comma,  quando  sussistono  gravi
indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui  all'articolo  51,
commi 3-bis e 3-quater, del presente  codice  nonche'  in  ordine  ai
delitti di cui agli articoli  575,  600-bis,  primo  comma,  600-ter,
escluso il quarto comma, 600-quinquies e,  quando  non  ricorrano  le
circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e  609-octies
del codice penale, e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al  caso  concreto,
le esigenze cautelari possono essere soddisfatte  con  altre  misure.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47. (180)  (181)  (182)
(185) (193) (197) (198) (224) 
  3-bis. Nel disporre la custodia cautelare  in  carcere  il  giudice
deve indicare le specifiche ragioni per  cui  ritiene  inidonea,  nel
caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con  le  procedure
di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1. 
  4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di eta' non
superiore a sei anni con lei convivente,  ovvero  padre,  qualora  la
madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare  assistenza
alla prole, non  puo'  essere  disposta  ne'  mantenuta  la  custodia
cautelare in carcere, salvo  che  sussistano  esigenze  cautelari  di
eccezionale rilevanza. Non puo' essere disposta la custodia cautelare
in carcere, salvo che sussistano esigenze  cautelari  di  eccezionale
rilevanza, quando imputato sia persona  che  ha  superato  l'eta'  di
settanta anni. (181a) 
  4-bis. Non puo' essere disposta ne' mantenuta la custodia cautelare
in carcere quando l'imputato e' persona affetta da AIDS conclamata  o
da grave deficienza  immunitaria  accertate  ai  sensi  dell'articolo
286-bis, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per
effetto  della  quale  le  sue   condizioni   di   salute   risultano
incompatibili con lo stato di  detenzione  e  comunque  tali  da  non
consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere. 
  4-ter. Nell'ipotesi di cui al comma 4-bis, se  sussistono  esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza e  la  custodia  cautelare  presso
idonee strutture  sanitarie  penitenziarie  non  e'  possibile  senza
pregiudizio per la salute  dell'imputato  o  di  quella  degli  altri
detenuti, il giudice dispone  la  misura  degli  arresti  domiciliari
presso un luogo  di  cura  o  di  assistenza  o  di  accoglienza.  Se
l'imputato  e'  persona  affetta  da  AIDS  conclamata  o  da   grave
deficienza  immunitaria,  gli  arresti  domiciliari  possono   essere
disposti presso le unita' operative di malattie infettive ospedaliere
ed universitarie o altre unita' operative  prevalentemente  impegnate
secondo i piani regionali nell'assistenza ai  casi  di  AIDS,  ovvero
presso una residenza collettiva o casa alloggio di  cui  all'articolo
1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135. 
  4-quater. Il giudice puo' comunque disporre la  custodia  cautelare
in  carcere  qualora  il  soggetto  risulti  imputato  o  sia   stato
sottoposto ad altra misura cautelare per  uno  dei  delitti  previsti
dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione
delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In  tal  caso
il giudice dispone che  l'imputato  venga  condotto  in  un  istituto
dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie. 
  4-quinquies. La custodia cautelare in  carcere  non  puo'  comunque
essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in  una  fase
cosi' avanzata da non rispondere piu', secondo le certificazioni  del
servizio  sanitario   penitenziario   o   esterno,   ai   trattamenti
disponibili e alle terapie curative. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MAGGIO 1993, N. 139,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 LUGLIO 1993, N. 222. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (180) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 21 luglio 2010,  n.  265
(in G.U. 1a s.s. 28/7/2010, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo  periodo,  del
codice  di  procedura  penale,  come  modificato  dall'art.   2   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in  materia  di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'  in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti  di  cui
agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater  del  codice
penale, e' applicata la custodia  cautelare  in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in  cui  siano
acquisiti elementi specifici, in  relazione  al  caso  concreto,  dai
quali risulti che le esigenze cautelari  possono  essere  soddisfatte
con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 12 maggio  2011,  n.  164
(in G.U. 1a s.s. 18/5/2011, n. 21), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo e terzo  periodo,  del
codice  di  procedura  penale,  come  modificato  dall'art.   2   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in  materia  di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'  in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di  cui
all'art. 575 del codice penale, e' applicata la custodia cautelare in
carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181a) 
  La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
le modifiche al presente articolo  si  applicano  a  far  data  dalla
completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque
a decorrere dal 1° gennaio  2014,  fatta  salva  la  possibilita'  di
utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli
istituti a custodia attenuata. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (182) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011,  n.  231
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di
procedura penale, come modificato dall'art. 2  del  decreto-legge  23
febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
e di contrasto alla  violenza  sessuale,  nonche'  in  tema  di  atti
persecutori), convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  aprile
2009, n.  38,  nella  parte  in  cui  -  nel  prevedere  che,  quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di  cui
all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990,  n.  309  (Testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza) e' applicata la  custodia  cautelare  in  carcere,
salvo  che  siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non
sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi  in
cui  siano  acquisiti  elementi  specifici,  in  relazione  al   caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono  essere
soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (185) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile  2012  -  3  maggio
2012, n. 110 (in  G.U.  1a  s.s.  9/5/2012,  n.  19),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 275, comma 3,  secondo
periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza  sessuale,
nonche' in tema di atti persecutori), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere
che, quando sussistono gravi indizi  di  colpevolezza  in  ordine  al
delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo  scopo
di commettere i delitti previsti dagli artt. 473  e  474  del  codice
penale, e' applicata la custodia  cautelare  in  carcere,  salvo  che
siano  acquisiti  elementi  dai  quali  risulti  che  non  sussistono
esigenze cautelari - non fa salva, altresi', l'ipotesi in  cui  siano
acquisiti elementi specifici, in  relazione  al  caso  concreto,  dai
quali risulti che le esigenze cautelari  possono  essere  soddisfatte
con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (193) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 - 29 marzo 2013, n. 57 (in
G.U. 1a  s.s.  3/4/2013,  n.  14),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo  275,  comma  3,  secondo  periodo,  del
codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in  materia  di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'  in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi
avvalendosi  delle  condizioni  previste  dall'articolo  416-bis  del
codice  penale  ovvero  al  fine  di  agevolare   l'attivita'   delle
associazioni previste dallo stesso articolo, e' applicata la custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che  non  sussistono  esigenze  cautelari  -  non  fa  salva,
altresi', l'ipotesi in cui siano  acquisiti  elementi  specifici,  in
relazione al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (197) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio  2013,  n.  213
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzione dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del  codice
di  procedura   penale,   come   modificato   dall'articolo   2   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in  materia  di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'  in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di  cui
all'articolo  630  del  codice  penale,  e'  applicata  la   custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che  non  sussistono  esigenze  cautelari  -  non  fa  salva,
altresi', l'ipotesi in cui siano  acquisiti  elementi  specifici,  in
relazione al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (198) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 luglio 2013,  n.  232
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 275, comma 3, terzo periodo, del  codice
di  procedura   penale,   come   modificato   dall'articolo   2   del
decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in  materia  di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche'  in
tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge
23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando
sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto  di  cui
all'articolo 609-octies del codice penale, e' applicata  la  custodia
cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti  elementi  dai  quali
risulti che  non  sussistono  esigenze  cautelari  -  non  fa  salva,
altresi', l'ipotesi in cui siano  acquisiti  elementi  specifici,  in
relazione al  caso  concreto,  dai  quali  risulti  che  le  esigenze
cautelari possono essere soddisfatte con altre misure". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (224) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 26 marzo  2015,
n.  48  (in  G.U.  1a  s.s.   1/4/2015,   n.   13),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  275,  comma  3,  secondo
periodo, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui  -  nel
prevedere che, quando sussistono  gravi  indizi  di  colpevolezza  in
ordine al delitto di cui all'art. 416-bis  cod.  pen.,  e'  applicata
custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai
quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non  fa  salva,
altresi', rispetto  al  concorrente  esterno  nel  suddetto  delitto,
l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione  al
caso concreto, dai quali risulti che le  esigenze  cautelari  possono
essere soddisfatte con altre misure". 
                            Art. 275-bis. 
                (Particolari modalita' di controllo). 
 
  1. Nel disporre  la  misura  degli  arresti  domiciliari  anche  in
sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, ((salvo
che le ritenga non necessarie)) in relazione alla natura e  al  grado
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso  concreto,  prescrive
procedure di controllo mediante mezzi elettronici o  altri  strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilita' da  parte  della
polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il  giudice  prevede
l'applicazione della  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
qualora  l'imputato  neghi  il  consenso  all'adozione  dei  mezzi  e
strumenti anzidetti. ((201)) 
  2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo  di  cui
al comma 1 ovvero nega il  consenso  all'applicazione  di  essi,  con
dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato  di
eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La  dichiarazione  e'
trasmessa al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  ed  al  pubblico
ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo  293,  comma
1. 
  3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti
di  cui  al  comma  1  e'  tenuto  ad  agevolare  le   procedure   di
installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (201) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  146,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 2)
che l'efficacia della modifica  disposta  al  comma  1  del  presente
articolo  "e'  differita  al  giorno  successivo   a   quello   della
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana
della legge di conversione del presente decreto". 
                              Art. 276. 
  Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte 
 
  1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura
cautelare, il giudice puo' disporre la sostituzione o il  cumulo  con
altra piu' grave, tenuto  conto  dell'entita',  dei  motivi  e  delle
circostanze della violazione. Quando si tratta di trasgressione  alle
prescrizioni inerenti a una  misura  interdittiva,  il  giudice  puo'
disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva. 
  1-bis.  Quando  l'imputato  si  trova  nelle  condizioni   di   cui
all'articolo 275, comma 4-bis, e nei suoi confronti e' stata disposta
misura diversa dalla custodia cautelare in carcere,  il  giudice,  in
caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura
cautelare, puo' disporre anche la misura della custodia cautelare  in
carcere. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto
in  un  istituto  dotato  di  reparto  attrezzato  per  la   cura   e
l'assistenza necessarie. 
  ((1-ter. In deroga a quanto  previsto  nel  comma  1,  in  caso  di
trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti
il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o da altro  luogo
di privata dimora, il giudice dispone la revoca  della  misura  e  la
sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto
sia di lieve entita')). 
                              Art. 277. 
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari 
  1. Le modalita' di esecuzione delle misure devono  salvaguardare  i
diritti della persona ad esse sottoposta, il cui  esercizio  non  sia
incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto. 
                               Art. 278. 
Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure 
  1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla
pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non
si  tiene  conto  della  continuazione,  della   recidiva   e   delle
circostanze  del  reato,  fatta  eccezione   ((   della   circostanza
aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e
)) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62  n.  4  del
codice penale  nonche'  delle  circostanze  per  le  quali  la  legge
stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e
di quelle ad effetto speciale.PERIODO  ABROGATO  DALLA  L.  8  AGOSTO
1995, N. 332. 
                              Art. 279. 
                         Giudice competente 
  1. Sull'applicazione e sulla  revoca  delle  misure  nonche'  sulle
modifiche delle loro modalita' esecutive,  provvede  il  giudice  che
procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il  giudice
per le indagini preliminari. 

Capo II
MISURE COERCITIVE

                              Art. 280. 
       (Condizioni di applicabilita' delle misure coercitive). 
  1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del  presente  articolo  e
dall'articolo 391, le misure previste in questo capo  possono  essere
applicate solo quando si procede per delitti per  i  quali  la  legge
stabilisce la pena dell'ergastolo o della  reclusione  superiore  nel
massimo a tre anni. 
  2. La custodia cautelare in carcere puo' essere disposta  solo  per
delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a ((cinque))  anni  ((e  per  il
delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui  all'articolo  7
della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni)). 
  3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica  nei  confronti
di chi abbia trasgredito alle prescrizioni  inerenti  ad  una  misura
cautelare. 
                              Art. 281. 
                         Divieto di espatrio 
  1. Con il provvedimento che dispone  il  divieto  di  espatrio,  il
giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale
senza l'autorizzazione del giudice che procede. 
  2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie  per  assicurare
l'esecuzione  del  provvedimento,   anche   al   fine   di   impedire
l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti  di  identita'
validi per l'espatrio. 
  2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una  delle   altre   misure
coercitive previste dal presente capo, il  giudice  dispone  in  ogni
caso il divieto di espatrio. ((54)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 31 marzo 1994, n. 109 (in
G.U. 1a s.s.  06/04/1994,  n.  15)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 281, comma 2-bis, del  codice  di  procedura
penale." 
                              Art. 282. 
          Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria 
  1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla
polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi
a un determinato ufficio di polizia giudiziaria. 
  2. Il giudice fissa i giorni e  le  ore  di  presentazione  tenendo
conto  dell'attivita'  lavorativa   e   del   luogo   di   abitazione
dell'imputato. 
                            Art. 282-bis. 
               (Allontanamento dalla casa familiare). 
 
  1. Con il provvedimento che  dispone  l'allontanamento  il  giudice
prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa  familiare,
ovvero  di  non   farvi   rientro,   e   di   non   accedervi   senza
l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale  autorizzazione
puo' prescrivere determinate modalita' di visita. 
  2.   Il   giudice,   qualora   sussistano   esigenze   di    tutela
dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi  congiunti,
puo' inoltre prescrivere all'imputato di  non  avvicinarsi  a  luoghi
determinati  abitualmente  frequentati  dalla  persona   offesa,   in
particolare il luogo  di  lavoro,  il  domicilio  della  famiglia  di
origine o dei prossimi congiunti, salvo  che  la  frequentazione  sia
necessaria per motivi di lavoro.  In  tale  ultimo  caso  il  giudice
prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
  3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero,  puo'  altresi'
ingiungere il pagamento  periodico  di  un  assegno  a  favore  delle
persone conviventi che, per effetto della misura cautelare  disposta,
rimangano prive di mezzi adeguati. Il  giudice  determina  la  misura
dell'assegno  tenendo  conto  delle   circostanze   e   dei   redditi
dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento.
Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato  direttamente
al  beneficiario  da  parte  del  datore  di  lavoro  dell'obbligato,
detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento
ha efficacia di titolo esecutivo. 
  4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  assunti
anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre  che
questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia.
Essi, anche se  assunti  successivamente,  perdono  efficacia  se  e'
revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al  comma
1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o  dei
figli, perde  efficacia,  inoltre,  qualora  sopravvenga  l'ordinanza
prevista dall'articolo 708 del  codice  di  procedura  civile  ovvero
altro  provvedimento  del  giudice  civile  in  ordine  ai   rapporti
economico-patrimoniali tra  i  coniugi  ovvero  al  mantenimento  dei
figli. 
  5. Il provvedimento di cui al comma 3  puo'  essere  modificato  se
mutano le condizioni  dell'obbligato  o  del  beneficiario,  e  viene
revocato se la convivenza riprende. 
  6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti  dagli  articoli
570,  571,  ((572,))  582,  limitatamente  alle  ipotesi  procedibili
d'ufficio o comunque aggravate, 600,  600-bis,  600-ter,  600-quater,
600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609-quinquies , 609-octies e 612,  secondo  comma,  ((612-bis,))  del
codice penale,  commesso  in  danno  dei  prossimi  congiunti  o  del
convivente, la misura puo' essere disposta  anche  al  di  fuori  dei
limiti di pena previsti dall'articolo 280 , anche con le modalita' di
controllo previste all'articolo 275-bis. 
                            Art. 282-ter. 
(Divieto  di  avvicinamento  ai  luoghi  frequentati  dalla   persona
                              offesa). 
  1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento  il
giudice  prescrive  all'imputato  di   non   avvicinarsi   a   luoghi
determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa  ovvero  di
mantenere una determinata distanza da tali  luoghi  o  dalla  persona
offesa  ((,  anche  disponendo   l'applicazione   delle   particolari
modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis)). 
  2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo'
prescrivere all'imputato di  non  avvicinarsi  a  luoghi  determinati
abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o
da persone con questa  conviventi  o  comunque  legate  da  relazione
affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi
o da tali persone. 
  3. Il giudice puo', inoltre, vietare  all'imputato  di  comunicare,
attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1  e  2  sia
necessaria per motivi di lavoro ovvero  per  esigenze  abitative,  il
giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. 
                          Art. 282-quater. 
                    (Obblighi di comunicazione). 
  1. I provvedimenti di cui agli  articoli  282-bis  e  282-ter  sono
comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza  competente,  ai  fini
dell'eventuale adozione  dei  provvedimenti  in  materia  di  armi  e
munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa  ((e,  ove
nominato, al suo difensore)) e  ai  servizi  socio-assistenziali  del
territorio.  Quando  l'imputato  si  sottopone  positivamente  ad  un
programma di  prevenzione  della  violenza  organizzato  dai  servizi
socio-assistenziali del territorio, il responsabile del  servizio  ne
da' comunicazione al pubblico ministero e al giudice  ai  fini  della
valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2. 
  1-bis. Con la comunicazione prevista dal comma 1, la persona offesa
e' informata della facolta' di richiedere l'emissione di un ordine di
protezione europeo. 
                              Art. 283. 
                     Divieto e obbligo di dimora 
  1. Con il provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  dimora,  il
giudice prescrive all'imputato di  non  dimorare  in  un  determinato
luogo e di non  accedervi  senza  l'autorizzazione  del  giudice  che
procede. 
  2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non  allontanarsi,  senza  l'autorizzazione
del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o quando  il
comune di dimora abituale non e' sede  di  ufficio  di  polizia,  dal
territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un
comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo.  Se  per  la
personalita'  del  soggetto  o  per  le  condizioni   ambientali   la
permanenza in tali luoghi non garantisce  adeguatamente  le  esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora puo' essere
disposto nel territorio di  un  altro  comune  o  frazione  di  esso,
preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della  regione
ove e' ubicato il comune di abituale dimora. 
  3.  Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,   il   giudice   indica
l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve  presentarsi  senza
ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione. Il
giudice puo' prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorita'  di
polizia gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente  reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare  preventivamente
alla stessa autorita' le eventuali  variazioni  dei  luoghi  e  degli
orari predetti. 
  4. Il giudice puo', anche con separato  provvedimento,  prescrivere
all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in  alcune  ore  del
giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 
  5. Nel determinare i limiti  territoriali  delle  prescrizioni,  il
giudice considera, per quanto e' possibile, le esigenze di  alloggio,
di lavoro e di assistenza dell'imputato. Quando si tratta di  persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un  programma
terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata,  il
giudice  stabilisce  i  controlli  necessari  per  accertare  che  il
programma di recupero prosegua. 
  6. Dei provvedimenti del giudice e' data  in  ogni  caso  immediata
comunicazione all'autorita' di  polizia  competente,  che  ne  vigila
l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione. 
                              Art. 284. 
                         Arresti domiciliari 
 
  1. Con il provvedimento che dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
giudice prescrive all'imputato  di  non  allontanarsi  dalla  propria
abitazione o da altro luogo di privata  dimora  ovvero  da  un  luogo
pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da  una  casa
famiglia protetta. (181a) 
  1-bis. Il giudice dispone il luogo  degli  arresti  domiciliari  in
modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di  tutela  della
persona offesa dal reato. 
  ((1-ter. La misura cautelare degli  arresti  domiciliari  non  puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente)). 
  2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti  o  divieti  alla
facolta' dell'imputato di comunicare con persone  diverse  da  quelle
che con lui coabitano o che lo assistono. 
  3.  Se  l'imputato  non  puo'  altrimenti   provvedere   alle   sue
indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione  di
assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo  ad  assentarsi  nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il  tempo  strettamente
necessario  per  provvedere  alle  suddette   esigenze   ovvero   per
esercitare una attivita' lavorativa. 
  4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni  momento  l'osservanza  delle
prescrizioni imposte all'imputato. 
  5. L'imputato agli arresti domiciliari si  considera  in  stato  di
custodia cautelare. 
  5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,   concessi   gli   arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di  evasione  nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il
giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il  fatto  sia
di  lieve  entita'  e  che  le  esigenze  cautelari  possano   essere
soddisfatte con tale misura. A tale  fine  il  giudice  assume  nelle
forme piu' rapide le relative notizie. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (181a) 
  La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
le modifiche al presente articolo  si  applicano  a  far  data  dalla
completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque
a decorrere dal 1° gennaio  2014,  fatta  salva  la  possibilita'  di
utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli
istituti a custodia attenuata. 
                              Art. 285. 
                    Custodia cautelare in carcere 
  1. Con il provvedimento  che  dispone  la  custodia  cautelare,  il
giudice ordina agli ufficiali e agli agenti  di  polizia  giudiziaria
che l'imputato sia catturato e immediatamente condotto in un istituto
di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorita' giudiziaria. 
  2. Prima del trasferimento nell'istituto la  persona  sottoposta  a
custodia cautelare non puo' subire limitazione della liberta', se non
per il tempo e con le  modalita'  strettamente  necessarie  alla  sua
traduzione. 
  3. Per determinare la  pena  da  eseguire,  la  custodia  cautelare
subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando  si  tratti
di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda
di estradizione ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a  norma
dell'articolo 11 del codice penale. 
                            Art. 285-bis. 
(( (Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per  detenute
                               madri). 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da
sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di
eta' non superiore a sei anni, ovvero padre,  qualora  la  madre  sia
deceduta o  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
prole, il giudice puo' disporre la  custodia  presso  un  istituto  a
custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze  cautelari  di
eccezionale rilevanza lo consentano)). ((181a)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (181a) 
  La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
le modifiche al presente articolo  si  applicano  a  far  data  dalla
completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque
a decorrere dal 1° gennaio  2014,  fatta  salva  la  possibilita'  di
utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli
istituti a custodia attenuata. 
                              Art. 286. 
                 Custodia cautelare in luogo di cura 
  1. Se la persona da sottoporre a custodia  cautelare  si  trova  in
stato  di  infermita'  di  mente  che  ne  esclude  o  ne  diminuisce
grandemente la capacita' di intendere o di  volere,  il  giudice,  in
luogo  della  custodia  in  carcere,  puo'   disporre   il   ricovero
provvisorio   in   idonea   struttura   del   servizio   psichiatrico
ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari  per  prevenire  il
pericolo di fuga.  Il  ricovero  non  puo'  essere  mantenuto  quando
risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3. 
                       Art. 286-bis. 
                  (Divieto di custodia cautelare). 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 231)). 
  ((2. Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da  adottare  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono definiti i  casi
di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite
le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento. 
  3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di  accertare  la
sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma
4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona  che  si
trovi in  tali  condizioni,  se  tali  esigenze  non  possono  essere
soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice  puo'  disporre  il
ricovero provvisorio  in  idonea  struttura  del  Servizio  sanitario
nazionale  per  il  tempo  necessario,  adottando,  ove  occorra,   i
provvedimenti idonei a  evitare  il  pericolo  di  fuga.  Cessate  le
esigenze di ricovero,  il  giudice  provvede  a  norma  dell'articolo
275.)) ((106)) 
 
AGGIORNAMENTO (106) 
------------------ 
  La L. 12 luglio 1999, n. 231, ha disposto (con l'art. 8,  comma  1)
che "Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di
procedura penale, come  sostituito  dall'articolo  3  della  presente
legge, e' adottato entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge medesima." 

Capo III
MISURE INTERDITTIVE

                              Art. 287. 
       Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive 
  1. Salvo quanto previsto da  disposizioni  particolari,  le  misure
previste in questo capo  possono  essere  applicate  solo  quando  si
procede  per  delitti  per  i  quali  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni. 
                              Art. 288. 
  Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) 
  1. Con il provvedimento che dispone la  sospensione  dall'esercizio
della   ((responsabilita'    genitoriale)),    il    giudice    priva
temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei  poteri  a  essa
inerenti. 
  2. Qualora si proceda per un delitto contro la  liberta'  sessuale,
ovvero per uno dei delitti previsti dagli  articoli  530  e  571  del
codice penale, commesso in danno di  prossimi  congiunti,  la  misura
puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti  di  pena  previsti
dall'articolo 287 comma 1. 
                              Art. 289. 
    Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio 
 
  1. Con il provvedimento che dispone la  sospensione  dall'esercizio
di  un  pubblico   ufficio   o   servizio,   il   giudice   interdice
temporaneamente all'imputato, in tutto o in  parte,  le  attivita'  a
essi inerenti. 
  2.  Qualora  si  proceda  per  un  delitto   contro   la   pubblica
amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico
ufficiale o dell'incaricato di un  pubblico  servizio,  anche  al  di
fuori dei limiti di pena previsti  dall'articolo  287  comma  1.  Nel
corso delle indagini preliminari, prima di decidere  sulla  richiesta
del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di  un  pubblico
ufficio   o   servizio,   il   giudice   procede   all'interrogatorio
dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65.  ((Se
la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio  o  servizio  e'
disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta  dal
pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di  cui  al
comma 1-bis dell'articolo 294)) 
  3. La misura non si applica  agli  uffici  elettivi  ricoperti  per
diretta investitura popolare. 
                            Art. 289-bis 
((   (Divieto   temporaneo   di   contrattare   con    la    pubblica
                        amministrazione). )) 
 
  ((1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con
la pubblica amministrazione,  il  giudice  interdice  temporaneamente
all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione,
salvo che per  ottenere  le  prestazioni  di  un  pubblico  servizio.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione,
la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti  di  pena
previsti dall'articolo 287, comma 1)). 
                              Art. 290. 
Divieto temporaneo di esercitare determinate attivita'  professionali
                          o imprenditoriali 
  1. Con il  provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  esercitare
determinate professioni, imprese o  uffici  direttivi  delle  persone
giuridiche e delle  imprese,  il  giudice  interdice  temporaneamente
all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti. 
  2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumita'  pubblica
o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio  ovvero  per
alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in  materia  di
societa' e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381  del
codice penale, la misura puo' essere disposta anche al di  fuori  dei
limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. 

Capo IV
FORMA ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI

                              Art. 291. 
                      Procedimento applicativo 
  1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che
presenta al giudice competente gli elementi su cui  la  richiesta  si
fonda,  compresi  i  verbali  di  cui  all'articolo  268,  comma   2,
limitatamente alle comunicazioni e conversazioni  rilevanti,  nonche'
tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni  e
memorie difensive gia' depositate. (253) (260) ((263)) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332. 
  1-ter. - Quando e'  necessario,  nella  richiesta  sono  riprodotti
soltanto i  brani  essenziali  delle  comunicazioni  e  conversazioni
intercettate. (253) (260) ((263)) 
  2. Se riconosce la propria incompetenza  per  qualsiasi  causa,  il
giudice, quando ne ricorrono le condizioni e  sussiste  l'urgenza  di
soddisfare taluna delle  esigenze  cautelari  previste  dall'articolo
274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento  con  il
quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal  caso  le
disposizioni dell'articolo 27. 
  2-bis. In caso di necessita' o urgenza il pubblico  ministero  puo'
chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa,  le  misure
patrimoniali   provvisorie   di   cui   all'articolo   282-bis.    Il
provvedimento  perde  efficacia  qualora  la  misura  cautelare   sia
successivamente revocata. 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  le  presenti  modifiche  si  applicano  alle  operazioni  di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 292. 
                        Ordinanza del giudice 
 
  1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice  provvede  con
ordinanza. 
  2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena  di
nullita' rilevabile anche d'ufficio: 
    a)  le  generalita'  dell'imputato  o  quanto   altro   valga   a
identificarlo; 
    b) la descrizione sommaria  del  fatto  con  l'indicazione  delle
norme di legge che si assumono violate; 
    c)  l'esposizione  e  l'autonoma  valutazione  delle   specifiche
esigenze cautelari e degli indizi che  giustificano  in  concreto  la
misura disposta, con l'indicazione degli elementi  di  fatto  da  cui
sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto
conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; 
    c-bis) l'esposizione e l'autonoma valutazione dei  motivi  per  i
quali sono stati ritenuti non rilevanti gli  elementi  forniti  dalla
difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della  custodia
cautelare in carcere, l'esposizione e  l'autonoma  valutazione  delle
concrete e specifiche  ragioni  per  le  quali  le  esigenze  di  cui
all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; 
    d)  la  fissazione  della  data  di  scadenza  della  misura,  in
relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e' disposta  al
fine di garantire l'esigenza cautelare di cui  alla  lettera  a)  del
comma 1 dell'articolo 274; 
    e) la data e la sottoscrizione del giudice. 
  2-bis. L'  ordinanza  contiene  altresi'  la  sottoscrizione  dello
ausiliario che assiste il giudice, il sigillo  dell'  ufficio  e,  se
possibile, l' indicazione del luogo in  cui  probabilmente  si  trova
l'imputato. 
  2-ter. L'ordinanza e' nulla se non contiene  la  valutazione  degli
elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo  358,
nonche' all'articolo 327-bis. 
  2-quater. Quando e' necessario  per  l'esposizione  delle  esigenze
cautelari  e  degli  indizi,  delle  comunicazioni  e   conversazioni
intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali. (253) (260)
((263)) 
  3. L'incertezza circa il giudice che  ha  emesso  il  provvedimento
ovvero circa la persona nei cui confronti la misura e' disposta esime
gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 293. 
                        Adempimenti esecutivi 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o  l'agente
incaricato di  eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la  custodia
cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento unitamente  a
una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa  e,  per
l'imputato che non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua
a lui comprensibile, con cui lo informa: 
    a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato  nei  casi  previsti  dalla
legge; 
    b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; 
    c)  del  diritto  all'interprete  ed  alla  traduzione  di   atti
fondamentali; 
    d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; 
    e) del diritto di accedere  agli  atti  sui  quali  si  fonda  il
provvedimento; 
    f) del diritto di informare le  autorita'  consolari  e  di  dare
avviso ai familiari; 
    g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; 
    h)  del  diritto  di  essere   condotto   davanti   all'autorita'
giudiziaria non oltre cinque giorni dall'inizio  dell'esecuzione,  se
la misura applicata e' quella della  custodia  cautelare  in  carcere
ovvero non oltre dieci giorni se la persona e'  sottoposta  ad  altra
misura cautelare; 
    i) del diritto  di  comparire  dinanzi  al  giudice  per  rendere
l'interrogatorio, di impugnare  l'ordinanza  che  dispone  la  misura
cautelare e di richiederne la sostituzione o la revoca. 
  1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1  non  sia
prontamente disponibile in una lingua comprensibile all'imputato,  le
informazioni  sono  fornite  oralmente,  salvo  l'obbligo   di   dare
comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all'imputato. 
  1-ter. L'ufficiale o l'agente incaricato  di  eseguire  l'ordinanza
informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato
ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e  redige
verbale di tutte  le  operazioni  compiute,  facendo  menzione  della
consegna della comunicazione di cui al comma  1  o  dell'informazione
orale fornita ai sensi del comma 1-bis. Il verbale e'  immediatamente
trasmesso  al  giudice  che  ha  emesso  l'ordinanza  e  al  pubblico
ministero. 
  2. Le  ordinanze  che  dispongono  misure  diverse  dalla  custodia
cautelare sono notificate all'imputato. 
  3.  Le  ordinanze  previste  dai  commi  1  e  2,  dopo   la   loro
notificazione o esecuzione, sono  depositate  nella  cancelleria  del
giudice  che  le  ha  emesse  insieme  alla  richiesta  del  pubblico
ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso  del  deposito
e' notificato al difensore. Il difensore ha diritto  di  esame  e  di
copia dei verbali delle comunicazioni e  conversazioni  intercettate.
Ha in ogni caso diritto alla trasposizione, su supporto  idoneo  alla
riproduzione dei dati, delle relative registrazioni. (83) (253) (260)
((263)) 
  4. Copia dell'ordinanza che  dispone  una  misura  interdittiva  e'
trasmessa   all'organo   eventualmente    competente    a    disporre
l'interdizione in via ordinaria. 
  4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la  custodia  cautelare  in
carcere nei confronti di madre di prole di minore eta' e'  comunicata
al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i  minorenni
del luogo di esecuzione della misura. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
 La Corte costituzionale, con sentenza 17-24 giugno 1997, n. 192  (in
G.U. 1a  s.s.  02/07/1997,  n.  27)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede la facolta' per il difensore di estrarre  copia,  insieme
all'ordinanza che ha disposto la misura  cautelare,  della  richiesta
del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 294. 
Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale 
  1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice
che ha deciso in ordine all'applicazione della  misura  cautelare  se
non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida  dell'arresto
o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio  della
persona in stato di custodia cautelare in  carcere  immediatamente  e
comunque non oltre cinque giorni  dall'inizio  dell'esecuzione  della
custodia, salvo il caso  in  cui  essa  sia  assolutamente  impedita.
PERIODO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1995, N. 332. (82) (101) 
  1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura  cautelare,  sia
coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre
dieci  giorni  dalla  esecuzione  del  provvedimento  o   della   sua
notificazione.((Il   giudice,   anche   d'ufficio,    verifica    che
all'imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti
domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all'articolo  293,
comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma  1-bis
dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare
la comunicazione o l'informazione ivi indicate.)) 
  1-ter.  L'  interrogatorio  della  persona  in  stato  di  custodia
cautelare deve avvenire entro il termine di  quarantotto  ore  se  il
pubblico  ministero  ne  fa  istanza  nella  richiesta  di   custodia
cautelare. 
  2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice  ne  da'  atto  con
decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente
dalla data in cui il giudice riceve  comunicazione  della  cessazione
dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 
  3. Mediante l'interrogatorio il giudice  valuta  se  permangono  le
condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste,  dagli
articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede,
a norma dell'articolo 299, alla  revoca  o  alla  sostituzione  della
misura disposta. 
  4. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  3,  l'interrogatorio  e'
condotto dal giudice con le modalita' indicate negli  articoli  64  e
65.  Al  pubblico  ministero  e  al  difensore,  che  ha  obbligo  di
intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell' atto. 
  4-bis. Quando la misura cautelare e' stata disposta dalla corte  di
assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente  del
collegio o uno dei componenti da lui delegato. 
  5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di  altro
tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale
qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede  il  giudice
per le indagini preliminari del luogo. 
  6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da
parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio  del
giudice. 
    
------------------
    
AGGIORNAMENTO (82) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77
(in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che, fino alla trasmissione degli  atti  al  giudice  del
dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona  in
stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque  non
oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia". 
    
------------------
    
AGGIORNAMENTO (101) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio  1999,  n.  32
(in G.U. 1a s.s. 24/02/1999, n.  8)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda
all'interrogatorio della persona in stato di  custodia  cautelare  in
carcere." 
                              Art. 295. 
                      Verbale di vane ricerche 
  1. Se la persona nei cui confronti la misura e' disposta non  viene
rintracciata  e  non  e'  possibile  procedere  nei   modi   previsti
dall'articolo  293,  l'ufficiale  o  l'agente  redige  ugualmente  il
verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo  trasmette
senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza. 
  2. Il giudice, se ritiene le  ricerche  esaurienti,  dichiara,  nei
casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza. 
  3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o  il
pubblico ministero, nei limiti e  con  le  modalita'  previste  dagli
articoli 266 e 267, puo' disporre l'intercettazione di  conversazioni
o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si
applicano,  ove  possibile,  le  disposizioni  degli  articoli   268,
268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270. (253) (260) ((263)) 
  3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del  presente  articolo  e
nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il  pubblico  ministero
puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti  quando
si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno
dei  delitti  previsti  dall'articolo   51,   comma   3-bis   nonche'
dall'articolo 407 comma 2 lettera a) n. 4. 
  3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini  di  quanto
previsto dai commi 3 e  3-bis,  in  luogo  del  giudice  provvede  il
presidente della Corte. 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 296. 
                          L a t i t a n z a 
  1. E'  latitante  chi  volontariamente  si  sottrae  alla  custodia
cautelare,  agli  arresti  domiciliari,  al  divieto   di   espatrio,
all'obbligo  di  dimora  o  a  un  ordine  con  cui  si  dispone   la
carcerazione. 
  2. Con il provvedimento  che  dichiara  la  latitanza,  il  giudice
designa un difensore di ufficio al  latitante  che  ne  sia  privo  e
ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con  la
quale e' stata disposta la  misura  rimasta  ineseguita.  Avviso  del
deposito e' notificato al difensore. 
  3. Gli  effetti  processuali  conseguenti  alla  latitanza  operano
soltanto nel procedimento penale nel quale essa e' stata dichiarata. 
  4. La qualita' di latitante permane fino a che il provvedimento che
vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia
altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato  o  la  pena
per cui il provvedimento e' stato emesso. 
  5. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso. 
                              Art. 297. 
             Computo dei termini di durata delle misure 
  1. Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della
cattura, dell'arresto o del fermo. 
  2. Gli effetti delle altre misure  decorrono  dal  momento  in  cui
l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293. 
  3. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu'  ordinanze  che
dispongono  la  medesima  misura  per  uno  stesso   fatto,   benche'
diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per  fatti  diversi
commessi  anteriormente  alla  emissione  della  prima  ordinanza  in
relazione ai quali sussiste connessione ai  sensi  dell'articolo  12,
comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per
eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in  cui  e'  stata
eseguita o notificata la prima  ordinanza  e  sono  commisurati  all'
imputazione piu' grave. La disposizione non si applica  relativamente
alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a
giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste  connessione  ai
sensi del presente comma. (144) ((182)) 
  4. Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene  conto
dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per
la deliberazione della sentenza nel giudizio di  primo  grado  o  nel
giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della  determinazione  della
durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma  4.
(18) 
  5. Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato  per
misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in
cui e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili  con
lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono  dalla
cessazione di questo. Ai soli effetti  del  computo  dei  termini  di
durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo
stato di detenzione per esecuzione di  pena  o  di  internamento  per
misura di sicurezza. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni  dalla  L.
22 aprile 1991, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  il
comma 4 del presente  articolo  ,  deve  intendersi  nel  senso  che,
indipendentemente da una richiesta del pubblico  ministero  e  da  un
provvedimento del  giudice,  nel  computo  dei  termini  di  custodia
cautelare stabiliti in relazione alle  fasi  del  giudizio  di  primo
grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni
in cui si sono tenute  le  udienze  e  di  quelli  impiegati  per  la
deliberazione della sentenza. Dei giorni  suddetti  si  tiene  invece
conto nel computo dei termini di durata  complessiva  della  custodia
cautelare  stabiliti  nell'articolo  303,  comma  4,  del  codice  di
procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista
dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (144) 
  La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 3 novembre 2005, n.
408  (in  G.U.   1a   s.s.   09/11/2005,   n.   45)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non si  applica  anche  a  fatti
diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la
nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli  atti  al  momento  della
emissione della precedente ordinanza. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (182) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011,  n.  233
(in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  297,  comma  3,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui  -  con  riferimento  alle  ordinanze  che
dispongono misure cautelari per fatti diversi - non  prevede  che  la
regola in tema  di  decorrenza  dei  termini  in  esso  stabilita  si
applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza,
l'imputato sia stato condannato con  sentenza  passata  in  giudicato
anteriormente all'adozione della seconda misura." 
                              Art. 298. 
              Sospensione dell'esecuzione delle misure 
  1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione nei
confronti di un imputato al quale  sia  stata  applicata  una  misura
cautelare personale per un  altro  reato  ne  sospende  l'esecuzione,
salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con  la
espiazione della pena. 
  2. La sospensione non opera quando la pena e' espiata in regime  di
misure alternative alla detenzione. 

Capo V
ESTINZIONE DELLE MISURE

                              Art. 299. 
                 Revoca e sostituzione delle misure 
 
  1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate
quando  risultano  mancanti,  anche  per   fatti   sopravvenuti,   le
condizioni di  applicabilita'  previste  dall'articolo  273  o  dalle
disposizioni  relative  alle  singole  misure  ovvero   le   esigenze
cautelari previste dall'articolo 274. 
  2. Salvo quanto  previsto  dall'  art.  275,  comma  3,  quando  le
esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non
appare piu' proporzionata all'entita' del fatto o alla  sanzione  che
si ritiene possa essere irrogata, il giudice  sostituisce  la  misura
con  un'altra  meno  grave  ovvero  ne  dispone  l'applicazione   con
modalita' meno gravose. 
  2-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 relativi  alle  misure
previste dagli articoli  282-bis,  282-ter,  283,  284,  285  e  286,
applicate nei procedimenti aventi ad  oggetto  delitti  commessi  con
violenza alla persona, devono  essere  immediatamente  comunicati,  a
cura della polizia  giudiziaria,  ai  servizi  socio-assistenziali  e
((alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore)) 
  3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono  la  revoca  o  la
sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza
entro cinque giorni dal deposito della  richiesta.  La  richiesta  di
revoca  o  di  sostituzione  delle  misure  previste  dagli  articoli
282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti  di
cui al comma 2-bis del presente articolo, che non sia stata  proposta
in sede di interrogatorio di garanzia,  deve  essere  contestualmente
notificata,  a  cura  della  parte   richiedente   ed   a   pena   di
inammissibilita', presso il difensore  della  persona  offesa  o,  in
mancanza di questo, alla persona offesa, salvo  che  in  quest'ultimo
caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.  Il
difensore e la persona offesa possono, nei due giorni successivi alla
notifica, presentare memorie ai sensi dell'articolo 121.  Decorso  il
predetto termine il giudice procede. Il  giudice  provvede  anche  di
ufficio quando assume l'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
custodia cautelare o quando e' richiesto della  proroga  del  termine
per le indagini preliminari o dell'assunzione di incidente probatorio
ovvero quando procede all'udienza preliminare o al giudizio. 
  3-bis. Il giudice, prima di provvedere in ordine alla revoca o alla
sostituzione delle misure coercitive e interdittive, di ufficio o  su
richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero.  Se  nei
due giorni successivi il pubblico ministero non  esprime  il  proprio
parere, il giudice procede. 
  3-ter. Il giudice, valutati gli elementi addotti per la revoca o la
sostituzione  delle  misure,  prima  di  provvedere   puo'   assumere
l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini. Se l'istanza
di revoca o di sostituzione e' basata su  elementi  nuovi  o  diversi
rispetto  a  quelli  gia'  vatutati,   il   giudice   deve   assumere
l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta. 
  4. Fermo quanto previsto  dall'articolo  276,  quando  le  esigenze
cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del  pubblico
ministero, sostituisce la misura applicata con  un'altra  piu'  grave
ovvero ne dispone l'applicazione con modalita' piu' gravose o applica
congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. 
  4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari,  se  l'imputato
chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno  grave
ovvero la sua applicazione con modalita' meno gravose, il giudice, se
la richiesta non e' presentata in udienza, ne  da'  comunicazione  al
pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi,  formula  le
proprie richieste. La richiesta di revoca  o  di  sostituzione  delle
misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286,
applicate nei  procedimenti  di  cui  al  comma  2-bis  del  presente
articolo, deve essere contestualmente notificata, a cura della  parte
richiedente ed a pena di inammissibilita', presso il difensore  della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona  offesa,  salvo
che in quest'ultimo caso essa non abbia  provveduto  a  dichiarare  o
eleggere domicilio. 
  4-ter. In ogni stato e grado del procedimento,  quando  non  e'  in
grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di
ufficio e senza formalita', accertamenti sulle condizioni di salute o
su  altre  condizioni  o  qualita'   personali   dell'imputato.   Gli
accertamenti sono eseguiti al piu' presto e comunque  entro  quindici
giorni da quello in cui la richiesta e' pervenuta al giudice.  Se  la
richiesta di revoca o di sostituzione  della  misura  della  custodia
cautelare in carcere e' basata sulle  condizioni  di  salute  di  cui
all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero se tali  condizioni  di  salute
sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o  risultano  in
altro modo al giudice,  questi,  se  non  ritiene  di  accogliere  la
richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque
non oltre il termine previsto nel comma 3,  gli  accertamenti  medici
del caso, nominando perito ai sensi dell'articolo 220 e seguenti,  il
quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire
entro il termine di cinque  giorni,  ovvero,  nel  caso  di  rilevata
urgenza, non oltre due giomi dall'accertamento.  Durante  il  periodo
compreso tra il provvedimento  che  dispone  gli  accertamenti  e  la
scadenza del termine per gli accertamenti  medesimi,  e'  sospeso  il
termine previsto dal comma 3. 
  4-quater. Si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo
286-bis, comma 3. 
                              Art. 300. 
Estinzione delle misure per effetto della  pronuncia  di  determinate
                              sentenze 
  1. Le misure disposte in relazione a un determinato  fatto  perdono
immediatamente efficacia quando, per tale fatto e nei confronti della
medesima persona, e' disposta l'archiviazione ovvero  e'  pronunciata
sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. 
  2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare e  con  la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere  e'  applicata
la  misura  di  sicurezza  del  ricovero  in  ospedale   psichiatrico
giudiziario, il giudice provvede a norma dell'articolo 312. 
  3. Quando, in qualsiasi grado del processo, e' pronunciata sentenza
di condanna, le misure perdono  efficacia  se  la  pena  irrogata  e'
dichiarata estinta ovvero condizionalmente sospesa. 
  4.  La  custodia  cautelare  perde  altresi'  efficacia  quando  e'
pronunciata   sentenza   di   condanna,   ancorche'   sottoposta    a
impugnazione,  se  la  durata  della  custodia  gia'  subita  non  e'
inferiore all'entita' della pena irrogata. 
  5. Qualora l'imputato prosciolto o  nei  confronti  del  quale  sia
stata emessa sentenza di non luogo a  procedere  sia  successivamente
condannato per lo stesso fatto,  possono  essere  disposte  nei  suoi
confronti misure coercitive quando ricorrono  le  esigenze  cautelari
previste dall'articolo 274 comma 1 lettere b) o c). 
                              Art. 301. 
        Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie 
  1.  Le  misure  disposte  per  le   esigenze   cautelari   previste
dall'articolo 274 comma 1 lettera a) perdono immediatamente efficacia
se alla scadenza del  termine  previsto  dall'articolo  292  comma  2
lettera d), non ne e' ordinata la rinnovazione. 
  2. La rinnovazione  e'  disposta  dal  giudice  con  ordinanza,  su
richiesta del pubblico ministero, anche per piu' di una volta,  entro
i limiti previsti dagli articoli 305 e 308. (55) 
((2-bis. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma  2,  lettera  d),
quando  si  procede  per  reati  diversi  sia  da   quelli   previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri  da  1  a  6,  sia  da
quelli  per  il  cui  accertamento  sono   richieste   investigazioni
particolarmente complesse per la  molteplicita'  di  fatti  tra  loro
collegati ovvero per l'elevato  numero  di  persone  sottoposte  alle
indagini  o  di  persone  offese,  ovvero  per  reati  per   il   cui
accertamento  e'  richiesto  il  compimento  di  atti   di   indagini
all'estero,  la  custodia  cautelare  in  carcere  disposta  per   il
compimento  delle  indagini  previste  dall'articolo  274,  comma  1,
lettera a), non puo' avere durata superiore a trenta giorni. 
  2-ter. La proroga della medesima misura e' disposta, per  non  piu'
di due volte ed entro il limite complessivo di  novanta  giorni,  dal
giudice con ordinanza, su dichiesta inoltrata dal pubblico  ministero
prima della scadenza, valutate  le  ragioni  che  hanno  impedito  il
compimento delle indagini per le cui esigenze  la  misera  era  stata
disposta e previ interrogatorio dell'imputato)). 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  La Corte costituzionale 26 maggio-8 giugno 1994, n. 219 (G.U. 1a s.
s. 15/6/1994, n. 25) ha disposto l' illegittimita' costituzionale del
comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, ai
fini dell'adozione del provvedimento  di  rinnovazione  della  misura
cautelare personale, debba essere previamente  sentito  il  difensore
della persona da assoggettare alla misura." 
                              Art. 302. 
Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona  in
                     stato di custodia cautelare 
  1.  La  custodia  cautelare  disposta  nel  corso  delle   indagini
preliminari perde immediatamente efficacia se il giudice non  procede
all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294.  Dopo
la  liberazione,  la  misura  puo'  essere  nuovamente  disposta  dal
giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo  interrogatorio,
allorche', valutati i risultati di questo, sussistono  le  condizioni
indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si  procede
nel caso in  cui  la  persona,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenta a  rendere  interrogatorio.  Si  osservano  le  disposizioni
dell'articolo 294 commi 3, 4 e 5. (82) ((118)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (82) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77
(in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  limitatamente  alle   parole
"disposta nel corso delle indagini preliminari". 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (118) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo-4 aprile 2001, n. 95
(in G.U. 1a s.s. 11/04/2001, n. 15)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'articolo 302 del  codice  di  procedura  penale,
nella parte in cui non prevede che le  misure  cautelari  coercitive,
diverse dalla custodia  cautelare,  e  quelle  interdittive,  perdono
immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio
entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis. " 
                              Art. 303. 
         Termini di durata massima della custodia cautelare. 
  1. La custodia cautelare perde efficacia quando: 
    a) dall'inizio della  sua  esecuzione  sono  decorsi  i  seguenti
termini senza che sia stato emesso il provvedimento  che  dispone  il
giudizio o  l'ordinanza  con  cui  il  giudice  dispone  il  giudizio
abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero  senza  che  sia  stata
pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti: 
      1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni; 
      2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei
anni, salvo quanto previsto dal numero 3); 
      3) un anno, quando si procede per un delitto per  il  quale  la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena  della  reclusione
non inferiore nel massimo a venti anni ovvero  per  uno  dei  delitti
indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre  che  per  lo
stesso la legge  preveda  la  pena  della  reclusione  superiore  nel
massimo a sei anni; 
    b) dall'emissione del provvedimento che  dispone  il  giudizio  o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo
grado: 
      1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni; 
      2) un anno, quando si procede per un delitto per  il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1); 
      3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per  il
quale la legge stabilisce la pena  dell'ergastolo  o  la  pena  della
reclusione superiore nel massimo a venti anni; 
      3-bis) qualora si proceda per i  delitti  di  cui  all'articolo
407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono
aumentati fino a sei mesi. Tale termine e' imputato  a  quello  della
fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero  ai  termini
di cui alla  lettera  d)  per  la  parte  eventualmente  residua.  In
quest'ultimo  caso  i  termini  di   cui   alla   lettera   d)   sono
proporzionalmente ridotti. 
    b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il  giudice  dispone
il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti  termini  senza  che  sia  stata  pronunciata
sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442: 
      1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni; 
      2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1; 
      3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale  la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la  pena  della  reclusione
superiore nel massimo a venti anni; 
    c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di  primo  grado  o
dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i  seguenti
termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado
di appello; 
      1)  nove  mesi,  se  vi  e'  stata  condanna  alla  pena  della
reclusione non superiore a tre anni; 
      2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della  reclusione
non superiore a dieci anni; 
      3) un anno e sei mesi,  se  vi  e'  stata  condanna  alla  pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni; 
    d)dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di  appello
o dalla sopravvenuta  esecuzione  della  custodia  sono  decorsi  gli
stessi  termini  previsti  dalla  lettera  c)  senza  che  sia  stata
pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, salve  le  ipotesi  di
cui alla lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata condanna
in  primo  grado,  ovvero  se  la  impugnazione  e'  stata   proposta
esclusivamente  dal  pubblico  ministero,  si  applica  soltanto   la
disposizione del comma 4. (90) 
  2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio  da  parte
della  Corte  di  cassazione  o  per  altra  causa,  il  procedimento
regredisca a una fase o a un grado di  giudizio  diversi  ovvero  sia
rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento  che  dispone
il regresso o il rinvio ovvero dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma  1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. ((142)) 
  3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato  sottoposto  a  custodia
cautelare, i  termini  previsti  dal  comma  1  decorrono  di  nuovo,
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal  momento
in cui venga ripristinata la custodia cautelare. 
  4. La durata  complessiva  della  custodia  cautelare,  considerate
anche le proroghe previste dall'articolo 305,  non  puo'  superare  i
seguenti termini: 
    a) due anni, quando si procede per un delitto  per  il  quale  la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
sei anni; 
    b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la
legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a
venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); 
    c) sei anni, quando si procede per un delitto  per  il  quale  la
legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione  superiore
nel massimo a venti anni. 
 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha disposto  (con  l'art.  23,
comma 2) che "I termini previsti  dall'articolo  303  del  codice  di
procedura penale sono ridotti della meta' per  i  reati  commessi  da
minori degli anni diciotto e dei due terzi  per  quelli  commessi  da
minori di anni sedici." 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dal D.Lgs.  14
gennaio 1991, n. 12, ha disposto (con l'art.  23,  comma  3)  che  "I
termini previsti dall'articolo 303 del  codice  di  procedura  penale
sono ridotti della meta' per i reati commessi da  minori  degli  anni
diciotto e dei due terzi per quelli commessi  da  minori  degli  anni
sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo
o dell'accompagnamento." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma  3)  che
"I termini  previsti  dall'articolo  303,  comma  1,  del  codice  di
procedura penale  sono  sospesi  dalla  data  del  provvedimento  che
accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella  in
cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo  stato  in
cui  si  trovava  allorche'  e'  intervenuta  la   dichiarazione   di
astensione o di ricusazione." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "la sospensione  di
cui al comma 3 non puo'  comunque  superare  il  termine  di  novanta
giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti  indicati
nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero
il termine di sessanta giorni negli altri casi.  Il  termine  decorre
dalla  data  del  provvedimento  che  accoglie  la  dichiarazione  di
astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore
alla data di entrata in vigore del presente decreto, da  quest'ultima
data." 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (142) 
  La Corte costituzionale con sentenza del 7 - 22 luglio 2005 n.  299
(in G.U. 1a s.s. 27/07/2005, n. 30), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  303,  comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non consente  di  computare  ai  fini  dei
termini massimi di fase determinati dall'art.  304,  comma  6,  dello
stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o  in
gradi diversi dalla fase o  dal  grado  in  cui  il  procedimento  e'
regredito. 
                           Art. 304. 
 Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare 
  1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi: 
    a)  nella  fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui   il
dibattimento e' sospeso o rinviato per  impedimento  dell'imputato  o
del suo  difensore  ovvero  su  richiesta  dell'imputato  o  del  suo
difensore, sempre che la sospensione o  il  rinvio  non  siano  stati
disposti per esigenze di acquisizione della  prova  o  a  seguito  di
concessione di termini per la difesa; 
    b)  nella  fase  del  giudizio,  durante  il  tempo  in  cui   il
dibattimento  e'  sospeso  o   rinviato   a   causa   della   mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione  di
uno o piu' difensori che rendano  privo  di  assistenza  uno  o  piu'
imputati; 
    c) nella fase del  giudizio,  durante  la  pendenza  dei  termini
previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. 
    c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza
e' sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere a) e
b) e durante la pendenza  dei  termini  previsti  dall'articolo  544,
commi 2 e 3. 
  2. I termini previsti dall'articolo  303  possono  essere  altresi'
sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo
407, comma 2, lettera a), nel  caso  di  dibattimenti  o  di  giudizi
abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo  in  cui  sono
tenute le udienze o si delibera la sentenza  nel  giudizio  di  primo
grado o nel giudizio sulle impugnazioni. 
  3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione  e'  disposta  dal
giudice,  su  richiesta  del  pubblico   ministero,   con   ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310. 
  4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera a),  sono
sospesi, con ordinanza appellabile  a  norma  dell'articolo  310,  se
l'udienza preliminare e' sospesa  o  rinviata  per  taluno  dei  casi
indicati nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo. 
  5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma  1,  anche
se riferite al giudizio abbreviato  e  di  cui  al  comma  4  non  si
applicano ai coimputati  ai  quali  i  casi  di  sospensione  non  si
riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro  confronti  previa
separazione dei processi. (63) 
  6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare il
doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi  1,  2  e  3  ((
senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303,
comma 1, lettera b), numero 3-bis) )) e  i  termini  aumentati  della
meta'  previsti  dall'articolo  303,  comma  4,   ovvero,   se   piu'
favorevole, i due terzi del massimo della  pena  temporanea  prevista
per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal  fine  la  pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea. (63) (90) 
  7. Nel computo dei termini di cui al comma  6,  salvo  che  per  il
limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non
si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1,  lettera
b). (63) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 1 marzo 1991, n. 60 convertito con modificazioni  dalla  L.
22 aprile 1991, n. 133 ha disposto (con l'art. 1,  comma  2)  che  il
comma 2 del presnte articolo , deve intendersi nel senso  che,  nella
ipotesi di sospensione ivi  prevista,  la  durata  complessiva  della
custodia cautelare puo' superare i  termini  stabiliti  nell'articolo
303, comma 4, del codice  di  procedura  penale,  fermo  restando  il
limite previsto dall'articolo 304, comma 4, del medesimo codice. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (63) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 332 ha disposto (con l'art.  28,  comma  2)
che "per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi  5,
6 e  7  dell'articolo  304  del  codice  di  procedura  penale,  come
novellato dall'articolo 15  della  presente  legge,  si  applicano  a
partire dal novantesimo giorno  dalla  pubblicazione  della  presente
legge." 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma  5)  che
"Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice
di procedura penale, salvo che per il  limite  relativo  alla  durata
complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del  periodo
di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del medesimo D.L." 
                              Art. 305. 
                  Proroga della custodia cautelare 
  1. In ogni stato e grado del  procedimento  di  merito,  quando  e'
disposta perizia sullo stato di mente  dell'imputato,  i  termini  di
custodia cautelare sono prorogati per il periodo di  tempo  assegnato
per l'espletamento della perizia.La proroga e' disposta con ordinanza
dal  giudice,  su  richiesta  del  pubblico  ministero,  sentito   il
difensore. L'ordinanza e' soggetta a  ricorso  per  cassazione  nelle
forme previste dall'areticolo 311. 
  2. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo'
altresi' chiedere la proroga dei termini di  custodia  cautelare  che
siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze  cautelari
che, in rapporto ad  accertamenti  particolarmente  complessi  ((o  a
nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo  415-bis,  comma  4)),
rendano indispensabile  il  protrarsi  della  custodia.  Il  giudice,
sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con  ordinanza
appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga e' rinnovabile  una
sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non  possono
essere comunque superati di oltre la meta'. 
                              Art. 306. 
       Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure 
  1. Nei casi in cui la custodia cautelare perde efficacia secondo le
norme  del  presente  titolo,  il  giudice  dispone   con   ordinanza
l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura. 
  2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure  cautelari,  il
giudice  adotta  con  ordinanza  i  provvedimenti  necessari  per  la
immediata cessazione delle misure medesime. 
                              Art. 307. 
  Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini 
  (( 1. Nei confronti dell'imputato  scarcerato  per  decorrenza  dei
termini, il  giudice,  dispone  le  altre  misure  cautelari  di  cui
ricorrano i presupposti, solo se sussistono le  ragioni  che  avevano
determinato la custodia cautelare )). 
  ((  1-bis.  Qualora  si  proceda  per  taluno  dei  reati  indicati
nell'articolo 407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le  misure
cautelari  indicate   dagli   articoli   281,   282   e   283   anche
cumulativamente )). 
  2.  La  custodia  cautelare,  ove  risulti   necessaria   a   norma
dell'articolo 275, e' tuttavia ripristinata: 
    a) se l'imputato ha  dolosamente  trasgredito  alle  prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1,  sempre
che, in relazione alla natura di tale trasgressione,  ricorra  taluna
delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274; 
    b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di
primo  o  di  secondo  grado,  quando  ricorre  l'esigenza  cautelare
prevista dall'articolo 274 comma 1 lettera b). 
  3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi  alla  fase
in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini  del
computo del termine previsto dall'articolo  303  comma  4,  si  tiene
conto anche della custodia anteriormente subita. 
  4. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo alle  prescrizioni
inerenti a una misura cautelare disposta a norma del  comma  1  ((  o
nell' ipotesi prevista dal comma 2 lettera b) )), (( stia  per  darsi
)) alla fuga. Del fermo e' data notizia  senza  ritardo,  e  comunque
entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso  il
tribunale del luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  sul  fermo  di  indiziato  di
delitto. Con  il  provvedimento  di  convalida,  il  giudice  per  le
indagini preliminari, se  il  pubblico  ministero  ne  fa  richiesta,
dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni,  la  misura
della custodia cautelare e trasmette gli atti al giudice competente. 
  5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa  di  avere  effetto
se, entro venti giorni dalla ordinanza,  il  giudice  competente  non
provvede a norma del comma 2 lettera a). 
                              Art. 308. 
Termini  di  durata  massima  delle  misure  diverse  dalla  custodia
                              cautelare 
 
  1. Le misure coercitive diverse dalla  custodia  cautelare  perdono
efficacia quando dall'inizio della  loro  esecuzione  e'  decorso  un
periodo di tempo pari al doppio dei  termini  previsti  dall'articolo
303. 
  ((2. Le misure interdittive non possono avere  durata  superiore  a
dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine  fissato
dal  giudice  nell'ordinanza.  In  ogni  caso,  qualora  siano  state
disposte  per  esigenze  probatorie,  il  giudice  puo'  disporne  la
rinnovazione nei limiti temporali  previsti  dal  primo  periodo  del
presente comma)). 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47)). 
  3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei  poteri
che la legge attribuisce al  giudice  penale  o  ad  altre  autorita'
nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive. 

Capo VI
IMPUGNAZIONI

                              Art. 309. 
    Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva 
 
  1.  Entro  dieci  giorni  dalla  esecuzione  o  notificazione   del
provvedimento, l'imputato puo' proporre richiesta di  riesame,  anche
nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva,  salvo
che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello  del  pubblico
ministero. 
  2. Per l'imputato  latitante  il  termine  decorre  dalla  data  di
notificazione  eseguita  a  norma  dell'articolo  165.  Tuttavia,  se
sopravviene l'esecuzione della misura, il  termine  decorre  da  tale
momento  quando  l'imputato  prova  di  non  aver  avuto   tempestiva
conoscenza del provvedimento. 
  3. Il difensore dell'imputato puo' proporre la richiesta di riesame
entro  dieci  giorni  dalla  notificazione  dell'avviso  di  deposito
dell'ordinanza che dispone la misura. 
  3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si  computano  i
giorni per i quali e' stato disposto il differimento del colloquio, a
norma dell'articolo 104, comma 3. 
  4. La richiesta di riesame  e'  presentata  nella  cancelleria  del
tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste  dagli
articoli 582 e 583. 
  5. Il presidente cura che sia dato immediato  avviso  all'autorita'
giudiziaria procedente  la  quale,  entro  il  giorno  successivo,  e
comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli  atti
presentati a norma dell'articolo 291,  comma  1,  nonche'  tutti  gli
elementi  sopravvenuti  a  favore  della  persona   sottoposta   alle
indagini. 
  6. Con la richiesta di riesame possono  essere  enunciati  anche  i
motivi ((e l'imputato puo' chiedere di comparire personalmente)). Chi
ha proposto la richiesta ha, inoltre,  facolta'  di  enunciare  nuovi
motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto  a  verbale
prima dell'inizio della discussione. 
  7. Sulla richiesta di riesame decide, in  composizione  collegiale,
il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte  di  appello  o  la
sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione e'
compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza. (90) (90a) 
  8. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in  camera  di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data
fissata per l'udienza e' comunicato,  almeno  tre  giorni  prima,  al
pubblico ministero presso il tribunale indicato nel  comma  7  e,  se
diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura;  esso
e' notificato, altresi', entro lo stesso termine, all'imputato ed  al
suo  difensore.  Fino  al  giorno  dell'udienza  gli   atti   restano
depositati  in  cancelleria,  con  facolta'  per  il   difensore   di
esaminarli e di estrarne copia. 
  8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione  della
misura puo' partecipare all'udienza in luogo del  pubblico  ministero
presso il tribunale indicato nel comma 7. ((L'imputato che  ne  abbia
fatto richiesta  ai  sensi  del  comma  6  ha  diritto  di  comparire
personalmente)). 
  9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il  tribunale,  se
non deve  dichiarare  l'inammissibilita'  della  richiesta,  annulla,
riforma o conferma l'ordinanza oggetto del  riesame  decidendo  anche
sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza.
Il tribunale puo' annullare il provvedimento impugnato  o  riformarlo
in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi  da  quelli
enunciati ovvero puo'  confermarlo  per  ragioni  diverse  da  quelle
indicate nella motivazione del provvedimento stesso.  ((Il  tribunale
annulla il provvedimento impugnato se  la  motivazione  manca  o  non
contiene l'autonoma valutazione, a  norma  dell'articolo  292,  delle
esigenze cautelari, degli  indizi  e  degli  elementi  forniti  dalla
difesa)). 
  ((9-bis. Su richiesta formulata personalmente  dall'imputato  entro
due giorni dalla notificazione dell'avviso, il  tribunale  differisce
la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un  massimo  di  dieci
giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la
decisione e quello per  il  deposito  dell'ordinanza  sono  prorogati
nella stessa misura)). 
  ((10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di  cui
al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito
dell'ordinanza del tribunale  in  cancelleria  non  intervengono  nei
termini prescritti, l'ordinanza  che  dispone  la  misura  coercitiva
perde   efficacia   e,   salve   eccezionali    esigenze    cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata.  L'ordinanza  del
tribunale deve essere depositata in cancelleria entro  trenta  giorni
dalla decisione salvi i casi in cui la stesura della motivazione  sia
particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravita'
delle imputazioni. In tali casi, il  giudice  puo'  disporre  per  il
deposito  un  termine  piu'  lungo,   comunque   non   eccedente   il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione)). 
                                                           (71) (204) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo  1996,  n.  71  (in
G.U. 1a s.s.  20/3/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  prevede
la possibilita' di  valutare  la  sussistenza  dei  gravi  indizi  di
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia  stato  emesso  il  decreto  che
dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (204) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 6 dicembre 2013,  n.  293
(in G.U. 1a s.s. 11/12/2013, n. 50), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 309  del  codice  di  procedura  penale,  in
quanto interpretato nel senso che la deducibilita', nel  procedimento
di riesame, della retrodatazione  della  decorrenza  dei  termini  di
durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297,  comma
3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che  alla  condizione
che, per effetto della retrodatazione, il termine sia gia' scaduto al
momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata -  anche  a
quella che tutti gli elementi  per  la  retrodatazione  risultino  da
detta ordinanza". 
                              Art. 310. 
                            A p p e l l o 
 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309 comma 1,  il  pubblico
ministero, l'imputato e il suo  difensore  possono  proporre  appello
contro  le  ordinanze  in  materia  di  misure  cautelari  personali,
enunciandone contestualmente i motivi. 
  2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309 commi 1, 2, 3,  4
e  7.  Dell  'appello  e'  dato  immediato  avviso   all'   autorita'
giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette  al
tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.
Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio
nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'  udienza
gli atti restano  depositati  in  cancelleria  con  facolta'  per  il
difensore di esaminarli e di  estrarne  copia.  Il  tribunale  decide
entro  venti  giorni  dalla  ricezione  degli  atti  ((con  ordinanza
depositata  in  cancelleria  entro  trenta  giorni  dalla  decisione.
L'ordinanza del tribunale deve essere depositata in cancelleria entro
trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui  la  stesura  della
motivazione  sia  particolarmente  complessa  per  il  numero   degli
arrestati o la gravita' delle imputazioni. In tali casi,  il  giudice
puo' indicare nel dispositivo un termine piu'  lungo,  non  eccedente
comunque il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione)). 
  3.  L'esecuzione  della  decisione  con  la  quale  il   tribunale,
accogliendo l'appello del  pubblico  ministero,  dispone  una  misura
cautelare e' sospesa  fino  a  che  la  decisione  non  sia  divenuta
definitiva. 
                                                                 (71) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7-15 marzo  1996,  n.  71  (in
G.U. 1a s.s.  20/3/1996,  n.  20)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  prevede
la possibilita' di  valutare  la  sussistenza  dei  gravi  indizi  di
colpevolezza nell'ipotesi in cui sia  stato  emesso  il  decreto  che
dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice." 
                              Art. 311. 
                       Ricorso per cassazione 
 
  1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310,  il
pubblico ministero che  ha  richiesto  l'applicazione  della  misura,
l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione
entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  o   dalla   notificazione
dell'avviso di deposito del provvedimento.  Il  ricorso  puo'  essere
proposto anche dal pubblico ministero presso  il  tribunale  indicato
nel comma 7 dell'articolo 309. 
  2. Entro i termini previsti dall'articolo  309  commi  1,  2  e  3,
l'imputato e il suo difensore possono proporre  direttamente  ricorso
per cassazione per  violazione  di  legge  contro  le  ordinanze  che
dispongono una misura coercitiva. La proposizione del  ricorso  rende
inammissibile la richiesta di riesame. 
  3. Il ricorso e' presentato nella cancelleria del  giudice  che  ha
emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in  quella
del giudice che ha emesso l'ordinanza. Il giudice cura che  sia  dato
immediato avviso all'autorita' giudiziaria procedente che,  entro  il
giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione. 
  4. Nei casi previsti dai commi  1  e  2,  i  motivi  devono  essere
enunciati contestualmente al ricorso, ma il ricorrente ha facolta' di
enunciare nuovi  motivi  davanti  alla  corte  di  cassazione,  prima
dell'inizio della discussione. 
  5.  La  Corte  di  cassazione  decide  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127. 
  ((5-bis.  Se  e'   stata   annullata   con   rinvio,   su   ricorso
dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o  confermato  la  misura
coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma  9,  il  giudice  decide
entro dieci giorni  dalla  ricezione  degli  atti  e  l'ordinanza  e'
depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se  la
decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro  i
termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura  coercitiva
perde  efficacia,  salvo  che  l'esecuzione  sia  sospesa  ai   sensi
dell'articolo 310, comma 3, e, salve eccezionali  esigenze  cautelari
specificamente motivate, non puo' essere rinnovata)). 

