Vittime di stalking, la tutela c’è basta difendersi.

Reato 612 bis atti persecutori

Il reato di stalking, rubricato atti persecutori, è una fattispecie normativa introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, con la quale è stato inserito nel codice penale, l’art. 612-bis.

Lo stalking tecnicamente si configura come reato di evento a condotta abituale. Questo significa che per integrarsi la fattispecie è necessario che sussista, da un lato una reiterata condotta persecutoria del soggetto agente, condotta rappresentata dalle minacce o dalle molestie verso la persona offesa, dall’altro che queste condotte abbiano procurato, nella stessa vittima, uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norme incriminatrice ovvero: un perdurante e grave stato di ansia o di paura, un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona legata alla vittima da relazione affettiva, oppure un cambiamento per la vittima delle proprie scelte o abitudini di vita.

Il primo requisito necessario per sostenere un’imputazione di stalking è la condotta reiterata.  Non può ritenersi sufficiente una sola ed isolata condotta ancorché grave. Infatti, la giurisprudenza ha qualificato la reiterazione della condotta consistente in almeno due atti molesti o minacciosi rivolti verso la vittima. 

Il secondo aspetto attiene, invece, al verificarsi dell’evento danno previsto dalla norma. Sarà necessario, infatti, provare lo specifico stato di ansia che si è subito a seguito del reato, il timore che lo stesso ha generato, o il cambio di abitudini di vita e di scelte che il delitto ha comportato.

L’ultima valutazione concerne l’idoneità della condotta di reato a procurare l’evento lesivo tipizzato dalla norma e che si sostiene di aver subito. Questa valutazione, che è compiuta concretamente da giudice, si basa sulla dimostrazione del nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima. Rispetto a questa valutazione la giurisprudenza ha stabilito che è necessario tenere in considerazione tanto la astratta idoneità della condotta a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa è stata consumata.

Infine, per concludere la breve disamina sulla struttura del reato, appare opportuno sottolineare che non assume alcuna importanza la finalità del soggetto agente rispetto al compimento dell’azione delittuosa. Lo stalking è infatti un reato a dolo generico, per cui non si richiede la rappresentazione dell’evento lesivo quale conseguenza della condotta persecutoria reiterata. Ciò vuol dire che, specialmente nei reati compiuti da congiunti o partner, sono irrilevanti i successivi comportamenti concilianti o effettuosi dello stalker. Quest’ ultimo aspetto è uno dei nodi della violenza di genere, per cui spesso la vittima è indotta a non denunciare confondendo l’affettività con la violenza, aspetto fatale che spesso conduce le vittime a sottovalutare il problema esponendosi a conseguenze più gravi.

Risulta rilevante invece il rapporto che il soggetto passivo ha con la vittima. Per cui si prevedono ipotesi aggravate con aumento della pena se il reato è commesso ai danni del coniuge o ex coniuge, del convivente o della persona che è o è stata legata da un rapporto di affettività con il reo e se inoltre è commesso nei confronti di una donna in gravidanza o ai danni di un minore o di una persona con disabilità. 

Ulteriori ipotesi aggravate si ravvisano nella modalità della condotta, ovvero è previsto l’aumento di pena se il reato è commesso con strumenti informatici, oppure con armi o da persona travisata.

Il reato di stalking è un reato odioso capace di incidere pesantemente sulla qualità di vita della vittima. Il bene giuridico protetto dalla norma infatti, come si desume dalla stessa collocazione tra i delitti contro la persona dell’art. 612-bi c.p. è rappresentato dalla tutela di alcuni tra i principali diritti inviolabili della personalità di rango costituzionale. L’incriminazione di stalking si collega infatti alla violazione della libertà morale della persona, come facoltà dell’individuo di autodeterminarsi, alla rilevante violazione dell’incolumità individuale, nonché della salute intesa anche come tranquillità psichica, fino alla violazione della riservatezza dell’individuo.

Un recente intervento legislativo, con la legge 19 luglio del 2019 n. 69, nella consapevolezza della gravità e diffusività della violenza di genere ha previsto il c.d. Codice Rosso. In esso si prevede: un inasprimento delle pene per i colpevoli di stalking che passano dal minimo di pena precedente di sei mesi ad un anno e dal  massimo di pena precedente  di cinque anni a sei anni e sei mesi;  l’aumento del termine per denunciare che passa dai 6 mesi precedenti ad un anno; ed infine una sorta di “corsia preferenziale” per le denunce di stalking che dovranno avere priorità rispetto ad altri reati.

L’ultimo aspetto che si vuole ricordare attiene al versante altrettanto importante della tutela processuale. La procedibilità del reato di stalking è a querela della persona offesa nelle ipotesi semplici previste al primo e secondo comma e d’ufficio per le ipotesi aggravate in cui è commesso ai danni di un minore o di persona con disabilità. Il termine per la proposizione della querela è un anno e decorre dal momento dell’ultima molestia o minaccia. Possono essere irrogate misure cautelari dal giudice per ordinare l’allontanamento dello stalker dalla vittima e in particolare, con la riforma del codice rosso, la violazione della prescrizione del giudice rappresenta oggi un ulteriore autonoma figura di reato.

Il reato di stalking come abbiamo visto è un reato complesso che richiede l’approccio di una competenza accorta e multidisciplinare. Particolare riguardo bisognerà prestare alla fondatezza delle accuse ed alla raccolta di un solido materiale probatorio. Rispetto all’accertamento del fatto l’ampia discrezionalità del giudice, nella decisione di merito, può esporre la vittima a brutte sorprese.

Avv. Domenico Forgione

Avv. Domenico Forgione

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