Capo VII
APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA

                              Art. 312. 
                    Condizioni di applicabilita' 
  1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria  delle
misure di  sicurezza  e'  disposta  dal  giudice,  su  richiesta  del
pubblico ministero, in qualunque  stato  e  grado  del  procedimento,
quando sussistono  gravi  indizi  di  commissione  del  fatto  e  non
ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2. 
PMT114 PMP118 
                              Art. 313. 
                            Procedimento 
  1. Il giudice provvede con ordinanza  a  norma  dell'articolo  292,
previo accertamento sulla pericolosita'  sociale  dell'imputato.  Ove
non sia stato possibile procedere  all'interrogatorio  della  persona
sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento,  si
applica la disposizione dell'articolo 294. 
  2. Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  299  comma  1,  ai  fini
dell'articolo 206 comma 2 del codice penale,  il  giudice  procede  a
nuovi accertamenti  sulla  pericolosita'  sociale  dell'imputato  nei
termini indicati nell'articolo 72. 
  3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312
e' equiparata alla custodia cautelare. Si applicano  le  norme  sulla
riparazione per l'ingiusta detenzione. 

Capo VIII
RIPARAZIONE PER L’INGIUSTA DETENZIONE

                              Art. 314. 
               Presupposti e modalita' della decisione 
  1. Chi e' stato prosciolto con  sentenza  irrevocabile  perche'  il
fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perche' il  fatto
non costituisce reato o non e' previsto dalla legge  come  reato,  ha
diritto a un'equa  riparazione  per  la  custodia  cautelare  subita,
qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo  o  colpa
grave. (102) 
  2. Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o  al
condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia
cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il
provvedimento che ha disposto la misura e' stato emesso  o  mantenuto
senza che sussistessero  le  condizioni  di  applicabilita'  previste
dagli articoli 273 e 280. (102) 
  3. Le disposizioni dei commi 1 e  2  si  applicano,  alle  medesime
condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia  pronunciato
provvedimento  di  archiviazione  ovvero  sentenza  di  non  luogo  a
procedere. 
  4. Il diritto alla riparazione e' escluso per  quella  parte  della
custodia cautelare che sia computata  ai  fini  della  determinazione
della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le  limitazioni
conseguenti all'applicazione  della  custodia  siano  state  sofferte
anche in forza di altro titolo. 
  5. Quando con la sentenza o con il provvedimento  di  archiviazione
e' stato affermato che il fatto non  e'  previsto  dalla  legge  come
reato per abrogazione della norma  incriminatrice,  il  diritto  alla
riparazione  e'  altresi'  escluso  per  quella  parte  di   custodia
cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. (76)((160)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310  (in
G.U. 1a  s.s.  31/07/1996,  n.  31)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  prevede
il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente
patita a cusa di erroneo ordine di esecuzione." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-2aprile 1999, n.  109
(in G.U. 1a s.s. 07/04/1999, n.  8)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
non prevede che chi e' stato  prosciolto  con  sentenza  irrevocabile
perche' il fatto non sussiste,  per  non  avere  commesso  il  fatto,
perche' il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla  legge
come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita
a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato  di  delitto,
entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare"; 
  Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  comma  2
del presente articolo "nella parte in cui non prevede che  lo  stesso
diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi  causa
o al condannato che nel corso del processo sia  stato  sottoposto  ad
arresto in flagranza o a fermo di indiziato di  delitto  quando,  con
decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti  le  condizioni
per la convalida". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (160) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno  2008,  n.  219
(in G.U. 1a s.s. 25/06/2008, n. 27)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 314 del codice di  procedura  penale,  nella
parte  in  cui,  nell'ipotesi  di  detenzione   cautelare   sofferta,
condiziona  in  ogni  caso  il  diritto   all'equa   riparazione   al
proscioglimento  nel  merito  dalle   imputazioni,   secondo   quanto
precisato in motivazione. 
                              Art. 315. 
                   Procedimento per la riparazione 
  ((1. La domanda di riparazione deve  essere  proposta,  a  pena  di
inammissibilita', entro due anni dal giorno in  cui  la  sentenza  di
proscioglimento o di condanna e' divenuta irrevocabile,  la  sentenza
di non luogo  a  procedere  e'  divenuta  inoppugnabile  o  e'  stata
effettuata la notificazione del provvedimento di  archiviazione  alla
persona nei cui confronti e' stato pronunciato a norma  del  comma  3
dell'articolo 314; 
  2. L'entita' della riparazione non puo' comunque eccedere  lire  un
miliardo)). 
  3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla  riparazione
dell'errore giudiziario. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre  1997,  n.  446
(in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo , nella parte in cui
prevede che il termine per proporre la domanda di riparazione decorre
dalla pronuncia del  provvedimento  di  archiviazione,  anziche'  dal
giorno in cui, ricorrendo le condizioni previste  dall'articolo  312,
comma 3, del presente codice di procedura penale, e' stata effettuata
la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona  nei
cui confronti detto provvedimento e' stato pronunciato. 

Titolo II
MISURE CAUTELARI REALI
Capo I
SEQUESTRO CONSERVATIVO

                              Art. 316. 
              Presupposti ed effetti del provvedimento 
  1. Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o  si
disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria,  delle
spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta  all'erario  dello
Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del  processo  di
merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili  o  immobili
dell'imputato o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la
legge ne consente il pignoramento. 
  ((1-bis. Quando procede per il delitto di omicidio commesso  contro
il coniuge, anche legalmente separato o  divorziato,  contro  l'altra
parte dell'unione civile, anche se  l'unione  civile  e'  cessata,  o
contro la persona che e' o e' stata legata da relazione  affettiva  e
stabile convivenza, il pubblico ministero rileva la presenza di figli
della   vittima   minorenni   o   maggiorenni   economicamente    non
autosufficienti e, in ogni stato e grado del procedimento, chiede  il
sequestro conservativo dei beni di cui al comma  1,  a  garanzia  del
risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime)). 
  2. Se  vi  e'  fondata  ragione  di  ritenere  che  manchino  o  si
disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato,
la parte civile puo' chiedere  il  sequestro  conservativo  dei  beni
dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto  dal
comma 1. 
  3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico  ministero  giova
anche alla parte civile. 
  4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2  si
considerano  privilegiati,  rispetto  a  ogni   altro   credito   non
privilegiato di data anteriore e  ai  crediti  sorti  posteriormente,
salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia  del  pagamento
dei tributi. 
                              Art. 317. 
                 Forma del provvedimento. Competenza 
  1.  Il  provvedimento  che  dispone  il  sequestro  conservativo  a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile e'  emesso  con
ordinanza del giudice che procede. 
  2. Se e' stata pronunciata sentenza di condanna, di proscioglimento
o di non luogo a procedere, soggetta a impugnazione, il sequestro  e'
ordinato,  prima  che   gli   atti   siano   trasmessi   al   giudice
dell'impugnazione, dal giudice che  ha  pronunciato  la  sentenza  e,
successivamente, dal giudice  che  deve  decidere  sull'impugnazione.
Dopo il provvedimento che dispone il giudizio e prima  che  gli  atti
siano trasmessi al giudice competente, provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari. 
  3. Il sequestro e' eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme
prescritte dal  codice  di  procedura  civile  per  l'esecuzione  del
sequestro conservativo sui beni mobili o immobili. 
  4.  Gli  effetti  del  sequestro  cessano  quando  la  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere non  e'  piu'  soggetta  a
impugnazione. La cancellazione della trascrizione  del  sequestro  di
immobili e' eseguita a cura del pubblico ministero.  Se  il  pubblico
ministero non provvede,  l'interessato  puo'  proporre  incidente  di
esecuzione. 
                              Art. 318. 
          Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo 
  1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo chiunque  vi  abbia
interesse puo' proporre richiesta di riesame,  anche  nel  merito,  a
norma dell'articolo 324. 
  2.  La  richiesta  di  riesame  non   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento. 
                              Art. 319. 
                         Offerta di cauzione 
  1. Se l'imputato o il responsabile civile offre cauzione  idonea  a
garantire i crediti indicati nell'articolo 316,  il  giudice  dispone
con decreto che non si  faccia  luogo  al  sequestro  conservativo  e
stabilisce le modalita' con cui la cauzione deve essere prestata. 
  2. Se l'offerta e' proposta con la richiesta di riesame, il giudice
revoca  il  sequestro  conservativo  quando   ritiene   la   cauzione
proporzionata al valore delle cose sequestrate. 
  3. Il sequestro e' altresi' revocato dal giudice se l'imputato o il
responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di
merito, cauzione idonea. 
                              Art. 320. 
                   Esecuzione sui beni sequestrati 
  1. Il sequestro conservativo si  converte  in  pignoramento  quando
diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena
pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza  che  condanna
l'imputato e il responsabile civile  al  risarcimento  del  danno  in
favore della parte civile ((, fatto salvo quanto previsto  dal  comma
2-bis dell'articolo 539)). La conversione non estingue il  privilegio
previsto dall'articolo 316 comma 4. 
  2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il  pagamento
delle somme che rimangono ancora  dovute,  l'esecuzione  forzata  sui
beni sequestrati ha  luogo  nelle  forme  prescritte  dal  codice  di
procedura  civile.  Sul  prezzo  ricavato  dalla  vendita  dei   beni
sequestrati e sulle somme depositate  a  titolo  di  cauzione  e  non
devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme
dovute alla parte civile a titolo di  risarcimento  del  danno  e  di
spese processuali, le pene pecuniarie, le  spese  di  procedimento  e
ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato. 

Capo II
SEQUESTRO PREVENTIVO

                              Art. 321. 
                  Oggetto del sequestro preventivo 
  1. Quando vi e' pericolo che la libera disponibilita' di  una  cosa
pertinente al reato possa aggravare o  protrarre  le  conseguenze  di
esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta  del
pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne
dispone il  sequestro  con  decreto  motivato.  Prima  dell'esercizio
dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari. 
  2. Il giudice puo' altresi' disporre il sequestro delle cose di cui
e' consentita la confisca. 
((2-bis.  Nel  corso  del  procedimento  penale  relativo  a  delitti
previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale
il giudice dispone il sequestro dei beni  di  cui  e'  consentita  la
confisca.)) 
  3. Il sequestro e' immediatamente revocato a richiesta del pubblico
ministero o dell'interessato quando  risultano  mancanti,  anche  per
fatti sopravvenuti, le  condizioni  di  applicabilita'  previste  dal
comma 1. Nel corso delle indagini preliminari  provvede  il  pubblico
ministero con decreto motivato, che e' notificato a coloro che  hanno
diritto di proporre  impugnazione.  Se  vi  e'  richiesta  di  revoca
dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada
anche in parte  respinta,  la  trasmette  al  giudice,  cui  presenta
richieste specifiche nonche' gli elementi  sui  quali  fonda  le  sue
valutazioni. La richiesta e' trasmessa non oltre il giorno successivo
a quello del deposito nella segreteria. 
  3-bis.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari,  quando  non   e'
possibile, per la situazione di urgenza, attendere  il  provvedimento
del giudice, il  sequestro  e'  disposto  con  decreto  motivato  dal
pubblico ministero. Negli  stessi  casi,  prima  dell'intervento  del
pubblico ministero,  al  sequestro  procedono  ufficiali  di  polizia
giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore  successive,  trasmettono
il verbale al pubblico ministero del luogo in  cui  il  sequestro  e'
stato eseguito. Questi, se non dispone  la  restituzione  delle  cose
sequestrate, richiede al  giudice  la  convalida  e  l'emissione  del
decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro,  se
disposto dallo stesso  pubblico  ministero,  o  dalla  ricezione  del
verbale, se il  sequestro  e'  stato  eseguito  di  iniziativa  dalla
polizia giudiziaria. 
  3-ter. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini
previsti dal comma 3-bis ovvero se il giudice non emette  l'ordinanza
di convalida entro dieci  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta.
Copia dell'ordinanza e' immediatamente notificata alla  persona  alla
quale le cose sono state sequestrate. 
                              Art. 322. 
             Riesame del decreto di sequestro preventivo 
  1.((Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice))  l'imputato
e il suo  difensore,  la  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
sequestrate e quella  che  avrebbe  diritto  alla  loro  restituzione
possono proporre richiesta di riesame,  anche  nel  merito,  a  norma
dell'articolo 324. 
  2.  La  richiesta  di  riesame  non   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento. 
                            Art. 322-bis. 
                             (Appello). 
  1.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  322,   il   pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona  alla  quale  le
cose sono state sequestrate e quella che avrebbe  diritto  alla  loro
restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia
di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca  del  sequestro
emesso dal pubblico ministero. 
  1-bis.  Sull'appello  decide,  in   composizione   collegiale,   il
tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio
che ha emesso il provvedimento. (90) ((90a)) 
  2.  L'appello  non  sospende  l'esecuzione  del  provvedimento.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 323. 
            Perdita di efficacia del sequestro preventivo 
  1. Con la sentenza di proscioglimento o di non luogo  a  procedere,
ancorche' soggetta a impugnazione, il  giudice  ordina  che  le  cose
sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non  deve
disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale.  Il
provvedimento e' immediatamente esecutivo. 
  2. Quando esistono piu' esemplari identici della cosa sequestrata e
questa presenta interesse a fini di prova, il giudice, anche dopo  la
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata  dal
pubblico ministero, ordina che sia mantenuto il sequestro di un  solo
esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari. 
  3.  Se  e'  pronunciata  sentenza  di  condanna,  gli  effetti  del
sequestro permangono quando e' stata disposta la confisca delle  cose
sequestrate. 
  4. La restituzione  non  e'  ordinata  se  il  giudice  dispone,  a
richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose
appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia  mantenuto  il
sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316. 

Capo III
IMPUGNAZIONI

                              Art. 324. 
                       Procedimento di riesame 
 
  1. La richiesta di riesame e'  presentata,  nella  cancelleria  del
tribunale indicato nel comma 5, entro  dieci  giorni  dalla  data  di
esecuzione del provvedimento che ha disposto  il  sequestro  o  dalla
diversa data in cui l'interessato ha avuto  conoscenza  dell'avvenuto
sequestro. 
  2. La richiesta e' presentata con le forme  previste  dall'articolo
582. Se la richiesta  e'  proposta  dall'imputato  non  detenuto  ne'
internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o
non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare
il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso  previsto  dal
comma 6; in mancanza, l'avviso e'  notificato  mediante  consegna  al
difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona  e  questa
abbia  omesso  di  dichiarare  il  proprio  domicilio,  l'avviso   e'
notificato mediante deposito in cancelleria. 
  3. La cancelleria da' immediato  avviso  all'autorita'  giudiziaria
procedente che, entro il giorno successivo,  trasmette  al  tribunale
gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame. 
  4. Con la richiesta di riesame possono  essere  enunciati  anche  i
motivi. Chi  ha  proposto  la  richiesta  ha,  inoltre,  facolta'  di
enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare
atto a verbale prima dell'inizio della discussione. 
  5. Sulla richiesta di riesame, in composizione  collegiale,  decide
il tribunale del  capoluogo  della  provincia  nella  quale  ha  sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci  giorni
dalla ricezione degli atti. (90) (90a) 
  6. Il procedimento davanti al tribunale  si  svolge  in  camera  di
consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno  tre  giorni
prima, l'avviso della data fissata per  l'udienza  e'  comunicato  al
pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha  proposto  la
richiesta. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in
cancelleria. 
  7. Si applicano  le  disposizioni  dell'((articolo  309,  commi  9,
9-bis)) e 10. La revoca del provvedimento di  sequestro  puo'  essere
parziale e non puo' essere disposta nei casi  indicati  nell'articolo
240 comma 2 del codice penale. 
  8.  Il  giudice  del  riesame,  nel  caso  di  contestazione  della
proprieta', rinvia la decisione della controversia al giudice civile,
mantenendo nel frattempo il sequestro. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere  dal  2  giugno  1999,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
                              Art. 325. 
                       Ricorso per cassazione 
  1. Contro le ordinanze emesse a norma degli  articoli  322-  bis  e
324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona
alla quale le cose  sono  state  sequestrate  e  quella  che  avrebbe
diritto  alla  loro  restituzione  possono   proporre   ricorso   per
cassazione per violazione di legge. 
  2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma  1,  comma  1,
contro il  decreto  di  sequestro  emesso  dal  giudice  puo'  essere
proposto direttamente ricorso per  cassazione.  La  proposizione  del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 
  3. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 311, commi 3,  4  e
5)). 
  4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza. 

PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 326. 
                Finalita' delle indagini preliminari 
  1.  Il  pubblico  ministero  e  la  polizia  giudiziaria  svolgono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per
le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. 
                              Art. 327. 
                Direzione delle indagini preliminari 
  1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone  direttamente
della polizia giudiziaria (( che, anche dopo la  comunicazione  della
notizia di reato, continua a svolgere attivita' di propria iniziativa
secondo le modalita' indicate nei successivi articoli. )) 
                            Art. 327-bis. 
           (( (Attivita' investigativa del difensore). )) 
  (( 1. Fin dal momento dell'incarico  professionale,  risultante  da
atto scritto, il difensore ha facolta' di svolgere investigazioni per
ricercare ed individuare elementi  di  prova  a  favore  del  proprio
assistito, nelle forme e per le finalita' stabilite nel titolo VI-bis
del presente libro. 
  2. La facolta' indicata nel comma  1  puo'  essere  attribuita  per
l'esercizio del  diritto  di  difesa,  in  ogni  stato  e  grado  del
procedimento, nell'esecuzione penale e per promuovere il giudizio  di
revisione. 
  3. Le attivita' previste dal comma  1  possono  essere  svolte,  su
incarico del  difensore,  dal  sostituto,  da  investigatori  privati
autorizzati e,  quando  sono  necessarie  specifiche  competenze,  da
consulenti tecnici)). 
                              Art. 328. 
                 Giudice per le indagini preliminari 
 
  1. Nei casi previsti dalla  legge,  sulle  richieste  del  pubblico
ministero, delle parti private e  della  persona  offesa  dal  reato,
provvede il giudice per le indagini preliminari. 
  1-bis. Quando si tratta di  procedimenti  per  i  delitti  indicati
nell'articolo 51 (( commi 3-bis e 3-quater, )) le funzioni di giudice
per  le  indagini  preliminari  sono  esercitate,  salve   specifiche
disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale  del  capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. (111) 
  1-ter ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008,  N.  92  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)). 
  (( 1-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i  delitti
indicati nell'articolo 51,comma 3-quinquies, le funzioni  di  giudice
per le indagini preliminari e le funzioni di  giudice  per  l'udienza
preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di  legge,
da un magistrato del tribunale del capoluogo del  distretto  nel  cui
ambito ha sede il giudice competente. )) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (111) 
  Il D.L. 7 aprile 2000, n. 82 convertito con modificazioni dalla  L.
5 giugno 2000, n. 144 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 1)  che  "
La  disposizione  dell'articolo  328,  comma  1-bis,  del  codice  di
procedura penale deve essere interpretata nel  senso  che  quando  si
tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni  di  giudice
per l'udienza  preliminare  sono  esercitate  da  un  magistrato  del
tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha  sede  il
giudice competente". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 18 ottobre 2001, n. 374,convertito con modificazioni  dalla
L. 15 dicembre 2001, n. 438 ha disposto (con l'art. 10-bis, comma  3)
che la modifica al presente articolo "si applica solo ai procedimenti
iniziati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
disposizione medesima". 
                              Art. 329. 
                         Obbligo del segreto 
  1. Gli atti di indagine compiuti dal  pubblico  ministero  e  dalla
polizia  giudiziaria  ,  le  richieste  del  pubblico  ministero   di
autorizzazione al compimento di atti  di  indagine  e  gli  atti  del
giudice che provvedono su tali richieste  sono  coperti  dal  segreto
fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza  e,  comunque,
non oltre la chiusura delle indagini preliminari. (253) (260) ((263)) 
  2. Quando e' necessario per  la  prosecuzione  delle  indagini,  il
pubblico ministero puo', in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo
114, consentire, con decreto motivato, la  pubblicazione  di  singoli
atti o di parti di essi.  In  tal  caso,  gli  atti  pubblicati  sono
depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 
  3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal segreto a  norma
del comma 1, il pubblico ministero, in  caso  di  necessita'  per  la
prosecuzione delle indagini, puo' disporre con decreto motivato: 
    a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando  l'imputato  lo
consente o quando la conoscenza dell'atto puo' ostacolare le indagini
riguardanti altre persone; 
    b) il divieto di  pubblicare  il  contenuto  di  singoli  atti  o
notizie specifiche relative a determinate operazioni. (5) 
--------------- 
  AGGIORNAMENTO (5) 
  La L. 19 marzo 1990, n. 55, come  modificata  dal  D.L.  31  maggio
1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1991,
n. 221 ha disposto (con l'art- 15-bis, comma 2) che "Nei casi in  cui
per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi
connessi  sia  pendente  procedimento  penale,   il   prefetto   puo'
richiedere  preventivamente   informazioni   al   procuratore   della
Repubblica competente, il  quale,  in  deroga  all'articolo  329  del
codice di procedura penale, comunica tutte le  informazioni  che  non
ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 

Titolo II
NOTIZIA DI REATO

                              Art. 330. 
                 Acquisizione delle notizie di reato 
  1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono  notizia
dei reati di propria  iniziativa  e  ricevono  le  notizie  di  reato
presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. 
                              Art. 331. 
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di  un  pubblico
                              servizio 
  1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e
gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a  causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia  di  un  reato
perseguibile di ufficio, devono farne denuncia  per  iscritto,  anche
quando non  sia  individuata  la  persona  alla  quale  il  reato  e'
attribuito. 
  2. La denuncia e' presentata o trasmessa senza ritardo al  pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. 
  3. Quando piu' persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo
fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 
  4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge
un fatto nel quale si  puo'  configurare  un  reato  perseguibile  di
ufficio, l'autorita' che procede redige e trasmette senza ritardo  la
denuncia al pubblico ministero. 
                              Art. 332. 
                      Contenuto della denuncia 
  1. La denuncia contiene la esposizione  degli  elementi  essenziali
del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia  nonche'
le fonti di prova gia' note. Contiene inoltre, quando  e'  possibile,
le  generalita',   il   domicilio   e   quanto   altro   valga   alla
identificazione della persona alla  quale  il  fatto  e'  attribuito,
della persona offesa e di coloro che siano in grado  di  riferire  su
circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 
                              Art. 333. 
                    Denuncia da parte di privati 
  1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di  ufficio
puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia  e'
obbligatoria. 
  2.  La  denuncia  e'   presentata   oralmente   o   per   iscritto,
personalmente  o  a  mezzo  di  procuratore  speciale,  al   pubblico
ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se  e'  presentata
per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore
speciale. 
  3. Delle denunce anonime non puo' essere  fatto  alcun  uso,  salvo
quanto disposto dall'articolo 240. 
                              Art. 334. 
                            R e f e r t o 
  1.  Chi  ha  l'obbligo  del  referto  deve  farlo  pervenire  entro
quarantotto ore o, se vi e' pericolo nel ritardo,  immediatamente  al
pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del
luogo in cui ha prestato la propria opera  o  assistenza  ovvero,  in
loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria piu' vicino. 
  2. Il referto indica  la  persona  alla  quale  e'  stata  prestata
assistenza e, se e' possibile, le sue generalita', il luogo  dove  si
trova attualmente e quanto altro valga  a  identificarla  nonche'  il
luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento;  da'  inoltre
le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i  mezzi
con i quali e' stato commesso e gli effetti che  ha  causato  o  puo'
causare. 
  3. Se piu' persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima
occasione, sono tutte obbligate al referto, con facolta' di  redigere
e sottoscrivere un unico atto. 
                            Art. 334-bis. 
(( (Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attivita' di
                      investigazione difensiva) 
  1. Il difensore e gli altri soggetti di  cui  all'articolo  391-bis
non hanno obbligo di denuncia  neppure  relativamente  ai  reati  dei
quali abbiano avuto notizia nel corso delle  attivita'  investigative
da essi svolte )). 
                              Art. 335. 
                   Registro delle notizie di reato 
  1. Il  pubblico  ministero  iscrive  immediatamente,  nell'apposito
registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di  reato  che  gli
perviene  o  che  ha  acquisito  di   propria   iniziativa   nonche',
contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome  della  persona
alla quale il reato stesso e' attribuito. 
  2. Se nel corso delle indagini preliminari muta  la  qualificazione
giuridica   del   fatto   ovvero    questo    risulta    diversamente
circostanziato, il  pubblico  ministero  cura  l'aggiornamento  delle
iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni. 
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno  dei  delitti  di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai
commi 1 e 2 sono comunicate alla  persona  alla  quale  il  reato  e'
attribuito, alla persona offesa e ai  respettivi  difensori,  ove  ne
facciano richiesta. 
  3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di
indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla  richiesta,  puo'
disporre, con decreto motivato, il segreto sulle  iscrizioni  per  un
periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile. 
  ((3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo,  decorsi  sei
mesi  dalla  data  di  presentazione  della  denuncia,  ovvero  della
querela,  la  persona  offesa  dal  reato  puo'  chiedere  di  essere
informata dall'autorita' che ha in carico il  procedimento  circa  lo
stato del medesimo)). 

Titolo III
CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’

                              Art. 336. 
                               Querela 
  1. La querela  e'  proposta  mediante  dichiarazione  nella  quale,
personalmente o a mezzo di  procuratore  speciale,  si  manifesta  la
volonta' che si proceda in ordine a un  fatto  previsto  dalla  legge
come reato. 
                              Art. 337. 
                      Formalita' della querela 
  1. La dichiarazione di querela e' proposta, con le  forme  previste
dall'articolo 333 comma 2, alle  autorita'  alle  quali  puo'  essere
presentata denuncia ovvero a un agente  consolare  all'estero.  Essa,
con sottoscrizione autentica, puo'  essere  anche  recapitata  da  un
incaricato o spedita per posta in piego raccomandato. 
  2. Quando la dichiarazione di querela  e'  proposta  oralmente,  il
verbale in cui essa e' ricevuta e' sottoscritto dal querelante o  dal
procuratore speciale. 
  3. La dichiarazione di querela proposta dal  legale  rappresentante
di una persona giuridica, di un  ente  o  di  una  associazione  deve
contenere  la  indicazione  specifica  della  fonte  dei  poteri   di
rappresentanza. 
  4. L'autorita' che  riceve  la  querela  provvede  all'attestazione
della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della
persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del
pubblico ministero. 
                              Art. 338. 
                  Curatore speciale per la querela 
  1. Nel caso  previsto  dall'articolo  121  del  codice  penale,  il
termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in  cui
e' notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina. 
  2. Alla nomina provvede, con decreto motivato, il  giudice  per  le
indagini preliminari del luogo in cui si trova la persona offesa,  su
richiesta del pubblico ministero. 
  3. La nomina puo' essere promossa anche dagli enti  che  hanno  per
scopo  la  cura,  l'educazione,  la  custodia  o   l'assistenza   dei
minorenni. 
  4. Il curatore speciale ha facolta'  di  costituirsi  parte  civile
nell'interesse della persona offesa. 
  5. Se la necessita' della nomina del curatore speciale  sopravviene
dopo la presentazione della  querela,  provvede  il  giudice  per  le
indagini preliminari o il giudice che procede. 
                              Art. 339. 
                        Rinuncia alla querela 
  1. La rinuncia espressa alla querela e'  fatta  personalmente  o  a
mezzo  di  procuratore  speciale,  con  dichiarazione   sottoscritta,
rilasciata  all'interessato   o   a   un   suo   rappresentante.   La
dichiarazione puo' anche essere fatta oralmente  a  un  ufficiale  di
polizia giudiziaria o a un notaio, i quali, accertata l'identita' del
rinunciante, redigono verbale. Questo non produce effetti se  non  e'
sottoscritto dal dichiarante. 
  2. La rinuncia sottoposta a termini  o  a  condizioni  non  produce
effetti. 
  3. Con la stessa dichiarazione puo'  essere  fatta  rinuncia  anche
all'azione civile per le  restituzioni  e  per  il  risarcimento  del
danno. 
                              Art. 340. 
                      Remissione della querela 
  1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o
a  mezzo  di  procuratore  speciale,   con   dichiarazione   ricevuta
dall'autorita' procedente o da un ufficiale  di  polizia  giudiziaria
che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'. 
  2. La dichiarazione di remissione e  quella  di  accettazione  sono
fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela. 
  3. Il curatore speciale previsto  dall'articolo  155  comma  4  del
codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338. 
  ((4. Le spese del procedimento sono a carico del  querelato,  salvo
che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto)). 
                              Art. 341. 
                       Istanza di procedimento 
  1. L'istanza di procedimento e' proposta dalla persona  offesa  con
le forme della querela. 
                              Art. 342. 
                      Richiesta di procedimento 
  1. La richiesta di procedimento e' presentata al pubblico ministero
con atto sottoscritto dall'autorita' competente. 
                              Art. 343. 
                     Autorizzazione a procedere 
  1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere,  il  pubblico
ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344. 
  2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e'  fatto
divieto di  disporre  il  fermo  o  misure  cautelari  personali  nei
confronti   della   persona   rispetto   alla   quale   e'   prevista
l'autorizzazione  medesima  nonche'  di  sottoporla  a  perquisizione
personale o domiciliare, a ispezione  personale,  a  ricognizione,  a
individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o  di
comunicazioni.  Si  puo'   procedere   all'interrogatorio   solo   se
l'interessato lo richiede. 
 3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima  della
richiesta  di  autorizzazione,  quando  la  persona  e'  colta  nella
flagranza di uno dei delitti indicati nell'articolo 380 commi 1 e  2.
(( Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere  o  l'autorizzazione
al compimento di determinati atti  sono  prescritte  da  disposizioni
della Costituzione o  di  leggi  costituzionali,  si  applicano  tali
disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di  cui
agli articoli 344, 345 e 346 )). 
  4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi  2
e 3 non possono essere utilizzati. 
  5. L'autorizzazione a  procedere,  una  volta  concessa,  non  puo'
essere revocata. 
                              Art. 344. 
               Richiesta di autorizzazione a procedere 
  1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere
a giudizio direttissimo o di richiedere  il  giudizio  immediato,  il
rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna  o  di  emettere  il
decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque,  essere
presentata entro trenta giorni dalla iscrizione  nel  registro  delle
notizie di reato del nome della persona per la  quale  e'  necessaria
l'autorizzazione. (90) ((90a)) 
  2. Se la persona per la quale  e'  necessaria  l'autorizzazione  e'
stata  arrestata  in  flagranza,  il  pubblico   ministero   richiede
l'autorizzazione a procedere immediatamente e  comunque  prima  della
udienza di convalida. 
  3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede
senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne  sia  sorta  la
necessita' dopo che si e' proceduto a  giudizio  direttissimo  ovvero
dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte
del comma 1. Se vi e'  pericolo  nel  ritardo,  il  giudice  provvede
all'assunzione delle prove richieste dalle parti. 
  4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle
quali soltanto e'  necessaria  l'autorizzazione  e  questa  tarda  ad
essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli  imputati
per i quali l'autorizzazione non e' necessaria. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 345. 
             Difetto di una condizione di procedibilita' 
                 Riproponibilita' dell'azione penale 
  1.  Il  provvedimento   di   archiviazione   e   la   sentenza   di
proscioglimento o di  non  luogo  a  procedere,  anche  se  non  piu'
soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la  mancanza
della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a
procedere, non impediscono  l'esercizio  dell'azione  penale  per  il
medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta
la querela, l'istanza, la richiesta o  e'  concessa  l'autorizzazione
ovvero  se  e'  venuta  meno  la  condizione  personale  che  rendeva
necessaria l'autorizzazione. 
  2. La stessa disposizione si applica quando il giudice  accerta  la
mancanza di  una  condizione  di  procedibilita'  diversa  da  quelle
indicate  nel  comma  1  ((,  nonche'  quando,  dopo  che  e'   stata
pronunciata sentenza di non  luogo  a  procedere  o  di  non  doversi
procedere a norma  dell'articolo  72-bis,  lo  stato  di  incapacita'
dell'imputato viene meno o  si  accerta  che  e'  stato  erroneamente
dichiarato)). 
                              Art. 346. 
    Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita' 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo  343,  in  mancanza  di  una
condizione di procedibilita' che puo'  ancora  sopravvenire,  possono
essere  compiuti  gli  atti  di  indagine  preliminare  necessari  ad
assicurare le fonti di prova e, quando vi e'  pericolo  nel  ritardo,
possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392. 

Titolo IV
ATTIVITA’ A INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

                              Art. 347. 
              Obbligo di riferire la notizia del reato 
  1. Acquisita la notizia di reato,  la  polizia  giudiziaria,  senza
ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli  elementi
essenziali del fatto e gli altri elementi sino  ad  allora  raccolti,
indicando le fonti di prova e  le  attivita'  compiute,  delle  quali
trasmette la relativa documentazione. 
  2. Comunica, inoltre,  quando  e'  possibile,  le  generalita',  il
domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei
cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa  e  di
coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la
ricostruzione dei fatti. 
  2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i  quali  e'  prevista
l'assistenza del difensore della persona nei  cui  confronti  vengono
svolte le indagini,  la  comunicazione  della  notizia  di  reato  e'
trasmessa  al  piu'  tardi  entro  quarantotto  ore  dal   compimento
dell'atto, salve le  disposizioni  di  legge  che  prevedono  termini
particolari. 
  3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati  nell'articolo  407,
comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) ((, del presente codice, o  di
uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice
penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale
nelle ipotesi aggravate ai sensi degli  articoli  576,  primo  comma,
numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del
medesimo codice penale,)) e, in ogni caso, quando sussistono  ragioni
di  urgenza,  la  comunicazione  della  notizia  di  reato  e'   data
immediatamente anche anche in forma orale. 
  Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella  scritta
con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 
  4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno  e
l'ora in cui ha acquisito la notizia. 
                               Art. 348. 
                 Assicurazione delle fonti di prova 
  1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato,
la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'
articolo  55  raccogliendo  in  specie  ogni  elemento   utile   alla
ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 
  2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: 
    a) alla ricerca delle cose e delle  tracce  pertinenti  al  reato
nonche' alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; 
    b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze
rilevanti per la ricostruzione dei fatti; 
    c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 
  ((3.  Dopo  l'intervento  del  pubblico   ministero,   la   polizia
giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati  a  norma
dell'articolo 370, esegue le  direttive  del  pubblico  ministero  ed
inoltre svolge di propria  iniziativa,  informandone  prontamente  il
pubblico  ministero,  tutte  le  altre  attivita'  di  indagine   per
accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi
e assicura le nuove fonti di prova.)) 
  4. La polizia  giudiziaria,  quando,  di  propria  iniziativa  o  a
seguito di delega del pubblico ministero, compie atti  od  operazioni
che richiedono specifiche  competenze  tecniche,  puo'  avvalersi  di
persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. 
                              Art. 349. 
Identificazione della persona nei cui  confronti  vengono  svolte  le
                     indagini e di altre persone 
  1.  La  polizia  giudiziaria  procede  alla  identificazione  della
persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle  persone
in grado di riferire su circostanze rilevanti  per  la  ricostruzione
dei fatti. 
  2. Alla identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
svolte le indagini puo'  procedersi  anche  eseguendo,  ove  occorra,
rilievi dattiloscopici, fotografici e  antropometrici  nonche'  altri
accertamenti. 
  (( 2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma  2  comportano  il
prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la
polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel  rispetto  della
dignita'  personale  del  soggetto,  previa  autorizzazione  scritta,
oppure  resa  oralmente  e  confermata  per  iscritto,  del  pubblico
ministero. )) 
  3. Quando procede  alla  identificazione,  la  polizia  giudiziaria
invita la persona nei cui confronti  vengono  svolte  le  indagini  a
dichiarare o a eleggere il domicilio per  le  notificazioni  a  norma
dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. 
  4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1  rifiuta  di  farsi
identificare   ovvero   fornisce   generalita'   o    documenti    di
identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi
per ritenerne la falsita', la polizia giudiziaria la  accompagna  nei
propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario
per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore ((  ovvero,
previo avviso  anche  orale  al  pubblico  ministero,  non  oltre  le
ventiquattro   ore,   nel   caso   che   l'identificazione    risulti
particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza  dell'autorita'
consolare o di un interprete ed in  tal  caso  con  facolta'  per  il
soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente. )) 
  5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo e' stato  compiuto
e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se  ritiene
che non ricorrono le condizioni  previste  dal  comma  4,  ordina  il
rilascio della persona accompagnata. 
  6. Al pubblico ministero e'  data  altresi'  notizia  del  rilascio
della persona accompagnata e dell'ora in cui esso e' avvenuto. 
                              Art. 350. 
Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono  svolte
                             le indagini 
  1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le  modalita'
previste  dall'articolo  64,  sommarie  informazioni  utili  per   le
investigazioni dalla persona nei  cui  confronti  vengono  svolte  le
indagini che non si trovi in stato di arresto  o  di  fermo  a  norma
dell'articolo 384 ((, e nei casi di cui all'articolo 384-bis)). 
  2.  Prima  di  assumere  le  sommarie  informazioni,   la   polizia
giudiziaria invita la persona nei cui  confronti  vengono  svolte  le
indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a
norma dell'articolo 97 comma 3. 
  3.  Le  sommarie  informazioni  sono  assunte  con  la   necessaria
assistenza  del  difensore,  al  quale  la  polizia  giudiziaria  da'
tempestivo avviso.  Il  difensore  ha  l'obbligo  di  presenziare  al
compimento dell'atto. 
  4. Se il difensore non e' stato reperito  o  non  e'  comparso,  la
polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero  di  provvedere  a
norma dell'articolo 97, comma 4. 
  5. Sul luogo  o  nell'immediatezza  del  fatto,  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza  del  difensore,
assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le  indagini,
anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo  384,
notizie e indicazioni utili  ai  fini  della  immediata  prosecuzione
delle indagini. 
  6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del
difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5
e' vietata ogni documentazione e utilizzazione. 
  7. La polizia  giudiziaria  puo'  altresi'  ricevere  dichiarazioni
spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini,
ma di esse non e' consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 503 comma 3. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio - 12  giugno  1991,
n. 259 (in  G.U.  1a  s.s.  19/06/1991,  n.  24),  ha  dichiarato  l'
illegittimita'  costituzionale  dell'  art.   350,   settimo   comma,
limitatamente all' inciso "salvo quanto previsto dall' art. 503 comma
3". 
                              Art. 351. 
                     Altre sommarie informazioni 
 
  1.  La  polizia  giudiziaria  assume  sommarie  informazioni  dalle
persone  che  possono  riferire  circostanze  utili  ai  fini   delle
indagini. Si applicano le disposizioni del secondo  e  terzo  periodo
del comma 1 dell'articolo 362. 
  1-bis. All'assunzione di informazioni da  persona  imputata  in  un
procedimento  connesso  ovvero  da  persona  imputata  di  un   reato
collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo
371,  comma  2,  lettera  b),  procede  un   ufficiale   di   polizia
giudiziaria. La persona predetta, se priva del difensore, e' avvisata
che e' assistita da un difensore di ufficio, ma  che  puo'  nominarne
uno di fiducia. Il difensore deve essere tempestivamente  avvisato  e
ha diritto di assistere all'atto. 
  1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli  572,
600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies,  601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies  ,609-undecies  e
612-bis del  codice  penale,  la  polizia  giudiziaria,  quando  deve
assumere  sommarie  informazioni  da  persone   minori,   si   avvale
dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria  infantile,
nominato dal pubblico ministero. ((Allo stesso  modo  procede  quando
deve assumere sommarie informazioni  da  una  persona  offesa,  anche
maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.  In  ogni
caso assicura che la persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in
occasione  della  richiesta  di  sommarie  informazioni,  non   abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia  chiamata
piu'  volte  a  rendere  sommarie  informazioni,   salva   l'assoluta
necessita' per le indagini)). 
                              Art. 352. 
                            Perquisizioni 
  1. Nella flagranza del reato o nel caso di evasione, gli  ufficiali
di polizia giudiziaria procedono a perquisizione personale  o  locale
quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si  trovino
occultate cose o  tracce  pertinenti  al  reato  che  possono  essere
cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in  un
determinato luogo o che ivi  si  trovi  la  persona  sottoposta  alle
indagini o l'evaso. 
  (( 1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero  nei  casi  di  cui  al
comma 2 quando sussistono i presupposti e  le  altre  condizioni  ivi
previsti, gli ufficiali  di  polizia  giudiziaria,  adottando  misure
tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali  e
ad impedirne l'alterazione, procedono altresi' alla perquisizione  di
sistemi informatici o telematici, ancorche'  protetti  da  misure  di
sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in  questi  si
trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o  tracce
comunque  pertinenti  al  reato  che  possono  essere  cancellati   o
dispersi. )) 
  2. Quando si deve procedere alla  esecuzione  di  un'ordinanza  che
dispone  la  custodia  cautelare  o  di  un  ordine  che  dispone  la
carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata  per  uno
dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona
indiziata di delitto, gli ufficiali di  polizia  giudiziaria  possono
altresi' procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono  i
presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari  motivi  di
urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo  decreto  di
perquisizione. 
  3. La perquisizione domiciliare puo' essere  eseguita  anche  fuori
dei limiti temporali dell'articolo 251  quando  il  ritardo  potrebbe
pregiudicarne l'esito. 
  4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e  comunque  non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero  del  luogo  dove  la
perquisizione e' stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. 
Il  pubblico  ministero,  se  ne  ricorrono  i   presupposti,   nelle
quarantotto ore successive, convalida la perquisizione. 
                              Art. 353. 
             Acquisizione di plichi o di corrispondenza 
  1.  Quando  vi  e'  necessita'  di  acquisire  plichi  sigillati  o
altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia  giudiziaria  li  trasmette
intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro. 
  2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie
utili  alla  ricerca  e  all'assicurazione  di  fonti  di  prova  che
potrebbero andare  disperse  a  causa  del  ritardo,  l'ufficiale  di
polizia  giudiziaria  informa  col  mezzo  piu'  rapido  il  pubblico
ministero il  quale  puo'  autorizzarne  l'apertura  immediata  ((  e
l'accertamento del contenuto. )) 
  3. Se si tratta di (( lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o
altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica  o  se
inoltrati per  via  telematica  ))  per  i  quali  e'  consentito  il
sequestro  a  norma  dell'articolo  254,  gli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria, in caso di  urgenza,  ordinano  a  chi  e'  preposto  al
servizio postale (( , telegrafico, telematico o di  telecomunicazione
)) di sospendere l'inoltro.  Se  entro  quarantotto  ore  dall'ordine
della polizia  giudiziaria  il  pubblico  ministero  non  dispone  il
sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati. 
                              Art. 354. 
Accertamenti  urgenti  sui  luoghi,  sulle  cose  e  sulle   persone.
                              Sequestro 
 
  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che  le
tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo  stato
dei luoghi e delle cose non venga mutato  prima  dell'intervento  del
pubblico ministero. 
  2. Se vi e' pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel
comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si  modifichino  e  il
pubblico ministero non puo' intervenire tempestivamente,  ovvero  non
ha ancora assunto la  direzione  delle  indagini,  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo
stato  dei  luoghi  e  delle  cose.  In  relazione  ai   dati,   alle
informazioni e ai programmi informatici o ai  sistemi  informatici  o
telematici,  gli  ufficiali  della  polizia   giudiziaria   adottano,
altresi',  le  misure  tecniche  o   impartiscono   le   prescrizioni
necessarie  ad  assicurarne   la   conservazione   e   ad   impedirne
l'alterazione e l'accesso e  provvedono,  ove  possibile,  alla  loro
immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante  una  procedura
che assicuri la  conformita'  della  copia  all'originale  e  la  sua
immodificabilita'. Se del caso, sequestrano il corpo del reato  e  le
cose a questo pertinenti. 
  3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2,  gli  ufficiali
di polizia giudiziaria compiono i necessari  accertamenti  e  rilievi
sulle persone diversi dalla ispezione personale. (( PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 30 GIUGNO 2009, N. 85 )). 
                              Art. 355. 
                Convalida del sequestro e suo riesame 
  1. Nel  caso  in  cui  abbia  proceduto  a  sequestro,  la  polizia
giudiziaria enuncia nel relativo verbale il motivo del  provvedimento
e ne consegna copia alla  persona  alla  quale  le  cose  sono  state
sequestrate. Il verbale e' trasmesso senza ritardo,  e  comunque  non
oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero  del  luogo  dove  il
sequestro e' stato eseguito. 
  2. Il pubblico ministero, nelle  quarantotto  ore  successive,  con
decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti
ovvero dispone la restituzione  delle  cose  sequestrate.  Copia  del
decreto di convalida e' immediatamente notificata alla  persona  alla
quale le cose sono state sequestrate. 
  3. Contro il decreto di convalida, la  persona  nei  cui  confronti
vengono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla  quale
le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro
restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica  del
decreto ovvero dalla diversa  data  in  cui  l'interessato  ha  avuto
conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame,  anche  nel
merito, a norma dell'articolo 324. 
  4.  La  richiesta  di  riesame  non   sospende   l'esecuzione   del
provvedimento. 
                              Art. 356. 
                      Assistenza del difensore 
  1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono  svolte  le
indagini  ha  facolta'  di  assistere,  senza   diritto   di   essere
preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354
oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata  dal  pubblico
ministero a norma dell'articolo 353 comma 2. 
                              Art. 357. 
        Documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria 
  1. La polizia giudiziaria  annota  secondo  le  modalita'  ritenute
idonee  ai  fini  delle  indagini,  anche  sommariamente,  tutte   le
attivita' svolte, comprese quelle dirette alla  individuazione  delle
fonti di prova. 
  2. Fermo quanto  disposto  in  relazione  a  specifiche  attivita',
redige verbale dei seguenti atti: 
    a) denunce, querele e istanze presentate oralmente; 
    b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee  ricevute
dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; 
    (( c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351; )) 
    d) perquisizioni e sequestri; 
    e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349,  353  e
354; 
    f)  atti,  che  descrivono  fatti  e  situazioni,   eventualmente
compiuti sino a  che  il  pubblico  ministero  non  ha  impartito  le
direttive per lo svolgimento delle indagini. 
  3.  Il  verbale  e'  redatto  da  ufficiali  o  agenti  di  polizia
giudiziaria nelle forme e con  le  modalita'  previste  dall'articolo
373. 
  4. La documentazione dell'attivita' di polizia giudiziaria e' posta
a disposizione del pubblico ministero. 
  5. A disposizione del pubblico ministero  sono  altresi'  poste  le
denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i  referti,
il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. 

Titolo V
ATTIVITA’ DEL PUBBLICO MINISTERO

                              Art. 358. 
            Attivita' di indagine del pubblico ministero 
  1. Il pubblico ministero compie ogni attivita' necessaria  ai  fini
indicati nell'articolo 326 e svolge altresi' accertamenti su fatti  e
circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini. 
                              Art. 359. 
              Consulenti tecnici del pubblico ministero 
  1. Il pubblico ministero, quando procede ad  accertamenti,  rilievi
segnaletici, descrittivi o fotografici e  ad  ogni  altra  operazione
tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, puo'  nominare
e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 
  2. Il consulente puo' essere autorizzato dal pubblico ministero  ad
assistere a singoli atti di indagine. 
                            Art. 359-bis 
    (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). 
 
  1. Fermo quanto disposto dall'articolo  349,  comma  2-bis,  quando
devono essere eseguite le operazioni di cui  all'articolo  224-bis  e
non  vi  e'  il  consenso  della  persona  interessata,  il  pubblico
ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari  che
le  autorizza  con  ordinanza  quando  ricorrono  le  condizioni  ivi
previste. 
  2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare  grave  o  irreparabile  pregiudizio  alle
indagini,  il  pubblico  ministero  dispone  lo   svolgimento   delle
operazioni  con  decreto  motivato  contenente  i  medesimi  elementi
previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis,  provvedendo  a  disporre
l'accompagnamento coattivo, qualora la  persona  da  sottoporre  alle
operazioni non si presenti senza addurre  un  legittimo  impedimento,
ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa
rifiuta di sottoporvisi.  Entro  le  quarantotto  ore  successive  il
pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la
convalida   del   decreto   e   dell'eventuale    provvedimento    di
accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza  al  piu'
presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso
immediatamente al pubblico ministero e al difensore. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni  degli  articoli
132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e  5,  si  applicano  a  pena  di
nullita' delle operazioni e di inutilizzabilita'  delle  informazioni
cosi' acquisite. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'
articolo 191. 
  ((3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti
dello stato di ebbrezza  alcolica  ovvero  di  alterazione  correlata
all'uso di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  se  vi  e'  fondato
motivo  di  ritenere  che  dal  ritardo  possa   derivare   grave   o
irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma  2
e gli ulteriori provvedimenti  ivi  previsti  possono,  nei  casi  di
urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati
per  iscritto.  Gli  ufficiali  di  polizia   giudiziaria   procedono
all'accompagnamento dell'interessato presso il piu'  vicino  presidio
ospedaliero  al  fine  di  sottoporlo  al   necessario   prelievo   o
accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se
la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da
compiersi   e'   data   tempestivamente    notizia    al    difensore
dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa
comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si  applicano
le previsioni di cui ai commi 1  e  2  dell'articolo  365.  Entro  le
quarantotto  ore  successive,  il  pubblico  ministero  richiede   la
convalida del decreto e degli eventuali  ulteriori  provvedimenti  al
giudice per le indagini preliminari, che provvede al  piu'  presto  e
comunque entro  le  quarantotto  ore  successive,  dandone  immediato
avviso al pubblico ministero e al  difensore.  Le  operazioni  devono
sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e
5 dell'articolo 224-bis)). 
                              Art. 360. 
                 Accertamenti tecnici non ripetibili 
  1. Quando gli accertamenti previsti  dall'articolo  359  riguardano
persone, cose o luoghi il cui stato e' soggetto a  modificazione,  il
pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta  alle
indagini, la persona offesa dal  reato  e  i  difensori  del  giorno,
dell'ora e del luogo fissati  per  il  conferimento  dell'incarico  e
della facolta' di nominare consulenti tecnici. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 2. 
  3. I difensori nonche' i consulenti tecnici eventualmente  nominati
hanno  diritto  di  assistere  al  conferimento   dell'incarico,   di
partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 
  4.  Qualora,  prima  del  conferimento  dell'incarico,  la  persona
sottoposta alle indagini  formuli  riserva  di  promuovere  incidente
probatorio, il pubblico ministero dispone che  non  si  proceda  agli
accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano piu'  essere
utilmente compiuti. 
  ((4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia  e  non  puo'
essere  ulteriormente  formulata  se  la   richiesta   di   incidente
probatorio non e' proposta entro il termine  di  dieci  giorni  dalla
formulazione della riserva stessa)). 
  5. ((Fuori del caso  di  inefficacia  della  riserva  di  incidente
probatorio previsto dal comma  4-bis,))  Se  il  pubblico  ministero,
malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona  sottoposta  alle
indagini e pur non sussistendo  le  condizioni  indicate  nell'ultima
parte  del  comma  4,  ha  ugualmente  disposto  di  procedere   agli
accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati  nel
dibattimento. 
                              Art. 361. 
                 Individuazione di persone e di cose 
  1.  Quando  e'  necessario  per  la  immediata  prosecuzione  delle
indagini,  il  pubblico  ministero  procede  alla  individuazione  di
persone, di cose o di quanto altro puo' essere oggetto di  percezione
sensoriale. 
  2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono  presentati  ovvero
sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione. 
  3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona  chiamata  alla
individuazione possa subire intimidazione  o  altra  influenza  dalla
presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero
adotta le cautele previste dall'articolo 214 comma 2. 
                              Art. 362. 
                     Assunzione di informazioni 
 
  1. Il pubblico ministero  assume  informazioni  dalle  persone  che
possono riferire circostanze  utili  ai  fini  delle  indagini.  Alle
persone gia' sentite dal difensore o dal suo  sostituto  non  possono
essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle  risposte
date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis,  198,
199, 200, 201, 202 e 203. 
  1-bis. Nei procedimenti per i  delitti  di  cui  all'articolo  351,
comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni
da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia
o in psichiatria infantile. Allo stesso  modo  provvede  quando  deve
assumere  sommarie  informazioni  da  una   persona   offesa,   anche
maggiorenne, in condizione di  particolare  vulnerabilita'.  In  ogni
caso assicura che la persona offesa particolarmente  vulnerabile,  in
occasione  della  richiesta  di  sommarie  informazioni,  non   abbia
contatti con la persona sottoposta ad indagini  e  non  sia  chiamata
piu'  volte  a  rendere  sommarie  informazioni,   salva   l'assoluta
necessita' per le indagini. 
  ((1-ter. Quando si procede per i delitti  previsti  dagli  articoli
572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,  609-quinquies,  609-octies   e
612-bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e  583-quinquies
del codice penale nelle ipotesi aggravate  ai  sensi  degli  articoli
576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1,  e
secondo comma, del medesimo  codice,  il  pubblico  ministero  assume
informazioni dalla persona offesa e da chi  ha  presentato  denuncia,
querela o istanza, entro il termine  di  tre  giorni  dall'iscrizione
della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze
di tutela di minori di  anni  diciotto  o  della  riservatezza  delle
indagini, anche nell'interesse della persona offesa)). 
                              Art. 363. 
   Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso 
  1.  Le  persone  imputate  in  un  procedimento  connesso  a  norma
dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico  ministero  sui  fatti
per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210 commi 2, ((
3, 4 e 6. )) 
  2. La disposizione del  comma  1  si  applica  anche  alle  persone
imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel  caso
previsto dall'articolo 371 comma 2 lettera b). 
                              Art. 364. 
                  Nomina e assistenza del difensore 
  1. Il pubblico  ministero,  se  deve  procedere  a  interrogatorio,
ovvero a ispezione ((, a individuazione di persone)) o confronto  cui
deve partecipare la persona sottoposta alle  indagini,  la  invita  a
presentarsi a norma dell'articolo 375. 
  2. La persona sottoposta  alle  indagini  priva  del  difensore  e'
altresi' avvisata che e' assistita da un difensore di ufficio, ma che
puo' nominarne uno di fiducia. 
  3. Al difensore di ufficio o a  quello  di  fiducia  in  precedenza
nominato e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima del  compimento
degli atti indicati nel comma 1 e delle  ispezioni  a  cui  non  deve
partecipare la persona sottoposta alle indagini. 
  4. Il difensore ha in ogni caso  diritto  di  assistere  agli  atti
indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245. 
  5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi  e'  fondato  motivo  di
ritenere  che  il   ritardo   possa   pregiudicare   la   ricerca   o
l'assicurazione delle fonti di  prova,  il  pubblico  ministero  puo'
procedere a interrogatorio,  a  ispezione  ((,  a  individuazione  di
persone)) o a confronto  anche  prima  del  termine  fissato  dandone
avviso  al  difensore  senza  ritardo  e  comunque   tempestivamente.
L'avviso puo' essere omesso quando il pubblico  ministero  procede  a
ispezione e vi e' fondato motivo di ritenere  che  le  tracce  o  gli
altri effetti materiali del reato possano essere alterati.  E'  fatta
salva, in ogni caso, la facolta' del difensore d'intervenire. 
  6. Quando procede nei  modi  previsti  dal  comma  5,  il  pubblico
ministero deve specificamente indicare, a pena di nullita', i  motivi
della deroga e le modalita' dell'avviso. 
  7. E' vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni  di
approvazione o disapprovazione. Quando assiste  al  compimento  degli
atti, il difensore puo' presentare al pubblico  ministero  richieste,
osservazioni e riserve delle quali e' fatta menzione nel verbale. 
                              Art. 365. 
   Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso 
  1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di  atti  di
perquisizione  o  sequestro,  chiede  alla  persona  sottoposta  alle
indagini, che sia presente,  se  e'  assistita  da  un  difensore  di
fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore  di  ufficio  a
norma dell'articolo 97 comma 3. 
  2. Il difensore ha facolta' di assistere al  compimento  dell'atto,
fermo quanto previsto dall'articolo 249. 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364 comma 7. 
                              Art. 366. 
   Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori 
  1. Salvo quanto previsto  da  specifiche  disposizioni,  i  verbali
degli  atti  compiuti  dal  pubblico  ministero   e   dalla   polizia
giudiziaria ai quali il  difensore  ha  diritto  di  assistere,  sono
depositati nella segreteria del pubblico  ministero  entro  il  terzo
giorno successivo  al  compimento  dell'atto,  con  facolta'  per  il
difensore  di  esaminarli  ed  estrarne  copia  nei   cinque   giorni
successivi. Quando non e' stato dato avviso del compimento dell'atto,
al difensore e' immediatamente notificato l'avviso di deposito  e  il
termine decorre dal ricevimento della notificazione. (( Il  difensore
ha facolta' di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si
trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia )). 
  (( 2. Il pubblico ministero con decreto  motivato,  puo'  disporre,
per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma  1  e
l'esercizio della facolta' indicata nel terzo  periodo  dello  stesso
comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attivita'  del
difensore, per  non  oltre  trenta  giorni.  Contro  il  decreto  del
pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore,
possono proporre  opposizione  al  giudice,  che  provvede  ai  sensi
dell'articolo 127 )) . 
                              Art. 367. 
                  Memorie e richieste dei difensori 
  1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facolta'
di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero. 
                              Art. 368. 
       Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro 
  1. Quando,  nel  corso  delle  indagini  preliminari,  il  pubblico
ministero ritiene che non si debba disporre  il  sequestro  richiesto
dall'interessato, trasmette  la  richiesta  con  il  suo  parere,  al
giudice per le indagini preliminari. 
                              Art. 369. 
                      Informazione di garanzia 
  1. Solo quando deve compiere un  atto  al  quale  il  difensore  ha
diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego
chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona  sottoposta
alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia  con
indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dell a data
e del luogo del fatto e  con  invito  a  esercitare  la  facolta'  di
nominare un difensore di fiducia. 
  ((1-bis.  Il  pubblico  ministero  informa  altresi'   la   persona
sottoposta alle  indagini  e  la  persona  offesa  del  diritto  alla
comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3.)) 
  2. Qualora  ne  ravvisi  la  necessita'  ovvero  l'ufficio  postale
restituisca  il  piego  per  irreperibilita'  del  destinatario,   il
pubblico ministero puo' disporre che l'informazione di  garanzia  sia
notificata a norma dell'articolo 151. 
                              Art. 369-bis. 
(Informazione della persona sottoposta alle indagini sul  diritto  di
                               difesa) 
  1. Al compimento del primo atto a cui il difensore  ha  diritto  di
assistere e, comunque, prima dell'invito a  presentarsi  per  rendere
l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli  375,
comma 3, e 416, ((ovvero, al piu' tardi,  contestualmente  all'avviso
della conclusione delle indagini preliminari ai  sensi  dell'articolo
415-bis,)) il pubblico ministero,  a  pena  di  nullita'  degli  atti
successivi,  notifica  alla  persona  sottoposta  alle  indagini   la
comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 
   2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere: 
   a) l'informazione della obbligatorieta' della difesa  tecnica  nel
processo penale, con  l'indicazione  della  facolta'  e  dei  diritti
attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini; 
   b) il nominativo del difensore d'ufficio  e  il  suo  indirizzo  e
recapito telefonico; 
   c) l'indicazione  della  facolta'  di  nominare  un  difensore  di
fiducia  con  l'avvertimento  che,  in  mancanza,  l'indagato   sara'
assistito da quello nominato d'ufficio; 
   d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio
ove non sussistano le condizioni per accedere  al  beneficio  di  cui
alla lettera e) e l'avvertimento  che,  in  caso  di  insolvenza,  si
procedera' ad esecuzione forzata; 
   ((d-bis)  l'informazione  del  diritto  all'interprete   ed   alla
traduzione di atti fondamentali;)) 
   e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a
spese dello Stato. 
                              Art. 370. 
                    Atti diretti e atti delegati 
  1. Il pubblico ministero compie  personalmente  ogni  attivita'  di
indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il  compimento
di attivita' di indagine  e  di  atti  specificamente  delegati,  ivi
compresi gli interrogatori ed i confronti cui  partecipi  la  persona
sottoposta alle indagini che si  trovi  in  stato  di  liberta,'  con
l'assistenza necessaria del difensore. 
  2. Quando procede a norma  del  comma  1,  la  polizia  giudiziaria
osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373. 
  ((2-bis. Se si tratta di uno dei delitti  previsti  dagli  articoli
572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis
e  612-ter  del  codice  penale,  ovvero   dagli   articoli   582   e
583-quinquies del codice penale  nelle  ipotesi  aggravate  ai  sensi
degli articoli 576, primo comma, numeri  2,  5,  5.1,  e  577,  primo
comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo  codice,  la  polizia
giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli  atti  delegati
dal pubblico ministero. 
  2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria  pone
senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione
dell'attivita' nelle forme e con le modalita' previste  dall'articolo
357)). 
  3. Per singoli atti  da  assumere  nella  circoscrizione  di  altro
tribunale, il pubblico ministero, qualora non  ritenga  di  procedere
personalmente, puo' delegare, secondo la  rispettiva  competenza  per
materia, il pubblico ministero presso il tribunale  del  luogo.  (90)
(90a) 
  4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o  altri  gravi  motivi,  il
pubblico ministero delegato a  norma  del  comma  3  ha  facolta'  di
procedere di propria iniziativa anche agli atti che a  seguito  dello
svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono  necessari  ai
fini delle indagini. 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                                 Art. 371. 
         Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero 
  1. Gli uffici  diversi  del  pubblico  ministero  che  procedono  a
indagini  collegate,  si  coordinano  tra  loro  per  la  speditezza,
economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono
allo scambio di atti e di  informazioni  nonche'  alla  comunicazione
delle direttive rispettivamente impartite alla  polizia  giudiziaria.
Possono  altresi'  procedere,  congiuntamente,   al   compimento   di
specifici atti. 
  2.  Le  indagini  di  uffici  diversi  del  pubblico  ministero  si
considerano collegate: 
    a) se i procedimenti  sono  connessi  a  norma  dell'articolo  12
((...)) 
    (( b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi
in  occasione  degli  altri,  o  per  conseguirne  o  assicurarne  al
colpevole  o  ad  altri  il  profitto,  il  prezzo,  il  prodotto   o
l'impunita', o che sono stati  commessi  da  piu'  persone  in  danno
reciproco le une delle altre, ovvero se la prova di un reato o di una
sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra
circostanza. )) 
    c) se la prova di piu' reati deriva, anche in parte, dalla stessa
fonte. 
  3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12,  il  collegamento  delle
indagini non ha effetto sulla competenza. 
                            Art. 371-bis. 
(Attivita' di coordinamento del procuratore nazionale  antimafia  ((e
                         antiterrorismo)) ). 
 
  1. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita
le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i  delitti  indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis ((e comma 3-quater)) e in  relazione  ai
procedimenti di  prevenzione  antimafia  ((e  antiterrorismo)).  ((In
relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-bis)) dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi
centrali e interprovinciali  delle  forze  di  polizia  e  impartisce
direttive intese a regolarne l'impiego  a  fini  investigativi.  ((In
relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma
3-quater, si avvale altresi' dei servizi centrali e  interprovinciali
delle forze di polizia e  impartisce  direttive  intese  a  regolarne
l'impiego a fini investigativi)). 
  2. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) esercita
funzioni di impulso nei confronti  dei  procuratori  distrettuali  al
fine  di  rendere  effettivo  il  coordinamento  delle  attivita'  di
indagine, di garantire la funzionalita'  dell'impiego  della  polizia
giudiziaria nelle  sue  diverse  articolazioni  e  di  assicurare  la
completezza e tempestivita' delle investigazioni. 
  3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge,  il
procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)), in particolare: 
    a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati,  assicura
il collegamento investigativo anche per mezzo  dei  magistrati  della
Direzione nazionale antimafia ((e antiterrorismo)); 
    b) cura, mediante applicazioni temporanee  dei  magistrati  della
Direzione nazionale e delle ((procure distrettuali)),  la  necessaria
flessibilita' e mobilita' che  soddisfino  specifiche  e  contingenti
esigenze investigative o processuali; ((219)) 
    c) ai fini del coordinamento investigativo  e  della  repressione
dei reati provvede all'acquisizione e  all'elaborazione  di  notizie,
informazioni e dati attinenti alla criminalita'  organizzata  ((e  ai
delitti di terrorismo, anche internazionale)); 
    f) impartisce ai procuratori  distrettuali  specifiche  direttive
alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti  riguardanti
le  modalita'  secondo   le   quali   realizzare   il   coordinamento
nell'attivita' di indagine; 
    g) riunisce i procuratori distrettuali  interessati  al  fine  di
risolvere  i  contrasti  che,  malgrado   le   direttive   specifiche
impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o  di  rendere
effettivo il coordinamento; 
    h) dispone  con  decreto  motivato,  reclamabile  al  procuratore
generale presso la corte di cassazione, l'avocazione  delle  indagini
preliminari relative a taluno dei delitti indicati  nell'articolo  51
comma 3-bis ((e comma 3-quater))  quando  non  hanno  dato  esito  le
riunioni disposte al  fine  di  promuovere  o  rendere  effettivo  il
coordinamento e questo non e' stato possibile a causa della: 
      1) perdurante  e  ingiustificata  inerzia  nella  attivita'  di
indagine; 
      2) ingiustificata e reiterata violazione  dei  doveri  previsti
dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 
  4. Il procuratore nazionale antimafia ((e antiterrorismo)) provvede
alla  avocazione  dopo  aver  assunto   sul   luogo   le   necessarie
informazioni personalmente o tramite un  magistrato  della  Direzione
nazionale antimafia ((e antiterrorismo))  all'uopo  designato.  Salvi
casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il  magistrato
da lui designato non puo' delegare per il compimento  degli  atti  di
indagine altri uffici del pubblico ministero. (28) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16,  comma  2)
che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3,  comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (219) 
  Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 aprile 2015, n. 43 ha disposto (con l'art. 9, comma 4,  lettera
d)) che alla lettera b) del comma 3 del presente  articolo  "dopo  le
parole: «direzione nazionale antimafia» sono inserite le seguenti: «e
antiterrorismo»". 
                              Art. 372. 
                      Avocazione delle indagini 
  1. Il procuratore generale presso la corte di appello  dispone  con
decreto  motivato,  e  assunte,   quando   occorre,   le   necessarie
informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari quando: 
    a) in conseguenza dell'astensione o  della  incompatibilita'  del
magistrato designato non e' possibile provvedere alla sua  tempestiva
sostituzione; 
    b) il capo dell'ufficio  del  pubblico  ministero  ha  omesso  di
provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato  per
le indagini nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere  a)  ,
b), d) , e). 
(( 1-bis. Il procuratore generale presso la corte d' appello, assunte
le necessarie informazioni, dispone altresi', con  decreto  motivato,
l' avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti
dagli art. 270-bis, 280, 285, 286, 289-bis, 305, 306, 416 nei casi in
cui e' obbligatorio l' arresto in flagranza e 422 del  codice  penale
quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta  effettivo  il
coordinamento delle indagini previste dall' art. 371, comma 1, e  non
hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse
dal procuratore  generale  anche  d'  intesa  con  altri  procuratori
generali interessati. )) ((28)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.L. 20 novembre 1991,  n.  367,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 ha disposto (con l'art. 16,  comma  2)
che "Le disposizioni degli articoli 2, comma 1, lettera b), 3,  comma
1, lettera b), 7, 8, 9, 10, comma 1, e 11 hanno effetto  a  decorrere
dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto
previsto dall'articolo 15, comma 2." 
                              Art. 373. 
                      Documentazione degli atti 
  1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, e'  redatto
verbale: 
    a) delle denunce, querele e istanze  di  procedimento  presentate
oralmente; 
    b) degli interrogatori e dei confronti con la persona  sottoposta
alle indagini; 
    c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; 
    ((d) delle sommarie informazioni assunte  a  norma  dell'articolo
362; 
    d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;)) 
    e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360. 
  2. Il verbale e' redatto secondo le modalita' previste  nel  titolo
III del libro II. 
  3. Alla documentazione delle  attivita'  di  indagine  preliminare,
diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto  mediante
la redazione del verbale  in  forma  riassuntiva  ovvero,  quando  si
tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante
le annotazioni ritenute necessarie. 
  4. Gli atti sono documentati nel corso del loro  compimento  ovvero
immediatamente dopo quando  ricorrono  insuperabili  circostanze,  da
indicarsi   specificamente,   che   impediscono   la   documentazione
contestuale. 
  5. L'atto contenente  la  notizia  di  reato  e  la  documentazione
relativa alle indagini sono conservati in apposito  fascicolo  presso
l'ufficio del pubblico ministero assieme agli  atti  trasmessi  dalla
polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357. 
  6.  Alla  redazione  del  verbale  e  delle  annotazioni   provvede
l'ufficiale di polizia giudiziaria  o  l'ausiliario  che  assiste  il
pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142. 
                              Art. 374. 
                       Presentazione spontanea 
  1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte  indagini,  ha
facolta'  di  presentarsi  al  pubblico  ministero  e  di  rilasciare
dichiarazioni. 
  2. Quando il fatto per cui  si  procede  e'  contestato  a  chi  si
presenta  spontaneamente  e  questi  e'  ammesso  a  esporre  le  sue
discolpe,  l'atto  cosi'   compiuto   equivale   per   ogni   effetto
all'interrogatorio. In tale ipotesi,  si  applicano  le  disposizioni
previste dagli articoli 64, 65 e 364. 
  3. La presentazione  spontanea  non  pregiudica  l'applicazione  di
misure cautelari. 
                              Art. 375. 
                        Invito a presentarsi 
  1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini
a presentarsi quando deve procedere ad  atti  che  ne  richiedono  la
presenza. 
  2. L'invito a presentarsi contiene: 
    a) le generalita' o le altre indicazioni personali che valgono  a
identificare la persona sottoposta alle indagini; 
    b) il giorno,  l'ora  e  il  luogo  della  presentazione  nonche'
l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi; 
    c) il tipo di atto per il quale l'invito e' predisposto; 
    d) l'avvertimento che il pubblico  ministero  potra'  disporre  a
norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. 
  3. Quando  la  persona  e'  chiamata  a  rendere  l'interrogatorio,
l'invito contiene altresi' la sommaria enunciazione del  fatto  quale
risulta dalle indagini fino a quel momento compiute. ((L'invito  puo'
inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma
1,  l'indicazione  degli  elementi  e  delle   fonti   di   prova   e
l'avvertimento che potra' essere  presentata  richiesta  di  giudizio
immediato.)) 
  4. L'invito a presentarsi e' notificato almeno tre giorni prima  di
quello fissato  per  la  comparizione,  salvo  che,  per  ragioni  di
urgenza, il pubblico ministero  ritenga  di  abbreviare  il  termine,
purche' sia lasciato il tempo necessario per comparire. 
                              Art. 376. 
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto 
  1. Quando si tratta  di  procedere  ad  atti  di  interrogatorio  o
confronto,  l'accompagnamento  coattivo  e'  disposto  dal   pubblico
ministero su autorizzazione del giudice. 
                              Art. 377. 
              Citazioni di persone informate sui fatti 
  1. Il pubblico ministero puo' emettere decreto di citazione  quando
deve procedere ad atti  che  richiedono  la  presenza  della  persona
offesa e delle persone in grado di riferire su circostanze  utili  ai
fini delle indagini. 
  2. Il decreto contiene: 
    a) le generalita' della persona; 
    b) il  giorno,  l'ora  e  il  luogo  della  comparizione  nonche'
l'autorita' davanti alla quale la persona deve presentarsi; 
    c) l'avvertimento che il pubblico  ministero  potra'  disporre  a
norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata
comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento. 
  3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione
del consulente tecnico, dell'interprete  e  del  custode  delle  cose
sequestrate. 
                              Art. 378. 
              Poteri coercitivi del pubblico ministero 
  1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue  funzioni,  i
poteri indicati nell'articolo 131. 

Titolo VI
ARRESTO IN FLAGRANZA E FERMO

                              Art. 379. 
                      Determinazione della pena 
  1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena e' 
determinata a norma dell'articolo 278. 
                              Art. 380. 
                  Arresto obbligatorio in flagranza 
 
  1. Gli ufficiali e gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
all'arresto di chiunque e' colto  in  flagranza  di  un  delitto  non
colposo, consumato o tentato, per il quale  la  legge  stabilisce  la
pena dell'ergastolo o della reclusione non  inferiore  nel  minimo  a
cinque anni e nel massimo a venti anni. 
  2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali  e  gli
agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto  di  chiunque  e'
colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati
o tentati: 
    a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo
I del libro II del codice penale per i quali  e'  stabilita  la  pena
della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo
a dieci anni; 
    a-bis) delitto di violenza  o  minaccia  ad  un  Corpo  politico,
amministrativo o giudiziario o ai suoi  singoli  componenti  previsto
dall'articolo 338 del codice penale; 
    b) delitto di devastazione e  saccheggio  previsto  dall'articolo
419 del codice penale; 
    c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel  titolo  VI
del libro II del codice penale per i quali e' stabilita la pena della
reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a  dieci
anni; 
    d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600,
delitto di prostituzione  minorile  previsto  dall'articolo  600-bis,
primo comma, delitto di pornografia minorile  previsto  dall'articolo
600-ter, commi primo  e  secondo,  anche  se  relativo  al  materiale
pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater.1,   e   delitto   di
iniziative turistiche volte  allo  sfruttamento  della  prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; 
    d.1) delitti  di  intermediazione  illecita  e  sfruttamento  del
lavoro previsti dall'articolo  603-bis,  secondo  comma,  del  codice
penale; 
    d-bis)  delitto  di  violenza  sessuale  previsto   dall'articolo
609-bis, escluso il caso previsto  dal  terzo  comma,  e  delitto  di
violenza sessuale di gruppo  previsto  dall'articolo  609-octies  del
codice penale; 
    d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo
609-quater, primo e secondo comma, del codice penale; 
    e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza  aggravante
prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o  taluna
delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma,
numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale,
salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la  circostanza  attenuante
di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale. 
  e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis  del  codice
penale,  salvo  che  ricorra  la  circostanza   attenuante   di   cui
all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
    f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale
e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; 
    f-bis) delitto di ricettazione,  nell'ipotesi  aggravata  di  cui
all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale; 
    g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione  nello  Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse  e
di esplosivi, di armi clandestine nonche'  di  piu'  armi  comuni  da
sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3 della legge 18
aprile 1975 n. 110; 
    h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope  puniti
a norma dell' articolo 73 del testo unico approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per  i
delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
    i) delitti commessi per finalita' di terrorismo  o  di  eversione
dell'ordine costituzionale per i quali la legge  stabilisce  la  pena
della reclusione non inferiore  nel  minimo  a  quattro  anni  o  nel
massimo a dieci anni; 
    l)   delitti   di   promozione,   costituzione,    direzione    e
organizzazione delle associazioni segrete  previste  dall'articolo  1
della legge 25 gennaio 1982 n. 17, delle  associazioni  di  carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956 n.  561,
delle  associazioni,  dei  movimenti  o  dei  gruppi  previsti  dagli
articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952 n. 645; 
    l-bis)  delitti  di  partecipazione,  promozione,   direzione   e
organizzazione  della   associazione   di   tipo   mafioso   prevista
dall'articolo 416-bis del codice penale; 
    l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi  e
di atti  persecutori,  previsti  dall'articolo  572  e  dall'articolo
612-bis del codice penale; 
    m)   delitti   di   promozione,   direzione,    costituzione    e
organizzazione   della   associazione   per    delinquere    prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione e'
diretta alla commissione di piu'  delitti  fra  quelli  previsti  dal
comma 1 o dalle lettere a) , b) , c) , d) , f) , g) , i) del presente
comma; 
    m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di
identificazione  falso  previsti  dall'articolo  497-bis  del  codice
penale; 
    m-ter)  delitti   di   promozione,   direzione,   organizzazione,
finanziamento  o  effettuazione  di  trasporto  di  persone  ai  fini
dell'ingresso  illegale  nel   territorio   dello   Stato,   di   cui
all'articolo 12, commi 1 e 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni; 
    m-quater)  delitto  di   omicidio   colposo   stradale   previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale. 
    ((m-quinquies) delitto di resistenza o  di  violenza  contro  una
nave  da  guerra,  previsto  dall'articolo  1100  del  codice   della
navigazione)). 
  3. Se si tratta di delitto perseguibile  a  querela,  l'arresto  in
flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene  proposta,  anche  con
dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o  all'agente  di  polizia
giudiziaria presente nel  luogo.  Se  l'avente  diritto  dichiara  di
rimettere  la  querela,  l'arrestato  e'  posto   immediatamente   in
liberta'. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 54  (in
G.U.  1a  s.s.  24/2/1993,  n.  9)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale della  lettera  e)  del  secondo  comma  del  presente
articolo "nella  parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio  in
flagranza per il delitto di furto aggravato ai sensi  dell'art.  625,
primo comma, numero 2, prima ipotesi, nel  caso  in  cui  ricorra  la
circostanza attenuante prevista dall'art. 62, numero 4  dello  stesso
codice". 
                              Art. 381. 
                  Arresto facoltativo in flagranza 
  1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta'
di arrestare chiunque  e'  colto  in  flagranza  di  un  delitto  non
colposo, consumato o tentato, per il quale  la  legge  stabilisce  la
pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero  di  un
delitto colposo per il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena  della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. 
  2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi'
facolta' di arrestare chiunque e'  colto  in  flagranza  di  uno  dei
seguenti delitti: 
    a)  peculato  mediante  profitto  dell'errore   altrui   previsto
dall'articolo 316 del codice penale; 
    b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  prevista
dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale; 
    c)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico   ufficiale   prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale; 
    d)  commercio  e  somministrazione  di  medicinali  guasti  e  di
sostanze alimentari nocive previsti dagli  articoli  443  e  444  del
codice penale; 
    e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del  codice
penale; 
    f)  lesione  personale  prevista  dall'articolo  582  del  codice
penale; 
    f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614,  primo
e secondo comma, del codice penale; 
    g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale; 
    h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del
codice penale; 
    i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale; 
    l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del  codice
penale; 
    l-bis) offerta, cessione o detenzione di  materiale  pornografico
previste dagli articoli  600-ter,  quarto  comma,  e  600-quater  del
codice penale, anche se relative al  materiale  pornografico  di  cui
all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice; 
    m)  alterazione  di  armi  e  fabbricazione  di   esplosivi   non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1  della  legge  18
aprile 1975 n. 110; 
  m-bis) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43; 
  m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un  pubblico  ufficiale
sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri,  prevista
dall'articolo 495 del codice penale; 
  m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione  o
l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo  495-ter
del codice penale; 
  ((m-quinquies)  delitto  di  lesioni  colpose  stradali   gravi   o
gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo,  quarto  e
quinto comma, del codice penale)). 
  3. Se si tratta di delitto perseguibile  a  querela,  l'arresto  in
flagranza puo' essere eseguito se la querela  viene  proposta,  anche
con  dichiarazione  resa  oralmente  all'ufficiale  o  all'agente  di
polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara
di rimettere la  querela,  l'arrestato  e'  posto  immediatamente  in
liberta'. 
  4.  Nelle  ipotesi  previste  dal  presente  articolo  si   procede
all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata  dalla
gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita'  del  soggetto  desunta
dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 
  4-bis. Non e'  consentito  l'arresto  della  persona  richiesta  di
fornire  informazioni  dalla  polizia  giudiziaria  o  dal   pubblico
ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o  il
rifiuto di fornirle. 
                              Art. 382. 
                         Stato di flagranza 
  1. E' in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere
il reato ovvero chi, subito dopo il reato, e' inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona  offesa  o  da  altre  persone  ovvero  e'
sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso
il reato immediatamente prima. 
  2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura  fino  a  quando
non e' cessata la permanenza. 
                              Art. 383. 
              Facolta' di arresto da parte dei privati 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e'  autorizzata
a procedere all'arresto in flagranza, quando  si  tratta  di  delitti
perseguibili di ufficio. 
  2.  La  persona  che  ha  eseguito  l'arresto  deve  senza  ritardo
consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato  alla
polizia giudiziaria la quale redige il verbale della  consegna  e  ne
rilascia copia. 
                              Art. 384. 
                    Fermo di indiziato di delitto 
  1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando  sussistono  specifici
elementi che, anche in relazione alla impossibilita' di  identificare
l'indiziato fanno ritenere fondato il pericolo di fuga,  il  pubblico
ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata  di  un
delitto per il quale la legge stabilisce  la  pena  dell'ergastolo  o
della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore  nel
massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra
e  gli  esplosivi  ((o  di  un  delitto  commesso  per  finalita'  di
terrorismo,  anche  internazionale,  o   di   eversione   dell'ordine
democratico.)) 
  2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico  ministero
abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti
di polizia giudiziaria procedono al fermo di propria iniziativa. 
  3. La polizia giudiziaria  procede  inoltre  al  fermo  di  propria
iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero
sopravvengano ((specifici elementi, quali il  possesso  di  documenti
falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per  darsi
alla fuga)) e non  sia  possibile,  per  la  situazione  di  urgenza,
attendere il provvedimento del pubblico ministero. 
                            Art. 384-bis. 
       (( (Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare). )) 
  ((1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno  facolta'
di disporre, previa autorizzazione del pubblico  ministero,  scritta,
oppure  resa  oralmente  e  confermata  per  iscritto,  o   per   via
telematica, l'allontanamento urgente  dalla  casa  familiare  con  il
divieto di  avvicinarsi  ai  luoghi  abitualmente  frequentati  dalla
persona offesa, nei confronti  di  chi  e'  colto  in  flagranza  dei
delitti di cui all'articolo 282-bis, comma 6, ove sussistano  fondati
motivi  per  ritenere  che  le  condotte  criminose  possano   essere
reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrita'
fisica o  psichica  della  persona  offesa.  La  polizia  giudiziaria
provvede senza ritardo all'adempimento degli obblighi di informazione
previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.  38,  e
successive modificazioni. 
  2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di  cui  agli
articoli  385  e  seguenti  del  presente  titolo.  Si  osservano  le
disposizioni di cui all'articolo 381, comma  3.  Della  dichiarazione
orale di  querela  si  da'  atto  nel  verbale  delle  operazioni  di
allontanamento)). 
                              Art. 385. 
      Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze 
  1. L'arresto o il fermo non  e'  consentito  quando,  tenuto  conto
delle circostanze del fatto, appare  che  questo  e'  stato  compiuto
nell'adempimento di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facolta'
legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilita'. 
                              Art. 386. 
   Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo 
 
  ((1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia  giudiziaria  che  hanno
eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna  l'arrestato,
ne danno immediata  notizia  al  pubblico  ministero  del  luogo  ove
l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Consegnano all'arrestato o al
fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e  precisa
e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a
lui comprensibile, con cui lo informano: 
    a) della facolta' di nominare un difensore di fiducia e di essere
ammesso al patrocinio a spese dello Stato  nei  casi  previsti  dalla
legge; 
    b) del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; 
    c)  del  diritto  all'interprete  ed  alla  traduzione  di   atti
fondamentali; 
    d) del diritto di avvalersi della facolta' di non rispondere; 
    e) del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l'arresto
o il fermo; 
    f) del diritto di informare le  autorita'  consolari  e  di  dare
avviso ai familiari; 
    g) del diritto di accedere all'assistenza medica di urgenza; 
    h)  del  diritto  di  essere   condotto   davanti   all'autorita'
giudiziaria per  la  convalida  entro  novantasei  ore  dall'avvenuto
arresto o fermo; 
    i) del diritto  di  comparire  dinanzi  al  giudice  per  rendere
l'interrogatorio  e  di  proporre  ricorso  per   cassazione   contro
l'ordinanza che decide sulla convalida dell'arresto o del fermo.)) 
  ((1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia
prontamente disponibile in una lingua comprensibile  all'arrestato  o
al fermato, le informazioni sono fornite oralmente,  salvo  l'obbligo
di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta  all'arrestato
o al fermato.)) 
  2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli  ufficiali  e  gli  agenti  di
polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di  fiducia
eventualmente  nominato  ovvero  quello  di  ufficio  designato   dal
pubblico ministero a norma dell'articolo 97. 
  3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall' articolo 389, comma
2,  gli  ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  pongono
l'arrestato o il fermato a disposizione  del  pubblico  ministero  al
piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o  dal
fermo. Entro il medesimo termine  trasmettono  il  relativo  verbale,
anche per via telematica, salvo che il pubblico  ministero  autorizzi
una dilazione maggiore. Il verbale contiene  l'eventuale  nomina  del
difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del  luogo
in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione  delle
ragioni che lo hanno determinato ((nonche' la menzione  dell'avvenuta
consegna  della  comunicazione  scritta  o  dell'informazione   orale
fornita ai sensi del comma 1-bis)). 
  4. Gli ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  pongono
l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione  del  pubblico  ministero
mediante la conduzione nella casa circondariale  o  mandamentale  del
luogo dove l'arresto o il  fermo  e'  stato  eseguito,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 558. 
  5. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato
sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma  1  dell'articolo
284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per  le  indagini,
presso altra casa circondariale o mandamentale. 
  6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il
verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha  disposto,  se
diverso da quello indicato nel comma 1. 
  7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati  i
termini previsti dal comma 3. 
                              Art. 387. 
            Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari 
  1. La polizia giudiziaria, con il  consenso  dell'arrestato  o  del
fermato, deve senza ritardo dare notizia ai  familiari  dell'avvenuto
arresto o fermo. 
                            Art. 387-bis 
(( (Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di  arresto  o  di
             fermo di madre di prole di minore eta'). )) 
  ((1. Nell'ipotesi di arresto o di  fermo  di  madre  con  prole  di
minore eta',  la  polizia  giudiziaria  che  lo  ha  eseguito,  senza
ritardo,  ne  da'  notizia  al  pubblico  ministero  territorialmente
competente,  nonche'  al  procuratore  della  Repubblica  presso   il
tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo)). 
                              Art. 388. 
             Interrogatorio dell'arrestato o del fermato 
  1.  Il  pubblico  ministero   puo'   procedere   all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al  difensore
di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. 
  2.  Durante   l'interrogatorio,   osservate   le   forme   previste
dall'articolo 64, il pubblico  ministero  informa  l'arrestato  o  il
fermato del fatto per cui  si  procede  e  delle  ragioni  che  hanno
determinato il provvedimento comunicandogli inoltre  gli  elementi  a
suo carico e, se non puo' derivarne pregiudizio per le  indagini,  le
fonti. 
                              Art. 389. 
     Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato 
  1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo e'  stato  eseguito
per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o  se  la
misura dell'arresto o del fermo e' divenuta inefficace a norma  degli
articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con
decreto  motivato  che   l'arrestato   o   il   fermato   sia   posto
immediatamente in liberta'. 
  2. La liberazione e' altresi' disposta  prima  dell'intervento  del
pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che
ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il
fermo e' stato eseguito. 
                              Art. 390. 
           Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo 
  1. Entro quarantotto ore  dall'arresto  o  dal  fermo  il  pubblico
ministero,  qualora  non  debba  ordinare  la  immediata  liberazione
dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le
indagini preliminari competente in relazione al luogo dove  l'arresto
o il fermo e' stato eseguito. 
  2. Il giudice  fissa  l'udienza  di  convalida  al  piu'  presto  e
comunque entro le quarantotto ore successive  dandone  avviso,  senza
ritardo, al pubblico ministero e al difensore. 
  3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero
non osserva le prescrizioni del comma 1. 
  ((3-bis.  Se  non  ritiene  di  comparire,  il  pubblico  ministero
trasmette al giudice, per l'udienza di  convalida,  le  richieste  in
ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le  stesse  si
fondano.)) 
                               Art. 391. 
                        Udienza di convalida 
  1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio  con  la
partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato. 
  2. Se il difensore di fiducia o di ufficio non e' stato reperito  o
non e' comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo  97  comma
4.((Il giudice altresi', anche d'ufficio, verifica che  all'arrestato
o al fermato sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 386,
comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma  1-bis
dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare
la comunicazione o l'informazione ivi indicate.)) 
  3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto
o  del  fermo  e  illustra  le  richieste  in  ordine  alla  liberta'
personale.   Il    giudice    procede    quindi    all'interrogatorio
dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o  si
sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore. 
  4. Quando risulta che l'arresto o il fermo e' stato  legittimamente
eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386
comma 3 e 390  comma  1,  il  giudice  provvede  alla  convalida  con
ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico
ministero e l'arrestato o il fermato  possono  proporre  ricorso  per
cassazione. 
  5.  Se  ricorrono  le   condizioni   di   applicabilita'   previste
dall'articolo  273  e  taluna  delle  esigenze   cautelari   previste
dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione  di  una  misura
coercitiva a norma  dell'articolo  291.  Quando  l'arresto  e'  stato
eseguito per uno dei delitti indicati  nell'articolo  381,  comma  2,
ovvero per uno dei delitti per i quali e' consentito anche fuori  dai
casi di flagranza, l'applicazione della misura e' disposta  anche  al
di fuori dei limiti di pena previsti dagli  articoli  274,  comma  1,
lettera c), e 280. 
  6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone  con
ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. 
  7.  Le  ordinanze  previste  dai  commi  precedenti,  se  non  sono
pronunciate in udienza, sono comunicate o  notificate  a  coloro  che
hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze  pronunciate  in
udienza  sono  comunicate  al   pubblico   ministero   e   notificate
all'arrestato  o  al  fermato,  se  non  comparsi.  I   termini   per
l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento  in  udienza
ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il  fermo
cessa  di  avere  efficacia  se  l'ordinanza  di  convalida  non   e'
pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al  momento
in cui l'arrestato o il fermato e' stato  posto  a  disposizione  del
giudice. 

((Titolo VI bis
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE))

                            Art. 391-bis. 
(Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione  di  informazioni
                      da parte del difensore). 
 
  1. Salve le incompatibilita' previste dall'articolo 197,  comma  1,
lettere c) e d), per acquisire notizie il  difensore,  il  sostituto,
gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici  possono
conferire con le persone in grado di riferire  circostanze  utili  ai
fini dell'attivita' investigativa.  In  questo  caso,  l'acquisizione
delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato. 
  2. Il difensore  o  il  sostituto  possono  inoltre  chiedere  alle
persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere
informazioni   da   documentare   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 391-ter. 
  3. In ogni caso, il  difensore,  il  sostituto,  gli  investigatori
privati autorizzati o  i  consulenti  tecnici  avvertono  le  persone
indicate nel comma 1: 
    a) della propria qualita' e dello scopo del colloquio; 
    b)  se  intendono   semplicemente   conferire   ovvero   ricevere
dichiarazioni o assumere informazioni  indicando,  in  tal  caso,  le
modalita' e la forma di documentazione; 
    c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte  ad  indagini  o
imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per
un reato collegato; 
    d)  della  facolta'  di  non  rispondere  o  di  non  rendere  la
dichiarazione; 
    e) del divieto di rivelare  le  domande  eventualmente  formulate
dalla polizia giudiziaria o dal  pubblico  ministero  e  le  risposte
date; 
    f)  delle   responsabilita'   penali   conseguenti   alla   falsa
dichiarazione. 
  4. Alle persone  gia'  sentite  dalla  polizia  giudiziaria  o  dal
pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande
formulate o sulle risposte date. 
  5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
una  persona  sottoposta  ad  indagini  o   imputata   nello   stesso
procedimento, in un procedimento connesso o per un  reato  collegato,
e' dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al  suo  difensore  la
cui presenza e' necessaria. Se la persona e' priva di  difensore,  il
giudice, su richiesta del difensore che procede alle  investigazioni,
dispone la nomina di un difensore di ufficio ai  sensi  dell'articolo
97. 
  ((5-bis. Nei procedimenti per i delitti di  cui  all'articolo  351,
comma 1-ter, il difensore,  quando  assume  informazioni  da  persone
minori, si avvale dell'ausilio di  un  esperto  in  psicologia  o  in
psichiatria infantile)). 
  6.  Le  dichiarazioni  ricevute  e  le  informazioni   assunte   in
violazione di una delle disposizioni di cui ai commi  precedenti  non
possono  essere  utilizzate.  La  violazione  di  tali   disposizioni
costituisce illecito disciplinare ed e' comunicata  dal  giudice  che
procede all'organo titolare del potere disciplinare. 
  7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da
persona  detenuta,   il   difensore   deve   munirsi   di   specifica
autorizzazione del giudice che procede nei  confronti  della  stessa,
sentiti  il  suo  difensore   ed   il   pubblico   ministero.   Prima
dell'esercizio  dell'azione  penale  l'autorizzazione  e'  data   dal
giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della  pena
provvede il magistrato di sorveglianza. 
  8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la  persona
sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private. 
  9.  Il  difensore  o  il  sostituto  interrompono  l'assunzione  di
informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona
non sottoposta ad indagini, qualora essa  renda  dichiarazioni  dalle
quali  emergano  indizi  di  reita'  a  suo  carico.  Le   precedenti
dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che  le
ha rese. 
  10. Quando la persona in grado di  riferire  circostanze  utili  ai
fini dell'attivita' investigativa abbia esercitato la facolta' di cui
alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta  del
difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni  dalla
richiesta medesima. Tale disposizione non si  applica  nei  confronti
delle  persone  sottoposte  ad  indagini  o  imputate  nello   stesso
procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad  indagini  o
imputate  in  un  diverso   procedimento   nelle   ipotesi   previste
dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del  difensore
che  per  primo  formula  le  domande.  Anche  con  riferimento  alle
informazioni richieste dal difensore  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 362. 
  11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma  10,
puo' chiedere che si proceda con incidente probatorio  all'assunzione
della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la
facolta' di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori  delle
ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1. 
                            Art. 391-ter. 
  (( (Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni). )) 
  ((1. La dichiarazione di cui  al  comma  2  dell'articolo  391-bis,
sottoscritta dal dichiarante, e' autenticata dal difensore  o  da  un
suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati: 
    a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione; 
    b)  le  proprie  generalita'  e  quelle  della  persona  che   ha
rilasciato la dichiarazione; 
    c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti  dal
comma 3 dell'articolo 391-bis; 
    d) i fatti sui quali verte la dichiarazione. 
  2. La dichiarazione e' allegata alla relazione. 
  3. Le informazioni di cui al comma  2  dell'articolo  391-bis  sono
documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi
per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si
osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo,
in quanto applicabili.)) 
                          Art. 391-quater. 
 (( (Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione). )) 
((1. Ai fini delle indagini difensive, il difensore puo'  chiedere  i
documenti in possesso della pubblica amministrazione  e  di  estrarne
copia a sue spese. 
  2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o lo detiene stabilmente. 
  3. In caso di rifiuto da parte della  pubblica  amministrazione  si
applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.)) 
                         Art. 391-quinquies. 
       (( (Potere di segretazione del pubblico ministero). )) 
((1. Se sussistono specifiche  esigenze  attinenti  all'attivita'  di
indagine, il pubblico ministero puo', con decreto  motivato,  vietare
alle persone sentite di comunicare i fatti e le  circostanze  oggetto
dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere  una
durata superiore a due mesi. 
  2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma
1 alle persone che hanno  rilasciato  le  dichiarazioni,  le  avverte
delle responsabilita'  penali  conseguenti  all'indebita  rivelazione
delle notizie.)) 
                          Art. 391-sexies. 
             (( (Accesso ai luoghi e documentazione). )) 
  ((1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello  stato
dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione  o
per eseguire rilievi tecnici, grafici,  planimetrici,  fotografici  o
audiovisivi, il difensore, il  sostituto  e  gli  ausiliari  indicati
nell'articolo 391-bis possono redigere  un  verbale  nel  quale  sono
riportati: 
    a) la data ed il luogo dell'accesso; 
    b) le proprie generalita' e quelle delle persone intervenute; 
    c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose; 
    d)  l'indicazione  degli  eventuali  rilievi  tecnici,   grafici,
planimetrici, fotografici o audiovisivi  eseguiti,  che  fanno  parte
integrante dell'atto e sono  allegati  al  medesimo.  Il  verbale  e'
sottoscritto dalle persone intervenute.)) 
                          Art. 391-septies. 
     (( (Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico). )) 
((1. Se e' necessario accedere a  luoghi  privati  o  non  aperti  al
pubblico e non vi e' il consenso di  chi  ne  ha  la  disponibilita',
l'accesso, su richiesta del difensore, e'  autorizzato  dal  giudice,
con decreto motivato che ne specifica le concrete modalita'. 
  2. Nel caso di cui al comma 1, la  persona  presente  e'  avvertita
della facolta' di farsi assistere  da  persona  di  fiducia,  purche'
questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. 
  3. Non e' consentito l'accesso  ai  luoghi  di  abitazione  e  loro
pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli  altri
effetti materiali del reato.)) 
                          Art. 391-octies. 
                  (( (Fascicolo del difensore). )) 
  ((1.  Nel  corso  delle   indagini   preliminari   e   nell'udienza
preliminare, quando  il  giudice  deve  adottare  una  decisione  con
l'intervento della parte  privata,  il  difensore  puo'  presentargli
direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito. 
  2. Nel corso delle indagini  preliminari  il  difensore  che  abbia
conoscenza di un procedimento penale  puo'  presentare  gli  elementi
difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga
conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale
non e' previsto l'intervento della parte assistita. 
  3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o,  se  il
difensore ne richiede la restituzione,  in  copia,  e'  inserita  nel
fascicolo del difensore, che e' formato e conservato presso l'ufficio
del giudice per le  indagini  preliminari.  Della  documentazione  il
pubblico ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima  che
venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con  il
loro intervento. Dopo  la  chiusura  delle  indagini  preliminari  il
fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo
433. 
  4.  Il  difensore  puo',  in  ogni  caso,  presentare  al  pubblico
ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.)) 
                          Art. 391-nonies. 
             (( (Attivita' investigativa preventiva). )) 
((1. L'attivita' investigativa prevista  dall'articolo  327-bis,  con
esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o  l'intervento
dell'autorita' giudiziaria, puo' essere svolta  anche  dal  difensore
che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualita' che  si  instauri
un procedimento penale. 
  2. Il  mandato  e'  rilasciato  con  sottoscrizione  autenticata  e
contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti  ai  quali
si riferisce.)) 
                          Art. 391-decies. 
((   (Utilizzazione   della   documentazione   delle   investigazioni
                           difensive). )) 
((1. Delle dichiarazioni inserite  nel  fascicolo  del  difensore  le
parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513. 
  2. Fuori  del  caso  in  cui  e'  applicabile  l'articolo  234,  la
documentazione  di  atti  non  ripetibili   compiuti   in   occasione
dell'accesso  ai  luoghi,  presentata  nel   corso   delle   indagini
preliminari o nell'udienza preliminare,  e'  inserita  nel  fascicolo
previsto dall'articolo 431. 
  3. Quando si tratta di  accertamenti  tecnici  non  ripetibili,  il
difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per
l'esercizio  delle  facolta'   previste,   in   quanto   compatibili,
dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui  al
comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega  alla
polizia giudiziaria, ha facolta' di assistervi. 
  4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma  3  e,
quando il pubblico ministero ha esercitato la facolta' di assistervi,
la documentazione degli atti compiuti  ai  sensi  del  comma  2  sono
inseriti nel fascicolo del difensore e  nel  fascicolo  del  pubblico
ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431,  comma
1, lettera c) )). 

Titolo VII
INCIDENTE PROBATORIO

                              Art. 392. 
                                Casi 
 
  1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la
persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice  che  si
proceda con incidente probatorio: 
    a) all'assunzione della testimonianza di una persona,  quando  vi
e' fondato motivo  di  ritenere  che  la  stessa  non  potra'  essere
esaminata nel dibattimento per infermita' o altro grave impedimento; 
    b) all'assunzione  di  una  testimonianza  quando,  per  elementi
concreti e specifici, vi e' fondato motivo di ritenere che la persona
sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro  o  di
altra utilita' affinche' non deponga o deponga il falso; 
    c) all'esame della persona  sottoposta  alle  indagini  su  fatti
concernenti la responsabilita' di altri; 
    d)  all'esame  delle  persone  indicate  nell'articolo  210   ((e
all'esame dei testimoni di giustizia)); 
    e) al confronto tra persone che in altro incidente  probatorio  o
al pubblico ministero hanno reso  dichiarazioni  discordanti,  quando
ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); 
    f) a una perizia o a  un  esperimento  giudiziale,  se  la  prova
riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato e' soggetto  a
modificazione non evitabile; 
    g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza  non
consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 
  1-bis. Nei procedimenti per i delitti di  cui  agli  articoli  572,
600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se  relativi  al  materiale
pornografico di cui all'articolo  600-quater.1,  600-quinquies,  601,
602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,  609-undecies  e
612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche  su  richiesta
della persona offesa, o la persona sottoposta alle  indagini  possono
chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della
testimonianza  di  persona  minorenne  ovvero  della  persona  offesa
maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In
ogni  caso,  quando  la  persona  offesa  versa  in   condizione   di
particolare vulnerabilita', il pubblico ministero, anche su richiesta
della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono  chiedere
che si proceda con  incidente  probatorio  all'assunzione  della  sua
testimonianza. 
  2. Il pubblico ministero e  la  persona  sottoposta  alle  indagini
possono altresi' chiedere una perizia  che,  se  fosse  disposta  nel
dibattimento, ne potrebbe determinare  una  sospensione  superiore  a
sessanta giorni ovvero che comporti l'esecuzione  di  accertamenti  o
prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis. (53) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n.
77  (in  G.U.  1a  s.s.  16/03/1994,  n.  12)  7),  ha  disposto   l'
illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella  parte  in
cui non consente  che,  nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,
l'incidente  probatorio  possa  essere  richiesto  anche  nella  fase
dell'udienza preliminare." 
                              Art. 393. 
                              Richiesta 
  1. La richiesta e' presentata entro i termini  per  la  conclusione
delle indagini  preliminari  e  comunque  in  tempo  sufficiente  per
l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini  e
indica: 
    a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e
le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; 
    b) le persone nei confronti delle quali si procede  per  i  fatti
oggetto della prova; 
    c) le circostanze che, a  norma  dell'articolo  392,  rendono  la
prova non rinviabile al dibattimento. 
  2. La richiesta proposta dal  pubblico  ministero  indica  anche  i
difensori delle persone interessate a norma del comma 1  lettera  b),
la persona offesa e il suo difensore. 
  ((2-bis.  Con  la  richiesta  di  incidente   probatorio   di   cui
all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero  deposita  tutti
gli atti di indagine compiuti)). 
  3. Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  osservano  a  pena  di
inammissibilita'. 
  4. Il pubblico ministero e  la  persona  sottoposta  alle  indagini
possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai
fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il  giudice  provvede
con  decreto  motivato,  concedendo   la   proroga   per   il   tempo
indispensabile all'assunzione  della  prova  quando  risulta  che  la
richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata
anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede  se  il  termine
per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente
probatorio. Del provvedimento e' data in ogni caso  comunicazione  al
procuratore generale presso la corte di appello. (53) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio-10 marzo 1994, n.
77  (in  G.U.  1a  s.s.  16/03/1994,  n.  12)  7),  ha  disposto   l'
illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella  parte  in
cui non consente  che,  nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,
l'incidente  probatorio  possa  essere  richiesto  anche  nella  fase
dell'udienza preliminare." 
                              Art. 394. 
                   Richiesta della persona offesa 
  1. La  persona  offesa  puo'  chiedere  al  pubblico  ministero  di
promuovere un incidente probatorio. 
  2. Se non accoglie la richiesta, il  pubblico  ministero  pronuncia
decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa. 
                              Art. 395. 
            Presentazione e notificazione della richiesta 
  1.  La  richiesta  di  incidente  probatorio  e'  depositata  nella
cancelleria del giudice per le  indagini  preliminari,  unitamente  a
eventuali cose o documenti, ed e'  notificata  a  cura  di  chi  l'ha
proposta, secondo i  casi,  al  pubblico  ministero  e  alle  persone
indicate nell'articolo  393  comma  1  lettera  b).  La  prova  della
notificazione e' depositata in cancelleria. 
                              Art. 396. 
                              Deduzioni 
  1.  Entro  due  giorni  dalla  notificazione  della  richiesta,  il
pubblico ministero ovvero la persona sottoposta  alle  indagini  puo'
presentare deduzioni sull'ammissibilita'  e  sulla  fondatezza  della
richiesta, depositare cose, produrre documenti nonche' indicare altri
fatti che debbano costituire oggetto  della  prova  e  altre  persone
interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b). 
  2. Copia delle deduzioni e'  consegnata  dalla  persona  sottoposta
alle indagini alla segreteria del pubblico  ministero,  che  comunica
senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La
persona sottoposta alle indagini puo' prendere  visione  ed  estrarre
copia delle deduzioni da altri presentate. 
                              Art. 397. 
               Differimento dell'incidente probatorio 
  1. Il pubblico ministero puo' chiedere che il giudice  disponga  il
differimento  dell'incidente  probatorio  richiesto   dalla   persona
sottoposta alle indagini quando la  sua  esecuzione  pregiudicherebbe
uno o piu' atti di  indagine  preliminare.  Il  differimento  non  e'
consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova. 
  2.  La  richiesta  di  differimento  e'  presentata   a   pena   di
inammissibilita' nella  cancelleria  del  giudice  entro  il  termine
previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica: 
    a) l'atto o gli atti  di  indagine  preliminare  che  l'incidente
probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio; 
    b) il termine del differimento richiesto. 
  3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta
di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza  con
la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la  richiesta  di
differimento.  L'ordinanza  di  inammissibilita'  o  di  rigetto   e'
immediatamente comunicata al pubblico ministero. 
  4. Nell'accogliere la richiesta di differimento  il  giudice  fissa
l'udienza  per  l'incidente   probatorio   non   oltre   il   termine
strettamente necessario al  compimento  dell'atto  o  degli  atti  di
indagine preliminare indicati nel comma 2 lettera a). L'ordinanza  e'
immediatamente comunicata al  pubblico  ministero  e  notificata  per
estratto alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera  b).
La richiesta di  differimento  e  l'ordinanza  sono  depositate  alla
udienza. 
                              Art. 398. 
        Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio 
 
  1. Entro due giorni dal  deposito  della  prova  della  notifica  e
comunque dopo la scadenza  del  termine  previsto  dall'articolo  396
comma 1, il  giudice  pronuncia  ordinanza  con  la  quale  accoglie,
dichiara  inammissibile  o  rigetta   la   richiesta   di   incidente
probatorio.  L'ordinanza  di  inammissibilita'  o   di   rigetto   e'
immediatamente comunicata al pubblico  ministero  e  notificata  alle
persone interessate. 
  2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce: 
    a) l'oggetto della prova  nei  limiti  della  richiesta  e  delle
deduzioni; 
    b) le persone interessate all'assunzione della prova  individuate
sulla base della richiesta e delle deduzioni; 
    c)  la  data  dell'udienza.  Tra  il  provvedimento  e  la   data
dell'udienza non puo'  intercorrere  un  termine  superiore  a  dieci
giorni. 
  3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle  indagini,
alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e  del
luogo in cui si deve procedere all'incidente  probatorio  almeno  due
giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni
precedenti l'udienza possono prendere cognizione  ed  estrarre  copia
delle dichiarazioni gia'  rese  dalla  persona  da  esaminare.  Nello
stesso termine l'avviso e 'comunicato al pubblico ministero. 
  3-bis. La persona sottoposta alle indagini  ed  i  difensori  delle
parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai  sensi
dell'articolo 393, comma 2-bis. 
  4. Se si deve procedere  a  piu'  incidenti  probatori,  essi  sono
assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo. 
  5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non
puo' essere  svolto  nella  circoscrizione  del  giudice  competente,
quest'ultimo puo' delegare il giudice per le indagini preliminari del
luogo dove la prova deve essere assunta. 
  5-bis. Nel  caso  di  indagini  che  riguardano  ipotesi  di  reato
previste dagli articoli 572, 600,  600-bis,  600-ter,  600-quinquies,
601,  602,  609-bis,  609-ter,  anche  se   relativo   al   materiale
pornografico  di  cui  all'articolo  600-quater   1,   609-quater   e
609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove
fra le  persone  interessate  all'assunzione  della  prova  vi  siano
minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il
tempo  e  Le   modalita'   particolari   attraverso   cui   procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle  persone
lo rendono  necessario  od  opportuno.  A  tal  fine  l'udienza  puo'
svolgersi anche  in  luogo  diverso  dal  tribunale,  avvalendosi  il
giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in
mancanza,   presso    l'abitazione    della    persona    interessata
all'assunzione della prova.  Le  dichiarazioni  testimoniali  debbono
essere  documentate   integralmente   con   mezzi   di   riproduzione
fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilita' di
strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con  le
forme   della    perizia    ovvero    della    consulenza    tecnica.
Dell'interrogatorio e' anche redatto verbale in forma riassuntiva. La
trascrizione della riproduzione e' disposta solo se  richiesta  dalle
parti. (93) (140) 
  5-ter. Il giudice, su richiesta di parte, applica  le  disposizioni
di  cui  al  comma  5-bis   quando   fra   le   persone   interessate
all'assunzione della prova vi  siano  maggiorenni  in  condizione  di
particolare vulnerabilita', desunta anche dal tipo di reato  per  cui
si procede. 
  ((5-quater. Fermo quanto previsto dal comma 5-ter,  quando  occorre
procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione  di
particolare  vulnerabilita'  si  applicano  le  diposizioni  di   cui
all'articolo 498, comma 4-quater)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (93) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 1 giugno-9 luglio 1998 n. 262
(G.U. 1a s.s. 15/7/1998,  n.  28)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del comma 5-bis del presente articolo "nella parte  in
cui non prevede l'ipotesi di  reato  di  cui  all'art.  609-quinquies
(Corruzione di minorenne) del codice penale fra  quelle  in  presenza
delle quali, ove fra  le  persone  interessate  all'assunzione  della
prova vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo,
il  tempo  e  le  modalita'  particolari  attraverso  cui   procedere
all'incidente probatorio, quando le esigenze del  minore  lo  rendono
necessario od opportuno". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (140) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-29 gennaio 2005 n. 63  (in
G.U.  1a  s.s.  2/2/2005,  n.  5)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale "dell'art. 398, comma 5-bis, del codice  di  procedura
penale nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere
nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra  le  persone
interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le
esigenze di questi lo rendano necessario od opportuno". 
                              Art. 399. 
   Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 
  1. Se la persona sottoposta  alle  indagini,  la  cui  presenza  e'
necessaria  per  compiere  un  atto  da  assumere   con   l'incidente
probatorio, non compare senza addurre un  legittimo  impedimento,  il
giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo. 
                              Art. 400. 
                 Provvedimenti per i casi di urgenza 
  1. Quando per assicurare l'assunzione della prova e' indispensabile
procedere con urgenza all'incidente probatorio,  il  giudice  dispone
con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti
siano abbreviati nella misura necessaria. 
                              Art. 401. 
                            U d i e n z a 
  1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico  ministero  e  del  difensore  della  persona
sottoposta alle indagini. Ha  altresi'  diritto  di  parteciparvi  il
difensore della persona offesa. 
  2. In caso di mancata  comparizione  del  difensore  della  persona
sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a  norma
dell'articolo 97 comma 4. 
  3. La persona sottoposta alle indagini e la  persona  offesa  hanno
diritto  di  assistere  all'incidente  probatorio  quando   si   deve
esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri  casi  possono
assistere previa autorizzazione del giudice. 
  4. Non e'  consentita  la  trattazione  e  la  pronuncia  di  nuovi
provvedimenti  su  questioni  relative  all'ammissibilita'   e   alla
fondatezza della richiesta. 
  5.  Le  prove  sono  assunte  con  le  forme   stabilite   per   il
dibattimento. Il difensore della  persona  offesa  puo'  chiedere  al
giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. 
  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402,  e'  vietato  estendere
l'assunzione della prova  a  fatti  riguardanti  persone  diverse  da
quelle i cui difensori partecipano all'incidente  probatorio.  E'  in
ogni  caso  vietato  verbalizzare  dichiarazioni   riguardanti   tali
soggetti. 
  7. Se l'assunzione della  prova  non  si  conclude  nella  medesima
udienza, il giudice ne dispone il rinvio  al  giorno  successivo  non
festivo, salvo che lo svolgimento delle attivita' di  prova  richieda
un termine maggiore. 
  8. Il verbale, le  cose  e  i  documenti  acquisiti  nell'incidente
probatorio sono trasmessi al pubblico ministero.  I  difensori  hanno
diritto di prenderne visione ed estrarne copia. 
                              Art. 402. 
                Estensione dell'incidente probatorio 
  1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta
alle indagini chiede  che  la  prova  si  estenda  ai  fatti  o  alle
dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice,  se  ne
ricorrono i  requisiti,  dispone  le  necessarie  notifiche  a  norma
dell'articolo  398  comma  3  rinviando  l'udienza   per   il   tempo
strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta
non e' accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova. 
                              Art. 403. 
Utilizzabilita' nel dibattimento delle prove  assunte  con  incidente
                             probatorio 
  1. Nel dibattimento le prove  assunte  con  l'incidente  probatorio
sono  utilizzabili  soltanto  nei  confronti  degli  imputati  i  cui
difensori hanno partecipato alla loro assunzione. 
  (( 1-bis. Le prove di cui al comma  1  non  sono  utilizzabili  nei
confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente  all'incidente
probatorio  da  indizi  di  colpevolezza  se  il  difensore  non   ha
partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti  indizi  siano
emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile)). 
                              Art. 404. 
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile 
  1. La sentenza pronunciata sulla base  di  una  prova  assunta  con
incidente probatorio a cui il danneggiato  dal  reato  non  e'  stato
posto in grado  di  partecipare  non  produce  gli  effetti  previsti
dall'articolo 652, salvo che il danneggiato  stesso  ne  abbia  fatta
accettazione anche tacita. 

Titolo VIII
CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

                              Art. 405. 
                      Inizio dell'azione penale 
                           Forme e termini 
  1.   Il   pubblico   ministero,   quando   non   deve    richiedere
l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando  l'imputazione,
nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero  con
richiesta di rinvio a giudizio. 
  1-bis. Il pubblico ministero, al termine  delle  indagini,  formula
richiesta di archiviazione  quando  la  Corte  di  cassazione  si  e'
pronunciata  in  ordine  alla  insussistenza  dei  gravi  indizi   di
colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti,
successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta
alle indagini. ((166)) 
  2.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  415-bis   il   pubblico
ministero richiede il rinvio a giudizio entro sei mesi dalla data  in
cui il nome della persona  alla  quale  e'  attribuito  il  reato  e'
iscritto nel registro delle notizie di reato. Il  termine  e'  di  un
anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407,
comma 2, lettera a). 
  3. Se e'  necessaria  la  querela,  l'istanza  o  la  richiesta  di
procedimento, il termine decorre dal momento in cui queste pervengono
al pubblico ministero. 
  4. Se e' necessaria l'autorizzazione a procedere,  il  decorso  del
termine e' sospeso dal  momento  della  richiesta  a  quello  in  cui
l'autorizzazione perviene al pubblico ministero. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (166) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 24 aprile  2009,  n.  121
(in G.U. 1a s.s. 29/04/2009, n. 17)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 405, comma 1-bis, del  codice  di  procedura
penale, aggiunto dall'art. 3 della legge  20  febbraio  2006,  n.  46
(Modifiche  al  codice   di   procedura   penale,   in   materia   di
inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento). 
                              Art. 406. 
                        (Proroga del termine) 
  1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere  al
giudice,  per  giusta  causa,  la  proroga   del   termine   previsto
dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della  notizia
di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano. 
  2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste  dal   pubblico
ministero nei casi di particolare complessita' delle indagini  ovvero
di  oggettiva  impossibilita'  di  concluderle   entro   il   termine
prorogato. 
  2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal giudice per  un
tempo non superiore a sei mesi. 
  2-ter. Qualora si proceda per i reati di  cui  agli  articoli  572,
((589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis)) e  612-bis
del codice penale, la proroga di cui al comma 1 puo' essere  concessa
per non piu' di una volta. 
  3. La richiesta di proroga, e' notificata, a cura del giudice,  con
l'avviso della facolta' di presentare  memorie  entro  cinque  giorni
dalla notificazione, alla persona sottoposta  alle  indagini  nonche'
alla  persona  offesa  dal  reato  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
esserne informata. Il  giudice  provvede  entro  dieci  giorni  dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie. 
  4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa
in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e  dei
difensori. 
  5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere
la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3 secondo
periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio  e  ne  fa
notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma  3,  alla  persona
offesa dal reato. Il procedimento  si  svolge  nelle  forme  previste
dall'articolo 127. 
  5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si  applicano  se  si
procede per taluno dei delitti indicati nell' articolo 51 comma 3-bis
e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-bis). In  tali
casi, il giudice provvede con  ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla
presentazione della  richiesta,  dandone  comunicazione  al  pubblico
ministero. 
  6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice
autorizza  con  ordinanza  il  pubblico  ministero  a  proseguire  le
indagini 
  7. Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di  proroga,  il
giudice, se il termine per le indagini preliminari e'  gia'  scaduto,
fissa un termine non superiore a dieci  giorni  per  la  formulazione
delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405. 
  8. Gli atti  di  indagine  compiuti  dopo  la  presentazione  della
richiesta di proroga e prima della  comunicazione  del  provvedimento
del giudice sono comunque  utilizzabili,  sempre  che,  nel  caso  di
provvedimento negativo, non siano successivi alla  data  di  scadenza
del termine originariamente previsto per le indagini. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 2-15 aprile 1992,  n.  174
(in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale: 
- dell'art. 406 primo nella parte in cui prevede che il giudice possa
prorogare il termine per le indagini preliminari  solo  "prima  della
scadenza" del termine stesso. 
- Visto  l'art.  27  della  legge  11  marzo  1953  n.  87;  Dichiara
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  406,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale nella parte in cui prevede che il  giudice
possa concedere  ulteriori  proroghe  del  termine  per  le  indagini
preliminari solo "prima della scadenza del termine prorogato". 
                              Art. 407 
        Termini di durata massima delle indagini preliminari 
 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393 comma 4, la durata delle
indagini preliminari non puo' comunque superare diciotto mesi. 
  2. La durata massima  e'  tuttavia  di  due  anni  se  le  indagini
preliminari riguardano: 
    a) i delitti appresso indicati: 
      1) delitti di cui agli articoli 285, 286,  416-bis  e  422  del
codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste
dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater,  comma  4,  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43; 
      2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli  575,  628,
terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 
      3)  delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste
dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine  di  agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo; 
      4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di  eversione
dell'ordinamento costituzionale per i quali la  legge  stabilisce  la
pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque  anni  o  nel
massimo a dieci anni, nonche' delitti di cui agli articoli 270, terzo
comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 
      5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato,
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in  luogo  pubblico  o
aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti  di  esse,
di esplosivi, di armi clandestine nonche'  di  piu'  armi  comuni  da
sparo escluse quelle previste dall'articolo  2,  comma  terzo,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110; 
      6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle  ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74  del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Rupubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
      7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale  nei  casi
in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
      7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis,  primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies  del
codice penale, nonche' dei delitti previsti dall'articolo  12,  comma
3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286, e successive modificazioni. 
    b) notizie  di  reato  cherendono  particolarmente  complesse  le
investigazioni per la  molteplicita'  di  fatti  tra  loro  collegati
ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o  di
persone offese; (108) (123) 
    c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; 
    d)  procedimenti  in   cui   e'   indispensabile   mantenere   il
collegamento  tra  piu'  uffici  del  pubblico  ministero   a   norma
dell'articolo 371. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis qualora il  pubblico
ministero  non  abbia  esercitato   l'azione   penale   o   richiesto
l'archiviazione nel termine stabilito dalla  legge  o  prorogato  dal
giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza  del  termine
non possono essere utilizzati. 
  ((3-bis. In ogni caso il pubblico ministero e' tenuto a  esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro  il  termine  di
tre mesi dalla scadenza del termine massimo di durata delle  indagini
e comunque dalla scadenza dei termini di  cui  all'articolo  415-bis.
Nel caso di cui al comma 2, lettera b),  del  presente  articolo,  su
richiesta presentata dal pubblico ministero prima della scadenza,  il
procuratore generale presso la corte di appello puo'  prorogare,  con
decreto motivato, il termine  per  non  piu'  di  tre  mesi,  dandone
notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui  al  primo
periodo del presente comma e' di quindici mesi per i reati di cui  al
comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del presente  articolo.  Ove
non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale  nel
termine stabilito dal presente comma, il pubblico  ministero  ne  da'
immediata comunicazione al procuratore generale presso  la  corte  di
appello)). ((247)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (108) 
  Il D.L. 27 settembre 1999, n. 330 convertito, senza  modificazioni,
dalla L. 23 novembre 1999, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, aventi ad oggetto i reati di cui agli  articoli
285 e 422 del codice penale,  commessi  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del  codice  di  procedura  penale,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il
termine di durata massima delle indagini preliminari  e'  di  quattro
anni ove ricorra l'ipotesi  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.L. 24 novembre 2000,  n.  341,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 ha disposto (con l'art. 9, comma  1  )
che "Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in  vigore
del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i  reati  di  cui  agli
articoli 285 e 422 del codice  penale,  commessi  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del codice di procedura  penale,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica  22  settembre  1988,  n.
447, il termine di durata massima delle indagini  preliminari  e'  di
cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma  2
dell'articolo 407 del codice di procedura penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (247) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  36)
che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai  procedimenti
nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 408. 
 Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato 
  1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il  pubblico
ministero, se la notizia di reato e' infondata, presenta  al  giudice
richiesta  di  archiviazione.  Con  la  richiesta  e'  trasmesso   il
fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione  relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti  compiuti  davanti  al
giudice per le indagini preliminari. 
  2. L'avviso della richiesta e'  notificato,  a  cura  del  pubblico
ministero,  alla  persona  offesa  che,  nella  notizia  di  reato  o
successivamente alla sua presentazione, abbia  dichiarato  di  volere
essere informata circa l'eventuale archiviazione. 
  3. Nell'avviso e' precisato che, ((nel termine di  venti  giorni)),
la persona offesa puo'  prendere  visione  degli  atti  e  presentare
opposizione con richiesta motivata  di  prosecuzione  delle  indagini
preliminari. 
  3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona ((e per  il
reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale)), l'avviso della
richiesta di archiviazione e' in ogni caso  notificato,  a  cura  del
pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma
3 e' elevato a ((trenta giorni)). 
                              Art. 409. 
     Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione 
  1. Fuori  dei  casi  in  cui  sia  stata  presentata  l'opposizione
prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la  richiesta  di
archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli  atti  al
pubblico ministero. Il provvedimento che dispone  l'archiviazione  e'
notificato alla persona sottoposta alle indagini  se  nel  corso  del
procedimento e' stata applicata nei suoi confronti  la  misura  della
custodia cautelare. 
  2. Se non accoglie la richiesta,  il  giudice  ((entro  tre  mesi))
fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini  e  alla
persona offesa dal reato.  Il  procedimento  si  svolge  nelle  forme
previste dall'articolo 127. Fino  al  giorno  dell'udienza  gli  atti
restano depositati in  cancelleria  con  facolta'  del  difensore  di
estrarne copia. 
  3.  Della  fissazione   dell'udienza   il   giudice   da'   inoltre
comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. 
  4. A  seguito  dell'udienza,  il  giudice,  se  ritiene  necessarie
ulteriori indagini, le indica con ordinanza  al  pubblico  ministero,
fissando il termine indispensabile per  il  compimento  di  esse  ((,
altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste)). 
  5. Fuori del caso previsto dal comma  4,  il  giudice,  quando  non
accoglie la richiesta di archiviazione, dispone  con  ordinanza  che,
entro dieci giorni,  il  pubblico  ministero  formuli  l'imputazione.
Entro due giorni  dalla  formulazione  dell'imputazione,  il  giudice
fissa con decreto l'udienza  preliminare.  Si  osservano,  in  quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419. 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103)). 
                              Art. 410. 
             Opposizione alla richiesta di archiviazione 
  1. Con l'opposizione alla richiesta  di  archiviazione  la  persona
offesa dal reato chiede la prosecuzione  delle  indagini  preliminari
indicando, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione
suppletiva e i relativi elementi di prova. 
  2. Se l'opposizione e' inammissibile  e  la  notizia  di  reato  e'
infondata, il giudice dispone l'archiviazione con decreto motivato  e
restituisce gli atti al pubblico ministero. 
  3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma
dell'articolo 409 commi 2, 3, 4 e 5, ma,  in  caso  di  piu'  persone
offese, l'avviso per l'udienza e' notificato al solo opponente. 
                            Art. 410-bis. 
        (( (Nullita' del provvedimento di archiviazione). )) 
  ((1. Il decreto di archiviazione e' nullo se e' emesso in  mancanza
dell'avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408  e  al  comma
1-bis dell'articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3
e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto  senza  che  sia  stato
presentato l'atto di opposizione.  Il  decreto  di  archiviazione  e'
altresi' nullo se, essendo stata presentata opposizione,  il  giudice
omette  di  pronunciarsi  sulla   sua   ammissibilita'   o   dichiara
l'opposizione   inammissibile,   salvi   i   casi   di   inosservanza
dell'articolo 410, comma 1. 
  2. L'ordinanza di archiviazione e' nulla  solo  nei  casi  previsti
dall'articolo 127, comma 5. 
  3. Nei casi di nullita' previsti dai commi 1  e  2,  l'interessato,
entro  quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  puo'
proporre reclamo innanzi al tribunale  in  composizione  monocratica,
che provvede con ordinanza non impugnabile,  senza  intervento  delle
parti  interessate,  previo  avviso,  almeno  dieci   giorni   prima,
dell'udienza fissata  per  la  decisione  alle  parti  medesime,  che
possono presentare memorie non  oltre  il  quinto  giorno  precedente
l'udienza. 
  4. Il giudice, se il reclamo e' fondato, annulla  il  provvedimento
oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che
ha emesso il provvedimento. Altrimenti conferma  il  provvedimento  o
dichiara inammissibile il reclamo, condannando la parte  privata  che
lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e, nel  caso
di inammissibilita', anche al pagamento di una somma in favore  della
cassa delle ammende nei limiti di quanto previsto dall'articolo  616,
comma 1)). 
                              Art. 411. 
                     Altri casi di archiviazione 
  1. Le disposizioni ((degli articoli 408, 409, 410  e  410-bis))  si
applicano  anche  quando  risulta  che  manca   una   condizione   di
procedibilita', che  la  persona  sottoposta  alle  indagini  non  e'
punibile  ai  sensi  dell'articolo  131-bis  del  codice  penale  per
particolare tenuita' del fatto, che il reato  e'  estinto  o  che  il
fatto non e' previsto dalla legge come reato. 
  1-bis. Se l'archiviazione e' richiesta per particolare tenuita' del
fatto,  il  pubblico  ministero  deve  darne  avviso   alla   persona
sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando  che,  nel
termine di dieci  giorni,  possono  prendere  visione  degli  atti  e
presentare opposizione in cui indicare, a pena  di  inammissibilita',
le ragioni del dissenso  rispetto  alla  richiesta.  Il  giudice,  se
l'opposizione non e' inammissibile, procede  ai  sensi  dell'articolo
409, comma 2,  e,  dopo  avere  sentito  le  parti,  se  accoglie  la
richiesta, provvede con ordinanza.  In  mancanza  di  opposizione,  o
quando questa e' inammissibile, il giudice procede  senza  formalita'
e, se accoglie  la  richiesta  di  archiviazione,  pronuncia  decreto
motivato. Nei casi in  cui  non  accoglie  la  richiesta  il  giudice
restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo
ai sensi dell'articolo 409, commi 4 e 5. 
                              Art. 412. 
Avocazione  delle  indagini   preliminari   per   mancato   esercizio
                         dell'azione penale 
  1. ((Il procuratore generale presso la  corte  di  appello,  se  il
pubblico ministero  non  esercita  l'azione  penale  o  non  richiede
l'archiviazione nel termine previsto dall'articolo 407, comma  3-bis,
dispone,  con   decreto   motivato,   l'avocazione   delle   indagini
preliminari)). Il procuratore generale svolge le indagini preliminari
indispensabili e formula le sue richieste  entro  trenta  giorni  dal
decreto di avocazione. ((247)) 
  2. Il procuratore generale puo' altresi'  disporre  l'avocazione  a
seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409 comma 3. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (247) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  36)
che "Le disposizioni di cui al comma 30 si applicano ai  procedimenti
nei quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di
cui all'articolo 335 del codice di procedura  penale  successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 413. 
Richiesta della persona sottoposta  alle  indagini  o  della  persona
                          offesa dal reato 
  1. La persona sottoposta alle indagini  o  la  persona  offesa  dal
reato puo' chiedere al procuratore generale di disporre  l'avocazione
a norma dell'articolo 412 comma 1. 
  2.  Disposta  l'avocazione,  il  procuratore  generale  svolge   le
indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste  entro
trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1. 
                              Art. 414. 
                      Riapertura delle indagini 
  1. Dopo il provvedimento di  archiviazione  emesso  a  norma  degli
articoli precedenti, il giudice autorizza  con  decreto  motivato  la
riapertura  delle  indagini  su  richiesta  del  pubblico   ministero
motivata dalla esigenza di nuove investigazioni. 
  2. Quando e' autorizzata la riapertura delle indagini, il  pubblico
ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335. 
                              Art. 415. 
                 (Reato commesso da persone ignote) 
  1. Quando e' ignoto l'autore del reato il pubblico ministero  entro
sei mesi dalla data  della  registrazione  della  notizia  di  reato,
presenta  al   giudice   richiesta   di   archiviazione   ovvero   di
autorizzazione a proseguire le indagini. 
  2.  Quando  accoglie  la  richiesta  di  archiviazione  ovvero   di
autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che
il reato sia da attribuire a persona gia' individuata ordina  che  il
nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato. 
  ((2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal
provvedimento del giudice)). 
  3. Si osservano, in quanto applicabili, le  altre  disposizioni  di
cui al presente titolo. 
  4.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  107-bis  delle  norme   di
attuazione,  di  coordinamento  e  transitorie,   la   richiesta   di
archiviazione ed il decreto del giudice  che  accoglie  la  richiesta
sono  pronunciati  cumulativamente  con  riferimento   agli   elenchi
trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale  indicazione  delle
denunce che il pubblico ministero o il giudice  intendono  escludere,
rispettivamente dalla richiesta o dal decreto. 
                            Art. 415-bis. 
(Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari) 
  1.  Prima  della  scadenza  del  termine  previsto  dal   comma   2
dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se  non
deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408
e 411, fa notificare alla  persona  sottoposta  alle  indagini  e  al
difensore ((nonche', quando si  procede  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 572 e 612-bis del codice penale, anche  al  difensore  della
persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa)) avviso
della conclusione delle indagini preliminari. 
  2. L'avviso contiene la sommaria  enunciazione  del  fatto  per  il
quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della
data e del luogo del fatto con l'avvertimento che  la  documentazione
relativa alle indagini espletate e' depositata presso  la  segreteria
del pubblico ministero e che l'indagato  e  il  suo  difensore  hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia. 
  3. L'avviso contiene  altresi'  l'avvertimento  che  l'indagato  ha
facolta' entro il termine di venti  giorni,  di  presentare  memorie,
produrre   documenti,   depositare   documentazione    relativa    ad
investigazioni del  difensore,  chiedere  al  pubblico  ministero  il
compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se l'indagato  chiede  di  essere  sottoposto  ad  interrogatorio  il
pubblico ministero deve procedervi. 
  4.  Quando  il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle   richieste
dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere  compiute
entro trenta giorni dalla presentazione, della richiesta. Il  termine
puo' essere prorogato dal giudice per  le  indagini  preliminari,  su
richiesta dei pubblico ministero, per una sola volta e per  non  piu'
di sessanta giorni. 
  5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio  del
medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti
dai commi 3 e 4, sono  utilizzabili  se  compiuti  entro  il  termine
stabilito dal comma 4, ancorche' sia  decorso  il  termine  stabilito
dalla legge o  prorogato  dal  giudice  per  l'esercizio  dell'azione
penale o per la richiesta di archiviazione. 

Titolo IX
UDIENZA PRELIMINARE

                              Art. 416. 
        Presentazione della richiesta del pubblico ministero 
  1. La richiesta di rinvio a giudizio  e'  depositata  dal  pubblico
ministero nella cancelleria del giudice. La  richiesta  di  rinvio  a
giudizio  e'  nulla  se  non  e'  preceduta   dall'avviso,   previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per  rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo  375.  comma  3,  qualora  la
persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di  essere  sottoposta
ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma
3. (84) 
  2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa  alle  indagini  espletate  e  i
verbali degli atti  compiuti  davanti  al  giudice  per  le  indagini
preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti  al  reato  sono
allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 
  2-bis. Qualora si proceda ((per i reati di cui agli  articoli  589,
secondo comma, e 589-bis del codice penale)), la richiesta di  rinvio
a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta
giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)
che "il comma 1 dell'articolo 416 del  codice  di  procedura  penale,
come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il
comma  2  dell'articolo  555del  codice  di  procedura  penale,  come
modificato dall'articolo 2, comma 3, della  presente  legge,  non  si
applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, e' gia' stata  depositata  richiesta  di
rinvio a giudizio o e' gia'  stato  emesso  decreto  di  citazione  a
giudizio." 
                              Art. 417. 
       Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio 
  1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene: 
    a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo  nonche'  le  generalita'  della  persona
offesa dal reato qualora ne sia possibile l'identificazione; 
  ((b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa,  del  fatto,  delle
circostanze  aggravanti  e   di   quelle   che   possono   comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge)); 
    c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite; 
    d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone  il
giudizio; 
    e) la data e la sottoscrizione. 
                              Art. 418. 
                       Fissazione dell'udienza 
  1. Entro ((cinque)) giorni dal deposito della richiesta, il giudice
fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in  camera
di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando  l'imputato
e' privo di difensore di fiducia. 
  2. Tra la data di deposito della richiesta e la  data  dell'udienza
non puo' intercorrere un termine superiore a trenta giorni. 
                              Art. 419. 
                          Atti introduttivi 
 
  1. Il giudice fa notificare all'imputato  e  alla  persona  offesa,
della quale risulti agli atti l'identita' e  il  domicilio,  l'avviso
del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con  la  richiesta  di
rinvio  a  giudizio  formulata   dal   pubblico   ministero   e   con
l'avvertimento   all'imputato   che,   qualora   non   compaia,    si
applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis,  420-ter,
420-quater e 420-quinquies. ((215)) 
  2.  L'avviso  e'  altresi'  comunicato  al  pubblico  ministero   e
notificato  al  difensore  dell'imputato  con  l'avvertimento   della
facolta' di prendere visione degli atti  e  delle  cose  trasmessi  a
norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare  memorie  e  produrre
documenti. 
  3.  L'avviso   contiene   inoltre   l'invito   a   trasmettere   la
documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la
richiesta di rinvio a giudizio. 
  4. Gli avvisi sono notificati  e  comunicati  almeno  dieci  giorni
prima della data dell'udienza. Entro lo stesso termine e'  notificata
la citazione del  responsabile  civile  e  della  persona  civilmente
obbligata per la pena pecuniaria. 
  5. L'imputato puo' rinunciare all'udienza preliminare e  richiedere
il giudizio immediato con dichiarazione  presentata  in  cancelleria,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale,  almeno  tre  giorni
prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia  e'  notificato  al
pubblico  ministero  e  alla  persona  offesa  dal   reato   a   cura
dell'imputato. 
  6. Nel caso previsto dal comma 5,  il  giudice  emette  decreto  di
giudizio immediato. 
  7. Le disposizioni dei  commi  1  e  4  sono  previste  a  pena  di
nullita'. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 420. 
                    (( (Costituzione delle parti) 
  1. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. 
  2. Il giudice procede agli accertamenti relativi alla  costituzione
delle parti ordinando la rinnovazione degli avvisi, delle  citazioni,
delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  di  cui  dichiara   la
nullita'. 
  3. Se  il  difensore  dell'imputato  non  e'  presente  il  giudice
provvede a norma dell'articolo 97, comma 4. 
  4. Il verbale dell'udienza preliminare  e'  redatto  di  regola  in
forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2; il giudice,  su
richiesta di parte, dispone la riproduzione fonografica o audiovisiva
ovvero la redazione del verbale con la stenotipia. )) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  novembre  -  3  dicembre
1990, n. 529 (in G.U. 1a  s.s.  05/12/1990,  n.  48),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 420, comma 5,  del  codice
di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988,  n.  247),
nella parte in  cui  dopo  la  parola  "redatto"  prevede  "soltanto"
anziche' "di regola";". 
                            Art. 420-bis 
                      (Assenza dell'imputato). 
 
  1. Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e,
anche se impedito, ha  espressamente  rinunciato  ad  assistervi,  il
giudice procede in sua assenza. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice  procede
altresi' in assenza dell'imputato  che  nel  corso  del  procedimento
abbia dichiarato o  eletto  domicilio  ovvero  sia  stato  arrestato,
fermato o sottoposto a misura  cautelare  ovvero  abbia  nominato  un
difensore di fiducia, nonche' nel  caso  in  cui  l'imputato  assente
abbia   ricevuto   personalmente   la    notificazione    dell'avviso
dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e'  a
conoscenza del procedimento o si e'  volontariamente  sottratto  alla
conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. 
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato  dal
difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e'  considerato
presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula
di udienza o che, presente ad una udienza,  non  compare  ad  udienze
successive. 
  4. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e'
revocata  anche  d'ufficio  se,  prima  della  decisione,  l'imputato
compare. Se l'imputato fornisce  la  prova  che  l'assenza  e'  stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della  celebrazione  del
processo, il giudice rinvia  l'udienza  e  l'imputato  puo'  chiedere
l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421,  comma
3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato  ha  diritto  di
formulare richiesta  di  prove  ai  sensi  dell'articolo  493.  Ferma
restando in ogni caso la validita' degli atti  regolarmente  compiuti
in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la  rinnovazione  di
prove gia' assunte.  Nello  stesso  modo  si  procede  se  l'imputato
dimostra che versava nell'assoluta impossibilita'  di  comparire  per
caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che  la
prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 
  5. Il  giudice  revoca  altresi'  l'ordinanza  e  procede  a  norma
dell'articolo  420-quater  se  risulta  che  il   procedimento,   per
l'assenza  dell'imputato,  doveva  essere  sospeso  ai  sensi   delle
disposizioni di tale articolo. 
                                                              ((215)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 420-ter. 
       (Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore) 
  1.  Quando  l'imputato,  anche  se  detenuto,   non   si   presenta
all'udienza  e  risulta  che  l'assenza   e'   dovuta   ad   assoluta
impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro
legittimo impedimento, il giudice, con  ordinanza,  anche  d'ufficio,
rinvia ad una nuova udienza e  dispone  che  sia  rinnovato  l'avviso
all'imputato, a norma dell'articolo 419, comma 1. 
  2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il giudice  provvede
quando appare probabile che l'assenza  dell'imputato  sia  dovuta  ad
assoluta impossibilita'  di  comparire  per  caso  fortuito  o  forza
maggiore. Tale probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non
puo'  formare  oggetto  di  discussione  successiva  ne'  motivo   di
impugnazione. 
  3. Quando l'imputato, anche  se  detenuto,  non  si  presenta  alle
successive udienze e ricorrono le condizioni previste dal comma 1  il
giudice rinvia anche d'ufficio l'udienza, fissa con ordinanza la data
della nuova udienza e ne dispone la notificazione all'imputato. 
  4. In ogni caso  la  lettura  dell'ordinanza  che  fissa  la  nuova
udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per  tutti  coloro  che
sono o devono considerarsi presenti. 
  5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza  del
difensore, quando risulta che l'assenza stessa e' dovuta ad  assoluta
impossibilita'  di  comparire  per  legittimo  impedimento,   purche'
prontamente  comunicato.  Tale  disposizione  non   si   applica   se
l'imputato e' assistito da due difensori e l'impedimento riguarda uno
dei medesimi ovvero quando il  difensore  impedito  ha  designato  un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda  in  assenza  del
difensore impedito. 
  ((5-bis. Agli effetti di cui al comma  5  il  difensore  che  abbia
comunicato  prontamente   lo   stato   di   gravidanza   si   ritiene
legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti  la  data
presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso)). 
                           Art. 420-quater 
        (Sospensione del processo per assenza dell'imputato). 
 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori
delle ipotesi di nullita' della notificazione, se l'imputato  non  e'
presente il giudice rinvia  l'udienza  e  dispone  che  l'avviso  sia
notificato  all'imputato  personalmente  ad   opera   della   polizia
giudiziaria. 
  2. Quando la  notificazione  ai  sensi  del  comma  1  non  risulta
possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma
dell'articolo 129, il giudice dispone con  ordinanza  la  sospensione
del  processo  nei  confronti  dell'imputato  assente.   Si   applica
l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non  si  applica  l'articolo  75,
comma 3. 
  3.  Durante  la  sospensione  del  processo,  il  giudice,  con  le
modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a  richiesta  di
parte, le prove non rinviabili. 
                                                              ((215)) 
 
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AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                         Art. 420-quinquies 
(Nuove  ricerche  dell'imputato  e  revoca  della   sospensione   del
                             processo). 
 
  1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza  di  cui
al comma 2 dell'articolo 420-quater, o anche prima quando ne  ravvisi
l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche  dell'imputato  per  la
notifica  dell'avviso.  Analogamente  provvede  a   ogni   successiva
scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia  ripreso  il  suo
corso. 
  2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: 
    a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; 
    b) se l'imputato  ha  nel  frattempo  nominato  un  difensore  di
fiducia; 
    c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato
e' a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; 
    d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 
  3. Con l'ordinanza di revoca della  sospensione  del  processo,  il
giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo  che  l'avviso
sia notificato all'imputato e al  suo  difensore,  alle  altre  parti
private  e  alla  persona  offesa,  nonche'  comunicato  al  pubblico
ministero. 
  4.  All'udienza  di  cui  al  comma  3  l'imputato  puo'  formulare
richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444. 
                                                              ((215)) 
 
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AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 421. 
                             Discussione 
  1. Conclusi  gli  accertamenti  relativi  alla  costituzione  delle
parti, il giudice dichiara aperta la discussione. 
  2. Il pubblico ministero espone sinteticamente  i  risultati  delle
indagini preliminari e gli elementi  di  prova  che  giustificano  la
richiesta  di  rinvio   a   giudizio.   ((L'imputato   puo'   rendere
dichiarazioni   spontanee   e   chiedere   di    essere    sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le  disposizioni  degli
articoli 64 e 65.)) Su richiesta di parte,  il  giudice  dispone  che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli  498  e
499. Prendono poi la parola, nell'ordine,  i  difensori  della  parte
civile, del responsabile civile, della persona  civilmente  obbligata
per la pena pecuniaria e dell'imputato che espongono le loro  difese.
Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta. 
  3. Il pubblico ministero e i difensori formulano  e  illustrano  le
rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti  nel  fascicolo
trasmesso a norma dell'articolo 416 comma 2  nonche'  gli  atti  e  i
documenti ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione. 
  4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato  degli  atti,
dichiara chiusa la discussione. 
                              Art. 421-bis. 
          (( (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). 
  1. Quando non provvede a norma del comma 4  dell'articolo  421,  il
giudice, se  le  indagini  preliminari  sono  incomplete,  indica  le
ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento  e  la
data della nuova  udienza  preliminare.  Del  provvedimento  e'  data
comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 
  2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo'  disporre
con decreto motivato l'avocazione  delle  indagini  a  seguito  della
comunicazione  prevista  dal  comma  1.   Si   applica,   in   quanto
compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1)). 
                              Art. 422. 
         (Attivita' di integrazione probatoria del giudice) 
  1. Quando non provvede a  norma  del  comma  4  dell'articolo  421,
ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice puo' disporre, anche
d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali  appare  evidente  la
decisivita' ai fini della sentenza di non luogo a procedere. 
  2.  Il  giudice,  se  non  e'  possibile  procedere  immediatamente
all'assunzione delle prove, fissa  la  data  della  nuova  udienza  e
dispone la  citazione  dei  testimoni,  dei  periti,  dei  consulenti
tecnici e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati
ammessi l'audizione o l'interrogatorio. 
  3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel  comma
2 sono condotti dal giudice. Il  pubblico  ministero  e  i  difensori
possono porre domande, a  mezzo  del  giudice,  nell'ordine  previsto
dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero  e
i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni. 
  4. In ogni caso  l'imputato  puo'  chiedere  di  essere  sottoposto
all'interrogatorio, per il quale si applicano le  disposizioni  degli
articoli 64 e 65. Su richiesta  di  parte,  il  giudice  dispone  che
l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli  498  e
499. 
  4-bis.  Se  la  richiesta  di  cui  al  comma  1  ha   ad   oggetto
conversazioni  o  comunicazioni  intercettate  e  non  acquisite   si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 268-ter e  268-quater.
(253) (260) ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 423. 
                   Modificazione dell'imputazione 
  1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso  da  come  e'
descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato  connesso  a  norma
dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il
pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta  all'imputato
presente. Se l'imputato  non  e'  presente,  la  modificazione  della
imputazione e' comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai
fini della contestazione. 
  2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo  non  enunciato
nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere
di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se  il  pubblico
ministero ne fa richiesta e vi e' il consenso dell'imputato. 
                              Art. 424. 
                      Provvedimenti del giudice 
  1. Subito dopo che e' stata dichiarata chiusa  la  discussione,  il
giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo
a procedere o decreto che dispone il giudizio. 
  2. Il giudice da' immediata lettura del provvedimento.  La  lettura
equivale a notificazione per le parti presenti. 
  3. Il provvedimento e' immediatamente depositato in cancelleria. Le
parti hanno diritto di ottenere copia. 
  4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi della sentenza di non luogo a procedere, il  giudice  provvede
non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia. 
                              Art. 425. 
                 (Sentenza di non luogo a procedere) 
  1. Se sussiste una causa che estingue  il  reato  o  per  la  quale
l'azione  penale  non  doveva  essere  iniziata  o  non  deve  essere
proseguita se il fatto non e' previsto dalla legge come reato  ovvero
quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non  lo  ha
commesso o che il fatto non costituisce reato  o  che  si  tratta  di
persona non  punibile  per  qualsiasi  causa,  il  giudice  pronuncia
sentenza  di  non  luogo  a  procedere,  indicandone  la  causa   nel
dispositivo. 
  2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui  al  comma  1,  il
giudice tiene conto delle circostanze  attenuanti.  Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 69 del codice penale. 
  3. Il giudice pronuncia sentenza di non  luogo  a  procedere  anche
quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori
o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. 
  4. Il  giudice  non  puo'  pronunciare  sentenza  di  non  luogo  a
procedere se ritiene  che  dal  proscioglimento  dovrebbe  conseguire
l'applicazione di una misura di sicurezza (( diversa  dalla  confisca
)). 
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537". 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La Corte costituzionale con sentenza 28 gennaio-10  febbraio  1993,
n.  41  (in  G.U.  1  s.s.  17/2/1993,  n.  8)   ha   dichiarato   l'
illegittimita' costituzionale del comma 1  del  presente  articolo  "
nella parte in cui stabilisce che il giudice  pronuncia  sentenza  di
non luogo a procedere  quando  risulta  evidente  che  l'imputato  e'
persona imputabile." 
                              Art. 426. 
                      Requisiti della sentenza 
  1. La sentenza contiene: 
    a) l'intestazione "in nome del popolo italiano"  e  l'indicazione
dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
    b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private; 
    c) l'imputazione; 
    d) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui
la decisione e' fondata; 
    e) il dispositivo, con  l'indicazione  degli  articoli  di  legge
applicati; 
    f) la data e la sottoscrizione del giudice. 
  2. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e'  sottoscritta
dal presidente  del  tribunale  previa  menzione  della  causa  della
sostituzione. 
  3. Oltre che nel  caso  previsto  dall'articolo  125  comma  3,  la
sentenza e'  nulla  se  manca  o  e'  incompleto  nei  suoi  elementi
essenziali il dispositivo  ovvero  se  manca  la  sottoscrizione  del
giudice. 
                              Art. 427. 
            Condanna del querelante alle spese e ai danni 
  1. Quando si tratta di reato per il  quale  si  procede  a  querela
della persona offesa, con  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere
perche' il fatto non sussiste o l'imputato  non  lo  ha  commesso  il
giudice  condanna  il  querelante  al  pagamento  delle   spese   del
procedimento anticipate dallo Stato. (47) ((50)) 
  2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando  ne  e'  fatta
domanda, condanna inoltre il querelante alla  rifusione  delle  spese
sostenute dall'imputato e, se il querelante si  e'  costituito  parte
civile, anche di quelle sostenute dal responsabile  civile  citato  o
intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono  essere
compensate in tutto o in parte. 
  3. Se vi e' colpa grave, il giudice puo' condannare il querelante a
risarcire i danni  all'imputato  e  al  responsabile  civile  che  ne
abbiano fatto domanda. 
  4. Contro il capo della sentenza  di  non  luogo  a  procedere  che
decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma
dell'articolo  428,  il  querelante,  l'imputato  e  il  responsabile
civile. 
  5. Se il reato e' estinto per remissione della querela, si  applica
la disposizione dell'articolo 340 comma 4. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (47) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 2-21 aprile 1993, n. 180  (in
G.U. 1a s.s.  28/4/1993,  n.  18)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo " nella parte in
cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per  non  aver
commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento
delle  spese  anticipate  dallo  Stato  anche  quando   risulti   che
l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del
querelante." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre-3 dicembre  1993,
n. 423 (in  G.U.  1  a  s.s.  9/12/1993,  n.  50)  ha  dichiarato  l'
illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo "
nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato
perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il  fatto,  che
il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate
dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi  ascrivibile
nell'esercizio del diritto di querela." 
                              Art. 428. 
       (Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere). 
  1. Contro la sentenza di non luogo  a  procedere  possono  proporre
appello: 
    a) il procuratore della  Repubblica  e  il  procuratore  generale
((nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2.)); 
    b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che
il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 
  2. La persona  offesa  puo'  proporre  appello  nei  soli  casi  di
nullita' previsti dall'articolo 419, comma 7. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 23 GIUGNO 2017, N. 103. 
  3. Sull'impugnazione la  corte  di  appello  decide  in  camera  di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello
del pubblico ministero,  la  corte,  se  non  conferma  la  sentenza,
pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo  per
il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e  431,  o
sentenza di  non  luogo  a  procedere  con  formula  meno  favorevole
all'imputato. In caso di appello  dell'imputato,  la  corte,  se  non
conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con
formula piu' favorevole all'imputato. 
  3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere  pronunciata  in
grado di appello possono ricorrere per  cassazione  l'imputato  e  il
procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a),  b)  e
c) del comma 1 dell'articolo 606. 
  3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611. 
  ((3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere
relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con
pena alternativa.)) 
                              Art. 429. 
                   Decreto che dispone il giudizio 
  1. Il decreto che dispone il giudizio contiene: 
    a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private, con l'indicazione dei difensori; 
    b) l'indicazione della persona offesa dal reato  qualora  risulti
identificata; 
    c) l'enunciazione , in forma chiara e precisa  del  fatto,  delle
circostanze  aggravanti  e   di   quelle   che   possono   comportare
l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi
articoli di legge; 
    d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e  dei  fatti  cui
esse si riferiscono; 
    e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice  competente  per
il giudizio; 
    f)  l'indicazione  del  luogo,  del  giorno  e   dell'ora   della
comparizione, con  l'avvertimento  all'imputato  che  non  comparendo
sara' giudicato in contumacia; 
    g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario  che
l'assiste. 
  2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'  identificato  in  modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente  l'indicazione  di  uno  dei
requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f). 
  ((2-bis.  Se  si  procede  per   delitto   punito   con   la   pena
dell'ergastolo e il giudice da' al fatto  una  definizione  giuridica
diversa  da  quella  enunciata  nell'imputazione,  tale  da   rendere
ammissibile  il  giudizio  abbreviato,  il  decreto  che  dispone  il
giudizio contiene anche l'avviso  che  l'imputato  puo'  chiedere  il
giudizio  abbreviato  entro  quindici  giorni   dalla   lettura   del
provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 458)). 
  3. Tra la data del decreto e la data fissata per il  giudizio  deve
intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. 
  3-bis. Qualora si proceda per i reati di  cui  agli  articoli  589,
secondo comma, e 589-bis del codice penale,  il  termine  di  cui  al
comma 3 non puo' essere superiore a sessanta giorni. 
  4.  Il  decreto  e'  notificato  all'imputato   contumace   nonche'
all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura
del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo  424  almeno  venti
giorni prima della data fissata per il giudizio. 
                              Art. 430. 
(( (Attivita' integrativa di indagine del pubblico  ministero  e  del
                           difensore). )) 
  (( 1. Successivamente all'emissione  del  decreto  che  dispone  il
giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle
proprie richieste al giudice  del  dibattimento,  compiere  attivita'
integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe  ri  quali  e'
prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo. 
  2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e'
immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con
facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia)). 
                            Art. 430-bis. 
               (( (Divieto di assumere informazioni). 
  1. E' vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e  al
difensore  assumere  informazioni  dalla  persona  ammessa  ai  sensi
dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente  probatorio
o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero  nella  lista  prevista
dall'articolo 468 e presentata  dalle  altre  parti  processuali.  Le
informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 
  2. Il divieto di cui al  comma  1  cessa  dopo  l'assunzione  della
testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa  o  non  abbia
luogo)). 
                              Art. 431. 
                    Fascicolo per il dibattimento 
  1. Immediatamente dopo  l'emissione  del  decreto  che  dispone  il
giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio  delle  parti  alla
formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle  parti  ne
fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine
di quindici giorni, per la formazione del  fascicolo.  Nel  fascicolo
per il dibattimento sono raccolti: 
    a) gli atti relativi alla  procedibilita'  dell'azione  penale  e
all'esercizio dell'azione civile; 
    b) i verbali degli atti non  ripetibili  compiuti  dalla  polizia
giudiziaria; 
    c) i verbali degli atti  non  ripetibili  compiuti  dal  pubblico
ministero (( e dal difensore )); 
    d)  i  documenti   acquisiti   all'estero,   mediante   rogatoria
internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti  con  le
stesse modalita'; 
    e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; 
    f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera
d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali
i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le
facolta' loro consentite dalla legge italiana; 
    g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri
documenti indicati nell'articolo 236; 
    h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora  non
debbano essere custoditi altrove. 
  2 Le parti possono concordare l'acquisizione al  fascicolo  per  il
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico  ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva. 
                              Art. 432. 
      Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento 
  1. Il decreto che dispone il giudizio e' trasmesso  senza  ritardo,
con  il  fascicolo  previsto  dall'articolo  431  e  con  l'eventuale
provvedimento  che  abbia  disposto  misure  cautelari  in  corso  di
esecuzione, alla cancelleria del giudice competente per il giudizio. 
                              Art. 433. 
                  Fascicolo del pubblico ministero 
  1. Gli atti diversi  da  quelli  previsti  dall'articolo  431  sono
trasmessi al pubblico ministero con gli  atti  acquisiti  all'udienza
preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 
  2. I difensori hanno  facolta'  di  prendere  visione  ed  estrarre
copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli  atti  raccolti
nel fascicolo formato a norma del comma 1. 
  3. Nel fascicolo  del  pubblico  ministero  ((  ed  in  quello  del
difensore )) e' altresi' inserita  la  documentazione  dell'attivita'
prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti  si  sono  servite
per la formulazione  di  richieste  al  giudice  del  dibattimento  e
quest'ultimo le ha accolte. 

Titolo X
REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

                              Art. 434. 
                           Casi di revoca 
  1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non  luogo  a  procedere
sopravvengono o si scoprono nuove fonti  di  prova  che,  da  sole  o
unitamente a quelle gia' acquisite, possono determinare il  rinvio  a
giudizio, il giudice per le indagini preliminari,  su  richiesta  del
pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza. 
                              Art. 435. 
                         Richiesta di revoca 
  1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le  nuove
fonti di prova, specifica se queste sono gia' state acquisite o  sono
ancora da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a  giudizio
e, nel secondo, la riapertura delle indagini. 
  2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli
atti relativi alle nuove fonti di prova. 
  3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta,  designa
un  difensore  all'imputato  che  ne  sia  privo,   fissa   la   data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso  al  pubblico
ministero, all'imputato, al  difensore  e  alla  persona  offesa.  Il
procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. 
                              Art. 436. 
                      Provvedimenti del giudice 
  1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza. 
  2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere, il giudice, 
se il pubblico ministero ha  chiesto  il  rinvio  a  giudizio,  fissa
l'udienza preliminare, dandone avviso  agli  interessati  presenti  e
disponendo per gli  altri  la  notificazione;  altrimenti  ordina  la
riapertura delle indagini. 
  3.  Con  l'ordinanza  di  riapertura  delle  indagini,  il  giudice
stabilisce per  il  loro  compimento  un  termine  improrogabile  non
superiore a sei mesi. 
  4. Entro la scadenza del termine, il  pubblico  ministero,  qualora
sulla  base  dei  nuovi  atti  di   indagine   non   debba   chiedere
l'archiviazione, trasmette alla cancelleria del giudice la  richiesta
di rinvio a giudizio. 
                              Art. 437. 
                       Ricorso per cassazione 
   1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la 
 richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per 
 cassazione (( solamente per  i  motivi  indicati  all'articolo  606,
comma 1, lettere b), d) ed e))) . 

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI
Titolo I
GIUDIZIO ABBREVIATO

                              Art. 438. 
                 Presupposti del giudizio abbreviato 
  1.  L'imputato  puo'  chiedere  che  il   processo   sia   definito
all'udienza preliminare allo stato degli atti, salve le  disposizioni
di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5. 
  ((1-bis. Non e' ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti
con la pena dell'ergastolo)). 
  2. La richiesta puo' essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli
421 e 422. 
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per  mezzo
di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e'  autenticata  nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3. 
  4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con  la  quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il  giudizio
abbreviato  immediatamente  dopo  il  deposito  dei  risultati  delle
indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso  il
termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto  dal
pubblico  ministero,  per  lo  svolgimento  di  indagini   suppletive
limitatamente  ai  temi  introdotti  dalla  difesa.  In   tal   caso,
l'imputato ha facolta' di revocare la richiesta. 
  5. L'imputato ferma restando la utilizzabilita' ai fini della prova
degli atti indicati nell'articolo 442, comma. 1-bis, puo' subordinare
la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini  della
decisione.   Il   giudice   dispone   il   giudizio   abbreviato   se
l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini  della
decisione e compatibile con  le  finalita'  di  economia  processuale
proprie del procedimento, tenuto conto degli atti gia'  acquisiti  ed
utilizzabili.  In  tal  caso  il  pubblico  ministero  puo'  chiedere
l'ammissione  di  prova  contraria.  Resta   salva   l'applicabilita'
dell'articolo 423. 
  5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 puo' essere
proposta, subordinatamente al suo rigetto, la  richiesta  di  cui  al
comma  1,  oppure  quella  di  applicazione  della  pena   ai   sensi
dell'articolo 444. 
  ((6. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto,  ai
sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo' essere
riproposta fino al termine previsto dal comma 2)). 
  6-bis. La richiesta di giudizio  abbreviato  proposta  nell'udienza
preliminare determina la sanatoria delle  nullita',  sempre  che  non
siano assolute, e la non rilevabilita' delle inutilizzabilita', salve
quelle derivanti dalla violazione  di  un  divieto  probatorio.  Essa
preclude altresi' ogni questione sulla competenza per territorio  del
giudice. 
  ((6-ter. Qualora  la  richiesta  di  giudizio  abbreviato  proposta
nell'udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai  sensi
del comma 1-bis, il giudice, se all'esito  del  dibattimento  ritiene
che per il fatto accertato sia ammissibile  il  giudizio  abbreviato,
applica la riduzione della pena ai  sensi  dell'articolo  442,  comma
2)). 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  gennaio  -  15  febbraio
1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991,  n.  8),  ha  dichiarato  l'
illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438,
439, 440 e 442 del codice di procedura penale, " nella parte  in  cui
non prevede che il pubblico  ministero,  in  caso  di  dissenso,  sia
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede  che
il giudice, quando, a dibattimento concluso,  ritiene  ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare  all'imputato  la
riduzione di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  dello
stesso codice ". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-31  gennaio  1992,  n.  23
(G.U. 1a s.s.  5/2/1992,  n.  6)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442
nella parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice,  all'esito  del
dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere  definito  allo
stato degli atti dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice ". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169  (in
G.U.  1a  s.s.  28/5/2003  n.  21)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  438,  comma  6,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto  della
richiesta di giudizio  abbreviato  subordinata  ad  una  integrazione
probatoria, l'imputato  possa  rinnovare  la  richiesta  prima  della
dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo  grado  e  il
giudice possa disporre il giudizio abbreviato. 
                              Art. 439. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 440. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479)) 
                              Art. 441. 
              (( (Svolgimento del giudizio abbreviato) 
  1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili,  le
disposizioni previste per l'udienza preliminare, fatta eccezione  per
quelle di cui agli articoli 422 e 423. 
  2. La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la  conoscenza
dell'ordinanza  che  dispone  il  giudizio  abbreviato,  equivale  ad
accettazione del rito abbreviato. 
  3. Il giudizio abbreviato si svolge  in  camera  di  consiglio;  il
giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza  quando
ne fanno richiesta tutti gli imputati. 
  4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica
la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3. 
  5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli
atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari  ai  fini  della
decisione. Resta salva in tale  caso  l'applicabilita'  dell'articolo
423. 
  6. All'assunzione delle prove  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle firme previste
dall'articolo 422, comma 2, 3 e 4)). 
                            Art. 441-bis. 
(Provvedimenti del giudice  a  seguito  di  nuove  contestazioni  sul
                        giudizio abbreviato). 
  1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma  5,  e  441,
comma 5, il pubblico ministero procede  alle  contestazioni  previste
dall'articolo  423,  comma  1,  l'imputato  puo'  chiedere   che   il
procedimento prosegua nelle forme ordinarie. 
  ((1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per  delitti
puniti  con  la  pena  dell'ergastolo,  il  giudice   revoca,   anche
d'ufficio,  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto  il  giudizio
abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la   sua   eventuale
prosecuzione. Si applica il comma 4)). 
  2. La volonta'  dell'imputato  e'  espressa  nelle  forme  previste
dall'articolo 438, comma 3. 
  3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un
termine non superiore a  dieci  giorni,  per  la  formulazione  della
richiesta di cui ai commi 1  e  2  ovvero  per  l'integrazione  della
difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente. 
  4. Se l'imputato chiede che il procedimento  prosegua  nelle  forme
ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era  stato  disposto
il giudizio  abbreviato  e  fissa  l'udienza  preliminare  o  la  sua
eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti  ai  sensi  degli  articoli
438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa  efficacia  degli  atti
compiuti  ai  sensi  dell'articolo  422.  La  richiesta  di  giudizio
abbreviato non puo' essere riproposta. Si applicano  le  disposizioni
dell'articolo 303, comma 2. 
  5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato,
l'imputato puo' chiedere l'ammissione di nuove  prove,  in  relazione
alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre  i  limiti
previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il  pubblico  ministero  puo'
chiedere l'ammissione di prova contraria. 
                              Art. 442. 
                              Decisione 
 
  1. Terminata la discussione, il  giudice  provvede  a  norma  degli
articoli 529 e seguenti. 
  1-bis. Ai fini della deliberazione il  giudice  utilizza  gli  atti
contenuti  nel  fascicolo  di  cui  all'articolo  416,  comma  2,  la
documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le  prove  assunte
nell'udienza. 
  2. In caso di condanna, la pena che il  giudice  determina  tenendo
conto di tutte le circostanze e' diminuita della meta' se si  procede
per una contravvenzione e di un terzo se si procede per  un  delitto.
((PERIODO ABROGATO DALLA  L.  12  APRILE  2019,  N.  33)).  ((PERIODO
ABROGATO DALLA L. 12 APRILE 2019, N. 33)). (20) (116) (200) 
  3. La sentenza e' notificata all'imputato che non sia comparso.  4.
Si applica la disposizione dell'articolo 426 comma 2. (17) (30) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  gennaio  -  15  febbraio
1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991,  n.  8),  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 438,
439, 440 e 442 del codice di procedura penale, "nella  parte  in  cui
non prevede che il pubblico  ministero,  in  caso  di  dissenso,  sia
tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede  che
il giudice, quando, a dibattimento concluso,  ritiene  ingiustificato
il dissenso del pubblico ministero, possa applicare  all'imputato  la
riduzione di pena contemplata dall'art.  442,  secondo  comma,  dello
stesso codice". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22 - 23 aprile 1991,  n.  176
(in G.U. 1a s.s. 24/04/1991, n. 17), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 442, comma 2,  ultimo  periodo  ("Alla  pena
dell'ergastolo  e'  sostituita  quella  della  reclusione   di   anni
trenta"), del codice di procedura penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-31  gennaio  1992,  n.  23
(G.U. 1a s.s.  5/2/1992,  n.  6)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442
nella parte  in  cui  non  prevede  che  il  giudice,  all'esito  del
dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere  definito  allo
stato degli atti dal  giudice  per  le  indagini  preliminari,  possa
applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,
dello stesso codice". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  Il D.L. 24 novembre 2000, n. 341 convertito con modificazioni dalla
L. 19 gennaio 2001, n. 4, ha disposto (con l'art.  7,  comma  1)  che
"Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di  procedura
penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi  riferita
all'ergastolo senza isolamento diurno". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (200) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 18 luglio
2013, n. 210 (in G.U.  1a  s.s.  24/7/2013,  n.  30),  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'articolo  7,  comma   1,   del
decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con  modificazioni
dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4 (che ha disposto la modifica del comma
2 del presente articolo). 
                              Art. 443. 
                         Limiti all'appello 
  1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre  appello
contro le sentenze di proscioglimento.(151)((173)) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 
  3. Il pubblico  ministero  non  puo'  proporre  appello  contro  le
sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il
titolo del reato. 
  4.  Il  giudizio  di  appello  si  svolge  con  le  forme  previste
dall'articolo 599. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (151) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20  luglio  2007,
n.  320  (in  G.U.  1a  s.s.  25/7/2007,   n.   29)   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  2  della  L.  20  febbraio
2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del
codice di procedura penale, esclude che il pubblico  ministero  possa
appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a  seguito  di
giudizio abbreviato. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (173) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre  2009,  n.  274
(in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n.  44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte  in  cui  esclude
che  l'imputato  possa  proporre  appello  contro  le   sentenze   di
assoluzione per difetto di imputabilita', derivante da  vizio  totale
di mente. 

Titolo II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI

                              Art. 444. 
                Applicazione della pena su richiesta 
 
  1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere  al  giudice
l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione
sostitutiva o di una pena pecuniaria,  diminuita  fino  a  un  terzo,
ovvero di una  pena  detentiva  quando  questa,  tenuto  conto  delle
circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni  soli
o congiunti a pena pecuniaria. 
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma  1  i  procedimenti
per i delitti di cui all'articolo  51,  commi  3-bis  e  3-quater,  i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche'  609-bis,  609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99,  quarto  comma,
del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a
pena pecuniaria. 
  1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli  314,
317, 318, 319, 319-ter,  319-quater  e  322-bis  del  codice  penale,
l'ammissibilita' della richiesta di cui al  comma  1  e'  subordinata
alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 
  2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha  formulato  la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a
norma dell'articolo 129,  il  giudice,  sulla  base  degli  atti,  se
ritiene   corrette   la   qualificazione   giuridica    del    fatto,
l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate  dalle
parti, nonche' congrua la pena  indicata,  ne  dispone  con  sentenza
l'applicazione  enunciando  nel  dispositivo  che  vi  e'  stata   la
richiesta delle parti. Se vi e'  costituzione  di  parte  civile,  il
giudice non decide sulla relativa  domanda;  l'imputato  e'  tuttavia
condannato al pagamento delle spese  sostenute  dalla  parte  civile,
salvo che ricorrano giusti  motivi  per  la  compensazione  totale  o
parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75,  comma  3.
Si applica l'articolo 537-bis. 
  3.  La  parte,  nel  formulare  la  richiesta,  puo'   subordinarne
l'efficacia alla concessione  della  sospensione  condizionale  della
pena. In questo caso  il  giudice,  se  ritiene  che  la  sospensione
condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 
  ((3-bis. Nei procedimenti per i  delitti  previsti  dagli  articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,  319-quater,  primo  comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice  penale,  la  parte,  nel
formulare la richiesta, puo' subordinarne  l'efficacia  all'esenzione
dalle pene  accessorie  previste  dall'articolo  317-bis  del  codice
penale  ovvero  all'estensione  degli   effetti   della   sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice,
se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione
della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta  la
richiesta)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (9) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno - 2 luglio 1990, n.
313  (in  G.U.  1°a  s.s.   04/07/1990,   n.   27),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 444,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale 1988, nella parte in cui non prevede  che,
ai fini  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della
Costituzione, il giudice possa  valutare  la  congruita'  della  pena
indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
sfavorevole valutazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  12  ottobre
1990, n. 443 (in G.U. 1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,   secondo   comma,
secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui
non prevede che il giudice condanni  l'imputato  al  pagamento  delle
spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga  di
disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale". 
                              Art. 445. 
          Effetti dell'applicazione della pena su richiesta 
  1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la  pena
irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o  congiunti  a
pena pecuniaria, non comporta la condanna al  pagamento  delle  spese
del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di
sicurezza,  fatta  eccezione  della  confisca   nei   casi   previsti
dall'articolo 240 del codice penale. ((Nei casi previsti dal presente
comma e' fatta salva l'applicazione del comma 1-ter)). 
  1-bis.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  653,  la   sentenza
prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo
la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi  civili  o
amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la  sentenza  e'
equiparata a una pronuncia di condanna. 
  ((1-ter.  Con  la  sentenza  di  applicazione  della  pena  di  cui
all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma,  317,  318,  319,  319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del  codice
penale,  il  giudice  puo'  applicare  le  pene  accessorie  previste
dall'articolo 317-bis del codice penale)). 
  2. Il reato e' estinto, ove sia stata irrogata una  pena  detentiva
non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,  se  nel
termine di cinque anni,  quando  la  sentenza  concerne  un  delitto,
ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una  contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una  contravvenzione  della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale,  e  se
e' stata applicata una pena pecuniaria o  una  sanzione  sostitutiva,
l'applicazione non e' comunque di ostacolo alla  concessione  di  una
successiva sospensione condizionale della pena. 
                              Art. 446. 
           Richiesta di applicazione della pena e consenso 
((1. Le parti possono formulare la richiesta prevista  dall'articolo,
444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di  cui  agli
articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla  dichiarazione  di
apertura del dibattimento di primo grado nel  giudizio  direttissimo.
Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta
e' formulata entro il termine e con le forme stabilite  dall'articolo
458, comma 1)). 
  2.  La  richiesta  e  il  consenso  nell'udienza   sono   formulati
oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. 
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di
procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata  nelle  forme
previste dall'articolo 583 comma 3. 
((4. Il consenso sulla richiesta puo' essere  dato  entro  i  termini
previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato)). 
  5. Il giudice, se ritiene  opportuno  verificare  la  volontarieta'
della   richiesta   o   del   consenso,   dispone   la   comparizione
dell'imputato. 
  6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le
ragioni. 
                              Art. 447. 
Richiesta  di  applicazione  della  pena  nel  corso  delle  indagini
                             preliminari 
  1.  Nel  corso  delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e'
presentata una richiesta congiunta o una richiesta  con  il  consenso
scritto dell'altra parte, fissa, con decreto in calce alla richiesta,
l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine  al
richiedente per la notificazione all'altra parte. Almeno  tre  giorni
prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero e'  depositato
nella cancelleria del giudice. 
  2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore  sono  sentiti
se compaiono. 
  3. Se la richiesta e' presentata da una parte, il giudice fissa con
decreto un termine all'altra parte per esprimere  il  consenso  o  il
dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano  notificati  a
cura del  richiedente.  Prima  della  scadenza  del  termine  non  e'
consentita la revoca o la modifica  della  richiesta  e  in  caso  di
consenso si procede a norma del comma 1. 
                              Art. 448. 
                      Provvedimenti del giudice 
1. Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare,
nel giudizio direttissimo e nel giudizio  immediato,  il  giudice  se
ricorrono  le  condizioni  per  accogliere  la   richiesta   prevista
dall'articolo 444, comma 1, pronuncia  immediatamente  sentenza.  Nel
caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di  rigetto  della
richiesta  da  parte  del  giudice  per  le   indagini   preliminari,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di
primo grado, puo' rinnovare la richiesta e il giudice, se la  ritiene
fondata, pronuncia  immediatamente  sentenza.  La  richiesta  non  e'
ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo
il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo  grado
o nel giudizio  di  impugnazione  quando  ritiene  ingiustificato  il
dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta. 
  2. In  caso  di  dissenso,  il  pubblico  ministero  puo'  proporre
appello; negli altri casi la sentenza e' inappellabile. 
  ((2-bis.  Il  pubblico  ministero  e  l'imputato  possono  proporre
ricorso per cassazione contro la sentenza solo per  motivi  attinenti
all'espressione  della  volonta'   dell'imputato,   al   difetto   di
correlazione  tra   la   richiesta   e   la   sentenza,   all'erronea
qualificazione giuridica del fatto e  all'illegalita'  della  pena  o
della misura di sicurezza)). ((247)) 
  3. Quando la sentenza e' pronunciata nel giudizio di  impugnazione,
il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (247) 
  La L. 23 giugno 2017, n. 103, ha disposto (con l'art. 1, comma  51)
che "Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 448 del codice  di
procedura penale, introdotto dal  comma  50,  non  si  applicano  nei
procedimenti nei quali la richiesta di  applicazione  della  pena  ai
sensi dell'articolo 444 del  codice  di  procedura  penale  e'  stata
presentata  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge". 

Titolo III
GIUDIZIO DIRETTISSIMO

                              Art. 449. 
                Casi e modi del giudizio direttissimo 
  1. Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un  reato,
il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare
direttamente l'imputato in stato di arresto davanti  al  giudice  del
dibattimento, per la  convalida  e  il  contestuale  giudizio,  entro
quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio  di  convalida
le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. 
  2. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti
al  pubblico  ministero.  Il  giudice  procede  tuttavia  a  giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 
  3. Se  l'arresto  e'  convalidato,  si  procede  immediatamente  al
giudizio. 
  4. Il pubblico ministero, quando l'arresto  in  flagranza  e'  gia'
stato  convalidato,  procede  al  giudizio  direttissimo  presentando
l'imputato in udienza non oltre il  trentesimo  giorno  dall'arresto,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. 
  5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio  direttissimo,
salvo che cio' pregiudichi  gravemente  le  indagini,  nei  confronti
della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso  confessione.
L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non  successiva
al trentesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle  notizie  di
reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui
si procede e'  presentato  all'udienza  entro  il  medesimo  termine.
((Quando una  persona  e'  stata  allontanata  d'urgenza  dalla  casa
familiare ai sensi dell'articolo 384-bis, la polizia giudiziaria puo'
provvedere,  su  disposizione  del  pubblico  ministero,   alla   sua
citazione per il giudizio direttissimo e per la contestuale convalida
dell'arresto entro le successive  quarantotto  ore,  salvo  che  cio'
pregiudichi  gravemente  le  indagini.  In  tal   caso   la   polizia
giudiziaria  provvede  comunque,  entro  il  medesimo  termine,  alla
citazione  per  l'udienza  di   convalida   indicata   dal   pubblico
ministero)). 
  6. Quando il reato per cui e' richiesto  il  giudizio  direttissimo
risulta connesso con altri reati per i quali  mancano  le  condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per
gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che  cio'
pregiudichi  gravemente  le  indagini.   Se   la   riunione   risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. (39) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L.
07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che "
Per i  reati  concernenti  le  armi  e  gli  esplosivi,  il  pubblico
ministero procede al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei  casi
previsti dagli articoli 449 e 566 del  codice  di  procedura  penale,
salvo che siano necessarie speciali indagini." 
                              Art. 450. 
               Instaurazione del giudizio direttissimo 
  1.  ((Quando  procede  a  giudizio  direttissimo,))   il   pubblico
ministero fa condurre direttamente all'udienza  l'imputato  arrestato
in flagranza o in stato di custodia cautelare. 
  2. Se l'imputato  e'  libero,  il  pubblico  ministero  lo  cita  a
comparire all'udienza per il giudizio direttissimo.  Il  termine  per
comparire non puo' essere inferiore a tre giorni. 
  3. La citazione contiene i  requisiti  previsti  dall'articolo  429
comma 1 lettere  a),  b),  c),  f),  con  l'indicazione  del  giudice
competente per il giudizio nonche' la data e  la  sottoscrizione.  Si
applica inoltre la disposizione dell'articolo 429 comma 2. 
  4. Il decreto, unitamente al fascicolo previsto dall'articolo  431,
formato dal pubblico ministero, e'  trasmesso  alla  cancelleria  del
giudice competente per il giudizio. 
  5. Al difensore e' notificato senza ritardo  a  cura  del  pubblico
ministero l'avviso della data fissata per il giudizio. 
  6. Il difensore ha facolta'  di  prendere  visione  e  di  estrarre
copia, nella segreteria del pubblico ministero, della  documentazione
relativa alle indagini espletate. 
                              Art. 451. 
                Svolgimento del giudizio direttissimo 
  1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni
degli articoli 470 e seguenti. 
  2. La persona offesa e i  testimoni  possono  essere  citati  anche
oralmente da un ufficiale giudiziario  o  da  un  agente  di  polizia
giudiziaria. 
  3. Il pubblico ministero, l'imputato  e  la  parte  civile  possono
presentare nel dibattimento testimoni senza citazione. 
  4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450
comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente. 
  5. Il presidente avvisa l'imputato della facolta'  di  chiedere  il
giudizio  abbreviato  ovvero  l'applicazione  della  pena   a   norma
dell'articolo 444. 
  6. L'imputato e' altresi' avvisato della facolta'  di  chiedere  un
termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni.  Quando
l'imputato si avvale di tale facolta',  il  dibattimento  e'  sospeso
fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. 
                              Art. 452. 
                       Trasformazione del rito 
  1. Se il giudizio direttissimo  risulta  promosso  fuori  dei  casi
previsti dall'articolo 449,  il  giudice  dispone  con  ordinanza  la
restituzione degli atti al pubblico ministero. 
  2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato, il  giudice,  prima
che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con  ordinanza  la
prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato.  Si  osservano,  in
quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e  5,
441, 441-bis, 442 e 443; ((si applicano altresi' le  disposizioni  di
cui all'articolo 438, comma 6-bis;)) nel  caso  di  cui  all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era  ststo
disposto il giudizio abbreviato,  fissa  l'udienza  per  il  giudizio
direttissimo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n.  183  (in
G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n.  16)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di procedura penale
del 1988, nella parte in cui non prevede che il  pubblico  ministero,
quando non consente alla richiesta  di  trasformazione  del  giudizio
direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le  ragioni  del
suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando,
a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il  dissenso
del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione  di
pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice." 

Titolo IV
GIUDIZIO IMMEDIATO

                              Art. 453. 
                  Casi e modi di giudizio immediato 
  1. Quando la prova appare  evidente,  il  pubblico  ministero  puo'
chiedere  il  giudizio  immediato  ((salvo   che   cio'   pregiudichi
gravemente le indagini, il pubblico ministero  chiede))  il  giudizio
immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata
sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero,  a  seguito
di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme  indicate
nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso  di
comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo  impedimento
e che non si tratti di persona irreperibile. 
  ((1-bis. Il pubblico  ministero  richiede  il  giudizio  immediato,
anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e  comunque
entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per  il  reato
in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in
stato di custodia  cautelare,  salvo  che  la  richiesta  pregiudichi
gravemente le indagini.)) 
  ((1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e'  formulata  dopo  la
definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo  il
decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.)) 
  2. Quando il reato per  cui  e'  richiesto  il  giudizio  immediato
risulta connesso con altri reati per i quali  mancano  le  condizioni
che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per
gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che  cio'
pregiudichi  gravemente  le  indagini.   Se   la   riunione   risulta
indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 
  3.  L'imputato  puo'  chiedere  il  giudizio  immediato   a   norma
dell'articolo 419 comma 5. 
                              Art. 454. 
        Presentazione della richiesta del pubblico ministero 
  1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel
registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero  trasmette
la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del  giudice  per
le indagini preliminari. 
  2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia
di reato, la documentazione relativa  alle  indagini  espletate  e  i
verbali degli atti  compiuti  davanti  al  giudice  per  le  indagini
preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al  reato,  sono
allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. 
                              Art. 455. 
           Decisione sulla richiesta di giudizio immediato 
  1. Il giudice, entro cinque giorni, emette  decreto  con  il  quale
dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la  richiesta  ordinando
la trasmissione degli atti al pubblico ministero 
  ((1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il  giudice
rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare
e' stata revocata o  annullata  per  sopravvenuta  insussistenza  dei
gravi indizi di colpevolezza.)) 
                            Art. 456. 
                     Decreto di giudizio immediato 
  1. Al decreto che dispone il giudizio  immediato  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2. 
  2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato puo'  chiedere
il giudizio abbreviato  ovvero  l'applicazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 444. 
  3. Il decreto e' comunicato  al  pubblico  ministero  e  notificato
all'imputato e alla persona offesa  almeno  ((trenta))  giorni  prima
della data fissata per il giudizio. 
  4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente  al  decreto,  e'
notificata la richiesta del pubblico ministero. 
  5. Al difensore  dell'imputato  e'  notificato  avviso  della  data
fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3. 
                              Art. 457. 
                       Trasmissione degli atti 
  1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 458 comma 1, il decreto
che dispone il giudizio immediato  e'  trasmesso,  con  il  fascicolo
formato a norma dell'articolo  431,  al  giudice  competente  per  il
giudizio. 
  2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal  comma  1  sono
restituiti  al  pubblico  ministero.  Si  applica   la   disposizione
dell'articolo 433 comma 2. 
                              Art. 458. 
                  Richiesta di giudizio abbreviato 
 
  1. L'imputato, a pena  di  decadenza,  puo'  chiedere  il  giudizio
abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le  indagini
preliminari la richiesta, con la prova  della  avvenuta  notifica  al
pubblico ministero, entro quindici  giorni  dalla  notificazione  del
decreto di giudizio immediato. ((Si applicano le disposizioni di  cui
all'articolo 438, comma  6-bis.  Con  la  richiesta  l'imputato  puo'
eccepire l'incompetenza per territorio del giudice)). (17) (30) (128) 
  ((2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di  consiglio
dandone avviso almeno cinque  giorni  prima  al  pubblico  ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa.  Qualora  riconosca
la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina
la trasmissione degli atti al pubblico ministero  presso  il  giudice
competente. Nel giudizio si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5,  441,  441-bis,  442  e
443; nel caso di cui  all'articolo  441-bis,  comma  4,  il  giudice,
revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato)). 
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il
giudizio  immediato  e'  stato  richiesto   dall'imputato   a   norma
dell'articolo 419 comma 5. 
                                                                (211) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  gennaio  -  15  febbraio
1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991,  n.  8),  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 458, primo e  secondo  comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne  le
ragioni e nella parte in cui non prevede che il  giudice,  quando,  a
dibattimento  concluso,  ritiene  ingiustificato  il   dissenso   del
pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena
contemplata dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992 n. 23  (in
G.U. 1a  s.  s.  5/2/1992  n.  6),  ha  dichiarato  "In  applicazione
dell'art. 27 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 458, primo e secondo comma,  del  codice  di
procedura penale, nella parte in cui  non  prevede  che  il  giudice,
all'esito del dibattimento, ritenendo che il processo  poteva  essere
definito  allo  stato  degli  atti  dal  giudice  per   le   indagini
preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista  dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 10-16 aprile 2002 n. 120  (in
G.U. 1a s.s. 24/04/2002 n.  17),  ha  dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale costituzionale dell'art. 458, comma 1, del  codice  di
procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui
l'imputato  puo'  chiedere  il  giudizio  abbreviato  decorre   dalla
notificazione del decreto di giudizio immediato, anziche' dall'ultima
notificazione,  all'imputato  o  al  difensore,  rispettivamente  del
decreto  ovvero  dell'avviso  della  data  fissata  per  il  giudizio
immediato". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169  (in
G.U. 1a  s.s.  28/5/2003  n.  21),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  458,  comma  2,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto  della
richiesta di giudizio  abbreviato  subordinata  ad  una  integrazione
probatoria, l'imputato  possa  rinnovare  la  richiesta  prima  della
dichiarazione di apertura  del  dibattimento  di  primo  grado  e  il
giudice possa disporre il giudizio abbreviato". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (211) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 gennaio  2015,  n.  1
(in G.U. 1a s.s. 28/01/2015, n. 1), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  458  del  codice  di  procedura  penale  e
dell'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  22
settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul  processo
penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui  prevedono
che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto
dall'imputato in seguito a  un  decreto  di  giudizio  immediato,  la
composizione  dell'organo  giudicante  sia  quella  monocratica   del
giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale  prevista
dall'art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941,  n.  12
(Ordinamento giudiziario)". 

Titolo V
PROCEDIMENTO PER DECRETO

                              Art. 459. 
                 (Casi di procedimento per decreto). 
 
  1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in  quelli
perseguibili a querela se questa e' stata validamente presentata e se
il querelante  non  ha  nella  stessa  dichiarato  di  opporvisi,  il
pubblico ministero, quando ritiene che si  debba  applicare  soltanto
una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione  di  una  pena
detentiva, puo' presentare al giudice per  le  indagini  preliminari,
entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale  il
reato e' attribuito e' iscritto nel registro delle notizie di reato e
previa trasmissione del fascicolo, richiesta  motivata  di  emissione
del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena. (221) 
  ((1-bis.  Nel  caso  di  irrogazione  di  una  pena  pecuniaria  in
sostituzione di una  pena  detentiva,  il  giudice,  per  determinare
l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al
quale puo' essere assoggettato  l'imputato  e  lo  moltiplica  per  i
giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di  cui
al  periodo  precedente  il  giudice  tiene  conto  della  condizione
economica complessiva dell'imputato e del suo  nucleo  familiare.  Il
valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma di euro 75 di
pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non  puo'  superare
di tre  volte  tale  ammontare.  Alla  pena  pecuniaria  irrogata  in
sostituzione della pena detentiva si applica l'articolo  133-ter  del
codice penale)). 
  2. Il pubblico ministero puo' chiedere l'applicazione di  una  pena
diminuita sino alla meta' rispetto al minimo edittale. 
  3. Il giudice, quando  non  accoglie  la  richiesta,  se  non  deve
pronunciare sentenza di proscioglimento a  norma  dell'articolo  129,
restituisce gli atti al pubblico ministero. 
  4. Del decreto penale e' data comunicazione al querelante. 
  5. Il procedimento per decreto non e'  ammesso  quando  risulta  la
necessita' di applicare una misura di sicurezza personale. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (221) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  28  gennaio  -  27  febbraio
2015, n.  23  (in  G.U.  1a  s.s.  4/3/2015,  n.  9),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 1,  cod.  proc.
pen. (come sostituito dall'art. 37, comma 1, della legge 16  dicembre
1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul  procedimento  davanti
al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al  codice
di procedura penale. Modifiche al  codice  penale  e  all'ordinamento
giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile  pendente,
di indennita' spettanti al giudice  di  pace  e  di  esercizio  della
professione forense), nella parte in  cui  prevede  la  facolta'  del
querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela,  alla
definizione del procedimento con l'emissione  di  decreto  penale  di
condanna". 
                              Art. 460. 
                  Requisiti del decreto di condanna 
  1. Il decreto di condanna contiene: 
    a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni  personali
che valgano a identificarlo nonche',  quando  occorre,  quelle  della
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; 
    b)  l'enunciazione  del  fatto,   delle   circostanze   e   delle
disposizioni di legge violate; 
    c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui
la  decisione  e'  fondata,  comprese   le   ragioni   dell'eventuale
diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; 
    d) il dispositivo; 
    e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata  per
la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni
dalla notificazione  del  decreto  e  che  l'imputato  puo'  chiedere
mediante l'opposizione  il  giudizio  immediato  ovvero  il  giudizio
abbreviato  o  l'applicazione  della  pena  a   norma   dell'articolo
444;((239)) 
    f)  l'avvertimento  all'imputato  e   alla   persona   civilmente
obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione,
il decreto diviene esecutivo; 
    g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata  per
la pena pecuniaria hanno la facolta' di nominare un difensore; 
    h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario  che
lo assiste. 
  2. Con il decreto di condanna il  giudice  applica  la  pena  nella
misura  richiesta  dal   pubblico   ministero   indicando   l'entita'
dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto  del  minimo
edittale; ordina la confisca, nei casi  previsti  dall'articolo  240,
secondo comma  del  codice  penale,  o  la  restituzione  delle  cose
sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi
previsti dagli  articoli  196  e  197  del  codice  penale,  dichiara
altresi' la responsabilita' della persona civilmente obbligata per la
pena pecuniaria. 
  3. Copia del decreto e' comunicata  al  pubblico  ministero  ed  e'
notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al
difensore  di  fiducia  eventualmente  nominato   ed   alla   persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 
  4.  Se   non   e'   possibile   eseguire   la   notificazione   per
irreperibilita' dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di
condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. (115) 
  5. Il decreto penale  di  condanna  non  comporta  la  condanna  al
pagamento delle spese del procedimento, ne'  l'applicazione  di  pene
accessorie. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato
nel giudizio civile o amministrativo. Il  reato  e'  estinto  se  nel
termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero
di  due  anni,  quando  il  decreto  concerne  una   contravvenzione,
l'imputato non commette un delitto ovvero una  contravvenzione  della
stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto  penale  e  la
condanna  non  e'  comunque  di  ostacolo  alla  concessione  di  una
successiva sospensione condizionale della pena. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000,  n.  504
(in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  460,  comma  4,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui non prevede la revoca del  decreto  penale
di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero  anche
nel caso in cui non sia  possibile  la  notificazione  nel  domicilio
dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale". 
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AGGIORNAMENTO (239) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio  2016,  n.  201
(in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016, n. 30) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 460, comma 1,  lettera  e),  del  codice  di
procedura penale, nella parte in  cui  non  prevede  che  il  decreto
penale di condanna contenga l'avviso della facolta' dell'imputato  di
chiedere mediante l'opposizione la sospensione del  procedimento  con
messa alla prova". 
                              Art. 461. 
                             Opposizione 
  1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del  decreto,
l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena  pecuniaria,
personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono
proporre   opposizione   mediante   dichiarazione   ricevuta    nella
cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso  il
decreto ovvero nella cancelleria del tribunale  ((o  del  giudice  di
pace)) del luogo in cui si trova l'opponente. 
  2. La  dichiarazione  di  opposizione  deve  indicare,  a  pena  di
inammissibilita', gli estremi del decreto di condanna,  la  data  del
medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia gia' provveduto
in precedenza,  nella  dichiarazione  l'opponente  puo'  nominare  un
difensore di fiducia. 
  3. Con l'atto di opposizione l'imputato puo'  chiedere  al  giudice
che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero  il
giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo
444. 
  4. L'opposizione e' inammissibile, oltre che nei casi indicati  nel
comma  2,  quando  e'  proposta  fuori  termine  o  da  persona   non
legittimata. 
  5. Se non  e'  proposta  opposizione  o  se  questa  e'  dichiarata
inammissibile, il giudice che ha emesso il  decreto  di  condanna  ne
ordina l'esecuzione. 
  6. Contro l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo' proporre
ricorso per cassazione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 462. 
          Restituzione nel termine per proporre opposizione 
  1. L'imputato  e  la  persona  civilmente  obbligata  per  la  pena
pecuniaria sono restituiti nel termine  per  proporre  opposizione  a
norma dell'articolo 175. 
                              Art. 463. 
         Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati 
  1. L'esecuzione del decreto di condanna  pronunciato  a  carico  di
piu' persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti
di coloro che  non  hanno  proposto  opposizione  fino  a  quando  il
giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non
sia definito con pronuncia irrevocabile. 
  2. Se l'opposizione e' proposta dal  solo  imputato  o  dalla  sola
persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli  effetti  si
estendono anche a quella fra le  dette  parti  che  non  ha  proposto
opposizione. 
                              Art. 464. 
                Giudizio conseguente all'opposizione 
  1. Se l'opponente ha chiesto  il  giudizio  immediato,  il  giudice
emette  decreto  a  norma  dell'articolo  456,  comma,  3  e  5.   Se
l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato, il giudice  fissa  con
decreto l'udienza  dandone  avviso  almeno  cinque  giorni  prima  al
pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa;
nel giudizio si osservano, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e  5,  441,  441-bis,  442  e  443;  ((si
applicano altresi' le disposizioni di  cui  all'articolo  438,  comma
6-bis;)) nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4,  il  giudice,
revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto   il   giudizio
abbreviato,   fissa   l'udienza   per   il    giudizio    conseguente
all'opposizione. Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della  pena
a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con  decreto  un  termine
entro il quale il pubblico  ministero  deve  esprimere  il  consenso,
disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico
ministero a cura dell'opponente. Ove il pubblico ministero non  abbia
espresso il consenso nel  termine  stabilito  ovvero  l'imputato  non
abbia formulato  nell'  atto  di  opposizione  alcuna  richiesta,  il
giudice emette decreto di giudizio immediato. (17) (30) (133) 
  2. Il giudice, se e' presentata domanda  di  oblazione  contestuale
all'opposizione, decide sulla domanda  stessa  prima  di  emettere  i
provvedimenti a norma del comma 1. 
  3. Nel giudizio conseguente all'opposizione,  l'imputato  non  puo'
chiedere il  giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della  pena  su
richiesta, ne' presentare domanda di  oblazione.  In  ogni  caso,  il
giudice revoca il decreto penale di condanna. 
  4. Il giudice puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa  e
piu' grave di quella fissata nel decreto di  condanna  e  revocare  i
benefici gia' concessi. 
  5. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto  non
sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero  e'  commesso
in presenza di una causa di giustificazione,  il  giudice  revoca  il
decreto di condanna anche nei confronti degli imputati  dello  stesso
reato che non hanno proposto opposizione. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  gennaio  -  15  febbraio
1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991,  n.  8),  ha  dichiarato  la
illegittimita' costituzionale dell'art. 464, primo comma, del  codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che  il  pubblico
ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e
nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento
concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico  ministero,
possa  applicare  all'imputato  la  riduzione  di  pena   contemplata
dall'art. 442, stesso comma, dello stesso codice. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (in
G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato in  applicazione  dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 "l'illegittimita'  costituzionale
dell'art. 464, primo comma, del  codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non prevede che il giudice, all'esito del  dibattimento,
ritenendo che il processo poteva essere  definito  allo  stato  degli
atti dal giudice per le  indagini  preliminari,  possa  applicare  la
riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma, dello stesso
codice". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169  (in
G.U. 1a s.s.  28/5/2003  n.  21)  ha  dichiarato  "l'  illegittimita'
costituzionale dell'art. 464, comma 1, secondo periodo, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che,  in  caso  di
rigetto della richiesta di giudizio  abbreviato  subordinata  ad  una
integrazione probatoria,  l'imputato  possa  rinnovare  la  richiesta
prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado
e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato". 

((Titolo V-bis
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA))

                            Art. 464-bis 
     (( (Sospensione del procedimento con messa alla prova). )) 
 
  ((1. Nei casi previsti  dall'articolo  168-bis  del  codice  penale
l'imputato puo' formulare richiesta di sospensione  del  procedimento
con messa alla prova. 
  2. La richiesta puo' essere proposta,  oralmente  o  per  iscritto,
fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli  articoli
421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del  dibattimento  di
primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione
diretta a giudizio. Se e' stato notificato  il  decreto  di  giudizio
immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le  forme
stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento  per  decreto,
la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione. 
  3. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per  mezzo
di procuratore speciale e  la  sottoscrizione  e'  autenticata  nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3. 
  4. All'istanza e' allegato un programma di  trattamento,  elaborato
d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso
in cui non  sia  stata  possibile  l'elaborazione,  la  richiesta  di
elaborazione del  predetto  programma.  Il  programma  in  ogni  caso
prevede: 
    a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del  suo
nucleo  familiare  e  del  suo  ambiente  di  vita  nel  processo  di
reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile; 
    b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni  specifici
che l'imputato assume anche al fine di  elidere  o  di  attenuare  le
conseguenze del reato, considerando a tal fine  il  risarcimento  del
danno,  le  condotte  riparatorie  e  le  restituzioni,  nonche'   le
prescrizioni  attinenti  al  lavoro  di  pubblica   utilita'   ovvero
all'attivita' di volontariato di rilievo sociale; 
    c) le condotte volte a promuovere, ove possibile,  la  mediazione
con la persona offesa. 
  5. Al fine di decidere sulla concessione,  nonche'  ai  fini  della
determinazione degli obblighi e delle prescrizioni cui  eventualmente
subordinarla,  il  giudice  puo'  acquisire,   tramite   la   polizia
giudiziaria, i servizi  sociali  o  altri  enti  pubblici,  tutte  le
ulteriori  informazioni  ritenute  necessarie   in   relazione   alle
condizioni  di  vita  personale,  familiare,  sociale  ed   economica
dell'imputato.    Tali    informazioni    devono    essere    portate
tempestivamente a conoscenza del pubblico ministero e  del  difensore
dell'imputato.)) 
                            Art. 464-ter 
(( (Richiesta di sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
              nel corso delle indagini preliminari). )) 
 
  ((1. Nel corso  delle  indagini  preliminari,  il  giudice,  se  e'
presentata una richiesta di sospensione del  procedimento  con  messa
alla prova,  trasmette  gli  atti  al  pubblico  ministero  affinche'
esprima il consenso o il dissenso nel termine di cinque giorni. 
  2. Se il pubblico ministero presta il consenso, il giudice provvede
ai sensi dell'articolo 464-quater. 
  3. Il consenso  del  pubblico  ministero  deve  risultare  da  atto
scritto  e  sinteticamente  motivato,  unitamente  alla  formulazione
dell'imputazione. 
  4. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve  enunciarne  le
ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare  la  richiesta
prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice,  se
ritiene  la  richiesta  fondata,  provvede  ai  sensi   dell'articolo
464-quater.)) 
                           Art. 464-quater 
    (( (Provvedimento del giudice ed effetti della pronuncia). )) 
 
  ((1.  Il   giudice,   se   non   deve   pronunciare   sentenza   di
proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con  ordinanza  nel
corso della stessa udienza,  sentite  le  parti  nonche'  la  persona
offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della  cui
fissazione e' dato contestuale  avviso  alle  parti  e  alla  persona
offesa. Si applica l'articolo 127. 
  2. Il giudice, se ritiene  opportuno  verificare  la  volontarieta'
della richiesta, dispone la comparizione dell'imputato. 
  3. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' disposta
quando il giudice, in base ai parametri di cui all'articolo  133  del
codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e
ritiene che l'imputato si asterra' dal commettere ulteriori reati.  A
tal fine, il giudice valuta  anche  che  il  domicilio  indicato  nel
programma dell'imputato sia tale da assicurare le esigenze di  tutela
della persona offesa dal reato. 
  4. Il giudice, anche sulla base  delle  informazioni  acquisite  ai
sensi del comma 5 dell'articolo 464-bis, e ai fini di cui al comma  3
del presente articolo puo' integrare o  modificare  il  programma  di
trattamento, con il consenso dell'imputato. 
  5. Il procedimento non puo' essere sospeso per un periodo: 
    a) superiore a due anni quando si procede per reati per  i  quali
e' prevista una pena detentiva, sola, congiunta  o  alternativa  alla
pena pecuniaria; 
    b) superiore a un anno quando si procede per reati per i quali e'
prevista la sola pena pecuniaria. 
  6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla  sottoscrizione  del
verbale di messa alla prova dell'imputato. 
  7. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa  alla  prova
possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico  ministero,
anche su  istanza  della  persona  offesa.  La  persona  offesa  puo'
impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perche', pur
essendo comparsa,  non  e'  stata  sentita  ai  sensi  del  comma  1.
L'impugnazione non sospende il procedimento. 
  8. Nel caso di sospensione del procedimento con  messa  alla  prova
non si applica l'articolo 75, comma 3. 
  9. In caso di reiezione dell'istanza, questa puo' essere riproposta
nel   giudizio,   prima   della   dichiarazione   di   apertura   del
dibattimento.)) 
                         Art. 464-quinquies 
(( (Esecuzione dell'ordinanza di  sospensione  del  procedimento  con
                        messa alla prova). )) 
 
  ((1. Nell'ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con
messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale  le
prescrizioni e gli obblighi  relativi  alle  condotte  riparatorie  o
risarcitorie imposti  devono  essere  adempiuti;  tale  termine  puo'
essere prorogato, su istanza dell'imputato, non piu' di una  volta  e
solo per gravi motivi. Il giudice  puo'  altresi',  con  il  consenso
della persona offesa, autorizzare il pagamento  rateale  delle  somme
eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno. 
  2.  L'ordinanza  e'   immediatamente   trasmessa   all'ufficio   di
esecuzione penale esterna che deve prendere in carico l'imputato. 
  3. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova, il
giudice, sentiti l'imputato e il pubblico ministero, puo'  modificare
con  ordinanza  le  prescrizioni  originarie,   ferma   restando   la
congruita' delle nuove prescrizioni  rispetto  alle  finalita'  della
messa alla prova.)) 
                           Art. 464-sexies 
(( (Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con
                        messa alla prova). )) 
 
  ((1. Durante la sospensione del procedimento con messa  alla  prova
il  giudice,  con  le  modalita'  stabilite  per   il   dibattimento,
acquisisce, a richiesta di parte, le prove non  rinviabili  e  quelle
che possono condurre al proscioglimento dell'imputato.)) 
                          Art. 464-septies 
                (( (Esito della messa alla prova). )) 
 
  ((1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento  con  messa
alla prova, il giudice dichiara con sentenza  estinto  il  reato  se,
tenuto conto del comportamento dell'imputato  e  del  rispetto  delle
prescrizioni stabilite,  ritiene  che  la  prova  abbia  avuto  esito
positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio
di esecuzione penale esterna che ha  preso  in  carico  l'imputato  e
fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti  e  alla
persona offesa. 
  2. In caso di esito negativo della prova, il  giudice  dispone  con
ordinanza che il processo riprenda il suo corso.)) 
                           Art. 464-octies 
                   (( (Revoca dell'ordinanza). )) 
 
  ((1. La revoca dell'ordinanza di sospensione del  procedimento  con
messa  alla  prova  e'  disposta  anche  d'ufficio  dal  giudice  con
ordinanza. 
  2. Al fine di cui al comma 1 del presente articolo il giudice fissa
l'udienza  ai  sensi  dell'articolo  127  per  la   valutazione   dei
presupposti della revoca, dandone avviso alle parti  e  alla  persona
offesa almeno dieci giorni prima. 
  3.  L'ordinanza  di  revoca  e'  ricorribile  per  cassazione   per
violazione di legge. 
  4.  Quando  l'ordinanza  di  revoca  e'  divenuta  definitiva,   il
procedimento riprende il suo corso dal momento  in  cui  era  rimasto
sospeso e cessa l'esecuzione  delle  prescrizioni  e  degli  obblighi
imposti.)) 
                           Art. 464-novies 
(( (Divieto di riproposizione della richiesta di messa  alla  prova).
                                 )) 
 
  ((1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2,  ovvero  di
revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa  alla
prova, l'istanza non puo' essere riproposta)). 

Libro VII
GIUDIZIO
Titolo I
ATTI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO

                              Art. 465. 
      Atti del presidente del tribunale o della corte di assise 
  1. Il presidente del tribunale o della corte di assise, ricevuto il
decreto che dispone il giudizio, puo', con decreto, per  giustificati
motivi, anticipare l'udienza o differirla non piu' di una volta. 
  2.  Il  provvedimento  e'  comunicato  al  pubblico   ministero   e
notificato alle parti private, alla persona offesa  e  ai  difensori;
nel  caso  di  anticipazione,  fermi  restando  i  termini   previsti
dall'articolo 429 commi 3 e  4,  il  provvedimento  e'  comunicato  e
notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza. 
                              Art. 466. 
                       Facolta' dei difensori 
  1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori 
 hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle
 cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti
 raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia. 
                              Art. 467. 
                            Atti urgenti 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale 
 o della corte di assise dispone, a richiesta di parte,  l'assunzione
 delle prove non rinviabili, osservando  le  forme  previste  per  il
 dibattimento. 
  2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento 
 dell'atto e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima  al  pubblico
 ministero, alla persona offesa e ai difensori. 
  3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il 
 dibattimento. 
                              Art. 468. 
         Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici 
  1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni,  periti  o
consulenti tecnici ((nonche'  delle  persone  indicate  nell'articolo
210)) devono, a pena di inammissibilita', depositare in  cancelleria,
almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento,  la
lista con la  indicazione  delle  circostanze  su  cui  deve  vertere
l'esame. 
((2. Il presidente del tribunale o della corte di assise,  quando  ne
sia  fatta  richiesta,  autorizza  con  decreto  la   citazione   dei
testimoni, periti o consulenti tecnici nonche' delle persone indicate
nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge  e
quelle manifestamente sovrabbondanti. Il  presidente  puo'  stabilire
che la citazione dei testimoni, periti o consulenti  tecnici  nonche'
delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per  la  data
fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle
quali ne sia previsto l'esame. In ogni  caso,  il  provvedimento  non
pregiudica la  decisione  sull'ammissibilita'  della  prova  a  norma
dell'articolo 495)). 
  3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste  possono
anche essere presentati direttamente al dibattimento. 
  4. In relazione alle circostanze  indicate  nelle  liste,  ciascuna
parte puo' chiedere la citazione  a  prova  contraria  di  testimoni,
periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista,  ovvero
presentarli al dibattimento. 
  4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di  verbali  di
prove di altro procedimento  penale  deve  farne  espressa  richiesta
unitamente al deposito delle  liste.  Se  si  tratta  di  verbali  di
dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra  parte  chiede
la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo  che  in
dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dall'articolo 495. 
  5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio la  citazione  del
perito nominato nell'incidente probatorio a norma  dell'articolo  392
comma 2. 
                              Art. 469. 
               Proscioglimento prima del dibattimento 
  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129  comma  2,  se  l'azione
penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita ovvero
se il reato  e'  estinto  e  se  per  accertarlo  non  e'  necessario
procedere al  dibattimento,  il  giudice,  in  camera  di  consiglio,
sentiti il pubblico  ministero  e  l'imputato  e  se  questi  non  si
oppongono, pronuncia sentenza inappellabile di non doversi  procedere
enunciandone la causa nel dispositivo. 
  ((1-bis. La sentenza di non doversi procedere e' pronunciata  anche
quando l'imputato non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis  del
codice penale, previa audizione in camera di  consiglio  anche  della
persona offesa, se compare.)) 

Titolo II
DIBATTIMENTO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 470. 
                       Disciplina dell'udienza 
  1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento  sono
esercitate dal presidente che decide senza formalita'; in sua assenza
la disciplina dell'udienza e' esercitata dal pubblico ministero. 
  2. Per l'esercizio delle  funzioni  indicate  in  questo  capo,  il
presidente o il pubblico ministero  si  avvale,  ove  occorra,  anche
della forza  pubblica,  che  da'  immediata  esecuzione  ai  relativi
provvedimenti. 
                              Art. 471. 
                      Pubblicita' dell'udienza 
  1. L'udienza e' pubblica a pena di nullita'. 
  2. Non sono ammessi nell'aula  di  udienza  coloro  che  non  hanno
compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte  a  misure
di prevenzione e quelle che appaiono  in  stato  di  ubriachezza,  di
intossicazione o di squilibrio mentale. 
  3. Se alcuna di queste persone deve  intervenire  all'udienza  come
testimone, e' fatta allontanare non appena la  sua  presenza  non  e'
piu' necessaria. 
  4. Non e' consentita la presenza  in  udienza  di  persone  armate,
fatta eccezione per gli appartenenti  alla  forza  pubblica,  ne'  di
persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che  turbano
il regolare svolgimento dell'udienza  sono  espulse  per  ordine  del
presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto  di
assistere alle ulteriori attivita' processuali. 
  5. Per ragioni di ordine, il  presidente  puo'  disporre,  in  casi
eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a  un
determinato numero di persone. 
  6. I provvedimenti  menzionati  nel  presente  articolo  sono  dati
oralmente e senza formalita'. 
                              Art. 472. 
                Casi in cui si procede a porte chiuse 
  1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso  si
svolgano a porte chiuse quando la pubblicita' puo'  nuocere  al  buon
costume ovvero, se vi e' richiesta dell'autorita' competente,  quando
la pubblicita' puo' comportare la diffusione di notizie da  mantenere
segrete nell'interesse dello Stato. Il giudice dispone che si proceda
a porte chiuse alle operazioni di cui all'articolo 268-ter quando  le
parti rinnovano richieste  non  accolte  o  richiedono  acquisizioni,
anche ulteriori, e quando le ragioni della rilevanza a fini di  prova
emergono  nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale.  (253)   (260)
((263)) 
  2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda
a  porte  chiuse  all'assunzione  di  prove   che   possono   causare
pregiudizio  alla  riservatezza  dei  testimoni  ovvero  delle  parti
private  in  ordine   a   fatti   che   non   costituiscono   oggetto
dell'imputazione. Quando  l'interessato  e'  assente  o  estraneo  al
processo, il giudice provvede di ufficio. 
  3. Il giudice dispone altresi' che il dibattimento o alcuni atti di
esso si svolgano a porte chiuse quando la  pubblicita'  puo'  nuocere
alla  pubblica  igiene,  quando  avvengono  da  parte  del   pubblico
manifestazioni che turbano  il  regolare  svolgimento  delle  udienze
ovvero quando e' necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o
di imputati. 
   3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli
600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602,  609-bis,  609-ter  e
609-octies del codice penale si svolge a porte aperte;  tuttavia,  la
persona offesa puo' chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo
per una parte di esso. Si procede sempre a  porte  chiuse  quando  la
parte offesa e' minorenne. In  tali  procedimenti  non  sono  ammesse
domande sulla vita privata o sulla sessualita' della  persona  offesa
se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto. 
  4. Il giudice puo' disporre che avvenga a porte chiuse l'esame  dei
minorenni. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 473. 
                 Ordine di procedere a porte chiuse 
  1. Nei casi previsti dall'articolo  472,  il  giudice,  sentite  le
parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il
dibattimento o alcuni atti  di  esso  si  svolgano  a  porte  chiuse.
L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono  cessati  i
motivi del provvedimento. 
  2. Quando si e' ordinato di procedere a porte chiuse,  non  possono
per alcun motivo essere ammesse nell'aula di udienza persone  diverse
da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire.  Nei  casi
previsti dall'articolo 472 comma 3, il  giudice  puo'  consentire  la
presenza dei giornalisti. 
  3. I testimoni, i  periti  e  i  consulenti  tecnici  sono  assunti
secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli
che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono  per
il tempo strettamente necessario. 
                              Art. 474. 
                Assistenza dell'imputato all'udienza 
  1. L'imputato assiste all'udienza libero nella  persona,  anche  se
detenuto, salvo che in  questo  caso  siano  necessarie  cautele  per
prevenire il pericolo di fuga o di violenza. 
                              Art. 475. 
                Allontanamento coattivo dell'imputato 
  1.  L'imputato  che,  dopo  essere  stato  ammonito,  persiste  nel
comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza,
e' allontanato dall'aula con ordinanza del presidente. 
  2. L'imputato allontanato si considera presente ed e' rappresentato
dal difensore. 
  3.  L'imputato  allontanato  puo'  essere  riammesso  nell'aula  di
udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato  debba
essere nuovamente allontanato, il giudice puo' disporre con la stessa
ordinanza che sia  espulso  dall'aula,  con  divieto  di  partecipare
ulteriormente al dibattimento, se non per  rendere  le  dichiarazioni
previste dagli articoli 503 e 523 comma 5. 
                              Art. 476. 
                      Reati commessi in udienza 
  1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero 
procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi 
consentiti. 
  2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza  per  reati
concernenti il contenuto della deposizione. 
                              Art. 477. 
               Durata e prosecuzione del dibattimento 
  1. Quando non e' assolutamente possibile esaurire  il  dibattimento
in una sola udienza, il presidente dispone che esso venga  proseguito
nel giorno seguente non festivo. 
  2. Il giudice puo' sospendere il dibattimento soltanto per  ragioni
di assoluta necessita' e per un termine massimo che, computate  tutte
le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. 
  3. Il presidente da' oralmente gli avvisi opportuni e  l'ausiliario
ne fa menzione nel verbale. Gli avvisi sostituiscono le  citazioni  e
le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono  considerarsi
presenti. 
                              Art. 478. 
                        Questioni incidentali 
  1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel  corso  del
dibattimento il giudice decide immediatamente con  ordinanza,  previa
discussione nei modi previsti dall'articolo 491. 
                              Art. 479. 
                  Questioni civili o amministrative 
  1. Fermo quanto previsto  dall'articolo  3,  qualora  la  decisione
sull'esistenza  del  reato   dipenda   dalla   risoluzione   di   una
controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per
la quale  sia  gia'  in  corso  un  procedimento  presso  il  giudice
competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni  alla
prova  della  posizione  soggettiva  controversa,  puo'  disporre  la
sospensione del dibattimento, fino a che la questione non  sia  stata
decisa con sentenza passata in giudicato. 
  2. La sospensione e' disposta con ordinanza, contro la  quale  puo'
essere proposto ricorso per cassazione. Il  ricorso  non  ha  effetto
sospensivo. 
  3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia  concluso
nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio,  puo'  revocare
l'ordinanza di sospensione. 
                              Art. 480. 
                         Verbale di udienza 
  1. L'ausiliario  che  assiste  il  giudice  redige  il  verbale  di
udienza, nel quale sono indicati: 
    a)  il  luogo,  la  data,  l'ora  di  apertura  e   di   chiusura
dell'udienza; 
    b) i nomi e i cognomi dei giudici; 
    c)  il  nome  e  il  cognome  del  rappresentante  del   pubblico
ministero,  le  generalita'  dell'imputato  o  le  altre  indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche'  le  generalita'  delle
altre parti e dei  loro  rappresentanti,  i  nomi  e  i  cognomi  dei
difensori. 
  2.  Il  verbale  di  udienza  e'  inserito  nel  fascicolo  per  il
dibattimento. 
                              Art. 481. 
                        Contenuto del verbale 
  1. Il verbale descrive le attivita' svolte  in  udienza  e  riporta
sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e
dei difensori. 
  2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in
modo integrale. I provvedimenti del  giudice  pubblicati  in  udienza
mediante lettura sono allegati al verbale. 
                              Art. 482. 
          Diritto delle parti in ordine alla documentazione 
  1. Le parti hanno diritto di fare inserire  nel  verbale,  entro  i
limiti strettamente  necessari,  ogni  dichiarazione  a  cui  abbiano
interesse, purche' non  contraria  alla  legge.  Le  memorie  scritte
presentate  dalle  parti  a  sostegno  delle  proprie   richieste   e
conclusioni sono allegate al verbale. 
  2. Il presidente puo' disporre, anche di ufficio, che  l'ausiliario
dia lettura di singole parti del verbale al fine  di  verificarne  la
fedelta' e la completezza.  Sulla  domanda  di  rettificazione  o  di
cancellazione nonche' sulle questioni relative a quanto previsto  dal
comma 1, il presidente decide con ordinanza. 
                              Art. 483. 
              Sottoscrizione e trascrizione del verbale 
  1. Subito dopo  la  conclusione  dell'udienza  o  la  chiusura  del
dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni  foglio  dal
pubblico ufficiale che lo ha redatto, e' presentato al presidente per
l'apposizione del visto. 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i
caratteri della stenotipia sono trascritti in  caratteri  comuni  non
oltre tre giorni dalla loro formazione. 
  3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi  al  fascicolo  per  il
dibattimento. 

Capo II
ATTI INTRODUTTIVI

                              Art. 484. 
                      Costituzione delle parti 
  1. Prima di dare inizio al dibattimento, il presidente controlla la
regolare costituzione delle parti. 
  2.  Qualora  il  difensore  dell'imputato  non  sia  presente,   il
presidente  designa  come   sostituto   altro   difensore   a   norma
dell'articolo 97 comma 4. 
  (( 2-bis. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater e 420-quinquies)). 
                              Art. 485. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 )) 
                              Art. 486. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 )) 
                              Art. 487. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 )) 
                              Art. 488. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479 )) 
                              Art. 489 
(Dichiarazioni dell'imputato contro  il  quale  si  e'  proceduto  in
                 assenza nell'udienza preliminare). 
 
  1. L'imputato contro il quale si e' proceduto in assenza nel  corso
dell'udienza preliminare puo' chiedere di  rendere  le  dichiarazioni
previste dall'articolo 494. 
  2.  Se  l'imputato  fornisce  la  prova  che  l'assenza  nel  corso
dell'udienza preliminare e' riconducibile  alle  situazioni  previste
dall'articolo 420-bis, comma 4, e' rimesso nel termine per  formulare
le richieste di cui agli articoli 438 e 444. 
                                                              ((215)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
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AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 490. 
       Accompagnamento coattivo dell'imputato assente ((215)) 
 
  1.  Il  giudice,  a  norma   dell'articolo   132,   puo'   disporre
l'accompagnamento  coattivo  dell'imputato  assente,  quando  la  sua
presenza  e'  necessaria  per  l'assunzione  di  una  prova   diversa
dall'esame. ((215)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 491. 
                        Questioni preliminari 
  1. Le questioni concernenti la  competenza  per  territorio  o  per
connessione, le nullita' indicate nell'articolo 181 commi 2 e  3,  la
costituzione  di  parte  civile,  la  citazione  o  l'intervento  del
responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la  pena
pecuniaria e l'intervento degli enti e  delle  associazioni  previsti
dall'articolo 91 sono precluse  se  non  sono  proposte  subito  dopo
compiuto per la prima volta l'accertamento della  costituzione  delle
parti e sono decise immediatamente. 
  2. La disposizione del comma 1  si  applica  anche  alle  questioni
concernenti il contenuto del  fascicolo  per  il  dibattimento  e  la
riunione o la separazione dei giudizi, salvo che la  possibilita'  di
proporle sorga soltanto nel corso del dibattimento. 
  3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero  e
da un difensore per ogni parte privata. La  discussione  deve  essere
contenuta  nei  limiti   di   tempo   strettamente   necessari   alla
illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche. 
  4. Il giudice provvede  in  merito  agli  atti  che  devono  essere
acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da  esso.
5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza. 
                              Art. 492. 
             Dichiarazione di apertura del dibattimento 
  1. Compiute le attivita' indicate negli articoli 484 e seguenti, il
presidente dichiara aperto il dibattimento. 
  2.   L'ausiliario   che   assiste   il    giudice    da'    lettura
dell'imputazione. 
                              Art. 493. 
                       (( (Richieste di prova) 
  1. Il pubblico ministero,  i  difensori  della  parte  civile,  del
responsabile civile, della persona civilmente obbligata per  la  pena
pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono
provare e chiedono l'ammissione delle prove. 
  2. E' ammessa l'acquisizione di  prove  non  comprese  nella  lista
prevista dall'articolo 468 quando la parte che le  richiede  dimostra
di non averle potute indicare tempestivamente. 
  3. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo  per  il
dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico  ministero,
nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione
difensiva. 
  4.  Il  presidente  impedisce  ogni  divagazione,   ripetizione   e
interruzione e ogni lettura o esposizione del  contenuto  degli  atti
compiuti durante le indagini preliminari)). 
                            Art. 493-bis 
                (Trascrizione delle intercettazioni). 
 
  1. Il giudice dispone, su richiesta delle  parti,  la  trascrizione
delle registrazioni ovvero la stampa  in  forma  intellegibile  delle
informazioni contenute nei flussi  di  comunicazioni  informatiche  o
telematiche acquisite. 
  2. Per le operazioni di  trascrizione  e  stampa  si  osservano  le
forme, i  modi  e  le  garanzie  previsti  per  l'espletamento  delle
perizie. 
  3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le  parti
possono estrarre copia. 
                                                  (253) (260) ((263)) 
 
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AGGIORNAMENTO (253) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma
1)  che  la  presente  modifica  si  applica   alle   operazioni   di
intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore  del
decreto medesimo. 
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AGGIORNAMENTO (260) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dal  D.L.  25
luglio  2018,  n.  91,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  21
settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 marzo 2019". 
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AGGIORNAMENTO (263) 
  Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come  modificato  dalla  L.  30
dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 9, comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e  7  si  applicano  alle
operazioni di intercettazione relative a provvedimenti  autorizzativi
emessi dopo il 31 luglio 2019". 
                              Art. 494. 
                Dichiarazioni spontanee dell'imputato 
  1.  Esaurita  l'esposizione  introduttiva,  il  presidente  informa
l'imputato che  egli  ha  facolta'  di  rendere  in  ogni  stato  del
dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purche' esse  si
riferiscano   all'oggetto   dell'imputazione   e    non    intralcino
l'istruzione  dibattimentale.  Se  nel  corso   delle   dichiarazioni
l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente
lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola. 
  2. L'ausiliario riproduce integralmente  le  dichiarazioni  rese  a
norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il  verbale  sia
redatto in forma riassuntiva. 
                              Art. 495. 
           Provvedimenti del giudice in ordine alla prova 
  1.  Il  giudice,  sentite  le   parti,   provvede   con   ordinanza
all'ammissione delle prove a norma degli articoli  190,  comma  1,  e
190-bis .Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali  di  prove
di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine  alla  richiesta
di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della
documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento. 
  2. L'imputato ha diritto  all'ammissione  delle  prove  indicate  a
discarico sui fatti costituenti oggetto  delle  prove  a  carico;  lo
stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine  alle  prove  a
carico dell'imputato sui fatti  costituenti  oggetto  delle  prove  a
discarico. 
  3. Prima che il giudice provveda  sulla  domanda,  le  parti  hanno
facolta' di esaminare i documenti di cui e' chiesta l'ammissione. 
  4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale, il giudice decide  con
ordinanza  sulle  eccezioni  proposte  dalle  parti  in  ordine  alla
ammissibilita' delle  prove.  Il  giudice,  sentite  le  parti,  puo'
revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano  superflue
o ammettere prove gia' escluse. 
(( 4-bis. Nel corso  dell'istruzione  dibattimentale  ciascuna  delle
parti  puo'   rinunziare,   con   il   consenso   dell'altra   parte,
all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta. )) 

Capo III
ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE

                              Art. 496. 
                 Ordine nell'assunzione delle prove 
  1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle  prove
richieste dal pubblico  ministero  e  prosegue  con  l'assunzione  di
quelle richieste da altre parti, nell'ordine  previsto  dall'articolo
493 comma 2. 
  2. Le parti possono concordare  un  diverso  ordine  di  assunzione
delle prove. 
                              Art. 497. 
              Atti preliminari all'esame dei testimoni 
 
  1. I  testimoni  sono  esaminati  l'uno  dopo  l'altro  nell'ordine
prescelto dalle parti che li hanno indicati. 
  2. Prima  che  l'esame  abbia  inizio,  il  presidente  avverte  il
testimone dell'obbligo di dire la verita'. Salvo  che  si  tratti  di
persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresi'
il testimone delle responsabilita' previste dalla legge penale per  i
testimoni falsi o  reticenti  e  lo  invita  a  rendere  la  seguente
dichiarazione: "Consapevole della responsabilita' morale e  giuridica
che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verita'
e a non nascondere nulla di quanto e' a mia  conoscenza".  Lo  invita
quindi a fornire le proprie generalita'. 
  2-bis. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria,  anche
appartenenti ad organismi  di  polizia  esteri,  ((i  dipendenti  dei
servizi di informazione per la sicurezza,)) gli ausiliari, nonche' le
interposte persone, chiamati a deporre, in ogni  stato  e  grado  del
procedimento, in ordine alle  attivita'  svolte  sotto  copertura  ai
sensi dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n.  146,  ((e  della
legge 3 agosto 2007, n. 124,)) e successive modificazioni, invitati a
fornire  le  proprie  generalita',  indicano  quelle   di   copertura
utilizzate nel corso delle attivita' medesime. 
  3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 e' prescritta a pena
di nullita'. 
                              Art. 498. 
              Esame diretto e controesame dei testimoni 
  1. Le domande sono rivolte direttamente dal  pubblico  ministero  o
dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone. 
  2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti
che  non   hanno   chiesto   l'esame,   secondo   l'ordine   indicato
nell'articolo 496. 
  3. Chi ha chiesto l'esame puo' proporre nuove domande. 
  4. L'esame testimoniale del minorenne e' condotto dal presidente su
domande  e  contestazioni  proposte  dalle   parti.   Nell'esame   il
presidente puo' avvalersi dell'ausilio di un familiare del  minore  o
di un esperto in psicologia  infantile.  Il  presidente,  sentite  le
parti, se ritiene che l'esame diretto del minore  non  possa  nuocere
alla serenita' del teste, dispone con ordinanza  che  la  deposizione
prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza  puo'
essere revocata nel corso dell'esame. (85) 
  4-bis. Si  applicano,  se  una  parte  lo  richiede  ovvero  se  il
presidente lo ritiene necessario, le modalita'  di  cui  all'articolo
398, comma 5-bis. 
  4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600,
600-bis,  600-ter,  600-quater,  600-quinquies,  601,  602,  609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies e 612-bis del codice penale, l'esame
del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di  mente
vittima del reato viene  effettuato,  su  richiesta  sua  o  del  suo
difensore, mediante l'uso di  un  vetro  specchio  unitamente  ad  un
impianto citofonico. (140) 
  ((4-quater. Fermo quanto  previsto  dai  precedenti  commi,  quando
occorre procedere all'esame  di  una  persona  offesa  che  versa  in
condizione di particolare vulnerabilita', il giudice, se  la  persona
offesa o il suo difensore ne  fa  richiesta,  dispone  l'adozione  di
modalita' protette)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (85) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18-30 luglio 1997, n. 283 (in
G.U. 1a  s.s.  6/8/1997,  n.  32)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo  "nella  parte  in  cui   non
consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che  il
presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame  del  teste  ad
opera delle parti possa nuocere alla personalita' del teste medesimo,
ne conduca direttamente l'esame su domande e  contestazioni  proposte
dalle parti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (140) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 13-29 gennaio 2005, n.  63
(in G.U. 1a s.s. 2/2/2005, n.  5)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 498, comma 4-ter, del  codice  di  procedura
penale nella parte in cui non prevede  che  l'esame  del  maggiorenne
infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o
del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente  ad
un impianto citofonico. 
                              Art. 499. 
                   Regole per l'esame testimoniale 
  1.  L'esame  testimoniale  si  svolge  mediante  domande  su  fatti
specifici. 
  2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere
alla sincerita' delle risposte. 
  3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione  del
testimone e da quella che ha un  interesse  comune  sono  vietate  le
domande che tendono a suggerire le risposte. 
  4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto  senza
ledere il rispetto della persona. 
  5.  Il  testimone  puo'  essere  autorizzato   dal   presidente   a
consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. 
  (( 6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio,  interviene
per assicurare la  pertinenza  delle  domande,  la  genuinita'  delle
risposte, la lealta' dell'esame e la correttezza delle contestazioni,
ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le
dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni. )) 
                              Art. 500. 
             (( (Contestazioni nell'esame testimoniale). 
  1. Fermi i divieti di lettura  e  di  allegazione,  le  parti,  per
contestare in tutto  o  in  parte  il  contenuto  della  deposizione,
possono  servirsi  delle  dichiarazioni  precedentemente   rese   dal
testimone e contenute nel  fascicolo  del  pubblico  ministero.  Tale
facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze
da contestare il testimone abbia gia' deposto. 
   2. Le dichiarazioni lette  per  la  contestazione  possono  essere
valutate ai fini della credibilita' del teste. 
   3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di
una  delle  parti,  nei  confronti  di  questa  non  possono   essere
utilizzate, senza il suo consenso, le  dichiarazioni  rese  ad  altra
parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al
dichiarante. 
   4. Quando, anche per le circostanze emerse  nel  dibattimento,  vi
sono elementi  concreti  per  ritenere  che  il  testimone  e'  stato
sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di  denaro  o  di
altra utilita', affinche' non deponga ovvero  deponga  il  falso,  le
dichiarazioni  contenute  nel  fascicolo   del   pubblico   ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite  al  fascicolo  del
dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate. 
   5. Sull'acquisizione di cui al comma 4  il  giudice  decide  senza
ritardo,  svolgendo  gli  accertamenti  che  ritiene  necessari,   su
richiesta della parte, che puo' fornire  gli  elementi  concreti  per
ritenere che il testimone e' stato sottoposto a  violenza,  minaccia,
offerta o promessa di denaro o di altra utilita'. 
   6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte  dal  giudice  a
norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del  dibattimento
e sono valutate ai fini della prova nei  confronti  delle  parti  che
hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate  per
le contestazioni previste  dal  presente  articolo.  Fuori  dal  caso
previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di  cui
ai commi 2, 4 e 5. 
   7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su  accordo  delle  parti  le
dichiarazioni  contenute  nel  fascicolo   del   pubblico   ministero
precedentemente rese dal testimone sono acquisite  al  fascicolo  del
dibattimento. )) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (38) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992  n.
255 (in G.U. 1a s.s. 4/6/1992 n. 24) ha dichiarato la  illegittimita'
costituzionale: 
- del presente articolo, terzo comma. 
- del presente articolo quarto comma "nella parte in cui non  prevede
l' acquisizione nel fascicolo per il dibattimento  ,  se  sono  state
utilizzate per le contestazioni previste dai commi primo  e  secondo,
delle dichiarazioni precedentemente rese dal  testimone  e  contenute
nel fascicolo del pubblico ministero". 
                              Art. 501. 
              Esame dei periti e dei consulenti tecnici 
  1. Per l'esame dei periti e dei consulenti tecnici si osservano  le
disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili. 
  2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facolta' di
consultare documenti,  note  scritte  e  pubblicazioni,  che  possono
essere acquisite anche di ufficio. 
                              Art. 502. 
     Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici 
  1. In caso di assoluta impossibilita' di un testimone, di un perito
o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento,  il
giudice, a richiesta di parte, puo' disporne l'esame nel luogo in cui
si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del
giorno, dell'ora e del luogo dell'esame. 
  2.  L'esame  si  svolge  con  le  forme  previste  dagli   articoli
precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e  le  altre
parti  private  sono  rappresentati  dai  rispettivi  difensori.   Il
giudice, quando ne e' fatta richiesta, ammette l'intervento personale
dell'imputato interessato all'esame. 
                              Art. 503. 
                      Esame delle parti private 
  1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne  abbiano  fatto
richiesta o che vi abbiano consentito, secondo  il  seguente  ordine:
parte civile, responsabile civile, persona civilmente  obbligata  per
la pena pecuniaria e imputato. 
  2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha
inizio con le domande del difensore o del pubblico ministero che l'ha
chiesto e prosegue con le  domande,  secondo  i  casi,  del  pubblico
ministero e  dei  difensori  della  parte  civile,  del  responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per  la  pena  pecuniaria,
del coimputato e dell'imputato. Quindi, chi ha iniziato l'esame  puo'
rivolgere nuove domande. 
  3. Fermi i  divieti  di  lettura  e  di  allegazione,  il  pubblico
ministero e i difensori, per  contestare  in  tutto  o  in  parte  il
contenuto della deposizione,  possono  servirsi  delle  dichiarazioni
precedentemente rese dalla parte esaminata e contenute nel  fascicolo
del pubblico ministero. Tale facolta' puo' essere esercitata solo  se
sui fatti e sulle circostanze  da  contestare  la  parte  abbia  gia'
deposto. 
  4. Si applica la disposizione (( dell'articolo 500 comma 2 )). 
  5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva il diritto di 
assistere assunte dal pubblico ministero o dalla polizia  giudiziaria
su delega del pubblico ministero sono acquisite nel fascicolo per  il
dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni  previste
dal comma 3. 
  6. La disposizione prevista dal comma 5 si  applica  anche  per  le
dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter,  391
e 422. 
                              Art. 504. 
           Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni 
  1. Salvo che la  legge  disponga  diversamente,  sulle  opposizioni
formulate  nel  corso  dell'esame  dei  testimoni,  dei  periti,  dei
consulenti  tecnici  e  delle  parti  private  il  presidente  decide
immediatamente e senza formalita'. 
                              Art. 505. 
Facolta' degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi
                           lesi dal reato 
  1. Gli enti e le associazioni  intervenuti  nel  processo  a  norma
dell'articolo 93 possono chiedere al presidente di rivolgere  domande
ai testimoni, ai periti, ai consulenti tecnici e alle  parti  private
che si sono sottoposte a esame. Possono altresi' chiedere al  giudice
l'ammissione di nuovi  mezzi  di  prova  utili  all'accertamento  dei
fatti. 
                              Art. 506. 
Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti
                               private 
  1. Il presidente,  anche  su  richiesta  di  altro  componente  del
collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a
iniziativa delle parti o a seguito delle  letture  disposte  a  norma
degli articoli 511, 512 e 513, puo' indicare alle parti temi di prova
nuovi o piu' ampi, utili per la completezza dell'esame. 
  (( 2. Il presidente, anche su richiesta  di  altro  componente  del
collegio,  puo'  rivolgere  domande  ai  testimoni,  ai  periti,   ai
consulenti tecnici, alle persone indicate nell'articolo 210  ed  alle
parti gia' esaminate, solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo
il  diritto  delle  parti  di  concludere  l'esame  secondo  l'ordine
indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2)). 
                              Art. 507. 
                      Ammissione di nuove prove 
  1. Terminata l'acquisizione delle prove,  il  giudice,  se  risulta
assolutamente necessario, puo' disporre anche di ufficio l'assunzione
di nuovi mezzi di prove. 
  (( 1-bis. Il giudice puo'  disporre  a  norma  del  comma  1  anche
l'assunzione di mezzi  di  prova  relativi  agli  atti  acquisiti  al
fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2,  e
493, comma 3)). 
                              Art. 508. 
Provvedimenti   conseguenti   all'ammissione   della   perizia    nel
                            dibattimento 
  1. Se il giudice, di ufficio o su richiesta di parte,  dispone  una
perizia, il perito  e'  immediatamente  citato  a  comparire  e  deve
esporre il suo  parere  nello  stesso  dibattimento.  Quando  non  e'
possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza con
la quale, se e' necessario, sospende il dibattimento e fissa la  data
della nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni. 
  2. Con l'ordinanza il giudice designa un  componente  del  collegio
per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228. 
  3. Nella  nuova  udienza  il  perito  risponde  ai  quesiti  ed  e'
esaminato a norma dell'articolo 501. 
                              Art. 509. 
        Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie 
  1. Nei casi previsti dagli articoli 495  comma  4,  506  e  507  il
giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza,
sospende  il  dibattimento  per  il  tempo  strettamente  necessario,
fissando la data della nuova udienza. 
                              Art. 510. 
              Verbale di assunzione dei mezzi di prova 
  1. Nel verbale sono indicate  le  generalita'  dei  testimoni,  dei
periti, dei  consulenti  tecnici  e  degli  interpreti  ed  e'  fatta
menzione di quanto previsto dall'articolo 497 comma 2. 
  2. L'ausiliario che assiste il giudice  documenta  nel  verbale  lo
svolgimento dell'esame dei  testimoni,  dei  periti,  dei  consulenti
tecnici e delle parti private, riproducendo  integralmente  in  forma
diretta le domande poste dalle parti  o  dal  presidente  nonche'  le
risposte delle persone esaminate. 
  3. Quando il giudice dispone che il verbale  sia  redatto  solo  in
forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti  dall'articolo  140
comma 2, sono esercitati dal presidente. 
                              Art. 511. 
                         Letture consentite 
  1. Il giudice, anche di ufficio,  dispone  che  sia  data  lettura,
integrale o parziale, degli  atti  contenuti  nel  fascicolo  per  il
dibattimento. 
  2. La lettura di verbali di dichiarazioni  e'  disposta  solo  dopo
l'esame della persona che le ha rese, a meno che  l'esame  non  abbia
luogo. 
  3. La lettura  della  relazione  peritale  e'  disposta  solo  dopo
l'esame del perito. 
  4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela o di
istanza e' consentita ai soli fini dell'accertamento della  esistenza
della condizione di procedibilita'. 
  5. In luogo della lettura,  il  giudice,  anche  di  ufficio,  puo'
indicare  specificamente  gli  atti  utilizzabili   ai   fini   della
decisione. L'indicazione degli atti equivale alla  loro  lettura.  Il
giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando  si
tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si
tratta di altri atti, il  giudice  e'  vincolato  alla  richiesta  di
lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto di essi. 
  6. La facolta' di chiedere la lettura o l'indicazione  degli  atti,
prevista dai commi 1 e 5,  e'  attribuita  anche  agli  enti  e  alle
associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93. 
                            Art. 511-bis. 
            (( (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). 
  1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura,  dei
verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma  2
dell'articolo 511. )) 
                              Art. 512. 
   Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione 
  1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia  data  lettura
degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero,
dai difensori delle parti private  e  dal  giudice  nel  corso  della
udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne
e' divenuta impossibile la ripetizione. 
  (( 1-bis. E' sempre consentita  la  lettura  dei  verbali  relativi
all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di  cui
all'articolo 240 )). 
                            Art. 512-bis. 
 (( (Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero). 
  1. Il giudice, a richiesta di parte, puo'  disporre,  tenuto  conto
degli altri elementi di prova acquisiti, che  sia  data  lettura  dei
verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a
seguito di rogatoria internazionale se essa,  essendo  stata  citata,
non e' comparsa e solo nel caso  in  cui  non  ne  sia  assolutamente
possibile l'esame dibattimentale)). 
                              Art. 513. 
(Lettura delle  dichiarazioni  rese  dall'imputato  nel  corso  delle
          indagini preliminari o nell'udienza preliminare). 
 
  1.  Il  giudice,  se  l'imputato  e'  assente  ovvero  rifiuta   di
sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di  parte,  che  sia  data
lettura  dei  verbali  delle  dichiarazioni  rese  dall'imputato   al
pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del  pubblico
ministero o  al  giudice  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o
nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni  non  possono  essere
utilizzate nei confronti di altri senza il loro  consenso  salvo  che
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4. ((215)) 
  2. Se le dichiarazioni  sono  state  rese  dalle  persone  indicate
nell'articolo 210, comma 1 il giudice, a richiesta di parte, dispone,
secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o  l'esame
a domicilio o la rogatoria internazionale  ovvero  l'esame  in  altro
modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non
e' possibile ottenere la presenza del dichiarante,  ovvero  procedere
all'esame in uno  dei  modi  suddetti,  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 512  qualora  la  impossibilita'  dipenda  da  fatti  o
circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora  il
dichiarante si avvalga della facolta' di non rispondere,  il  giudice
dispone la lettura dei verbali contenenti le  suddette  dichiarazioni
soltanto con l'accordo delle parti. (96) 
  3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente  articolo
sono state assunte  ai  sensi  dell'articolo  392,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 511. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (37) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 18 maggio - 3 giugno 1992,
n. 254 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992  n.  24)  ha  dichiarato  illegittimita'
costituzionale del presente articolo, secondo comma, " nella parte in
cui non prevede che il giudice, sentite le parti, dispone la  lettura
dei verbali delle dichiarazioni di cui al primo  comma  del  medesimo
articolo rese dalle persone indicate nell'art. 210, qualora queste si
avvalgano della facolta' di non rispondere". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio  1995,  n.  60
(G.U.  1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)   ha   disposto   l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte  in
cui non prevede che il giudice, ricorrendone le condizioni,  disponga
che sia data lettura dei verbali  delle  dichiarazioni  dell'imputato
assunte dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (96) 
 La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n.
361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998, n. 44)  ha  disposto  l'  illegittimita'
costituzionale  parziale  del  secondo  comma,  ultimo  periodo,  del
presente art. 513 "nella parte in cui non  prevede  che,  qualora  il
dichiarante rifiuti  o  comunque  ometta  in  tutto  o  in  parte  di
rispondere su fatti  concernenti  la  responsabilit«  di  altri  gia'
oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza  dell'accordo
delle parti alla lettura si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4,  del
codice di procedura penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 514. 
                       (( (Letture vietate ). 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-bis e  513,
non puo' essere data lettura dei  verbali  delle  dichiarazioni  rese
dall'imputato,  dalle  persone  indicate  nell'articolo  210  e   dai
testimoni alla  polizia  giudiziaria,  al  pubblico  ministero  o  al
giudice  nel  corso  delle  indagini  preliminari  o  nella   udienza
preliminare, a meno che  nell'udienza  preliminare  le  dichiarazioni
siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499,  alla
presenza dell'imputato o del suo difensore. 
  2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, e' vietata la lettura
dei verbali e degli altri  atti  di  documentazione  delle  attivita'
compiute dalla polizia giudiziaria. L'ufficiale o l'agente di polizia
giudiziaria esaminato come testimone puo' servirsi  di  tali  atti  a
norma dell'articolo 499, comma 5)). 
                              Art. 515. 
        Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento 
  1. I verbali degli atti di cui e' stata data lettura e i  documenti
ammessi a  norma  dell'articolo  495  sono  inseriti,  unitamente  al
verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento. 

Capo IV
NUOVE CONTESTAZIONI

                              Art. 516. 
                     Modifica della imputazione 
 
  1. Se nel corso dell'istruzione  dibattimentale  il  fatto  risulta
diverso da come e' descritto nel decreto che dispone il  giudizio,  e
non appartiene alla competenza di un giudice superiore,  il  pubblico
ministero   modifica   l'imputazione   e   procede   alla    relativa
contestazione. (56) (67) 
  1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla
cognizione  del  tribunale  in   composizione   collegiale   anziche'
monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sula composizione  del
giudice e' rilevata o eccepita, a pena di  decadenza,  immediatamente
dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli  articoli
519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di  ogni  altro  atto
nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli. (90) (90a) 
  1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e'
prevista  l'udienza  preliminare,  e  questa  non   si   e'   tenuta,
l'inosservanza delle relative disposizioni e'  eccepita,  a  pena  di
decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis. 
                                                   (175) (210)((250)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in
G.U. 1a s.s. 06/07/1994,  n.  28),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 516 e 517 del codice di  procedura  penale
nella parte  in  cui  non  prevedono  la  facolta'  dell'imputato  di
richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, relativamente al  fatto
diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando  la
nuova contestazione concerne un fatto che gia' risultava  dagli  atti
di indagine  al  momento  dell'esercizio  dell'azione  penale  ovvero
quando  l'imputato  ha  tempestivamente  e  ritualmente  proposto  la
richiesta  di  applicazione  di  pena  in  ordine   alle   originarie
imputazioni". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La Corte costituzionale, con la sentenza 15-29  dicembre  1995,  n.
530 (G.U. 1a s.s. 3/1/1996 n.  1),  ha  dichiarato  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 516 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui  non  prevede  la  facolta'  dell'imputato  di  proporre
domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis  del  codice
penale, relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (175) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333
(in G.U. 1ª s.s. 23/12/2009, n. 51),  ha  disposto  "in  applicazione
dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 516 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al
giudice del dibattimento  il  giudizio  abbreviato  relativamente  al
fatto  diverso  contestato   in   dibattimento,   quando   la   nuova
contestazione concerne un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di
indagine al momento di esercizio dell'azione penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (210) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1 - 5 dicembre 2014,  n.  273
(in G.U. 1ª s.s. 10/12/2014, n. 51), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 516 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al
giudice del dibattimento  il  giudizio  abbreviato  relativamente  al
fatto diverso emerso nel corso  dell'istruzione  dibattimentale,  che
forma oggetto della nuova contestazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (250) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2017, n. 206  (in
G.U. 1ª s.s. 19/07/2017,  n.  29),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 516 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al
giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma  dell'art.
444 del codice di procedura penale, relativamente  al  fatto  diverso
emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale,  che  forma  oggetto
della nuova contestazione". 
                              Art. 517. 
Reato   concorrente   e   circostanze   aggravanti   risultanti   dal
                            dibattimento 
 
  1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale emerga un reato
connesso a norma dell'articolo 12  comma  1  lettera  b)  ovvero  una
circostanza aggravante e non ve  ne  sia  menzione  nel  decreto  che
dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta  all'imputato  il
reato o la circostanza, purche' la  cognizione  non  appartenga  alla
competenza di un giudice superiore. 
  1-bis. Si applicano le  disposizioni  previste  dall'artitolo  516,
commi 1-bis e 1-ter. 
                      (65) (67) (175) (190) (213) (232) (259) ((265)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 22-30 giugno 1994, n. 265 (in
G.U. 1a s.s.  06/07/1994,  n.  28),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 517 del codice  di  procedura  penale  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell' imputato di richiedere  al
giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art, 444
del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso  o  al
reato  concorrente  contestato  in  dibattimento,  quando  la   nuova
contestazione concerne un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di
indagine al momento dell' esercizio dell'azione penale ovvero  quando
l' imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di
applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (67) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 15-29 dicembre 1995 (G.U.  1a
s.s. 3/1/1996 n. 1) ha  disposto  "l'  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 517 del codice di procedura penale nella parte in  cui  non
prevede la facolta' dell'imputato di proporre domanda  di  oblazione,
ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice  penale,  relativamente
al reato concorrente contestato in dibattimento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (175) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 18 dicembre 2009, n. 333
(in G.U. 1a s.s. 23/12/2009,  n.  51)  ha  disposto  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 517 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al
giudice del dibattimento  il  giudizio  abbreviato  relativamente  al
reato  concorrente  contestato  in  dibattimento,  quando  la   nuova
contestazione concerne un fatto che  gia'  risultava  dagli  atti  di
indagine al momento di esercizio dell'azione penale. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (190) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 26 ottobre 2012, n.  237
(in G.U. 1a s.s. 31/10/2012, n. 43) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 517  del  codice  di  procedura  penale,
nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'  dell'imputato   di
richiedere  al  giudice  del  dibattimento  il  giudizio   abbreviato
relativamente al reato concorrente emerso nel  corso  dell'istruzione
dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (213) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 25 giugno 2014,  n.  184
(in G.U. 1a s.s. 2/07/2014, n. 28)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 517 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede la facolta' dell'imputato di  richiedere  al
giudice del dibattimento l'applicazione di pena,  a  norma  dell'art.
444 del codice di procedura penale, in seguito alla contestazione nel
dibattimento di una circostanza aggravante che gia'  risultava  dagli
atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (232) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio - 9 luglio 2015, n.
139  (in  G.U.   1ª   s.s.   15/7/2015,   n.   28),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  517   del   codice   di
procedura penale, nella parte in cui, nel caso  di  contestazione  di
una circostanza aggravante che gia' risultava dagli atti di  indagine
al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facolta'
dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento  il  giudizio
abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione". 
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AGGIORNAMENTO (259) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 21 marzo - 5 luglio 2018,  n.
141  (in  G.U.  1ª   s.s.   11/07/2018,   n.   28),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  517   del   codice   di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui,  in  seguito  alla   nuova
contestazione di una circostanza aggravante, non prevede la  facolta'
dell'imputato  di  richiedere  al   giudice   del   dibattimento   la
sospensione del procedimento con messa alla prova". 
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AGGIORNAMENTO (265) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 11 aprile 2019,
n.  82  (in  G.U.  1ª  s.s.  17/04/2019,  n.   16),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  517   del   codice   di
procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  facolta'
dell'imputato   di   richiedere   al   giudice    del    dibattimento
l'applicazione della pena, a norma dell'art.  444  cod.  proc.  pen.,
relativamente al reato concorrente emerso nel corso del  dibattimento
e che forma oggetto di nuova contestazione". 
                              Art. 518. 
               Fatto nuovo risultante dal dibattimento 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero
procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a
carico dell'imputato un fatto nuovo non  enunciato  nel  decreto  che
dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di ufficio. 
  2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero ne  faccia
richiesta, puo' autorizzare la contestazione nella medesima  udienza,
se vi e' consenso dell'imputato presente e non ne deriva  pregiudizio
per la speditezza dei procedimenti. 
                              Art. 519. 
                         Diritti delle parti 
  1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma  2,  salvo
che la contestazione abbia per oggetto  la  recidiva,  il  presidente
informa l'imputato che puo' chiedere un termine per la difesa. 
  2. Se  l'imputato  ne  fa  richiesta,  il  presidente  sospende  il
dibattimento per un tempo non  inferiore  al  termine  per  comparire
previsto dall'articolo 429, ma  comunque  non  superiore  a  quaranta
giorni. In ogni caso l'imputato puo' chiedere l'ammissione  di  nuove
prove a norma dell'articolo 507. (36) ((60)) 
  3.  Il  presidente  dispone  la  citazione  della  persona  offesa,
osservando un termine non inferiore a cinque giorni. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 20 maggio - 3 giugno 1992, n.
241 (G.U. 1 s.s. 4/6/1992, n. 24)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui ,
nei casi previsti dall' art. 516 del codice di procedura penale,  non
consente al pubblico ministero e alle  parti  private  diverse  dall'
imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove e dell' inciso ,  "a
norma dell'art. 507" . 
------------- 
AGGIORNAMENTO (60) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 8-20  febbraio  1995,  n.  50
(G.U. 1a  s.s.  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato  l'  illegittimita'
costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui,
in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art.  517  del
medesimo codice, non consente al  pubblico  ministero  e  alle  parti
private diverse  dall'imputato  di  chiedere  l'ammissione  di  nuove
prove." 
                              Art. 520. 
          Nuove contestazioni all'imputato assente ((215)) 
 
  1. Quando intende contestare i  fatti  o  le  circostanze  indicati
negli articoli 516 e 517 all'imputato assente, il pubblico  ministero
chiede al presidente che la contestazione sia  inserita  nel  verbale
del dibattimento  e  che  il  verbale  sia  notificato  per  estratto
all'imputato. ((215)) 
  2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento e  fissa  una
nuova udienza per la  prosecuzione,  osservando  i  termini  indicati
nell'articolo 519 commi 2 e 3. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 521. 
       Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza 
  1. Nella sentenza il giudice puo' dare  al  fatto  una  definizione
giuridica diversa da quella enunciata  nell'imputazione,  purche'  il
reato non ecceda  la  sua  competenza  ne'  risulti  attribuito  alla
congizione  del  tribunale  in   composizione   collegiale   anziche'
monocratica (( . . . )). (90)(90a) 
  2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli  atti  al
pubblico ministero se  accerta  che  il  fatto  e'  diverso  da  come
descritto  nel  decreto  che  dispone  il   giudizio   ovvero   nella
contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518  comma
2. 
  3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha
effettuato una nuova contestazione  fuori  dei  casi  previsti  dagli
articoli 516, 517 e 518 comma 2. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 521-bis. 
(Modifiche  alla  composizione  del  giudice  a  seguito   di   nuove
                           contestazioni). 
  (( 1. Se, in seguito ad una diversa definizione  giuridica  o  alle
contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter,  517,
comma 1-bis e 518,  il  reato  risulta  tra  quelli  attribuiti  alla
cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare  e
questa non  si  e'  tenuta,  il  giudice  dispone  con  ordinanza  la
trasmissione degli atti al pubblico ministero)). 
  2. L'inosservanza della disposizione  prevista  dal  comma  1  deve
essere   eccepita,   a   pena   di   decadenza,   nei    motivi    di
impugnazione.(90)(90a) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 522. 
        Nullita' della sentenza per difetto di contestazione 
  1. L'inosservanza delle disposizioni previste  in  questo  capo  e'
causa di nullita'. 
  2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo,  per  un
reato concorrente o per una circostanza aggravante  senza  che  siano
state osservate le disposizioni degli articoli  precedenti  e'  nulla
soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente  o
alla circostanza aggravante. 

Capo V
DISCUSSIONE FINALE

                              Art. 523. 
                    Svolgimento della discussione 
  1. Esaurita l'assunzione  delle  prove,  il  pubblico  ministero  e
successivamente i difensori  della  parte  civile,  del  responsabile
civile, della persona civilmente obbligata per la pena  pecuniaria  e
dell'imputato formulano e illustrano le  rispettive  conclusioni  ((,
anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma  3-bis
)). 
  2.  La  parte  civile  presenta  conclusioni  scritte,  che  devono
comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la
determinazione del loro ammontare. 
  3.  Il  presidente  dirige  la   discussione   e   impedisce   ogni
divagazione, ripetizione e interruzione. 
  4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private  possono
replicare; la replica  e'  ammessa  una  sola  volta  e  deve  essere
contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli
argomenti avversari. 
  5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a  pena  di
nullita', la parola per ultimi se la domandano. 
  6. La discussione non puo' essere interrotta  per  l'assunzione  di
nuove prove, se non in caso di  assoluta  necessita'.  Se  questa  si
verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507. 
                              Art. 524. 
                      Chiusura del dibattimento 
  1. Esaurita  la  discussione,  il  presidente  dichiara  chiuso  il
dibattimento. 

Titolo III
SENTENZA
Capo I
DELIBERAZIONE

                              Art. 525. 
                  Immediatezza della deliberazione 
  1.  La  sentenza  e'  deliberata  subito  dopo  la   chiusura   del
dibattimento. 
  2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullita' assoluta,  gli
stessi  giudici  che  hanno  partecipato  al  dibattimento.  Se  alla
deliberazione devono concorrere i giudici supplenti  in  sostituzione
dei  titolari  impediti,  i  provvedimenti  gia'  emessi   conservano
efficacia se non sono espressamente revocati. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528,  la  deliberazione  non
puo' essere sospesa se non in caso  di  assoluta  impossibilita'.  La
sospensione e' disposta dal presidente con ordinanza. 
                              Art. 526. 
           Prove utilizzabili ai fini della deliberazione 
  1. Il giudice non puo' utilizzare ai fini della deliberazione prove
diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento. 
  (( 1-bis. La colpevolezza dell'imputato  non  puo'  essere  provata
sulla base di dichiarazioni rese da chi, per  libera  scelta,  si  e'
sempre volontariamente sottratto all'esame da parte  dell'imputato  o
del suo difensore )). 
                              Art. 527. 
                      Deliberazione collegiale 
  1.  Il  collegio,  sotto  la  direzione  del   presidente,   decide
separatamente le questioni preliminari  non  ancora  risolte  e  ogni
altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito  non
risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in  decisione
le questioni di fatto e di diritto concernenti  l'imputazione  e,  se
occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e  delle  misure
di sicurezza nonche' quelle relative alla responsabilita' civile. 
  2. Tutti i giudici enunciano  le  ragioni  della  loro  opinione  e
votano su ciascuna questione qualunque sia  stato  il  voto  espresso
sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando  dal  giudice
con minore anzianita' di servizio e  vota  per  ultimo.  Nei  giudizi
davanti alla corte di assise votano per  primi  i  giudici  popolari,
cominciando dal meno anziano per eta'. 
  3. Se nella votazione sull'entita' della pena  o  della  misura  di
sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la
pena o la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli  per  la
pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare
la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parita'  di  voti,
prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato. 
                              Art. 528. 
             Lettura del verbale in camera di consiglio 
  1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza redatto
con la stenotipia ovvero  l'ascolto  o  la  visione  di  riproduzioni
fonografiche o audiovisive  di  atti  del  dibattimento,  il  giudice
sospende la deliberazione e  procede  in  camera  di  consiglio  alle
operazioni   necessarie,   con   l'assistenza   dell'ausiliario    ed
eventualmente del tecnico incaricato della documentazione. 

Capo II
DECISIONE
Sezione I
Sentenza di proscioglimento

                              Art. 529. 
                  Sentenza di non doversi procedere 
  1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve  essere
proseguita, il giudice pronuncia sentenza di  non  doversi  procedere
indicandone la causa nel dispositivo. 
  2.  Il  giudice  provvede  nello  stesso  modo  quando   la   prova
dell'esistenza di una condizione di procedibilita' e' insufficiente o
contraddittoria. 
                              Art. 530. 
                       Sentenza di assoluzione 
  1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha  commesso,  se
il fatto non costituisce reato o non e'  previsto  dalla  legge  come
reato ovvero se il reato e' stato commesso da persona non  imputabile
o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di
assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. 
  2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca,
e' insufficiente o e' contraddittoria la prova che il fatto sussiste,
che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato  o  che
il reato e' stato commesso da persona imputabile. 
  3. Se vi e' la prova che il fatto e' stato commesso in presenza  di
una causa  di  giustificazione  o  di  una  causa  personale  di  non
punibilita' ovvero vi  e'  dubbio  sull'esistenza  delle  stesse,  il
giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1. 
  4. Con la sentenza di assoluzione  il  giudice  applica,  nei  casi
previsti dalla legge, le misure di sicurezza. 
                              Art. 531. 
                Dichiarazione di estinzione del reato 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice,  se
il reato e' estinto, pronuncia  sentenza  di  non  doversi  procedere
enunciandone la causa nel dispositivo. 
  2. Il giudice provvede  nello  stesso  modo  quando  vi  e'  dubbio
sull'esistenza di una causa di estinzione del reato. 
                              Art. 532. 
           Provvedimenti sulle misure cautelari personali 
  1. Con  la  sentenza  di  proscioglimento,  il  giudice  ordina  la
liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare  e  dichiara
la cessazione delle altre misure  cautelari  personali  eventualmente
disposte. 
  2. La stessa disposizione  si  applica  nel  caso  di  sentenza  di
condanna che concede la sospensione condizionale della pena. 

Sezione II
Sentenza di condanna

                              Art. 533. 
                       Condanna dell'imputato 
  (( 1. Il giudice  pronuncia  sentenza  di  condanna  se  l'imputato
risulta  colpevole  del  reato  contestatogli  al  di  la'  di   ogni
ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena  e  le
eventuali misure di sicurezza )). 
  2. Se la condanna riguarda piu' reati,  il  giudice  stabilisce  la
pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve  essere
applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o
sulla  continuazione.  Nei  casi  previsti  dalla  legge  il  giudice
dichiara  il  condannato  delinquente  o  contravventore  abituale  o
professionale o per tendenza. 
  3. Quando il giudice ritiene  di  dover  concedere  la  sospensione
condizionale  della  pena  o  la  non  menzione  della  condanna  nel
certificato del casellario giudiziale, provvede in tal senso  con  la
sentenza di condanna. 
  3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per  i  delitti  di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a)  ,  anche  se  connessi  ad
altri reati, il giudice puo' disporre, nel pronunciare  la  sentenza,
la separazione dei  procedimenti  anche  con  riferimentoallo  stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia
cautelare e, per la scadenza dei  termini  e  la  mancanza  di  altri
titoli, sarebbe rimesso in liberta'. 
                              Art. 534. 
      Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria 
  1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice  penale  e
nelle leggi speciali,  il  giudice  condanna  la  persona  civilmente
obbligata a pagare, se  il  condannato  risultera'  insolvibile,  una
somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/12/1988,  n.
291 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile  visualizzare
il testo  originario  accedendo  alla  versione  pdf  della  relativa
Gazzetta di pubblicazione. 
                              Art. 535. 
                         Condanna alle spese 
  1. La  sentenza  di  condanna  pone  a  carico  del  condannato  il
pagamento delle spese processuali ((. . . )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 )). 
  3. Sono poste a carico del  condannato  le  spese  di  mantenimento
durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692. 
  4. Qualora il giudice non  abbia  provveduto  circa  le  spese,  la
sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130. 
                              Art. 536. 
      Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice
stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata  per
intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui  deve
essere inserita. 
                              Art. 537. 
                Pronuncia sulla falsita' di documenti 
  1. La falsita' di un atto o di un documento, accertata con sentenza
di condanna, e' dichiarata nel dispositivo. 
  2. Con lo stesso dispositivo e' ordinata la cancellazione totale  o
parziale,  secondo  le   circostanze   e,   se   e'   il   caso,   la
ripristinazione,  la  rinnovazione  o  la  riforma  dell'atto  o  del
documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. 
La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione  o  la  riforma
non e' ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi
non intervenuti come parti nel procedimento. 
  3. La pronuncia sulla falsita' e' impugnabile, anche autonomamente,
con il mezzo previsto  dalla  legge  per  il  capo  che  contiene  la
decisione sull'imputazione. 
  4. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  nel
caso di sentenza di proscioglimento. 
                            Art. 537-bis. 
                     ((Indegnita' a succedere)) 
  ((1. Quando pronuncia  sentenza  di  condanna  per  uno  dei  fatti
previsti dall'articolo 463 del codice  civile,  il  giudice  dichiara
l'indegnita' dell'imputato a succedere)). 

Sezione III
Decisione sulle questioni civili

                              Art. 538. 
               Condanna per la responsabilita' civile 
  1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice  decide  sulla
domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno,  proposta  a
norma degli articoli 74 e seguenti. 
  2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento  del  danno,
il  giudice  provvede  altresi'  alla  liquidazione,  salvo  che  sia
prevista la competenza di altro giudice. 
  3. Se il responsabile civile e' stato citato o e'  intervenuto  nel
giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento  del  danno
e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e'  riconosciuta
la sua responsabilita'. 
                              Art. 539. 
             Condanna generica ai danni e provvisionale 
  1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione
del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al 
giudice civile 
  2. A richiesta della parte civile,  l'imputato  e  il  responsabile
civile sono condannati al pagamento di una provvisoriale  nei  limiti
del danno per cui si ritiene gia' raggiunta la prova. 
  ((2-bis. Nel caso  di  cui  al  comma  1,  quando  si  procede  per
l'omicidio del  coniuge,  anche  legalmente  separato  o  divorziato,
dell'altra parte dell'unione civile,  anche  se  l'unione  civile  e'
cessata, o della persona che  e'  o  e'  stata  legata  da  relazione
affettiva e stabile convivenza, il giudice, rilevata la  presenza  di
figli  della  vittima  minorenni  o  maggiorenni  economicamente  non
autosufficienti,  costituiti  come  parte  civile,  provvede,   anche
d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in loro  favore,  in
misura non inferiore al  50  per  cento  del  presumibile  danno,  da
liquidare in  separato  giudizio  civile;  nel  caso  vi  siano  beni
dell'imputato gia' sottoposti a  sequestro  conservativo,  in  deroga
all'articolo 320, comma 1, il sequestro si converte  in  pignoramento
con la  sentenza  di  condanna  in  primo  grado,  nei  limiti  della
provvisionale accordata)). 
                              Art. 540. 
          Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili 
  1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento  del  danno  e'
dichiarata  provvisoriamente  esecutiva,  a  richiesta  della   parte
civile, quando ricorrono giustificati motivi. 
  2. La condanna al pagamento della provvisionale  e'  immediatamente
esecutiva. 
                              Art. 541. 
           Condanna alle spese relative all'azione civile 
  1. Con la sentenza che accoglie la domanda  di  restituzione  o  di
risarcimento  del  danno,  il  giudice  condanna  l'imputato   e   il
responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in
favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per  giusti
motivi, la compensazione totale o parziale. 
  2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel  comma  1  o
che  assolve  l'imputato   per   cause   diverse   dal   difetto   di
imputabilita', il giudice, se ne  e'  fatta  richiesta,  condanna  la
parte  civile  alla  rifusione  delle  spese  processuali   sostenute
dall'imputato e  dal  responsabile  civile  per  effetto  dell'azione
civile,  sempre  che  non  ricorrano  giustificati  motivi   per   la
compensazione totale o parziale. Se vi e' colpa grave,  puo'  inoltre
condannarla al risarcimento  dei  danni  causati  all'imputato  o  al
responsabile civile. 
                              Art. 542. 
            Condanna del querelante alle spese e ai danni 
  1. Nel caso di assoluzione perche' il fatto non sussiste o  perche'
l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile
a querela, si applicano le disposizioni dell'articolo  427  per  cio'
che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese  del
procedimento anticipate dallo  Stato  nonche'  alla  rifusione  delle
spese e al risarcimento del  danno  in  favore  dell'imputato  e  del
responsabile civile. 
  2.  L'avviso  del  deposito  della  sentenza   e'   notificato   al
querelante. 
                              Art. 543. 
  Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno 
  1.  La  pubblicazione  della   sentenza   di   condanna   a   norma
dell'articolo 186 del  codice  penale  e'  ordinata  dal  giudice  su
richiesta della parte civile con la stessa sentenza. 
  2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso,
anche del responsabile civile, per una o due volte,  per  estratto  o
per intero, in giornali indicati dal giudice. 
  3. Se l'inserzione non avviene nel termine  stabilito  dal  giudice
con la sentenza, la parte civile puo'  provvedervi  direttamente  con
diritto a ripetere le spese dall'obbligato. 

Capo III
ATTI SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE

                              Art. 544. 
                      Redazione della sentenza 
  1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il
dispositivo. Subito dopo  e'  redatta  una  concisa  esposizione  dei
motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza e' fondata. 
  2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei
motivi  in  camera  di  consiglio,  vi  si  provvede  non  oltre   il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia. 
  3. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa
per il numero delle parti  o  per  il  numero  e  la  gravita'  delle
imputazioni, il giudice,  se  ritiene  di  non  poter  depositare  la
sentenza  nel  termine  previsto  dal  comma  2,  puo'  indicare  nel
dispositivo  un  termine  piu'  lungo,  non  eccedente  comunque   il
novantesimo giorno da quello della pronuncia. 
((3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533,  comma  3-bis,  il
giudice provvede alla stesura  della  motivazione  per  ciascuno  dei
procedimenti separati, accordando precedenza alla  motivazione  della
condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In  tal  caso
il termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione  della
sentenza cui non si e' accordata precedenza)). 
                              Art. 545. 
                    Pubblicazione della sentenza 
  1. La sentenza e' pubblicata in udienza  dal  presidente  o  da  un
giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo. 
  2. La lettura della motivazione redatta a norma  dell'articolo  544
comma 1, segue quella del dispositivo e puo'  essere  sostituita  con
un'esposizione riassuntiva. 
  3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale  a  notificazione
della sentenza per le parti che sono o devono  considerarsi  presenti
all'udienza. 
                              Art. 546. 
                      Requisiti della sentenza 
  1. La sentenza contiene: 
    a) l'intestazione "in nome del popolo italiano"  e  l'indicazione
dell'autorita' che l'ha pronunciata; 
    b) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private; 
    c) l'imputazione; 
    d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; 
    ((e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di  diritto  su
cui  la  decisione  e'  fondata,  con  l'indicazione  dei   risultati
acquisiti e dei criteri di valutazione della  prova  adottati  e  con
l'enunciazione delle ragioni per le  quali  il  giudice  ritiene  non
attendibili le prove contrarie, con riguardo: 
      1) all'accertamento  dei  fatti  e  delle  circostanze  che  si
riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 
      2) alla punibilita' e alla determinazione della  pena,  secondo
le modalita' stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della  misura
di sicurezza; 
      3) alla responsabilita' civile derivante dal reato; 
      4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende  l'applicazione
di norme processuali)); 
    f) il dispositivo, con  l'indicazione  degli  articoli  di  legge
applicati; 
    g) la data e la sottoscrizione del giudice. 
  2. La sentenza emessa dal giudice collegiale  e'  sottoscritta  dal
presidente  e  dal  giudice  estensore.  Se,  per   morte   o   altro
impedimento,   il   presidente   non   puo'    sottoscrivere,    alla
sottoscrizione  provvede,  previa   menzione   dell'impedimento,   il
componente piu' anziano  del  collegio;  se  non  puo'  sottoscrivere
l'estensore, alla sottoscrizione, previa  menzione  dell'impedimento,
provvede il solo presidente. 
  3. Oltre che nel  caso  previsto  dall'articolo  125  comma  3,  la
sentenza e'  nulla  se  manca  o  e'  incompleto  nei  suoi  elementi
essenziali il dispositivo  ovvero  se  manca  la  sottoscrizione  del
giudice. 
                              Art. 547. 
                      Correzione della sentenza 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma  3,  se  occorre
completare  la  motivazione  insufficiente  ovvero  se  manca  o   e'
incompleto alcuno degli altri requisiti previsti  dall'articolo  546,
si procede anche di ufficio alla correzione della  sentenza  a  norma
dell'articolo 130. 
                              Art. 548. 
                       Deposito della sentenza 
 
  1. La sentenza e' depositata in cancelleria immediatamente dopo  la
pubblicazione ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544 commi
2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione e la
data del deposito. 
  2. Quando la sentenza non e' depositata entro il trentesimo  giorno
o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo
544 comma 3, l'avviso di deposito e' comunicato al pubblico ministero
e  notificato  alle  parti  private  cui   spetta   il   diritto   di
impugnazione.  E'  notificato  altresi'  a  chi   risulta   difensore
dell'imputato al momento del deposito della sentenza. 
  3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza  e'  in  ogni
caso comunicato al procuratore generale presso la corte  di  appello.
((215)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 

Libro VIII
((PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA))
Titolo I
((DISPOSIZIONE GENERALE))

                              Art. 549. 
((  (Norme  applicabili  al  procedimento  davanti  al  tribunale  in
                      composizione monocratica) 
  1.  Nel  procedimento  davanti   al   tribunale   in   composizione
monocratica, per tutto cio' che non e' previsto nel presente libro  o
in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri  che
precedono, in quanto applicabili.)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 

Titolo II
((CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO))

                              Art. 550. 
               (Casi di citazione diretta a giudizio) 
  1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la  citazione
diretta a giudizio quando si  tratta  di  contravvenzioni  ovvero  di
delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo
a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla  predetta  pena
detentiva. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di
cui  all'articolo  415-bis.  Per  la  determinazione  della  pena  si
osservano le disposizioni dell'articolo 4. 
  2 La disposizione del comma 1 si applica anche  quando  si  procede
per uno dei seguenti reati: 
    a)  violenza  o  minaccia  a  un  pubblico   ufficiale   prevista
dall'articolo 336 del codice penale; 
    b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo  337
del codice penale; 
    c) oltraggio  a  un  magistrato  in  udienza  aggravato  a  norma
dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale; 
    d) violazione di sigilli aggravata  a  norma  dell'articolo  349,
secondo comma, del codice penale; 
    e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma,  del
codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno
sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; 
    ((e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a  norma
dell'articolo 590-bis del codice penale)); 
    f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale; 
    g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale. 
  3. Se il pubblico  ministero  ha  esercitato  l'azione  penale  con
citazione diretta per un reato per il  quale  e'  prevista  l'udienza
preliminare e la relativa eccezione  e'  proposta  entro  il  termine
indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza
la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 
                              Art. 551. 
                     (( (Procedimenti connessi) 
  1. Nel caso di procedimenti connessi, se  la  citazione  diretta  a
giudizio e' ammessa solo per alcuni di essi,  il  pubblico  ministero
presenta per  tutti  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  a  norma
dell'articolo 416.)) 
                              Art. 552. 
                  (Decreto di citazione a giudizio) 
  1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: 
    a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni  personali
che valgono a identificarlo nonche' le generalita' delle altre  parti
private, con indicazione dei difensori; 
    b)  l'indicazione   della   persona   offesa,   qualora   risulti
identificata; 
    c) l'enunciazione del fatto, in forma  chiara  e  precisa,  delle
circostanze  aggravanti  e   di   quelle   che   possono   comportare
l'applicazione di misure  di  sicurezza,  con  l'identificazione  dei
relativi articoli di legge; 
    d) l'indicazione del giudice competente per il  giudizio  nonche'
del  luogo,  del  giorno   e   dell'ora   della   comparizione,   con
l'avvertimento all'imputato che non  comparendo  sara'  giudicato  in
contumacia; 
    e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare  un  difensore
di fiducia e che, in  mancanza,  sara'  assistito  dal  difensore  di
ufficio; 
    f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,  l'imputato,
prima della dichiarazione di'  apertura  del  dibattimento  di  primo
grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444
ovvero presentare domanda di oblazione; 
    g) l'avviso che il fascicolo relativo alle  indagini  preliminari
e' depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le  parti
e i loro difensori hanno facolta' di prenderne visione e di  estrarne
copia; 
    h)  la  data  e  la  sottoscrizione  del  pubblico  ministero   e
dell'ausiliario che lo assiste. 
  1-bis.  Qualora  si  proceda  per   taluni   dei   reati   previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale  ((e  per  i  reati
previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice)), il  decreto  di
citazione a giudizio deve essere emesso  entro  trenta  giorni  dalla
chiusura delle indagini preliminari. 
  1-ter.  Qualora  si  proceda  per   taluni   dei   reati   previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale  ((e  per  i  reati
previsti dall'articolo 590-bis del  medesimo  codice)),  la  data  di
comparizione di cui al comma 1, lettera  d),  e'  fissata  non  oltre
novanta giorni dalla emissione del decreto. 
  2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'  identificato  in  modo
certo ovvero se manca o e' insufficiente  l'indicazione  di  uno  dei
requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f)  del  comma  1.  Il
decreto e' altresi' nullo se non e'  preceduto  dall'avviso  previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi per  rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo  375,  comma  3,  qualora  la
persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il  termine
di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. 
  3. Il decreto di  citazione  e'  notificato  all'imputato,  al  suo
difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data
fissata per l'udienza di comparizione. Nei casi di  urgenza,  di  cui
deve essere data motivazione, il termine e' ridotto a  quarantacinque
giorni. 
  4. Il decreto di citazione e'  depositato  dal  pubblico  ministero
nella   segreteria   unitamente   al    fascicolo    contenente    la
documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416,  comma
2. 
                              Art. 553. 
(( (Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza  di  comparizione
                          in dibattimento) 
  1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il  dibattimento  e
lo trasmette al giudice con il decreto  di  citazione  immediatamente
dopo la notificazione.)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174  (in
G.U. 1a  s.s.  22/4/1992  n.  17)  ha  dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella  parte
in cui prevede che il giudice  possa  prorogare  il  termine  per  le
indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso". 
                              Art. 554. 
                          (( (Atti urgenti) 
  1. Il giudice per le indagini preliminari e' competente ad assumere
gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e  provvede  sulle  misure
cautelari fino a quando il decreto, unitamente al  fascicolo  per  il
dibattimento, non e' trasmesso al giudice a norma dell'articolo  553,
comma 1.)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  12  ottobre
1990, n. 445 (in G.U. 1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 554,  secondo  comma,  del
codice di procedura penale, nella parte in cui non  prevede  che,  di
fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per  infondatezza
della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura circondariale, se ritiene necessarie  ulteriori  indagini,
le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando  il  termine
indispensabile per il loro compimento." 
                              Art. 555. 
   (( (Udienza di comparizione a seguito della citazione diretta) 
  1. Almeno sette giorni prima della data fissata  per  l'udienza  di
comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilita', depositare
in cancelleria le liste dei testimoni, periti  o  consulenti  tecnici
nonche' delle persone indicate nell'articolo  210  di  cui  intendono
chiedere l'esame. 
  2.  Prima  della  dichiarazione  di  apertura   del   dibattimento,
l'imputato o il  pubblico  ministero  puo'  presentare  la  richiesta
prevista  dall'articolo  444,  comma  1;  l'imputato,  inoltre,  puo'
richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione. 
  3. Il giudice, quando il reato e' perseguibile a querela,  verifica
se il querelante e' disposto a rimettere la querela e il querelato ad
accettare la remissione. 
  4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la  dichiarazione
di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono  provare
e chiedono  l'ammissione  delle  prove;  inoltre,  le  parti  possono
concordare l'acquisizione al fascicolo per il  dibattimento  di  atti
contenuti  nel  fascicolo  del  pubblico  ministero,  nonche'   della
documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. 
  5. Per tutto cio' che non e' espressamente previsto si osservano le
disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili.)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (66) 
  La Corte costituzionale con sentenza  23  novembre  -  11  dicembre
1995, n. 497 (in G.U.  1a  s.s.  20/12/1995,  n.  52)  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 555, comma 2,  del  codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede la  nullita'  del
decreto  di  citazione  a  giudizio  per  mancanza  o   insufficiente
indicazione del requisito previsto dal comma 1, lettera e)." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  La L. 16 luglio 1997, n. 234 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)
che "il comma 1 dell'articolo 416 del  codice  di  procedura  penale,
come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il
comma  2  dell'articolo  555del  codice  di  procedura  penale,  come
modificato dall'articolo 2, comma 3, della  presente  legge,  non  si
applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, e' gia' stata  depositata  richiesta  di
rinvio a giudizio o e' gia'  stato  emesso  decreto  di  citazione  a
giudizio." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 

Titolo III
((PROCEDIMENTI SPECIALI))

                              Art. 556. 
    (Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta) 
  1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione  della  pena  su
richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I
e II del libro sesto, in quanto applicabili. 
  2. Se manca l'udienza preliminare si applicano, secondo i casi,  le
disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558,  comma  8.  ((Si
osserva   altresi',   in   quanto   applicabile,   la    disposizione
dell'articolo 441-bis; nel caso di cui al comma 4 di detto  articolo,
il giuduce, revocata  l'ordinanza  con  cui  era  stato  disposto  il
giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio)). 
                              Art. 557. 
                    (( (Procedimento per decreto) 
  1. Con l'atto  di  opposizione  l'imputato  chiede  al  giudice  di
emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio
abbreviato o l'applicazione della pena a norma  dell'articolo  444  o
presenta domanda di oblazione. 
  2. Nel giudizio conseguente all'opposizione,  l'imputato  non  puo'
chiedere il  giudizio  abbreviato  o  l'applicazione  della  pena  su
richiesta, ne' presentare domanda di  oblazione.  In  ogni  caso,  il
giudice revoca il decreto penale di condanna. 
  3. Si osservano le disposizioni del titolo V del  libro  sesto,  in
quanto applicabili.)) 
                              Art. 558. 
          (Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo) 
 
  1. Gli ufficiali o gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
eseguito l'arresto  in  flagranza  o  che  hanno  avuto  in  consegna
l'arrestato  lo  conducono  direttamente  davanti  al   giudice   del
dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio,
sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal
caso citano anche  oralmente  la  persona  offesa  e  i  testimoni  e
avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato  di
ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. 
  2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli  agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia  e  presentano
l'arrestato all'udienza che il giudice fissa  entro  quarantotto  ore
dall'arresto. Non si applica la disposizione  prevista  dall'articolo
386, comma 4. 
  3. Il giudice  al  quale  viene  presentato  l'arrestato  autorizza
l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e
quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto. 
  ((4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato  in  flagranza
sia  posto  a  sua  disposizione,  lo  puo'  presentare  direttamente
all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e  il  contestuale
giudizio,  entro  quarantotto  ore  dall'arresto.  Si  applicano   al
giudizio di  convalida  le  disposizioni  dell'art.  391,  in  quanto
compatibili.)) 
  ((4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, nei casi di cui  ai
commi 2 e  4  il  pubblico  ministero  dispone  che  l'arrestato  sia
custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1  dell'articolo  284.
In caso di mancanza, indisponibilita' o inidoneita' di tali luoghi, o
quando essi sono ubicati  fuori  dal  circondario  in  cui  e'  stato
eseguito l'arresto, o in caso  di  pericolosita'  dell'arrestato,  il
pubblico ministero dispone che sia custodito presso idonee  strutture
nella disponibilita' degli ufficiali o agenti di polizia  giudiziaria
che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che  hanno  avuto   in   consegna
l'arrestato. In caso di mancanza, indisponibilita' o  inidoneita'  di
tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessita'
o di urgenza, il pubblico ministero dispone con decreto motivato  che
l'arrestato sia condotto nella  casa  circondariale  del  luogo  dove
l'arresto e' stato  eseguito  ovvero,  se  ne  possa  derivare  grave
pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale vicina. 
  4-ter. Nei casi previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e-bis)
ed f), il pubblico ministero dispone che  l'arrestato  sia  custodito
presso idonee strutture nella disponibilita' degli ufficiali o agenti
di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto
in consegna l'arrestato. Si applica la disposizione di cui  al  comma
4-bis, terzo periodo)). 
  5. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti
al  pubblico  ministero.  Il  giudice  procede  tuttavia  a  giudizio
direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. 
  6. Se l'arresto e' convalidato a norma  dei  commi  precedenti,  si
procede immediatamente' al giudizio. 
  7. L'imputato ha facolta' di chiedere un termine per  preparare  la
difesa non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale  di
tale  facolta',  il  dibattimento   e'   sospeso   fino   all'udienza
immediatamente successiva alla scadenza del termine. 
  8. Subito dopo l'udienza di convalida,  l'imputato  puo'  formulare
richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su
richiesta. In tal caso il giudizio  si  svolge  davanti  allo  stesso
giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni  dell'articolo
452, comma 2. 
  9. Il pubblico ministero  puo',  altresi',  procedere  al  giudizio
direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5. (117a) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (117a) 
  Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L.
07 agosto 1992, n. 356, come modificato, dalla L. 16  dicembre  1999,
n. 479 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma  1)  che  "per  i  reati
concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al
giudizio direttissimo anche fuori dei casi  previsti  dagli  articoli
449 e 558 del codice di procedura penale, salvo che siano  necessarie
speciali indagini." 

Titolo IV
((DIBATTIMENTO))

                              Art. 559. 
                          (( (Dibattimento) 
  1. Il dibattimento si svolge secondo  le  norme  stabilite  per  il
procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale,  quanto
applicabili. 
  2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il  verbale  di
udienza e' redatto soltanto in  forma  riassuntiva  se  le  parti  vi
consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in  forma
integrale. 
  3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni, dei periti,  dei
consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e  delle
parti private sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori.  Su
concorde  richiesta  delle  parti,  l'esame  puo'   essere   condotto
direttamente, dal giudice sulla base delle  domande  e  contestazioni
proposte dal pubblico ministero e dai difensori. 
  4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza e'  sottoscritta
dal presidente  del  tribunale  previa  menzione  della  causa  della
sostituzione)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 560. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 561. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 562. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 563. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 564. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 565. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 566. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 
                              Art. 567. 
((LA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479  HA  DISPOSTO  LA  SOSTITUZIONE  DEL
         LIBRO VIII COMPRENDENTE GLI ARTICOLI DA 549 A 559)) 

Libro IX
IMPUGNAZIONI
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 568. 
                           Regole generali 
  1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice
sono soggetti a impugnazione e determina il  mezzo  con  cui  possono
essere impugnati. 
  2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando  non  sono
altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide
sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza
che  possono  dare  luogo  a  un  conflitto  di  giurisdizione  o  di
competenza a norma dell'articolo 28. 
  3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al  quale  la
legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue  tra  le
diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 
  4. Per proporre impugnazione e' necessario avervi interesse. 
  ((4-bis. Il  pubblico  ministero  propone  impugnazione  diretta  a
conseguire effetti  favorevoli  all'imputato  solo  con  ricorso  per
cassazione.)) 
  5.   L'impugnazione   e'   ammissibile   indipendentemente    dalla
qualificazione  a  essa  data  dalla  parte  che  l'ha  proposta.  Se
l'impugnazione  e'  proposta  a  un  giudice   incompetente,   questi
trasmette gli atti al giudice competente. 
                              Art. 569. 
                  Ricorso immediato per cassazione 
  1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo  grado
puo' proporre direttamente ricorso per cassazione. 
  2. Se la sentenza e' appellata da una delle altre parti, si applica
la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non  si  applica
se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso,  le  parti
che hanno  proposto  appello  dichiarano  tutte  di  rinunciarvi  per
proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello
si converte in ricorso e le parti devono  presentare  entro  quindici
giorni dalla  dichiarazione  suddetta  nuovi  motivi,  se  l'atto  di
appello non aveva i requisiti per valere come ricorso. 
  3. La disposizione del comma 1 non si  applica  nei  casi  previsti
dall'articolo 606 comma 1 lettere d) ed e). In tali casi, il  ricorso
eventualmente proposto si converte in appello. 
  4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe  dovuta
annullare la sentenza di primo grado, la corte di cassazione,  quando
pronuncia l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata a  norma
del comma  1,  dispone  che  gli  atti  siano  trasmessi  al  giudice
competente per l'appello. 
                              Art. 570. 
                 Impugnazione del pubblico ministero 
  1. Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  e  il
procuratore generale presso la  corte  di  appello  possono  proporre
impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che  siano  state
le conclusioni del rappresentante  del  pubblico  ministero.  ((Salvo
quanto  previsto  dall'articolo  593-bis,  comma  2,  il  procuratore
generale)) puo' proporre  impugnazione  nonostante  l'impugnazione  o
l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso
il provvedimento. (90) (90a) 
  2. L'impugnazione puo' essere proposta anche dal rappresentante del
pubblico ministero che ha presentato le conclusioni. 
  3. Il rappresentante del pubblico ministero che  ha  presentato  le
conclusioni  e  che  ne  fa  richiesta  nell'atto  di  appello   puo'
partecipare al successivo  grado  di  giudizio  quale  sostituto  del
procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e'
disposta dal procuratore generale presso la corte di appello  qualora
lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore
generale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 571. 
                     Impugnazione dell'imputato 
  1.  ((Salvo  quanto  previsto  per  il   ricorso   per   cassazione
dall'articolo 613, comma 1,)) L'imputato puo'  proporre  impugnazione
personalmente o per mezzo di un procuratore speciale  nominato  anche
prima della emissione del provvedimento. 
  2. Il tutore per l'imputato soggetto  alla  tutela  e  il  curatore
speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere, che non ha
tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 
  3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al
momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a
tal fine. 
  4. L'imputato, nei modi previsti per  la  rinuncia,  puo'  togliere
effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per  l'efficacia
della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e'  necessario  il
consenso del tutore o del curatore speciale. 
                              Art. 572. 
         Richiesta della parte civile o della persona offesa 
  1. La parte civile, la persona  offesa,  anche  se  non  costituita
parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma  degli
articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata  al  pubblico
ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale. 
  2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione, provvede
con decreto motivato da notificare al richiedente. 
                              Art. 573. 
              Impugnazione per i soli interessi civili 
  1. L'impugnazione per i soli interessi civili e' proposta, trattata
e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 
  2.  L'impugnazione  per  i  soli  interessi  civili  non   sospende
l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato. 
                              Art. 574. 
         Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili 
  1. L'imputato  puo'  proporre  impugnazione  contro  i  capi  della
sentenza che riguardano  la  sua  condanna  alle  restituzioni  e  al
risarcimento del danno e contro quelli relativi alla rifusione  delle
spese processuali. 
  2.  L'imputato  puo'  altresi'  proporre  impugnazione  contro   le
disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle  domande  da
lui proposte per il risarcimento del danno e per la  rifusione  delle
spese processuali. 
  3.  L'impugnazione  e'  proposta  col   mezzo   previsto   per   le
disposizioni penali della sentenza. 
  4. L'impugnazione dell'imputato contro  la  pronuncia  di  condanna
penale o di assoluzione estende i  suoi  effetti  alla  pronuncia  di
condanna  alle  restituzioni,  al  risarcimento  dei  danni  e   alla
rifusione delle spese processuali, se questa  pronuncia  dipende  dal
capo o dal punto impugnato. 
                              Art. 575. 
Impugnazione del  responsabile  civile  e  della  persona  civilmente
                  obbligata per la pena pecuniaria 
  1. Il responsabile civile  puo'  proporre  impugnazione  contro  le
disposizioni   della   sentenza   riguardanti   la    responsabilita'
dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e  del
responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento  del  danno  e
alla rifusione delle spese processuali.  L'impugnazione  e'  proposta
col mezzo che la legge attribuisce all'imputato. 
  2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente  obbligata  per
la pena pecuniaria nel caso in cui sia stata condannata. 
  3. Il  responsabile  civile  puo'  altresi'  proporre  impugnazione
contro le disposizioni della sentenza di  assoluzione  relative  alle
domande proposte per il risarcimento del danno  e  per  la  rifusione
delle spese processuali. 
                              Art. 576. 
          Impugnazione della parte civile e del querelante 
  1. La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi
della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai  soli
effetti  della  responsabilita'  civile,  contro   la   sentenza   di
proscioglimento pronunciata nel giudizio. ((  La  parte  civile  puo'
altresi )) proporre impugnazione contro  la  sentenza  pronunciata  a
norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione  del
rito. 
  2. Lo stesso diritto  compete  al  querelante  condannato  a  norma
dell'articolo 542. 
                              Art. 577. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 46)) 
                              Art. 578. 
Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del  reato  per
                     amnistia o per prescrizione 
  1.  Quando  nei  confronti  dell'imputato  e'   stata   pronunciata
condanna, anche generica, alle restituzioni  o  al  risarcimento  dei
danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per
amnistia o  per  prescrizione,  decidono  sull'impugnazione  ai  soli
effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza  che  concernono
gli interessi civili. 
                            Art. 578-bis. 
(Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di  estinzione
             del reato per amnistia o per prescrizione). 
  1. Quando  e'  stata  ordinata  la  confisca  in  casi  particolari
prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da
altre disposizioni di legge ((o la  confisca  prevista  dall'articolo
322-ter del codice penale)), il giudice di  appello  o  la  corte  di
cassazione, nel dichiarare il reato estinto per  prescrizione  o  per
amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della  confisca,
previo accertamento della responsabilita' dell'imputato. 
                              Art. 579. 
     Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza 
  1. Contro le sentenze di condanna, (( o di  proscioglimento  ))  e'
data impugnazione anche per cio' che concerne le misure di sicurezza,
se l'impugnazione e' proposta per un altro capo  della  sentenza  che
non riguardi esclusivamente gli interessi civili. 
  2. L'impugnazione contro le sole disposizioni  della  sentenza  che
riguardano le misure di sicurezza e' proposta a  norma  dell'articolo
680 comma 2. 
  3. L'impugnazione contro  la  sola  disposizione  che  riguarda  la
confisca e' proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali. 
                              Art. 580. 
             (( (Conversione del ricorso in appello). )) 
  (( 1. Quando contro la  stessa  sentenza  sono  proposti  mezzi  di
impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di  cui
all'articolo 12, il ricorso per cassazione si converte  nell'appello.
)) 
                              Art. 581. 
                  (( (Forma dell'impugnazione). )) 
  ((1. L'impugnazione si propone con  atto  scritto  nel  quale  sono
indicati il provvedimento  impugnato,  la  data  del  medesimo  e  il
giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione  specifica,  a  pena  di
inammissibilita': 
    a) dei capi o dei punti della decisione  ai  quali  si  riferisce
l'impugnazione; 
    b) delle prove delle  quali  si  deduce  l'inesistenza,  l'omessa
assunzione o l'omessa o erronea valutazione; 
    c) delle richieste, anche istruttorie; 
    d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta)). 
                              Art. 582. 
                   Presentazione dell'impugnazione 
  1. Salvo che la legge disponga altrimenti, l'atto  di  impugnazione
e' presentato  personalmente  ovvero  a  mezzo  di  incaricato  nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.  Il
pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione del giorno in  cui
riceve l'atto e della persona che lo  presenta,  lo  sottoscrive,  lo
unisce  agli  atti  del  procedimento  e  rilascia,   se   richiesto,
attestazione della ricezione. 
  2. Le parti private e i  difensori  possono  presentare  l'atto  di
impugnazione anche nella cancelleria del tribunale ((o del giudice di
pace)) del luogo in cui si trovano,  se  tale  luogo  e'  diverso  da
quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un  agente
consolare all'estero.  In  tali  casi,  l'atto  viene  immediatamente
trasmesso alla cancelleria del giudice  che  emise  il  provvedimento
impugnato. (90) (90a) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli 
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 583. 
                Spedizione dell'atto di impugnazione 
  1. Le parti e  i  difensori  possono  proporre  l'impugnazione  con
telegramma ovvero con atto da trasmettersi a  mezzo  di  raccomandata
alla cancelleria indicata nell'articolo  582  comma  1.  Il  pubblico
ufficiale addetto allega agli atti  la  busta  contenente  l'atto  di
impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno  della
ricezione e la propria sottoscrizione. 
  2. L'impugnazione si considera proposta nella  data  di  spedizione
della raccomandata o del telegramma. 
  3. Se si tratta di parti private, la sottoscrizione dell'atto  deve
essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata  o  dal
difensore. 
                              Art. 584. 
                  Notificazione della impugnazione 
  1.  A  cura  della  cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso   il
provvedimento impugnato, l'atto  di  impugnazione  e'  comunicato  al
pubblico ministero presso il medesimo giudice ed e'  notificato  alle
parti private senza ritardo. 
                              Art. 585. 
                     Termini per l'impugnazione 
 
  1. Il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle  parti,
e': 
    a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi  in  seguito  a
procedimento in camera di consiglio e nel caso previsto dall'articolo
544 comma 1; 
    b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544 comma 2; 
    c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo  544
comma 3. 
  2. I termini previsti dal comma 1 decorrono: 
    a) dalla notificazione o comunicazione  dell'avviso  di  deposito
del provvedimento emesso in  seguito  a  procedimento  in  camera  di
consiglio; 
    b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando e'  redatta
anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono
considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono  presenti  alla
lettura; 
    c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato
dal giudice per il deposito della sentenza ovvero, nel caso  previsto
dall'articolo 548 comma 2, dal giorno in cui  e'  stata  eseguita  la
notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito; 
    d)  dal  giorno  in  cui  e'  stata  eseguita  la   comunicazione
dell'avviso di deposito con  l'estratto  del  provvedimento,  per  il
procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello   rispetto   ai
provvedimenti emessi  in  udienza  da  qualsiasi  giudice  della  sua
circoscrizione diverso dalla corte di appello. ((215)) 
  3. Quando la decorrenza e' diversa per  l'imputato  e  per  il  suo
difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. 
  4.  Fino  a  quindici  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
presentati nella cancelleria del giudice  della  impugnazione  motivi
nuovi  nel  numero  di  copie  necessarie   per   tutte   le   parti.
L'inammissibilita' dell'impugnazione si estende ai motivi nuovi. 
  5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti  a  pena
di decadenza. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 586. 
          Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento 
  1. Quando non e' diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione
contro le ordinanze emesse nel corso degli  atti  preliminari  ovvero
nel dibattimento puo' essere proposta, a  pena  di  inammissibilita',
soltanto con l'impugnazione contro  la  sentenza.  L'impugnazione  e'
tuttavia ammissibile anche se la sentenza e' impugnata  soltanto  per
connessione con l'ordinanza. 
  2. L'impugnazione  dell'ordinanza  e'  giudicata  congiuntamente  a
quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti. 
  3. Contro le ordinanze in materia di liberta' personale e'  ammessa
l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione  contro
la sentenza. 
                              Art. 587. 
                    Estensione dell'impugnazione 
  1. Nel caso di concorso  di  piu'  persone  in  uno  stesso  reato,
l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purche' non fondata su
motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati. 
  2.  Nel  caso  di  riunione  di  procedimenti  per  reati  diversi,
l'impugnazione proposta da  un  imputato  giova  a  tutti  gli  altri
imputati soltanto se  i  motivi  riguardano  violazioni  della  legge
processuale e non sono esclusivamente personali. 
  3.   L'impugnazione   proposta   dall'imputato   giova   anche   al
responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per  la  pena
pecuniaria. 
  4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla  persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria giova all'imputato  anche
agli effetti penali, purche' non sia fondata su motivi esclusivamente
personali. 
                              Art. 588. 
                    Sospensione della esecuzione 
  1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per  impugnare  e
fino  all'esito  del  giudizio  di  impugnazione,  l'esecuzione   del
provvedimento impugnato e'  sospesa,  salvo  che  la  legge  disponga
altrimenti. 
  2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in  materia  di  liberta'
personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo. 
                              Art. 589. 
                      Rinuncia all'impugnazione 
  1. Il pubblico ministero presso il giudice che  ha  pronunciato  il
provvedimento impugnato puo'  rinunciare  alla  impugnazione  da  lui
proposta  fino  all'apertura  del  dibattimento.  Successivamente  la
dichiarazione di rinuncia puo' essere  effettuata  prima  dell'inizio
della discussione dal pubblico  ministero  presso  il  giudice  della
impugnazione, anche se l'impugnazione stessa  e'  stata  proposta  da
altro pubblico ministero. 
  2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione  anche  per
mezzo di procuratore speciale. 
  3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a  uno  degli  organi
competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi  previsti
dagli  articoli  581,  582  e  583  ovvero,  in  dibattimento,  prima
dell'inizio della discussione. 
  4.  Quando  l'impugnazione  e'  trattata  e  decisa  in  camera  di
consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima
dell'udienza, dal pubblico ministero che ha  proposto  l'impugnazione
e,  successivamente,  dal  pubblico  ministero  presso   il   giudice
dell'impugnazione, anche se la stessa  e'  stata  proposta  da  altro
pubblico ministero. 
                              Art. 590. 
          Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione 
  1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi  senza  ritardo  il
provvedimento impugnato,  l'atto  di  impugnazione  e  gli  atti  del
procedimento. 
                              Art. 591. 
                 Inammissibilita' dell'impugnazione 
  1. L'impugnazione e' inammissibile: 
    a) quando e'  proposta  da  chi  non  e'  legittimato  o  non  ha
interesse; 
    b) quando il provvedimento non e' impugnabile; 
    c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli  581,
582, 583, 585 e 586; 
    d) quando vi e' rinuncia all'impugnazione. 
  2. Il giudice dell'impugnazione, anche  di  ufficio,  dichiara  con
ordinanza l'inammissibilita' e dispone l'esecuzione del provvedimento
impugnato. 
  3. L'ordinanza e' notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed e'
soggetta  a  ricorso  per  cassazione.  Se  l'impugnazione  e'  stata
proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza e' notificata anche
al difensore. 
  4. L'inammissibilita', quando non e' stata  rilevata  a  norma  del
comma  2,  puo'  essere  dichiarata  in  ogni  stato  e   grado   del
procedimento. 
                              Art. 592. 
           Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione 
  1. Con  il  provvedimento  che  rigetta  o  dichiara  inammissibile
l'impugnazione, la parte privata che l'ha proposta e' condannata alle
spese del procedimento. 
  2.  I  coimputati  che  hanno  partecipato  al  giudizio  a   norma
dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato
che ha proposto l'impugnazione. 
  3. L'imputato che nel giudizio  di  impugnazione  riporta  condanna
penale e' condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche  se  in
questi sia stato prosciolto. 
  4. Nei giudizi di impugnazione per  i  soli  interessi  civili,  la
parte privata soccombente e' condannata alle spese. 

Titolo II
APPELLO

                              Art. 593. 
                         (Casi di appello). 
  ((1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448,  comma
2, 579 e  680,  l'imputato  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
condanna mentre  il  pubblico  ministero  puo'  appellare  contro  le
medesime sentenze solo  quando  modificano  il  titolo  del  reato  o
escludono la sussistenza di una  circostanza  aggravante  ad  effetto
speciale  o  stabiliscono  una  pena  di  specie  diversa  da  quella
ordinaria del reato. 
  2. Il pubblico ministero  puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento. L'imputato puo'  appellare  contro  le  sentenze  di
proscioglimento emesse al termine  del  dibattimento,  salvo  che  si
tratti di sentenze di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste  o
perche' l'imputato non lo ha commesso.)) 
  3. Sono ((in ogni caso)) inappellabili le sentenze di condanna  per
le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda ((e le sentenze
di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena
dell'ammenda o con pena alternativa)). (148) (149) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (148) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio  -
6 febbraio 2007, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 7/2/2007, n. 6) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  L.  20  febbraio
2006, n. 46 "nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di
procedura penale, esclude che il pubblico ministero  possa  appellare
contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi
previste dall'art. 603, comma 2, del medesimo  codice,  se  la  nuova
prova e' decisiva". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (149) 
  Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo -  4
aprile 2008, n . 85 (in G.U. 1a s.s. 9/04/2008, n. 16) ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  L.  20  febbraio
2006, n. 46 nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice  di
procedura penale, esclude che l'imputato possa  appellare  contro  le
sentenze  di  proscioglimento  relative   a   reati   diversi   dalle
contravvenzioni punite con la sola ammenda o  con  pena  alternativa,
fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma  2,  del
medesimo codice, se la nuova prova e' decisiva. 
                            Art. 593-bis. 
               (( (Appello del pubblico ministero).)) 
  ((1. Nei casi consentiti, contro le sentenze  del  giudice  per  le
indagini preliminari, della  corte  d'assise  e  del  tribunale  puo'
appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale. 
  2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare
soltanto nei casi  di  avocazione  o  qualora  il  procuratore  della
Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento.)) 
                              Art. 594. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51)) 
                                                               ((94)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (94) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha  disposto  (con  l'art.  247,  comma  1)  che
l'abrogazione del presente articolo ha  effetto  a  decorrere  dal  2
giugno 1999. 
                              Art. 595. 
                         Appello incidentale 
  ((1. L'imputato che non  ha  proposto  impugnazione  puo'  proporre
appello incidentale  entro  quindici  giorni  da  quello  in  cui  ha
ricevuto la notificazione prevista dall'articolo 584.)) 
  2. L'appello incidentale e' proposto,  presentato  e  notificato  a
norma degli articoli 581, 582, 583 e 584. 
  ((3. Entro quindici giorni  dalla  notificazione  dell'impugnazione
presentata dalle altre parti, l'imputato puo' presentare al  giudice,
mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte.)) 
  4.   L'appello   incidentale   perde   efficacia   in    caso    di
inammissibilita' dell'appello principale o di rinuncia allo stesso. 
                              Art. 596. 
                         Giudice competente 
  1.  Sull'appello  proposto  contro  le  sentenze  pronunciate   dal
tribunale decide la corte di appello. (90)((90a)) 
  2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte  di  assise
decide la corte di assise di appello. 
  3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro  le
sentenze  pronunciate  dal  giudice  per  le  indagini   preliminari,
decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte  di  assise
di appello, a seconda che  si  tratti  di  reato  di  competenza  del
tribunale o della corte di assise.(90)((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 597. 
                  Cognizione del giudice di appello 
  1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la  cognizione
del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai  quali  si
riferiscono i motivi proposti. 
  2. Quando appellante e' il pubblico ministero: 
    a) se l'appello riguarda una sentenza  di  condanna,  il  giudice
puo', entro i limiti della competenza del  giudice  di  primo  grado,
dare al fatto una definizione giuridica piu' grave, mutare la  specie
o aumentare la quantita' della pena,  revocare  benefici,  applicare,
quando  occorre,  misure  di  sicurezza   e   adottare   ogni   altro
provvedimento imposto o consentito dalla legge; 
    b) se l'appello riguarda  una  sentenza  di  proscioglimento,  il
giudice  puo'  pronunciare  condanna  ed  emettere  i   provvedimenti
indicati nella lettera a) ovvero prosciogliere per una causa  diversa
da quella enunciata nella sentenza appellata; 
  c) se  conferma  la  sentenza  di  primo  grado,  il  giudice  puo'
applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla  legge,
le pene accessorie e le misure di sicurezza. 
  3. Quando appellante e' il  solo  imputato,  il  giudice  non  puo'
irrogare una pena piu' grave per specie o  quantita',  applicare  una
misura di sicurezza nuova o piu' grave, prosciogliere l'imputato  per
una  causa  meno  favorevole  di  quella  enunciata  nella   sentenza
appellata ne' revocare benefici, salva la facolta',  entro  i  limiti
indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica piu'
grave, purche' non venga superata la competenza del giudice di  primo
grado. 
  4. In ogni caso, se e' accolto l'appello dell'imputato  relativo  a
circostanze  o  a  reati  concorrenti,  anche  se  unificati  per  la
continuazione, la pena complessiva  irrogata  e'  corrispondentemente
diminuita. 
  5. Con la sentenza possono essere applicate  anche  di  ufficio  la
sospensione condizionale della pena, la non menzione  della  condanna
nel certificato del casellario giudiziale e una  o  piu'  circostanze
attenuanti; puo'  essere  altresi'  effettuato,  quando  occorre,  il
giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale. 
                              Art. 598. 
Estensione delle norme sul giudizio di primo  grado  al  giudizio  di
                               appello 
  1. In grado di appello si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni relative  al  giudizio  di  primo  grado,  salvo  quanto
previsto dagli articoli seguenti. 
                              Art. 599. 
                  Decisioni in camera di consiglio 
  1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la  specie  o  la
misura della pena, anche con riferimento al giudizio di  comparazione
fra circostanze,  o  l'applicabilita'  delle  circostanze  attenuanti
generiche, di sanzioni sostitutive,  della  sospensione  condizionale
della pena o della non menzione della condanna  nel  certificato  del
casellario giudiziale, la corte provvede in camera di  consiglio  con
le forme previste dall'articolo 127. 
  2. L'udienza e'  rinviata  se  sussiste  un  legittimo  impedimento
dell'imputato che ha manifestato la volonta' di comparire. 
  3. Nel caso  di  rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale,  il
giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo
603, con la necessaria partecipazione del pubblico  ministero  e  dei
difensori.  Se  questi  non  sono  presenti  quando  e'  disposta  la
rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che  copia
del provvedimento sia comunicata al pubblico ministero  e  notificata
ai difensori. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N.  92  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO 2008 N.  92  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 125)). 
                            Art. 599-bis. 
     (( (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). )) 
  ((1. La corte provvede in  camera  di  consiglio  anche  quando  le
parti, nelle forme previste dall'articolo  589,  ne  fanno  richiesta
dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei
motivi di appello, con rinuncia agli altri  eventuali  motivi.  Se  i
motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento  comportano  una  nuova
determinazione della pena, il pubblico  ministero,  l'imputato  e  la
persona civilmente obbligata  per  la  pena  pecuniaria  indicano  al
giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per  i
delitti  di  cui  all'articolo  51,  commi  3-bis   e   3-quater,   i
procedimenti per i delitti di cui  agli  articoli  600-bis,  600-ter,
primo, secondo, terzo e  quinto  comma,  600-quater,  secondo  comma,
600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione  o  commercio
di   materiale   pornografico,   600-quinquies,   609-bis,   609-ter,
609-quater e 609-octies del  codice  penale,  nonche'  quelli  contro
coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali
o per tendenza. 
  3. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo  stato,  la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo
caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto,  ma  possono  essere
riproposte nel dibattimento. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53,  il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i
criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico
ministero nell'udienza, tenuto conto  della  tipologia  dei  reati  e
della complessita' dei procedimenti)). 
                              Art. 600. 
    Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili 
  1. Se il giudice di primo grado  ha  omesso  di  pronunciare  sulla
richiesta di provvisoria esecuzione proposta  a  norma  dell'articolo
540 comma 1 ovvero l'ha rigettata, la parte  civile  puo'  riproporla
mediante impugnazione della sentenza di primo  grado  al  giudice  di
appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza  in
camera di consiglio. 
  2. Il responsabile civile e  l'imputato  possono  chiedere  con  le
stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione. 
  3. Su richiesta delle stesse parti,  il  giudice  di  appello  puo'
disporre, con  le  forme  previste  dal  comma  1,  che  sia  sospesa
l'esecuzione della condanna al pagamento della  provvisionale  quando
possa derivarne grave e irreparabile danno. ((57)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  La Corte costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 353  (in
G.U.  1a  s.s.  3/8/1994,  n.  32)  ha  disposto  l'   illegittimita'
costituzionale del comma terzo del presente articolo "nella parte  in
cui prevede che il giudice d'appello  puo'  disporre  la  sospensione
dell'esecuzione  della  condanna  al  pagamento  della  provvisionale
"quando possa derivarne grave e irreparabile danno", anziche' "quando
ricorrono gravi motivi" ". 
                              Art. 601. 
                    Atti preliminari al giudizio 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente  ordina
senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina  altresi'
la citazione dell'imputato  non  appellante  se  vi  e'  appello  del
pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo
587 o se l'appello e' proposto per i soli interessi civili. 
  2. Quando si procede in camera di consiglio a  norma  dell'articolo
599, ne e' fatta menzione nel decreto di citazione. 
  3. Il decreto di citazione per il giudizio di  appello  contiene  i
requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1 lettere a)  ,  f)  ,  g)
nonche'  l'indicazione  del  giudice  competente.  Il   termine   per
comparire non puo' essere inferiore a venti giorni. 
  4. E' ordinata in ogni caso la citazione del  responsabile  civile,
della persona civilmente obbligata per la  pena  pecuniaria  e  della
parte civile; questa e' citata anche  quando  ha  appellato  il  solo
imputato contro una sentenza di proscioglimento. 
  5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio  di
appello, e' notificato avviso ai difensori. 
  6.  Il  decreto  di  citazione  e'  nullo  se  l'imputato  non   e'
identificato in  modo  certo  ovvero  se  manca  o  e'  insufficiente
l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429 comma 1
lettera f). 
                              Art. 602. 
                       Dibattimento di appello 
  1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato  fa
la relazione della causa. 
  ((1-bis. Se le parti richiedono  concordemente  l'accoglimento,  in
tutto o in  parte,  dei  motivi  di  appello  a  norma  dell'articolo
599-bis, il giudice, quando ritiene  che  la  richiesta  deve  essere
accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la  prosecuzione
del dibattimento. La richiesta e la  rinuncia  ai  motivi  non  hanno
effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo)). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 MAGGIO  2008  N.  92  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N,. 125. 
  3. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio,  di
atti del giudizio di primo grado nonche',  entro  i  limiti  previsti
dagli  articoli  511  e  seguenti,  di  atti  compiuti   nelle   fasi
antecedenti. 
  4. Per la discussione si osservano  le  disposizioni  dell'articolo
523. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 26  settembre  -  10  ottobre
1990, n. 435 (in G.U. 1a  s.s.  17/10/1990,  n.  41),  ha  dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt.  599,  quarto  e  quinto
comma, e 602, secondo comma, del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi  ivi
previsti anche al di fuori dei casi elencati nel  primo  comma  dello
stesso art. 599." 
                              Art. 603. 
             Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale 
 
  1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a
norma dell'articolo 585 comma 4, ha chiesto la riassunzione di  prove
gia' acquisite nel dibattimento di  primo  grado  o  l'assunzione  di
nuove prove, il giudice,  se  ritiene  di  non  essere  in  grado  di
decidere   allo   stato   degli   atti,   dispone   la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale. 
  2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il  giudizio
di primo grado, il giudice dispone  la  rinnovazione  dell'istruzione
dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495 comma 1. 
  3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale  e'  disposta  di
ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria. 
  ((3-bis. Nel caso di appello  del  pubblico  ministero  contro  una
sentenza di proscioglimento per  motivi  attinenti  alla  valutazione
della  prova  dichiarativa,  il  giudice  dispone   la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale)). 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 APRILE 2014, N. 67. (215) 
  5. Il giudice provvede con  ordinanza,  nel  contraddittorio  delle
parti. 
  6. Alla rinnovazione  dell'istruzione  dibattimentale,  disposta  a
norma dei commi precedenti, si procede  immediatamente.  In  caso  di
impossibilita',  il  dibattimento  e'  sospeso  per  un  termine  non
superiore a dieci giorni. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 604. 
                        Questioni di nullita' 
 
  1. Il giudice di appello,  nei  casi  previsti  dall'articolo  522,
dichiara la nullita' in tutto o in parte della sentenza  appellata  e
dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado,  quando
vi e' stata condanna per un  fatto  diverso  o  applicazione  di  una
circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una  pena  di
specie diversa da quella ordinaria del reato  o  di  una  circostanza
aggravante ad effetto  speciale,  sempre  che  non  vengano  ritenute
prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. 
  2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti  circostanze
attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti  diverse  da
quelle previste dal  comma  1,  il  giudice  di  appello  esclude  le
circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un  nuovo  giudizio  di
comparazione e ridetermina la pena. 
  3. Quando vi e' stata condanna per un reato concorrente  o  per  un
fatto nuovo, il giudice di appello dichiara nullo  il  relativo  capo
della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che  del
provvedimento sia data notizia  al  pubblico  ministero  per  le  sue
determinazioni. 
  4. Il giudice di appello, se accerta una  delle  nullita'  indicate
nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullita' del  provvedimento
che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado, la  dichiara
con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si  e'
verificata la nullita'. Nello stesso  modo  il  giudice  provvede  se
accerta una delle nullita' indicate nell'articolo  180  che  non  sia
stata sanata e da cui sia derivata la nullita' del provvedimento  che
dispone il giudizio o della sentenza di primo grado. 
  5. Se si tratta di altre nullita' che non  sono  state  sanate,  il
giudice di appello puo' ordinare la rinnovazione degli atti  nulli  o
anche, dichiarata la nullita', decidere nel merito, qualora riconosca
che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio. 
  5-bis. Nei casi in cui si sia proceduto in  assenza  dell'imputato,
se vi  e'  la  prova  che  si  sarebbe  dovuto  provvedere  ai  sensi
dell'articolo 420-ter  o  dell'articolo  420-quater,  il  giudice  di
appello dichiara la nullita' della sentenza e dispone il rinvio degli
atti al giudice  di  primo  grado.  Il  giudice  di  appello  annulla
altresi' la sentenza e dispone la restituzione degli atti al  giudice
di primo grado qualora l'imputato provi che l'assenza e' stata dovuta
ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo
di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. ((215)) 
  6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il  reato  e'
estinto  o  che  l'azione  penale  non  poteva  essere   iniziata   o
proseguita,  il  giudice  di  appello,  se  riconosce  erronea   tale
dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e
decide nel merito. 
  7. Quando il giudice di primo  grado  ha  respinto  la  domanda  di
oblazione,  il  giudice  di  appello,  se  riconosce   erronea   tale
decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento fissando un
termine massimo non superiore a dieci giorni per il  pagamento  delle
somme dovute. Se il pagamento avviene  nel  termine,  il  giudice  di
appello pronuncia sentenza di proscioglimento. 
  8. Nei casi previsti dal comma 1, se  annulla  una  sentenza  della
corte di assise o del tribunale collegiale,  il  giudice  di  appello
dispone la trasmissione degli atti  ad  altra  sezione  della  stessa
corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte  o  al
tribunale  piu'  vicini.  Se  annulla  una  sentenza  del   tribunale
monocratico o di un giudice per le indagini preliminari,  dispone  la
trasmissione degli atti al medesimo tribunale;  tuttavia  il  giudice
deve  essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  la  sentenza
annullata. (90) (90a) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 605. 
                              Sentenza 
  1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello
pronuncia sentenza con  la  quale  conferma  o  riforma  la  sentenza
appellata. 
  2. Le pronunce del  giudice  di  appello  sull'azione  civile  sono
immediatamente esecutive. 
  3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del  procedimento,
e' trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al  giudice  di
primo grado, quando questi e' competente per l'esecuzione  e  non  e'
stato proposto ricorso per cassazione. 

Titolo III
RICORSO PER CASSAZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 606. 
                           Casi di ricorso 
  1. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto  per  i  seguenti
motivi: 
    a) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla
legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita  ai
pubblici poteri; 
    b) inosservanza o erronea applicazione della legge  penale  o  di
altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto  nell'applicazione
della legge penale; 
    c) inosservanza delle  norme  processuali  stabilite  a  pena  di
nullita', di inutilizzabilita', di inammissibilita' o di decadenza; 
    d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la  parte  ne
ha fatto richiesta anche  nel  corso  dell'istruzione  dibattimentale
limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2; 
    e) mancanza, contraddittorieta'  o  manifesta  illogicita'  della
motivazione, quando il vizio  risulta  dal  testo  del  provvedimento
impugnato ovvero da altri atti del processo  specificamente  indicati
nei motivi di gravame. 
  2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati  da
particolari disposizioni, puo' essere  proposto  contro  le  sentenze
pronunciate in grado di appello o inappellabili. 
  ((2-bis. Contro le sentenze di appello  pronunciate  per  reati  di
competenza del giudice di  pace,  il  ricorso  puo'  essere  proposto
soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).)) 
  3. Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi diversi da
quelli consentiti dalla  legge  o  manifestamente  infondati  ovvero,
fuori dei casi previsti  dagli  articoli  569  e  609  comma  2,  per
violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. 
                              Art. 607. 
                        Ricorso dell'imputato 
  1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la  sentenza  di
condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile
di non luogo a procedere. 
  2. Puo', inoltre,  ricorrere  contro  le  sole  disposizioni  della
sentenza che riguardano le spese processuali. 
                               Art. 608. 
                   Ricorso del pubblico ministero 
  1.  Il  procuratore  generale  presso  la  corte  di  appello  puo'
ricorrere per cassazione  contro  ogni  sentenza  di  condanna  o  di
proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile. 
  ((1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di
quella di proscioglimento, il  ricorso  per  cassazione  puo'  essere
proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del  comma
1 dell'articolo 606)). 
  2.  Il  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  puo'
ricorrere per  cassazione  contro  ogni  sentenza  inappellabile,  di
condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal
tribunale o  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
tribunale. 
  3. COMMA SOPPRESSO DAL D. LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. (90) (90a) 
  4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso
il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti  dall'articolo
569 e da altre disposizioni di legge. (90)((90a)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 609. 
                Cognizione della corte di cassazione 
  1. Il ricorso attribuisce alla corte di  cassazione  la  cognizione
del procedimento limitatamente ai motivi proposti. 
  2. La corte decide altresi' le questioni rilevabili di  ufficio  in
ogni stato e grado del  processo  e  quelle  che  non  sarebbe  stato
possibile dedurre in grado di appello. 

Capo II
PROCEDIMENTO

                              Art. 610. 
                          Atti preliminari 
  1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa  di
inammissibilita' dei ricorsi, li  assegna  ad  apposita  sezione.  Il
presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera  di
consiglio. La cancelleria da' comunicazione del deposito degli atti e
della data dell'udienza al procuratore generale ed ai  difensori  nel
termine di cui al comma 5.  L'avviso  contiene  l'enunciazione  della
causa di inammissibilita' rilevata ((con riferimento al contenuto dei
motivi di ricorso)). Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non
venga  dichiarata  l'inammissibilita',  gli  atti  sono  rimessi   al
presidente della corte. 
  1-bis.  Il  presidente   della   corte   di   cassazione   provvede
all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo  i  criteri
stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. 
  2. Il  presidente,  su  richiesta  del  procuratore  generale,  dei
difensori delle parti o anche di ufficio,  assegna  il  ricorso  alle
sezioni  unite  quando  le  questioni  proposte  sono   di   speciale
importanza  o  quando  occorre  dirimere  contrasti  insorti  tra  le
decisioni delle singole sezioni. 
  3. Il presidente della corte, se si  tratta  delle  sezioni  unite,
ovvero il presidente della sezione fissa la data per  la  trattazione
del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il
relatore. Il presidente dispone altresi' la riunione dei giudizi  nei
casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei  medesimi  quando
giovi alla speditezza della decisione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128. 
  5.  Almeno  trenta  giorni  prima  della  data   dell'udienza,   la
cancelleria ne da' avviso al procuratore  generale  e  ai  difensori,
indicando se il ricorso sara' deciso a seguito  di  udienza  pubblica
ovvero in camera di consiglio. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  26  MARZO
2001, N. 128. 
  ((5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere  a),
limitatamente  al  difetto  di  legittimazione,   b),   c),   esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d),  la  corte
dichiara  senza  formalita'  di  procedura   l'inammissibilita'   del
ricorso. Allo stesso modo la corte  dichiara  l'inammissibilita'  del
ricorso contro la sentenza di applicazione della  pena  su  richiesta
delle parti e contro la sentenza pronunciata  a  norma  dell'articolo
599-bis.  Contro   tale   provvedimento   e'   ammesso   il   ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis)). 
                              Art. 611. 
                 Procedimento in camera di consiglio 
  1. Oltre che nei casi  particolarmente  previsti  dalla  legge,  la
corte procede in camera di consiglio quando  deve  decidere  su  ogni
ricorso contro  provvedimenti  non  emessi  nel  dibattimento,  fatta
eccezione delle sentenze pronunciate a norma  dell'articolo  442.  Se
non  e'  diversamente  stabilito  e  in  deroga  a  quanto   previsto
dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle  richieste  del
procuratore  generale  e  sulle  memorie  delle  altre  parti   senza
intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima  dell'udienza,
tutte le parti possono presentare motivi nuovi e memorie  e,  fino  a
cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica. 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 26 MARZO 2001, N. 128 )). 
                              Art. 612. 
          Sospensione dell'esecuzione della condanna civile 
  1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la corte di
cassazione puo' sospendere, in  pendenza  del  ricorso,  l'esecuzione
della condanna civile, quando puo'  derivarne  grave  e  irreparabile
danno. La decisione sulla richiesta  di  sospensione  della  condanna
civile e' adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in  camera
di consiglio. 
                              Art. 613. 
                              Difensori 
  1. ((...)) l'atto di ricorso, le memorie e i  motivi  nuovi  devono
essere  sottoscritti,  a  pena  di  inammissibilita',  da   difensori
iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione.  Davanti  alla
corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori. 
  2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla
corte, il domicilio delle parti e'  presso  i  rispettivi  difensori,
salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore e'  nominato  per  la
proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina  il
difensore e' quello che ha assistito la parte  nell'ultimo  giudizio,
purche' abbia i requisiti indicati nel comma 1. 
  3. Se l'imputato e' privo del difensore di fiducia,  il  presidente
del collegio provvede a norma dell'articolo 97. 
  4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore  sono  notificati
anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia. 
  5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il  presidente,
se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul
patrocinio dei non abbienti. 
                              Art. 614. 
                            Dibattimento 
  1. Le norme concernenti la pubblicita', la polizia e la  disciplina
delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e
di secondo grado si osservano davanti alla corte  di  cassazione,  in
quanto siano applicabili. 
  2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori. 
  3. Nell'udienza stabilita,  il  presidente  procede  alla  verifica
della costituzione delle parti  e  della  regolarita'  degli  avvisi,
dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui
delegato fa la relazione della causa. 
  4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i  difensori  della
parte civile,  del  responsabile  civile,  della  persona  civilmente
obbligata  per  la  pena   pecuniaria   e   dell'imputato   espongono
nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche. 

Capo III
SENTENZA

                              Art. 615. 
                    Deliberazione e pubblicazione 
  1. La corte  di  cassazione  delibera  la  sentenza  in  camera  di
consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la
molteplicita' o per l'importanza  delle  questioni  da  decidere,  il
presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra
udienza  prossima.  Si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le
disposizioni degli articoli 527 e 546. 
  2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la  corte
dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. 
  3.  La  sentenza  e'  pubblicata  in   udienza   subito   dopo   la
deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal  presidente
o da un consigliere da lui delegato. 
  4.  Prima  della  lettura,  il  dispositivo  e'  sottoscritto   dal
presidente. 
                              Art. 616. 
Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di  inammissibilita'
                             del ricorso 
  1. Con il provvedimento che dichiara  inammissibile  o  rigetta  il
ricorso, la parte  privata  che  lo  ha  proposto  e'  condannata  al
pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso  e'  dichiarato
inammissibile, la parte privata e' inoltre condannata con  lo  stesso
provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di  una
somma da lire cinquecentomila a lire quattro  milioni  ((,  che  puo'
essere  aumentata  fino  al  triplo,  tenuto  conto  della  causa  di
inammissibilita' del ricorso)). Nello stesso modo si puo'  provvedere
quando il ricorso e' rigettato. (112) 
  ((1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due  anni
con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione   alla   variazione,
accertata dall'Istituto  nazionale  di  statistica,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi
nel biennio precedente)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (112) 
  La Corte costituzionale con sentenza 7-13 giugno 2000, n.  186  (in
G.U. 1a  s.s.  21/06/2000,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "dell'art. 616 del codice di procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede che la  Corte  di  cassazione,  in  caso  di
inammissibilita' del ricorso, possa non pronunciare  la  condanna  in
favore della cassa delle ammende, a carico della  parte  privata  che
abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilita'". 
                              Art. 617. 
                       Motivazione e deposito 
  1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui
designato  redige  la  motivazione.  Si  osservano  le   disposizioni
concernenti la sentenza  nel  giudizio  di  primo  grado,  in  quanto
applicabili. 
  2. La sentenza, sottoscritta dal presidente  e  dall'estensore,  e'
depositata in  cancelleria  non  oltre  il  trentesimo  giorno  dalla
deliberazione. 
  3. Qualora il presidente lo  disponga,  la  corte  si  riunisce  in
camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del  testo  della
motivazione.   Sulle   proposte   di   rettifica,   integrazione    o
cancellazione la corte delibera senza formalita'. 
                              Art. 618. 
                    Decisioni delle sezioni unite 
  1. Se una sezione della corte rileva che la  questione  di  diritto
sottoposta al suo esame ha  dato  luogo,  o  puo'  dar  luogo,  a  un
contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o  di  ufficio,
puo' con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite. 
  ((1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non  condividere  il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a  queste
ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso. 
  1-ter. Il principio di diritto puo' essere enunciato dalle  sezioni
unite, anche d'ufficio, quando il ricorso e' dichiarato inammissibile
per una causa sopravvenuta)). 
                              Art. 619. 
       Rettificazione di errori non determinanti annullamento 
  1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni
di  testi  di  legge  non  producono  l'annullamento  della  sentenza
impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo.  La
corte  tuttavia  specifica   nella   sentenza   le   censure   e   le
rettificazioni occorrenti. 
  2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare  la
specie o la quantita' della pena per errore  di  denominazione  o  di
computo,  la  corte  di  cassazione  vi  provvede  senza  pronunciare
annullamento. 
  3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge piu'  favorevole
all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso,
qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto. 
                              Art. 620. 
                      Annullamento senza rinvio 
  1. Oltre che nei casi  particolarmente  previsti  dalla  legge,  la
corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio: 
    a) se il fatto non e' previsto dalla  legge  come  reato,  se  il
reato e' estinto o se l'azione penale non doveva  essere  iniziata  o
proseguita; 
    b) se il reato non  appartiene  alla  giurisdizione  del  giudice
ordinario; 
    c)  se  il  provvedimento  impugnato  contiene  disposizioni  che
eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime; 
    d) se la decisione impugnata consiste  in  un  provvedimento  non
consentito dalla legge; 
    e) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522
in relazione a un reato concorrente; 
    f) se la sentenza e' nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522
in relazione a un fatto nuovo; 
    g) se la condanna e' stata pronunciata per errore di persona; 
    h)  se  vi  e'  contraddizione  fra  la  sentenza  o  l'ordinanza
impugnata e un'altra anteriore concernente la  stessa  persona  e  il
medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso  o  da  un  altro  giudice
penale; 
    i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia
per la quale non e' ammesso l'appello; 
    ((l) se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, o di  rideterminare  la  pena  sulla
base delle  statuizioni  del  giudice  di  merito  o  di  adottare  i
provvedimenti  necessari,  e  in  ogni  altro  caso  in  cui  ritiene
superfluo il rinvio)). 
                              Art. 621. 
               Effetti dell'annullamento senza rinvio 
  1. Nel caso previsto dall'articolo 620 comma 1 lettera b), la corte
dispone che gli atti siano trasmessi  all'autorita'  competente,  che
essa designa; in  quello  previsto  dalla  lettera  e)  e  in  quello
previsto dalla lettera f), la corte dispone che del provvedimento sia
data notizia al pubblico ministero  per  le  sue  determinazioni;  in
quello previsto dalla lettera h),  ordina  l'esecuzione  della  prima
sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza  di  condanna,
ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la  condanna  meno
grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla
lettera i), ritiene  il  giudizio  qualificando  l'impugnazione  come
ricorso;  in  quello  previsto  dalla  lettera   l),   procede   alla
determinazione della pena o da' i provvedimenti che occorrono. 
                              Art. 622. 
         Annullamento della sentenza ai soli effetti civili 
  1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione,
se ne annulla solamente le  disposizioni  o  i  capi  che  riguardano
l'azione civile ovvero se accoglie  il  ricorso  della  parte  civile
contro la sentenza di proscioglimento  dell'imputato,  rinvia  quando
occorre al giudice civile competente per valore in grado di  appello,
anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile. 
                              Art. 623. 
                       Annullamento con rinvio 
 
  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622: 
    a) se e' annullata un'ordinanza, la corte di  cassazione  dispone
che gli atti siano trasmessi al  giudice  che  l'ha  pronunciata,  il
quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento; (195) 
    b) se e' annullata una sentenza di  condanna  nei  casi  previsti
dall'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, la Corte di cassazione dispone
che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado; ((215)) 
    c) se e' annullata la sentenza di una corte di assise di  appello
o di una corte di appello ovvero di una  corte  di  assise  o  di  un
tribunale  in  composizione  collegiale,  il  giudizio  e'   rinviato
rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello  stesso
tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale piu'  vicini;(90)
(90a) 
    d) se e' annullata la sentenza di un tribunale monocratico  o  di
un giudice per  le  indagini  preliminari,  la  corte  di  cassazione
dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia,
il giudice deve essere  diverso  da  quello  che  ha  pronunciato  la
sentenza annullata. (90) (90a) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (195) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 3-9 luglio 2013, n.  183  (in
G.U. 1a s.s. 17/7/2013 n. 29), ha dichiarato: 
  - "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 34,  comma  1,  e
623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di  rinvio
dopo l'annullamento il  giudice  che  ha  pronunciato  o  concorso  a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto  della  richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato,
ai sensi dell'art. 671 del medesimo codice"; 
  - ", in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, l'illegittimita' costituzionale dei medesimi articoli  34,  comma
1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale,  nella
parte in cui non prevedono che non possa partecipare al  giudizio  di
rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a
pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto  della  richiesta  di
applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale,
ai sensi dell'art. 671 dello stesso codice". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (215) 
  La L. 28 aprile 2014, n. 67, come modificata  dalla  L.  11  agosto
2014, n. 118, ha disposto  (con  l'art.  15-bis,  comma  1)  che  "Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti  in
corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  a
condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il
dispositivo della sentenza di primo grado". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15-bis, comma 2) che "In  deroga  a
quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore  della  presente
legge quando l'imputato e' stato dichiarato contumace e non e'  stato
emesso il decreto di irreperibilita'". 
                              Art. 624. 
                        Annullamento parziale 
  1. Se l'annullamento non e' pronunciato per tutte  le  disposizioni
della sentenza, questa ha autorita' di cosa giudicata nelle parti che
non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 
  2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo
quali parti della sentenza  diventano  irrevocabili.  L'omissione  di
tale dichiarazione e'  riparata  dalla  corte  stessa  in  camera  di
consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine  o  in  fine
della sentenza e di ogni copia  di  essa  posteriormente  rilasciata.
L'ordinanza puo' essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda  del
giudice competente per il rinvio, del pubblico  ministero  presso  il
medesimo giudice o della parte privata  interessata.  La  domanda  si
propone senza formalita'. 
  3. La corte di cassazione provvede in  camera  di  consiglio  senza
l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127. 
                            Art. 624-bis. 
               (( (Cessazione delle misure cautelari). 
  1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della  sentenza
d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari. )) 
                              Art. 625. 
               Provvedimenti conseguenti alla sentenza 
  1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria  della  corte
di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del  processo  con  la
copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio. 
  2. In caso di rigetto o di dichiarazione  di  inammissibilita'  del
ricorso, la cancelleria trasmette  gli  atti  e  la  copia  del  solo
dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata. 
  3. In caso di annullamento senza rinvio  o  di  rettificazione,  la
cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti  e  la
copia della sentenza. 
  4. In ogni caso  la  cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso  la
decisione  impugnata  esegue  annotazione,  in  margine  o  in   fine
dell'originale, della decisione della corte. 
                            Art. 625-bis 
      (Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto). 
  1. E' ammessa,  a  favore  del  condannato,  la  richiesta  per  la
correzione  dell'errore  materiale   o   di   fatto   contenuto   nei
provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione. 
  2.  La  richiesta  e'  proposta  dal  procuratore  generale  o  dal
condannato, con ricorso presentato alla  corte  di  cassazione  entro
centottanta giorni dal deposito del provvedimento.  La  presentazione
del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei  casi
di eccezionale gravita',  la  corte  provvede,  con  ordinanza,  alla
sospensione. 
  3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato  dalla
corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento ((e senza formalita'.
L'errore di fatto puo' essere rilevato  dalla  corte  di  cassazione,
d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione)). 
  4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi  prevista  al
comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di  fatto,
fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta  manifestamente
infondata, la corte,  anche  d'ufficio,  ne  dichiara  con  ordinanza
l'inammissibilita'; altrimenti procede  in  camera  di  consiglio,  a
norma dell'articolo  127  e,  se  accoglie  la  richiesta,  adotta  i
provvedimenti necessari per correggere l'errore. 
                            Art. 625-ter 
 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103)) 
                              Art. 626. 
Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale 
  1. Quando, in seguito alla sentenza della corte di cassazione, deve
cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una  misura
di  sicurezza,  la  cancelleria   ne   comunica   immediatamente   il
dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima  perche'
dia i provvedimenti occorrenti. 
                              Art. 627. 
                Giudizio di rinvio dopo annullamento 
  1.  Nel  giudizio  di  rinvio  non  e'  ammessa  discussione  sulla
competenza attribuita con la sentenza di annullamento,  salvo  quanto
previsto dall'articolo 25. 
  2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che  aveva  il
giudice la cui sentenza e'  stata  annullata,  salve  le  limitazioni
stabilite dalla legge. Se e' annullata una sentenza di appello  e  le
parti  ne  fanno  richiesta,  il  giudice  dispone  la   rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione delle prove rilevanti
per la decisione. 
  3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza  della  corte  di
cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto  con  essa
decisa. 
  4. Non possono rilevarsi nel giudizio  di  rinvio  nullita',  anche
assolute, o inammissibilita', verificatesi nei precedenti  giudizi  o
nel corso delle indagini preliminari. 
  5. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza  annullata,
non aveva proposto ricorso, l'annullamento  pronunciato  rispetto  al
ricorrente giova  anche  al  non  ricorrente,  salvo  che  il  motivo
dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato  che  puo'
giovarsi di tale effetto estensivo deve essere citato e  ha  facolta'
di intervenire nel giudizio di rinvio. 
                              Art. 628. 
         Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio 
  1. La sentenza del giudice di  rinvio  puo'  essere  impugnata  con
ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo
previsto dalla legge se pronunciata in primo grado. 
  2. In ogni caso la sentenza  del  giudice  di  rinvio  puo'  essere
impugnata soltanto per motivi non riguardanti  i  punti  gia'  decisi
dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della  disposizione
dell'articolo 627 comma 3. 

Titolo IV
REVISIONE

                              Art. 629. 
                    Condanne soggette a revisione 
  1. E' ammessa in ogni tempo  a  favore  dei  condannati,  nei  casi
determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna  ((o
delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2, ))  o  dei
decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se  la  pena
e' gia' stata eseguita o e' estinta. 
                            Art. 629-bis. 
                 (( (Rescissione del giudicato). )) 
  ((1. Il condannato o  il  sottoposto  a  misura  di  sicurezza  con
sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto  in
assenza  per  tutta  la  durata  del  processo,  puo'   ottenere   la
rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza e' stata dovuta
ad  una  incolpevole  mancata  conoscenza  della   celebrazione   del
processo. 
  2. La richiesta  e'  presentata  alla  corte  di  appello  nel  cui
distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento,  a  pena
di inammissibilita', personalmente dall'interessato o da un difensore
munito  di  procura  speciale  autenticata   nelle   forme   previste
dall'articolo  583,  comma  3,  entro  trenta  giorni   dal   momento
dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 
  3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo  127  e,  se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone  la  trasmissione
degli atti al giudice di primo  grado.  Si  applica  l'articolo  489,
comma 2. 
  4. Si applicano gli articoli 635 e 640)). 
                              Art. 630. 
                          Casi di revisione 
 
  1. La revisione puo' essere richiesta: 
    a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto
penale di condanna non possono conciliarsi con  quelli  stabiliti  in
un'altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o  di  un
giudice speciale; 
    b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno  ritenuto
la sussistenza del reato a carico del condannato  in  conseguenza  di
una sentenza del giudice  civile  o  amministrativo,  successivamente
revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste
dall'articolo 3 ovvero una  delle  questioni  previste  dall'articolo
479; 
    c) se dopo la condanna sono  sopravvenute  o  si  scoprono  nuove
prove che, sole o unite a quelle gia'  valutate,  dimostrano  che  il
condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631; 
    d)  se  e'  dimostrato  che  la  condanna  venne  pronunciata  in
conseguenza di falsita' in atti o in giudizio o  di  un  altro  fatto
previsto dalla legge come reato. ((187)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (187) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 113 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 630 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della  sentenza
o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la  riapertura
del processo, quando cio' sia  necessario,  ai  sensi  dell'art.  46,
paragrafo 1,  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle  liberta'  fondamentali,  per  conformarsi  ad  una
sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo". 
                              Art. 631. 
                       Limiti della revisione 
  1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione  devono,  a
pena d'inammissibilita' della domanda, essere tali da dimostrare,  se
accertati, che il condannato deve essere  prosciolto  a  norma  degli
articoli 529, 530 o 531. 
                              Art. 632. 
                 Soggetti legittimati alla richiesta 
  1. Possono chiedere la revisione: 
    a) il condannato o un suo prossimo congiunto  ovvero  la  persona
che ha sul condannato l'autorita' tutoria  e,  se  il  condannato  e'
morto, l'erede o un prossimo congiunto; 
    b) il procuratore generale presso la corte  di  appello  nel  cui
distretto fu pronunciata la sentenza di condanna. Le persone indicate
nella lettera a) possono unire la  propria  richiesta  a  quella  del
procuratore generale. 
                              Art. 633. 
                        Forma della richiesta 
  ((1. La richiesta di revisione  e'  proposta  personalmente  o  per
mezzo di un procuratore speciale. Essa deve  contenere  l'indicazione
specifica delle ragioni e delle prove  che  la  giustificano  e  deve
essere presentata, unitamente a eventuali  atti  e  documenti,  nella
cancelleria della corte di appello individuata secondo i  criteri  di
cui all'articolo 11 )). ((97)) 
  2. Nei casi previsti dall'articolo 630 comma 1  lettere  a)  e  b),
alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze
o dei decreti penali di condanna ivi indicati. 
  3. Nel caso previsto dall'articolo 630 comma  1  lettera  d),  alla
richiesta  deve  essere  unita   copia   autentica   della   sentenza
irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  La L. 23 novembre 1998, n. 405 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "la competenza, individuata ai sensi del  comma  1  dell'articolo
633 del codice di procedura penale, come sostituito  dall'articolo  1
della presente legge, vale anche per i procedimenti di  revisione  in
corso alla data di entrata in vigore della legge  stessa,  salvo  che
sia stato aperto il dibattimento ai sensi degli articoli  636  e  492
del codice di procedura penale o sia stata pronunciata  ordinanza  di
inammissibilita' a norma dell'articolo 634 dello stesso codice." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  2)  che  "Lo  spostamento
della competenza di cui  al  comma  1  opera  tuttavia  anche  per  i
procedimenti di revisione per i  quali  la  Corte  di  cassazione  ha
annullato l'ordinanza di inammissibilita' rinviando ad altra  sezione
della corte di appello che ha pronunciato l'ordinanza annullata." 
                              Art. 634. 
                   Declaratoria d'inammissibilita' 
  1. Quando la richiesta e' proposta  fuori  delle  ipotesi  previste
dagli articoli 629 e 630  o  senza  l'osservanza  delle  disposizioni
previste  dagli  articoli  631,  632,   633,   641   ovvero   risulta
manifestamente infondata,  la  corte  di  appello  anche  di  ufficio
dichiara  con  ordinanza  l'inammissibilita'  e  puo'  condannare  il
privato che ha proposto la richiesta  al  pagamento  a  favore  della
cassa delle ammende di una  somma  da  lire  cinquecentomila  a  lire
quattro milioni. 
  2. L'ordinanza e'  notificata  al  condannato  e  a  colui  che  ha
proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. ((In
caso di accoglimento del ricorso, la Corte di  cassazione  rinvia  il
giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i
criteri di cui all'articolo 11 )). 
                              Art. 635. 
                     Sospensione dell'esecuzione 
  1. La corte di appello puo'  in  qualunque  momento  disporre,  con
ordinanza, la sospensione dell'esecuzione della pena o  della  misura
di sicurezza, applicando, se del caso, una  delle  misure  coercitive
previste dagli articoli  281,  282,  283  e  284.  In  ogni  caso  di
inosservanza della misura, la corte di appello revoca  l'ordinanza  e
dispone che riprenda  l'esecuzione  della  pena  o  della  misura  di
sicurezza. 
  2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione,
sull'applicazione delle misure coercitive  e  sulla  revoca,  possono
ricorrere per cassazione il pubblico ministero e il condannato. 
                              Art. 636. 
                        Giudizio di revisione 
  1. Il presidente della  corte  di  appello  emette  il  decreto  di
citazione a norma dell'articolo 601. 
  2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del  titolo  II  del
libro VII in quanto siano applicabili  e  nei  limiti  delle  ragioni
indicate nella richiesta di revisione. 
                              Art. 637. 
                              Sentenza 
  1. La sentenza e' deliberata secondo le disposizioni degli articoli
525, 526, 527 e 528. 
  2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice
revoca la sentenza di condanna o il  decreto  penale  di  condanna  e
pronuncia il proscioglimento indicandone la causa nel dispositivo. 
  3.   Il   giudice   non   puo'   pronunciare   il   proscioglimento
esclusivamente sulla base di  una  diversa  valutazione  delle  prove
assunte nel precedente giudizio. 
  4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte
privata che l'ha proposta al pagamento delle spese processuali e,  se
e' stata disposta la sospensione, dispone che  riprenda  l'esecuzione
della pena o della misura di sicurezza. 
                              Art. 638. 
              Revisione a favore del condannato defunto 
  1. In caso di morte del  condannato  dopo  la  presentazione  della
richiesta di revisione, il presidente della corte di  appello  nomina
un curatore,  il  quale  esercita  i  diritti  che  nel  processo  di
revisione sarebbero spettati al condannato. 
                              Art. 639. 
            Provvedimenti in accoglimento della richiesta 
  1.  La   corte   di   appello,   quando   pronuncia   sentenza   di
proscioglimento  a  seguito  di  accoglimento  della   richiesta   di
revisione, anche nel  caso  previsto  dall'articolo  638,  ordina  la
restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna  per  le
pene pecuniarie, per le misure  di  sicurezza  patrimoniali,  per  le
spese processuali e di mantenimento in carcere e per il  risarcimento
dei danni a favore della parte  civile  citata  per  il  giudizio  di
revisione. Ordina altresi' la restituzione delle cose che sono  state
confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240 comma  2
n. 2 del codice penale. 
                              Art. 640. 
                    Impugnabilita' della sentenza 
  1. La sentenza pronunciata nel giudizio di revisione e' soggetta al
ricorso per cassazione. 
                              Art. 641. 
             Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto 
  1.  L'ordinanza  che  dichiara  inammissibile  la  richiesta  o  la
sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di  presentare  una
nuova richiesta fondata su elementi diversi. 
                              Art. 642. 
    Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta 
  1. La sentenza di accoglimento, a  richiesta  dell'interessato,  e'
affissa per estratto, a cura della cancelleria, nel comune in cui  la
sentenza di condanna era stata pronunciata e  in  quello  dell'ultima
residenza  del  condannato.  L'ufficiale  giudiziario   deposita   in
cancelleria il certificato delle eseguite affissioni. 
  2. Su richiesta dell'interessato,  il  presidente  della  corte  di
appello dispone con  ordinanza  che  l'estratto  della  sentenza  sia
pubblicato a cura della cancelleria in un  giornale,  indicato  nella
richiesta; le spese della pubblicazione sono  a  carico  della  cassa
delle ammende. 
                              Art. 643. 
                 Riparazione dell'errore giudiziario 
  1. Chi e' stato prosciolto in sede di revisione,  se  non  ha  dato
causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario, ha diritto a una
riparazione commisurata alla durata dell'eventuale  espiazione  della
pena  o  internamento  e  alle  conseguenze  personali  e   familiari
derivanti dalla condanna. 
  2. La riparazione si attua  mediante  pagamento  di  una  somma  di
denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni  dell'avente  diritto  e
della natura del danno,  mediante  la  costituzione  di  una  rendita
vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, puo' essere  accolto  in
un istituto, a spese dello Stato. 
  3. Il diritto alla riparazione e' escluso per  quella  parte  della
pena detentiva che sia computata nella determinazione della  pena  da
espiare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657 comma 2. 
                              Art. 644. 
                    Riparazione in caso di morte 
  1.  Se  il  condannato  muore,  anche  prima  del  procedimento  di
revisione,  il  diritto  alla  riparazione  spetta  al  coniuge,   ai
discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il
primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione  con  quella
deceduta. 
  2. A tali persone, tuttavia, non puo' essere assegnata a titolo  di
riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata  liquidata
al prosciolto. La somma e' ripartita equitativamente in ragione delle
conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona. 
  3. Il diritto alla riparazione  non  spetta  alle  persone  che  si
trovino nella situazione di indegnita' prevista dall'articolo 463 del
codice civile. 
                              Art. 645. 
                       Domanda di riparazione 
  1.  La  domanda   di   riparazione   e'   proposta,   a   pena   di
inammissibilita', entro due anni dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza di revisione ed e' presentata per  iscritto,  unitamente  ai
documenti ritenuti utili, personalmente o per  mezzo  di  procuratore
speciale, nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato
la sentenza. 
  2. Le persone indicate  nell'articolo  644  possono  presentare  la
domanda nello stesso termine, anche per mezzo del  curatore  indicato
nell'articolo 638 ovvero giovarsi  della  domanda  gia'  proposta  da
altri. Se la domanda e' presentata soltanto da alcuna delle  predette
persone,  questa  deve  fornire  l'indicazione  degli  altri   aventi
diritto. 
                              Art. 646. 
                      Procedimento e decisione 
  1. Sulla domanda di riparazione  la  corte  di  appello  decide  in
camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127. 
  2. La  domanda,  con  il  provvedimento  che  fissa  l'udienza,  e'
comunicata al pubblico ministero  ed  e'  notificata,  a  cura  della
cancelleria, al ministro del tesoro presso l'avvocatura  dello  Stato
che ha sede nel distretto della corte  e  a  tutti  gli  interessati,
compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda. 
  3.  L'ordinanza  che  decide  sulla  domanda  di   riparazione   e'
comunicata  al  pubblico  ministero  e   notificata   a   tutti   gli
interessati, i quali possono ricorrere per cassazione. 
  4.  Gli  interessati  che,  dopo  aver  ricevuto  la  notificazione
prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei  termini
e nelle forme  previsti  dall'articolo  127  comma  2,  decadono  dal
diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente  alla
chiusura del procedimento stesso. 
  5.  Il  giudice,  qualora  ne  ricorrano  le  condizioni,   assegna
all'interessato una provvisoriale a titolo di alimenti. 
                              Art. 647. 
                Risarcimento del danno e riparazione 
  1. Nel caso previsto dall'articolo  630  comma  1  lettera  d),  lo
Stato, se ha  corrisposto  la  riparazione,  si  surroga,  fino  alla
concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni
contro il responsabile. 

Libro X
ESECUZIONE
Titolo I
GIUDICATO

                              Art. 648. 
         Irrevocabilita' delle sentenze e dei decreti penali 
  1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro  le
quali non e' ammessa impugnazione diversa dalla revisione. 
  2. Se l'impugnazione e' ammessa, la sentenza e' irrevocabile quando
e' inutilmente decorso il termine per proporla o quello per impugnare
l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi e' stato ricorso per
cassazione,  la  sentenza  e'  irrevocabile  dal  giorno  in  cui  e'
pronunciata l'ordinanza o la sentenza che  dichiara  inammissibile  o
rigetta il ricorso. 
  3.  Il  decreto  penale  di  condanna  e'  irrevocabile  quando  e'
inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello  per
impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. 
                              Art. 649. 
                   Divieto di un secondo giudizio 
  1. L'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale
divenuti  irrevocabili  non  puo'  essere  di  nuovo   sottoposto   a
procedimento penale per il medesimo fatto, neppure  se  questo  viene
diversamente considerato per  il  titolo,  per  il  grado  o  per  le
circostanze, salvo quanto disposto dagli articoli 69 comma 2 e 345. 
  2. Se cio' nonostante viene di nuovo iniziato procedimento  penale,
il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel
dispositivo. 
                                                              ((238)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (238) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 31 maggio - 21 luglio 2016, n.
200  (in   G.U.   1ª   s.s.   27/07/2016   n.   30)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  649   del   codice   di
procedura penale, nella parte in cui esclude  che  il  fatto  sia  il
medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra
il reato gia' giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato
per cui e' iniziato il nuovo procedimento penale". 
                              Art. 650. 
          Esecutivita' delle sentenze e dei decreti penali 
  1. Salvo che sia diversamente disposto, le  sentenze  e  i  decreti
penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili. 
  2. Le sentenze di non  luogo  a  procedere  hanno  forza  esecutiva
quando non sono piu' soggette a impugnazione. 
                              Art. 651. 
Efficacia della sentenza penale di condanna  nel  giudizio  civile  o
                       amministrativo di danno 
  1. La sentenza  penale  irrevocabile  di  condanna  pronunciata  in
seguito  a   dibattimento   ha   efficacia   di   giudicato,   quanto
all'accertamento della sussistenza del fatto,  della  sua  illiceita'
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni  e  il  risarcimento  del
danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile
che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. 
  2. La stessa efficacia ha  la  sentenza  irrevocabile  di  condanna
pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che  vi  si  opponga  la
parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato. 
                            Art. 651-bis. 
((Efficacia  della  sentenza  di  proscioglimento   per   particolare
tenuita' del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.)) 
 
  ((1. La sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata
per particolare tenuita' del  fatto  in  seguito  a  dibattimento  ha
efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza  del
fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che  l'imputato
lo  ha  commesso,  nel  giudizio  civile  o  amministrativo  per   le
restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei  confronti  del
prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero  sia
intervenuto nel processo penale. 
  2.  La  stessa   efficacia   ha   la   sentenza   irrevocabile   di
proscioglimento pronunciata per  particolare  tenuita'  del  fatto  a
norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile  che
non abbia accettato il rito abbreviato.)) 
                              Art. 652. 
           Efficacia della sentenza penale di assoluzione 
            nel giudizio civile o amministrativo di danno 
  1. La sentenza penale irrevocabile di  assoluzione  pronunciata  in
seguito  a   dibattimento   ha   efficacia   di   giudicato,   quanto
all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha
commesso o che il fatto e'  stato  compiuto  nell'adempimento  di  un
dovere o nell'esercizio  di  una  facolta'  legittima,  nel  giudizio
civile o amministrativo per le restituzioni  e  il  risarcimento  del
danno (( promosso dal  danneggiato  o  nell'interesse  dello  stesso,
sempre che il danneggiato si sia costituito  o  sia  stato  posto  in
condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato  dal
reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma  dell'articolo
75, comma 2 )). 
  2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile  di  assoluzione
pronunciata  a  norma  dell'articolo  442,  se  la  parte  civile  ha
accettato il rito abbreviato. 
                              Art. 653. 
                   Efficacia della sentenza penale 
                (( . . . )) nel giudizio disciplinare 
  1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (( . .  .  ))  ha
efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita'  disciplinare
davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto
non sussiste o (( non  costituisce  illecito  penale  ovvero  ))  che
l'imputato non lo ha commesso. 
  (( 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha  efficacia
di giudicato nel giudizio per  responsabilita'  disciplinare  davanti
alle pubbliche autorita' quanto  all'accertamento  della  sussistenza
del  fatto,  della  sua  illiceita'  penale  e  all'affermazione  che
l'imputato lo ha commesso. )) 
                              Art. 654. 
Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri
                   giudizi civili o amministrativi 
  1.  Nei  confronti  dell'imputato,  della  parte   civile   e   del
responsabile civile che si sia costituito o che sia  intervenuto  nel
processo penale, la sentenza penale irrevocabile  di  condanna  o  di
assoluzione pronunciata in seguito a  dibattimento  ha  efficacia  di
giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in  questo  si
controverte intorno a un diritto o a un interesse  legittimo  il  cui
riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali
che furono oggetto del giudizio penale,  purche'  i  fatti  accertati
siano stati ritenuti rilevanti  ai  fini  della  decisione  penale  e
purche' la legge  civile  non  ponga  limitazioni  alla  prova  della
posizione soggettiva controversa. 

Titolo II
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI

                              Art. 655. 
                   Funzioni del pubblico ministero 
  1. Salvo che  sia  diversamente  disposto,  il  pubblico  ministero
presso  il  giudice  indicato  nell'articolo  665  cura  di   ufficio
l'esecuzione dei provvedimenti. 
  2. Il pubblico  ministero  propone  le  sue  richieste  al  giudice
competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione. 
  3.  Quando  occorre,  il  pubblico  ministero  puo'   chiedere   il
compimento di singoli atti a un ufficio  del  pubblico  ministero  di
altra sede. 
  4.  Se  per  l'esecuzione  di  un   provvedimento   e'   necessaria
l'autorizzazione, il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorita'
competente; l'esecuzione e' sospesa fino  a  quando  l'autorizzazione
non e' concessa. Allo stesso modo si  procede  quando  la  necessita'
dell'autorizzazione e' sorta nel corso dell'esecuzione. 
  5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali  e'  prescritta
nel presente titolo la notificazione al difensore, sono notificati, a
pena di nullita',  entro  trenta  giorni  dalla  loro  emissione,  al
difensore  nominato  dall'interessato  o,  in  mancanza,   a   quello
designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza  che
cio' determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione. 
                              Art. 656. 
                 (Esecuzione delle pene detentive). 
  1. Quando deve essere eseguita una  sentenza  di  condanna  a  pena
detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione  con  il
quale, se il condannato non e' detenuto, ne dispone la  carcerazione.
Copia dell'ordine e' consegnata all'interessato. 
  2. Se il condannato e' gia' detenuto,  l'ordine  di  esecuzione  e'
comunicato  al  Ministro  di  grazia   e   giustizia   e   notificato
all'interessato. 
  3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della persona nei
cui  confronti  deve  essere   eseguito   e   quant'altro   valga   a
identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento  e  le
disposizioni necessarie all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al
difensore del condannato. 
  ((3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna  a  pena
detentiva  nei  confronti  di  madre  di  prole  di  minore  eta'  e'
comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per  i
minorenni del luogo di esecuzione della sentenza)). 
  4. L'ordine che dispone la  carcerazione  e'  eseguito  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 277. 
  4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b),  quando
la  residua  pena  da  espiare,  computando  le  detrazioni  previste
dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n.  354,  non  supera  i
limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere
l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi  di
custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al  titolo
esecutivo  da  eseguire,  trasmette  gli  atti   al   magistrato   di
sorveglianza  affinche'  provveda  all'eventuale  applicazione  della
liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede  senza
ritardo con ordinanza adottata ai sensi  dell'articolo  69-bis  della
legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica
nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo  4-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare
in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e,  se
ricorrono i presupposti  di  cui  al  comma  4-bis,  trasmette  senza
ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla
liberazione anticipata. 
  4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico  ministero
emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione
del magistrato di sorveglianza. 
  5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo  di  maggiore
pena, non e' superiore a tre anni, quattro  anni  nei  casi  previsti
dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,  o
sei anni nei casi di cui agli  articoli  90  e  94  del  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, e successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.  L'ordine
di  esecuzione  e  il  decreto  di  sospensione  sono  notificati  al
condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o,  in
difetto, al difensore che lo ha assistito nella  fase  del  giudizio,
con l'avviso che entro trenta giorni puo' essere presentata  istanza,
corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
ad ottenere la concessione  di  una  delle  misure  alternative  alla
detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge
26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  e  di  cui
all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,
ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo
90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,  ove  non
sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli
articoli 90 e seguenti del citato  testo  unico,  l'esecuzione  della
pena avra' corso immediato. (257) 
  6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal  difensore
di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al  pubblico  ministero,
il quale la trasmette, unitamente alla documentazione,  al  tribunale
di sorveglianza competente in relazione  al  luogo  in  cui  ha  sede
l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
documentazione utile questa, salvi i casi  di  inammissibilita'  puo'
essere depositata nella cancelleria  del  tribunale  di  sorveglianza
fino a cinque giorni prima dell'udienza  fissata  a  norma  dell'art.
666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facolta' del tribunale di
sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti
o di informazioni, o all'assunzione di prove  a  norma  dell'articolo
666, comma 5. Il tribunale  di  sorveglianza  decide  non  prima  del
trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno  dalla  ricezione
della richiesta. 
  7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna  non  puo'
essere disposta piu' di una volta, anche se il  condannato  ripropone
nuova istanza sia in ordine a  diversa  misura  alternativa,  sia  in
ordine alla medesima,  diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla
sospensione dell'esecuzione della pena di  cui  all'articolo  90  del
testo unico approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
  8. Salva la disposizione del comma 8-bis, qualora l'istanza non sia
tempestivamente  presentata,  o  il  tribunale  di  sorveglianza   la
dichiari inammissibile o la respinga, il  pubblico  ministero  revoca
immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico
ministero  provvede  analogamente  quando  l'istanza  presentata   e'
inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.
309, e successive modifi-cazioni, nonche', nelle more della decisione
del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui
all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta  iniziato  entro
cinque giorni dalla data di presentazione della  relativa  istanza  o
risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere
l'istanza  al  tribunale  di  sorveglianza,  dispone  gli   opportuni
accertamenti. 
  8-bis. Quando e' provato o appare probabile che il  condannato  non
abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al  comma  5,  il
pubblico ministero puo'  assumere,  anche  presso  il  difensore,  le
opportune  informazioni,  all'esito  delle  quali  puo'  disporre  la
rinnovazione della notifica. 
  9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puo' essere
disposta: 
    a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo
4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive  modificazioni
nonche' di cui agli articoli 423-bis, 572,  secondo  comma,  612-bis,
terzo comma, 624-bis del codice penale, fatta  eccezione  per  coloro
che  si  trovano  agli  arresti   domiciliari   disposti   ai   sensi
dell'articolo 89 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni;
(179) (236) (246) 
    b) nei confronti di  coloro  che,  per  il  fatto  oggetto  della
condanna da eseguire, si trovano in stato di  custodia  cautelare  in
carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 1 LUGLIO 2013,  N.  78,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 94. 
  10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il  condannato  si
trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, e se la residua pena da espiare determinata  ai  sensi  del
comma 4-bis non supera i limiti indicati dal  comma  5,  il  pubblico
ministero  sospende  l'esecuzione  dell'ordine  di   carcerazione   e
trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perche'
provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative
di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova  e  il
tempo corrispondente e' considerato come pena  espiata  a  tutti  gli
effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter  della  legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in  ogni
caso il magistrato di sorveglianza. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (179) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 8 luglio 2010, n. 249 (in
G.U. 1a s.s. 14/7/2010, n. 28) ha dichiarato "in via  consequenziale,
ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87  del  1953,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 656, comma 9,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale, limitatamente alle parole "e per i delitti  in  cui
ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis),
del medesimo codice"". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (236) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 1 giugno 2016,  n.
125  (in   G.U.   1ª   s.s.   8/6/2016,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera  a),
del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1,
lettera m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92  (Misure  urgenti
in materia di sicurezza  pubblica),  convertito,  con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte
in cui  stabilisce  che  non  puo'  essere  disposta  la  sospensione
dell'esecuzione nei confronti delle persone condannate per il delitto
di furto con strappo". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (246) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 22 febbraio - 28 aprile 2017,
n.  90  (in  G.U.  1ª  s.s.  03/05/2017,  n.   18),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera  a),
del codice di procedura penale, nella parte in cui  non  consente  la
sospensione dell'esecuzione della pena detentiva  nei  confronti  dei
minorenni condannati per i delitti ivi elencati". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (257) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 febbraio - 2 marzo 2018, n.
41 (in G.U. 1ª s.s. 7/3/2018, n. 10), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art.  656,  comma  5,  del  codice  di  procedura
penale, nella parte in cui  si  prevede  che  il  pubblico  ministero
sospende l'esecuzione della  pena  detentiva,  anche  se  costituente
residuo di maggiore pena,  non  superiore  a  tre  anni,  anziche'  a
quattro anni". 
                              Art. 657. 
 Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo 
  1. Il pubblico ministero, nel  determinare  la  pena  detentiva  da
eseguire, computa il periodo di  custodia  cautelare  subita  per  lo
stesso o per altro reato, anche se la custodia e'  ancora  in  corso.
Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria  di  una
misura di sicurezza detentiva,  se  questa  non  e'  stata  applicata
definitivamente. 
  2. Il pubblico  ministero  computa  altresi'  il  periodo  di  pena
detentiva espiata per un reato diverso, quando la  relativa  condanna
e' stata revocata, quando per il reato e' stata concessa  amnistia  o
quando e' stato concesso indulto, nei limiti dello stesso. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato  puo'  chiedere
al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e  di  pena
detentiva espiata, operato il  ragguaglio,  siano  computati  per  la
determinazione della pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva  da
eseguire; nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi'  chiedere  che
le  sanzioni  sostitutive  espiate  siano  computate  nelle  sanzioni
sostitutive da eseguire per altro reato. 
  4. In ogni caso  sono  computate  soltanto  la  custodia  cautelare
subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per  il  quale
deve essere determinata la pena da eseguire. 
  5. Il pubblico ministero provvede  con  decreto,  che  deve  essere
notificato al condannato e al suo difensore. 
                            Art. 657-bis 
(( (Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso  di
                             revoca). )) 
 
  ((1. In caso di revoca o di esito negativo della messa alla  prova,
il pubblico ministero, nel determinare la pena da eseguire, detrae un
periodo corrispondente a quello della prova eseguita. Ai  fini  della
detrazione, tre giorni di  prova  sono  equiparati  a  un  giorno  di
reclusione o di arresto, ovvero a 250 euro di multa o di ammenda)). 
                              Art. 658. 
     Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza 
  1. Quando deve essere eseguita una  misura  di  sicurezza,  diversa
dalla confisca, ordinata con sentenza, il pubblico  ministero  presso
il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al  pubblico
ministero presso il  magistrato  di  sorveglianza  competente  per  i
provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di  sicurezza  di
cui  sia  stata   ordinata   l'applicazione   provvisoria   a   norma
dell'articolo 312 sono eseguite  dal  pubblico  ministero  presso  il
giudice che ha emesso il provvedimento, il  quale  provvede  a  norma
dell'articolo 659 comma 2. 
                              Art. 659. 
       Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza 
  1. Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza
deve  essere  disposta  la  carcerazione  o  la   scarcerazione   del
condannato,  il  pubblico  ministero  che  cura  l'esecuzione   della
sentenza di condanna emette ordine di  esecuzione  con  le  modalita'
previste dall'articolo 656 comma 4. Tuttavia, nei casi di urgenza, il
pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha  adottato
il provvedimento puo' emettere ordine provvisorio di  esecuzione  che
ha  effetto  fino  a  quando  non  provvede  il  pubblico   ministero
competente. 
  ((1-bis. Quando a  seguito  di  un  provvedimento  del  giudice  di
sorveglianza deve essere disposta la scarcerazione del condannato per
uno dei  delitti  previsti  dagli  articoli  572,  609-bis,  609-ter,
609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis  del  codice  penale,
nonche' dagli articoli 582 e 583-quinquies del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo  comma,  del  codice
penale, il pubblico ministero che cura l'esecuzione ne da'  immediata
comunicazione, a mezzo della polizia giudiziaria, alla persona offesa
e, ove nominato, al suo difensore)). 
  2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza diverse  dalla
confisca sono eseguiti dal pubblico ministero presso  il  giudice  di
sorveglianza che li ha adottati. Il pubblico  ministero  comunica  in
copia il provvedimento all'autorita' di pubblica sicurezza e,  quando
ne e' il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale  dispone  la
consegna o la liberazione dell'interessato. 
                              Art. 660. 
                  Esecuzione delle pene pecuniarie 
  1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei  modi  stabiliti
dalle leggi e dai regolamenti. 
  2. Quando e' accertata la impossibilita'  di  esazione  della  pena
pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli
atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione,  il
quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilita'  del
condannato e, se ne e' il caso, della  persona  civilmente  obbligata
per la pena pecuniaria. Se la pena e' stata rateizzata, e' convertita
la parte non ancora pagata. 
  3. In presenza  di  situazioni  di  insolvenza,  il  magistrato  di
sorveglianza puo'  disporre  la  rateizzazione  della  pena  a  norma
dell'articolo 133-ter  del  codice  penale,  se  essa  non  e'  stata
disposta con  la  sentenza  di  condanna  ovvero  puo'  differire  la
conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza  del
termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura,  e'  disposto  un
nuovo differimento, altrimenti e' ordinata la  conversione.  Ai  fini
della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto
del periodo durante il quale l'esecuzione e' stata differita. 
  4. Con l'ordinanza che dispone la  conversione,  il  magistrato  di
sorveglianza determina le modalita'  delle  sanzioni  conseguenti  in
osservanza delle norme vigenti. 
  5.  Il  ricorso  contro  l'ordinanza  di  conversione  ne  sospende
l'esecuzione. ((142)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (142) 
  La Corte costituzionale con sentenza 4 - 18 giugno 2003, n.  212  (
in G.U. 1a s.s. 25/06/2003, n. 25), ha dichiarato  la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 299 del D.LGS. 30 maggio 2002, n. 313  nella
parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p. 
                              Art. 661. 
                Esecuzione delle sanzioni sostitutive 
  1.  Per  l'esecuzione  della  semidetenzione   e   della   liberta'
controllata,  il  pubblico  ministero  trasmette   l'estratto   della
sentenza di condanna al magistrato di  sorveglianza  territorialmente
competente che provvede in osservanza delle leggi vigenti. 
  2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva,  e'  eseguita  a
norma dell'articolo 660. 
                              Art. 662. 
                  Esecuzione delle pene accessorie 
  1. Per l'esecuzione delle pene accessorie, il  pubblico  ministero,
fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e  34  del  codice  penale,
trasmette l'estratto della sentenza di  condanna  agli  organi  della
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri
organi interessati, indicando le pene  accessorie  da  eseguire.  Nei
casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale,  il  pubblico
ministero trasmette  l'estratto  della  sentenza  al  giudice  civile
competente. 
  2. Quando  alla  sentenza  di  condanna  consegue  una  delle  pene
accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32- bis e  34  del  codice
penale, per la determinazione della relativa  durata  si  computa  la
misura  interdittiva  di   contenuto   corrispondente   eventualmente
disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290. 
                              Art. 663. 
                   Esecuzione di pene concorrenti 
  1. Quando la stessa persona e' stata condannata con piu' sentenze o
decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina  la
pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene. 
  2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi,  provvede
il pubblico ministero presso il giudice  indicato  nell'articolo  665
comma 4. 
  3.  Il  provvedimento  del  pubblico  ministero  e'  notificato  al
condannato e al suo difensore. 
                              Art. 664. 
               Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie 
  1. Le somme dovute  per  sanzioni  disciplinari  pecuniarie  o  per
condanna  alla  perdita  della  cauzione  o  in   conseguenza   della
dichiarazione di inammissibilita' o di rigetto di una richiesta, sono
devolute  alla  cassa  delle  ammende  anche  quando  cio'  non   sia
espressamente stabilito. 
  2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su
richiesta dell'interessato o  del  pubblico  ministero,  prima  della
conclusione della  fase  del  procedimento  nella  quale  sono  stati
adottati, sempre che la revoca non sia vietata. 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )). 
  4.  Per  l'esecuzione  delle  sanzioni  conseguenti  a   violazioni
amministrative accertate nel processo penale, il  pubblico  ministero
trasmette   l'estratto   della   sentenza   esecutiva   all'autorita'
amministrativa competente. 

Titolo III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
Capo I
GIUDICE DELL’ESECUZIONE

                              Art. 665. 
                         Giudice competente 
  1. Salvo diversa disposizione  di  legge,  competente  a  conoscere
dell'esecuzione  di  un  provvedimento  e'  il  giudice  che  lo   ha
deliberato. 
  2. Quando e' stato proposto appello, se il provvedimento  e'  stato
confermato o riformato soltanto in relazione alla pena,  alle  misure
di sicurezza o alle disposizioni civili, e' competente il giudice  di
primo grado; altrimenti e' competente il giudice di appello. 
  3. Quando vi e' stato ricorso per  cassazione  e  questo  e'  stato
dichiarato inammissibile  o  rigettato  ovvero  quando  la  corte  ha
annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, e'  competente  il
giudice  di  primo  grado,  se  il   ricorso   fu   proposto   contro
provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo  569,  e  il
giudice indicato nel comma  2  negli  altri  casi.  Quando  e'  stato
pronunciato l'annullamento con rinvio, e' competente  il  giudice  di
rinvio. 
  4. Se l'esecuzione concerne piu' porvvedimenti  emessi  da  giudici
diversi, e' competente il giudice  che  ha  emesso  il  provvedimento
divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i  provvedimenti  sono
stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, e' competente in
ogni casi il giudice ordinario. 
  4-bis. Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti  emessi  dal
tribunale in composizione monocratica e collegiale,  l'esecuzione  e'
attribuita in ogni caso al collegio. (90) ((90a)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  ha  disposto  (con  l'art.  247,
comma 1) che "Il presente decreto  legislativo  entra  in  vigore  il
giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana  e  diventa  efficace  decorso  il  termine
stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio
1997, n. 254, fatta eccezione  per  le  disposizioni  previste  dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (90a) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.  51  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247,  comma  1)  che  "Il
presente decreto legislativo entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e diventa efficace a decorrere dal 2  giugno  1999  ,  fatta
eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17,  33,  comma
1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." 
                              Art. 666. 
                     Procedimento di esecuzione 
 
  1. Il giudice dell'esecuzione  procede  a  richiesta  del  pubblico
ministero, dell'interessato o del difensore. 
  2. Se la richiesta  appare  manifestamente  infondata  per  difetto
delle condizioni di legge ovvero costituisce mera  riproposizione  di
una richiesta  gia'  rigettata,  basata  sui  medesimi  elementi,  il
giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico  ministero,
la dichiara inammissibile con decreto  motivato,  che  e'  notificato
entro cinque giorni all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere
proposto ricorso per cassazione. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il  presidente
del collegio, designato il difensore di ufficio  all'interessato  che
ne sia privo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e  ne
fa dare avviso alle parti e ai difensori. L'avviso  e'  comunicato  o
notificato almeno dieci giorni prima  della  data  predetta.  Fino  a
cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie in
cancelleria. (211) (230) ((231)) 
  4.  L'udienza  si  svolge  con  la  partecipazione  necessaria  del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato che ne fa richiesta
e' sentito personalmente; tuttavia, se e'  detenuto  o  internato  in
luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, e' sentito  prima
del giorno dell'udienza dal magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
  5. Il giudice puo'  chiedere  alle  autorita'  competenti  tutti  i
documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere
prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio. 
  6.  Il  giudice  decide  con  ordinanza.  Questa  e'  comunicata  o
notificata senza ritardo alle  parti  e  ai  difensori,  che  possono
proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni sulle  impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in
camera di consiglio davanti alla corte di cassazione. 
  7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno  che
il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. 
  8. Se l'interessato e' infermo  di  mente,  l'avviso  previsto  dal
comma 3 e' notificato anche al tutore o al curatore; se l'interessato
ne e' privo, il giudice  o  il  presidente  del  collegio  nomina  un
curatore provvisorio. Al tutore e al curatore  competono  gli  stessi
diritti dell'interessato. 
  9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma riassuntiva a
norma dell'articolo 140 comma 2. (15) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte costituzionale, con sentenza  28  novembre  -  3  dicembre
1990, n. 529 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1990, n.  48),  visto  l'art.  27
della L.  11  marzo  1953,  n.  87,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 666, comma 9, del codice di procedura penale
(approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247)  nella  parte  in  cui
dopo la parola "redatto" prevede "soltanto" anziche' "di regola". 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014,  n.  135
(in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e  679,  comma
1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di
sicurezza si svolga, davanti  al  magistrato  di  sorveglianza  e  al
tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (230) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n.
97  (in   G.U.   1ª   s.s.   10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666,  comma  3,  e  678,
comma 1, del codice di procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non
consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti
al tribunale di sorveglianza  nelle  materie  di  sua  competenza  si
svolga nelle forme dell'udienza pubblica". 
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AGGIORNAMENTO (231) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15  giugno  2015,
n.  109  (in  G.U.  1ª  s.s.  17/6/2015,  n.   24),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma
4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono  che,  su
istanza degli interessati,  il  procedimento  di  opposizione  contro
l'ordinanza in materia di  applicazione  della  confisca  si  svolga,
davanti  al  giudice  dell'esecuzione,   nelle   forme   dell'udienza
pubblica". 
                              Art. 667. 
         Dubbio sull'identita' fisica della persona detenuta 
 
  1. Se vi  e'  ragione  di  dubitare  dell'identita'  della  persona
arrestata per esecuzione di pena o perche' evasa mentre scontava  una
condanna, il giudice  dell'esecuzione  la  interroga  e  compie  ogni
indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo  della  polizia
giudiziaria. 
  2. Quando riconosce  che  non  si  tratta  della  persona  nei  cui
confronti deve compiersi l'esecuzione, ne  ordina  immediatamente  la
liberazione. Se l'identita' rimane  incerta,  ordina  la  sospensione
dell'esecuzione, dispone la liberazione  del  detenuto  e  invita  il
pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini. 
  3. Se appare evidente che vi e' stato un errore di persona e non e'
possibile provvedere tempestivamente a norma dei  commi  1  e  2,  la
liberazione puo' essere  ordinata  in  via  provvisoria  con  decreto
motivato dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si  trova.
Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando  non
provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente
trasmessi. 
  4.  Il  giudice  dell'esecuzione  provvede  in  ogni   caso   senza
formalita'  con  ordinanza  comunicata  al   pubblico   ministero   e
notificata  all'interessato.  Contro  l'ordinanza  possono   proporre
opposizione  davanti  allo  stesso  giudice  il  pubblico  ministero,
l'interessato e  il  difensore;  in  tal  caso  si  procede  a  norma
dell'articolo 666. L'opposizione e' proposta, a  pena  di  decadenza,
entro quindici  giorni  dalla  comunicazione  o  dalla  notificazione
dell'ordinanza. ((231)) 
  5. Se la persona detenuta deve essere giudicata  per  altri  reati,
l'ordinanza e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. 
 
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AGGIORNAMENTO (231) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15  giugno  2015,
n.  109  (in  G.U.  1ª  s.s.  17/6/2015,  n.   24),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma
4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono  che,  su
istanza degli interessati,  il  procedimento  di  opposizione  contro
l'ordinanza in materia di  applicazione  della  confisca  si  svolga,
davanti  al  giudice  dell'esecuzione,   nelle   forme   dell'udienza
pubblica". 
                              Art. 668. 
                Persona condannata per errore di nome 
  1. Se una persona e' stata condannata  in  luogo  di  un'altra  per
errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede  alla  correzione
nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona  contro
cui si doveva procedere e' stata citata  come  imputato  anche  sotto
altro  nome  per  il  giudizio;  altrimenti  si  provvede   a   norma
dell'articolo 630 comma 1  lettera  c).  In  ogni  caso  l'esecuzione
contro la persona erroneamente condannata e' sospesa. 
                              Art. 669. 
Pluralita' di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona 
  1. Se piu' sentenze di condanna divenute  irrevocabili  sono  state
pronunciate contro la  stessa  persona  per  il  medesimo  fatto,  il
giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si  pronuncio'  la
condanna meno grave, revocando le altre. 
  2.  Quando  le  pene  irrogate  sono  diverse,  l'interessato  puo'
indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se  l'interessato  non
si  avvale  di  tale  facolta'  prima  della  decisione  del  giudice
dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
  3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si  esegue  la
pena pecuniaria. Se si tratta  di  pene  detentive  o  pecuniarie  di
specie diversa, si esegue la pena di minore entita'; se le pene  sono
di uguale entita', si esegue rispettivamente l'arresto  o  l'ammenda.
Se si  tratta  di  pena  detentiva  o  pecuniaria  e  della  sanzione
sostitutiva della semidetenzione o  della  liberta'  controllata,  si
esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso
di pena pecuniaria, quest'ultima. 
  4. Quando le pene principali sono  uguali,  si  tiene  conto  della
eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza  e
degli altri effetti penali. Quando le  condanne  sono  identiche,  si
esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima. 
  5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte  eseguita,
l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza  rimasta  in
vigore. 
  6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di piu' decreti
penali o di sentenze e  di  decreti  ovvero  se  il  fatto  e'  stato
giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di  un
reato continuato, premessa, ove necessaria, la  determinazione  della
pena corrispondente. 
  7. Se piu' sentenze di non luogo a procedere  o  piu'  sentenze  di
proscioglimento sono state pronunciate  nei  confronti  della  stessa
persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro  il
termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che  deve  essere
eseguita,  ordina  l'esecuzione  della  sentenza   piu'   favorevole,
revocando le altre. 
  8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69 comma 2  e  345,  se  si
tratta di una sentenza  di  proscioglimento  e  di  una  sentenza  di
condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della
sentenza di  proscioglimento  revocando  la  decisione  di  condanna.
Tuttavia, se il proscioglimento e' stato pronunciato  per  estinzione
del reato verificatasi successivamente alla data in cui  e'  divenuta
irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima. 
  9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e  di  una
sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale,  il  giudice
ordina l'esecuzione della sentenza  pronunciata  in  giudizio  o  del
decreto. 
                              Art. 670. 
                   Questioni sul titolo esecutivo 
  1. Quando il giudice dell'esecuzione accerta che  il  provvedimento
manca  o  non  e'  divenuto  esecutivo,  valutata  anche  nel  merito
l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilita'  del
condannato,  lo  dichiara  con  ordinanza  e  sospende  l'esecuzione,
disponendo,  se  occorre,  la  liberazione  dell'interessato   e   la
rinnovazione della notificazione non  validamente  eseguita.  In  tal
caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione. 
  2. Quando e'  proposta  impugnazione  od  opposizione,  il  giudice
dell'esecuzione,    dopo    aver    provveduto    sulla     richiesta
dell'interessato,  trasmette  gli  atti  al  giudice  di   cognizione
competente. La decisione del giudice dell'esecuzione  non  pregiudica
quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se
ritiene ammissibile il gravame, sospende con  ordinanza  l'esecuzione
che non sia gia' stata sospesa. 
  3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perche' sia  dichiarata
la  non  esecutivita'  del  provvedimento,  eccepisce  che   comunque
sussistono i presupposti e le  condizioni  per  la  restituzione  nel
termine a norma dell'articolo 175, e la  relativa  richiesta  non  e'
gia'  stata  proposta  al  giudice  dell'impugnazione,   il   giudice
dell'esecuzione, se non  deve  dichiarare  la  non  esecutivita'  del
provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso,  la  richiesta
di restituzione nel termine non puo'  essere  riproposta  al  giudice
dell'impugnazione. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo  175
commi 7 e 8. 
                              Art. 671. 
Applicazione della  disciplina  del  concorso  formale  e  del  reato
                             continuato 
  1.  Nel  caso  di  piu'  sentenze  o  decreti  penali  irrevocabili
pronunciati in procedimenti distinti contro  la  stessa  persona,  il
condannato o  il  pubblico  ministero  possono  chiedere  al  giudice
dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso  formale
o del reato continuato, sempre che la stessa non  sia  stata  esclusa
dal giudice della  cognizione.  ((  Fra  gli  elementi  che  incidono
sull'applicazione della disciplina del  reato  continuato  vi  e'  la
consumazione   di   piu'   reati   in   relazione   allo   stato   di
tossicodipendenza. )) 
  2. Il giudice dell'esecuzione  provvede  determinando  la  pena  in
misura non superiore alla  somma  di  quelle  inflitte  con  ciascuna
sentenza o ciascun decreto. 
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81,  quarto
comma del codice penale. 
  3.  Il  giudice  dell'esecuzione   puo'   concedere   altresi'   la
sospensione condizionale della pena e la non menzione della  condanna
nel certificato del casellario giudiziale, quando  cio'  consegue  al
riconoscimento del concorso formale  o  della  continuazione.  Adotta
infine ogni altro provvedimento conseguente. 
                              Art. 672. 
              Applicazione dell'amnistia e dell'indulto 
  ((1. Per l'applicazione dell'amnistia  o  dell'indulto  il  giudice
dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.)) 
  2.  Quando,  in  conseguenza  dell'applicazione   dell'amnistia   o
dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di  sicurezza
a  norma  dell'articolo   210   del   codice   penale,   il   giudice
dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al  magistrato  di
sorveglianza. 
  3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione  della  sentenza  di
condanna puo' disporre provvisoriamente la liberazione del condannato
detenuto ovvero la cessazione  delle  sanzioni  sostitutive  e  delle
misure alternative, prima che essa sia definitivamente  ordinata  con
il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto. 
  4. L'amnistia e  l'indulto  devono  essere  applicati,  qualora  il
condannato ne faccia richiesta, anche se  e'  terminata  l'esecuzione
della pena. 
  5.  L'amnistia  e  l'indulto  condizionati  hanno  per  effetto  di
sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla
scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione o,  se  non
fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese  dal  giorno
della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto  condizionati
si applicano  definitivamente  se,  alla  scadenza  del  termine,  e'
dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi  ai  quali
la concessione del beneficio e' subordinata. 
                              Art. 673. 
           Revoca della sentenza per abolizione del reato 
  1. Nel caso di abrogazione o  di  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il
fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. 
  2. Allo stesso modo provvede quando e'  stata  emessa  sentenza  di
proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o
per mancanza di imputabilita'. 
                              Art. 674. 
                    Revoca di altri provvedimenti 
  1. La revoca  della  sospensione  condizionale  della  pena,  della
grazia o  dell'amnistia  o  dell'indulto  condizionati  e  della  non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale  e'
disposta dal giudice dell'esecuzione, qualora non sia stata  disposta
con la sentenza di condanna per altro reato. 
  (( 1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresi' alla  revoca
della sospensione condizionale della pena quando  rileva  l'esistenza
delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168  del  codice
penale. )) 
                              Art. 675. 
                        Falsita' di documenti 
  1. Se la falsita' di un atto o di un documento, accertata  a  norma
dell'articolo 537, non e'  stata  dichiarata  nel  dispositivo  della
sentenza e non e' stata proposta impugnazione per questo  capo,  ogni
interessato puo' chiedere al giudice dell'esecuzione che la dichiari. 
  2. La cancellazione totale  del  documento,  disposta  dal  giudice
della cognizione o dell'esecuzione, e' eseguita mediante  annotazione
della sentenza o dell'ordinanza a  margine  di  ciascuna  pagina  del
medesimo e attestazione di  tale  adempimento  nel  verbale,  con  la
dichiarazione  che  il  documento  non  puo'  avere   alcun   effetto
giuridico. Il documento rimane allegato al verbale  e  una  copia  di
questo e' rilasciata in sostituzione del documento stesso  a  chi  lo
possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia e' stata  richiesta
per un legittimo interesse. 
  3. Negli altri casi, il  testo  del  documento,  quale  risulta  in
seguito  alla  cancellazione   parziale   o   alla   ripristinazione,
rinnovazione o riforma, e' inserito per intero  nel  verbale.  Se  il
documento era in deposito  pubblico,  e'  restituito  al  depositario
unitamente a una copia autentica del  verbale  a  cui  deve  rimanere
allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria
lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa  e'
richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come  originale
per ogni effetto giuridico. 
  4. Per l'osservanza dei  predetti  adempimenti,  il  giudice  o  il
presidente del collegio da' le disposizioni occorrenti  nel  relativo
verbale. 
                              Art. 676. 
                          Altre competenze 
 
  1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a  decidere  in  ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della  pena
quando  la  stessa  non  consegue  alla  liberazione  condizionale  o
all'affidamento in prova al servizio sociale,  in  ordine  alle  pene
accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In  questi  casi  il  giudice   dell'esecuzione   procede   a   norma
dell'articolo 667 comma 4. 
  2.  Qualora  sorga  controversia  sulla   proprieta'   delle   cose
confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263 comma 3. 
  3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena,  il  giudice
dell'esecuzione  la   dichiara   anche   di   ufficio   adottando   i
provvedimenti conseguenti. 
                                                              ((231)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (231) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15  giugno  2015,
n.  109  (in  G.U.  1ª  s.s.  17/6/2015,  n.   24),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma
4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono  che,  su
istanza degli interessati,  il  procedimento  di  opposizione  contro
l'ordinanza in materia di  applicazione  della  confisca  si  svolga,
davanti  al  giudice  dell'esecuzione,   nelle   forme   dell'udienza
pubblica". 

Capo II
MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

                              Art. 677. 
                      Competenza per territorio 
  1.  La  competenza  a  conoscere   le   materie   attribuite   alla
magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al  magistrato
di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di  prevenzione
o di pena in cui si trova  l'interessato  all'atto  della  richiesta,
della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento. 
  2. Quando l'interessato non e' detenuto o internato, la competenza,
se la legge non dispone diversamente, appartiene al  tribunale  o  al
magistrato di sorveglianza che ha  giurisdizione  sul  luogo  in  cui
l'interessato ha la residenza o il domicilio. Se  la  competenza  non
puo' essere determinata secondo  il  criterio  sopra  indicato,  essa
appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo  in
cui fu pronunciata la sentenza di condanna, di proscioglimento  o  di
non luogo a procedere, e, nel caso di piu' sentenze di condanna o  di
proscioglimento, al tribunale o al  magistrato  di  sorveglianza  del
luogo in cui fu pronunciata la  sentenza  divenuta  irrevocabile  per
ultima. 
  (( 2-bis. Il condannato, non detenuto,  ha  l'obbligo,  a  pena  di
inammissibilita', di fare la dichiarazione o l'elezione di  domicilio
con la domanda con  la  quale  chiede  una  misura  alternativa  alla
detenzione  o  altro  provvedimento  attribuito  dalla   legge   alla
magistratura  di  sorveglianza.  Il  condannato,  non  detenuto,   ha
altresi'  l'obbligo  di  comunicare  ogni  mutamento  del   domicilio
dichiarato  o  eletto.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,   le
disposizioni previste dall'articolo 161. )) 
                              Art. 678. 
                    Procedimento di sorveglianza 
 
  ((1. Il magistrato di sorveglianza, nelle  materie  attinenti  alle
misure  di  sicurezza  e  alla   dichiarazione   di   abitualita'   o
professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, e il tribunale
di sorveglianza, nelle materie di sua competenza, se non diversamente
previsto,   procedono,   a   richiesta   del   pubblico    ministero,
dell'interessato, del difensore o di ufficio, a  norma  dell'articolo
666. Quando vi e' motivo di dubitare  dell'identita'  fisica  di  una
persona, procedono comunque a norma dell'articolo 667, comma 4.)) 
  ((1-bis. Il magistrato di  sorveglianza,  nelle  materie  attinenti
alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla
remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della
liberta' controllata, e il tribunale di sorveglianza,  nelle  materie
relative  alle  richieste   di   riabilitazione,   alla   valutazione
sull'esito dell'affidamento in prova, anche in casi particolari, alla
dichiarazione di estinzione del reato  conseguente  alla  liberazione
condizionale e al differimento dell'esecuzione della  pena  nei  casi
previsti dal primo comma, numeri  1)  e  2),  dell'articolo  146  del
codice penale, procedono a norma dell'articolo 667, comma 4.)) 
  ((1-ter. Quando la pena da espiare non e' superiore a un anno e sei
mesi, per la decisione sulle istanze di cui all'articolo  656,  comma
5, il presidente del tribunale di sorveglianza, acquisiti i documenti
e le necessarie informazioni, designa il magistrato relatore e  fissa
un termine entro  il  quale  questi,  con  ordinanza  adottata  senza
formalita', puo'  applicare  in  via  provvisoria  una  delle  misure
menzionate nell'articolo 656, comma 5.  L'ordinanza  di  applicazione
provvisoria della  misura  e'  comunicata  al  pubblico  ministero  e
notificata all'interessato e al difensore, i quali  possono  proporre
opposizione al tribunale di sorveglianza entro il  termine  di  dieci
giorni.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  decorso  il  termine   per
l'opposizione, conferma senza formalita' la decisione del magistrato.
Quando non e' stata emessa o confermata l'ordinanza provvisoria, o e'
stata proposta opposizione, il tribunale di  sorveglianza  procede  a
norma del comma 1. Durante il termine per l'opposizione e  fino  alla
decisione sulla stessa, l'esecuzione dell'ordinanza e' sospesa.)) 
  2.  Quando  si  procede  nei  confronti  di  persona  sottoposta  a
osservazione scientifica della personalita', il giudice acquisisce la
relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei
tecnici del trattamento. 
  3. Le funzioni di pubblico ministero sono  esercitate,  davanti  al
tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso  la  corte
di appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal  procuratore
della Repubblica presso  il  tribunale  della  sede  dell'ufficio  di
sorveglianza. 
  ((3.1. Quando ne fa richiesta l'interessato l'udienza si svolge  in
forma pubblica. Si osservano, in quanto compatibili, le  disposizioni
degli articoli 471 e 472. 
  3.2.    L'avviso    di    fissazione    dell'udienza,    notificato
all'interessato, contiene, a pena di nullita',  l'avvertimento  della
facolta' di parteciparvi personalmente. Se l'interessato  detenuto  o
internato ne fa richiesta,  il  giudice  dispone  la  traduzione.  Si
applicano in ogni caso le forme e le modalita'  di  partecipazione  a
distanza nei procedimenti  in  camera  di  consiglio  previste  dalla
legge. La partecipazione all'udienza avviene a distanza anche  quando
l'interessato, detenuto o internato, ne fa richiesta ovvero quando lo
stesso e'  detenuto  o  internato  in  un  luogo  posto  fuori  dalla
circoscrizione del giudice. Ove  lo  ritenga  opportuno,  il  giudice
dispone la traduzione dell'interessato.)) 
  3-bis.  Il  tribunale  di   sorveglianza   e   il   magistrato   di
sorveglianza,  nelle  materie  di   rispettiva   competenza,   quando
provvedono su richieste di  provvedimenti  incidenti  sulla  liberta'
personale di condannati da Tribunali o Corti  penali  internazionali,
danno  immediata  comunicazione  della  data  dell'udienza  e   della
pertinente  documentazione   al   Ministro   della   giustizia,   che
tempestivamente ne informa il Ministro degli affari esteri e, qualora
previsto da accordi internazionali, l'organismo che ha pronunciato la
condanna. 
 
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AGGIORNAMENTO (211) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014,  n.  135
(in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e  679,  comma
1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di
sicurezza si svolga, davanti  al  magistrato  di  sorveglianza  e  al
tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (230) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n.
97  (in   G.U.   1ª   s.s.   10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 666,  comma  3,  e  678,
comma 1, del codice di procedura  penale,  nella  parte  in  cui  non
consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti
al tribunale di sorveglianza  nelle  materie  di  sua  competenza  si
svolga nelle forme dell'udienza pubblica". 
                              Art. 679. 
                         Misure di sicurezza 
  1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca e'  stata,
fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con  sentenza,  o
deve essere ordinata successivamente, il magistrato di  sorveglianza,
su  richiesta  del  pubblico  ministero  o  di  ufficio,  accerta  se
l'interessato  e'  persona  socialmente   pericolosa   e   adotta   i
provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di
abitualita' o  professionalita'  nel  reato.  Provvede  altresi',  su
richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore
o di ufficio, su ogni questione relativa nonche' sulla  revoca  della
dichiarazione di tendenza a delinquere. ((211)) 
  2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle
misure di sicurezza personali. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (211) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014,  n.  135
(in G.U. 1a s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e  679,  comma
1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza
degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di
sicurezza si svolga, davanti  al  magistrato  di  sorveglianza  e  al
tribunale di sorveglianza, nelle forme dell'udienza pubblica." 
                              Art. 680. 
   Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza 
  1.  Contro  i  provvedimenti   del   magistrato   di   sorveglianza
concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di  abitualita'
o professionalita' nel reato o  di  tendenza  a  delinquere,  possono
proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico  ministero,
l'interessato e il difensore. 
  2. Fuori dei casi previsti  dall'articolo  579  commi  1  e  3,  il
tribunale di sorveglianza giudica  anche  sulle  impugnazioni  contro
sentenze di condanna, ((  o  di  proscioglimento  ))  concernenti  le
disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. 
  3. Si osservano le disposizioni  generali  sulle  impugnazioni,  ma
l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale  disponga
altrimenti. 
                              Art. 681. 
                 Provvedimenti relativi alla grazia 
  1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, e'
sottoscritta dal condannato o da un  suo  prossimo  congiunto  o  dal
convivente o dal tutore o  dal  curatore  ovvero  da  un  avvocato  o
procuratore  legale  ed  e'  presentata  al  ministro  di  grazia   e
giustizia. 
  2. Se il condannato e' detenuto o internato, la domanda puo' essere
presentata al magistrato di sorveglianza, il quale,  acquisiti  tutti
gli elementi di giudizio utili  e  le  osservazioni  del  procuratore
generale presso la corte di appello del  distretto  ove  ha  sede  il
giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro  con  il
proprio  parere  motivato.  Se  il  condannato  non  e'  detenuto   o
internato, la domanda puo' essere presentata al predetto  procuratore
generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette
al ministro con le proprie osservazioni. 
  3. La  proposta  di  grazia  e'  sottoscritta  dal  presidente  del
consiglio  di  disciplina  ed  e'   presentata   al   magistrato   di
sorveglianza, che procede a norma del comma 2. 
  4. La grazia puo' essere concessa anche in  assenza  di  domanda  o
proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico  ministero  presso
il  giudice  indicato  nell'articolo  665  ne  cura   la   esecuzione
ordinando, quando  e'  il  caso,  la  liberazione  del  condannato  e
adottando i provvedimenti conseguenti. 
  5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede  a  norma
dell'articolo 672 comma 5. 
                              Art. 682. 
                      Liberazione condizionale 
  1. Il tribunale di sorveglianza decide sulla  concessione  e  sulla
revoca della liberazione condizionale. 
  2. Se la liberazione non e' concessa per difetto del requisito  del
ravvedimento, la richiesta non puo' essere riproposta prima che siano
decorsi sei mesi dal  giorno  in  cui  e'  divenuto  irrevocabile  il
provvedimento di rigetto. 
                              Art. 683. 
                           Riabilitazione 
  1. Il tribunale di  sorveglianza,  su  richiesta  dell'interessato,
decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate
da giudici speciali, quando la legge non  dispone  altrimenti  ((,  e
sull'estinzione della pena accessoria nel caso  di  cui  all'articolo
179, settimo comma, del codice penale)). Decide altresi' sulla revoca
((della riabilitazione)), qualora essa non sia stata disposta con  la
sentenza di condanna per altro reato. 
  2. Nella richiesta  sono  indicati  gli  elementi  dai  quali  puo'
desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo  179
del  codice  penale.  Il  tribunale  acquisisce   la   documentazione
necessaria. 
  3. Se la richiesta e' respinta  per  difetto  del  requisito  della
buona condotta, essa non  puo'  essere  riproposta  prima  che  siano
decorsi due anni dal  giorno  in  cui  e'  divenuto  irrevocabile  il
provvedimento di rigetto. 
                              Art. 684. 
                       Rinvio dell'esecuzione 
  1. Il tribunale di sorveglianza provvede in ordine al  differimento
dell'esecuzione delle pene detentive  e  delle  sanzioni  sostitutive
della semidetenzione e della liberta' controllata nei  casi  previsti
dagli articoli 146 e 147 del codice  penale,  salvo  quello  previsto
dall'articolo 147 comma 1 numero  1  del  codice  penale,  nel  quale
provvede il ministro di grazia  e  giustizia.  Il  tribunale  ordina,
quando occorre, la  liberazione  del  detenuto  e  adotta  gli  altri
provvedimenti conseguenti. ((7)) 
  2. Quando vi e'  fondato  motivo  per  ritenere  che  sussistono  i
presupposti perche' il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di
sorveglianza puo' ordinare il differimento dell'esecuzione o,  se  la
protrazione della detenzione  puo'  cagionare  grave  pregiudizio  al
condannato, la liberazione del detenuto.  Il  provvedimento  conserva
effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato  di
sorveglianza trasmette immediatamente gli atti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (7) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 1990, n. 274 (in
G.U. 1a s.s.  06/06/1990,  n.  23)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 684 del codice di procedura penale del  1988
nella parte in cui attribuisce al Ministro di Grazia  e  Giustizia  e
non al Tribunale di sorveglianza di provvedere al differimento  della
pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 1, del codice penale." 

Titolo IV
CASELLARIO GIUDIZIALE

                              Art. 685. 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) 
                              Art. 686. 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) 
                              Art. 687. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 688. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 
                              Art. 689. 
     (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313 )) 
                              Art. 690. 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)) 

Titolo V
SPESE

                              Art. 691. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) 
                              Art. 692. 
                   Spese della custodia cautelare 
  1. Quando l'imputato e' condannato a pena detentiva  per  il  reato
per il quale fu sottoposto a custodia cautelare,  sono  poste  a  suo
carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia. 
  2. Se la custodia cautelare  supera  la  durata  della  pena,  sono
detratte le spese relative alla maggiore durata. 
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )). 
                              Art. 693. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) 
                              Art. 694. 
   Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione 
  1. Il direttore o vice direttore  responsabile  di  un  giornale  o
periodico  deve  pubblicare,  senza  diritto  ad  anticipazione  o  a
rifusione di spese, non piu' tardi dei tre giorni successivi a quello
in  cui  ne  ha  ricevuto  ordine   dall'autorita'   competente   per
l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile pronunciata contro
di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale. 
  2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale
in un giornale e' ordinata dal giudice, il direttore o vice direttore
responsabile del giornale o periodico  designato  deve  eseguirla,  a
richiesta  del  pubblico  ministero  o  della  persona  obbligata   o
autorizzata a provvedervi, ((...)). 
  3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per  intero
puo' essere eseguita anche in  foglio  di  supplemento  dello  stesso
formato, corpo e carattere della  parte  principale  del  giornale  o
periodico, da unirsi a  ciascuna  copia  di  questo  e  in  un  unico
contesto esattamente riprodotto. 
  4. Se il direttore o il vice  direttore  responsabile  contravviene
alle disposizioni precedenti, e' condannato in solido con l'editore e
con il proprietario della tipografia  al  pagamento  a  favore  della
cassa delle ammende di una somma fino a lire tre milioni. 
                              Art. 695. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 )) 

Libro XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA’ STRANIERE
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                              Art. 696. 
(( (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle  convenzioni  e
              del diritto internazionale generale). )) 
 
  ((1. Nei rapporti con  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  le
estradizioni, le domande di  assistenza  giudiziaria  internazionali,
gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione  all'estero
delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le  autorita'
straniere, relativi all'amministrazione della  giustizia  in  materia
penale,  sono  disciplinati  dalle  norme  del  Trattato  sull'Unione
europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche'
dagli atti normativi adottati in attuazione  dei  medesimi.  Se  tali
norme mancano o non dispongono diversamente, si  applicano  le  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di
diritto internazionale generale. 
  2. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea  le  estradizioni,  le  domande  di  assistenza   giudiziaria
internazionali,  gli  effetti  delle   sentenze   penali   straniere,
l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane  e  gli  altri
rapporti con le  autorita'  straniere,  relativi  all'amministrazione
della giustizia in materia  penale,  sono  disciplinati  dalle  norme
delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme
di diritto internazionale generale. 
  3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2  mancano  o  non  dispongono
diversamente, si applicano le norme del presente libro. 
  4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non  dare  corso
alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato  richiedente
non dia idonee garanzie di reciprocita'.)) 

((Titolo I-bis
PRINCIPI GENERALI DEL MUTUO
RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI
E DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA))

                            Art. 696-bis 
             (( (Principio del mutuo riconoscimento). )) 
 
  ((1. Il principio del mutuo riconoscimento  e'  disciplinato  dalle
norme del  presente  titolo  e  dalle  altre  disposizioni  di  legge
attuative del diritto dell'Unione europea. 
  2.  Le  decisioni  e  i  provvedimenti  giudiziari   emessi   dalle
competenti  autorita'  degli  altri  Stati  membri   possono   essere
riconosciuti ed eseguiti  nel  territorio  dello  Stato;  l'autorita'
giudiziaria puo' richiedere alle  competenti  autorita'  degli  altri
Stati membri l'esecuzione dei propri provvedimenti e decisioni.)) 
                            Art. 696-ter 
((  (Tutela  dei  diritti  fondamentali  della  persona   nel   mutuo
                         riconoscimento). )) 
 
  ((1.  L'autorita'  giudiziaria   provvede   al   riconoscimento   e
all'esecuzione se non sussistono fondate  ragioni  per  ritenere  che
l'imputato o il condannato verra' sottoposto ad atti che  configurano
una  grave  violazione  dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento
giuridico  dello  Stato,  dei  diritti  fondamentali  della   persona
riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea  o  dei
diritti, delle liberta'  e  dei  principi  sanciti  nella  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.)) 
                           Art. 696-quater 
   (( (Modalita' di trasmissione delle decisioni giudiziarie). )) 
 
  ((1. L'autorita'  giudiziaria  competente  riceve  direttamente  le
decisioni e i provvedimenti da riconoscere ed eseguire nel territorio
dello Stato. 
  2. L'autorita' giudiziaria trasmette direttamente  alle  competenti
autorita' giudiziarie degli altri  Stati  membri  le  decisioni  e  i
provvedimenti da riconoscere ed eseguire,  dandone  comunicazione  al
Ministro della giustizia nei casi e nei modi  previsti  dalla  legge,
anche  ai  fini  dell'esercizio  dei  poteri  di   cui   all'articolo
696-sexies. 
  3. La documentazione e gli  accertamenti  integrativi,  nonche'  le
ulteriori informazioni necessarie all'esecuzione  delle  decisioni  e
dei provvedimenti dei  quali  sia  chiesto  il  riconoscimento,  sono
oggetto di trasmissione diretta tra le  autorita'  giudiziarie  degli
Stati membri.)) 
                         Art. 696-quinquies 
(( (Limiti al sindacato delle decisioni giudiziarie degli altri Stati
                             membri). )) 
 
  ((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni  e  i
provvedimenti giudiziari degli altri Stati membri senza sindacarne le
ragioni di merito, salvo che sia altrimenti previsto. E' in ogni caso
assicurato il rispetto  dei  principi  fondamentali  dell'ordinamento
giuridico dello Stato.)) 
                           Art. 696-sexies 
            (( (Poteri del Ministro della giustizia). )) 
 
  ((1. Il Ministro della giustizia, nei  casi  e  nei  modi  previsti
dalla legge, garantisce l'osservanza delle  condizioni  eventualmente
poste in casi  particolari  dall'autorita'  giudiziaria  dello  Stato
membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato
chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino
con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2.  Il  Ministro  della  giustizia  verifica   l'osservanza   delle
condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione
delle decisioni e dei provvedimenti nel  territorio  di  altro  Stato
membro.)) 
                          Art. 696-septies 
 (( (Mutuo riconoscimento e responsabilita' da reato degli enti). )) 
 
  ((1. In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie
riguardanti la responsabilita' da reato degli enti, nei rapporti  con
gli Stati membri dell'Unione europea, si osservano le norme di questo
titolo nonche'  quelle  contenute  in  altre  disposizioni  di  legge
attuative del diritto dell'Unione europea.)) 
                           Art. 696-octies 
                  (( (Modalita' di esecuzione). )) 
 
  ((1. L'autorita' giudiziaria riconosce ed esegue le decisioni  e  i
provvedimenti giudiziari di altri Stati membri senza  ritardo  e  con
modalita' idonee ad assicurarne la tempestivita' e l'efficacia. 
  2. All'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti giudiziari al
cui riconoscimento l'interessato ha prestato il consenso si  provvede
senza  formalita',  nel  rispetto  dei  diritti  fondamentali   della
persona.)) 
                           Art. 696-novies 
                        (( (Impugnazioni). )) 
 
  ((1.  Le  decisioni  sul  riconoscimento  e  l'esecuzione   di   un
provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro
sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge. 
  2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla  liberta'  personale
e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. 
  3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto
previsto dall'articolo 696-quinquies. 
  4.  L'impugnazione  non  ha  effetto  sospensivo,  salvo  che   sia
diversamente previsto.)) 
                           Art. 696-decies 
               (( (Tutela dei terzi di buona fede). )) 
 
  ((1. I  terzi  di  buona  fede  interessati  dall'esecuzione  della
decisione di riconoscimento sono tutelati nei  casi  e  con  i  mezzi
previsti dalla legge. Ai terzi e'  assicurata  la  partecipazione  al
procedimento di riconoscimento con le forme  e  le  garanzie  che  la
legge   assicura   nei   procedimenti    analoghi    gia'    regolati
dall'ordinamento interno.)) 

Titolo II
ESTRADIZIONE
Capo I
ESTRADIZIONE PER L’ESTERO
Sezione I
Procedimento

                              Art. 697. 
       Estradizione e poteri del ((Ministro della giustizia)) 
  1. ((Salvo che sia diversamente  stabilito,  la  consegna))  a  uno
stato  estero  di  una  persona  per  l'esecuzione  di  una  sentenza
straniera di condanna a  pena  detentiva  o  di  altro  provvedimento
restrittivo  della  liberta'  personale  puo'  aver  luogo   soltanto
mediante estradizione. 
  ((1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda  di
estradizione quando  questa  puo'  compromettere  la  sovranita',  la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 
  1-ter. Fermo quanto previsto dal comma  1-bis,  quando  un  accordo
internazionale prevede il potere di rifiutare  l'estradizione  di  un
cittadino senza regolarne l'esercizio, il  Ministro  della  giustizia
rifiuta l'estradizione tenendo conto della gravita' del fatto,  della
rilevanza degli interessi lesi dal reato e delle condizioni personali
dell'interessato. 
  1-quater. Il Ministro della giustizia concede l'estradizione  della
persona che ha prestato il consenso a norma dell'articolo 701,  comma
2, sempre che non sussistano le ragioni ostative di cui  all'articolo
705, comma 2. 
  1-quinquies. La  decisione  di  non  dare  corso  alla  domanda  di
estradizione e' comunicata dal Ministro della  giustizia  allo  Stato
estero e all'autorita' giudiziaria.)) 
  2. Nel concorso di piu'  domande  di  estradizione,  il  ((Ministro
della giustizia)) ne stabilisce l'ordine di precedenza.  A  tal  fine
egli tiene conto di tutte le circostanze del caso  e  in  particolare
della data di ricezione delle domande, della gravita' e del luogo  di
commissione del  reato  o  dei  reati,  della  nazionalita'  e  della
residenza  della  persona  richiesta  e  della  possibilita'  di  una
riestradizione dallo stato richiedente a un altro stato. 
                              Art. 698. 
                           Reati politici 
            Tutela dei diritti fondamentali della persona 
  1. Non puo' essere concessa l'estradizione per  un  reato  politico
ne' quando vi e' ragione di ritenere che l'imputato o  il  condannato
verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi  di
razza, di  religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di
opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a  pene
o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 
  ((2. Se il fatto per il quale e' domandata l'estradizione e' punito
con  la  pena  di  morte  secondo  la  legge  dello   Stato   estero,
l'estradizione  puo'  essere   concessa   solo   quando   l'autorita'
giudiziaria accerti che e' stata adottata una decisione  irrevocabile
che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa e' stata
inflitta, e' stata  commutata  in  una  pena  diversa,  comunque  nel
rispetto di quanto stabilito dal comma 1)). 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (74) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 25 - 27 giugno  1996  n.  223
(in G.U. 1a s.s. 03/07/1996, n. 27)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma del presente articolo. 
                              Art. 699. 
                      Principio di specialita' 
  1. La concessione dell'estradizione, l'estensione dell'estradizione
gia' concessa  e  la  riestradizione  sono  sempre  subordinate  alla
condizione espressa che, per un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione  e'  stata  concessa  o  estesa
ovvero da quello per il quale la riestradizione  e'  stata  concessa,
l'estradato  non  venga  sottoposto  a  restrizione  della   liberta'
personale in esecuzione  di  una  pena  o  misura  di  sicurezza  ne'
assoggettato ad altra misura restrittiva della liberta' personale ne'
consegnato ad altro stato. 
  2. La disposizione del comma 1 non si applica  quando  l'estradato,
avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il  territorio  dello
stato al quale e' stato consegnato  trascorsi  quarantacinque  giorni
dalla sua definitiva liberazione ovvero,  avendolo  lasciato,  vi  ha
fatto volontariamente ritorno. 
  3.  Il   ministro   puo'   inoltre   subordinare   la   concessione
dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune. 
  4.  Il  ministro  verifica   l'osservanza   della   condizione   di
specialita' e delle altre condizioni eventualmente apposte. 
                              Art. 700. 
                 Documenti a sostegno della domanda 
  1. L'estradizione e' consentita soltanto sulla base di una  domanda
alla quale sia allegata copia  del  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale o della sentenza di condanna a pena detentiva  che
ha dato luogo alla domanda stessa. 
  2. Alla domanda devono essere allegati: 
    a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale e'
domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo  di
commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica; 
    b) il testo delle disposizioni di legge applicabili ((...)); 
    ((b-bis) il provvedimento di commutazione della pena nei casi  di
cui all'articolo 698, comma 2;)) 
    c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta  a
determinare l'identita' e la nazionalita' della persona  della  quale
e' domandata l'estradizione. 
                              Art. 701. 
                      Garanzia giurisdizionale 
  1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero  non
puo' essere concessa senza la decisione  favorevole  della  corte  di
appello. 
  2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio  della  corte  di  appello
quando   l'imputato   o   il   condannato    all'estero    acconsente
all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso
alla presenza del difensore ((e, se del caso, dell'interprete)) e  di
esso e' fatta menzione nel verbale. 
  3. La decisione favorevole della corte di  appello  e  il  consenso
della persona non rendono obbligatoria l'estradizione. 
  4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte  di
appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza,
la  dimora  o  il  domicilio  nel  momento  in  cui  la  domanda   di
estradizione perviene al ((Ministro  della  giustizia))  ovvero  alla
corte di appello  che  ha  ordinato  l'arresto  provvisorio  previsto
dall'articolo 715 o alla  corte  di  appello  il  cui  presidente  ha
provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se
la competenza non puo' essere determinata nei modi cosi' indicati, e'
competente la corte di appello di Roma. 
                              Art. 702. 
                 Intervento dello stato richiedente 
  1. A  condizione  di  reciprocita',  lo  stato  richiedente  ha  la
facolta' di  intervenire  nel  procedimento  davanti  alla  corte  di
appello e alla corte di  cassazione  facendosi  rappresentare  da  un
avvocato abilitato al patrocinio  davanti  all'autorita'  giudiziaria
italiana. 
                              Art. 703. 
                Accertamenti del procuratore generale 
  ((1. Il Ministro della giustizia quando ritiene di dare corso  alla
domanda  di  estradizione,  la  trasmette  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento con i documenti  che  vi  sono  allegati  al  procuratore
generale presso la corte di appello competente a norma  dell'articolo
701, comma 4.)) 
  ((2. Salvo che si sia gia' provveduto a norma dell'articolo 717, il
procuratore generale, ricevuta la domanda,  dispone  la  comparizione
davanti a se' dell'interessato e provvede alla  sua  identificazione.
Procede, altresi', all'interrogatorio dello stesso  e  ne  raccoglie,
previa   informazione   sulle   conseguenze,   l'eventuale   consenso
all'estradizione  o  la  rinuncia  al   principio   di   specialita'.
L'interessato e'  avvisato  che  e'  assistito  da  un  difensore  di
ufficio, ma che puo' nominarne uno di  fiducia.  L'atto  e'  compiuto
alla necessaria presenza del difensore cui deve  essere  dato  avviso
almeno ventiquattro ore prima.  Il  consenso  all'estradizione  e  la
rinuncia al principio di specialita' non  sono  validi  se  non  sono
espressi alla presenza del difensore. La rinuncia dell'estradato alla
garanzia del principio di specialita' e' irrevocabile alle condizioni
stabilite dall'articolo 717, comma 2-bis.)) 
  ((3. Il procuratore generale richiede alle autorita' straniere, per
mezzo  del  Ministro  della  giustizia,  la   documentazione   e   le
informazioni suppletive che ritiene necessarie.  Ove  previsto  dalle
convenzioni internazionali, la richiesta  e'  inoltrata  direttamente
dal procuratore generale, che ne da' comunicazione al Ministro  della
giustizia.)) 
  4. Il procuratore generale, entro ((trenta giorni)) dalla  data  in
cui la domanda di estradizione gli e' pervenuta, presenta alla  corte
di appello la requisitoria. 
  5. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della  corte  di
appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria
cura la notificazione dell'avviso del  deposito  alla  persona  della
quale e' richiesta l'estradizione, al suo difensore  e  all'eventuale
rappresentante dello stato richiedente, i quali, entro dieci  giorni,
hanno  facolta'  di  prendere  visione  e  di  estrarre  copia  della
requisitoria e degli atti nonche' di esaminare le cose sequestrate  e
di presentare memorie. 
CAP001 PGC002 PGC004 PGC005 
                              Art. 704. 
             Procedimento davanti alla corte di appello 
  1. Scaduto il  termine  previsto  dall'articolo  703  comma  5,  il
presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con  decreto
da comunicarsi al procuratore generale e da notificarsi alla  persona
della  quale  e'  richiesta  l'estradizione,  al  suo   difensore   e
all'eventuale rappresentante dello stato  richiedente,  almeno  dieci
giorni prima, a pena di nullita'. Provvede  inoltre  a  designare  un
difensore  di  ufficio  alla  persona  che  ne  sia  priva  ((e,  ove
necessario, nomina  un  interprete)).  Fino  a  cinque  giorni  prima
dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. 
  2. La corte decide con sentenza in camera di  consiglio  ((,  entro
sei mesi dalla  presentazione  della  requisitoria,))  sull'esistenza
delle condizioni per l'accoglimento della  domanda  di  estradizione,
dopo  aver  assunto  le  informazioni  e  disposto  gli  accertamenti
ritenuti necessari ((, sentiti)) il pubblico ministero, il  difensore
e,  ((se  comparsi)),   la   persona   della   quale   e'   richiesta
l'estradizione e il rappresentante dello stato richiedente. 
  ((3. Quando la decisione e' favorevole all'estradizione, la  corte,
se vi e' richiesta del Ministro della giustizia, dispone la  custodia
cautelare in carcere della persona  da  estradare  che  si  trovi  in
liberta'. Provvede, altresi', al sequestro  del  corpo  del  reato  e
delle cose pertinenti, stabilendo quali devono essere consegnati allo
Stato richiedente)). 
  4. Quando la decisione  e'  contraria  all'estradizione,  la  corte
revoca le  misure  cautelari  applicate  e  dispone  in  ordine  alla
restituzione delle cose sequestrate. 
CAP005 CAP006tfe 
                              Art. 705. 
                     Condizioni per la decisione 
  1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente,
la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se
sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza
irrevocabile di condanna e se, per lo  stesso  fatto,  nei  confronti
della persona della quale e'  domandata  l'estradizione,  non  e'  in
corso  procedimento  penale  ne'  e'   stata   pronunciata   sentenza
irrevocabile nello Stato. 
  2. La  corte  di  appello  pronuncia  comunque  sentenza  contraria
all'estradizione: 
    a) se,  per  il  reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  stata
domandata, la persona e' stata o sara' sottoposta a  un  procedimento
che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali; 
    b) se la sentenza  per  la  cui  esecuzione  e'  stata  domandata
l'estradizione   contiene   disposizioni   contrarie   ai    principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
    ((c) se vi e' motivo di ritenere che la persona verra' sottoposta
ad  atti  persecutori  o  discriminatori  per  motivi  di  razza,  di
religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di   opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali  ovvero  alla  pena  di
morte o a  pene  o  trattamenti  crudeli,  disumani  o  degradanti  o
comunque ad atti  che  configurano  violazione  di  uno  dei  diritti
fondamentali della persona; 
    c-bis) se ragioni di salute o di eta' comportino  il  rischio  di
conseguenze di eccezionale gravita' per la persona richiesta.)) 
                              Art. 706. 
                       Ricorso per cassazione 
  1. Contro la sentenza della corte di appello puo'  essere  proposto
ricorso  per  cassazione,  anche  per  il   merito,   dalla   persona
interessata, dal  suo  difensore,  dal  procuratore  generale  e  dal
rappresentante dello stato richiedente. ((La corte decide  entro  sei
mesi dal ricevimento del ricorso.)) 
  2. Nel giudizio davanti alla corte di cassazione  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 704. 
                              Art. 707. 
                Rinnovo della domanda di estradizione 
  1. La sentenza contraria all'estradizione preclude la pronuncia  di
una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore  domanda
presentata per i medesimi fatti dallo  stesso  stato,  salvo  che  la
domanda sia fondata su elementi che non  siano  gia'  stati  valutati
dall'autorita' giudiziaria. 
                              Art. 708. 
               Provvedimento di estradizione. Consegna 
  1.   Il   ((Ministro   della   giustizia))   decide    in    merito
all'estradizione entro  quarantacinque  giorni  dalla  ricezione  del
verbale che da'  atto  del  consenso  all'estradizione  ovvero  dalla
notizia della scadenza del termine per l'impugnazione o dal  deposito
della sentenza della corte di cassazione. 
  2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione  del
ministro, la persona della quale e' stata chiesta l'estradizione,  se
detenuta, e' posta in liberta'. 
  3. La persona medesima e' altresi' posta in  liberta'  in  caso  di
diniego dell'estradizione. 
  4. Il ((Ministro della  giustizia))  comunica  senza  indugio  allo
stato richiedente la decisione e, se questa  e'  positiva,  il  luogo
della consegna e la  data  a  partire  dalla  quale  sara'  possibile
procedervi, dando altresi' precise indicazioni circa  le  limitazioni
alla   liberta'   personale   subite    dall'estradando    ai    fini
dell'estradizione. 
  5. Il termine per la consegna e'  di  quindici  giorni  dalla  data
stabilita a norma del comma 4 e,  su  domanda  motivata  dello  Stato
richiedente, puo' essere prorogato di altri venti giorni. Il  termine
per la consegna e' sospeso  in  caso  di  sospensione  dell'efficacia
della decisione del Ministro della giustizia da parte del  competente
giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di  deposito
del  provvedimento  di  revoca  del  provvedimento  cautelare  o  del
provvedimento con cui e'  accolto  il  gravame  proposto  avverso  il
provvedimento cautelare o  della  sentenza  che  rigetta  il  ricorso
ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio. 
  6.  Il  provvedimento  di   concessione   dell'estradizione   perde
efficacia se, nel termine fissato, lo stato richiedente non  provvede
a prendere in consegna l'estradando; in tal caso  quest'ultimo  viene
posto in liberta'. 
                              Art. 709. 
                     Sospensione della consegna 
             Consegna temporanea. Esecuzione all'estero 
  1. L'esecuzione dell'estradizione e' sospesa se  l'estradando  deve
essere giudicato nel territorio dello Stato o vi  deve  scontare  una
pena  per  reati  commessi  prima  o  dopo  quello   per   il   quale
l'estradizione e' stata concessa. ((Ove sia disposta la  sospensione,
il  Ministro  della  giustizia,   sentita   l'autorita'   giudiziaria
competente  per  il  procedimento  in  corso  nello   Stato   o   per
l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna temporanea allo
Stato richiedente della persona da estradare, concordandone termini e
modalita'.)) 
  2. Il ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni del capo  II
del titolo IV, convenire che la pena  da  scontare  abbia  esecuzione
nello stato richiedente. 
                              Art. 710. 
                Estensione dell'estradizione concessa 
  1. In caso di nuova domanda di  estradizione,  presentata  dopo  la
consegna dell'estradato e avente a oggetto un  fatto  anteriore  alla
consegna diverso da quello per il quale l'estradizione e' gia'  stata
concessa, si osservano, in quanto applicabili,  le  disposizioni  del
presente capo. Alla domanda devono essere allegate  le  dichiarazioni
della persona interessata, rese davanti  a  un  giudice  dello  stato
richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'estradizione. 
  2.  La  corte  di  appello  procede  in   assenza   della   persona
interessata. 
  3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla  corte  di  appello  se
l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito
all'estensione richiesta. 
                              Art. 711. 
                           Riestradizione 
  1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in
cui lo stato al quale la  persona  e'  stata  consegnata  domanda  il
consenso alla riestradizione della  stessa  persona  verso  un  altro
stato. 
                              Art. 712. 
                              Transito 
  ((1. Quando l'estradizione di una persona da uno Stato terzo  a  un
altro richiede il transito sul territorio italiano, il Ministro della
giustizia  lo  autorizza,  su   domanda   dello   Stato   richiedente
l'estradizione, salvo che il transito non comprometta la  sovranita',
la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.)) 
  2. Il transito non puo' essere autorizzato: 
    a) se l'estradizione e' stata concessa  per  fatti  non  previsti
come reati dalla legge italiana; 
    ((b) se  ricorre  taluna  delle  ipotesi  previste  dall'articolo
698;)) 
    c) se si tratta di un cittadino italiano e  la  sua  estradizione
allo stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa. 
  ((3. Se la persona estradata non  ha  consentito  al  transito  con
dichiarazione resa davanti all'autorita' giudiziaria dello Stato  che
ha concesso l'estradizione, l'autorizzazione e' data previa decisione
della corte di appello di Roma, resa in camera di consiglio.)) 
  4. L'autorizzazione non e' richiesta quando il transito avviene per
via aerea e non e' previsto lo  scalo  nel  territorio  dello  Stato.
Tuttavia,  se  lo  scalo  si  verifica,  si  applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni dei  commi  precedenti  e  quelle  della
sezione II del presente capo. 
                              Art. 713. 
             Misure di sicurezza applicate all'estradato 
  1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o  al  condannato
nello Stato,  che  successivamente  venga  estradato,  sono  eseguite
quando lo stesso ritorna per qualsiasi  causa  nel  territorio  dello
Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale. 

Sezione II
Misure cautelari

                              Art. 714. 
                    Misure coercitive e sequestro 
  1. In ogni tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione
puo' essere sottoposta, a richiesta del ((Ministro della giustizia)),
a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo, puo' essere  disposto,
a richiesta del ((Ministro della giustizia)), il sequestro del  corpo
del reato e delle cose pertinenti al reato per il quale e'  domandata
l'estradizione. 
  2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del  titolo
I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione  di
quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo  III  del
titolo III del libro III. Nell'applicazione delle  misure  coercitive
si tiene conto in  particolare  dell'esigenza  di  garantire  che  la
persona della quale e'  domandata  l'estradizione  non  si  sottragga
all'eventuale consegna. 
  3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque  essere
disposti se vi sono  ragioni  per  ritenere  che  non  sussistono  le
condizioni per una sentenza favorevole all'estradizione. 
  4. Le misure coercitive sono revocate  se  dall'inizio  della  loro
esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di  appello  abbia
pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero,  in  caso
di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno  e  sei  mesi
senza che sia stato esaurito il  procedimento  davanti  all'autorita'
giudiziaria. A richiesta  del  procuratore  generale,  detti  termini
possono  essere  prorogati,  anche  piu'  volte,   per   un   periodo
complessivamente non superiore  a  tre  mesi,  quando  e'  necessario
procedere ad accertamenti di particolare complessita'. 
  4-bis.  Le  misure  coercitive  sono  altresi'  revocate  se   sono
trascorsi tre mesi dalla pronuncia  della  decisione  favorevole  del
Ministro della giustizia sulla richiesta di  estradizione  senza  che
l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il  termine
e' sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato  al  giudice
amministrativo avverso la decisione  del  Ministro  della  giustizia,
fino alla data di deposito della sentenza che rigetta  il  ricorso  o
della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque  per
un periodo non superiore a sei mesi. 
  5.  La  competenza  a  provvedere  a  norma  dei  commi  precedenti
appartiene alla corte  di  appello  o,  nel  corso  del  procedimento
davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima. 
CAP007 CAP008 
                              Art. 715. 
            Applicazione provvisoria di misure cautelari 
  1. Su domanda  dello  stato  estero  e  a  richiesta  motivata  del
((Ministro della giustizia)), la corte di appello puo'  disporre,  in
via provvisoria, una  misura  coercitiva  prima  che  la  domanda  di
estradizione sia pervenuta. 
  2. La misura puo' essere disposta se: 
   a) lo stato estero ha dichiarato che nei confronti  della  persona
e' stato emesso provvedimento restrittivo  della  liberta'  personale
ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare
domanda di estradizione; 
    b) lo stato estero  ha  fornito  la  descrizione  dei  fatti,  la
specificazione del reato e  ((delle  pene  previste  per  lo  stesso,
nonche' gli elementi)) per l'esatta identificazione della persona; 
    c) vi e' pericolo di fuga. 
  3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla
corte di appello nel cui distretto la persona  ha  la  residenza,  la
dimora o il domicilio ovvero alla corte di appello del  distretto  in
cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non puo' essere
determinata nei modi  cosi'  indicati,  e'  competente  la  corte  di
appello di Roma. 
  4. La corte di appello puo'  altresi'  disporre  il  sequestro  del
corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 
  5. Il ((Ministro della giustizia)) da' immediata comunicazione allo
stato  estero  dell'applicazione  in  via  provvisoria  della  misura
coercitiva e dell'eventuale sequestro. 
  6. Le misure cautelari sono revocate se entro quaranta giorni dalla
predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero  degli  affari
esteri o a quello ((della giustizia)) la domanda di estradizione e  i
documenti previsti dall'articolo 700. 
CAP007 CAP008 
                              Art. 716. 
             Arresto da parte della polizia giudiziaria 
  1. Nei casi di  urgenza,  la  polizia  giudiziaria  puo'  procedere
all'arresto  della  persona  nei  confronti  della  quale  sia  stata
presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le  condizioni
previste  dall'articolo  715  comma  2.  Essa  provvede  altresi'  al
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato. 
  2.  L'autorita'   che   ha   proceduto   all'arresto   ne   informa
immediatamente il ((Ministro della giustizia)) e al  piu'  presto,  e
comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato  a  disposizione
del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto  e'
avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale. 
  ((3. Quando non deve disporre  la  liberazione  dell'arrestato,  il
presidente della corte di appello, entro  le  successive  quarantotto
ore, convalida l'arresto con ordinanza disponendo, se ne ricorrono  i
presupposti   l'applicazione   di   una   misura   coercitiva.    Dei
provvedimenti  dati  informa   immediatamente   il   Ministro   della
giustizia.)) 
  4.  La  misura  coercitiva  e'  revocata  se  il  ((Ministro  della
giustizia)) non ne chiede il mantenimento entro  dieci  giorni  dalla
convalida. 
  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715 commi 5 e 6. 
                              Art. 717. 
     Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva 
  1. Quando e' stata applicata una misura coercitiva  a  norma  degli
articoli 714, 715 e 716, il presidente della  corte  di  appello,  al
piu' presto e comunque entro cinque  giorni  dalla  esecuzione  della
misura ovvero dalla convalida prevista  dall'articolo  716,  provvede
all'identificazione della persona ((, al  suo  interrogatorio,  e  ne
raccoglie, previa informazione sulle conseguenze  giuridiche  che  ne
derivano, l'eventuale consenso all'estradizione o  la  rinuncia  alla
garanzia  del  principio  di  specialita',  facendone  menzione   nel
verbale)). 
  2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1,  il
presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare  un
difensore di fiducia  designando,  in  difetto  di  tale  nomina,  un
difensore  di  ufficio  a  norma  dell'articolo  97  comma  3.  ((Gli
adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti alla necessaria  presenza
del difensore, al quale e' dato avviso almeno ventiquattro ore prima.
Il  consenso  all'estradizione  e  la  rinuncia  alla  garanzia   del
principio di specialita' non sono validi se non  sono  espressi  alla
presenza del difensore.)) 
  ((2-bis. La rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio  di
specialita' e' irrevocabile, salvo l'intervento di  fatti  nuovi  che
modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia.)) 
CAP004 CAP009 CAP011 
                              Art. 718. 
                 Revoca e sostituzione delle misure 
  1. La revoca e la sostituzione delle misure previste dagli articoli
precedenti sono disposte  in  camera  di  consiglio  dalla  corte  di
appello  o,  nel  corso  del  procedimento  davanti  alla  corte   di
cassazione, dalla corte medesima. 
  2. La revoca e' sempre disposta se il ((Ministro della  giustizia))
ne fa richiesta. 
CAP012 CAP013 CAP014 CAP015 
                              Art. 719. 
    Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari 
  1. Copia dei provvedimenti emessi dal  presidente  della  corte  di
appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti e'
comunicata e notificata, dopo  la  loro  esecuzione,  al  procuratore
generale presso la corte di appello, alla persona  interessata  e  al
suo difensore, i quali possono proporre ricorso  per  cassazione  per
violazione di legge. 

Capo II
ESTRADIZIONE DALL’ESTERO

                              Art. 720. 
                       Domanda di estradizione 
  1. Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a domandare a  uno
stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui
confronti debba essere eseguito un  provvedimento  restrittivo  della
liberta' personale. A tal fine  il  procuratore  generale  presso  la
corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata  pronunciata
la  sentenza  di  condanna  ne  fa  richiesta  al  ((Ministro   della
giustizia)), trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. 
  2. L'estradizione puo' essere domandata di propria  iniziativa  dal
ministro di grazia e giustizia. 
  3. Il ((Ministro della giustizia)) puo' decidere di non  presentare
la domanda di estradizione  o  di  differirne  la  presentazione  ((,
quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la  sicurezza  o
altri  interessi  essenziali  dello  Stato,))  dandone  comunicazione
all'autorita' giudiziaria richiedente. 
  4. Il ((Ministro della giustizia))  e'  competente  a  decidere  in
ordine all'accettazione delle condizioni  eventualmente  poste  dallo
stato estero per concedere l'estradizione, purche'  non  contrastanti
con i  principi  fondamentali  dell'ordinamento  giuridico  italiano.
L'autorita' giudiziaria e' vincolata  al  rispetto  delle  condizioni
accettate. 
  5. Il ((Ministro  della  giustizia))  puo'  disporre,  al  fine  di
estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e
domandarne l'arresto provvisorio. 
                              Art. 721. 
                  (( (Principio di specialita').)) 
  ((1. La persona estradata non puo' essere sottoposta a  restrizione
della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza detentiva, ne' assoggettata  ad  altra  misura  restrittiva
della liberta' personale per un fatto anteriore alla consegna diverso
da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa. 
  2. Quando le  convenzioni  internazionali  o  le  condizioni  poste
prevedono che un fatto  anteriore  alla  consegna  non  possa  essere
giudicato, il  giudice  dispone  con  ordinanza  la  sospensione  del
processo se l'azione penale e' stata esercitata, sempre che non debba
essere pronunciata sentenza di  proscioglimento  o  di  non  luogo  a
procedere. 
  3. Avverso l'ordinanza di cui al  comma  2  possono  ricorrere  per
cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo  difensore.  Il
ricorso non ha effetto sospensivo. 
  4. La sospensione del processo non impedisce  il  compimento  degli
atti urgenti, l'assunzione delle prove  non  rinviabili,  nonche'  di
quelle che possono determinare il proscioglimento per fatti anteriori
alla consegna. 
  5. Il principio di specialita' non opera quando: 
    a) lo Stato estero ha consentito all'estensione; 
    b) l'estradato ha espresso il proprio consenso con  le  modalita'
indicate nell'articolo 717, commi 2 e 2-bis; 
    c) l'estradato, avendone avuta la possibilita', non  ha  lasciato
il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni  dalla  sua
definitiva liberazione oppure se, dopo averlo lasciato, vi  ha  fatto
volontariamente ritorno.)) 
                            Art. 721-bis. 
                (( (Estensione dell'estradizione).)) 
  ((1. Ai fini della richiesta di estensione  dell'estradizione  puo'
essere emessa ordinanza di custodia cautelare quando sussistono gravi
indizi di colpevolezza. 
  2. L'esecuzione dell'ordinanza resta sospesa fino alla  concessione
della estensione dell'estradizione ed e' revocata,  anche  d'ufficio,
in caso di rifiuto da parte dello Stato estero. 
  3. Concessa  l'estensione,  su  richiesta  del  pubblico  ministero
l'ordinanza   di   custodia   cautelare   e'   confermata   ai   fini
dell'esecuzione, soltanto se, fermi i gravi indizi  di  colpevolezza,
sussistono  esigenze  cautelari  a  norma  degli   articoli   274   e
seguenti.)) 
                              Art. 722. 
                (( (Custodia cautelare all'estero).)) 
  ((1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda
di  estradizione  presentata  dallo  Stato  e'  computata  ai   sensi
dell'articolo 303, fermo quanto  previsto  dall'articolo  304,  comma
6.)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (139) 
  La Corte costituzionale con sentenza 8 - 21 luglio 2004, n. 253 (in
G.U. 1a s.s.  28/07/2004,  n.  29),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 722 del codice di  procedura  penale,  nella
parte in cui non prevede che  la  custodia  cautelare  all'estero  in
conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia
computata anche  agli  effetti  della  durata  dei  termini  di  fase
previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3, dello stesso codice. 
                              Art. 722. 
             (( (Riparazione per ingiusta detenzione).)) 
  ((1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda
di estradizione presentata dallo Stato e'  computata  ai  fini  della
riparazione per ingiusta detenzione nei  casi  indicati  all'articolo
314.)) 

Titolo III
ROGATORIE INTERNAZIONALI
Capo I
ROGATORIE DALL’ESTERO

                              Art. 723. 
             (( (Poteri del Ministro della giustizia).)) 
  ((1.  Il  Ministro  della  giustizia  provvede  sulla  domanda   di
assistenza giudiziaria di un'autorita' straniera, trasmettendola  per
l'esecuzione all'autorita' giudiziaria competente entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa, salvo quanto previsto dal comma 3. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero gli atti adottati  dal  Consiglio  e  dal  Parlamento
dell'Unione europea, prevedono un  intervento  del  Ministro,  questi
puo' disporre con decreto di non dare  corso  alla  esecuzione  della
domanda di assistenza giudiziaria nei casi  e  nei  limiti  stabiliti
dalle convenzioni e dagli atti indicati. 
  3. Nei rapporti con Stati  diversi  da  quelli  membri  dell'Unione
europea, tale potere puo'  essere  esercitato  altresi'  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  4. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza, l'autorita' giudiziaria che la  riceve
ne trasmette copia senza ritardo al Ministero della giustizia. 
  5.  Il  Ministro  della  giustizia  non  da'  altresi'  corso  alla
rogatoria  quando  risulta  evidente  che  gli  atti  richiesti  sono
espressamente  vietati  dalla  legge  o  sono  contrari  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano o ancora  quando  vi
sono fondate ragioni per ritenere che  considerazioni  relative  alla
razza, alla religione, al sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle
opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o  sociali  possano
influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo  e
non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso
alla rogatoria. 
  6. Nei casi in cui la richiesta di  assistenza  ha  ad  oggetto  la
citazione di un testimone, di un perito  o  di  un  imputato  davanti
all'autorita' giudiziaria straniera, il Ministro della  giustizia  ha
facolta' di non dare corso alla stessa quando  lo  Stato  richiedente
non offre idonea  garanzia  in  ordine  all'immunita'  della  persona
citata. Il Ministro ha altresi'  facolta'  di  non  dare  corso  alla
richiesta di assistenza giudiziaria quando lo Stato  richiedente  non
da' idonee garanzie di reciprocita'. 
  7. Nei casi in cui il Ministro della giustizia esercita  il  potere
di cui al presente  articolo  ne  da'  comunicazione  alle  autorita'
giudiziarie interessate.)) 
                              Art. 724. 
                 (( (Procedimento di esecuzione).)) 
  ((1. Le richieste di assistenza giudiziaria  per  le  attivita'  di
acquisizione probatoria e di sequestro di beni  a  fini  di  confisca
sono trasmesse al procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale
del capoluogo del  distretto  del  luogo  nel  quale  deve  compiersi
l'attivita' richiesta. 
  2. Il procuratore della Repubblica, ricevuti gli atti trasmessi dal
Ministro della giustizia o direttamente  dall'autorita'  straniera  a
norma di convenzioni internazionali in vigore per  lo  Stato,  se  la
rogatoria ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti
al giudice ovvero attivita' che  secondo  la  legge  italiana  devono
essere  svolte  dal  giudice,  presenta  senza  ritardo  le   proprie
richieste al giudice per le indagini preliminari. 
  3. Negli altri casi  il  procuratore  della  Repubblica  da'  senza
ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato. 
  4. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto  atti  che  devono
essere  eseguiti  in  piu'  distretti  all'esecuzione   provvede   il
procuratore del luogo nel quale deve compiersi il maggior  numero  di
atti, ovvero, se di eguale numero,  quello  nel  cui  distretto  deve
compiersi l'atto di maggiore importanza investigativa. 
  5. Se il procuratore della Repubblica ritiene che  deve  provvedere
alla esecuzione altro ufficio, trasmette allo  stesso  immediatamente
gli atti; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e
54-ter. 
  6.  Quando  e'  previsto  l'intervento  del  giudice,  in  caso  di
contrasto, gli atti sono  trasmessi  alla  Corte  di  cassazione  che
decide secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1,  e  127,
in quanto compatibili. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1,  e'
comunicato soltanto  al  procuratore  generale  presso  la  Corte  di
cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli  atti  all'autorita'
giudiziaria designata, comunicando la decisione  al  Ministero  della
giustizia. 
  7. L'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria e' negata: 
    a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari
a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato; 
    b) se il fatto per  cui  procede  l'autorita'  straniera  non  e'
previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato
abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza
giudiziaria; 
    c) se vi sono fondate ragioni  per  ritenere  che  considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o
sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del  processo
e non risulta  che  l'imputato  abbia  liberamente  espresso  il  suo
consenso alla domanda di assistenza giudiziaria. 
  8.  L'esecuzione  della  richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e'
sospesa quando da essa puo' derivare pregiudizio alle  indagini  o  a
procedimenti penali in corso. 
  9. Il procuratore  della  Repubblica  trasmette  senza  ritardo  al
procuratore  nazionale  antimafia  e   antiterrorismo   copia   delle
richieste di assistenza dell'autorita' straniera che  si  riferiscono
ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater.)) 
                              Art. 725. 
                 (( (Esecuzione delle rogatorie).)) 
  ((1. Per  il  compimento  degli  atti  richiesti  si  applicano  le
disposizioni del presente  codice,  salva  l'osservanza  delle  forme
espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera che  non
siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 
  2. Si applica l'articolo 370, comma 3. 
  3. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare, con decreto  motivato,
la presenza al compimento degli atti richiesti  di  rappresentanti  o
incaricati dell'autorita' richiedente. Quando la  richiesta  proviene
da autorita' diverse da quelle di Stati membri  dell'Unione  europea,
l'autorizzazione e' comunicata al Ministro della giustizia. 
  4. Se nel corso dell'esecuzione  il  procuratore  della  Repubblica
rileva l'opportunita' del compimento di atti ulteriori  non  indicati
nella richiesta, ne informa senza ritardo l'autorita' richiedente  ai
fini dell'integrazione  della  richiesta.  Si  osservano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 724, commi 7 e 9.)) 
                              Art. 726. 
     Citazione di testimoni a richiesta dell'autorita' straniera 
  1. La citazione dei testimoni residenti o dimoranti nel  territorio
dello Stato, richiesta da una  autorita'  giudiziaria  straniera,  e'
trasmessa al procuratore della  Repubblica  del  luogo  in  cui  deve
essere eseguita, il quale  provvede  per  la  notificazione  a  norma
dell'articolo 167. 
                            Art. 726-bis. 
              (( (Notifica diretta all'interessato). )) 
  (( 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono
la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e  questa  non
viene  utilizzata,  anche  la  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria
straniera di notificazione all'imputato  residente  o  dimorante  nel
territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore  della  Repubblica
del  luogo  in  cui  deve  essere  eseguita,  che  provvede  per   la
notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. )) 
                            Art. 726-ter. 
(( (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). )) 
  ((1.  Quando  la  richiesta  di  assistenza   giudiziaria   in   un
procedimento concernente  un  reato  e'  presentata  da  un'autorita'
amministrativa di altro Stato, essa e' trasmessa per l'esecuzione  al
procuratore della  Repubblica  del  luogo  nel  quale  devono  essere
compiuti gli atti richiesti. Si applicano in  quanto  compatibili  le
disposizioni del presente Capo.)) 
                          Art. 726-quater. 
   (( (Trasferimento temporaneo all'estero di persone detenute).)) 
 
  ((1. Sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine
di persone detenute o internate, previste da  accordi  internazionali
in vigore per lo Stato, provvede il Ministro della giustizia, sentita
l'autorita'  giudiziaria   procedente   ovvero   il   magistrato   di
sorveglianza quando si tratti di soggetto condannato  o  internato  e
acquisite le informazioni relative alla situazione processuale,  alle
condizioni di salute e alle eventuali esigenze di sicurezza. 
  2. In caso di accoglimento, il Ministro della giustizia  indica  il
termine entro il quale la persona deve essere riconsegnata,  che  non
puo'   comunque   eccedere   il   tempo    strettamente    necessario
all'espletamento dell'atto. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera  competente  le  modalita'  del   trasferimento   e   della
detenzione nello Stato richiedente. 
  4. Il trasferimento temporaneo e' rifiutato se: 
    a) la persona detenuta non vi acconsente; 
    b) il trasferimento puo' prolungare la sua detenzione. 
  5. Il trasferimento temporaneo e' subordinato alla  condizione  che
la persona trasferita non sia perseguita,  detenuta  o  sottoposta  a
qualsiasi altra restrizione  della  liberta'  personale  nello  Stato
richiedente per fatti commessi o condanne pronunciate prima  del  suo
temporaneo trasferimento, salvo che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il territorio dello  Stato  richiedente
trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza  non  e'
piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. 
  6.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  nel
territorio dello Stato  estero,  salvo  che  l'autorita'  giudiziaria
italiana ne disponga la liberazione. La detenzione al  di  fuori  del
territorio nazionale si considera ad ogni effetto  come  sofferta  in
Italia.)) 
                         Art. 726-quinquies. 
((  (Audizione  mediante   videoconferenza   o   altra   trasmissione
                           audiovisiva).)) 
 
  ((1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione  e
la  partecipazione  all'udienza  davanti  all'autorita'   giudiziaria
straniera della persona sottoposta ad  indagini,  dell'imputato,  del
testimone, del consulente tecnico o del perito  che  si  trovi  nello
Stato puo' essere eseguita mediante videoconferenza o altra forma  di
collegamento audiovisivo a distanza. 
  2. L'autorita' giudiziaria competente ai  sensi  dell'articolo  724
procede all'esecuzione della richiesta, salvo che  sia  contraria  ai
principi   fondamentali   dell'ordinamento.    L'audizione    e    la
partecipazione a distanza della persona sottoposta  alle  indagini  o
dell'imputato e'  subordinata  all'acquisizione  del  consenso  dello
stesso. 
  3. L'autorita' giudiziaria e l'autorita' richiedente concordano  le
modalita' dell'audizione o della partecipazione a  distanza,  nonche'
le eventuali misure relative alla protezione della persona di cui  e'
richiesto l'esame o la partecipazione a distanza. 
  4. Per la citazione della persona di cui e' richiesta l'audizione o
la partecipazione a distanza  si  applicano  le  norme  del  presente
codice. 
  5.  L'autorita'  giudiziaria  provvede  all'identificazione   della
persona di  cui  e'  richiesta  l'audizione  o  la  partecipazione  e
assicura,  ove  necessario,  la  presenza  di  un  interprete  e   la
traduzione degli atti nei casi previsti dalla legge. 
  6. L'audizione e' direttamente condotta dall'autorita'  richiedente
secondo  il  proprio  diritto  interno,  in  presenza  dell'autorita'
nazionale che, assistita se del caso da un  interprete,  assicura  il
rispetto  dei  principi   fondamentali   dell'ordinamento   giuridico
italiano. 
  7.  Al  termine  delle  operazioni  e'  redatto  processo   verbale
attestante  la  data  e  il  luogo  di  esecuzione  delle   medesime,
l'identita' della persona sentita o che ha  partecipato  all'udienza,
fatte salve le misure  eventualmente  concordate  per  la  protezione
della stessa, nonche' l'identita' e le qualifiche di tutte  le  altre
persone  presenti,  le  eventuali  prestazioni  di  giuramento  e  le
condizioni tecniche in cui si e' svolto il collegamento. Il  processo
verbale,  sottoscritto  dall'autorita'  giudiziaria  procedente,   e'
trasmesso all'autorita' richiedente. 
  8. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367,  368,  369,
371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi  nel  corso
dell'audizione in videoconferenza.)) 
                          Art. 726-sexies. 
              (( (Audizione mediante teleconferenza).)) 
 
  ((1. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali,  l'audizione
del testimone o del  perito  che  si  trovi  nello  Stato  e  la  cui
comparizione davanti all'autorita' richiedente non sia  possibile  od
opportuna puo' essere eseguita mediante teleconferenza. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 726-quinquies,  comma
8, nonche'  in  quanto  compatibili  le  ulteriori  disposizioni  del
medesimo articolo.)) 

Capo II
ROGATORIE ALL’ESTERO

                              Art. 727. 
      (( (Trasmissione di rogatorie ad autorita' straniere).)) 
  ((1. Le richieste  di  assistenza  giudiziaria  per  comunicazioni,
notificazioni  e  per  attivita'  di  acquisizione  probatoria   sono
trasmesse al Ministro della giustizia il quale  provvede  all'inoltro
all'autorita' estera entro trenta giorni dalla ricezione. Il Ministro
comunica senza ritardo all'autorita' giudiziaria richiedente la  data
di ricezione della domanda. 
  2. Quando le convenzioni in vigore tra gli Stati membri dell'Unione
europea, ovvero le  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea,
prevedono l'intervento del  Ministro  della  giustizia,  questi  puo'
disporre con decreto che non si dia corso all'inoltro della richiesta
di assistenza giudiziaria nei  casi  e  nei  limiti  stabiliti  dalle
convenzioni e dagli atti indicati. Nei rapporti con Stati diversi  da
quelli  membri  dell'Unione  europea,   tale   potere   puo'   essere
esercitato, oltre a quanto previsto dalle  convenzioni,  in  caso  di
pericolo per la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali
dello Stato. 
  3.   Il   Ministro   della   giustizia   comunica   tempestivamente
all'autorita' richiedente l'avvenuto inoltro, ovvero  il  decreto  di
cui al comma 2. 
  4. Quando la richiesta  di  assistenza  giudiziaria  non  e'  stata
inoltrata dal Ministro della  giustizia  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione e non sia stato emesso il decreto  previsto  dal  comma  2,
l'autorita'   giudiziaria   puo'   provvedere   all'inoltro   diretto
all'agente  diplomatico  o  consolare   italiano,   informandone   il
Ministro. 
  5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria  provvede  all'inoltro
diretto a norma del  comma  4  dopo  che  copia  della  richiesta  di
assistenza e' stata ricevuta  dal  Ministro  della  giustizia.  Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino  al  momento
della trasmissione della domanda, da parte dell'agente diplomatico  o
consolare, all'autorita' straniera. 
  6. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta
della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria ne
trasmette copia senza ritardo al Ministro della giustizia. 
  7. Quando, nei rapporti di assistenza giudiziaria con Stati diversi
da quelli membri dell'Unione europea, le  convenzioni  internazionali
prevedono  la  trasmissione  diretta  delle  domande  di  assistenza,
l'autorita' giudiziaria provvede alla  trasmissione  diretta  decorsi
dieci giorni dalla ricezione della copia della stessa  da  parte  del
Ministro della giustizia. Entro  il  termine  indicato,  il  Ministro
della giustizia puo' esercitare il potere di cui al comma 2. 
  8. In ogni caso, copia delle richieste  di  assistenza  giudiziaria
formulate nell'ambito di procedimenti  relativi  ai  delitti  di  cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e' trasmessa  senza  ritardo
al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. 
  9. Quando, a norma  di  accordi  internazionali,  la  richiesta  di
assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo  quanto  previsto
dall'ordinamento  giuridico  dello  Stato,  l'autorita'   giudiziaria
indica all'autorita' dello Stato  estero  le  modalita'  e  le  forme
stabilite  dalla  legge  ai  fini  dell'utilizzabilita'  degli   atti
richiesti.)) 
                              Art. 728. 
          (( (Immunita' temporanea della persona citata).)) 
  ((1. Nei casi in cui la domanda di  assistenza  giudiziaria  ha  ad
oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di  un  imputato
davanti  all'autorita'  giudiziaria  italiana,  la  persona   citata,
qualora compaia, non  puo'  essere  sottoposta  a  restrizione  della
liberta' personale in esecuzione di una  pena  o  di  una  misura  di
sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta'
personale per fatti anteriori alla notifica  della  citazione,  salvo
che: 
    a) il testimone,  il  perito  o  l'imputato,  avendone  avuta  la
possibilita', non ha lasciato il  territorio  dello  Stato  trascorsi
quindici giorni dal momento in  cui  la  sua  presenza  non  e'  piu'
richiesta dall'autorita' giudiziaria; 
    b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.)) 
                              Art. 729. 
      (( (Utilizzabilita' degli atti assunti per rogatoria).)) 
  ((1. Nei casi  in  cui  lo  Stato  estero  abbia  posto  condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria  e'
vincolata al rispetto di tali condizioni. 
  2. Se lo Stato estero da' esecuzione alla richiesta  di  assistenza
con modalita' diverse da quelle indicate  dall'autorita'  giudiziaria
ai  sensi  dell'articolo  727,  comma  9,  gli  atti  compiuti   sono
inutilizzabili solo nei casi in cui l'inutilizzabilita'  e'  prevista
dalla legge. 
  3. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni,  da
chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto di atti inutilizzabili. 
  4. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.)) 
                            Art. 729-bis. 
 (( (Acquisizione di atti e informazioni da autorita' straniere).)) 
  ((1.  La  documentazione  relativa  ad  atti   e   a   informazioni
spontaneamente trasmessi dall'autorita' di altro  Stato  puo'  essere
acquisita al fascicolo del pubblico ministero. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  e'  vincolata   al   rispetto   delle
condizioni eventualmente poste all'utilizzabilita' degli atti e delle
informazioni spontaneamente trasmessi a norma del comma 1.)) 
                            Art. 729-ter. 
   (( (Trasferimento temporaneo in Italia di persone detenute).)) 
  ((1.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  richiedere  il  trasferimento
temporaneo nel territorio  italiano  di  persona  detenuta  in  altro
Stato,  al  fine  del  compimento  di  un  atto  di  indagine  o  per
l'assunzione di una prova. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  italiana  concorda  con   l'autorita'
straniera competente le modalita'  del  trasferimento  e  il  termine
entro  cui  la  persona  detenuta  deve  fare  rientro  nello   Stato
richiesto, tenuto conto delle condizioni di salute fisica  e  mentale
della persona interessata, nonche' del livello di sicurezza  indicato
dall'autorita' dello Stato richiesto. 
  3. Ai fini dell'esecuzione il procuratore della Repubblica  dispone
che la persona  temporaneamente  trasferita  sia  custodita,  per  la
durata del trasferimento temporaneo,  nella  casa  circondariale  del
luogo di compimento dell'atto di indagine o di  prova.  Le  spese  di
mantenimento sono a carico dello Stato italiano. 
  4.  La  persona  trasferita  rimane  in  stato  di  detenzione  sul
territorio nazionale, salvo che l'autorita' straniera non  ne  chieda
la liberazione. 
  5. Quando il trasferimento temporaneo e' condizionato al fatto  che
la  persona  trasferita  non  puo'  essere  perseguita,  detenuta   o
sottoposta a qualsiasi altra  restrizione  della  liberta'  personale
nello Stato italiano per fatti commessi o condanne pronunciate  prima
del  suo  temporaneo  trasferimento,  l'immunita'  cessa  qualora  il
testimone, il perito o l'imputato, avendone  avuta  la  possibilita',
non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi  quindici  giorni
dal  momento  in  cui  la  sua  presenza  non   e'   piu'   richiesta
dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo  lasciato,  vi  ha  fatto
volontariamente ritorno.)) 
                          Art. 729-quater. 
((  (Audizione  mediante   videoconferenza   o   altra   trasmissione
                           audiovisiva).)) 
  ((1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l'audizione  e
la  partecipazione  all'udienza  davanti  all'autorita'   giudiziaria
italiana della persona sottoposta  ad  indagini,  dell'imputato,  del
testimone o del perito che si trovi all'estero e che non possa essere
trasferito in Italia, puo' essere eseguita mediante videoconferenza o
altra forma di collegamento audiovisivo a distanza. 
  2.  L'audizione  e  la  partecipazione  a  distanza  della  persona
sottoposta   alle   indagini   o   dell'imputato    e'    subordinata
all'acquisizione del consenso dello stesso.  Si  applicano,  in  ogni
caso, le disposizioni di cui all'articolo 205-ter delle  disposizioni
di attuazione. 
  3.  L'autorita'  giudiziaria  e  l'autorita'  straniera  competente
concordano le  modalita'  della  citazione,  dell'audizione  o  della
partecipazione a distanza, nonche' le eventuali misure relative  alla
protezione  della  persona  di  cui  e'  richiesto   l'esame   o   la
partecipazione all'udienza. 
  4. L'autorita'  giudiziaria  richiede  all'autorita'  straniera  di
identificare  la  persona  da  sentire  o  di  cui  e'   chiesta   la
partecipazione all'udienza e di comunicarle tempestivamente i diritti
che  le  vengono  riconosciuti  dall'ordinamento  italiano   e,   ove
necessario, quelli relativi alla traduzione e  alla  interpretazione,
al fine di garantirne l'effettivo esercizio. 
  5.  L'imputato  e  la  persona  sottoposta   alle   indagini   sono
necessariamente assistiti dal difensore e devono essere informati dei
diritti e delle facolta' che sono loro riconosciuti  dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiedente. I testimoni e  i  periti
sono informati della facolta' di astensione prevista dall'ordinamento
interno e da quello dello Stato richiesto. 
  6. L'autorita' giudiziaria puo' mettere a disposizione dello  Stato
richiesto  i  mezzi  tecnici  per  procedere  all'audizione  mediante
videoconferenza, ove necessario. 
  7. Nel verbale redatto dall'autorita' giudiziaria  procedente  deve
darsi atto che l'attivita' e' stata compiuta mediante collegamento  a
distanza.)) 
                         Art. 729-quinquies. 
                (( (Squadre investigative comuni).)) 
  ((1.  Quando  le  convenzioni  in  vigore  tra  gli  Stati   membri
dell'Unione europea, ovvero le disposizioni del  diritto  dell'Unione
europea prevedono  l'impiego  di  squadre  investigative  comuni,  il
procuratore della Repubblica puo' richiedere la costituzione di una o
piu' squadre investigative comuni con le modalita' e alle  condizioni
stabilite dalla legge. 
  2. Nei rapporti con le autorita' giudiziarie di  Stati  diversi  da
quelli membri dell'Unione europea  il  procuratore  della  Repubblica
puo' richiedere la costituzione di una o piu'  squadre  investigative
comuni con le modalita' e alle condizioni stabilite dalla legge,  nei
casi previsti dagli accordi internazionali. Della costituzione di una
o piu' squadre investigative comuni e' data comunicazione al Ministro
della giustizia.)) 

Titolo IV
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE
Capo I
EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

                              Art. 730. 
Riconoscimento  delle  sentenze  penali  straniere  per  gli  effetti
                     previsti dal codice penale 
  1. Il ((Ministro della  giustizia)),  quando  riceve  una  sentenza
penale di condanna o di proscioglimento  pronunciata  all'estero  nei
confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti
nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale  nello
Stato, trasmette senza ritardo  al  procuratore  generale  presso  la
corte di appello, nel distretto della quale  ha  sede  l'ufficio  del
casellario locale del luogo di nascita della persona cui e'  riferito
il  provvedimento  giudiziario  straniero,  o  ((,   se   questo   e'
sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma , una  copia  della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione  del
caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata  nell'articolo
12 comma 2 del codice penale.(134) 
  2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla
sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma  1
numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo  procedimento
con richiesta alla corte di appello. A tale scopo,  anche  per  mezzo
del ((Ministero  della  giustizia)),  puo'  chiedere  alle  autorita'
estere competenti le informazioni che ritiene opportune. 
  2-bis. Quando il procuratore generale e'  informato  dall'autorita'
straniera, anche  per  il  tramite  del  Ministero  della  giustizia,
dell'esistenza  di  una  sentenza  penale  di  condanna   pronunciata
all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera ((con
le forme previste dalle convenzioni internazionali in vigore  con  lo
Stato estero ovvero,  in  mancanza,))  con  rogatoria,  ai  fini  del
riconoscimento ai sensi del comma 2. 
  3. La richiesta alla corte di appello  contiene  la  specificazione
degli effetti per i quali il riconoscimento e' domandato. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  55,
comma 1)  che  la  modifica  al  presente  articolo  ha  effetto  dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
                              Art. 731. 
Riconoscimento delle sentenze penali straniere  a  norma  di  accordi
                           internazionali 
  1. Il((Ministro della giustizia)), se ritiene che  a  norma  di  un
accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza
penale pronunciata all'estero o comunque che  a  essa  devono  venire
attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il  riconoscimento.
A tale scopo trasmette al procuratore generale  presso  la  corte  di
appello nel distretto della quale ha sede  l'ufficio  del  casellario
locale del  luogo  di  nascita  della  persona  cui  e'  riferito  il
provvedimento   giudiziario   straniero,   o   ((,   se   questo   e'
sconosciuto,)) presso la Corte di appello di Roma,  una  copia  della
sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti
che vi siano allegati, e con  la  documentazione  e  le  informazioni
disponibili. Trasmette  inoltre  l'eventuale  domanda  di  esecuzione
nello Stato da parte dello stato estero ovvero l'atto con cui  questo
stato acconsente  all'esecuzione.  ((Le  informazioni  supplementari,
eventualmente necessarie, possono essere  richieste  e  ottenute  con
qualsiasi   mezzo   idoneo   a   garantire    l'autenticita'    della
documentazione e della provenienza.)) (134) 
  1-bis. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  quando  si
tratta dell'esecuzione di una confisca ed il  relativo  provvedimento
e' stato  adottato  dall'autorita'  giudiziaria  straniera  con  atto
diverso dalla sentenza di condanna. 
  2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta
alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti,  richiede  che
il  riconoscimento  sia  deliberato  anche  agli   effetti   previsti
dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  55,
comma 1)  che  la  modifica  al  presente  articolo  ha  effetto  dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
                              Art. 732. 
Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 
  1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali
di una  sentenza  straniera  per  conseguire  le  restituzioni  o  il
risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare  il
riconoscimento della sentenza alla corte  di  appello  nel  distretto
della quale ha sede l'ufficio del casellario (( locale del  luogo  di
nascita della persona cui e' riferito  il  provvedimento  giudiziario
straniero, o alla Corte di appello di Roma )). ((134)) 
------------ 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313  ha  disposto  (con  l'art.  55,
comma 1)  che  la  modifica  al  presente  articolo  ha  effetto  dal
quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. 
                              Art. 733. 
                   Presupposti del riconoscimento 
  1. La sentenza straniera non puo' essere riconosciuta se: 
    a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile per  le  leggi  dello
stato in cui e' stata pronunciata; 
    b)  la  sentenza  contiene  disposizioni  contrarie  ai  principi
fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato ((, ovvero quando
le condizioni poste dallo  Stato  straniero  per  l'esecuzione  della
sentenza della quale e' chiesto il riconoscimento  sono  contrarie  a
tali principi)); 
    c)  la  sentenza  non  e'  stata  pronunciata   da   un   giudice
indipendente e imparziale ovvero l'imputato non  e'  stato  citato  a
comparire in giudizio davanti all'autorita' straniera ovvero non  gli
e' stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a
lui comprensibile e a essere assistito da un difensore; 
    d) vi  sono  fondate  ragioni  per  ritenere  che  considerazioni
relative alla razza, alla religione,  al  sesso,  alla  nazionalita',
alla lingua, alle opinioni politiche o alle  condizioni  personali  o
sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo; 
    e) il fatto per il quale e' stata pronuciata la sentenza  non  e'
previsto come reato dalla legge italiana; 
    f) per lo stesso fatto e nei confronti della  stessa  persona  e'
stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile; 
    g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' in
corso nello Stato procedimento penale. 
  1-bis. Salvo quanto previsto  nell'articolo  735-bis,  la  sentenza
straniera non puo' essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una
confisca se questa ha per oggetto beni la cui  confisca  non  sarebbe
possibile secondo la legge italiana qualora per lo  stesso  fatto  si
procedesse nello Stato. 
                              Art. 734. 
            (( (Deliberazione della corte di appello).)) 
  ((1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento senza
ritardo, e comunque non oltre novanta giorni  dal  ricevimento  della
richiesta, pronunciando sentenza, nella quale  enuncia  espressamente
gli effetti che ne conseguono, osservate le forme di cui all'articolo
127. 
  2. Nei casi disciplinati dagli articoli 730, 732 e 741 la corte  di
appello decide sulla base della  richiesta  scritta  del  procuratore
generale e delle memorie presentate dalle parti. 
  3. Avverso la decisione  della  corte  di  appello  il  procuratore
generale, l'interessato e il difensore possono proporre  ricorso  per
cassazione per violazione di  legge.  La  decisione  della  Corte  di
cassazione e' adottata entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento  del
ricorso.)) 
                            Art. 734-bis. 
(( (Poteri del Ministro in  materia  di  esecuzione  della  decisione
                       dello Stato estero).)) 
  ((1.  Il  Ministro  della  giustizia  assicura  il  rispetto  delle
condizioni eventualmente poste dallo Stato  estero  per  l'esecuzione
della sentenza  della  quale  e'  stato  chiesto  il  riconoscimento,
purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico dello Stato.)) 
                              Art. 735. 
           Determinazione della pena ed ordine di confisca 
  1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai  fini
dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve
essere eseguita nello Stato. 
  2. A tal fine  essa  converte  la  pena  stabilita  nella  sentenza
straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla  legge
italiana. Tale pena, per quanto  possibile,  deve  corrispondere  per
natura a quella inflitta con  la  sentenza  straniera.  La  quantita'
della pena e' determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di
ragguaglio previsti  dalla  legge  italiana,  sulla  base  di  quella
fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale  quantita'  non  puo'
eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto  dalla  legge
italiana. Quando la quantita'  della  pena  non  e'  stabilita  nella
sentenza straniera, la corte la  determina  sulla  base  dei  criteri
indicati negli articoli 133, 133- bis e 133- ter del codice penale. 
  3. In nessun caso la pena cosi' determinata puo' essere piu'  grave
di quella stabilita nella sentenza straniera. 
  4. Se nello stato estero  nel  quale  fu  pronunciata  la  sentenza
l'esecuzione della pena e' stata condizionalmente sospesa,  la  corte
dispone inoltre, con la sentenza di  riconoscimento,  la  sospensione
condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto  stato
il  condannato  e'  stato  liberato  sotto   condizione,   la   corte
sostituisce alla misura straniera la liberazione  condizionale  e  il
magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni  relative
alla  liberta'  vigilata,   non   puo'   aggravare   il   trattamento
sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri. 
  ((4-bis.  Se  la  decisione  prevede  la  concessione  di  benefici
riconosciuti nello Stato di emissione, diversi da quelli  di  cui  al
comma  4,  essi  sono  convertiti   in   misure   analoghe   previste
dall'ordinamento giuridico italiano.)) 
  5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare  stabilito  nella
sentenza straniera e' convertito  nel  pari  valore  in  ((euro))  al
cambio del giorno in cui il riconoscimento e' deliberato. 
  6.  Quando  la  corte   pronuncia   il   riconoscimento   ai   fini
dell'esecuzione di una confisca, questa e'  ordinata  con  la  stessa
sentenza di riconoscimento ((, fermo  quanto  previsto  dall'articolo
733, comma 1-bis)). 
                              Art. 735-bis. 
(( (Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma
                             di denaro). 
  1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca
consistente nella imposizione del pagamento di una  somma  di  denaro
corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del  profitto  di
un reato, si applicano le  disposizioni  sull'esecuzione  delle  pene
pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite
massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2 )). 
                              Art. 736. 
                          Misure coercitive 
  1. Su richiesta del  procuratore  generale,  la  corte  di  appello
competente per il riconoscimento di una sentenza  straniera  ai  fini
dell'esecuzione di una pena  restrittiva  della  liberta'  personale,
puo' disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato  che
si trovi nel territorio dello Stato. 
  2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del  titolo
I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta  eccezione  di
quelle dell'articolo 273. 
  3. Il presidente della corte di appello, al piu' presto e  comunque
entro  cinque  giorni  dalla  esecuzione  della  misura   coercitiva,
provvede alla identificazione ((e all'audizione)) della  persona.  Si
applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2. 
  4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, e'
revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi ((novanta
giorni)) senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza  di
riconoscimento, ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale
sentenza,  ((cinque  mesi))  senza  che  sia   intervenuta   sentenza
irrevocabile di riconoscimento. 
  5. La  revoca  e  la  sostituzione  della  misura  coercitiva  sono
disposte in camera di consiglio dalla corte di appello. 
  6. Copia dei provvedimenti  emessi  dalla  corte  e'  comunicata  e
notificata, dopo la loro esecuzione, al  procuratore  generale,  alla
persona interessata e al suo  difensore,  i  quali  possono  proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge. 
                              Art. 737. 
                              Sequestro 
  1. Su richiesta del  procuratore  generale,  la  corte  di  appello
competente per il riconoscimento di una sentenza  straniera  ai  fini
dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose
assoggettabili a confisca. 
  2. Se la corte  non  accoglie  la  richiesta,  contro  la  relativa
ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione  da  parte  del
procuratore generale. Contro l'ordinanza  che  dispone  il  sequestro
puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione  di  legge
da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 
  (( 3. Si osservano, in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  che
regolano l'esecuzione del sequestro preventivo )). 
                              Art. 737-bis. 
           (Indagini e sequestro a fini di confisca). 
  ((1. Nei casi previsti da convenzioni internazionali,  al  fine  di
dar corso alla  domanda  dell'autorita'  straniera  di  procedere  ad
indagini su beni che  possono  divenire  oggetto  di  una  successiva
richiesta  di  esecuzione  di  una  confisca,  anche  se  non  ancora
adottata, ovvero di procedere al sequestro di tali beni, si applicano
gli articoli 723, 724 e 725. 
  2. A tal fine il Ministro della giustizia trasmette  la  richiesta,
unitamente agli atti allegati, al procuratore distrettuale competente
ai sensi dell'articolo 724.)) 
  3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro e' negata: 
   a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento
giuridico dello Stato, o sono  vietati  dalla  legge,  ovvero  se  si
tratta di atti che non sarebbero  consentiti  qualora  si  procedesse
nello Stato per gli stessi fatti; 
   b)  se  vi  sono  ragioni  per  ritenere  che  non  sussistono  le
condizioni per la successiva esecuzione della confisca. 
   ((3-bis.  L'autorita'  giudiziaria  comunica  al  Ministro   della
giustizia  l'adozione  del  provvedimento  di   sequestro   richiesto
dall'autorita' straniera.)) 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)). 
  5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 3 OTTOBRE 2017, N. 149)). 
  6.  Il  sequestro  ordinato  ai  sensi  di  questo  articolo  perde
efficacia e ((si dispone)) la restituzione delle cose  sequestrate  a
chi ne abbia diritto, se, ((entro un anno)) dal momento in  cui  esso
e' stato eseguito, lo Stato estero non  richiede  l'esecuzione  della
confisca. Il termine puo' essere prorogato anche piu'  volte  per  un
periodo massimo di ((sei mesi)); sulla richiesta decide ((l'autorita'
giudiziaria)) che ha ordinato il sequestro. 
                              Art. 738. 
              Esecuzione conseguente al riconoscimento 
  1.  Nei  casi  di  riconoscimento  ai  fini  dell'esecuzione  della
sentenza  straniera,  le  pene   e   la   confisca   conseguenti   al
riconoscimento sono eseguite  secondo  la  legge  italiana.  La  pena
espiata nello stato di condanna e' computata ai fini dell'esecuzione. 
  2. All'esecuzione  provvede  di  ufficio  il  procuratore  generale
presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.  Tale
corte e' equiparata, a ogni effetto, al giudice  che  ha  pronunciato
sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario. 
                              Art. 739. 
           Divieto di estradizione e di nuovo procedimento 
  1.  Nei  casi  di  riconoscimento  ai  fini  dell'esecuzione  della
sentenza straniera,  salvo  che  si  tratti  dell'esecuzione  di  una
confisca, il condannato non puo' essere estradato ne'  sottoposto  di
nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto,  neppure
se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il  grado
o per le circostanze. 
                              Art. 740. 
  Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate 
  1. La somma  ricavata  dall'esecuzione  della  pena  pecuniaria  e'
versata alla cassa delle ammende; e' invece  versata  allo  stato  di
condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle  medesime
circostanze  provvederebbe  al  versamento  a  favore   dello   Stato
italiano. 
  2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato.  Esse  sono  invece
devolute, a sua richiesta, allo stato nel quale e' stata  pronunciata
la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo stato  nelle  medesime
circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano. 
                            Art. 740-bis 
     (( (Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate). 
 
  1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per  lo
Stato, le  cose  confiscate  con  sentenza  definitiva  o  con  altro
provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel  quale
e'  stata  pronunciata  la  sentenza  ovvero  e'  stato  adottato  il
provvedimento di confisca. 
  2. La devoluzione di cui al comma 1 e' ordinata quando ricorrono  i
seguenti presupposti: 
    a) lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta; 
    b) la sentenza ovvero il provvedimento di cui  al  comma  1  sono
stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli  articoli  731,  733  e
734.)) 
                            Art. 740-ter 
                     (( (Ordine di devoluzione). 
 
  1. La Corte di appello,  nel  deliberare  il  riconoscimento  della
sentenza  straniera  o  del  provvedimento  di  confisca,  ordina  la
devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis. 
  2. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa al  Ministro
della giustizia, che concorda le modalita' della devoluzione  con  lo
Stato richiedente. )) 
                              Art. 741. 
Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili  di
                      sentenze penali straniere 
  1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e  con  la
stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere  dichiarate
efficaci le disposizioni civili della sentenza  penale  straniera  di
condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno. 
  2. Negli altri casi, la domanda e' proposta da chi ne ha  interesse
alla corte di appello  nel  distretto  della  quale  le  disposizioni
civili  della  sentenza  penale  straniera  dovrebbero  essere  fatte
valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734. 

Capo II
ESECUZIONE ALL’ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

                              Art. 742. 
Poteri del ((Ministro della giustizia)) e presupposti dell'esecuzione
                             all'estero 
  1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo  709
comma 2, ((il Ministro della giustizia, anche su domanda del pubblico
ministero competente, chiede)) l'esecuzione all'estero delle sentenze
penali ovvero vi acconsente quando  essa  e'  richiesta  dallo  stato
estero ((, sempre che  non  contrasti  con  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento giuridico dello Stato)). 
  2. L'esecuzione all'estero di una sentenza  penale  di  condanna  a
pena restrittiva della liberta' personale  puo'  essere  domandata  o
concessa solo se il condannato, reso  edotto  delle  conseguenze,  ha
liberamente dichiarato di acconsentirvi e  l'esecuzione  nello  stato
estero e' idonea a favorire il suo reinserimento sociale. 
  3. L'esecuzione all'estero di una sentenza  penale  di  condanna  a
pena restrittiva della liberta' personale e'  ammissibile,  anche  se
non  ricorrono  le  condizioni  previste  dal  comma  2,  quando   il
condannato  si  trova  nel  territorio  dello   stato   richiesto   e
l'estradizione e' stata negata o non e' comunque possibile. 
                            Art. 742-bis 
(( (Poteri del Ministro della  giustizia  in  materia  di  esecuzione
               della decisione nello Stato estero). )) 
  ((1. Il  Ministro  della  giustizia  vigila  sull'osservanza  delle
condizioni eventualmente poste per l'esecuzione  nello  Stato  estero
della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.)) 
                              Art. 743. 
                Deliberazione della corte di appello 
  1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di  condanna
a pena restrittiva della liberta'  personale  non  e'  ammessa  senza
previa deliberazione  favorevole  della  corte  di  appello  nel  cui
distretto fu pronunciata la condanna.  A  tale  scopo  il  ((Ministro
della  giustizia))  trasmette  gli  atti  al   procuratore   generale
affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello. 
  2. La corte delibera con  sentenza,  osservate  le  forme  previste
dall'articolo 127 ((, nei termini di cui all'articolo 734)). 
  3. Qualora sia necessario il consenso  del  condannato,  esso  deve
essere prestato davanti all'autorita'  giudiziaria  italiana.  Se  il
condannato si trova all'estero,  il  consenso  puo'  essere  prestato
davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita'
giudiziaria dello stato estero. 
  4.  La  sentenza  e'  soggetta  a  ricorso  per  cassazione   ((per
violazione di legge)) da parte del  procuratore  generale  presso  la
corte di appello ((, dell'interessato e del difensore)). 
                              Art. 744. 
          Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero 
  1. In nessun caso il ((Ministro della  giustizia))  puo'  domandare
l'esecuzione all'estero di una sentenza penale  di  condanna  a  pena
restrittiva della liberta' personale se si ha motivo di ritenere  che
il condannato verra' sottoposto ad atti persecutori o  discriminatori
per motivi di razza, di religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di
lingua, di opinioni politiche o di  condizioni  personali  o  sociali
ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. 
                              Art. 745. 
              Richiesta di misure cautelari all'estero 
  1. Se e' domandata  l'esecuzione  di  una  pena  restrittiva  della
liberta' personale e il condannato si trova all'estero, il ((Ministro
della giustizia)) ne richiede la custodia cautelare. 
  2. Nel domandare l'esecuzione  di  una  confisca,  il  ministro  ha
facolta' di richiedere il sequestro. 
  2-bis. Il Ministro ha  altresi'  facolta',  nei  casi  previsti  da
accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini  per
l'identificazione e la ricerca di beni che si  trovano  all'estero  e
che  possono  divenire  oggetto  di  una  domanda  di  esecuzione  di
confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro. 
                              Art. 746. 
                 Effetti sull'esecuzione nello Stato 
  1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa  dal  momento  in
cui ha inizio l'esecuzione nello  stato  richiesto  e  per  tutta  la
durata della medesima. 
  2. La pena non  puo'  piu'  essere  eseguita  nello  Stato  quando,
secondo le leggi dello stato richiesto,  essa  e'  stata  interamente
espiata. 
              Visto, Il Ministro di grazia e giustizia 
                              VASSALLI 

((Titolo IV-bis
TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI))

                            Art. 746-bis. 
                    (( (Disposizioni generali).)) 
  ((1. Salve le disposizioni speciali  in  materia  di  conflitti  di
giurisdizione  con  le  autorita'  giudiziarie  degli  Stati   membri
dell'Unione europea, possono essere disposti, quando  previsto  dalle
convenzioni internazionali, sia  il  trasferimento  del  procedimento
penale in favore dell'autorita' giudiziaria di  altro  Stato  perche'
essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del  procedimento  penale
pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero. 
  2. Il trasferimento del procedimento penale  o  la  sua  assunzione
sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale. 
  3.  Il  trasferimento  e'   disposto   in   favore   dell'autorita'
giudiziaria  di  altro  Stato  che  presenti  piu'   stretti   legami
territoriali con il fatto per il quale si procede o con le  fonti  di
prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri: 
    a) luogo  in  cui  e'  avvenuta  la  maggior  parte  dell'azione,
dell'omissione o dell'evento; 
    b)  luogo  in  cui  si  e'  verificata  la  maggior  parte  delle
conseguenze dannose; 
    c) luogo in cui si trovano il maggior numero di  persone  offese,
di testimoni o delle fonti di prova; 
    d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato  che
ha trovato rifugio nello Stato richiesto; 
    e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero  si  trova
l'indagato)). 
                            Art. 746-ter. 
        (( (Assunzione di procedimenti penali dall'estero).)) 
  ((1. Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di  assunzione
nello Stato di un procedimento penale, la trasmette  all'ufficio  del
pubblico ministero presso il giudice competente. 
  2. Nel caso in  cui  le  convenzioni  internazionali  prevedono  il
rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da'
tempestiva   comunicazione   al   Ministro   della   giustizia    del
provvedimento di assunzione, reso all'esito delle  consultazioni  con
l'autorita' giudiziaria dello Stato estero. 
  3. La decisione di assunzione del procedimento e'  notificata  alla
persona offesa con l'avviso della facolta' di  proporre  querela,  se
questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine
per  la  presentazione  della  querela  decorre  dalla  notificazione
dell'avviso. 
  4. La querela presentata  nello  Stato  estero  conserva  efficacia
nell'ordinamento interno. 
  5. Nel caso di misure cautelari disposte nel  procedimento  assunto
in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei
relativi provvedimenti e' di  trenta  giorni  dalla  ricezione  degli
atti. 
  6.  Il  periodo  di  custodia  cautelare  sofferto  all'estero   e'
computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304
e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303. 
  7.  Gli  atti  di  acquisizione  probatoria   compiuti   all'estero
conservano la loro efficacia e sono  utilizzabili  secondo  la  legge
italiana, sempre che non  contrastino  con  i  principi  fondamentali
dell'ordinamento. 
  8. Il Ministro della giustizia  informa  tempestivamente  lo  Stato
estero  delle   decisioni   assunte   dalle   autorita'   giudiziarie
italiane.)) 
                          Art. 746-quater. 
       (( (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).)) 
  ((1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza  di  un
procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i  quali  si
e' proceduto all'iscrizione a  norma  dell'articolo  335,  adotta  le
proprie   determinazioni   in   relazione   al   trasferimento    del
procedimento, dopo essersi consultato  con  la  competente  autorita'
straniera. 
  2. La decisione sul trasferimento del  procedimento  all'estero  e'
comunicata al Ministro della giustizia che,  nel  termine  di  trenta
giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione  quando
sono compromessi  la  sicurezza,  la  sovranita'  o  altri  interessi
essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4.  Della
decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero. 
  3. Quando gli accordi  internazionali  prevedono  la  decisione  di
autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al  Ministro  della
giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro
il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti,  il  Ministro
puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni
di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita'
straniera e al pubblico ministero che procede. 
  4. Non puo' disporsi il trasferimento del  procedimento  se  vi  e'
motivo  di  ritenere  che  lo  Stato   estero   non   assicuri,   nel
procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento,
ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato  verra'  sottoposto
ad  atti  persecutori  o  discriminatori  per  motivi  di  razza,  di
religione,  di  sesso,  di  nazionalita',  di  lingua,  di   opinioni
politiche o di  condizioni  personali  o  sociali  ovvero  a  pene  o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti o  comunque  ad  atti  che
configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona. 
  5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione
al Ministro della giustizia della decisione prevista dal  comma  2  o
della  richiesta  motivata  prevista  al  comma   3   e   sino   alla
comunicazione della decisione del  Ministro.  In  ogni  caso  possono
essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili. 
  6. A seguito della comunicazione del trasferimento  all'estero  del
procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza
che il Ministro abbia esercitato il potere  di  diniego,  il  giudice
emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli  articoli  408,
409 e 410. Il decreto di archiviazione  e'  comunicato  alla  persona
offesa che,  nella  notizia  di  reato  o  successivamente  alla  sua
presentazione, abbia dichiarato  di  volere  essere  informata  circa
l'eventuale archiviazione. 
  7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414  quando  l'azione
penale non e' esercitata nello Stato  estero  nel  termine  convenuto
all'atto del trasferimento, sempre che  la  decisione  assunta  nello
Stato estero  non  determini  il  divieto  di  un  secondo  giudizio.
Dell'avvenuta riapertura delle indagini e'  data  comunicazione  allo
Stato estero)).